Regolamento 2016/873

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Regolamento 2016/873
L 145/10
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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2.6.2016
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/873 DELLA COMMISSIONE
del 1o giugno 2016
che modifica il regolamento (CE) n. 690/2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a
particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'intro­
duzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella
Comunità (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h),
viste le richieste presentate da Irlanda, Grecia, Spagna, Italia, Malta, Portogallo, Slovacchia, Finlandia e Regno Unito,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (CE) n. 690/2008 (2) della Commissione ha riconosciuto alcuni Stati membri e alcune zone di
Stati membri come zone protette nei confronti di determinati organismi nocivi. In alcuni casi il riconoscimento è
stato concesso per un periodo limitato, in modo da consentire allo Stato membro interessato di fornire le
informazioni complete necessarie a dimostrare l'assenza dell'organismo nocivo nello Stato membro o nella zona
in questione o di concludere gli sforzi volti a eradicare tale organismo. Si sono verificati da allora notevoli
cambiamenti della situazione fitosanitaria di determinate zone protette in alcuni Stati membri.
(2)
Alcuni comuni della regione di Ribatejo e Oeste in Portogallo erano stati riconosciuti come zone protette nei
confronti della Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee). Il Portogallo ha fornito informazioni da cui risulta che
la Bemisia tabaci (popolazioni europee) è ormai insediata in tali comuni. Essi pertanto non dovrebbero più essere
riconosciuti come zona protetta nei confronti della Bemisia tabaci (popolazioni europee).
(3)
Il territorio della Grecia era stato riconosciuto fino al 30 aprile 2016 come zona protetta nei confronti di
Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercyniae (Hartig), Gonipterus scutellatus Gyll., Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae
Heer e Ips duplicatus Sahlberg. Dalle ulteriori informazioni fornite dalla Grecia risulta che il territorio di tale paese
continua a essere indenne dagli organismi indicati. La Grecia dovrebbe pertanto essere riconosciuta come zona
protetta nei confronti di tali organismi nocivi senza alcun limite temporale.
(4)
I territori dell'Irlanda e del Regno Unito erano stati riconosciuti fino al 30 aprile 2016 come zone protette nei
confronti del Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu. Dalle ulteriori informazioni fornite dall'Irlanda e dal Regno Unito
risulta che i loro territori continuano ad essere indenni dall'organismo indicato. L'Irlanda e il Regno Unito
dovrebbero pertanto essere riconosciuti come zone protette nei confronti di tale organismo nocivo senza alcun
limite temporale.
(5)
Il territorio del Portogallo era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti del Dryocosmus kuriphilus
Yasumatsu fino al 30 aprile 2016. Il Portogallo ha fornito informazioni da cui risulta che il Dryocosmus kuriphilus
è ormai insediato nel suo territorio. Il Portogallo pertanto non dovrebbe più essere riconosciuto come zona
protetta nei confronti del Dryocosmus kuriphilus.
(6)
Il Portogallo ha chiesto che il territorio delle Azzorre sia riconosciuto come zona protetta nei confronti della
Globodera pallida (Stone) Behrens e della Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens. Sulla base di indagini svolte
a partire dal 2006 il Portogallo ha presentato elementi di prova a sostegno del fatto che tali organismi nocivi non
sono presenti nel territorio delle Azzorre, malgrado le condizioni locali favorevoli al loro insediamento. È tuttavia
necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità
della Commissione. Le Azzorre dovrebbero pertanto essere riconosciute come zona protetta nei confronti della
Globodera pallida e della Globodera rostochiensis solo fino al 30 aprile 2018.
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari
rischi in campo fitosanitario nella Comunità (GU L 193 del 22.7.2008, pag. 1).
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(7)
L'Irlanda, Malta e il Regno Unito hanno chiesto che i loro territori siano riconosciuti come zone protette nei
confronti della Paysandisia archon (Burmeister). Sulla base di indagini svolte a partire dal 2007, l'Irlanda, Malta e il
Regno Unito hanno presentato elementi di prova a sostegno del fatto che l'organismo nocivo in questione non è
presente nei loro territori, malgrado le condizioni locali favorevoli al suo insediamento. È tuttavia necessario
svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della
Commissione. L'Irlanda, Malta e il Regno Unito dovrebbero pertanto essere riconosciuti come zone protette nei
confronti della Paysandisia archon solo fino al 30 aprile 2018.
