Apprendistato dall`articolo 26 all`articolo 33

Transcript

Apprendistato dall`articolo 26 all`articolo 33
TITOLO IX
Apprendistato
Articolo 26
DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO
L’apprendistato è disciplinato, nelle sue quattro articolazioni tipologiche, dal decreto legislativo n. 167/2011
e dalla normativa contenuta nel presente titolo.
Articolo 27
DISCIPLINA COMUNE DELL’APPRENDISTATO
La disciplina comune si applica a tutte le tipologie di apprendistato contenute nel presente titolo.
A. Contratto di apprendistato
L’assunzione dovrà avvenire con un contratto di apprendistato redatto in forma scritta. A tal fine potrà
essere utilizzato come riferimento lo schema di contratto di seguito allegato con annesso il fac-simile di
progetto formativo individuale. Il contratto dovrà essere integrato con eventuali indicazioni richieste dalla
normativa nazionale oppure regionale.
L’informazione relativa alla durata del periodo di prova, alla retribuzione, alla durata delle ferie, all’orario di
lavoro può essere sostituita mediante il rinvio al presente contratto collettivo.
Qualora sia consentito dalla normativa regionale, il piano formativo individuale potrà essere definito e firmato
anche entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto e costituirà allegato dello stesso
I periodi di apprendistato svolti in precedenza presso altri datori di lavoro, per lo stesso profilo professionale
saranno computati ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente CCNL purché
l’addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una
interruzione superiore a 12 mesi.
E’ possibile la stipulazione di un contratto di apprendistato a tempo parziale purché la percentuale di part
time non sia inferiore al 60% (sessanta) e senza diminuzione delle ore di formazione previste.
B. Periodo di prova e risoluzione del rapporto
La durata massima del periodo di prova per tutte le tipologie di apprendistato è determinata dalle parti
contrattuali, in ragione della durata del contratto, del profilo professionale e del livello di inquadramento
finale. In ogni caso non può eccedere i 60 (sessanta) giorni di lavoro effettivo per i lavoratori che saranno
inquadrati ai livelli IV e IV/S al termine del periodo di apprendistato e di 90 (novanta) giorni di lavoro effettivo
per i restanti livelli e qualifiche, durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso,
con la corresponsione di tutti gli istituti contrattuali, compreso il trattamento di fine rapporto, in base ai criteri
di maturazione previsti dal presente CCNL.
Compiuto il periodo di prova, l’assunzione dell’apprendista diviene definitiva.
E’ vietato il recesso durante il periodo di formazione in assenza di giusta causa oppure giustificato motivo.
Per il licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Il datore di lavoro e il lavoratore possono recedere dal rapporto allo scadere del periodo di apprendistato ai
sensi dell'art. 2118 c.c. Qualora tale recesso non intervenga, il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione
di continuità.
C. Retribuzione
E’ vietata la retribuzione a cottimo dell’apprendista. Per tutte le tipologie di apprendistato la retribuzione
dell’apprendista è stabilita in misura percentualizzata rispetto ai parametri retributivi previsti dal presente
CCNL al Titolo XXX, art. 122 così come indicata nell’allegato B, tenuto conto del monte ore formativo e
dell’anzianità di servizio.
D. Tutor
E’ necessaria la presenza di un tutor interno per l'apprendistato, che dovrà essere individuato all'avvio
dell'attività formativa ed avrà il compito di seguire l'attuazione del programma formativo oggetto del contratto
di apprendistato, nel rispetto delle previsioni contenute nel presente accordo.
Il tutor per l'apprendistato, il nominativo del quale dovrà essere indicato nel contratto di apprendistato, può
essere il titolare dello studio professionale, un altro professionista della struttura professionale oppure una
persona diversa dalle prime ma a tal fine delegata. In quest’ultimo caso, il tutor sarà necessariamente un
soggetto che ricopre la qualifica professionale individuata nel piano formativo e che possiede competenze
adeguate ed un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del
periodo di apprendistato.
Alla fine di ogni anno di apprendistato è previsto un colloquio tra il tutor e l’apprendista per verificare
l’attuazione del piano formativo, lo sviluppo delle capacità professionali e personali del lavoratore, le difficoltà
eventualmente incontrate nell’esecuzione del contratto di apprendistato, eventuali miglioramenti da adottarsi
nel restante periodo di apprendistato, etc.
