L`organizzazione della sicurezza nella scuola “L`ambiente scolastico
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L`organizzazione della sicurezza nella scuola “L`ambiente scolastico
L’organizzazione della sicurezza nella scuola “L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni igieniche e di sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e il personale” (D.P.C.M. 7 giugno 1995, Carta dei servizi della scuola, punto 9.1). Questo principio, che dovrebbe esprimere l’identità e l’obiettivo di ogni istituzione scolastica, risente certamente dell’emanazione, alcuni mesi prima, del D.Lgs. 6261 che ha rappresentato e rappresenta ancora una grossa preoccupazione per i Capi d’Istituto; essi sono stati individuati “datori di lavoro ai fini ed agli effetti dei decreti legislativi n. 626/94 e 242/96”, ricordando così che l’Istituto Scolastico è anche un luogo di lavoro ove devono essere rispettate tutte le specifiche normative a partire dai Decreti del Presidente della Repubblica2 che quasi 50 anni fa avevano posto l’Italia all’avanguardia in Europa. Il D.Lgs. 626 ha introdotto alcuni temi non considerati nella normativa precedente (p. es. il lavoro ai video terminali e la movimentazione manuale dei carichi), ma già dal titolo evidenzia una rivoluzione culturale; con il termine “miglioramento” l’attenzione viene portata agli aspetti progettuali, organizzativi, gestionali e procedurali della prevenzione superando definitivamente la concezione che voleva la sicurezza e la tutela della salute del lavoratore quasi esclusivamente centrate sul controllo di prescrizioni e adempimenti normativi. Per la prima volta in Italia un provvedimento legislativo ha definito un sistema di organizzazione e gestione delle attività di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi. Essa si consegue non limitandosi al semplice rispetto della normativa vigente da parte dei soggetti coinvolti (che spesso vivono la prevenzione dei rischi come un problema) ma assumendo tutti un ruolo attivo per l’individuazione delle misure di sicurezza atte a garantire l’integrità psicofisica dei lavoratori. L’organizzazione della sicurezza nella scuola, come in ogni altro ambiente lavorativo, deve essere partecipato e poggia sul funzionamento del Servizio di prevenzione e protezione (SPP), costituito da un insieme di persone in possesso di “capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative” (art. 8 bis inserito nel 2003 nel D.Lgs. 626/94); istituire il SPP, oltre che un obbligo, rappresenta un’occasione privilegiata per il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le componenti scolastiche alla costituzione di un clima favorevole alla cultura della sicurezza. Per questo il SPP sarà formato da un collaboratore scolastico, da un assistente amministrativo, da due o tre docenti (educazione fisica, responsabili di laboratorio) e, nelle superiori, da un allievo. Può accadere di registrare nell’istituto la presenza di altre figure con particolari competenze o disponibilità (es. un genitore); esse rappresentano una risorsa di cui tener conto. Nella costituzione del SPP occorre ribadire che trattasi di un servizio collaborativo per il miglioramento continuo della qualità della vita all’interno della comunità scolastica. Nell’ambito del SPP il Dirigente Scolastico individua il Responsabile della sicurezza in possesso di capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. 1 Nel testo s’indicherà il D.Lgs. 626/94, relativo al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, considerandolo integrato con le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute. 2 Si tratta del DPR 547 del 19955, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (405 articoli) e del DPR 303 del 1956, Norme generali per l’igiene del lavoro (68 articoli ed un allegato con l’elenco delle lavorazioni per le quali vige l’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche). Queste ultime potranno essere acquisite anche con un idoneo percorso formativo. In capo al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, se diverso dal Capo d’Istituto, non grava alcuna particolare responsabilità, restando questa sempre ascritta al dirigente scolastico. Si tratta viceversa di uno stretto collaboratore per l’attuazione dei compiti previsti dall’art. 9 del decreto, letto nello specifico scolastico (individuare i fattori di rischio e le misure per la salute e la salubrità degli ambienti di lavoro, elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività lavorative e scolastiche, proporre i programmi di informazione e formazione per il personale scolastico). E’ necessario indire, almeno una volta all’anno, una riunione cui partecipano il Capo d’istituto, il Responsabile dell’SPP, il medico competente (ove previsto), il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel concreto, l’organizzazione della sicurezza, anche nella scuola, poggia sui seguenti adempimenti del Dirigente scolastico: 1) valutare gli specifici rischi dell’attività svolta nell’istituzione scolastica VdR). 