02-02 FUSIONE E CREAZIONE NUOVO COMUNE VAL LIONA

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02-02 FUSIONE E CREAZIONE NUOVO COMUNE VAL LIONA
COPIA
Deliberazione n° 2
COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI
PROVINCIA DI VICENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: RICHIESTA ALLA REGIONE VENETO DI VARIAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI
PER FUSIONE DEI COMUNI DI GRANCONA E SAN GERMANO DEI BERICI E COSTITUZIONE DI UN
NUOVO COMUNE DENOMINATO “VAL LIONA” (L.R. 24.12.1992 N. 25). APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO POLITICO-PROGRAMMATICO FINALIZZATO ALLA RICHIESTA DI FUSIONE.
L’anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18:05 nella sala delle adunanze, a seguito
di convocazione del Sindaco, mediante lettera recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è oggi riunito il
Consiglio Comunale, in seduta Straordinaria di Prima Convocazione, sotto la presidenza del sig. ZANELLA
ALBERTO.
Svolge le mansioni di segretario verbalizzante il sig. SPARACIO GIUSEPPE.
Eseguito l’appello è quanto segue:
ZANELLA ALBERTO
BELLONI CELESTINO
FERRIAN LAURA
RABARIN VANESSA
CELLINA CLAUDIA MARIA
SCHIO ISABELLA
BORGESE PASQUALE
Presenti / Assenti
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presenti n° 6 - Assenti n° 1
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Il Sindaco introduce l’argomento posto all’ordine del giorno spiegando che rappresenta un momento unico nella vita di ogni
Comune, perché i consiglieri decideranno se sciogliere il Comune di San Germano dei Berici e fonderlo con il Comune di
Grancona e generare un nuovo Comune denominato Val Liona.
In prima battuta ci tiene a ringraziare il Segretario comunale a nome di tutta l’amministrazione, per la professionalità e la
completezza del lavoro svolto nella redazione del progetto di fusione e per aver creato un documento storico che racchiude tutti
i dati oggettivi dei Comuni di Grancona e San Germano dei Berici. Probabilmente – aggiunge- l’unico dato soggettivo è
rappresentato dal nome del nuovo ente Val Liona, nome che è stato deciso insieme dalle due giunte.
A questo punto spiega che le ragioni che hanno indotto le amministrazioni a fondersi sono ben rappresentate nel progetto e
ricorda che per arrivare a questo tipo di proposta è stata fondata l’Unione Colli Berici nel 2000 fra Grancona, San Germano e
Zovencedo, quest’ultimo poi è uscito nel 2006 e che, fin dal 2003 tutti i dipendenti sono stati trasferiti all’Unione, questo
probabilmente eviterà conflitti interni al nuovo ente.
Ricorda che un momento molto importante della storia comune dei due paesi è rappresentato dall’idea di redarre un Piano di
assetto del territorio concordato nell’anno 2008. Infine ammette che dopo le elezioni amministrative di Grancona del 2014 il
processo che porta alla fusione ha subito un’accelerazione, perché le due amministrazioni hanno trovato una sinergia unica che
ha portato alla decisione di oggi.
Il Sindaco ci tiene quindi a precisare che la cittadinanza è stata coinvolta in questa scelta, infatti il 12 ottobre del 2015 è stata
fatta a Grancona un’assemblea pubblica e consegnato il progetto di fusione alla cittadinanza e fu presentato un questionario
che poi fu spedito insieme alla TARI nel mese di novembre 2015 e con la rivista dell’amministrazione “San Germano informa”.
A questo punto dà lettura dei dati del questionario citati anche nel progetto di fusione:
NR QUESTIONARI INVIATI
NR QUESTIONARI
RESTITUITI
% QUESTIONARI
GRANCONA
756
139
18,4%
SAN GERMANO DEI
BERICI
457
97
21,2%
UNIONE
1213
259
21,4%
* FAVOREVOLI E CONTRARI:
SAN GERMANO
NON HANNO
INDICATO IL COMUNE
TOTALE
TERRITORIO
GRANCONA
DEI BERICI
FAVOREVOLI
130 (93,5%)
83 (85,6%)
20 (87%)
233 (90%)
CONTRARI
9 (6,5%)
14 (14,4%)
3 (13%)
26 (10%)
Ricorda che il 23 febbraio 2016 è stata fatta una seconda assemblea pubblica a San Germano nella quale sono stati spiegati i
risultati del questionario e si è risposto ad alcuni dubbi della cittadinanza. Uno dei dubbi che aveva posto la cittadinanza era
rappresentato dalla volontà di conoscere la situazione debitoria dei due enti ed ecco la ragione perché nel progetto di fusione è
stato inserito un paragrafo in cui si chiarisce che il peso dei mutui più interessi che si accollano i cittadini del Comune di
Grancona è di €58,09 per ogni cittadino nel 2016, mentre quello che si accollano i cittadini di San Germano è pari ad €23,53,
pertanto i cittadini del nuovo Comune Val Liona si accolleranno circa €36,00 pro capite, cifra che ovviamente calerà man mano
che i mutui si estingueranno.
A questo punto il Sindaco ricorda i dati relativi alla popolazione che di seguito si riportano:
1951
1961
1971
1981
1991
2000
2014
GRANCONA
1.963
1.486
1.422
1.471
1.595
1.733
1.876
SAN
GERMANO
1.820
1.288
1.051
1.014
1.017
1.093
1.187
TOTALE
AREA
3.783
2.774
2.473
2.485
2.612
2.826
3.063
Il Sindaco precisa che la situazione economica dei Comuni è ottima ed il consuntivo è stato sempre approvato con avanzi di
amministrazione, quindi, spiega che lui in linea generale, è contrario ad una legge che obbliga i Comuni sotto un certo numero
di abitanti a fondersi, perché ognuno degli oltre 8.000 comuni italiani hanno proprie tradizioni e peculiarità che vanno mantenute
e, inoltre, nei piccoli comuni il costo degli amministratori è davvero modesto. Nel caso di Grancona e San Germano, tuttavia,
ritiene che la scelta di stasera sia giusta e ben motivata ed arriva dopo sedici anni di Unione e dopo che nel territorio si sono
unificate le tradizioni e sono già sorti numerosi gruppi sotto il nome Val Liona, ricorda il Centro anziani Val Liona, la Pro Loco
Val Liona, l’Unità pastorale Val Liona, il Gruppo Amici della Val Liona, la Protezione civile Val Liona, l’Istituto Comprensivo Val
Liona, per cui la decisione di stasera è di fatto una presa d’atto di una situazione già in essere sul territorio.
Ringrazia, infine, tutti i presenti per questa serata storica e meravigliosa al tempo stesso che permette di fare qualcosa di buono
per la nostra amata Val Liona, quindi apre la discussione.
Il Consigliere BORGESE ringrazia il Sindaco per l’esposizione esaustiva ed il segretario per il progetto che ritiene fatto molto
bene, tuttavia avrebbe voluto che nel progetto fosse stato inserito anche un capitolo sui rischi che potrebbe portare la fusione.
Il Sindaco ringrazia il Consigliere Francesco BORGESE per le parole.
La Consigliera SCHIO chiede perché non è stato possibile riunire congiuntamente i due Consigli e fare incontri preparatori tra i
due consigli prima di arrivare alla decisione di questa sera.
Il Sindaco risponde che lo Statuto dei due Comuni non consente di fare una riunione di Consiglio fuori dal territorio comunale e
se avessimo preso questa decisione avremmo corso il rischio che la seduta venisse invalidata, tuttavia ricorda che è stato
scelto di svolgere due consigli lo stesso giorno a distanza di un’ora l’uno dall’altro per permettere al segretario di andare a
Grancona, consigli interamente dedicati al progetto di fusione. Poi ammette che si sarebbero potuti organizzare degli incontri tra
tutti i consiglieri, ma in realtà il progetto di fusione è stato un atto gestionale discusso in una seduta in giunta dell’Unione nella
quale si è anche deciso che il luogo di discussione del progetto dovesse essere proprio il Consiglio di stasera. Ricorda però
che a tal riguardo il progetto è stato inviato con largo anticipo a tutti i consiglieri e che rappresentanti delle minoranze sono stati
sempre presenti alle assemblee pubbliche e di questo li ringrazio e, probabilmente se non fossero stati presenti, probabilmente,
l’amministrazione si sarebbe preoccupata maggiormente di coinvolgerli.
La Consigliera SCHIO ricorda che c’è una proposta di legge che prevede che i Comuni sotto i 5.000 devono sparire, quindi
chiede se si poteva cogliere l’occasione per coinvolgere altri comuni vicini?
Il SINDACO ringrazia per la domanda e risponde che quando si progettò di fare l’Unione furono coinvolti i Comuni di Grancona,
Sossano, Orgiano e Zovencedo, perché costituiscono il territorio della Val Liona. Orgiano era intento a costituire una propria
Unione, per cui non accetto, mentre Sossano nicchiò per poi aderire solo recentemente all’Unione del Basso Vicentino, l’unico
che accettò fu Zovencedo. Poi spiega che numerosi sono stati gli incontri nel periodo 2013-2014 tra lui, il Sindaco Mondardo ed
i Sindaci di Sossano e Villaga per cercare condivisioni e per vedere se ci fossero possibilità di allargare l’Unione Colli Berici Val
Liona, poi Sossano ha deciso di entrare nell’Unione del Basso Vicentino. Infine rassicura che in questo momento non esistono
volontà politiche di unificare obbligatoriamente i comuni sotto i 5.000.
