Dal libro: “COORDINATORE DELLA SICUREZZA”

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Dal libro: “COORDINATORE DELLA SICUREZZA”
Dal libro: “COORDINATORE DELLA SICUREZZA”
(Domande, Risposte, Soluzioni”) di Massimo CAROLI
Premessa
Il mio indirizzo di posta elettronica è [email protected].
Lo rendo noto - con molto piacere - anche nei corsi di formazione ai quali partecipo
dichiarando così la mia disponibilità a rispondere alle domande che mi verranno poste.
E dal mio libro “COORDINATORE PER LA SICUREZZA” ho voluto selezionare alcune
“Domande, Risposte, Soluzioni” che nascono proprio dai quesiti che mi vengono rivolti da
numerosi colleghi, che spesso diventano anche dei cari amici, e che ora sento il bisogno di
ringraziare.
Si, perché proprio le loro domande a volte mi costringono a verifiche e approfondimenti,
per cercare di dare delle risposte pertinenti e documentate.
Ovviamente, i quesiti e gli approfondimenti che seguono sono soltanto una piccola
selezione, anche se abbastanza significative, dei temi che ho raccolto nel mio libro.
… dai QUESITI sul “POS” e sui rapporti con le “IMPRESE”
Domanda: L’Impresa “affidataria”, quando non è “esecutrice” dei lavori deve
redigere il POS??
- Il quesito posto, per esteso:
Può darmi dei chiarimenti sulla redazione del POS da parte dell'impresa affidataria, nel
caso in cui la stessa non è la materiale esecutrice dei lavori?
Ai sensi dell'art. 96 del Dlgs 81/08 è obbligata a redigere il POS, ma quali devono essere i
suoi contenuti? Probabilmente dato che l'impresa affidataria non esegue lavorazioni in
cantiere ma è obbligata a svolgere azione organizzativa, di verifica e coordinamento di 1°
livello dei subappaltatori, farà un POS dove saranno esplicitate queste azioni ed indicherà
come suddivide i lavori fra i vari subappalti ecc.
Mi dia qualche consiglio e qualche esempio da cui prendere spunto.
Risposta
Hai centrato il problema sul POS dell'Impresa affidataria!!
Anche se non svolge direttamente lavorazioni, avrà almeno un Direttore di cantiere
nominato. Quindi i contenuti del POS saranno esattamente quelli che hai individuato: deve
specificare come svolgerà le azioni organizzative necessarie per il montaggio e la gestione
del "cantiere logistico", delle "aree di lavoro", delle “attività assegnate alle varie Imprese
esecutrici”, degli “incarichi assegnati e delle responsabilità in cantiere”, “dell’organigramma
di cantiere”, ecc. (... verifica e coordinamento di 1° livello dei subappaltatori, suddivisione
dei lavori fra i vari subappaltatori, ecc.).
Per quanto riguarda i contenuti minimi del POS, ovvio che deve rispettare comunque quelli
indicati dall'ALLEGATO XV, punto 3.2.1.
Ricordati poi che il CSE dovrà verificare innanzi tutto la congruità del POS dell’Impresa
affidataria rispetto al PSC (lo farà poi anche per i POS dei subappaltatori), ma sarà proprio
l’Impresa affidataria che dovrà “verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza
(POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti
piani operativi di sicurezza al CSE” (art. 97, comma 1).
Inoltre, sarà sempre l’Impresa affidataria che, nel rispetto dei successivi commi dell’art. 97,
dovrà per prima:
 Verificare l'idoneità tecnico professionale, con le modalità di cui all'Allegato XVII.
 Coordinare gli interventi relativi alle “Misure generali di tutela” previsti nell’art. 95 e
gli “Obblighi dei datori di lavoro” previsti nel successivo art. 96 (che tu giustamente
hai già citato).
Non ho capito se devi redigere tu questo POS o devi solo verificarne i contenuti.
Se devi solo verificarlo, ti suggerisco il "Modello di VERBALE DI VERIFICA" che ho
inserito nel mio libro: DOCUMENTAZIONE PER LA SICUREZZA IN CANTIERE (Edito
dalla DEI – Tipografia del Genio Civile di Roma).
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Domanda: Ho aiutato l’Impresa a integrare le parti mancanti del loro “POS e Allegati
collegati”. Questa soluzione è in conflitto con la mia posizione di CSE?
- Il quesito posto, per esteso:
Durante la “Riunione preliminare di coordinamento” ho fatto notare al titolare con l’Impresa
affidataria che la verifica che avevo fatta sui “Contenuti minimi del POS e dei suoi Allegati”
era risultata insufficiente.
Quindi ho richiesto che venisse integrata, prima di autorizzare l’ingresso in cantiere e
quindi l’inizio dei lavori.
L'impresa ha chiesto a me di redigere la documentazione mancante come aiuto, per la loro
poco esperienza, per sistemare definitivamente - prima dell'apertura del cantiere - tutta la
documentazione, a loro necessaria, che dovranno poi custodire nell'apposita "cartella di
cantiere".
La situazione l'ho risolta aiutandoli comunque con la redazione di appositi modelli o
integrazioni delle parti mancanti nel POS che tutelino loro e me nell'accettazione del loro
POS e Allegati, senza accettare somme di denaro che potevano compromettere la mia
figura e soprattutto far pensare che quanto richiestogli precedentemente fosse solo un
pretesto...
Ora però mi chiedevo: questa soluzione è in conflitto con la mia posizione di CSE?
Risposta
Certamente non era un tuo obbligo fornire all’Impresa un aiuto diretto, in quanto
Committente e/o Responsabile dei lavori e CSE sono tenuti soltanto all’obbligo di verifica
previsti dall’art. 92 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori) e dall’art. 90
(Obblighi del committente o del responsabile dei lavori), comma 9 (verifica l'idoneità
tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui
all'Allegato XVII).
Ma ritengo che tu abbia agito correttamente, con buon senso e disponibilità.
Attento solo che non diventi una abitudine e che non diventi una scusa per scaricare
sistematicamente tutte le incombenze sul CSE.
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Domanda: E' vero che la Soc. Cooperativa non deve presentare il DURC?
- Il quesito posto, per esteso:
Sto facendo la DL e il CSE per la tinteggiatura delle facciate di una palazzina.