2) elaborare un documento, conseguente alla valutazione dei rischi, da tenere agli atti, indicante, tra l’altro, i criteri adottati nella stesura della valutazione, nonché le opportune misure di prevenzione e protezione dai rischi. 3) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e gli Addetti al Servizio di prevenzione e protezione. 4) designare il medico competente, qualora ne ricorra la necessità ai sensi di legge. 5) designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di pronto soccorso (figure sensibili); nonché la figura del preposto ove necessaria (es. laboratori, officine aule speciali, ecc). 6) fornire ai lavoratori, ed agli allievi equiparati3, ove necessario, dispositivi di protezione individuale. 7) assicurare un’idonea attività di formazione ed informazione degli interessati, personale ed alunni, in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità. 8) consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e, più in generale, informare le RSU un’informazione preventiva sull’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 9) tenere aggiornato il registro infortuni e rispettare le clausole assicurative. Inoltre ciascun plesso dovrà avere: - La necessaria segnaletica di sicurezza le istruzioni per la prevenzione e la protezione antincendio il piano di evacuazione in condizioni di emergenza 1. La valutazione dei rischi Consiste nell’esame sistematico di tutti gli aspetti dell’attività e dei luoghi in cui essa si svolge attraverso: • • 3 identificazione dei pericoli esistenti; identificazione dei lavoratori (terzi) esposti a rischi potenziali; Sono equiparati ai lavoratori gli allievi degli istituto di istruzione ed universitari ed i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici (art. 2, D.Lgs. 626/94). • • • valutazione dei rischi (V. d. R.), dal punto di vista qualitativo o quantitativo (stima); studio della possibilità di eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, decisione sulla possibilità di introdurre ulteriori provvedimenti per limitare i rischi (residui). La valutazione deve riguardare i rischi derivanti dall’attività lavorativa e che risultano ragionevolmente prevedibili. Quelli derivanti dalla vita di tutti i giorni, in generale, e che non costituiscono oggetto di particolare preoccupazione (p.es. il fatto che un impiegato d’ufficio si ferisca mentre taglia un pezzo di carta) non richiedono di norma un’attenzione così minuziosa, a meno che l’attività o l’organizzazione del lavoro aggravi questi rischi. 2. I criteri della valutazione Non vi sono norme fisse riguardo alle modalità di realizzazione della VdR anche se, nella fase preparatoria occorre tener conto di due principi fondamentali: • • strutturare la valutazione nel senso di garantire che si tiene conto di tutti i rischi e i pericoli degli di nota; una volta identificato un determinato rischio, studiare la possibilità di eliminarlo o ridurlo. Gli orientamenti relativi alla VdR di cui ci si serve di norma si basano sui seguenti aspetti: - - - osservazione dell’ambiente (p.e. vie di accesso, condizioni dei pavimenti, sicurezza delle attrezzature, fumi e polveri, temperatura, rumore, illuminazione, rivalità tra il personale, ecc.). identificazione dei compiti eseguiti sul “posto di lavoro”. esame di ogni compito eseguito per valutare i rischi derivanti dalle singole mansioni o comportamenti. osservazione dell’attività in corso di esecuzione per verificare se le procedure sono rispettate oppure comportano altri rischi. rassegna dei fattori psicologici, sociali, fisici che possono contribuire a creare stress nell’ambiente e studio del modo con cui interagiscono fra di loro e con altri fattori nell’organizzazione o nell’ambiente scolastico. esame dell’organizzazione dell’attività destinata a mantenere condizioni soddisfacenti per il suo svolgimento; emergono qui le procedure ed i comportamenti elencati nel regolamento d’istituto o in quello di reparto/laboratorio per rendere sicura un’attività lavorativa o didattica. Quando si effettua una VdR in un ambiente lavorativo, il sistema più rapido e più sicuro per identificare i vari aspetti di ciò che di fatto avviene è spesso quello di rivolgersi direttamente alle persone interessate. Da esse si apprende la procedura applicata, la pratica di lavoro non corretta o il metodo poco raccomandabile per realizzare un compito difficile, nonché le precauzioni poste in atto. 3. I rapporti con l’Ente Locale Si intende per Ente Locale, di norma, il Comune, per le scuole dell’obbligo, o la Provincia per le scuole superiori, responsabile delle strutture e degli impianti. E’ indubbio che, ai fini della valutazione dei rischi professionali, gli insediamenti scolastici