L`organizzazione della sicurezza nella scuola “L`ambiente scolastico

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L`organizzazione della sicurezza nella scuola “L`ambiente scolastico
L’organizzazione della sicurezza nella scuola
“L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni
igieniche e di sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a
scuola confortevole per gli alunni e il personale” (D.P.C.M. 7 giugno 1995, Carta dei
servizi della scuola, punto 9.1).
Questo principio, che dovrebbe esprimere l’identità e l’obiettivo di ogni istituzione
scolastica, risente certamente dell’emanazione, alcuni mesi prima, del D.Lgs. 6261 che
ha rappresentato e rappresenta ancora una grossa preoccupazione per i Capi
d’Istituto; essi sono stati individuati “datori di lavoro ai fini ed agli effetti dei decreti
legislativi n. 626/94 e 242/96”, ricordando così che l’Istituto Scolastico è anche un
luogo di lavoro ove devono essere rispettate tutte le specifiche normative a partire
dai Decreti del Presidente della Repubblica2 che quasi 50 anni fa avevano posto l’Italia
all’avanguardia in Europa. Il D.Lgs. 626 ha introdotto alcuni temi non considerati nella
normativa precedente (p. es. il lavoro ai video terminali e la movimentazione manuale
dei carichi), ma già dal titolo evidenzia una rivoluzione culturale; con il termine
“miglioramento” l’attenzione viene portata agli aspetti progettuali, organizzativi,
gestionali e procedurali della prevenzione superando definitivamente la concezione
che voleva la sicurezza e la tutela della salute del lavoratore quasi esclusivamente
centrate sul controllo di prescrizioni e adempimenti normativi. Per la prima volta in
Italia un provvedimento legislativo ha definito un sistema di organizzazione e gestione
delle attività di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi. Essa si consegue non
limitandosi al semplice rispetto della normativa vigente da parte dei soggetti coinvolti
(che spesso vivono la prevenzione dei rischi come un problema) ma assumendo tutti
un ruolo attivo per l’individuazione delle misure di sicurezza atte a garantire l’integrità
psicofisica dei lavoratori.
L’organizzazione della sicurezza nella scuola, come in ogni altro ambiente
lavorativo, deve essere partecipato e poggia sul funzionamento del Servizio di
prevenzione e protezione (SPP), costituito da un insieme di persone in possesso di
“capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di
lavoro e relativi alle attività lavorative” (art. 8 bis inserito nel 2003 nel D.Lgs.
626/94); istituire il SPP, oltre che un obbligo, rappresenta un’occasione privilegiata
per il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le componenti scolastiche alla
costituzione di un clima favorevole alla cultura della sicurezza. Per questo il SPP sarà
formato da un collaboratore scolastico, da un assistente amministrativo, da due o tre
docenti (educazione fisica, responsabili di laboratorio) e, nelle superiori, da un allievo.
Può accadere di registrare nell’istituto la presenza di altre figure con particolari
competenze o disponibilità (es. un genitore); esse rappresentano una risorsa di cui
tener conto. Nella costituzione del SPP occorre ribadire che trattasi di un servizio
collaborativo per il miglioramento continuo della qualità della vita all’interno della
comunità scolastica. Nell’ambito del SPP il Dirigente Scolastico individua il
Responsabile della sicurezza in possesso di capacità e requisiti professionali adeguati
alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
1
Nel testo s’indicherà il D.Lgs. 626/94, relativo al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro, considerandolo integrato con le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute.
2
Si tratta del DPR 547 del 19955, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (405 articoli) e del DPR 303 del
1956, Norme generali per l’igiene del lavoro (68 articoli ed un allegato con l’elenco delle lavorazioni per le quali vige
l’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche).
Queste ultime potranno essere acquisite anche con un idoneo percorso formativo.
In capo al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, se diverso
dal Capo d’Istituto, non grava alcuna particolare responsabilità, restando questa
sempre ascritta al dirigente scolastico. Si tratta viceversa di uno stretto collaboratore
per l’attuazione dei compiti previsti dall’art. 9 del decreto, letto nello specifico
scolastico (individuare i fattori di rischio e le misure per la salute e la salubrità degli
ambienti di lavoro, elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività lavorative e
scolastiche, proporre i programmi di informazione e formazione per il personale
scolastico).
E’ necessario indire, almeno una volta all’anno, una riunione cui partecipano il Capo
d’istituto, il Responsabile dell’SPP, il medico competente (ove previsto), il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Nel concreto, l’organizzazione della sicurezza, anche nella scuola, poggia sui
seguenti adempimenti del Dirigente scolastico:
1) valutare gli specifici rischi dell’attività svolta nell’istituzione scolastica VdR).
