I diritti dello stomizzato

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I diritti dello stomizzato
ASSOCIAZIONE ITALIANA STOMIZZATI - A.I.STOM. (www.aistom.org)
I diritti dello stomizzato
di Francesco Diomede a giugno 2007
Introduzione
La legislazione italiana è alquanto complessa e voluminosa, per non disperderci nei mille rivoli
legislativi e per rendere sufficientemente comprensibili i principali “diritti del disabile
stomizzato”, volutamente le leggi sono state sintetizzate. In merito alla tutela degli incontinenti e
stomizzati, è doveroso precisare che grazie alle iniziative dell’A.I.STOM. esistono differenti
proposte di legge in nostro favore, ma siamo lontani da una legge approvata ad hoc. In ogni caso
l’A.I.STOM. segue con particolare interesse gli eventi socio-politici. Ma ritornando alle tematiche
testè citate esporremo una sintesi dei diritti dello stomizzato, iniziando dalla Costituzione
Costituzione (stralcio)
Articolo 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale.
Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (...).
Articolo 13
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto
motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge (...).
Art. 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. (…)
Articolo 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana.
Articolo 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento
professionale (...). L’assistenza privata è libera.
Articolo 42
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La
proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti (...).
Art. 118
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. (…) Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e
Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Fornitura dei dispositivi medici
Sono regolamentate dal Ministero della Salute (D.M. 27/08/99, n. 332 e successive
modifiche) e sono di competenza delle regioni ed AUSL. Il Decreto salvaguarda le quantità
delle protesi ottenibili e la libera scelta del dispositivo medico più idoneo;
l’Azienda Sanitaria Locale (Direttore generale) è responsabile “in ogni caso” di quanto
accade nella gestione delle forniture (sospensione della fornitura, burocrazia e mancata
libera scelta);
subito dopo l’intervento chirurgico, lo stomizzato, per ottenere le protesi deve presentare
unicamente la prescrizione medica compilata da uno specialistica (dipendente o
convenzionato) del servizio sanitario nazionale (D.M. Salute n.321/01, in G.U. n.183/01).
Tale prescrizione è valida un anno; subito dopo può recarsi all’Ufficio Protesi e consegnare
la documentazione per ottenere i dispositivi medici;
i dispositivi medici per gli stomizzati e gli incontinenti uro-fecali, devono essere forniti al
massimo entro cinque giorni lavorativi (D.M. Sanità n. 332/99 e successive modifiche), la
ventriera entro 30 giorni;
per gli stomizzati neo-operati, a giudizio del medico prescrittore dell’AUSL, i quantitativi
protesici previsti dal Nomenclatore Nazionale possono essere aumentati sino al 50%, per la
durata massima di sei mesi (D.M. Sanità n. 332/99, in S.O.G.U. n. 227/99, pagina 160).
La fornitura dei dispositivi è assolutamente gratuita e lo stomizzato e/o l’incontinente sono
liberi di scegliersi i prodotti più confacenti alla propria epidermide, igiene e sicurezza
relazionale
Documentazione per ottenere i dispositivi medici
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•
•
modulo-richiesta, compilato dal medico specialista A.S.L., Università, medico di famiglia o
pediatra, da consegnare all’Ufficio Protesi;
autocertificazione di residenza anagrafica (in carta libera);
fotocopia della cartella clinica o del cartellino di dimissioni. In virtù del D.M. della Salute
n.321/01, il verbale della Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile non
è più obbligatorio. Gli stomizzati e/o incontinenti, appena consegnano la documentazione
sopra descritta hanno il diritto di ottenere da subito le protesi contenitive, stomie temporanee
incluse.
