Esempio azioni consigliate SAG
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Esempio azioni consigliate SAG
SAG AZIONI CONSIGLIATE AZIONI CONSIGLIATE Considerate le esigenze testamentarie di Tizio e preso atto della situazione familiare e patrimoniale così come rappresentata nel parere tecnico redatto dal Servizio di Pianificazione del Passaggio Generazionale & Tutela Patrimoniale della società Nexen S.p.A. (di seguito “dossier generazionale”) per conto di Azimut Consulenza SIM, si consigliano le seguenti azioni. Aspetti successori Pianificazione assetti equitativi Assegnazione rateizzata Pianificazione del passaggio generazionale società Operazioni societarie straordinarie Testamento olografo Suddivisione quantitativa dei valori tra gli eredi secondo le esigenze espresse senza tuttavia ledere le quote legittime. Analisi di diversi strumenti atti a determinare un’assegnazione dilazionata di liquidità al figlio, quali: costituzione di rendita vitalizia; rendita certa; assicurazione a favore di terzo; conto di deposito vincolato a favore di terzo. Gestione del passaggio generazionale societario in accordo con le norme civilistiche e valutazione delle possibili esigenze di natura imprenditoriale. Valutazione di possibili operazioni societarie straordinarie in preparazione al passaggio generazionale. Fac-simile di testamento olografo. Aspetti fiscali Trasferimento quote societarie mortis causa in esenzione Cassette di sicurezza Trasferimento delle quote di partecipazioni societarie mortis causa integrando i requisiti necessari al fine di annullare il carico tributario. L’apertura delle cassette di sicurezza successivamente all’apertura della successione viene effettuato in presenza di pubblico ufficiale. I valori rientrano nella base imponibile ai fini dell’imposta di successione, e il verbale redatto costituisce una prova valida utilizzabile per provare la fonte dei risparmi di chi erediterà tali beni in caso di accertamento sintetico (i.e.: redditometro). Protezione Mappatura rischi Trasformazione società Tutela patrimoniale e della famiglia 1 Individuazione e mappatura dei rischi attuali e potenziali. Valutazione ipotesi di trasformazione della S.a.s.. Eventuale attivazione di strumenti di protezione patrimoniale e di tutela della famiglia. Aspetti successori Le esigenze successorie manifestate da Tizio sono di nominare eredi universali il coniuge e il figlio, privilegiando però la moglie attribuendole la quota disponibile dopo aver destinato una somma ai nipoti per sostenere le loro spese universitarie. Si ricorda che in mancanza di testamento, di indicazione di eredi, o qualora questi non possano o non vogliano accettare l’eredità, sono applicate le norme della successione legittima, regolate dagli articoli 565 e seguenti del cod. civ. In tal caso gli eredi legittimi di Tizio sarebbero il coniuge e il figlio in parti eguali. Le azioni consigliate al fine di addivenire ad una corretta pianificazione successoria in linea con le esigenze espresse possono essere così delineate. Assetto successorio Preliminarmente alla definizione dell’assetto successorio definitivo, risulta opportuno effettuare una precisa individuazione, perimetrazione e valutazione dell’asse ereditario. A tal fine si consiglia di procedere in un primo momento ad una valutazione corrente dei principali assets che compongono il patrimonio di Tizio, in particolare sulla componente societaria ed immobiliare. Eventuali differenze rispetto ai valori indicati potrebbero infatti determinare rilevanti alterazioni dei diritti dei legittimari. Ciò posto, è possibile effettuare una serie di riflessioni in merito alla pianificazione dell’assetto successorio di Tizio. Esaminata la situazione familiare e patrimoniale, le esigenze espresse da Tizio possono essere soddisfatte mediante la redazione di un testamento olografo ai sensi dell’art. 602 cod. civ., che preveda la ripartizione del patrimonio immobiliare con assegnazione delle proprietà in usufrutto alla moglie ed in nuda proprietà al figlio, l’assegnazione di Euro 30.000 a ciascuno dei nipoti mediante utilizzo della quota disponibili, l’assegnazione di una somma di denaro sotto forma di rendita al figlio e dei restanti beni (quota S.a.s., conto corrente, valori mobiliari) alla moglie. Al fine di valutare se ci sia lesione delle quote legittime di moglie o figlio, è necessario stimare il valore degli asset che saranno oggetto di trasferimento mortis causa. Per quanto riguarda i diritti assegnati sui beni immobili, è possibile ricorrere ai coefficienti stabiliti ai fini dell’imposta di