Esempio azioni consigliate SAG

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Esempio azioni consigliate SAG
SAG
AZIONI CONSIGLIATE
AZIONI CONSIGLIATE
Considerate le esigenze testamentarie di Tizio e preso atto della situazione familiare e
patrimoniale così come rappresentata nel parere tecnico redatto dal Servizio di Pianificazione del
Passaggio Generazionale & Tutela Patrimoniale della società Nexen S.p.A. (di seguito “dossier
generazionale”) per conto di Azimut Consulenza SIM, si consigliano le seguenti azioni.
Aspetti successori
Pianificazione assetti equitativi
Assegnazione rateizzata
Pianificazione del passaggio
generazionale società
Operazioni societarie
straordinarie
Testamento olografo
Suddivisione quantitativa dei valori tra gli eredi secondo le
esigenze espresse senza tuttavia ledere le quote legittime.
Analisi di diversi strumenti atti a determinare un’assegnazione
dilazionata di liquidità al figlio, quali: costituzione di rendita
vitalizia; rendita certa; assicurazione a favore di terzo; conto di
deposito vincolato a favore di terzo.
Gestione del passaggio generazionale societario in accordo con
le norme civilistiche e valutazione delle possibili esigenze di
natura imprenditoriale.
Valutazione di possibili operazioni societarie straordinarie in
preparazione al passaggio generazionale.
Fac-simile di testamento olografo.
Aspetti fiscali
Trasferimento quote societarie
mortis causa in esenzione
Cassette di sicurezza
Trasferimento delle quote di partecipazioni societarie mortis
causa integrando i requisiti necessari al fine di annullare il
carico tributario.
L’apertura delle cassette di sicurezza successivamente
all’apertura della successione viene effettuato in presenza di
pubblico ufficiale. I valori rientrano nella base imponibile ai fini
dell’imposta di successione, e il verbale redatto costituisce una
prova valida utilizzabile per provare la fonte dei risparmi di chi
erediterà tali beni in caso di accertamento sintetico (i.e.:
redditometro).
Protezione
Mappatura rischi
Trasformazione società
Tutela patrimoniale e della
famiglia
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Individuazione e mappatura dei rischi attuali e potenziali.
Valutazione ipotesi di trasformazione della S.a.s..
Eventuale attivazione di strumenti di protezione patrimoniale
e di tutela della famiglia.
Aspetti successori
Le esigenze successorie manifestate da Tizio sono di nominare eredi universali il coniuge e il
figlio, privilegiando però la moglie attribuendole la quota disponibile dopo aver destinato una
somma ai nipoti per sostenere le loro spese universitarie.
Si ricorda che in mancanza di testamento, di indicazione di eredi, o qualora questi non
possano o non vogliano accettare l’eredità, sono applicate le norme della successione legittima,
regolate dagli articoli 565 e seguenti del cod. civ. In tal caso gli eredi legittimi di Tizio sarebbero il
coniuge e il figlio in parti eguali.
Le azioni consigliate al fine di addivenire ad una corretta pianificazione successoria in linea con
le esigenze espresse possono essere così delineate.
Assetto successorio
Preliminarmente alla definizione dell’assetto successorio definitivo, risulta opportuno
effettuare una precisa individuazione, perimetrazione e valutazione dell’asse ereditario. A tal fine
si consiglia di procedere in un primo momento ad una valutazione corrente dei principali assets che
compongono il patrimonio di Tizio, in particolare sulla componente societaria ed immobiliare.
Eventuali differenze rispetto ai valori indicati potrebbero infatti determinare rilevanti alterazioni dei
diritti dei legittimari.
Ciò posto, è possibile effettuare una serie di riflessioni in merito alla pianificazione
dell’assetto successorio di Tizio.
Esaminata la situazione familiare e patrimoniale, le esigenze espresse da Tizio possono
essere soddisfatte mediante la redazione di un testamento olografo ai sensi dell’art. 602 cod. civ.,
che preveda la ripartizione del patrimonio immobiliare con assegnazione delle proprietà in
usufrutto alla moglie ed in nuda proprietà al figlio, l’assegnazione di Euro 30.000 a ciascuno dei
nipoti mediante utilizzo della quota disponibili, l’assegnazione di una somma di denaro sotto forma
di rendita al figlio e dei restanti beni (quota S.a.s., conto corrente, valori mobiliari) alla moglie.
Al fine di valutare se ci sia lesione delle quote legittime di moglie o figlio, è necessario
stimare il valore degli asset che saranno oggetto di trasferimento mortis causa.
