Dal libro: “COORDINATORE DELLA SICUREZZA”
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Dal libro: “COORDINATORE DELLA SICUREZZA”
Dal libro: “COORDINATORE DELLA SICUREZZA” (Domande, Risposte, Soluzioni”) di Massimo CAROLI Premessa Il mio indirizzo di posta elettronica è [email protected]. Lo rendo noto - con molto piacere - anche nei corsi di formazione ai quali partecipo dichiarando così la mia disponibilità a rispondere alle domande che mi verranno poste. E dal mio libro “COORDINATORE PER LA SICUREZZA” ho voluto selezionare alcune “Domande, Risposte, Soluzioni” che nascono proprio dai quesiti che mi vengono rivolti da numerosi colleghi, che spesso diventano anche dei cari amici, e che ora sento il bisogno di ringraziare. Si, perché proprio le loro domande a volte mi costringono a verifiche e approfondimenti, per cercare di dare delle risposte pertinenti e documentate. Ovviamente, i quesiti e gli approfondimenti che seguono sono soltanto una piccola selezione, anche se abbastanza significative, dei temi che ho raccolto nel mio libro. … dai QUESITI sul “POS” e sui rapporti con le “IMPRESE” Domanda: L’Impresa “affidataria”, quando non è “esecutrice” dei lavori deve redigere il POS?? - Il quesito posto, per esteso: Può darmi dei chiarimenti sulla redazione del POS da parte dell'impresa affidataria, nel caso in cui la stessa non è la materiale esecutrice dei lavori? Ai sensi dell'art. 96 del Dlgs 81/08 è obbligata a redigere il POS, ma quali devono essere i suoi contenuti? Probabilmente dato che l'impresa affidataria non esegue lavorazioni in cantiere ma è obbligata a svolgere azione organizzativa, di verifica e coordinamento di 1° livello dei subappaltatori, farà un POS dove saranno esplicitate queste azioni ed indicherà come suddivide i lavori fra i vari subappalti ecc. Mi dia qualche consiglio e qualche esempio da cui prendere spunto. Risposta Hai centrato il problema sul POS dell'Impresa affidataria!! Anche se non svolge direttamente lavorazioni, avrà almeno un Direttore di cantiere nominato. Quindi i contenuti del POS saranno esattamente quelli che hai individuato: deve specificare come svolgerà le azioni organizzative necessarie per il montaggio e la gestione del "cantiere logistico", delle "aree di lavoro", delle “attività assegnate alle varie Imprese esecutrici”, degli “incarichi assegnati e delle responsabilità in cantiere”, “dell’organigramma di cantiere”, ecc. (... verifica e coordinamento di 1° livello dei subappaltatori, suddivisione dei lavori fra i vari subappaltatori, ecc.). Per quanto riguarda i contenuti minimi del POS, ovvio che deve rispettare comunque quelli indicati dall'ALLEGATO XV, punto 3.2.1. Ricordati poi che il CSE dovrà verificare innanzi tutto la congruità del POS dell’Impresa affidataria rispetto al PSC (lo farà poi anche per i POS dei subappaltatori), ma sarà proprio l’Impresa affidataria che dovrà “verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al CSE” (art. 97, comma 1). Inoltre, sarà sempre l’Impresa affidataria che, nel rispetto dei successivi commi dell’art. 97, dovrà per prima: Verificare l'idoneità tecnico professionale, con le modalità di cui all'Allegato XVII. Coordinare gli interventi relativi alle “Misure generali di tutela” previsti nell’art. 95 e gli “Obblighi dei datori di lavoro” previsti nel successivo art. 96 (che tu giustamente hai già citato). Non ho capito se devi redigere tu questo POS o devi solo verificarne i contenuti. Se devi solo verificarlo, ti suggerisco il "Modello di VERBALE DI VERIFICA" che ho inserito nel mio libro: DOCUMENTAZIONE PER LA SICUREZZA IN CANTIERE (Edito dalla DEI – Tipografia del Genio Civile di Roma). <><><> Domanda: Ho aiutato l’Impresa a integrare le parti mancanti del loro “POS e Allegati collegati”. Questa soluzione è in conflitto con la mia posizione di CSE? - Il quesito posto, per esteso: Durante la “Riunione preliminare di coordinamento” ho fatto notare al titolare con l’Impresa affidataria che la verifica che avevo fatta sui “Contenuti minimi del POS e dei suoi Allegati” era risultata insufficiente. Quindi ho richiesto che venisse integrata, prima di autorizzare l’ingresso in cantiere e quindi l’inizio dei lavori. L'impresa ha chiesto a me di redigere la documentazione mancante come aiuto, per la loro poco esperienza, per sistemare definitivamente - prima dell'apertura del cantiere - tutta la documentazione, a loro necessaria, che dovranno poi custodire nell'apposita "cartella di cantiere". La situazione l'ho risolta aiutandoli comunque con la redazione di appositi modelli o integrazioni delle parti mancanti nel POS che tutelino loro e me nell'accettazione del loro POS e Allegati, senza accettare somme di denaro che potevano compromettere la mia figura e soprattutto far pensare che quanto richiestogli precedentemente fosse solo un pretesto... Ora però mi chiedevo: questa soluzione è in conflitto con la mia posizione di CSE? Risposta Certamente non era un tuo obbligo fornire all’Impresa un aiuto diretto, in quanto Committente e/o Responsabile dei lavori e CSE sono tenuti soltanto all’obbligo di verifica previsti dall’art. 92 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori) e dall’art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori), comma 9 (verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'Allegato XVII). Ma ritengo che tu abbia agito correttamente, con buon senso e disponibilità. Attento solo che non diventi una abitudine e che non diventi una scusa per scaricare sistematicamente tutte le incombenze sul CSE. <><><> Domanda: E' vero che la Soc. Cooperativa non deve presentare il DURC? - Il quesito posto, per esteso: Sto facendo la DL e il CSE per la tinteggiatura delle facciate di una palazzina. Alcune lavorazioni sono state date in subappalto ad una