Testo presentato - Consiglio Veneto
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 355 DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale (DGR 7/DDL del 21 maggio 2013) PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO AL SETTORE EDILIZIO E PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEGRADATE DEL VENETO. PIANO DI SVILUPPO EDILIZIO. Presentato alla Presidenza del Consiglio il 22 maggio 2013. PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO AL SETTORE EDILIZIO E PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEGRADATE DEL VENETO. PIANO DI SVILUPPO EDILIZIO. R e l a z i o n e: Il disegno di legge propone l’abrogazione della legge regionale 14/2009 e successive modificazioni, normalmente denominata “piano casa”. Tale legge, come noto, consente interventi edilizi su immobili esistenti in deroga ai regolamenti comunali e agli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali. Trattandosi di una legge speciale essa ha una durata limitata nel tempo; attualmente il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 30 novembre 2013. Gli effetti derivanti dal piano casa sono stati monitorati nel corso degli anni; di conseguenza, considerati i risultati ottenuti a seguito dell’applicazione della normativa, il disegno di legge propone di consentire sempre l’applicazione del piano casa senza fissare un termine di scadenza. Il testo prevede una riscrittura completa dell’attuale legge regionale 14/2009. Il disegno di legge, suddiviso in quattro capi, definisce al primo di questi una serie di principi generali, al secondo norme specifiche per il settore edilizio (Nuovo Piano Casa), al terzo affronta i temi della riqualificazione delle aree urbane degradate riprendendo in parte alcune specifiche disposizioni dettate dal “decreto sviluppo” ed al quarto infine una serie di norme di coordinamento con altre leggi regionali. Nello specifico, il Capo I, relativo ai principi generali della legge comprende gli articoli dall’1 al 4. L’articolo 1 evidenzia i principi generali e le finalità della legge, con l’introduzione di misure a sostegno del settore edilizio e attraverso una serie di interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa. Promuove la riqualificazione delle aree urbane degradate e individua misure speciali per la messa in sicurezza di edifici esistenti in aree a rischio idraulico e geologico. L’articolo 2 chiarisce che le disposizioni di cui al Capo II (Nuovo Piano Casa) prevalgono sui contenuti urbanistici dei piani territoriali, sulle norme dei regolamenti edilizi degli enti locali e sugli strumenti urbanistici comunali vigenti eventualmente in contrasto con esse. Viene altresì specificato che gli interventi di cui al Capo II (Nuovo Piano Casa) e al Capo III (Riqualificazione delle aree urbane degradate), non sono cumulabili tra loro. L’articolo 3 dispone che i comuni, a fini conoscitivi, istituiscono ed aggiornano l'elenco degli interventi autorizzati ai sensi della presente legge. Tale attività servirà a monitorare costantemente gli effetti relativi all’applicazione della norma, apportando, qualora ritenuto necessario, le necessarie correzioni legislative. L’articolo 4 definisce le modalità con le quali i dati dell’articolo 3 vengono inseriti nel quadro conoscitivo. Il Capo II comprende tutti gli articoli del Nuovo Piano Casa, dal 5 al 14 compreso. In particolare l’articolo 5 definisce, al comma 1 il concetto di “prima abitazione” o “prima casa di abitazione” e al comma 2 di “familiari”. L’articolo 6 provvede a definire gli interventi edilizi, riprendendo in buona parte i contenuti dell’articolo 2, legge regionale 14/2009, ampliandone 1 ulteriormente le fattispecie. In particolare al comma 1 viene consentito l’ampliamento degli edifici esistenti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso, norma questa già presente nella legge vigente. Al comma 2 viene introdotto il concetto di “volume minimo garantito” in quanto, per gli edifici residenziali esistenti, di piccole dimensioni, da destinarsi a prima casa di abitazione, viene comunque consentito l’ampliamento di 150 metri cubi anche qualora la percentuale di ampliamento sia superiore al 20 per cento. Al fine di ridurre il contenzioso creatosi nell’applicazione del Piano Casa, al comma 3 dell’articolo 6, viene chiarito che rimangono non derogabili le distanze minime dai confini di proprietà e dalle strade fissate dagli strumenti urbanistici comunali. Il comma 4 dell’articolo 6 riprende il vigente testo del Piano Casa relativamente alla possibilità di realizzare il corpo edilizio separato. Il comma 5 dell’articolo 6 dispone che per gli edifici residenziali in zona agricola, l’ampliamento previsto dall’articolo 44, comma 5, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 può essere realizzato in aderenza al corpo edilizio separato realizzato con il Piano Casa. Il comma 6 dell’articolo 6 riprende esattamente i contenuti delle attuali disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, legge regionale 14/2009 relativamente all’applicazione del Piano Casa nei sottotetti. Il comma 7, vista le difficoltà applicative del vigente Piano Casa per gli edifici a schiera (in quanto serve l’assenso di tutti i proprietari con la presentazione di un progetto uniforme), il Nuovo Piano Casa consentirà l’applicazione indipendentemente per ogni singola unità. Il comma 8 riprende il contenuto di cui all’attuale articolo 2, comma 4 bis, legge regionale 14/2009 così come introdotto dalla legge regionale 36/2012, che concede sostanzialmente di calcolare il bonus del 20 per cento con riferimento alla volumetria massima assentibile. Al fine di estendere il bonus derivante dall’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, al comma 9 viene chiarito che si può ottenere tale bonus utilizzando una qualsiasi fonte di energia rinnovabile (non solo fotovoltaico o solare termico, ma anche eolico ecc.). Il comma 10 riprende interamente le vigenti disposizioni di cui all’articolo 2, comma 5 bis, legge regionale 14/2009 garantendo un ulteriore bonus del 15 per cento per gli edifici che vengono riqualificati in ‘classe B’. Infine al comma 10 dell’articolo 6 si amplia la platea degli edifici che potranno beneficiare del Nuovo Piano Casa garantendola a tutti gli edifici o i progetti presentati al comune alla data di entrata in vigore della presente legge (attualmente possono beneficiare del Piano Casa solo gli edifici esistenti ante 31 maggio 2011). L’articolo 7 riprende quasi integralmente i contenuti del vigente articolo 3, legge regionale 14/2009 con alcune modifiche che riguardano in primis il numero degli edifici che potranno beneficiare di tale fattispecie. Infatti viene eliminato il requisito che i fabbricati siano realizzati ante 1989. La percentuale di ampliamento, viene portata al 50 per cento (ora 40 per cento), nel caso l’edificio sia sottoposto ad un intervento di demolizione e ricostruzione con riqualificazione energetica portandolo in “classe B”. Gli interventi potranno ora essere realizzati anche in zona impropria, con esclusione delle zone agricole e degli edifici già classificati come attività da trasferire. Il bonus volumetrico arriverà ad un massimo del 60 per cento (ora 50 per cento) per gli interventi soggetti a PUA con 2 una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell’area di sedime. Viene infine chiarito, al comma 4 che le disposizioni dell’articolo 7 si applicano anche per gli edifici demoliti o in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo abilitativo, purché, all’entrata in vigore della presente legge, non sia già avvenuta la ricostruzione. Il testo dell’articolo 8 riprende quanto ora previsto dal vigente articolo 5, commi 1 lettere a) e b), legge regionale 14/2009. In particolare viene specificato che non concorrono a formare cubatura sulle abitazioni i sistemi di captazione delle radiazioni solari quali serre bioclimatiche e le pensiline e tettoie fotovoltaiche con determinate caratteristiche. L’articolo 9 è una norma completamente nuova che vuole dare una risposta concreta e definitiva alla messa in sicurezza degli edifici esistenti in aree a rischio idraulico e geologico. Essa prevede un aumento sino al 50 per cento del volume o della superficie coperta per la demolizione e ricostruzione, in altra area non soggetta a rischio idraulico e geologico situata all’interno del territorio comunale. La ricostruzione degli edifici ad uso residenziale, è consentita anche in zona agricola, mentre per gli edifici con destinazione diversa, si applicheranno le disposizioni vigenti in materia di Sportello Unico. In entrambi i casi deve essere mantenuta l’originale destinazione d’uso dell’edificio. Gli interventi sono soggetti a rilascio di Permesso di Costruire ed inoltre vengono introdotte misure atte a garantire che si proceda alla reale demolizione degli edifici esistenti in zona a rischio idraulico e geologico. L’articolo 10 riprende esattamente il vigente articolo 6, legge regionale 14/2009. Gli interventi sono sottoposti a DIA che dovrà essere corredata da una serie di documenti elencati puntualmente. L’articolo 11 dispone che il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi relativi al piano casa che riguardano la prima abitazione. L’articolo 12 definisce l’ambito di applicazione della legge e riprende in larga parte il vigente articolo 9, legge regionale 14/2009 con alcune modifiche che riguardano in particolare il consentire ai comuni di deliberare anche in un secondo momento sul Piano Casa purché in senso più favorevole rispetto alla deliberazione da attuarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Inoltre viene chiarito che gli ampliamenti derivanti dall’applicazione del Nuovo Piano Casa, non sono trasferibili né commerciabili. L’articolo 13 riprende integralmente i contenuti del vigente articolo 10, legge regionale 14/2009. L’articolo 14 introduce delle novità in materia di accessibilità agli edifici. In particolare la realizzazione di ascensori esterni è da considerarsi esclusa dal calcolo del volume e della superficie coperta e pertanto gli stessi sono soggetti, in materia di distanze al solo Codice Civile. La realizzazione di terrazze aventi profondità non superiore a ml. 3,00 è esclusa dal calcolo del volume e della superficie coperta. Il comma 3 dell’articolo 14 relativo alla fruibilità di edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi, ripropone il testo del vigente articolo 11, legge regionale 14/2009. Il Capo III comprende gli articolo dal 15 al 18 relativi agli interventi di riqualificazione delle aree urbane degradate. 3 L’articolo 15 definisce cosa si intende per aree urbane degradate, ovverosia sono quelle aree che presentano una o più delle seguenti caratteristiche: a) degrado edilizio, riferito alla presenza di un patrimonio inutilizzato, sottoutilizzato o impropriamente utilizzato; b) degrado urbanistico, riferito alla presenza di un impianto urbano eterogeneo, disorganico o incompiuto, alla scarsità di attrezzature e servizi, al degrado degli spazi pubblici e alla carenza di aree libere, alla presenza di attrezzature ed infrastrutture dismesse o non compatibili, dal punto di vista morfologico, paesaggistico, ambientale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento; c) degrado socio-economico, riferito alla presenza di condizioni di abbandono, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili, di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, di fenomeni di impoverimento economico e sociale o di emarginazione. L’articolo 16 chiarisce che il Capo III non si applica alle zone agricole. L’articolo 17 regola la riqualificazione delle aree urbane degradate che si attua attraverso interventi finalizzati: a) al riordino degli insediamenti esistenti attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica; b) al mutamento delle destinazioni d'uso esistenti a condizione che la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona. Gli interventi di cui al Capo III verranno realizzati attraverso il rilascio del Permesso di Costruire in deroga ai sensi dell’articolo 14, DPR 380/2001. Il parere del consiglio comunale dovrà essere reso entro sessanta giorni dalla trasmissione dell’istruttoria da parte del responsabile del procedimento, decorsi inutilmente i quali si intende reso in senso positivo. L’articolo 18 introduce le misure premiali per tali interventi di riqualificazione della aree urbane degradate riconoscendo un aumento del volume non superiore al 60 per cento se l’edificio è destinato ad uso residenziale o un aumento non superiore al 60 per cento della superficie coperta se l’edificio è destinato ad uso diverso. Gli edifici situati all’interno delle aree degradate da riqualificare e le relative volumetrie o superfici riconosciute come misure premiali ai sensi del comma 1 possono essere localizzate in area o aree diverse all’interno del territorio comunale, ad esclusione delle aree agricole. Il comune individua con deliberazione, le aree in cui possono essere localizzati i volumi e le superfici di cui al comma 2. Il comune può inoltre ridurre il contributo di costruzione o stabilire incentivi economici per coloro che attuano gli interventi di cui all’articolo 17. L’articolo 19 tratta degli interventi di trasformazione urbanistico - edilizia di rilevante impatto paesaggistico di cui all’articolo 45 ter, comma 2, lettera d), legge regionale 11/2004 nonché quelli di interesse regionale che richiedano, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera f), legge regionale 11/2004, una deroga al limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, sono approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 32, legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”. L’articolo 20 dispone che i piani urbanistici comunali adeguano i propri contenuti e disposizioni in materia di commercio al regolamento di cui all’articolo 4, legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50. La