Per quanto riguarda i diritti assegnati sui beni immobili, è possibile ricorrere ai coefficienti
stabiliti ai fini dell’imposta di registro. Considerando l’età della moglie, il valore della nuda proprietà
assegnato al figlio sarebbe quindi pari al 60% del valore complessivo del patrimonio immobiliare,
mentre alla moglie sarebbe assegnata la restante quota del 40% sotto forma di usufrutto. Tenendo
in considerazione inoltre il valore corrente della donazione effettuata in vita al figlio, pari ad Euro
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170.000, è possibile affermare che tale ripartizione non dovrebbe generare lesione della quota
legittima del figlio, soddisfatta in parte mediante la nuda proprietà sui beni immobili ed in parte
mediante la riunione della predetta donazione diretta effettuata in vita.
Il desiderio di attribuire una somma “dilazionata” al figlio, che avverrebbe quindi tramite
l’utilizzo parziale della quota disponibile al testatore, potrebbe essere attuato sotto forma di
disposizioni testamentarie o alternativamente ricorrendo alla stipula di appositi contratti.
Nel primo caso si potrà procedere attraverso la disposizione in testamento di appositi legati
tra cui il legato di prestazioni periodiche (ad esempio vincolando la rendita di un fondo a favore del
figlio) o il legato di contratto di rendita vitalizia.
Nel caso in cui si voglia disporre tali diritti in vita, si potrà ricorrere alla stipulazione di
contratti a favore di terzo come il contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzo, deposito
(vincolato) a favore di terzo, rendita vitalizia a favore di terzo.
Passaggio generazionale azienda
Facendo riferimento alla quota di partecipazione nella società operante nel settore
immobiliare in qualità di socio accomandatario, sono necessarie alcune osservazioni. Tizio non ha
espresso particolari esigenze rispetto al passaggio generazionale riguardante la propria società e nel
quadro del più generale assetto successorio così come emergente dalle esigenze espresse, la quota
di partecipazione sarebbe destinata alla moglie. Indipendentemente dalle scelte strategiche che
vorrà porre in essere Tizio (es.: ipotesi di ricambio generazionale, eventuale erede designato alla
guida dell’azienda, ecc.), potrebbe considerarsi l’ipotesi di porre in essere operazioni straordinarie
in preparazione del passaggio generazionale d’azienda, tra cui:
 Trasformazione omogenea progressiva in società di capitali col fine di limitare la
responsabilità in capo al socio accomandatario (tale ipotesi sarà ripresa in seguito nel
paragrafo “Protezione” e nel successivo paragrafo relativo agli aspetti fiscali);
 Scissione societaria al fine di realizzare una scomposizione del patrimonio societario da
destinare ai diversi eredi in funzione dei ruoli previsti per gli stessi.
Si consideri infine che il venir meno della pluralità dei soci e, nel caso specifico di società in
accomandita semplice, il venir meno della categoria dei soci accomandatari, costituisce
specifica causa di scioglimento ex art. 2323 cod. civ. decorsi sei mesi dalla sua mancata
ricostituzione1.
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Tale causa di scioglimento non si verificherebbe ad esempio in caso di preventiva trasformazione in S.r.l., la quale per
il venir meno della pluralità dei soci assumerebbe la forma di S.r.l. unipersonale, ammessa dal nostro ordinamento.
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Aspetti fiscali
Partecipazioni societarie
Il trasferimento della quota posseduta nella S.a.s. può essere effettuato in regime di
esenzione dall’imposta di successione ai sensi dell’art. 3 co. 4-ter D.Lgs. 346 del 1990 a condizione
che l’avente causa prosegua per i successivi cinque anni l’attività d’impresa, allegando a tal fine
apposita dichiarazione alla dichiarazione di successione. Si precisa che in tal caso, diversamente dal
regime previsto per le società di capitali, non rileva la percentuale di partecipazione al capitale
sociale, come chiarito peraltro dall’Agenzia delle Entrate con Circ. 3/E del 22 gennaio 2008 e
successivamente con Ris. 446/E del 18 novembre 2008, ma è necessario tuttavia che la società
svolga un’effettiva attività d’impresa.
Nell’ipotesi in cui invece si dia seguito alla trasformazione in società di capitali, le condizioni
per l’esclusione non dipenderanno più dalla effettiva attività svolta dalla società. Sarà quindi
opportuno in tal caso trasferire l’intera partecipazione ad un unico erede, al fine di godere
dell’esclusione dalla base imponibile per l’imposta di successione2.
Cassetta di sicurezza
Tizio possiede una cassetta di sicurezza cointestata con la moglie. In caso di evento morte di
Tizio, tale cassetta potrà successivamente essere aperta dal coniuge solamente alla presenza di un
Notaio o di un funzionario dell’Amministrazione finanziaria, i quali redigeranno un inventario3 sulla
base del quale sarà determinato il valore dei beni contenuti all’interno della cassetta stessa che si
sommeranno alla base imponibile ai fini dell’imposta sulle successioni.
