FAQ - Risposte ai quesiti ricorrenti

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FAQ - Risposte ai quesiti ricorrenti
Campus per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
Avviso pubblicato sul Burc n. 51 del 24.08.2009
Risposte alle “domande frequenti” aggiornate a: 23/11/09
NUMERO FAQ
1
DEL
7.09.09
Art. 13 dell’avviso “CAMPUS Per Progetti Di Ricerca Industriale E Sviluppo Sperimentale”
Frequentemente viene chiesto di esplicitare l’effettiva portata del seguente periodo: “Brev. & Lic . = numero di brevetti
e di licenze d’uso depositati negli ultimi cinque anni ……..”. Ovvero chiarire se i prodotti dell’ingegno debbano essere
depositati anch’essi come le invenzioni industriali.
La questione può trovare soluzione attraverso una interpretazione logico/letterale delle disposizione codicistiche
dettare in proposito ed ossequiando i principi che sottendo alle procedure concorsuali tra cui il non ultimo quello
della massima partecipazione dei concorrenti.
L’avviso quando parla di brevetti evoca le invenzioni industriali, così come qualificate dall’art. 2585 del c.c (codice
civile), mentre quando parla di licenze d’uso evoca anche le opere d’ingegno di cui all’art. 2575 del c.c. sottratte al
regime della brevettazione.
Giova ricordare che per le invenzioni industriali l’atto legittimante l’esercizio dei diritti di “sfruttamento” da parte
dell’inventore è il conseguimento del brevetto mentre per le opere d’ingegno è la creazione stessa dell’opera (art. 2576
del c.c.). Ne consegue che i contratti di licenze d’uso, aventi ad oggetto l’utilizzo delle opere d’ingegno, non
presuppongono nessuna registrazione o deposito presso Enti o Istituzioni se non finalità diverse da quelle
presupponenti l’utilizzo delle opere.
Il contratto di licenza l’uso, quale negozio atipico, è qualificabile come l’accordo con cui l’ideatore/titolare dell’opera
d’ingegno (intese anche come programmi per calcolatori, modelli industriali, metodologie di…, etc)
e
l’utilizzatore/usuario/cliente definiscono i loro reciproci rapporti, anche patrimoniali, in ordine all’utilizzo della
stessa opera. Il contratto potrà essere esclusivo e non esclusivo a titolo gratuito od oneroso.
NUMERO FAQ
2
DEL
8.09.09
Quesito
Successivamente alla lettura del regolamento UE 800/2008 art. 3 che indica i "tipi di imprese considerati ai fini del
calcolo degli effettivi e degli importi finanziari" mi chiedevo:
1) se delle imprese che non sono collegate tra loro, ma che presentano la stessa proprietà sono ammesse alla
partecipazione del programma Campus
2) se imprese collegate o associate tra loro possono partecipare.
Risposta
A norma dell’art. 3, dell’allegato I del regolamento CEE 800/2008, sono da considerarsi associate e/o collegate anche
le imprese la cui relazione giuridica richiesta per tale qualificazione si realizza per il tramite di un altro soggetto
giuridico. Ne consegue che due imprese apparentemente autonome risultano essere collegate o controllate tra di loro
se il loro capitale sociale, nella misura prescritta per i singoli casi, è detenuto dallo stesso soggetto giuridico.
Se si configurasse una tale fattispecie, le imprese collegate e/o associate soggiacciono alle prescrizioni di cui ai punti
3.6 e 3.7 del bando nonché a tutte le altre previste dalla legislazione di merito.
NUMERO FAQ
3
DEL
8.09.09
Quesito
I requisiti di accesso al bando devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando o a quella di presentazione
della richiesta delle agevolazioni? Più nello specifico è in programma che un impresa di grosse dimensioni debba
localizzare una propria unità locale presso l'istituto, se ciò avviene prima della scadenza del bando la stessa è ammessa
a partecipare al bando?
Risposta
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PO FESR – REGIONE CAMPANIA
ASSE 2 –OBIETTIVI OPERATIVI 2.1 (Interventi su Aree Scientifiche di Rilevanza Strategica)
E 2.2 (Interventi di Potenziamento di Sistema e di Filiera della R&S)
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Responsabile del procedimento
Avv. Raffaele D’Angiò
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I requisiti richiesti per l’accesso al bando devono essere posseduti all’atto della presentazione della domanda dato il
silenzio serbato in proposito dagli elaborati di gara.
NUMERO FAQ
4
Quesito
DEL
8.09.09
Vorremmo ricevere informazioni sulla possibilità di partecipazione al bando, in qualità di partner Organismo di
Ricerca, dei dipartimenti universitari:
1) Il dipartimento universitario è considerato Organismo di Ricerca a sé o lo è l'Università?
2) Diversi dipartimenti universitari facenti parte della stessa università possono presentare progetti per lo stesso
ambito tematico oppure si può presentare un progetto per ogni ambito per ogni università?
2) La modulistica può essere presentata dai dipartimenti universitari che, secondo il nostro Statuto, hanno autonomia
gestionale, organizzativa e di spesa (e quindi firmate dal direttore del dipartimento) oppure devono essere
necessariamente firmate dal Rettore, legale rappresentante dell'ateneo?
Risposta
Il dipartimento universitario non può essere considerato Organismo di Ricerca poiché difetta della piena soggettività
giuridica richiesta dal regolamento CEE 800/2008, art. 30, ai fini della sua qualificazione. Ne consegue che, stante le
prescrizioni del bando, un Ateneo può presentare un solo progetto per ambito per il tramite del proprio dipartimento
competente per materia.
La modulistica dovrà essere presentata da colui che ha delega per rappresentare l’Ente (Rettore e altri eventuali
delegati) e non dai preposti alle varie articolazioni interne dell’ateneo (dipartimento) i quali devono solo controfirmare
il progetto per impegnare scientificamente la propria struttura.
Con l’occasione si precisa che il dipartimento, inteso come unità di ricerca di base, assume invece rilevanza ai fini della
valutazione dell’affidabilità tecnico-scientifica dell’Organismo di ricerca di cui fa parte (Ateneo). Delle prerogative
scientifiche di un dipartimento, infatti, o più in generale di un’unità di ricerca di base, non possono avvalersene più di
un Organismo di ricerca che intendano concorrere nello stesso ambito, nemmeno per l’interposizione di altri soggetti
giuridici.
NUMERO FAQ
5
DEL
11.09.09
Quesito
Un accordo di collaborazione di imprese soddisfa il requisito 3.5 del bando?
Risposta
L’art. 3.5 del bando recita: “La collaborazione ed il coinvolgimento si verificano se il raggruppamento di imprese e gli
organismi di ricerca partner si impegnano ad assumere una forma giuridicamente riconosciuta (Associazione
temporanea, Consorzio, Joint venture, etc.) che deve essere perfezionata entro 30 giorni dalla notifica del decreto di
concessione del finanziamento; tale soggetto giuridico, in qualunque forma costituti, deve avere durata pari
almeno alla durata delle attività di ricerca più tre anni….”.
La rilevanza giuridica richiesta dal bando al raggruppamento di imprese deve essere valutata nell’interesse della
Regione Campania, o meglio dei fondi comunitari.
Né consegue che le forme di collaborazioni di imprese possibili sono quelle che non sviliscono le garanzie, anche di
recupero crediti, della Regione.
Il raggruppamento, quindi, deve comunque configurarsi come un’unità di gestione in cui ciascuna delle imprese
riunite, pur conservando la propria autonomia, risponde in solido delle sorti progetto nonché delle obbligazione
assunte nei confronti della Regione Campania.
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NUMERO FAQ
6
DEL
11.09.09
Quesito
Nell’ambito delle “Linee di indirizzo strategico per la Ricerca,l’Innovazione e la Società dell'Informazione in Campania
- Programmazione 2007-2013”, la Regione intende ri-finanziare l’iniziativa Campus con prossimi bandi nelle prossime
annualità - da rifinanziare anno per anno?
Risposta
L’intervento nasce come azione pluriennale di sviluppo del territorio.
Sembra pertanto, allo stato, poco plausibile una reiterazione dell’intervento negli anni avvenire.
NUMERO FAQ
7
Quesito
DEL
11.09.09
A quanti progetti intersettoriali può partecipare un Ateneo?
Risposta
L’art. 5 del bando invece recita: “…saranno stilate sulla base della valutazione di cui all’art. 14, una graduatoria per
ogni ambito di intervento ed una graduatoria per i progetti intersettoriali”.
Dovendo rispettare la suesposta condizione, un Organismo di ricerca può presentare in parternariato un unico
progetto intersettoriale.
NUMERO FAQ
8
DEL
14.09.09
Quesito
Ciascun progetto deve prevedere la presenza di più di un technology transfer manager, figura professionali di provata
esperienza tecnico/amministrativa nei processi di trasferimento tecnologico e/o gestione e diffusione
dell'innovazione, da impiegare per un periodo almeno pari all'intera durata del progetto e per i tre anni successivi, che,
in stretto coordinamento con i responsabili scientifico ed amministrativo, curi il monitoraggio delle attività progettuali,
pianifichi e curi l'attuazione delle azioni di trasferimento tecnologico e valorizzazione dei trovati.
Per la valutazione della scelta dei technology transfer manager è criterio di priorità che essi appartengano alla Short list
dei
soggetti
esperti/consulenti
per
le
materie
di
competenza
dell'AGC
Ricerca Scientifica della Regione Campania, area: Ricerca & Trasferimento Tecnologico (e/o all'Albo degli Esperti per
il
Trasferimento
Tecnologico
del
Ministero
dello
Sviluppo
Economico)
?
Che tipo di contratto dovrà essere siglato? e si può trattare di amministratori di società private?
Risposta
Il bando non fissa nessun criterio prioritario per la valutazione dei “technology transfer manager”, non impone una
tipologia contrattuale da adottare in proposito né impedisce agli amministratori di società private di ricoprire il ruolo di
technology transfer manager, prescrive sì, invece, lo stretto coordinamento di quest’ultimo con i responsabili
scientifico ed amministrativo per almeno la durata del progetto e i tre anni successivi.
NUMERO FAQ
9
DEL
14.09.09
Quesito
Tutte le attività contenute nel progetto debbano essere realizzate sul territorio campano o se, in parte, possano essere
realizzate su altre aree del territorio nazionale.
Risposta
Date le finalità dei fondi FESR, tutte le attività contenute nel progetto debbono essere realizzare sul territorio
campano.
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NUMERO FAQ
10
DEL
17.09.09
Quesito
Il Consorzio ___________ è un Consorzio misto pubblico-privato partecipato c.s.:
‐ 30%
centro di ricerca
‐ 26%
università pubblica
‐ 2%
organismo di ricerca
‐ 8%
media impresa
‐ 21%
pmi private autonome
‐ 13%
grande impresa privata autonoma
Sulla base del disposto del Reg. CE 800/2008, il Consorzio è qualificabile come impresa autonoma in quanto:
1. non risulta partecipato per almeno il 25% da un’impresa sia essa da sola o insieme ad una o più imprese
collegate;
2. pur in presenza del superamento della soglia del 25%, si è in presenza di investitori di cui alla lett. b) del
comma 2 dell’art. 3 e precisamente “università o centri di ricerca senza scopo di lucro”
Si precisa che presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) e presso il Ministero dell’Università e della Ricerca
(MUR), il Consorzio viene qualificato – anche in base ai dati di bilancio – come impresa autonoma ed in particolare
Piccola Impresa.
Si chiede se si conferma tale posizione in relazione al Bando “CAMPUS”.
Risposta
Va in primis precisato che un consorzio è qualificabile come impresa nella misura in cui spiega anche attività a valenza
esterna e, limitatamente a questa, risulti regolarmente iscritto presso il registro delle imprese tenuto presso la camera di
commercio.
Ciò detto, nel caso di specie, nella compagine consortile figura anche un’Università che, a norma dell’art. 3, commi 2 e
4, dell’allegato I del regolamento Ce 800/2008, fa sì che il consorzio sia qualificato come impresa autonoma.
NUMERO FAQ
11
DEL
17.09.09
Quesito
Qual è l’aliquota riconoscibile per le spese generali.
Risposta
Le spese generali saranno ammesse nella misura in cui il Comitato tecnico Scientifico le considererà direttamente
riconducibili alla realizzazione del progetto definendone nel contempo la congruità.
NUMERO FAQ
12
DEL
21.09.09
Quesito
In riferimento al bando "Campus per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale" Le pongo un quesito
relativamente alla data di eleggibilità delle spese:
Sono ammesse le spese sostenute dopo la presentazione del progetto o è necessario attendere una comunicazione da
parte della Regione?
Risposta
Saranno ammesse solo le spese sostenute dopo la formalizzazione dell’atto di concessione da parte della Regione
Campania
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NUMERO FAQ
13
DEL
21.09.09
Quesito
Stante il vincolo di partecipazione per l’Organismo di ricerca ad un solo progetto per ambito (art. 4.1), pena la non
ammissibilità di tutti i progetti riconducibili al medesimo soggetto, Le chiedo se è consentito che lo stesso Organismo
di Ricerca partecipi contemporaneamente anche ad un progetto intersettoriale (art. 1.2) dove l’ambito prevalente di
intervento è quello nel quale è già stata presentata (o si intende presentare) una proposta
Risposta
Si è possibile.
NUMERO FAQ
14
DEL
21.09.09
Quesito
La presente per chiedere un chiarimento in merito al punto 3.7 art. 3 del bando Campus (Imprese concorrenti).
L’impresa A che è socia al 30% dell’impresa B, può presentare un progetto autonomamente nel caso l’impresa B
presenti già un suo progetto con altri partner ed in ambito differente rispetto ad A?
Risposta
Il bando all’art. 3.7 recita: “Non possono partecipare al presente bando concorrenti che si trovino fra di loro in una
delle situazioni di controllo di cui dall’Allegato 1 del Regolamento CE 800/2008…..”.
Ordunque, una impresa sottoposta all’influenza dominate o notevole di un’altra impresa, come nel caso di specie,
rispetto alla quale v’è una presunzione de jure sull’univocità del centro decisionale, anche a norma dell’art. 2359 del
codice civile, non potrà concorrere nello stesso ambito dell’impresa controllante ma sarà abilitata a presentare progetti
in ambiti diversi.
NUMERO FAQ
15
DEL
21.09.09
Quesito
In relazione alla documentazione giuridico-amministrativa da allegare alla domanda di partecipazione al Bando, si
chiede di confermare che l’Organismo di Ricerca è tenuto esclusivamente alla presentazione della dichiarazione di
affidabilità tecnico-scientifica (Form Allegato D al Bando), mentre le Imprese sono tenute alla produzione delle
dichiarazioni e della documentazione di cui agli allegati A, B e C.
Risposta
Come previsto dall’avviso l’allegato A) deve essere sottoscritto sia dalle imprese che formano il raggruppamento che
dall’organismo di ricerca; gli allegati B) e C) devono essere prodotti solo dalle imprese raggruppate; l’allegato D) deve
essere redatto dall’organismo di ricerca.
NUMERO FAQ
16
DEL
21.09.09
Quesito
Con riferimento all'impegno a "non rifornirsi di beni o far eseguire prestazioni oggetto di finanziamento da soggetti o
imprese verso cui esistono legami economico-finanziari" si chiede un chiarimento su cosa intenda per legami
economico-finanziari in quanto i rapporti con i fornitori costituiscono sempre un legame economico/finanziario.
Si fa forse riferimento ai rapporti in essere con le società controllate/partecipate ai sensi dell'articolo 2359 del C.C.?
Risposta
Si, si fa riferimento alle ipotesi contemplate dall’art. 2359 del codice civile e alle altre ipotesi tipicizzate dalla normativa
vigente
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NUMERO FAQ
17
DEL
21.09.09
Quesito
Relativamente al bando in oggetto si chiedono chiarimenti circa i Soggetti Beneficiari
1)
Le associazioni di categoria esempio Confartigianato, confagricoltura possono essere considerate PMI;
2)
Un laboratorio di ricerca riconosciuto dal MIUR può essere considerato Organismo di ricerca;
Risposta
Le associazione di categorie non possono essere considerate PMI poiché hanno finalità diverse da quelle che
contraddistinguono l’imprese.
Un laboratorio di ricerca, indipendentemente da chi sia stato riconosciuto, può essere considerato Organismo di
ricerca se rientra nell’accezione sancita dal regolamento CEE 800/2008
NUMERO FAQ
18
DEL
23.09.09
Quesito
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 le società quotate in borsa sono obbligate a redigere il bilancio
secondo i principi contabili internazionali IAS.
Sui bilanci redatti secondo gli schemi IAS non è possibile identificare in maniera univoca le voci che fanno
riferimento allo schema del bilancio dell'art 2424 del codice civile necessarie per calcolare i parametri di affidabilità
economico finanziaria come richiesto dal bando.
Si chiede se è possibile utilizzare le voci IAS come definite dal Ministero dell'Università e della Ricerca con la circolare
del 5 aprile 2007 che disciplina le modalità di verifica dei parametri di affidabilità economico-finanziaria per bilanci
redatti secondo i principi IAS?
Risposta
Per le società soggette all’applicazione regolamento CE 1606/2002 nella redazione del bilancio possono utilizzare le
voci IAS per la verifica dei parametri di affidabilità economico-finanziaria secondo la nota metodologica devoluta dal
Ministero dell'Università e della Ricerca con la circolare del 5 aprile 2007.
NUMERO FAQ
19
DEL
23.09.09
Quesito
un altro dubbio a proposito del Technology Transfer manager :
può ricoprire questo ruolo una "Technology Transfer Company" di provata storia e curriculum in questo specifico
ambito di attività?
Risposta
No
NUMERO FAQ
20
DEL
23.09.09
Quesito
Vorrei sapere se al progetto Campus il CNR può presentare una unica domanda, quindi a firma del Presidente, o se
ogni Dipartimento del CNR (o ogni Istituto del CNR) possono presentare una domanda per ogni ambito.
Faccio presente che il CNR ha un solo numero di partita IVA e codice fiscale per tutti gli Istituti di tutto il CNR
nazionale.
Risposta
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Un Istituto, o Dipartimento, del CNR è abilitato a presentare una domanda autonomamente se e solo se ha una
soggettività giuridica piena ed autonoma rispetto all’Ente di appartenenza.
Sul punto valgono anche le considerazione espresse nella faq. n. 4
NUMERO FAQ
21
DEL
23.09.09
Quesito
La nostra società sta già preparando un progetto di ricerca con diversi dipartimenti dell’Università__________ e
Istituti del _____________.