L’autocertificazione
Per gran parte dei certificati è sufficiente una semplice dichiarazione firmata
dall’incontinente, che di fatto sostituisce certificati e atti notarile da presentare alla Pubblica
Amministrazione;
ai soggetti privati la legge consente la facoltà o meno di accogliere l'autocertificazione;
l’autocertificazione è resa su appositi moduli predisposti dalla Pubblica Amministrazione o
è possibile renderla anche su un semplice foglio di carta. L’impiegato, quale pubblico
ufficiale, ha il compito/dovere di accettare la dichiarazione. L’autenticazione va fatta al
dipendente preposto a ricevere la documentazione, esibendo il documento originale senza
obbligo di depositarlo presso l’Amministrazione. La copia così autenticata vale unicamente
per quel particolare procedimento (es. partecipazione concorsi pubblici, documenti da
consegnare all’AUSL);
i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione che attestano stati e fatti personali, che
non si modificano nel tempo, hanno validità illimitata, gli altri certificati hanno validità
semestrale;
le dichiarazioni sostitutive di certificazioni hanno la stessa validità temporale degli atti che
sostituiscono;
l’autocertificazione può anche essere inviata via fax e, quando è possibile, anche via posta
elettronica (e/mail);
sono previste sanzioni per l’impiegato della Pubblica Amministrazione che non accetta
l'autocertificazione e/o la dichiarazione sostitutiva;
i cittadini che rilasciano dichiarazioni mendaci o utilizzano atti falsi, sono penalmente
perseguibili.
La riabilitazione
E’ sancita dalla legge n. 833/78, ma per gli stomizzati ed incontinenti non è mai stata
applicata;
i Centri Riabilitativi Enterostomali A.I.STOM. sono supplettivi al S.S.N., Regionale ed alle
AUSL, se non fosse per loro le conseguenze riabilitative degli stomizzati sarebbero di
“assoluta gravità”;
è di immediata evidenza l’importanza dei “Centri Riabilitativi Enterostomali” (CRE);
l’A.I.STOM. da 34 anni si preoccupa della riabilitazione degli stomizzati, ma finché non ci
sarà una legge ad hoc saremo ben lontani da una soluzione ottimale e dignitosa
Rapporti tra stomizzato e medico di famiglia
Il medico di famiglia è tenuto a fornire:
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•
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prescrizioni e certificazioni mediche “gratuite”;
visite ambulatoriali, domiciliari ed ospedaliere “gratuite”;
monitoraggio dello stato di salute in senso generale;
porre richieste motivate e collaborare con lo specialista dell’AUSL
Rapporti tra stomizzati e specialisti AUSL
Prescrizioni protesiche gratuite;
obbligo alle visite mediche specialistiche con pagamento ticket o gratuite (per patologia,
reddito o invalidità del 100 %);
collaborazione col medico di famiglia e l’assistente sociale del comune interessato;
evitare il “rimpallo” di competenze tra un medico e l’altro.
Rapporti tra bambini stomizzati e pediatri
Prescrizioni e certificazioni mediche “gratuite”;
visite ambulatoriali e domiciliari “gratuite”;
monitoraggio dello stato di salute del bambino, in connubbio con lo specialista A.S.L.
Suggerimenti per i genitori di bambini stomizzati
Le problematiche sono di non facile soluzione ed elevate sono le tensioni familiari connesse
al problema;
occorre spiegare ai piccoli la “temporanea diversità”;
il nucleo familiare “non deve mai commettere l’errore di isolarsi”;
il pediatra, l’assessorato ai servizi sociali, gli specialisti A.U.S.L. ed il mondo della scuola,
per legge sono obbligati a prevedere “interventi mirati”;
i Centri Riabilitativi Enterostomali dell’A.I.STOM. devono prestare una maggiore
attenzione verso le complesse problematiche dei piccoli stomizzati.
