Testo da BUR - Consiglio Regionale del Veneto

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Testo da BUR - Consiglio Regionale del Veneto
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Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 14 febbraio 2014
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(Codice interno: 268181)
LEGGE REGIONALE 07 febbraio 2014, n. 7
Riconoscimento e valorizzazione del turismo naturista.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Finalità
1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma della Costituzione,
promuove le condizioni necessarie a garantire la possibilità di praticare il turismo naturista, nel rispetto delle persone, della
natura e dell'ambiente circostante.
Art. 2
Delimitazione e segnalazione delle aree destinate al turismo naturista
1. Il turismo naturista è consentito liberamente, purché in aree, spazi e infrastrutture, appositamente destinati, delimitati e
segnalati.
2. Tutte le aree pubbliche o private destinate al turismo naturista, al fine di evitare ogni promiscuità di spazi con chi non lo
pratica, devono essere riconoscibili all'esterno e adeguatamente segnalate con appositi cartelli o con altri efficaci mezzi di
segnalazione.
3. Nel caso in cui l'area dedicata al turismo naturista non sia situata in luoghi idoneamente appartati o non disponga di una
naturale barriera visiva, deve essere collocata un'ulteriore segnalazione e delimitazione che ne attesti la presenza, a idonea
distanza e comunque a non meno di 50 metri dall'inizio della stessa.
Art. 3
Aree pubbliche destinate al turismo naturista
1. I comuni e gli altri enti pubblici locali secondo e nei limiti delle rispettive competenze, possono destinare spiagge marine,
lacustri o fluviali, boschi, parchi ed altri ambienti naturali di proprietà demaniale o di enti pubblici locali, alla pratica del
turismo naturista.
2.
I comuni contermini individuano le aree per la pratica del turismo naturista possibilmente in aree tra loro confinanti.
3. La gestione di aree pubbliche destinate al turismo naturista può essere concessa a privati, ad associazioni o ad
organizzazioni che ne garantiscano il buon funzionamento e la corretta fruizione, in conformità alla vigente normativa in
materia di concessioni.
Art. 4
Aree private destinate al turismo naturista
1. Per l'esercizio del turismo naturista in aree private quali campeggi, alberghi, piscine, o altro, si osservano le disposizioni
della presente legge e quelle in materia urbanistica e di turismo.
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 14 febbraio 2014
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Art. 5
Controlli sulle aree destinate al turismo naturista
1. I comuni e gli altri enti pubblici secondo le rispettive competenze, esercitano l'attività di controllo sul buon funzionamento
e corretta fruizione delle aree destinate al turismo naturista.
Art. 6
Sanzioni
1. Il comune applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 2.000,00 a carico del gestore dell'area destinata al
turismo naturista ed ordina la sospensione dell'attività nell'area sanzionata per un periodo da dieci a novanta giorni qualora
l'area risulti priva di uno o più dei requisiti definiti dal provvedimento di Giunta regionale di cui all'articolo 7.
2.
Il comune ordina la immediata cessazione dell'attività dell'area destinata al turismo naturista nei seguenti casi:
a) mancato pagamento della sanzione pecuniaria di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni;
b) mancato adeguamento dell'area ai requisiti di cui al comma 1 nel termine stabilito dal comune;
c) gestione dell'area svolta nel periodo di sospensione di cui al comma 1.
Art. 7
Criteri per il rilascio delle concessioni e per l'individuazione delle aree destinate al turismo naturista
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, individua:
a) i criteri per il rilascio delle concessioni, in conformità alla disciplina delle concessioni demaniali, prevedendo in
particolare che le aree destinate al turismo naturista:
1)
siano localizzate in modo da non causare, di norma, interruzioni alla continuità delle aree fruibili dal
turismo non naturista, qualora, per la conformazione naturale dei luoghi, non siano separate e appartate
rispetto a quelle del turismo non naturista;
2)
abbiano accesso alla risorsa naturale marina, lacustre o fluviale, di interesse turistico;
3)
siano concesse con preferenza, a parità di condizioni, alle associazioni o organizzazioni affiliate ad
una delle federazioni o confederazioni naturiste nazionali o internazionali;
b) i criteri urbanistici per la destinazione, estensione, delimitazione, segnalazione e localizzazione delle aree naturiste anche
nel rispetto dell'interesse alla tutela del paesaggio, e in particolare le caratteristiche tecniche delle recinzioni di tali aree in
modo da garantire i terzi non naturisti rispetto alla visibilità dall'esterno dei luoghi di pratica naturista.
