Sospensione feriale dei termini processuali

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Sospensione feriale dei termini processuali
Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 196
24.07.2014
Sospensione feriale dei termini
processuali
Categoria: Contenzioso
Sottocategoria: Processo tributario
Anche quest’anno, come di consueto, nel periodo compreso tra l’1.08 e il 15.09 trova applicazione la
cosiddetta “sospensione feriale” dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie,
amministrative e alle Commissioni Tributarie.
L’art. 1, comma 1, Legge n. 742/69 prevede, infatti che: “Il decorso dei termini processuali relativi alle
giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dall'1 agosto al 15 settembre di
ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio
durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.
Tale disposizione sancisce dunque la c.d. “sospensione feriale” dei termini processuali prevedendo che gli
stessi siano sospesi nel periodo 1.8 – 15.9 di ogni anno e decorrano dal 16.9 nell’ipotesi in cui il loro
decorso inizi durante il periodo 1.8 – 15.9.
Premessa
Con il 1° agosto sono sospesi i termini nell'ambito del processo tributario
relativamente alla proposizione del ricorso introduttivo, alla costituzione in
giudizio del ricorrente, alla presentazione e/o deposito di documenti e di
memorie esplicative e/o illustrative e, infine, per proposizione dell'appello.
SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI:
9
proposizione dell’appello;
9
costituzione in giudizio del ricorrente;
9
presentazione e/o deposito di documenti e memorie esplicative e/o
illustrative;
9
proposizione del ricorso introduttivo.
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ART. 1, COMMA 1, LEGGE N. 742/69
“Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a
quelle amministrative è sospeso di diritto dall'1 agosto al 15 settembre di
ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è
differito alla fine di detto periodo”.
Il sistema della sospensione durante il periodo feriale prevede uno spazio di
tempo di 46 giorni, dal 1° agosto al 15 settembre (Legge n. 742/1969), in cui:
→
i termini che scadono in tale intervallo sono prorogati e ricominciano a
decorrere dal 16 settembre tenendo però conto del periodo trascorso
prima del 1° agosto.
SOSPENSIONE FERIALE
I termini processuali:
9
sono sospesi nel periodo 1.8 – 15.9 di ogni anno;
9
decorrono dal 16.9 nell’ipotesi in cui il loro decorso inizi durante il
periodo 1.8 – 15.9.
Ambito
oggettivo di
applicazione
È da sottolineare che, poiché, per esplicita disposizione di legge, la tregua
riguarda i “termini processuali”, vale a dire le scadenze relative al processo, la
sospensione feriale non si estende ai termini cosiddetti “amministrativi o
procedurali” e a quelli “sostanziali”, ossia alle scadenze concernenti:
¾ la notifica di atti amministrativi d’imposta (avvisi di liquidazione e di
accertamento) e di riscossione (cartella di pagamento);
¾ il versamento di imposte, tasse, diritti, canoni e contributi (Irpef, Ires, Irap,
Iva, imposta di registro, Ici, Tarsu, Tosap);
¾ la presentazione di dichiarazioni, denunce o comunicazioni (Modello
UNICO, denuncia di successione, dichiarazione Ici, dichiarazione Tarsu).
Accertamento con adesione
Esistono termini che si collocano tra lo “stadio” amministrativo e quello
contenzioso. È il caso in cui il contribuente decida di avvalersi dell’istituto
dell’accertamento con adesione, con decorrenza dalla data di presentazione
dell’istanza. Ai dubbi sorti in passato circa la possibile contestuale
applicazione della sospensione prevista dalla disciplina che regola
l’accertamento con adesione (90 giorni) e quella “estiva” disposta dalla
Legge n. 742/1969 (dal 1° agosto al 15 settembre), l’Amministrazione
Finanziaria ha chiarito (Circolare 65/2001) che il periodo di sospensione di 90
giorni non costituisce il termine di riferimento per la conclusione del
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procedimento di accertamento con adesione. La sottoscrizione dell’atto,
infatti, può validamente intervenire entro il termine ultimo entro il quale è
possibile promuovere l’impugnativa, per la cui determinazione occorre
considerare anche la sospensione feriale.
