COMUNE DI ARIANO IRPINO REGOLAMENTO GENERALE PER L
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COMUNE DI ARIANO IRPINO REGOLAMENTO GENERALE PER L
COMUNE DI ARIANO IRPINO Capofila ______________________________________________________________________________ REGOLAMENTO GENERALE PER L’APPLICAZIONE DELL’ I.S.E.E. (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE) AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI AGEVOLATE EROGATE NELL’AMBITO DEL PIANO SOCIALE DI ZONA A1. __________________________________________ Art. 1 Oggetto del regolamento Il presente regolamento, adottato in via sperimentale, disciplina l'applicazione dell'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), come strumento di calcolo per determinare la quota di partecipazione al costo dei servizi e delle prestazioni agevolate erogate nell’ambito del Piano Sociale di Zona A1, anche al fine di realizzare una maggiore equità nella distribuzione della spesa sociale . Il Regolamento, pertanto, è finalizzato alla individuazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono interventi e/o prestazioni in misura agevolata per usufruire dei servizi non destinati alla generalità dei soggetti e per i quali è previsto che i cittadini concorrano alla spesa in proporzione alla propria capacità economica. Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente ai servizi ed agli interventi previsti nella progettazione esecutiva del Piano Sociale di Zona, finanziati con il Fondo d’ambito, gestiti attraverso l’Ufficio di Piano ed erogati a favore dei cittadini residenti nei 29 Comuni che costituiscono l’ambito territoriale A1. Relativamente ai servizi insertiti nel Piano Sociale per i quali è prevista la gestione diretta della spesa da parte dei singoli Comuni, l’applicazione del presente Regolamento è subordinata al formale recipimento di esso da parte dei competenti organi dei Comuni stessi. Il presente regolamento, inoltre, presenta carattere integrativo rispetto ad ogni altra norma adottata dai Comuni nell’ambito della propria autonomia, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano, per l’accesso a servizi non contemplati dal Piano Sociale, la valutazione, a norma di vigenti disposizioni di legge, della situazione economica del richiedente e l’applicazione dell’I.S.E.E.. Art. 2 Riferimenti normativi Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica definita con il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109, (“Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate “) così come modificato con D. Lgs. 03.05.00 n. 130 ed integrato dai D.P.C.M. 7.05.1999 n. 221, 21.07.1999 n. 305, 04.04.2001 n. 242, 18.05.2001 e dai D.M. 15.07.1999 n. 306 e 29.07.1999, e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme. Di conseguenza per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle suddette normative. Il Regolamento, inoltre, fa esplicito riferimento alle “Linee Guida per la programmazione sociale 2003 e per il consolidamento del sistema di welfare della Regione Campania”, nelle quali la Regione, fra l’altro, ha espressamente indicato quanto segue: 1 COMUNE DI ARIANO IRPINO Capofila ______________________________________________________________________________ • “Il piano di zona deve prevedere le modalità attraverso le quali si definiscono i criteri di accesso alle prestazione e la eventuale compartecipazione dei fruitori dei servizi al costo degli stessi. E’ bene considerare che la 328 indica la necessità di definire i servizi essenziali sia in campo sociosanitario (LEA) che in campo socioassistenziale (i LIVEAS), ma non dispone certo la gratuità dell’accesso di tutta la popolazione a tutti i servizi programmati nei piani di zona e neanche ai soli servizi essenziali”. Le norme del presente regolamento e delle modalità attuative di esso che saranno stabilite per i singoli servizi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento medesimo, pertanto, si uniformano, per l’accertamento della condizione economica dei richiedenti, ai principi di universalità e selettività indicati dalla legge quadro sul sistema integrato di servizi sociali, legge 08.11.2000 n. 328, ed in particolare alle previsioni di cui agli articoli 2, 6 e 18, lettera g), che di seguito si riportano: • • • Art. 2: “I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito…., accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all’articolo 18”; Art. 6: “ai comuni spetta la definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all’articolo 2, ai fini della determinazione dell’accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi”; Art. 18: “il Piano di Zona indica … g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109; h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all’articolo 2”. Art. 3 Ambito di applicazione Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto del principio che ogni persona gode di pari dignità ed in applicazione della normativa di cui al precedente art. 2, ad una