Alcune lavorazioni sono state date in subappalto ad una Soc. Cooperativa.
E' vero che la Soc. Cooperativa non deve presentare il DURC?
Risposta
Non sono un esperto in soc. Cooperative, però certamente devono attenersi a tutte le
prescrizioni impartite dal DLgs. 81/2008 e s.m.i.
Proviamo ad analizzarle:
I° - L'Allegato XVII (Idoneità tecnico professionale) prevede la presentazione del DURC al
Committente e/o Responsabile dei lavori sia da parte delle Imprese che da parte dei
Lavoratori autonomi. Non vedo perché non lo debbano presentare le Cooperative per
documentare la regolarità contributiva dei loro soci.
II° - L'art. 2 del DLgs 81/2008 e s.m.i. nel definire il "Datore di lavoro" e la "Azienda" non fa
sconti per le Cooperative. Quindi, in linea di massima, debbono dotarsi di tutti i documenti
previsti dal Titolo I e Titolo IV.
III° - Nell'art. 3 del DLgs 81/2008 e s.m.i., nel comma integrativo 3 bis) introdotto dal DLgs
106/2009 però si fa riferimento a "Cooperative sociali" (di cui alla legge 8/11/91 n. 381)
che ritengo si riferiscano a organizzazioni sociali del tipo "protezione civile". Per queste
cooperative sociali sono previste applicazioni legislative particolari. Puoi informarti meglio
leggendo direttamente l'art. 3, comma 3 bis. Ma personalmente non credo proprio che la
Cooperativa del tuo lavoro rientri tra queste.
IV° - Entrando poi negli obblighi del "Titolo IV", negli obblighi previsti nell'art. 96 per i
"Datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti" è prevista la redazione del POS (e quindi di
tutta la documentazione di supporto, tra cui anche la presentazione del DURC) per tutte le
Imprese esecutrici (anche imprese familiari o con meno di 10 addetti).
Concludendo: Ritengo che le Cooperative rientrino negli obblighi previsti per tutte le
Aziende in generale (Titolo I) e - nel tuo caso particolare - in quelli previsti per i Cantieri
temporanei o mobili (Titolo IV).
Se così non fosse, fatti dire direttamente da loro (la Cooperativa) in base a quale Legge
avrebbero queste deroghe ai principi generali imposti dal DLgs 81/2008 e s.m.i.
Solo così potresti accettare "eventuali deroghe" (e non semplicemente per sentito dire).
Ma anche in tal caso, redigi un verbale di coordinamento dal quale risultino i riferimenti alla
Legge che concede queste deroghe (e che eventualmente concederai con lo stesso
verbale, se questa legge esiste).
Ora sono curioso di sapere io come si concluderà la tua indagine. Mi fai sapere?
(Nota: La Cooperativa ha poi rinunciato ad eseguire i lavori).
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Domanda: L’Impresa non ottempera alle prescrizioni del CSE. Come Responsabile
dei lavori, come debbo comportarmi?
- Il quesito posto, per esteso:
Vorrei farti una domanda che riguarda le modalità di comunicazione fra CSE e RL.
Ecco cosa accade:
1. Il CSE fa i “verbali di visita in cantiere” e li manda al Responsabile dei lavori (che
sarei io).
2. L’impresa affidataria ed il suo subappaltatore non ottemperano alle prescrizioni del
CSE.
Sostanzialmente il CSE sta segnalando le inosservanze al RL, non in maniera
esplicita, ma comunque lo sta facendo.
A questo punto ti chiedo: il RL - cioè io - cosa posso fare per salvare capra e cavoli?
 scrivo direttamente alle imprese?
 dico al CSE di convocare una Riunione di coordinamento della sicurezza, alla
quale interverrò come Responsabile dei lavori?
Ed in questo caso, cosa dico?
a) richiedo al CSE di procedere secondo quanto disposto dall’art. 92 comma e)
e f), ovvero la sospensione dei lavori per inosservanza delle misure di
sicurezza?
b) Oppure richiedo al CSE di sospendere le lavorazioni solo in prossimità delle
aree non in sicurezza?
Risposta
Io ti consiglio, per cercare di salvare "capra e cavoli", di convocare una riunione alla quale
devono partecipare Impresa affidataria, Subappaltatore e CSE. In quella sede evidenzierai
cosa obbliga le Imprese ad ottemperare alle richieste del CSE, per evitare gli adempimenti
previsti dal DLgs. 81/2008 e s.m.i., art. 92 (sospensioni, segnalazione alla ASL, ecc.).
Sono sicuro che, con il buon senso, riuscirai a farti ascoltare. (In questo caso verbalizza
quanto avrete concordato come interventi da attuare “ad horas”).
Altrimenti, se non sarai ascoltato, non ti resta che dare applicazione a quelle che, nella
riunione, esporrai come possibili conseguenze (Ma anche in questo caso pretendi che sia
verbalizzato il contenuto della riunione).
In ogni caso, se sono presenti in cantiere alcuni “pericoli gravi ed imminenti” fai
sospendere immediatamente le “singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.
Tutto ciò dovrà avvenire con:
 un “Verbale di sospensione per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro”, nel
quale potresti scrivere, adattandolo alle tue esigenze:
 … ai sensi dell’art. 92 comma 1, lett. f) del DLgs 81/2008 e s. m. e i., si prescrive la
sospensione delle seguenti fasi lavorative in cui è stato riscontrato “pericolo grave
ed imminente” per la tutela e la salvaguardia dei Lavoratori e dei luoghi di lavoro
 Fasi sospese: ................................................................................................
 La ripresa delle lavorazioni nelle fasi sospese potrà avvenire soltanto dopo la
verifica e la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti prescritti.
 Il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori verificherà, con visite successive, il
livello di sicurezza presente in cantiere).
 ed un “Verbale di ripresa delle lavorazioni”, che sostanzialmente dica:
…Il sottoscritto (CSE o RL)….… facendo seguito alla richiesta dell’Impresa ...... in
data ......, prot. ...... di rimuovere la sospensione dei lavori per le seguenti fasi
lavorative:……………………………………… ed avendo constatato che sono stati
eseguiti gli adeguamenti prescritti nel “Verbale di sospensione” ORDINA all’impresa
Affidataria ed Esecutrice la ripresa immediata dei lavori relativi a …
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Domanda: In un lavoro di “Manutenzione straordinaria” di un Condominio, che
presumibilmente si aggirerà tra i 100.000 e i 200.000 euro, sono necessarie le
nomine del RL, CSP e CSE (e quindi del Piano di Sicurezza e di Coordinamento)?