Il Consigliere BORGESE chiede spiegazioni riguardo alla scelta di prevedere che la sede legale sia a Grancona.
Il SINDACO ricorda che sarà lo Statuto a decidere la nuova sede, provvisoriamente si è scelta Grancona perché per sedici anni
la sede legale dell’Unione è stata a San Germano e, quindi, si è ritenuto un atto dovuto di portare la sede legale a Grancona,
tuttavia si è deciso di prevedere comunque una sede tecnico-amministrativa a San Germano, spiega però che questa è una
scelta soggettiva che potrà essere modificata dalla nuova amministrazione del Comune di Val Liona.
A questo punto il Segretario spiega che le due delibere saranno pubblicate all’Albo dei due enti e sui siti istituzionali per quindici
giorni, termine entro cui i cittadini potranno fare delle osservazioni, poi tutto verrà mandato alla Regione ed inizierà il cammino
per arrivare al referendum consultivo. In questi mesi verranno svolte una o più assemblee pubbliche per discutere il nuovo
Statuto, come prevede la normativa regionale che auspica il maggior coinvolgimento possibile della popolazione.
Il Consigliere BORGESE chiede se l’amministrazione pensa di istituire una Commissione per stendere il nuovo Statuto.
Il Sindaco risponde di si perché lo prevede lo Statuto.
La Consigliera SCHIO chiede se si pensa di coinvolgere la popolazione ulteriormente.
Il Sindaco risponde che certamente verranno organizzati altri incontri, il primo dei quali probabilmente nel mese di maggio per
spiegare quello che succederà con la nuova amministrazione.
A questo punto il Sindaco dichiara di sperare che a guidare il nuovo Comune di Val Liona sia un Sindaco di provata esperienza,
perché dovrà gestire molte difficoltà iniziali oltre a dover rappresentare due comunità che da sempre hanno fatto parte di due
Comuni diversi, poi, non essendo ulteriori interventi, pone in votazione l’argomento ricordando che la votazione che stanno per
fare i Consiglieri ha una valenza storica, perché prevede di fondere due Comuni che hanno una vita di centinaia di anni in una
nuova entità geografica.
I L C O N S I G L I O COMUNALE
RICHIAMATE le seguenti norme nazionali e regionali:
a) Normativa nazionale:
 Costituzione (art. 133): il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito
di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
 D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267: l’art. 15 prevede che, salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere
istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come
conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite. Si prevede, altresì, la possibilità di definire lo statuto del
nuovo comune anche prima della sua costituzione. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della
regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati
ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono (così come modificato dall’art. 12 D.L.
06/03/2014 n. 16 convertito in legge 68/2014).
 L. 5 maggio 2009 n. 42: l’art 12, co. 1, lett. f) prevede forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni,
anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali.
 L. 12 novembre 2011 n. 183 e s.m.i.: l’art. 31, co. 23, prevede l’esclusione dell’applicazione delle (regole del
patto di stabilità interno) del pareggio di bilancio per 5 anni per il Comune istituito per fusione.
 L. 7 agosto 2012 n. 135: l’art. 20, co. 1 bis, prevede che, a decorrere dall’anno 2016, il contributo straordinario ai
comuni che danno luogo alla fusione è commisurato al 40% dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010 ai
comuni che si sono fusi, nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti e comunque non superiore a 2 milioni di
euro per ciascun beneficiario. La disposizione vale per le fusioni realizzate negli anni 2012 e successivi.
 Legge 7 aprile 2014 n. 56: ha previsto che gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali si applicano ai
comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale (in mancanza i comuni con una popolazione
pari o superiore a 3.000 abitanti oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane che
devono esercitare obbligatoriamente le funzioni fondamentali dei comuni sono esentati da tale obbligo per un
mandato elettorale). Sono previste inoltre ulteriori norme di semplificazione. Link ai contenuti.
 Legge 28 dicembre 2015 n. 208: art. 1 c. 17 Una quota del Fondo di solidarietà comunale, non inferiore a 30
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti
a seguito di fusione.
 Legge 28 dicembre 2015 n. 208: art. 1 c. 229 A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla
spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa
relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.
b) Normativa regionale:
 STATUTO DEL VENETO Legge Regionale statutari 17 aprile 2014 n. 1: Art. 20: definisce i soggetti legittimati
all’iniziativa legislativa per la modifica della circoscrizione comunali;
 L.R. 24 dicembre 1992 n. 25: l’art. 3 prevede che la variazione delle circoscrizioni comunali può consistere: d)
nella fusione di due o più comuni in uno nuovo;
 L. R. 24 settembre 2013 n. 22 : ha novellato la L.R. n. 25/92 introducendo all’art. 6 il co. 5 bis che elimina il
quorum previsto per il referendum consultivo delle popolazioni interessate alla fusione;
 DGR n. 1417 del 6 agosto 2013: il Piano di Riordino territoriale prevede l’assegnazione, nell’anno finanziario
successivo alla legge regionale istitutiva del nuovo Comune, di un contributo straordinario a favore del comune
derivante da fusione, L’ente interessato è tenuto a presentare la richiesta entro il 30 marzo dell’anno successivo
alla fusione.
 DGR n. 81 del 2 febbraio 2016 "Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi straordinari
triennali alle fusioni di comuni. L.R. n. 18 del 27.04.2012 art. 10 c. 1 bis. Deliberazione/CR del 19.11.2015. Art.
10 c. 1 L.R. 18 del 27.04.2012";
PRESO ATTO CHE:
- lo Statuto del Veneto, approvato con Legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n. 1, stabilisce che, al fine di favorire
più elevati livelli di qualità e di efficienza nell'erogazione dei servizi, realizzare dinamiche di sviluppo armonico dei
territori e conseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica, la legge regionale “promuove e disciplina forme
di esercizio associato delle funzioni e dei servizi da parte dei comuni, particolarmente di piccole dimensioni o situati
nelle zone montane o economicamente svantaggiate, incentivando in via prioritaria le fusioni” (art. 12, comma 1, lett.
a);
- la Legge Regionale n. 18 del 27.04.2012 rubricata “Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali”
ha dato avvio al processo di riordino territoriale per l'individuazione della dimensione territoriale ottimale ed
omogenea per area geografica e la promozione dello sviluppo di unioni, convenzioni, nonché della fusione di
Comuni;
DATO ATTO che le amministrazioni di Grancona, San Germano dei Berici hanno costituito in data 30 settembre
2000, l’Unione Colli Berici Val Liona, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000, con la lungimiranza e la
consapevolezza, espressa in tempi non sospetti, di chi sapeva bene che la strada per gestire al meglio le funzioni
degli enti locali di minori dimensioni fosse quella dell’associazionismo.
CONSTATATO che, ad oltre quindici anni dalla costituzione dell’Unione Colli Berici Val Liona, il processo di
organizzazione dei servizi tramite l’unione è stato molto complesso, con tante difficoltà, sia dal punto di vista
amministrativo, sia di quello della gestione del personale dipendente, ma si può anche dire che, oggi, sia la struttura
che la popolazione sono pronte al passo ulteriore della fusione, con la certezza di creare maggiore efficienza e
miglioramento nell’erogazione dei servizi al cittadino.
RITENUTO che la fusione possa semplificare l'attuale e futura gestione associata delle funzioni e dei servizi in Val
Liona, avviando un percorso al quale potranno successivamente aderire anche altri enti;
TENUTO CONTO CHE le due amministrazioni comunali oltre ad avere organizzato incontri con la cittadinanza a fine
2015, hanno sottoposto alla cittadinanza un questionario “rivolto a tutti i cittadini dell’Unione per capire come viene
vissuta l’Unione Colli Berici Val Liona e sondare come viene percepita la proposta di eventuale fusione tra i comuni
di Grancona e San Germano dei Berici dopo quindici anni di esperienza Unionale” che ha dato il seguente risultato:
* QUESTIONARI INVIATI / RITORNATI
San Germano dei Berici  97/457  PARI AL 21,2%
Grancona  139/756  PARI AL 18,4%
* FAVOREVOLI E CONTRARI:
GRANCONA
SAN GERMANO
NON HANNO
INDICATO IL
COMUNE
TOTALE
TERRITORIO
FAVOREVOLI
130 (93,5%)
83 (85,6%)
20 (87%)
233 (90%)
CONTRARI
9 (6,5%)
14 (14,4%)
3 (13%)
26 (10%)
DATO ATTO che si sono svolti alcuni incontri di sensibilizzazione sul territorio interessato;
RITENUTO che il processo di fusione dei Comuni di Grancona e San Germano dei Berici, oggi, possa agevolare lo
sviluppo del territorio, costituendo una struttura organizzativa e politica in grado di superare il problema del
sottodimensionamento, che acquisisca maggior peso anche sui tavoli tecnici, con importanti economie di scala nei
costi amministrativi, di gestione e di promozione della semplificazione istituzionale;
VALUTATO, inoltre, che al fine di incentivare il processo di fusione sono riconosciuti
 Erogazione del contributo straordinario statale (40% dei trasferimenti ricevuti nell’anno 2010) per 10 anni a
decorrere dalla fusione;
 Erogazione del contributo straordinario regionale (calcolato sulla base della DGR n. 81 del 2 febbraio 2016
"Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi straordinari triennali alle fusioni di comuni. L.R.
n. 18 del 27.04.2012 art. 10 c. 1 bis. Deliberazione/CR del 19.11.2015. Art. 10 c. 1 L.R. 18 del 27.04.2012").