E. Piano formativo e formazione
I contenuti formativi del piano sono di natura trasversale di base e professionalizzante.
Fatto salvo quanto previsto dalle Regioni e Province autonome, la formazione trasversale è basata su:
- accoglienza, valutazione del livello iniziale e definizione del patto formativo;
- capacità relazionali e di comunicazione;
- conoscenze base di una seconda o terza lingua;
- disciplina del rapporto di lavoro comprese bilateralità e welfare contrattuale;
- organizzazione dello studio professionale e/o impresa di servizi;
- sicurezza e igiene sul lavoro.
F. Registrazione della formazione
La formazione dovrà essere registrata sul libretto formativo del cittadino. La registrazione della formazione
erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire a cura del datore di lavoro anche
attraverso supporti informatici tracciabili e fogli firma. In assenza del libretto formativo del cittadino, la
predetta certificazione sulla formazione svolta, varrà anche ai fini dell'attestazione sul percorso formativo. In
ogni caso il datore di lavoro dovrà conservare, per le verifiche eventualmente fatte da parte degli organi di
controllo tutta la documentazione (in particolare quella delle ore di formazione), a dimostrazione
dell’avvenuta formazione dell’apprendista (iscrizione o attestazioni per la partecipazione a corsi esterni,
documenti contabili, fogli presenza e documentazione per la formazione interna etc.).
G. Attribuzione della qualifica professionale
Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro certificherà e comunicherà all’apprendista
l'avvenuta formazione e attribuirà la qualifica professionale all'interessato.
H. Percentuale di conferma
Per poter assumere lavoratori apprendisti per l’apprendistato professionalizzante e di mestiere il datore di
lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia
venuto a scadere nei 18 mesi precedenti; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli
licenziati per giusta causa o giustificato motivo e i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti
all’assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto o qualora il datore di lavoro abbia alle
proprie dipendenze un numero di lavoratori dipendenti non superiore a 3. Inoltre, la disciplina della
percentuale di conferma non trova applicazione per le altre tipologie di apprendistato.
I. Finanziamento della formazione
Nell’ambito delle nuove competenze assegnate, Fondoprofessioni concorrerà al finanziamento dei percorsi
formativi degli apprendisti fatto salvo l’obbligo formativo in capo al datore di lavoro. A tal fine, le parti
adegueranno il regolamento di Fondoprofessioni per le nuove attività e competenze previste entro 3 mesi
dalla data di stipulazione del presente CCNL. Per finanziare le nuove attività formative da parte di
Fondoprofessioni potrà, inoltre, essere introdotta una nuova percentuale di contribuzione su base volontaria;
le parti si impegnano a tal fine di incontrarsi per definire le relative modalità e l’entità della contribuzione.
J. Requisiti e capacità formativa
Le parti riconoscono che qualora tutor dell’apprendista sia il professionista questo è già in possesso delle
necessarie competenze professionali, poiché soggetto abilitato per legge all’esercizio di una Professione ed
obbligato alla formazione professionale continua.
Per tutte le tipologie di apprendistato, lo studio professionale e/o l’impresa di servizi potranno altresì
avvalersi per l'erogazione della formazione, trasversale di base o professionalizzante di strutture esterne
accreditate per la formazione continua, secondo la normativa regionale vigente, presso la Regione o
Provincia autonoma in cui si svolge l'attività formativa, oppure di strutture riconosciute da parte dell’Ente
bilaterale E.BI.PRO. o da Fondoprofessioni.
K. Anzianità aziendale e prolungamento del periodo di apprendistato
Il periodo di apprendistato si computa ai fini dell’anzianità aziendale e di servizio.
In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettative per motivi familiari o personali documentati,
superiore a trenta giorni di calendario, è possibile prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari
al periodo dell’evento. Il prolungamento dovrà essere comunicato per iscritto all’apprendista con indicazione
del nuovo termine del periodo formativo.
L. Trattamento malattie ed infortuni
Il relativo trattamento economico e normativo per gli apprendisti è lo stesso previsto per tutti i lavoratori
dipendenti.
Articolo 28
APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA ED IL DIPLOMA PROFESSIONALE
In attesa delle necessarie intese tra Governo e Regioni ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo n.167/2011, le parti firmatarie del presente CCNL, auspicando un maggiore e migliore utilizzo del
contratto di apprendistato di primo livello, quale canale di inserimento dei giovani nel settore, manifestano la
propria disponibilità ad eventuali sperimentazioni che il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali o le
singole Regioni intendano promuovere nell’ambito della normativa vigente.
