Testo presentato - Consiglio Veneto

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Testo presentato - Consiglio Veneto
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
NONA LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE N. 355
DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 7/DDL del 21 maggio 2013)
PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO AL SETTORE EDILIZIO E PER
LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEGRADATE DEL VENETO.
PIANO DI SVILUPPO EDILIZIO.
Presentato alla Presidenza del Consiglio il 22 maggio 2013.
PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO AL SETTORE EDILIZIO E PER
LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEGRADATE DEL VENETO.
PIANO DI SVILUPPO EDILIZIO.
R e l a z i o n e:
Il disegno di legge propone l’abrogazione della legge regionale 14/2009 e
successive modificazioni, normalmente denominata “piano casa”. Tale legge,
come noto, consente interventi edilizi su immobili esistenti in deroga ai
regolamenti comunali e agli strumenti urbanistici e territoriali comunali,
provinciali e regionali. Trattandosi di una legge speciale essa ha una durata
limitata nel tempo; attualmente il termine per la presentazione delle istanze è
fissato al 30 novembre 2013. Gli effetti derivanti dal piano casa sono stati
monitorati nel corso degli anni; di conseguenza, considerati i risultati ottenuti a
seguito dell’applicazione della normativa, il disegno di legge propone di
consentire sempre l’applicazione del piano casa senza fissare un termine di
scadenza. Il testo prevede una riscrittura completa dell’attuale legge regionale
14/2009. Il disegno di legge, suddiviso in quattro capi, definisce al primo di questi
una serie di principi generali, al secondo norme specifiche per il settore edilizio
(Nuovo Piano Casa), al terzo affronta i temi della riqualificazione delle aree
urbane degradate riprendendo in parte alcune specifiche disposizioni dettate dal
“decreto sviluppo” ed al quarto infine una serie di norme di coordinamento con
altre leggi regionali.
Nello specifico, il Capo I, relativo ai principi generali della legge
comprende gli articoli dall’1 al 4.
L’articolo 1 evidenzia i principi generali e le finalità della legge, con
l’introduzione di misure a sostegno del settore edilizio e attraverso una serie di
interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa. Promuove la
riqualificazione delle aree urbane degradate e individua misure speciali per la
messa in sicurezza di edifici esistenti in aree a rischio idraulico e geologico.
L’articolo 2 chiarisce che le disposizioni di cui al Capo II (Nuovo Piano
Casa) prevalgono sui contenuti urbanistici dei piani territoriali, sulle norme dei
regolamenti edilizi degli enti locali e sugli strumenti urbanistici comunali vigenti
eventualmente in contrasto con esse. Viene altresì specificato che gli interventi di
cui al Capo II (Nuovo Piano Casa) e al Capo III (Riqualificazione delle aree
urbane degradate), non sono cumulabili tra loro.
L’articolo 3 dispone che i comuni, a fini conoscitivi, istituiscono ed
aggiornano l'elenco degli interventi autorizzati ai sensi della presente legge. Tale
attività servirà a monitorare costantemente gli effetti relativi all’applicazione
della norma, apportando, qualora ritenuto necessario, le necessarie correzioni
legislative.
L’articolo 4 definisce le modalità con le quali i dati dell’articolo 3
vengono inseriti nel quadro conoscitivo.
Il Capo II comprende tutti gli articoli del Nuovo Piano Casa, dal 5 al 14
compreso.
In particolare l’articolo 5 definisce, al comma 1 il concetto di “prima
abitazione” o “prima casa di abitazione” e al comma 2 di “familiari”.
L’articolo 6 provvede a definire gli interventi edilizi, riprendendo in
buona parte i contenuti dell’articolo 2, legge regionale 14/2009, ampliandone
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ulteriormente le fattispecie. In particolare al comma 1 viene consentito
l’ampliamento degli edifici esistenti del 20 per cento del volume se destinati ad
uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso
diverso, norma questa già presente nella legge vigente. Al comma 2 viene
introdotto il concetto di “volume minimo garantito” in quanto, per gli edifici
residenziali esistenti, di piccole dimensioni, da destinarsi a prima casa di
abitazione, viene comunque consentito l’ampliamento di 150 metri cubi anche
qualora la percentuale di ampliamento sia superiore al 20 per cento.
Al fine di ridurre il contenzioso creatosi nell’applicazione del Piano Casa,
al comma 3 dell’articolo 6, viene chiarito che rimangono non derogabili le
distanze minime dai confini di proprietà e dalle strade fissate dagli strumenti
urbanistici comunali.
Il comma 4 dell’articolo 6 riprende il vigente testo del Piano Casa
relativamente alla possibilità di realizzare il corpo edilizio separato.
Il comma 5 dell’articolo 6 dispone che per gli edifici residenziali in zona
agricola, l’ampliamento previsto dall’articolo 44, comma 5, legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 può essere realizzato in aderenza al corpo edilizio separato
realizzato con il Piano Casa.
Il comma 6 dell’articolo 6 riprende esattamente i contenuti delle attuali
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, legge regionale 14/2009 relativamente
all’applicazione del Piano Casa nei sottotetti. Il comma 7, vista le difficoltà
applicative del vigente Piano Casa per gli edifici a schiera (in quanto serve
l’assenso di tutti i proprietari con la presentazione di un progetto uniforme), il
Nuovo Piano Casa consentirà l’applicazione indipendentemente per ogni singola
unità.
Il comma 8 riprende il contenuto di cui all’attuale articolo 2, comma 4 bis,
legge regionale 14/2009 così come introdotto dalla legge regionale 36/2012, che
concede sostanzialmente di calcolare il bonus del 20 per cento con riferimento
alla volumetria massima assentibile. Al fine di estendere il bonus derivante
dall’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, al comma 9 viene chiarito che si
può ottenere tale bonus utilizzando una qualsiasi fonte di energia rinnovabile
(non solo fotovoltaico o solare termico, ma anche eolico ecc.). Il comma 10
riprende interamente le vigenti disposizioni di cui all’articolo 2, comma 5 bis,
legge regionale 14/2009 garantendo un ulteriore bonus del 15 per cento per gli
edifici che vengono riqualificati in ‘classe B’. Infine al comma 10 dell’articolo 6
si amplia la platea degli edifici che potranno beneficiare del Nuovo Piano Casa
garantendola a tutti gli edifici o i progetti presentati al comune alla data di
entrata in vigore della presente legge (attualmente possono beneficiare del Piano
Casa solo gli edifici esistenti ante 31 maggio 2011).
L’articolo 7 riprende quasi integralmente i contenuti del vigente articolo
3, legge regionale 14/2009 con alcune modifiche che riguardano in primis il
numero degli edifici che potranno beneficiare di tale fattispecie. Infatti viene
eliminato il requisito che i fabbricati siano realizzati ante 1989. La percentuale di
ampliamento, viene portata al 50 per cento (ora 40 per cento), nel caso l’edificio
sia sottoposto ad un intervento di demolizione e ricostruzione con riqualificazione
energetica portandolo in “classe B”. Gli interventi potranno ora essere realizzati
anche in zona impropria, con esclusione delle zone agricole e degli edifici già
classificati come attività da trasferire. Il bonus volumetrico arriverà ad un
massimo del 60 per cento (ora 50 per cento) per gli interventi soggetti a PUA con
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una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle
esistenti comportanti la modifica dell’area di sedime. Viene infine chiarito, al
comma 4 che le disposizioni dell’articolo 7 si applicano anche per gli edifici
demoliti o in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo abilitativo,
purché, all’entrata in vigore della presente legge, non sia già avvenuta la
ricostruzione.
Il testo dell’articolo 8 riprende quanto ora previsto dal vigente articolo 5,
commi 1 lettere a) e b), legge regionale 14/2009. In particolare viene specificato
che non concorrono a formare cubatura sulle abitazioni i sistemi di captazione
delle radiazioni solari quali serre bioclimatiche e le pensiline e tettoie
fotovoltaiche con determinate caratteristiche.
L’articolo 9 è una norma completamente nuova che vuole dare una
risposta concreta e definitiva alla messa in sicurezza degli edifici esistenti in aree
a rischio idraulico e geologico. Essa prevede un aumento sino al 50 per cento del
volume o della superficie coperta per la demolizione e ricostruzione, in altra area
non soggetta a rischio idraulico e geologico situata all’interno del territorio
comunale. La ricostruzione degli edifici ad uso residenziale, è consentita anche in
zona agricola, mentre per gli edifici con destinazione diversa, si applicheranno le
disposizioni vigenti in materia di Sportello Unico. In entrambi i casi deve essere
mantenuta l’originale destinazione d’uso dell’edificio. Gli interventi sono soggetti
a rilascio di Permesso di Costruire ed inoltre vengono introdotte misure atte a
garantire che si proceda alla reale demolizione degli edifici esistenti in zona a
rischio idraulico e geologico.
L’articolo 10 riprende esattamente il vigente articolo 6, legge regionale
14/2009. Gli interventi sono sottoposti a DIA che dovrà essere corredata da una
serie di documenti elencati puntualmente.
L’articolo 11 dispone che il contributo di costruzione non è dovuto per gli
interventi relativi al piano casa che riguardano la prima abitazione.
L’articolo 12 definisce l’ambito di applicazione della legge e riprende in
larga parte il vigente articolo 9, legge regionale 14/2009 con alcune modifiche
che riguardano in particolare il consentire ai comuni di deliberare anche in un
secondo momento sul Piano Casa purché in senso più favorevole rispetto alla
deliberazione da attuarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Inoltre viene chiarito che gli ampliamenti derivanti dall’applicazione del Nuovo
Piano Casa, non sono trasferibili né commerciabili.
L’articolo 13 riprende integralmente i contenuti del vigente articolo 10,
legge regionale 14/2009.
L’articolo 14 introduce delle novità in materia di accessibilità agli edifici.
In particolare la realizzazione di ascensori esterni è da considerarsi esclusa dal
calcolo del volume e della superficie coperta e pertanto gli stessi sono soggetti, in
materia di distanze al solo Codice Civile. La realizzazione di terrazze aventi
profondità non superiore a ml. 3,00 è esclusa dal calcolo del volume e della
superficie coperta. Il comma 3 dell’articolo 14 relativo alla fruibilità di edifici
adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi, ripropone il testo del
vigente articolo 11, legge regionale 14/2009.
Il Capo III comprende gli articolo dal 15 al 18 relativi agli interventi di
riqualificazione delle aree urbane degradate.
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L’articolo 15 definisce cosa si intende per aree urbane degradate,
ovverosia sono quelle aree che presentano una o più delle seguenti
caratteristiche:
a) degrado edilizio, riferito alla presenza di un patrimonio inutilizzato,
sottoutilizzato o impropriamente utilizzato;
b) degrado urbanistico, riferito alla presenza di un impianto urbano eterogeneo,
disorganico o incompiuto, alla scarsità di attrezzature e servizi, al degrado degli
spazi pubblici e alla carenza di aree libere, alla presenza di attrezzature ed
infrastrutture dismesse o non compatibili, dal punto di vista morfologico,
paesaggistico, ambientale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento;
c) degrado socio-economico, riferito alla presenza di condizioni di abbandono,
di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili, di impropria o parziale
utilizzazione degli stessi, di fenomeni di impoverimento economico e sociale o di
emarginazione.
L’articolo 16 chiarisce che il Capo III non si applica alle zone agricole.
L’articolo 17 regola la riqualificazione delle aree urbane degradate che si
attua attraverso interventi finalizzati:
a) al riordino degli insediamenti esistenti attraverso interventi di
ristrutturazione urbanistica;
b) al mutamento delle destinazioni d'uso esistenti a condizione che la nuova
destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona.
Gli interventi di cui al Capo III verranno realizzati attraverso il rilascio
del Permesso di Costruire in deroga ai sensi dell’articolo 14, DPR 380/2001. Il
parere del consiglio comunale dovrà essere reso entro sessanta giorni dalla
trasmissione dell’istruttoria da parte del responsabile del procedimento, decorsi
inutilmente i quali si intende reso in senso positivo.
L’articolo 18 introduce le misure premiali per tali interventi di
riqualificazione della aree urbane degradate riconoscendo un aumento del
volume non superiore al 60 per cento se l’edificio è destinato ad uso residenziale
o un aumento non superiore al 60 per cento della superficie coperta se l’edificio è
destinato ad uso diverso. Gli edifici situati all’interno delle aree degradate da
riqualificare e le relative volumetrie o superfici riconosciute come misure
premiali ai sensi del comma 1 possono essere localizzate in area o aree diverse
all’interno del territorio comunale, ad esclusione delle aree agricole. Il comune
individua con deliberazione, le aree in cui possono essere localizzati i volumi e le
superfici di cui al comma 2. Il comune può inoltre ridurre il contributo di
costruzione o stabilire incentivi economici per coloro che attuano gli interventi di
cui all’articolo 17.