rappresentano una particolare tipologia, caratterizzata da alcuni fattori non riscontrabili in nessuna altra attività: sembrano operare nella scuola due “datori di lavoro”: il proprietario dell’immobile ed il gestore-conduttore (Capo d’Istituto): Le loro competenze ed i loro interventi devono convergere all’unico obiettivo della sicurezza degli operatori e degli studenti. Ciò non è sempre facile, anche se su questo punto la normativa è chiara: per quanto attiene alle strutture (ivi compresi servizi igienici, illuminazione generale, microclima, ecc., impianti e la prevenzione incendi), la proprietà deve dare in uso immobili e impianti fissi in buone condizioni, rispondenti alla normativa vigente e provvisti di tutte le autorizzazioni e certificazioni obbligatorie; sono invece in capo ai conduttori degli edifici stessi (presidi e direttori didattici) le responsabilità di gestione, quali l’utilizzazione dei locali, l’organizzazione del lavoro, le attrezzature e gli arredi (per quanto di proprietà), le sostanze utilizzate, l’uso dei dispositivi di protezione individuale, la gestione delle emergenze, la sorveglianza sanitaria, la formazione e l’informazione. Il primo obbligo richiesto dalla legge consiste nella valutazione del rischio che deve essere effettuata mantenendo una visione globale dell’attività, suddividendo gli aspetti di competenza della proprietà da quelli più propriamente legati alla gestione delle strutture ed all’esercizio dell’attività scolastica stessa. All’Ente Locale spettano certamente i seguenti compiti: 1) manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici 2) adeguamento degli impianti esistenti (impianto elettrico, impianto di messa a terra, impianto di riscaldamento, impianto antincendio, impianto idraulico sanitario e fognario, impianto telefonico ecc.) per come previsto dalla legge 46/1990, con scadenza 31 dicembre 2004 3) abbattimento di eventuali barriere architettoniche; 4) controllo ed eventuale rimozione di amianto quando presente 5) fornitura delle dotazioni antincendio (idranti, estintori ecc..) previste dalle autorizzazioni antincendio (CPI,certificato di prevenzione incendi) 6) fornitura e posa della segnaletica di sicurezza 7) adeguamento dei locali alle norme previste dal Titolo II del D.lgs. 626/1994 con scadenza 31 dicembre 2004 8) adeguamento degli istituti di istruzione scolastica in materia antincendio, come previsto dal D.M. 26 agosto 1992, con scadenza 31 dicembre 2004 L’Ente locale deve fornire alle scuole le certificazioni già disponibili ed i certificati che verranno prodotti ad adeguamento normativo concluso, tra i quali: 1) planimetrie aggiornate dei piani delle scuole con indicato l’ubicazione degli estintori, degli idranti, della cartellonistica di sicurezza, degli eventuali pulsanti di allarme e attacco VV.F; indicazione sull’ubicazione delle valvole di intercettazione dei combustibili per riscaldamento (gas, gasolio ecc..) l’ubicazione dell’interruttore generale per la parte elettrica. 2) planimetria e/o indicazione sull’ubicazione dell’impianto di messa a terra e relativi paletti dispersori, sia per quanto concerne la parte elettrica che l’eventuale parte atmosferica. 3) certificati di conformità degli impianti di cui alla legge n. 46/1990 4) certificati di conformità, dichiarazione di conformità e/o libretti, licenze ecc, degli impianti di sollevamento e/o ascensori, montacarichi ecc… 5) copia del modello di denuncia dell’impianto di messa a terra (parte elettrica) e relative verifiche periodiche (Mod. B). 6) copia del modello di denuncia dell’impianto di messa a terra contro le scariche atmosferiche (quando applicabile) e relative verifiche periodiche (Mod. A) o calcolo di autoprotezione delle scariche atmosferiche norme. 7) eventuale Certificato di Prevenzione incendi (CPI) o Nulla Osta Provvisorio (NOP) rilasciati dai VV.F. 4. La formazione per la sicurezza L’informazione e la formazione rappresenta la vera novità del D.Lgs. 626/94: diventa obbligatorio che tutti i membri della comunità scolastica siano a conoscenza delle regole di comportamento nell’ordinario svolgimento di tutta l’attività svolta nella scuola (es. attività didattica, visite guidate e viaggi d’istruzione, intervallo, entrata ed uscita, assicurazioni, ecc.). L’informazione deve essere riferita (art. 21): - ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività alle misure di prevenzione e protezione adottate alle norme di comportamento specifiche relative a particolari ambienti scolastici (es. palestra, laboratori scientifici, ecc.) ai pericoli connessi all’uso di sostanze o preparati pericolosi alle modalità di segnalazione di pericoli al comportamento in caso di infortunio ed alle procedure di primo soccorso Per questo occorre prevedere ogni anno specifici momenti illustrativi e di confronto anche se gran parte di queste informazioni potranno essere riportate all’interno del progetto d’istituto e/o del regolamento interno. Occasioni importanti, se non ritualizzate come mero atto formale, possono essere le due prove annuali obbligatorie (settembre e febbraio) di evacuazione dell’edificio scolastico: opportunamente preparate consentono a tutti di familiarizzare con “le situazioni di rischio”. n alcune scuole sono stati redatti appositi prontuari da consegnare agli studenti, alle famiglie ed agli operatori scolastici con l’elenco dei comportamenti, coerenti e responsabili, da tenere in ordine alla prevenzione ed alla sicurezza. Per particolari ambienti (palestra, laboratorio, sala computer, ecc.) è necessario uno specifico regolamento di reparto. 