 Priorità nell'assegnazione degli spazi finanziari regionali ai Comuni istituiti per fusione a decorrere dal 2011
 Esclusione dall’applicazione delle regole in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi (centrale di
committenza) per 3 anni
 Esclusione dall’assoggettamento dell’obbligo associativo per i comuni istituiti mediante fusione che
raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti o 2000 abitanti se appartenenti a Comunità
montane per un mandato elettorale
 Previsione di forme premiali nelle misure di incentivazione regionale
 Esclusione da vincoli per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa
relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente
 Subentro nei benefici, stabiliti dall'Unione europea o da leggi statali, di cui godevano gli enti estinti
DATO ATTO che, ai sensi della Legge Regionale 24.12.1992 n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e
comunali”:
- la variazione delle circoscrizioni dei comuni all'interno di una provincia avviene con legge regionale, previo
referendum consultivo (art. 2, comma 1);
- la variazione delle circoscrizioni comunali può consistere nella fusione di due o più comuni in uno nuovo e può
essere conseguente al processo istituzionale avviato mediante l'unione di comuni (art. 3, comma 1, lett. d) e comma
2);
- l'iniziativa legislativa per la variazione delle circoscrizioni comunali spetta ai soggetti di cui all'art. 20 dello Statuto
del Veneto, approvato con legge regionale statutaria 17.4.2012 n. 1 (art. 4, comma 1);
- quando uno o più comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscono titolo all'esercizio del potere di iniziativa
legislativa comunale, i relativi Consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta regionale, che,
entro sessanta giorni, trasmette al Consiglio regionale il corrispondente disegno di legge (art. 4, comma 3);
- ove il disegno di legge venga approvato, la Giunta regionale delibera il referendum consultivo delle popolazioni
interessate ed il relativo quesito (art. 5, comma 1);
RITENUTO, pertanto, di richiedere alla Giunta regionale del Veneto di farsi promotrice del disegno di legge per
l'istituzione del nuovo Comune denominato “Val Liona” mediante fusione dei Comuni di Grancona e San Germano
dei Berici, che si propone in allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A);
VISTO l'allegato documento politico-programmatico contenete le ragioni storiche, culturali, artistiche, religiose, sociali
ed economiche poste a base della proposta di fusione (Allegato B);
VISTI:
- l'art. 133 della Costituzione italiana;
- il D.Lgs. n. 267/200, in particolare gli artt. 15 e 16;
- lo Statuto del Veneto (Legge regionale statutaria 17.4.2012 n.1);
- la Legge Regionale 24.12.1992 n. 25, come modificata dalla Legge Regionale 24.9.2013 n. 22;
- gli Statuti comunali;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, resi dai Responsabili dei servizi
interessati, attestante la legittimità dell'atto, la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione
amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di
carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;
In conformità dell’esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente accertato e
proclamato:
Consiglieri presenti n° 6;
Voti favorevoli n° 6 , voti contrari n° * , astenuti n° * , legalmente espressi.
DELIBERA
1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;
2) DI RICHIEDERE alla Giunta regionale del Veneto di farsi promotrice del disegno di legge per la variazione delle
circoscrizioni comunali mediante fusione dei Comuni di Grancona e San Germano dei Berici ed istituzione del nuovo
comune denominato “Val Liona”, che si propone in allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale
(Allegato A);
3) DI APPROVARE il documento politico-programmatico contenente le ragioni storiche, culturali, artistiche, religiose,
sociali ed economiche poste a base della proposta di fusione, allegato alla presente quale sua parte integrante e
sostanziale (Allegato B);
4) DI DARE ATTO che verranno prossimamente organizzati ulteriori incontri pubblici di approfondimento sulla
tematica della fusione nel territorio dei due Comuni coinvolti;
5) DI DARE la più ampia diffusione al presente atto affinché ogni cittadino ne abbia adeguata conoscenza;
6) DI PROVVEDERE alla pubblicazione all'albo on line del presente atto per 15 giorni consecutivi, durante i quali gli
elettori del Comune potranno depositare in segreteria eventuali osservazioni od opposizioni relativamente allo
stesso, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. n. 25/1992;
7) DI TRASMETTERE, alla scadenza del termine predetto, copia della deliberazione alla Giunta regionale del
Veneto, unitamente alle osservazioni e alle opposizioni presentate, nonché alle eventuali controdeduzioni del
Comune, per gli atti di propria competenza.
--=oOo=-Con successiva votazione, voti favorevoli n° 6 , voti contrari n° *, astenuti n° *, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, in ragione dell'urgenza ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.
*********
Quindi il Sindaco ringrazia tutti i presenti e chiude il Consiglio alle ore 18:55 circa.
Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000.
Area interessata: AFFARI GENERALI
Visto: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa
Il Responsabile
Il Segretario Comunale
F.to SPARACIO GIUSEPPE
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to ZANELLA ALBERTO
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to SPARACIO GIUSEPPE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata
oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n° 267
del 18 agosto 2000.
Registro delle pubblicazioni n° 93
San Germano dei Berici, lì 06-04-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SPARACIO GIUSEPPE
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio che la presente deliberazione, per il decorso
termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000, è divenuta
esecutiva in data 17-04-2016
San Germano dei Berici, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
SPARACIO GIUSEPPE
Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo.
San Germano dei Berici, lì 06-04-2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Menegolo Marco
UNIONE COMUNI “COLLI BERICI – VAL LIONA”
PROVINCIA DI VICENZA
PIAZZA DEL MUNICIPIO n° 1 – 36040 SAN GERMANO DEI BERICI (VI)
C.F. 95063510242 - P. IVA 02950860243
Tel. 0444/868037 – Fax 0444/868159
Pec: unione.collibericiVAL [email protected]
Comune di Grancona
Comune di San Germano
Provincia di Vicenza
Provincia di Vicenza
Piazza Marconi n° 1
36040 Grancona (VI)
Piazza del Municipio, 1
36040 San Germano dei Berici (VI)
Cod. fisc. 00452360241
Tel. 0444.889989 – Fax. 0444.889469
Pec: [email protected]
Cod. fisc. 80009410244
Tel. 0444 868037- Fax 0444 868159
Pec: [email protected]
RAGIONI STORICHE, GEOGRAFICHE,
SOCIALI ED ECONOMICHE A
FONDAMENTO DELLA COSTITUZIONE
DEL NUOVO COMUNE DI “VAL LIONA”
MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI
GRANCONA E SAN GERMANO DEI
BERICI
IL SINDACO DI GRANCONA
Sig. Antonio LAZZARI
IL SINDACO DI SAN GERMANO DEI BERICI
Gr. Uff. Alberto ZANELLA
progetto redatto e curato dal
Segretario dell’Unione
Avv. Giuseppe SPARACIO
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PARTE I – INTRODUZIONE GENERALE
Il percorso di lettura contenuto nel presente progetto si snoda lungo due fondamentali
direttrici.
La prima è quella che porta ad individuare quelle analogie di carattere ambientale, sociale,
culturale, demografico ed economico che rappresentano solide basi su cui fondare l’edificio del
nuovo Comune di VAL LIONA a seguito della fusione.
La seconda è quella volta ad analizzare gli aspetti più sostanzialmente “aziendalistici”
dell’Unione Colli Berici Val Liona e dei comuni di Grancona e San Germano dei Berici, prima nella
loro autonoma identità strutturale e poi nella più complessa articolazione, così da evidenziare
l’attuale impiego delle risorse finanziarie e di quelle umane e prevedere come potranno transitare nel
nuovo soggetto giuridico.
Il nuovo ente per avere successo dovrà essere in grado di fare di più e meglio sul piano dei
servizi resi ai propri cittadini, ottimizzando le risorse di cui dispone e senza tuttavia attribuire valenza
negativa a quel concetto di “campanilismo” che fonda le sue radici nella peculiarità della storia
italiana e che è insita nel substrato culturale che caratterizza la comunità della Val Liona.
PARTE II – LE RAGIONI DELLA FUSIONE
Già prima della fine degli anni novanta, si era manifestata fra gli amministratori di quella
parte del territorio della provincia di Vicenza denominata Val Liona, a sua volta ripartita fra i comuni
di Grancona e San Germano dei Berici, una prima espressione di sensibilità rispetto ad un problema
di crescente dimensione, rappresentato dalla sproporzione evidenziatasi fra le funzioni da assolvere e
la dotazione di risorse sia umane che finanziarie.
