Diritto di famiglia:affido condiviso - "E. Mattei"
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Diritto di famiglia:affido condiviso - "E. Mattei"
Riv1_001_031_Aggiornamenti.qxd 18-07-2006 11:27 Pagina 23 AGGIORNAMENTI DIRITTO DI FAMIGLIA, L’AFFIDO CONDIVISO DIVENTA LEGGE Con l’approvazione della legge n. 54/2006 si favorisce il modello della bigenitorialità: all’affidamento in via esclusiva a uno solo dei genitori, solitamente la madre, viene preferito l’affidamento condiviso secondo modalità concordate dai coniugi. Il 16 marzo 2006 è entrata in vigore la legge 8 febbraio 2006, n. 54, intitolata «Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli» (G.U. 1° marzo 2006, n. 50). Il disegno di legge governativo è stato approvato a larga maggioranza dal Parlamento negli ultimi mesi della scorsa legislatura (con l’astensione di alcuni partiti dell’opposizione), con la procedura delle commissioni in sede deliberante. Il legislatore ha innovato in modo sostanziale il contenuto dell’articolo 155 del Codice civile (in materia di provvedimenti riguardanti i di Marco CAPILUPPI figli) e ha inserito nel Codice civile cinque nuovi articoli (dall’articolo 155 bis all’articolo 155 sexies); inoltre nel Codice di procedura civile è stato modificato l’articolo 708 (riguardante i provvedimenti del giudice in materia di separazione e di divorzio) ed è stato inserito un nuovo articolo, l’art. 709 ter. La nuova legge sull’affido condiviso ha reso efficaci anche in Italia le disposizioni contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con la legge 27 maggio 1992, n. 176, che riconoscono al minore il DIRITTO «diritto di mantenere, salvo circostanze del tutto eccezionali, relazioni personali e contatti diretti e regolari con entrambi i genitori» (art. 10) e stabiliscono che entrambi i genitori hanno «comuni responsabilità in ordine all’allevamento e allo sviluppo del bambino» (art. 18). Si tratta di una normativa attesa da molto tempo, soprattutto dalle associazioni dei padri separati, che adegua il nostro ordinamento a quello di altri Paesi nei casi di crisi coniugale introducendo anche in Italia l’istituto dell’affido condiviso dei figli. L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI IN ALCUNI PAESI EUROPEI Francia Dal 2002 in Francia, in seguito a una riforma del Code civil, l’eventuale separazione dei genitori non incide sulla potestà nei confronti dei figli (autorité parentale) che di regola, a meno che l’interesse dei minori non ne imponga l’affidamento soltanto alla madre o al padre, viene esercitata congiuntamente. La legge riconosce validità alle convenzioni concluse dagli ex coniugi per regolamentare i loro rapporti con i figli (per quanto riguarda, in particolare, la fissazione della residenza, l’educazione e l’importo del contributo di mantenimento). Se i genitori separati non si accordano sull’esercizio della potestà, il giudice ( juge aux affaires familiales) deve fare un tentativo di conciliazione e può disporre, anche d’ufficio, il ricorso all’istituto della mediazione familiare; se non si riesce a raggiungere un’intesa, la decisione viene presa dal giudice nell’interesse dei figli. Nel caso di affidamento esclusivo a uno solo dei genitori, all’altro genitore (al quale può essere rifiutato il diritto di visita soltanto per gravi motivi) viene riconosciuto il diritto-dovere di sorvegliare il mantenimento e l’educazione dei figli e di essere informato sulle scelte fondamentali che li riguardano. Germania Anche in Germania dalla fine degli anni 1990 (con l’approvazione della legge quadro sui minorenni, Kindeschaftsrechts) è disposto che i genitori conservano congiuntamente la potestà nei confronti della prole, nel caso di separazione legale o di cessazione della unione di fatto, e si occupano insieme della cura e