Capitolato Speciale d`Appalto cancelli

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Capitolato Speciale d`Appalto cancelli
PROVINCIA di MONZA e della BRIANZA
SETTORE DEMANIO, PATRIMONIO
ED EDILIZIA SCOLASTICA
P.zza Diaz n. 1 – 20052 Monza
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Lavori di manutenzione ordinaria integrale e straordinaria di cancelli automatici,
barriere elettromeccaniche e dei relativi impianti di sicurezza e sorveglianza,
installati presso edifici di competenza della Provincia di Monza e della Brianza
per 36 mesi.
Progetto definitivo
1
Il Responsabile del Procedimento
Il Progettista
Arch. Egidio GHEZZI
P.I. Domenico CAMPAGNUOLO
PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
INDICE
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO.........................................................................................................
Art. 1
Oggetto dell’appalto.......................................................................................................................................
Art. 2
Ammontare dell’appalto.................................................................................................................................
Art. 3
Modalità di stipulazione del contratto ............................................................................................................
Art. 4
Categoria prevalente e categorie subappaltabili ...........................................................................................
Art. 5
Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili.....................................................................................
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE .......................................................................................................................
Art. 6
Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto .................................................................
Art. 7
Documenti contrattuali e riferimenti normativi ...............................................................................................
Art. 8
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto ..................................................................................................
Art. 9
Fallimento dell’appaltatore.............................................................................................................................
Art. 10
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio .................................................................................................
Art. 11
Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione ............................................................
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE .......................................................................................................................
Art. 12
Consegna generale dei lavori........................................................................................................................
Art. 13
Termini per l'ultimazione dei lavori ................................................................................................................
Art. 14
Sospensioni e proroghe ................................................................................................................................
Art. 15
Penali in caso di ritardo, manchevolezze ed inadempienze..........................................................................
Art. 16
Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore ..........................................................................................
Art. 17
Inderogabilità dei termini di esecuzione ........................................................................................................
Art. 18
Risoluzione del contratto ..............................................................................................................................
Art. 19
Rescissione del contratto …………………………………………………………………………………………….
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA ..............................................................................................................................
Art. 20
Anticipazione .................................................................................................................................................
Art. 21
Pagamenti in acconto....................................................................................................................................
Art. 22
Pagamenti a saldo.........................................................................................................................................
Art. 23
Ritardi nel pagamento delle rate di acconto ..................................................................................................
Art. 24
Ritardi nel pagamento della rata di saldo ......................................................................................................
Art. 25
Revisione prezzi ............................................................................................................................................
Art. 26
Cessione del contratto e cessione dei crediti ................................................................................................
CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI .........................................
Art. 27
Valutazione dei lavori a misura......................................................................................................................
Art. 28
Valutazione dei lavori a corpo .......................................................................................................................
Art. 29
Valutazione dei lavori in economia ................................................................................................................
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE ...............................................................................................................................
Art. 30
Cauzione provvisoria .....................................................................................................................................
Art. 31
Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva ...................................................................................................
Art. 32
Riduzione delle garanzie ...............................................................................................................................
Art. 33
Assicurazione a carico dell’impresa ..............................................................................................................
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE..............................................................................................................
Art. 34
Variazione dei lavori ......................................................................................................................................
Art. 35
Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi ..............................................................................................
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA .................................................................................................
Art. 36
Norme di sicurezza generali ..........................................................................................................................
Art. 37
Sicurezza sul luogo di lavoro e D.U.V.R.I......................................................................................................
Art. 38
Piani di sicurezza...........................................................................................................................................
Art. 39
Piano operativo di sicurezza..........................................................................................................................
Art. 40
Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.............................................................................................
2
Art. 40/a
Art. 40/b
Art. 40/c
Art. 40/d
Art. 40/e
Art. 40/f
Art. 40/g
Disposizioni di sicurezza riguardanti il personale dipendente .......................................................................
Oneri ed obblighi dei lavoratori autonomi ......................................................................................................
Compiti del direttore tecnico in materia di sicurezza .....................................................................................
Compiti del del capo cantiere in materia di sicurezza ...................................................................................
Attività del del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione................................................................
Accertamento delle violazioni in materia di sicurezza e relativi provvedimenti .............................................
Caratteristiche della sospensione lavori per ragioni di sicurezza ..................................................................
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO ...................................................................................................................
Art. 41
Subappalto ....................................................................................................................................................
Art. 42
Responsabilità in materia di subappalto........................................................................................................
Art. 43
Pagamento dei subappaltatori.......................................................................................................................
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO ...................................................................
Art. 44
Accordo bonario e transazione......................................................................................................................
Art. 45
Definizione delle controversie........................................................................................................................
Art. 46
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .......................................................................................
Art. 47
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.............................................................................
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE ............................................................................................................
Art. 48
Ultimazione dei lavori ...................................................................................................................................
Art. 49
Termini per il collaudo e l’accertamento della regolare esecuzione..............................................................
Art. 50
Presa in consegna dei lavori ultimati.............................................................................................................
CAPO 12 - NORME FINALI ...............................................................................................................................................
Art. 51
Qualità e accettazione dei materiali in genere...............................................................................................
Art. 52
Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore ......................................................................................................
Art. 53
Requisiti e obblighi speciali dell’appaltatore relativi alla sede operativa regionale .......................................
Art. 54
Attività di presidio .........................................................................................................................................
PARTE SECONDA
DESCRIZIONE OPERE E PRESCRIZIONI TECNICHE
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Prescrizioni Particolari ………………………………………………………………………………….……………
Valutazione dei lavori ………………………………………………...……………………………..……………….
Descrizione dei lavori………………………………………………………………………………..………...…….
Elenco prezzi ..………………………………………………………………………………..………..………...……
ALLEGATI
Tabella A - Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili.
Tabella B - Categorie omogenee – Categorie contabili ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera
Tabella C - Elementi principali della composizione dei lavori.
Tabella D - Riepilogo degli elementi principali del contratto.
Tabella E - Elenco degli elaborati integranti il progetto.
Tabella F - Cartello di cantiere.
ABBREVIAZIONI
-
3
Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;.
Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di
attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici);
D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per
l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici);
Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 7 e 8 del
D.P.R. n. 554 del 1999);
-
4
D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; dal Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007;
dalla Circolare n.5/2008 del 30 gennaio 2008 del predetto Ministero; nonché dalla Circolare INAIL n.7 del 5 febbraio
2008.
PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. Oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto sono le prestazioni relative agli interventi di manutenzione
ordinaria integrale e straordinaria sui cancelli elettrici, barriere elettromeccaniche e relativi impianti di sicurezza
e sorveglianza, installati negli edifici di competenza della Provincia di Monza e della Brianza, nonché la
realizzazione di tutte le opere e le provviste occorrenti per la sistemazione e automazione di alcuni cancelli
esistenti presso alcuni edifici scolastici provinciali.
2. Gli edifici interessati sono quelli di competenza del Settore Demanio, Patrimonio ed Edilizia Scolastica.
3. L’elenco degli impianti e degli stabili dove sono installati è inserito nell’ALLEGATO “A” del Capitolato Speciale
d’Appalto.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di escludere impianti in elenco o di inserirne di nuovi, ubicati in edifici di
competenza dell’Ente in territorio provinciale, nei tempi e nei modi che riterrà opportuno.
5. Formano oggetto del presente appalto i LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRALE
PROGRAMMATA, necessari per mantenere in efficienza o ripristinare il funzionamento delle parti meccaniche
ed impiantistiche dei cancelli elettrici installati negli edifici provinciali riportati nell’allegato elenco
(ALLEGATO“A”). Tali opere verranno eseguite su tutti i cancelli elettrici installati negli edifici provinciali con
cadenza periodica; al termine di ogni periodo l’Amministrazione richiederà all’appaltatore l’elenco
aggiornato delle visite di manutenzione eseguite su tutti gli impianti oggetto dell’appalto corredato dai
rapporti debitamente controfirmati dal personale autorizzato presente negli edifici.
6. Formano inoltre oggetto del presente appalto gli INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA che, di
volta in volta, dovranno essere richiesti all’appaltatore; negli interventi di manutenzione straordinaria
saranno inoltre inclusi eventuali lavori di nuova automazione su impianti non compresi
nell’”ALLEGATO A” che verranno automaticamente inclusi nella manutenzione ordinaria integrale
programmata.
7. La manutenzione delle componenti meccaniche ed impiantistiche dei cancelli elettrici sarà eseguita
tramite:
a seguito di CHIAMATA DIRETTA della Stazione Appaltante.
tramite INTERVENTI PROGRAMMATI dalla Stazione Appaltante.
8. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti senza porre intralcio al servizio istituzionale e alla funzionalità degli
edifici.
9. Tali opere saranno realizzate secondo:
le indicazioni contenute nei “BUONI D’ORDINE” predisposti dalla Stazione Appaltante;
le condizioni, norme e prescrizioni del presente “Capitolato Speciale d’Appalto”;
le indicazioni tecniche ed i prezzi dell’allegato ”Elenco Prezzi”;
le prescrizioni riportate nel “Piano di Sicurezza e Coordinamento”, nei casi in cui tale documento si rendesse
necessario, ovvero dal “Piano Sostitutivo di Sicurezza” e del “Piano Operativo di Sicurezza”.
10. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere dal presente appalto lavori ed opere particolari e
specialistiche, affidandone l'esecuzione direttamente a ditte specializzate, senza che per ciò l'Appaltatore
possa sollevare obiezioni o pretendere alcun compenso di sorta.
11. L’Appaltatore, con il fatto stesso di partecipare alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e
condizioni previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto hanno carattere di essenzialità e che nel
presentare la propria offerta ha tenuto conto di tutti gli oneri diretti e indiretti, previsti o non previsti, da ritenersi
a suo carico.
12. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
13. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del Codice Civile.
14. L'appalto è soggetto alla rigorosa osservanza, di quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto,
oltre che di Leggi, Decreti, Circolari, Regolamenti, ecc., anche se non espressamente citati, attualmente
vigenti od emanati prima dell'inizio dei lavori, sia di carattere generale amministrativo che particolare, per
quanto riguarda fondazioni, strutture, impianti, prescrizioni tecnologiche, ecc., purché non in contrasto con il
presente Capitolato Speciale d’Appalto e con le norme particolari degli allegati.
15. A norma dell’art. 253, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 11 della L.P. n. 26/1993 e s.m.i.,
l’esecuzione dei lavori, la direzione, la contabilità e il collaudo delle opere sono sottoposte alle condizioni e
norme del D.P.R. 21 Dicembre 1999 n. 554 recante “Regolamento di Attuazione della Legge quadro in materia
di Lavori Pubblici 11 Febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni” e del Decreto del Ministero dei Lavori
5
Pubblici n. 145 del 19 Aprile 2000 avente ad oggetto “Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto
dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge n 109 del 11 Febbraio 1994 e successive
modificazioni” per quanto non incompatibili con le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalla
L.P. n. 26/1993 e s.m.i.