La risposta della Regione dove si indica l’intero Ateneo come unico proponente di progetto per ogni ambito vincola
di molto la nostra fase progettuale in quanto ogni singolo Dipartimento dovrebbe far richiesta alla Facoltà e la stessa
proporre al Rettore la volontà di presentare un progetto dando al Rettore il Totale potere decisionale su quali progetti
presentare e quali no, senza chiaramente voler considerare la tempistica improponibile vista la lentezza burocratica di
tali Enti.
Ora fatto salvo che bisogna rispondere ai requisiti previsti dal bando le sottopongo le seguanti domande:
Un istituto del CNR risponde ai requisiti di autonomia da voi richiesti? o il progetto deve esser presentato a firma del
presidente del CNR di Roma?
Facendo un Consorzio pubblico privato prima della presentazione della domanda dove entrano a far parte sia i
dipartimenti dell’università, Istituti del CNR e le imprese private, i requisiti come verrebbero coperti?
Esplicito meglio la mia domanda, il Consorzio pur essendo un entità giuridica a se stante essendo di nuova
costituzione non ha dati di bilancio propri a questo punto i requisiti economici verrebbero coperti dalle imprese
facente parte il consorzio? e quelli scientifici dagli organismi di ricerca del consorzio?
Chiaramente potrebbe sembrare una volontà di aggirare l'ostacolo ma vista la nostra volontà di investire in ricerca e
sviluppo si cerca di capire se ci sono strade percorribili che rispondano al bando anche se comportano un maggior
impegno sia economico che di tempo da parte delle nostre imprese.
Risposta
1. Un Istituto, o Dipartimento, del CNR è abilitato a presentare una domanda autonomamente se, e solo se, ha una
soggettività giuridica piena ed autonoma rispetto all’Ente di appartenenza.
Sul punto valgono anche le considerazione espresse nella faq. n. 4
2. E’ legittimato a costituire qualsiasi consorzio privato, anche se dubito che un dipartimento possa consorziarsi
autonomamente con quest’ultimo se non attraverso l’Università di appartenenza, in tal caso l’organismo di ricerca
dovrebbe dimostrare di essere affidabile sotto l’aspetto tecnico-scientifico in quanto in possesso dei requisiti prescritti
dal bando.
NUMERO FAQ
22
Quesito
DEL
23.09.09
La domanda relativa a Campus è più che altro una richiesta di conferma su alcune cose che abbiamo dedotto dai
regolamenti CE e dalle risposte nella FAQ.
Il ______________ è un organismo di ricerca pubblico privato senza scopo di lucro. Il ___________ è una S.C.a.R.L.
con soci la Federico II (4%), Telecom Italia (48%) e ITS (48%).
Per quanto riportato nell'allegato 1 del Regolamento CE 800/2008, articolo 3 paragrafo 2 comma b), vista la presenza
dell'Università Federico II, il ______________ è pertanto autonomo.(Vedi anche quesito 10 della vostra FAQ).
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La conferma che ti chiedo è se quindi il _____________ in qualità di Organismo di Ricerca può partecipare ad un
partenariato CAMPUS nel quale è presente Telecom Italia.
Risposta
Si
NUMERO FAQ
23
DEL
23.09.09
Quesito
ho alcuni quesiti relativi alla partecipazione del nostro istituto al bando campus:
1) E’ possibile la partecipazione del _________ - un ente di ricerca privato costituito come società consortile senza
scopo di lucro attivo prevalentemente nel settore della biotecnologie applicate alla salute in due diversi progetti:
a) un progetto di ricerca monosettoriale nel settore salute
b) un progetto di ricerca multisettoriale.
Se si, il progetto multisettoriale può avere come settore prevalente il settore salute oppure il settore salute deve essere
un settore secondario?
2) il XX intende partecipare ad un progetto insieme alla società consortile YY. XX e YY costituiscono due soggetti
giuridici distinti sebbene il XX sia socio del YY con una quota di capitale pari circa all’8%. Tale partecipazione è
consentita?
Ultima domanda se il XXX partecipa a due progetti nel settore salute, nell’uno a titolo XXX e nell’altro indirettamente
attraverso il YYY, tale partecipazione viene considerata come doppia?
Risposta
Con riferimento al punto 1), lett. a) e b), la risposta è si.
Con riferimento al punto 2), una società può partecipare con altra società socia allo stesso progetto.
Con riferimento all’ultimo punto la risposta è No purché il soggetto giuridico interposto non si avvalga delle stesse
prerogative scientifiche (unità di ricerca di base) di cui già si è avvalso l’interponente. Si fanno salve le prescrizione di
cui all’art. 2359 codice civile, come richiamate in una precedente faq, le prescrizioni del bando e del regolamento CEE
800/2008
NUMERO FAQ
24
DEL
30.09.09
Quesito
Nel ____________ fu sottoscritto tra XX e YY un accordo finalizzato a disciplinare l’uso della proprietà intellettuale
risultante
da
attività
di
ricerca
svolte
congiuntamente
dalle
predette
società.
Tale accordo fu sottoscritto in relazione all’iniziative che portarono all’apertura in Campania di un centro di ricerca
XX, su sollecitazione delle autorità ministeriali dell’epoca.
Il succitato accordo prevede che, qualora terze parti prendano parte alle attività di ricerca, XX ed YY detengano la
titolarità della proprietà intellettuale risultante, mentre le summenzionate terze parti risultino titolari di una licenza
d’uso.
Al fine di contemperare il rispetto del più volte citato accordo con i requisiti del programma CAMPUS, si sarebbe
ipotizzato di prevedere, a fronte della comproprietà XX/YY, delle licenze d’uso particolarmente “ampie” a favore
degli altri partecipanti. Dette licenze, relative all’uso dei risultati nei rispettivi campi d’interesse di ciascun partecipante,
sarebbero caratterizzate dall’irrevocabilità, dall’esclusiva a favore del titolare e dalla possibilità per lo stesso di
concedere sub-licenze. In altri termini, i soggetti partecipanti alle attività di ricerca godrebbero, relativamente ai propri
settori
d’interesse,
di
una
licenza
d’uso
paragonabile
alla
comproprietà.
In relazione a quanto sopraesposto, Le chiedo, cortesemente, di valutare se tale soluzione sia in linea con i requisiti
previsti dal bando relativo al programma CAMPUS.
Risposta
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Risposte alle “domande frequenti” aggiornate a: 23/11/09
Le licenze d’uso, seppur illimitate ed irrevocabili, non possono surrogare il diritto di proprietà. Ne consegue che il
rispetto del patto rappresentato nel quesito tra i soggetti XX e YY, pur non impedendo la partecipazione di questi
ultimi al bando CAMPUS, rischia di incidere sulla misura dell’intensità di aiuto, discriminata solo in base alla
dimensione dell’impresa che a conclusione del progetto diviene titolare (proprietaria) dei risultati.
NUMERO FAQ
25
DEL
30.09.09
Quesito
1. Nell’ipotesi di una partecipazione di PMI aggregate in un consorzio, il consorzio può essere soggetto
proponente mentre le singole aziende consorziate rappresentano i soggetti attuatori? In altre parole è
possibile che uno dei soggetti giuridici di riferimento del partenariato sia un consorzio di PMI, il quale svolge
la propria attività attraverso i propri consorziati?
o
o
In tal caso, i requisiti di affidabilità economico-finanziaria sono assicurati dalle singole aziende
attuatrici, fermo restando che è il consorzio nel suo complesso a rispondere delle attività assegnate
ed è al consorzio che resta demandata l’attività di rendicontazione dei costi sostenuti dai singoli
consorziati partecipanti?
Sempre nell'ipotesi di partecipazione di un consorzio di PMI, nel caso specifico, in partenariato con
una singola Grande Impresa ed uno o più organismi di ricerca, rimane il vincolo di almeno un'altro
soggetto privato per la costituzione del partenariato?
2.
Atteso che il bando non consente la partecipazione di uno stesso soggetto proponente a più progetti,
indipendentemente dall’ambito di intervento, questo limite è applicato anche a soggetti giuridici diversi ma
che fanno capo allo stesso gruppo?
3. sussistono problemi di ammissibilità nel caso di un'impresa che partecipa come soggetto attuatore ad una
proposta progettuale per un certo ambito, ma nel contempo fa parte di un consorzio che si propone per un
altro ambito dove però questa impresa NON ha nessuna partecipazione attiva?
Risposta
1. Se il consorzio decide di partecipare al bando campus come partner di altre PMI e/o medie e grande imprese, in tal
caso esso è qualificabile come PMI nella misura in cui espleta una propria attività d’impresa verso l’esterno rispetto alla
quale risulta regolarmente registrato alla camera di commercio. In tal caso i requisiti di affidabilità economicofinanziarai non possono essere assicurati dalle singole imprese attuatici (consorziate) né tantomeno le attività di
rendicontazione che gravano tutte sulla PMI (consorzio).
Il parternariato deve essere cositutito da almeno due PMI, una media o grande impresa e un organismo di ricerca.
I quesiti 2 e 3 trovano risposta al faq. 14.
NUMERO FAQ
26
DEL
30.09.09
Quesito
Per quanto riguarda la verifica del parametro di onerosità della posizione economico finanziaria, si chiede se è
possibile applicare quanto previsto dal DM 593/00 del Ministero della Ricerca che, in caso di esito negativo della
verifica della rispondenza dei parametri, consente a soggetti appartenenti ad un gruppo industriale di effettuare la
verifica sui dati del bilancio di gruppo (bilancio consolidato).
Risposta
Il bilancio consolidato espone la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico di un gruppo di imprese,
viste come "un'unica impresa": questo contrasta con la logica che sottende il bando campus.
NUMERO FAQ
DEL
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PO FESR – REGIONE CAMPANIA
ASSE 2 –OBIETTIVI OPERATIVI 2.1 (Interventi su Aree Scientifiche di Rilevanza Strategica)
E 2.2 (Interventi di Potenziamento di Sistema e di Filiera della R&S)
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Avv. Raffaele D’Angiò
Campus per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
Avviso pubblicato sul Burc n. 51 del 24.08.2009
Risposte alle “domande frequenti” aggiornate a: 23/11/09
27
Quesito
30.09.09
L'ART 13 Verifica dell'affidabilità dell' Organismo di ricerca (pag.12) al punto 13.2 recita testualmente "L'affidabilità
tecnico-scientifica degli organismi di ricerca che partecipano in partenariato a progetti intersettoriali sarà valutata con
riferimento al settore prevalente".
Ciò sembrerebbe sancire, ad una prima lettura, che i requisiti riportati in tabella a pag 12 debbano essere posseduti
nella totalità dagli organi di ricerca per il solo settore prevalente; tuttavia se, ad esempio, si adottasse tale
interpretazione il parametro "2. Specializzazione dei ricercatori" sancirebbe che l'80% dei ricercatori deve appartenere
al settore prevalente, creando "de facto" dei limiti artificiosi (tra l'altro non presenti in altre parti del bando) tra le
attività in una proposta intersettoriali. In altre parole, in una proposta intersettoriale che coinvolge due settori, il
settore prevalente dovrebbe avere almeno l'80% delle risorse. Se poi il progetto intersettoriale coinvolge più di due
ambiti, il ragionamento di cui sopra risulta essere ancora più penalizzante per gli ambiti secondari.
Le chiedo, quindi, gentilmente di poter fornire chiarimenti sulla interpretazione del punto 13.2 dell' ART. 13 sulla base
di quanto sopra esposto
Risposta
L’ultimo capoverso dell’art. 13.1 stabilisce: “Ai fini dell’ammissibilità, le soglie su indicate devono essere superate
dall’insieme degli organismi di ricerca partner”.
L’art. 13.2 del bando, invece, recita: “L’affidabilità tecnico-scientifica degli organismi di ricerca che partecipano in
partenariato a progetti intersettoriali sarà valutata con riferimento al settore prevalente”.
Combinando le due disposizioni appare chiaro che i requisiti di affidabilità tecnico-scientifica possono essere
posseduti dall’insieme degli organismi di ricerca che partecipano in parternariato alle imprese e che in caso di progetti
intersettoriali tale affidabilità deve essere valutata elusivamente rispetto al settore prevalente. Ne consegue che i timori
espressi nel quesito dovrebbero essere dissolti dal fatto che la soglia (NR*/NR) > 80% va calcolata rispetto al settore
prevalente e non rispetto a tutti i settori interessati riguardanti il progetto.
NUMERO FAQ
28
DEL
2.10.09
Quesito
1.All’art. 3 comma 6 sembrerebbe esserci un’incongruenza rispetto all’art. 3 comma 5. Nell’art. 3 comma 6. si dice che
i costi di partecipazione al progetto da parte della Grande Impresa non possono superare il 50% dei costi ammissibili
al netto della partecipazione ai costi del progetto a carico dell’Organismo di ricerca. Tuttavia, all’art. 3 comma 5 si dice
che ciascuna impresa deve sostenere almeno il 5% e al massimo il 40% dei costi ammissibili al netto della
partecipazione ai costi del progetto a carico dell’Organismo di ricerca. Il limite è 40% o 50%?
2. All’art.3 comma 5 si dice che il raggruppamento di imprese e di organismi di ricerca si impegnano ad assumere una
forma giuridicamente riconosciuta che deve essere perfezionata entro 30 giorni dalla notifica del decreto di
concessione del finanziamento, però al punto 3.3. dell’allegato E si chiede la forma giuridica assunta dal
raggruppamento. Cosa si chiede esattamente nella prima fase , solo una lettera di impegno tra tutti i partner ad
assumere una forma giuridicamente riconosciuta, ad es. ATS , o la costituzione vera e propria dell’ATS già in questa
fase? All’art. 3 comma 5 sembrerebbe che la costituzione dell’ATS si possa fare entro 30gg dal decreto di concessione
del finanziamento.
3.I punti 7.2 e 7.3 dell’allegato E hanno la stessa descrizione, è sbagliata quella del punto 7.3? Cosa ci si aspetta
esattamente da questo punto?
4.Un’azienda del Nord che ha un’unità locale in Campania può imputare al progetto anche personale assunto al Nord
che verrebbe temporaneamente spostato nella regione Campania o il personale da imputare al progetto deve avere
esclusivamente sede di lavoro nella regione Campania?
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5. nella tabella 12.6 dell’allegato E si chiede la descrizione ed i costi per brevetti realizzati nel progetto. La cosa mi è
poco chiara, come faccio a prevedere quali brevetti e che costi avrò se il progetto devo ancora realizzarlo ? Al
momento posso solo fare delle previsioni, ma non posso avere certezze.
6. Al punto 13.1 e 13.2 dell’allegato E si chiede il n° di nuovi assunti per varie mansioni ed il numero di assunti ai fini
dell’attività di trasferimento tecnologico. Possono essere considerati anche i co.co.pro. tra i nuovi assunti o i contratti a
tempo determinato?
Risposta
1. Come palesato dalla lettera del bando, le singole PMI devono sostenere costi del progetto per un massimo del 40%
dei costi ammissibili al netto delle partecipazione ai costi del progetto a carico dell’Organismo di ricerca. Le Grandi
imprese, o di gruppi di imprese tra esse associate o collegate, così come definite dall’Allegato 1 del Regolamento CE
800/2008, possono sostenere costi del progetto sino al massimo del 50% sempre dei costi ammissibili al netto delle
partecipazione ai costi del progetto a carico dell’Organismo di ricerca;
2. all’atto della presentazione della domanda, il raggruppamento di imprese deve dichiarare la forma giuridica che
intende assumere nell’ipotesi di concessione del finanziamento;entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento di
concessione del finanziamento, l’ATI si deve costituire nella forma dichiarata;
3. trattasi di evidente errore materiale, il punto 7.3 dell’allegato E deve leggersi come: “Concentrazione delle attività
progettuali e degli investimenti in un numero limitato di sedi” senza la puntuazione: “descrivere la composizione e
modalità di funzionamento della struttura che gestirà il Campus”;
4. può farlo purché vi sia un atto formale di assegnazione, anche fisica, del dipendente alle attività connesse al
progetto. La sede di lavoro dovrà pertanto insistere nel territorio campano;
5. la tabella 12.6 dell’allegato E fa riferimento alla descrizione ed i costi per i brevetti se si intendono/immaginano di
realizzare nel progetto. Sul punto va precisato che lo stesso art. 1.4 del bando prevede tale voce come elemento
minimale del progetto, oltre ad essere oggetto di valutazione come da tabella di cui all’art. 14;
6. si.
NUMERO FAQ
29
DEL
2.10.09
Quesito
Per quanto riguarda il Libro Unico di cui il bando chiede di allegare copia conforme, la nostra azienda, secondo
quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera c del Decreto del Ministero del Lavoro del 9 luglio 2008, ha predisposto
la lettura del Libro Unico su supporto magnetico.
Non avendo quindi un documento cartaceo di cui fare copia conforme possiamo allegare la stampa del documento
elettronico eventualmente corredata da una dichiarazione del legale rappresentante che si tratta della stampa del Libro
Unico tenuto su supporto magnetico ai sensi del sopracitato articolo?
Risposta
Si è possibile purché si attesti la conformità al documento informatico
NUMERO FAQ
30
DEL
2.10.09
Quesito
Un Consorzio già precedentemente costituito (1997) il cui scopo principale è la realizzazione di Progetti di Ricerca,
composto da Imprese (Grandi e PMI nel numero di 5) e Organismi di Ricerca (nel numero di 2) tutte operanti nel
territorio Campano, può presentare domanda da solo, elencando quali soggetti beneficiari tutti i propri Consorziati e
presentando la documentazione che compete ad ogni singolo soggetto beneficiario, designando nel contempo il
Consorzio (con il proprio rappresentante legale) quale interlocutore stabile nei confronti della Regione ? Ovviamente il
tutto sarebbe regolamentato da una apposita delibera Assembleare nella quale sarebbe autorizzata la partecipazione al
Bando e specificati la ripartizione delle attività e i relativi costi.
Risposta
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È possibile purché le PMI, le grande imprese e gli Organismi di ricerca presenti nel consorzio siano in possesso dei
requisiti prescritti dal bando e partecipano ai costi del progetto nelle misure determinate all’art. 5 del bando.
NUMERO FAQ
31
DEL
2.10.09
Quesito
cosa sono gli attivi materiali Inv.M da acquistare da parte dell'organismo di ricerca? solo attrezzature o anche
consumabili?
Risposta
Vedesi il regolamento CEE 800/2008
NUMERO FAQ
32
DEL
2.10.09
Quesito
1) ai fini del bando di cui all'oggetto, è ammissibile un’azienda di recente costituzione (ad oggi non è stato depositato
alcun
bilancio)?
e se sì, come bisognerà procedere per la valutazione dell’affidabilità economico - finanziaria? trattandosi di una società
consortile si può far riferimento alla situazione economico patrimoniale dei consorziati e/o ad una recente situazione
economico patrimoniale del consorzio stesso?