- Il quesito posto, per esteso:
Ti riassumo il problema sollevato da un "collega" che però è anche “condomino”.
Da un Condominio mi è stato conferito l'incarico di CSP, CSE, Progettista, Direttore dei
lavori, oltre che di Responsabile per la Sicurezza.
Tale condomino asserisce che per i lavori di manutenzione straordinaria “dei frontalini, dei
balconi, della cortina, della copertura, dei tetti delle mansarde, degli intonaci, delle tinte e
delle sistemazioni esterne nel cortile/giardino del condominio (composto da n°3 palazzine
di 4 piani, più seminterrato), NON E' NECESSARIO nominare il RL, il CSP/CSE, né
produrre un PSC.
L'importo lavori da me previsto dopo redazione di progetto è pari a circa € 200.000 mentre
quello che sosterrebbe il condomino sarebbe pari a circa € 100.000 (Sicuramente la verità
alla fine starà nel mezzo).
Mi servirebbe una tua opinione in merito alla questione.
Risposta
Cerco di risponderti sinteticamente, specificandoti subito che comunque per i lavori
condominiali di cui trattasi ritengo siano necessarie le nomine del CSP/CSE e quindi la
redazione sia del PSC che del Fascicolo.
Cominciamo da capo:
Credo di aver capito che il Condominio (o l'Amministratore del Condominio) in qualità di
Committente ti abbia comunque nominato RESPONSABILE DEI LAVORI (vedi definizione
dall'art.89 del DLgs 81/2008 integrato con il DLg 106/2009); e bene ha fatto, perché
altrimenti tutte le responsabilità (delegabili al RL. Vedi art. 93) resterebbero a carico dello
stesso Committente.
Il passaggio successivo è quello che il Committente o il Responsabile dei lavori, per
gli Obblighi che loro impone l'art. 90 dello stesso decreto debbono decidere se è
necessaria la nomina del Coordinatore in fase di progettazione (CSP) e quello in fase di
esecuzione (CSE).
Al comma 3 dello stesso art. 90 è precisato che nei cantieri in cui è prevista pluralità di
Imprese è obbligatoria (normalmente) la nomina del CSP, contestualmente
all'affidamento dell'incarico al Progettista; al successivo comma 4 viene precisato
invece che il CSE può essere nominato anche semplicemente prima che vengano
affidati i lavori (all'Impresa affidataria, titolare del contratto con il Committente).
Ma il DLgs 81/0228 e s.m., nel comma 11 dello stesso art. 90 specifica pure che il
Committente e/o il Responsabile dei lavori può fare a meno di nominare il CSP nei
”…lavori privati non soggetti a permesso di costruire … e comunque di importo
inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la
progettazione (CSP) sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori
(CSE)”.
Se è questo il motivo di contestazione sulle nomine del CSP e del CSE (e di conseguenza
del PSC, ecc.), allora facciamo chiarezza:
Il Legislatore nel comma 11 dell’art. 90 ha soltanto cercato di snellire le procedure di
sicurezza nella redazione di piccoli progetti (che in fase di progettazione risultino cioè di
importo inferiore a € 100.000).
Ti ricordo infatti che, nella normalità dei lavori, il CSP deve essere nominato
contestualmente al Progettista, perché deve interagire con quest’ultimo nella redazione di
un progetto il più “sicuro” possibile.
Mentre per i lavori privati di importo presunto inferiore a € 100.000 il Legislatore in
sostanza concede che il Progettista possa operare anche in assenza di nomina del CSP.
Ma in pratica il Legislatore dice pure (per i lavori in cui sia prevista pluralità di Imprese) che
il Committente e/o il Responsabile dei lavori – prima dell’affidamento dei lavori – dovrà
provvedere alla nomina del CSE, secondo quanto disposto dal comma 4 dello stesso art.
90 e, in tal caso, il CSE dovrà provvedere anche a svolgere le funzioni del CSP (cioè
dovrà comunque redigere il PSC e il Fascicolo).
Quindi, si tratta solo di un sostanziale differimento di tempi nella redazione del PSC e del
Fascicolo.
Nel tuo caso specifico poi – anche ammesso che il Progetto risulti di importo inferiore a €
100.000 (e non mi pare) – non applicherei assolutamente questa possibilità legislativa in
quanto i lavori rientrano senza dubbio tra quelli in cui:
- Certamente sarà impegnata UNA PLURALITA’ DI IMPRESE, in quanto tra queste
debbono essere considerate anche i SUBAPPALTATORI e FORNITORI in opera
(quali ad esempio: Pittori, Lattonieri, Idraulici, Ponteggiatori, ecc.).
- Certamente saranno presenti RISCHI PARTICOLARI (di cui all’Allegato XI del DLgs
81/2008) che avranno bisogno comunque di un coordinamento da parte del
Committente (nel Titolo IV del DLgs 81/2008 attraverso la nomina del CPS/CSE e
la redazione del PSC).
Ti ricordo inoltre che:
Poiché sei stato nominato Responsabile dei lavori (oltre che Progettista), ai sensi dell’art.
93 del DLgs. 81/2008 (Responsabilità del Committente e del Responsabile dei lavori) in
caso di inadempienza alle procedure di cui sopra verresti certamente coinvolto nelle
sanzioni di cui Articolo 157 (Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori)
(articolo così aggiornato dall'art. 86 del DLgs n. 106 del 2009)
- 1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione
dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la
violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;
Infine valuta, con il Committente, i problemi che potrebbero derivare – se esistono, come
credo, i presupposti sopra elencati – dalla omissione degli altri adempimenti previsti
nell’art. 90, comma 9, lettera c) e comma 10, che ti riepilogo:
- Comma 9 c) (Il Committente e/o il Responsabile dei lavori) Trasmette all’amministrazione
concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia
di inizio attività (DIA), copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il DURC
delle imprese e dei lavoratori autonomi …
- 10. In assenza del PSC di cui all’articolo 100 o del Fascicolo di cui all’articolo 91,
comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99,
quando prevista, oppure in assenza del DURC delle imprese o dei lavoratori autonomi, é
sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza
all’amministrazione concedente.