E’ demandata alla contrattazione nazionale o di secondo livello la sottoscrizione di accordi che rendano
operativa tale tipologia contrattuale e la determinazione delle modalità di erogazione della formazione
aziendale e/o presso lo studio professionale, nel rispetto degli standard generali fissati dalle singole Regioni
o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
L'erogazione della formazione dovrà comunque avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative
e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia dell'intervento formativo medesimo.
Articolo 29
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE
A)
Durata e percorso formativo
La durata della formazione e del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere e il percorso
formativo dell'apprendista sono definiti in relazione alla qualifica professionale e al livello d'inquadramento
previsto dal presente C.C.N.L nell’allegato B (tabella 2) che fa parte integrante del presente C.C.N.L.
L’apprendistato professionalizzante e di mestiere non è ammesso per le qualifiche del livello V. . La durata
minima del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere è di trenta mesi e la durata massima
di trentasei mesi.
L'erogazione della formazione, sia trasversale di base che professionalizzante, dovrà avvenire con modalità
coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia dell'intervento
formativo medesimo.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso strutture di formazione
accreditate, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi nella misura in cui sono inerenti al
nuovo contratto di apprendistato e al profilo professionale.
Per garantire un'idonea formazione teorico-pratica dell'apprendista, vengono indicate nella tabella di cui
all’allegato B le ore di formazione minime che dovranno essere erogate nel corso della prima annualità,
ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l'attività formativa prevista per le annualità
successive e, fatto salvo quanto previsto dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano,
limitatamente all’acquisizione di competenze di base e trasversali. Le ore di formazione trasversale di base e
quelle professionalizzanti sono comprese nell'orario normale di lavoro. Le ore di formazione trasversale non
potranno essere anticipate o posticipate
Le parti firmatarie del presente CCNL manifestano la propria disponibilità a delegare alla contrattazione di
secondo livello la disciplina della formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali,
così come disciplinata dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. La delega riguarda
solamente l’integrazione di quanto previsto dal vigente CCNL.
B)
Modalità per l’erogazione della formazione
La formazione sia a carattere trasversale di base che a carattere professionalizzante può essere svolta in
aula, nonché in modalità e-learning ed in tal caso l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in
modalità virtuale e con strumenti di teleaffiancamento o video-comunicazione da remoto. L'attività formativa,
svolta all'interno dello studio professionale e/o imprese di servizi, dovrà comunque garantire l’erogazione
della formazione ed avere risorse umane idonee per poter trasferire le conoscenze e competenze richieste
dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in ambienti e strutture idonee a tale scopo, anche per
quanto riguarda le attrezzature tecniche.
C)
Formazione professionalizzante e di mestiere
La formazione professionalizzante dovrà fornire per ogni singolo profilo professionale le seguenti
competenze:
- la conoscenza dei servizi e delle attività di consulenza dello studio professionale e/o dell’impresa di servizi;
- la conoscenza delle basi tecniche e teoriche della professionalità e delle attività seguite, nonché la loro
concreta applicazione all’interno dello studio professionale e/o della società di servizi;
- conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro dello studio professionale e/o della società di
servizi;
- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (p.e. software, le attrezzature e i diversi
strumenti di lavoro, le nuove tecnologie di telecomunicazione etc.);
- conoscenze specifiche di eventuali seconde o terze lingue che sono richieste nel contesto e nell’attività
dello studio professionale;
- la conoscenza e l'utilizzo delle misure di sicurezza individuali e di tutela ambientale specifiche del settore.
Il modello di piano formativo individuale è allegato al presente contratto.
Articolo 30
APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
A) Durata e percorso formativo
La durata della formazione e del contratto di apprendistato e il percorso formativo dell'apprendista sono
definiti in relazione al percorso previsto per l’acquisizione del titolo, dottorato di ricerca (bando di concorso e
regolamento universitario) o diploma da conseguire, maggiorato di un anno. La durata può essere ridotta in
caso di crediti formativi o esperienze professionali riconosciute dagli istituti scolastici e universitari o
dall’università nell’ambito del bando e del regolamento per il dottorato di ricerca. L’apprendistato di alta
formazione e di ricerca non è ammesso per le qualifiche del livello III, IV, IV/S e V.