(8)
L'Irlanda e il Regno Unito hanno chiesto che i loro territori siano riconosciuti come zone protette nei confronti
del Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Sulla base di indagini svolte a partire dal 2007, l'Irlanda e il Regno Unito
hanno presentato elementi di prova a sostegno del fatto che l'organismo nocivo in questione non è presente nei
loro territori, malgrado le condizioni locali favorevoli al suo insediamento. È tuttavia necessario svolgere ulteriori
indagini. Tali indagini dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione.
L'Irlanda e il Regno Unito dovrebbero pertanto essere riconosciuti come zone protette nei confronti del Rhyncho­
phorus ferrugineus solo fino al 30 aprile 2018.
(9)
Il Portogallo ha chiesto che il territorio delle Azzorre sia riconosciuto come zona protetta nei confronti del
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Sulla base di indagini svolte a partire dal 2007 il Portogallo ha presentato
elementi di prova a sostegno del fatto che l'organismo nocivo in questione non è presente nel territorio delle
Azzorre, malgrado le condizioni locali favorevoli al suo insediamento. È tuttavia necessario svolgere ulteriori
indagini. Tali indagini dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Le
Azzorre dovrebbero pertanto essere riconosciute come zona protetta nei confronti del Rhynchophorus ferrugineus
solo fino al 30 aprile 2018.
(10)
Il Regno Unito ha chiesto che il suo territorio sia riconosciuto come zona protetta nei confronti della
Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller. Sulla base di indagini svolte a partire dal 2013, il Regno Unito
ha presentato elementi di prova a sostegno del fatto che l'organismo nocivo in questione non è presente nel suo
territorio, malgrado le condizioni locali favorevoli al suo insediamento. È tuttavia necessario svolgere ulteriori
indagini. Tali indagini dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il Regno
Unito dovrebbe pertanto essere riconosciuto come zona protetta nei confronti della Thaumetopoea pityocampa solo
fino al 30 aprile 2018.
(11)
Il territorio dell'Irlanda era stato riconosciuto fino al 30 aprile 2016 come zona protetta nei confronti della
Thaumetopoea processionea L. Dalle ulteriori informazioni fornite dall'Irlanda risulta che il territorio di quel paese
continua ad essere indenne da detto organismo. L'Irlanda dovrebbe pertanto essere riconosciuta come zona
protetta nei confronti di tale organismo nocivo senza alcun limite temporale.
(12)
Il territorio del Regno Unito, ad eccezione di determinate unità amministrative locali, era stato riconosciuto come
zona protetta nei confronti della Thaumetopoea processionea L. fino al 30 aprile 2016. Il Regno Unito ha fornito
informazioni da cui risulta che la Thaumetopoea processionea è ormai insediata nelle unità amministrative locali di
Guildford e Woking. Tali zone pertanto non dovrebbero più essere riconosciute come parte della zona protetta
del Regno Unito. Dette informazioni indicano inoltre che il resto del territorio del Regno Unito, riconosciuto
come zona protetta nei confronti della Thaumetopoea processionea, continua ad essere indenne da tale organismo
nocivo. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero inoltre essere monitorate da
esperti sotto l'autorità della Commissione. Il Regno Unito, ad eccezione di determinate unità amministrative
locali, tra le quali quelle di Guildford e Woking, dovrebbe pertanto essere riconosciuto come zona protetta nei
confronti della Thaumetopoea processionea solo fino al 30 aprile 2018.
(13)
Il Regno Unito ha chiesto che il suo territorio sia riconosciuto come zona protetta nei confronti del «Candidatus
Phytoplasma ulmi». Sulla base di indagini svolte a partire dal 2013, il Regno Unito ha presentato elementi di
prova a sostegno del fatto che tale organismo nocivo non è presente nel suo territorio, malgrado le condizioni
locali favorevoli al suo insediamento. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero
inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il Regno Unito dovrebbe pertanto essere
riconosciuto come zona protetta nei confronti del «Candidatus Phytoplasma ulmi» solo fino al 30 aprile 2018.