2) elaborare un documento, conseguente alla valutazione dei rischi, da tenere
agli atti, indicante, tra l’altro, i criteri adottati nella stesura della valutazione,
nonché le opportune misure di prevenzione e protezione dai rischi.
3) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e gli
Addetti al Servizio di prevenzione e protezione.
4) designare il medico competente, qualora ne ricorra la necessità ai sensi di
legge.
5) designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e
di pronto soccorso (figure sensibili); nonché la figura del preposto ove
necessaria (es. laboratori, officine aule speciali, ecc).
6) fornire ai lavoratori, ed agli allievi equiparati3, ove necessario, dispositivi di
protezione individuale.
7) assicurare un’idonea attività di formazione ed informazione degli interessati,
personale ed alunni, in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative
responsabilità.
8) consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e, più in
generale, informare le RSU un’informazione preventiva sull’attuazione della
normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
9) tenere aggiornato il registro infortuni e rispettare le clausole assicurative.
Inoltre ciascun plesso dovrà avere:
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La necessaria segnaletica di sicurezza le istruzioni per la prevenzione e la
protezione antincendio
il piano di evacuazione in condizioni di emergenza
1. La valutazione dei rischi
Consiste nell’esame sistematico di tutti gli aspetti dell’attività e dei luoghi in cui
essa si svolge attraverso:
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3
identificazione dei pericoli esistenti;
identificazione dei lavoratori (terzi) esposti a rischi potenziali;
Sono equiparati ai lavoratori gli allievi degli istituto di istruzione ed universitari ed i partecipanti ai corsi di
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere,
agenti chimici, fisici e biologici (art. 2, D.Lgs. 626/94).
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valutazione dei rischi (V. d. R.), dal punto di vista qualitativo o quantitativo
(stima);
studio della possibilità di eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile,
decisione sulla possibilità di introdurre ulteriori provvedimenti per limitare i
rischi (residui).
La valutazione deve riguardare i rischi derivanti dall’attività lavorativa e che
risultano ragionevolmente prevedibili. Quelli derivanti dalla vita di tutti i giorni,
in generale, e che non costituiscono oggetto di particolare preoccupazione
(p.es. il fatto che un impiegato d’ufficio si ferisca mentre taglia un pezzo di
carta) non richiedono di norma un’attenzione così minuziosa, a meno che
l’attività o l’organizzazione del lavoro aggravi questi rischi.
2. I criteri della valutazione
Non vi sono norme fisse riguardo alle modalità di realizzazione della VdR anche se,
nella fase preparatoria occorre tener conto di due principi fondamentali:
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•
strutturare la valutazione nel senso di garantire che si tiene conto di tutti i rischi
e i pericoli degli di nota;
una volta identificato un determinato rischio, studiare la possibilità di eliminarlo
o ridurlo.
Gli orientamenti relativi alla VdR di cui ci si serve di norma si basano sui seguenti
aspetti:
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osservazione dell’ambiente (p.e. vie di accesso, condizioni dei pavimenti,
sicurezza delle attrezzature, fumi e polveri, temperatura, rumore, illuminazione,
rivalità tra il personale, ecc.).
identificazione dei compiti eseguiti sul “posto di lavoro”.
esame di ogni compito eseguito per valutare i rischi derivanti dalle singole
mansioni o comportamenti.
osservazione dell’attività in corso di esecuzione per verificare se le procedure
sono rispettate oppure comportano altri rischi.
rassegna dei fattori psicologici, sociali, fisici che possono contribuire a creare
stress nell’ambiente e studio del modo con cui interagiscono fra di loro e con
altri fattori nell’organizzazione o nell’ambiente scolastico.
esame dell’organizzazione dell’attività destinata a mantenere condizioni
soddisfacenti per il suo svolgimento; emergono qui le procedure ed i
comportamenti elencati nel regolamento d’istituto o in quello di
reparto/laboratorio per rendere sicura un’attività lavorativa o didattica.
Quando si effettua una VdR in un ambiente lavorativo, il sistema più rapido e più
sicuro per identificare i vari aspetti di ciò che di fatto avviene è spesso quello di
rivolgersi direttamente alle persone interessate. Da esse si apprende la procedura
applicata, la pratica di lavoro non corretta o il metodo poco raccomandabile per
realizzare un compito difficile, nonché le precauzioni poste in atto.
3. I rapporti con l’Ente Locale
Si intende per Ente Locale, di norma, il Comune, per le scuole dell’obbligo, o la
Provincia per le scuole superiori, responsabile delle strutture e degli impianti.