La questione, peraltro, si era proposta prevalentemente in seguito alle innovazioni legislative
di quegli anni, che avevano perentoriamente messo a nudo la portata di tale problematica, in questo
così come in altri contesti comunali, caratterizzati dalla crescente sproporzione fra le funzioni
attribuite ai comuni e la capacità di interpretarle in forza di una crescente esiguità di risorse e quindi
di una insufficiente “massa critica”.
Il problema diventava quindi quello di utilizzare le opportunità offerte dalla normativa statale
e regionale in materia di associazione e di unione dei comuni, mantenendo nel contempo inalterato
quel valore che i cittadini hanno così profondamente radicato e che si riconduce a quello spirito di
appartenenza, troppo spesso e troppo sbrigativamente bollato con la negativa semplificazione di
“campanilismo”.
Da queste considerazioni nasceva la volontà di addivenire, nell’anno 2000, all’Unione Colli
Berici Val Liona, al fine di realizzare una più organica e razionale gestione delle risorse umane e
finanziarie.
Le amministrazioni di Grancona, San Germano dei Berici e Zovencedo, quindi, costituirono
in data 30 settembre 2000, l’Unione Colli Berici Val Liona, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n.
267/2000, con la lungimiranza e la consapevolezza, espressa in tempi non sospetti, di chi sapeva bene
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che la strada per gestire al meglio le funzioni degli enti locali di minori dimensioni fosse quella
dell’associazionismo (il comune di Zovencedo è uscito, poi, dall’Unione Colli Berici a far data dal 1°
gennaio 2006).
E’ interessante rievocare anche in questa sede le parole che, durante il Consiglio comunale in
cui veniva deliberata la costituzione dell’Unione Colli Berici, l’allora Sindaco di Grancona
pronunciò, in quanto è proprio su queste che si fondano le basi che hanno portato, oggi, le
amministrazioni a fare la scelta della fusione.
Il Sindaco spiegò quella sera che, da circa sei anni, veniva sperimentata tra i comuni di
Grancona e di San Germano dei Berici una gestione associata della funzioni e dei servizi al fine di
ridurre le spese ad essi connesse. “E’ negli ultimi tre anni che questo impulso è divenuto
generalizzato e si è concretizzato in una serie di scelte e di convenzioni che di fatto realizzano già il
senso dell’Unione. Abbiamo un unico Segretario comunale, un unico Responsabile per i servizi
demografici, che sono già in rete, un unico addetto alla Segreteria, un unico addetto
all’accertamento tributi I.C.I. Ci uniscono convenzioni come l’ufficio tecnico, per lo sportello unico
per le imprese, per le manutenzioni stradali. Ogni problema viene visto e affrontato come un
problema di tutti e tre i Comuni. Questo cammino, oltre che dall’impegno degli amministratori è
stato favorito e reso possibile da una serie di fattori che è doveroso ricordare anche perché essi sono
segni di garanzia per una sempre più profonda coesione tra le nostre Comunità. Va ricordata la
scuola, per prima. E’ dal dopoguerra che i nostri bambini frequentano la scuola materna, formata
da Don Carlo Godi. E’ stato un punto di coesione per la valle quando è sorta quella di San
Germano, a Villa del Ferro è accaduto lo stesso, c’è stato come un patto tra amministrazioni per
dislocare sul territorio i diversi gradi di scuola. A Grancona c’è la scuola media ed è qui che, in età
già consapevole per conoscersi, i ragazzi della nostra vallata vivono insieme i tre anni. Questi sono
contatti e rapporti che lasciano il segno. I nostri quarantenni d’oggi hanno tutti un pezzo di vita
trascorso assieme! Altro evento di grande portata è stata l’unità pastorale della Val Liona. Hanno
cominciato a venir meno i campanili ed i giovani formano gruppi corali sovrapparocchiali in modo
naturale. Per loro esiste già l’unione della Val Liona. E che dire dei gruppi come il coro Val Liona,
o la Pro Val Liona che spontaneamente hanno sentito di darsi un nome che li proiettasse su tutto il
territorio, come fossero loro espressione?”.
E’ stato anche cogliendo l’indirizzo di questa realtà e di queste tendenze che l’Unione è stato
l’obiettivo cardine del nostro programma elettorale e gli incontri con la gente ci hanno confortati in
questa direzione.
Punto di arrivo, dunque, quello di questa sera. Non privo di risultati. L’anno scorso, su specifica
proposta dei nostri tre Comuni, condivisa da tutte le amministrazioni del Basso Vicentino,
nell’ambito della riforma per l’autonomia scolastica, è stato ottenuto l’Istituto comprensivo della Val
Liona. Tutte le scuole dei nostri tre Comuni sono guidate da un’unica dirigenza scolastica con sede
nel nostro territorio. Se sapremo conservarla, questa è una realtà che inciderà profondamente
sull’effettiva unione della Val Liona.
Punto di arrivo l’Unione, ma anche punto di partenza.
E’ una grande sfida quella che abbiamo davanti, i cui risultati non sono certi. Altri Comuni hanno
fatto questa esperienza, hanno avuto contributi, ma ci sono stati anche dei problemi. Pure noi
avremo contributi sia dalla Regione sia dallo Stato. Ma i vantaggi economici, pur essendo
ovviamente ben apprezzati, non rappresentano il solo motivo di quest’iniziativa. Ora avremo
l’Unione, ma noi puntiamo alla futura fusione dei nostri Comuni. Sono processi graduali, il cui
punto d’arrivo sarà probabilmente visto da altri”.
Ad oltre quindici anni da quella data si può affermare che il processo di organizzazione dei
servizi tramite l’unione è stato molto complesso, con tante difficoltà, sia dal punto di vista
amministrativo, sia di quello della gestione del personale dipendente, ma si può anche dire che, oggi,
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sia la struttura che la popolazione sono pronte al passo ulteriore della fusione, con la certezza di
creare maggiore efficienza e miglioramento nell’erogazione dei servizi al cittadino.
E tanto basterebbe per comprendere le ragioni della fusione; ma ad ulteriore comprova della
validità del progetto di fusione si può ricordare che nella storia stessa della Val Liona si sono
verificati già momenti di confluenza tra la popolazione che hanno portato alla nascita della Pro Loco
della Val Liona, del Coro Val Liona, della Protezione Civile Val Liona, dell’Unità Pastorale Val
Liona, del Gruppo Anziani della Val Lina e del Gruppo Amici della Val Liona.
E’tuttavia evidente che, per giungere alla fusione senza ostacoli, sono assolutamente
indispensabili due tipi di supporto: quello del consenso popolare e quello della condivisione delle
risorse umane che prestano servizio negli enti interessati dalla scelta.
Per quanto concerne il consenso popolare, esso deve poggiare anzitutto su una capillare e
continuativa opera di informazione, tesa a far comprendere sia i sacrifici da affrontare per la
compiuta realizzazione del nuovo soggetto sia, però, anche i numerosi vantaggi che dalla sua
realizzazione provengono. Da parte degli amministratori deve pertanto essere fatta metabolizzare,
con il più insistito ricorso alla comunicazione informativa, la ragione della fusione, che si riassume
nella certezza che, per i comuni minori, l’alternativa ad una gestione associata dei servizi così come
ad una impostazione sovracomunale delle strategie di governo e di sviluppo della realtà locale è
soltanto quella dell’eutanasia, cioè quella di far morire le comunità stesse.
Tale percorso dovrà essere realizzato trasponendo il senso di appartenenza dei cittadini per i
loro piccoli comuni, a quello nei confronti della “loro” amata VAL LIONA e, soprattutto, facendo
comprendere a tutti che l’unico modo per preservare la qualità della vita, le bellezze naturali e il
paesaggio, aspetti tanto apprezzati da tutti coloro che giungono nella valle, è quello di unire le forze
per generare una nuova entità amministrativa che sia in grado di garantirne la salvaguardia per il
futuro.
Da questo punto di vista va segnalato che, a fine 2015, le amministrazione hanno sottoposto
alla cittadinanza un questionario “rivolto a tutti i cittadini dell’Unione per capire come viene vissuta
l’Unione Colli Berici Val Liona e sondare come viene percepita la proposta di eventuale fusione tra i
comuni di Grancona e San Germano dei Berici dopo quindici anni di esperienza Unionale” che al
suo interno aveva le seguenti domande ed i cui dati saranno analizzati nel paragrafo successivo:
Lei sa che da oltre dieci anni il suo comune fa parte dell’Unione “Colli Berici – Val Liona”?
Lei sa che l’Unione gestisce e fornisce in modo centralizzato alcuni servizi pubblici?
Questa esperienza di Unione la soddisfa?
Lei è al corrente, da riviste, televisioni, giornali, che i Comuni confinanti possono decidere di
fondersi in un unico Comune?
Lei ritiene che se Grancona e San Germano dei Berici si unissero, la Comunità avrebbe
MIGLIORAMENTO E RISPARMIO NEI SERVIZI
NESSUN CAMBIAMENTO
PEGGIORAMENTO E DISPERSIONE NEI SERVIZI
Si sentirebbe egualmente rappresentato politicamente e amministrativamente se i Comuni di
Grancona e San Germano dei Berici diventassero un unico Comune?
