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Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 287
27.09.2016
Unico 2016: il recupero dei
pagamenti eccedenti
Categoria: Unico
Sottocategoria: Dichiarazione
Il contribuente che effettua un maggior versamento d’imposte a saldo, rispetto alle imposte risultanti dal
modello Unico 2016, ha la possibilità di rimediare all’errore commesso scomputando direttamente in
dichiarazione dei redditi gli eventuali importi a saldo versati in eccesso.
La colonna 2 del quadro RX è proprio dedicata all’indicazione di detti importi non dovuti che il
contribuente ha erroneamente versato a saldo.
Tale colonna deve quindi essere compilata quando il contribuente, per errore, abbia versato per il 2015
un saldo in eccesso.
PREMESSA
Quanto dovuto a titolo di saldo 2015 di Irpef e relative addizionali Ires e Irap è
dato dalla differenza tra l’imposta risultante dai modd. Unico/Irap 2016 relativi
al 2015 e quanto versato a titolo di acconto nel corso del 2015 (giugno-luglioagosto e/o novembre).
Al fine di verificare se quanto pagato a saldo risulta corretto, bisogna
effettuare un controllo incrociato confrontando se quanto versato mediante
mod. F24 risulta corrispondente a quanto indicato in dichiarazione a saldo.
VERSAMENTI
IN ECCESSO
Se i due importi non coincidono significa che i calcoli effettuati al momento del
versamento a saldo delle imposte per il periodo d’imposta 2015 risultano diversi
da quelli effettuati successivamente e poi indicati nel Modello Unico 2016.
La distanza temporale tra la data in cui è presentato Unico 2016 (entro il 30
settembre per i soggetti solari) e la data in cui si effettuano i primi versamenti
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(ad esempio nella prima metà di giugno) può comportare infatti che in sede di
redazione definitiva di Unico, ci si accorga di aver effettuato un versamento del
saldo 2015 che è eccedente o carente rispetto a quanto effettivamente
liquidato in dichiarazione.
In tale ipotesi prima dell’invio di Unico c’è, comunque, la possibilità di
intervenire.
In caso di versamento carente del saldo 2015 (e del conseguente primo
acconto 2016) bisogna provvedere al ravvedimento operoso con la
quantificazione di sanzioni, e interessi, a seconda del momento in cui esso
viene effettuato.
Questa ipotesi, però, non comporta la compilazione di alcun rigo del modello.
SALDO IRPEF

Versamento carente:
→

Versamento eccedente:
→
COMPILAZIONE
DI UNICO
Ravvedimento operoso;
Compilazione del quadro RX.
In particolare il contribuente che effettua un maggior versamento d’imposte a
saldo, rispetto alle imposte risultanti dal modello Unico 2016, ha la possibilità di
rimediare all’errore commesso scomputando direttamente in dichiarazione dei
redditi gli eventuali importi a saldo versati in eccesso.
A tal fine è necessario compilare il quadro RX di Unico.
Ricordiamo infatti che la scelta di come utilizzare le imposte a credito e/o le
eccedenze di versamento a saldo non viene effettuata nel quadro in cui viene
determinato il singolo tributo, bensì tramite l’indicazione delle stesse nel
prospetto riepilogativo (quadro RX) riportato nel modello base di UNICO 2016. Il
quadro RX è composto di tre sezioni destinate rispettivamente all’indicazione:
Sezione quadro RX
Contenuto
Utilizzo dei crediti e delle eccedenze di versamento
risultanti dalla presente dichiarazione.
Sezione I
Tra gli altri, qui trovano spazio i crediti e/o le
eccedenze d’imposta risultanti dall’applicazione
delle disposizioni relative:

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all’adesione
al
regime
dei
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minimi/contribuenti forfettari (RX31);

alla tassa etica (RX36);

alla “cedolare secca” (RX4);

al “contributo di solidarietà” (RX6);

all’imposta sul pignoramento presso terzi
(RX16);

all’imposta
sul
valore
degli
immobili
all’estero - IVIE (RX19);

all’imposta su attività finanziarie all’estero IVAFE (RX20).
Riporto di eccedenze provenienti dalla precedente
Sezione II
dichiarazione che non trovano collocazione nei
quadri della presente dichiarazione.
Sezione III
Determinazione dell’IVA da versare o del credito
d’imposta. Sono interessati alla compilazione di tale
Sezione (del tutto simile al quadro VX del Mod. IVA
2016) i soggetti che non presentano la dichiarazione
annuale IVA in via autonoma.
IMPORTI A
CREDITO
Nella Sezione I, la colonna 1 è dedicata all’indicazione dell’importo a credito che
risulta dai singoli quadri della presente dichiarazione UNICO 2016 e che andrà
in seguito ripartito tra colonna 3 e/o 4.
Il contribuente che effettua un maggior versamento d’imposte a saldo, rispetto
alle imposte risultanti dal modello UNICO 2016, ha la possibilità di rimediare
all’errore commesso scomputando direttamente in dichiarazione dei redditi gli
eventuali importi a saldo versati in eccesso.
La colonna 2 dei righi da RX1 a RX36 è dedicata all’indicazione di detti importi
non dovuti che il contribuente ha erroneamente versato a saldo, con riferimento
alle diverse tipologie d’imposte.
Tale colonna deve quindi essere compilata quando il contribuente, per errore, ha
versato nel 2016 somme eccessive (rispetto a quanto dovuto a titolo di saldo)
ai fini:

IRPEF (quadro RN);

addizionale regionale e comunale all’IRPEF;

imposte sostitutive;

altre imposte (IVIE, IVAFE, contributo di solidarietà, ecc.).
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Nel caso, ad esempio, di un soggetto che ha versato un saldo IRPEF maggiore
di quello dovuto, si dovrà evidenziare:

il debito d’imposta effettivo nel quadro RN;

l’importo versato in eccesso nel quadro RX, rigo RX1, col. 2 (eccedenza
di versamento a saldo).
Nella presente colonna va indicato, inoltre, l’eventuale ammontare di credito,
relativo al 2015, utilizzato in compensazione in misura superiore a quello che
emerge dai corrispondenti quadri della presente dichiarazione o in misura
superiore al limite annuale di € 700.000 previsto dall’art. 9, comma 2, D.L. n.
35/2013, e spontaneamente riversato.
L’importo del credito riversato deve essere indicato al netto della sanzione e
degli interessi eventualmente versati a titolo di ravvedimento.
L’importo versato in eccesso, indicato a rigo RX1, col. 2 dovrà essere
alternativamente riportato nel:

rigo RX1, col. 3, qualora il contribuente intenda richiederlo a rimborso;

rigo RX1, col. 4, se il contribuente intende portarlo in compensazione
orizzontale/verticale e/o in detrazione.
Quando il credito deriva dal versamento di un’imposta non dovuta, detto
credito può essere utilizzato in compensazione e/o in detrazione dal giorno
successivo a quello in cui l’erroneo versamento è stato effettuato.
Quanto fin qui esposto trova applicazione anche nei casi in cui a fronte di un
versamento d’imposta a saldo, dalla dichiarazione modello UNICO 2016 emerge
poi un credito, per cui l’intero versamento effettuato risulta in eccesso.
Un contribuente versa in data 16 giugno 2016 un importo a titolo di saldo
IRPEF 2015 per € 775,00 anziché per € 77,00. In sede di dichiarazione dei
redditi decide di portare in compensazione € 698,00 (€ 775,00 - € 77,00),
ovvero quanto versato in più rispetto al debito effettivo. Nella dichiarazione
dei redditi dovrà indicare:
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Il contribuente può compensare eventuali importi a debito (es. IVA o contributi
INPS), esponendo il tutto in F24. L’Agenzia delle Entrate consente quindi al
contribuente di rimediare in modo rapido all’errore.
La soluzione adottata può essere applicata indipendentemente dalla causa che
ha originato lo sbaglio, ad esempio: si versa due volte lo stesso importo, si
calcola l’imposta su base imponibile maggiore, successivamente rettificata,
ecc.
RECUPERO DEL
CREDITO
Dopo aver indicato l’importo a credito nelle colonne 1 e/o 2, nelle colonne 3 e 4
deve essere indicata la destinazione dei crediti che il contribuente intende
seguire.
Il contribuente deve, in sintesi, definire quale parte dei suddetti crediti viene:

chiesta a rimborso (colonna 3);

utilizzata in compensazione verticale e/o orizzontale (colonna 4).
Si ricorda che è possibile l’utilizzo dei crediti in compensazione fino a 700.000
euro per anno solare anche se il tributo si riferisce a periodi d'imposta diversi.
La verifica deve essere eseguita sul singolo anno solare e non sul periodo di
compensazione del credito. In ragione di ciò, quindi, il limite opera
indipendentemente dalla natura del credito stesso e dall'anno della sua
formazione.
Il monitoraggio va effettuato nell'arco della singola annualità dove avvengono le
compensazioni nel modello F24. Pertanto, ad esempio, qualora siano disponibili
per la compensazione:

un credito Iva annuale maturato nel corso del 2015;

e crediti da istanza infrannuale (modello Iva Tr) di cui ai primi tre
trimestri del 2016,
si applica cumulativamente il limite di 700.000 euro, anche se il tributo si
riferisce a periodi d'imposta diversi; ciò che rileva, infatti, è il superamento
nell'anno solare di riferimento (1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016) dell'utilizzo
in compensazione con altri tributi, di crediti d'imposta eccedenti 700.000 euro,
indipendentemente dall'anno di formazione del credito.
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CHECK LIST
Saldo a debito 2015
Imposta a debito
Modello Unico/2016
Saldo IRPEF
Rigo RN45
Saldo addizionale regionale
Rigo RV7
Saldo addizionale comunale
Rigo RV15
Acconto 2016
Imposta a debito
Modello Unico/2016
Primo acconto IRPEF
Rigo RN62 colonna 1
Secondo o unico acconto
Rigo RN62 colonna 2
IRPEF
Acconto addizionale
Rigo RV17 colonna 5 e 8
comunale
CHECK IRES
 Rigo RN23
Saldo 2015 a debito
CHECK CEDOLARE SECCA
Saldo 2015 a debito
 Rigo
RB11
colonna
3
(Modello Unico)
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