parte dei servizi ed interventi di cui alla legge 328/00, previsti nel Piano Sociale di Zona. Rientrano tra le situazioni considerate, a titolo esemplificativo: • Servizio di assistenza domiciliare ad anziani e disabili. • Integrazioni rette in strutture residenziali e/o semiresidenziali. • Attività ludico-ricreative e di socializzazione (Soggiorni estivi per anziani, minori e disabili, Ludoteche, servizio di pre e post scuola) • Servizi di trasporto sociale L’elenco dei servizi e delle prestazioni, di cui al comma 1, ha carattere indicativo e non esaustivo, poiché può essere esteso o parimenti ridotto in funzione del fatto che il Coordinamento Istituzionale intenda estendere e/o ridurre gli ambiti di applicazione di prestazioni agevolate e prevedere la conseguente compartecipazione al costo da parte degli utenti. Sono in ogni caso escluse dall’applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla legge, nonché il Servizio Sociale di base, il servizio di Segretariato sociale e tutti quei servizi e prestazioni per le quali il Coordinamento Istituzionale non ritenga, per i contenuti, le caratteristiche e tipologia di utenza, di dover attivare una partecipazione alla spesa da parte dei beneficiari. 2 Eliminato: dia COMUNE DI ARIANO IRPINO Capofila ______________________________________________________________________________ L’applicazione del presente Regolamento è comunque subordinata all’approvazione di apposite e specifiche modalità attuative da parte del Coordinamento Istituzionale con le quali saranno determinate, per ogni singolo servizio, le disposizioni di dettaglio, la quota di compartecipazione al costo, e, in riferimento ad essa, le soglie di accesso e di contribuzione da parte degli utenti. Art. 4 Criteri generali per la determinazione delle quote di compartecipazione ai costi dei servizi La partecipazione degli utenti ai costi del servizi è determinata sulla base dei seguenti principi: • gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive; • adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti; • definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini che si avvalgono dell’autocertificazione e realizzazione di azioni di supporto e di informazione da parte dell’ Ufficio di Piano. Con i provvedimenti attuativi di cui all’ u.c. del precedente articolo 3, il Coordinamento Istituzionale determinerà, per ciascun servizio, le quote di compartecipazione al costo da parte degli utenti del servizio stesso. In sede di adozione degli atti di cui al precedente comma dovranno essere in ogni caso essere osservati i seguenti criteri: a) previsione di una soglia I.S.E.E. oltre la quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere la quota massima stabilita. b) previsione di una soglia I.S.E.E. sotto la quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio o è tenuto ad una contribuzione minima. c) previsione di fasce di reddito, corrispondenti a scaglioni I.S.E.E. predeterminati e compresi tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b), a secondo delle quali saranno attribuite quote di compartecipazione diversificate. La soglia di gratuità per l’accesso sarà differenziata secondo la tipologia e le caratteristiche del servizio. In linea generale sarà prevista l’esenzione per soggetti appartenenti a nuclei familiari che usufruiscono dell’assistenza economica da parte dei Servizi Socio Assistenziali territoriali o che sono in possesso dei requisiti per ottenerla. Casi particolari, in deroga a quanto previsto nel presente articolo, potranno essere valutati dalle Antenne Sociali, in funzione di eventuali progetti di intervento personalizzati, con tempi e modalità di attuazione e verifica concordati con l’utente interessato. Art. 5 Criteri per la determinazione della situazione economica L’ indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) è dato dalla somma dell’indicatore della situazione reddituale (ISR) e dell’indicatore della situazione patrimoniale (ISP) divisa per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare così come definito all’art. 2 c. 2 del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/00 e dall’art. 1 bis del DPCM 221/99 così come modificato dal DPCM 242/01. 3 COMUNE DI ARIANO IRPINO Capofila ______________________________________________________________________________ Pertanto, l’ lSEE si ottiene sommando, nei modi previsti dal presente regolamento, i redditi del nucleo familiare con una quota del patrimonio, nella misura del venti per cento, e ponderando tale somma (che rappresenta l'indicatore della situazione economica -ISE) in base alla struttura del nucleo familiare: INDICATORE DELLA INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE + SITUAZIONE PATRIMONIALE x 20% I.S.E.E. = ----------------------------------------------------------------------------------------------------SCALA DI EQUIVALENZA E’ fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a valutazione. In tal caso l’accesso alla prestazione sociale