E’ indubbio che, ai fini della valutazione dei rischi professionali, gli insediamenti
scolastici rappresentano una particolare tipologia, caratterizzata da alcuni fattori non
riscontrabili in nessuna altra attività: sembrano operare nella scuola due “datori di
lavoro”: il proprietario dell’immobile ed il gestore-conduttore (Capo d’Istituto): Le loro
competenze ed i loro interventi devono convergere all’unico obiettivo della sicurezza
degli operatori e degli studenti. Ciò non è sempre facile, anche se su questo punto la
normativa è chiara: per quanto attiene alle strutture (ivi compresi servizi igienici,
illuminazione generale, microclima, ecc., impianti e la prevenzione incendi), la
proprietà deve dare in uso immobili e impianti fissi in buone condizioni, rispondenti
alla normativa vigente e provvisti di tutte le autorizzazioni e certificazioni obbligatorie;
sono invece in capo ai conduttori degli edifici stessi (presidi e direttori didattici) le
responsabilità di gestione, quali l’utilizzazione dei locali, l’organizzazione del lavoro, le
attrezzature e gli arredi (per quanto di proprietà), le sostanze utilizzate, l’uso dei
dispositivi di protezione individuale, la gestione delle emergenze, la sorveglianza
sanitaria, la formazione e l’informazione. Il primo obbligo richiesto dalla legge consiste
nella valutazione del rischio che deve essere effettuata mantenendo una visione
globale dell’attività, suddividendo gli aspetti di competenza della proprietà da quelli
più propriamente legati alla gestione delle strutture ed all’esercizio dell’attività
scolastica stessa.
All’Ente Locale spettano certamente i seguenti compiti:
1) manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici
2) adeguamento degli impianti esistenti (impianto elettrico, impianto di messa a
terra, impianto di riscaldamento, impianto antincendio, impianto idraulico
sanitario e fognario, impianto telefonico ecc.) per come previsto dalla legge
46/1990, con scadenza 31 dicembre 2004
3) abbattimento di eventuali barriere architettoniche;
4) controllo ed eventuale rimozione di amianto quando presente
5) fornitura delle dotazioni antincendio (idranti, estintori ecc..) previste dalle
autorizzazioni antincendio (CPI,certificato di prevenzione incendi)
6) fornitura e posa della segnaletica di sicurezza
7) adeguamento dei locali alle norme previste dal Titolo II del D.lgs. 626/1994 con
scadenza 31 dicembre 2004
8) adeguamento degli istituti di istruzione scolastica in materia antincendio, come
previsto dal D.M. 26 agosto 1992, con scadenza 31 dicembre 2004
L’Ente locale deve fornire alle scuole le certificazioni già disponibili ed i certificati
che verranno prodotti ad adeguamento normativo concluso, tra i quali:
1) planimetrie aggiornate dei piani delle scuole con indicato l’ubicazione degli
estintori, degli idranti, della cartellonistica di sicurezza, degli eventuali pulsanti
di allarme e attacco VV.F; indicazione sull’ubicazione delle valvole di
intercettazione dei combustibili per riscaldamento (gas, gasolio ecc..)
l’ubicazione dell’interruttore generale per la parte elettrica.
2) planimetria e/o indicazione sull’ubicazione dell’impianto di messa a terra e
relativi paletti dispersori, sia per quanto concerne la parte elettrica che
l’eventuale parte atmosferica.
3) certificati di conformità degli impianti di cui alla legge n. 46/1990
4) certificati di conformità, dichiarazione di conformità e/o libretti, licenze ecc,
degli impianti di sollevamento e/o ascensori, montacarichi ecc…
5) copia del modello di denuncia dell’impianto di messa a terra (parte elettrica) e
relative verifiche periodiche (Mod. B).
6) copia del modello di denuncia dell’impianto di messa a terra contro le scariche
atmosferiche (quando applicabile) e relative verifiche periodiche (Mod. A) o
calcolo di autoprotezione delle scariche atmosferiche norme.
7) eventuale Certificato di Prevenzione incendi (CPI) o Nulla Osta Provvisorio
(NOP) rilasciati dai VV.F.
4. La formazione per la sicurezza
L’informazione e la formazione rappresenta la vera novità del D.Lgs. 626/94:
diventa obbligatorio che tutti i membri della comunità scolastica siano a conoscenza
delle regole di comportamento nell’ordinario svolgimento di tutta l’attività svolta nella
scuola (es. attività didattica, visite guidate e viaggi d’istruzione, intervallo, entrata ed
uscita, assicurazioni, ecc.).