localizzazione delle 4 aree di insediamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1500 metri quadrati è soggetta a variante urbanistica comunale. La procedura di cui all’articolo 50, comma 4, legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, fino all’approvazione del PAT; per i comuni dotati di PI si applica la procedura di cui all’articolo 18, legge regionale 11/2004. La localizzazione delle grandi strutture di vendita è soggetta a variante urbanistica comunale con le seguenti procedure: - fino all’approvazione del PAT, si applica l’articolo 50, comma 9, legge regionale 61/1985; - per i comuni dotati di PI, si applica l’articolo 18, legge regionale 11/2004, ferme restando le necessarie previe modifiche al PAT in attuazione a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera j), della medesima legge regionale secondo cui spetta a detto PAT di dettare i criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate. L’articolo 21 aggiunge il comma 2 ter all’articolo 21, legge regionale 11/2004. I progetti strategici di cui al comma 2 undecies dell’articolo 101, legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, sono di interesse regionale ai sensi dell’articolo 6, comma 2, legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, qualora comportino variante ai piani urbanistici e territoriali, sono approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 32, legge regionale 29 novembre 2001, n. 35. L’articolo 22 detta disposizioni in ordine ai risultati conseguiti a seguito dell’entrata in vigore della legge. Dopo due anni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale dovrà infatti trasmettere al Consiglio regionale una relazione nella quale darà conto dell’applicazione delle nuove disposizioni per il sostegno del settore edilizio e la riqualificazione delle aree urbane degradate. L’articolo 23 è relativo all’abrogazione delle vigenti leggi sul Piano Casa. L’articolo 24 definisce l’iter e le procedure da seguire per le pratiche presentate prima dell’entrata in vigore della legge. L’articolo 25 definisce infine le modalità di entrata in vigore della legge. 5 6 PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO AL SETTORE EDILIZIO E PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEGRADATE DEL VENETO. PIANO DI SVILUPPO EDILIZIO. CAPO I - Principi generali Art. 1 - Finalità. 1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili. 2. La presente legge detta disposizioni per la promozione e la riqualificazione delle aree urbane degradate, al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti. 3. La Regione predispone delle speciali misure finalizzate a incentivare la demolizione e ricostruzione in altra area comunale idonea, di edifici esistenti che ricadono in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e geologica. Art. 2 - Pianificazione urbanistica comunale. 1. Le disposizioni di cui al Capo II prevalgono sui piani territoriali, sulle norme dei regolamenti edilizi degli enti locali e sugli strumenti urbanistici comunali vigenti eventualmente in contrasto con esse. 2. Gli interventi di cui al Capo II e al Capo III della presente legge, non sono cumulabili tra loro. 3. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico, gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati allo specifico assenso dell’ente titolare della proprietà demaniale o tutore del vincolo. Art. 3 - Elenchi monitoraggio. 1. I comuni, a fini conoscitivi, provvedono ad istituire ed aggiornare l'elenco degli interventi autorizzati ai sensi della presente legge. 2. L’elenco di cui al comma 1 è trasmesso alla Giunta regionale, ai fini del monitoraggio sull’attuazione della presente normativa. Art. 4 - Aggiornamento del quadro conoscitivo. 1. I dati di cui all’articolo 3, sono inseriti nel quadro conoscitivo di cui agli articoli 11 e 11 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”. CAPO II - Interventi per il settore edilizio Art. 5 - Definizioni. 1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo si intendono: a) per prima abitazione del proprietario o prima casa di abitazione: le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l’avente titolo o i suoi 7 familiari risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza e a mantenerla per almeno i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità; b) per familiari: il coniuge, i parenti entro il terzo grado in linea retta e collaterale, gli affini entro il secondo grado. Art. 6 - Interventi edilizi. 1. È consentito l’ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso. Resta fermo che nei limiti dell’ampliamento non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi della normativa vigente. 2. È comunque consentito l’ampliamento di 150 metri cubi degli edifici residenziali unifamiliari esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge da destinarsi a prima casa di abitazione, anche qualora la percentuale di ampliamento sia superiore al limite di cui al comma 1. È definito edificio residenziale unifamiliare, ai fini della presente legge, la costruzione funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi, destinata all’abitazione di un singolo nucleo familiare. 3. Rimangono non derogabili le distanze minime dai confini di proprietà e dalle strade fissate dagli strumenti urbanistici comunali. Sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente. 4. L’ampliamento di cui ai commi 1 e 2 deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l’armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato. 5. Per gli edifici residenziali in zona agricola, l’ampliamento previsto dall’articolo 44, comma 5, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 può essere realizzato in aderenza anche al corpo edilizio separato effettuato ai sensi del comma 4. 6. Nei limiti dell’ampliamento di cui al comma 1 sono da computare l’eventuale recupero dei sottotetti esistenti al 31 maggio 2011 aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12 “Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi” con esclusione dei sottotetti esistenti oggetto di contenzioso in qualsiasi stato e grado del procedimento. 7. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l'ampliamento di cui al comma 1 può essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito al medesimo comma 1. Per le case a schiera l’ampliamento di cui ai commi 1 e 2 è ammesso per ciascuna unità. 8. Per gli edifici residenziali esistenti in zona agricola l’ampliamento del 20 per cento, qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa. Limitatamente agli edifici composti da due unità immobiliari, anche se sovrapposte, e ai soli fini del calcolo degli ampliamenti previsti dal presente articolo, la volumetria massima assentibile è riferita a ciascuna unità immobiliare anziché all’intero edificio. 9. L’ampliamento di cui ai commi 1 e 2 è elevato di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di una qualsiasi fonte 8 di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kW, ancorché già installati. 10. L’ampliamento di cui ai commi 1 e 2 è elevato di un ulteriore 15 per cento per gli edifici residenziali, purché vi sia un contestuale intervento di riqualificazione dell’edificio o dell’unità immobiliare oggetto di intervento, che ne porti la prestazione energetica, come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” e successive modificazioni, alla corrispondente classe B. 11. Gli interventi di cui al presente articolo riguardano anche i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 7 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente. 1. La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici legittimati da titoli abilitativi che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza. 2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione anche parziali che prevedano aumenti fino al 50 per cento del volume demolito per gli edifici residenziali e fino al 50 per cento della superficie coperta demolita per quelli adibiti ad uso diverso purché portino la prestazione energetica, come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” e successive modificazioni, alla corrispondente classe B. Gli interventi relativi ad edifici ad uso residenziale potranno essere eseguiti anche in zona impropria, purché diversa dalla zona agricola; sono esclusi dagli interventi del presente comma gli edifici sede di attività classificate da trasferire, dallo strumento urbanistico comunale. Qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile”, le percentuali del 50 per cento del presente comma possono essere elevate sino al 60 per cento. 3. Le percentuali di cui al comma 2 possono essere elevate di un ulteriore 10 per cento nel caso in cui l’intervento comporti una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell’area di sedime nonché delle sagome degli edifici originari e sia oggetto di un piano attuativo ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma, non si applicano nel caso in cui l’intervento riguardi un singolo edificio e le relative pertinenze. 9 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso che gli edifici siano demoliti o in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo abilitativo, purché, all’entrata in vigore della presente legge, non sia già avvenuta la ricostruzione. Art. 8 - Interventi per favorire l’installazione di impianti solari e fotovoltaici e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari. 1. Non concorrono a formare cubatura sulle abitazioni: a) i sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, atti allo sfruttamento passivo dell’energia solare, semprechè correlati con il calcolo di progetto degli impianti termomeccanici; b) le pensiline e le tettoie finalizzate all’installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp. 2. Le strutture e gli impianti di cui al comma 1 sono realizzabili anche in zona agricola e sono sottoposte a denuncia di inizio attività (DIA) in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni. Art. 9 - Edifici in zona a rischio idraulico e geologico. 1. Ai fini di cui all’articolo 1, comma 3, della presente legge, per gli edifici ricadenti in area soggetta a rischio idraulico e geologico è consentita l’integrale demolizione e la successiva ricostruzione degli edifici in altra area non soggetta a rischio idraulico e geologico, all’interno del territorio comunale, con un aumento fino al 50 per cento del volume qualora destinati ad uso residenziale e del 50 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso. Resta fermo che nei limiti dell’ampliamento non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi della normativa vigente. 2. La ricostruzione di cui al comma 1 per gli edifici ad uso residenziale è consentita anche in zona agricola, purché venga mantenuta l’originale destinazione d’uso dell’edificio; per gli edifici ad uso diverso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante” e deve essere mantenuta l’originale destinazione d’uso dell’edificio. 3. Gli interventi di cui al presente articolo sono sottoposti a rilascio di permesso di costruire ai sensi dell’articolo 20 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modifiche e integrazioni. 4. La demolizione deve avvenire entro tre mesi dal rilascio del certificato di agibilità per gli edifici ricostruiti. In caso di mancata demolizione trovano applicazione le sanzioni di cui al Titolo III, Capo II del DPR 380/2001. 10 Art. 10 - Titolo abilitativo edilizio e procedimento. 1. Gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 sono sottoposti a denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi degli articoli 22 e seguenti del DPR 380/2001. 2. La DIA deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) attestazione del titolo di legittimazione; b) asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive la DIA, con la quale attesta la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti e a quelli eventualmente adottati, come integrati dalle norme di cui alla presente legge, nonché la sussistenza di tutte le condizioni cui la presente legge subordina la realizzazione dell’intervento; c) elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico vigente; d) parere dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del DPR 380/2001 e successive modificazioni, nel caso di intervento su immobile vincolato; e) documenti previsti dalla parte seconda del DPR 380/2001 qualora ne ricorrano i presupposti; f) autocertificazione sulla conformità del progetto alle norme di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie. 3. L’esecuzione dei lavori è in ogni caso subordinata agli adempimenti previsti dall’articolo 90, comma 9, lettera c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Art. 11 - Oneri e incentivi. 1. Per gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 il contributo di costruzione non è dovuto nell’ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo. 2. Per interventi che non riguardino la prima casa di abitazione, in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili, il comune può prevedere incentivi di carattere economico. Art. 12 - Ambito di applicazione. 1. Gli interventi previsti dagli articoli 6 e 7 non trovano applicazione per gli edifici: a) ricadenti all’interno dei centri storici ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765”, salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo. Restano fermi i limiti massimi previsti dall’articolo 8, primo comma, n. 1), del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni; 11 b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni; c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 6 e 7; d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all’articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanisticoedilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”, o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo; e) anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione; f) aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di commercio; g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l’edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 9. 2. Gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 che riguardano la prima casa di abitazione si applicano, fermo restando quanto previsto dal comma 6 sin dall’entrata in vigore della presente legge. 3. Gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti. 4. È comunque ammesso, anche negli edifici ricadenti nei centri storici di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 non sottoposti al vincolo di cui al comma 1, lettera b), l’aumento della superficie utile di pavimento all’interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente. 5. Gli ampliamenti di cui al presente capo sono riferiti ai singoli edifici oggetto di intervento e non sono trasferibili né commerciabili. 6. Fermi restando gli interventi sulla prima casa di abitazione, i comuni, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, possono deliberare in merito all’applicazione del presente capo, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali di cui all’articolo 6, comma 3. Decorso inutilmente tale termine gli interventi di cui al presente Capo sono realizzabili in tutto il territorio comunale. In ogni caso i Comuni possono, senza limiti temporali, rideterminarsi in senso più favorevole. Art. 13 - Ristrutturazione edilizia. 1. Nelle more dell’approvazione della nuova disciplina regionale sull’edilizia, ai fini delle procedure autorizzative relative alle ristrutturazioni edilizie ai sensi del DPR 380/2001: a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001, anche al fine di consentire l’utilizzo di nuove tecniche costruttive, possono essere realizzati con l’integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, purché la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo 12 volume o con un volume inferiore e all’interno della pianta del fabbricato precedente; b) gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del DPR 380/2001, qualora realizzati mediante integrale demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente, per la parte in cui mantengono volumi e sagoma esistenti sono considerati, ai fini delle prescrizioni in materia di indici di edificabilità e di ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo, ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001 e non nuova costruzione, mentre è considerata nuova costruzione la sola parte relativa all’ampliamento che rimane soggetta alle normative previste per tale fattispecie. Art. 14 - Interventi a favore dell’accessibilità degli edifici. 1. Gli ascensori esterni realizzati al fine di migliorare l’accessibilità ad edifici esistenti, sono da considerarsi volumi tecnici esclusi pertanto dal calcolo del volume o della superficie coperta e soggetti alle norme del Codice Civile in materia di distanze. 2. Per le finalità di cui al comma 1, è da considerarsi esclusa dal calcolo del volume o della superficie coperta, la realizzazione di terrazze di profondità non superiore a ml. 3,00. 3. La realizzazione degli interventi di cui alla presente legge funzionali alla fruibilità di edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi dalla competente commissione, ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, dà diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo di costo di costruzione in relazione all’intervento, in misura del 100 per cento, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”. CAPO III - Riqualificazione delle aree urbane degradate Art. 15 - Aree urbane degradate. 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per aree urbane degradate si intendono gli ambiti urbani contraddistinti da una o più delle seguenti caratteristiche: a) degrado edilizio, riferito alla presenza di un patrimonio inutilizzato, sottoutilizzato o impropriamente utilizzato; b) degrado urbanistico, riferito alla presenza di un impianto urbano eterogeneo, disorganico o incompiuto, alla scarsità di attrezzature e servizi, al degrado degli spazi pubblici e alla carenza di aree libere, alla presenza di attrezzature ed infrastrutture dismesse o non compatibili, dal punto di vista morfologico, paesaggistico, ambientale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento; c) degrado socio-economico, riferito alla presenza di condizioni di abbandono, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili, di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, di fenomeni di impoverimento economico e sociale o di emarginazione. 13 2. Ai fini della presente legge i comuni individuano, con apposita deliberazione, le aree urbane degradate da riqualificare, aventi le caratteristiche di cui al comma 1. Alla deliberazione sono allegati: a) la perimetrazione delle aree urbane degradate, da redigere su cartografie in scala 1:5.000; b) le schede descrittive di ciascuna area che illustrano sinteticamente la presenza dei requisiti di cui al comma 1, gli obiettivi generali e gli indirizzi per le azioni di riqualificazione, le eventuali destinazioni d'uso incompatibili e le eventuali ulteriori misure di tutela ritenute necessarie. Art. 16 - Limiti di applicabilità. 1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle aree agricole comunque denominate negli strumenti urbanistici comunali. Art. 17 - Riqualificazione delle aree degradate. 1. La riqualificazione delle aree urbane degradate si attua attraverso interventi finalizzati: a) al riordino degli insediamenti esistenti attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera f), dell'articolo 3, comma 1, del DPR n. 380 del 2001; b) al mutamento delle destinazioni d'uso esistenti a condizione che la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona e che l'avente titolo provveda ad integrare le dotazioni di aree per servizi e attrezzature di interesse generale esistenti, qualora le stesse risultino insufficienti o inadeguate per la nuova destinazione. 2. In ogni caso è fatto obbligo al proprietario di provvedere all'aggiornamento delle risultanze catastali. 3. Gli interventi di cui al comma 1 lettera a) sono realizzati con permesso di costruire in deroga ai sensi dell'articolo 14 del DPR n. 380 del 2001, previa presentazione, da parte dell’interessato, di un progetto di massima di ricomposizione dell’area. 4. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera b) e’ ammesso il rilascio del permesso di costruire in deroga ai sensi dell'articolo 14 del DPR n. 380 del 2001. 5. La delibera di cui all’articolo 14 del DPR 380/2001 deve essere resa entro sessanta giorni dalla trasmissione dell’istruttoria da parte del responsabile del procedimento, decorsi inutilmente i quali si intende resa in senso positivo. Art. 18 - Misure premiali. 1. Al fine di promuovere e agevolare la riqualificazione delle aree urbane degradate di cui all’articolo 15 è riconosciuto un aumento del volume non superiore al 60 per cento se l’edificio è destinato ad uso residenziale o un aumento non superiore al 60 per cento della superficie coperta se l’edificio è destinato ad uso diverso. 2. Per le finalità di cui al comma 1 gli edifici situati all’interno delle aree degradate da riqualificare e le relative volumetrie o superfici riconosciute come misure premiali ai sensi del comma 1 possono essere localizzati in area o aree diverse all’interno del territorio comunale, ad esclusione delle aree agricole, fermo restando l’obbligo di riqualificazione dell’area degradata. 14 3. Con la deliberazione di cui al comma 2 dell’articolo 15 il Comune individua le aree in cui possono essere localizzate le volumetrie e le superfici di cui al comma 2. 4. Il Comune può ridurre il contributo di costruzione o stabilire incentivi di carattere economico a favore di coloro che attuano gli interventi di cui all’articolo 17. CAPO IV - Norme di coordinamento e disposizioni finali Art. 19 - Ulteriori interventi di riqualificazione. 1. Gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia di interesse regionale che richiedano, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera f) della legge regionale 11/2004, una deroga al limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, sono approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell’ articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”. Art. 20 - Varianti urbanistiche in materia di commercio. 1. I piani urbanistici comunali adeguano i propri contenuti e disposizioni in materia di attività commerciali al regolamento di cui all’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50. 2. La localizzazione delle aree di insediamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati è soggetta a variante urbanistica comunale secondo la procedura di cui all’articolo 50, comma 4, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, fino all’approvazione del PAT; per i comuni dotati di PI si applica la procedura di cui all’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. 3. La localizzazione delle aree di insediamento delle grandi strutture di vendita è soggetta a variante urbanistica comunale secondo le seguenti procedure: a) fino all’approvazione del PAT, si applica l’articolo 50, comma 9, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61; b) per i comuni dotati di PI, si applica l’articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2004, ferme restando le necessarie previe modifiche al PAT in attuazione a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera j) della medesima legge regionale secondo cui spetta a detto PAT di dettare i criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate. Art. 21 - Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 24 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. 1. All’articolo 26 della legge regionale 11/2004, dopo il comma 2 bis è inserito il seguente comma: “2 ter. I progetti strategici di cui al comma 2 undecies dell’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, sono di interesse regionale ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, qualora comportino variante ai piani urbanistici e territoriali, sono approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell’ articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”. 15 Art. 22 - Valutazione della legge. 1. Decorsi due anni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione ricognitiva e informativa circa l’applicazione della presente legge. Art. 23 - Abrogazioni e norme finali. 1. Sono abrogate le seguenti leggi o disposizioni di legge regionali: a) legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”; b) legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 “Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici”; c) legge regionale 10 agosto 2012, n. 36 “Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” ”; d) articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 “Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”. Art. 24 - Norme transitorie. 1. Alle istanze presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina previgente di cui alla 8 luglio 2009, n. 14 e successive modifiche, salvo che il richiedente, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, non opti per l’applicazione della normativa contenuta nel Capo II. 2. Gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 non sono cumulabili con gli interventi assenti ai sensi della legge regionale 14/2009. 3. Gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 sono consentiti una sola volta anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici e delle superfici complessivamente previsti. Art. 25 - Dichiarazione d’urgenza. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 16 INDICE CAPO I - Principi generali........................................................................... 7 Art. 1 - Finalità..................................................................................... 7 Art. 2 - Pianificazione urbanistica comunale. ...................................... 7 Art. 3 - Elenchi monitoraggio. ............................................................. 7 Art. 4 - Aggiornamento del quadro conoscitivo. ................................. 7 CAPO II - Interventi per il settore edilizio .................................................. 7 Art. 5 - Definizioni............................................................................... 7 Art. 6 - Interventi edilizi. ..................................................................... 8 Art. 7 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente. ............................................................................................... 9 Art. 8 - Interventi per favorire l’installazione di impianti solari e fotovoltaici e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari. ... 10 Art. 9 - Edifici in zona a rischio idraulico e geologico. ..................... 10 Art. 10 - Titolo abilitativo edilizio e procedimento. .......................... 11 Art. 11 - Oneri e incentivi. ................................................................. 11 Art. 12 - Ambito di applicazione. ...................................................... 11 Art. 13 - Ristrutturazione edilizia. ..................................................... 12 Art. 14 - Interventi a favore dell’accessibilità degli edifici. .............. 13 CAPO III - Riqualificazione delle aree urbane degradate ......................... 13 Art. 15 - Aree urbane degradate. ........................................................ 13 Art. 16 - Limiti di applicabilità. ......................................................... 14 Art. 17 - Riqualificazione delle aree degradate. ................................ 14 Art. 18 - Misure premiali. .................................................................. 14 CAPO IV - Norme di coordinamento e disposizioni finali ....................... 