Ritengo quindi che assolutamente non valga la pena di rischiare, con scappatoie
procedurali che potrebbero portare conseguenze gravi al Condominio e a te.
… dai QUESITI sul “PSC”
Domanda: Se si redige il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) è anche
necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
(DUVRI)?.
- Il quesito posto, per esteso:
Ho ancora dei dubbi. Se si redige il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) è anche
necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
(DUVRI)? Puoi darmi qualche chiarimento??
Risposta
Ricordati che non è necessario redigere il DUVRI in quei lavori in cui è stato elaborato il
PSC, in quanto la “valutazione dei rischi da interferenze” è già prevista nel
“Coordinamento delle attività imprenditoriali” rientranti nel Titolo IV (Cantieri Temporanei o
mobili).
Infatti, l’art. 96 del DLgs 81/2008 (integrato dall’art. 64 del DLgs 106/2009), nel comma
2, precisa che:
“L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza
e di coordinamento (PSC) di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano
operativo di sicurezza (POS) costituiscono, limitatamente al singolo cantiere
interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 (Obblighi del datore di
lavoro non delegabili), comma 1, lettera a) (valutazione di tutti i rischi con
conseguente elaborazione del DVR), all’articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti di
appalto o d’opera o di somministrazione), commi 1, lettera b), 2, 3 (…elaborazione del
DUVRI), e 5 (…costi della sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle
lavorazioni), e all’articolo 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi),
comma 3 (…la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata … se
cambia il processo produttivo, ecc.)”.
Mentre, per le attività lavorative che rientrano nel Titolo I (intendo: attività lavorative in
generale), quando sono presenti rischi derivanti da interferenze lavorative tra varie Ditte
e/o Lavoratori autonomi, per ridurre al minimo tali rischi, è sempre necessario che il
Datore di lavoro committente elabori un DUVRI.
Ti invio comunque l'articolo che ti avevo promesso. Spero possa esserti utile.
(Nota: L’Articolo è riportato nel volume e nello stralcio sugli approfondimenti tematici che
segue)-
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Domanda: Ma è ancora obbligatorio inserire nel PSC le “Modalità di previsione dei
livelli di emissione sonora”, dopo che il DLgs 106/2009 ha abrogato l’art. 103, nel
Titolo IV del DLgs 81/2008?
- Il quesito posto, per esteso:
Ho adottato come traccia i contenuti del tuo volume: “La redazione del PSC, secondo il
DLgs 81/2008 e s.m.i.” edito dalla DEI. Però non capisco perché continui a inserire nel
PSC le “Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora”.
Il DLgs 106/2009 ha abrogato l’art. 103, nel Titolo IV del DLgs 81/2008, che imponeva
quest’obbligo. Quindi perché inserirle ancora?
Risposta
E’ vero che l’art. 103 “Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora”, nel TITOLO IV
(Cantieri temporanei e mobili) è stato abrogato dall'art. 68 del DLgs n. 106 del 2009; ma
solo perché questo articolo (103) in realtà era una semplice ripetizione dell’obbligo di
attuare le “disposizioni relative ai livelli di emissione” contenute nel Titolo VIII (Agenti fisici,
Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro).
Ma attenzione!
I nostri “Cantieri” sono innanzitutto “Luoghi di lavoro”, nei quali ogni “soggetto che vi
partecipa con la propria attività” è tenuto innanzitutto al rispetto dei “Principi comuni a tutte
le attività lavorative che si svolgono al di fuori delle mura domestiche” (DLgs 81/2008 e
s.m.i.).
Dunque, anche nel PSC (che è redatto per conto del Datore di lavoro Committente) non
dobbiamo trascurare gli obblighi imposti dall’intero DLgs 81/2008 e s.m.i.; e tra questi
anche quelli delle “disposizioni relative ai livelli di emissione” contenute nel Titolo VIII
(Agenti fisici, Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
durante il lavoro).
Inoltre, per i “Cantieri temporanei o mobili”, l’Allegato XV (Contenuti minimi del PSC in
riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni) precisa nel,
punto 2.2.3:
- In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole
lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi
di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla
organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di
quelli specifici propri dell’attività dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai
seguenti:
a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
c) al rischio di caduta dall'alto;
d) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria;
e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di
attuazione siano definite in fase di progetto;
g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi
utilizzati in cantiere;
h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;
i) al rischio di elettrocuzione;
l) al rischio rumore;
m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.
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… dai QUESITI sul FASCICOLO
Domanda: Il “Piano di Manutenzione” sostituisce il “Fascicolo”?
- Il quesito posto, per esteso:
Sono stato nominato direttamente Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) di un lavoro
comunale. Ma il CSP (nominato per la sola fase della progettazione) non ha redatto il
Fascicolo (come da art. 91, comma 1, lettera b, del DLgs. 81/2008), ma ha redatto il
Piano di Manutenzione (come da Art 40 DPR 554/99).
Quindi ho richiesto al “Responsabile del procedimento” ed allo stesso CSP di avere il
Fascicolo, per mettermi nelle condizioni di integrarlo, in corso d’opera.
Mi è stato risposto che il “Piano di Manutenzione” sostituisce, nel caso di lavori pubblici, il
“Fascicolo”. E’ corretta questa interpretazione??
Risposta
il Piano di manutenzione NON SOSTITUISCE IL FASCICOLO DELL'OPERA, i cui
contenuti debbono essere quelli indicati dall'Allegato XVI del DLgs 81/2008 e s.m.i.
Però nascono entrambi dalla stessa Direttiva europea, quindi sono complementari e si
integrano tra loro.
In pratica:
- il Piano di manutenzione ha lo scopo di mantenere nel tempo "la funzionalità ed il
valore dell'opera"; (è redatto dal Progettista ed è aggiornato in corso d'opera dal Direttore
dei lavori).
- Il Fascicolo (che recepisce dal "Piano di manutenzione" tempi e programmazione dei
futuri lavori di manutenzione dell'Opera) ha lo scopo preminente di "contenere le
informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno esposti i
lavoratori", nei futuri lavori di manutenzione, (è redatto dal CSP ed è aggiornato, in corso
d'opera, dal CSE).