Di conseguenza, nella situazione sopra descritta, i beni contenuti nella cassetta di sicurezza
sarebbero dichiarati in apposito verbale e sommati all’imponibile ai fini dell’imposta sulle
successioni.
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Si ricordano i requisiti per l’esclusione:
a. Trasferimenti effettuati mediante donazione, patti di famiglia o mortis causa a discendenti diretti del
disponente;
b. Trasmissione di partecipazioni che integrano il controllo societario di diritto ex art. 2359 co. 1 cod. civ.;
c. Mantenimento del controllo per almeno 5 anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla
presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.
3
L’inventario redatto ai sensi dell’art. 48 co. 6 D.Lgs. 346 del 1990 non è soggetto a registrazione (e quindi ad imposta
di registro) in quanto finalizzato esclusivamente ad esigenze di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria ai fini
di determinare la base imponibile ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni (cfr. Circ. Agenzia Entrate 24 gennaio
2013 n°2).
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Ciò posto, le azioni possibili in merito alla gestione dei valori contenuti nella cassetta di
sicurezza sono naturalmente due: 1) apertura della cassetta di sicurezza e prelievo dei valori prima
dell’evento morte; 2) apertura post mortem. Da un punto di vista meramente fiscale, la seconda
opzione può risultare consigliabile nel caso in cui la franchigia residua disponibile all’erede
legittimario sia superiore al valore dei beni contenuti nella cassetta di sicurezza (senza quindi
aggravio in termini di imposta sulle successioni). Ciò al fine di prevenire possibili futuri accertamenti
sintetici ex art. 38 D.P.R. 600/1973 (cd. “redditometro”) scaturenti da incrementi patrimoniali
rivenienti dall’utilizzo di tali valori, mediante dimostrazione che il finanziamento di tali incrementi è
derivato da redditi legalmente esclusi dalla base imponibile (cfr. ex multis Circ. Agenzia delle
Entrate 9 agosto 2007 n. 49).
Protezione
Tizio è socio accomandatario di una S.a.s. attiva nel settore immobiliare. Si ricorda che ai sensi
dell’art.2313 cod.civ. i soci accomandatari rispondono solidalmente ed illimitatamente per le
obbligazioni sociali.
Si potrebbe quindi rendere opportuna la valutazione dell’implementazione di alcuni strumenti volti
alla protezione del patrimonio ed alla tutela dei bisogni della famiglia. Tale valutazione non può
peraltro prescindere da un’attenta analisi dei rischi attuali e potenziali da parte di Tizio al fine di:
 verificare la legittimità dell’adozione di determinate misure alla luce della disciplina
civilistico-fallimentare e penale vigente;
 verificare e “mappare” tutti i rischi attuali e potenziali.
Mappatura rischi
L’adozione di misure volte alla tutela dei bisogni della famiglia mediante protezione sui beni
patrimoniali deve essere necessariamente preceduta da una precisa ed attenta mappatura dei
rischi dai quali si intende proteggere lo stesso patrimonio stesso.
Oggetto della mappatura devono essere sia i rischi “attuali” (es.: rischi legati all’attività
imprenditoriale, eventuali garanzie personali/reali rilasciate, ecc.) sia quelli “potenziali” (si pensi ad
esempio al caso di solidarietà in caso di cessione di azienda).
Infine, attenzione particolare merita la valutazione della situazione corrente al fine di
verificare la legittimità dell’adozione di tali strumenti alla luce delle disposizioni di carattere
civilistico-fallimentare (es.: azione revocatoria ordinaria 2901 cod. civ., azione revocatoria
fallimentare art. 67 L.F.) e penale che vietano il ricorso a tali soluzioni nei casi in cui determinino
pregiudizio ai creditori (es.: azioni volte alla limitazione della responsabilità patrimoniale in periodi
cd. “sospetti” pre-fallimentari; sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art. 11 D.Lgs.
74/2000 mediante spoliazione dei beni di proprietà, ecc.).
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Strumenti di protezione
Previa mappatura dei rischi e verifica della fattibilità delle operazioni come indicato nel
punto precedente, preso atto della composizione del patrimonio familiare e della condizione di
socio accomandatario illimitatamente responsabile di Tizio, si ritiene di poter valutare
l’implementazione delle seguenti misure di protezione.
1. Trasformazione progressiva omogenea della S.a.s. in società di capitali
La trasformazione della S.a.s. in società di capitali consente la continuazione dell’attività
d’impresa limitando la responsabilità dei soci per le obbligazioni future. Si ricorda
comunque che, come previsto dall’art. 2500-quinquies cod. civ., la trasformazione non
libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte
prima della data di effetto della trasformazione stessa.