L’invalidità civile
Il suo riconoscimento consente di ottenere:
varie provvidenze economiche a seconda della percentuale di invalità, reddito ed età (età
inferiore ai 65 anni – invalidità civile dal 74 al 99% = reddito annuo 4.017,26 euro;
invalidità civile del 100% = reddito annuo di 13.739,69 euro; assegno mensile di invalidità =
233,87 euro, per 13 mensilità; indennità di accompagnamento = 443,83 euro = senza calcolo
del reddito e per 12 mensilità). Tali somme sono annualmente aggiornate dall’INPS, in virtù
dell’indice ISTAT;
il riconoscimento dell’handicap con annessi vantaggi (legge n. 104/92) economici e fiscali;
l’iscrizione in apposite liste di categorie protette ed eventuale collocamento al lavoro
(legge n. 68/99);
l’eventuale accompagnamento (legge n. 18/80)
Malati oncologici
La legge n.80 del 2006 ha stabilito che i malati oncologici devono essere sottoposti a visita
medica entro 15 giorni e che i malati cronici non sono più soggetti a revisione d’invalidità
(D.L. n. 4 del 16 gennaio 2006). Questi due importanti traguardi sono stati raggiunti grazie alla
F.A.V.O. (Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia) ed alla FISH
(Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap)
CODICI (INTERNAZIONALI) DI PATOLOGIE
Nell’auspicio di fare cosa gradita a pazienti e familiari che troppo spesso subiscono ingiustizie
da parte delle Commissioni Mediche AUSL, si pubblicano i principali codici internazionali
delle patologie di nostro interesse, stabiliti dalla Organizzazione Mondiale della Sanità e
pubblicati nel S.O.G.U. n.47, del 26 febbraio 1992, D.M. Sanità del 5 febbraio 1992
(Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e
malattie invalidanti). In sede di Commissione e visita medica collegiale è opportuno farsi
accompagnare da un medico di propria fiducia, onde tutelare appieno i propri diritti:
Urgenze nelle visite mediche
Il D.M. Tesoro n. 387/91, in caso d’urgenza prevede la possibilità di essere sottoposti a visita
medica collegiale nel più breve tempo possibile (non oltre i 90 gg.):
all’istanza bisogna allegare una “dettagliata e motivata” documentazione sanitaria
probatoria;
la Commissione medica entro e non oltre novanta giorni è tenuta a comunicare la data della
visita;
l’istante e/o un suo familiare, ove sussistano “documentate” esigenze fisico-sanitarie
dovute alla mobilità ed al proprio stato di salute, possono richiedere, previa documentazione
medica probatoria, la visita domiciliare.
L’accompagnamento
E' previsto unicamente per coloro che non sono in grado di svolgere gli atti quotidiani della
vita ed abbisognano di assistenza continua (il reddito è ininfluente);
la maggioranza degli stomizzati ed incontinenti non ne ha diritto, poiché autosufficienti.
Lavoro & disabilità
Il D.L. n. 469/97 ha consentito ai privati l’apertura dell’Ufficio per il Collocamento al lavoro; la
legge n. 196/97 introduce il lavoro interinale; la legge n. 68/99, il DPCM del 13 gennaio 2000 ed il
D.L. n.91/00, sanciscono le nuove norme per il diritto al lavoro ai disabili ed il fondo nazionale per
il diritto al lavoro ai disabili. Per legge, i disabili aventi diritto devono essere sottoposti a visita
medica collegiale da parte della Commissione Medica AUSL, per l’Accertamento dell’handicap,
prevista dall’art.4, della legge n.104/92. La Commissione stabilirà la tipologia dei lavori che il
disabile potrà effettuare (chiaramente il lavoro deve essere consono alla patologia/disabilità:
legge n.274/91, DPR nn. 270/87 e 394/90). L’art.46, lettera t, del D.L. 10 settembre 2003, n.276,
riconosce ai lavoratori affetti da patologie oncologiche la possibilità di trasformare il rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale e, viceversa, fino a quando il miglioramento delle
condizioni di salute non consentirà loro di riprendere il normale orario di lavoro. Alla ripresa
dell’attività lavorativa, il dipendente è libero di optare per il tempo pieno o per il part-time.
Ovviamente la busta paga sarà proporzionale alle ore effettivamente lavorate.
I beneficiari sono:
i disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
le persone invalide del lavoro con invalidità superiore al 33%;
le persone non vedenti o sordomute;
le persone invalide civili di guerra e di servizio.
La quota dell’obbligo nell’assunzione degli invalidi è così suddiviso:
Azienda con 15/35 dipendenti = assunzione di 1 lavoratore disabile;
“
“ 36/50
“
=
“
“
2 lavoratori disabili;
“
“ > 50
“
=
“
“
7% di lavoratori disabili.
Congedi lavorativi malati oncologici
Se al malato oncologico è riconosciuta un’invalidità superiore al 50% ha diritto a 30 gg. l’anno
(anche non continuativi) di congedo (retribuito dal datore di lavoro) per cure mediche connesse
all’invalidità. I giorni di congedo straordinario per cure si sommano ai giorni di malattia.