Soc. Cooperativa. E' vero che la Soc. Cooperativa non deve presentare il DURC? Risposta Non sono un esperto in soc. Cooperative, però certamente devono attenersi a tutte le prescrizioni impartite dal DLgs. 81/2008 e s.m.i. Proviamo ad analizzarle: I° - L'Allegato XVII (Idoneità tecnico professionale) prevede la presentazione del DURC al Committente e/o Responsabile dei lavori sia da parte delle Imprese che da parte dei Lavoratori autonomi. Non vedo perché non lo debbano presentare le Cooperative per documentare la regolarità contributiva dei loro soci. II° - L'art. 2 del DLgs 81/2008 e s.m.i. nel definire il "Datore di lavoro" e la "Azienda" non fa sconti per le Cooperative. Quindi, in linea di massima, debbono dotarsi di tutti i documenti previsti dal Titolo I e Titolo IV. III° - Nell'art. 3 del DLgs 81/2008 e s.m.i., nel comma integrativo 3 bis) introdotto dal DLgs 106/2009 però si fa riferimento a "Cooperative sociali" (di cui alla legge 8/11/91 n. 381) che ritengo si riferiscano a organizzazioni sociali del tipo "protezione civile". Per queste cooperative sociali sono previste applicazioni legislative particolari. Puoi informarti meglio leggendo direttamente l'art. 3, comma 3 bis. Ma personalmente non credo proprio che la Cooperativa del tuo lavoro rientri tra queste. IV° - Entrando poi negli obblighi del "Titolo IV", negli obblighi previsti nell'art. 96 per i "Datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti" è prevista la redazione del POS (e quindi di tutta la documentazione di supporto, tra cui anche la presentazione del DURC) per tutte le Imprese esecutrici (anche imprese familiari o con meno di 10 addetti). Concludendo: Ritengo che le Cooperative rientrino negli obblighi previsti per tutte le Aziende in generale (Titolo I) e - nel tuo caso particolare - in quelli previsti per i Cantieri temporanei o mobili (Titolo IV). Se così non fosse, fatti dire direttamente da loro (la Cooperativa) in base a quale Legge avrebbero queste deroghe ai principi generali imposti dal DLgs 81/2008 e s.m.i. Solo così potresti accettare "eventuali deroghe" (e non semplicemente per sentito dire). Ma anche in tal caso, redigi un verbale di coordinamento dal quale risultino i riferimenti alla Legge che concede queste deroghe (e che eventualmente concederai con lo stesso verbale, se questa legge esiste). Ora sono curioso di sapere io come si concluderà la tua indagine. Mi fai sapere? (Nota: La Cooperativa ha poi rinunciato ad eseguire i lavori). <><><> Domanda: L’Impresa non ottempera alle prescrizioni del CSE. Come Responsabile dei lavori, come debbo comportarmi? - Il quesito posto, per esteso: Vorrei farti una domanda che riguarda le modalità di comunicazione fra CSE e RL. Ecco cosa accade: 1. Il CSE fa i “verbali di visita in cantiere” e li manda al Responsabile dei lavori (che sarei io). 2. L’impresa affidataria ed il suo subappaltatore non ottemperano alle prescrizioni del CSE. Sostanzialmente il CSE sta segnalando le inosservanze al RL, non in maniera esplicita, ma comunque lo sta facendo. A questo punto ti chiedo: il RL - cioè io - cosa posso fare per salvare capra e cavoli? scrivo direttamente alle imprese? dico al CSE di convocare una Riunione di coordinamento della sicurezza, alla quale interverrò come Responsabile dei lavori? Ed in questo caso, cosa dico? a) richiedo al CSE di procedere secondo quanto disposto dall’art. 92 comma e) e f), ovvero la sospensione dei lavori per inosservanza delle misure di sicurezza? b) Oppure richiedo al CSE di sospendere le lavorazioni solo in prossimità delle aree non in sicurezza? Risposta Io ti consiglio, per cercare di salvare "capra e cavoli", di convocare una riunione alla quale devono partecipare Impresa affidataria, Subappaltatore e CSE. In quella sede evidenzierai cosa obbliga le Imprese ad ottemperare alle richieste del CSE, per evitare gli adempimenti previsti dal DLgs. 81/2008 e s.m.i., art. 92 (sospensioni, segnalazione alla ASL, ecc.). Sono sicuro che, con il buon senso, riuscirai a farti ascoltare. (In questo caso verbalizza quanto avrete concordato come interventi da attuare “ad horas”). Altrimenti, se non sarai ascoltato, non ti resta che dare applicazione a quelle che, nella riunione, esporrai come possibili conseguenze (Ma anche in questo caso pretendi che sia verbalizzato il contenuto della riunione). In ogni caso, se sono presenti in cantiere alcuni “pericoli gravi ed imminenti” fai sospendere immediatamente le “singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”. Tutto ciò dovrà avvenire con: un “Verbale di sospensione per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro”, nel quale potresti scrivere, adattandolo alle tue esigenze: … ai sensi dell’art. 92 comma 1, lett. f) del DLgs 81/2008 e s. m. e i., si prescrive la sospensione delle seguenti fasi lavorative in cui è stato riscontrato “pericolo grave ed imminente” per la tutela e la salvaguardia dei Lavoratori e dei luoghi di lavoro Fasi sospese: ................................................................................................ La ripresa delle lavorazioni nelle fasi sospese potrà avvenire soltanto dopo la verifica e la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti prescritti. Il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori verificherà, con visite successive, il livello di sicurezza presente in cantiere). ed un “Verbale di ripresa delle lavorazioni”, che sostanzialmente dica: …Il sottoscritto (CSE o RL)….