Attraverso quali mezzi di comunicazione (es. sito istituzionale, giornalino, e-mail, assemblea
pubblica, ecc.) vorrebbe essere informato sul processo di costituzione in un unico comune?
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Se venisse svolto un referendum che proponesse la fusione dei Comuni di Grancona e San
Germano dei Berici in un unico Comune, lei sarebbe favorevole o contrario?
Favorevole/Contrario
Quali sono le motivazioni che l’hanno portata ad essere favorevole/contrario alla domanda
precedente?
Si senta libero di riportare di seguito eventuali commenti, proposte, suggerimenti o anche
dubbi e perplessità sull’eventuale fusione dei Comuni di Grancona e San Germano dei Berici
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Sulla base di una realistica valutazione della dimensione dei singoli comuni, approdare
all’esito aggregativo mette quindi le basi per una sistematica valorizzazione delle peculiarità locali,
facendo sì che nulla di ciò che esiste vada perduto, ma anzi trovi una moltiplicata capacità di
valorizzazione, sotto forma di peculiarità combinata con le altre peculiarità, nei confronti delle quali
viene ad assumere carattere assolutamente complementare. Il valore del progetto, da questo punto di
vista, è quindi quello di mettere in luce tali peculiarità, di sottolinearne l’esistenza ed il valore; come
combinarle, come preservarle e nello stesso tempo esaltarle, come farle diventare corale punto di
forza di una rinnovata azione amministrativa condotta con il consenso delle popolazioni interessate, è
chiaramente compito degli amministratori.
Il secondo, ineludibile punto di forza di un progetto di fusione fra comuni, è rappresentato dal
coinvolgimento delle figure che operano all’interno delle singole realtà municipali. Anche al di là
delle necessarie codificazioni tecniche e scientifiche che ne sono state fatte, al di là della misurazione
sistematica dei carichi di lavoro e della loro più funzionale distribuzione, i dipendenti di comuni di
così modesta dimensione sono chiamati a svolgere anche delle funzioni assolutamente incodificabili,
riconducibili alla loro specifica sensibilità, alla sistematica - per certi versi necessaria, ma per certi
altri volontaristica – sovrapposizione di ruoli e di funzioni, che ne enfatizzino la presenza in misura
assai maggiore di quanto non si verifichi per figure analoghe impiegate in comuni più strutturati.
Queste figure non possono non essere coinvolte con sistematicità nel processo di rinnovamento
dell’organizzazione prodotta dalla fusione, non solo per il prezioso contributo che esse sono in grado
di apportare alla realizzazione del progetto, ma anche per la oggettiva considerazione del loro valore
professionale ed umano, mediamente elevato.
Da ultimo, si fa cenno alle risorse finanziarie. Ancora una volta al di là delle risultanze della
lettura fattane, va sottolineato con assoluta decisione che l’ottenimento dei sostegni finanziari
derivanti dall’impegno dello Stato e della Regione ha una sola, ineludibile destinazione: quella di un
impiego in investimenti, dai quali tutta la comunità possa ottenere un ritorno, attraverso un progetto
di incremento della qualità e della quantità dei servizi. Qualsiasi utilizzo delle risorse così ottenute in
spese correnti avrebbe il sapore di una deviazione dagli obiettivi con cui si è realizzata la scelta della
fusione.
PARTE III – ESITO QUESTIONARIO SOTTOPOSTO ALLA CITTADINANZA
Di seguito i risultati del questionario consegnato alla cittadinanza a fine anno 2015:
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* NUMERO QUESTIONARI INVIATI E RESTITUITI
NR QUESTIONARI
INVIATI
NR QUESTIONARI
RESTITUITI
% QUESTIONARI
GRANCONA
756
139
18,4%
SAN GERMANO
DEI BERICI
457
97
21,2%
UNIONE
1213
259
21,4%
* RISPOSTE SUDDIVISE PER FASCIA DI ETÀ:
1,9% minori di 30 anni;
26,6% tra i 31-50 anni;
44,0% tra i 51-70 anni;
25,1% oltre i 70 anni;
2,3% non disponibili;
* FAVOREVOLI E CONTRARI:
GRANCONA
SAN
GERMANO
DEI BERICI
NON HANNO
INDICATO IL
COMUNE
TOTALE
TERRITORIO
FAVOREVOLI
130 (93,5%)
83 (85,6%)
20 (87%)
233 (90%)
CONTRARI
9 (6,5%)
14 (14,4%)
3 (13%)
26 (10%)
* PRINCIPALI PERPLESSITÀ EMERSE DAI QUESTIONARI:
Timore di peggioramento dei servizi
Storia ed obiettivi diversi dei Comuni
Perdita servizi nel proprio territorio
‘Piccolo’ è più efficiente, grande è più ‘dispersivo’
PARTE IV – CENNI STORICI
GRANCONA:
Incerta l’origine del nome. Probabilmente da "cancer"-granchio, da cui derivò "Cancriona",
cioè zona del granchio d'acqua dolce predone dei corsi d'acqua e della valle alluvionale del Liona.
Altre teorie richiamano l'idioma longobardo “KrankenHaus”- casa o luogo salubre; ed ancora
“Granza” a significare terreno coltivato o infine “Grange” indicante i monaci benedettini e cistercensi
che bonificarono la vallata.
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Fece parte della Corte di Barbarano e fu possesso dei vescovi di Vicenza: come tale è citata,
nell’anno 1000, in un privilegio di Ottone III e, nel 1210, in uno di Ottone IV.
Sul “castellaro”, il colle su cui un tempo era costruito un imponente castello, si innalza da più
di un secolo la chiesa neoclassica di Grancona; della cinta muraria sono rimaste però soltanto le
fondazioni e qualche breccia. Il castello ebbe in passato grande importanza: fu eretto nel decimo
secolo per contenere una chiesetta e soprattutto per difendere la popolazione dalle invasioni degli
Unni e degli Ungari.
Durante le lotte medioevali tra guelfi e ghibellini, nel 1209, vi trovarono rifugio i vicentini
guelfi, che preparavano il contrattacco a Ezzelino II; questi però assediò la cinta fortificata e, dopo
averla espugnata, la distrusse.
Il castello subì gravi danni nel 1227, ad opera di Alberico da Romano, durante le lotte con il
vescovo di Vicenza.
Durante il medioevo, dunque, non solo fu luogo di rifugio dalle invasioni e dalle guerre civili,
ma fu anche oasi di pace e di riposo in tempi di tranquillità.
I vescovi di Vicenza vi soggiornarono più volte e dal castello emanarono alcuni decreti, come
ad esempio, nel 1266, tre atti di investitura, firmati con la dicitura “in castrum Granconae”.
Il castello fu poi definitivamente distrutto dai Veneziani alla fine della guerra contro la lega di
Cambrai, nel 1500.
Nel 1530 fu costruita la chiesa parrocchiale, che prima sorgeva all'interno del castello,
presente sul colle forse sin dal IV secolo d.C.
Per la ricostruzione furono usate le rovine del castello, di cui permane ancora oggi l'impronta
in alcune parti dell'edificio.
In seguito subì numerosi restauri, fino al 1872, quando con la progettazione della nuova
chiesa il colle fu appianato.
Fu teatro di episodi sanguinosi durante la guerra di liberazione (1943-45).
La chiesa attuale, di forme neoclassiche, è affiancata da un campanile in pietra, con cella
campanaria sorretta da una loggia merlata.
Oltre alla chiesa parrocchiale del capoluogo di cui abbiamo già detto, gli altri edifici storici
presenti sul territorio sono:
la chiesetta di Sant’Antonio Abate, in via Sette Martiri, è un piccolo edificio religioso, un tempo
dedicato a S. Vitale, è noto fin dal 1266 e fu teatro, nel corso dell’ultima guerra mondiale, di un
tragico episodio di sangue: sette giovani partigiani, attirati con l’inganno, furono crudelmente
torturati ed uccisi dai fascisti. Sul posto sorge oggi un monumento che ricorda i tragici fatti e
inneggia ai "sette martiri di Grancona". Particolarmente interessante è la parte dove all’interno di
cerchi annodati sono raffigurati alcune figure come animali che prendono il cibo e un uomo o
ancora una spirale, simbolo dell’infinito. Ad ognuno dei sette giovani assassinati (Raffaele
Bertesina, Silvio Bertoldo, Attilio Mattiello, Guerrino Rossi, Ermenegildo Sartori, Mario
Spoladore, Ernesto Zanellato) è stato dedicato un maestoso cipresso
la chiesetta di San Gaudenzio (Sant’Apollonia) probabilmente risalente al secolo XIII°, quando il
culto di san Gaudenzio fu importato dalla Germania dai boscaioli, arrivati in questa zona dalle
vicine Alpi. Nei territori della val Liona, un tempo ricchi di boschi, si stabilirono infatti per alcuni
tempi anche i Cimbri. Anche questa chiesetta fu in tempi successivi restaurata. Nella parte
superiore infatti si nota un diverso stile di costruzione, dovuto al rialzamento del tetto per far
posto all'altare, risalente al '700, in marmo policromo, proveniente dalla vecchia chiesa
parrocchiale di Grancona. L'interno, molto semplice, presenta una piccola navata che termina
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nell'abside, sormontata da arcate in pietra. Sopra l'altare trova posto un quadro che raffigura
Sant'Apollonia e una preziosa croce in ottone e rame dorato e cesellato del XVI secolo.