dell’assistenza dei figli; le decisioni che riguardano la vita quotidiana, tuttavia, sono prese dal genitore che abita con il minore. RiViSTA n. 1 - Ottobre 2006 23 Riv1_001_031_Aggiornamenti.qxd 18-07-2006 11:27 Pagina 24 AGGIORNAMENTI Il giudice inoltre può affidare l’esercizio esclusivo della potestà a uno solo dei genitori, qualora ne faccia espressamente richiesta, a condizione che l’altro coniuge vi acconsenta e che il figlio o i figli che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età non si oppongano; anche in questo caso, però, il coniuge non affidatario conserva il diritto di partecipare alle decisioni più rilevanti riguardanti la vita dei figli. In caso di mancato accordo dei genitori, il giudice deve decidere le modalità di affidamento più adeguate in relazione all’interesse del minore. Inghilterra In Inghilterra le norme riguardanti i rapporti tra genitori e figli nel caso di separazione o di divorzio sono contenute nel Children Act del 1989, che è stato modificato nel 2005 dal Civil Partnership Act nel senso di riconoscere gli stessi diritti delle coppie sposate anche alle coppie omosessuali unite civilmente. La legge inglese stabilisce che, anche dopo la separazione o il divorzio, i coniugi continuano a esercitare insieme la responsabilità genitoriale (parental responsability) nei confronti dei figli, a meno che non venga revocata espressamente dal giudice. In caso di affidamento congiunto i genitori si alternano nella custodia del figlio, che trascorre parte del tempo con un genitore e parte del tempo con l’altro genitore in base a quanto stabilito dal tribunale. Ampio spazio viene lasciato agli accordi scritti conclusi tra i coniugi sulle decisioni relative ai figli, che devono essere redatti compilando un modulo specifico e divengono giuridicamente vincolanti soltanto dopo la registrazione in un registro pubblico tenuto dalla Family division; qualora non si riesca a raggiungere un’intesa è possibile rivolgersi ad appositi servizi di mediazione ma, in questo caso, l’eventuale accordo è valido soltanto se viene registrato in tribunale. In mancanza di un accordo tra i coniugi è possibile rivolgersi al giudice, che decide in merito alle decisioni più importanti (come la custodia e la residenza) riguardanti i minori; in caso di disaccordo sugli obblighi alimentari, invece, la decisione spetta alla Child Support Agency. Olanda In Olanda fino alla fine degli anni 1990 i figli delle coppie separate venivano affidati, in mancanza di una richiesta espressa di affido congiunto da parte dei coniugi, a un solo genitore (che nella maggior parte dei casi era la madre). Oggi, in seguito a una riforma approvata nel 1998, di regola i figli vengono affidati a entrambi i genitori, a meno che la madre o il padre non richiedano al giudice l’affidamento esclusivo della prole per ragioni particolarmente gravi e motivate. Tutte le decisioni più importanti riguardanti i figli devono essere concordate tra i genitori che possono sottoporre al giudice, su richiesta di entrambi o anche di uno solo di loro, qualsiasi decisione (relativa a residenza, scuola, trattamenti medico-sanitari, scelta del nome ecc.) sulla quale non siano d’accordo. Anche i figli possono chiedere al giudice la nomina di un curatore straordinario, se il loro interesse è in confitto con quello dei genitori, che può cercare di trovare una mediazione o esercitare un’azione giudiziaria a tutela del minore. Svezia In Svezia la regola in materia di separazione o di divorzio è costituita dall’affidamento della custodia dei figli a entrambi i genitori e dal riconoscimento di un’ampia autonomia per quanto riguarda le decisioni relative all’esercizio della potestà. Eventuali modificazioni dell’affidamento e degli altri provvedimenti relativi ai figli possono essere decise di