L’articolo 19 tratta degli interventi di trasformazione urbanistico - edilizia
di rilevante impatto paesaggistico di cui all’articolo 45 ter, comma 2, lettera d),
legge regionale 11/2004 nonché quelli di interesse regionale che richiedano, ai
sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera f), legge regionale 11/2004, una deroga al
limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con
destinazione diversa da quella agricola, sono approvati dalla Giunta regionale ai
sensi dell’articolo 32, legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme
sulla programmazione”.
L’articolo 20 dispone che i piani urbanistici comunali adeguano i propri
contenuti e disposizioni in materia di commercio al regolamento di cui
all’articolo 4, legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50. La localizzazione delle
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aree di insediamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a
1500 metri quadrati è soggetta a variante urbanistica comunale. La procedura di
cui all’articolo 50, comma 4, legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, fino
all’approvazione del PAT; per i comuni dotati di PI si applica la procedura di cui
all’articolo 18, legge regionale 11/2004. La localizzazione delle grandi strutture
di vendita è soggetta a variante urbanistica comunale con le seguenti procedure:
- fino all’approvazione del PAT, si applica l’articolo 50, comma 9, legge
regionale 61/1985;
- per i comuni dotati di PI, si applica l’articolo 18, legge regionale 11/2004,
ferme restando le necessarie previe modifiche al PAT in attuazione a quanto
previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera j), della medesima legge regionale
secondo cui spetta a detto PAT di dettare i criteri per l'individuazione di ambiti
preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture
alle stesse assimilate.
L’articolo 21 aggiunge il comma 2 ter all’articolo 21, legge regionale
11/2004. I progetti strategici di cui al comma 2 undecies dell’articolo 101, legge
regionale 4 novembre 2002, n. 33, sono di interesse regionale ai sensi
dell’articolo 6, comma 2, legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, qualora
comportino variante ai piani urbanistici e territoriali, sono approvati dalla
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 32, legge regionale 29 novembre 2001, n.
35.
L’articolo 22 detta disposizioni in ordine ai risultati conseguiti a seguito
dell’entrata in vigore della legge. Dopo due anni dall’entrata in vigore della
legge, la Giunta regionale dovrà infatti trasmettere al Consiglio regionale una
relazione nella quale darà conto dell’applicazione delle nuove disposizioni per il
sostegno del settore edilizio e la riqualificazione delle aree urbane degradate.
L’articolo 23 è relativo all’abrogazione delle vigenti leggi sul Piano Casa.
L’articolo 24 definisce l’iter e le procedure da seguire per le pratiche
presentate prima dell’entrata in vigore della legge.
L’articolo 25 definisce infine le modalità di entrata in vigore della legge.
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PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO AL SETTORE EDILIZIO E PER
LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEGRADATE DEL VENETO.
PIANO DI SVILUPPO EDILIZIO.
CAPO I - Principi generali
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore
edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per
preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente
nonché per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle fonti di energia
rinnovabili.
2. La presente legge detta disposizioni per la promozione e la
riqualificazione delle aree urbane degradate, al fine di incentivare la
razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e
agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni
eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti.
3. La Regione predispone delle speciali misure finalizzate a incentivare la
demolizione e ricostruzione in altra area comunale idonea, di edifici esistenti che
ricadono in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e geologica.
Art. 2 - Pianificazione urbanistica comunale.
1. Le disposizioni di cui al Capo II prevalgono sui piani territoriali, sulle
norme dei regolamenti edilizi degli enti locali e sugli strumenti urbanistici
comunali vigenti eventualmente in contrasto con esse.
2. Gli interventi di cui al Capo II e al Capo III della presente legge, non
sono cumulabili tra loro.
3. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso
pubblico, gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati allo specifico
assenso dell’ente titolare della proprietà demaniale o tutore del vincolo.
Art. 3 - Elenchi monitoraggio.
1. I comuni, a fini conoscitivi, provvedono ad istituire ed aggiornare
l'elenco degli interventi autorizzati ai sensi della presente legge.
2. L’elenco di cui al comma 1 è trasmesso alla Giunta regionale, ai fini del
monitoraggio sull’attuazione della presente normativa.
Art. 4 - Aggiornamento del quadro conoscitivo.
1. I dati di cui all’articolo 3, sono inseriti nel quadro conoscitivo di cui agli
articoli 11 e 11 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il
governo del territorio”.
CAPO II - Interventi per il settore edilizio
Art. 5 - Definizioni.
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo si
intendono:
a) per prima abitazione del proprietario o prima casa di abitazione: le unità
immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l’avente titolo o i suoi
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familiari risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza e a mantenerla per
almeno i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità;
b) per familiari: il coniuge, i parenti entro il terzo grado in linea retta e
collaterale, gli affini entro il secondo grado.
Art. 6 - Interventi edilizi.
1. È consentito l’ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per
cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della
superficie coperta se adibiti ad uso diverso. Resta fermo che nei limiti
dell’ampliamento non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi della
normativa vigente.
2. È comunque consentito l’ampliamento di 150 metri cubi degli edifici
residenziali unifamiliari esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge
da destinarsi a prima casa di abitazione, anche qualora la percentuale di
ampliamento sia superiore al limite di cui al comma 1. È definito edificio
residenziale unifamiliare, ai fini della presente legge, la costruzione
funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi, destinata
all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
3. Rimangono non derogabili le distanze minime dai confini di proprietà e
dalle strade fissate dagli strumenti urbanistici comunali. Sono fatte salve le
disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente.
4. L’ampliamento di cui ai commi 1 e 2 deve essere realizzato in aderenza
rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già
esistente; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l’armonia estetica del
fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio
separato.
5. Per gli edifici residenziali in zona agricola, l’ampliamento previsto
dall’articolo 44, comma 5, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 può essere
realizzato in aderenza anche al corpo edilizio separato effettuato ai sensi del
comma 4.
6. Nei limiti dell’ampliamento di cui al comma 1 sono da computare
l’eventuale recupero dei sottotetti esistenti al 31 maggio 2011 aventi le
caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 6
aprile 1999, n. 12 “Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi” con esclusione
dei sottotetti esistenti oggetto di contenzioso in qualsiasi stato e grado del
procedimento.
7. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l'ampliamento di cui
al comma 1 può essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse,
compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici, fermo
restando il limite complessivo stabilito al medesimo comma 1. Per le case a
schiera l’ampliamento di cui ai commi 1 e 2 è ammesso per ciascuna unità.
8. Per gli edifici residenziali esistenti in zona agricola l’ampliamento del 20
per cento, qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla
volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa. Limitatamente
agli edifici composti da due unità immobiliari, anche se sovrapposte, e ai soli fini
del calcolo degli ampliamenti previsti dal presente articolo, la volumetria massima
assentibile è riferita a ciascuna unità immobiliare anziché all’intero edificio.
9. L’ampliamento di cui ai commi 1 e 2 è elevato di un ulteriore 10 per
cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di una qualsiasi fonte
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di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kW, ancorché già
installati.
10. L’ampliamento di cui ai commi 1 e 2 è elevato di un ulteriore 15 per
cento per gli edifici residenziali, purché vi sia un contestuale intervento di
riqualificazione dell’edificio o dell’unità immobiliare oggetto di intervento, che ne
porti la prestazione energetica, come definita dal decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia” e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile
2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b),
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della
direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” e successive
modificazioni, alla corrispondente classe B.
11. Gli interventi di cui al presente articolo riguardano anche i fabbricati il
cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al
comune alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio
esistente.
1. La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio
edilizio esistente, alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante la
demolizione e ricostruzione degli edifici legittimati da titoli abilitativi che
necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici,
energetici, tecnologici e di sicurezza.
2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, sono consentiti interventi
di demolizione e ricostruzione anche parziali che prevedano aumenti fino al 50
per cento del volume demolito per gli edifici residenziali e fino al 50 per cento
della superficie coperta demolita per quelli adibiti ad uso diverso purché portino la
prestazione energetica, come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia” e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59
“Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva
2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” e successive modificazioni, alla
corrispondente classe B. Gli interventi relativi ad edifici ad uso residenziale
potranno essere eseguiti anche in zona impropria, purché diversa dalla zona
agricola; sono esclusi dagli interventi del presente comma gli edifici sede di
attività classificate da trasferire, dallo strumento urbanistico comunale. Qualora
per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla legge
regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore
dell’edilizia sostenibile”, le percentuali del 50 per cento del presente comma
possono essere elevate sino al 60 per cento.
3. Le percentuali di cui al comma 2 possono essere elevate di un ulteriore
10 per cento nel caso in cui l’intervento comporti una ricomposizione
planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti
la modifica dell’area di sedime nonché delle sagome degli edifici originari e sia
oggetto di un piano attuativo ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni. Le disposizioni
di cui al presente comma, non si applicano nel caso in cui l’intervento riguardi un
singolo edificio e le relative pertinenze.
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4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso che
gli edifici siano demoliti o in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo
abilitativo, purché, all’entrata in vigore della presente legge, non sia già avvenuta
la ricostruzione.
Art. 8 - Interventi per favorire l’installazione di impianti solari e fotovoltaici
e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari.
1. Non concorrono a formare cubatura sulle abitazioni:
a) i sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli
edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, atti allo
sfruttamento passivo dell’energia solare, semprechè correlati con il calcolo di
progetto degli impianti termomeccanici;
b) le pensiline e le tettoie finalizzate all’installazione di impianti solari e
fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o
parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp.
2. Le strutture e gli impianti di cui al comma 1 sono realizzabili anche in
zona agricola e sono sottoposte a denuncia di inizio attività (DIA) in deroga alle
previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali fatto
salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137” e successive modificazioni.
Art. 9 - Edifici in zona a rischio idraulico e geologico.
1. Ai fini di cui all’articolo 1, comma 3, della presente legge, per gli edifici
ricadenti in area soggetta a rischio idraulico e geologico è consentita l’integrale
demolizione e la successiva ricostruzione degli edifici in altra area non soggetta a
rischio idraulico e geologico, all’interno del territorio comunale, con un aumento
fino al 50 per cento del volume qualora destinati ad uso residenziale e del 50 per
cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso. Resta fermo che nei limiti
dell’ampliamento non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi della
normativa vigente.
2. La ricostruzione di cui al comma 1 per gli edifici ad uso residenziale è
consentita anche in zona agricola, purché venga mantenuta l’originale
destinazione d’uso dell’edificio; per gli edifici ad uso diverso si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55
“Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e
disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità,
di noleggio con conducente e di commercio itinerante” e deve essere mantenuta
l’originale destinazione d’uso dell’edificio.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono sottoposti a rilascio di
permesso di costruire ai sensi dell’articolo 20 del DPR 6 giugno 2001, n. 380
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e
successive modifiche e integrazioni.
4. La demolizione deve avvenire entro tre mesi dal rilascio del certificato di
agibilità per gli edifici ricostruiti. In caso di mancata demolizione trovano
applicazione le sanzioni di cui al Titolo III, Capo II del DPR 380/2001.
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Art. 10 - Titolo abilitativo edilizio e procedimento.
1. Gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 sono sottoposti a denuncia di inizio
attività (DIA) ai sensi degli articoli 22 e seguenti del DPR 380/2001.
2. La DIA deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) attestazione del titolo di legittimazione;
b) asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive la DIA, con la quale
attesta la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e
regolamenti edilizi vigenti e a quelli eventualmente adottati, come integrati dalle
norme di cui alla presente legge, nonché la sussistenza di tutte le condizioni cui la
presente legge subordina la realizzazione dell’intervento;
c) elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento
urbanistico vigente;
d) parere dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del DPR
380/2001 e successive modificazioni, nel caso di intervento su immobile
vincolato;
e) documenti previsti dalla parte seconda del DPR 380/2001 qualora ne
ricorrano i presupposti;
f) autocertificazione sulla conformità del progetto alle norme di sicurezza e a
quelle igienico-sanitarie.
3. L’esecuzione dei lavori è in ogni caso subordinata agli adempimenti
previsti dall’articolo 90, comma 9, lettera c) del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Art. 11 - Oneri e incentivi.
1. Per gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 il contributo di costruzione non
è dovuto nell’ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione
del proprietario o dell’avente titolo.