In altri termini, i due diversi periodi di sospensione possono applicarsi
cumulativamente senza controindicazioni.
LA SOSPENSIONE FERIALE OPERA
9
per le controversie di natura civilistica (ad esempio, controversie in
materia di locazione di immobili urbani e opposizione a una delibera
assembleare di condominio), amministrativa e tributaria (depositi di atti
giudiziari, ricorsi o appelli alle Commissioni tributarie e ricorsi alla
Corte di Cassazione);
9
per i procedimenti giudiziari in materia societaria (costituzioni,
trasformazioni, fusioni, scissioni);
9
per l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente;
9
per la definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie
LA SOSPENSIONE FERIALE NON RIGUARDA:
¼
le controversie nell’ambito dei contratti obbligatori agrari;
¼
le liti in materia di lavoro. I supremi giudici di legittimità hanno
ritenuto altresì che in materia di lavoro e previdenza e assistenza
obbligatoria sono escluse tutte le controversie (Corte di Cassazione,
Sez. lav., sent. n. 4939 del 2 marzo 2007), mentre in materia di
procedure concorsuali esulano dalla sospensione feriale le sole cause
sulla dichiarazione e revoca dei fallimenti (Cass., Sez. I civ., sent. n.
17889 del 4 settembre 2004);
¼
le procedure cautelari (cosiddette “sospensive”);
¼
i giudizi di opposizione agli atti esecutivi, quali le cause di opposizione
al precetto con cui si ingiunge a una persona di pagare una
determinata somma (Cass., Sez. III, sent. n. 11271 del 15 giugno 2004;
in senso conforme, sent. n. 11166 del 12 novembre 1997; ord. n. 2627
del 20 febbraio 2003). Secondo i giudici di legittimità, infatti, l’atto di
opposizione al precetto rientra tra i procedimenti di opposizione
all’esecuzione cui non si applica, ai sensi dell’art. 3 della L. n.
742/1969, la sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 1
della medesima legge, in quanto tale opposizione, pur risolvendosi
sostanzialmente in un giudizio di cognizione sulla vicenda, presenta
comunque quel carattere di urgenza che ne giustifica la trattazione
anche durante il periodo feriale;
¼
in materia amministrativa, il procedimento per la sospensione
dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
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¼
in materia civile, le cause e i procedimenti indicati nell’art. 92
dell’Ordinamento giudiziario. Secondo la Corte di Cassazione, infatti,
tra gli affari civili urgenti, esclusi dalla sospensione dei termini
processuali, non sono comprese le vendite fallimentari (Cass., Sez. I
civ., sent. n. 15290 del 29 novembre 2000);
¼
in materia fallimentare:
ƒ
i procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e di
opposizione alla stessa;
ƒ
il procedimento per l’apertura della procedura di amministrazione
straordinaria o la dichiarazione di fallimento dell’impresa
insolvente;
ƒ
i procedimenti di conversione dell’amministrazione straordinaria
in fallimento e di conversione del fallimento in amministrazione
straordinaria, nonché ai relativi procedimenti di reclamo;
¼
in materia di arbitrato, la pronuncia del lodo arbitrale previsto dall’art.
820 del codice di procedura civile (Cass., Sez. I civ., sent. n. 24866 dell’8
ottobre 2008);
¼
in materia penale, i procedimenti relativi ad imputati in stato di
custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla
sospensione dei termini.
TERMINI IN SOSPENSIONE
ƒ contenzioso amministrativo e tributario;
ƒ accertamento con adesione del contribuente;
ƒ definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie;
ƒ condominio;
ƒ diritto di famiglia;
ƒ diritto societario.
TERMINI NON IN SOSPENSIONE
ƒ diritto penale;
ƒ diritto del lavoro;
ƒ diritto fallimentare;
ƒ contratti agrari;
ƒ procedure cautelari;
ƒ giudizi di opposizione agli atti esecutivi.
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Ambito
tributario
Nell’ambito del processo tributario, la sospensione feriale di cui alla L. n.