registro. Considerando l’età della moglie, il valore della nuda proprietà assegnato al figlio sarebbe quindi pari al 60% del valore complessivo del patrimonio immobiliare, mentre alla moglie sarebbe assegnata la restante quota del 40% sotto forma di usufrutto. Tenendo in considerazione inoltre il valore corrente della donazione effettuata in vita al figlio, pari ad Euro 2 170.000, è possibile affermare che tale ripartizione non dovrebbe generare lesione della quota legittima del figlio, soddisfatta in parte mediante la nuda proprietà sui beni immobili ed in parte mediante la riunione della predetta donazione diretta effettuata in vita. Il desiderio di attribuire una somma “dilazionata” al figlio, che avverrebbe quindi tramite l’utilizzo parziale della quota disponibile al testatore, potrebbe essere attuato sotto forma di disposizioni testamentarie o alternativamente ricorrendo alla stipula di appositi contratti. Nel primo caso si potrà procedere attraverso la disposizione in testamento di appositi legati tra cui il legato di prestazioni periodiche (ad esempio vincolando la rendita di un fondo a favore del figlio) o il legato di contratto di rendita vitalizia. Nel caso in cui si voglia disporre tali diritti in vita, si potrà ricorrere alla stipulazione di contratti a favore di terzo come il contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzo, deposito (vincolato) a favore di terzo, rendita vitalizia a favore di terzo. Passaggio generazionale azienda Facendo riferimento alla quota di partecipazione nella società operante nel settore immobiliare in qualità di socio accomandatario, sono necessarie alcune osservazioni. Tizio non ha espresso particolari esigenze rispetto al passaggio generazionale riguardante la propria società e nel quadro del più generale assetto successorio così come emergente dalle esigenze espresse, la quota di partecipazione sarebbe destinata alla moglie. Indipendentemente dalle scelte strategiche che vorrà porre in essere Tizio (es.: ipotesi di ricambio generazionale, eventuale erede designato alla guida dell’azienda, ecc.), potrebbe considerarsi l’ipotesi di porre in essere operazioni straordinarie in preparazione del passaggio generazionale d’azienda, tra cui: Trasformazione omogenea progressiva in società di capitali col fine di limitare la responsabilità in capo al socio accomandatario (tale ipotesi sarà ripresa in seguito nel paragrafo “Protezione” e nel successivo paragrafo relativo agli aspetti fiscali); Scissione societaria al fine di realizzare una scomposizione del patrimonio societario da destinare ai diversi eredi in funzione dei ruoli previsti per gli stessi. Si consideri infine che il venir meno della pluralità dei soci e, nel caso specifico di società in accomandita semplice, il venir meno della categoria dei soci accomandatari, costituisce specifica causa di scioglimento ex art. 2323 cod. civ. decorsi sei mesi dalla sua mancata ricostituzione1. 1 Tale causa di scioglimento non si verificherebbe ad esempio in caso di preventiva trasformazione in S.r.l., la quale per il venir meno della pluralità dei soci assumerebbe la forma di S.r.l. unipersonale, ammessa dal nostro ordinamento. 3 Aspetti fiscali Partecipazioni societarie Il trasferimento della quota posseduta nella S.a.s. può essere effettuato in regime di esenzione dall’imposta di successione ai sensi dell’art. 3 co. 4-ter D.Lgs. 346 del 1990 a condizione che l’avente causa prosegua per i successivi cinque anni l’attività d’impresa, allegando a tal fine apposita dichiarazione alla dichiarazione di successione. Si precisa che in tal caso, diversamente dal regime previsto per le società di capitali, non rileva la percentuale di partecipazione al capitale sociale, come chiarito peraltro dall’Agenzia delle Entrate con Circ. 3/E del 22 gennaio 2008 e successivamente con Ris. 446/E del 18 novembre 2008, ma è necessario tuttavia che la società svolga un’effettiva attività d’impresa. Nell’ipotesi in cui invece si dia seguito alla trasformazione in società di capitali, le condizioni per l’esclusione non dipenderanno più dalla effettiva attività svolta dalla società. Sarà quindi opportuno in tal caso trasferire l’intera partecipazione ad un unico erede, al fine di godere dell’esclusione dalla base imponibile per l’imposta di successione2. Cassetta di sicurezza Tizio possiede una cassetta di sicurezza cointestata con la moglie. In caso di evento morte di Tizio, tale cassetta potrà successivamente essere aperta dal coniuge solamente alla presenza di un Notaio o di un funzionario dell’Amministrazione finanziaria, i quali redigeranno un inventario3 sulla base del quale sarà determinato il valore dei beni contenuti all’interno della cassetta stessa che si sommeranno alla base imponibile ai fini dell’imposta sulle successioni. Di conseguenza, nella situazione sopra descritta, i beni contenuti nella cassetta di sicurezza sarebbero dichiarati in apposito verbale e sommati all’imponibile ai fini dell’imposta sulle successioni. 