… facendo seguito alla richiesta dell’Impresa ...... in data ......, prot. ...... di rimuovere la sospensione dei lavori per le seguenti fasi lavorative:……………………………………… ed avendo constatato che sono stati eseguiti gli adeguamenti prescritti nel “Verbale di sospensione” ORDINA all’impresa Affidataria ed Esecutrice la ripresa immediata dei lavori relativi a … <><><> Domanda: In un lavoro di “Manutenzione straordinaria” di un Condominio, che presumibilmente si aggirerà tra i 100.000 e i 200.000 euro, sono necessarie le nomine del RL, CSP e CSE (e quindi del Piano di Sicurezza e di Coordinamento)? - Il quesito posto, per esteso: Ti riassumo il problema sollevato da un "collega" che però è anche “condomino”. Da un Condominio mi è stato conferito l'incarico di CSP, CSE, Progettista, Direttore dei lavori, oltre che di Responsabile per la Sicurezza. Tale condomino asserisce che per i lavori di manutenzione straordinaria “dei frontalini, dei balconi, della cortina, della copertura, dei tetti delle mansarde, degli intonaci, delle tinte e delle sistemazioni esterne nel cortile/giardino del condominio (composto da n°3 palazzine di 4 piani, più seminterrato), NON E' NECESSARIO nominare il RL, il CSP/CSE, né produrre un PSC. L'importo lavori da me previsto dopo redazione di progetto è pari a circa € 200.000 mentre quello che sosterrebbe il condomino sarebbe pari a circa € 100.000 (Sicuramente la verità alla fine starà nel mezzo). Mi servirebbe una tua opinione in merito alla questione. Risposta Cerco di risponderti sinteticamente, specificandoti subito che comunque per i lavori condominiali di cui trattasi ritengo siano necessarie le nomine del CSP/CSE e quindi la redazione sia del PSC che del Fascicolo. Cominciamo da capo: Credo di aver capito che il Condominio (o l'Amministratore del Condominio) in qualità di Committente ti abbia comunque nominato RESPONSABILE DEI LAVORI (vedi definizione dall'art.89 del DLgs 81/2008 integrato con il DLg 106/2009); e bene ha fatto, perché altrimenti tutte le responsabilità (delegabili al RL. Vedi art. 93) resterebbero a carico dello stesso Committente. Il passaggio successivo è quello che il Committente o il Responsabile dei lavori, per gli Obblighi che loro impone l'art. 90 dello stesso decreto debbono decidere se è necessaria la nomina del Coordinatore in fase di progettazione (CSP) e quello in fase di esecuzione (CSE). Al comma 3 dello stesso art. 90 è precisato che nei cantieri in cui è prevista pluralità di Imprese è obbligatoria (normalmente) la nomina del CSP, contestualmente all'affidamento dell'incarico al Progettista; al successivo comma 4 viene precisato invece che il CSE può essere nominato anche semplicemente prima che vengano affidati i lavori (all'Impresa affidataria, titolare del contratto con il Committente). Ma il DLgs 81/0228 e s.m., nel comma 11 dello stesso art. 90 specifica pure che il Committente e/o il Responsabile dei lavori può fare a meno di nominare il CSP nei ”…lavori privati non soggetti a permesso di costruire … e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione (CSP) sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori (CSE)”. Se è questo il motivo di contestazione sulle nomine del CSP e del CSE (e di conseguenza del PSC, ecc.), allora facciamo chiarezza: Il Legislatore nel comma 11 dell’art. 90 ha soltanto cercato di snellire le procedure di sicurezza nella redazione di piccoli progetti (che in fase di progettazione risultino cioè di importo inferiore a € 100.000). Ti ricordo infatti che, nella normalità dei lavori, il CSP deve essere nominato contestualmente al Progettista, perché deve interagire con quest’ultimo nella redazione di un progetto il più “sicuro” possibile. Mentre per i lavori privati di importo presunto inferiore a € 100.000 il Legislatore in sostanza concede che il Progettista possa operare anche in assenza di nomina del CSP. Ma in pratica il Legislatore dice pure (per i lavori in cui sia prevista pluralità di Imprese) che il Committente e/o il Responsabile dei lavori – prima dell’affidamento dei lavori – dovrà provvedere alla nomina del CSE, secondo quanto disposto dal comma 4 dello stesso art. 90 e, in tal caso, il CSE dovrà provvedere anche a svolgere le funzioni del CSP (cioè dovrà comunque redigere il PSC e il Fascicolo). Quindi, si tratta solo di un sostanziale differimento di tempi nella redazione del PSC e del Fascicolo. Nel tuo caso specifico poi – anche ammesso che il Progetto risulti di importo inferiore a € 100.000 (e non mi pare) – non applicherei assolutamente questa possibilità legislativa in quanto i lavori rientrano senza dubbio tra quelli in cui: - Certamente sarà impegnata UNA PLURALITA’ DI IMPRESE, in quanto tra queste debbono essere considerate anche i SUBAPPALTATORI e FORNITORI in opera (quali ad esempio: Pittori, Lattonieri, Idraulici, Ponteggiatori, ecc.). - Certamente saranno presenti RISCHI PARTICOLARI (di cui all’Allegato XI del DLgs 81/2008) che avranno bisogno comunque di un coordinamento da parte del Committente (nel Titolo IV del DLgs 81/2008 attraverso la nomina del CPS/CSE e la redazione del PSC). Ti ricordo inoltre che: Poiché sei stato nominato Responsabile dei lavori (oltre che Progettista), ai sensi dell’art. 93 del DLgs. 81/2008 (Responsabilità del Committente e del Responsabile dei lavori) in caso di inadempienza alle procedure di cui sopra verresti certamente coinvolto nelle sanzioni di cui Articolo 157 (Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori) (articolo così aggiornato dall'art. 86 del DLgs n. 106 del 2009) - 1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis; Infine valuta, con il Committente, i problemi che potrebbero derivare – se esistono, come credo, i presupposti sopra elencati – dalla omissione degli altri adempimenti previsti nell’art. 90, comma 9, lettera c) e comma 10, che ti riepilogo: - Comma 9 c) (Il Committente e/o il Responsabile dei lavori) Trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività (DIA), copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi … - 10. In assenza del PSC di cui all’articolo 100 o del Fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, oppure in assenza del DURC delle imprese o dei lavoratori autonomi, é sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente. Ritengo quindi che assolutamente non valga la pena di rischiare, con scappatoie procedurali che potrebbero portare conseguenze gravi al Condominio e a te. … dai QUESITI sul “PSC” Domanda: Se si redige il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) è anche necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)?. - Il quesito posto, per esteso: Ho ancora dei dubbi. Se si redige il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) è anche necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)? Puoi darmi qualche chiarimento?? Risposta Ricordati che non è necessario redigere il DUVRI in quei lavori in cui è stato elaborato il PSC, in quanto la “valutazione dei rischi da interferenze” è già prevista nel “Coordinamento delle attività imprenditoriali” rientranti nel Titolo IV (Cantieri Temporanei o mobili). Infatti, l’art. 96 del DLgs 81/2008 (integrato dall’art. 64 del DLgs 106/2009), nel comma 2, precisa che: “L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza (POS) costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili), comma 1, lettera a) (valutazione di tutti i rischi con conseguente elaborazione del DVR), all’articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione), commi 1, lettera b), 2, 3 (…elaborazione del DUVRI), e 5 (…costi della sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni), e all’articolo 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi), comma 3 (…la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata … se cambia il processo produttivo, ecc.)”. Mentre, per le attività lavorative che rientrano nel Titolo I (intendo: attività lavorative in generale), quando sono presenti rischi derivanti da interferenze lavorative tra varie Ditte e/o Lavoratori autonomi, per ridurre al minimo tali rischi, è sempre necessario che il Datore di lavoro committente elabori un DUVRI. Ti invio comunque l'articolo che ti avevo promesso. Spero possa esserti utile. (Nota: L’Articolo è riportato nel volume e nello stralcio sugli approfondimenti tematici che segue)- <><><> Domanda: Ma è ancora obbligatorio inserire nel PSC le “Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora”, dopo che il DLgs 106/2009 ha abrogato l’art. 103, nel Titolo IV del DLgs 81/2008? - Il quesito posto, per esteso: Ho adottato come traccia i contenuti del tuo volume: “La redazione del PSC, secondo il DLgs 81/2008 e s.m.i.” edito dalla DEI. Però non capisco perché continui a inserire nel PSC le “Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora”. Il DLgs 106/2009 ha abrogato l’art. 103, nel Titolo IV del DLgs 81/2008, che imponeva quest’obbligo. Quindi perché inserirle ancora? Risposta E’ vero che l’art. 103 “Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora”, nel TITOLO IV (Cantieri temporanei e mobili) è stato abrogato dall'art. 68 del DLgs n. 106 del 2009; ma solo perché questo articolo (103) in realtà era una semplice ripetizione dell’obbligo di attuare le “disposizioni relative ai livelli di emissione” contenute nel Titolo VIII (Agenti fisici, Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro). Ma attenzione! I nostri “Cantieri” sono innanzitutto “Luoghi di lavoro”, nei quali ogni “soggetto che vi partecipa con la propria attività” è tenuto innanzitutto al rispetto dei “Principi comuni a tutte le attività lavorative che si svolgono al di fuori delle mura domestiche” (DLgs 81/2008 e s.m.i.). Dunque, anche nel PSC (che è redatto per conto del Datore di lavoro Committente) non dobbiamo trascurare gli obblighi imposti dall’intero DLgs 81/2008 e s.m.i.; e tra questi anche quelli delle “disposizioni relative ai livelli di emissione” contenute nel Titolo VIII (Agenti fisici, Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro). Inoltre, per i “Cantieri temporanei o mobili”, l’Allegato XV (Contenuti minimi del PSC in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni) precisa nel, punto 2.2.3: - In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti: a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere; b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi; c) al rischio di caduta dall'alto; d) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria; e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura; i) al rischio di elettrocuzione; l) al rischio rumore; m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche. <><><> … dai QUESITI sul FASCICOLO Domanda: Il “Piano di Manutenzione” sostituisce il “Fascicolo”? - Il quesito posto, per esteso: Sono stato nominato direttamente Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) di un lavoro comunale. Ma il CSP (nominato per la sola fase della progettazione) non ha redatto il Fascicolo (come da art. 91, comma 1, lettera b, del DLgs. 81/2008), ma ha redatto il Piano di Manutenzione (come da Art 40 DPR 554/99). Quindi ho richiesto al “Responsabile del procedimento” ed allo stesso CSP di avere il Fascicolo, per mettermi nelle condizioni di integrarlo, in corso d’opera. Mi è stato risposto che il “Piano di Manutenzione” sostituisce, nel caso di lavori pubblici, il “Fascicolo”. E’ corretta questa interpretazione?? Risposta il Piano di manutenzione NON SOSTITUISCE IL FASCICOLO DELL'OPERA, i cui contenuti debbono essere quelli indicati dall'Allegato XVI del DLgs 81/2008 e s.m.i. Però nascono entrambi dalla stessa Direttiva europea, quindi sono complementari e si integrano tra loro. In pratica: - il Piano di manutenzione ha lo scopo di mantenere nel tempo "la funzionalità ed il valore dell'opera"; (è redatto dal Progettista ed è aggiornato in corso d'opera dal Direttore dei lavori). - Il Fascicolo (che recepisce dal "Piano di manutenzione" tempi e programmazione dei futuri lavori di manutenzione dell'Opera) ha lo scopo preminente di "contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori", nei futuri lavori di manutenzione, (è redatto dal CSP ed è aggiornato, in corso d'opera, dal CSE). Ovviamente, proprio perché nascono dalla comune programmazione delle future manutenzioni, i redattori di entrambi i documenti debbono interagire. <><><> Domanda: Il Committente e/o il Responsabile dei lavori è tenuto alla verifica dei contenuti del “Fascicolo dell’opera”? E in caso di “manutenzione straordinaria”, è necessario redigerlo? - Il quesito posto, per esteso: Faccio parte dell’Ufficio tecnico di un piccolo comune, e da poco sono stato nominato “Responsabile dei lavori” di alcune “manutenzioni straordinarie”. Vorrei sapere se è vero che sono tenuto alla verifica dei contenuti del FASCICOLO e che tipo di responsabilità ho, visto che da noi nessuno lo redige, specialmente per le “Manutenzioni straordinarie”. Risposta Ti consiglio di approfondire i contenuti degli articoli da 90 a 93 del DLgs 81/2008 e s.m.i. Così potrai renderti conto che il Committente e/o al Responsabile dei lavori, pur avendo delegato con la nomina del CSP e del CSE gran parte delle loro responsabilità in merito alla sicurezza, restano pur sempre i responsabili delle cosiddette colpe “in eligendo” e “in vigilando”. Cioè, possono restare coinvolti nell’attribuzione di colpe: “in eligendo”, per la scelta di Coordinatori (CSP e CSE) non in possesso dei requisiti e capacità previsti dall’98 del DLgs 81/08 (titolo di studio, esperienza documentata nel campo della sicurezza in Cantiere correlata al titolo di studio, corso di 120 ore) “in vigilando”, perché debbono comunque accertarsi che i Coordinatori (CSP e CSE) svolgano correttamente il loro compito. Per quanto riguarda il FASCICOLO, cerco di riepilogarti brevemente da cosa derivano le verifiche ed il controllo che il Committente e/o il Responsabile dei lavori possono e devono effettuare verso il CSP (per la sua redazione iniziale) e verso il CSE (per l’adeguamento, che deve completare con l’ultimazione dei lavori). L’incarico della redazione del FASCICOLO è affidato dal Committente e/o Responsabile dei lavori al CSP il quale deve redigerlo nel rispetto di quanto disposto dal DLgs 81/2008 e s.m.i., art. 91, comma 1, lettera b) (ex art. 4, comma 1, lettera b) del DLgs. 494/96), tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dei contenuti dell’ALLEGATO XVI (e dell’Allegato II al Documento U.E. 26/05/93). Mentre il CSE dovrà provvedere ad adeguarlo in relazione all’evoluzione ed alle modifiche che interverranno nel corso dei lavori, nel rispetto di quanto disposto dal DLgs 81/2008 e s.m.i, art. 92, comma 1, lettera b) (ex art. 5, comma 1, lettera b) del DLgs. 494/96). Alla fine dei lavori sarà ancora il CSE a restituire il Fascicolo completo al Committente. Ti ricordo inoltre che l’art. 91 del DLgs 81/2008 e s.m.i. spiega che “…Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”. Quindi, per quanto riguarda invece i lavori di “Manutenzione straordinaria” dovrai pretendere, come Responsabile dei lavori, che il CSP rediga il Fascicolo per le sole parti previste nel progetto (mentre il CSE dovrà adeguarlo in corso d’opera). Esempio pratico: se nel progetto di “Manutenzione straordinaria” sono previsti soltanto il “rifacimento del tetto” e “l’adeguamento degli impianti elettrici” il Fascicolo dovrà riguardare soltanto per queste lavorazioni. <><><> … dai QUESITI sul “PiMUS” Domanda: Alla ditta di ponteggiatori ho chiesto una serie di documenti, tra cui il PiMUS ed il POS. E’ corretto? - Il quesito posto, per esteso: In un cantiere dove sono CSE, ad una ditta di ponteggiatori, ho chiesto una serie di Documenti, fra cui il PIMUS ed il POS. E’ corretto? O era necessario solo il PIMUS? (A me sembra che il POS sia una ripetizione, in questo caso specifico. E poi, è un “nolo a freddo”, vero?). Risposta Innanzi tutto non mi sembra che questa "ditta di ponteggiatori" rientri nel "nolo a freddo", perché credo di aver capito che il ponteggio, oltre che fornirlo, lo hanno anche montato. Comunque, facciamo un po’ d’ordine, nelle risposte: Se è “nolo a freddo” (cioè solo fornitura, senza prestazioni di operai per il montaggio, che verrà eseguito dall'Impresa principale) non debbono presentare il PIMUS e neanche il POS; mentre dovranno allegare al “contratto di fornitura” la sola documentazione relativa all’idoneità del ponteggio (Libretto d’uso, con autorizzazione all’impiego e all’uso del ponteggio rilasciato dal “Ministero del Lavoro … e ricordati che la data dell’autorizzazione ha validità per 10 anni, dopo va rinnovata). Se invece è “nolo a caldo” (cioè: fornitura e montaggio del ponteggio) la "ditta dei ponteggi" deve fornire, ad integrazione delle indicazioni generiche contenute nel “Libretto di autorizzazione ministeriale”, anche: - il “POS e Allegati”, come qualsiasi altro subappaltatore o fornitore in opera (in applicazione di quanto stabilisce l’art. 96, comma 1, lettera g, (Obblighi dei Datori di - lavoro …) del DLgs 81/2008 e s.m.i. e con i contenuti minimi prescritti dall’Allegato XV, punto 3.2); il “PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio)”, trattandosi di lavori da eseguire in quota superiore ai 2 m. Nel nuovo DLgs 81/08 l’art. 134 (Documentazione) specifica che: “Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell’art. 131 (Autorizzazione alla costruzione e all’impiego) e copia del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell’Allegato XXII…, ecc.” E ricordati che l’obiettivo da raggiungere con la redazione del PiMUS, non sarà mai quello di sostituire il POS, ma di: integrare le indicazioni generiche contenute nel “Libretto di Autorizzazione Ministeriale”, che comunque continuerà ad accompagnare la vita e l’uso del ponteggio; indicare le procedure necessarie per eseguire in sicurezza l’impianto e la gestione, di volta in volta, per ogni singolo utilizzo dei ponteggi (considerando che esse sono sempre diverse da Cantiere a Cantiere, anche se i ponteggi sono gli stessi); fornire agli utilizzatori (che dovranno essere identificati e tecnicamente validi) una chiara guida operativa per tutte le operazioni di montaggio e/o trasformazione e /o smontaggio del ponteggio. <><><> Domande frequenti: Vorrei che mi riepilogasse, in poche parole: 1. Che cosa è il PiMUS? 