comune accordo dai genitori (e in questo caso sono valide soltanto dopo l’approvazione del comitato sociale del Comune in cui è registrato il minore) o, in mancanza di un accordo, dal giudice. Il giudice può disporre l’affidamento esclusivo a uno dei genitori solamente se l’affidamento congiunto è manifestamente incompatibile con il benessere del minore; nel caso di affidamento a uno solo dei genitori, è il genitore affidatario che ha il compito di prendere le decisioni riguardanti la persona del bambino, ma deve tenere conto del parere dell’altro genitore. NAVIGANDO IN INTERNET Il testo della legge 4 febbraio 2006, n. 54 può essere scaricato, aprendo l’indice cronologico dei provvedimenti legislativi, dal sito del Parlamento (http://www.parlamento.it). Il disegno di legge in materia di affidamento condiviso e l’iter parlamentare del provvedimento sono consultabili, rispettivamente, agli indirizzi: http://www.camera.it/dati/leg14/lavori/stampati/pdf/14PDL0003380.pdf http://www.senato.it/leg/14/BGT/Schede/Ddliter/23169.htm 24 RiViSTA n. 1 - Ottobre 2006 Riv1_001_031_Aggiornamenti.qxd 18-07-2006 11:27 Pagina 25 AGGIORNAMENTI L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI MINORI Prima della riforma del 2006, l’affidamento dei figli minorenni era disciplinato dall’articolo 155 del Codice civile e dall’articolo 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74. Nel Codice civile del 1942, che era basato sul principio della indissolubilità del vincolo matrimoniale, la separazione coniugale era consentita soltanto nel caso di colpa di uno dei coniugi e i figli venivano affidati al coniuge “senza colpa”, cioè a colui che con il suo comportamento rispettoso dei doveri coniugali non aveva causato l’interruzione del rapporto matrimonia- le: nella scelta del genitore al quale affidare i minori, pertanto, il giudice doveva valutare soprattutto la condotta di ciascun coniuge, per quanto riguardava l’osservanza degli obblighi derivanti dal matrimonio, più che la sua personalità e la sua idoneità a promuovere la crescita psicofisica della prole. All’inizio degli anni 1970 la legge sul divorzio ha introdotto nel nostro ordinamento il principio innovativo in base al quale la decisione del tribunale, in merito all’affidamento dei figli, deve essere adottata «con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale» dei figli medesimi (art. 6 l. 1 dicembre 1970, n. 898); alcuni anni più tardi la legge sulla riforma del diritto di famiglia ha esteso lo stesso principio anche alla separazione personale dei coniugi (art. 155 co. 1 cod. civ., come modificato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151). Verso la fine degli anni 1980 la legge sul divorzio è stata integrata nel senso di attribuire al giudice il potere di disporre l’affidamento congiunto o alternato a entrambi i genitori, qualora lo ritenga utile nell’interesse dei minori anche in considerazione della loro età, in alternativa all’affidamento esclusivo alla madre o al padre (art. 6 l. 6 marzo 1987, n. 74). Di fatto però, come risulta dai dati statistici riportati di seguito, il ricorso all’affido congiunto o alternato ai due genitori è stato notevolmente inferiore (poco più dell’11% del totale) rispetto all’affido esclusivo a un solo genitore (quasi l’88% del totale), con una evidentissima preferenza per la madre (l’84% circa) rispetto al padre (il 4% circa). FIGLI MINORI AFFIDATI IN SEPARAZIONI E DIVORZI PER TIPO DI AFFIDAMENTO Anni 1994-2003 (valori assoluti e percentuali) TIPO DI AFFIDAMENTO IN SEPARAZIONI ANNI IN DIVORZI VALORI PERCENTUALI TOTALE MINORI AFFIDATI AL PADRE ALLA MADRE VALORI PERCENTUALI CONGIUNTO E/O AD ALTRI TOTALE MINORI AFFIDATI AL PADRE ALTERNATO ALLA MADRE CONGIUNTO E/O AD ALTRI ALTERNATO 1994 35.992 6,4 92,0 1,2 0,4 11.104 8,6 89,8 0,8 0,8 1997 