2) ai sensi dell'art. 3.6 del bando <<...omissis......la partecipazione ai costi del progetto di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale da parte della grande impresa o di gruppi di imprese tra esse associate o collegate, così come definite
dall'allegato 1 del regolamento ce 800/2008, non potrà essere superiore al 50% dei costi ammissibili al netto delle
partecipazione ai costi del progetto a carico dell'organismo di ricerca.>>
in
riferimento
a
quanto
sopra
,
vi
pongo
il
seguente
quesito:
la partecipazione ai costi del progetto di due grandi imprese non collegate possono essere superiore al 50% dei costi
ammissibili al netto delle partecipazione ai costi del progetto a carico dell'organismo di ricerca?
3) ai sensi dell'art. 1.3 <<al fine di raggiungere suddetti obiettivi, i progetti dovranno prevedere l'impiego di adeguate
infrastrutture, definibili campus dell'innovazione, favorendo processi di sviluppo ex novo anche attraverso l'utilizzo, il
potenziamento e la valorizzazione delle risorse, materiali ed immateriali preesistenti.
in
riferimento
a
quanto
sopra
,
vi
pongo
il
seguente
quesito:
e' possibile avere ulteriori indicazioni sul concetto di campus dell'innovazione? inoltre il campus dell'innovazione deve
essere anche strutturato <<materialmente>> con adeguate strutture?
Risposta
1. Il soggetto proponente dovrà attestare che, in quanto di recente costituzione, non ha ancora approvato il primo
bilancio, in tal caso il requisito di affidabilità economico-finanziaria sarà valutato sul solo parametro di congruenza fra
capitale netto e costo del progetto.
Se il soggetto proponente è il consorzio e non le singole imprese consorziate, non è possibile fare riferimento alla
situazione economica patrimoniale dei consorziati.
2. La partecipazione ai costi della grande impresa, indipendentemente dal numero, non potrà essere superiore al 50%
dei costi ammissibili al netto delle partecipazione ai costi del progetto a carico dell'organismo di ricerca.
3. Assolutamente si! L’obiettivo del programma è proprio quello (art. 1.4 del bando)
NUMERO FAQ
33
DEL
2.10.09
Quesito
Ho alcuni quesiti relativi alle disposizioni di cui all'art. 9 del bando.
1) la marca da bollo deve essere apposta ogni 4 pagine del solo allegato o A anche su tutti gli allegati al modulo A?
2) il bando dice che tutti i fogli costituenti la documentazione giuridico amministrativa devono essere marcati con
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Risposte alle “domande frequenti” aggiornate a: 23/11/09
timbri di congiunzione.
Questo vuol dire che i documenti devono essere resi solidali con punti metallici apponendo il timbro del capofila a
cavallo delle pagine?
Non è però possibile, per il volume dei documenti (es. bilanci), pinzarli tutti insieme. Possiamo rendere solidali le
pagine di ogni singolo allegato?
Risposta
1. La marca da bollo deve essere apposta a tutti gli allegati approvati unitamente al bando campus ad eccezioni
dell’allegato E - “Format presentazione del progetti” –
2. l’unica prescrizione stabilita dal bando è che i fogli costituenti la documentazione giuridico amministrativa devono
essere marcati con timbri di congiunzione. È evidente che qualora si dovesse ritenere opportuno spacchettare la
documentazione da produrre, questo potrà esser fatto corredando a tale documentazione un foliario atti che ne
agevola la lettura.
NUMERO FAQ
34
Quesito
DEL
2.09.09
si sottopone alla cortese attenzione della Amministrazione Regionale il seguente quesito Regione Campania - Bando
Campus dell’Innovazione: condizioni di ammissibilità dei soggetti beneficiari.
In relazione al Bando Regionale in oggetto che prevede il raggruppamento di soggetti pubblici e privati localizzati sul
territorio regionale e con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 3 si chiede cortesemente se, accanto alle
forme di aggregazione menzionate (Associazione Temporanea, Consorzio, Joint Venture) che presuppongono la
costituzione di un soggetto giuridico, si possano considerare ammissibili anche le aggregazioni che si sostanziano in
Accordi di Partenariato.
Questa tipologia di accordi, che derivano dai modelli europei, disciplinano con valenza giuridica le responsabilità dei
partners, le procedure e l’organizzazione del progetto con riferimento alla realizzazione delle attività progettuali, con
l'evidente vantaggio di poter evitare forme che normalmente comportano la responsabilità in solido tra i partecipanti
in relazione a tutti gli impegni assunti.
L’inclusione degli Accordi di Partenariato tra le tipologie di cooperazione del Bando Campus dell’innovazione
consentirebbe alle grandi imprese, con regole e procedure interne vincolanti in termini di trasferimento a terzi dei
poteri di rappresentanza e di responsabilità in solido, di poter accedere agevolmente a nuove iniziative di ricerca nei
settori strategici del sistema regionale campano.
Si precisa infine che la cooperazione nella forma di partenariato è stata recentemente utilizzata dal Ministero dello
Sviluppo Economico (MiSE) nel Bando Progetti di Innovazione Industriale (PII) e che altri bandi regionali, come
quelli pubblicati dalla Regione Lombardia, la utilizzano come una consolidata opzione di raggruppamento (si vedano i
Decreti regionali n. 3186 del 1 Aprile 2009 e n. 6508 del 26 Giugno 2009 ).
In particolare l'art. 7.2 del Decreto 3186/2009 recita: i soggetti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, in
possesso dei requisiti ivi previsti, possono presentare proposte progettuali associandosi in partenariato e
formalizzando la associazione mediante specifico accordo (Accordo di partenariato)
Al presente quesito si allegano i documenti relativi ai bandi della Regione Lombardia sopra richiamati, il fac-simile
dell’accordo di Partenariato, e si anticipa nel contempo la lettera che STMicroelectronics S.r.l. intende portare alla
cortese attenzione della Amministrazione Regionale in merito alla propria posizione circa l’adesione a forme di
associazione di impresa.
Risposta
I modelli organizzativi delle imprese sono stati scelti dalla scrivente Amministrazione sulla base della complessità del
bando campus, delle esperienze pregresse e della normativa nazionale e comunitaria in materia di procedure
concorsuali.
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NUMERO FAQ
35
Quesito
DEL
2.10.09
In riferimento al progetto CAMPUS, possono partecipare i seguenti soggetti:
associazioni di produttori agricoli
imprese con il seguente codice ATECO 2002: 10.39
Risposta
Le associazioni possono partecipare al bando purché esercitano attività economica.
Le imprese con il codice ateco 10.39 (Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di
ortaggi)) possono partecipare purché l’attività economica espletata sia il linea con le finalità del bando e con le
prescrizioni previste dalla normativa di riferimento.
NUMERO FAQ
36
DEL
2.10.09
Quesito
1) nell'all. E, punto 9 Capacità del Campus di attrarre giovani talenti e ricercatori nazionali ed internazionali , sembra
che occorra allegare i curricula dei ricercatori esterni. E' questa la giusta interpretazione? Se sì, dove vanno allegati?
2) A pag. 5 dell’all. B3 - Prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate, c'è scritto che i dati indicati nella
riga "Totale" della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le imprese associate) della tabella
dell'Allegato n. B. 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate. Come è possibile
riportarli se le due tabelle contengono informazioni diverse?
Risposta
1. Occorre allegare i curriculum di tutti i ricercatori coinvolti nel progetto. Tali curriculum sono a corredo dell’allegato
E.
2. Le tabelle dell’allegato “B” del bando “Dichiarazione della dimensione di impresa” sono mutuate dal D.M. del
19.3.2008, allegato 3, e pertanto eventuali criticità possono essere superate facendo immediato riferimento alle tabelle
all’uopo riportate.
NUMERO FAQ
37
DEL
2.10.09
Quesito
Un ulteriore chiarimento. Un Ente Pubblico che partecipa ad una proposta monosettoriale nel settore aerospazio, può
partecipare ad un'altra proposta di progetto intersettoriale il cui ambito principale siano i materiali e il secondario
l'aerospazio e la sicurezza e l'ambiente?
Risposta
Si.
NUMERO FAQ
38
DEL
6.10.09
Quesito
Per quanto riguarda il Libro Unico di cui il bando chiede di allegare copia conforme, la nostra azienda, secondo
quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera c) del Decreto del Ministero del Lavoro del 9 luglio 2008, ha predisposto
la lettura del Libro Unico su supporto magnetico.
Non avendo quindi un documento cartaceo di cui fare copia conforme possiamo allegare la stampa del documento
elettronico eventualmente corredata da una dichiarazione del legale rappresentante che si tratta della stampa del Libro
Unico tenuto su supporto magnetico ai sensi del sopracitato articolo?
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Risposta
Si
NUMERO FAQ
39
DEL
6.10.09
Quesito
La partecipazione della grande impresa o di gruppi di grandi imprese tra esse associate o collegate non può superare il
50% dei costi ammissibili al netto della quota destinata agli organismi di ricerca. Tale precisazione lascia intendere che
la sommatoria delle quote di partecipazione delle grandi imprese non può superare il 50%. Esatto?
l’Ateneo non può partecipare con i dipartimenti a più progetti, ma come Ateneo ad un ambito per volta. Questo
requisito vale anche per il CNR? Il CNR con i suoi istituti può partecipare a più progetti per ambito?
le aziende con capitale misto pubblico-privato si qualificano come Grande Impresa (sebbene i parametri dimensionali
la facciano rientrare tra le PMI) se la quota pubblica è superiore al 25%; può confermarmelo?
i consorzi di piccoli operatori e grandi operatori per conservare la qualifica di piccola impresa come consorzio devono
assegnare al consorziato/i di grande dimensione una quota inferiore al 25%.
Risposta
La grande impresa, gruppi di grandi imprese o di gruppi di imprese tra esse associate o collegate, così come
definite dall’Allegato 1 del Regolamento CE 800/2008, non possono sostenere costi, complessivamente
parlando per i gruppi dei imprese innanzi indicate, nella misura superiore al 50% al netto dei costi
ammissibili al netto delle partecipazione ai costi del progetto a carico dell’Organismo di ricerca;
le prescrizioni stabilite per gli Atenei valgono per tutti gli organismi di ricerca.
Le aziende con capitale misto pubblico-privato sono qualificabili come grandi imprese se e solo se versano
nelle condizioni di cui all’art. 3, comma 4, dell’allegato 1 del regolamento cee 800/2008.
L’ultimo quesito trova soluzione nell’applicazione puntuale delle normative comunitarie e nella legislazione
nazionale vigente in materie.
NUMERO FAQ
40
DEL
6.10.09
Quesito
Avendo la società XXX oltre 57.000 dipendenti, la stampa del nostro Libro Unico dà luogo a circa 170.000 fogli, che
costituiscono
una
mole
di
carta
praticamente
non
trasportabile.
Potremmo stampare le pagine relative al primo e all'ultimo dipendente allegando una dichiarazione in tale senso del
Legale rappresentante?
Risposta
Data l’eccezionalità della mole della documentazione è possibile riscontrare positivamente il quesito, fermo restando i
poteri di ispezione e controllo della Regione.
NUMERO FAQ
41
DEL
6.10.09
Quesito
In merito alle spese di personale (Art.6 comma 6.1.a) Le chiedo, cortesemente, di chiarire se tali spese debbano essere
contabilizzate basandosi su paghe e oneri oppure secondo un tasso orario certificato.
Risposta
Devono essere contabilizzate su un tasso orario certificato.
NUMERO FAQ
42
Quesito
DEL
6.10.09
Per la presentazione della documentazione è corretto procedere come segue:
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Risposte alle “domande frequenti” aggiornate a: 23/11/09
1) Pinzare in un unico documento, apponendo la marca da bollo ogni 4 pagine e apponendo il timbro di
congiunzione:
‐ allegato A,
‐
allegati B
allegati C
‐
allegati D
2) Non apporre la marca da bollo e apporre il timbro di congiunzione sui seguenti documenti:
allegato E
‐ bilanci
‐ CCIAA
‐ Accordo di collaborazione
‐ copie conformi dei libri unici
‐ copie conformi degli Statuti.
Risposta
Soluzione condivisibile
NUMERO FAQ
43
Quesito
DEL
14.10.09
Il bando prevede che le imprese partecipanti soddisfino la soglia minima circa l’affidabilità economico-finanziaria
calcolata come CN/(CP-I)>40%.
Si domanda se sia corretto adottare la prassi del Ministero della Ricerca che vede il valore di “I” calcolato come media
tra le % agevolative di RI ed SP.
In pratica, nel caso di una piccola impresa si domanda se sia corretto calcolare il valore di “I” c.s.:
I = (70%+55%)/2 = 62,5%
Risposta
Il calcolo del valore dell’agevolazione richiesta (I) va effettuato come somma delle agevolazioni determinate
puntualmente, per ogni singola impresa rispetto al tipo di attività da svolgere (ricerca industriale e/o sviluppo
sperimentale), e non come media.
NUMERO FAQ
44
Quesito
DEL
14.10.09
In riferimento all'art. 9 del bando tra la documentazione richiesta in Allegato C è citata la copia conforme del libro
unico.
Atteso che il libro unico è un documento di dimensioni enormi per una Grande Impresa essendo costituito dai
cedolini mensili di tutti i dipendenti, la Regione ci può si può chiarire cosa ci si aspetta di ricevere?
Risposta
Vedesi faq 40
NUMERO FAQ
45
Quesito
DEL
14.10.09
1) Uno dei ricercatori degli organismi di ricerca coinvolti nel progetto ha un brevetto italiano ed un brevetto Europeo.
I due brevetti hanno titoli diversi, ma purtroppo sono sullo stesso argomento con qualche piccola variazione.
Valgono come due separati?
2) Allegato D: quando si parla di ricercatori ci si riferisce ai soli dipendenti o anche agli associati (che sono ad esempio
dottorandi o ricercatori dipendenti di altre strutture)?
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3) Allegato E, punto 9.1. Si richiede il CV dei giovani talenti e dei ricercatori che verranno attratti dal Campus.
Possono dunque essere giovani ricercatori (italiani o stranieri) non strutturati e ricercatori non
necessariamente giovani ma strutturati (italiani o stranieri)? Qual è la soglia di età oltre la quale un ricercatore non è
più considerato giovane ai fini dei sottocriteri progettuali?
4) Allegato D; in tabella la voce c'è la voce Brev & Lic/Val R, differente dalla voce Brev & Lic presente nella scrittura
del bando nell'art.14: è un errore di stampa o Val R ha un significato specifico?
Nello scusarmi per l'eccesso di zelo, Le porgo i miei cordiali saluti.
Risposta
1. Il brevetto dovrebbe garantire la titolarità dell’invenzione industriale. È singolare pertanto che un’opera d’ingegno
sia stata brevettata due volte.
2. sono tutti i dipendenti a tempo determinato o indeterminato dell’Organismo di ricerca che afferiscono alla struttura
di unità di ricerca di base;
3. Possono essere giovani ricercatori e qualificati studiosi e ricercatori strutturati e non strutturati purché coinvolti
formalmente nel progetto. Per consuetudine acclarata la soglia di età oltre la quale un ricercatore non è più considerato
giovane è di 38 anni;
4. vedesi il decreto di rettifica pubblicato nella stessa sezione delle faq.
NUMERO FAQ
46
DEL
14.10.09
Quesito
Una grande impresa intende partecipare al bando campus in un determinato ambito di intervento tra i nove
previsti, è possibile che una sua controllata (al 100%) partecipi in un altro,
differente ambito di intervento (sempre uno tra i nove previsti)?
In altre parole è possibile per due grandi imprese dello stesso gruppo partecipare a due distinti progetti
monosettoriali in ambiti diversi?
Risposta
L’art. 4.1 del bando recita: “I soggetti proponenti (PMI, grandi imprese, ad esclusione degli organismi di ricerca)
possono presentare in parternariato un solo progetto indipendentemente dall’ambito di intervento”.
È chiaro che una società pur se controllata al 100% da un’altra società conserva una propria soggettività giuridica con
la conseguenza che essa è abilitata a presentare un proprio progetto in un ambito differente da quello proposto dalla
controllante a condizione che le prerogative tecnico-economiche previste dal bando ai fini dell’ammissibilità e della
valutazione non siano oggetto di avvalimento reciproco.
NUMERO FAQ
47
DEL
14.10.09
Quesito
1)
Art.3 - punto 3.1: cosa si intende per accordo di partenariato tra azienda ed organismo di ricerca? sono
sufficienti una convenzione di ricerca o un contratto di ricerca?
2) nell'allegato D del bando, alla voce "2. Specializzazione dei ricercatori" è necessario considerare al numeratore i
ricercatori effettivamente partecipanti al progetto o soltanto quelli con competenze in ambito progetto?
3) L'allegato D è da compilare a cura di ciascun Organismo di ricerca partecipante al partenariato, come recita la
voce
in
parentesi
sotto
la
Dichiarazione
dell'affidabilità
tecnico-scientifica.
Tuttavia al punto 13.2 del bando è scritto che ai fini dell'ammissibilità, le soglie devono essere superate
dall'insieme degli organismi di ricerca partner.
A cosa bisogna fare riferimento nella compilazione della tabella in allegato D?
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Avviso pubblicato sul Burc n. 51 del 24.08.2009
Risposte alle “domande frequenti” aggiornate a: 23/11/09
4) Nell'allegato D i brevetti si intendono ad uso esclusivo o è sufficiente che uno dei ricercatori dell'organismo
sia co-autore del brevetto?
5) Qual è il limite per le spese generali? si parla del 60% delle spese di personale?
Risposta
1. dipende dalla natura degli Enti coinvolti. La Convenzione è uno strumento che tipicamente viene utilizzato per
consacrare accordi tra Enti Pubblici a differenza del contratto.
2. il numero dei ricercatori con competenze nell’ambito del progetto poiché non necessariamente tutti debbono essere
coinvolti nell’attività
3. Ogni Organismo di ricerca deve compilare autonomamente la dichiarazione di cui all’allegato D. Sarà cura
dell’amministrazione verificare, qualora i requisiti di affidabilità tecnico-scientifica non siano superati da almeno
taluno degli Organismi, che essi requisiti siano superabili dall’insieme degli organismi di ricerca.
Per gli interventi intersettoriali, conformemente all’art. 13.2 del bando campus, la verifica dell’affidabilità tecnicoscientifica sarà effettuata limitatamente al settore prevalente e solo nei confronti dell’Organismo, o degli Organismi,
che dichiarano di operare, ratione materie, in tale settore scientifico.