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori, posti a base dell’affidamento, è definito come segue:
1
2
Manutenzione
ordinaria integrale
programmata
Manutenzione
straordinaria
IMPORTO
TOTALE A BASE
DI GARA
Colonna a)
Importo per
esecuzione lavori
(soggetto a ribasso)
Colonna b)
Importo oneri di
sicurezza
diretti
(non ribassabile)
Colonna c)
Importo oneri di
sicurezza
indiretti
(non ribassabile)
177 075,00
3 187,35
2 059,21
71 191,32
1 281,38
-
248 266,32
4 468,73
2 059,21
Colonna a) + b) + c)
TOTALE
254 794,26
2. L’importo contrattuale presunto corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale sarà
applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la
sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, colonne b) e c) non soggetti al ribasso di gara ai sensi di
Legge.
3. Nei prezzi delle lavorazioni sono da intendersi compresi anche gli oneri per il trasporto negli impianti di smaltimento
dei materiali e manufatti di rifiuto, secondo le norme vigenti.
Nell’importo in elenco sono compresi tutti i lavori, forniture, noli, servizi e prestazioni necessarie alla loro
esecuzione, oltre a tutte le procedure, attrezzature ed apprestamenti atti a garantire il rispetto delle norme di
sicurezza, prevenzione infortuni e tutela della salute dei lavoratori, sia delle imprese operanti in cantiere che degli
utenti degli edifici interessati alle opere.
Nei prezzi sono altresì compresi e compensati:
- gli oneri (oneri di sicurezza diretti), per la protezione delle parti e delle strutture esistenti durante l’esecuzione dei
lavori, la loro tutela, con particolare riferimento a quanto previsto nei Piani Sostitutivi e Operativi di Sicurezza.
- gli oneri (oneri di sicurezza indiretti), per la recinzione del cantiere temporaneo per ogni manutenzione ordinaria
cancelli automatici, come misura di prevenzione e protezione dagli eventuali rischi da interferenze con la normale
attività dell’edificio, e la pulizia dei luoghi di lavoro.
4. Tutti gli importi del presente articolo sono al netto dell’I.V.A.
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a misura” per le singole ed effettive visite quadrimestrali e per i lavori straordinari eseguiti.
2. L’importo del contratto può variare, in aumento a seguito di nuove automazioni e/o inserimenti di automazioni già
esistenti o in diminuzione a seguito di dismissioni d’impianti obsoleti o non più rispondenti alle esigenze
dell’edificio, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermo restando i limiti e le condizioni previste dal
presente Capitolato Speciale d’Appalto.
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari
in elenco i quali così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolati anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all’art. 2,
comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nei cantieri di cui all’art. 2, comma 1, colonne
b) e c), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e
in particolare nell’elenco dei prezzi allegati al presente Capitolato Speciale d’Appalto.
6. Ai sensi dell’art. 45 comma 6 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n.554 il gruppo delle lavorazioni omogenee
6
complessive dell’intervento è il seguente:
•
categoria OS 30 = euro= (100% l’importo dell’appalto)
Art. 4 - Categoria prevalente e categorie subappaltabili
1
Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione approvato con
D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella
categoria prevalente di opere:
•
Categoria OS 30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) Euro 245.557,56.=
(compresi oneri sicurezza).
Categorie subappaltabili:
•
Categoria OG 1 (Edifici civili ed industriali) Euro 9.236,70.= (compresi oneri sicurezza).
Le lavorazioni oggetto dell’appalto, che si intendono subappaltare vanno indicate nell’offerta.
La categoria prevalente può essere subappaltata fino al 30% dell’importo dell’intera categoria ribassato, alle
condizioni di legge e del presente Capitolato Speciale d’Appalto, con i limiti e le prescrizioni di qualificazione
del D.P.R. 34/2000. Il subappalto sarà autorizzato dall’Ente appaltante previa verifica del possesso dei requisiti
di ordine generale e dell’idoneità tecnico-economica per eseguire lavori di produzione, installazione e
manutenzione di cancelli automatici, barriere elettromeccaniche e relativi impianti di sicurezza e sorveglianza.
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
Le lavorazioni complessive omogenee che compongono l’appalto si possono sintetizzare nelle sotto elencate opere e
specialità:
•
MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRALE PROGRAMMATA di cancelli elettrici, barriere elettromeccaniche
e dei relativi impianti di sicurezza e sorveglianza, completa di ogni connessa opera, lavoro complementare e
ogni documentazione da integrare e/o produrre.
•
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, di cancelli elettrici, barriere elettromeccaniche e dei relativi impianti di
sicurezza compreso eventuali opere murarie necessarie anche per la loro ristrutturazione.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE NORMATIVA:
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto
1.
In caso di discordanza, tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per la quale il
lavoro è stato progettato e in ogni caso, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.
2.
In caso di norme del Capitolato Speciale d’Appalto tra loro incompatibili o apparentemente incompatibili, trovano
applicazione, in primo luogo le norme eccezionali, o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico,
in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta
tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 7 - Documenti contrattuali e riferimenti normativi:
1. Sono contrattualmente vincolanti, ancorché non materialmente allegati e quindi devono essere sempre tenuti in
considerazione:
7
a) il presente Capitolato Speciale d’Appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
b) l’elenco dei prezzi unitari per la parte di lavori “a misura”;
c) il “Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC ) se necessario per la tipologia dell’intervento), il “Piano di
Sicurezza Sostitutivo” (PSS), il “Piano Operativo” (POS), ed il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione
dei rischi da interferenze), redatti ai sensi del D.Lgs. n.81/2008.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le Leggi e le norme vigenti in materia di Lavori pubblici e Sicurezza sui luoghi
di lavoro, ed in particolare le seguenti:
NORME SUI LAVORI PUBBLICI:
- Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- Regolamento di attuazione della Legge Quadro 11 febbraio 1994 n.109 s.m.i. in materia di lavori pubblici,
approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 per quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale
o non disciplinato dallo stesso;
- Capitolato Generale d’Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici
approvato con D.M.145/2000, per quanto non disciplinato dallo stesso (i);
- Legge 47/94 e D. Lgs. n. 490/94 “Disposizioni attuative in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla
normativa antimafia”;
- D.lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.“ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
NORME SULLA SICUREZZA e IGIENE SUL LAVORO:
- Legge n° 123 del 3 agosto 2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( art
abrogati 2, 3, 5, 6 e 7).
- D.lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 Testo unico sulla sa lute e sicurezza sul lavoro.
NORME per la ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE:
- Legge n°13 del 09/01/89 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati”;
- Legge Regionale n°6 del 20/02/89 “Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche
di attuazione”;
- Legge n°68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- Legge n°118/1971 “Conversione in legge del D.L. 30/01/1971 n. 5 e nuove norme in favore di mutilati e invalidi
civili”;
- D.M. n°236 del 14/06/1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche”;
- D.P.R. 503 del 24 luglio 1996 Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici;
NORME PER L’ESECUZIONE E LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:
- Legge n° 186 del 01/03/1968 "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici”;
- Legge n° 791/1977 "Attuazione della Direttiva del Consiglio della Comunità Europea (n. 72/23/CEE) relativa alle
garanzie di sicurezza che devono possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro limiti di
tensione”;
- Norma U.N.I. 8612 Gennaio 1984, C.E.I. 64-8,
8
- Direttiva macchine 2006/42/CEE e successive modificazioni;
- Direttiva Compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE e successive modificazioni;
- Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE e successive modificazioni;
- Decreto n° 37 del 22 gennaio 2008 recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all’interno degli edifici e s.m.i.;
- Norme europee;
- Pr EN 12453;
- Pr EN 12604
- Pr EN 12605;
- Pr EN 12635;
- Pr EN 12650-1;
- Pr EN 12650-2;
- Pr EN 60204-1;
- Pr EN 60335-1;
- Certificazioni UNI EN ISO 9001:2000 oppure UNI EN IS0 9001:2008
e quanto altro disposto in materia di Leggi, regolamenti, norme, che vengono promulgate, sostituite o integrate
durante l’attività del presente appalto;
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico e quello estimativo;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie;
- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivalgono a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 71, comma 3) regolamento Generale dei Lavori Pubblici, l’appaltatore da altresì atto, senza
riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta,
della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile
del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore si applicherà l’art.140, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio
Ai fini del presente appalto l’impresa aggiudicataria, nel contratto, dovrà eleggere domicilio in Monza MB.
1. L’impresa deve comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, prima dalla stipulazione del contratto, il predetto
domicilio, come pure quello della sede operativa in Lombardia.
9
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, con i medesimi termini e modalità, il nominativo del proprio rappresentante,
del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, è presentata procura speciale che gli conferisca i
poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti all’esecuzione del contratto.
3. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di
appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento a mani proprie dell’appaltatore o di
colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti oggetto dell'appalto, devono essere
rispettati tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali
e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di
ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di
Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso.
2. Per gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, per quanto non diversamente
previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina del Capitolato Generale approvato
con D.P.R. n.145/2000.
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 12 - Consegna generale dei lavori
Dalla data di consegna generale dei lavori decorrono i termini della durata contrattuale ed il Direttore dei lavori potrà
procedere ai singoli ordinativi di intervento.
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo l’avvenuta stipulazione del contratto, in seguito a detta consegna generale,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipulazione, previa convocazione
dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del
contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi dell’art.129 del Regolamento Generale; in tal caso il direttore dei lavori
indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un
termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque
dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante i
risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al
fine del risarcimento danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Nel caso sia
indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla
partecipazione perché l’inadempimento è considerato come grave negligenza accertata.
3. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denuncia di “inizio lavori” effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile, per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto, è fissato in mesi 36, naturali consecutivi decorrenti dal
verbale di consegna generale dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del crono-programma dei lavori, nel caso di interventi specifici,
che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte, per conto della Stazione appaltante, o necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori
e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.
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Art. 14 - Sospensioni e proroghe
Per ogni singolo intervento si applica quanto previsto dal D.P.R. n.554/1999 e s.m.i. ovvero dal D.M. 145/2000 in
materia di sospensioni e di proroghe.
Art. 15 - Penali in caso di ritardo manchevolezze ed inadempienze
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato, nel “BUONO D’ORDINE” per l’esecuzione del singolo intervento,
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori, verrà applicata una penale corrispondente
a Euro 150,00 (centocinquanta)
2
Qualora si riscontrassero manchevolezze ed inadempienze alle prescrizioni contrattuali (di cui all’art.56) verranno
applicate nei confronti della ditta appaltatrice le seguenti penalità:
• euro 130,00= per ogni giorno (di 24 ore) successivo al primo in caso di mancato intervento su impianto
guasto.
• euro 50,00= in caso di intervento da parte di personale della ditta non dotato di tesserino di
riconoscimento.
• euro 100,00= in caso di mancata consegna, entro 15 gg. dall’avvenimento del fatto, degli elaborati o delle
relazioni previste nei successivi articoli.
• euro 50,00= in caso di mancata presentazione del “PROSPETTO DI INTERVENTO” a giudizio della D.L..
3
La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la
Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di opere non accettabili o danneggiate.
5. Tutte le penali, di cui al presente articolo, sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento dello “Stato
di Avanzamento Lavori” immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale.