43.310 5,0 91,7 2,8 0,5 14.876 6,4 90,8 2,2 0,6 2000 51.229 4,6 86,7 8,0 0,7 17.334 6,6 86,0 6,8 0,6 2003 62.050 3,8 83,9 11,9 0,4 20.627 5,7 83,8 9,8 0,7 Fonte: ISTAT, Rapporto annuale – Affidamento dei figli minori nelle separazioni e nei divorzi, Roma 2003. Prima della riforma, pertanto, di regola l’affidamento dei figli delle coppie in crisi avveniva con le seguenti modalità: ✔ i figli venivano affidati al genitore considerato più idoneo a favorire lo sviluppo della loro personalità (cosiddetto affidamento monogenitoriale); ✔ al genitore affidatario veniva attribuita in modo esclusivo la potestà riguardo all’educazione, all’istruzione e alla cura dei figli; ✔ il genitore non affidatario, oltre all’obbligo di concorrere dal punto di vista economico al mantenimento, conservava la potestà congiunta per quanto riguardava le scelte più importanti relative alla vita del minore e per le questioni di straordinaria amministrazione. RiViSTA n. 1 - Ottobre 2006 L’AFFIDO CONDIVISO IN SINTESI • Potestà affidata a entrambi i genitori • Decisioni comuni sui figli in materia di istruzione, educazione e salute • In caso di disaccordo tra i genitori la decisione è assunta dal giudice 25 Riv1_001_031_Aggiornamenti.qxd 18-07-2006 11:27 Pagina 26 AGGIORNAMENTI RIPASSIAMO I CONCETTI Affidamento Atto di consegnare i figli alla custodia di uno o di entrambi i genitori oppure di un terzo di cui si abbia fiducia. Affidamento esclusivo I figli vengono affidati a uno soltanto dei genitori (affidatario), che assume da solo tutte le decisioni che li riguardano ma deve concordare con l’altro coniuge le scelte più importanti. Affidamento congiunto I figli vengono affidati a entrambi i genitori, che devono concordare insieme tutte le decisioni che li riguardano. Affidamento alternato I figli vengono affidati alternativamente ai genitori (cioè per un certo periodo di tempo alla madre e per un certo periodo di tempo al padre) che devono concordare le decisioni più importanti, mentre le decisioni ordinarie spettano al genitore con il quale i figli convivono in un determinato momento. Divorzio Dichiarazione giudiziale di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (celebrato con rito religioso), di regola dopo tre anni dalla sentenza di separazione. Potestà dei genitori CC omplesso di poteri e doveri attribuito ai genitori a tutela dei figli minori. Separazione Interruzione della convivenza dei coniugi che non produce lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Separazione consensuale Si basa su un accordo, con il quale i coniugi stabiliscono le modalità della separazione (per quanto riguarda l’affidamento dei figli, l’assegno familiare e la divisione dei beni), che diviene valido giuridicamente soltanto con la omologazione o ratifica da parte del giudice. Separazione giudiziale È dichiarata con una sentenza del tribunale, su istanza di uno dei due coniugi, in seguito a un vero e proprio procedimento contenzioso. LA LEGGE 8 FEBBRAIO 2006, N. 54 Il nucleo centrale della nuova legge consiste nell’affermazione del principio della bigenitorialità, vale a dire della parità dei genitori, anche dopo la separazione, per quanto riguarda l’affidamento e le responsabilità nei confronti dei figli. Il nuovo articolo 155 del Codice civile infatti, nel testo novellato dalla legge n. 54 dell’8 febbraio 2006, dichiara espressamente al primo comma che, anche nel caso di separazione personale dei genitori, il minore ha il diritto di «mantenere un rapporto equilibrato e continuativo» con la madre e con il padre e di «ricevere cura, educazione e istruzione» da entrambi; inoltre al figlio viene riconosciuto il diritto di «conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti» di entrambi i genitori. In questo modo lo status di coniuge (rispettivamente di marito e