2. Per interventi che non riguardino la prima casa di abitazione, in caso di
utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle
energie rinnovabili, il comune può prevedere incentivi di carattere economico.
Art. 12 - Ambito di applicazione.
1. Gli interventi previsti dagli articoli 6 e 7 non trovano applicazione per gli
edifici:
a) ricadenti all’interno dei centri storici ai sensi dell’articolo 2 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di
altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione
dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765”, salvo che per gli edifici che
risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di
demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di
ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico
attuativo. Restano fermi i limiti massimi previsti dall’articolo 8, primo comma, n.
1), del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni;
11
b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni;
c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e
territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli
6 e 7;
d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all’articolo 33 della legge
28 febbraio 1985, n. 47 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanisticoedilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”, o di quelle dichiarate
inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo;
e) anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione;
f) aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le
disposizioni regionali in materia di commercio;
g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è
consentita l’edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
“Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, fatte salve le
disposizioni di cui all’articolo 9.
2. Gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 che riguardano la prima casa di
abitazione si applicano, fermo restando quanto previsto dal comma 6 sin
dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 sono subordinati all'esistenza delle
opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del
maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di
superficie degli edifici esistenti.
4. È comunque ammesso, anche negli edifici ricadenti nei centri storici di
cui all’articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 non sottoposti al
vincolo di cui al comma 1, lettera b), l’aumento della superficie utile di pavimento
all’interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari
previsti dalla normativa vigente.
5. Gli ampliamenti di cui al presente capo sono riferiti ai singoli edifici
oggetto di intervento e non sono trasferibili né commerciabili.
6. Fermi restando gli interventi sulla prima casa di abitazione, i comuni,
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, possono
deliberare in merito all’applicazione del presente capo, sulla base di specifiche
valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, sempre
nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali di cui
all’articolo 6, comma 3. Decorso inutilmente tale termine gli interventi di cui al
presente Capo sono realizzabili in tutto il territorio comunale. In ogni caso i
Comuni possono, senza limiti temporali, rideterminarsi in senso più favorevole.
Art. 13 - Ristrutturazione edilizia.
1. Nelle more dell’approvazione della nuova disciplina regionale
sull’edilizia, ai fini delle procedure autorizzative relative alle ristrutturazioni
edilizie ai sensi del DPR 380/2001:
a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
d), del DPR 380/2001, anche al fine di consentire l’utilizzo di nuove tecniche
costruttive, possono essere realizzati con l’integrale demolizione delle strutture
murarie preesistenti, purché la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo
12
volume o con un volume inferiore e all’interno della pianta del fabbricato
precedente;
b) gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di cui all’articolo
10, comma 1, lettera c), del DPR 380/2001, qualora realizzati mediante integrale
demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente, per la parte in cui mantengono
volumi e sagoma esistenti sono considerati, ai fini delle prescrizioni in materia di
indici di edificabilità e di ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo,
ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR
380/2001 e non nuova costruzione, mentre è considerata nuova costruzione la sola
parte relativa all’ampliamento che rimane soggetta alle normative previste per tale
fattispecie.
Art. 14 - Interventi a favore dell’accessibilità degli edifici.
1. Gli ascensori esterni realizzati al fine di migliorare l’accessibilità ad
edifici esistenti, sono da considerarsi volumi tecnici esclusi pertanto dal calcolo
del volume o della superficie coperta e soggetti alle norme del Codice Civile in
materia di distanze.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è da considerarsi esclusa dal calcolo del
volume o della superficie coperta, la realizzazione di terrazze di profondità non
superiore a ml. 3,00.
3. La realizzazione degli interventi di cui alla presente legge funzionali alla
fruibilità di edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi dalla
competente commissione, ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.
104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”, dà diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo di costo di
costruzione in relazione all’intervento, in misura del 100 per cento, sulla base dei
criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della
legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 “Disposizioni generali in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche”.
CAPO III - Riqualificazione delle aree urbane degradate
Art. 15 - Aree urbane degradate.
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per aree urbane degradate
si intendono gli ambiti urbani contraddistinti da una o più delle seguenti
caratteristiche:
a) degrado edilizio, riferito alla presenza di un patrimonio inutilizzato,
sottoutilizzato o impropriamente utilizzato;
b) degrado urbanistico, riferito alla presenza di un impianto urbano eterogeneo,
disorganico o incompiuto, alla scarsità di attrezzature e servizi, al degrado degli
spazi pubblici e alla carenza di aree libere, alla presenza di attrezzature ed
infrastrutture dismesse o non compatibili, dal punto di vista morfologico,
paesaggistico, ambientale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento;
c) degrado socio-economico, riferito alla presenza di condizioni di abbandono,
di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili, di impropria o parziale
utilizzazione degli stessi, di fenomeni di impoverimento economico e sociale o di
emarginazione.
13
2. Ai fini della presente legge i comuni individuano, con apposita
deliberazione, le aree urbane degradate da riqualificare, aventi le caratteristiche di
cui al comma 1. Alla deliberazione sono allegati:
a) la perimetrazione delle aree urbane degradate, da redigere su cartografie in
scala 1:5.000;
b) le schede descrittive di ciascuna area che illustrano sinteticamente la presenza
dei requisiti di cui al comma 1, gli obiettivi generali e gli indirizzi per le azioni di
riqualificazione, le eventuali destinazioni d'uso incompatibili e le eventuali
ulteriori misure di tutela ritenute necessarie.
Art. 16 - Limiti di applicabilità.
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle aree agricole
comunque denominate negli strumenti urbanistici comunali.
Art. 17 - Riqualificazione delle aree degradate.
1. La riqualificazione delle aree urbane degradate si attua attraverso
interventi finalizzati:
a) al riordino degli insediamenti esistenti attraverso interventi di ristrutturazione
urbanistica di cui alla lettera f), dell'articolo 3, comma 1, del DPR n. 380 del
2001;
b) al mutamento delle destinazioni d'uso esistenti a condizione che la nuova
destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona e che l'avente titolo
provveda ad integrare le dotazioni di aree per servizi e attrezzature di interesse
generale esistenti, qualora le stesse risultino insufficienti o inadeguate per la
nuova destinazione.
2. In ogni caso è fatto obbligo al proprietario di provvedere
all'aggiornamento delle risultanze catastali.
3. Gli interventi di cui al comma 1 lettera a) sono realizzati con permesso di
costruire in deroga ai sensi dell'articolo 14 del DPR n. 380 del 2001, previa
presentazione, da parte dell’interessato, di un progetto di massima di
ricomposizione dell’area.
4. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera b) e’ ammesso il rilascio del
permesso di costruire in deroga ai sensi dell'articolo 14 del DPR n. 380 del 2001.
5. La delibera di cui all’articolo 14 del DPR 380/2001 deve essere resa
entro sessanta giorni dalla trasmissione dell’istruttoria da parte del responsabile
del procedimento, decorsi inutilmente i quali si intende resa in senso positivo.
Art. 18 - Misure premiali.
1. Al fine di promuovere e agevolare la riqualificazione delle aree urbane
degradate di cui all’articolo 15 è riconosciuto un aumento del volume non
superiore al 60 per cento se l’edificio è destinato ad uso residenziale o un aumento
non superiore al 60 per cento della superficie coperta se l’edificio è destinato ad
uso diverso.
2. Per le finalità di cui al comma 1 gli edifici situati all’interno delle aree
degradate da riqualificare e le relative volumetrie o superfici riconosciute come
misure premiali ai sensi del comma 1 possono essere localizzati in area o aree
diverse all’interno del territorio comunale, ad esclusione delle aree agricole, fermo
restando l’obbligo di riqualificazione dell’area degradata.
14
3. Con la deliberazione di cui al comma 2 dell’articolo 15 il Comune
individua le aree in cui possono essere localizzate le volumetrie e le superfici di
cui al comma 2.
4. Il Comune può ridurre il contributo di costruzione o stabilire incentivi di
carattere economico a favore di coloro che attuano gli interventi di cui all’articolo
17.
CAPO IV - Norme di coordinamento e disposizioni finali
Art. 19 - Ulteriori interventi di riqualificazione.
1. Gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia di interesse regionale
che richiedano, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera f) della legge regionale
11/2004, una deroga al limite quantitativo massimo della zona agricola
trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, sono approvati
dalla Giunta regionale ai sensi dell’ articolo 32 della legge regionale 29 novembre
2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.
Art. 20 - Varianti urbanistiche in materia di commercio.
1. I piani urbanistici comunali adeguano i propri contenuti e disposizioni in
materia di attività commerciali al regolamento di cui all’articolo 4 della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 50.
2. La localizzazione delle aree di insediamento delle medie strutture con
superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati è soggetta a variante
urbanistica comunale secondo la procedura di cui all’articolo 50, comma 4, della
legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, fino all’approvazione del PAT; per i
comuni dotati di PI si applica la procedura di cui all’articolo 18 della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11.
3. La localizzazione delle aree di insediamento delle grandi strutture di
vendita è soggetta a variante urbanistica comunale secondo le seguenti procedure:
a) fino all’approvazione del PAT, si applica l’articolo 50, comma 9, della legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61;
b) per i comuni dotati di PI, si applica l’articolo 18 della legge regionale n. 11
del 2004, ferme restando le necessarie previe modifiche al PAT in attuazione a
quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera j) della medesima legge
regionale secondo cui spetta a detto PAT di dettare i criteri per l'individuazione di
ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre
strutture alle stesse assimilate.
Art. 21 - Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 24 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. All’articolo 26 della legge regionale 11/2004, dopo il comma 2 bis è
inserito il seguente comma:
“2 ter. I progetti strategici di cui al comma 2 undecies dell’articolo 101 della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di turismo”, sono di interesse regionale ai sensi dell’articolo 6, comma 2,
della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, qualora comportino variante ai
piani urbanistici e territoriali, sono approvati dalla Giunta regionale ai sensi
dell’ articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme
sulla programmazione”.
15
Art. 22 - Valutazione della legge.
1. Decorsi due anni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione ricognitiva e informativa
circa l’applicazione della presente legge.
Art. 23 - Abrogazioni e norme finali.
1. Sono abrogate le seguenti leggi o disposizioni di legge regionali:
a) legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del
settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla
legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”;
b) legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 “Modifiche alla legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire
l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007,
n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni, alla legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio” e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni
di impianti solari e fotovoltaici”;
c) legge regionale 10 agosto 2012, n. 36 “Modifiche alla legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire
l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007,
n. 16 in materia di barriere architettoniche” ”;
d) articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 “Modifica di leggi
regionali in materia urbanistica ed edilizia”.
Art. 24 - Norme transitorie.
1. Alle istanze presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge
si applica la disciplina previgente di cui alla 8 luglio 2009, n. 14 e successive
modifiche, salvo che il richiedente, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, non opti per l’applicazione della normativa contenuta nel Capo II.
2. Gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 non sono cumulabili con gli
interventi assenti ai sensi della legge regionale 14/2009.
3. Gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 sono consentiti una sola volta
anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli
incrementi volumetrici e delle superfici complessivamente previsti.
Art. 25 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 24 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
16
INDICE
CAPO I - Principi generali........................................................................... 7
Art. 1 - Finalità..................................................................................... 7
Art. 2 - Pianificazione urbanistica comunale. ...................................... 7
Art. 3 - Elenchi monitoraggio. ............................................................. 7
Art. 4 - Aggiornamento del quadro conoscitivo. ................................. 7
CAPO II - Interventi per il settore edilizio .................................................. 7
Art. 5 - Definizioni............................................................................... 7
Art. 6 - Interventi edilizi. ..................................................................... 8
Art. 7 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio
esistente. ............................................................................................... 9
Art. 8 - Interventi per favorire l’installazione di impianti solari e
fotovoltaici e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari. ... 10
Art. 9 - Edifici in zona a rischio idraulico e geologico. ..................... 10
Art. 10 - Titolo abilitativo edilizio e procedimento. .......................... 11
Art. 11 - Oneri e incentivi. ................................................................. 11
Art. 12 - Ambito di applicazione. ...................................................... 11
Art. 13 - Ristrutturazione edilizia. ..................................................... 12
Art. 14 - Interventi a favore dell’accessibilità degli edifici. .............. 13
CAPO III - Riqualificazione delle aree urbane degradate ......................... 13
Art. 15 - Aree urbane degradate. ........................................................ 13
Art. 16 - Limiti di applicabilità. ......................................................... 14
Art. 17 - Riqualificazione delle aree degradate. ................................ 14
Art. 18 - Misure premiali. .................................................................. 14
CAPO IV - Norme di coordinamento e disposizioni finali ....................... 15
Art. 19 - Ulteriori interventi di riqualificazione. ............................... 15
Art. 20 - Varianti urbanistiche in materia di commercio. .................. 15
Art. 21 - Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 24 aprile
2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”. ......................................................................................... 15
Art. 22 - Valutazione della legge. ...................................................... 16
Art. 23 - Abrogazioni e norme finali. ................................................ 16
Art. 24 - Norme transitorie. ............................................................... 16
Art. 25 - Dichiarazione d’urgenza. .................................................... 16
17
PDLR n. 355
PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)
Nota all’articolo 4
Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004)
NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI
PAESAGGIO
Art. 11 – Parametri per la validazione del quadro conoscitivo.