Ovviamente, proprio perché nascono dalla comune programmazione delle future
manutenzioni, i redattori di entrambi i documenti debbono interagire.
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Domanda: Il Committente e/o il Responsabile dei lavori è tenuto alla verifica dei
contenuti del “Fascicolo dell’opera”? E in caso di “manutenzione straordinaria”, è
necessario redigerlo?
- Il quesito posto, per esteso:
Faccio parte dell’Ufficio tecnico di un piccolo comune, e da poco sono stato nominato
“Responsabile dei lavori” di alcune “manutenzioni straordinarie”.
Vorrei sapere se è vero che sono tenuto alla verifica dei contenuti del FASCICOLO e che
tipo di responsabilità ho, visto che da noi nessuno lo redige, specialmente per le
“Manutenzioni straordinarie”.
Risposta
Ti consiglio di approfondire i contenuti degli articoli da 90 a 93 del DLgs 81/2008 e s.m.i.
Così potrai renderti conto che il Committente e/o al Responsabile dei lavori, pur avendo
delegato con la nomina del CSP e del CSE gran parte delle loro responsabilità in merito
alla sicurezza, restano pur sempre i responsabili delle cosiddette colpe “in eligendo” e “in
vigilando”.
Cioè, possono restare coinvolti nell’attribuzione di colpe:
 “in eligendo”, per la scelta di Coordinatori (CSP e CSE) non in possesso dei
requisiti e capacità previsti dall’98 del DLgs 81/08 (titolo di studio, esperienza
documentata nel campo della sicurezza in Cantiere correlata al titolo di studio,
corso di 120 ore)
 “in vigilando”, perché debbono comunque accertarsi che i Coordinatori (CSP e
CSE) svolgano correttamente il loro compito.
Per quanto riguarda il FASCICOLO, cerco di riepilogarti brevemente da cosa derivano le
verifiche ed il controllo che il Committente e/o il Responsabile dei lavori possono e devono
effettuare verso il CSP (per la sua redazione iniziale) e verso il CSE (per l’adeguamento,
che deve completare con l’ultimazione dei lavori).
L’incarico della redazione del FASCICOLO è affidato dal Committente e/o Responsabile
dei lavori al CSP il quale deve redigerlo nel rispetto di quanto disposto dal DLgs 81/2008 e
s.m.i., art. 91, comma 1, lettera b) (ex art. 4, comma 1, lettera b) del DLgs. 494/96),
tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dei contenuti dell’ALLEGATO XVI
(e dell’Allegato II al Documento U.E. 26/05/93).
Mentre il CSE dovrà provvedere ad adeguarlo in relazione all’evoluzione ed alle modifiche
che interverranno nel corso dei lavori, nel rispetto di quanto disposto dal DLgs 81/2008 e
s.m.i, art. 92, comma 1, lettera b) (ex art. 5, comma 1, lettera b) del DLgs. 494/96).
Alla fine dei lavori sarà ancora il CSE a restituire il Fascicolo completo al Committente.
Ti ricordo inoltre che l’art. 91 del DLgs 81/2008 e s.m.i. spiega che “…Il fascicolo non è
predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia,
di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”.
Quindi, per quanto riguarda invece i lavori di “Manutenzione straordinaria” dovrai
pretendere, come Responsabile dei lavori, che il CSP rediga il Fascicolo per le sole parti
previste nel progetto (mentre il CSE dovrà adeguarlo in corso d’opera).
Esempio pratico: se nel progetto di “Manutenzione straordinaria” sono previsti soltanto il
“rifacimento del tetto” e “l’adeguamento degli impianti elettrici” il Fascicolo dovrà riguardare
soltanto per queste lavorazioni.
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… dai QUESITI sul “PiMUS”
Domanda: Alla ditta di ponteggiatori ho chiesto una serie di documenti, tra cui il
PiMUS ed il POS. E’ corretto?
- Il quesito posto, per esteso:
In un cantiere dove sono CSE, ad una ditta di ponteggiatori, ho chiesto una serie di
Documenti, fra cui il PIMUS ed il POS.
E’ corretto? O era necessario solo il PIMUS? (A me sembra che il POS sia una
ripetizione, in questo caso specifico. E poi, è un “nolo a freddo”, vero?).
Risposta
Innanzi tutto non mi sembra che questa "ditta di ponteggiatori" rientri nel "nolo a freddo",
perché credo di aver capito che il ponteggio, oltre che fornirlo, lo hanno anche montato.
Comunque, facciamo un po’ d’ordine, nelle risposte:
Se è “nolo a freddo” (cioè solo fornitura, senza prestazioni di operai per il montaggio,
che verrà eseguito dall'Impresa principale) non debbono presentare il PIMUS e
neanche il POS; mentre dovranno allegare al “contratto di fornitura” la sola
documentazione relativa all’idoneità del ponteggio (Libretto d’uso, con autorizzazione
all’impiego e all’uso del ponteggio rilasciato dal “Ministero del Lavoro … e ricordati che la
data dell’autorizzazione ha validità per 10 anni, dopo va rinnovata).
Se invece è “nolo a caldo” (cioè: fornitura e montaggio del ponteggio) la "ditta dei
ponteggi" deve fornire, ad integrazione delle indicazioni generiche contenute nel “Libretto
di autorizzazione ministeriale”, anche:
- il “POS e Allegati”, come qualsiasi altro subappaltatore o fornitore in opera (in
applicazione di quanto stabilisce l’art. 96, comma 1, lettera g, (Obblighi dei Datori di
-
lavoro …) del DLgs 81/2008 e s.m.i. e con i contenuti minimi prescritti dall’Allegato
XV, punto 3.2);
il “PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio)”, trattandosi di
lavori da eseguire in quota superiore ai 2 m.
Nel nuovo DLgs 81/08 l’art. 134 (Documentazione) specifica che:
“Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta
degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell’art. 131
(Autorizzazione alla costruzione e all’impiego) e copia del Piano di Montaggio, Uso
e Smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati
nell’Allegato XXII…, ecc.”
