REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - SPESE GIUDIZIALI CIVILI
Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-09-2014, n. 19176
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMATUCCI Alfonso - Presidente Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere Dott. SESTINI Danilo - Consigliere Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 6391-2011 proposto da:
ROMANA MARKET DI MONTIN CARLO E C SAS (OMISSIS), in persona del socio
accomandatario e legale rappresentante sig. M.C., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CARONCINI 27, presso lo studio dell'avvocato GUISO PIETRO
ANDREA, rappresentata e difesa dall'avvocato BIGGIO PIETRO giusta procura
in calce al ricorso;
- ricorrente contro
MILANO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), F.N. (OMISSIS);
- intimati avverso la sentenza n. 543/2010 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 15/12/2010 R.G.N. 581/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/07/2014 dal
Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l'Avvocato PIETRO BIGGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE
Tommaso che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
La Corte d'appello di Cagliari, riformando la prima sentenza, ha condannato la
Romana Market di Molin Carlo & C. s.a.s. a risarcire il danno alla persona
subito dalla F. ed ha, altresì, condannato la Milano Ass.ni, assicuratrice della
Romana Market, a tenere indenne quest'ultima dagli effetti pregiudizievoli della
sentenza, anche con riferimento alle spese del giudizio.
Propone ricorso per cassazione la Romana Market attraverso tre motivi. Non si
difendono gli intimati.
Motivi della decisione
Con il primo motivo (violazione art. 1917 c.c., art. 91 c.p.c.) la ricorrente dopo aver trascritto brani degli atti processuali dei giudizi di merito nei quali,
chiamata in garanzia la propria assicuratrice, chiedeva che le spese di causa
fossero poste "a carico di chi ritenuto soccombente" - critica la sentenza
impugnata per avere accolto la propria domanda di garanzia senza, però, porre
a carico della compagnia le spese di entrambi i gradi di giudizio anche nel
rapporto tra quest'ultima e se stessa. Precisa, infatti, che dal dispositivo della
sentenza risulta accolta soltanto la propria domanda principale di essere tenuta
indenne dagli effetti pregiudizievoli della sentenza, anche per le sole spese
liquidate in favore della danneggiata/appellante, ma non anche quella relativa
alle spese da sè sostenute per resistere all'azione risarcitoria.
Il secondo motivo ed il terzo motivo lamentano la medesima circostanza sotto
il profilo dell'omessa pronunzia e del vizio della motivazione.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.
A norma dell'art. 1917 c.c., comma 3 le spese per resistere all'azione del
danneggiato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma
assicurata.
La sentenza impugnata: ha dichiarato la responsabilità della Romana Market
relativamente all'incidente nel quale è rimasta danneggiata la F.; ha liquidato il
danno; ha condannato la Romana Market alla rifusione delle spese di entrambi
i gradi del giudizio in favore della danneggiata; ha condannato la Romana
Market ha tenere indenne la Romana Market "dagli effetti pregiudizievoli della
sentenza, anche con riferimento alle spese del giudizio". Ha del tutto omesso,
invece, di provvedere, nel rapporto assicurata/assicuratrice, sulle spese
sostenute dalla prima per resistere all'azione risarcitoria.
Spiega in proposito la giurisprudenza che nell'assicurazione per la
responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, giustificata
dall'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno,
è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa,
in quanto finalizzata all'obbiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza
dell'obbligo di indennizzo. Pertanto, anche nel caso in cui nessun danno venga
riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione, l'assicuratore è tenuto a
sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dall'art. 1917 c.c.,
comma 3 (Cass. n. 5300/08; n. 2227/77).
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con conseguente cassazione sul punto
della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la
questione può essere decisa nel merito, con la condanna della Milano Ass.ni a
rimborsare alla Romana Market le spese sopportate nei due gradi del giudizio
di merito, nonchè nel giudizio di cassazione, così come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa nel punto di cui in motivazione la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, condanna la Milano Ass.ni a rimborsare
alla Romana Market di Montin Carlo & C. s.a.s. le spese dell'intero giudizio, che
liquida: in Euro 3160,00, di cui Euro 160,00 per esborsi, per il primo grado; in
Euro 2585,00, di cui Euro 85,00 per esborsi, per il grado d'appello; in Euro
2700,00, di cui Euro 200,00 per spese, per il giudizio di cassazione, oltre spese
generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2014
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