(14)
Il territorio del Portogallo era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti del Curtobacterium flaccumfaciens
pv. flaccumfaciens (Hedges) Col. Poiché la produzione nazionale portoghese di sementi delle pertinenti piante
ospiti Phaseolus vulgaris e Dolichos è divenuta trascurabile, il Portogallo ha chiesto che sia revocata la sua qualifica
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di zona protetta nei confronti del Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col. Il Portogallo
pertanto non dovrebbe più essere riconosciuto come zona protetta nei confronti del Curtobacterium flaccumfaciens
pv. flaccumfaciens (Hedges) Col.
(15)
La Spagna era stata riconosciuta come zona protetta nei confronti dell'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al, ad
eccezione di determinate parti del suo territorio. La Spagna ha chiesto la revoca della qualifica di zona protetta
per la comunità autonoma di Madrid data l'assenza di interesse economico. La comunità autonoma di Madrid
pertanto non dovrebbe più essere riconosciuta come parte della zona protetta della Spagna nei confronti
dell'Erwinia amylovora.
(16)
La Spagna ha inoltre fornito informazioni da cui risulta che l'Erwinia amylovora è ormai insediata nella comunità
autonoma dell'Andalusia e nei distretti (comarcas) di Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, Garrigues e Urgell nella
provincia di Lleida (Comunidad autónoma de Catalunya). Le misure adottate dal 2013 al 2015 al fine di eradicare
tale organismo nocivo sono risultate inefficaci. La comunità autonoma dell'Andalusia e i distretti (comarcas) di
Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, Garrigues e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autónoma de Catalunya)
pertanto non dovrebbero più essere riconosciuti come parti della zona protetta della Spagna nei confronti
dell'Erwinia amylovora.
(17)
Alcune parti del territorio dell'Italia erano state riconosciute come zone protette nei confronti dell'Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al. L'Italia ha fornito informazioni da cui risulta che l'Erwinia amylovora è ormai
insediata nei comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo (Piemonte). I comuni di Busca,
Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo (Piemonte) pertanto non dovrebbero più essere riconosciuti come
parti della zona protetta dell'Italia nei confronti dell'Erwinia amylovora.
(18)
Il territorio dell'Irlanda del Nord era stato riconosciuto come parte della zona protetta del Regno Unito nei
confronti dell'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Il Regno Unito ha fornito informazioni da cui risulta che
l'Erwynia amylovora è ormai insediata nelle zone (townlands) di Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, e
Carrigenagh in County Down, e nella circoscrizione elettorale di Dunmurry Cross di Belfast in County Antrim,
nell'Irlanda del Nord. Le zone (townlands) di Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, e Carrigenagh in
County Down, e la circoscrizione elettorale di Dunmurry Cross di Belfast in County Antrim, nell'Irlanda del
Nord, pertanto non dovrebbero più essere riconosciute come parti della zona protetta del Regno Unito nei
confronti dell'Erwyinia amylovora.
(19)
Alcune parti del territorio dell'Italia erano state riconosciute come zone protette nei confronti dell'Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al. fino al 30 aprile 2016. L'Italia ha fornito informazioni da cui risulta che l'Erwinia
amylovora è ormai insediata nelle province di Milano e Varese in Lombardia. Tali province pertanto non
dovrebbero più essere riconosciute come parti della zona protetta dell'Italia. Dette informazioni indicano inoltre
che il resto del territorio dell'Italia, riconosciuto come zona protetta nei confronti dell'Erwinia amylovora fino al
30 aprile 2016, continua ad essere indenne da tale organismo nocivo. È tuttavia necessario svolgere ulteriori
indagini. Tali indagini dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. L'Italia,
ad eccezione di determinate province, tra le quali quelle di Milano e Varese in Lombardia, dovrebbe pertanto
essere riconosciuta come zona protetta nei confronti dell'Erwinia amylovora solo fino al 30 aprile 2018.