L’informazione deve essere riferita (art. 21):
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ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività
alle misure di prevenzione e protezione adottate
alle norme di comportamento specifiche relative a particolari ambienti scolastici
(es. palestra, laboratori scientifici, ecc.)
ai pericoli connessi all’uso di sostanze o preparati pericolosi
alle modalità di segnalazione di pericoli
al comportamento in caso di infortunio ed alle procedure di primo soccorso
Per questo occorre prevedere ogni anno specifici momenti illustrativi e di confronto
anche se gran parte di queste informazioni potranno essere riportate all’interno del
progetto d’istituto e/o del regolamento interno. Occasioni importanti, se non
ritualizzate come mero atto formale, possono essere le due prove annuali obbligatorie
(settembre e febbraio) di evacuazione dell’edificio scolastico: opportunamente
preparate consentono a tutti di familiarizzare con “le situazioni di rischio”.
n alcune scuole sono stati redatti appositi prontuari da consegnare agli studenti,
alle famiglie ed agli operatori scolastici con l’elenco dei comportamenti, coerenti e
responsabili, da tenere in ordine alla prevenzione ed alla sicurezza. Per particolari
ambienti (palestra, laboratorio, sala computer, ecc.) è necessario uno specifico
regolamento di reparto.
5. Per una cultura della sicurezza
Attraverso le attività svolte dall’unità scolastica si può:
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favorire un clima complessivo di benessere inteso come continua ricerca della
qualità della vita, di cui l’attenzione alla sicurezza costituisce una componente
significativa
esplicitare il binomio educativo autonomia-sicurezza come progressiva
acquisizione di comportamenti, nell’ambiente scolastico e non, che migliorino la
sicurezza di ciascuno (rispetto delle regole, accettazione dei propri limiti,
rispetto degli altri,...)
individuare la prevenzione non come esasperata eliminazione dei pericoli, ma
come educazione alla conoscenza dei rischi, alla loro valutazione ed
all’assunzione di comportamenti autonomi e sicuri per sè e per gli altri.
L’esperienza personale mi conferma che è possibile attivare un contagio attivo di
tutte le componenti scolastiche per contrastare le tante tentazioni alla superficialità, al
disimpegno ed alla protesta sterile. In questo contesto il D. Lgs. 626/94 costituisce di
fatto una “guida metodologica” per un obiettivo di sicurezza e salute non solo nel
mondo del lavoro, ma anche in ambito scolastico ove i giovani si sentono attori in una
scuola autonoma che attua, all’interno di un curricolo di alto profilo, progetti
coinvolgenti, rispondenti a reali esigenze e contrattualmente chiari (progetto
ragazzi/giovani, attività di educazione stradale, attività sportiva,...). In definitiva
l’impegno della scuola all’attuazione del D.Lgs. 626/94 può rappresentare un capitolo
qualificante del POF che considera la sicurezza come un tema trasversale all’interno
della programmazione d’istituto, valore strategico e strumento4 di sensibilizzazione dei
lavoratori e degli studenti. Ciò è richiesto proprio dalla C.M. 119 quando premette
che“…le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano, prima ancora che un
obbligo di legge con la serie di adempimenti che ne conseguono, un’opportunità per
promuovere all’interno delle istituzioni scolastiche una cultura della sicurezza sul
lavoro, per valorizzarne i contenuti e per sollecitare il coinvolgimento e la convinta
partecipazione di tutte le componenti scolastiche in un processo organico di crescita
collettiva, con l’obiettivo della sicurezza sostanziale della scuola, nel presente, e della
sensibilizzazione, per il futuro, ad un problema sociale di fondamentale rilevanza”.
6. La gestione dell’emergenza
Si tratta di un aspetto molto importante per l’organizzazione dell’unità scolastica.
Infatti l’art. 4 del D. Lgs. 626/94 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del
preposto) impone al Capo d’Istituto di adottare una serie di misure necessarie per la
salute e la sicurezza dei lavoratori tra le quali la “designazione dei lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto
soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza” (art. 4, comma 5 lettere a e h).
Nel nostro Istituto sono a tale scopo designati i docenti presenti nella classe o
impegnati nella vigilanza degli allievi. Il loro comportamento si conformerà alle
indicazioni del piano di sfollamento. Il personale tecnico ed ausiliario, a conoscenza
delle presenti istruzioni, collaborerà con i docenti e segnaleranno al Responsabile del
SPP ogni situazione di rischio riscontrata. Nelle scuole di certe dimensioni occorre
designare formalmente una squadra di primo intervento che sappia utilizzare gli
estintori portatili e l’attrezzatura minima per un primo soccorso (guanti usa e getta,
disinfettante, garze termometro, laccio emostatico, ghiaccio secco, cotone
emostatico,…) con la comune diligenza del buon padre di famiglia.
Le due prove annuali (settembre e febbraio) di evacuazione dell’edificio scolastico
consentiranno a tutti di familiarizzare con “le situazioni di rischio “ abituando ciascuno
all’abbandono “del posto di lavoro o della zona pericolosa in caso di pericolo grave,
immediato e inevitabile”.
Ogni anno, nei primi giorni del mese di settembre, tutto il personale dell’istituto,
docente o non docente, ha l’opportunità di apprendere l’uso degli estintori portatili con
l’assistenza dei Vigili del Fuoco o dell’impresa incaricata della revisione o ricarica
semestrale degli estintori.