6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni, anche a terzi,
o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 16 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore
1. Prima dell'inizio di ciascun singolo intervento, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali, alla
propria organizzazione lavorativa e alle esigenze di funzionalità degli stabili. Tale programma deve essere
comunque coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante
apposizione di un visto.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società, di enti o aziende concessionarie di pubblici servizi le cui
competenze siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli impianti, sugli immobili, sui siti e sulle aree in
ogni caso interessate dagli interventi; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende
controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità di gestione della
Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sulle apparecchiature e sul funzionamento degli impianti,
nonché per collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto per la sicurezza e la salute nel cantiere ai sensi del D.Lgs. 81/2008. In ogni caso, dove
previsto, il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano operativo di sicurezza e del cantiere,
eventualmente integrato ed aggiornato.
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Art. 17 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
1.
Non costituiscono motivo di proroga all’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continua conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
•
•
•
•
l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenga di dover effettuare per la esecuzione delle
strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da
questa;
il tempo necessario per l'esecuzione di prove, analisi, e altri interventi assimilabili;
il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
Capitolato Speciale d’Appalto;
le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, i subappaltatori, gli affidatari, altri incaricati.
Art. 18 - Risoluzione del contratto
La Stazione appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli art..135, 136 e138
del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. nonché nei casi di sui all’allegato XV del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., secondo le modalità
ivi indicate.
1. Sono a carico dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
Art. 19 - Rescissione del contratto
La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei
lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle
opere non eseguite, calcolato ai sensi dell’art.134, c.2 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
In caso di recesso del contratto, si applica l’art. 134, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 20 - Anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
Art. 21 - Pagamenti in acconto
1. I pagamenti avverranno per S.A.L. (stati di avanzamento lavori), normalmente in rate corrispondenti a periodi non
inferiori a quattro mesi, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati
degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo di
fornitura a piè d’opera), e degli effettivi oneri per la sicurezza, secondo quanto stabilito agli articoli 27, 28 e 29,
raggiungano un importo non inferiore a euro 10 000,00 al netto della ritenuta di cui al comma 3.
2. A fronte di ogni certificato di pagamento l'Assuntore emetterà fattura in conformità dei disposti del D.P.R.
26.10.1972 n.633 istitutivo dell'I.V.A.
3. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei
lavori è operata una ritenuta dello 0,50% che sarà liquidata, previo nulla osta, in sede di collaudo finale.
4. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, è redatta
la relativa contabilità ed emesso il conseguente stato di avanzamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto
il ……………………” .
5.
La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni dal ricevimento
della fattura, subordinatamente all’acquisizione della certificazione di regolarità contributiva dell’appaltatore e di
eventuali subappaltatori al momento della liquidazione, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a
favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 D.Lgs. 267/00.
Le fatture dovranno essere inviate a:
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Provincia di Monza e della Brianza
Settore Demanio, Patrimonio ed Edilizia Scolastica
Piazza Diaz n.1
20052 Monza MB
ed intestate a:
Provincia di Monza e della Brianza
Via Tommaso Grossi n.9
20052 Monza MB
C.F. n.94616010156
P.IVA 06894190963
Art. 22 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data di fine contratto.
2. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal responsabile del
procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.
3. La rata di saldo, corrispondente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 3, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni
dopo l’avvenuta emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 mesi dalla data di
ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito
o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione
definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione
assuma carattere definitivo.
Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per
l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione
della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente
anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo
effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle
proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto
maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della
predetta costituzione in mora.
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Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa
imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per
ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 25 - Revisione prezzi
1. Ai sensi della vigente normativa in materia, è esclusa la revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664,
primo comma, del codice civile.
Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. La cessione dei crediti deve essere chiesta alla Stazione appaltante che ne verificherà la possibilità in riferimento
alla normativa corrente e alla condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata,
sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
Responsabile del procedimento.
CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 27 - Valutazione dei lavori a misura
1. Qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili
dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi così come definito dalle
disposizioni vigenti in materia, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo
economico, con atto di sottomissione prendendo come riferimento “l’elenco prezzi della Provincia di Monza e della
Brianza edizione aggiornata in vigore (prezzi con prefisso EM, CM, NT ed SC,) e in subordine con riferimento
all’elenco prezzi della C.C.I.A.A. della Provincia di Monza e della Brianza, vigente al momento dell’aggiudicazione
dell’appalto”.
2. Non sono, in ogni modo, riconosciute nella valutazione delle opere variazioni tecniche e dimensionali d’alcun
genere se non preventivamente autorizzate dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo, per l’esecuzione dei lavori a misura, s’intende sempre compresa ogni spesa necessaria per dare
l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli
atti progettuali.
4. La contabilità delle opere e delle forniture, sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti
offerti in sede di gara dall’Appaltante.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati sopra, per la parte prevista a
misura sono valutati sulla base dei prezzi del computo metrico estimativo con le quantità rilevabili ai sensi del
presente articolo.
Art. 28 - Valutazione dei lavori a corpo
1. Qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili
dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi così come definito dalle
disposizioni vigenti in materia, ferme restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo
economico, con atto di sottomissione “a corpo” (elenco prezzi della Provincia di Monza e della Brianza edizione
aggiornata in vigore, ed in subordine con riferimento all’elenco prezzi della C.C.I.A.A. della Provincia di Monza e
della Brianza, vigente al momento dell’aggiudicazione dell’appalto).
2. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione
del lavoro stesso, nonché secondo quanto riportato negli elaborati progettuali; il corrispettivo per il lavoro a corpo
resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata, dalle parti contraenti, alcuna verifica sulla misura o sul
valore attribuito alla quantità di detti lavori.
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3. Nel corrispettivo, per l’esecuzione dei lavori a corpo, s’intende sempre compreso ogni onere necessario per dare
l’opera compiuta, funzionante e collaudabile alle condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i
tipi indicati e previsti negli elaborati progettuali. Nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli
elaborati grafici o viceversa. Nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che siano
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera
appaltata secondo le regole dell'arte.
Art. 29 - Valutazione dei lavori in economia
1. Qualora debbano essere inevitabilmente introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 33 o 34, e queste non
siano per nessun motivo valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procederà
mediante la formazione dei nuovi prezzi così come definito dalle disposizioni vigenti in materia, ferme restando che
le stesse variazioni devono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione e concorda
mento tra le parti qualora vi sia mancato riscontro della relativa lavorazione nel listino Prezzi Unico in vigore presso
la Provincia di Monza e della Brianza.
2. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dalle norme vigenti.
3. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, integrante il capitolato, per la parte eseguita in economia, sono
contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 30 - Cauzione provvisoria
1. E’ richiesta una cauzione provvisoria di € 5 095,88 pari al 2% (un cinquantesimo) dell’importo preventivato dei lavori
da appaltare, compreso di oneri di sicurezza, da prestare al momento della partecipazione alla gara.
Art. 31 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. E’ richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo
contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un’offerta inferiore all’importo a base di gara in misura
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa con le prescrizioni di cui al comma 2
bis, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei
lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75
per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con
la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto,
senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da
eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati
della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza
necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità
giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di
sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è
integrata in caso d’aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
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Art. 32 – Riduzione delle garanzie
1. L’importo della cauzione provvisoria e l’importo della garanzia fideiussoria, sono ridotti rispettivamente del 50% per i
concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alla norme europee della serie UNI EN ISO 9001,
ovvero di dichiarazione di presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, purché riferiti
univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.
2. In presenza di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni sono accordate: in caso di ATI orizzontale
qualora il possesso della certificazione o dichiarazione di cui all’art. 2 lett.q) ed r) del DPR 34/2000 è comprovata
dall’impresa capogruppo e da ciascuna delle ditte mandanti; in caso di ATI verticale la riduzione delle cauzioni è
accordata “pro quota” in relazione alla parte di lavori che le ditte (mandanti o mandataria) in possesso delle
certificazioni o dichiarazioni rispettivamente eseguiranno. La riduzione delle cauzioni (provvisoria e definitiva) è
consentita nella misura prevista dalla normativa corrente.
Art. 33 - Assicurazione a carico dell’impresa
1. L’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che
tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione, una polizza assicurativa a garanzia della
responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori e una polizza assicurativa a garanzia della
responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esercizio degli impianti.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della
Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi d’esecuzione da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, d’impianti e opere
anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progetto o insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione
dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore a euro 850.000,00 (euroottocentocinquantamila,00) di cui:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 350.000,00 (eurotrecentocinquantamila,00)
partita 2) per le opere preesistenti:
euro 500.000,00 (eurocinquentomila,00)
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma
assicurata non inferiore a euro 500.000,00 (eurocinquecentomila,00) e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori
di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti
all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori
per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo
dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone
dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente
presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione
appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei
collaudatori in corso d’opera.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto
il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 95 del Regolamento Generale, le stesse garanzie assicurative
prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
6. Alla data dell’emissione del certificato di regolare esecuzione, la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita
da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in
garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
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7. La polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esercizio dei cancelli
elettrici, derivanti da responsabilità della ditta appaltatrice, deve essere stipulata per un massimale unico illimitato
non inferiore ai massimali indicati dai termini di legge in vigore, per sinistri, lesioni o danneggiamenti a cose o
persone.
La ditta appaltatrice assume totalmente ed incondizionatamente tutte le responsabilità, civili e penali, per eventuali
danni a persone o cose derivanti dalla gestione del servizio oggetto dell’appalto. La Provincia di Monza e della
Brianza sarà sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, per eventuali danni a persone o cose, durante la
gestione dello appalto.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 34 – Variazione dei lavori
La Provincia di Monza e della Brianza, ai sensi dell’art.11 del RD 2440/1923, può richiedere all’appaltatore di eseguire,
agli stessi prezzi, patti e condizioni, maggiori lavori fino alla concorrenza del quinto del prezzo dell’appalto.
Art. 35 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non
siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, con i criteri di cui all’art.136 del Regolamento Generale.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 36 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro e in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza ed igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente “Regolamento Locale di
Igiene”, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.
Art. 37 - Sicurezza sul luogo di lavoro e Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.)
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi
e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela sui luoghi di lavoro di cui agli articoli 15, 17, 18 e
19 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, allegato XIII allo stesso
Decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo Decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. L’appaltatore è obbligato al rispetto di quanto indicato nel “Documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze – D.U.V.R.I.”, redatto ai sensi dell’art.26, commi 3 – 5 - 6 del D.Lgs. 81/2008, allegato al contratto.
Art. 38 – Piani di sicurezza
1. Si precisa che, data la caratteristica dell’appalto, formato dall'insieme dei lavori necessari in numerosi cantieri, la
valutazione degli uomini giorno non verrà calcolata sull'ammontare complessivo dell'appalto, bensì sulla
consistenza delle prestazioni occorrenti per ogni singolo lavoro da svolgere in un edificio per un determinato periodo
di tempo.
17
Pertanto, considerata l’entità dei singoli interventi, le tipologie degli stessi e con una sola impresa operante,
l’appalto non è soggetto al “Piano di Sicurezza e Coordinamento”. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e prima
dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori la seguente documentazione relativa agli
adempimenti sulla sicurezza:
- il “Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento”, quando quest’ultimo non sia previsto.