1. La Giunta regionale verifica, mediante l’impiego di idonee procedure, gli
archivi alfa-numerici dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del
quadro conoscitivo di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 50, al fine di
assegnare un indice complessivo di qualità (ICQ).
2. La Giunta regionale definisce i parametri di valutazione e stabilisce il valore
minimo di accettabilità dell'indice di qualità (IQ) da assegnare ai contenuti del
quadro conoscitivo di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 50. (1)
Art. 11 bis - Aggiornamento del quadro conoscitivo.
1. L’aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto dal comune per il piano
degli interventi (PI) e per ogni sua variante è trasmesso alla Giunta regionale ai
fini del solo monitoraggio. (2)
----------(1) Articolo sostituito da art. 21 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 .
(2) Articolo aggiunto da art. 1 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 30 .
Nota all’articolo 6
Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004)
NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI
PAESAGGIO
Art. 44 – Edificabilità.
1. Nella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e
dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano
essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite
con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1,
lettera d), n. 3.
18
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, sulla base di un piano
aziendale, esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola
con i seguenti requisiti minimi:
a) iscrizione all'anagrafe regionale nell'ambito del Sistema Informativo del Settore
Primario (SISP) di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n.
40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni;
b) occupazione di almeno una unità lavorativa a tempo pieno regolarmente iscritta
nei ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS; tale requisito non è richiesto per le
aziende agricole ubicate nelle zone montane di cui alla legge regionale 9
settembre 1999, n. 39 "Modifica della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme
sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane" " e successive
modificazioni;
c) redditività minima definita sulla base dei parametri fissati dalla Giunta
regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 1.
2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti agli imprenditori agricoli, in
deroga ai requisiti di cui al comma 2, qualora si rendano necessari per
l’adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie
riguardanti la tutela dell’ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e
l’assicurazione del benessere degli animali. (1)
2 ter. Al fine di garantire la tutela delle differenti realtà socio-economiche e agroambientali presenti nel territorio, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, gli
interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive di cui al comma 1 sono
consentiti, qualora siano realizzati dalle Regole di cui alla legge regionale 19
agosto 1996, n. 26 “Riordino delle Regole”, da fondazioni ed istituti nonché dagli
enti pubblici territoriali e da società o enti dagli stessi costituiti o prevalentemente
partecipati. (2)
3. Il piano aziendale di cui al comma 2, redatto da un tecnico abilitato del settore
secondo i parametri indicati dal provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1,
lettera d), n. 2, è approvato dall'ispettorato regionale dell'agricoltura (IRA) e
contiene in particolare:
a) la certificazione dei requisiti di cui al comma 2;
b) la descrizione analitica dei fattori costitutivi l'azienda agricola: numero di
occupati, dettaglio delle superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle
produzioni realizzate, delle attività connesse e dei fabbricati esistenti;
c) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi, residenziali o agricoloproduttivi che si ritengono necessari per l'azienda agricola, con l'indicazione dei
tempi e delle fasi della loro realizzazione, nonché la dichiarazione che nell'azienda
agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti. Per gli interventi con
finalità agricolo-produttive il piano deve dimostrare analiticamente la congruità
del loro dimensionamento rispetto alle attività aziendali.
3 bis. Al fine di garantire l’insediamento di giovani in agricoltura sono consentiti
gli interventi di cui al comma 1 in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e,
limitatamente alle iniziative del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 riferite
al pacchetto giovani relative agli interventi edilizi destinati a strutture agricoloproduttive, l’approvazione del piano aziendale per lo sviluppo dell’impresa, ai fini
del finanziamento a valere sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEARS), sostituisce l’approvazione del piano aziendale prevista dal comma 3. La
deroga al comma 3 è, altresì, consentita per coloro che sono stati ammessi alle
agevolazioni previste per i giovani in agricoltura gestite dall’Istituto di servizi per
19
il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nel caso in cui l’Agenzia veneta per i
pagamenti in agricoltura (AVEPA) di cui alla legge regionale 9 novembre 2001,
n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura” certifichi
l’esistenza di un piano aziendale che soddisfi le caratteristiche previste al comma
3. (3)
4. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti:
a) per l’ampliamento di case di abitazione esistenti, fatto salvo quanto previsto al
comma 5, fino a 200 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato
come unità lavoro, documentabile con l’iscrizione agli specifici ruoli previdenziali
presso l’INPS, e comunque non oltre 1.200 mc.; (4)
a bis) per usi agrituristici, ai richiedenti aventi titolo ai sensi della normativa
vigente, l’ampliamento delle case di abitazione fino a 1.200 mc., comprensivi
dell’esistente, anche in aderenza alla parte rustica presente; (5)
b) per nuove case di abitazione, qualora non esistenti nell'azienda agricola, fino ad
un limite di 600 mc. per ogni azienda agricola, ampliabili di 100 mc. per ogni
familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile
con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non
oltre 1200 mc.;
c) per le strutture agricolo-produttive con il limite della loro funzionalità e
congruità rispetto alle attività aziendali, fatte salve eventuali scelte più restrittive
del piano di assetto del territorio.
5. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono
disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell’articolo 43. Sono sempre consentiti,
purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, gli interventi di cui
alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di edilizia” e successive modificazioni, nonché l’ampliamento di edifici
da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc.
comprensivi dell’esistente, purché la destinazione abitativa sia consentita dallo
strumento urbanistico generale. (6)
5 bis. Al fine di garantire completezza all’offerta turistica nel territorio agricolo è
sempre consentita la realizzazione di piscine da parte delle aziende agrituristiche
in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, in deroga ai requisiti di cui ai commi 2 e
3, da parte delle attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast, delle
unità abitative ammobiliate ad uso turistico, nonché delle attività ricettive in
residenze rurali, di cui rispettivamente alle lettere c), d) e f) del comma 1
dell’articolo 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle
leggi regionali in materia di turismo”. (7)
5 ter. I comuni, in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, disciplinano nel PI la
realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione
stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli
animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente
familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del
fondo. (8)
6. La realizzazione di serre fisse è consentita all'imprenditore agricolo nei limiti di
copertura del 50% del fondo di proprietà o disponibilità e nel rispetto delle
modalità costruttive di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e). Si intendono per
serre fisse le strutture stabilmente infisse al suolo e destinate esclusivamente alla
protezione e copertura delle colture; le serre fisse volte alla protezione o forzatura
20
delle colture e le serre mobili (9) possono essere installate senza i limiti stabiliti
dal presente comma. Le serre mobili destinate ad uso temporaneo sono installate
senza il permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie
fuori terra. La Giunta regionale, avvalendosi di una apposita commissione di
esperti, individua le caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse
tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento; il PI
nell’individuazione di cui all’articolo 43, comma 2, lettera e), si attiene alle
indicazioni contenute nel provvedimento della Giunta regionale. (10)
6 bis. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 6, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sono equiparate alle serre
di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera e), le serre tunnel a campata
singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante
costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse
stagionalmente. La Giunta regionale individua le caratteristiche costruttive e le
condizioni da rispettare per l’installazione delle serre tunnel di cui al presente
comma. (11)
7. I fabbricati per insediamenti di tipo agro-industriale non possono essere ubicati
in zona agricola, dovendo il piano degli interventi (PI) individuare a tale scopo
specifiche aree nelle zone industriali.
7 bis. Le società e le cooperative agricole, di trasformazione e/o
commercializzazione dei prodotti derivanti dalle aziende dei soci, possono
realizzare in zona agricola, impianti per la produzione di energie da fonti
rinnovabili e assimilate in deroga al comma 2. (12)
8. La realizzazione di strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento,
ferma restando la normativa vigente in materia igenico-sanitaria, è consentita
previo rilascio di uno specifico parere da parte dell'unità locale socio-sanitaria
competente per territorio che attesti la compatibilità ambientale e sanitaria
dell'intervento con gli allevamenti esistenti, in conformità ai parametri individuati
nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 50, comma 1, lettera
d), n. 4.
9. La realizzazione di allevamenti zootecnico-intensivi è consentita, nel rispetto
della disciplina dettata dal provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera
d), n. 5. Per allevamento zootecnico-intensivo si intende il complesso delle
strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma
industriale, non collegati con nesso funzionale ad una azienda agricola.
10. Non è consentita la nuova edificazione nelle aree boscate e al di sopra dei
1.600 m., fatta salva per queste ultime aree la realizzazione di malghe, rifugi e
bivacchi alpini. Nelle aree di montagna il limite dei 1.600 m. può essere derogato
secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di cui all'articolo 50, comma
1, lettera d), n. 6. (13)
----------(1) Comma aggiunto da comma 1 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 .
(2) Comma aggiunto da comma 1 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 .
(3) Comma così modificato da comma 1 art. 9 legge regionale 31 dicembre 2012,
n. 55 che ha inserito alla fine la frase “La deroga al comma 3 è, altresì, consentita
per coloro che sono stati ammessi alle agevolazioni previste per i giovani in
agricoltura gestite dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA) nel caso in cui l’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura
21
(AVEPA) di cui alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione
dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura” certifichi l’esistenza di un
piano aziendale che soddisfi le caratteristiche previste al comma 3.”; in
precedenza comma aggiunto da comma 2 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n.
4.
(4) Lettera così sostituita da comma 3 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4.
(5) Lettera aggiunta da comma 4 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 .
(6) Comma così sostituito da comma 1. art. 34, della legge regionale 5 aprile
2013, n. 3 .
(7) Comma aggiunto da comma 6 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 .
(8) Comma aggiunto da comma 6 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 .
(9) Comma così modificato da comma 7 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n.
4 che ha aggiunto le parole “e le serre mobili”.
(10) Comma così modificato da comma 7 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008,
n. 4 che ha aggiunto l’ultimo periodo.
(11) Comma aggiunto da comma 1 art. 10 legge regionale 31 dicembre 2012, n.
55 .
(12) Comma aggiunto da comma 8 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 .
(13) Comma così modificato da comma 1 art. 15 legge regionale 26 giugno 2008,
n. 4 che ha sostituito le parole “1.300 metri” con le parole “1.600 metri”.
Legge regionale 6 aprile 1999, n. 12 (BUR n. 32/1999)
RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI A FINI ABITATIVI
Art. 2 - Limiti di applicazione.
1. Il regolamento edilizio comunale determina le condizioni e i limiti per il
recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 1998,
fermo restando il rispetto dei seguenti parametri:
a) l’altezza utile media di 2,40 metri per i locali adibiti ad abitazione, 2,20 metri
per i Comuni inseriti negli ambiti delle Comunità montane ai sensi delle leggi
regionali vigenti e di 2,20 metri per i locali adibiti a servizi, quali corridoi,
disimpegni, ripostigli e bagni. L’altezza utile media sarà calcolata dividendo il
volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi 1,80 metri ridotto a 1,60
metri per i comuni montani, per la relativa superficie utile;
b) il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a 1/16.
2. Gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti devono
avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda nonché
delle linee di pendenza delle falde. Il regolamento edilizio determina le tipologie
di aperture nelle falde e ogni altra condizione al fine di rispettare gli aspetti
paesistici, monumentali e ambientali dell’edificio sul quale si intende intervenire.
3. Fatte salve le diverse previsioni del piano regolatore generale per gli edifici
soggetti a tutela ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 27 giugno 1985, n.
61 , dell’articolo 10 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e della legge 1°
giugno 1939, n. 1089, nel regolamento edilizio può essere prevista la ulteriore
esclusione di determinate tipologie edilizie dal recupero a fini abitativi dei
sottotetti.
4. Il Consiglio comunale può disporre l’esclusione di parti del territorio comunale
dall’applicazione della presente legge, nonché individuare ambiti nei quali, in
22
assenza del reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, l’intervento è
consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle
aree per parcheggi di cui al comma 3, dell’articolo 3 della presente legge.