Una particolare attenzione va posta alle emergenze prevedibili come può essere, in
alcune zone, la neve: occorre formalizzare l’incarico al personale che custodisce la/le
pala/e ed il sale per un primo intervento su scale e scivolo di accesso ai locali
scolastici.
7. Il piano di sfollamento
4
Un’attività importante, per tutte le scuole, dalle materne alle superiori è rappresentata dall’educazione alla sicurezza
stradale “che chiama in causa tutte le dimensioni etico-socio-civiche-politiche. Se la strada è in qualche modo il
simbolo dell’intera esistenza, i segnali e i semafori rappresentano le leggi che limitano la libertà allo scopo di garantirla
e i vigili rappresentano le autorità dello Stato, che intervengono a controllare e a sanzionare i comportamenti scorretti”
(L. Corradini, Educazione Stradale anno primo, Nuova Secondaria, n. 4, 15 dicembre 1995).
Il piano di evacuazione viene definito d’intesa con il locale Comando dei Vigili del
Fuoco ed è visualizzato nelle planimetrie generali e nelle piantine esposte in ogni
aula.
Ogni classe ha un punto di raduno sia per mantenere i contatti con l’insegnante, sia
per consentire di verificare se vi sono eventuali persone assenti o infortunate (si farà
l’appello utilizzando il registro di classe). In nessun caso si dovrà uscire dal perimetro
della scuola, salvo precise disposizioni in merito, e tanto meno avviare i veicoli per
tentare di uscire.
Una sirena d’allarme o il suono convenzionale della campanella segnaleranno a tutto
il personale dell’Istituto la necessità di abbandonare rapidamente lo stabile. Nel
momento dello sfollamento, simulato od obbligato, risulta fondamentale il ruolo del
docente che si trova in servizio in un locale dell’Istituto. Egli dovrà guidare gli allievi
verso l’uscita, con passo svelto ma senza correre, seguendo il percorso previsto dal
piano.
Dovranno essere responsabilizzati il capoclasse, il vice capoclasse (quali capifila) ed
i rappresentanti di classe (quali chiudifila), affinché collaborino con l’insegnante nel
movimento verso l’area di raduno impegnandosi in particolare ad:
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aprire una finestra
non dimenticare il registro
spegnere le luci e disattivare i centri di pericolo (per esempio il gas)
chiudere la porta dell’aula lasciata vuota
richiamare l’area di raduno
Nell’area di raduno l’insegnante farà l’appello e valuterà la situazione: in caso di
simulazione di incidente grave, dopo 2-3 minuti il suono della campanella inviterà a
rientrare in aula. In caso di vera emergenza occorrerà sgombrare le vie di uscita e
radunarsi in modo da non ostacolare l’arrivo dei mezzi di soccorso; in questo caso,
valutata l’opportunità, tenuto conto dell’età degli studenti, di allontanarli per il resto
della giornata; effettuato l’appello, l’insegnante avrà cura del registro accertandosi che
sia restituito in segreteria.
E’ appena il caso di ricordare che in presenza di una vera emergenza può accadere
che da alcuni locali non ci si possa allontanare per le vie previste dal piano. Qualora il
fumo o altro rendesse impraticabile il corridoio e/o le scale, sarà opportuno rimanere
nell’aula e chiedere aiuto dalla finestra.
Le prove di evacuazione servono appunto per rendere consueto un certo movimento
favorendo nel contempo il mantenimento della calma e la prontezza di spirito per
affrontare l’imprevisto.
Si ricordi che le scale di emergenza metalliche devono essere utilizzate con scarpe
che non intralcino un passaggio svelto; infatti i pianerottoli sono in grigliato e possono
rappresentare un pericolo, per esempio, quando si calzano scarpe con piccoli tacchi.
8. La chiamata del soccorso
Per la chiamata del pronto soccorso si ricordano i seguenti accorgimenti essenziali:
1. Fornire informazioni precise, ovvero:
-
dare la propria identità precisando l’Istituto e la sua ubicazione
dire cos’è accaduto (trauma, malore, ustioni, ingestione, ...)
dov’è avvenuto (palestra, cortile, laboratorio,.... )
quando è successo (è importante prendere nota dell’orario)
quante sono le persone coinvolte (e quali le loro condizioni)
- luogo esatto in cui far giungere i soccorsi (predisporre sempre una vedetta che
orienti ed accompagni)
2. Sapere e chiedere con chi si è parlato e lasciare il proprio recapito
Queste regole devono essere sempre tenute presenti, meglio se riportate presso
l’apparecchio telefonico (anche quello di casa propria).
