CREDITO IVA TRIMESTRALE Istanza TR e utilizzo per

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CREDITO IVA TRIMESTRALE Istanza TR e utilizzo per
CREDITO IVA TRIMESTRALE
Istanza TR e utilizzo per regolarizzazione
Con la verifica dei presupposti per l’utilizzo del credito IVA del terzo trimestre è possibile
compilare l’istanza TR entro fine ottobre scegliendo tra utilizzo in compensazione e
richiesta di rimborso. Il credito è utilizzabile anche per regolarizzare un omesso versamento
di un debito IVA periodico.
Con una circolare (n. 42 del 12 ottobre 2016, paragrafo 4.3) l’Agenzia delle Entrate precisa che è
possibile regolarizzare con ravvedimento un omesso versamento di un debito IVA periodico
mediante compensazione con un credito IVA maturato in un trimestre successivo a quello violato.
È tuttavia necessario che il credito sia rimborsabile e preventivamente destinato alla
compensazione mediante presentazione del modello IVA TR.
In assenza dei requisiti per poter utilizzare le eccedenze di credito trimestrale, il ravvedimento
dell'omesso versamento periodico IVA può essere effettuato utilizzando in compensazione il
credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale. In tale evenienza, il credito può essere
compensato con un debito IVA pregresso a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
della maturazione.
Verifica dei requisiti per utilizzo delle eccedenze di credito IVA trimestrale
I contribuenti che chiudono la liquidazione IVA del mese di settembre 2016 a credito, possono
verificare se hanno i requisiti per utilizzare il credito (calcolato sul terzo trimestre) durante l’anno
senza attendere la dichiarazione annuale IVA dell’anno successivo.
In caso di esito positivo, compilata e presentata telematicamente l’apposita istanza TR entro
lunedì 31 ottobre 2016 è possibile utilizzare il credito in compensazione con l’apposito codice
tributo 6038.
Nel caso in cui ci sia un credito IVA nell’ultimo trimestre (mesi di ottobre, novembre e
dicembre) non si presenta l’istanza TR ma il credito emergerà direttamente dalla
dichiarazione annuale iva secondo le diverse regole di compilazione.
Nel quadro TD occorre segnalare il presupposto in base al quale è possibile utilizzare il credito IVA
trimestrale
Il credito può essere utilizzato in compensazione oppure chiesto a rimborso o ancora in parte
chiesto a rimborso ed in parte utilizzato in compensazione.
Se chiesto a rimborso per importi superiori a 15.000 euro occorre presentare apposita garanzia
oppure visto di conformità.
L’utilizzo del credito in compensazione non richiede il visto di conformità a differenza di
quanto previsto per il credito IVA annuale. Quando l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA
infrannuali supera 5.000 euro occorre presentare l’F24 con i canali telematici dell’Agenzia delle
Entrate non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione del TR indipendentemente
dalla data di addebito sull’F24 che in ogni caso non può essere inferiore al 16 del mese successivo
alla presentazione dell’istanza (pena lo scarto della delega), quindi il 16 novembre con
presentazione effettuata ad ottobre.
Per le richieste di assistenza in materia di utilizzo in compensazione di crediti IVA è attiva una
apposita casella e-mail (circolare n. 16 del 19 aprile 2011), utilizzabile dai contribuenti e dai
professionisti abilitati dotati di pec: [email protected]
Tale canale di assistenza che fa riferimento al Centro operativo di Venezia, è utilizzabile, in
particolare, per:
- chiedere chiarimenti circa lo scarto di pagamenti telematici eseguiti con compensazione di crediti
IVA (in questo caso è necessario allegare al messaggio una copia in formato pdf della ricevuta di
scarto);
- segnalare l’avvenuta regolarizzazione, tramite ravvedimento, di indebiti utilizzi in compensazione
(in questo caso è necessario allegare al messaggio una copia in formato pdf del modello F24 con
cui è stato eseguito il ravvedimento).
Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni
e approfondimenti (011 4513.202-222; [email protected][email protected]).
Servizio Fiscale Tributario
18/10/2016