- il “Piano Operativo della Sicurezza” per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative alle responsabilità
dell’organizzazione del cantiere e dell’esecuzione dei lavori, come Piano complementare di dettaglio del documento
di Valutazione dei Rischi di cui sopra.
I contenuti minimi di tali piani devono essere quelli previsti dall’allegato XV punto 3 del D.Lgs. 81/2008, che qui si
intendono integralmente richiamati.
Copia di tali piani, che sono da considerarsi parte integrante del contratto, dovrà essere tenuta in cantiere a
disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo.
2. Nel caso in cui fosse necessario un intervento che, per dimensioni o circostanze, dovesse richiedere la
predisposizione del “Piano di Sicurezza e Coordinamento” (il contenuto dei “buoni d’ordine” predisposti dalla
Stazione Appaltante determineranno la necessità del P.S.C.), sarà cura della Stazione appaltante predisporlo,
nominando il Coordinatore in fase di progettazione e in fase d’esecuzione. In tal caso l’assuntore non potrà dar
corso ai lavori prima del ricevimento del “Piano di Sicurezza e Coordinamento” e della copia della Notifica
Preliminare.
3. Copia del “Piano di Sicurezza e Coordinamento” è messa a disposizione, dei rappresentanti per la sicurezza
dell’Impresa appaltatrice, prima della consegna ai singoli lavori.
4. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il “Piano di Sicurezza e di
Coordinamento” predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante.
5. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione una o più proposte motivate di
modificazione o d’integrazione al “Piano di sicurezza di Coordinamento”, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme, per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori,
eventualmente disattese nel “Piano di Sicurezza e Coordinamento”, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.
6. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione si pronunci tempestivamente, con
atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate;
le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine
di cinque giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 5, lettera a), le
proposte si intendono accolte. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di cinque giorni
lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei
casi di cui al comma 5, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
7. Nei casi di cui al comma 5, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun
modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
8. Nei casi di cui al comma 5, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,
trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 39 – Piano operativo di sicurezza
L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
“Piano Operativo di Sicurezza” per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il “Piano Operativo di Sicurezza”, redatto ai sensi
dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei Contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n 81
del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui
agli articoli 28 e 29 del citato D. Lgs. n 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato
ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
18
2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei Contratti Pubblici, l’appaltatore è tenuto ad acquisire i “Piani Operativi di
Sicurezza” redatti dalle Imprese subappaltatrici di cui all’articolo 41, comma 4, lettera d), del presente Capitolato
Speciale d’Appalto, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici “Piani Operativi di Sicurezza” compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore.
3. Il “Piano Operativo di Sicurezza” costituisce piano complementare di dettaglio del “Piano di Sicurezza e di
Coordinamento” di cui all'articolo 42.
4. Il “Piano Operativo della Sicurezza” dovrà avere almeno i seguenti contenuti:
1 - ANAGRAFICA IMPRESA ESECUTRICE
Dovranno essere riportati i seguenti dati:
• Ragione Sociale;
• Indirizzo – Cap – Località;
• Tel – fax – e-mail;
• Dichiarazione relativa ai requisiti tecnico-professionali;
• Dichiarazione relativa all’organico medio annuo.
2 - UBICAZIONI DEL CANTIERE
Dovranno essere riportati i seguenti dati:
• Indirizzo – Cap – Località;
• Tel. – Fax – e-mail.
3 - NOTIFICA ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA
Dichiarazione di avvenuta redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. n
81 del 2008 dal quale risultino:
• Nominativo del datore di lavoro;
• Nominativo del R.S.P.P.;
• Nominativo del Medico competente;
• Nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze del cantiere (pronto soccorso – lotta
antincendio ed evacuazione);
• Nominativo del RLS aziendale oppure R.L.S. territoriali;
• Nominativo del soggetto delegato dal datore di lavoro per l’attuazione delle misure di sicurezza;
• Contenuti ed azioni della formazione e modalità di informazione ed addestramento assicurata ad
ogni figura;
• i nominativi del Direttore Tecnico di Cantiere e del Capocantiere.
Dichiarazione del Medico Competente dalla quale risulti:
• Predisposizione di un programma sanitario;
• Valutazione in merito ad eventuali sostanze che verranno utilizzate dall’Impresa.
4 - NATURA DEI LAVORI DA ESEGUIRE
Descrizione dei lavori oggetto dell’appalto (descrizione, rischi, misure) indicando le attività e/o le
lavorazioni per le quali si richiederà l’autorizzazione a subappalti e/o Lavoratori Autonomi (da
aggiornare in corso d’opera).
5 - PROCEDURE AZIENDALI
Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere
dai propri lavoratori ed eventuali indicazioni sulla movimentazione manuale dei carichi.
6 - PROCEDURE OPERATIVE
Descrivere le procedure di sicurezza di tipo funzionale/organizzativo che dovranno essere
osservate nelle fasi e sottofasi di lavoro previste nel P.S.C., che sono di competenza dell’Impresa,
ivi compresa l’installazione di attrezzature, macchine ed impianti. Specificando inoltre gli eventuali
turni di lavoro.
7 - ELENCO DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE
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Indicare le macchine e le attrezzature, compresi ponteggi, ponti su ruote a torre e altre opere
provvisionali di notevole importanza, che verranno utilizzate in cantiere riportando le procedure per
il loro utilizzo in sicurezza.
8 - UTILIZZO PRODOTTI CHIMICI E/O PERICOLOSI
L'elenco delle sostanze e preparati pericolosi, non indicati nel P.S.C. utilizzati nel cantiere. Indicare
le procedure di sicurezza e le informazioni per i lavoratori in merito all’uso di prodotti chimici e/o
pericolosi.
9 - VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE
Estratto dei valori (livello di esposizione medio) assegnati ai gruppi omogenei dei lavoratori,
individuati nel documento di valutazione del Rischio Rumore redatto ai sensi del D. Lgs. n 81 del
2008.
10 - ELENCO DEI D.P.I.
Indicare, in relazione alle mansioni svolte, i D.P.I. messi a disposizione dei lavoratori e le modalità
per il loro utilizzo.
11 - INTEGRAZIONI E/O DETTAGLIO AI CONTENUTI DEL P.S.C.
Il dettaglio operativo e/o eventuali integrazioni ai contenuti del P.S.C., per meglio garantire la
sicurezza, dovranno essere riferite alla realtà del cantiere nel rispetto dei punti sotto elencati:
a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture
sotterranee;
e) viabilità principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria;
n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità
tecniche di attuazione non siano definite in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali
pericolosi utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102 del D.Lgs. 81/2008;
r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c del D.Lgs. 81/2008;
s) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.
In relazione all’ubicazione del cantiere ed al n° d ei lavoratori presenti andranno specificati i presidi sanitari
e di pronto soccorso indicando inoltre i numeri di telefono di pubblica utilità.
12 - PROGRAMMA LAVORI
L’Impresa aggiorna, integra e modifica, dettagliandolo, il programma lavori fornito dal Committente
– Progettista – Coordinatore, al fine di determinare la durata delle singole lavorazioni, l’eventuale
interferenza tra le fasi e la relativa successione secondo l’organizzazione dell’Impresa.
13 – COORDINAMENTO
Indicare le modalità esecutive del coordinamento, per possibili interferenze, promosso dall’Impresa
principale nel caso dell’eventuale ricorso al subappalto e/o a lavoratori autonomi.
14 – DOCUMENTAZIONE
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Elenco della documentazione da tenere in cantiere, da aggiornarsi in corso d’opera.
15 - STOCCAGGIO MATERIALI E/O RIFIUTI
Identificare le aree di cantiere individuate per lo stoccaggio di:
Materiali;
Attrezzature;
Rifiuti (indicandone le modalità di evacuazione e l’eventuale documentazione di riferimento).
16 - GESTIONE EMERGENZE
Dichiarazione dalla quale risulta che gli addetti alle emergenze hanno preso visione delle procedure
previste controfirmata dagli stessi.
17 - GESTIONE SUBAPPALTI
L’Impresa verifica i requisiti tecnico-professionali di cui all’Allegato A delle Linee guida e
l’iscrizione alla C.C.I.A.A. delle imprese subappaltatrici e richiede alle stesse la redazione del P.O.S.
coi relativi allegati. Copia dei P.O.S. predisposti dai subappaltatori verrà trasmessa al C.S.E.
18 - REVISIONE P.O.S.
Il P.O.S. dovrà essere aggiornato in seguito a:
eventuali variazioni del P.S.C.;
eventuali variazioni di attività lavorative e/o procedure già predisposte dall’impresa.
Art. 40 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n 81 del 2008, con
particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV
dello stesso Decreto.
2. I” Piani di Sicurezza” devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. n 81 del 2008 e alla
migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente,
a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione alla C.C.I.A.A., l'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa
mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
Imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
(ii)
4. Il “Piano di Sicurezza e Coordinamento”
ed il “Piano Operativo di Sicurezza” formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei Contratti, l’appaltatore è solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
Art. 40/a – Disposizioni di sicurezza riguardanti il personale dipendente
1. L’appaltatore imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare
ed esigere tale rispetto.
2. Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle caratteristiche delle opere
provvisionali in oggetto; sarà dunque formato e informato in materia di approntamento di opere provvisionali, di
presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.
3. Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare:
- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'Esecuzione;
4. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in
funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere
dell'appaltatore medesimo.
5. Inoltre l’appaltatore è inoltre tenuto a provvedere affinché le presenti norme e disposizioni vengano portate a
conoscenza anche dei subappaltatori e da essi osservate rimanendo comunque unico responsabile delle
attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità
alle norme di legge.
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Art. 40/b – Obblighi ed oneri dei Lavoratori Autonomi
Al Lavoratore Autonomo competono le seguenti responsabilità:
a) rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore Tecnico di Cantiere
dell'Appaltatore;
b) utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
c) utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
d) collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
e) non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre Imprese presenti in cantiere;
f)
informare l'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività
lavorative.
Nello svolgere tali obblighi i Lavoratori Autonomi devono instaurare una corretta ed efficace comunicazione con
l'Appaltatore e tutti i lavoratori a lui subordinati.
Art. 40/c – Compiti del Direttore Tecnico in materia di Sicurezza
1. Il Direttore Tecnico di Cantiere dovrà essere dotato delle necessarie competenze tecniche in materia di sicurezza.
Ad esso l’Appaltatore conferirà ogni necessario potere affinché possa utilmente rappresentarlo nei confronti del
Coordinatore della Sicurezza e ad esso verrà comunicata ogni disposizione, anche verbale, attinente lo
svolgimento del rapporto scaturente dal Contratto di Appalto.
2. In ambito all’attuazione del presente piano della Sicurezza, il Direttore Tecnico di cantiere ha il compito di:
a) coordinare l’azione di prevenzione e controllo dei rischi lavorativi, coinvolgendo in questa le altre figure
professionali presenti in cantiere (Capo Cantiere, preposti, assistenti, operai, Lavoratori Autonomi ecc.);
b) comunicare al Coordinatore della Sicurezza i nominativi delle seguenti figure:
- Capo cantiere;
- Preposti;
- Responsabile per la sicurezza;
- Responsabile delle Procedure di Emergenza (Pronto Soccorso e Antincendio);
- Responsabile della corretta efficienza e manutenzione di tutte le opere provvisionali presenti in cantiere;
c) programmare le riunioni periodiche di sicurezza, con la partecipazione dei propri collaboratori, in cui valutare gli
standard di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori e le eventuali modifiche da apportare al ciclo produttivo o
all’attrezzatura.