9. Organizzazione del primo soccorso
Portare il primo soccorso, in attesa dell’arrivo del pronto soccorso, non richiede una
competenza specifica, ma è necessario anzitutto non provocare ulteriore danno. Il
soccorritore deve operare con tranquillità badando in ogni momento alla propria
sicurezza. Quindi:
-
agire sempre con calma ed imporre la calma e l’ordine a tutti
ricordare che il disordine può dar luogo a nuovi infortuni e non giova in alcun
modo all’infortunato
dare aria ed aprire le finestre
valutare se l’intervento diretto può coinvolgere il soccorritore che diventerebbe a
sua volta vittima dell’agente infortunante (sostanze tossiche o irritanti, corrente
elettrica
Si rammenti che l’infortunato va rimosso solo in caso di pericoli imminenti quali la
possibilità d’incendi o di esplosioni o la presenza di strutture pericolanti, fughe di gas o
simili.
Accertato che l’infortunato è avvicinabile, è importante:
-
slacciare il colletto, la cravatta, la cintura, ecc…
ascoltare e tranquillizzare con tono di voce calmo
non somministrare cibo o bevande, specie alcool
coprire o scoprire a seconda della situazione ambientale
Il piano di sicurezza dovrà prevedere almeno un punto nell’istituto
sempre
presidiato da un Collaboratore scolastico, adeguatamente formato, ove è possibile
trovare l’occorrente per un primo soccorso (disinfettante, cerotto, ghiaccio secco, ...)
nonché un terminale dell’impianto telefonico per comunicare direttamente con la
segreteria, la presidenza e/o con il pronto soccorso esterno.
Si ricorda infine che l’istituto non può fornire analgesici senza il consenso della
famiglia del minorenne.
10. Sicurezza e qualità
Anche nella scuola è richiesta la “cultura della qualità” per il miglioramento continuo
dell’esistente partendo dall’esame delle cose e situazioni reali.
E' ormai acquisito che i principi5 su cui si basa la qualità coincidono con quelli della
sicurezza ed una impostazione corretta in uno di questi due campi avrà
immancabilmente ripercussioni favorevoli sull’altro.
5
Senza necessariamente approfondirli, si elencano otto principi fondamentali:
1° La sicurezza, come la qualità, inizia dalla direzione.
2° La sicurezza, come la qualità, è un progetto continuo.
3° La sicurezza, come la qualità, si basa sulla realizzazione della prevenzione e non sull’azione riparatrice.
Glossario
Significato dei termini usati nella trattazione di argomenti prevenzionistici. Pur
cercando di adeguare il più possibile il linguaggio all’ambiente scolastico, si sono
utilizzati i termini “azienda” e “impresa” per indicare complesse realtà lavorative che
vedono impegnate le quattro figure principali: Datore di lavoro, Dirigente, Preposto,
Lavoratore. In alcune definizioni si è esemplificato relativamente al pericolo incendio,
emergenza primaria da controllare nelle scuole (per gli archivi, la raccolta differenziata
della carta, ecc.).
Addetto al Servizio di Prevenzione e protezione: persona incaricata dal datore di
lavoro, in possesso di capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; partecipa alla riunione
periodica.
Affollamento: numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti
sul luogo di lavoro o in una determinata area dello stesso.
Agente: l’agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e
potenzialmente dannoso per la salute. Tra gli agenti chimici, sia soli che nei loro
miscugli, si comprendono anche quelli prodotti o smaltiti come rifiuti in qualsiasi
attività lavorativa.
Allarme: segnale sonoro e/o visivo che avvisa di un pericolo (principio di incendio) e
dà avvio alla procedura per l’evacuazione del luogo di lavoro prima che esso minacci
l’incolumità dei presenti, nonché l’attivazione delle procedure d’intervento dei soccorsi.
Assicurazione INAIL: tutto il personale dell’Istituto (docente, non docente ed anche
gli studenti) operante nei Laboratori e nelle Palestre o che gestisce impianti, usa
macchine o attrezzature, comprese centraline telefoniche, computers, videoterminali,
stampanti periferiche, macchine da scrivere elettriche, fotocopiatrici, audiovisivi, è
coperto da polizza infortuni INAIL ai sensi dell’art. 4 comma 5 e art. 9 del D.P.R.
30.6.65 n.1124.
Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto
destinato a essere usato durante il lavoro.
Coscienza prevenzionistica: particolare predisposizione mentale, guidata dalla
conoscenza, dall’esperienza e dal buon senso, che determina una valutazione di
situazione pericolosa e conseguentemente influenza il nostro agire.
4° La qualità, come la sicurezza, deve essere presente in tutte le fasi del ciclo della vita dei prodotti e in tutte le fasi dei
processi produttivi.
5° La qualità, come la sicurezza è un compito di tutti.
6° Gli ostacoli della qualità e della sicurezza sono i medesimi
7° La qualità come la sicurezza, si raggiunge attraverso la formazione.
8° I compiti del Responsabile Qualità coincidono con quelli del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Si tratta infatti di:
• Promuovere e svolgere la formazione del personale.