2. Per quali opere provvisionali è obbligatorio il PiMUS? 3. Quando deve essere elaborato il PiMUS? 4. Il PiMUS può sostituire il “Libretto di autorizzazione ministeriale all’uso del ponteggio”? 5. Come avviene il controllo della rispondenza del ponteggio al marchio riportato nel “Libretto”? 6. In caso di smarrimento del “Libretto” come bisogna comportarsi? 7. Cosa bisogna fare per verificare lo stato d’uso dei ponteggi metallici fissi e quindi per poterli utilizzare in sicurezza? 8. Il PiMUS deve essere collocato all’interno del POS o può essere un documento a parte? Risposte 1. Che cosa è il PiMUS? E’ il documento operativo che deve essere preso a riferimento dal personale addetto al montaggio di ponteggi metallici fissi, al fine di garantire: la loro sicurezza durante le fasi di montaggio; la sicurezza di chi, pur non essendo addetto al montaggio, potrebbe essere coinvolto in queste operazioni (esempio: altri lavoratori presenti in cantiere, abitanti di uno edificio in corso di ristrutturazione, passanti, ecc.); la sicurezza di chi utilizzerà il ponteggio per le lavorazioni per cui è stato realizzato. 2. Per quali opere provvisionali è obbligatorio il PiMUS? Il PiMUS deve essere redatto (se si opera a più di m. 2 di altezza) per : Ponteggi metallici fissi Ponteggi in legname Piani di carico Trabattelli (solo se perdono le caratteristiche riportate nel Libretto delle istruzioni del Fabbricante e vengono utilizzati come ponteggi fissi, cioè con ancoraggi, stabilizzatori, ecc.) Non va redatto: per opere provvisionali di altezza inferiore a m. 2,00; per ponti su cavalletti (in quanto non possono avere altezze > a m. 2); per opere provvisionali diverse da ponteggi, quali ponti su ruote, ovvero trabattelli normalmente utilizzati. (Vedere Circolare Ministeriale n. 30 del 3/11/06) 3. Quando deve essere elaborato il PiMUS? Prima dell’inizio dei lavori di montaggio, perché la norma prescrive che debba essere preso a riferimento dal personale che sarà impegnato per tale lavoro. Il PiMUS deve essere realizzato tutte le volte che sia presente la necessità di allestire un ponteggio metallico fisso dotato di libretto di autorizzazione ministeriale, indipendentemente dalle sue dimensioni. 4. Il PiMUS può sostituire il “Libretto di autorizzazione ministeriale all’uso del ponteggio”? No. La nuova norma dice chiaramente che il PiMUS deve essere sempre accompagnato da una copia del Libretto di autorizzazione ministeriale del ponteggio specifico che si intende utilizzare. In sostanza, il PiMUS è un documento operativo che integra le prescrizioni riportate nel “Libretto di autorizzazione”. 5. Come avviene il controllo della rispondenza del ponteggio al marchio riportato nel “Libretto”? Sia per i “Ponteggi metallici a telai prefabbricati” che per i “Ponteggi metallici a tubi e giunti” deve essere rilevabile in ogni elemento componente il ponteggio il “Marchio (o “Logo”) di fabbrica. Se il marchio non è rilevabile o è difforme, l’elemento deve essere scartato. 6. In caso di smarrimento del “Libretto” come bisogna comportarsi? Occorre semplicemente richiedere al Fabbricante del ponteggio una copia del “Libretto”, che deve contenere tutti gli elementi specifici di quello che si intende utilizzare. 7. Cosa bisogna fare per verificare lo stato d’uso dei ponteggi metallici fissi e quindi per poterli utilizzare in sicurezza? Attenersi alle disposizioni conteute nell’ALLEGATO XIX del DLgs 81/2008 e s.m.i., che specifica quali sono le VERIFICHE DI SICUREZZA che sono ritenuti necessarie e - in particolare – fornisce delle schede con le verifiche che l’utilizzatore deve sempre eseguire prima di ogni montaggio, rispettivamente per: A - Ponteggi metallici a telaio prefabbricati; B - Ponteggi metallici a montanti e traversi prefabbricati; C – Ponteggi metallici a tubi e giunti. 8. Il PiMUS deve essere collocato all’interno del POS o può essere un documento a parte? Può essere un documento a parte, se necessario “allegato” al POS. Il PiMUS è un documento che accompagna comunque l’uso del ponteggio, anche quando il POS non è previsto (esempio: lavori che non rientrano nell’applicazione del Titolo IV del DLgs 81/2008 e.s.m.i.). <><><> … dagli APPROFONDIMENTI TEMATICI inseriti nella seconda parte del volume “COORDINATORE DELLA SICUREZZA” Alcune precisazioni sul PSC e sul DUVRI. Più volte mi è stata rivolta la domanda: “Se si redige il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) è anche necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)?”