742/1969 opera per tutti i termini previsti dalla disciplina del contenzioso
tributario (circ. n. 26/D del 4 aprile 2002; circ. n. 133/E del 17 giugno 1999; circ.
n. 98/E del 23 aprile 1996).
Di conseguenza, la sospensione trova applicazione per:
ƒ
la proposizione del ricorso davanti alla Commissione tributaria
provinciale competente;
ƒ
la costituzione in giudizio;
ƒ
il deposito di documenti e di memorie illustrative.
Poiché, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che il
termine per la proposizione del ricorso ha natura processuale, in quanto
ritenuto fondamentale per l’instaurazione del contenzioso tributario, l’istituto
della sospensione feriale può ben operare anche ai fini dell’instaurazione del
giudizio.
Atti
impugnabili
davanti ai
giudici tributari
In sostanza, il periodo di sospensione riguarda tutti gli atti impugnabili davanti
ai giudici tributari, come, ad esempio:
ƒ
l’avviso di accertamento;
ƒ
l’avviso di liquidazione;
ƒ
il provvedimento che irroga le sanzioni;
ƒ
il ruolo e la cartella di pagamento;
ƒ
l’impugnazione delle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali e
regionali.
SOSPENSIONE NEL PROCESSO TRIBUTARIO
ƒ
la proposizione del ricorso
davanti alla Commissione
tributaria
provinciale
competente;
ƒ
la costituzione in giudizio;
ƒ
il deposito di documenti e
di memorie illustrative.
ƒ
l’avviso di accertamento;
ƒ
l’avviso di liquidazione;
ƒ
il
provvedimento
che
irroga
le
sanzioni;
ƒ
il ruolo e la cartella di pagamento;
ƒ
l’impugnazione delle sentenze delle
Commissioni tributarie provinciali e
regionali.
In base all’art. 40, comma 4, del D. Lgs. n. 546/1992, la sospensione si applica
anche nell’ipotesi di proroga di 6 mesi prevista nel caso in cui venga meno,
per morte o altre cause, la capacità di stare in giudizio della parte (o suo
legale rappresentante) diversa dall’ufficio tributario (Cass., Sez. trib., ex
pluribus, sentenze n. 6189 del 20 marzo 2006, n. 7216 del 28 maggio 2001).
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Mediazione
tributaria
La sospensione dal 1° agosto al 15 settembre non trova applicazione – secondo
l'Agenzia, nel corso della procedura di mediazione vera e propria, che deve
pertanto concludersi sempre nel termine di 90 giorni, trattandosi di una fase
amministrativa e non processuale.
L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 22 del 11.06.2012 ha espressamente
affermato che:
→
“come già esposto nella circolare n. 9/E del 2012, non trova applicazione
la sospensione di diritto dal 1° agosto al 15 settembre ai fini del computo
del termine di 90 giorni per concludere il procedimento di mediazione
che deve pertanto concludersi comunque nel termine di novanta giorni,
trattandosi di una fase amministrativa e non processuale”.
Soggetti
interessati
I soggetti destinatari della sospensione feriale del contenzioso tributario sono
tanto i contribuenti (parte ricorrente o appellante) quanto gli uffici finanziari,
doganali e territoriali, gli enti locali e gli agenti della riscossione (parte
resistente, appellata, chiamata in causa o intervenuta volontariamente).
SOGGETTI DESTINATARI
Uffici finanziari, doganali e
Contribuenti
territoriali, enti locali e agenti della
riscossione
Regole generali
Vediamo, ora di seguito le regole fondamentali che disciplinano il periodo di
sospensione:
9
il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto;
9
per il computo a giorni va escluso il giorno iniziale, mentre deve essere
conteggiato quello finale;
9
se il giorno di scadenza è festivo, il termine, a tutti gli effetti, è prorogato
di diritto al primo giorno successivo non festivo;
9
la giornata di sabato è considerata come esposto di seguito:
Scadenza di sabato
Ai fini dell’individuazione della scadenza dei termini processuali, oltre al
periodo di sospensione feriale, va considerato che, qualora gli stessi cadano
di sabato, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 24.10.2007,
n. 56/E, si rende applicabile il disposto dell’art. 155, comma 5, c.p.c. Secondo
il citato comma 5 dell’art. 155:
→
“la proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il
compimento degli atti processuali [...] che scadono nella giornata di
sabato”.