• Analizzare lo stato di qualità o sicurezza raggiunto e promuovere le azioni di miglioramento.
• Gestire le non conformità e le azioni correttive.
• Relazionare periodicamente sullo stato della qualità o sicurezza “aziendale”.
Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore con
responsabilità dell’impresa e della sua organizzazione; nelle scuole è stato individuato
nel Dirigente scolastico.
Dirigente: prestatore di lavoro di elevata professionalità e potere decisionale che,
nell’espletamento delle sue funzioni, promuove, coordina e gestisce gli obiettivi
dell’impresa.
Disabile: soggetto, anche lavoratore, con mobilità ridotta (stampelle o sedie a
rotelle) o ridotta visibilità o udito menomato o limitato.
Dispositivi di protezione individuale (DPI): qualsiasi attrezzatura indossata o
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggere contro uno o più rischi suscettibili di
minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o
accessorio destinato a tale scopo. Non sono DPI gli indumenti di lavoro e le uniformi
non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore.
Documento di valutazione dei rischi: elaborato prodotto dal datore di lavoro,
coadiuvato dal Servizio di Prevenzione e protezione, e da lui custodito nella sede
dell’impresa, contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il
lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di
protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza.
Ente Locale: amministrazione provinciale (per le scuole superiori) o comunale (per
tutti gli altri ordini di scuola) tenuta a fornire alle scuole idonei locali e impianti per
svolgere in sicurezza le attività didattiche; importante è assicurare la regolare
manutenzione delle strutture e degli impianti unitamente alle revisioni periodiche.
Ergonomia: scienza interdisciplinare relativa all’attività lavorativa umana, con
particolare interessamento ai fattori anatomici, psicologici, fisiologici e meccanici che
incidono sull’efficienza delle prestazioni; principio guida dell’ergonomia è “adattare il
lavoro alla persona e non viceversa”.
Formazione: insieme di tutte le misure che forniscono le conoscenze necessarie allo
svolgimento di un’attività professionale qualificata; è dovere del lavoratore entrare in
possesso di un bagaglio di conoscenze tecniche e culturali sufficiente ed adeguato in
materia di salute e sicurezza, con particolare riguardo al proprio posto di lavoro ed alle
proprie mansioni.
Incaricati dell’emergenza (incendi): lavoratori incaricati e specificamente formati
per l’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.
Incaricati del primo soccorso: lavoratori incaricati e specificamente formati per
intervenire in occasione di un infortunio, chiedere l’intervento dei soccorsi e fornire le
necessarie informazioni al loro arrivo.
Incidente: avvenimento generalmente spiacevole che viene ad interrompere il
normale svolgimento di un’attività ma che non ha causato danno o lesioni alle persone
coinvolte; spesso è segno anticipatore di possibile infortunio (incidente con danni
concreti alle persone).
Informazione: azione che consente di far conoscere ai lavoratori in modo semplice,
diretto ed operativo, tutti gli elementi che quotidianamente possono servirgli per
garantire a lui ed all’azienda un lavoro più sicuro (cfr. art. 21 D. Lgs. 626/94).
Infortunio: evento che avviene per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui è
derivata la morte o l’inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale, ovvero una
inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di
lavoro con rapporto di lavoro anche speciale. Sono equiparati gli allievi degli istituti di
istruzione ed universitari nei periodi in cui sono impegnati in esercitazioni di
laboratorio e utilizzino macchine e attrezzature di lavoro in genere ed agenti chimici
fisici e biologici.
Lavoratore al video terminale (VDT): il lavoratore che utilizza un’attrezzatura
munita di videoterminali, in modo sistematico ed abituale, per venti ore settimanali,
dedotte le pause di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa.
Luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un
incendio o di altra emergenza.
Malattia professionale: sindrome morbosa caratterizzata da un lento e progressivo
deterioramento della salute del lavoratore; è conseguenza di agenti patogeni che si
producono nel corso della lavorazione o dall’organizzazione del lavoro o dalle
condizioni degli ambienti in cui si svolge l’attività lavorativa.
Movimentazione manuale dei carichi: operazioni di trasporto o di sostegno di un
carico a opera di uno o più lavoratori (comprese le azioni del sollevare, deporre,
spingere, tirare, portare o spostare un carico) con rischi, tra l’altro, di lesioni dorso
lombari.
Medico Competente: in presenza di situazioni di rischio collabora con il datore di
lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione, alla predisposizione
dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei
lavoratori; è in possesso di particolari requisiti professionali di cui all’art. 2 del D.
Lgs.626/94.
Misure tecnico-organizzative: provvedimenti adottati per diminuire i rischi nella
misura del possibile o nel tener sotto controllo i rischi non completamente eliminabili.