3. Qualora l’organizzazione interna dell’Impresa preveda ufficialmente l’affidamento di alcuni dei compiti sopra definiti
a figure professionali diverse da quelle del Direttore Tecnico, l’appaltatore ha comunque il compito di segnalare al
Committente ed al Coordinatore della Sicurezza i nominativi di tali preposti.
4. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni
tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
5. Nello svolgere gli obblighi di cui sopra il Direttore Tecnico deve instaurare un corretto ed efficace sistema di
comunicazione con l'appaltatore, le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli operai presenti in cantiere e il
Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori.
Art. 40/d – Compiti del Capo Cantiere in materia di sicurezza
1. Il Capo Cantiere avrà l’obbligo di presenza continuativa nei luoghi dove si svolgono i lavori appaltati.
2. In ambito all’attuazione del piano della sicurezza, il Capo cantiere ha i seguenti obblighi:
a) curare l’attuazione delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente;
b) tenere a disposizione delle Autorità competenti, preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere, il
piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori unitamente a quelli consegnati dalle eventuali ditte
subappaltanti;
c) responsabilizzare i preposti e gli operai ad una attenta e scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione;
d) disporre ed esigere che i preposti facciano osservare agli operai le norme di sicurezza ed usare i mezzi
protettivi messi a loro disposizione;
e) provvedere alla compilazione giornaliera dell’elenco dei lavoratori presenti in cantiere contenente le generalità
degli stessi, ed il nominativo della ditta dalla quale dipendono;
f)
provvedere alla eliminazione degli eventuali difetti o deficienze riscontrate negli apprestamenti di sicurezza;
g) controllare l’affidabilità degli organi di sollevamento;
h) curare il coordinamento con le eventuali ditte subappaltanti operanti in cantiere (od eventuali lavoratori
autonomi) al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il Piano di
Sicurezza Generale;
i)
rendere edotti i Lavoratori subordinati dei rischi specifici cui sono esposti ed informarli delle loro
responsabilità civili e penali;
j)
curare l'affissione nel cantiere delle principali Norme di prevenzione degli infortuni;
22
k)
l)
curare l'affissione nel Cantiere della segnaletica di sicurezza;
verificare se nelle varie fasi di realizzazione dell'opera si manifestino i rischi contemplati nelle schede
operative allegate al Piano di Sicurezza e quindi effettuare immediatamente le misure di prevenzione richieste
dalla particolarità dell'intervento;
m) richiedere l'intervento dei superiori qualora si manifestassero nuove esigenze;
n) prima dell’inizio di una nuova tipologia di lavorazione o in occasione del subentro di una nuova squadra di
operai nell’ambito di una stessa lavorazione avrà l’obbligo di informare i lavoratori interessati sui rischi
connessi a tali operazioni, organizzando nell’orario di lavoro un incontro di formazione nel corso del quale
darà lettura ai relativi capitoli del Piano di Sicurezza; al termine di tale incontro egli dovrà redigere un breve
verbale che dovrà essere sottoscritto oltre che dallo stesso capocantiere, da tutti i lavoratori presenti
all’incontro;
o) tenere aggiornata la scheda di consegna ai Lavoratori dei mezzi di protezione personale – D.P.I.
3. Qualora l’organizzazione interna dell’Impresa preveda ufficialmente l’affidamento di alcuni dei compiti sopra definiti
a figure professionali diverse da quelle del Capo Cantiere, l’Appaltatore ha comunque il compito di segnalare al
Committente ed al Coordinatore della Sicurezza i nominativi di tali Preposti.
Art. 40/e – Attività del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
1. Per la gestione dell’Appalto sotto il profilo della sicurezza il Committente provvederà a nominare il Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione il quale, qualora fosse un soggetto diverso dal Direttore dei Lavori, lo
affiancherà il per il suo ambito di competenza.
2. L’attività del C.S.E. è normata dal D.Lgs. n 81 del 2008 consisterà principalmente nell’esercitare funzioni di
controllo sull’esatto adempimento da parte dell’appaltatore di quanto previsto nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento, con l’obbligo di riferire immediatamente e con comunicazione scritta al Direttore Tecnico di
cantiere e al committente sulle eventuali situazioni di inadempimento constatate.
3. Nel caso di pericolo grave ed immediato il C.S.E. potrà, di propria iniziativa, far sospendere i lavori.
4. Il C.S.E. curerà i rapporti con il Direttore Tecnico di cantiere di cui sarà principale interlocutore in tema di sicurezza.
5. Curerà pertanto il Coordinamento della Sicurezza, organizzando sopralluoghi congiunti con il Direttore Tecnico di
cantiere al fine di verificare l’attuazione delle misure di sicurezza e di prevenzione degli infortuni.
6. Il C.S.E. al termine di ogni visita in cantiere provvederà a redigere in contraddittorio con il Direttore Tecnico di
cantiere o il Capo cantiere un verbale di ispezione che dovrà essere stilato in duplice copia e che sarà allegato in
originale al presente Piano Generale della Sicurezza. In esso verranno annotate le osservazioni relative al controllo
delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza e gli eventuali adeguamenti del Piano di Coordinamento e Sicurezza
che si rendessero necessari in relazione all’evoluzione dei lavori; inoltre verranno segnalate le eventuali
inadempienze alle misure prescritte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento con le relative contestazioni.
Art. 40/f – Accertamento delle violazioni in materia di sicurezza e relativi provvedimenti
1. Il C.S.E., in caso di inosservanza delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni da parte dell’Impresa
appaltatrice, potrà adottare nei confronti della stessa le seguenti procedure:
a) contestazione verbale;
b) richiamo scritto;
c) proposta al Committente di allontanamento di un lavoratore (dopo tre richiami scritti al medesimo lavoratore);
d) proposta al Committente di allontanamento del capocantiere (dopo tre richiami scritti al capocantiere);
e) proposta al Committente di sospensione dei lavori parziale o totale;
f)
sospensione dei lavori parziale o totale (nei casi di particolare urgenza);
g) proposta al committente di risoluzione del contratto.
2. L’adozione di ciascuna procedura sarà rapportata alla gravità delle violazioni ed il numero di esse.
3. Le comunicazioni relative alle sanzioni di cui al punto b, c, d, e, oltre ad essere annotate nel Giornale di Cantiere e
sul presente Piano Generale di Sicurezza, verranno trasmesse tramite raccomandata alla ditta Appaltatrice e
contestualmente al Committente.
Art. 40/g – Caratteristiche della sospensione lavori per ragioni di sicurezza
1.
2.
23
La sospensione dei lavori per ragioni di sicurezza, disposta dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
con le modalità sopra descritte, andrà considerata esclusivamente come sanzione per il mancato adempimento
agli obblighi previsti dal Piano di Coordinamento e Sicurezza per i lavori citati nell’allegato XI del D.Lgv. 81/2008.
La durata della stessa, a seconda della gravità della violazione e del presumibile tempo necessario al ripristino
della situazione di sicurezza, andrà da 1 ora a 10 giorni.
La ripresa dei lavori non potrà essere considerata come avallo da parte del committente sull’idoneità delle
modifiche apportate dall’Appaltatore alla situazione a suo tempo giudicata inadeguata o pericolosa.
3.
4.
In caso di mancato ripristino della situazione di sicurezza, il C.S.E. avrà la facoltà di proporre al Committente la
risoluzione del contratto e l’allontanamento dal cantiere dell’impresa appaltante fatto salvo il proprio diritto di
risarcimento del danno, secondo quanto prescritto dal Codice Civile.
La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza,
non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 41 - Subappalto
1. Ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del Capitolato Speciale d’Appalto, l’appaltatore è tenuto ad
eseguire i lavori direttamente con proprie maestranze dipendenti, pertanto:
a) è vietato il subappalto o il sub-affidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una
quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente,
come risultante dall’esito della gara;
b) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o sub-affidati in
cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo, se precisate in sede di offerta;
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, ferme restando le prescrizioni di cui agli articoli 37 e 118 del
Codice dei Contratti Pubblici come modificato dal D. Lgs. N 152 11 Settembre 2008 previa autorizzazione della
Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è
vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il
cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della
lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in
possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in
relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del
1965, e successive modificazioni e integrazioni;
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il
medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione
si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del
subappalto. Per subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle
seguenti condizioni:
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione
ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia inizio lavori agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi ed antinfortunistici. Copia del Piano Operativo di Sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2,
lettera c), del Codice dei Contratti Pubblici in coerenza con i piani di Sicurezza predisposti dall’Appaltatore ai
sensi dell’articolo 40 del presente Capitolato.
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5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee d’imprese e alle società anche consortili,
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai
concessionari di lavori pubblici.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque
espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente d’importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o d’importo superiore a 100.000 Euro e
qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di
subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto d’ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può
subappaltare a sua volta i lavori, fatti salvi i soli casi previsti dalla legge.
Art. 42 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei Lavori e il R.U.P., nonché il Coordinatore per l’Esecuzione in materia di Sicurezza di cui all’articolo 92
del D. Lgs. n 81 del 09/04/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto
in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della Legge n 646 del 13
Settembre 1982, come modificato dal Decreto-Legge n 139 del 29 Aprile 1995, convertito dalla Legge n 246 del 28
Giugno 1995, (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell’articolo 35, comma 28, del Decreto-Legge n. 223 del 2006, come convertito in Legge n.248/2006
l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
Art. 43 – Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del D.U.R.C. del
subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali
sui redditi di lavoro dipendente.
3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Stazione Appaltante può
imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore
inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che
l’appaltatore non provveda.
4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, del DecretoLegge n. 223 del 2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1,
devono essere assolti dall’appaltatore principale.
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 44 - Accordo bonario e transazione
1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono sempre essere
risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile, di cui all’art.139 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
2. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti
variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) si applica la procedura
prevista dall’art.240 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
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Art. 45 – Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai
sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., qualora non risolte, saranno deferite alla
competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Monza MB, con esclusione della giurisdizione arbitrale.
Art. 46 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla
responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione
Appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per
cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del
saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di
cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia
stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Art. 47 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in
mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato
il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori o ai piani di sicurezza di cui
agli articoli 39 e 40 del capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per
la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o d’esecuzione d’ufficio, si applica la procedura di cui all’art. 119 D.P.R. 554/99.
4. Nei casi di risoluzione del contratto e d’esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell’appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza d’ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione Appaltante, nel seguente modo:
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a) qualora non sia possibile affidare i lavori al secondo migliore offerente, ponendo a base d’asta del nuovo appalto
l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato
per perizie in corso d’opera, oggetto di regolare atto di sottomissione o in ogni modo approvate o accettate dalle
parti e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto d’aggiudicazione del nuovo appalto,
per il completamento dei lavori e l’importo netto risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara d’appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, d’ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.
5. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi d’errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori
suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello
stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del
10% non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 48 - Ultimazione dei lavori
1. Entro 30 giorni dalla data del certificato d’ultimazione finale dei lavori, il direttore dei lavori procede all’accertamento
sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di verifica sommaria, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi
e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta ad eliminare a sue spese nel termine fissato e nel
modo prescritto dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno all’Ente Appaltante. In caso di ritardo nel
ripristino, si applica la penale prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale
all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e in
ogni modo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’Ente Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato
dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
Art. 49 - Termini per il collaudo e per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dal termine del contratto ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto
entro i successivi due mesi.
2. La Stazione Appaltante, durante l’esecuzione dei lavori, può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la
piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione Appaltante prenderà in consegna, parzialmente o totalmente, le opere appaltate (corredate di tutte le
certificazioni previste per legge ed allegati tecnici) anche subito dopo l’ultimazione dei lavori se completamente
agibili e ultimati.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
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3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa, tramite
il direttore dei lavori o il responsabile del procedimento, alla presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di
sua assenza.
5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere, l’appaltatore non può
reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato
speciale.
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 51 - Qualità e accettazione dei materiali in genere
1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto
stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono
essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione di destinazione; in ogni caso i materiali,
prima della posa in opera, devono essere approvati ed accettati dalla direzione dei lavori, anche a seguito di
specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali, se non adatta all’impiego, l’impresa deve
sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati
immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.
3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali,
ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze
circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione dei lavori ha facoltà di ricorrere all’applicazione di norme speciali,
ove esistano, siano esse nazionali o estere.
4. Nel termine di 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, entro
60 giorni antecedenti il loro utilizzo, l’appaltatore presenta alla direzione dei lavori, per l’approvazione, la
campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua
parte l’opera appaltata.
5. L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori, non esenta l’appaltatore dalla totale responsabilità
della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
Oltre agli oneri di cui ai precedenti articoli s’intendono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri e spese compresi e
compensati nei prezzi d'appalto:
a) Contratto - Atti vari
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto (di scritturazione, di registrazione, di bollo per diritti
di segreteria, ecc.); tutte le spese per carte bollate e di bollo per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra
spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori di cui al
presente appalto (comprese le licenze comunali).
b) Cantiere o luoghi di servizio
Tutte le spese per la formazione, organizzazione e tenuta in efficienza del cantiere e dei luoghi dove si svolgono gli
interventi, per tutta la durata dei lavori, in relazione all'entità delle opere, dotando lo stesso di moderni ed efficienti
meccanismi e fornendolo d’impianti e attrezzature nel numero e potenzialità adeguati.
L'assuntore provvederà a propria cura e spese:
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•
alla fornitura e montaggio di cartelli di segnalazione in quanto i lavori si svolgono con la presenza del
personale in servizio presso gli uffici o eventuale cartello di cantiere;
•
quant'altro necessario per la normale tenuta in efficienza del cantiere e dei luoghi dove si svolgono gli
interventi, nel rispetto delle norme di sicurezza e per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro
di cui al D. Lgs. 81/2008 e delle norme igienico sanitarie.
L'assuntore ha inoltre l'obbligo:
•
•
di consentire l'uso delle strutture durante il corso dei lavori e delle opere provvisionali e ciò per tutta la
durata dei lavori;
della pulizia degli ambienti ad interventi ultimati e comunque al termine di ogni giornata di lavoro.
Tutte le opere dovranno essere realizzate nella massima sicurezza e
perché gli edifici sono funzionanti e con presenza di persone.
recintando l’area del cantiere
c) Sorveglianza e custodia
Tutte le spese per l'eventuale sorveglianza e custodia continuata del cantiere e delle opere in realizzazione, per tutta la
durata dei lavori, saranno a carico dell'appaltatore.
La custodia del cantiere dovrà essere effettuata come indicato dalla Legge 12.10.1982 n° 726 art. 22).
In ogni caso l'Appaltatore sarà ritenuto responsabile sino alla consegna delle opere relative agli impianti.
L’appaltatore è tenuto a ricevere, scaricare, trasportare nei luoghi di deposito e a piè d'opera e a custodire le proprie
forniture di materiali; egli sarà inoltre responsabile di furti e danni a materiali, manufatti, opere ed attrezzi e dovrà
pertanto reintegrare e riparare, a propria cura e spese, tutto ciò che per negligenza, imperizia di dipendenti o fatti di
terzi sia asportato o danneggiato.
d) Condotta e assistenza tecnica:
Tutte le spese per la condotta e l'assistenza tecnica dei lavori per tutta la durata degli stessi. L'Appaltatore dovrà
comunicare all'Amministrazione Appaltante, per iscritto, il nominativo del Direttore Tecnico ai sensi di Legge, il
nominativo del Direttore di Cantiere, Responsabile della sicurezza di cantiere e i nominativi e le qualifiche dei Tecnici
posti alla esecuzione dei lavori, consegnando alla direzione dei lavori copia del libro matricola aggiornato e
comunicando tempestivamente eventuali sostituzioni e cambiamenti.
Tali Tecnici dovranno avere funzioni decisionali tali da essere in grado di ricevere ordini dalla direzione dei lavori e di
farli prontamente eseguire. L'appaltatore dovrà inoltre fornire a sua cura e spese e senza corrispettivo alcuno:
•
il personale tecnico, il personale specializzato, gli operatori, gli attrezzi, gli strumenti e i materiali od altro
occorrenti per saggi ed esplorazioni o necessari all'esecuzione e verifica dei lavori, per prove sugli impianti, per
accertamenti e prove atte a verificare gli impianti medesimi.
In particolare dovrà mantenere in cantiere:
•
•
gli uomini, i materiali e i mezzi d'opera per le operazioni di collaudo, di verifica degli impianti, per ispezioni e
controlli da parte delle Autorità inerenti gli impianti medesimi;
il personale tecnico, gli strumenti e i mezzi d'opera per la contabilità dei lavori e per le relative rilevazioni,
mettendo a disposizione idonee apparecchiature.
Nella condotta dei lavori l'appaltatore dovrà adottare procedimenti e cautele tali che materiali e i manufatti, non abbiano
a subire, sia durante la posa sia dopo il montaggio, danni e deterioramenti, essendo obbligato, quale unico
responsabile in merito, ad effettuare a propria cura e spese le conseguenti riparazioni, sostituzioni e rifacimenti.
e. Scritture di cantiere:
L’appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
a) il libro giornale nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore:
- tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza
presente, fasi d’avanzamento, stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte,
- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice,
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva
contabilità delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che sono occultate con il procedere dei lavori
stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal direttore dei lavori;
ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in
contraddittorio con l’altra parte;
c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte
settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul
libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
Al termine delle prestazioni dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante:
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il FASCICOLO TECNICO redatto ai sensi di Legge, completo di:
-
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’ ai sensi della Direttiva Macchine (2006/42/CE);
SCHEMI ELETTRICI di ciascun nuovo impianto completo dell’elenco dei componenti installati;
REGISTRO DI MANUTENZIONE, dell’impianto.
f) Riconoscimento del personale
Tutti gli operatori dell’Impresa o di sua subappaltatrice, che prenderanno parte ai lavori in oggetto, dovranno essere
muniti di apposito tesserino plastico con fotografia di riconoscimento vistato dalla Stazione Appaltante, da tenere
appuntato in maniera ben visibile.
A tal fine, prima dell’inizio dei lavori, l’assuntore farà pervenire al direzione dei lavori i tesserini di tutti gli operatori e
tecnici che prenderanno parte ai lavori per il loro Visto.
g) Libro matricola e Registro degli infortuni (Registro Unico)
Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere consegnata alla direzione dei lavori copia conforme ed aggiornata del Libro
Matricola e del Registro degli Infortuni (Registro unico). E’ prevista la presentazione della copia conforme del
Registro unico con cadenza quadrimestrale.
h) Attività di presidio
Tutte le spese per la costituzione dell’attività di presidio di cui all’art.53. Tutte le spese derivanti da oneri particolari.
Art. 53 – Requisiti e obblighi speciali dell’appaltatore relativi alla sede operativa regionale
1. L’aggiudicatario, prima dell’inizio dei lavori, dovrà provvedere a proprie spese all’idonea preparazione
tecnica dei propri operai e tecnici per eseguire gli interventi di manutenzione sugli impianti di
automazione cancelli (carrai e pedonali), porte e barriere meccaniche e relativi impianti di sicurezza e
sorveglianza, dimostrabile con attestati di frequenza a corsi specifici, o eventualmente esibire
attestazioni di esecuzione di lavori analoghi.
2. Obbligo relativo alla sede operativa:
L’appaltatore, con sede legale in altra regione, è tenuto a costituire ed attivare un’apposita sede operativa
decentrata nell’ambito della Regione Lombardia completa di magazzino idoneo al ricovero dei mezzi d’opera e
dei materiali.
Pertando, prima della stipula del contratto dovrà essere comunicato per iscritto l’indirizzo della sede
decentrata, la quale dovrà essere dotata di almeno una linea telefonica ed una linea indipendente per
l’installazione di apparecchio FAX.
3. In caso di accertamento che evidenzi inadempienze rispetto ai suddetti impegni, la Stazione
Appaltante potrà riconoscere ulteriori quindici giorni per consentire i necessari adeguamenti, trascorsi
i quali, in caso di ulteriore inerzia, procederà all’immediata revoca dell’aggiudicazione, assegnando
l’appalto all’impresa classificatasi al posto successivo in graduatoria, fermo restando, anche per
quest’ultima la verifica del requisito relativo l’esistenza della suddetta sede operativa decentrata.
Art. 54 - Attività di presidio
L’attività di presidio, a carico dell’Impresa, dovrà consentire un’opportuna integrazione informativa tra Committente ed
Impresa, permettendo di:
1. ridurre al minimo i disagi arrecati a seguito di guasti agli impianti oggetto dell’appalto;
2. permettere l’agevole e celere valutazione da parte della Stazione Appaltante, del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi resi dall’Impresa;
3. conoscere nel dettaglio la serie storica degli interventi eseguiti, inserendo in un database i dati anagrafici
dell’impianto, l’ubicazione, la data dell’intervento e una sommaria descrizione dell’intervento eseguito.
Alla base di tutto ciò indispensabile una tempestiva comunicazione telefonica; l’attività di presidio verrà espletata
dall’impresa attraverso la costituzione di un apposito SISTEMA INFORMATIVO.
SISTEMA INFORMATIVO:
Il sistema informativo, che l’Impresa dovrà fornire e sviluppare, costituirà la struttura di gestione e archiviazione degli
interventi manutentivi.
Il sistema informativo, resterà di proprietà dell’impresa fino al termine del periodo contrattuale e verrà ceduto senza
alcuna formalità contestualmente all’emissione del collaudo degli interventi manutentivi, a titolo gratuito alla
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA.
30
Il sistema informativo dovrà seguire puntualmente gli interventi e gestire un archivio storico di tutti gli interventi
manutentivi eseguiti.