Nota all’articolo 9
Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 (BUR n. 110/2012)
PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE DI SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DISPOSIZIONI IN MATERIA
URBANISTICA, DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, DI MOBILITÀ,
DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E DI COMMERCIO ITINERANTE
Art. 3 - Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento
urbanistico generale.
1. Sono soggetti al procedimento unico di cui all’articolo 7 del DPR 160/2010,
previo parere del consiglio comunale, gli interventi che comportano ampliamenti
di attività produttive in difformità dallo strumento urbanistico purché entro il
limite massimo dell’80 per cento del volume e/o della superficie netta/lorda
esistente e, comunque, in misura non superiore a 1.500 mq.. Nel caso in cui
l’ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di destinazione d’uso di
fabbricati esistenti, gli stessi devono essere situati all’interno del medesimo lotto
sul quale insiste l’attività da ampliare o, comunque, costituire con questa un unico
aggregato produttivo.
2. Il parere del consiglio comunale di cui al comma 1 deve essere reso entro
sessanta giorni dalla trasmissione dell’esito favorevole della conferenza di servizi
o dell’istruttoria del responsabile SUAP, decorsi inutilmente i quali si intende reso
in senso positivo.
3. Il limite massimo di ampliamento previsto dal comma 1, può essere conseguito
anche con più interventi purché il limite di 1.500 mq non sia complessivamente
superato.
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (1).
TESTO
UNICO
DELLE
DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE
REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA (TESTO A)
E
Art. 20 (R) Procedimento per il rilascio del permesso di costruire (decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493) (2)
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei
soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico
corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati
progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti
previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del
progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti
urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in
23
particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie
nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni
tecnico-discrezionali, alle norme relative all’efficienza energetica. (3)
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del
responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge
secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del
procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico,
secondo quanto previsto all’ articolo 5, comma 3, i prescritti pareri e gli atti di
assenso eventualmente necessari e, valutata la conformità del progetto alla
normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una
dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento
richiesto. (4)
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del
permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto
al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali
modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di
modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la
documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente
comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal
responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della
domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o
completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità
dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal
caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della
documentazione integrativa.
5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i
concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre
amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più
amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta
incompatibilità dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni. Le amministrazioni che esprimono
parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i
relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle
posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione
del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241
del 1990, e successive modificazioni. (5)
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare
all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il
termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la
conferenza di servizi di cui al comma 5-bis, la determinazione motivata di
conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è, ad ogni
effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo
è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il
responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano
24
all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n.
241 del 1990, e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di
costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli
estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il
cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio. (6)
7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di
100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la
motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo,
ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego,
sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti
salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i
quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il
termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove
tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenziorifiuto.
10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela non compete all'amministrazione comunale, il competente ufficio comunale
acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al
comma 5-bis. In caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di
costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. (7)
11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui
all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione
della domanda.
12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli
adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte
salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di
ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali.
13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o
attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente
l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con
la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento
informa il competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni
disciplinari.
Art. 24 (L) Certificato di agibilità (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli
220; 221, comma 2, come modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)
1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza,
igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi
installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del
competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
25
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al
comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del
permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività,
o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato
di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro. (8)
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegato
copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in
conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939,
n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 25 (R) Procedimento di rilascio del certificato di agibilità (decreto del
Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre 1971, n.
1086, articoli 7 e 8)
1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il
soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico
la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente
documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il
certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di
conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla
avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti
installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113
e127, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di
collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità
degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.
2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione
della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del
procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale
ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente
documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 62,
attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni
di cui alcapo IV della parte II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in
materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui
all'articolo 77, nonché all'articolo 82.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende
attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'all'articolo 5,
comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del
silenzio-assenso è di sessanta giorni. (9)
26
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal
responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda,
esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già
nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita
autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa.
Art. 26 (L) Dichiarazione di inagibilità (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
art. 222)
1. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di
dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo
222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
---------------(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.
(2) Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.
301 e, successivamente, così sostituito dall'art. 5, comma 2, lett. a), n. 3), D.L. 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n.
106.(3) Comma così modificato dall’ art. 13, comma 2, lett. d), n. 1), D.L. 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
(4) Comma così modificato dall’ art. 13, comma 2, lett. d), n. 2), D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
(5) Comma inserito dall’ art. 13, comma 2, lett. d), n. 3), D.L. 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
(6) Comma così sostituito dall’ art. 13, comma 2, lett. d), n. 4), D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
(7) Comma così sostituito dall’ art. 13, comma 2, lett. d), n. 5), D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
(8) Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella
G.U. 13 novembre 2001, n. 264.
(9) Comma così corretto da Comunicato 13 novembre 2001, pubblicato nella
G.U. 13 novembre 2001, n. 264.
Nota all’articolo 10
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
TESTO
UNICO
DELLE
DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE
REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA (TESTO A)
E
Art. 22 (L) Interventi subordinati a denuncia di inizio attività (decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10
del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
art. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in part. articoli 34 ss, e 149) (1) (2)
27
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non
riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi
alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a
permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle
volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non
alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute
nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia,
nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività
costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di
costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della
dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante
denuncia di inizio attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora
siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi
negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni
plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata
esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di
approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani
attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21
dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta
giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di
ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita
relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le
caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di
strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito
applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque,
ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai
sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi
soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3,
assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la
relativa determinazione.
6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino
immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è
subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle
relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in
particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. E' comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso
di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza
obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo
quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione
della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di
28
cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
37.
Art. 23 (L commi 3 e 4 - R commi 1, 2, 5, 6 e 7) Disciplina della denuncia di
inizio attività (legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce
l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche
introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669) (3) (5)
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di
inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta
allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a
firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che
asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici
approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti,
nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di
organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e
degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica
sicurezza,
all'immigrazione,
all'asilo,
alla
cittadinanza,
all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi
gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco,
nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di
quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle
autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati
relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli
strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a
corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive
degli organi e delle amministrazioni competenti. (6)
1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta
raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è
previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si
considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, si procede all'individuazione dei criteri e delle modalità
per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini della presentazione della
denuncia. (6)
2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si
intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre
anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a
nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello
unico la data di ultimazione dei lavori.
29
3. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il
termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di
assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. (7)
4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del
soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio
comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui
al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la
denuncia è priva di effetti. (8)
5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività
da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a
corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di
assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il
termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni
stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto
intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa
l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva
la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed
edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato
di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la
conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.
Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione
catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non
hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale
documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5. (4)
---------------(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 27 dicembre 2002,
n. 301.
(2) Vedi, anche, l' art. 1-quater, comma 1 , D.L. 8 luglio 2010, n. 105, convertito,
con modificazioni, dalla L. 13 agosto 2010, n. 129.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 27 dicembre 2002,
n. 301.
(4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 558, L. 30 dicembre 2004, n. 311,
a decorrere dal 1° gennaio 2005.
(5) Vedi, anche, l'art. 2, comma 13, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e il comma 1
dell'art. 1-quater, D.L. 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla
L. 13 agosto 2010, n. 129.
(6) Comma inserito dall’ articolo 13, comma 2, lett. e), n. 1), D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
(7) Comma così modificato dall’ articolo 13, comma 2, lett. e), n. 2), D.L. 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
30
(8) Comma così modificato dall’ articolo 13, comma 2, lett. e), n. 3), D.L. 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (1).
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123,
IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO.
Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
In vigore dal 20 agosto 2009
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione
dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’ articolo
15, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde
pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o
successivamente;
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi
di lavoro. (3)
1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel
rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista. (4)
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione
dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1,
lettere a) e b). (5)
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non
contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa
esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento
dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. (6)
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non
contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento
dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 98. (7)
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo
l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di
essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la
progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie,
alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per
la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali
nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. (8)
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi
momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i
soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei
lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: (9)
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da
31
affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta
è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di
cui all’ allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori
autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e
artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato
XVII; (10)
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo,
distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i
cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’ allegato XI, il requisito di
cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da
parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo
quanto previsto dall’ articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; (11)
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto
del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica
preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva
delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’ articolo
16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante
l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). (12)
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o
del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in
assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del
documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori
autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza
comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente. (13)
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti
a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo
inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la
progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori. (2)
------------(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.
(2) Comma così sostituito dall'art. 39, comma 1, lett. a), L. 7 luglio 2009, n. 88.
(3) Comma così sostituito dall'art. 59, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n.
106.
(4) Comma inserito dall'art. 59, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(5) Comma così modificato dall'art. 59, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 agosto 2009,
n. 106.
(6) Comma così modificato dall'art. 59, comma 1, lett. d), D.Lgs. 3 agosto 2009,
n. 106.
32
(7) Comma così modificato dall'art. 59, comma 1, lett. e), D.Lgs. 3 agosto 2009,
n. 106.
(8) Comma così modificato dall'art. 59, comma 1, lett. f), D.Lgs. 3 agosto 2009, n.
106.
(9) Alinea così modificato dall'art. 59, comma 1, lett. g), D.Lgs. 3 agosto 2009, n.
106.
(10) Lettera così modificata dall'art. 59, comma 1, lett. h) e i), D.Lgs. 3 agosto
2009, n. 106.
(11) Lettera così modificata dall'art. 59, comma 1, lett. l), D.Lgs. 3 agosto 2009, n.
106.
(12) Lettera così sostituita dall'art. 59, comma 1, lett. m), D.Lgs. 3 agosto 2009, n.
106.
(13) Comma così modificato dall'art. 59, comma 1, lett. n), D.Lgs. 3 agosto 2009,
n. 106.
Nota all’articolo 12
Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (1).
LIMITI INDEROGABILI DI DENSITÀ EDILIZIA, DI ALTEZZA, DI
DISTANZA FRA I FABBRICATI E RAPPORTI MASSIMI TRA SPAZI
DESTINATI AGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI E PRODUTTIVI E
SPAZI PUBBLICI O RISERVATI ALLE ATTIVITÀ COLLETTIVE, AL
VERDE PUBBLICO O A PARCHEGGI DA OSSERVARE AI FINI DELLA
FORMAZIONE DEI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI O DELLA
REVISIONE DI QUELLI ESISTENTI, AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L. 6
AGOSTO 1967, N. 765 (2) (3) (4).
Art. 2. Zone territoriali omogenee.
Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17
della legge 6 agosto 1967, n. 765 :
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere
storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese
le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali
caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A):
si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli
edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria
della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino
inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di
superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o
ad essi assimilati;
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo
restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà
richieda insediamenti da considerare come zone C);
F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
33
Art. 8. Limiti di altezza degli edifici.
Le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali omogenee sono
stabilite come segue:
1) Zone A):
per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze
degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di
sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture;
per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili,
l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici
circostanti di carattere storico-artistico.
2) Zone B):
l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici
preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani
particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche,
sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all'art. 7.
3) Zone C): contigue o in diretto rapporto visuale con zone del tipo A): le altezze
massime dei nuovi edifici non possono superare altezze compatibili con quelle
degli edifici delle zone A) predette.
4) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sono stabilite dagli strumenti
urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al
successivo art. 9.
----------(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 aprile 1968, n. 97.
(2) Il presente decreto, che qui si riporta con il n. 1444, è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale privo di numero. Tale indicazione, desunta da successivi atti
che a detto provvedimento fanno riferimento, è stata aggiunta redazionalmente.
(3) Emanato dal Ministero dei lavori pubblici.
(4) Vedi, anche, l'art. 4, L. 14 gennaio 2013, n. 10.
Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (1).
NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ URBANISTICOEDILIZIA, SANZIONI, RECUPERO E SANATORIA DELLE OPERE
EDILIZIE (2) (3).
Art. 33. Opere non suscettibili di sanatoria.
Le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in
contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano
stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse:
a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a
tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici,
ambientali, idrogeologici;
b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e
fluviali;
c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza
interna;
d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree.
34
Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili
assoggettati alla tutela della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e che non siano
compatibili con la tutela medesima.
Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano
le sanzioni previste dal capo I (4).
-----------(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 marzo 1985, n. 53, S.O.