Villa Aldighieri e la Giazzara di Sant’Apollonia eretta nei primi dell’800, è contornata da rustici,
e presenta una vasta aia, in cui anticamente si essiccava il riso. Nella zona della chiesa di
Sant'Apollonia esiste, tutt'oggi ancora ben conservata, una "giazzara", una costruzione in cui si
conservava il ghiaccio dall'inverno sino all'estate avanzata.
La chiesetta di San Vincenzo in località Spiazzo. Al posto della chiesetta, oggi parrocchiale,
eretta in località Spiazzo, un tempo era presente un semplice tabernacolo, che conteneva una
pittura, denominata "La Vergine addolorata", raffigurante la deposizione dalla croce. Oggi è stata
sostituita da un'altra opera, raffigurante il medesimo soggetto. L'edificio attuale risale al XVIII
secolo, e comprende il campanile con loggiato a bifora, del quale venne mutato l'orientamento
intorno al 1956. I primi documenti su questa chiesa risalgono al 1266, e ogni anno, questo luogo
è meta della processione votiva della Madonna dei pra’ (così chiamata perché anticamente
passava attraverso i prati). La processione della Madonna dei prà, ha origini antiche, la tradizione
racconta di un voto fatto dal parroco di allora e dai fedeli per scongiurare un’epidemia,
probabilmente di colera, che aveva decimato la popolazione. Per tradizione, la statua di Maria
viene portata a spalle dai diciottenni, un tempo erano i coscritti prossimi alla visita di leva.
Recentemente la processione è stata spostata al 1° di maggio in onore di Maria, dato che maggio
è per tradizione il mese mariano.
Nella frazione di Pederiva funzionano ancora oggi, inoltre, il mulino Piombino e il mulino Dugo,
uno basato sulla tecnica a spinta, l'altro su quella a peso. Il mulino Dugo risale al 1410 ed è stato
restaurato l'ultima volta nel 1999. A partire dalla fine dell'Ottocento le parti in legno più soggette
ad usura furono sostituite dal ferro. A partire dalla seconda metà del Novecento con l'avvento del
motore elettrico cessò l'utilizzo dell'acqua per far funzionare i mulini.
SAN GERMANO DEI BERICI
Le notizie storiche che riguardano San Germano dei Berici non sono molte e si riferiscono
esclusivamente al XII secolo. Il paese, che è intitolato a San Germano Vescovo di Capua, si trova
nella Val Liona, nel cuore dei Colli Berici. Il titolo sembra indicare una precoce presenza benedettina
dato che la Parrocchiale è citata fin dal 1265 ed è essa che indubbiamente impose il nome alla
località. San Germano fu donato al vescovo dall’imperatore Ottone III.
Nel 1266 il vescovo Bartolomeo da Breganze ricevette da un certo Manfredino figlio di
Trintinacio da Orgiano la rinuncia ai propri diritti su parecchi beni nell'area di Orgiano e Sossano: tra
questi, anche un castello, il castrum ville ferri, presso l'odierna frazione di Villa del Ferro.
Anche a Campolongo sorgeva un castello dei vescovi di Vicenza. A seguito le sommosse
popolari appoggiate dal clero portarono il governo municipale.
Verso la metà del Trecento, durante la dominazione scaligera, il territorio di San Germano fu
sottoposto, sotto l'aspetto amministrativo, al Vicariato civile di Orgiano e tale rimase sino alla fine
del XVIII secolo.
Nel 1400 si registra la penetrazione sul territorio delle grandi famiglie veneziane, come i
Dolfin, i Venier e i Priuli a Campolongo di Riviera e a Villa del Ferro, dei Soranzo, dei Pisani e dei
Gritti a Sossano e a Orgiano, e, tardivamente, dei Giovanelli, sempre a Sossano, che contribuito ad un
intenso, ma più ordinato sfruttamento agrario della zona ed attratti probabilmente dal prezioso e
ricercato “pecosso” (prosciutto della zona) realizzato fin da tempi antichi nella zona, ricercatissimo
dai nobili veneziani, che amavano servirlo su piatti della “bianca terra di Vicenza”, il cd caolino,
accompagnati per lo più da quello che era considerato il più pregiato dei vini della Riviera vicentina,
la bianca Malvasia, detta la Perseghina.
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Nel XVIII secolo il territorio di San Germano fu particolarmente soggetto al fenomeno del
brigantaggio con numerosi assassini, tanto da divenire presidio dell'esercito austriaco per il
mantenimento dell'ordine in tutta la zona della Val Liona per tutto il ‘700.
La denominazione del comune fino al 1867 era San Germano.
Nella zona paludosa della Val Liona e nella frazione di Villa del Ferro sono stati ritrovati resti
di insediamenti palafitticoli oltre a materiale archeologico di epoca romana
Sono presenti inoltre numerosi “Casotti” di pietra, una sorta di antichi ripari, simili ai
“nuraghi” sardi. La Parrocchiale di S. Andrea fu per lungo tempo patronato di nobili famiglie
veneziane che videro in queste terre la possibilità di investire in beni fondiari gli introiti capitali
spesso accumulati con il commercio marittimo.
Gli edifici storici presenti nel territorio sono:
la Torre Cantarella, risalente al secolo XVI;
Villa Dolfin, che fu eretto nel 1601;
la Chiesa parrocchiale del capoluogo, ricostruita nel '700, che conserva una pala di Giovanni
Battista Pittoni (1687-1767);
Villa Bollani-Brunello, risalente al ‘700;
Villa Priuli-Lazzarini risalente al ‘500 è situata a Villa del Ferro. È una solida costruzione di
modi sanmicheliani. Risale al secolo XVI ed è preceduta da un pronao a colonne bugnate;
Villa Giacometti eretta nel XV secolo;
Chiesa parrocchiale a Villa del Ferro, rifatta nel 1788 che conserva un "San Girolamo" attribuito
a Leandro Bassano (1557-1622).
Oratorio di San Lorenzo (meglio noto come “La Cesola”) risalente al secolo XII è situato a Villa
del Ferro, frazione di San Germano dei Berici, è rappresentato da un’antica chiesa, già
parrocchiale. L’edificio sorge sopra al colle ed è formato da un’unica abside, affiancata da un
campanile a base quadrata fu eretto su precedenti resti di un tempietto romano, successivamente
capitello votivo paleocristiano, e comprende al suo interno una "Madonna sulla seggiola",
suggestiva opera di autore ignoto. Il paesaggio circostante è bellissimo: filari d’uva e boschi da
un lato e la veduta sulla Val Liona dall’altro. Qui, ogni quarta domenica di pasqua, gli abitanti
svolgono una tradizionale festa votiva.
PARTE V – L’ANALISI DEL TERRITORIO, DEL CLIMA E DELLA VEGETAZIONE
Un’analisi di base del territorio dei due enti che si prefiggono di fondersi, sotto il profilo
demografico e ambientale, costituisce lo strumento indispensabile per comprendere il quadro di
riferimento dal quale dovrà partire il nuovo Comune.
Grancona e San Germano dei Berici sono due enti contigui tra loro e situati all’interno della
Val Liona, valle che prende il nome dal torrente Liona, un piccolo corso d’acqua che scende
direttamente dai colli Berici e del quale due rami si riuniscono in uno in località “Le Acque” a
Grancona e la cui forza, un tempo, alimentava le ruote e le macine dei numerosi mulini presenti nel
territorio di entrambi i comuni.
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La Val Liona si estende verso sud e alle pendici dei monti si trovano raggruppate le prime
borgate, alcune di antichissima origine e bellezza che meritano certamente una visita (su tutti l'antico
borgo di Campolongo originariamente scelto dai benedettini come locus amoenus di preghiera, di
beata solitudine e di sola beatitudine).
Lo scolo Liona scorre lungo tutto il territorio, mentre la valle si allarga divenendo una distesa
fertile di campi coltivati ed irrigati, anticamente bonificati dai monaci e, nei punti più a sud dove la
valle termina fondendosi nella grande distesa della pianura padana, due rilievi sembrano marcarne
l’ingresso e l’uscita: il monte della Croce e il monte delle Piume.
A causa della medesima conformazione morfologica ed orografica, da sempre i due comuni
hanno avuto uno sviluppo parallelo ed un identico sistema sociale ed economico.
Per quanto concerne gli aspetti climatici, grazie all’esposizione e alla situazione orografica, la
Val Liona presenta caratteristiche climatiche assai più favorevoli rispetto a quelle delle zone
circostanti che risentono delle caratteristiche generali del clima temperato sub continentale. Gli
inverni sono più miti, mancano le brinate tardive e, nei mesi estivi, la presenza del rilievo collinare
comporta una temperatura più fresca e ventilata rispetto all’area di pianura circostante. Inoltre
mancano tracce di inquinamento atmosferico. Le precipitazioni, concentrate nei mesi autunnali e
invernali, a scapito di quelli estivi, superano raramente gli 800 mm annui, specie nella zona di San
Germano dei Berici, una delle meno piovose di tutta la provincia di Vicenza (del reato
l’interpretazione erudita del nome di Sossano, comune confinate con San Germano dei Berici e che
gode della medesima situazione climatica, pare derivi da Coelsanus, cielo sano, che dimostra la
scarsa vena piovosa del territorio).