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La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 7 febbraio 2014
Luca Zaia
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INDICE
Art. 1 - Finalità
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Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 14 febbraio 2014
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Art. 2 - Delimitazione e segnalazione delle aree destinate al turismo naturista
Art. 3 - Aree pubbliche destinate al turismo naturista
Art. 4 - Aree private destinate al turismo naturista
Art. 5 - Controlli sulle aree destinate al turismo naturista
Art. 6 - Sanzioni
Art. 7 - Criteri per il rilascio delle concessioni e per l'individuazione delle aree destinate al turismo naturista
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 14 febbraio 2014
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Dati informativi concernenti la legge regionale 7 febbraio 2014, n. 7
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere
interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 17 maggio 2013, dove ha acquisito il n. 351 del registro dei
progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Bassi, Bond, Bozza, Possamai, Marotta, Pettenò e Toniolo;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 17 ottobre 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Andrea
Bassi, e su relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, consigliere Giampietro Marchese, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 gennaio 2014, n. 7.
2. Relazione al Consiglio regionale
-Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Andrea Bassi, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il naturismo è un modo di vivere in armonia con la natura, caratterizzato dalla pratica della nudità in comune, allo scopo di
favorire il rispetto di se stessi, degli altri e dell’ambiente (Definizione dell’International Naturist Federation, presentata al 14º Congresso Naturista Mondial, 1974).
A livello nazionale ancora manca una specifica normativa mentre, per quanto riguarda le altre regioni, l’Emilia Romagna si è
dotata di una legge regionale in tal senso già dal 2006 e, negli ultimi anni, sia in Lazio che in Piemonte, sono stati presentati progetti di legge volti al riconoscimento e alla valorizzazione turistica della pratica naturista.
Il naturismo è un movimento che si propone di favorire un contatto diretto e libero dell’uomo con l’ambiente naturale, ad di
fuori di ogni convenzione sociale, un movimento che partendo dal rispetto per le persone fa propri i valori di tutela e protezione
della natura, degli animali, dell’ambiente più in generale attraverso uno stile di vita che vede la nudità come logica conseguenza
di tale approccio culturale.
Si tratta di una pratica antica, largamente diffusa in Europa dove il numero di naturisti è in continua, costante ascesa e si attesta
oggi, secondo i dati della Fenait (Federazione naturista italiana), sui 20 milioni circa di persone. Negli ultimi 30 anni il naturismo si
è diffuso anche in Italia dove sono presenti numerose associazioni che reclamano spazi adeguati per una pratica considerata come
una vera e propria filosofia di vita.
Nel Veneto esiste l’Associazione Naturista ANAA-SFKK VENETO che, nel giugno 2011, ha ottenuto dal comune di Jesolo
l’utilizzo di una parte della spiaggia del Mort (morfologicamente in territorio di Eraclea, ma amministrativamente in comune di
Jesolo), varando così ufficialmente la prima spiaggia naturista nel Veneto. Questa associazione fa ora presente che sono numerose
le richieste di spazi e strutture ricettive provenienti da associazioni naturiste e agenzie turistiche di tutto il mondo (fra le prime:
Russia, Usa, Canada, Olanda, Spagna, Francia, Germania e Austria) e chiede alla Regione di riconoscere e regolamentare lo svolgimento di tale pratica, promuovendo al contempo una nuova forma di turismo.
Da un punto di vista economico, infatti, il turismo naturista è una voce importante. Il suo fatturato in Europa è stimato in circa
700 milioni di euro con circa 600 strutture. Il Ministero per il turismo francese ha un distaccamento che si occupa di promuovere
e coadiuvare lo sviluppo del Turismo Naturista in Francia, turismo che vanta un’offerta molto ricca; in tal modo la Francia si posiziona come la prima destinazione al mondo per il naturismo, registrando ogni anno oltre 5 milioni di pernottamenti, l’impiego
di 3.000 persone e generando oltre 250 milioni di euro di fatturato. La Croazia ha molti villaggi turistici naturisti, alcuni fra i più
belli d’Europa e oltre 100 spiagge che contribuiscono sensibilmente alla bilancia del turismo croato. In tutti i paesi nordici, Svezia,
Germania, Olanda, Benelux, Danimarca, la pratica naturista è riconosciuta e la relativa quota di turismo è significativa. In Spagna,
la nazione che più di recente si è aperta al naturismo, oltre a villaggi turistici e campeggi naturisti, esistono alcuni villaggi rurali
che sono interi borghi ristrutturati appositamente per il turismo naturista.