Organigramma: visualizzazione degli incarichi assegnati nella scuola in conseguenza
dell’indispensabile organizzazione della sicurezza; è spesso in forma piramidale con al
vertice il Dirigente scolastico e considera il Rspp, il Rls, gli addetti Spp nonché le
figure sensibili (incaricati delle emergenze e del primo soccorso)
Percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli
effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell’edificio; esso può
essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala
esterna.
Pericolo (per esempio di incendio): proprietà o qualità intrinseca di un determinati
materiali o attrezzature oppure di metodologie o pratiche di lavoro, che presentano il
potenziale di causare danni (un incendio) alla salute e/o lesioni.
Piano di emergenza: documento che deve contenere nei dettagli:
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d’incendio (e, in
generale, d’emergenza);
b) le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai
lavoratori e dalle altre persone presenti;
c) le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco (o, in generale, dei
soccorsi) e per fornire le necessarie informazioni sul loro arrivo;
d) specifiche misure per assistere le persone disabili.
Il piano d’emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di
sovrintendere e controllare l’attuazione delle procedure previste.
Preposto: colui che svolge attività lavorativa che comprende il controllo del lavoro
altrui con l’obbligo di segnalare ai suoi superiori comportamenti scorretti o disfunzioni
del sistema di prevenzione.
Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le
fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto
della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.
Primo soccorso: azione finalizzata a prestare le prime cure a chi è stato colpito da
malessere o infortunio sino all’arrivo del Pronto Soccorso; non richiede una
competenza specifica, ma è necessario anzitutto non provocare ulteriore danno.
Protezione: azione finalizzata a diminuire i rischi che minacciano la sicurezza e la
salute del lavoratore durante il lavoro; spesso si concretizza nell’utilizzo mezzi idonei
denominati dispositivi di Protezione individuale (DPI).
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro; viene periodicamente consultata e partecipa alla riunione periodica.
Registro degli infortuni: registro a pagine numerate e vidimato dall’Ausl
competente per territorio su cui vige l’obbligo di annotare cronologicamente ogni
infortunio che comporta un’assenza dal lavoro di almeno un giorno oltre quello
dell’evento.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rspp): persona
designata dal datore di lavoro, in possesso di capacità e requisiti professionali
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative.
Rischio (per esempio di incendio): probabilità che sia raggiunto il limite potenziale
di danno (accadimento di in incendio) nelle condizioni di impiego, ovvero di
esposizione, di un determinato fattore e che si verifichino conseguenze (dell’incendio)
sulle persone presenti.
Rischio biologico: rischio di esposizione a qualsiasi microrganismo anche se
geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe
provocare infezioni, allergie o intossicazioni.
Rischio chimico: rischio di esposizione a tutti gli agenti chimici utilizzati o smaltiti
mediante qualsiasi attività lavorativa.
Riunione periodica: nelle scuole che occupano più di 15 dipendenti, il Dirigente
Scolastico indice almeno una volta all’anno una riunione del Servizio di prevenzione e
protezione per esaminare il Documento di valutazione dei rischi, l’idoneità dei mezzi di
protezione individuale ed i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai
fini della sicurezza e della prevenzione della loro salute.
Salute: condizione di armonico equilibrio funzionale, fisico e psichico, dell’individuo
dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e sociale; quindi non consiste
soltanto in un’assenza di malattia.
Segnaletica di sicurezza: segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o
ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione
concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro; può trattarsi di un cartello, un
colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale
gestuale.
Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (Spp): insieme di persone,
sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e
protezione dei rischi professionali nell’azienda.
Sorveglianza sanitaria: viene effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente e
comprende gli accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati e gli accertamenti periodici
per controllare il loro stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione
specifica.
Spazio calmo: luogo sicuro e statico contiguo e comunicante con una via di esodo;
tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie d’esodo e deve avere
caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite
capacità motorie in attesa dei soccorsi.
Valutazione del rischio:
danno, quale conseguenza
nell’espletamento delle loro
di lavoro; ha come obiettivo
Procedimento di valutazione della possibile entità del
del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori
mansioni, derivate dal verificarsi di un pericolo sul luogo
primario la prevenzione.
Vie d’esodo (o di uscita): percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli
occupanti un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro (in caso
d’emergenza); devono aprirsi nel verso dell’esodo e tenute sempre sgombre da ogni
materiale.
Vigilanza: attività svolta dall’Unità Sanitaria Locale, dai Vigili del fuoco o
dall’Ispettorato del lavoro, sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza,
igiene e salute nei luoghi di lavoro; è rivolta principalmente alla prevenzione delle
malattie professionali ed alla salvaguardia della salubrità, dell’igiene e della sicurezza
negli ambienti di lavoro.
Zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di un’attrezzatura di
lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute e la
sicurezza dello stesso.