l`assemblea dei soci
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l`assemblea dei soci
L’ASSEMBLEA DEI SOCI Art. 12 1. L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati. 2. L'Assemblea è il massimo organo deliberante; può essere ordinaria e straordinaria. a. L'Assemblea ordinaria ha il compito di: deliberare sulle direttive di ordine generale dell’associazione e sulle attività da essa svolte e da intraprendere, nei vari settori di sua competenza; discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi dell’associazione e sulle relazioni del Consiglio Direttivo; eleggere il Presidente, il Vice Presidente, i membri del Consiglio Direttivo; fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi nonché l’eventuale penale per i ritardati versamenti; deliberare sul trasferimento della sede dell’associazione; deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo. b. L'Assemblea straordinaria ha il compito di: deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione; deliberare sulla eventuale revoca dei poteri del Consiglio Direttivo; deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa e sulla devoluzione del patrimonio. Art. 13 1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. La regolarità delle deleghe verrà constatata a cura del Segretario dell'Assemblea o di suoi delegati. 2. Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate con preavviso di almeno quindici giorni, in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni. 3. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio/rendiconto consuntivo. 4. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto. 5. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, con i mezzi allo scopo ritenuti idonei e/o stabiliti nell’eventuale regolamento interno. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione. 1 6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal VicePresidente. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona nominata dall'Assemblea. 7. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso. Il Presidente ha facoltà, quando lo ritenga opportuno e assumendone l’onere, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’Assemblea, fungendo questi da segretario. 8. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. 9. Ogni Socio maggiore di età, ha diritto ad un voto. 10. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. In caso di parità l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. 11. L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano o per scrutinio scritto, nominale o segreto, su richiesta del Presidente. Le delibere relative a persone devono essere effettuate a scrutinio segreto. In caso di scrutinio, il Presidente dell’Assemblea può scegliere due scrutatori tra i presenti. 12. Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli aventi diritto di voto intervenuti, sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. 13. Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti. 2