5. Per una cultura della sicurezza Attraverso le attività svolte dall’unità scolastica si può: - - - favorire un clima complessivo di benessere inteso come continua ricerca della qualità della vita, di cui l’attenzione alla sicurezza costituisce una componente significativa esplicitare il binomio educativo autonomia-sicurezza come progressiva acquisizione di comportamenti, nell’ambiente scolastico e non, che migliorino la sicurezza di ciascuno (rispetto delle regole, accettazione dei propri limiti, rispetto degli altri,...) individuare la prevenzione non come esasperata eliminazione dei pericoli, ma come educazione alla conoscenza dei rischi, alla loro valutazione ed all’assunzione di comportamenti autonomi e sicuri per sè e per gli altri. L’esperienza personale mi conferma che è possibile attivare un contagio attivo di tutte le componenti scolastiche per contrastare le tante tentazioni alla superficialità, al disimpegno ed alla protesta sterile. In questo contesto il D. Lgs. 626/94 costituisce di fatto una “guida metodologica” per un obiettivo di sicurezza e salute non solo nel mondo del lavoro, ma anche in ambito scolastico ove i giovani si sentono attori in una scuola autonoma che attua, all’interno di un curricolo di alto profilo, progetti coinvolgenti, rispondenti a reali esigenze e contrattualmente chiari (progetto ragazzi/giovani, attività di educazione stradale, attività sportiva,...). In definitiva l’impegno della scuola all’attuazione del D.Lgs. 626/94 può rappresentare un capitolo qualificante del POF che considera la sicurezza come un tema trasversale all’interno della programmazione d’istituto, valore strategico e strumento4 di sensibilizzazione dei lavoratori e degli studenti. Ciò è richiesto proprio dalla C.M. 119 quando premette che“…le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano, prima ancora che un obbligo di legge con la serie di adempimenti che ne conseguono, un’opportunità per promuovere all’interno delle istituzioni scolastiche una cultura della sicurezza sul lavoro, per valorizzarne i contenuti e per sollecitare il coinvolgimento e la convinta partecipazione di tutte le componenti scolastiche in un processo organico di crescita collettiva, con l’obiettivo della sicurezza sostanziale della scuola, nel presente, e della sensibilizzazione, per il futuro, ad un problema sociale di fondamentale rilevanza”. 6. La gestione dell’emergenza Si tratta di un aspetto molto importante per l’organizzazione dell’unità scolastica. Infatti l’art. 4 del D. Lgs. 626/94 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto) impone al Capo d’Istituto di adottare una serie di misure necessarie per la salute e la sicurezza dei lavoratori tra le quali la “designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza” (art. 4, comma 5 lettere a e h). Nel nostro Istituto sono a tale scopo designati i docenti presenti nella classe o impegnati nella vigilanza degli allievi. Il loro comportamento si conformerà alle indicazioni del piano di sfollamento. Il personale tecnico ed ausiliario, a conoscenza delle presenti istruzioni, collaborerà con i docenti e segnaleranno al Responsabile del SPP ogni situazione di rischio riscontrata. Nelle scuole di certe dimensioni occorre designare formalmente una squadra di primo intervento che sappia utilizzare gli estintori portatili e l’attrezzatura minima per un primo soccorso (guanti usa e getta, disinfettante, garze termometro, laccio emostatico, ghiaccio secco, cotone emostatico,…) con la comune diligenza del buon padre di famiglia. Le due prove annuali (settembre e febbraio) di evacuazione dell’edificio scolastico consentiranno a tutti di familiarizzare con “le situazioni di rischio “ abituando ciascuno all’abbandono “del posto di lavoro o della zona pericolosa in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile”. Ogni anno, nei primi giorni del mese di settembre, tutto il personale dell’istituto, docente o non docente, ha l’opportunità di apprendere l’uso degli estintori portatili con l’assistenza dei Vigili del Fuoco o dell’impresa incaricata della revisione o ricarica semestrale degli estintori. Una particolare attenzione va posta alle emergenze prevedibili come può essere, in alcune zone, la neve: occorre formalizzare l’incarico al personale che custodisce la/le pala/e ed il sale per un primo intervento su scale e scivolo di accesso ai locali scolastici. 