4. è sufficiente la co-titolarità del brevetto purché tutti gli autori dell’invenzione purché non vi siano limitazioni di
sorta nello sfruttamento dei risultati;
5. vedesi faq precedenti
NUMERO FAQ
48
Quesito
DEL
14.10.09
L'Azienda XXX (facente parte del Gruppo YYY) si costituisce nel luglio del 2008 e ad oggi dispone del bilancio
di esercizio al 31-12-2008 (approvato e depositato). Il documento bilancistico risulta non rappresentativo
dell'attuale situazione patrimoniale ed economico-finanziario dell’Impresa: sostanzialmente i valori sono riconducibili
ad un arco temporale poco significativo, trattandosi della fase di costituzione dell’Azienda stessa, senza avvio di vere
attività, ma soprattutto in considerazione del fatto che l’esercizio 2009 è stato caratterizzato da modifiche sostanziali
dell’assetto aziendale (acquisizione a Gennaio di un ramo di azienda da uno dei soci ed effettivo avvio delle attività),
con conseguenti e significative variazioni di carattere sia patrimoniale, sia economico - finanziario.
1) In riferimento al documento bilancistico al 31-12-2008, il parametro dell’onerosità della posizione finanziaria
(OF/F)<10% risulta non determinabile visto che il fatturato (denominatore del rapporto OF/F) è pari a 0,00. E’
possibile appellarsi quindi all’art. 12.2 del bando <<Per le società di recente costituzione che non dispongono ancora
di un bilancio approvato l’affidabilità economico-finanziaria è valutata solo sul parametro relativo alla congruenza fra
capitale netto e costo del progetto>> anche se ad oggi l’Azienda dispone di fatto di un bilancio approvato e
depositato?
2) Se no, è possibile fare riferimento alla Relazione semestrale al 30 giugno 2009 (ultima situazione aggiornata che
tiene conto delle modifiche sostanziali dell’assetto aziendale avvenute dopo la chiusura del bilancio stesso?),
precisando che seppur trattandosi di un documento non depositato è comunque soggetto alla revisione e certificazione
obbligatoria prevista delle direttive Consob nell’ambito del bilancio consolidato della Capogruppo?
3) E’ da tenere conto che, in riferimento alla compilazione dell’Allegato C – Dichiarazione di affidabilità economicofinanziaria e precisamente alla prevista dichiarazione <<…omissis…..la richiedente non è stata interessata da fusioni,
scissioni, altre modifiche sostanziali dell’assetto aziendale successivamente alla data di chiusura del bilancio sopra
indicato.>>, sulla base delle premesse sopra riportate tale dichiarazione nel nostro caso non potrebbe essere avallata
riferendosi al Bilancio al 31-12-2008.
4) In riferimento alla verifica dell’affidabilità dell’Organismo di Ricerca e più precisamente al parametro <<NP =
numero di pubblicazioni, su riviste internazionali, che i ricercatori afferenti alle unità di ricerca di base del/degli
Organismo/i di ricerca partner hanno prodotto, negli ultimi tre anni, su argomenti attinenti le aree tematiche e
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l’ambito del progetto>> la dizione afferenti che ricade anche nella definizione degli altri parametri NR* e NR, sta a
significare che è possibile considerare anche consulenti esterni (quindi non legati con vincoli contrattuali diretti con
l’OR) che comunque presteranno la loro opera per il progetto di ricerca da presentare a valere sul bando in oggetto
mediante incarico diretto dell’OR stesso?
Risposta
1. si è possibile;
2. data le premesse, il soggetto sarà considerato come di nuova costituzione prescindendo dal bilancio 2008;
3. Occorre fare riferimento esclusivamente al personale strutturato nell’Organismo di Ricerca
NUMERO FAQ
49
Quesito
DEL
19.10.09
1) Verifica dell'affidabilità dell'Organismo di ricerca. Parametro Specializzazione dei Ricercatori (ma la domanda vale
anche per gli altri parametri).
Caso di progetto presentato in uno specifico Ambito tematico. Se nel progetto viene coinvolto, oltre all’OdR che
ha specifica competenza nell'Ambito tematico, anche un altro OdR che ha competenza su particolari componenti
del progetto, anche quest'ultimo OdR deve avere la quota minima dell'80% di ricercatori specializzati nell'Ambito
tematico? (requisito di fatto impossibile e questo esclude la partecipazione di OdR al di fuori di quelli specializzati
nell'Ambito tematico).
Caso di progetto intersettoriale. Se nel progetto viene coinvolto, oltre all'OdR che ha specifica competenza
nell'Ambito tematico principale, anche altri OdR che hanno competenza su altri Ambiti tematici secondari,
ciascun OdR deve avere la quota minima dell'80% di ricercatori specializzati nell'Ambitotematico di propria
pertinenza.
2) Partecipazione OdR. Consideriamo un OdR (nel seguito OdR1) che ha tra i suoi Soci altri OdR (ad esempio un
Centro di Competenza che ha tra i suoi Soci Università e Centri di Ricerca). L'OdR1 partecipa ad un Ambito
tematico utilizzando un Dipartimento di un suo Socio OdR. Quest'ultimo Socio OdR può partecipare allo stesso
Ambito tematico utilizzando un suo diverso Dipartimenti avente anch'esso competenza nell'Ambito tematico?
Risposta
vedesi faq 47;
si
NUMERO FAQ
50
DEL
19.10.09
Quesito
1. Può un consorzio di ricerca con attività esterna - costituito nel 1998 ai sensi dell’art. 2612 c.c. - tra imprese ed
organismi di ricerca, partecipare, in rappresentanza dei propri consorziati, al Bando Campus indicando, quali soggetti
attuatori e beneficiari del finanziamento, tutti o parte dei propri consorziati, assumendo il compito di presentare tutta
la documentazione necessaria afferente gli stessi consorziati, nonché assumendo al contempo il ruolo di interlocutore
esclusivo della Regione Campania?
2. In caso di risposta affermativa al suddetto quesito, può il medesimo consorzio, sempre in rappresentanza dei propri
consorziati, stipulare con altri soggetti (imprese ed organismi di ricerca) esterni alla propria compagine consortile, un
contratto di collaborazione finalizzato alla presentazione e gestione di un progetto nell’ambito del Bando Campus, ed
eventualmente divenire capogruppo della costituenda Associazione Temporanea?
Risposta
1. Si purché vi sia una procura speciale in tal senso da parte di tutti i soggetti beneficiari (consorziati) che intendono
partecipare al bando;
2. si purché vi sia, anche questa volta, una procura speciale espressa in tal senso da parte dei beneficiari.
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NUMERO FAQ
50
Quesito
DEL
19.10.09
A quanti progetti può partecipare un Organismi di ricerca?
A quanti progetti può partecipare un’unità di ricerca di base?
Risposta
Un organismo di ricerca può presentare in parternariato un unico progetto per ambito. Tenuto conto che gli ambiti
trattati dal bando campus sono 10, compreso quello intersettoriale, un Organismo di ricerca potrà presentare 10
progetti.
Ogni organismo di ricerca (atenei, centri di competenza, cnr, consorzi di ricerca, altri) dovendo superare la soglia di
ammissibilità dell’affidabilità scientifica (art. 13 del bando) dovrà esporre le prerogative scientifiche di uno o più delle
sue unità di ricerca di base (dipartimenti per gli Atenei, istituti per il Cnr, altri per altro) le quali saranno tenute al
rispetto dell’esclusività della partecipazione per ambito: una unità di ricerca di base non potrà partecipare, con due
diversi organismi di ricerca, due volte allo stesso ambito di intervento diventando così, per l’effetto, concorrente di se
stessa.
Ne consegue che un’unità di ricerca di base (dipartimento universitario, istituto del cnr, altro) può essere coinvolta al
massimo in 10 progetti campus, uno per ambito e uno intersettoriale, fatte salve le altre prescrizioni tecnicoscientifico e giuridiche del bando.
NUMERO FAQ
51
DEL
19.10.09
Quesito
La copia del libro unico può essere prodotta anche in modalità diversa da quella cartacea?
Risposta
È possibile produrre una copia digitale del libro unico accompagnata da una attestazione di conformità resa dal legale
rappresentante pro tempore della soggetto giuridico proponente.
NUMERO FAQ
52
DEL
19.10.09
Quesito
la collaborazione da parte di soggetti esterni (cioè NON aderenti all'ATS ed eventualmente anche NON localizzati in
Campania) può essere sostanziale? Cioè, con un effettiva partecipazione ai costi del progetto? In caso
affermativo seguono stesse regole degli altri soggetti attuatori (% di co-finanziamento, requisiti finanziari,
documentazione, ecc.)?
Risposta
I soggetti esterni non sono soggetti proponenti. Ne consegue che essi non possono sostenere i costi del progetto.
DEL
NUMERO FAQ
53
19.10.09
Quesito
Nel caso di comproprietà dei risultati di ricerca a conclusione del progetto tra imprese con dimensioni diverse
l’intensità di aiuto sarà rimodulata?
Risposta
L’intensità di aiuto sarà rimodulata in ragione della quota di proprietà assegnate alle imprese di dimensioni diverse.
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NUMERO FAQ
54
DEL
19.10.09
Quesito
1) In riferimento alla lettera c. dell'Allegato D del bando, ai fini del computo dei "ricercatori afferenti alle unità
di ricerca di base del/degli Organismo/i di Ricerca" (NR), quali devono essere i rapporti contrattuali tra tali
ricercatori e le relative unità di ricerca di base? Ad esempio per un Dipartimento Universitario si deve
considerare soltanto il personale strutturato oppure possono essere considerati anche dottorandi, fruitori di
assegni di ricerca etc. ?
2) In riferimento ai "soggetti giuridici con cui il raggruppamento proponente intende costituire un effettivo
rapporto di collaborazione esterna funzionale agli obiettivi del progetto" di cui al punto 4.2 del Bando ed al
punto 8 della griglia di valutazione dell'art 14, si richiede che forma contrattuale devono avere le citate
"partnership effettive" con imprese ed altri organismi di ricerca.
Risposta
1) si dovrà essere solo il personale strutturato;
2) si chiede solo la forma scritta
NUMERO FAQ
55
Quesito
DEL
19.10.09
Se una consorzio partecipa ad un progetto campus in un ambito con alcune delle sue aziende, può una delle aziende
del consorzio che non partecipa a tale progetto prendere parte ad un altro progetto CAMPUS in un ambito diverso?.
Risposta
Si è possibile
NUMERO FAQ
56
DEL
19.10.09
Quesito
1) la titolarità sui diritti della proprietà intellettuale può essere attribuita ad un solo Partner di Progetto?
2) nel caso in cui i diritti all’utilizzo della proprietà intellettuale non vengano definiti all’interno del
raggruppamento, questa si intende ripartita tra i soggetti in funzione delle percentuali di partecipazione degli
stessi al Progetto?
Risposta
si
2.
Qualora i soggetti proponenti non definiscano all’interno del
raggruppamento i diritti di utilizzo della proprietà intellettuale questa sarà presuntivamente calcolata in
ragione dei costi da essi sostenuti.
In difetto di osservanza della ripartizione dei diritti di utilizzo della proprietà intellettuale proposta dai soggetti
proponenti o di quella presuntivamente applicata, questa Amministrazione potrà, in extrema ratio, giungere
alla revoca del finanziamento o, nella migliore delle ipotesi, procedere all’applicazione della misura minima del
contributo previsto.
NUMERO FAQ
57
DEL
19.10.09
Quesito
Le disposizioni dell’art. 7.6 del bando si applicano a tutti gli organismi di ricerca?
Risposta
Le disposizioni dell’art. 7.6 del bando si applicano solo agli organismi di ricerca pubblici mentre per quelli privati si
applicano le regole delle imprese in generale.
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NUMERO FAQ
58
DEL
23.10.09
Quesito
in riferimento al Bando "CAMPUS per progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale" di cui al Decreto
Dirigenziale AGC 06 Regione Campania n. 327 del 11 agosto 2009 si richiedono il seguente chiarimento:
Il Centro di Competenza è strutturato in laboratori nei quali svolgono attività ricercatori dei Soci del Centro di
Competenza.
I laboratori di cui sopra così strutturati possono essere considerati "Unità di Ricerca di Base" ?
Risposta
Se il laboratorio è deputato dall’Ente di appartenenza allo svolgimento di attività di ricerca in una determinata area
disciplinare, così come recita l’art. 3.4 del bando, può essere qualificato come unità di ricerca di base.
Si avverte che i ricercatori dei soci, non essendo strutturati presso il centro di competenza, non afferiscono ad esso.
NUMERO FAQ
59
Quesito
DEL
23.10.09
1. E’ corretto che, se l’impresa A partecipa alla soc. consortile B con una quota di capitale inferiore al 25% e dunque
non si riscontra alcuna delle fattispecie di cui all’allegato 1 al Reg. CE 800/2008, l’impresa A e la soc. consortile B
possono partecipare al bando, anche in due diversi raggruppamenti che presentano due distinte proposte in
riferimento ad uno stesso ambito?
2. Il Consorzio X partecipa generalmente ai bandi in proprio e per nessuno dei consorziati. La maggioranza del fondo
consortile è privata; fra i consorziati ci sono soci privati (imprese) e pubblici (in particolare Università); l’unico socio
che ha una quota del fondo consortile superiore al 25% è una Camera di Commercio.
Il Consorzio intende partecipare al bando con il ruolo di organismo di ricerca.
1. E’ corretto che, laddove le proposte fossero presentate per uno stesso ambito, ciò non comporterebbe
l’eliminazione:
*
né del raggruppamento di cui fa parte il consorzio e del/dei raggruppamento/i di cui potrebbero far parte le
imprese consorziate?
*
né del raggruppamento di cui fa parte il consorzio e del/dei raggruppamento/i di cui potrebbero far parte le
Università consorziate?
2. E’ corretto che la partecipazione dei soggetti di cui al punto 1. è ammessa se le differenti proposte sono
presentate per ambiti diversi?
Risposta
1.
È possibile purché tra le due imprese non vi siano ipotesi
di collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile e di cui all’allegato 1 al Reg. CE 800/2008 e semprecché il
consorzio non partecipi al bando in rappresentanza dei propri soci (consorziati), quali effettivi soggetti
proponenti.
2.
Senza entrare nel merito della qualificazione giuridica del
Consorzio X come organismo di ricerca, si precisa che se un organismo di ricerca partecipa in parternariato a due
raggruppamenti concorrenti per lo stesso ambito, entrambi i progetti presentati saranno dichiarati inammissibili.
3.
l’ultimo quesito trova risposta nelle faq già pubblicate.
NUMERO FAQ
DEL
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Risposte alle “domande frequenti” aggiornate a: 23/11/09
60
Quesito
23.10.09
ci siamo sentiti ieri telefonicamente in merito ad un Ns quesito sulla possibilità da parte di XXXX Scarl di partecipare
ad un progetto Campus in rappresentanza dei propri consorziati.
La risposta, come da lei segnalato è presente alla FAC 50.
In aggiunto a ciò, XXX mi richiede di chiarire, nel caso si attuasse tale soluzione, se la verifica dei parametri di
affidabilità economico finanziari verrebbe fatta unicamente sul consorzio o anche sui soci.
Risposta
Se il consorzio partecipa al bando in rappresentanza di se stesso e non dei propri consorziati (il soggetto
proponente/beneficiario è il consorzio) la verifica dei parametri economico-finaziari sarà fatta con riferimento allo
stesso consorzio.
Se il consorzio partecipa al bando in rappresentanza dei propri consorziati (i soggetti proponenti/beneficiari sono i
soci/consorziati), fatte salve le indicazioni di cui alla faq 49, la verifica dei parametri economico-finaziari sarà fatta con
riferimento ai soci consorziati che decidono di partecipare.
NUMERO FAQ
61
Quesito
DEL
23.10.09
Vi scrivo per sapere chi deve firmare l'allegato D in qualità di legale rappresentante. Nello specifico siamo uno dei 12
organismi di ricerca: 8 dipartimenti universitari e 4 istituti del consiglio nazionale delle ricerche. Il nostro allegato D
deve essere firmato dal direttore dell'Istituto che partecipa, dal capo dipartimento a cui l'Istituto afferisce o dal
Presidente del CNR??? Tutti hanno potere di firma!
Risposta
Vedesi faq 4.
NUMERO FAQ
62
Quesito
DEL
23.10.09
In relazione all'avviso campus, Confindustria Campania sta promuovendo la creazione di una società consortile tra
PMI associate che, in uno con una grande imprese ed un altro consorzio di PMI ed alcuni Organismi di ricerca,
procederà a proporre un progetto sul suddetto bando al fine di promuovere un'aggregazione stabile tra le imprese.
In tal senso, si chiede di confermare i seguenti elementi:
1) Nel caso in cui nessuna delle aziende aderenti alla società consortile detenga una quota superiore al 25%, e quindi
tutte si trovino in condizioni di autonomia rispetto alla stessa società consortile, è ammissibile che tali imprese socie
presentino proposte ulteriori a valere sull'avviso campus rispetto a quella presentata dalla società consortile senza che
si profili l'ipotesi di cui al § 3.7;
2) Nel caso in questione è possibile soddisfare il requisito dell'affidabilità economico - finanziaria prescritta dall'art 12
dell'avviso mediante delibera di aumento di capitale con impegno al versamento entro 30 gg dall'eventuale
provvedimento di ammissione ai contributi;
3) Nel caso di società consortile è ammissibile che, così come previsto dalla normativa nazionale disciplinante il FIT
(Circ. 11/05/2001 pagina 18) ed il FAR (DM 593/00 pagina 65), i costi rendicontati dalla stessa società consortile
siano relative a spese di consulenza commissionate alle consorziate a condizione che le stesse siano rendicontate a
costi reali. Si conferma che in questi casi non si configura il venir meno dell'impegno "a non rifornirsi di beni o far
eseguire prestazioni oggetto di finanziamento da soggetti o imprese verso cui esistono legami economico-finanziari".
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Avviso pubblicato sul Burc n. 51 del 24.08.2009
Risposte alle “domande frequenti” aggiornate a: 23/11/09
Pur essendo a conoscenza delle FAQ presenti sul vs sito, e che in parte forse rispondono ad alcuni dei quesiti posti, La
prego di fornirmi una risposta alla presente mail in quanto in questo caso necessitiamo di una risposta formale da
parte della Amministrazione regionale.
La ringrazio molto per la consueta collaborazione e Le porgo cordiali saluti.
Risposta
1. sì è possibile purché il consorzio partecipi al
bando in proprio e non in rappresentanza dei
consorziati, esponendo quindi le proprie
prerogative per il superamento delle soglie di
ammissibilità previste dal bando, e semprecché
non emergano elementi sintomatici nei progetti
presentati tali da far presumere che le proposte
siano riconducibili ad un unico centro decisionale;
2. si è possibile;
3. vi invito ad esplicitare meglio il quesito allegando
la normativa, comprese circolari, ritenuta utile.
NUMERO FAQ
63
Quesito
DEL
26.10.09
Con riferimento alla faq 41, che cosa si intende per tasso orario certificato del personale?
