Diritto Privato IV – V - Vivere Scienze Politiche

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Diritto Privato IV – V - Vivere Scienze Politiche
Diritto Privato (quarta e quinta lezione)
Rapporto Normativo (diritto oggettivo)
Il rapporto normativo per essere un principio di diritto deve contenere la caratteristica della
bilateralità.
La bilateralità è composta da più componenti la più rilevante è quella dell’invertibilità;
- L’invertibilità sta a significare come a posizioni invertitela regola vale sempre e comunque.
- Il requisito di alterità, significa che mentre si ordina una determinata condotta a qualcuno
viene conferito a qualcun altro il potere di esigerla;
- Diritto di credito, se un debitore deve pagare ci sarà un creditore che ha il potere di esigere
questa prestazione;
- Egualitarismo, è un principio basilare in cui vengono parificati tutti gli uomini, cioè nel
momento in cui si ha la possibilità di sfruttare quello che ci circonda tutti (potenzialmente)
siamo nelle condizioni di poterlo utilizzare;
- Astrattezza, sta a significare che si detta un principio senza considerare qualità e interessi
del soggetto;
- Positività (posito, deposito, reso, noto a tutti) quindi tutti devono avere la possibilità di
conoscere la norma (pubblicazione nella gazzetta ufficiale);
- Coercibilità (coercizione), la possibilità di imporre il dovere.
Alla base di una regola di diritto sta l’eguaglianza.
Il termine legge lo poniamo quando dobbiamo individuare il primo momento volitivo del rapporto
normativo, il primo rapporto volitivo è quello che viene espresso da chi ha il potere di dettare le
regole (in questo momento si può individuare nel parlamento del nostro Stato).
Il parlamento ha la possibilità di emanare una sua volizione che viene chiamata legge (ci sono
anche dei prevedimenti che non si chiamano legge: decreto del presidente della repubblica, decreto
legislativo, legge delega, decreto legge).
L’atto volitivo può partire anche dagli stessi consociati (usi o consuetudini), in questo caso uno
degli aspetti del rapporto normativo della relazione è già superato (tra il promulgatore della regola e
il destinatario della regole c’è una identificazione).
Rapporto Giuridico (diritto soggettivo)
Il rapporto giuridico è unilaterale.
Il rapporto normativo è un rapporto bilaterale perché in quella regola prevede che tutti possono
essere nella duplice posizione (Proprietario/Non proprietario – Creditore/Non Creditore) non
facendo nessuna distinzione, in concreto poi (rapporto giuridico) vi sarà un proprietario e un non
proprietario o un creditore e un non creditore.
Nel rapporto giuridico vi sono due grandi categorie:
- Rapporto giuridico di I° tipo o di esclusione (concerne il diritto di proprietà), un soggetto,
titolare del diritto, ha la possibilità di escludere qualsiasi altro soggetto dal bene di cui vanta
il diritto di proprietà. Il diritto di proprietà può nascere e morire senza che il titolare entri in
relazione con altri soggetti.
- Rapporto giuridico di II° tipo o di collaborazione (concerne il diritto di credito), necessità
della collaborazione di un altro soggetto (diversamente dal rapporto giuridico di I° tipo), in
mancanza di un debitore non si può costituire un credito.
Quello che fa rispettare la regola non è la sanzione, ma è il sentimento di giustezza che c’è tra
i consociati, e il fatto che un giorno si ci possa trovare a posizioni inverse.
Parte storica
Quando i consociati ritengono giusto un determinato diritto hanno bisogno che tutto l’ordinamento
sia certo perché devono uniformare i loro comportamenti a quel principio certo.
Allora bisogna trovare dei sistemi che diano certezza ai consociati.
Ciclicamente avvengono delle rotture del periodo di certezza.
Le leggi delle XII tavole costituiscono la prima redazione scritta di leggi nella storia di Roma,
è un corpo di leggi compilato nel 451-450 a.C. dai decemviri legibus scribundis (commissione
della Repubblica romana), contenenti regole di diritto privato e pubblico.
Secondo la versione tradizionale, tramandata dagli storici antichi, la creazione di un codice di leggi
scritte sarebbe stata voluta dai plebei nel quadro delle lotte tra patrizi e plebei che si ebbero
all'inizio dell'epoca repubblicana. In particolare, i plebei chiedevano un'attenuazione delle leggi
contro i debitori insolventi e leggi scritte che limitassero l'arbitrio dei patrizi nell'amministrazione
della giustizia. In quell'epoca, infatti, l'interpretazione del diritto era affidata al collegio sacerdotale
dei pontefici, che era di esclusiva composizione patrizia.
Da questo momento in poi la cultura giuridica romana ha un grande splendore, , la finezza del
ragionamento giuridico romano è veramente sorprendente, soprattutto se noi poniamo quello che
era un contesto di carattere generale dell’epoca romana.
Questa epoca di grande splendore viene a decadere a causa dell’influenza di una cultura
completamente diversa, la cultura barbarica (400 D.C.).
I barbari avevano un diverso concetto di proprietà dai romani visto che erano un popolo di
migratori.
Con Giustiniano (500 D.C.) ritorna un periodo fiorente, in cui viene alla luce il Corpus iuris
civilis, una compilazione omogenea della legge romana che è tutt’oggi alla base del diritto civile,
l’ordinamento giuridico più diffuso al mondo.
Giustiniano molte volte per l’ideologia cattolica che lo ispirava e per la necessità di compendiare
esigenze politiche e sociali diverse da quello che era il primigenio ceppo romano vi sono delle
modifiche a quelli che erano i principi, per esempio mette nell’ombra un principio forte e
importante come quello dell’usucapione viene annacquato per dare spazio a altri istituti.
Dopo questa opera si ha un decadimento e si raggiunge l’alto Medio Evo (1200 D.C.), dove il buio
sotto tutti i profili si fa terribilmente grande. Per il diritto si ha di nuovo l’esigenza di ricostruire che
viene attuata da due scuole di pensiero che vivono in Emilia-Romagna:
- Glossatori (glossa = una puntualizzazione per sintetizzare un concetto che è espresso in una
parte del testo), essi facevano riferimento al Corpus Iuris Civilis, quindi si rimettono a
studiare il Corpus Iuris Civilis in modo tale da riaffermare i principi fondamentali;
- Commentatori (commento), rinverdiscono i principi del Corpus Iuris Civilis.
Ma la crisi che colpisce il periodo storico influenza anche la qualità della glossa e del commento, i
Glossatori e i Commentatori non avevano nessuna cognizione di Gaio, quindi l’evoluzione dei
concetti vengono annacquati rispetto ai principi originali.
Ancora una volta cambiò il rapporto con il diritto di proprietà, non vi era più un rapporto di
proprietà accessibile a tutti, quest’ultimo era nelle mani del re il quale concedeva l’utilizzo dei
terreni a coloro che pagavano, vi era la possibilità di trasferire il godimento di questi feudi al primo
figlio maschio (maggiorascato).
Il maggiorascato causò le ire della classe borghese che non poteva investire i suoi capitali in beni
immobili (non c’era la circuitazione dei beni era tutto immobile).
Questo era uno dei motivi portanti della rivoluzione francese (il maggiorascato), il secondo fu la
disparità di classi, il clero aveva una tutela di gran lunga maggiore rispetto alle altre classi, questa
disparità veniva fatta dai magistrati.