7. Il piano di sfollamento 4 Un’attività importante, per tutte le scuole, dalle materne alle superiori è rappresentata dall’educazione alla sicurezza stradale “che chiama in causa tutte le dimensioni etico-socio-civiche-politiche. Se la strada è in qualche modo il simbolo dell’intera esistenza, i segnali e i semafori rappresentano le leggi che limitano la libertà allo scopo di garantirla e i vigili rappresentano le autorità dello Stato, che intervengono a controllare e a sanzionare i comportamenti scorretti” (L. Corradini, Educazione Stradale anno primo, Nuova Secondaria, n. 4, 15 dicembre 1995). Il piano di evacuazione viene definito d’intesa con il locale Comando dei Vigili del Fuoco ed è visualizzato nelle planimetrie generali e nelle piantine esposte in ogni aula. Ogni classe ha un punto di raduno sia per mantenere i contatti con l’insegnante, sia per consentire di verificare se vi sono eventuali persone assenti o infortunate (si farà l’appello utilizzando il registro di classe). In nessun caso si dovrà uscire dal perimetro della scuola, salvo precise disposizioni in merito, e tanto meno avviare i veicoli per tentare di uscire. Una sirena d’allarme o il suono convenzionale della campanella segnaleranno a tutto il personale dell’Istituto la necessità di abbandonare rapidamente lo stabile. Nel momento dello sfollamento, simulato od obbligato, risulta fondamentale il ruolo del docente che si trova in servizio in un locale dell’Istituto. Egli dovrà guidare gli allievi verso l’uscita, con passo svelto ma senza correre, seguendo il percorso previsto dal piano. Dovranno essere responsabilizzati il capoclasse, il vice capoclasse (quali capifila) ed i rappresentanti di classe (quali chiudifila), affinché collaborino con l’insegnante nel movimento verso l’area di raduno impegnandosi in particolare ad: • • • • • aprire una finestra non dimenticare il registro spegnere le luci e disattivare i centri di pericolo (per esempio il gas) chiudere la porta dell’aula lasciata vuota richiamare l’area di raduno Nell’area di raduno l’insegnante farà l’appello e valuterà la situazione: in caso di simulazione di incidente grave, dopo 2-3 minuti il suono della campanella inviterà a rientrare in aula. In caso di vera emergenza occorrerà sgombrare le vie di uscita e radunarsi in modo da non ostacolare l’arrivo dei mezzi di soccorso; in questo caso, valutata l’opportunità, tenuto conto dell’età degli studenti, di allontanarli per il resto della giornata; effettuato l’appello, l’insegnante avrà cura del registro accertandosi che sia restituito in segreteria. E’ appena il caso di ricordare che in presenza di una vera emergenza può accadere che da alcuni locali non ci si possa allontanare per le vie previste dal piano. Qualora il fumo o altro rendesse impraticabile il corridoio e/o le scale, sarà opportuno rimanere nell’aula e chiedere aiuto dalla finestra. Le prove di evacuazione servono appunto per rendere consueto un certo movimento favorendo nel contempo il mantenimento della calma e la prontezza di spirito per affrontare l’imprevisto. Si ricordi che le scale di emergenza metalliche devono essere utilizzate con scarpe che non intralcino un passaggio svelto; infatti i pianerottoli sono in grigliato e possono rappresentare un pericolo, per esempio, quando si calzano scarpe con piccoli tacchi. 8. La chiamata del soccorso Per la chiamata del pronto soccorso si ricordano i seguenti accorgimenti essenziali: 1. Fornire informazioni precise, ovvero: - dare la propria identità precisando l’Istituto e la sua ubicazione dire cos’è accaduto (trauma, malore, ustioni, ingestione, ...) dov’è avvenuto (palestra, cortile, laboratorio,.... ) quando è successo (è importante prendere nota dell’orario) quante sono le persone coinvolte (e quali le loro condizioni) - luogo esatto in cui far giungere i soccorsi (predisporre sempre una vedetta che orienti ed accompagni) 2. Sapere e chiedere con chi si è parlato e lasciare il proprio recapito Queste regole devono essere sempre tenute presenti, meglio se riportate presso l’apparecchio telefonico (anche quello di casa propria). 