Risposta
Il costo orario del lavoratore risultante dalla busta paga comprensivo degli oneri accessori previsti per legge.
NUMERO FAQ
64
DEL
27.10.09
Quesito
fermo restando quanto già risposto ai quesiti n° 50 e 60, le chiedo gentilmente di confermare che nel caso in cui la
XXX Scarl partecipi al Campus in rappresentanza dei propri soci X e Y, sono gli stessi soci che sono obbligati a
fornire i requisiti di affidabilità economico/finanziaria e non la SCARL . In tal caso il modulo di domanda (All. A)
dovrà essere firmato dal Legale Rappresentante della XXX Scarl, dai soci X e Y oppure da tutti ??
Nel caso dovessero firmarlo tutti, le chiedo di indicarmi:
1) quale è la modalità di compilazione dell’All. A con particolare riferimento alla parte relativa ai dati identificativi dei
soggetti proponenti (Le allego a tal proposito un ipotesi di compilazione con inserimento dei soci della SCARL nel
modulo
di
domanda);
2) se la documentazione amministrativa da allegare e prevista nell'All. A deve intendersi per tutti (soci e SCARL) o
solo per la SCARL?
Risposta
Laddove la XXXX scarl partecipa al bando campus in rappresentanza dei soci X e Y saranno loro a dover fornire i
requisiti di affidabilità economico/finanziaria e non la SCARL.
È chiaro che gli allegati previsti dal bando, afferenti alle imprese proponenti, dovranno essere prodotti dalle singole
imprese e non dalla XXX scarl, salvo non abbia una procura speciale in tal senso.
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Risposte alle “domande frequenti” aggiornate a: 23/11/09
NUMERO FAQ
65
DEL
27.10.09
Quesito
CRIAI si sta proponendo come organismo di ricerca in un CAMPUS trasversale delle filiere ICT-Ambiente, e, per
completare il quadro di affidabilità in entrambi i settori, ha deciso di inglobare nelle sue competenze due organismi di
ricerca (come consulenti), costituiti da un centro di ricerca scientifica inglese (Water Research Center) e dall'Università
di Cassino (Ingegneria idraulica), che trasferirebbero al formando Campus campano (localizzato nel distretto
scientifico di Portici) i brevetti e le competenze fondamentali per l'arricchimento della filiera industriale che si intende
promuovere.
Si richiede il conforto dell'ente che ha emanato il bando per la verifica della validità dell'approccio (gli enti scientifici
esterni alla Regione Campania, coinvolti con un incarico diretto dello stesso Organismo di Ricerca, garantiranno il
trasferimento di know how nei confronti dei ricercatori della Regione, dotandoli, in modo permanente, dei risultati
delle rispettive ricerche nel settore del monitoraggio di inquinamento da acque reflue).
Risposta
L’affidabilità scientifica per i progetti intersettoriali va valutata con riferimento al settore prevalente nei modi di cui alla
faq 47.
Non è data facoltà agli Organismi di ricerca di acquisire all’esterno competenze per il superamento della soglia di
ammissibilità di cui all’art. 7 del bando.
Sono possibili collaborazione esterne purché il prestatore d’opera ottemperi la normativa di cui al DPR 917/1986,
art. 162.
NUMERO FAQ
66
DEL
27.10.09
Quesito
Volevamo sottoporre il seguente quesito relativo al bando Campus:
In riferimento ai "soggetti giuridici con cui il raggruppamento proponente intende costituire un effettivo rapporto di
collaborazione esterna funzionale agli obiettivi del progetto" di cui al punto 4.2 del Bando ed al punto 8 della griglia di
valutazione dell'art 14, si richiede:
Qualora tale soggetto esterno sia un organismo di ricerca deve trattarsi di un istituto o dipartimento (come previsto
per l’organismo di ricerca partner) ?
Tali soggetti esterni devono sottoscrivere lo stesso accordo di collaborazione effettiva tra le imprese proponenti e
L’organismo/organismi di Ricerca viene sottoscritto dal raggruppamento ai sensi dell’art 9 del bando? Oppure deve
essere prodotto un diverso accordo tra il raggruppamento e il soggetto/soggetti esterni?
E’ possibile prevedere una retribuzione per tali soggetti esterni per le attività che svolgeranno nell’ambito del progetto?
In caso affermativo, in che modo è con quali vincoli è possibile tale retribuzione? Nell’allegato E In quale voce
i costo dovrebbe essere inserita?
Risposta
I quesiti trovano risposta nelle altre faq.
NUMERO FAQ
67
DEL
27.10.09
Quesito
Quando si parla della copia conforme del libro unico è riferito all’ultimo periodo (settembre 2009) oppure al libro
unico complessivo?
Il quesito ci è stato sottoposto da un impresa che si trova nella situazione di dover stampare 90 pagine nel caso in cui
va bene come riferimento l'ultimo periodo, invece se è riferito all’intero libro unico si tratta di stampare 756 pagine.
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ASSE 2 –OBIETTIVI OPERATIVI 2.1 (Interventi su Aree Scientifiche di Rilevanza Strategica)
E 2.2 (Interventi di Potenziamento di Sistema e di Filiera della R&S)
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Avv. Raffaele D’Angiò
Campus per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
Avviso pubblicato sul Burc n. 51 del 24.08.2009
Risposte alle “domande frequenti” aggiornate a: 23/11/09
Risposta
È possibile riferirsi all’ultimo periodo così come è possibile attenersi alle indicazioni fornite dalle precedenti faq sul
punto.
NUMERO FAQ
68
Quesito
DEL
27.10.09
Se un OdR è un consorzio a maggioranza privata: deve presentare tutta la documentazione richiesta per le imprese
(certificato CCIAA, libro unico, dichiarazione sulla dimensione, dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria,....)?
In caso di risposta affermativa, potendo il consorzio (in qualità di Odr) partecipare a più progetti su ambiti diversi, nel
calcolo del primo coefficiente di affidabilità economico finanziaria cosa si dovrà indicare per i valori CP e I, quelli
relativi al singolo progetto considerato o la somma dei valori relativi a tutte proposte cui il consorzio partecipa?
Risposta
1. deve produrre la documentazione richiesta dal bando per gli organismi di ricerca.
NUMERO FAQ
69
DEL
27.10.09
Quesito
Nella ipotesi che ad uno dei progetti per il Campus partecipino in qualità di GI soltanto una impresa ed una
società consortile associata e collegata alla stessa impresa (detenuta al 90%) la partecipazione complessiva delle due
imprese al progetto deve risultare non superiore al 50% dei costi del progetto al netto della quota di costo degli
organismi di ricerca.
Risposta
Si
NUMERO FAQ
70
DEL
27.10.09
Quesito
a)
se l’unità di ricerca di base (dipartimento), non soddisfa uno dei parametri indicati, può integrare tali carenze
utilizzando pubblicazioni, ricercatori, risorse e brevetti presi da altre unità di ricerca non coinvolte nel progetto?
ad esempio il requisito relativo alla “Specializzazione dei ricercatori” può essere raggiunto dall’unità di ricerca di base
integrando il proprio personale con dei distacchi di personale da altri dipartimenti non coinvolti nel progetto?
b)
il requisito relativo alla “Specializzazione dei ricercatori” (NR*/NR> 80%) deve essere posseduto dall’unità di
ricerca di base considerando l’intero numero di ricercatori o solo quelli effettivamente coinvolti?
ad esempio se ad un unico dipartimento afferiscono 400 unità di personale di cui 100 hanno competenze nel campo e
sono anche i soggetti coinvolti nel progetto.
Il parametro relativo alla Specializzazione dei ricercatori sarà calcolato dalla Amministrazione come pari al 25%
considerando tutte le unità di personale o al 100% considerando solo i soggetti coinvolti
In relazione alla partecipazione al bando campus da parte di un Centro di Competenza Regionale:
c)
Un centro di competenza può partecipare al bando senza individuare unità di ricerca specifiche e soddisfare,
attraverso l’utilizzo di pubblicazioni, ricercatori, risorse e brevetti dell’università (sua partner) i requisiti di affidabilità
tecnico scientifica?
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Risposte alle “domande frequenti” aggiornate a: 23/11/09
d)
Se ad un progetto di tipo monosettoriale presentato da un unico Organismo di ricerca, partecipano diverse unità
di ricerca (dipartimenti) ed una sola soddisfa tutti i requisiti di affidabilità tecnico-scientifica, l’Organismo nel suo
insieme è ritenuto ammissibile?
Risposta
a)
un organismo di ricerca non può avvalersi delle prerogative scientifiche di altri organismi di ricerca
per superare le soglie di ammissibilità di cui all’art. 7 del bando. Il personale distaccato o comandato da un altro
organismo di ricerca, nelle forme previste dal D.lgs 276/2003, è da considerasi personale strutturato
dell’Organismo di ricerca presso cui spiega la propria attività il distaccato o il comandato poiché effettivamente in
organico ad esso;
b)
il requisito della specializzazione dei ricercatori viene verificato su tutti i ricercatori afferenti all’unità
di ricerca di base indipendentemente da quelli effettivamente coinvolti nel progetto;
c)
L’indagine è sempre condotta sull’unità di ricerca di base dell’organismo di ricerca;
d)
Si.
NUMERO FAQ
71
DEL
27.10.09
Quesito
Nel caso di partecipazione ad un progetto intersettoriale, ipotizziamo prevalente Logistica e secondario ICT, è
possibile prevedere la partecipazione di un OdR specializzato nel solo ambito ICT? In caso affermativo, in
riferimento a quanto richiesto nell’ allegato D (“Il Parametro “Specializzazione dei Ricercatori” richiede che il
rapporto tra il numero di ricercatori afferenti all’OdR con competenza nelle aree tematiche del progetto ed il numero
di ricercatori afferenti all’OdR sia dell’80%.”), per aree tematiche del progetto, possiamo intendere le sole attività
rientranti nell’ambito di specializzazione dell’OdR?
Risposta
Il quesito trova risposta nelle faq precedenti.
NUMERO FAQ
72
DEL
27.10.09
Quesito
Il Bando Campus, all’ultimo periodo dell’art. 1.4, prevede “la definizione di un piano strategico-operativo da
perseguire alla scadenza del progetto finanziato”.
Inoltre l’art. 7.7 del medesimo bando prevede un aumento dell’intensità di aiuto per quei soggetti che, a conclusione
del progetto , “si costituiranno in un soggetto gestore di un Polo di innovazione, …, in linea con il piano presentato in
sede di istanza di finanziamento”.
In relazione a quanto sopra si chiede:
‐ le disposizioni richiamate (art. 1.4 e 7.7 del Bando Campus) fanno riferimento al medesimo “piano”?
- se si, tale piano deve costituire un documento separato rispetto alla domanda di finanziamento, o deve essere
integrato e descritto nel punto 7 dell’allegato “E – Format per la presentazione dei Progetti”?
Risposta
Si, le disposizioni di cui all’art. 1.4 e 7.7 fanno riferimento allo stesso piano che può essere prodotto compilando il
format di cui all’allegato E, punto 15.
NUMERO FAQ
73
DEL
27.10.09
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Risposte alle “domande frequenti” aggiornate a: 23/11/09
Quesito
In riferimento ai "soggetti giuridici con cui il raggruppamento proponente intende costituire un effettivo apporto di
collaborazione esterna funzionale agli obiettivi del progetto" di cui al punto 4.2 del Bando ed al punto 8 della griglia di
valutazione dell'art 14, si richiede:
1. Tali soggetti devono sottoscrivere lo stesso accordo di collaborazione effettiva tra le imprese proponenti e
L’organismo/organismi di Ricerca che viene sottoscritto dal raggruppamento ai sensi dell’art 9 del bando? Oppure
deve essere prodotto un diverso accordo tra il raggruppamento e il soggetto/soggetti esterni?
2. è possibile prevedere una retribuzione per tali soggetti esterni per le attività che svolgeranno nell’ambito del
progetto?
3. In caso affermativo, in che modo e con quali vincoli è possibile tale retribuzione? Nell’allegato E In quale voce di
costo dovrebbe essere inserita?
4. Qualora tale soggetto esterno sia un organismo di ricerca deve trattarsi di un istituto o dipartimento (come previsto
per l’organismo di ricerca partner) ?
Risposta
1. entrambe le strade sono praticabili purché siano ben distinti i ruoli delle parti–deve emergere con chiarezza chi è il
partener scientifico (organismo di ricerca) e chi presta semplicemente collaborazione esterna -.
Si consiglia la separazione degli atti
NUMERO FAQ
74
DEL
27.10.09
Quesito
in riferimento al Bando "CAMPUS per progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale" di cui al Decreto
Dirigenziale AGC 06 Regione Campania n.327 dell' 11 agosto 2009 si richiede il seguente chiarimento:
In riferimento alla risposta alla FAQ n. 58 del 23/10/2009, I Centri Regionali di Competenza che hanno già in
affidamento le attrezzature acquisite nel POR 2000-2006, possono altresì avvalersi per statuto attraverso convenzioni
già in essere del personale strutturato dei Dipartimenti.
I ricercatori che vengono impiegati, in forza delle suddette convenzioni, nei laboratori si possono ritenere afferenti al
Centro di Competenza?
Risposta
Non possibile, il personale afferente all’Organismo di ricerca è quello strutturalmente ed organicamente inserito presso
di esso.
NUMERO FAQ
75
DEL
27.10.09
Più volte questa Amministrazione è stata interpellata dai portatori di interesse campus per acquisire lumi sulla corretta
interpretazione dell’art. 13 del bando.
I dubbi da cui muovono le richieste riguardano i criteri con cui devono essere calcolati i parametri di ammissibilità
ogniqualvolta più organismi di ricerca intendono partecipare unitamente a progetti monosettoriali.
Non v’è dubbio che una lettura decontestualizzata dell’art. 13 dalle altre disposizioni del bando rischia di generare
qualche perplessità interpretativa destinata ad essere immediatamente superata da un approfondimento istruttorio.
Il programma campus intende favorire le concentrazioni di competenze scientifico-tencologico per rafforzare la
competitività dei sistemi locali e delle filiere produttive regionali.
Tali concentrazioni devono essere polarizzate per ambito di intervento le cui tematiche, descritte nel bando in linea
generale, non sempre sono idonee a rappresentare l’effettiva complessità e l’effettiva multidisciplinarietà degli ambiti
stessi.
Orbene, tali obiettivi sono perseguiti favorendo lo sviluppo di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sia
di tipo monosettoriale che intersettoriale.
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Risposte alle “domande frequenti” aggiornate a: 23/11/09
Va da sé che progetti, quant’anche di natura monosettoriale, presuppongono sempre competenze multidisciplinari,
data la complessità delle are tematiche descrittive/rappresentative degli ambiti di intervento.
L’art. 13 subordina l’ammissione al finanziamento dei progetti alla sussistenza in capo agli Organismi di ricerca di
alcune prerogative scientifiche destinate a legittimare una presunzione sulla loro competenza ratione materie con
riguardo al progetto presentato. È evidente che i progetti monosettoriali, che evocano sì competenze multidisciplinari,
non implicano competenze generalizzate.
Giova ricordare che la multidisciplinarietà delle competenze richieste per la progettazione e realizzazione di tali
progetti non è preclusiva della settorializzazione delle stesse competenze nelle diverse tematiche afferenti gli ambiti di
intervento. Volendo esemplificare, se un RTI decide di presentare un progetto nell’Ambito Aerospaziale che involge
problematiche afferenti il settore dei materiali e/o dell’ICT e/o altro, agli organismi di ricerca che partecipano per le
varie tematiche non sono richieste generiche competenze ma capacità settorializzate rispetto all’ambito. Chi si occupa
di materiali avrà probabilmente sviluppato un proprio know how nei materiali per veivoli, chi si occupa di ICT avrà
una sua competenza nello sviluppo di software per la navigazione aerea.
Ne consegue che quando il bando recita “ai fini dell’ammissibilità, le soglie su indicate devono essere superate
dall’insieme degli organismi di ricerca partner” vuole che le prerogative all’uopo previste siano possedute interamente
da tutti gli organismi di ricerca.
NUMERO FAQ
76
DEL
27.10.09
Quesito
le rappresento di seguito una domanda che riteniamo chiarificatrice delle giuste assegnazioni dei costi di supporto
esterno alla ricerca che intendiamo presentare in CAMPUS:
1. generalmente nei progetti di ricerca nazionali tutte le attività di ricerca di terzi in senso stretto (consulenze) vengono
svolte principalmente nell'area di obiettivo della convergenza, mentre le prestazioni terzi che si svolgono a fronte di
specifiche del committente, quindi senza richiesta di attività di ricerca, possono essere svolte, in mancanza di
disponibilità sul territorio, anche fuori regione o all'estero.
La tabella "Servizi di consulenza e simili" riporta sia consulenze che prestazioni. Il riconoscimento di tali voci di spesa,
consulenze e prestazioni, sono riconosciute come descritto precedentemente per i progetti nazionali?
2. il riconoscimento dei costi di personale indiretto per un soggetto con più sedi, in regione e fuori regione, si riferisce
soltanto al personale che opera in regione? Ad esempio attività di segreteria.
- la tabella "personale esterno" si riferisce :
1. alla consulenza
2. alla consulenza e alle prestazione terzi
3. alle ore di personale di ditte terze assegnate al progetto
si prega di precisare il significato se le alternative precedenti non sono valide
3. le rappresento di seguito un'ulteriore richiesta di chiarimento:
- è eleggibile al finanziamento un'attività di consulenza svolta da un'azienda estera in regione presso un proponente,
senza che la stessa abbia sedi operative in regione?
Risposta
È necessario precisare quanto segue.
Il bando Campus evoca l’applicazione delle seguenti normative: Regolamento cee 800/2008, DPR 196/2008 di
esecuzione del regolamento CEE 1083/2006, altro.
È evidente che il responsabile del procedimento soggiace alla suindicate normative allo stesso modo in cui
soggiacciono i soggetti proponenti. Le esperienze nazionali ed internazionali in materia di ricerca, poi, trovano spazio
ai fini interpretativi se anch’esse attuative di tali norme.
A nessuno sfugge che in sede di controllo della spesa, nel valutare la loro congruità e la pertinenza, si è legittimati a
praticare tagli laddove singole voci di spesa, astrattamente ammissibili perchè apparentemente rispettose delle
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Risposte alle “domande frequenti” aggiornate a: 23/11/09
prescrizioni del bando, sul piano concreto figurano come soluzioni artificiose non aderenti alla normativa di merito e
alle finalità del bando.
NUMERO FAQ
77
DEL
27.10.09
Quesito
1) Con riferimento al punto 13 dell'allegato E chiediamo di precisare cosa si intende per numero di nuovi occupati (
sono per esempio i nuovi assunti per sviluppare il progetto e riferiti a tutta la sua durata, oppure quelli a fine
progetto?) e se anche per questi nuovi occupati è necessario allegare i Curricula in sede di domanda.