Assai abbondanti sono i terreni e i depositi torbosi, in particolare nella parte inferiore della
valle (S. Germano e Villa del Ferro), sfruttati soprattutto nel corso della seconda guerra mondiale e
nell’immediato dopoguerra. Essi furono originati sicuramente nel corso del Pleistocene dalle
alluvioni dell’Adige che ostruivano l’imboccatura della Val Liona, celando in profondità, all’altezza
delle attuali Cantarane di Ponte Canale, sulla linea Sossano-Orgiano, la conoide di deiezione della
Liona stessa e impedendo, con gli imponenti depositi di sabbie e detriti, il regolare deflusso delle
acque, circoscrivendo una vasta zona lacustre con abbondante vegetazione di muschi, anche perché la
capacità di innalzamento della valle interna era di gran lunga inferiore a quella dell’aperta pianura,
data la limitatissima capacità di accumulo di detriti e di argille della Liona e degli altri torrenti della
valle stessa.
Se volessimo ricondurre ad uno schema tipo le tipologie di vegetazione presenti nell’ambito
della Val Liona, potremmo individuare tre serie di cenosi: i boschi, i prati e le formazioni igrofile e
lacustri.
Le formazioni boschive coprono ampie superfici della zona collinare, senza interruzioni
notevoli, recuperando anzi in questi ultimi tempi zone un tempo utilizzate per le coltivazioni agricole.
Le formazioni in questione consistono soprattutto in boschi moderatamente microtermi, in
boschi mesofiti e i boschi e boscaglie xero-termofile.
I boschi moderatamente microtermi sono presenti qua e là, particolarmente sui versanti
esposti a nord, nelle forre, nei canaloni e negli “Scaranti”. In essi sono del tutto assenti le specie xerotermifile e molte delle mesofile più tipiche, mentre sono presenti il carpino bianco (carpinus betulus),
il rovere (Quercus petraea), il castagno (Castanea sativa), il sambuco (Sambucus nigra), la pervinca
(Vinca minor), la mercuriale (Mercuriale perennis), la polmonaria officinalis) e il gallio (Gallium
silvaticum). Si registrano altresì, presso le sorgenti della Liona, gli altrimenti introvabili “rizi de
dama” (Aquilegia vulgaris) e della velenosa olivella dai fiori profumati (Daphne mezereum).
10
La fisionomia che tale cenosi assume assai spesso è la fisionomia del classico bosco di
carpino bianco. Una specie inquinante assai diffusa è la robinia (Robinia pseudo-acacia). Raro è il
faggio (Fagus silvatica).
PARTE VI – LA POPOLAZIONE, LO SVILUPPO ED IL CONTESTO SOCIOECONOMICO
Passiamo ora a considerare alcune caratteristiche del tessuto socio economico di base dei
comuni della Val Liona, attraverso l’esame di alcuni indicatori riferiti alla popolazione attiva ed alle
attività economiche prevalenti. Gli esiti dell’analisi di questi parametri sono da ritenersi
particolarmente significativi ai fini di una conoscenza del territorio che non sia fine a se stessa, ma
che sia di supporto alle scelte degli amministratori: un maggiore o minore indice di disoccupazione,
una connotazione prevalentemente agricola o, al contrario, fortemente industriale determina, nelle
scelte di ordine operativo, un ben differente quadro di riferimento.
Dall’analisi dei dati si ricaverà che i due comuni della Val Liona presentano caratteristiche
simili che saranno valorizzate nelle strategie che presiederanno allo sviluppo futuro.
Alcuni dati al 31.12.2014 dei Comuni di Grancona e San Germano dei Berici che saranno alla
base del nuovo comune di VAL LIONA:
ENTE
SUPERFICIE
POPOLAZIONE
RESIDENTE
DENSITA’
CONFINI
GRANCONA
12,28
1.876
152,8
Brendola, San Germano dei
Berici, Sarego, Villaga e
Zovencedo
SAN GERMANO
DEI BERICI
15,48
1.187
76,7
Alonte, Grancona, Lonigo,
Orgiano, Sossano e Villaga
27,76
3.063
114,75
Brendola, Sarego, Lonigo,
Villaga, Zovencedo, Alonte,
Orgiano e Sossano
NUOVO
COMUNE VAL
LIONA
L’andamento della popolazione nell’Unione Colli Berici Val Liona nel periodo 2010-2014:
2010
2011
2012
2013
2014
3.049
3.067
3.070
3.064
3.063
Popolazione al 31/12
11
L’andamento della popolazione dei tre enti al 31.12.2000
ENTE
SUPERFICIE
POPOLAZIONE
RESIDENTE
DENSITA’
GRANCONA
12,31
1.733
140,8
SAN GERMANO
DEI BERICI
15,52
1.093
70,4
27,83
2.826
105,6
UNIONE COLLI
BERICI VAL
LIONA
Dai dati sopra riportati risulta che la densità della popolazione del nuovo comune VAL
LIONA sarà di poco inferiore ai 115 abitanti per kmq, contro i circa 319,5 della provincia di Vicenza
nel suo complesso. Naturalmente il dato riferito alla media provinciale non è direttamente
confrontabile con quello dei comuni in esame. E’, infatti, evidente che la presenza di centri di
dimensioni maggiori, in prima istanza il capoluogo provinciale Vicenza, fa sì che la densità abitativa
risulti necessariamente più elevata.
Tuttavia, si può parlare per i due comuni di una pressione demografica poco elevata, in
particolar modo per San Germano dei Berici (76,7 abitanti per chilometro quadrato). Tale dato in sé è
abbastanza scontato, trattandosi di zone collinari che, per loro stessa natura, non sono popolate in
modo intensivo; pur tuttavia è utile esplicitare questo dato, che potrà essere alla base di successive
considerazioni circa le modalità della presenza antropica e le dinamiche della popolazione locale.
Inoltre da altri dati messi a disposizione dall’ISTAT, ma non riportati in questo progetto, si
ricava che nei due comuni prevalga la funzione residenziale: gli abitanti sono, infatti, per la maggior
parte dei casi, i proprietari delle abitazioni che trovano conveniente risiedere in questi luoghi, pur
lavorando altrove.
Ed ancora si può dire che, a fronte di una cospicua disponibilità di abitazioni, risulta poco
diffusa la pratica della locazione/affitto: da questo punto di vista si può parlare di una scarsa
attrattività residenziale della zona, nel senso che solo chi già possiede un’abitazione in loco continua
a risiedervi.
Questo breve excursus sulle caratteristiche principali del patrimonio abitativo e delle
caratteristiche dell’abitato ci permette di effettuare già alcune prime considerazioni: siamo di fronte
ad un territorio nel quale la pressione antropica, valutata in termini di densità di popolazione, è
decisamente bassa. L’abitato presenta uno scarso grado di diffusione, cosicché la popolazione risulta
distribuita sul territorio secondo forme tipiche di un ambiente di tipo rurale, in cui non si riscontrano i
fenomeni di concentrazione della popolazione tipici delle aree ad elevato indice di urbanizzazione.
Si tratta, quindi, di un’area dotata potenzialmente di un’elevata ricettività e tale
considerazione, a sua volta confortata dal fatto che vi è a disposizione un consistente numero di
12
abitazioni non occupate e non utilizzate, ad avviso dello scrivente, dovrà essere tenuta ben presente
da chi dovrà scegliere come impiegare le maggiori risorse derivanti dalla fusione.
Come si vedrà nel seguito dell’analisi, la disponibilità di abitazioni ed il basso grado di
densità di popolazione, da un lato, possono essere lette come conseguenze dell’andamento della
popolazione negli ultimi decenni, dall’altro, possono essere considerate come i presupposti che
stanno alla base dei nuovi fenomeni di immigrazione e di mobilità che si sono verificati negli anni
più recenti.
Entriamo ora più propriamente nel merito dell’analisi demografica, considerando l’evoluzione
della popolazione residente nei due comuni presi in esame. A tale scopo, i dati censuari costituiscono
un insostituibile punto di riferimento, poiché consentono di inquadrare gli attuali risultati nell’ambito
di un trend di più lungo periodo come evidenziato nella tabella seguente:
1951
1961
1971
1981
1991
2000
2014
GRANCONA
1.963
1.486
1.422
1.471
1.595
1.733
1.876
SAN
GERMANO
1.820
1.288
1.051
1.014
1.017
1.093
1.187
TOTALE
AREA
3.783
2.774
2.473
2.485
2.612
2.826
3.063
La rappresentazione del trend complessivo fatto registrare negli ultimi sessant’anni dai due
comuni della Val Liona ci permette di dire che, negli anni cinquanta, appaiano evidenti i segni di quel
vasto fenomeno migratorio che in quel periodo coinvolse molte aree d’Italia e, in modo particolare il
Veneto, e che divenne un vero e proprio esodo; l’emigrazione incise in modo profondo sulla struttura
demografica, provocando una forte contrazione nei settori più giovani della popolazione. Per i
comuni della Val Liona, tra il 1951 ed il 1961 la popolazione si riduce di circa un quarto (-24,5%): ad
essere particolarmente colpito è il comune di San Germano dei Berici, laddove la contrazione è pari a
–29,2%.