9. Organizzazione del primo soccorso Portare il primo soccorso, in attesa dell’arrivo del pronto soccorso, non richiede una competenza specifica, ma è necessario anzitutto non provocare ulteriore danno. Il soccorritore deve operare con tranquillità badando in ogni momento alla propria sicurezza. Quindi: - agire sempre con calma ed imporre la calma e l’ordine a tutti ricordare che il disordine può dar luogo a nuovi infortuni e non giova in alcun modo all’infortunato dare aria ed aprire le finestre valutare se l’intervento diretto può coinvolgere il soccorritore che diventerebbe a sua volta vittima dell’agente infortunante (sostanze tossiche o irritanti, corrente elettrica Si rammenti che l’infortunato va rimosso solo in caso di pericoli imminenti quali la possibilità d’incendi o di esplosioni o la presenza di strutture pericolanti, fughe di gas o simili. Accertato che l’infortunato è avvicinabile, è importante: - slacciare il colletto, la cravatta, la cintura, ecc… ascoltare e tranquillizzare con tono di voce calmo non somministrare cibo o bevande, specie alcool coprire o scoprire a seconda della situazione ambientale Il piano di sicurezza dovrà prevedere almeno un punto nell’istituto sempre presidiato da un Collaboratore scolastico, adeguatamente formato, ove è possibile trovare l’occorrente per un primo soccorso (disinfettante, cerotto, ghiaccio secco, ...) nonché un terminale dell’impianto telefonico per comunicare direttamente con la segreteria, la presidenza e/o con il pronto soccorso esterno. Si ricorda infine che l’istituto non può fornire analgesici senza il consenso della famiglia del minorenne. 10. Sicurezza e qualità Anche nella scuola è richiesta la “cultura della qualità” per il miglioramento continuo dell’esistente partendo dall’esame delle cose e situazioni reali. E' ormai acquisito che i principi5 su cui si basa la qualità coincidono con quelli della sicurezza ed una impostazione corretta in uno di questi due campi avrà immancabilmente ripercussioni favorevoli sull’altro. 5 Senza necessariamente approfondirli, si elencano otto principi fondamentali: 1° La sicurezza, come la qualità, inizia dalla direzione. 2° La sicurezza, come la qualità, è un progetto continuo. 3° La sicurezza, come la qualità, si basa sulla realizzazione della prevenzione e non sull’azione riparatrice. Glossario Significato dei termini usati nella trattazione di argomenti prevenzionistici. Pur cercando di adeguare il più possibile il linguaggio all’ambiente scolastico, si sono utilizzati i termini “azienda” e “impresa” per indicare complesse realtà lavorative che vedono impegnate le quattro figure principali: Datore di lavoro, Dirigente, Preposto, Lavoratore. In alcune definizioni si è esemplificato relativamente al pericolo incendio, emergenza primaria da controllare nelle scuole (per gli archivi, la raccolta differenziata della carta, ecc.). Addetto al Servizio di Prevenzione e protezione: persona incaricata dal datore di lavoro, in possesso di capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; partecipa alla riunione periodica. Affollamento: numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti sul luogo di lavoro o in una determinata area dello stesso. Agente: l’agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute. Tra gli agenti chimici, sia soli che nei loro miscugli, si comprendono anche quelli prodotti o smaltiti come rifiuti in qualsiasi attività lavorativa. Allarme: segnale sonoro e/o visivo che avvisa di un pericolo (principio di incendio) e dà avvio alla procedura per l’evacuazione del luogo di lavoro prima che esso minacci l’incolumità dei presenti, nonché l’attivazione delle procedure d’intervento dei soccorsi. Assicurazione INAIL: tutto il personale dell’Istituto (docente, non docente ed anche gli studenti) operante nei Laboratori e nelle Palestre o che gestisce impianti, usa macchine o attrezzature, comprese centraline telefoniche, computers, videoterminali, stampanti periferiche, macchine da scrivere elettriche, fotocopiatrici, audiovisivi, è coperto da polizza infortuni INAIL ai sensi dell’art. 4 comma 5 e art. 9 del D.P.R. 30.6.65 n.1124. Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato a essere usato durante il lavoro. Coscienza prevenzionistica: particolare predisposizione mentale, guidata dalla conoscenza, dall’esperienza e dal buon senso, che determina una valutazione di situazione pericolosa e conseguentemente influenza il nostro agire. 4° La qualità, come la sicurezza, deve essere presente in tutte le fasi del ciclo della vita dei prodotti e in tutte le fasi dei processi produttivi. 5° La qualità, come la sicurezza è un compito di tutti. 6° Gli ostacoli della qualità e della sicurezza sono i medesimi 7° La qualità come la sicurezza, si raggiunge attraverso la formazione. 8° I compiti del Responsabile Qualità coincidono con quelli del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Si tratta infatti di: • Promuovere e svolgere la formazione del personale. • Analizzare lo stato di qualità o sicurezza raggiunto e promuovere le azioni di miglioramento. • Gestire le non conformità e le azioni correttive. • Relazionare periodicamente sullo stato della qualità o sicurezza “aziendale”. Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore con responsabilità dell’impresa e della sua organizzazione; nelle scuole è stato individuato nel Dirigente scolastico. Dirigente: prestatore di lavoro di elevata professionalità e potere decisionale che, nell’espletamento delle sue funzioni, promuove, coordina e gestisce gli obiettivi dell’impresa. Disabile: soggetto, anche lavoratore, con mobilità ridotta (stampelle o sedie a rotelle) o ridotta visibilità o udito menomato o limitato. Dispositivi di protezione individuale (DPI): qualsiasi attrezzatura indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggere contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Non sono DPI gli indumenti di lavoro e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore. Documento di valutazione dei rischi: elaborato prodotto dal datore di lavoro, coadiuvato dal Servizio di Prevenzione e protezione, e da lui custodito nella sede dell’impresa, contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Ente Locale: amministrazione provinciale (per le scuole superiori) o comunale (per tutti gli altri ordini di scuola) tenuta a fornire alle scuole idonei locali e impianti per svolgere in sicurezza le attività didattiche; importante è assicurare la regolare manutenzione delle strutture e degli impianti unitamente alle revisioni periodiche. Ergonomia: scienza interdisciplinare relativa all’attività lavorativa umana, con particolare interessamento ai fattori anatomici, psicologici, fisiologici e meccanici che incidono sull’efficienza delle prestazioni; principio guida dell’ergonomia è “adattare il lavoro alla persona e non viceversa”. Formazione: insieme di tutte le misure che forniscono le conoscenze necessarie allo svolgimento di un’attività professionale qualificata; è dovere del lavoratore entrare in possesso di un bagaglio di conoscenze tecniche e culturali sufficiente ed adeguato in materia di salute e sicurezza, con particolare riguardo al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. Incaricati dell’emergenza (incendi): lavoratori incaricati e specificamente formati per l’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato. Incaricati del primo soccorso: lavoratori incaricati e specificamente formati per intervenire in occasione di un infortunio, chiedere l’intervento dei soccorsi e fornire le necessarie informazioni al loro arrivo. Incidente: avvenimento generalmente spiacevole che viene ad interrompere il normale svolgimento di un’attività ma che non ha causato danno o lesioni alle persone coinvolte; spesso è segno anticipatore di possibile infortunio (incidente con danni concreti alle persone). Informazione: azione che consente di far conoscere ai lavoratori in modo semplice, diretto ed operativo, tutti gli elementi che quotidianamente possono servirgli per garantire a lui ed all’azienda un lavoro più sicuro (cfr. art. 21 D. Lgs. 626/94). Infortunio: evento che avviene per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui è derivata la morte o l’inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. Lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di lavoro anche speciale. Sono equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari nei periodi in cui sono impegnati in esercitazioni di laboratorio e utilizzino macchine e attrezzature di lavoro in genere ed agenti chimici fisici e biologici. Lavoratore al video terminale (VDT): il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico ed abituale, per venti ore settimanali, dedotte le pause di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa. Luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio o di altra emergenza. Malattia professionale: sindrome morbosa caratterizzata da un lento e progressivo deterioramento della salute del lavoratore; è conseguenza di agenti patogeni che si producono nel corso della lavorazione o dall’organizzazione del lavoro o dalle condizioni degli ambienti in cui si svolge l’attività lavorativa. Movimentazione manuale dei carichi: operazioni di trasporto o di sostegno di un carico a opera di uno o più lavoratori (comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico) con rischi, tra l’altro, di lesioni dorso lombari. Medico Competente: in presenza di situazioni di rischio collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori; è in possesso di particolari requisiti professionali di cui all’art. 2 del D. Lgs.626/94. Misure tecnico-organizzative: provvedimenti adottati per diminuire i rischi nella misura del possibile o nel tener sotto controllo i rischi non completamente eliminabili. Organigramma: visualizzazione degli incarichi assegnati nella scuola in conseguenza dell’indispensabile organizzazione della sicurezza; è spesso in forma piramidale con al vertice il Dirigente scolastico e considera il Rspp, il Rls, gli addetti Spp nonché le figure sensibili (incaricati delle emergenze e del primo soccorso) Percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell’edificio; esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna. Pericolo (per esempio di incendio): proprietà