. Per rispondere al quesito (eventuali collegamenti del DUVRI con il PSC), è opportuno iniziare dagli obblighi che ci impone il Legislatore nel Titolo IV del DLgs 81/2008 e s.m.i. (Misure per la salute e sicurezza nei Cantieri temporanei o mobili). L’Art. 90 (Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavoro) precisa, nel comma 1, che: “Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’art. 15”. Dunque, prima ancora di indicare quali sono i parametri necessari per attivare la nomina dei Coordinatori - con la conseguente necessità di redigere e gestire il Piano di Sicurezza e di Coordinamento - il Legislatore ci rimanda ai Principi comuni (a tutte le attività lavorative) contenuti nel Titolo I del DLgs 81/2008 e s.m.i. E l’art. 15 (Misure di tutela generale) sancisce che: “ Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’Azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro. … omissis…” Chiaro quindi il principio che per tutte le attività lavorative è necessaria la valutazione dei rischi e la conseguente programmazione della prevenzione. Ma, per quanto riguarda la “programmazione della prevenzione in caso di affidamento dei lavori all’Impresa appaltatrice o a Lavoratori autonomi all’interno della propria azienda” è il successivo art. 26 (Obblighi connessi ai Contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) che specifica nel comma 3: “…Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da Interferenze…(ovvero il DUVRI)”. Dunque, per le attività lavorative che rientrano nel Titolo I (attività lavorative in generale), quando sono presenti rischi derivanti da interferenze lavorative tra varie Ditte e/o Lavoratori autonomi, per ridurre al minimo tali rischi, è sempre necessario che il Datore di lavoro committente elabori un DUVRI. (Ricordarsi anche che nel successivo comma 5 è specificato che “… Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione… devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’art. 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”). Ma torniamo al Titolo IV (Cantieri Temporanei o mobili) ed agli “obblighi particolari” che sono previsti per l’organizzazione programmatica di queste “particolari attività lavorative”. Sempre nell’art. 90 già citato (Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori) è specificato nei commi 3 e 4: “3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. 4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’art. 98”. Dunque, la necessaria valutazione dei rischi e la conseguente programmazione della prevenzione è affidata nei “Cantieri temporanei o mobili” (nei casi in cui è prevista la presenza di più Imprese, anche non contemporanea…e su incarico del Committente o del Responsabile dei lavori): al Coordinatore per la progettazione (vedi art. 91), che la esegue redigendo il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC); al Coordinatore per l’esecuzione (vedi art. 92), che la gestisce in fase di esecuzione. Questo significa che gli obblighi derivanti dall’applicazione del Titolo I del DLgs 81/2008 e s.m.i. – ed in particolare nei sopra citati art. 15 (Misure di tutela generale) e art. 26 (Obblighi connessi ai Contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) – sono comunque ottemperati nelle prescrizioni previste nel Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili). Ma attenzione: il “PSC” che abbiamo citato non è solo “Piano di Sicurezza”, ma anche “Piano di Coordinamento”, e come tale deve anche contenere le “risposte” a quanto previsto nell’art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione), con particolare riferimento al comma 3 (“…Il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento … delle Imprese e dei Lavoratori autonomi…elaborando il DUVRI…). Il successivo art. 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), nel comma 2 specifica poi che: “…L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all’art. 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza (POS) costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui: all’art. 17 comma 1, lett. a): Obblighi del datore di lavoro non delegabili: Valutazione dei rischi e elaborazione del DVR (Documento redatto a conclusione della valutazione – vedi art. 28), all’art. 18, comma 1, lett. z): Obblighi del datore di lavoro e del dirigente: Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; e all’art. 26, commi 1, lett. b), e 3, che per chiarezza riportiamo dettagliatamente: - comma 1, lettera b): “… Il datore di lavoro committente … fornisce agli stessi soggetti (Imprese e Lavoratori autonomi) dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”. - comma 3: “…Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da Interferenze…(ovvero il DUVRI)”. Dunque, anche per le Imprese esecutrici, l’accettazione del PSC (redatto dal CSP per conto del Committente) e la redazione del proprio POS (che deve essere considerato come integrazione non soltanto del PSC ma anche del proprio DVR aziendale, per il cantiere di cui trattasi) costituiscono adempimento a quanto disposto dall’art. 26 (ovvero degli adempimenti previsti e contenuti nel DUVRI). Riepilogando: Il PSC (che nasce con l’ex DLgs 494 dell’ormai lontano anno 1996) contiene già tutte le “misure da adottare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”, previste poi anche nel DUVRI per le Aziende che sono riconducibili soltanto al Titolo I del DLgs 81/2008 e s.m.i. Quindi, ove è prevista la redazione del PSC, non è necessario elaborare come documento separato il DUVRI, che sarebbe solo una ripetizione della valutazione dei rischi da interferenze e della conseguente programmazione della prevenzione. Il PSC infatti - redatto ora in conformità a quanto previsto nell’ALLEGATO XV del DLgs 81/2008 e s.m.i. - contiene già tutti gli elementi che seguono: a) l'identificazione e la descrizione dell'opera; b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, c) d) e) f) g) h) i) j) prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi; le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive; le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni; le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva; le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi…; l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune…; la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno; la stima dei costi della sicurezza. (Per maggiori