(2) Vedi, anche, il D.L. 23 aprile 1985, n. 146, il D.M. 15 maggio 1985 e l'art. 32,
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di
conversione. Inoltre, con D.M. 19 luglio 1985 (Gazz. Uff. 29 luglio 1985, n. 177),
modificato dal D.M. 12 settembre 1985 (Gazz. Uff. 18 settembre 1985, n. 220),
sono stati approvati i modelli della domanda di concessione edilizia o di
autorizzazione in sanatoria di cui alla presente legge.
(3) La regione Sicilia, con L.R. 10 agosto 1985, n. 37, ha disposto che la presente
legge si applichi nel proprio territorio con le modifiche e le eccezioni nella stessa
indicate. In appendice alla medesima legge regionale è riportato il testo della
presente legge, aggiornato con le modifiche da essa disposte, nonché con le
modifiche apportate da altri provvedimenti regionali intervenuti successivamente,
la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla regione Sicilia.
(4) Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Nota all’articolo 13
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
TESTO
UNICO
DELLE
DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE
REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA (TESTO A)
E
Art. 3 (L) Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art.
31)
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le
opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare
ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i
volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche
delle destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi
rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante
un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali
e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il
rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi
35
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli
elementi estranei all'organismo edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad
un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed
impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi
anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria
e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica; (1)
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e
urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere
precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero
l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando,
per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti
diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che
comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di
ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di
qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e
simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici,
in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree,
qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la
realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di
impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui
consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire
l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti,
degli isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti
urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di
restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Art. 10 (L) Interventi subordinati a permesso di costruire (legge n. 10 del 1977,
art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4)
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio
e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
36
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità
immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici,
ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A,
comportino mutamenti della destinazione d'uso. (2)
2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a
trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a
permesso di costruire o a denuncia di inizio attività.
3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in
relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al
preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni
regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 44.
------------(1) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 dicembre 2002,
n. 301.
(2) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 dicembre
2002, n. 301.
Nota all’articolo 14
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (1) (2).
LEGGE-QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I
DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE (3)
Art. 4 (Accertamento dell'handicap) (4) (7)
In vigore dal 18 febbraio 1992
1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità
dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale
residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le
commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che
sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in
servizio presso le unità sanitarie locali. (5) (9)
------------(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
(2) Per la legge quadro di realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali, vedi la L. 8 novembre 2000, n. 328.
(3) Vedi, anche, l'art. 45, L. 17 maggio 1999, n. 144.
(4) Vedi, anche, l'art. 38, comma 5, L. 23 dicembre 1998, n. 448. Per l'
autocertificazione dei soggetti portatori di handicap, vedi l'art. 39, L. 23 dicembre
1998, n. 448.
(5) Per l' accertamento provvisorio dell' handicap, vedi l'art. 2, commi 2 e 3, D.L.
2 marzo 1993, n. 45, e, successivamente, l'art. 2, commi 2, 3 e 3 bis, D.L. 27
agosto 1993, n. 324.
37
(6) Per la competenza delle commissioni mediche di cui al presente articolo in
merito all'accertamento delle condizioni di disabilità ai fini dell'inserimento
lavorativo dei disabili, vedi l'art. 1, comma 4, L. 12 marzo 1999, n. 68.
(7) Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 e il comma 11 dell'art. 19,
D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
Legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 (BUR n. 63/2007)
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE
Art. 10 - Facilitazioni per interventi su immobili abitati da persone con disabilità.
1. La realizzazione di incrementi volumetrici o di superficie utile abitabile,
funzionali alla fruibilità di edifici abitati da soggetti riconosciuti invalidi con
impedimento permanente alla deambulazione (1) dalla competente commissione,
ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992, dà diritto alla riduzione delle
somme dovute a titolo di costo di costruzione in relazione all’intervento, in misura
del cento per cento.
2. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce i criteri per
l’attuazione della disposizione di cui al comma 1.
3. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
ricompresi nelle zone territoriali omogenee di tipo B, C ed E di cui al decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di
altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione
dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765” e successive modificazioni, sono
consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici
vigenti, per una sola volta, interventi di ampliamento della volumetria nella
misura massima di 150 metri cubi, (2) realizzati in aderenza agli edifici esistenti
limitatamente ad un singolo intervento per nucleo familiare.
4. Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al comma 3, le disposizioni a tutela
dei beni ambientali e culturali, la normativa vigente sulle distanze dalle strade,
sulle distanze dai confini e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché
gli eventuali vincoli igienico-sanitari che vietano ogni tipo di nuova edificazione.
5. La domanda per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi deve essere corredata da:
a) una certificazione medica rilasciata dall’azienda ULSS, attestante la situazione
di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, o
equivalente certificazione medica ai sensi del comma 3 dell’articolo 94 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2003), già rilasciata o in
attesa di rilascio, relativa alla persona ivi residente;
b) una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da
idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti l'impossibilità
tecnica di reperire spazi adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza;
c) il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il
conseguimento delle speciali finalità dell'intervento, nel rispetto della normativa
vigente.
38
6. All'atto del rilascio dei titoli abilitativi edilizi, sulle volumetrie realizzate ai
sensi del comma 3, è istituito a cura del titolare del permesso un vincolo di durata
decennale, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari, di non
variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti
che non siano persone con disabilità.
------------(1) Comma così modificato da articolo 9, comma 1, della legge regionale 8 luglio
2011, n. 13 che dopo le parole “riconosciuti invalidi” ha aggiunto le parole “con
impedimento permanente alla deambulazione” e sopprime le parole “, o
riconosciuti con una invalidità civile superiore al 75 per cento ai sensi della legge
15 ottobre 1990, n. 295 “Modifiche ed integrazioni all’articolo 3 del decreto legge
30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988,
n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle
minorazioni e malattie invalidanti” in precedenza aggiunte da articolo 12, comma
1, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
(2) Le parole “120 metri cubi” sono state sostituite dalle parole “150 metri cubi”
da articolo 12, comma 2, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
Nota all’articolo 17
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
TESTO
UNICO
DELLE
DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE
REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA (TESTO A)
E
Art. 3 (L) Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art.
31)
Vedi nota all’art. 13.
Art. 14 (L) Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici (legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater, introdotto dall'art. 16 della legge 6 agosto
1967, n. 765; decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lettera b);
legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3)
1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato
esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa
deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di
settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può
riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i
fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed
esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
39
Nota all’articolo 19
Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004)
NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI
PAESAGGIO
Art. 13 – Contenuti del Piano di assetto del territorio (PAT).
1. Il piano di assetto del territorio (PAT), redatto sulla base di previsioni
decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle
trasformazioni ammissibili ed in particolare:
a) verifica ed acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del
quadro conoscitivo territoriale comunale;
b) disciplina, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura
geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storicomonumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi
nella pianificazione territoriale di livello superiore;
c) individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela,
riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al
miglioramento della qualità urbana e territoriale;
d) recepisce i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definisce
le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie
floristiche e faunistiche;
e) individua gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di
interesse comunale;
f) determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in
zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra
la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC),
secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all’articolo 50, comma 1,
lett. c); tale limite può essere derogato previa autorizzazione della Giunta
regionale, sentita la provincia interessata, per interventi di rilievo sovracomunale;
(1)
g) detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con
riferimento ai contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale
(PTCP) di cui all'articolo 22;
h) detta una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela
e alle fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dagli
articoli 40, 41 e 43;
i) assicura il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi di cui
all'articolo 31;
j) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e detta i criteri
per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture
di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate;
k) determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di
dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti
residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri
per i cambi di destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione delle funzioni
compatibili;
40
l) definisce le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di
riqualificazione e riconversione;
m) precisa le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione
di cui agli articoli 35 e 37;
n) detta i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la
dismissione delle attività produttive in zona impropria, nonché i criteri per
l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento
recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la
realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti
produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la
determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma
dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive
modificazioni, in relazione alle specificità territoriali del comune;
o) individua le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili
interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel
rispetto delle norme tecniche di cui al comma 3, lettera c);
p) individua i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi
complessi;
q) stabilisce i criteri per l’individuazione dei siti per la localizzazione di reti e
servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al decreto legislativo 1
agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive
modificazioni;
r) elabora la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di
altri settori.
2. Ai fini della presente legge gli ambiti territoriali omogenei (ATO) in cui il
comune suddivide il proprio territorio, vengono individuati per specifici contesti
territoriali sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico e
insediativo.
3. Il PAT è formato:
a) da una relazione tecnica che espone gli esiti delle analisi e delle verifiche
territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale;
b) dagli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;
c) dalle norme tecniche che definiscono direttive, prescrizioni e vincoli, anche
relativamente ai caratteri architettonici degli edifici di pregio, in correlazione con
le indicazioni cartografiche;
d) da una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo di
cui all'articolo 10 e le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere a),
b) e c).
4. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, così come individuati dal
PTCP, possono predisporre il PAT in forma semplificata secondo le modalità
definite con atto di indirizzo di cui all’articolo 46, comma 2, lettera g).
-------------(1) Lettera così modificata da comma 1 art. 8 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4
che ha aggiunto le parole: “tale limite può essere derogato previa autorizzazione
della Giunta regionale, sentita la provincia interessata, per interventi di rilievo
sovracomunale;”.
41
Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 (BUR n. 109/2001)
NUOVE NORME SULLA PROGRAMMAZIONE
Art. 32 - Accordi di programma. (1)
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 , per
l'attuazione organica e coordinata di piani e progetti che richiedono per la loro
realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre
amministrazioni pubbliche, anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il
Presidente della Giunta regionale può promuovere la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare
il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il
finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi
surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, escluse le
amministrazioni statali.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente
della Giunta regionale convoca una conferenza fra i soggetti interessati.
4. L'accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati, autorizzati a
norma dei rispettivi ordinamenti in ordine alla natura e ai contenuti dell'accordo
stesso. Esso è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. L'accordo
sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i
nulla osta previsti da leggi regionali. Esso comporta, per quanto occorra, la
dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei
relativi lavori, e la variazione integrativa agli strumenti urbanistici senza necessità
di ulteriori adempimenti.
----------(1) L'art. 18 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 ha previsto la stipula di
accordi ai sensi del presente articolo per l'attivazione dei servizi di "Autostrada
viaggiante" e "Autostrada del mare".
Nota all’articolo 20
Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 (BUR n. 110/2012)
POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE NELLA
REGIONE DEL VENETO
Art. 4 - Indirizzi regionali.
1. Al fine di assicurare che lo sviluppo delle attività commerciali sia compatibile
con il buon governo del territorio, con la tutela dell’ambiente, ivi incluso
l’ambiente urbano, la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e la tutela del
consumatore, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare,
adotta un regolamento ai sensi degli articoli 19, comma 2, e 54, comma 2, dello
42
Statuto, contenente gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale in
attuazione dei seguenti criteri:
a) garantire la sostenibilità economica, sociale, territoriale ed ambientale del
sistema commerciale;
b) favorire la localizzazione degli interventi commerciali all’interno dei centri
storici e urbani;
c) incentivare il risparmio di suolo, favorendo gli interventi di consolidamento dei
poli commerciali esistenti, gli interventi di recupero e riqualificazione di aree o
strutture dismesse e degradate, gli interventi che non comportano aumento della
cubatura esistente in ambito comunale;
d) rafforzare il servizio di prossimità e il pluralismo delle forme distributive.
2. Il regolamento regionale di cui al comma 1:
a) detta i criteri per l’individuazione da parte degli strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica delle aree idonee all’insediamento delle medie strutture
con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture
di vendita;
b) definisce le modalità per la valutazione integrata degli impatti e
l’individuazione delle misure compensative e di mitigazione atte a rendere
sostenibili gli insediamenti;
c) definisce gli ambiti territoriali di rilevanza regionale ai fini dell’applicazione
dell’articolo 26, comma 1, lettera e);
d) definisce ogni altra disposizione di dettaglio per l’attuazione della presente
legge.
3. Gli enti territoriali competenti adeguano gli strumenti urbanistici e territoriali al
regolamento regionale di cui al comma 1 entro e non oltre centottanta giorni dalla
data della sua pubblicazione. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, dalla
data di entrata in vigore della presente legge e sino a tale adeguamento, non è
consentita l’individuazione di nuove aree o l’ampliamento di aree esistenti con
destinazione commerciale per grandi strutture di vendita e per medie strutture con
superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e non può essere rilasciata
l’autorizzazione commerciale in presenza di una variante approvata in violazione
del presente divieto.
Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 (BUR n. 27/1985)
NORME PER L’ASSETTO E L’USO DEL TERRITORIO. (1) (2)
Art. 50 - Varianti parziali. (3)
1. Le varianti del piano regolatore generale diverse da quelle dell’articolo
precedente sono parziali.
2. Le varianti generali e parziali indicano nella relazione tecnica gli obiettivi da
perseguire e devono contenere l’aggiornamento dello stato di fatto, la verifica dei
rapporti e limiti di dimensionamento e lo stato di attuazione del piano.
3. Le varianti parziali diverse da quelle elencate ai commi seguenti sono adottate e
approvate con lo stesso procedimento del piano originario, escludendo in ogni
caso l'adozione del progetto preliminare.
4. Sono adottate e approvate dal comune con la procedura prevista ai commi 6 e 7
le varianti parziali che interessano:
43
a) l’individuazione delle zone di degrado di cui all’articolo 27 della legge 5 agosto
1978, n. 457, e dei perimetri dei piani urbanistici attuativi nonché le modifiche al
tipo di strumento urbanistico attuativo previsto dal piano regolatore generale
purché tali modifiche rimangano all’interno di ciascuna delle categorie di cui
all’articolo 11, comma 1, numeri 1 e 2;
b) le modifiche di indicazioni progettuali puntuali purché non comportino nuova
edificazione o cambi di destinazioni d'uso;
c) la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica in attuazione di
provvedimenti regionali e statali;
d) le modifiche alla zonizzazione connesse all'ampliamento dei cimiteri e alla
ridefinizione delle fasce di rispetto;
e) la riconferma delle previsioni di piano regolatore generale relative a vincoli
scaduti ai sensi dell’articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187;
f) la realizzazione di opere pubbliche ai sensi del quinto comma dell’articolo 1
della legge 3 gennaio 1978, n. 1, purché dette opere possano essere considerate di
modesta entità sulla base degli atti di indirizzo di cui alla lettera d), del comma 1
dell’articolo 120;
g) le modifiche alle previsioni viarie purché non interferiscano con la viabilità di
livello superiore;
h) l'individuazione di aree per attrezzature pubbliche, con superficie inferiore ai
10.000 mq., di cui al D.M. LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444 come modificato
dall’articolo 25;
i) le trasposizioni cartografiche e la correzione di errori connessi all'assunzione di
una nuova base cartografica;
l) le modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio, con
esclusione degli indici di edificabilità, delle definizioni e delle modalità di calcolo
degli indici e dei parametri urbanistici, nonché delle destinazioni d'uso e delle
modalità di attuazione;
m) l’adeguamento dei rapporti e dei limiti di dimensionamento di cui all’articolo
25, conseguente a disposizioni statali e regionali e che non comportino modifiche
agli elaborati di cui alla lettera b) del punto 2 del comma primo dell’articolo 10.
5. Le varianti parziali cui al comma 4 non possono interessare le aree circostanti
gli edifici vincolati ai sensi dell’articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, per
una fascia non inferiore a metri lineari 200 dai confini dell’edificio, delle sue
pertinenze ed eventuali aree a parco.
6. Le varianti parziali di cui al comma 4 sono adottate dal consiglio comunale ed
entro cinque giorni sono depositate a disposizione del pubblico per dieci giorni
presso la segreteria del comune e della provincia; dell’avvenuto deposito è data
notizia mediante avviso pubblicato all’albo del comune e della provincia e
mediante l’affissione di manifesti, nonché attraverso altre eventuali forme di
pubblicità deliberate dal comune. Nei successivi venti giorni chiunque può
presentare osservazioni alla variante adottata.
7. Il consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle osservazioni, approva la variante apportando le eventuali
modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni pertinenti e la
trasmette alla Regione per la pubblicazione.
8. La variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente e
acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del
comune interessato. (4)
44
9. I comuni dotati di strumento urbanistico generale adeguato alle leggi regionali
31 maggio 1980, n. 80 e 5 marzo 1985, n. 24, nonché ai rapporti e ai limiti di
dimensionamento di cui agli articoli 22 e 25, adottano ed approvano, con la
procedura prevista ai commi 10, 11, 12 e 13, le varianti parziali che:
a) prevedono ampliamenti finalizzati esclusivamente al completamento delle zone
territoriali omogenee esistenti a destinazione residenziale, ovvero modifiche ai
parametri urbanistici delle zone stesse secondo gli indirizzi di cui all’articolo 120
corrispondenti ad un numero di abitanti teorici, calcolati sui residenti insediati e
rilevati alla data di adozione dello strumento urbanistico generale, come di seguito
indicato:
1) non superiore al cinque per cento per i comuni con popolazione fino a 3.000
abitanti
2) non superiore al quattro per cento per i comuni con popolazione compresa tra i
3.001 e i 5.000 abitanti;
3) non superiore al tre per cento per i comuni con popolazione compresa tra i
5.001 e i 10.000 abitanti;
4) non superiore al due per cento per i comuni con popolazione compresa tra i
10.001 e i 15.000 abitanti;
5) non superiore all’uno per cento per i comuni con popolazione compresa tra i
15.001 e i 50.000 abitanti;
6) non superiore al 0,5 per cento per gli altri comuni.
In tali casi deve essere previsto il conseguente adeguamento della dotazione di
aree per servizi;
b) prevedono ampliamenti delle superfici territoriali esistenti e incrementi agli
indici di edificabilità nelle zone a destinazione produttiva, commerciale,
direzionale e turistico ricettiva in misura non superiore al due per cento, delle aree
rilevate alla data di adozione dello strumento urbanistico generale, purché detti
ampliamenti non comportino nuovi accessi alla viabilità esistente e comunque
secondo gli indirizzi di cui all’articolo 120;
c) omissis (5)
10. Le varianti parziali di cui al comma 9 sono adottate e pubblicate con la
procedura prevista al comma 6.
11. Il consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle osservazioni, si pronuncia sulla variante confermandola
o apportando le modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni
pertinenti e, senza necessità di procedere alla ripubblicazione degli atti, trasmette
la variante in Regione per l’acquisizione del parere previsto al comma 12.
12. Il dirigente responsabile della struttura regionale competente, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della variante e accertata la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 9, esprime un parere relativamente ai
punti 1, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 45, nonché sulla pertinenza delle osservazioni
accolte e sulla congruenza della variante rispetto agli atti di indirizzo previsti
dall’articolo 120. Trascorso detto termine senza che il dirigente si sia espresso, il
consiglio comunale procede all’approvazione della variante prescindendo dal
parere.
13. Il consiglio comunale approva la variante urbanistica in conformità al parere
del dirigente responsabile della struttura regionale competente, ovvero formula,
entro sessanta giorni dal ricevimento del parere, opposizione alla Giunta regionale
45
che, nei successivi novanta giorni, decide definitivamente, approvando o
restituendo la variante.
14. La variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente e
acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del
comune interessato. (6)
15. Le percentuali relative agli ampliamenti ed incrementi di cui alle lettere a) e b)
del comma 9 non possono essere superate attraverso la predisposizione di varianti
successive. (7)
16. Le varianti parziali elencate ai commi 4 e 9, non possono incidere sulle
caratteristiche essenziali e sui criteri informatori del piano regolatore generale, né
porsi in contrasto con la pianificazione di livello superiore. (8)
----------(1) L'art. 13 della legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 reca una disciplina
transitoria in materia di attività edilizia disponendo che: "Fino all'entrata in vigore
della legge regionale di riordino della disciplina edilizia trovano applicazione le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia" e successive modificazioni, nonché le disposizioni della legge regionale
27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive
modificazioni, che regolano la materia dell'edilizia in maniera differente dal testo
unico e non siano in contrasto con i principi fondamentali desumibili dal testo
unico medesimo".
(2) Articoli da 1 a 75, 98 da 101 a 109, da 114 a 121 e 126 originariamente
abrogati da art. 49 comma 1 lett. e) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 a
decorrere dall’adozione da parte della Giunta regionale e della pubblicazione nel
BUR dei provvedimenti previsti dall'art. 50 comma 1 della medesima legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 , (provvedimenti adottati con un’unica
deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004, pubblicata nel BUR n. 105 del
22 ottobre) successivamente gli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 come modificati dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 ottobre
2004, n. 20 e da ultimo dall’articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2005, n.
8 ne hanno protratto l’applicazione per tutte le fattispecie ivi previste, in relazione
all’articolo 11, al terzultimo comma dell’articolo 27 e dell’articolo 50. Infine
l’articolo 1 comma 1 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 23 ha ripristinato
la vigenza delle norme richiamate dall’articolo 2 della medesima legge regionale
ed ad esse connesse, già abrogate ai sensi del combinato disposto degli articoli 48
e 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(3) Sull’applicazione del presente articolo vedi per i commi 6 e 7 l’articolo 1 della
legge regionale 2 dicembre 2005, n. 22 nonché per i commi da 4 a 16 gli articoli
48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 come modificati dagli articoli 1
e 2 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 20 nonché degli articoli 1 e 2 della
legge regionale 2 dicembre 2005, n. 23 . Infine per i commi da 10 a 14 e sino al 31
dicembre 2005 vedi anche l’articolo 47, comma 3 della legge regionale 4
novembre 2002, n. 33 come modificato dal comma 1 dell’articolo 5 della legge
regionale 24 dicembre 2004, n. 35 .
(4) Comma così sostituito da art. 42 legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 .
Inoltre la procedura prevista dai commi 6, 7 e 8 è stata estesa al recupero dei
sottotetti esistenti ai fini abitativi dall’art. 4 della legge regionale 6 aprile 1999, n.
46
12 . L’art. 5 comma 1 della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 prevede
l’utilizzo di tale procedura per i programmi integrati di riqualificazione
urbanistica edilizia ed ambientale di cui alla medesima legge regionale 1 giugno
1999, n. 23 .
(5) Lettera abrogata ai sensi del combinato disposto dell’articolo 49 della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 e dell’articolo 1 comma 1 della legge regionale 2
dicembre 2005, n. 23 . Vedi ora per la nuova disciplina l’articolo 48 comma 1 ter
della legge regionale 11/2004 come da ultimo sostituito dall’articolo 2 comma 2
della legge regionale 23/2005.
(6) Comma così sostituito da comma 1 art. 14 legge regionale 28 gennaio 2000, n.
5.
(7) Per l’applicazione del comma vedi anche il comma 2 dell’articolo 1 della
legge regionale 23/2005.
(8) Articolo così sostituito da art. 1 legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 . L’art. 4
della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 detta disposizioni transitorie per
l’applicazione delle disposizioni.
Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004)
NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI
PAESAGGIO
Art. 18 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli
interventi.
1. Il sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità,
le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi
nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un
apposito consiglio comunale.
2. Il piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale.
L’adozione del piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di
concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali
eventualmente interessati.
3. Entro otto giorni dall’adozione, il piano è depositato a disposizione del
pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali
chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni.
Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo
pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune può
attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.
4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione
delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano.
5. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata
presso la sede del comune per la libera consultazione.
6. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’albo
pretorio del comune. (1)
7. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni
relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non
approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati
approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di
47
cui all'articolo 34. In tali ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si
applica l’articolo 33.
8. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al
presente articolo.
9. L’approvazione del piano e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani
urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili
espressamente indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di convenzione
urbanistica già sottoscritta ed efficace.
------------(1) Comma così sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26.
Nota all’articolo 21
Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004)
NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI
PAESAGGIO
Art. 26 – Progetti strategici.
1. Il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) può prevedere che le
opere, gli interventi o i programmi di intervento di particolare rilevanza per parti
significative del territorio siano definiti mediante appositi progetti strategici.
2. Per l’attuazione dei progetti strategici l’amministrazione, che ha la competenza
primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento,
promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 7, che
assicuri il coordinamento delle azioni e determini i tempi, le modalità, il
finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. (27)
2 bis. La Giunta regionale può approvare con la procedura di cui al comma 2,
previo parere della competente commissione consiliare, i progetti strategici
previsti nel documento preliminare di PTRC di cui all’articolo 25, comma 1,
purché non in contrasto con il PTRC vigente. (28)
------------(27) Per il finanziamento dei progetti strategici di cui al presente articolo vedi
anche l’articolo 62 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
(28) Comma aggiunto da comma 1 art. 3 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 .
Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)
TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO
Art. 101 - Fondo di rotazione e di garanzia e controgaranzia.