2 Si ricordano i requisiti per l’esclusione: a. Trasferimenti effettuati mediante donazione, patti di famiglia o mortis causa a discendenti diretti del disponente; b. Trasmissione di partecipazioni che integrano il controllo societario di diritto ex art. 2359 co. 1 cod. civ.; c. Mantenimento del controllo per almeno 5 anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. 3 L’inventario redatto ai sensi dell’art. 48 co. 6 D.Lgs. 346 del 1990 non è soggetto a registrazione (e quindi ad imposta di registro) in quanto finalizzato esclusivamente ad esigenze di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria ai fini di determinare la base imponibile ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni (cfr. Circ. Agenzia Entrate 24 gennaio 2013 n°2). 4 Ciò posto, le azioni possibili in merito alla gestione dei valori contenuti nella cassetta di sicurezza sono naturalmente due: 1) apertura della cassetta di sicurezza e prelievo dei valori prima dell’evento morte; 2) apertura post mortem. Da un punto di vista meramente fiscale, la seconda opzione può risultare consigliabile nel caso in cui la franchigia residua disponibile all’erede legittimario sia superiore al valore dei beni contenuti nella cassetta di sicurezza (senza quindi aggravio in termini di imposta sulle successioni). Ciò al fine di prevenire possibili futuri accertamenti sintetici ex art. 38 D.P.R. 600/1973 (cd. “redditometro”) scaturenti da incrementi patrimoniali rivenienti dall’utilizzo di tali valori, mediante dimostrazione che il finanziamento di tali incrementi è derivato da redditi legalmente esclusi dalla base imponibile (cfr. ex multis Circ. Agenzia delle Entrate 9 agosto 2007 n. 49). Protezione Tizio è socio accomandatario di una S.a.s. attiva nel settore immobiliare. Si ricorda che ai sensi dell’art.2313 cod.civ. i soci accomandatari rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali. Si potrebbe quindi rendere opportuna la valutazione dell’implementazione di alcuni strumenti volti alla protezione del patrimonio ed alla tutela dei bisogni della famiglia. Tale valutazione non può peraltro prescindere da un’attenta analisi dei rischi attuali e potenziali da parte di Tizio al fine di: verificare la legittimità dell’adozione di determinate misure alla luce della disciplina civilistico-fallimentare e penale vigente; verificare e “mappare” tutti i rischi attuali e potenziali. Mappatura rischi L’adozione di misure volte alla tutela dei bisogni della famiglia mediante protezione sui beni patrimoniali deve essere necessariamente preceduta da una precisa ed attenta mappatura dei rischi dai quali si intende proteggere lo stesso patrimonio stesso. Oggetto della mappatura devono essere sia i rischi “attuali” (es.: rischi legati all’attività imprenditoriale, eventuali garanzie personali/reali rilasciate, ecc.) sia quelli “potenziali” (si pensi ad esempio al caso di solidarietà in caso di cessione di azienda). Infine, attenzione particolare merita la valutazione della situazione corrente al fine di verificare la legittimità dell’adozione di tali strumenti alla luce delle disposizioni di carattere civilistico-fallimentare (es.: azione revocatoria ordinaria 2901 cod. civ., azione revocatoria fallimentare art. 67 L.F.) e penale che vietano il ricorso a tali soluzioni nei casi in cui determinino pregiudizio ai creditori (es.: azioni volte alla limitazione della responsabilità patrimoniale in periodi cd. “sospetti” pre-fallimentari; sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art. 11 D.Lgs. 74/2000 mediante spoliazione dei beni di proprietà, ecc.). 5 Strumenti di protezione Previa mappatura dei rischi e verifica della fattibilità delle operazioni come indicato nel punto precedente, preso atto della composizione del patrimonio familiare e della condizione di socio accomandatario illimitatamente responsabile di Tizio, si ritiene di poter valutare l’implementazione delle seguenti misure di protezione. 1. Trasformazione progressiva omogenea della S.a.s. in società di capitali La trasformazione della S.a.s. in società di capitali consente la continuazione dell’attività d’impresa limitando la responsabilità dei soci per le obbligazioni future. Si ricorda comunque che, come previsto dall’art. 2500-quinquies cod. civ., la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della data di effetto della trasformazione stessa. 