o qualità intrinseca di un determinati materiali o attrezzature oppure di metodologie o pratiche di lavoro, che presentano il potenziale di causare danni (un incendio) alla salute e/o lesioni. Piano di emergenza: documento che deve contenere nei dettagli: a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d’incendio (e, in generale, d’emergenza); b) le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti; c) le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco (o, in generale, dei soccorsi) e per fornire le necessarie informazioni sul loro arrivo; d) specifiche misure per assistere le persone disabili. Il piano d’emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l’attuazione delle procedure previste. Preposto: colui che svolge attività lavorativa che comprende il controllo del lavoro altrui con l’obbligo di segnalare ai suoi superiori comportamenti scorretti o disfunzioni del sistema di prevenzione. Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno. Primo soccorso: azione finalizzata a prestare le prime cure a chi è stato colpito da malessere o infortunio sino all’arrivo del Pronto Soccorso; non richiede una competenza specifica, ma è necessario anzitutto non provocare ulteriore danno. Protezione: azione finalizzata a diminuire i rischi che minacciano la sicurezza e la salute del lavoratore durante il lavoro; spesso si concretizza nell’utilizzo mezzi idonei denominati dispositivi di Protezione individuale (DPI). Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; viene periodicamente consultata e partecipa alla riunione periodica. Registro degli infortuni: registro a pagine numerate e vidimato dall’Ausl competente per territorio su cui vige l’obbligo di annotare cronologicamente ogni infortunio che comporta un’assenza dal lavoro di almeno un giorno oltre quello dell’evento. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rspp): persona designata dal datore di lavoro, in possesso di capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Rischio (per esempio di incendio): probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno (accadimento di in incendio) nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione, di un determinato fattore e che si verifichino conseguenze (dell’incendio) sulle persone presenti. Rischio biologico: rischio di esposizione a qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Rischio chimico: rischio di esposizione a tutti gli agenti chimici utilizzati o smaltiti mediante qualsiasi attività lavorativa. Riunione periodica: nelle scuole che occupano più di 15 dipendenti, il Dirigente Scolastico indice almeno una volta all’anno una riunione del Servizio di prevenzione e protezione per esaminare il Documento di valutazione dei rischi, l’idoneità dei mezzi di protezione individuale ed i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della prevenzione della loro salute. Salute: condizione di armonico equilibrio funzionale, fisico e psichico, dell’individuo dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e sociale; quindi non consiste soltanto in un’assenza di malattia. Segnaletica di sicurezza: segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro; può trattarsi di un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale. Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (Spp): insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali nell’azienda. Sorveglianza sanitaria: viene effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente e comprende gli accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati e gli accertamenti periodici per controllare il loro stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Spazio calmo: luogo sicuro e statico contiguo e comunicante con una via di esodo; tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie d’esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi. Valutazione del rischio: danno, quale conseguenza nell’espletamento delle loro di lavoro; ha come obiettivo Procedimento di valutazione della possibile entità del del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori mansioni, derivate dal verificarsi di un pericolo sul luogo primario la prevenzione. Vie d’esodo (o di uscita): percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro (in caso d’emergenza); devono aprirsi nel verso dell’esodo e tenute sempre sgombre da ogni materiale. Vigilanza: attività svolta dall’Unità Sanitaria Locale, dai Vigili del fuoco o dall’Ispettorato del lavoro, sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza, igiene e salute nei luoghi di lavoro; è rivolta principalmente alla prevenzione delle malattie professionali ed alla salvaguardia della salubrità, dell’igiene e della sicurezza negli ambienti di lavoro. Zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di un’attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute e la sicurezza dello stesso.