avverrà senza il godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenze dipendenti dalla situazione economica. Art. 6 Criteri per la determinazione del nucleo familiare di riferimento La valutazione della situazione economica del richiedente la prestazione sociale agevolata viene determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, individuato secondo i seguenti criteri: a) ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare; b) fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, come individuata ai sensi dell'articolo 4 del DPR 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dalle lettere seguenti; c) i soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare: • della persona della cui famiglia anagrafica fa parte; • se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice Civile, secondo l'ordine ivi previsto; d) i coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; e) i coniugi che hanno residenza diversa, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno di essi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi: • quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l’omologazione della separazione consensuale ai sensi dell’articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell’articolo 126 del codice civile; • quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all’articolo 708 c. p. c.; 4 COMUNE DI ARIANO IRPINO Capofila ______________________________________________________________________________ • • • quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o sono stati adottati nei suoi confronti i provvedimenti di cui all’articolo 333 del codice civile; quando si è verificato uno dei casi di cui all’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali. f) il figlio minore di diciotto anni, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell' affidatatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante; g) il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del DPR 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero della persona di cui è a carico ai fini IRPEF. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest’ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore. Art. 7 Scala di equivalenza per la determinazione dell’ISEE Con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, per il calcolo dell’ISEE si applicano, a norma del precedente art. 3, i parametri desunti dalla seguente scala di equivalenza: numero dei componenti del nucleo familiare 1 2 3 4 5 Parametro 1,00 1,57 2,04 2,46 2,85 I parametri sopra indicati sono incrementati in presenza delle seguenti condizioni: • • • • maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente; maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore; maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%, cui viene equiparata la mutilazione e l'invalidità di guerra e l'invalidità per servizio compresa tra la prima e la quinta categoria; maggiorazione di 0,2 per i nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 11 del presente Regolamento. La maggiorazione spetta altresì ai nuclei familiari composti da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 11 del presente Regolamento. 5 COMUNE DI ARIANO IRPINO Capofila ______________________________________________________________________________ Art. 8 Variazioni al nucleo familiare per particolari prestazioni Ai sensi del secondo comma dell’art. 3 del decreto legislativo n. 109/98 e successive modificazioni, i vari provvedimenti che definiranno le modalità attuative del presente Regolamento, potranno prevedere, per taluni servizi ed in relazione a particolari prestazioni, la possibilità di assumere, come unità di riferimento, una composizione del nucleo familiare estratto rispetto quella risultante dall’applicazione del precedente art. 4. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del decreto legislativo 109/98, riportata al precedente articolo. Art. 9 Calcolo dell’indicatore della situazione reddituale L’indicatore della situazione reddituale si calcola sommando, per ciascun componente del nucleo familiare: Il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall’ultima dichiarazione presentata ovvero in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall’ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali (per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell’anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell’anno precedente. Se al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione relativa ai redditi dell’anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell’anno precedente). Il reddito è da considerarsi al netto dei redditi agrari per coloro che svolgono le attività indicate nell’articolo 2135 del Codice Civile, anche in forma associata, come imprenditori agricoli titolari di partita IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell’IVA. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti; b) Il reddito di lavoro prestato nelle zone di frontiere o in altri paesi limitrofi da soggetti nel territorio di Stato; c) I proventi derivanti da attività agricole svolte anche in forma associata per le quali sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal dine dovrà farsi riferimento alla base imponibile ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato. d) Il reddito figurativo di attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare del nucleo familiare, con riferimento ad apposita circolare del Ministero dell’Economia a) Dalla somma dei redditi familiari determinati come sopra, si detraggono a fine concorrenza € 5.164,57, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione con contratto registrato. Art. 10 Modalità di calcolo dell’indicatore patrimoniale Il patrimonio si calcola sommando per ciascun componente del nucleo familiare: a) Il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l’ammontare dell’eventuale debito residuo, alla stessa data del 31 dicembre, per mutui contratti per i predetti fabbricati: in alternativa alla detrazione per il debito residui del 6 COMUNE DI ARIANO IRPINO Capofila ______________________________________________________________________________ mutuo, è detratto, se più favorevole, il valore dell’abitazione principale, come sopra definito, nel limite di euro 51.645,68. Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni, la detrazione si applica su una di tali abitazioni, individuata dal richiedente. Nel caso di possesso dell’abitazione principale in misura inferiore al 100% la detrazione sarà rapportata a detta quota. Per situazioni particolari si rinvia all’art. 4 del DPCM 7 maggio 1999 n. 221 come modificato e integrato dal DPCM 4 aprile 2001 n. 242. b) Il valore del patrimonio mobiliare calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate a altri cespiti patrimoniali individuati secondo le modalità definite dal DPCM 242/2001. concorrenza, Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare determinati come sopra si detrae, fino a una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare pari a euro 15.493,70. Detta franchigia non si applica per la determinazione del reddito di cui al punto a). Il valore dell’indicatore della situazione patrimoniale, determinato come ai precedenti punti a) e b), concorre ai fini della determinazione dell’ISE nella misura del 20%. Art. 11 Modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica Per l’accesso ai servizi per i quali è prevista la compartecipazione ai costi mediante l’applicazione dell’ ISEE, il richiedente presenterà domanda ai competenti servizi territoriali del Piano Sociale di Zona (Antenne sociali e Punti sociali), corredata dalla documentazione necessaria per la determinazione della propria situazione economica. A tal fine egli dovrà compilare l’apposita dichiarazione sostitutiva unica, (DSU) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni, compilando il modello-tipo previsto dal D.P.C.M. 18.05.2001 e successive modifiche e integrazioni, concernente le informazioni necessarie per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente. La dichiarazione sostitutiva unica può essere presentata dal dichiarante all’INPS, all’ Ufficio di Piano, ovvero ad uno dei Centri di Assistenza fiscale (C.A.F.) con i quali sarà stipulata apposita convenzione. Gli Enti ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un’attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica. La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l’attestazione della sua presentazione. Essa, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso ai servizi per i quali è prevista la compartecipazione alla spesa. Qualora il richiedente - o altro componente del suo nucleo familiare – abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva unica al Comune di residenza, all'INPS o ad un C.A.F., può esibire la stessa dichiarazione, munita dell'attestazione I.S.E.E. rilasciata dall'Ente cui l’ha presentata, purché la medesima attestazione sia in corso di validità. Nella dichiarazione sostitutiva unica il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi delle leggi vigenti. 7 COMUNE DI ARIANO IRPINO Capofila ______________________________________________________________________________ L'acquisizione e il trattamento dei dati della dichiarazione sostitutiva unica avvengono nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, nonché del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135. Art. 12 Assistenza alla compilazione Per una corretta compilazione delle dichiarazioni ISEE, l’Ufficio di Piano predisporrà specifico materiale esplicativo ed informativo e garantirà ai cittadini un’adeguata e gratuita assistenza, adottando tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative più idonee per fornire tale assistenza. A tal fine si avvarrà sia di personale interno che di persone o servizi esterni, con i quali, fatto salvo il potere di controllo di cui al successivo art. 13, formalizzerà e sottoscriverà, così