2. Strumenti assicurativi L’investimento in prodotti assicurativi a vita intera consente di pianificare il trasferimento agli eredi garantendo l’esenzione ai fini dell’imposta di successione e godendo del regime di impignorabilità ed insequestrabilità dei capitali investiti nelle stesse polizze. Regime analogo è previsto per l’investimento in fondi pensione complementare. L’investimento in strumenti assicurativi e/o previdenziali deducibili fiscalmente nonché impignorabili ed insequestrabili potrà essere valutato insieme al proprio consulente finanziario alla luce delle complessive scelte di portafoglio. 3. Istituzione di un fondo patrimoniale ex art. 167 e seguenti cod. civ. per far fronte ai bisogni della famiglia. Il fondo patrimoniale è uno strumento di semplice realizzazione e dai costi ridotti. Tuttavia, ha subito nel corso del tempo un notevole ridimensionamento nella pratica a causa dei ripetuti interventi giurisprudenziali che ne hanno considerevolmente limitato la portata in termini di protezione patrimoniale. Vi possono essere apportati sia beni immobili che valori mobiliari. 4. Vincolo di destinazione ex art. 2645-ter del cod. civ. per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela. Può offrire una tutela più efficace nel caso di Tizio rispetto al fondo patrimoniale, a patto che siano correttamente identificati gli interessi a protezione dei quali viene costituito il 6 vincolo. Possono essere destinati solamente beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri (es.: autovetture). Considerando la significativa componente immobiliare del patrimonio di Tizio attualmente non coperta da nessun tipo di protezione, potrebbe configurarsi come un efficiente strumento di tutela dei valori immobiliari. 5. Trust. Istituzione di un trust mediante spossessamento effettivo e segregazione dei beni al fine di conseguire gli obiettivi delineati da Tizio nell’atto istitutivo. Costituisce uno strumento di protezione più efficiente e flessibile rispetto ai primi due, ancorché comporti lo spossessamento dei beni personali e maggiori costi di natura amministrativa. Soluzione testamentaria Si riporta di seguito un esempio generico di testamento olografo ex art. 602 cod. civ. Si ricorda che il testamento deve essere scritto per intero, datato (con l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno) e firmato di proprio pugno, ponendo la sottoscrizione al termine delle disposizioni. Il testamento potrà essere consegnato in custodia ad un Notaio, oppure conservato dal testatore stesso oppure altrimenti presso persone di fiducia. E’ possibile inoltre redigere più copie del testamento, sempre in originale (scritte per intero, datate e firmate di proprio pugno). 7 Io sottoscritto TIZIO nato a ________ il ________ e residente a ________ – Codice Fiscale ________ - con il presente testamento scritto di mio pugno, che costituisce atto di mia ultima volontà, nel pieno possesso delle mie capacità fisiche e mentali, così dispongo. Nomino eredi universali di tutto il mio patrimonio mia moglie _____ e mio figlio _____ . Dispongo che siano destinate a mia moglie in usufrutto e a mio figlio in nuda proprietà le seguenti proprietà immobiliari: appartamento sito in c.c. ________ in p.ed. ________ le P.M. ________ e ________ foglio ________ …. Dispongo che ________ le partecipazioni nella società ________ S.a.S. siano destinate a ________. Dispongo che le mie quote di fondi comuni d’investimento siano destinate per Euro _____ a mia moglie e per Euro ____ a mio figlio. Lego la somma di Euro 30.000, investita in fondi comuni d’investimento, a mia nipote …. per il sostenimento delle di lei spese universitarie. Lego la somma di Euro 30.000, investita in fondi comuni d’investimento, a mio nipote …. per il sostenimento delle di lui spese universitarie. Per tutto quanto sopra non specificato, ivi incluse altre proprietà immobiliari, denaro, titoli, beni finanziari o altro nomino eredi in parti uguali le persone sopra indicate, cioè _______ e __________. In fede. Luogo e data ________ Firma ________ Poiché i dati sono forniti dal cliente, senza possibilità di verifica alcuna sulla loro veridicità, e poiché questi vengono raccolti tramite un sistema standardizzato e non adattato ad ogni specifica situazione particolare, ogni eventuale futura azione posta in essere a seguito del presente dossier necessita di ulteriori specifici approfondimenti. 8