CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO

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CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE
AD USO ATTIVITA' UFFICI-ARCHIVI-AMBULATORI-GARAGE.
Tra
La società Morando S.p.A. con sede in Andezeno (TO), Via Chieri, 61 – C.F. 03614850729, nella
persona del Sig. MORANDO WALTER nato a Neive (CN) il 04.05.1950 residente in Alba – Via
Mazzini n°2 - di seguito nominata Locatore
E
Azienda Sanitaria Locale CN2 ALBA-BRA con sede in Alba, Via Vida n. 10 C.F./ P.IVA
02419170044 in persona del suo Legale Rappresentante Direttore Generale Dott. Danilo BONO –
nato a Fossano il 12/12/1954 - che nella stipula del presente atto interviene non in nome proprio,
ma in nome e per conto della predetta Azienda Sanitaria Locale - di seguito nominata Conduttore
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
1. OGGETTO DELLA LOCAZIONE. Il locatore concede in locazione alla ASL CN2 Alba-Bra che
accetta per se l'immobile ubicato nel Comune di Alba, Via Duccio Galimberti n' 7 composto da 1
piano rialzato e uno seminterrato il tutto di circa mq. 1200 ed ubicato alla confluenza delle Vie
Galimberti, Fornace Sorba, condominio Cervino con ingresso da Via Fornace Sorba. Il tutto
identificato al N.C.E.U. al Foglio 42 Part. 1264 Sub 20 Cat A/10 - rendita cat. € 7.828,20.
2. DURATA DELLA LOCAZIONE. La durata della locazione viene fissata e stabilita in anni 2, con
decorrenza 01.01.2017 e scadenza il 31.12.2018. Tale durata si protrarrà su richiesta del
conduttore per un periodo di due anni, salvo che la parte locatrice non comunichi alla parte
conduttrice disdetta del contratto, motivata ai sensi dell’art.3, comma 1, della legge 9 dicembre
1998 n. 431, da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata con A.R. o tramite PEC almeno sei
mesi prima della scadenza. Secondo il disposto di cui all’ art. 3 comma 6 della legge 431/1998, il
conduttore, qualora ricorrano gravi motivi ed in ogni caso per motivi di tipo istituzionale, può
recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei
mesi.
3. CANONE DI LOCAZIONE. Il canone annuo di locazione, è convenuto in € 80.000,00 + IVA
(€Ottantamila/00), che il conduttore si obbliga a corrispondere in rate mensili anticipate (entro il
giorno 5 di ogni trimestre) di €. 20.000,00+IVA (€Ventimila/00) a mezzo bonifico bancario.
4. AGGIORNAMENTO ISTAT. Il canone sarà aggiornato ogni anno, all’inizio di ciascuna nuova
annualità, in base al 100% dell’aumento del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai
verificatosi nell’anno precedente e rilevato dall’ISTAT, salvo diversa previsione normativa per gli
enti pubblici .
5. MANCATO PAGAMENTO. Le parti pattuiscono che mancato pagamento anche parziale del
canone di locazione o delle quote per gli oneri accessori, entro i termini di legge così come la
sublocazione abusiva o il mutamento di destinazione d’uso dei locali, produrranno ipso iure la
risoluzione del contratto per colpa del conduttore, fermo restando l’obbligo di corrispondere il
dovuto e il risarcimento del danno a favore della parte locatrice, a norma dell’art. 1456 c.c.
6. ONERI ACCESSORI. Sono a carico del Conduttore le spese condominiali gravanti sull’unità,
ove sussistano; sono altresì a carico del Conduttore le spese per la tassa di smaltimento di rifiuti
urbani e piccole riparazioni di manutenzione ordinaria. Per quelle non specificatamente indicate
valgono le disposizioni di legge per cui la manutenzione straordinaria sarà a carico del locatore.
7. MODIFICHE CONTRATTUALI. Qualunque modifica del presente contratto dovrà risultare
sempre da atto scritto. Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle norme di legge che
regolano il contratto stesso.
1
8. DESTINAZIONE D’USO e DIVIETO DI SUBLOCAZIONE. L'immobile concesso in locazione
sarà destinato dalla conduttrice ad uso esclusivo di uffici, garage, archivi e ambulatori con divieto
al conduttore di mutare-anche in parte ed anche solo temporaneamente tale uso e comunque per i
fini istituzionali propri dell’ASL CN2 . E' vietata la sublocazione sia totale che parziale.
9.ESONERO DI RESPONSABILITA’. Il Conduttore è direttamente responsabile, verso terzi e
verso il Locatore, per qualsiasi danno causato dal Conduttore stesso, dal suo personale
dipendente e collaboratori in genere, dai suoi clienti sia verso terzi in genere sia all’immobile o alle
parti e cose comuni dello stabile. Il Locatore è espressamente esonerato da ogni responsabilità,
oltre che per quanto sopra indicato, anche per danni diretti o indiretti che possono derivargli dal
fatto doloso o colposo o da omissioni di altre persone, il Conduttore, i suoi dipendenti, collaboratori
e clienti, nonché segnatamente per furti.
10. REGISTRAZIONE E BOLLI. Le spese di registrazione del presente contratto, (composto di tre
facciate) anche per le future annualità, sono a carico delle parti in ragione del 50% (cinquanta),
così per i bolli del presente contratto e delle quietanze.
11. CONDIZIONE DELL'IMMOBILE E DIVIETO DI MODIFICHE. Il Conduttore dichiara di essere
attualmente al possesso dell’immobile oggetto della locazione e che lo stesso è in ottimo stato e di
averlo riscontrato idoneo all’uso convenuto. Il Conduttore si impegna a restituirlo al termine della
locazione nelle medesime condizioni in cui gli è stato consegnato, salvo il normale deperimento
d’uso, pena il risarcimento dei danni, ed ad eseguire tutte quelle opere manutentive di tipo
ordinario che si rendessero necessarie per mantenere in ottimo stato l’unità immobiliare. All'atto
della consegna dell'immobile, verrà redatto separato inventario degli impianti in dotazione
all'immobile locato, ben intendendosi che all'atto della consegna tutti gli impianti dovranno essere
perfettamente funzionanti.
Il conduttore non può, senza il consenso scritto del locatore, eseguire innovazioni, migliorie o
addizioni o sostituzioni di impianti di qualunque genere, non può ingombrare in alcun modo le parti
comuni o non di sua competenza dell'edificio.
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento alle norme vigenti.
Alba, lì ……………………………..
Per Il Locatore
MORANDO SPA
Per Il Conduttore
ASLCN2 ALBA-BRA
Il DIRETTORE GENERALE
WALTER MORANDO
_______________________
DANILO BONO
_______________________
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. le parti approvano specificatamente i seguenti articoli:
1(oggetto della locazione) 2(durata), 3(canone di locazione), 4(aggiornamento Istat), 5(mancato
pagamento), 6(oneri accessori), 7(modifiche contrattuali), 8(destinazione d’uso e divieto di
sublocazione), 9(esonero di responsabilità), 10(registrazione e bolli), 11 (condizione dell’immobile
e divieto di modifiche).
Per Il Locatore
MORANDO SPA
Per Il Conduttore
ASLCN2 ALBA-BRA
Il DIRETTORE GENERALE
WALTER MORANDO
__________________________
DANILO BONO
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