15 Art. 19 - Ulteriori interventi di riqualificazione. ............................... 15 Art. 20 - Varianti urbanistiche in materia di commercio. .................. 15 Art. 21 - Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 24 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. ......................................................................................... 15 Art. 22 - Valutazione della legge. ...................................................... 16 Art. 23 - Abrogazioni e norme finali. ................................................ 16 Art. 24 - Norme transitorie. ............................................................... 16 Art. 25 - Dichiarazione d’urgenza. .................................................... 16 17 PDLR n. 355 PARTE NOTIZIALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Nota all’articolo 4 Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004) NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO Art. 11 – Parametri per la validazione del quadro conoscitivo. 1. La Giunta regionale verifica, mediante l’impiego di idonee procedure, gli archivi alfa-numerici dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del quadro conoscitivo di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 50, al fine di assegnare un indice complessivo di qualità (ICQ). 2. La Giunta regionale definisce i parametri di valutazione e stabilisce il valore minimo di accettabilità dell'indice di qualità (IQ) da assegnare ai contenuti del quadro conoscitivo di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 50. (1) Art. 11 bis - Aggiornamento del quadro conoscitivo. 1. L’aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto dal comune per il piano degli interventi (PI) e per ogni sua variante è trasmesso alla Giunta regionale ai fini del solo monitoraggio. (2) ----------(1) Articolo sostituito da art. 21 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 . (2) Articolo aggiunto da art. 1 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 30 . Nota all’articolo 6 Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004) NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO Art. 44 – Edificabilità. 1. Nella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3. 18 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, sulla base di un piano aziendale, esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola con i seguenti requisiti minimi: a) iscrizione all'anagrafe regionale nell'ambito del Sistema Informativo del Settore Primario (SISP) di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni; b) occupazione di almeno una unità lavorativa a tempo pieno regolarmente iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS; tale requisito non è richiesto per le aziende agricole ubicate nelle zone montane di cui alla legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 "Modifica della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane" " e successive modificazioni; c) redditività minima definita sulla base dei parametri fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 1. 2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti agli imprenditori agricoli, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, qualora si rendano necessari per l’adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela dell’ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l’assicurazione del benessere degli animali. (1) 2 ter. Al fine di garantire la tutela delle differenti realtà socio-economiche e agroambientali presenti nel territorio, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, gli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive di cui al comma 1 sono consentiti, qualora siano realizzati dalle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 “Riordino delle Regole”, da fondazioni ed istituti nonché dagli enti pubblici territoriali e da società o enti dagli stessi costituiti o prevalentemente partecipati. (2) 3. Il piano aziendale di cui al comma 2, redatto da un tecnico abilitato del settore secondo i parametri indicati dal provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 2, è approvato dall'ispettorato regionale dell'agricoltura (IRA) e contiene in particolare: a) la certificazione dei requisiti di cui al comma 2; b) la descrizione analitica dei fattori costitutivi l'azienda agricola: numero di occupati, dettaglio delle superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle produzioni realizzate, delle attività connesse e dei fabbricati esistenti; c) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi, residenziali o agricoloproduttivi che si ritengono necessari per l'azienda agricola, con l'indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione, nonché la dichiarazione che nell'azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti. Per gli interventi con finalità agricolo-produttive il piano deve dimostrare analiticamente la congruità del loro dimensionamento rispetto alle attività aziendali. 3 bis. Al fine di garantire l’insediamento di giovani in agricoltura sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, limitatamente alle iniziative del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 riferite al pacchetto giovani relative agli interventi edilizi destinati a strutture agricoloproduttive, l’approvazione del piano aziendale per lo sviluppo dell’impresa, ai fini del finanziamento a valere sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), sostituisce l’approvazione del piano aziendale prevista dal comma 3. La deroga al comma 3 è, altresì, consentita per coloro che sono stati ammessi alle agevolazioni previste per i giovani in agricoltura gestite dall’Istituto di servizi per 19 il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nel caso in cui l’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) di cui alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura” certifichi l’esistenza di un piano aziendale che soddisfi le caratteristiche previste al comma 3. (3) 4. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti: a) per l’ampliamento di case di abitazione esistenti, fatto salvo quanto previsto al comma 5, fino a 200 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l’iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l’INPS, e comunque non oltre 1.200 mc.; (4) a bis) per usi agrituristici, ai richiedenti aventi titolo ai sensi della normativa vigente, l’ampliamento delle case di abitazione fino a 1.200 mc., comprensivi dell’esistente, anche in aderenza alla parte rustica presente; (5) b) per nuove case di abitazione, qualora non esistenti nell'azienda agricola, fino ad un limite di 600 mc. per ogni azienda agricola, ampliabili di 100 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1200 mc.; c) per le strutture agricolo-produttive con il limite della loro funzionalità e congruità rispetto alle attività aziendali, fatte salve eventuali scelte più restrittive del piano di assetto del territorio. 5. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell’articolo 43. Sono sempre consentiti, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni, nonché l’ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell’esistente, purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale. (6) 5 bis. Al fine di garantire completezza all’offerta turistica nel territorio agricolo è sempre consentita la realizzazione di piscine da parte delle aziende agrituristiche in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, in deroga ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, da parte delle attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast, delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, nonché delle attività ricettive in residenze rurali, di cui rispettivamente alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”. (7) 5 ter. I comuni, in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, disciplinano nel PI la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo. (8) 6. La realizzazione di serre fisse è consentita all'imprenditore agricolo nei limiti di copertura del 50% del fondo di proprietà o disponibilità e nel rispetto delle modalità costruttive di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e). Si intendono per serre fisse le strutture stabilmente infisse al suolo e destinate esclusivamente alla protezione e copertura delle colture; le serre fisse volte alla protezione o forzatura 20 delle colture e le serre mobili (9) possono essere installate senza i limiti stabiliti dal presente comma. Le serre mobili destinate ad uso temporaneo sono installate senza il permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori terra. La Giunta regionale, avvalendosi di una apposita commissione di esperti, individua le caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento; il PI nell’individuazione di cui all’articolo 43, comma 2, lettera e), si attiene alle indicazioni contenute nel provvedimento della Giunta regionale. (10) 6 bis. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sono equiparate alle serre di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera e), le serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente. La Giunta regionale individua le caratteristiche costruttive e le condizioni da rispettare per l’installazione delle serre tunnel di cui al presente comma. (11) 7. I fabbricati per insediamenti di tipo agro-industriale non possono essere ubicati in zona agricola, dovendo il piano degli interventi (PI) individuare a tale scopo specifiche aree nelle zone industriali. 7 bis. Le società e le cooperative agricole, di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti derivanti dalle aziende dei soci, possono realizzare in zona agricola, impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e assimilate in deroga al comma 2. (12) 8. La realizzazione di strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento, ferma restando la normativa vigente in materia igenico-sanitaria, è consentita previo rilascio di uno specifico parere da parte dell'unità locale socio-sanitaria competente per territorio che attesti la compatibilità ambientale e sanitaria dell'intervento con gli allevamenti esistenti, in conformità ai parametri individuati nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 4. 9. La realizzazione di allevamenti zootecnico-intensivi è consentita, nel rispetto della disciplina dettata dal provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 5. Per allevamento zootecnico-intensivo si intende il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale ad una azienda agricola. 10. Non è consentita la nuova edificazione nelle aree boscate e al di sopra dei 1.600 m., fatta salva per queste ultime aree la realizzazione di malghe, rifugi e bivacchi alpini. Nelle aree di montagna il limite dei 1.600 m. può essere derogato secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 6. (13) ----------(1) Comma aggiunto da comma 1 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 . (2) Comma aggiunto da comma 1 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 . (3) Comma così modificato da comma 1 art. 9 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 che ha inserito alla fine la frase “La deroga al comma 3 è, altresì, consentita per coloro che sono stati ammessi alle agevolazioni previste per i giovani in agricoltura gestite dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nel caso in cui l’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 21 (AVEPA) di cui alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura” certifichi l’esistenza di un piano aziendale che soddisfi le caratteristiche previste al comma 3.”; in precedenza comma aggiunto da comma 2 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4. (4) Lettera così sostituita da comma 3 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4. (5) Lettera aggiunta da comma 4 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 . (6) Comma così sostituito da comma 1. art. 34, della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 . (7) Comma aggiunto da comma 6 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 . (8) Comma aggiunto da comma 6 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 . (9) Comma così modificato da comma 7 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 che ha aggiunto le parole “e le serre mobili”. (10) Comma così modificato da comma 7 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 che ha aggiunto l’ultimo periodo. (11) Comma aggiunto da comma 1 art. 10 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 . (12) Comma aggiunto da comma 8 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 . (13) Comma così modificato da comma 1 art. 15 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 che ha sostituito le parole “1.300 metri” con le parole “1.600 metri”. Legge regionale 6 aprile 1999, n. 12 (BUR n. 32/1999) RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI A FINI ABITATIVI Art. 2 - Limiti di applicazione. 1. Il regolamento edilizio comunale determina le condizioni e i limiti per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 1998, fermo restando il rispetto dei seguenti parametri: a) l’altezza utile media di 2,40 metri per i locali adibiti ad abitazione, 2,20 metri per i Comuni inseriti negli ambiti delle Comunità montane ai sensi delle leggi regionali vigenti e di 2,20 metri per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, ripostigli e bagni. L’altezza utile media sarà calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi 1,80 metri ridotto a 1,60 metri per i comuni montani, per la relativa superficie utile; b) il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a 1/16. 2. Gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde. Il regolamento edilizio determina le tipologie di aperture nelle falde e ogni altra condizione al fine di rispettare gli aspetti paesistici, monumentali e ambientali dell’edificio sul quale si intende intervenire. 