di 26 moglie) viene separato dal ruolo di genitore (rispettivamente di padre e di madre), in quanto l’interruzione del progetto di vita in comune tra i coniugi, che in molti casi è dolorosa e in alcuni casi anche drammatica, non deve danneggiare il figlio o i figli della coppia. In altri termini, due persone possono separarsi come coniugi, per quanto riguarda i loro rapporti personali, ma non come genitori, per quanto riguarda i rapporti verso i loro figli; in proposito è stato osservato che, in base alla nuova legge, si rimane sempre genitori, anche quando non si è più marito e moglie. Passiamo ora ad analizzare punto per punto la nuova disciplina. PROVVEDIMENTI RELATIVI AI FIGLI (ART. 155 COD. CIV.) Nel pronunciare la separazione personale dei coniugi il giudice RiViSTA n. 1 - Ottobre 2006 deve adottare i provvedimenti relativi alla prole (per quanto riguarda, in particolare, l’affidamento, l’esercizio della potestà e il contributo al mantenimento), tenendo conto esclusivamente dell’interesse morale e materiale dei figli e prendendo atto, se non sono contrari a tale interesse, degli eventuali accordi tra i genitori. In seguito alla riforma il giudice deve valutare in via prioritaria la possibilità di affidare i figli a entrambi i genitori e soltanto in via subordinata, qualora l’affidamento al padre e alla madre sia in contrasto con il loro interesse, può decidere di affidare i figli a uno solo dei genitori. La regola dell’affidamento condiviso produce un rovesciamento della prassi giurisprudenziale che si era formata nel vigore della normativa precedente, in base alla quale di solito l’affidamento veniva disposto a favore di un unico genitore (quasi sempre la Riv1_001_031_Aggiornamenti.qxd 18-07-2006 11:27 Pagina 27 AGGIORNAMENTI Altri 0,50% Congiunto e/o alternato 11,40% Al padre 4,3% Alla madre 83,80% Fonte: tipi di affidamento in percentuale (anno 2003), elaborazione su dati ISTAT. madre), con una conseguente limitazione dei diritti verso i figli del coniuge non affidatario (quasi sempre il padre). È da notare che l’affido condiviso significa che tutte le decisioni più importanti relative ai figli devono essere prese insieme dalla madre e dal padre, ma non anche che i genitori devono necessariamente suddividere in modo uguale tra loro il tempo dedicato alla convivenza, alla cura e alla educazione dei minori. Il principio dell’affido condiviso, indipendentemente dalla volontà dei coniugi, produce un altro effetto importante sul piano civile e sociale, in quanto i figli di coppie divise non potranno più essere usati, di fatto, come una “arma di ricatto” nelle vere e proprie “guerre” tra gli ex coniugi. A differenza del sistema precedente, nel quale di regola la potestà veniva attribuita soltanto al genitore affidatario (con esclusione dell’altro coniuge), la potestà dei genitori nei confronti dei figli minorenni deve essere esercitata sempre in comune dalla madre e dal padre, anche nel caso in cui il giudice abbia disposto l’affidamento del minore soltanto a uno dei genitori. In particolare, in materia di decisioni relative ai figli è disposto che: ✔ i genitori devono assumere di comune accordo le decisioni di maggiore importanza (concernenti l’istruzione, l’educazione e la salute), tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli; ✔ il giudice può stabilire che i genitori possano prendere separatamente le decisioni di ordinaria amministrazione. In caso di contrasto tra i coniugi in merito a una decisione relativa ai figli, la decisione stessa è rimessa al giudice. Per quanto riguarda i rapporti economici relativi ai figli, prima della riforma le spese necessarie per soddisfare i bisogni dei figli venivano gestite dal genitore al quale erano affidati (di solito la madre), mentre l’altro genitore doveva contribuire al loro