2) al punto 9 dell'allegato E per capacità di Campus di attrarre giovani talenti cosa si intende (assunzioni o forme di
collaborazione durante lo svolgimento del progetto?
3) Inoltre, con riferimento al punto 3.6 del bando chiediamo se vale la seguente affermazione:
nella ipotesi
che ad uno dei progetti Campus partecipa una Grande Impresa e una società consortile associata e collegata alla
stessa impresa (detenuta al 90% dalla prima e la società consortile è qualificata Grande Impresa) la partecipazione
complessiva delle due imprese al progetto deve risultare non superiore al 50% dei costi del progetto al netto della
quota di costo degli organismi di ricerca?
Risposta
1) ci si riferisce ad entrambi.
2) Ci si riferisce a tutto. Anche la tipologia contrattuale è una forma di attrazione, forse quella più interessante
per i lavoratori;
3) Si, la grande impresa o i gruppi di impresa non possono sostenere costi progettuali superiore al 50% al netto
della quota di costo degli organismi di ricerca
NUMERO FAQ
78
DEL
27.10.09
Quesito
un'impresa è partecipata per il 30% da un Ministero, per il 70% dalla Cassa Depositi e Prestiti e si configura come
Grande Impresa. Considerato che dall'Allegato I del Regolamento CE 800/2008 non si rinviene un caso del genere, è
corretto considerare l'Impresa come autonoma e quindi compilare unicamente l'allegato B1 del bando in oggetto?
Risposta
Il tutto dipende dalla natura giuridica dei soci
NUMERO FAQ
79
DEL
27.10.09
Quesito
se un'impresa è allo stesso tempo collegata e associata, quale tipologia prevale nella stesura dell'allegato B del bando in
oggetto per la determinazione della dimensione d'impresa?
Risposta
Se un’impresa è collegata non può essere qualificata come associata: paragrafo 2, dell’art. 3 dell’allegato I del
regolamento cee 800/2008
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Risposte alle “domande frequenti” aggiornate a: 23/11/09
NUMERO FAQ
80
DEL
27.10.09
Quesito
Il punto 7.5 dell’articolo 7 del bando dice che le PMI ricevono un contributo pari all'intensità indicata in tabella 7.3, se
a conclusione del progetto sono titolari di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla attività di
ricerca e sviluppo dalle stesse realizzate. Lo stesso vale per gli organismi di ricerca come indicato nel punto 7.6 per
l’ottenimento di un contributo di intensità pari al 70% .
Questo vuol dire che ciascun partecipante al progetto, per ricevere il contributo massimo previsto dal bando, deve
restare titolare dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla propria attività all’interno del progetto stesso. A
questo proposito vi chiedo se può avere diritti sui risultati raggiunti dall’attività degli altri partecipanti al progetto e
quindi sul risultato finale del progetto stesso?
Infine, vorrei sapere se esiste un format di accordo di collaborazione tra imprese ed organismi di ricerca così come
richiesto dall’art. 9 del bando.
Risposta
I quesiti trovano risposta nelle altre faq
NUMERO FAQ
81
DEL
27.10.09
Quesito
In seguito allo scorso colloquio telefonico, Le preciso che la mia azienda non ha supporti cartacei del Libro Unico in
quanto ha adottato la tenuta del medesimo esclusivamente su supporti magnetici come documenti statici non
modificabili e non riproducibili. Ciò ai sensi del D.L. 25/7/2008 n. 112 convertito nella L. n. 133/2008 che ha
istituito il predetto Libro e del D.M. di attuazione 9 luglio 2008, nel quale sono indicate le varie modalità di tenuta con
il previsto obbligo da parte delle aziende di comunicare alle Direzioni Provinciali del Lavoro competente le modalità
prescelte.
In conclusione voglio affermare che non è possibile chiedere una copia conforme del documento. Il Libro infatti è
conservato esclusivamente su supporto informatico presso la ns. sede legale di Genova - come previsto dall''art. 3
comma 1 del su richiamato Decreto di attuazione, oltre che dal ns. sistema di sicurezza e conservazione dei dati
sensibili. Inoltre il comma 2 dello stesso Decreto dispone che il Libro Unico debba solo essere esibito agli Organi
Ispettivi di Vigilanza del Ministero del Lavoro, presso la sede aziendale.
Quanto su esposto per chiarire che non vi sono i presupposti per chiedere alla ns. azienda una copia conforme del
Libro Unico. In alternativa Le allego copia della comunicazione obbligatoria con la quale abbiamo comunicato alla
Direzione Provinciale di Genova, competente per territorio, le modalità di tenuta scelte dalla Ansaldo STS.
Risposta
Coerentemente con il vademecum del Ministero del Lavoro sul “libro Unico”, è possibile produrre la copia conforme
del libro unico avendo nel rispetto della privacy.
Pertanto i soggetti proponenti potranno produrre tali informazioni depauperate dalle notizie che il codice privacy
qualifica come sensibili.
NUMERO FAQ
82
DEL
2.11.09
Quesito
1. Riguardo alla documentazione da produrre da parte degli OdR, dal Bando e dalle FAQ si evince chiaramente che
gli OdR:
- devono produrre l'allegato D "affidabilità tecnico scientifica"e sottoscrivere gli allegati A "domanda" ed E "allegato
tecnico";
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- non devono produrre l'allegato B "Dichiarazione della dimensione della impresa" e, ovviamente l'allegato C
"Affidabilità della impresa".
Ma riguardo alla documentazione da esibire gli OdR, siano essi pubblici che privati, devono presentare anche Libro
Unico, Statuto e atto costitutivo, Certificato CCIAA, Bilancio depositato?
2. Gli articoli formalmente accettati per pubblicazione, ma non ancora apparsi possono essere considerati nel computo
dei requisiti?
3. All'art. 6 del bando tra i costi ammissibili nella lettera e) vengono indicate le spese generali supplementari, derivanti
direttamente dal progetto; tra esse rientrano anche costi indiretti del tipo: energia, telefono, canone di affitto?
Risposta
Gli Odr privati devono produrre l'allegato D "affidabilità tecnico scientifica”, l'allegato B "Dichiarazione della
dimensione della impresa", il libro unico, lo Statuto, l’atto costitutivo, il Certificato CCIAA e il Bilancio depositato,
sottoscrivere gli allegati A "domanda" ed E "allegato tecnico".
Gli Odr pubblici (esempio: consorzi pubblici di ricerca), diversi dagli Enti Pubblici, devono produrre l'allegato D
"affidabilità tecnico scientifica”, il libro unico, lo Statuto, l’atto costitutivo, il Certificato CCIAA e il Bilancio
depositato, sottoscrivere gli allegati A "domanda" ed E "allegato tecnico.
Gli Enti pubblici (esempio: Università, Enea, etc) , diversi dagli organismi pubblici di ricerca, dovranno produrre tutta
la documentazione richiesta agli Ord pubblici salvo il Certificato CCIAA e il Bilancio depositato
2. Valgono solo gli articoli pubblicati;
3. Si purché siano direttamente riconducibili al progetto.
NUMERO FAQ
83
Quesito
DEL
2.11.09
In merito alla compilazione degli allegati da produrre per la partecipazione al Bando Campus per progetti in Ricerca
Industriale e Sviluppo Sperimentale, abbiamo un quesito da porle: nel caso in cui una delle imprese proponenti sia
associata
o
collegata
ad
un'impresa
di
grandi
dimensioni:
a.. i dati di affidabilità economico-finanziaria per la redazione dell'allegato C
b.. i parametri dimensionali da indicare nell'allegato B
c.. il tipo di impresa da indicare nell'allegato B
devono riferirsi all'impresa proponente o all'impresa controllante?
Es. L'impresa proponente (X) è una PMI controllata per l'80% da una grande impresa (Y): quali dati deve utilizzare
l'impresa X per completare gli allegati di cui sopra?
Risposta
Gli allegati devono essere redatti dalle sole imprese proponenti.
NUMERO FAQ
84
DEL
2.11.09
Quesito
Il Bando Campus, al punto 14.4 dell’allegato “E”, prevede la descrizione del “Piano finanziario dell’investimento” e, in
particolare:
1. Piano degli investimenti da effettuare
2. Budget dei costi fissi per il periodo di realizzazione del progetto (max quattro anni): definire l’andamento dei costi
fissi (personale, ammortamenti, investimenti in pubblicità, promozione, ricerca e sviluppo);
3. Budget dei costi variabili per il periodo di realizzazione del progetto (max quattro anni);
4. Piano di copertura delle spese
Al riguardo si chiede:
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- relativamente al punto 1 che precede, a quale “piano degli investimenti” ci si riferisce se non a quello inerente le
attività di Ricerca e Sviluppo già descritto nei punti 11 e 12 dello stesso allegato “E” al bando Campus?
- relativamente ai punti 2 e 3 che precedono, a quali costi fissi e variabili ci si riferisce atteso che il budget di progetto è
costituito essenzialmente dai costi inerenti le attività di Ricerca e Sviluppo dettagliati nei punti 11 e 12 dello stesso
allegato “E” al bando Campus?
Inoltre, il punto 15 del medesimo allegato “E”, intitolato “Elementi per la valutazione della continuità del progetto”,
richiede (al punto 15.1):
“Piano strategico-operativo da perseguire alla scadenza del progetto finanziato e per i tre anni successivi comprensivo
del piano di previsione economico-finanziario delle attività del Campus:
-Budget dei costi fissi nel triennio successivo alla conclusione del progetto: definire l’andamento dei costi fissi
(personale, ammortamenti, investimenti in pubblicità, promozione, ricerca e sviluppo) per il periodo di realizzazione
del progetto.
-Budget dei costi variabili nel triennio successivo alla conclusione del progetto per il periodo di realizzazione del
progetto.
-Piano di copertura delle spese per il triennio successivo alla conclusione del progetto”.
Al riguardo si rileva che il dato letterale del testo sopra riportato (15.1), presenta delle incongruenze tra la richiesta del
budget dei costi (fissi e variabili) nel triennio successivo alla conclusione del progetto e la richiesta di definire
l’andamento dei detti costi nel periodo di realizzazione del progetto.
Si richiede pertanto di meglio chiarire tale aspetto e, se possibile, di fornire maggiori dettagli e delucidazioni per
entrambi i punti 14 e 15, al fine di consentirne una migliore comprensione ed eliminare possibilità di errori nella
compilazione.
Risposta
Il piano degli investimenti deve rappresentare in modo sintetico gli investimenti che i soggetti proponenti si
impegnano a sostenere per la realizzazione del progetto presentato evidenziato tipologie di spesa e periodo di
realizzazione.
I budget dei costi fissi ed il budget dei costi variabili sono dei prospetti attraverso cui i soggetti proponenti
evidenziano la tipologia di costi del progetto ed sono funzionali a meglio completare il prospetto di copertura delle
spese
In riferimento al punto 15.1
L’espressione che segue caratterizzata da evidente errore materiale:
-“Budget dei costi fissi nel triennio successivo alla conclusione del progetto: definire l’andamento dei costi fissi
(personale, ammortamenti, investimenti in pubblicità, promozione, ricerca e sviluppo) per il periodo di realizzazione
del progetto” deve essere corretta con l’espressione: “Budget dei costi fissi nel triennio successivo alla conclusione del
progetto: definire l’andamento dei costi fissi (personale, ammortamenti, investimenti in pubblicità, promozione, ricerca
e sviluppo).”
L’espressione che segue caratterizzata da evidente errore materiale:
“Budget dei costi variabili nel triennio successivo alla conclusione del progetto per il periodo di realizzazione del
progetto” deve essere corretta con l’espressione: “Budget dei costi variabili nel triennio successivo alla conclusione del
progetto”
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Avv. Raffaele D’Angiò
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Risposte alle “domande frequenti” aggiornate a: 23/11/09
NUMERO FAQ
85
DEL
2.11.09
Quesito
Gradiremmo sapere se si configura come organismo di ricerca, ai sensi della definizione indicata dal bando, un Parco
Scientifico e Tecnologico:
- istituito a valle dell'Intesa di programma del 7/12/1990 tra i Ministeri del Bilancio, dell'Università e della Ricerca
Scientifica e tecnologica e degli Interventi Straordinari per il Mezzogiorno finalizzata alla promozione e lo sviluppo di
Parchi Scientifici e Tecnologici nelle aree meridionali e riconosciuto dal Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica con Deliberazione del 25 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11
agosto 1994;
- costituito in forma di consorzio senza finalità di lucro tra Enti pubblici, Università, Enti pubblici di ricerca e imprese;
- che, in qualità di Parco, realizza:
a) progetti di ricerca applicata ed industriale e di innovazione tecnologica;
b) programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie e servizi innovativi e strategici, suscettibili di traduzione
industriale nel medio periodo;
c) progetti per la diffusione e per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni
tecnologiche.
Risposta
Salvo prova avversa, il Scientifico e Tecnologico de quo pare essere un Organismo di ricerca.
NUMERO FAQ
86
DEL
4.11.09
Quesito
Può un Ricercatore Universitario partecipare attraverso il proprio Dipartimento a più progetti di ambito diverso
(ovviamente tenendo conto della compatibilità dell'impegno in termini di mesi uomo)?
Risposta
Teoricamente è possibile, praticamente l’Organismo di ricerca, cui afferisce il medesimo dipartimento, deve provare di
essere in possesso delle prerogative scientifiche prescritte dal bando per entrambi gli ambiti di intervento
NUMERO FAQ
87
Quesito
DEL
4.11.09
Relativamente alla produzione della copia conforme del libro unico di cui all’art 9 del relativo avviso pubblico, fermo
restando le risposte ai quesiti ed in particolare le FAQ 40 e 67 di cui prendiamo atto, si chiede come è possibile tenere
conto che il libro unico ha informazioni relative a dati sensibili ( in particolare quelli di cui al cedolino) che possono
porre potenzialmente problemi di privacy
Risposta
Ottenendo l’autorizzazione da parte dei soggetti interessati.
Vedi altre Faq
NUMERO FAQ
88
Quesito
DEL
4.11.09
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ai fini della valutazione dell’affidabilità tecnico-scientifica degli organismi di ricerca per “ricercatori afferenti alle unità
di ricerca di base” si intendono i soli dipendenti (dell’unità di ricerca di base coinvolta nel progetto) oppure anche
contrattisti, borsisti, etc (cioè il c.d. personale non strutturato)?
Risposta
Vedi altre faq
NUMERO FAQ
89
DEL
4.11.09
Quesito
Relativamente ai dati da riportare nella dichiarazione di cui all’allegato B, voce 3. Dati necessari per il calcolo della
dimensione dell’impresa, si chiede se :
·
il valore del fatturato si riferisce al volume di affari da dichiarazione IVA oppure al valore totale della
produzione da bilancio
·
La voce “ Totale di Bilancio” è riferita al totale delle attività
Risposta
In base al punto 12.1 dell’Avviso il fatturato è dato da «ricavi delle vendite e delle prestazioni» di cui alla voce A1 dello
schema di conto economico del codice civile.
La voce “ Totale di Bilancio” è riferita al totale delle attività
NUMERO FAQ
90
DEL
4.11.09
Quesito
Formulo i seguenti quesiti in nome e per conto di 01dB-Metravib S.a.s. (sociètè par actions simplifièe), società avente
sede legale in Francia, che parteciperà (unitamente ad altri soggetti) alla gara inerente al bando "Campus per Progetti di
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale":
1)
Chiedo se sia plausibile la partecipazione alla gara della società francese “sfruttando” una sede operativa situata
in Napoli (precisamente in Casalnuovo di Napoli) di altra società collegata (01dB Italia s.r.l.), a mezzo contratto di
domiciliazione tra 01dB-Metravib e 01dB Italia s.r.l.;
2)
01dB-Metravib è partecipata al 100% dal Gruppo francese AREVA' (formato da circa 800 imprese in tutto il
mondo). In Francia, 01dB-Metravib (che comunque si presenterà con un proprio bilancio) è ripresa nel bilancio
consolidato di Arevà. L’allegato B.4 del bando mi pare chiedesse anche la dichiarazione dei dati delle società collegate;
la richiesta è limitata soltanto alla capogruppo (nella fattispecie Arevà)?
3)
la documentazione della società partecipante (01dB-Metravib) da allegarsi alla domanda (es: atto costitutivo e
statuto, libro unico ecc.) è in lingua francese: chiedo se detta documentazione vada oppure no tradotta in lingua
italiana, ovvero addirittura asseverata.
Risposta
1) non è possibile
2) bisogna rispettare integralmente la modulistica
3) la documentazione dev’essere tradotta in lingua italiana con attestazione di conformità
NUMERO FAQ
91
DEL
4.11.09
Quesito
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Risposte alle “domande frequenti” aggiornate a: 23/11/09
la
NOVATEL
è
una
società
di
150
dipendenti
ed
un
fatturato
di
circa
17
milioni di euro (anno 2008).
La NOVATEL è controllata dalla società IPM Group, quest’ultima costituita da 104 dipendenti ed un fatturato di
circa 12 milioni di euro (anno 2008), per cui a fronte della definizione di cui all’allegato 1 del Regolamento CE
800/2008
si
configurerebbe
(per
unità
lavorative)
la
dimensione
di
Grande
Impresa.
Ciò premesso, ci è stata proposta l’opportunità di far parte di un progetto CAMPUS per la ricerca industriale, di cui il
soggetto proponente è di fatto una Grande Impresa.
Il vincolo che ci è stato posto riguarda l’articolo 3 del Decreto Dirigenziale n° 327 dell’11 agosto 2009 ed in particolare
per
quanto
recita
il
comma
3.6
che
di
seguito
riporto
integralmente
che non consentirebbe alla Grande Impresa proponente di godere dell’intera quota spettante (quindi del 50% dei costi
ammissibili al netto delle partecipazione ai costi del progetto a carico dell’Organismo di ricerca) che in realtà andrebbe
divisa in pari misura con NOVATEL in quanto definibile Grande Impresa.
Le chiedo cortesemente di chiarire al meglio il punto e valutare eventuali possibili deroghe, considerando la
particolarità del caso sia per il leggero sconfinamento nella definizione di Grande Impresa sia perchè NOVATEL
parteciperebbe da sola a tale programma di ricerca.
Risposta
La dimensione di grande imprese si configura allorquando un’impresa, direttamente o in virtù di rapporti di controllo,
superi due dei tre parametri di cui all’allegato I del Reg (CE) 800/2008.