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Per effetto di ciò, sabato è considerato festivo. Si ricorda, inoltre che in
ambito tributario, secondo la citata Circolare n. 56/E, se il termine relativo
agli adempimenti cade in un giorno festivo o di sabato, ai fini del computo
dei termini è necessario distinguere a seconda che si tratti di un termine con
decorrenza successiva, ovvero di un termine “a ritroso”.
In particolare:
→
per il termine “a decorrenza successiva” (ad esempio, termine per la
proposizione e il deposito del ricorso, dei motivi aggiunti, dell’appello)
la scadenza del termine è prorogata al primo giorno successivo non
festivo. Così ad esempio, dovendo il ricorso essere depositato entro 30
giorni (termine finale) dalla proposizione (termine iniziale), se il 30°
giorno cade di sabato il deposito può essere effettuato entro il lunedì
successivo;
→
per il “termine a ritroso” quale, per esempio, quello per il deposito di
documenti, di memorie, dell’istanza di discussione in pubblica udienza,
la scadenza del termine è anticipata al giorno precedente non festivo.
9
se il decorso dei termini inizia nel periodo di sospensione, lo stesso è
differito alla fine del periodo stesso;
9
se il computo dei termini è iniziato prima del periodo di sospensione, dal
giorno 16/9 inizia a riprendere la decorrenza conteggiando anche il
periodo anteriore al giorno 1/8.
Proposizione
del ricorso
Il ricorso alla Commissione tributaria provinciale va proposto:
9
9
alternativamente tramite:
•
notifica a mezzo Ufficiale giudiziario;
•
spedizione postale;
•
consegna diretta all'Ufficio;
a pena di inammissibilità, secondo quanto disposto dall’art. 21, D.Lgs. n.
546/92, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Nel computo dei 60 giorni:
•
non va considerato il giorno iniziale (c.d. dies a quo);
•
va conteggiato il giorno finale (c.d. dies ad quem), ossia il 60°.
Come sopra accennato, se il termine cade in un giorno festivo, lo stesso è
prorogato al primo giorno successivo non festivo, tenendo conto che il
sabato va considerato festivo.
Al fine di individuare il termine ultimo entro il quale il contribuente può
presentare ricorso, va considerato che la “sospensione feriale” dei termini
processuali ha effetti diversi a seconda del momento in cui è avvenuta la
notifica dell’atto impugnato.
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In particolare, il conteggio dei 60 giorni entro i quali procedere va effettuato
con modalità differenziate a seconda che la notifica sia avvenuta prima o
durante il periodo di sospensione.
Notifica prima
del periodo di
sospensione
Se l’atto di accertamento è notificato prima del periodo di sospensione, ossia
prima dell’1.8, il termine “naturale” di 60 giorni per proporre ricorso può
scadere:
ƒ
durante il periodo di sospensione, ossia tra l'1.8 e il 15.9;
oppure
ƒ
dopo il periodo di sospensione, ossia successivamente al 15.9.
In tali casi, poiché per effetto della sospensione dei termini i giorni compresi
nel periodo feriale (46 giorni) non devono essere conteggiati, per determinare il
termine entro il quale presentare il ricorso si dovranno considerare, fino al
raggiungimento dei 60 giorni:
Notifica nel
periodo di
sospensione
9
i giorni compresi tra la notifica dell’atto e il 31.7;
9
i giorni successivi al 15.9 (quindi dal 16.9).
Se l’atto di accertamento è notificato tra l’1.8 ed il 15.9, ossia durante il periodo
feriale, per il computo dei 60 giorni utili per la proposizione del ricorso devono
essere conteggiati i giorni a partire dal 16.9.
Avviso di accertamento notificato al contribuente il 24.6.2014.