(20)
Il territorio della Slovacchia, ad eccezione di alcuni comuni in certe contee, era stato riconosciuto come zona
protetta nei confronti dell'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. fino al 30 aprile 2016. La Slovacchia ha fornito
informazioni da cui risulta che l'Erwinia amylovora è ormai insediata nell'intero territorio della contea di Dunajská
Streda. Dette informazioni indicano inoltre che il resto del territorio della Slovacchia, riconosciuto come zona
protetta nei confronti dell'Erwinia amylovora fino al 30 aprile 2016, risulta tuttora indenne da tale organismo
nocivo. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero inoltre essere monitorate da
esperti sotto l'autorità della Commissione. La Slovacchia, ad eccezione di alcuni comuni in certe contee, tra le
quali quella di Dunajská Streda, dovrebbe pertanto essere riconosciuta come zona protetta nei confronti
dell'Erwinia amylovora solo fino al 30 aprile 2018.
(21)
Il Regno Unito ha chiesto che il suo territorio sia riconosciuto come zona protetta nei confronti della
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Sulla base di indagini svolte a partire dal 2013, il Regno
Unito ha fornito elementi di prova a sostegno del fatto che l'organismo nocivo in questione è stato eradicato, o
che ne era in corso l'eradicazione, nelle parti del suo territorio dove si erano registrati focolai di tale organismo, e
che esso non era presente nel resto del suo territorio, malgrado le condizioni locali favorevoli al suo
insediamento. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero inoltre essere monitorate
da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il Regno Unito dovrebbe pertanto essere riconosciuto come zona
protetta nei confronti della Xanthomonas arboricola pv. pruni solo fino al 30 aprile 2018.
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(22)
L'Irlanda ha chiesto che il suo territorio sia riconosciuto come zona protetta nei confronti del Ceratocystis platani
(J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. Sulla base di indagini svolte a partire dal 2013, l'Irlanda ha presentato elementi
di prova a sostegno del fatto che l'organismo nocivo in questione non è presente nel suo territorio, malgrado le
condizioni locali favorevoli al suo insediamento. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini
dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. L'Irlanda dovrebbe pertanto
essere riconosciuta come zona protetta nei confronti del Ceratocystis platani solo fino al 30 aprile 2018.
(23)
Il territorio del Regno Unito è stato riconosciuto fino al 30 aprile 2016 come zona protetta nei confronti del
Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. Dalle ulteriori informazioni fornite dal Regno Unito risulta
che il suo territorio continua ad essere indenne da tale organismo nocivo. Il Regno Unito dovrebbe pertanto
essere riconosciuto come zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo senza alcun limite temporale.
(24)
Il territorio dell'Isola di Man nel Regno Unito è stato riconosciuto fino al 30 aprile 2016 come zona protetta nei
confronti della Cryphonectria parasitica (Murill) Barr. Dalle ulteriori informazioni fornite dal Regno Unito risulta
che il territorio dell'Isola di Man continua ad essere indenne da tale organismo nocivo. L'Isola di Man nel Regno
Unito dovrebbe pertanto essere riconosciuta come zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo senza
alcun limite temporale.
(25)
Il territorio della Finlandia era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti del virus dell'avvizzimento
maculato del pomodoro (tomato spotted wilt virus). La Finlandia ha fornito informazioni da cui risulta che essa
non può impedire l'introduzione ripetuta di tale virus nel suo territorio e chiede di non essere più riconosciuta
come zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo. Essa pertanto non dovrebbe più essere riconosciuta
come zona protetta nei confronti del virus dell'avvizzimento maculato del pomodoro (tomato spotted wilt virus).
(26)
Il territorio del Portogallo, ad eccezione di alcune zone, era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti
del virus Citrus tristeza (ceppi europei). Il Portogallo ha fornito informazioni da cui risulta che il virus Citrus
tristeza (ceppi europei) è ormai insediato nella contea di Odemira nell'Alentejo. La contea di Odemira nell'A­
lentejo pertanto non dovrebbe più essere riconosciuta come zona protetta nei confronti del virus Citrus tristeza
(ceppi europei).