L’obiettivo che si prefigge l’utilizzazione del sistema informativo è quello di avere una banca dati nella quale
siano contenuti, per ogni lavoro eseguito i seguenti elementi: anagrafica e specifiche tecniche degli impianti,
ubicazione, data e descrizione degli interventi e fotografie in formato digitale dei singoli impianti.
Il sistema informativo dovrà essere in grado di gestire un sistema di archiviazione storica di tutte le attività di
manutenzione svolte, elaborare i dati acquisiti con out-put direttamente a video o a stampa che permettano controlli,
ricerche, reports riassuntivi e statistiche di ogni impianto.
Ogni quattro mesi l’impresa dovrà fornire, su supporto informatico e cartaceo, per ogni impianto, le
informazioni sopra citate.
31
PARTE SECONDA
DESCRIZIONE DEI LAVORI E PRESCRIZIONI TECNICHE
Art. 55 - Prescrizioni Particolari
La descrizione delle opere riportate nel successivo art. 57, ha lo scopo di individuare gli elementi dell'appalto.
Le prescrizioni particolari di seguito riportate devono intendersi illustrative, specificative e puntualizzatici di quelle
contenute nelle dizioni degli articoli dell’elenco prezzi e nelle specifiche tecniche stesse e hanno quindi carattere
contrattuale.
L'assuntore non potrà cambiare materiali, apparecchiature, manufatti previsti in tale descrizione, né avanzare richieste
di modifiche e varianti alle previsioni in essa contenute.
Si richiamano le leggi e le norme vigenti in materia di impianti elettrici al cui rispetto ed osservanza l'assuntore è tenuto
ad uniformarsi, significando che lo stesso dovrà in sede esecutiva rivedere, riordinare e rielaborare le soluzioni
tecniche impiantistiche proposte che si riscontrassero in contrasto o non completamente rispondenti alle predette leggi,
norme e condizioni. Provvedere quindi, a propria cura e spese e senza compensi e riconoscimenti di lavori ed opere al
di fuori dei prezzi concordati e pattuiti, ai necessari adeguamenti in sede di attuazione rispettando le modalità e prassi
dettate ai vari punti del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
La ditta appaltatrice dovrà comunicare, in forma scritta, con debito anticipo, alla direzione dei lavori, le eventuali
sospensioni dell’intervento su impianti soggetti a manutenzione ordinaria o straordinaria. Nella comunicazione
dovranno essere riportati anche i tempi necessari all’esecuzione dei lavori con completamento a regola d’arte.
Al termine dei lavori dovrà essere inoltre rilasciata la dichiarazione di conformità come previsto dalle leggi in materia di
impianti di automazione nonché elettrici e dal Decreto n. 37 del 22 Genn. 2008 e successivi regolamenti d’attuazione,
nella quale si attesti che le opere sono state realizzate a regola d'arte e in conformità alle vigenti normative.
Al termine del presente appalto e non oltre i 30 giorni, la ditta appaltatrice dovrà riconsegnare alla Provincia di Monza e
della Brianza, gli impianti nelle migliori condizioni di conservazione e di funzionamento.
Gli impianti non rispondenti a quanto sopra indicato dovranno essere ripristinati, in caso contrario la Provincia
provvederà con i propri mezzi trattenendo le spese sulla rata a saldo.
Art. 56 - Valutazione dei lavori
N.B. per tutte le voci descritte in elenco prezzi dove non espressamente indicato si intendono compresi: la
fornitura, la posa, il trasporto, gli sfridi, i rilievi per quantificare materiali da ordinare, ecc…
I prezzi dei lavori compiuti e dell’allegato elenco prezzi sono comprensivi:
•
•
•
•
della fornitura dei materiali, manufatti, apparecchi e apparecchiature e degli accessori ad essi inerenti; della
fornitura dei materiali complementari occorrenti per il loro montaggio, della mano d’opera per l’installazione
(anche se non specificato), collegamento alla rete elettrica se necessario; dei materiali per opere di pulizia e
protezione e di quant'altro sia necessario per dare i lavori compiuti, compresi i materiali forniti dall’eventuale
fabbro e/o capomastro che provvederà/provvederanno alle assistenze alla posa;
del trasporto dei materiali, manufatti, apparecchi, apparecchiature e attrezzi fino al cantiere e allontanamento
di questi ultimi a fine lavori;
delle prestazioni di mano d'opera specializzata per tutte le lavorazioni sia di laboratorio che di cantiere,
effettuate con i dovuti attrezzi; per la effettiva installazione di manufatti e apparecchiature e per i relativi
collegamenti ivi comprensivi anche di apparecchi e apparecchiature di altre ditte; per opere di pulizia da
effettuarsi a posa ultimata e prima della consegna degli impianti; per opere di protezione sia di apparecchi,
apparecchiature e manufatti dal loro ingresso in cantiere fino alla posa, che delle opere compiute e infine per
revisione e taratura di reti, di apparecchi, apparecchiature e manufatti prima della consegna degli impianti;
della condotta e sorveglianza tecnica con il personale occorrente e dell'assistenza tecnica per l'esecuzione di
disegni, casellari, rilievi, prove e verifiche e quant'altro possa occorrere.
Nei prezzi dei lavori compiuti sono comprese, salvo indicazione diversa, le prestazioni da capomastro e da
fabbro (mano d'opera, materiale e mezzi d'opera) per l'assistenza alla posa in opera.
Tutti i materiali risultanti dallo smantellamento dei vecchi impianti, apparecchiature, ecc., dovranno essere allontanati e
trasportati agli impianti di smaltimento dall'assuntore che ne diventa proprietario senza che gli venga riconosciuto alcun
compenso aggiuntivo.
Tutte le apparecchiature e i materiali dovranno essere rispondenti a quanto previsto dalle leggi vigenti.
32
L'assuntore dovrà rassegnare, in serie completa, prima dell'inizio dei lavori, i campioni e le specifiche tecniche di tutti i
materiali, manufatti e apparecchiature che intende installare e che gli saranno richiesti dalla direzione dei lavori che,
approvati lascerà in cantiere a disposizione della Stazione Appaltante fino al termine dei lavori.
Durante il corso dei lavori e ad ultimazione degli stessi, saranno effettuate da parte della direzione dei lavori in
contraddittorio con l'assuntore, e ciò indipendentemente dalle ulteriori operazioni effettuate al collaudo, prove e
verifiche, con strumenti forniti dall'assuntore stesso, atte ad accertare la perfetta esecuzione dei vari impianti in
relazione alle norme e prescrizioni vigenti.
Tali prove e verifiche saranno verbalizzate. Al termine dei lavori sarà rilasciata la dichiarazione di conformità ai sensi di
Legge.
Art. 57 – Descrizione dei lavori
Sono oggetto del presente appalto i lavori, le somministrazioni, le prestazioni, i servizi, i trasporti ed i noli necessari per
mantenere in efficienza o ripristinare il funzionamento delle parti meccaniche ed impiantistiche dei cancelli automatici,
barriere elettromeccaniche e degli impianti televisivi a circuito chiuso.
Sono inoltre oggetto del presente appalto gli interventi di manutenzione straordinaria che, di volta in volta, potranno
essere richiesti.
La manutenzione, delle componenti meccaniche ed impiantistiche sarà eseguita nel rispetto delle indicazioni
fornite dalla Stazione Appaltante, secondo le seguenti modalità:
•
•
a seguito di CHIAMATA DIRETTA della Stazione Appaltante
tramite INTERVENTI PROGRAMMATI dalla Stazione appaltante
Il presente appalto è inoltre suddiviso in due tipologie di lavori, ovvero:
a) MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRALE PROGRAMMATA DA ESEGUIRSI OGNI 4 MESI SU OGNI
IMPIANTO E DISPOSITIVO ELETTRONICO;
b) MANUTENZINE STRAORDINARIA PER INTERVENTI NON COMPRESI NELLA MANUTENZIONE
ORDINARIA INTEGRALE PROGRAMMATA, richiesta con “BUONI D’ORDINE” emessi dalla
Stazione Appaltante.
A) MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRALE PROGRAMMATA
Nella gestione della manutenzione ordinaria integrale programmata, si richiamano gli obblighi della ditta relativamente
all’ attività di presidio di cui all’Art.54)
La ditta appaltatrice dovà garantire una forza operativa, ed una organizzazione,
contemporaneamente quattro interventi, su cancelli installati in stabili diversi.
tale da effettuare
Nell’esercizio della manutenzione l’appaltatore dovrà usare, per i ricambi, solo pezzi originali. Eventuali eccezioni
dovranno essere preventivamente autorizzate dal direttore dei lavori.
In ogni caso, i pezzi di ricambio utilizzati saranno tali da non modificare le caratteristiche costruttive, quelle tecniche, le
prestazioni, le dimensioni o la consistenza dell'impianto.