E ricordati che l’obiettivo da raggiungere con la redazione del PiMUS, non sarà mai quello
di sostituire il POS, ma di:
 integrare le indicazioni generiche contenute nel “Libretto di Autorizzazione
Ministeriale”, che comunque continuerà ad accompagnare la vita e l’uso del
ponteggio;
 indicare le procedure necessarie per eseguire in sicurezza l’impianto e la gestione, di
volta in volta, per ogni singolo utilizzo dei ponteggi (considerando che esse sono
sempre diverse da Cantiere a Cantiere, anche se i ponteggi sono gli stessi);
 fornire agli utilizzatori (che dovranno essere identificati e tecnicamente validi) una
chiara guida operativa per tutte le operazioni di montaggio e/o trasformazione e /o
smontaggio del ponteggio.
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Domande frequenti:
Vorrei che mi riepilogasse, in poche parole:
1. Che cosa è il PiMUS?
2. Per quali opere provvisionali è obbligatorio il PiMUS?
3. Quando deve essere elaborato il PiMUS?
4. Il PiMUS può sostituire il “Libretto di autorizzazione ministeriale all’uso del
ponteggio”?
5. Come avviene il controllo della rispondenza del ponteggio al marchio
riportato nel “Libretto”?
6. In caso di smarrimento del “Libretto” come bisogna comportarsi?
7. Cosa bisogna fare per verificare lo stato d’uso dei ponteggi metallici fissi e
quindi per poterli utilizzare in sicurezza?
8. Il PiMUS deve essere collocato all’interno del POS o può essere un
documento a parte?
Risposte
1. Che cosa è il PiMUS?
E’ il documento operativo che deve essere preso a riferimento dal personale addetto al
montaggio di ponteggi metallici fissi, al fine di garantire:
 la loro sicurezza durante le fasi di montaggio;
 la sicurezza di chi, pur non essendo addetto al montaggio, potrebbe essere
coinvolto in queste operazioni (esempio: altri lavoratori presenti in cantiere, abitanti
di uno edificio in corso di ristrutturazione, passanti, ecc.);
 la sicurezza di chi utilizzerà il ponteggio per le lavorazioni per cui è stato realizzato.
2. Per quali opere provvisionali è obbligatorio il PiMUS?
Il PiMUS deve essere redatto (se si opera a più di m. 2 di altezza) per :
 Ponteggi metallici fissi
 Ponteggi in legname
 Piani di carico
 Trabattelli (solo se perdono le caratteristiche riportate nel Libretto delle istruzioni del
Fabbricante e vengono utilizzati come ponteggi fissi, cioè con ancoraggi,
stabilizzatori, ecc.)
Non va redatto:
 per opere provvisionali di altezza inferiore a m. 2,00;
 per ponti su cavalletti (in quanto non possono avere altezze > a m. 2);
 per opere provvisionali diverse da ponteggi, quali ponti su ruote, ovvero trabattelli
normalmente utilizzati. (Vedere Circolare Ministeriale n. 30 del 3/11/06)
3. Quando deve essere elaborato il PiMUS?
Prima dell’inizio dei lavori di montaggio, perché la norma prescrive che debba essere
preso a riferimento dal personale che sarà impegnato per tale lavoro.
Il PiMUS deve essere realizzato tutte le volte che sia presente la necessità di allestire
un ponteggio metallico fisso dotato di libretto di autorizzazione ministeriale,
indipendentemente dalle sue dimensioni.
4. Il PiMUS può sostituire il “Libretto di autorizzazione ministeriale all’uso del
ponteggio”?
No. La nuova norma dice chiaramente che il PiMUS deve essere sempre
accompagnato da una copia del Libretto di autorizzazione ministeriale del ponteggio
specifico che si intende utilizzare.
In sostanza, il PiMUS è un documento operativo che integra le prescrizioni riportate nel
“Libretto di autorizzazione”.
5. Come avviene il controllo della rispondenza del ponteggio al marchio
riportato nel “Libretto”?
Sia per i “Ponteggi metallici a telai prefabbricati” che per i “Ponteggi metallici a tubi e
giunti” deve essere rilevabile in ogni elemento componente il ponteggio il “Marchio (o
“Logo”) di fabbrica. Se il marchio non è rilevabile o è difforme, l’elemento deve essere
scartato.
6. In caso di smarrimento del “Libretto” come bisogna comportarsi?
Occorre semplicemente richiedere al Fabbricante del ponteggio una copia del
“Libretto”, che deve contenere tutti gli elementi specifici di quello che si intende
utilizzare.
7. Cosa bisogna fare per verificare lo stato d’uso dei ponteggi metallici fissi e
quindi per poterli utilizzare in sicurezza?
Attenersi alle disposizioni conteute nell’ALLEGATO XIX del DLgs 81/2008 e s.m.i., che
specifica quali sono le VERIFICHE DI SICUREZZA che sono ritenuti necessarie e - in
particolare – fornisce delle schede con le verifiche che l’utilizzatore deve sempre
eseguire prima di ogni montaggio, rispettivamente per:
A - Ponteggi metallici a telaio prefabbricati;
B - Ponteggi metallici a montanti e traversi prefabbricati;
C – Ponteggi metallici a tubi e giunti.
8. Il PiMUS deve essere collocato all’interno del POS o può essere un
documento a parte?
Può essere un documento a parte, se necessario “allegato” al POS.
Il PiMUS è un documento che accompagna comunque l’uso del ponteggio, anche
quando il POS non è previsto (esempio: lavori che non rientrano nell’applicazione del
Titolo IV del DLgs 81/2008 e.s.m.i.).
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… dagli APPROFONDIMENTI TEMATICI inseriti nella seconda
parte del volume “COORDINATORE DELLA SICUREZZA”
Alcune precisazioni sul PSC e sul DUVRI.
Più volte mi è stata rivolta la domanda: “Se si redige il Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (PSC) è anche necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da Interferenze (DUVRI)?”.
Per rispondere al quesito (eventuali collegamenti del DUVRI con il PSC), è opportuno
iniziare dagli obblighi che ci impone il Legislatore nel Titolo IV del DLgs 81/2008 e s.m.i.
(Misure per la salute e sicurezza nei Cantieri temporanei o mobili).
L’Art. 90 (Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavoro) precisa, nel comma 1,
che:
“Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’opera, ed in
particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e
nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali
di tutela di cui all’art. 15”.