In sintesi per gli stomizzati il lavoro:
deve essere consono alla patologia;
deve evitare sforzi eccessivi e prolungati;
l’invalidità superiore al 45% consente l’iscrizione in “specifico elenco provinciale e/o
locale”;
l’invalidità superiore al 79% consente una fiscalizzazione totale per otto anni;
l’invalidità compresa tra il 67 e 79% consente una fiscalizzazione del 50% per cinque anni;
una riduzione della capacità lavorativa del 50% consente un rimborso INPS forfettario,
utilizzabile per la rimozione delle barriere architettoniche, adattamento posto i lavoro,
apprestamento di tecnologie di telelavoro, adeguamento bagni, ecc. ecc..;
gli invalidi al 100% possono lavorare con le capacità residue (Circolare del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale 28/10/69, prot. 6/13966/A; Circolare del Ministero della
Sanità n. 3, dell’11/02/87).
Igiene, salute e sicurezza sul posto di lavoro
Il D.P.R. n. 303/56 (Igiene sul lavoro), l’art. 9 della legge n. 300/70 (Statuto dei lavoratori), il D.L.
n. 626/94 (Sicurezza e salute sul lavoro) e successive modifiche, in sintesi stabiliscono:
le norme igieniche nei luoghi di lavoro;
le norme per la vivibilità ambientale e per la sicurezza nel lavoro;
ogni azienda ha il proprio rappresentante della sicurezza, cui fare “comunque”
riferimento;
il datore lavoro deve rendere accessibili ai portatori di handicap i luoghi di lavoro, le porte,
le docce, i gabinetti, ecc. ecc..
Esonero cintura e contrassegno speciale
Previa autorizzazione, le leggi in vigore consentono:
l’esonero dall’utilizzo della cintura di sicurezza (D.M. Sanità 21/4/89 e art.172 (a) del
nuovo Codice della strada);
il rilascio da parte del sindaco del “contrassegno speciale” per coloro che hanno ridotte e/o
impedite capacità di deambulazione o i pazienti in chemioterapia;
il contrassegno speciale consente di ottenere il parcheggio riservato nei pressi del proprio
alloggio e luogo di lavoro, previa richiesta al sindaco da parte della persona interessata e,
nella seconda ipotesi, dal datore di lavoro;
in talune situazioni consente la cancellazione delle multe per divieto di sosta ed intralcio al
traffico.
Provvidenze INPS
Sono previste per i lavoratori invalidi ed inabili. Esse forniscono:
l’assegno di invalidità;
la pensione di inabilità;
l’assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa (riconosciuto unicamente a
coloro che necessitano di assistenza continuativa e che si trovano nelle condizioni di non
svolgere gli atti quotidiani della vita).
In presenza di redditi l’assegno d’invalidità è ridotto proporzionalmente all’entità dei
redditi.
N.B.: coloro che per ragioni di inabilità totale sono obbligati ad andare in pensione prima del
dovuto, ricevono da subito la pensione, calcolata sul massimo degli anni pensionabili (40 anni legge n. 335/95).
Legge n. 104/92 (Legge quadro sull’handicap)
Il riconoscimento dell’handicap è effettuato da una apposita Commissione medica sancita
dall’art. 4 della legge n. 104/92 (per legge è obbligatoria la presenza di un chirurgo o
urologo “esperto” nella riabilitazione enterostomale);
l’art. 3 assicura allo stomizzato il riconoscimento dell’handicap;
lo stomizzato acquisisce la “connotazione di gravità” (art. 3 comma 3) quando la sacca di
raccolta è quasi satura e va necessariamente sostituita;
l’art. 33 consente di fruire: una o due ore, sei mezze giornate o tre giorni mensili, retribuiti
dall’I.N.P.S. (grazie ad apposito fondo ministeriale), con il versamento dei contributi
figurativi utili ai fini pensionistici (legge n. 53/00 e Circolare INPS n. 133/00);
cura e riabilitazione (art. 7);
integrazione scolastica (art. 12/13/14/15/16/17);
integrazione lavorativa (art. 18, 19, 20, 21 e 22);
eliminazione e superamento barriere architettoniche (art. 24);
mobilità e trasporti (art. 26/27/28);
riserva di alloggi (art. 31);
agevolazioni fiscali (art. 32).