Il presente progetto di legge è, pertanto, finalizzato a riconoscere e valorizzare turisticamente la pratica del naturismo anche
in Veneto. A tal fine si prevede:
- il riconoscimento da parte della Regione delle finalità turistico-ricreative del naturismo (articolo 1);
- che il naturismo sia consentito liberamente purché in aree appositamente destinate e accessibili soltanto a coloro che condividono tale pratica (articolo 2);
- tutte le aree, pubbliche o private destinate al naturismo dovranno essere opportunamente delimitate al fine di evitare ogni
promiscuità di spazi con chi non condivide tale pratica e, per lo stesso motivo, dovranno essere riconoscibili dall’esterno e adeguatamente segnalate (articolo 2);
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Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 14 febbraio 2014
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- i comuni possono destinare al naturismo, spiagge, boschi, parchi ed altri ambienti naturali di proprietà demaniale o di enti
pubblici. La gestione di tali aree potrà essere concessa a privati, ad associazioni o ad organizzazioni riconosciute che ne garantiscano il buon funzionamento e la fruizione (articolo 3).
La Sesta Commissione Consiliare, nella seduta del 17 ottobre 2013, acquisito il parere favorevole della Prima Commissione
in data 15 ottobre 2013, ha licenziato, a maggioranza, con modifiche, l’unito testo del progetto di legge, che ora viene rimesso all’esame per l’approvazione dell’Aula.
Nel dettaglio, in sede di discussione, si è provveduto:
- a precisare che la gestione delle aree pubbliche destinate al turismo naturista può essere concesso a privati, ad associazioni o ad
organizzazioni che ne garantiscano il buon funzionamento e la corretta fruizione purché ciò avvenga in conformità alla vigente
normativa in materia di concessioni - articolo 3 comma 3;
- ad introdurre la disciplina dei controlli ponendo in capo ai comuni e agli altri enti pubblici, secondo le rispettive competenze,
l’esercizio dell’attività di controllo sul buon funzionamento e sulla corretta fruizione delle aree destinate al turismo naturista
- articolo 5;
- a prevedere la disciplina delle sanzioni - articolo 6;
- a demandare alla Giunta regionale la definizione, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale, di criteri per il
rilascio delle concessioni ed anche per l’individuazione delle aree destinate al turismo naturista.
Hanno votato a favore per il Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord-Padania i Consiglieri Cenci con delega del Consigliere
Possamai e Toscani, per il Gruppo consiliare Popolo della Libertà il Consigliere Tesserin; si sono astenuti per il Gruppo consiliare
Futuro Popolare il Consigliere Franchetto, per il Gruppo consiliare Partito Democratico Veneto i Consiglieri Berlato Sella, Fasoli e
Marchese, per il Gruppo consiliare Federazione della Sinistra Veneta-PRC Sinistra europea il Consigliere Pettenò e per il Gruppo
consiliare Popolo della Libertà il Consigliere Laroni.”.
-Relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Giampietro Marchese, nel testo che
segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
non ho molto da aggiungere, se non che con questo provvedimento noi completiamo l’ultimo pezzo di nicchia, se così vogliamo
definirlo, di un’offerta turistica che nel nostro territorio mancava come regolamentazione e che ormai, da più anni, le associazioni,
che afferiscono al naturalismo, ai naturisti stanno chiedendo. Per cui io credo che il provvedimento debba essere licenziato. L’emendamento, che ho presentato, tenta di stringere anche i tempi con i quali la Giunta debba emanare il regolamento perché i Comuni
possano definitivamente dare le autorizzazioni, visto che ormai le aree sono nei fatti già individuate, non è che ci siano grandi necessità. Per cui queste sono le ragioni che ci dicono anche di approvare rapidamente questo progetto di legge.”.
3. Struttura di riferimento
Dipartimento turismo

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