Dunque, prima ancora di indicare quali sono i parametri necessari per attivare la nomina
dei Coordinatori - con la conseguente necessità di redigere e gestire il Piano di Sicurezza
e di Coordinamento - il Legislatore ci rimanda ai Principi comuni (a tutte le attività
lavorative) contenuti nel Titolo I del DLgs 81/2008 e s.m.i.
E l’art. 15 (Misure di tutela generale) sancisce che:
“ Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo
coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’Azienda nonché
l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro.
… omissis…”
Chiaro quindi il principio che per tutte le attività lavorative è necessaria la valutazione dei
rischi e la conseguente programmazione della prevenzione.
Ma, per quanto riguarda la “programmazione della prevenzione in caso di affidamento dei
lavori all’Impresa appaltatrice o a Lavoratori autonomi all’interno della propria azienda” è il
successivo art. 26 (Obblighi connessi ai Contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione) che specifica nel comma 3:
“…Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di
cui al comma 2 elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi che indichi
le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da
Interferenze…(ovvero il DUVRI)”.
Dunque, per le attività lavorative che rientrano nel Titolo I (attività lavorative in
generale), quando sono presenti rischi derivanti da interferenze lavorative tra varie
Ditte e/o Lavoratori autonomi, per ridurre al minimo tali rischi, è sempre necessario
che il Datore di lavoro committente elabori un DUVRI.
(Ricordarsi anche che nel successivo comma 5 è specificato che “… Nei singoli contratti di
subappalto, di appalto e di somministrazione… devono essere specificamente indicati a
pena di nullità ai sensi dell’art. 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro
con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”).
Ma torniamo al Titolo IV (Cantieri Temporanei o mobili) ed agli “obblighi particolari” che
sono previsti per l’organizzazione programmatica di queste “particolari attività lavorative”.
Sempre nell’art. 90 già citato (Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori) è
specificato nei commi 3 e 4:
“3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il
committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei
lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il
coordinatore per la progettazione.
4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima
dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso
dei requisiti di cui all’art. 98”.
Dunque, la necessaria valutazione dei rischi e la conseguente programmazione della
prevenzione è affidata nei “Cantieri temporanei o mobili” (nei casi in cui è prevista la
presenza di più Imprese, anche non contemporanea…e su incarico del Committente o del
Responsabile dei lavori):
 al Coordinatore per la progettazione (vedi art. 91), che la esegue redigendo il Piano
di Sicurezza e di Coordinamento (PSC);
 al Coordinatore per l’esecuzione (vedi art. 92), che la gestisce in fase di
esecuzione.
Questo significa che gli obblighi derivanti dall’applicazione del Titolo I del DLgs 81/2008 e
s.m.i. – ed in particolare nei sopra citati art. 15 (Misure di tutela generale) e art. 26
(Obblighi connessi ai Contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) – sono
comunque ottemperati nelle prescrizioni previste nel Titolo IV (Cantieri temporanei o
mobili).
Ma attenzione: il “PSC” che abbiamo citato non è solo “Piano di Sicurezza”, ma anche
“Piano di Coordinamento”, e come tale deve anche contenere le “risposte” a quanto
previsto nell’art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione), con particolare riferimento al comma 3 (“…Il Datore di lavoro
committente promuove la cooperazione ed il coordinamento … delle Imprese e dei
Lavoratori autonomi…elaborando il DUVRI…).
Il successivo art. 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), nel comma
2 specifica poi che:
“…L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano
di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all’art. 100 e la redazione del piano
operativo di sicurezza (POS) costituiscono, limitatamente al singolo cantiere
interessato, adempimento alle disposizioni di cui:
 all’art. 17 comma 1, lett. a): Obblighi del datore di lavoro non delegabili:
Valutazione dei rischi e elaborazione del DVR (Documento redatto a conclusione
della valutazione – vedi art. 28),
 all’art. 18, comma 1, lett. z): Obblighi del datore di lavoro e del dirigente:
Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 e all’art. 26, commi 1, lett. b), e 3, che per chiarezza riportiamo dettagliatamente:
- comma 1, lettera b):
“… Il datore di lavoro committente … fornisce agli stessi soggetti (Imprese e
Lavoratori autonomi) dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività”.
- comma 3:
“…Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di
cui al comma 2 elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi che
indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i
rischi da Interferenze…(ovvero il DUVRI)”.
Dunque, anche per le Imprese esecutrici, l’accettazione del PSC (redatto dal CSP per
conto del Committente) e la redazione del proprio POS (che deve essere considerato
come integrazione non soltanto del PSC ma anche del proprio DVR aziendale, per il
cantiere di cui trattasi) costituiscono adempimento a quanto disposto dall’art. 26
(ovvero degli adempimenti previsti e contenuti nel DUVRI).
Riepilogando:
Il PSC (che nasce con l’ex DLgs 494 dell’ormai lontano anno 1996) contiene già tutte le
“misure da adottare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze”, previste poi anche nel DUVRI per le Aziende che sono riconducibili
soltanto al Titolo I del DLgs 81/2008 e s.m.i.
Quindi, ove è prevista la redazione del PSC, non è necessario elaborare come documento
separato il DUVRI, che sarebbe solo una ripetizione della valutazione dei rischi da
interferenze e della conseguente programmazione della prevenzione.
Il PSC infatti - redatto ora in conformità a quanto previsto nell’ALLEGATO XV del DLgs
81/2008 e s.m.i. - contiene già tutti gli elementi che seguono:
a) l'identificazione e la descrizione dell'opera;
b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione
dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione,
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi;
una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in
riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni
interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle
singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;
le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e
protettive;
le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di
protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e
lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della
reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi…;
l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é
di tipo comune…;
la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità
dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma
dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
la stima dei costi della sicurezza.
(Per maggiori dettagli sui contenuti minimi del PSC consultare l’ALLEGATO XV,
punto 2: Piano di Sicurezza e di Coordinamento).
Mentre il Legislatore, nell’introdurre nell’art. 26 del DLgs 81/2008 l’obbligo
dell’elaborazione di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
(DUVRI) in pratica non fa altro che estendere a tutte le altre attività lavorative quanto dal
1996 aveva previsto solo per i “cantieri temporanei o mobili”: ovvero anche l’obbligo della
valutazione e del coordinamento dei rischi derivanti da possibili interferenze (che possono
transitare da una attività lavorativa all’altra).