dettagli sui contenuti minimi del PSC consultare l’ALLEGATO XV, punto 2: Piano di Sicurezza e di Coordinamento). Mentre il Legislatore, nell’introdurre nell’art. 26 del DLgs 81/2008 l’obbligo dell’elaborazione di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) in pratica non fa altro che estendere a tutte le altre attività lavorative quanto dal 1996 aveva previsto solo per i “cantieri temporanei o mobili”: ovvero anche l’obbligo della valutazione e del coordinamento dei rischi derivanti da possibili interferenze (che possono transitare da una attività lavorativa all’altra). Quindi, ove necessario, si aggiunge ora all’obbligo previsto dall’art. 28 per tutte le attività lavorative (Valutazione dei rischi propri dell’Azienda) anche quello della valutazione dei rischi che possono derivare da attività svolte da Imprese esterne o da Lavoratori autonomi all’interno della propria Azienda e la conseguente programmazione della prevenzione, attraverso il DUVRI. Mentre le Ditte che operano nel campo dei “Cantieri temporanei o mobili” (Titolo IV del DLgs 81/2008) debbono ritenere di aver ottemperato alla programmazione della prevenzione prevista nel DUVRI, con l’accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e la redazione del proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS). Per la verità anche nel vecchio DLgs 626/94 e s.i. e m., nell’art. 7 (Contratto di appalto o contratto d’opera) era previsto l’obbligo per il “datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi”: …di fornire agli stessi soggetti (Imprese e Lavoratori autonomi) dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; … di promuovere il coordinamento (sempre delle Imprese e Lavoratori autonomi)... Quindi, il nuovo articolo 26 del DLgs 81/2008 e s.m.i. precisa soltanto in maniera più dettagliata che il Datore di lavoro committente deve promuove il coordinamento tra i datori di lavori ed i lavoratori autonomi che operano per la sua Azienda non separatamente, ma attraverso uno specifico documento (DUVRI) che li renda edotti ed informati congiuntamente sui “rischi che possono transitare anche da una attività all’altra”. <><><> Seguono: … Due utili TABELLE RIEPILOGATIVE … Come il Datore di lavoro deve dare applicazione al DLgs 81/2008 e s.m.i. Il Datore di lavoro deve: Dare “Disposizioni generali” (art. 15) Redigere il DVR (art. 28) o l’Autocertificazione (art. 29, comma 5) Ma deve anche Dare applicazione ai Contratti di appalto, d’opera e di somministrazione (art. 26, comma 1) Il Datore di Lavoro - Committente deve crearsi dei “Modelli di organizzazione e gestione” (art. 30) Art. 30, comma 3 Organizzazione di Funzioni con competenze tecniche e poteri necessari per verifica, valutazione e controllo attività: Schema organizzativo Affidamento incarichi Sorveglianza e controlli Titolo I: Tutte le Attività Titolo IV: Cantieri temporanei o mobili (tutti i lavori che NON RIENTRANO nell’Allegato X: Cantieri edili) esempio: Manutenzioni, ecc. (vedere ALLEGATO X: Elenco Lavori Edili o di Ingegneria Civile) In caso di affidamento lavori, servizi e forniture (art. 26) Nomina Responsabile dei Lavori (art. 89, comma 1, lettera c) Redazione del DUVRI “dinamico” (cioè adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori) (art. 26, comma 3) Verifica e Controllo su Ditte esecutrici (anche attraverso cooperazione e coordinamento – art. 26, comma 3) Se necessario, applica art. 16: Delega di funzioni a Dirigenti (art. 2, c. 1.d) e Preposti (art. 2, c. 1.e) In caso di pluralità di Imprese: Nomina CSP / CSE (art. 91 e 92) (Redazione e gestione del PSC) Organizzazione, Verifica, Controllo e Sorveglianza (anche attraverso cooperazione e coordinamento) di: Impresa Affidataria (art. 97) Imprese Esecutrici (art. 96) Lavoratori autonomi (art. 94) TITOLO IV- Cantieri Temporanei o Mobili: TABELLA RIEPILOGATIVA degli OBBLIGHI e delle RESPONSABILITA’ del COMMITTENTE e/o del RESPONSABILE DEI LAVORI Condizioni di applicazione (art. 89: Lavori edili o di Ingegneria civile, il cui elenco è riportato nell’Allegato X) (art. 90 e 93 del DLgs 81/2008 e s.i. e m.) Nomina del CSP Nomina del CSE (art. 91: Obblighi del Coordinatore per la progettazione) Redazione del PSC + Fascicolo N.B. Il Fascicolo non è predisposto per i soli lavori di M. Ordinaria (art. 92: Obblighi del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori) Verifica POS e Allegati, Aggiornamento PSC, Verbali di Riunioni di Coordinamento e di Visite in cantiere Non necessaria Unica Impresa (Entità lavori < 200 U.G.) Non necessaria Unica Impresa (Entità lavori > 200 U.G.) Non necessaria Inizialmente “Unica Impresa”, poi subentro anche di altre Imprese Es. (art. 90, comma 5) Notifica preliminare e/o aggiornamenti in corso d’opera (art. 99) (Contenuti Notifica: Allegato XII da inviare Raccomandata AR alla ASL + D.P.Lavoro.) Verifica Documentazione (All. XVII.: Idoneità professionale Imprese e Lav. Autonomi) Autocertificazione Documentazione + DURC e Completa CCIAA X Non necessaria Non necessaria Non necessaria Obbligatoria X Obbligatoria Obbligatoria X (dal momento in cui l’esecuzione dei lavori dovrà essere eseguita da più Imprese esec.) Pluralità di Imprese nei Obbligatoria Obbligatoria Obbligatoria X Lavori Pubblici (Importo lavori < € 100.000) Non necessaria Pluralità di Imprese nei Obbligatoria Obbligatoria X Lavori Privati (Importo lavori < € 100.000) Pluralità di Imprese Obbligatoria Obbligatoria Obbligatoria X (Lavori Pubblici o Privati) (Importo lavori > € 100.000) N.B. Per i lavori in cui viene elaborato il PSC non è necessaria la redazione del DUVRI, in quanto la “valutazione dei rischi da interferenze” è già prevista nel “Coordinamento delle attività imprenditoriali”. (vedere art. 96, comma 2, del DLgs 81/2008 integrato dall’art. 64 del DLgs 106/2009)