(27)
Le regioni Puglia e Sardegna in Italia erano state riconosciute come zone protette nei confronti del Grapevine
flavescence dorée MLO. Dalle ulteriori informazioni fornite dall'Italia risulta che le regioni Puglia e Sardegna
continuano ad essere indenni da tale organismo nocivo. La Puglia e la Sardegna in Italia dovrebbero pertanto
essere riconosciute come zone protette nei confronti di tale organismo nocivo senza alcun limite temporale.
(28)
A fini di chiarezza occorre sostituire integralmente l'allegato del regolamento (CE) n. 690/2008.
(29)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 690/2008.
(30)
Poiché determinate zone sono state riconosciute come zone protette a norma del regolamento (CE) n. 690/2008
fino al 30 aprile 2016, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire dal 1o maggio 2016 per garantire la
continuità giuridica ed evitare perturbazioni degli scambi.
(31)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli
animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 690/2008
L'allegato I del regolamento (CE) n. 690/2008 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
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Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ALLEGATO
«ALLEGATO I
Zone della Comunità riconosciute come “zone protette” nei confronti dei rispettivi organismi nocivi
sottoindicati
Organismi nocivi
Zone protette: territorio di
a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro svi­
luppo
1.
Anthonomus grandis (Boh.)
Grecia, Spagna (Andalusia, Catalogna, Estremadura, Murcia,
Valencia)
2.
Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee)
Irlanda, Portogallo (Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral,
Entre Douro e Minho e Trás-os-Montes), Finlandia, Svezia,
Regno Unito
3.
Cephalcia lariciphila (Klug.)
Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jer­
sey)
3.1.
Cipro
4.
Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)
Dendroctonus micans Kugelan
Irlanda, Grecia, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di
Man e Jersey)
4.1.
Irlanda, Regno Unito
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
5.
Gilpinia hercyniae (Hartig)
Irlanda, Grecia, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di
Man e Jersey)
6.
Globodera pallida (Stone) Behrens
Lettonia, Portogallo (Azzorre, fino al 30 aprile 2018), Slo­
venia, Slovacchia, Finlandia
6.1.
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Beh­ Portogallo (Azzorre, fino al 30 aprile 2018)
rens
7.
Gonipterus scutellatus Gyll.
Grecia, Portogallo (Azzorre)
8.
Ips amitinus Eichhof
Irlanda, Grecia, Regno Unito
9.
Ips cembrae Heer
Irlanda, Grecia, Regno Unito (Irlanda del Nord e Isola di
Man)
10. Ips duplicatus Sahlberg
Irlanda, Grecia, Regno Unito
11. Ips sexdentatus Bőrner
Irlanda, Cipro, Regno Unito (Irlanda del Nord e Isola di
Man)
12. Ips typographus Heer
Irlanda, Regno Unito
13. Leptinotarsa decemlineata Say
Irlanda, Spagna (Ibiza e Minorca), Cipro, Malta, Portogallo
(Azzorre e Madera), Finlandia (distretti di Åland, Häme,
Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Svezia (con­
tee di Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar e Skåne), Regno
Unito
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Organismi nocivi
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Zone protette: territorio di
14. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)
Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)
14.1. Paysandisia archon (Burmeister)
Irlanda (fino al 30 aprile 2018), Malta (fino al 30 aprile
2018), Regno Unito (fino al 30 aprile 2018)
14.2. Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
Irlanda (fino al 30 aprile 2018), Portogallo (Azzorre, fino
al 30 aprile 2018), Regno Unito (fino al 30 aprile 2018)
15. Sternochetus mangiferae Fabricius
Spagna (Granada e Málaga), Portogallo (Alentejo, Algarve e
Madera)
15.1. Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffer­ Regno Unito (fino al 30 aprile 2018)
müller
16. Thaumetopoea processionea L.
Irlanda, Regno Unito (escluse le unità amministrative locali
di Barnet, Brent, Bromley, Camden, City of London, City of
Westminster, Croydon, Ealing, distretto di Elmbridge, di­
stretto di Epsom and Ewell, Guildford, Hackney, Hammer­
smith & Fulham, Haringey, Harrow, Hillingdon, Hounslow,
Islington, Kensington & Chelsea, Kingston upon Thames,
Lambeth, Lewisham, Merton, Reading, Richmond Upon
Thames, distretto di Runnymede, Slough, South Oxfords­
hire, Southwark, distretto di Spelthorne, Sutton, Tower
Hamlets, Wandsworth, West Berkshire e Woking) (fino al
30 aprile 2018)
b) Batteri
01. ‘Candidatus Phytoplasma ulmì’
flaccumfaciens
Regno Unito (fino al 30 aprile 2018)
1.