mantenimento versando un assegno mensile al genitore affidatario. In base alla nuova legge invece entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli, in mancanza di accordi diversi liberamente sottoscritti tra le parti, in proporzione al loro reddito personale. Il giudice inoltre, qualora sia necessario per ristabilire la proporzionalità tra oneri e risorse economiche, può imporre a uno dei genitori il versamento di un assegno di mantenimento che deve RiViSTA n. 1 - Ottobre 2006 essere aggiornato automaticamente, se le parti o il giudice non indicano altri criteri di rivalutazione, in base alla variazione degli indici ISTAT. L’assegno quindi svolge una funzione integrativa e non sostitutiva rispetto all’obbligo di contribuire direttamente alle spese di mantenimento e il suo ammontare deve essere stabilito dal giudice tenendo conto di tutti gli elementi indicati dalla legge (le esigenze dei figli, il tenore di vita prima della separazione, il tempo trascorso con il padre e con la madre, le risorse economiche e il valore economico dei compiti di assistenza e di cura assunti da ciascun genitore). Al riguardo è da notare che, qualora le informazioni di natura economica fornite dai genitori non siano sufficienti, il giudice può ordinare accertamenti di carattere tributario sui redditi e/o sui beni oggetto di contestazione. AFFIDAMENTO ESCLUSIVO A UN GENITORE (ART. 155 BIS COD. CIV.) L’affidamento condiviso non costituisce un principio inderogabile in quanto il giudice, qualora ritenga che l’affidamento all’altro genitore sia in contrasto con l’interesse dei minori e motivi adeguatamente la sua decisione, può ordinare che i figli vengano affidati a uno soltanto dei genitori. L’affidamento esclusivo può essere disposto sin dall’inizio o anche in seguito, in sostituzione dell’affidamento condiviso, su richiesta di ciascuno dei genitori; se la domanda di opposizione all’affidamento condiviso risulta manifestamente infondata, però, il giudice può tenere conto del comportamento del genitore istante nella determinazione dei provvedimenti relativi ai figli (oltre al pagamento delle spese processuali e al risar- 27 Riv1_001_031_Aggiornamenti.qxd 18-07-2006 11:27 Pagina 28 AGGIORNAMENTI cimento del danno se il genitore ha agito in mala fede o con colpa grave; art. 96 cod. proc. civ.). REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI FIGLI (ART. 155 TER COD. CIV.) Se si verifica un cambiamento della situazione di fatto, ciascun genitore può richiedere in qualsiasi momento la revisione delle disposizioni relative ai figli riguardanti, in particolare, l’affidamento, l’esercizio della potestà, nonché la misura e le modalità del contributo finanziario al loro mantenimento. ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE (ART. 155 QUATER COD. CIV.) Il giudice deve attribuire il godimento della casa familiare, cioè della casa (di proprietà di entrambi o di uno degli ex coniugi o anche di un terzo) utilizzata come residenza prima della separazione, «tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli» (art. cit. co. 1), vale a dire dell’interesse a continuare a vivere, per quanto possibile, nel medesimo ambiente familiare. Al riguardo è stato disposto espressamente, colmando una lacuna della normativa precedente, che l’assegnazione della casa deve essere valutata ai fini della regolazione dei rapporti economici tra i coniugi (co. 2): in altri termini il giudice, nel determinare la misura della partecipazione dei genitori al mantenimento dei figli, dovrà tenere conto anche della circostanza che uno dei genitori vi può contribuire anche rinunciando, a favore dei figli e dell’altro genitore, al godimento della abitazione di sua proprietà o di proprietà comune. 