Quindi, ove necessario, si aggiunge ora all’obbligo previsto dall’art. 28 per tutte le attività
lavorative (Valutazione dei rischi propri dell’Azienda) anche quello della valutazione dei
rischi che possono derivare da attività svolte da Imprese esterne o da Lavoratori autonomi
all’interno della propria Azienda e la conseguente programmazione della prevenzione,
attraverso il DUVRI.
Mentre le Ditte che operano nel campo dei “Cantieri temporanei o mobili” (Titolo IV del
DLgs 81/2008) debbono ritenere di aver ottemperato alla programmazione della
prevenzione prevista nel DUVRI, con l’accettazione del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (PSC) e la redazione del proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS).
Per la verità anche nel vecchio DLgs 626/94 e s.i. e m., nell’art. 7 (Contratto di appalto o
contratto d’opera) era previsto l’obbligo per il “datore di lavoro, in caso di affidamento dei
lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a
lavoratori autonomi”:
…di fornire agli stessi soggetti (Imprese e Lavoratori autonomi) dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attività;
… di promuovere il coordinamento (sempre delle Imprese e Lavoratori autonomi)...
Quindi, il nuovo articolo 26 del DLgs 81/2008 e s.m.i. precisa soltanto in maniera più
dettagliata che il Datore di lavoro committente deve promuove il coordinamento tra i datori
di lavori ed i lavoratori autonomi che operano per la sua Azienda non separatamente, ma
attraverso uno specifico documento (DUVRI) che li renda edotti ed informati
congiuntamente sui “rischi che possono transitare anche da una attività all’altra”.
<><><>
Seguono:
… Due utili TABELLE RIEPILOGATIVE …
Come il Datore di lavoro deve dare applicazione al DLgs
81/2008 e s.m.i.
Il Datore di lavoro deve:
Dare “Disposizioni generali” (art. 15)
Redigere il DVR (art. 28) o l’Autocertificazione (art. 29, comma 5)
Ma deve anche
Dare applicazione ai Contratti di appalto, d’opera e di
somministrazione (art. 26, comma 1)
Il Datore di Lavoro - Committente deve crearsi dei
“Modelli di organizzazione e gestione” (art. 30)
Art. 30, comma 3
Organizzazione di Funzioni con competenze tecniche e poteri necessari per
verifica, valutazione e controllo attività:
Schema organizzativo
Affidamento incarichi
Sorveglianza e controlli
Titolo I: Tutte le Attività
Titolo IV: Cantieri temporanei o
mobili
(tutti i lavori che NON RIENTRANO
nell’Allegato X: Cantieri edili)
esempio: Manutenzioni, ecc.
(vedere ALLEGATO X: Elenco Lavori Edili
o di Ingegneria Civile)
In caso di affidamento lavori,
servizi e forniture (art. 26)
Nomina Responsabile dei Lavori
(art. 89, comma 1, lettera c)
Redazione del DUVRI
“dinamico” (cioè adeguato in funzione
dell’evoluzione dei lavori)
(art. 26, comma 3)
Verifica e Controllo su
Ditte esecutrici
(anche attraverso cooperazione e
coordinamento – art. 26, comma 3)
Se necessario, applica art. 16:
Delega di funzioni a
Dirigenti (art. 2, c. 1.d)
e Preposti (art. 2, c. 1.e)
In caso di pluralità di Imprese:
Nomina CSP / CSE (art. 91 e 92)
(Redazione e gestione del PSC)
Organizzazione, Verifica,
Controllo e Sorveglianza
(anche attraverso cooperazione e
coordinamento) di:
Impresa Affidataria (art. 97)
Imprese Esecutrici (art. 96)
Lavoratori autonomi (art. 94)
TITOLO IV- Cantieri Temporanei o Mobili:
TABELLA RIEPILOGATIVA degli OBBLIGHI e delle RESPONSABILITA’
del COMMITTENTE e/o del RESPONSABILE DEI LAVORI
Condizioni di
applicazione
(art. 89: Lavori edili o di
Ingegneria civile, il cui
elenco è riportato
nell’Allegato X)
(art. 90 e 93 del DLgs 81/2008 e s.i. e m.)
Nomina del CSP
Nomina del CSE
(art. 91: Obblighi del
Coordinatore per la
progettazione)
Redazione del PSC +
Fascicolo
N.B. Il Fascicolo non è
predisposto per i soli
lavori di M. Ordinaria
(art. 92: Obblighi del
Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori)
Verifica POS e Allegati,
Aggiornamento PSC,
Verbali di Riunioni di
Coordinamento e di
Visite in cantiere
Non necessaria
Unica Impresa
(Entità lavori < 200 U.G.)
Non necessaria
Unica Impresa
(Entità lavori > 200 U.G.)
Non necessaria
Inizialmente “Unica
Impresa”, poi subentro
anche di altre Imprese Es.
(art. 90, comma 5)
Notifica
preliminare
e/o aggiornamenti in
corso d’opera (art. 99)
(Contenuti Notifica:
Allegato XII da inviare
Raccomandata AR alla
ASL + D.P.Lavoro.)
Verifica Documentazione (All.
XVII.: Idoneità professionale
Imprese e Lav. Autonomi)
Autocertificazione Documentazione
+ DURC e
Completa
CCIAA
X
Non necessaria
Non necessaria
Non necessaria
Obbligatoria
X
Obbligatoria
Obbligatoria
X
(dal momento in cui
l’esecuzione dei lavori
dovrà essere eseguita
da più Imprese esec.)
Pluralità di Imprese nei
Obbligatoria
Obbligatoria
Obbligatoria
X
Lavori Pubblici
(Importo lavori < € 100.000)
Non necessaria
Pluralità di Imprese nei
Obbligatoria
Obbligatoria
X
Lavori Privati
(Importo lavori < € 100.000)
Pluralità di Imprese
Obbligatoria
Obbligatoria
Obbligatoria
X
(Lavori Pubblici o Privati)
(Importo lavori > € 100.000)
N.B. Per i lavori in cui viene elaborato il PSC non è necessaria la redazione del DUVRI, in quanto la “valutazione dei rischi da
interferenze” è già prevista nel “Coordinamento delle attività imprenditoriali”.
(vedere art. 96, comma 2, del DLgs 81/2008 integrato dall’art. 64 del DLgs 106/2009)