3. Fatte salve le diverse previsioni del piano regolatore generale per gli edifici soggetti a tutela ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , dell’articolo 10 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nel regolamento edilizio può essere prevista la ulteriore esclusione di determinate tipologie edilizie dal recupero a fini abitativi dei sottotetti. 4. Il Consiglio comunale può disporre l’esclusione di parti del territorio comunale dall’applicazione della presente legge, nonché individuare ambiti nei quali, in 22 assenza del reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi di cui al comma 3, dell’articolo 3 della presente legge. Nota all’articolo 9 Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 (BUR n. 110/2012) PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA, DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, DI MOBILITÀ, DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E DI COMMERCIO ITINERANTE Art. 3 - Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale. 1. Sono soggetti al procedimento unico di cui all’articolo 7 del DPR 160/2010, previo parere del consiglio comunale, gli interventi che comportano ampliamenti di attività produttive in difformità dallo strumento urbanistico purché entro il limite massimo dell’80 per cento del volume e/o della superficie netta/lorda esistente e, comunque, in misura non superiore a 1.500 mq.. Nel caso in cui l’ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di destinazione d’uso di fabbricati esistenti, gli stessi devono essere situati all’interno del medesimo lotto sul quale insiste l’attività da ampliare o, comunque, costituire con questa un unico aggregato produttivo. 2. Il parere del consiglio comunale di cui al comma 1 deve essere reso entro sessanta giorni dalla trasmissione dell’esito favorevole della conferenza di servizi o dell’istruttoria del responsabile SUAP, decorsi inutilmente i quali si intende reso in senso positivo. 3. Il limite massimo di ampliamento previsto dal comma 1, può essere conseguito anche con più interventi purché il limite di 1.500 mq non sia complessivamente superato. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (1). TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA (TESTO A) E Art. 20 (R) Procedimento per il rilascio del permesso di costruire (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493) (2) 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in 23 particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all’efficienza energetica. (3) 2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione. 3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all’ articolo 5, comma 3, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. (4) 4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3. 5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. (5) 6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-bis, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano 24 all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio. (6) 7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento. 8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10. 9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenziorifiuto. 10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 5-bis. In caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. (7) 11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda. 12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali. 13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari. Art. 24 (L) Certificato di agibilità (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1) 1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. 2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; 25 c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. 3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro. (8) 4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegato copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni. Art. 25 (R) Procedimento di rilascio del certificato di agibilità (decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8) 1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione: a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti; c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e127, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico. 2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione: a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67; b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui alcapo IV della parte II; c) la documentazione indicata al comma 1; d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82. 4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'all'articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio-assenso è di sessanta giorni. (9) 26 5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Art. 26 (L) Dichiarazione di inagibilità (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 222) 1. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. ---------------(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O. (2) Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 e, successivamente, così sostituito dall'art. 5, comma 2, lett. a), n. 3), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.(3) Comma così modificato dall’ art. 13, comma 2, lett. d), n. 1), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. (4) Comma così modificato dall’ art. 13, comma 2, lett. d), n. 2), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. (5) Comma inserito dall’ art. 13, comma 2, lett. d), n. 3), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. (6) Comma così sostituito dall’ art. 13, comma 2, lett. d), n. 4), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. (7) Comma così sostituito dall’ art. 13, comma 2, lett. d), n. 5), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. (8) Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264. (9) Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella G.U. 13 novembre 2001, n. 264. Nota all’articolo 10 Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA (TESTO A) E Art. 22 (L) Interventi subordinati a denuncia di inizio attività (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in part. articoli 34 ss, e 149) (1) (2) 27 1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. 2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c); b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. 4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44. 5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione. 6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 7. E' comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di 28 cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37. Art. 23 (L commi 3 e 4 - R commi 1, 2, 5, 6 e 7) Disciplina della denuncia di inizio attività (legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669) (3) (5) 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. (6) 1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede all'individuazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini della presentazione della denuncia. (6) 2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 29 3. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. (7) 4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti. (8) 5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. 6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5. (4) ---------------(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301. (2) Vedi, anche, l' art. 1-quater, comma 1 , D.L. 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 agosto 2010, n. 129. (3) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301. (4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 558, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005. (5) Vedi, anche, l'art. 2, comma 13, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e il comma 1 dell'art. 1-quater, D.L. 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 agosto 2010, n. 129. (6) Comma inserito dall’ articolo 13, comma 2, lett. e), n. 1), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. (7) Comma così modificato dall’ articolo 13, comma 2, lett. e), n. 2), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. 30 (8) Comma così modificato dall’ articolo 13, comma 2, lett. e), n. 3), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (1). ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori In vigore dal 20 agosto 2009 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’ articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. (3) 1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista. (4) 2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b). (5) 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. (6) 4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. (7) 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. 6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. (8) 8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4. 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: (9) a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da 31 affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’ allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII; (10) b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’ allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; (11) c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). (12) 10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente. (13) 11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori. (2) ------------(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O. (2) Comma così sostituito dall'art. 39, comma 1, lett. a), L. 7 luglio 2009, n. 88. (3) Comma così sostituito dall'art. 59, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. (4) Comma inserito dall'art. 59, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. (5) Comma così modificato dall'art. 59, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. (6) Comma così modificato dall'art. 59, comma 1, lett. d), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. 32 (7) Comma così modificato dall'art. 59, comma 1, lett. e), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. (8) Comma così modificato dall'art. 59, comma 1, lett. f), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. (9) Alinea così modificato dall'art. 59, comma 1, lett. g), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. (10) Lettera così modificata dall'art. 59, comma 1, lett. h) e i), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. (11) Lettera così modificata dall'art. 59, comma 1, lett. l), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. (12) Lettera così sostituita dall'art. 59, comma 1, lett. m), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. (13) Comma così modificato dall'art. 59, comma 1, lett. n), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. Nota all’articolo 12 Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (1). LIMITI INDEROGABILI DI DENSITÀ EDILIZIA, DI ALTEZZA, DI DISTANZA FRA I FABBRICATI E RAPPORTI MASSIMI TRA SPAZI DESTINATI AGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI E PRODUTTIVI E SPAZI PUBBLICI O RISERVATI ALLE ATTIVITÀ COLLETTIVE, AL VERDE PUBBLICO O A PARCHEGGI DA OSSERVARE AI FINI DELLA FORMAZIONE DEI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI O DELLA REVISIONE DI QUELLI ESISTENTI, AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L. 6 AGOSTO 1967, N. 765 (2) (3) (4). Art. 2. Zone territoriali omogenee. Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 : A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq; C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B); D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati; E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C); F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. 33 Art. 8. Limiti di altezza degli edifici. Le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: 1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture; per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico. 2) Zone B): l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all'art. 7. 3) Zone C): contigue o in diretto rapporto visuale con zone del tipo A): le altezze massime dei nuovi edifici non possono superare altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone A) predette. 4) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sono stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al successivo art. 9. ----------(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 aprile 1968, n. 97. (2) Il presente decreto, che qui si riporta con il n. 1444, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale privo di numero. Tale indicazione, desunta da successivi atti che a detto provvedimento fanno riferimento, è stata aggiunta redazionalmente. (3) Emanato dal Ministero dei lavori pubblici. (4) Vedi, anche, l'art. 4, L. 14 gennaio 2013, n. 10. Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (1). NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ URBANISTICOEDILIZIA, SANZIONI, RECUPERO E SANATORIA DELLE OPERE EDILIZIE (2) (3). Art. 33. Opere non suscettibili di sanatoria. Le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse: a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici; b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali; c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna; d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree. 34 Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e che non siano compatibili con la tutela medesima. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I (4). -----------(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 marzo 1985, n. 53, S.O. (2) Vedi, anche, il D.L. 23 aprile 1985, n. 146, il D.M. 15 maggio 1985 e l'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione. Inoltre, con D.M. 19 luglio 1985 (Gazz. Uff. 29 luglio 1985, n. 177), modificato dal D.M. 12 settembre 1985 (Gazz. Uff. 18 settembre 1985, n. 220), sono stati approvati i modelli della domanda di concessione edilizia o di autorizzazione in sanatoria di cui alla presente legge. (3) La regione Sicilia, con L.R. 10 agosto 1985, n. 37, ha disposto che la presente legge si applichi nel proprio territorio con le modifiche e le eccezioni nella stessa indicate. In appendice alla medesima legge regionale è riportato il testo della presente legge, aggiornato con le modifiche da essa disposte, nonché con le modifiche apportate da altri provvedimenti regionali intervenuti successivamente, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla regione Sicilia. (4) Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Nota all’articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA (TESTO A) E Art. 3 (L) Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31) 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi 35 accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; (1) e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale; e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Art. 10 (L) Interventi subordinati a permesso di costruire (legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4) 1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; 36 c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso. (2) 2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività. 3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44. ------------(1) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301. (2) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301. Nota all’articolo 14 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (1) (2). LEGGE-QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE (3) Art. 4 (Accertamento dell'handicap) (4) (7) In vigore dal 18 febbraio 1992 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. (5) (9) ------------(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. (2) Per la legge quadro di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, vedi la L. 8 novembre 2000, n. 328. (3) Vedi, anche, l'art. 45, L. 17 maggio 1999, n. 144. (4) Vedi, anche, l'art. 38, comma 5, L. 23 dicembre 1998, n. 448. Per l' autocertificazione dei soggetti portatori di handicap, vedi l'art. 39, L. 23 dicembre 1998, n. 448. (5) Per l' accertamento provvisorio dell' handicap, vedi l'art. 2, commi 2 e 3, D.L. 2 marzo 1993, n. 45, e, successivamente, l'art. 2, commi 2, 3 e 3 bis, D.L. 27 agosto 1993, n. 324. 37 (6) Per la competenza delle commissioni mediche di cui al presente articolo in merito all'accertamento delle condizioni di disabilità ai fini dell'inserimento lavorativo dei disabili, vedi l'art. 1, comma 4, L. 12 marzo 1999, n. 68. (7) Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 e il comma 11 dell'art. 19, D.L. 6 luglio 2011, n. 98. Legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 (BUR n. 63/2007) DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Art. 10 - Facilitazioni per interventi su immobili abitati da persone con disabilità. 1. La realizzazione di incrementi volumetrici o di superficie utile abitabile, funzionali alla fruibilità di edifici abitati da soggetti riconosciuti invalidi con impedimento permanente alla deambulazione (1) dalla competente commissione, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992, dà diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo di costo di costruzione in relazione all’intervento, in misura del cento per cento. 2. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce i criteri per l’attuazione della disposizione di cui al comma 1. 3. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi nelle zone territoriali omogenee di tipo B, C ed E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765” e successive modificazioni, sono consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per una sola volta, interventi di ampliamento della volumetria nella misura massima di 150 metri cubi, (2) realizzati in aderenza agli edifici esistenti limitatamente ad un singolo intervento per nucleo familiare. 4. Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al comma 3, le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, la normativa vigente sulle distanze dalle strade, sulle distanze dai confini e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché gli eventuali vincoli igienico-sanitari che vietano ogni tipo di nuova edificazione. 5. La domanda per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi deve essere corredata da: a) una certificazione medica rilasciata dall’azienda ULSS, attestante la situazione di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, o equivalente certificazione medica ai sensi del comma 3 dell’articolo 94 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2003), già rilasciata o in attesa di rilascio, relativa alla persona ivi residente; b) una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti l'impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza; c) il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell'intervento, nel rispetto della normativa vigente. 38 6. All'atto del rilascio dei titoli abilitativi edilizi, sulle volumetrie realizzate ai sensi del comma 3, è istituito a cura del titolare del permesso un vincolo di durata decennale, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari, di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti che non siano persone con disabilità. ------------(1) Comma così modificato da articolo 9, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 che dopo le parole “riconosciuti invalidi” ha aggiunto le parole “con impedimento permanente alla deambulazione” e sopprime le parole “, o riconosciuti con una invalidità civile superiore al 75 per cento ai sensi della legge 15 ottobre 1990, n. 295 “Modifiche ed integrazioni all’articolo 3 del decreto legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti” in precedenza aggiunte da articolo 12, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 . (2) Le parole “120 metri cubi” sono state sostituite dalle parole “150 metri cubi” da articolo 12, comma 2, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 . Nota all’articolo 17 Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA (TESTO A) E Art. 3 (L) Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31) Vedi nota all’art. 13. Art. 14 (L) Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater, introdotto dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lettera b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3) 1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. 2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. 39 Nota all’articolo 19 Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004) NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO Art. 13 – Contenuti del Piano di assetto del territorio (PAT). 1. Il piano di assetto del territorio (PAT), redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili ed in particolare: a) verifica ed acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale comunale; b) disciplina, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storicomonumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore; c) individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale; d) recepisce i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definisce le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche; e) individua gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale; f) determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c); tale limite può essere derogato previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la provincia interessata, per interventi di rilievo sovracomunale; (1) g) detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'articolo 22; h) detta una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dagli articoli 40, 41 e 43; i) assicura il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi di cui all'articolo 31; j) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e detta i criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate; k) determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili; 40 l) definisce le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione; m) precisa le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di cui agli articoli 35 e 37; n) detta i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria, nonché i criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni, in relazione alle specificità territoriali del comune; o) individua le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 3, lettera c); p) individua i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi; q) stabilisce i criteri per l’individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni; r) elabora la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori. 2. Ai fini della presente legge gli ambiti territoriali omogenei (ATO) in cui il comune suddivide il proprio territorio, vengono individuati per specifici contesti territoriali sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico e insediativo. 3. Il PAT è formato: a) da una relazione tecnica che espone gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale; b) dagli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali; c) dalle norme tecniche che definiscono direttive, prescrizioni e vincoli, anche relativamente ai caratteri architettonici degli edifici di pregio, in correlazione con le indicazioni cartografiche; d) da una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo di cui all'articolo 10 e le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere a), b) e c). 4. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, così come individuati dal PTCP, possono predisporre il PAT in forma semplificata secondo le modalità definite con atto di indirizzo di cui all’articolo 46, comma 2, lettera g). -------------(1) Lettera così modificata da comma 1 art. 8 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 che ha aggiunto le parole: “tale limite può essere derogato previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la provincia interessata, per interventi di rilievo sovracomunale;”. 41 Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 (BUR n. 109/2001) NUOVE NORME SULLA PROGRAMMAZIONE Art. 32 - Accordi di programma. (1) 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 , per l'attuazione organica e coordinata di piani e progetti che richiedono per la loro realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre amministrazioni pubbliche, anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il Presidente della Giunta regionale può promuovere la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, escluse le amministrazioni statali. 3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Giunta regionale convoca una conferenza fra i soggetti interessati. 4. L'accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti in ordine alla natura e ai contenuti dell'accordo stesso. Esso è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. L'accordo sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali. Esso comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori, e la variazione integrativa agli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori adempimenti. ----------(1) L'art. 18 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 ha previsto la stipula di accordi ai sensi del presente articolo per l'attivazione dei servizi di "Autostrada viaggiante" e "Autostrada del mare". Nota all’articolo 20 Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 (BUR n. 110/2012) POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE NELLA REGIONE DEL VENETO Art. 4 - Indirizzi regionali. 1. Al fine di assicurare che lo sviluppo delle attività commerciali sia compatibile con il buon governo del territorio, con la tutela dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e la tutela del consumatore, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, adotta un regolamento ai sensi degli articoli 19, comma 2, e 54, comma 2, dello 42 Statuto, contenente gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale in attuazione dei seguenti criteri: a) garantire la sostenibilità economica, sociale, territoriale ed ambientale del sistema commerciale; b) favorire la localizzazione degli interventi commerciali all’interno dei centri storici e urbani; c) incentivare il risparmio di suolo, favorendo gli interventi di consolidamento dei poli commerciali esistenti, gli interventi di recupero e riqualificazione di aree o strutture dismesse e degradate, gli interventi che non comportano aumento della cubatura esistente in ambito comunale; d) rafforzare il servizio di prossimità e il pluralismo delle forme distributive. 2. Il regolamento regionale di cui al comma 1: a) detta i criteri per l’individuazione da parte degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica delle aree idonee all’insediamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita; b) definisce le modalità per la valutazione integrata degli impatti e l’individuazione delle misure compensative e di mitigazione atte a rendere sostenibili gli insediamenti; c) definisce gli ambiti territoriali di rilevanza regionale ai fini dell’applicazione dell’articolo 26, comma 1, lettera e); d) definisce ogni altra disposizione di dettaglio per l’attuazione della presente legge. 3. Gli enti territoriali competenti adeguano gli strumenti urbanistici e territoriali al regolamento regionale di cui al comma 1 entro e non oltre centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino a tale adeguamento, non è consentita l’individuazione di nuove aree o l’ampliamento di aree esistenti con destinazione commerciale per grandi strutture di vendita e per medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e non può essere rilasciata l’autorizzazione commerciale in presenza di una variante approvata in violazione del presente divieto. Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 (BUR n. 27/1985) NORME PER L’ASSETTO E L’USO DEL TERRITORIO. (1) (2) Art. 50 - Varianti parziali. (3) 1. Le varianti del piano regolatore generale diverse da quelle dell’articolo precedente sono parziali. 2. Le varianti generali e parziali indicano nella relazione tecnica gli obiettivi da perseguire e devono contenere l’aggiornamento dello stato di fatto, la verifica dei rapporti e limiti di dimensionamento e lo stato di attuazione del piano. 3. Le varianti parziali diverse da quelle elencate ai commi seguenti sono adottate e approvate con lo stesso procedimento del piano originario, escludendo in ogni caso l'adozione del progetto preliminare. 4. Sono adottate e approvate dal comune con la procedura prevista ai commi 6 e 7 le varianti parziali che interessano: 43 a) l’individuazione delle zone di degrado di cui all’articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e dei perimetri dei piani urbanistici attuativi nonché le modifiche al tipo di strumento urbanistico attuativo previsto dal piano regolatore generale purché tali modifiche rimangano all’interno di ciascuna delle categorie di cui all’articolo 11, comma 1, numeri 1 e 2; b) le modifiche di indicazioni progettuali puntuali purché non comportino nuova edificazione o cambi di destinazioni d'uso; c) la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica in attuazione di provvedimenti regionali e statali; d) le modifiche alla zonizzazione connesse all'ampliamento dei cimiteri e alla ridefinizione delle fasce di rispetto; e) la riconferma delle previsioni di piano regolatore generale relative a vincoli scaduti ai sensi dell’articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187; f) la realizzazione di opere pubbliche ai sensi del quinto comma dell’articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, purché dette opere possano essere considerate di modesta entità sulla base degli atti di indirizzo di cui alla lettera d), del comma 1 dell’articolo 120; g) le modifiche alle previsioni viarie purché non interferiscano con la viabilità di livello superiore; h) l'individuazione di aree per attrezzature pubbliche, con superficie inferiore ai 10.000 mq., di cui al D.M. LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444 come modificato dall’articolo 25; i) le trasposizioni cartografiche e la correzione di errori connessi all'assunzione di una nuova base cartografica; l) le modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio, con esclusione degli indici di edificabilità, delle definizioni e delle modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici, nonché delle destinazioni d'uso e delle modalità di attuazione; m) l’adeguamento dei rapporti e dei limiti di dimensionamento di cui all’articolo 25, conseguente a disposizioni statali e regionali e che non comportino modifiche agli elaborati di cui alla lettera b) del punto 2 del comma primo dell’articolo 10. 5. Le varianti parziali cui al comma 4 non possono interessare le aree circostanti gli edifici vincolati ai sensi dell’articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, per una fascia non inferiore a metri lineari 200 dai confini dell’edificio, delle sue pertinenze ed eventuali aree a parco. 6. Le varianti parziali di cui al comma 4 sono adottate dal consiglio comunale ed entro cinque giorni sono depositate a disposizione del pubblico per dieci giorni presso la segreteria del comune e della provincia; dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all’albo del comune e della provincia e mediante l’affissione di manifesti, nonché attraverso altre eventuali forme di pubblicità deliberate dal comune. Nei successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata. 7. Il consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, approva la variante apportando le eventuali modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni pertinenti e la trasmette alla Regione per la pubblicazione. 8. La variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune interessato. (4) 44 9. I comuni dotati di strumento urbanistico generale adeguato alle leggi regionali 31 maggio 1980, n. 80 e 5 marzo 1985, n. 24, nonché ai rapporti e ai limiti di dimensionamento di cui agli articoli 22 e 25, adottano ed approvano, con la procedura prevista ai commi 10, 11, 12 e 13, le varianti parziali che: a) prevedono ampliamenti finalizzati esclusivamente al completamento delle zone territoriali omogenee esistenti a destinazione residenziale, ovvero modifiche ai parametri urbanistici delle zone stesse secondo gli indirizzi di cui all’articolo 120 corrispondenti ad un numero di abitanti teorici, calcolati sui residenti insediati e rilevati alla data di adozione dello strumento urbanistico generale, come di seguito indicato: 1) non superiore al cinque per cento per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti 2) non superiore al quattro per cento per i comuni con popolazione compresa tra i 3.001 e i 5.000 abitanti; 3) non superiore al tre per cento per i comuni con popolazione compresa tra i 5.001 e i 10.000 abitanti; 4) non superiore al due per cento per i comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e i 15.000 abitanti; 5) non superiore all’uno per cento per i comuni con popolazione compresa tra i 15.001 e i 50.000 abitanti; 6) non superiore al 0,5 per cento per gli altri comuni. In tali casi deve essere previsto il conseguente adeguamento della dotazione di aree per servizi; b) prevedono ampliamenti delle superfici territoriali esistenti e incrementi agli indici di edificabilità nelle zone a destinazione produttiva, commerciale, direzionale e turistico ricettiva in misura non superiore al due per cento, delle aree rilevate alla data di adozione dello strumento urbanistico generale, purché detti ampliamenti non comportino nuovi accessi alla viabilità esistente e comunque secondo gli indirizzi di cui all’articolo 120; c) omissis (5) 10. Le varianti parziali di cui al comma 9 sono adottate e pubblicate con la procedura prevista al comma 6. 11. Il consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, si pronuncia sulla variante confermandola o apportando le modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni pertinenti e, senza necessità di procedere alla ripubblicazione degli atti, trasmette la variante in Regione per l’acquisizione del parere previsto al comma 12. 12. Il dirigente responsabile della struttura regionale competente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della variante e accertata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 9, esprime un parere relativamente ai punti 1, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 45, nonché sulla pertinenza delle osservazioni accolte e sulla congruenza della variante rispetto agli atti di indirizzo previsti dall’articolo 120. Trascorso detto termine senza che il dirigente si sia espresso, il consiglio comunale procede all’approvazione della variante prescindendo dal parere. 13. Il consiglio comunale approva la variante urbanistica in conformità al parere del dirigente responsabile della struttura regionale competente, ovvero formula, entro sessanta giorni dal ricevimento del parere, opposizione alla Giunta regionale 45 che, nei successivi novanta giorni, decide definitivamente, approvando o restituendo la variante. 14. La variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune interessato. (6) 15. Le percentuali relative agli ampliamenti ed incrementi di cui alle lettere a) e b) del comma 9 non possono essere superate attraverso la predisposizione di varianti successive. (7) 16. Le varianti parziali elencate ai commi 4 e 9, non possono incidere sulle caratteristiche essenziali e sui criteri informatori del piano regolatore generale, né porsi in contrasto con la pianificazione di livello superiore. (8) ----------(1) L'art. 13 della legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 reca una disciplina transitoria in materia di attività edilizia disponendo che: "Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina edilizia trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni, nonché le disposizioni della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni, che regolano la materia dell'edilizia in maniera differente dal testo unico e non siano in contrasto con i principi fondamentali desumibili dal testo unico medesimo". (2) Articoli da 1 a 75, 98 da 101 a 109, da 114 a 121 e 126 originariamente abrogati da art. 49 comma 1 lett. e) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 a decorrere dall’adozione da parte della Giunta regionale e della pubblicazione nel BUR dei provvedimenti previsti dall'art. 50 comma 1 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , (provvedimenti adottati con un’unica deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004, pubblicata nel BUR n. 105 del 22 ottobre) successivamente gli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 come modificati dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 20 e da ultimo dall’articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 ne hanno protratto l’applicazione per tutte le fattispecie ivi previste, in relazione all’articolo 11, al terzultimo comma dell’articolo 27 e dell’articolo 50. Infine l’articolo 1 comma 1 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 23 ha ripristinato la vigenza delle norme richiamate dall’articolo 2 della medesima legge regionale ed ad esse connesse, già abrogate ai sensi del combinato disposto degli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 . (3) Sull’applicazione del presente articolo vedi per i commi 6 e 7 l’articolo 1 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 22 nonché per i commi da 4 a 16 gli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 come modificati dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 20 nonché degli articoli 1 e 2 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 23 . Infine per i commi da 10 a 14 e sino al 31 dicembre 2005 vedi anche l’articolo 47, comma 3 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 come modificato dal comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 . (4) Comma così sostituito da art. 42 legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 . Inoltre la procedura prevista dai commi 6, 7 e 8 è stata estesa al recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi dall’art. 4 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 46 12 . L’art. 5 comma 1 della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 prevede l’utilizzo di tale procedura per i programmi integrati di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale di cui alla medesima legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 . (5) Lettera abrogata ai sensi del combinato disposto dell’articolo 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e dell’articolo 1 comma 1 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 23 . Vedi ora per la nuova disciplina l’articolo 48 comma 1 ter della legge regionale 11/2004 come da ultimo sostituito dall’articolo 2 comma 2 della legge regionale 23/2005. (6) Comma così sostituito da comma 1 art. 14 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5. (7) Per l’applicazione del comma vedi anche il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 23/2005. (8) Articolo così sostituito da art. 1 legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 . L’art. 4 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 detta disposizioni transitorie per l’applicazione delle disposizioni. Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004) NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO Art. 18 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi. 1. Il sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un apposito consiglio comunale. 2. Il piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale. L’adozione del piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati. 3. Entro otto giorni dall’adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna. 4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano. 5. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione. 6. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’albo pretorio del comune. (1) 7. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di 47 cui all'articolo 34. In tali ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l’articolo 33. 8. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo. 9. L’approvazione del piano e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace. ------------(1) Comma così sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26. Nota all’articolo 21 Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004) NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO Art. 26 – Progetti strategici. 1. Il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) può prevedere che le opere, gli interventi o i programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative del territorio siano definiti mediante appositi progetti strategici. 2. Per l’attuazione dei progetti strategici l’amministrazione, che ha la competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 7, che assicuri il coordinamento delle azioni e determini i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. (27) 2 bis. La Giunta regionale può approvare con la procedura di cui al comma 2, previo parere della competente commissione consiliare, i progetti strategici previsti nel documento preliminare di PTRC di cui all’articolo 25, comma 1, purché non in contrasto con il PTRC vigente. (28) ------------(27) Per il finanziamento dei progetti strategici di cui al presente articolo vedi anche l’articolo 62 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 . (28) Comma aggiunto da comma 1 art. 3 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 . Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002) TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO Art. 101 - Fondo di rotazione e di garanzia e controgaranzia. 1. La società finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA gestisce il fondo di rotazione istituito per agevolare i programmi presentati dai soggetti di cui all'articolo 97 (1) ed il fondo di garanzia e controgaranzia regionale. 48 2. La Veneto Sviluppo SpA può integrare il fondo di rotazione con proprie risorse o con eventuali apporti di istituti di credito o di enti pubblici, in base ad apposite convenzioni stipulate tra i soggetti interessati. 2 bis. Sono ammesse al fondo di cui al comma 1 per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso, senza oneri per interessi, nei limiti del 70 per cento della spesa ammissibile, le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere ed all’aperto di cui agli articoli 22, 25 e 28, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia, anche con ampliamento, ivi compresi la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici e gli interventi di adeguamento dei requisiti dimensionali e strutturali, nonché per gli interventi di qualificazione dei requisiti di servizio e di dotazione, anche al fine del mantenimento della classificazione in essere a fronte del recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2008, in tema di definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell’ambito dell’armonizzazione della classificazione alberghiera. (2) 2 ter. Al fine di conformare l’azione amministrativa a principi di speditezza, unicità e semplificazione ed in attuazione del comma 6 dell’articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo”, gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento possono avvalersi della procedura di sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni. (3) 2 quater. I termini procedimentali previsti per gli interventi di cui al presente articolo sono dimezzati e in caso di inerzia o inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione alla Conferenza permanente RegioneAutonomie locali, di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali”, assegna al comune un termine di quindici giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale, il Presidente della Giunta regionale, sentito il comune, nomina un commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva entro i successivi trenta giorni. (4) 2 quinquies. Qualora per l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo si convochi la conferenza di servizi, si applica a Veneto Sviluppo spa, in qualità di soggetto gestore del fondo di rotazione e ai fini della concessione del finanziamento, la disciplina di cui al comma 2 ter dell’articolo 14 ter della legge 9 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” e successive modificazioni. L’approvazione del progetto in sede di conferenza di servizi, fermi restando gli ulteriori adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa, rende l’intervento ammissibile a finanziamento. (5) 2 sexies. La dotazione del fondo è destinata: a) per il 70 per cento alle strutture su cui è esercitata attività ricettiva alberghiera; b) per il 25 per cento alle strutture su cui è esercitata attività ricettiva extralberghiera ed all’aperto; 49 c) per il 5 per cento alle altre strutture ammissibili a finanziamento. (6) 2 septies. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina: a) le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al fondo; b) la durata del piano di ammortamento, da definirsi in un massimo di 20 anni; c) i criteri di erogazione delle somme a rimborso, senza oneri per interessi; d) la tipologia delle spese ammissibili; e) gli obblighi di garanzia a carico dei soggetti beneficiari; f) le modalità di rendicontazione; g) la definizione di priorità per le zone montane di cui alla legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane” e successive modificazioni, con la dotazione di una riserva minima. (7) 2 octies. Le strutture ammesse agli interventi di cui al presente articolo, sono vincolate al mantenimento della destinazione d’uso per un periodo pari alla durata del piano di ammortamento; il vincolo risulta da apposito atto d’obbligo unilaterale reso dai proprietari e dai titolari dei diritti reali e può essere rimosso anticipatamente, previa restituzione, in unica soluzione, di una somma pari alla parte residua del piano di ammortamento, maggiorata degli interessi legali. (8) 2 nonies. Gli interventi di cui al presente articolo, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, ovvero in applicazione del regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, ovvero sono oggetto di notifica ai sensi della normativa comunitaria e subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108 paragrafo terzo del trattato sul funzionamento della Unione europea e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto”. (9) 2 decies. Sono altresì ammesse al fondo di rotazione di cui al comma 1 le piccole e medie imprese alberghiere, con priorità alle imprese aventi sede nel territorio delle comunità montane, per operazioni finanziarie, tra loro alternative, finalizzate alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28 dicembre 2006 n. L. 379. (10) 2 undecies. Sono, altresì, ammesse al fondo di rotazione di cui al comma 1 le reti di imprese e, cioè, le imprese che sottoscrivono un atto di associazione, anche a carattere temporaneo, di imprese ovvero le imprese aderenti ad un contratto di rete, ai sensi della vigente normativa, che realizzano progetti strategici di carattere strutturale ed infrastrutturale finalizzate ad attività di particolare interesse per lo sviluppo delle località turistiche, nel rispetto della vigente normativa. I progetti strategici devono, in particolare, creare: 50 a) prodotti turistici innovativi e di particolare interesse per l’area territoriale, anche ai fini della diversificazione dell’offerta turistica e della aggregazione tra attività ricettive e altri servizi turistici; b) sinergie operative tra diversi comparti turistici della stessa area territoriale anche destinate al prolungamento della stagionalità. (11) 2 duodecies. Per le finalità operative di cui al comma 2 undecies è istituita una apposita sezione del fondo di rotazione di cui al comma 1. (12) 2 ter decies. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le condizioni e i criteri per l’individuazione dei progetti strategici di cui al comma 2 undecies, fornendo indicazioni operative e applicative al soggetto gestore dei fondi di rotazione, ivi compresa l’eventuale variazione della disponibilità finanziaria delle singole sezioni del fondo di rotazione di cui al comma 1. (13) ----------(1) Comma così modificato dall’articolo 12, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 che ha soppresso dopo le parole “di cui all’articolo 97” le parole “, comma 1, lettere a) ed e”. (2) Comma aggiunto dall’articolo 12, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 (3) Comma aggiunto dall’articolo 12, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 (4) Comma aggiunto dall’articolo 12, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 (5) Comma aggiunto dall’articolo 12, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 (6) Comma aggiunto dall’articolo 12, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 (7) Comma aggiunto dall’articolo 12, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 (8) Comma aggiunto dall’articolo 12 comma 2, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 (9) Comma aggiunto dall’articolo 12, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 (10) Comma inserito da articolo 37, comma 1, della legge regionale 6 aprile 2012, 13. Il comma 3 del medesimo articolo 37 dispone che la Giunta regionale stabilisce le condizioni e i criteri di applicazione e di priorità delle operazioni finanziarie, fornendo indicazioni operative al soggetto gestore dei fondi di rotazione. (11) Comma inserito da comma 1, articolo 21, della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 . Vedi il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 che detta disposizioni transitorie anche in ordine alla dotazione finanziaria iniziale della sezione del fondo. (12) Comma inserito da comma 1, articolo 21, della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 . Vedi il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 che detta disposizioni transitorie anche in ordine alla dotazione finanziaria iniziale della sezione del fondo (13) Comma inserito da comma 1, articolo 21, della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 . Vedi il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 51 che detta disposizioni transitorie anche in ordine alla dotazione finanziaria iniziale della sezione del fondo. Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 (BUR n. 15-1/2010) LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2010 Art. 6 - Disposizioni in ordine al trasferimento alle Province delle competenze in materia urbanistica e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”. 1. Per agevolare le Province nell’esercizio delle competenze trasferite in materia urbanistica ai sensi dell’articolo 48, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata a costituire e gestire un archivio storico centrale informatico degli strumenti urbanistici, ad istituire un tavolo tecnico permanente di approfondimento e confronto con gli enti locali ed a porre in essere ogni altra azione utile a garantire un corretto e sollecito trasferimento delle competenze e delle conoscenze. 2. Successivamente all’acquisizione delle competenze urbanistiche da parte delle Province ai sensi dell’articolo 48, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , ai fini dell’attuazione organica e coordinata di piani e progetti di interesse regionale la Giunta regionale, in deroga alla normativa vigente, esercita le competenze urbanistiche in relazione alle varianti agli strumenti urbanistici e territoriali eventualmente conseguenti all’approvazione di accordi di programma ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, nonché di progetti strategici riguardanti interventi o programmi di intervento di particolare rilevanza ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2004. 3. L’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio" è così modificato: a) al comma 1 le parole “novanta giorni” sono sostituite con “sessanta giorni”; b) al comma 5, le parole “trenta giorni” sono sostituite con “quindici giorni”; c) al comma 8, le parole “quindici giorni” sono sostituite con “dieci giorni”. 4. L’articolo 30 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” è così modificato: a) al comma 1 le parole “dieci anni” sono sostituite con “due anni”; b) al comma 2 le parole “diciotto mesi” sono sostituite con “dodici mesi”. 5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 60.000,00 per l’esercizio 2010 e in euro 40.000,00 per l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0085 “Studi, ricerche e indagini a servizio del territorio” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012. Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 (BUR n. 109/2001) NUOVE NORME SULLA PROGRAMMAZIONE Art. 32 - Accordi di programma. (1) 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 , per l'attuazione organica e coordinata di piani e progetti che richiedono per la loro 52 realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre amministrazioni pubbliche, anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il Presidente della Giunta regionale può promuovere la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, escluse le amministrazioni statali. 3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Giunta regionale convoca una conferenza fra i soggetti interessati. 4. L'accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti in ordine alla natura e ai contenuti dell'accordo stesso. Esso è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. L'accordo sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali. Esso comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori, e la variazione integrativa agli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori adempimenti. ------------(1) L'art. 18 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 ha previsto la stipula di accordi ai sensi del presente articolo per l'attivazione dei servizi di "Autostrada viaggiante" e "Autostrada del mare". Nota all’articolo 23 Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 (BUR n. 84/2009) MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA Art. 8 - Interpretazione autentica dell’articolo 7 e dell’articolo 9 comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 . 1. Per “prima abitazione del proprietario” di cui all’articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e “prima casa di abitazione” di cui al comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 dell’articolo 9 della medesima legge, si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l’avente titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza ed a mantenerla almeno per i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità. (1) 2. Gli eventuali provvedimenti negativi già rilasciati dal comune sulla base di un’interpretazione dell’articolo 7 e dell’articolo 9 comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 diversa da quella indicata al comma 1, sono riesaminati alla luce di quanto previsto dal medesimo comma 1. ----------- 53 (6) Comma così modificato da art. 7 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 che ha sostituito le parole “si obblighino a stabilire la residenza e a mantenerla per ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della medesima legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .” con le parole “si obblighino a stabilire la residenza ed a mantenerla almeno per i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità.”. 54