2. Strumenti assicurativi
L’investimento in prodotti assicurativi a vita intera consente di pianificare il
trasferimento agli eredi garantendo l’esenzione ai fini dell’imposta di successione e
godendo del regime di impignorabilità ed insequestrabilità dei capitali investiti nelle
stesse polizze.
Regime analogo è previsto per l’investimento in fondi pensione complementare.
L’investimento in strumenti assicurativi e/o previdenziali deducibili fiscalmente nonché
impignorabili ed insequestrabili potrà essere valutato insieme al proprio consulente
finanziario alla luce delle complessive scelte di portafoglio.
3. Istituzione di un fondo patrimoniale ex art. 167 e seguenti cod. civ. per far fronte ai
bisogni della famiglia.
Il fondo patrimoniale è uno strumento di semplice realizzazione e dai costi ridotti.
Tuttavia, ha subito nel corso del tempo un notevole ridimensionamento nella pratica a
causa dei ripetuti interventi giurisprudenziali che ne hanno considerevolmente limitato
la portata in termini di protezione patrimoniale. Vi possono essere apportati sia beni
immobili che valori mobiliari.
4. Vincolo di destinazione ex art. 2645-ter del cod. civ. per la realizzazione di interessi
meritevoli di tutela.
Può offrire una tutela più efficace nel caso di Tizio rispetto al fondo patrimoniale, a patto
che siano correttamente identificati gli interessi a protezione dei quali viene costituito il
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vincolo. Possono essere destinati solamente beni immobili e beni mobili iscritti in
pubblici registri (es.: autovetture). Considerando la significativa componente
immobiliare del patrimonio di Tizio attualmente non coperta da nessun tipo di
protezione, potrebbe configurarsi come un efficiente strumento di tutela dei valori
immobiliari.
5. Trust.
Istituzione di un trust mediante spossessamento effettivo e segregazione dei beni al fine
di conseguire gli obiettivi delineati da Tizio nell’atto istitutivo. Costituisce uno strumento
di protezione più efficiente e flessibile rispetto ai primi due, ancorché comporti lo
spossessamento dei beni personali e maggiori costi di natura amministrativa.
Soluzione testamentaria
Si riporta di seguito un esempio generico di testamento olografo ex art. 602 cod. civ.
Si ricorda che il testamento deve essere scritto per intero, datato (con l’indicazione del
giorno, del mese e dell’anno) e firmato di proprio pugno, ponendo la sottoscrizione al termine delle
disposizioni. Il testamento potrà essere consegnato in custodia ad un Notaio, oppure conservato dal
testatore stesso oppure altrimenti presso persone di fiducia. E’ possibile inoltre redigere più copie
del testamento, sempre in originale (scritte per intero, datate e firmate di proprio pugno).
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Io sottoscritto TIZIO nato a ________ il ________ e residente a ________ – Codice Fiscale
________ - con il presente testamento scritto di mio pugno, che costituisce atto di mia ultima
volontà, nel pieno possesso delle mie capacità fisiche e mentali, così dispongo.
Nomino eredi universali di tutto il mio patrimonio mia moglie _____ e mio figlio _____ .
Dispongo che siano destinate a mia moglie in usufrutto e a mio figlio in nuda proprietà le
seguenti proprietà immobiliari:
 appartamento sito in c.c. ________ in p.ed. ________ le P.M. ________ e ________
foglio ________
 ….
Dispongo che ________ le partecipazioni nella società ________ S.a.S. siano destinate a
________.
Dispongo che le mie quote di fondi comuni d’investimento siano destinate per Euro _____ a mia
moglie e per Euro ____ a mio figlio.
Lego la somma di Euro 30.000, investita in fondi comuni d’investimento, a mia nipote …. per il
sostenimento delle di lei spese universitarie.
Lego la somma di Euro 30.000, investita in fondi comuni d’investimento, a mio nipote …. per il
sostenimento delle di lui spese universitarie.
Per tutto quanto sopra non specificato, ivi incluse altre proprietà immobiliari, denaro, titoli,
beni finanziari o altro nomino eredi in parti uguali le persone sopra indicate, cioè _______ e
__________.
In fede.
Luogo e data ________
Firma ________
Poiché i dati sono forniti dal cliente, senza possibilità di verifica alcuna sulla loro veridicità, e
poiché questi vengono raccolti tramite un sistema standardizzato e non adattato ad ogni
specifica situazione particolare, ogni eventuale futura azione posta in essere a seguito del
presente dossier necessita di ulteriori specifici approfondimenti.
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