28 Il tribunale può disporre la revoca del provvedimento di assegnazione della casa se il genitore assegnatario (art. cit. co. 2, 3): ✔ non utilizza o cessa di utilizzare stabilmente la casa familiare; ✔ convive more uxorio o si risposa con un’altra persona. La revoca può essere disposta dal giudice soltanto su richiesta dell’altro genitore non assegnatario e in seguito a una valutazione dell’interesse dei figli. La disposizione che consente la modifica del provvedimento di assegnazione della casa familiare nell’ipotesi di convivenza di fatto da parte del genitore affidatario è stata criticata, in quanto fa dipendere la richiesta di revisione del provvedimento da una situazione che riguarda la vita personale di uno degli ex coniugi e non l’interesse personale dei figli. FIGLI MAGGIORENNI (ART. 155 QUINQUIES COD. CIV.) Se i coniugi separati hanno figli maggiorenni «non indipendenti economicamente» (si pensi, ad esempio, ai figli dediti agli studi o in cerca di lavoro), il tribunale può ordinare il pagamento di un assegno periodico a loro favore e la somma di denaro, in mancanza di una diversa indicazione del giudice, deve essere versata direttamente al figlio o ai figli. Nel caso di figli maggiorenni con un handicap grave, invece, si applicano integralmente le disposizioni stabilite dalla legge per i figli minorenni. POTERI DEL GIUDICE (ART. 155 SEXIES COD. CIV.) La legge sull’affido condiviso ha ampliato i poteri istruttori del giu- RiViSTA n. 1 - Ottobre 2006 dice che, prima di adottare i provvedimenti provvisori o definitivi riguardanti i figli, può procedere all’assunzione dei mezzi di prova che ritenga rilevanti per la decisione (prove documentali, testimonianze ecc.); l’attività di raccolta delle prove può avvenire su istanza di una delle parti o anche d’ufficio, cioè su iniziativa dello stesso giudice. Inoltre nell’istruttoria viene valorizzato il ruolo dei figli delle coppie separate, perché il giudice ha l’obbligo di ascoltare i minori che abbiano compiuto dodici anni di età e può disporre anche l’audizione dei minori di età inferiore a dodici anni, a condizione che siano ritenuti in grado di comprendere (art. cit. co. 1). Un’altra novità importante introdotta dalla legge n. 54/2006 è costituita dalla cosiddetta mediazione familiare: il giudice può rinviare l’adozione dei provvedimenti relativi ai figli, con il consenso delle parti, per consentire ai genitori di tentare una mediazione con l’aiuto di esperti e raggiungere un accordo nell’interesse morale e materiale dei figli (art. cit. co. 2). AMBITO DI APPLICAZIONE Le disposizioni introdotte dalla legge n. 54/2006 non si applicano soltanto ai casi, successivi alla sua entrata in vigore, di separazione consensuale o giudiziale dei coniugi nonché di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. In primo luogo la riforma è retroattiva nel senso che, se vi è una richiesta anche soltanto di uno dei coniugi, è applicabile anche ai rapporti che sono stati già definiti con una sentenza passata in giudicato (art. 4 co. 1 l. cit.); la retroattività delle disposizioni in Riv1_001_031_Aggiornamenti.qxd 18-07-2006 11:27 Pagina 29 AGGIORNAMENTI materia di affido condiviso, tuttavia, potrebbe provocare la riapertura di un contenzioso tra i coniugi e un aggravio di lavoro per gli uffici giudiziari. In secondo luogo la nuova disciplina si applica anche ai figli delle coppie di fatto, cioè ai figli di genitori non legalmente coniugati tra loro (art. 4 co. 2 l. cit.). DISPOSIZIONI PROCESSUALI E SANZIONATORIE Per quanto riguarda le modifiche introdotte alla procedura di separazione, la legge n. 54/2006 ha disposto che i provvedimenti temporanei e urgenti adottati dal presidente del tribunale qualora non riesca il tentativo di conciliazione, che in precedenza erano impugnabili davanti al giudice istruttore, possono essere impugnati soltanto con un ricorso alla