NUMERO FAQ
92
DEL
4.11.09
Quesito
Quali curricula devono essere allegati ai sensi del punto 9 allegato E? Dalla lettura incrociata delle FAQ mi sembra di
capire che debbano essere allegati quelli di tutti i ricercatori, a qualsiasi titolo coinvolti nel progetto, compreso quelli
valutabili ai sensi del punto 7 e del punto 8 della griglia di cui all’art. 14. Devono essere allegati anche i curricula dei
Tecnology Transfer Manager? Inoltre, i curricula devono essere firmati? Se si, va bene anche la firma ricevuta via fax?
La busta 1, la busta 2 e il plico esterno devono essere sigillate e firmate sui lembi: chi deve firmare esattamente? Tutti i
legali rappresentanti di imprese e organismi di ricerca? Oppure il solo legale rappresentante dell’impresa capofila?
Cosa si intende per mittente? L’impresa capofila del raggruppamento o il raggruppamento? E in tale ultimo caso,
devono essere indicati come mittente tutti i componenti del raggruppamento?
Deve anche essere allegato il curriculum del capo progetto e/o del responsabile amministrativo ?
Nella FAQ numero 4 si legge che i preposti alle varie articolazione dell’Ateneo (dipartimento ) devono controfirmare
il progetto per impegnare scientificamente la propria struttura. Cosa devono firmare? il solo allegato E? questo vale
anche per i direttori di dipartimento/istituto del CNR?
Risposta
Al fine della partecipazione è necessario allegare i Curriculum, firmati in originale:
•
dei ricercatori conteggiati ai fini della determinazione del valore del parametro 2. Specializzazione dei
ricercatori di cui all’art 13.
•
di ciascuno dei ricercatori coinvolti nel progetto.
Sui lembi di chiusura occorrono la firma di almeno un soggetto proponente.
Per le questioni residuali si rinvia alle altre faq.
NUMERO FAQ
93
DEL
4.11.09
__________________________
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Risposte alle “domande frequenti” aggiornate a: 23/11/09
Quesito
1) In riferimento al punto 7.1 dell'Allegato E (Grado di integrazione tra gli attori coinvolti nel Campus), nel descrivere
l'esistenza di pregressi rapporti/dimostrate collaborazioni o strutture organizzative stabili tra tutti o alcuni dei soggetti
partecipanti, bisogna allegare una scheda riepilogativa delle convenzioni, accordi, ecc., ovvero bisogna allegare gli atti
stessi?
2) In riferimento alla documentazione da produrre, vorremmo sapere se è possibile far firmare i documenti da una
persona che abbia la delega speciale? Inoltre quando si dice che il direttore del dipartimento deve controfirmare il
Progetto, si intende che deve firmare solo l'Allegato E? e se si, deve anche siglare tutte le pagine dello stesso?
Risposta
1) bisogna fare ciò che chiede il bando;
2) è possibile far firmare i documenti a coloro che abbiano una formale ATTRIBUZIONE DI POTERI.
NUMERO FAQ
94
DEL
10.11.09
Quesito
facendo riferimento alla FAQ n. 62 ed in particolare al punto 3 della stessa, si allega normativa di riferimento
disciplinante il Fondo di Innovazione tecnologica (Circ. 11/05/2001) ed il Fondo di Agevolazione della Ricerca (DM
593/00), rimandando rispettivamente a:
▪ pag 18 della circolare FIT
▪ pag 65/66 dell’allegato al DM FAR.
Dalla lettura congiunta delle due normative si chiede se è possibile prevedere una estensione per analogia del dettato
normativo richiamato anche al bando Campus e, quindi, ipotizzare per i costi sostenuti dalla società consortile che:
▪ per quanto attiene ai costi del personale si possa considerare e, quindi, rendicontare come personale
della società consortile quello delle strutture di ricerca dei consorziati (come previsto dalla nota n. 16 di
cui al secondo documento allegato che recita “Per i consorzi per i quali sia previsto nell’atto costitutivo, come modalità
operativa, l’utilizzo del personale e delle strutture di ricerca dei consorziati, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento
(per conto del consorzio) di attività del progetto si considerano a tutti gli effetti come costi del consorzio
stesso”);
▪ per gli altri costi (materiali, attrezzature, … acquistati direttamente dalle consorziate) si possano
considerare e quindi rendicontare da parte della società consortile fatture di consulenza e/o
prestazione delle consorziate.
Risposta
Non sussistono impedimenti a tale interpretazione analogia purché lo statuto del consorzio assegna,
inequivocabilmente, la facoltà allo stesso di avvalersi direttamente del personale de delle strutture dei consorziati. In
tal caso oltre alla produzione dello Statuto, il legale rappresentante deve attestare con non sussistano patti parasociali
che, in deroga allo statuto, limitano l’innanzi facoltà.
La rendicontazione deve avvenire, come indicato nel quesito di cui alla faq 62, a costi reali.
NUMERO FAQ
95
DEL
10.11.09
Quesito
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Risposte alle “domande frequenti” aggiornate a: 23/11/09
1. Tabella 12.2-Costi del personale dipendente impiegato sul progetto e 12.3-Costi del personale non dipendente
impiegati sul progetto.
In quale delle due tabelle si posizionano gli strutturati, ovvero i professori e ricercatori universitari, operanti presso il
centro di competenza (ProdAl Scarl) e impegnati sul progetto, in quanto non dipendenti di ProdAl ma degli enti soci.
2. Tabella 12.3 Costi del personale non dipendente impiegati sul progetto. I lavoratori a progetto, utilizzati da ProdAl
o anche dalle aziende partecipanti, si intendono non dipendenti o dipendenti?
3. I costi del responsabile amministrativo e del tecnology manager in quale tabella vanno inseriti?
4. Tabella 12.4 Costi strumentazione ed attrezzature. Sono quelle nuove che si acquisteranno per il progetto o devono
intendersi anche quelle già in possesso dei partecipanti al progetto?
5. Tabella 12.5 Servizi di consulenza. Chiedere se deve essere solo descrittiva o deve anche riportare i costi.
Risposta
1. gli strutturati, immagino dei soci del centro di competenza, vanno inseriti nella tabella del personale dipendente
precisando però a quale ODR afferiscono;
2. non sono dipendenti;
3. dipende dalla tipologia contrattuale;
4. sono solo i costi della strumentazione rispetto alla quale i proponenti sostengono un consto o per l’acquisto o per
l’adeguamento;
5. il quesito non è chiaro.
NUMERO FAQ
96
DEL
10.11.09
Quesito
Allo stesso progetto partecipano due unità di ricerca di base, appartenenti allo stesso organismo di ricerca. In questo
caso devono essere compilati diversi allegati D (firmati dai soggetti indicati nella faq 4) oppure l’organismo di ricerca
compila un unico allegato D sommando le competenze (pubblicazioni / ricercatori ecc) delle varie unità coinvolte?
Risposta
Si può replicare la tabella in base al numero delle unità di ricerca di base che espongono le prerogative scientifiche ed
appartengono sempre allo stesso organismo di ricerca.
Abbiate cura di indicare sull’intestazione delle singole tabelle a quale organismo di ricerca si riferisce.
NUMERO FAQ
97
Quesito
DEL
10.11.09
Con riferimento alle collaborazioni esterne, è possibile per un Organismo di Ricerca (CNR), attraverso la stessa unità
di ricerca di base (Istituto del CNR), offrire una collaborazione ad un Soggetto Proponente terzo e allo stesso tempo
presentare una propria proposta (diversa dalla prima) nello stesso ambito?
Esempio: Istituto CNR-X partecipa ad una proposta di cui il CNR è proponente.
Lo stesso Istituto CNR-X può offrire una collaborazione esterna per attività di ricerca diverse in un altro progetto
presentato dall'Università nello stesso ambito?
Risposta
Pur non essendo espressamente vietato dal bando, una tale soluzione appare fortemente discutibile sul piano
dell’opportunità rispetto alla quale l’amministrazione avrà il dovere di verificare se sussistono ipotesi violazione delle
regole della concorrenza.
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Risposte alle “domande frequenti” aggiornate a: 23/11/09
NUMERO FAQ
98
Quesito
DEL
10.11.09
Un Dipartimento Universitario ha la possibilità di costituire al suo interno degli istituti: le unità di base così definite,
possono prendere parte ad un progetto individuando il responsabile dell'istituto ed i ricercatori afferenti? In caso
affermativo, l'allegato D va sottoscritto dal legale rappresentante dell'Organismo di Ricerca e sottoscritto dal
responsabile dell'Istituto?
Risposta
Si
NUMERO FAQ
99
DEL
10.11.09
Quesito
in riferimento al punto 14.4 dell' "Allegato E" al Bando Campus ("Piano finanziario dell'investimento"), cosa si
intende esattamente per "costi variabili"? Sarebbe possibile avere un elenco dettagliato delle tipologie di costi fissi e di
quelle di costi variabili?
Risposta
Fate riferimento alla normativa vigente
NUMERO FAQ
100
DEL
10.11.09
Quesito
In riferimento al Bando "CAMPUS per progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale" di cui al Decreto
Dirigenziale AGC 06 Regione Campania n.327 dell'11 agosto 2009 si rinnovano i seguenti chiarimenti, inviati il 30/10
us a cui non si riscontra risposta:
1) In una proposta Campus l'Organismo di Ricerca è rappresentato dal Centro Regionale di Competenza TEST Scarl
il quale entra anche nella compagine dell'ATS. In questo caso può essere Soggetto Mandatario dell'ATS?
2) Si possono inserire fra le tabelle di spesa dell'All. E punto 12 due nuove tabelle, una relativa agli "Altri costi di
esercizio" e una relativa al "Personale dipendente impiegato sul progetto" espresso in valore (Euro) oltre quella già
esistente espressa in mesi/uomo?
Risposta
1) si è possibile che un ODR diventi mandatario di un ATS;
2) si è possibile inserire negli allegati, laddove necessario, delle tabelle di dettaglio
NUMERO FAQ
101
Quesito
DEL
10.11.09
In relazione al mio precedente quesito (FAQ 91 del 4.11.09) ed alla relativa risposta, emergerebbe un contrasto
rispetto a quanto decretato dal ministro dello sviluppo economico (del 18 aprile 2005) in merito alla modalità da
adottare per la definizione di PMI. Potrebbe chiarire se i parametri dell’allegato I del regolamento CE 800/2008 sono,
di fatto, da considerare separatamente e/o da cumulare come indicato nel decreto allegato?
Secondo il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 con il quale è stata adeguata la
definizione di piccola e media impresa alla vigente disciplina comunitaria in materia (Raccomandazione della
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003), le PMI sono quelle che
a) hanno meno di 250 occupati, e
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Risposte alle “domande frequenti” aggiornate a: 23/11/09
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43
milioni di euro.
I due requisiti di cui alle lettere a) e b) sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.
Sulla base del decreto suindicato, il nostro Gruppo che ha un numero di dipendenti che nel 2008 ha superato le 250
unità, è una Grande Impresa e sono Grandi Imprese tutte le società che del Gruppo fanno parte (naturalmente se
associate o collegate secondo la definizione del DM 18 aprile 2005).
Applicando il decreto, lo sforamento del limite sul parametro a) non consente alternative, come invece accade per il
parametro b) rispetto al quale rimangono nella categoria delle PMI se, avendo meno di 250 dipendenti, o un fatturato
superiore a 50 milioni di euro ma un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.
Risposta
Il regolamento 800/2008 è assolutamente in linea con quanto decretato dal ministro dello sviluppo economico (del 18
aprile 2005) e pertanto le PMI sono quelle che
a) hanno meno di 250 occupati, e
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43
milioni di euro.
Non si ravvede il contrasto di quanto innanzi con la Faq n. 91 se non attraverso una interpretazione capziosa non
prevista nei canoni ermeneutici del codice civile.
NUMERO FAQ
102
DEL
10.11.09
Quesito
in riferimento al Bando "CAMPUS per progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale" di cui al Decreto
Dirigenziale AGC 06 Regione Campania n.327 dell'11 agosto 2009 si richiede il seguente chiarimento:
Per ottenere l'aumento dell'intensità di aiuto del 5% di cui al paragrafo 7.7 del bando i soggetti proponenti si devono
impegnare a costituirsi in soggetto gestore di un Polo di Innovazione all'atto della domanda, oppure tale impegno può
essere formalizzato in un secondo momento?
Se si impegnano all'atto della domanda tale aumento di intensità viene già recepito dal decreto di concessione? Cosa
succede nel secondo caso?
Risposta
L’aumento dell’intensità di aiuto sarà riconosciuta solo ai soggetti proponenti, a conclusione del progetto, si
costituiranno in soggetto gestore di un Polo di innovazione, così come definito al punto 2.2 della Disciplina
Comunitaria in Materia di Aiuti di Stato a Favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (2006/C 323/01), in linea con il
piano presentato in sede di istanza di finanziamento.
NUMERO FAQ
103
DEL
11.11.09
Quesito
1) all’art. 9 (punto 9.3) del bando, in riferimento alla documentazione da produrre in formato PDF, dalle
precedenti faq non è specificato se si deve presentare in formato elettronico anche la documentazione
amministrativa di tutti i partner (certificato di iscrizione alla CCIA, l’ultimo bilancio, copia del libro unico,
copia dello statuto e dell’atto Costitutivo)n ed i curricula oltre a tutti gli allegati?
Risposta
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta anche in PDF salvo casi eccezionali non imputabili ai soggetti
proponenti.
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NUMERO FAQ
104
DEL
11.11.09
Quesito
1. Per quanto riguarda i soggetti giuridici con cui il raggruppamento proponente intenda costituire un rapporto di
collaborazione esterna funzionale agli obiettivi del progetto, è possibile indicare un ente di ricerca di nuova
costituzione, di cui sono soci due degli organismi di ricerca già partecipanti al raggruppamento proponente, ma che
abbia specifica e diversa competenza scientifica?
2.Ha rilevanza per tale soggetto giuridico (fondazione) l'acquisizione della personalità giuridica non sia ancora stata
ottenuta (ma è in fieri)?
3.Se fosse possibile stipulare il rapporto di collaborazione esterna, è sufficiente allegare al progetto una lettera di
intenti in cui venga espressa tale volontà di costituire il suddetto rapporto di collaborazione, eventualmente
controfirmata da tutti gli interessati?
Nella lettera di intenti deve essere necessariamente indicato il nominativo di un ricercatore che sia dipendente dell'ente
chiamato a collaborare esternamente?
Risposta
1. Teoricamente la soluzione appare possibile; occorre però verificare l’effettiva compagine societaria per individuare
il tipo di relazione che si realizza con il novello soggetto giuridico e gli organismi di ricerca già partecipanti al
raggruppamento proponente. Questo anche al fine di appurare la verosomiglianza dell’operazione evitando la
costituzione di relazioni fittizie con soggetti esterni ( relazioni con se stessi). Restano comunque ferme le altre
prescrizioni del mando in materia di rispetto della concorrenza.
2. tutto ciò che non ha rilevanza per l’ordinamento giuridico non potrà averlo per il bando campus. Un soggetto
giuridico non ancora costituito non ha soggettività giuridica e pertanto non può essere centro di imputazione di
obbligazioni.
3. i rapporti di collaborazione esterna possono essere dimostrati mediante qualsiasi tipo di documentazione scritta
purché sia evidente la volontà delle parti.
NUMERO FAQ
105
DEL
11.11.09
Quesito
la FAQ n° 92 del 4/11 relativa all’obbligo di allegare i curricula dei ricercatori con competenze nell’ambito di una delle
aree tematiche, cioè che concorrono al c.d. NR* ci ha gettato nello sconforto totale.
Il progetto di Campus nell’ambito Salute (Farmaceutica/Biotecnologie) che stiamo preparando coinvolge, quali
proponenti, quasi tutti gli attori campani della ricerca in campo biotech/salute dell’uomo, ovvero i seguenti
soggetti:
Università degli studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Biochimica e Biotecnologie Mediche
Dipartimento di Biologia e Patologia Cellulare e Molecolare "L.Califano"
Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale
Dipartimento di Chimica “Paolo Corradini”
Dipartimento di Chimica delle Sostanze Naturali
Dipartimento di Chimica Farmaceutica e Tossicologia
Dipartimento di Chimica Organica e Biochimica
Dipartimento di Farmacologia Sperimentale
Dipartimento di Ingegneria Chimica
Dipartimento di Neuroscienze
Dipartimento di Pediatria
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Dipartimento di Scienze Biologiche
Dipartimento di Scienze Biomorfologiche e Funzionali - Diagnostica per
Immagini
Seconda Università degli studi di Napoli
Dipartimento di Biochimica e Biofisica
Dipartimento di Medicina Sperimentale
Dipartimento di Patologia Generale
Dipartimento di Pediatria “F. Fede”
Dipartimento di Scienze Ambientali
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraciche e Respiratorie
Dipartimento di Scienze Neurologiche
Dipartimento Medico-Chirurgico di Internistica Clinica e Sperimentale “F.
Magrassi e A. Lanzara”
Dipartimento di Scienze Anestesiologiche, Chirurgiche e dell'Emergenza
Università degli studi del Sannio
Dipartimento di Scienze Biologiche e Ambientali
Università degli studi di Salerno
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche
Ceinge Biotecnologie Avanzate SCaRL
Stazione Zoologica Anton Dhorn
BioTekNet SCpA
Per un numero di ricercatori con competenze in una delle aree tematiche del progetto NR*=1.032 su un numero
totale di ricercatori afferenti le strutture suindicate pari a NRF=1224 (si tratta comunque di dati provvisori).
La Vs FAQ sembrerebbe imporre di allegare ALMENO 1.032 curricula firmati (presumibilmente completi di elenco
pubblicazioni) creando enormi problemi nella fase di raccolta della documentazione e dando luogo ad una mole di
documentazione francamente spropositata, difficile per noi da maneggiare e impossibile per voi da valutare
(perlomeno nell’ambito del POR 2007/2013…).
D’altro canto vi segnaliamo che a monte gli Atenei hanno già fatto una preselezione dei Dipartimenti “competenti”
chiedendo a ciascuno i dati rilevanti ai fini della compilazione dell’Allegato D. TUTTI i direttori dei dipartimenti sopra
riportati hanno trasmesso i dati secondo il format in allegato da noi elaborato (che è un’autocertificazione firmata e
timbrata con allegata loro carta d’identità) in modo tale che i Rettori (in particolare quelli della Federico II e della SUN
coinvolti con molti dipartimenti) potessero firmare con tranquillità l’Allegato D (che è comunque un’autocertificazione
che ha valore di atto notorio). Era nostra intenzione allegare insieme all’Allegato D, le autocertificazioni dei direttori
dei Dipartimenti accompagnandole eventualmente con un curriculum per ogni referente scientifico del progetto per
conto del Dipartimento (tutti i Dipartimenti ne hanno almeno uno) + CV Responsabile scientifico di progetto + CV
dei ricercatori internazionali che collaboreranno al progetto.