Rapporti tra i contratti collettivi di lavoro e le leggi in materia di disabilità ed handicap
Gli stomizzati devono esporre le proprie esigenze e difficoltà ai “datori di lavoro” ed ai
dirigenti sindacali, diversamente mai nulla otterranno dai rinnovi contrattuali di categoria;
le OO.SS. da alcuni anni prestano maggiore attenzione ai problemi socio-sanitari;
alcuni contratti di categoria prevedono ulteriori agevolazioni alle leggi in vigore e pertanto è
opportuno documentarsi presso la struttura sindacale d’appartenenza
Diritto alla tutela della privacy
Privacy: sanità e doveri del medico
Al cittadino che entra in contatto con le strutture sanitarie per diagnosi, cure, prestazioni mediche e
operazioni amministrative, deve essere garantita la più assoluta riservatezza e il più ampio rispetto
dei suoi diritti fondamentali e della sua dignità. Per tali motivazioni, con provvedimento del 9
novembre 2005, il Garante per la protezione dei dati personali ha prescritto agli organismi sanitari
(aziende sanitarie territoriali, aziende ospedaliere, case di cura, osservatori epidemiologici regionali,
servizi di prevenzione e sicurezza sul lavoro) una serie di misure da adottare per adeguare il
funzionamento e l'organizzazione delle strutture sanitarie, secondo quanto stabilito dal nuovo
codice sulla privacy.
il Garante, per i pediatri ed i medici di base ha emesso una “informativa” (19 luglio 2006) e
predisposto un apposito modello d’informativa, semplificata, che agevola il rispetto delle
norme sulla privacy da parte dei medici e degli stessi cittadini.
In particolare, per quanto riguarda le esigenze degli incontinenti riportiamo una sintesi del
provvedimento:
Tutela della dignità: la tutela della dignità della persona deve essere sempre garantita, in
particolare riguardo alle fasce deboli (disabili, minori ed anziani), ma anche ai pazienti sottoposti a
trattamenti medici invasivi o per i quali è doverosa una particolare attenzione (es.: interruzione della
gravidanza). Nei reparti di rianimazione devono essere adottati accorgimenti, anche provvisori (es.
paraventi), per delimitare la visibilità dell'interessato, durante l'orario di visita ai soli familiari e
conoscenti.
Riservatezza nei colloqui: quando si prescrivono medicine o si rilasciano certificati, il personale
sanitario deve evitare che le informazioni sulla salute dell'interessato possano essere conosciute da
terzi. Stesso obbligo per la consegna di documentazione (analisi, cartelle cliniche, prescrizioni etc.)
quando questa avvenga in situazioni di promiscuità (es. locali per più prestazioni, sportelli).
Distanze di cortesia: ospedali e aziende sanitarie devono predisporre distanze di cortesia per
operazioni amministrative allo sportello (prenotazioni) o al momento dell'acquisizione di
informazioni sullo stato di salute, sensibilizzando anche gli utenti con cartelli, segnali ed inviti.
Notizie al pronto soccorso: l'organismo sanitario può dare notizia anche per telefono, sul passaggio
o sulla presenza di una persona al pronto soccorso, ma solo ai terzi legittimati, come (parenti,
familiari, conviventi). L'interessato, se cosciente e capace deve essere preventivamente informato
(es. all'accettazione) e poter decidere a quali soggetti può essere comunicata la sua presenza al
pronto soccorso.
Notizie sui reparti: le strutture sanitarie possono fornire informazioni sulla presenza dei degenti nei
reparti, ma solo a terzi legittimati (familiari, conoscenti e personale volontario). Anche qui
l'interessato, se cosciente e capace deve essere informato al momento del ricovero e poter decidere
quali sono i soggetti che possono venire a conoscenza del ricovero e del reparto di degenza.
Chiamate in sale d'attesa: nei locali di grandi strutture sanitarie i pazienti, in attesa di una
prestazione o di documentazione (es. analisi cliniche), non devono essere chiamati per nome.