1. La società finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA gestisce il fondo di
rotazione istituito per agevolare i programmi presentati dai soggetti di cui
all'articolo 97 (1) ed il fondo di garanzia e controgaranzia regionale.
48
2. La Veneto Sviluppo SpA può integrare il fondo di rotazione con proprie risorse
o con eventuali apporti di istituti di credito o di enti pubblici, in base ad apposite
convenzioni stipulate tra i soggetti interessati.
2 bis. Sono ammesse al fondo di cui al comma 1 per la concessione di
finanziamenti in conto capitale a rimborso, senza oneri per interessi, nei limiti del
70 per cento della spesa ammissibile, le strutture ricettive alberghiere,
extralberghiere ed all’aperto di cui agli articoli 22, 25 e 28, per gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo
nonché di ristrutturazione edilizia, anche con ampliamento, ivi compresi la
realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici e gli interventi di
adeguamento dei requisiti dimensionali e strutturali, nonché per gli interventi di
qualificazione dei requisiti di servizio e di dotazione, anche al fine del
mantenimento della classificazione in essere a fronte del recepimento del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2008, in tema di
definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell’ambito
dell’armonizzazione della classificazione alberghiera. (2)
2 ter. Al fine di conformare l’azione amministrativa a principi di speditezza,
unicità e semplificazione ed in attuazione del comma 6 dell’articolo 9 della legge
29 marzo 2001, n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo”, gli
interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento possono avvalersi della
procedura di sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 “Regolamento recante norme
di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione,
l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per
l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree
destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della
legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni. (3)
2 quater. I termini procedimentali previsti per gli interventi di cui al presente
articolo sono dimezzati e in caso di inerzia o inadempimento, il Presidente della
Giunta regionale, previa comunicazione alla Conferenza permanente RegioneAutonomie locali, di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle
funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti
locali”, assegna al comune un termine di quindici giorni per provvedere, decorso
inutilmente il quale, il Presidente della Giunta regionale, sentito il comune,
nomina un commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva entro i successivi
trenta giorni. (4)
2 quinquies. Qualora per l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo
si convochi la conferenza di servizi, si applica a Veneto Sviluppo spa, in qualità di
soggetto gestore del fondo di rotazione e ai fini della concessione del
finanziamento, la disciplina di cui al comma 2 ter dell’articolo 14 ter della legge 9
agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” e successive modificazioni.
L’approvazione del progetto in sede di conferenza di servizi, fermi restando gli
ulteriori adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa, rende
l’intervento ammissibile a finanziamento. (5)
2 sexies. La dotazione del fondo è destinata:
a) per il 70 per cento alle strutture su cui è esercitata attività ricettiva alberghiera;
b) per il 25 per cento alle strutture su cui è esercitata attività ricettiva
extralberghiera ed all’aperto;
49
c) per il 5 per cento alle altre strutture ammissibili a finanziamento. (6)
2 septies. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
determina:
a) le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al fondo;
b) la durata del piano di ammortamento, da definirsi in un massimo di 20 anni;
c) i criteri di erogazione delle somme a rimborso, senza oneri per interessi;
d) la tipologia delle spese ammissibili;
e) gli obblighi di garanzia a carico dei soggetti beneficiari;
f) le modalità di rendicontazione;
g) la definizione di priorità per le zone montane di cui alla legge regionale 3 luglio
1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane” e
successive modificazioni, con la dotazione di una riserva minima. (7)
2 octies. Le strutture ammesse agli interventi di cui al presente articolo, sono
vincolate al mantenimento della destinazione d’uso per un periodo pari alla durata
del piano di ammortamento; il vincolo risulta da apposito atto d’obbligo
unilaterale reso dai proprietari e dai titolari dei diritti reali e può essere rimosso
anticipatamente, previa restituzione, in unica soluzione, di una somma pari alla
parte residua del piano di ammortamento, maggiorata degli interessi legali. (8)
2 nonies. Gli interventi di cui al presente articolo, ove configurino aiuti di stato,
sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”),
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre
2006, ovvero in applicazione del regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di
esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea
L 214 del 9 agosto 2008, ovvero sono oggetto di notifica ai sensi della normativa
comunitaria e subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte
della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108 paragrafo terzo del trattato
sul funzionamento della Unione europea e alla pubblicazione del relativo avviso
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto”. (9)
2 decies. Sono altresì ammesse al fondo di rotazione di cui al comma 1 le piccole
e medie imprese alberghiere, con priorità alle imprese aventi sede nel territorio
delle comunità montane, per operazioni finanziarie, tra loro alternative, finalizzate
alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e
al riequilibrio finanziario aziendale, nel rispetto delle condizioni previste dal
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti
d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea 28 dicembre 2006 n. L. 379. (10)
2 undecies. Sono, altresì, ammesse al fondo di rotazione di cui al comma 1 le reti
di imprese e, cioè, le imprese che sottoscrivono un atto di associazione, anche a
carattere temporaneo, di imprese ovvero le imprese aderenti ad un contratto di
rete, ai sensi della vigente normativa, che realizzano progetti strategici di carattere
strutturale ed infrastrutturale finalizzate ad attività di particolare interesse per lo
sviluppo delle località turistiche, nel rispetto della vigente normativa. I progetti
strategici devono, in particolare, creare:
50
a) prodotti turistici innovativi e di particolare interesse per l’area territoriale,
anche ai fini della diversificazione dell’offerta turistica e della aggregazione tra
attività ricettive e altri servizi turistici;
b) sinergie operative tra diversi comparti turistici della stessa area territoriale
anche destinate al prolungamento della stagionalità. (11)
2 duodecies. Per le finalità operative di cui al comma 2 undecies è istituita una
apposita sezione del fondo di rotazione di cui al comma 1. (12)
2 ter decies. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
stabilisce le condizioni e i criteri per l’individuazione dei progetti strategici di cui
al comma 2 undecies, fornendo indicazioni operative e applicative al soggetto
gestore dei fondi di rotazione, ivi compresa l’eventuale variazione della
disponibilità finanziaria delle singole sezioni del fondo di rotazione di cui al
comma 1. (13)
----------(1) Comma così modificato dall’articolo 12, comma 1, della legge regionale 18
marzo 2011, n. 7 che ha soppresso dopo le parole “di cui all’articolo 97” le parole
“, comma 1, lettere a) ed e”.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 12, comma 2, della legge regionale 18 marzo
2011, n. 7
(3) Comma aggiunto dall’articolo 12, comma 2, della legge regionale 18 marzo
2011, n. 7
(4) Comma aggiunto dall’articolo 12, comma 2, della legge regionale 18 marzo
2011, n. 7
(5) Comma aggiunto dall’articolo 12, comma 2, della legge regionale 18 marzo
2011, n. 7
(6) Comma aggiunto dall’articolo 12, comma 2, della legge regionale 18 marzo
2011, n. 7
(7) Comma aggiunto dall’articolo 12, comma 2, della legge regionale 18 marzo
2011, n. 7
(8) Comma aggiunto dall’articolo 12 comma 2, della legge regionale 18 marzo
2011, n. 7
(9) Comma aggiunto dall’articolo 12, comma 2, della legge regionale 18 marzo
2011, n. 7
(10) Comma inserito da articolo 37, comma 1, della legge regionale 6 aprile 2012,
13. Il comma 3 del medesimo articolo 37 dispone che la Giunta regionale
stabilisce le condizioni e i criteri di applicazione e di priorità delle operazioni
finanziarie, fornendo indicazioni operative al soggetto gestore dei fondi di
rotazione.
(11) Comma inserito da comma 1, articolo 21, della legge regionale 5 aprile 2013,
n. 3 . Vedi il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3
che detta disposizioni transitorie anche in ordine alla dotazione finanziaria iniziale
della sezione del fondo.
(12) Comma inserito da comma 1, articolo 21, della legge regionale 5 aprile 2013,
n. 3 . Vedi il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3
che detta disposizioni transitorie anche in ordine alla dotazione finanziaria iniziale
della sezione del fondo
(13) Comma inserito da comma 1, articolo 21, della legge regionale 5 aprile 2013,
n. 3 . Vedi il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3
51
che detta disposizioni transitorie anche in ordine alla dotazione finanziaria iniziale
della sezione del fondo.
Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 (BUR n. 15-1/2010)
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2010
Art. 6 - Disposizioni in ordine al trasferimento alle Province delle competenze in
materia urbanistica e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio”.
1. Per agevolare le Province nell’esercizio delle competenze trasferite in materia
urbanistica ai sensi dell’articolo 48, comma 4, della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni, la
Giunta regionale è autorizzata a costituire e gestire un archivio storico centrale
informatico degli strumenti urbanistici, ad istituire un tavolo tecnico permanente
di approfondimento e confronto con gli enti locali ed a porre in essere ogni altra
azione utile a garantire un corretto e sollecito trasferimento delle competenze e
delle conoscenze.
2. Successivamente all’acquisizione delle competenze urbanistiche da parte delle
Province ai sensi dell’articolo 48, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004,
n. 11 , ai fini dell’attuazione organica e coordinata di piani e progetti di interesse
regionale la Giunta regionale, in deroga alla normativa vigente, esercita le
competenze urbanistiche in relazione alle varianti agli strumenti urbanistici e
territoriali eventualmente conseguenti all’approvazione di accordi di programma
ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove
norme sulla programmazione”, nonché di progetti strategici riguardanti interventi
o programmi di intervento di particolare rilevanza ai sensi dell’articolo 26 della
legge regionale n. 11 del 2004.
3. L’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo
del territorio" è così modificato:
a) al comma 1 le parole “novanta giorni” sono sostituite con “sessanta giorni”;
b) al comma 5, le parole “trenta giorni” sono sostituite con “quindici giorni”;
c) al comma 8, le parole “quindici giorni” sono sostituite con “dieci giorni”.
4. L’articolo 30 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo
del territorio” è così modificato:
a) al comma 1 le parole “dieci anni” sono sostituite con “due anni”;
b) al comma 2 le parole “diciotto mesi” sono sostituite con “dodici mesi”.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro
60.000,00 per l’esercizio 2010 e in euro 40.000,00 per l’esercizio 2011, si fa
fronte con le risorse allocate nell’upb U0085 “Studi, ricerche e indagini a servizio
del territorio” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 (BUR n. 109/2001)
NUOVE NORME SULLA PROGRAMMAZIONE
Art. 32 - Accordi di programma. (1)
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 , per
l'attuazione organica e coordinata di piani e progetti che richiedono per la loro
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realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre
amministrazioni pubbliche, anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il
Presidente della Giunta regionale può promuovere la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare
il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il
finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi
surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, escluse le
amministrazioni statali.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente
della Giunta regionale convoca una conferenza fra i soggetti interessati.
4. L'accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati, autorizzati a
norma dei rispettivi ordinamenti in ordine alla natura e ai contenuti dell'accordo
stesso. Esso è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. L'accordo
sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i
nulla osta previsti da leggi regionali. Esso comporta, per quanto occorra, la
dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei
relativi lavori, e la variazione integrativa agli strumenti urbanistici senza necessità
di ulteriori adempimenti.
------------(1) L'art. 18 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 ha previsto la stipula di
accordi ai sensi del presente articolo per l'attivazione dei servizi di "Autostrada
viaggiante" e "Autostrada del mare".
Nota all’articolo 23
Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 (BUR n. 84/2009)
MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA URBANISTICA ED
EDILIZIA
Art. 8 - Interpretazione autentica dell’articolo 7 e dell’articolo 9 comma 3,
comma 4, comma 6 e comma 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
1. Per “prima abitazione del proprietario” di cui all’articolo 7 della legge
regionale 8 luglio 2009, n. 14 e “prima casa di abitazione” di cui al comma 3,
comma 4, comma 6 e comma 7 dell’articolo 9 della medesima legge, si intendono
le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l’avente
titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza ed a
mantenerla almeno per i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di
agibilità. (1)
2. Gli eventuali provvedimenti negativi già rilasciati dal comune sulla base di
un’interpretazione dell’articolo 7 e dell’articolo 9 comma 3, comma 4, comma 6 e
comma 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 diversa da quella indicata al
comma 1, sono riesaminati alla luce di quanto previsto dal medesimo comma 1.
-----------
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(6) Comma così modificato da art. 7 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 che
ha sostituito le parole “si obblighino a stabilire la residenza e a mantenerla per
ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della medesima legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 .” con le parole “si obblighino a stabilire la residenza ed a mantenerla
almeno per i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità.”.
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