L’impresa dovrà eseguire le operazioni di manutenzione, sotto riportate, su tutti gli impianti in appalto (gli
interventi sotto elencati rientrano e sono compensati nella voce d’Elenco Prezzi “manutenzione ordinaria
integrale”):
Per le PARTI MECCANICHE:
1. manutenere ciascun cancello, barriera elettromeccanica e relativo impianto di sicurezza e sorveglianza
in modo da conservare integre e funzionanti le caratteristiche originali di costruzione;
2. smontaggio carter attuatore e lubrificazione snodo;
3. lubrificazione perni supporto attuatori;
4. lubrificazione elettroserrature ed eventuale sostituzione delle stesse (compresa nella manutenzione ordinaria
integrale programmata);
33
5. controllo ed eventuale sostituzione perni attacco attuatori (compresa nella manutenzione ordinaria integrale
programmata);
6. lubrificazione cerniere;
7. regolazione cremagliera ed eventuale sostituzione della stessa (compresa nella manutenzione ordinaria
integrale programmata);
8. controllo dei cuscinetti ed eventuale sostituzione degli stessi (compresa nella manutenzione ordinaria integrale
programmata);
9. controllo ed eventuale sostituzione pignone (compresa nella manutenzione ordinaria integrale programmata);
10. serraggio supporti attuatori e/o motoriduttori ed eventuale sostituzione degli stessi (compresa nella
manutenzione ordinaria integrale programmat);
11. controllo efficacia sistema anticaduta (paracadute) ed eventuale sostituzione di ciascun paracadute (compresa
nella manutenzione ordinaria integrale programmata);
12. regolazione forza trazione e spinta attuatori e/o motoriduttori;
13. lubrificazione delle ruote e dei perni di supporto per cancelli scorrevoli ed eventuale sostituzione degli stessi
(compresa nella manutenzione ordinaria integrale programmata);
14. lubrificazione cilindri di sblocco comando di apertura;
15. rabbocco olio attuatori e/o motoriduttori (compresa nella manutenzione ordinaria integrale programmata);
16. controllo ed eventuale rifacimento saldature attacchi perni motore e cerniere (compresa nella manutenzione
ordinaria integrale programmata);
17. controllo lubrificazione;
18. riparazione del cancello e di tutte le parti metalliche ad esso connesse e quanto altro per mantenere le parti
meccaniche perfettamente funzionanti e in sicurezza (compresa nella manutenzione ordinaria integrale
programmata);
19. pulizia e sistemazione delle guide per cancelli scorrevoli;
20. applicazione di antiruggine sulle parti metalliche oggetto di manutenzione;
21. verniciatura delle parti metalliche che sono state oggetto di manutenzione;
22. applicazione del cartello indicante n° di fabbr icazione, nome installatore, massa dell’anta in Kg., cartellonistica
generale obbligatoria per legge (ove mancante);
Per le PARTI ELETTRICHE:
1. Controllo ed eventuale sostituzione contatti pulsanti e/o selettori a chiave (compresa nella manutenzione
ordinaria integrale programmata);
2. controllo funzionamento dei fine corsa ed eventuale sostituzione degli stessi (compresa nella manutenzione
ordinaria integrale programmata);
3. controllo e regolazione allineamento fotocellule ed eventuale sostituzione degli stessi (compresa nella
manutenzione ordinaria integrale programmata);
4. controllo funzionamento ed eventuale sostituzione coste pneumatiche o meccaniche (compresa nel costo della
manutenzione ordinaria integrale programmata);
5. controllo funzionamento ed eventuale regolazione elettrofreno;
6. sostituzione lampade fulminate dei lampeggiatori e dei segnalatori;
7. controllo funzionamento ed eventuale sostituzione pulsanti di apertura e blocco (compresa nel costo della
manutenzione ordinaria integrale programmata);
34
8. controllo della portata in ricezione del ricevitore radio;
9. controllo funzionamento protezioni differenziali e magnetotermiche, dell’impianto elettrico, della linea di
alimentazione e comando dell’automazione e del relativo impianto di sicurezza e sorveglianza;
10. dove assenti o non funzionanti, provvedere all’installazione o sostituzione di interruttori differenziali
magnetotermici dell’impianto elettrico, della linea di alimentazione e comando dell’automazione e del relativo
l’impianto di sicurezza e sorveglianza (compresa nella manutenzione ordinaria integrale programmata);
11. controllo funzionamento di tutte le apparecchiature elettriche e quant’ altro per mantenere le parti elettriche
perfettamente funzionanti;
Per le PARTI ELETTRO - OTTICHE:
1. pulizia ottiche;
2. regolazione del fuoco delle telecamere;
3. pulizia testine videoregistratore, laddove presente;
4. verifica funzionamento videoregistrazione laddove presente;
5. controllo funzionamento diaframma automatico;
6. verifica dell’illuminazione dell’area sorvegliata;
7. controllo funzionamento monitors e telecamere, pulizia interna, eventuale sostituzione (compresa nella
manutenzione ordinaria integrale programmata), e quanto altro per mantenere le parti elettro – ottiche
perfettamente funzionanti.
Nella voce di Elenco Prezzi “manutenzione ordinaria integrale programmata” é inoltre
compresa e compensata la sostituzione di qualsiasi apparecchiatura che risultasse mal
funzionante (quali monitors, telecamere, attuatori, motoriduttori, fotocellule, lampeggiante,
coste di sicurezza, ed apparecchiature accessorie) e ogni tipo d’intervento atto a
mantenere efficienti e perfettamente funzionanti gli impianti per tutta la durata del
contratto.
Nella voce di Elenco Prezzi “manutenzione ordinaria integrale programmata” é compresa e
compensata su supporto informatico e cartaceo:
l'aggiornamento del "registro di manutenzione dell'impianto" contenuto nel "fascicolo
tecnico" o la predisposizione del "fascicolo tecnico"ove mancante, o in caso di messa a
norma dell'automazione; il "fascicolo tecnico" dovrà contenere:
l'identificazione numerica e tipologia per ogni cancello dell'edificio scolastico; almeno una
foto; il disegno complessivo del cancello automatico e dello schema elettrico di
alimentazione e di comando; l'analisi dei rischi presentati dal cancello e le descrizioni delle
soluzioni adottate; i manuali tecnici dei singoli componenti e i manuali di installazione e
manutenzione del cancello; la lista dei componenti utilizzati con le loro dichiarazioni di
conformità; le istruzioni per l'uso e le avvertenze generali per la sicurezza dell'impianto; il
"registro di manutenzione" dell'impianto; la dichiarazione CE di conformità alla Direttiva
Macchine (2006/42/CE); la dichiarazione di conformità al D.M. 37/2008 relativa alla linea di
alimentazione; dichiarazione CE di conformità alla Direttiva Compatibilità elettromagnetica;
Dichiarazione CE di conformità alla Direttiva Bassa Tensione; indicazione delle norme
tecniche nazionali applicate; indicazione delle norme armonizzate applicate.
35
B) INTERVENTI NON COMPRESI NELLA MANUTENZIONE ORDINARIA
INTEGRALE PROGRAMMATA:
Gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria integrale programmata saranno ordinati dalla
direzione dei lavori, nelle forme citate nei precedenti articoli e saranno liquidati con i prezzi riportati nell’elenco
allegato agli elaborati contrattuali.
Non sono compresi nella manutenzione ordinaria integrale programmata i seguenti interventi:
•
fornitura energia elettrica;
•
riparazioni per guasti o danneggiamenti causati da atti vandalici;
•
riparazioni per guasti o danneggiamenti causati da terzi;
•
riparazioni per guasti o danneggiamenti causati da eventi atmosferici imprevisti;
•
interventi di adeguamento degli impianti anche a seguito di disposizioni legislative emanate dopo la
pubblicazione della gara di appalto;
•
messa a norma degli impianti di automazione cancelli presenti negli edifici scolastici provinciali.
Art. 58 – Elenco prezzi
- Vedi allegato specifico, e Capo 5 - art. 26 del Capitolato Speciale d’Appalto.
ALLEGATI
36
TABELLA «A»
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 46, comma 1) (i)
Categoria ex allegato A
euro
(i)
d.P.R. n. 34 del 2000
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%.
n.
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI,
TELEFONICI, RADIOTELEFONICI,
E TELEVISIVI
Prevalente
OS30
Incidenza %
manodopera
239.266,32
1
60%
Oneri sicurezza su categoria prevalente
6.291,24
Lavorazioni NON scorporabili ma solo subappaltabili (ai fini della qualificazione dei concorrenti gli importi di
questi lavori è ricompreso nell’importo dei lavori della categoria prevalente di cui al numero 1 della presente
tabella)
I seguenti lavori, di importo inferiore al 10% dei lavori e ad euro 150.000 possono essere eseguiti dall’appaltatore o essere subappaltati
anche per intero ad imprese in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 34 del 2000.
2
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
subappaltabile
Oneri sicurezza su cat.OG1
OG1
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (i)
9.000,00
236,70
254.794,26
60%
N.B. I lavori di cui al numero 1 della presente tabella, possono essere eseguiti solo da parte di installatori aventi i requisiti
(i)
di cui all’articolo 108 del D.P.R. n. 380 del 2001 e al D.M. n.37 del 2008.
37
TABELLA «B»
n.
1
2
3
4
GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera - articolo 5
Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee
4a
4b
In euro
( *)
( *)
Parte 1 - Totale lavori A MISURA (articolo 29)
248 266,32
5
6
7
8
9
10
11
11a
11b
11c
12
13
14
14a
15b
15
16
17
18
19
20
Parte 2 - Totale lavori IN ECONOMIA (articolo 31)
a)
Totale importo esecuzione lavori (base di gara) (parti 1 + 2)
248 266,32
Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA (articolo 29)
6 527,94
Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO (articolo 30)
0,00
1
2
3
4
5
6
7
Parte 3 - Totale oneri per la sicurezza IN ECONOMIA (articolo 31)
b)
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2 + 3)
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b) (i)
6 527,94
254 704,26
Fermo restando quanto prescritto dall’articolo 4 e quanto indicato in calce alla precedente tabella «A», i
lavori indicati ai numeri 1 , ……, ……., …….., (i) sono impianti tecnologici per i quali vige l’obbligo di
esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui articolo 108 del D.P.R. n. 380 del 2001 e al D.M.
37/2008.
(*) La suddivisione in sottocategorie di alcune parti di lavorazioni è facoltativa.
38
TABELLA «C»
1)
2)
3)
4)
ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI
Elemento di costo
Manodopera
Materiale
Trasporti (ql/Km)
Noleggi
squadra tipo:
Operai specializzati
Operai qualificati
Manovali specializzati
TABELLA «D»
importo
euro
euro
euro
euro
incidenza %
%
%
%
%
euro
100 %
n.
n.
n.
RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO
euro
1.a
1.b
1
2.a
2.b
3
4.a
4.b
5.a
5.b
5.c
5.d
6.a
6.b
6.c
6.d
6.e
7
8.a
8.b
8.c
8.d
8.e
9
10
11
12.a
12.b
……
39
Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base di gara)
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b)
Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a)
Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)
Importo del contratto (2.b + 1.b)
Cauzione provvisoria (calcolata su 1)
2 %
Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)
Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)
10 %
Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)
%
Garanzia fideiussoria finale (5 + 6)
Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c)
Importo assicurazione C.A.R. articolo 36, comma 3, lettera a)
di cui: per le opere (articolo 36, comma 3, lettera a), partita 1)
per le preesistenze (articolo 36, comma 3, lettera a), partita 2)
per demolizioni e sgomberi (art. 36, comma 3, lettera a), partita 3)
Importo assicurazione R.C.T. articolo 36, comma 4, lettera a)
Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 36, comma 7
mesi
Importo limite indennizzo polizza decennale art. 36, comma 8, lett. a)
Massimale polizza indennitaria decennale art. 36, comma 8, lett. a)
di cui: per le opere (articolo 36, comma 8, lettera a), partita 1)
per demolizioni e sgomberi (art. 36, comma 8, lettera a), partita 2)
Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 36, comma 8, lett. b)
Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 23, comma 2
Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 23, comma 8
Tempo utile per l’esecuzione dei lavori, articolo 14
giorni
o
Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18
/oo
o
Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo
/oo
……………………………………………………………
%
TABELLA «E»
tavola
40
ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))
denominazione
note
TABELLA «F»
CARTELLO DI CANTIERE
Ente appaltante: ___________________________________
Ufficio competente:
ASSESSORATO A
UFFICIO TECNICO
Dipartimento/Settore/Unità operativa _____________________
LAVORI DI
Progetto esecutivo approvato con ___________ del__ _________________ n. ____ del
_________
Progetto esecutivo:
Direzione dei lavori:
Progetto esecutivo e direzione lavori opere in
c.a.
Progetto esecutivo e direzione lavori impianti
Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per l’esecuzione:
Durata stimata in uomini x
giorni:
Responsabile unico dell’intervento:
Notifica preliminare in data:
IMPORTO DEL PROGETTO:
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA:
ONERI PER LA SICUREZZA:
IMPORTO DEL CONTRATTO:
euro
euro
euro
euro
_______________
_______________
_______________
_______________
Gara in data ___________, offerta di ribasso del ___ %
Impresa
esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _______
_____, classifica _______
_____, classifica _______
direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________
subappaltatori:
categoria
per i lavori di
descrizione
Importo lavori subappaltati
euro
Intervento finanziato con fondi propri (oppure)
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio
postale
inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________
prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio _____________
telefono: __________ fax: __________ http: // www . ________.it E-mail: _____
@______________
NOTE:
ii
41
Completare con le parole «e di coordinamento», oppure «sostitutivo», a seconda del caso.