In questo caso, l'ultimo giorno utile per proporre ricorso è il giorno 8.10.2014
Il calcolo:
dal 25.06 al 31.07 Æ 37 giorni
dal 1.08 al 15.09 Æ sospensione feriale
dal 16.09 al 8.10 Æ 23 giorni
TOTALE
Æ 60 giorni
Avviso di accertamento notificato al contribuente in data 22.8.2014.
In questo caso, l'ultimo giorno utile per proporre ricorso è il 14.11.2014.
Il calcolo:
dal 23.08 al 15.09
Æ periodo feriale
dal 16.09 al 14.11
Æ 60 giorni
Se l'ultimo giorno utile per costituirsi in giudizio (30° giorno) cade nel
periodo feriale (1° agosto - 15 settembre), ai fini del computo dei 30 giorni si
somma il periodo utilmente decorso prima dell'1 agosto con quello
successivo al 15 settembre.
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Ricorso proposto in data 17.7.2014.
In questo caso, la scadenza del termine è l'1.10.2014.
Il calcolo:
dal 18.07 al 31.07 Æ 14 giorni
dal 1.08 al 15.09
Æ sospensione feriale
dal 16.09 al 1.10
Æ 16 giorni
TOTALE
Æ 30 giorni
Se il primo giorno utile per costituirsi in giudizio (cioè il giorno successivo
alla proposizione del ricorso) cade nel periodo feriale (1° agosto - 15
settembre), il computo dei 30 giorni utili per la costituzione in giudizio
inizierà con il 16 settembre (da computare).
Ricorso proposto in data 23.8.2014.
In questo caso, l'ultimo giorno utile per costituirsi in giudizio è il 15.10.2014.
Il calcolo:
dal 23.08 al 15.09 Æ periodo feriale
dal 16.09 al 15.10 Æ 30 giorni
Riepilogo
TERMINI ORDINARI PER PROPORRE IL RICORSO
- Il ricorso deve
- Nel computo dei termini a
Mancato
essere proposto,
giorni si esclude il giorno
perfezionamento
a
iniziale, mentre si considera il
dell’accertamento
giorno finale il “60° giorno”).
adesione
pena
di
inammissibilità,
entro 60 giorni
dalla
data
di
notificazione
dell’atto
impugnato.
-La notificazione
della cartella di
pagamento vale
anche
come
notificazione
del ruolo.
con
- Se il giorno di scadenza è
festivo,
la
scadenza
è
prorogata di diritto al 1° giorno
seguente non festivo.
La proroga prevista per le
scadenze coincidenti con il
giorno
festivo,
tuttavia,
si
applica altresì ai termini per il
compimento
processuali
degli
svolti
atti
fuori
dall’udienza che scadono nella
giornata del sabato.
In mancanza di accordo
fra le parti, a seguito del
non
perfezionamento
dell’istanza
accertamento
di
con
adesione, deve ritenersi
operante il periodo di
sospensione feriale dei
termini,
del
quale
il
contribuente comunque
fruisce per presentare il
- Nel computo dei giorni si
ricorso (Corte Costituz.,
segue il calendario comune; i
ord. 15.04.2011, n. 141)
giorni
festivi
intermedi
si
computano nel termine.
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SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI
Se il decorso dei termini
ha
inizio
durante
periodo
Il decorso dei termini
processuali
alle
relativi
giurisdizioni
ordinarie,
amministrative
della
Se il decorso dei termini
sospensione, l’inizio stesso
è iniziato prima del
è differito alla fine di
periodo di sospensione,
detto periodo.
i termini riprendono a
Æ Il
sospeso di diritto: dal
al
15.09
ciascun anno.
di
giorno
deve
e
speciali tributarie è
1.08
il
16.09
decorrere
dal
16.09,
essere
computando anche il
incluso
nel
periodo già trascorso
conteggio
dei
prima
termini.
del
1.08
escludendo
Æ Dal giorno 16.09
(compreso)
conteggio
ed
nel
i
giorni
compresi nel periodo
iniziano
a
decorrere
i
feriale (46 giorni).
termini
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