Il caso impregilo
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Il caso impregilo
CORPORATE & COMMERCIAL Ottobre 2014 IL CASO IMPREGILO: LA CASSAZIONE DEFINISCE REGOLE PIÙ RIGOROSE IN RELAZIONE ALL’ACCERTAMENTO DELLA EFFICACIA DEI MODELLI ORGANIZZATIVI (COMMENTO A CASS. PEN. SEZ. V N. 4677 30 GENNAIO 2014) Con sentenza n. 4677 del 30.01.2014, la Cassazione Penale annullava con rinvio la pronuncia emessa dalla Corte di Appello di Milano nel 2012 con la quale la società Impregilo S.p.a. (“Impregilo”) veniva assolta dalle imputazioni per responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal D.lgs. 231/2001. Quella della Cassazione risulta essere una pronuncia importante nel panorama giurisprudenziale poiché si discosta dalla maggior parte delle sentenze sul tema che sono solite fondare la colpevolezza dell’ente su motivazioni ed argomentazioni piuttosto carenti. In breve, al fine di valutare l’effettiva idoneità del Modello Organizzativo di cui al D.lgs. 231/2001 (“Modello” o “Modello Organizzativo”), la Cassazione ritiene sia necessario operare un percorso argomentativo più rigoroso e applicato al caso concreto. Solitamente la maggior parte dei procedimenti sul tema si conclude, accertata la responsabilità penale delle persone fisiche, con la declaratoria di non adeguatezza del Modello Organizzativo. Tuttavia, le motivazioni addotte sono per lo più scarne e non vengono effettuate verifiche particolari al fine di potere fondare la colpevolezza dell’ente. L’autore del commento in oggetto la definisce una responsabilità “a traino”: se il reato presupposto è accertato, ne consegue una automatica valutazione di inidoneità del Modello Organizzativo. La Cassazione eccepisce che la maggior parte delle pronunce sul tema non si preoccupa di fornire indicazioni specifiche alle aziende in merito alle misure da implementare per assicurarsi un’idoneità del Modello Organizzativo. Nel caso di specie, la sentenza della Corte di Appello, tra l’altro, costituisce uno dei pochi esempi in cui il Modello veniva ritenuto idoneo, tuttavia sulla base di un impianto argomentativo piuttosto carente. Veniamo ora ad esaminare la sentenza n. 4677 del 2014, oggetto di commento. La suddetta pronuncia annullava con rinvio, ex art. 6 D.lgs. 231/2001, la sentenza di proscioglimento emessa dalla Corte di Appello di Milano nei confronti della società Impregilo, relativamente all’illecito amministrativo dipendente dai reati di false comunicazioni sociali e di aggiotaggio, di cui all’art. 25 ter lett. a) ed r) D.lgs. 231/2001. Impregilo era già stata prosciolta in primo grado nel 2009 e successivamente, in secondo grado, nel 2012. In sostanza, secondo la Corte di Appello, il Presidente del CDA e l’Amministratore Delegato avevano dolosamente manipolato dati per poi inserirli in un comunicato stampa, diffondendo così notizie false e idonee a provocare una sensibile alterazione del valore delle azioni della società e delle obbligazioni emesse da altre società del gruppo. In entrambe le sentenze si era ritenuto che, pur nell’accertamento della responsabilità penale dei vertici della azienda per i reati di aggiotaggio e di false comunicazioni sociali, Impregilo dovesse essere prosciolta e che le condotte poste in essere dai suddetti vertici non fossero da ricollegarsi strutturalmente ad un errato Modello Organizzativo ma da ricondurre agli agenti stessi. Inoltre, il Modello era stato ritenuto idoneo ad evitare il verificarsi di eventuali comportamenti criminosi dei vertici aziendali. 1 CORPORATE & COMMERCIAL Ottobre 2014 Secondo i difensori di Impregilo, l’elusione del Modello Organizzativo operata dai vertici della società costituiva una variabile sottratta al dominio dell’ente e imputabile solamente alle condotte dolose dei suddetti vertici. Tali condotte, quindi, non erano da collegarsi ad un inidoneo Modello Organizzativo ma agli agenti stessi che avevano operato fraudolentemente. Inoltre, le condotte illecite del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell’Amministratore Delegato sarebbero state poste in essere unicamente in danno agli operatori del mercato attraverso il comunicato stampa. La Cassazione, in primo luogo, pone l’accento su come l’aggiotaggio sia un “delitto di comunicazione”, ritenendo il Modello Organizzativo di Impregilo carente proprio sul fronte della comunicazione. I comunicati stampa, contenenti dati manipolati dolosamente, venivano direttamente finalizzati dai soggetti sopra citati senza che nessun altro soggetto interno o esterno potesse effettuare un controllo sul contenuto degli stessi prima della diffusione sul mercato. Viene, quindi, posta l’attenzione sul ruolo dell’Organismo di Vigilanza. Secondo la Corte, se a tale Organismo non veniva neppure concesso di dissentire sul prodotto finito (ossia, il comunicato) allora è evidente che il Modello Organizzativo predisposto da Impregilo non possa considerarsi idoneo ad impedire la consumazione di un reato di comunicazione, quale l’aggiotaggio. A detta della Corte di Cassazione il D.lgs. 231/2001 si fonda sul presupposto che un efficace Modello Organizzativo possa essere violato solo se i soggetti apicali (persone fisiche) dell’ente abbiano operato eludendo fraudolentemente il Modello stesso. Quindi la natura fraudolenta della condotta dei suddetti soggetti costituirebbe un indice rivelatore della validità del Modello, nel senso che solo una condotta fraudolenta appare atta a forzarne le “misure di sicurezza”. La Corte precisa, infine, che la condotta fraudolenta non può consistere solamente nella mera violazione delle prescrizioni contenute nel Modello. Si deve trattare di una condotta di aggiramento di una norma imperativa e non di una semplice violazione “frontale” della stessa. Secondo la Corte la sentenza impugnata ravvisa la condotta fraudolenta dei vertici della società in un “abuso” e, quindi, nell’uso distorto di un potere e non in un “inganno” ex art. 6 d.lgs. 231/2001 che costituisce, invece, una condotta fraudolenta diretta verso la struttura aziendale. Sul punto la Cassazione afferma che si dovrà pronunciare il giudice del rinvio. La Cassazione ha ritenuto, quindi, non idoneo il Modello in essere all’epoca dei fatti contestati, annullando con rinvio la pronuncia della Corte di Appello di Milano del 2012. Da questa pronuncia significativa emerge, quindi, la necessità di giungere ad un percorso argomentativo più rigoroso ed applicato al caso concreto. Certamente le indicazioni e le linee guida dettate dalla Cassazione si riveleranno utili alle aziende per tutti i futuri controlli che saranno posti in essere nell’attività di “manutenzione” del Modello Organizzativo, al fine di potere giungere ad una dichiarazione di idoneità dello stesso. Per ulteriori informazioni: [email protected] 2