come stabilito dalla normativa nazionale, apposite convenzioni. Art. 13 Convenzioni con i Centri assistenza fiscale Per l’espletamento in delega delle funzioni indicate al precedente articolo, l’ Ufficio di Piano stipulerà apposita convenzione con tutti i Centri assistenza fiscale (C.A.F.) che abbiano una sede operativa in uno o più dei 29 Comuni dell’ambito territoriale e che manifestino la propria disponibilità in merito. Le convenzioni con i C.A.F., oltre che a sopperire ad esigenze di carattere organizzativo, sono finalizzate ad assicurare: a) adeguate garanzie di espletamento delle complesse procedure di raccolta, istruttoria e gestione delle autocertificazioni I.S.E.E. sotto il profilo professionale; b) un numero maggiore di sportelli a disposizione del pubblico ove, oltre che la mera presentazione della modulistica compilata, l’utente possa ricevere, senza sostenere spese, un’adeguata assistenza e consulenza per la compilazione. Art. 14 Controlli L’Ufficio di Piano attiverà i controlli formali sulle autodichiarazioni attivando due tipologie di verifica: a) Controlli a campione su un numero determinato di autodichiarazioni, da attivarsi periodicamente; b) Controlli su singole dichiarazioni, qualora al momento della presentazione o in corso di istruttoria insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti. L’attività di controllo sulle autodichiarazioni è anzitutto finalizzata alla rilevazione di eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica o di integrazione da parte del dichiarante, anche in fase istruttoria, ogni qual volta sia evidente la buona fede dell’interessato, dando priorità agli errori che hanno rilevanza sostanziale sul procedimento in corso. Ai sensi dell’art. 4, comma 7 del D. Lgs. 109/98 e s.m.i, ai fini dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti,., l’Ufficio di Piano potrà avvalersi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione, nonché predisporre appositi accertamenti tramite gli uffici preposti (Ufficio Anagrafe, Ufficio ICI, VV.UU., ecc.). 8 COMUNE DI ARIANO IRPINO Capofila ______________________________________________________________________________ Inoltre, ai sensi dell’art. 4, comma 8 del D. Lgs n. 109/98 e s.m.i., l’ Ufficio di Piano potrà avvalersi dell’operato della Guardia di Finanza per garantire, a campione e in caso di ragionevoli dubbi circa la veridicità dei dati dichiarati, controlli sostanziali delle posizioni reddituali e patrimoniali. Art. 15 Sanzioni e revoca dei benefici Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2002 n. 445 in materia di sanzioni penali per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli di cui al precedente articolo, emerga la non veridicità sostanziale delle dichiarazioni sostitutive presentate, l’interessato decade dai benefici o agevolazioni ottenute in virtù delle dichiarazioni non veritiere ed, eventualmente si procederà al recupero dei benefici concessi. Art. 16 Rilevanti variazioni della situazione economica Il richiedente la prestazione o altro componente del suo nucleo familiare definito ai fini I.S.E.E., può presentare una nuova dichiarazione, entro il periodo di validità della attestazione in suo possesso, qualora subentrino rilevanti variazioni nelle consistenze reddituali o patrimoniali in godimento, rispetto a quelle dichiarate ai fini del calcolo della situazione economica, tali da comportare una variazione della quota di compartecipazione ai costi o una nuova più favorevole collocazione nelle graduatorie di accesso ai servizi. L’efficacia della nuova dichiarazione decorre dal mese successivo alla data della nuova attestazione I.S.E.E. Art. 17 Trattamento dei dati personali L’ acquisizione, il trattamento e lo scambio delle dichiarazioni e dei dati personali ed, in generale, di tutta la documentazione inerente l’applicazione dell’ I.S.E.E. devono avvenire nel pieno rispetto della legge n. 675/96 e del Dlgs n. 135/99, a tutela e garanzia della privacy di ogni cittadino. Art. 18 Comunicazione ai cittadini e pubblicità del regolamento L’applicazione dell’I.S.E.E. nei vari servizi sarà adeguatamente supportata da campagne di comunicazione e sensibilizzazione da parte dell’Ufficio di Piano, realizzate, nell’ambito del Piano della Comunicazione, anche con l’ausilio di tecnologie informatiche e multimediali. Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione, presso le sedei delle Antenne sociali e dei Punti sociali attivati in ogni Comune dell’Ambito territoriale. Art. 19 Norme finali e di rinvio Il presente Regolamento ha carattere sperimentale e potrà essere soggetto a verifiche per apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie o opportune a seguito della sua concreta applicazione. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti, statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applicano le normative sopra ordinate. Il presente regolamento è stato approvato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 02/10/2003. 9