corte d’appello entro 10 giorni dalla loro notifica alle parti interessate (art. 708 co. 4 cod. proc. civ.). Inoltre è stato stabilito che le controversie relative all’esercizio della potestà e alle modalità dell’affidamento sono di competenza del giudice del procedimento o, nel caso di richiesta di modificazione di provvedimenti approvati in precedenza, del giudice del luogo di residenza del minore che, dopo avere convocato le parti, adotta i provvedimenti opportuni (art. 709 ter cod. proc. civ.). In caso di gravi inadempienze o violazioni da parte di un coniuge, che danneggino il minore o ostacolino l’esercizio dell’affidamento, il giudice, oltre alla modificazione dei provvedimenti relativi ai figli, può adottare separatamente o congiuntamente i seguenti provvedimenti nei confronti del genitore inadempiente: ✔ ammonizione; ✔ obbligo di risarcimento a favore del minore o dell’altro genitore; ✔ condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria (da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro) di natura amministrativa. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE La riforma dell’affidamento risponde a un’esigenza largamente sentita, nel caso di separazione o di divorzio, di riconoscere a entrambi i genitori pari dignità e responsabilità nei confronti dei figli e allo stesso tempo di garantire ai figli la presenza sia della figura materna sia di quella paterna. Tuttavia la legge n. 54/2006 è stata oggetto anche di numerose critiche, sia per alcune incertezze e lacune del testo normativo, sia perché la necessità di raggiungere un accordo sulle decisioni relative ai figli può aumentare la conflittualità tra gli ex coniugi e appesantire il lavoro degli uffici giudiziari. Per saperne di più Per un’analisi della legislazione e della giurisprudenza italiana in materia di affidamento: • AA.VV. Le procedure giudiziarie civili a tutela dell’interesse del minore, Milano, Giuffrè, 1990; • ANTENNI M., SCORZA P., La tutela del minore nella separazione e nel divorzio, Piacenza, La tribuna, 2002; • BELLISARIO E., MAZZONI S., Affido congiunto e mediazione familiare: linee di riforma nell’affidamento dei figli, Roma, SEAM, 1998; • CIGOLI V., GULOTTA G., SANTI G., Separazione, divorzio e affidamento dei figli: tecniche e criteri della perizia e del trattamento, Milano, Giuffrè, 1997; • DE MARZO G., La tutela del coniuge e della prole nella crisi familiare: profili di diritto sostanziale e processuale, Milano, Giuffrè, 2003; • GALLO E., CAMPANA S., Il problema dei figli nella separazione, Torino, Bollati Boringhieri, 1991; • METE E., Provvedimenti a favore della prole nella separazione e nel divorzio, Roma, Ianua, 1999; • RUSCELLO F., La tutela del minore nella crisi coniugale, Milano, Giuffrè, 2002; • THOMAS R., I provvedimenti a tutela dei minori: separazione, divorzio e situazioni di convivenza; procedimenti avanti il tribunale civile, il tribunale dei minorenni ed il giudice tutelare, criteri d’affidamento, Milano, Giuffrè, 2005, III edizione. Per un esame della normativa in materia di affidamento dei figli in vigore in altri Paesi: • AA.VV., Il diritto di famiglia nell’Unione europea: formazione, vita e crisi della coppia, Padova, CEDAM, 2005; • AA.VV., Separazione, divorzio, affidamento dei minori: quale diritto per l’Europa?, Milano, Giuffrè, 2000; • CANNONE A., L’affidamento dei minori nel diritto internazionale privato e processuale, Bari, Cacucci, 2000; • CATALANO F., La separazione dei coniugi nel diritto italiano e internazionale, Padova, CEDAM, 2004. Per una prima lettura della riforma: • PISCIONE S., Affido condiviso, patti di famiglia e nuove norme in tema di separazione e divorzio: come cambia il diritto di famiglia dopo le leggi 54/2006 e 55/2006, Napoli, Esselibri Simone, 2006. RiViSTA n. 1 - Ottobre 2006 29