Ritenevamo che una simile documentazione potesse essere più che sufficiente per dimostrare le competenze del
raggruppamento rispetto ad aree tematiche, tra l’altro, molto ampie e generiche. Vi chiedo pertanto di chiarirci se
possiamo operare secondo le modalità su descritte oppure dobbiamo veramente allegare la quantità spropositata di
carte richieste?
Oltre a questa richiesta ne abbiamo un’altra da fare. Viene chiarito in un’altra FAQ che occorre la controfirma dei
direttori dei dipartimenti (unità di ricerca di base) sul progetto a testimonianza del loro coinvolgimento. Pur
comprendendo l’esigenza per alcune situazioni “ibride” come quelle dei CRdC, si fa presente che nel nostro progetto
firmano direttamente i 4 Rettori e che la loro firma impegna l’intero Ateneo senza necessità di nessuna ulteriore
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Avv. Raffaele D’Angiò
Campus per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
Avviso pubblicato sul Burc n. 51 del 24.08.2009
Risposte alle “domande frequenti” aggiornate a: 23/11/09
controfirma da parte dei direttori di dipartimento che altro non sono che delegati del medesimo Direttore (lo
stesso dipartimento può essere disattivato con una semplice Rettorale e NON è un soggetto giuridico. Inoltre nel
nostro caso noi alleghiamo anche le autocertificazioni riguardanti l’affidabilità di ciascun dipartimento. Per
questi motivi vi chiediamo di esentarci dall’obbligo di raccogliere anche le firme dei direttori di dipartimento, cosa che
renderebbe ancora più complessa di quella che già è la chiusura del progetto.
Risposta
(NR*/NR) > 80% è un parametro previsto dal bando per appurare, unitamente agli altri, l’affidabilità scientifica
dell’Organismo di ricerca.
È evidente che la semplice autocertificazione delle competenze specialistiche di una percentuale (80% e più ) dei
ricercatori sul totale di quelli afferenti l’unità di ricerca di base, priva di un avallo di documentazione scritta,
precluderebbe l’azione di verifica dei fatti l’uopo dichiarati, obbligatoria per l’Amministrazione nei confronti dei
soggetti aggiudicatari.
Ciò detto, al fine di riscontrare positivamente la richiesta dell’istante, gli organismi di ricerca, all’atto della domanda,
potranno produrre i curriculum dei propri ricercatori esclusivamente in formato elettronico. In caso di aggiudicazione,
essi dovranno essere prodotti in formato cartaceo e debitamente firmati dai ricercatori stessi.
Anche nell’interesse degli stessi Atenei, si ribadisce l’opportunità, e la non obbligatorietà, di far controfirmare i
progetti presentati dai responsabili delle unità di ricerca di base coinvolti nel progetto affinché possano contare
sull’esclusività della collaborazione.
NUMERO FAQ
106
DEL
11.11.09
Quesito
Ho delle domande relative a due situazioni di spin-off universitari in fase di start-up (sono entrambe 2 società
costituite l'anno scorso e con fatturato nullo).
1) Un'impresa spin-off dell'Università di Salerno presenta da bilancio 2008 fatturato (F) nullo e oneri finanziari (OF)
nulli mentre risponde pienamente al criterio sul CN. In questo caso, essendo il rapporto OF/F matematicamente
indeterminato si può presumere che comunque l'impresa sia "affidabile" (gli oneri finanziari sono comunque nulli ed
in questo caso particolarissimo mi risulta che il MIUR ritenga l'impresa affidabile)?
2) Un'impresa costituita da ricercatori di Federico II e dell'Università di Salerno presenta un bilancio 2008 con
fatturato (F) nullo e oneri finanziari (OF) negativi per circa 150 euro!! In questo caso sulla base di questi soli dati
sembrerebbe chiara la non ammissibilità. Tuttavia la stessa società ha effettuato un importante aumento di capitale
(attualmente è pari a circa 500.000 euro) nel 2009 facendo entrare un business angel. L'operazione ha richiesto
un'assemblea straordinaria (quindi davanti al notaio) e l'approvazione di un bilancio infraannuale al 30/06/09,
accompagnato da una relazione del Collegio Sindacale in cui non si evidenziano più oneri finanziari. Sulla base di
questo secondo bilancio la Società risulterebbe senz'altro ammissibile ma mi chiedo se, ai fini della verifica
dell'ammissibilità, si debbano considerare le risultanze del bilancio 2008 o del bilancio relativo al primo semestre 2009
che, pure, risulta essere l'ultimo approvato.
Risposta
1. con riferimento al primo quesito esso trova risposta nelle precedenti faq;
2. con riferimento al secondo quesito, il bilancio di riferimento non può che essere quello approvato su base annuale
fermo restando che a norma dell’art. 12.3 del bando, ed indipendentemente dalle situazioni specifiche, l’impresa potrà
soddisfare i parametri di affidabilità economica-finanziaria, deliberando un aumento di capitale, e versando
integralmente tale capitale entro 30 gg. dalla data di notifica del provvedimento di concessione dei contributi
NUMERO FAQ
DEL
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107
Quesito
11.11.09
Una società consortile a responsabilità limitata costituita da soci privati (imprese srl), intende partecipare al bando
CAMPUS avvalendosi di una sua sola consorziata che risulti essere colei che fornisce tutta la documentazione prevista
nel bando (es. requisiti di affidabilità economica- finanziaria ecc.) e nel contempo soggetto attuatore e beneficiario del
finanziamento. La società consortile intende assumere il ruolo di interlocutore esclusivo della Regione Campania e
quindi di rappresentare il socio nel progetto.
Dalle risposte fornite in FAQ 50 sembra possibile tale situazione prospettata. Vero?
Quindi la SCARL produrra la documentazione inerente atto costitutivo - statuto - eventuale bilancio ultimo di
esercizio (se non di recente costituzione)- certificato camerale antimafia- eventuale verbale nel quale viene indicato
quale soggetto attuatore e benefeciario del finanziamento il proprio consorziato, mentre il suo consorziato produrrà
tutta la documentazione inerente allegato B e C.
A questo punto il consorziato dà procura speciale alla SCARL di rappresentarlo. Pertanto, nell'allegato A ed E
devono essere indicati la SCARL ed il suo consorziato che partecipa al progetto mentre la firma in tali allegati viene
apposta dalla sola SCARL?
Essendo interlocutore privilegiato con la Regione, la SCARL dovrà fornire la rendicontazione, report e quant'altro
prodotta dal suo consorziato "a firma del rappresentante della SCARL" ?
Risposta
Sinceramente non ho ben appreso il quesito.
Dall’introduzione della domanda pare che la società consortile, che per comodità chiameremo X, voglia avere solo un
ruolo di mediazione nel progetto, di contro una sua sola consorziata, che chiameremo Y, costituirebbe l’effettivo
soggetto beneficiario.
Se così fosse, tutta la documentazione richiesta dal bando campus dovrà essere prodotta dalla società X mentre la
società X, nella persona del legale rappresentate pro tempore, dovrà premunirsi di apposita procura per espletare il
ruolo di mediatrice.
NUMERO FAQ
108
DEL
16.11.09
Quesito
Una delle aziende partecipanti al Campus è una I.A.P. Impresa agricola principale con regime semplificato,
nominativa, per la quale non è previsto bilancio nè atto costitutivo.
Cosa è possibile presentare nella documentazione giuridico-amministrativa in sostituzione dei suddetti documenti?
1) La definizione di imprenditore agricolo è contenuta nell’articolo 2135 del codice civile, così come modificato dalla
cosiddetta “legge di orientamento” (D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228).
2) Con il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, è stato introdotta la figura di imprenditore agricolo professionale
(IAP).
3) Il reddito agrario esprime la redditività media derivante dall'esercizio di attività agricole nei limiti della potenzialità
del terreno. Esso è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite dalla legge catastale per ciascuna
coltivazione e deve essere rapportato al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione della produzione impiegati dal
soggetto che esercita l'attività agricola.
Risposta
Il tal caso è possibile presentare la documentazione sottoforma di autocertificazione dell’Imprenditore agricolo a
norma del DPR 445/2000.
Ai fini dell’individuazione del reddito agrario, determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite dalla
legge catastale per ciascuna coltivazione, sono necessarie le considerazione che seguono.
L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. N. 158/E, del 5.07.2007, ha precisato quanto segue: “
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Risposte alle “domande frequenti” aggiornate a: 23/11/09
L’art. 32, comma 2, lett. c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dispone che sono attività agricole “le
attività di cui al terzo comma dell’art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo (…), con riferimento ai beni individuati (…) con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.”
L’art. 2135 del codice civile, che definisce “imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”, al terzo comma precisa che per
attività connesse s’intendono “(…) le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo (…)”.
In definitiva, come precisato nella circolare n. 44/E del 14 maggio 2002, ai sensi del terzo comma
dell’art. 2135 citato, le attività prima elencate sono da considerarsi “attività connesse” quando sussistono i seguenti
requisiti:
- l’imprenditore che svolge tali attività deve essere lo stesso soggetto che esercita la coltivazione del
fondo o del bosco, ovvero l’allevamento di animali (requisito soggettivo);
- i prodotti oggetto di tali attività devono provenire “prevalentemente” dalla coltivazione del fondo, del
bosco o dall’allevamento di animali esercitata dall’imprenditore agricolo medesimo (requisito oggettivo).
A tale ultimo proposito, nella successiva circolare n. 44/E del 15 novembre 2004, la scrivente ha
ulteriormente precisato, che anche nel caso in cui una o più fasi del processo produttivo che fa capo
all’imprenditore agricolo (manipolazione, conservazione, trasformazione commercializzazione e valorizzazione dei
prodotti) vengano esternalizzate, ovvero affidate a terzi soggetti, l’attività svolta è sempre da considerarsi agricola a
condizione che 4 riguardi i beni individuati da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su
proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali (cfr. decreto ministeriale 19 marzo 2004).”
***
Ne consegue che la disciplina semplificata si applica solo per le attività di cui all’art. 2135 del codice civile e quelle
connesse come innanzi individuate.
NUMERO FAQ
109
DEL
16.11.09
Quesito
In riferimento al bando CAMPUS e, sulla base di quanto già enunciato nelle precedenti FAQ, si richiede il seguente
chiarimento:
In tema di Libro Unico è possibile presentare il libro unico contenente l'ultimo periodo di competenza temporale
indipendente dal numero di dipendenti/collaboratori presenti in azienda (ad es. ottobre 2009)?
In tema di privacy se l'amministratore nella presentazione della copia di tale libro depaupara alcuni dati sensibli
presenti nello stesso (ad es. i dati relativi ai compensi percepiti e ritenute operate), certamnete non può attestare la
conformità all'originale di tale documento (in quanto difforme dall'originale), le strade alternative potrebbero essere:
- presentare una copia conforme del libro unico contenente tutti i dati sensibili richiedendo alla Regione di trattare tali
dati solo ed solo esclusivamente ai fini del BANDO CAMPUS e non pubblicando queli sensibili
- presentare una copia conforme del libro unico facendosi dare il consenso dai propri dipendenti/collaboratori
presenti nel libro al trattamento secondo le finalità del Bando CAMPUS.
In tema di attestazione della non esistenza di patti parasociali, che in deroga allo statuto, limitano la facoltà di un
consorzio di utilizare i dipendenti dei propri consorziati, tale attestazione vale per tutti e quindi anche per gli organismi
di ricerca costituiti giuridicamente in SCARL?
Risposta
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Risposte alle “domande frequenti” aggiornate a: 23/11/09
1. le soluzioni proposte per la produzione del libro unico sono entrambi accettabili;
2. Vale per tutti i consorzi che voglio rendicontare le spese del personale dei propri consorziati e per i quali sia previsto
nell’atto costitutivo, come modalità operativa, l’utilizzo del personale e delle strutture di ricerca dei consorziati, i costi sostenuti da questi
ultimi per lo svolgimento (per conto del consorzio. (vedesi faq 94)
NUMERO FAQ
110
Quesito
DEL
16.11.09
- per il calcolo dell'aumento dell'intensità dell'agevolazione del 5% (punto 7.7 art 7) si intende, per esempio nel caso di
una agevolazione al 70%:
.7x1.05 = .735
oppure:
.7+.05= .75?
- se (ed eventualmente entro quale data) spese pregresse possono essere imputate al progetto?
- l'elenco dei soggetti esterni funzionali agli obiettivi del progetto di cui all'art. 4 punto 4.2 del Bando, in che capitolo
dell'Allegato E deve essere inserito?
- gli accordi con tali soggetti devono già essere sottoscritti alla data di presentazione della domanda? Vanno allegate le
copie? Se si, vanno nella busta documentazione amministrativa o in quella tecnica?
- non tutti le pmi del nostro raggruppamento hanno il libro unico, ma possono produrre in copia le buste paga dei
dipendenti. VA bene? Da quale data devono presentare le copia?
Risposta
1. Per il calcolo dell’intensità di aiuto del 5% è da intendersi nel modo che segue: 70%+5%= 75%;
2. per l’ammissibilità della spesa vede faq. 12;
3. se del caso, i soggetti proponenti possono inserire un sottocapitolo ad hoc per inserimento dell'elenco dei soggetti
esterni funzionali agli obiettivi del progetto;
4. gli accordi con tali soggetti devono già essere sottoscritti alla data di presentazione della domanda allegando la
relativa copia alla documentazione tecnica;
5. laddove la pmi è esentata per legge dalla tenuta del libro unico potrà produrre copia dell’ultima busta paga dei
dipendenti
NUMERO FAQ
111
DEL
16.11.09
Quesito
La risposta alla FAQ n. 92 prevede che vengano presentati i curricula firmati di tutti i ricercatori conteggiati ai fini
della determinazione del valore del parametro 2 dell’art. 13.
Per Gli enti pubblici che partecipano con un levato numero di Unità di ricerca e che dispongono di un numero molto
elevato di ricercatori appare difficile poter reperire tutti i curricula (cosa che produrrebbe un notevole volume di carta)
Si potrebbe superare tale difficoltà riportando l’elenco dei nominativi del personale conteggiato ai fini della
determinazione del parametro 2 dell’art. 13.
Risposta
Vedesi faq 105
NUMERO FAQ
112
DEL
16.11.09
Quesito
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Risposte alle “domande frequenti” aggiornate a: 23/11/09
1. ai fini della “strutturazione materiale” del Campus dell’Innovazione, sono agevolabili anche spese per
ristrutturazione/adeguamento del sito che ospiterà il Campus?
2. ART 4.2: “… un soggetto giuridico può offrire una sola collaborazione esterna per ambito di intervento, ….” Si
intende che ogni partner (PMI, Grande Impresa, Organismo di Ricerca) può AL MASSIMO avere una “fornitura di
servizi esterni”? Una tale interpretazione, limitante, non cozzerebbe con il parametro n. 8 della griglia di valutazione?
Risposta
1. No;
2. si un soggetto giuridico può offrire una sola collaborazione esterna per ambito di intervento poiché diversamente
rischierebbero di essere compromesse le buone regole che sottendono le procedure concorsuali liberandosi spazi per
ipotesi di turbativa.
NUMERO FAQ
113
DEL
16.11.09
Quesito
1.
Al comma 7 dell'articolo 7 del bando si precisa che le intensità di aiuto come definito ai commi precedenti
"saranno, tutte, aumentate del 5% per i soggetti (imprese e/o organismi di ricerca) che, a conclusione del progetto, si
costituiranno in soggetto gestore di un Polo di innovazione, così come definito al punto 2.2 della Disciplina
Comunitaria in Materia di Aiuti di Stato a Favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (2006/C 323/01), in linea con il
piano presentato in sede di istanza di finanziamento."
A tal proposito, l'aliquota del 5% sarà accordata preliminarmente a tutte le cordate che dichiarano l'intenzione di
costituirsi in Polo di innovazione ed eventualmente restituita qualora non si verificasse l'effettiva costituzione? Oppure
sarà accordata a fine progetto in seguito alla reale costituzione del Polo?
2.
Qualora si optasse per un'erogazione del contributo come definito nell'ambito del comma 2 dell'articolo 8, il
20% del contributo sarà erogato quando ciascun partecipante al progetto avrà rendicontato il 20% delle attività che gli
competono? (questo implica una erogazione in tempi differenziati) Oppure il contributo sarà erogato alla
rendicontazione del 20% del totale del progetto, indipendentemente da chi ha svolto materialmente le attività e anche
se qualcuno dei partecipanti non ha raggiunto il suo 20%?
3.
In caso di recesso di uno dei partecipanti il finanziamento è decurtato dei costi del progetto che erano relativi
alle attività svolte dal quel soggetto? Oppure sorgono altri adempimenti finanziari a carico dei restanti partecipanti? In
tal caso, quali?
Risposta
1.
2.
3.
Il quesito trova risposta nelle precedenti faq
Qualora si optasse per un'erogazione del contributo come definito nell'ambito del comma 2 dell'articolo 8, il
20% del contributo sarà erogato quando ciascun partecipante al progetto avrà rendicontato almeno il 20% delle
attività che gli competono.
Il recesso da parte di uno dei partecipanti sarà valutato caso per caso potendo esso inficiare la realizzazione
dell’intero progetto.
NUMERO FAQ
114
DEL
16.11.09
Quesito
Le pongo il quesito relativamente alla presentazione della domanda in cui si richiede di apporre la marca da bollo.
E' corretto procedere nel seguente modo:
la marca da bollo va apposta ogni 4 pagine del SOLO modulo.
Il timbro di congiunzione: modulo, allegato A, B, C e D, accordo di collaborazione.
Allegare semplicemente: bilanci, CCIAA, Statuto, Atto Costitutivo e copie conformi dei libri unici.
La seconda domanda è relativa alla documentazione da presentare anche in formato PDF.
E' corretto produrre SOLO in formato PDF:
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Modulo di domanda, allegati A,B,C,D, e accordo di collaborazione?
Le due suddette domande sono dettate dal fatto che la nostra domanda di finanziamento vede coinvolte 10 società .
Risposta
Vedesi la faq 33;
Va bene produrre tutta la documentazione solo in formato PDF.
NUMERO FAQ
115
DEL
16.11.09
Quesito
Se un dipartimento è costituito da sezioni, operanti in aree tematiche diverse, ciascuna di tali sezioni è considerata
unità di ricerca di base?
Risposta
Per unità di ricerca di base si intendono tutte quelle strutture deputate allo svolgimento di attività di ricerca
in una determinata area disciplinare. Pertanto se una sezione dipartimentale è a tanto deputata essa è
considerabile come unità di ricerca di base
NUMERO FAQ
116
Quesito
DEL
23.11.09
Qual è l'iter formale per la costituzione e/o l'individuazione dell'unità di ricerca di base?
Risposta
E' quello previsto dagli atti istitutivi dell'Organismo di ricerca
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