Curtobacterium
(Hedges) Col.
pv.
flaccumfaciens Grecia, Spagna
2.
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
— Estonia, Spagna [eccetto le comunità autonome di An­
dalusia, Aragona, Castiglia-La Mancha, Castiglia y León,
Estremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia,
Navarra e La Rioja, la provincia di Guipuzkoa (Paesi Ba­
schi), i distretti (comarcas) di Garrigues, Noguera, Pla
d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Co­
munidad autónoma de Catalunya), le municipalità di
Alborache e Turís nella provincia di Valencia e i distretti
(comarcas) di Alt Vinalopó e Vinalopó Mitjà nella pro­
vincia di Alicante (Comunidad Valenciana)], Francia
(Corsica), Italia [Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campa­
nia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte (eccetto i
comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia
di Cuneo), Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle
d'Aosta], Lettonia, Portogallo, Finlandia, Regno Unito
[Irlanda del Nord, escluse le zone (townlands) di Ballin­
ran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran e Carrigenagh
in County Down, e la circoscrizione elettorale di Dun­
murry Cross di Belfast, Country Antrim, Isola di Man e
Isole del Canale],
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Zone protette: territorio di
— e, fino al 30 aprile 2018, Irlanda (ad eccezione della
città di Galway), Italia [Puglia, Emilia-Romagna (pro­
vince di Parma e Piacenza), Lombardia (escluse le pro­
vince di Milano, Mantova, Sondrio e Varese), Veneto
(escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di
Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'A­
dige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e
la zona situata a sud dell'autostrada A4 nella provincia
di Verona)], Lituania [eccetto le municipalità di Babtai e
Kėdainiai (regione di Kaunas)], Slovenia [escluse le re­
gioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e i
comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'auto­
strada H4)], Slovacchia [esclusi la contea di Dunajská
Streda, Hronovce e Hronské Kl'ačany (contea di Levice),
Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec
(contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Vel'ké
Ripňany (contea di Topol'čany), Kazimír, Luhyňa, Malý
Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)]
3.
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin Regno Unito (fino al 30 aprile 2018)
et al.
c) Funghi
01. Ceratocystis platani (J.M.Walter) Engelbr. & T.C.Harr. Irlanda (fino al 30 aprile 2018), Regno Unito
02. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.
Repubblica ceca, Irlanda, Svezia, Regno Unito
1.
Glomerella gossypii Edgerton
Grecia
2.
Gremmeniella abietina Morelet
Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)
3.
Hypoxylon mammatum (Wahlenberg) J. Miller
Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)
d) Virus ed organismi patogeni simili ai virus
1.
Virus del giallume necrotico della barbabietola Irlanda, Francia (Bretagna), Portogallo (Azzorre), Finlandia,
(beet necrotic yellow vein virus)
Regno Unito (Irlanda del Nord)
2.
Virus dell'avvizzimento maculato del pomodoro Svezia
(tomato spotted wilt virus)
3.
Virus Citrus tristeza (ceppi europei)
Grecia (escluse le unità regionali di Argolida e Chania),
Malta, Portogallo (esclusi Algarve, Madera e la contea di
Odemira nell'Alentejo)
4.
Grapevine flavescence dorée MLO
Repubblica ceca, Francia [Alsazia, Champagne-Ardenne,
Piccardia (dipartimento dell'Aisne), Ile de France (comuni
di Citry, Nanteuil-sur-Marne e Saâcy-sur-Marne) e Lorena],
Italia (Puglia, Sardegna e Basilicata).»