Occorre adottare soluzioni alternative, per esempio attribuendo un codice numerico al momento
della prenotazione o dell'accettazione.
Liste di pazienti: non è giustificata l'affissione di liste di pazienti in attesa di intervento in locali
aperti al pubblico, con o senza la descrizione della patologia sofferta. Non devono essere resi
visibili agli estranei documenti sulle condizioni cliniche dell'interessato, come le cartelle
infermieristiche poste vicino al letto di degenza.
Informazioni sullo stato di salute: si possono dare informazioni sullo stato di salute a soggetti
diversi dall'interessato, quando questi abbia manifestato uno specifico consenso. Tale consenso può
essere dato da un familiare in caso di impossibilità fisica o incapacità dell'interessato o, valutato il
caso, anche da altre persone legittimate a farlo, come familiari, conviventi o persone in stretta
relazione con l'interessato stesso. I soggetti terzi che hanno accesso alle strutture sanitarie (es.
associazioni di volontariato), per poter conoscere informazioni sulle persone in relazione a
prestazioni e cure devono rispettare tutte le regole e le garanzie previste dalle strutture sanitarie per
il proprio personale, come ad esempio vincoli di riservatezza, possibilità e modalità di approccio
con i degenti.
Ritiro delle analisi: i referti diagnostici, i risultati delle analisi e i certificati rilasciati dai laboratori
di analisi o dagli altri organismi sanitari possono essere ritirati anche da persone diverse dai diretti
interessati, purché munite di delega scritta e con la consegna in busta chiusa.
I medici di base, gli studi medici privati ed i medici specialistici non rientrano nell'obbligo di
adottare queste misure, ma sono comunque tenuti a garantire il rispetto della dignità degli
interessati, nonché del segreto professionale. In virtù del D.Lg.vo n. 196 del 2003, per i medici:
- il consenso al trattamento dei dati da parte del cittadino può essere manifestato, anzichè con un
atto scritto dell'interessato anche oralmente. Il medico dovrà provvedere ad annotare il consenso e
può informare i pazienti a voce, per iscritto o affiggendo il testo dell'informativa, facilmente visibile
nella sala di attesa dell'ambulatorio. Il consenso reso al medico di famiglia, al pediatra di libera
scelta o all'organismo sanitario, vale anche, oltre che per i sostituti per la pluralità di trattamenti a
fini di salute erogati da più strutture ospedaliere o territoriali, nonchè da distinti reparti e unità dello
stesso organismo sanitario;
- il consenso deve essere preceduto da un’informazione adeguata al cittadino, fornita
preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli,
includendo gli elementi informativi previsti dall'art. 13 del nuovo codice;
- è necessario adottare soluzioni volte a rispettare la riservatezza degli utenti, in relazione a
prestazioni sanitarie o adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno delle
strutture sanitarie. In pratica la chiamata degli interessati deve prescindere dalla loro individuazione
nominativa. E' tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza anche il personale che non è sottoposto
al segreto professionale.
- le ricette di prescrizione di farmaci possono riportare le generalità dell'assistito, a meno che
l'interessato non richieda espressamente l'anonimato (es.: per problemi sessuali, incontinenza,
patologie oncologiche, ecc.).
Le “Carte dei servizi”
In tema di sanità, previdenza ed assistenza, le “carte dei servizi” sanciscono che:
i servizi pubblici siano erogati con continuità;
sia consentita la partecipazione diretta del cittadino e delle Associazioni che lo
rappresentano;
chi presta i servizi deve informare gli utenti;
l’inosservanza è perseguibile con sanzioni amministrative e disciplinari a carico dei dirigenti
e dipendenti preposti.
I diritti religiosi e spirituali
Sono sanciti dagli artt. 7 ed 8 della Costituzione;
l'art. 38 della legge n. 833/78, prevede che presso ogni struttura di ricovero sia assicurata
l'assistenza religiosa e che l’A.S.L. o l’A.O. provvede all'ordinamento e servizio
d’assistenza, in sintonia con gli ordini diocesani competenti.
Davanti al mistero della morte si rimane impotenti e vacillano tutte le certezze umane. La
fede in Dio ristora ed affranca l'anima dell'ammalato, apportando notevoli benefici.