L'erogazione della formazione dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà
essere svolta in modo da permettere l'efficacia dell'intervento formativo medesimo. Le ore di formazione, la
loro articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono quelli definiti nei percorsi stabiliti
dall’istituzione scolastica o universitaria e saranno inseriti nel piano formativo.
Qualora l’apprendista accumuli un notevole ritardo nel proprio percorso formativo può essere previsto, in via
sperimentale, nell’ambito di quanto eventualmente già disciplinato dai singoli percorsi formativi degli istituti
scolastici e universitari, la conversione dell’apprendistato di alta formazione e ricerca in un contratto di
apprendistato professionalizzante.
Le parti firmatarie del presente CCNL manifestano la propria disponibilità ad eventuali sperimentazioni che il
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, le Università, le altre Istituzioni formative o le singole Regioni e
Province Autonome intendano promuovere nell’ambito dell’apprendistato in percorsi di alta formazione e di
ricerca.
E’ delegato alla contrattazione di secondo livello la disciplina di quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del
decreto legislativo n. 167/2011.
Articolo 31
APPRENDISTATO PER IL PRATICANTATO PER L’ACCESSO ALLE PROFESSIONI ORDINISTICHE E
PER ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI
L’art 5, comma 1, del D.lgs. n. 167/2011 introduce lo possibilità di svolgere il periodo di praticantato per
l’accesso alle professioni ordinistiche anche con un rapporto di apprendistato.
Le parti definiscono l’apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche come l’attività
che deve essere obbligatoriamente svolta presso un professionista abilitato secondo la disciplina del
rispettivo Ordine o Collegio di appartenenza prima di essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione
all’esercizio della professione.
Il periodo di praticantato ai fini dell’accesso alle professioni ordinistiche ha la funzione di consentire al
praticante l’acquisizione di conoscenze culturali e professionali, nonché di apprendere i fondamenti pratici e
deontologici della professione, e ciò non solo al fine di prepararsi adeguatamente per l’esame di abilitazione,
ma anche per garantire comunque la piena e corretta preparazione professionale e deontologica
dell’aspirante professionista anche attraverso un’attività lavorativa all’interno dello studio professionale.
Le parti pertanto convengono, in considerazione del carattere innovativo di questa tipologia di apprendistato,
di riunirsi entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo e disciplinare in modo compiuto tale
istituto.
Articolo 32
STANDARD PROFESSIONALI
Gli standard professionali per l’apprendistato professionalizzante e l’apprendistato di ricerca sono quelli di
cui all’art. 72 del presente CCNL.
Le parti si impegnano a ridefinire e adeguare gli standard professionali qualora questo dovesse rendersi
necessario a seguito di modifiche della normativa in materia di apprendistato, di specifiche indicazioni
amministrative, dell’evoluzione del settore oppure di intese interconfederali.
Articolo 33
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E AVVISO COMUNE IN MATERIA DI APPRENDISTATO
Tutti i rapporti di apprendistato di cui alla L. n. 196/1997 e al D.lgs. n. 276/2003 già stipulati e ancora in corso
alla data di firma del presente CCNL, continuano ad essere disciplinati dal trattamento economico e
normativo precedente. Inoltre, si applicherà, laddove previsto, la disciplina e il trattamento economico e
normativo precedente per i nuovi contratti di apprendistato eventualmente stipulati durante il periodo di
transizione previsto dall’art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011.
Le parti firmatarie del presente CCNL si impegnano a pervenire, a livello di contrattazione territoriale, a
specifici accordi con le istituzioni regionali al fine di promuovere la corretta applicazione della normativa in
materia di apprendistato e di armonizzazione la disciplina vigente alle peculiarità e alle caratteristiche del
settore.
A tal fine le parti si impegnano inoltre, entro quindici giorni dalla sottoscrizione della presente intesa, a
istituire una Commissione paritetica con il compito di definire un avviso comune avente ad oggetto le linee
guida per l’applicazione uniforme dell’apprendistato sul territorio nazionale e, segnatamente, il quadro
normativo di riferimento (durata, trattamento normativo e retributivo), i profili formativi e le modalità di
erogazione della formazione aziendale applicando quanto demandato alla contrattazione collettiva e alla
bilateralità dalla normativa di legge.