Anche nel corso degli anni sessanta perdura la tendenza ad emigrare, mentre il fenomeno del
rientro in patria degli emigrati, per lo più in età avanzata, non è sufficiente a compensare le nuove
partenze. Inoltre, il fatto che siano state protagoniste del fenomeno migratorio nel periodo precedente
proprio le fasce di popolazione più giovane e tendenzialmente più prolifiche e produttive, fa sì che
diminuiscano sia le famiglie che la natalità. Di conseguenza, nel corso degli anni sessanta, la
popolazione continua a ridursi, anche quando, in effetti, la tendenza ad emigrare sta gradualmente
cessando: nel comune di San Germano, che come si è osservato risulta il più penalizzato, si calcola
una sensibile contrazione demografica di –18,4%. Perché si verifichi una vera e propria inversione di
tendenza è necessario attendere la metà degli anni settanta, quando il numero dei rientri supera quello
delle nuove emigrazioni. Lo sviluppo economico, associato ad un maggior benessere, provoca per
molte aree d’Italia un vero e proprio boom demografico. Questo fenomeno assume però dimensioni
piuttosto contenute nei due comuni della Val Liona, nei quali la popolazione aumenta
complessivamente soltanto dell’1%: mentre per Grancona si registra un incremento pari al +3,4%,
per San Germano dei Berici continua a veder diminuire il numero di cittadini residenti.
A partire dagli anni ottanta (e, come si è visto, per Grancona già dagli anni settanta), la
popolazione dei due comuni della Val Liona ha continuato a crescere costantemente, passando
complessivamente dai 2.485 abitanti censiti nel 1981 ai 2.826 del 2000.
È chiaro che un simile incremento non può essere legato esclusivamente ad una maggiore
natalità: il mutamento dei costumi sociali, il cambiamento del ruolo della donna e la trasformazione
degli stili di vita, infatti, hanno fatto sì che, dopo gli anni ottanta, si riducesse il numero delle nascite,
dando luogo al ben noto fenomeno del calo demografico e dell’invecchiamento della popolazione.
13
Anche dai dati statistici sotto riportati risulta che i due enti che si vogliono fondere registrano
dati del tutto simili i quali saranno molto utili al fine di prevedere un programma di governo del
territorio che consentirà di accontentare entrambi gli enti.
Nr famiglie nel
2014
Età media nel
2015
Reddito medio
anno 2011
Tasso natività al
anno 2014
GRANCONA
763
43,6
€11.524,00
7,4
SAN
GERMANO
DEI BERICI
456
43,0
€12.222,00
7,6
PARTE VII – LO STATO DI FATTO IN VAL LIONA AL 31.12.2015
7.1 - IL PERSONALE DIPENDENTE
La struttura organizzativa dell’ente in base al regolamento Uffici e Servizi vigente è ripartita nelle
seguenti n. 3 (tre) Aree Funzionali:
1^ Area Finanziaria;
2^ Area Amministrativo – Tributaria;
3^ Area Tecnica;
Al vertice di ciascuna area è posto un dipendente di categoria D, titolare di posizione
organizzativa.
Inoltre la dotazione organica effettiva prevede anche un segretario titolare per Grancona (in
convenzione con il Comune di Zovencedo, con la quota pari al 70% della retribuzione spettante) ed
uno per San Germano dei Berici (in convenzione con il Comune di Mossano e Grisignano di Zocco,
nella propria quota spettante pari al 35%).
Il numero totale di dipendenti al 31.12.2015 è di 12 (esclusi i due segretari comunali), dei quali i
titolari di posizione organizzativa sono solo n. 2, nonostante le aree siano 3 (l’attuale responsabile
dell’area tecnica, infatti, non è dipendente dell’Unione Colli Berici).
Dotazione organica al 25.01.2016 Approvata con deliberazione Giunta Unione n. 25 del 27/05/2010
e modificata con deliberazione di G.U. n. 6 del 25.01.2016):
Dotaz.
organi
ca
Posti
occupa
ti
Posti
vacant
i
Posti
vacanti
Area
amministrativo
-tributaria
6
5
1
Area Servizi
Finanziari
2
2
0
1
(istruttore
direttivo
D1)
0
Area
Dotazione organica
Cat.
A
Cat. B
B1
14
B3
1
Cat.
C
Cat. D
3
D1
2
1
1
D3
Area Tecnica
8
4
4
Polizia
Municipale
1
1
0
Totali
17
12
5
1D3**
1 D1
2 C1
1
2
3
1
1
4
1
1
4
1
3
8
**Il Responsabile dell’Ufficio tecnico (cat. D3/D5) è cessato per pensionamento il 31.05.2015 e il suo posto è attualmente vacante
7.2 - PARAMETRI FINANZIARI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI
L’analisi dello stato strutturale dell’ente è effettuato attraverso una serie di indicatori finanziari
che interessano aspetti diversi della gestione dell’Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici
(ad esempio la pressione tributaria per abitante, la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori
esclusivamente finanziari (ad esempio il grado di autonomia impositiva, il grado di autonomia
finanziaria). Gli indicatori generalmente utilizzati per tale analisi sono:
Grado di autonomia dell’Ente;
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;
Grado di rigidità del bilancio;
Grado di rigidità pro-capite;
Costo del personale;
Parametri di deficit strutturale.
7.2.1- Grado di autonomia finanziaria
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi; di questo
importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o
indirettamente reperita dall’ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri enti formano
invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.
Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell’ente di reperire con
mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell’apparato,
erogazione di servizi ecc.
L’analisi dell’autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte
decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in
passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato sull’autonomia finanziaria degli
enti locali, ossia sulla capacità dell’ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al
soddisfacimento dei bisogni della collettività.
L’Ente per mantenere in essere i propri servizi istituzionali e non, può contare sempre meno
sui trasferimenti che gli derivano dallo Stato e da altri Enti pubblici; deve quindi focalizzare la
propria attenzione sulle entrate proprie e sulla gestione di servizi in modo da realizzare il massimo
delle economicità ed efficienza al fine di liberare risorse per altri servizi.
INDICE – UNIONE COLLI BERICI
Autonomia finanziaria =
Entrate tributarie + extratributarie
Entrate correnti
15
2014
2013
2012
98,79%
99,29%
90,47%
INDICE – COMUNE DI GRANCONA
Autonomia finanziaria =
Entrate tributarie + extratributarie
Entrate correnti
INDICE – COMUNE DI SAN GERMANO D.B.
Autonomia finanziaria =
Entrate tributarie + extratributarie
Entrate correnti
2014
2013
2012
95,03%
89,20%
93,96%
2014
2013
2012
94,32%
92,45%
96,77%
7.2.2- Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite
Sono indicatori che consentono di individuare l’onere che grava sul cittadino per usufruire dei
servizi forniti dall’ente.
INDICE – UNIONE COLLI BERICI VAL LIONA
Pressione entrate proprie
pro-capite
=
Entrate tributarie + extratributarie
n. abitanti
INDICE – COMUNE DI GRANCONA
Pressione entrate proprie
pro-capite
=
Entrate tributarie + extratributarie
n. abitanti
INDICE – COMUNE DI SAN GERMANO D.B.
Pressione entrate proprie
pro-capite
=
Entrate tributarie + extratributarie
n. abitanti
INDICE – UNIONE COLLI BERICI VAL LIONA
Pressione tributaria
pro-capite =
Entrate tributarie
n. abitanti
INDICE – COMUNE DI GRANCONA
Pressione tributaria
pro-capite =
Entrate tributarie
n. abitanti
INDICE – COMUNE DI SAN GERMANO D.B.
Pressione tributaria
pro-capite =
Entrate tributarie
n. abitanti
16
2014
2013
2012
309,01
307,86
283,25
2014
2013
2012
591,40
536,09
487,66
2014
2013
2012
693,64
776,21
574,49
2014
2013
2012
0
0
0
2014
2013
2012
474,24
429,73
387,46
2014
2013
2012
537,88
494,75
452,43
7.2.3- Grado di rigidità del bilancio
L’amministrazione nell’utilizzo delle risorse è libera nella misura in cui il bilancio non è
prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi.
Conoscere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di
operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.
Si precisa che le spese di personale sotto-indicate si riferiscono esclusivamente ai dipendenti
dell’Unione Colli Berici Val Liona, non tenendo conto delle spese sostenute dai Comuni di Grancona
e San Germano dei Berici per i segretari comunali e richiamate alla precedente pag. 12:
INDICE – UNIONE COLLI BERICI VAL LIONA
Rigidità strutturale =
Spese personale
Entrate correnti
2014
2013
2012
51,06%
51,23%
52,29%
Le spese fisse impegnate, per prassi, sono le spese del personale, le spese per il rimborso della
quota capitale e interesse dei mutui. Quanto più il valore si avvicina all’unità tanto minori sono le
possibilità di manovra dell’amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già
utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi
dei mutui in scadenza.
Si fa presente che la spesa di personale è a carico del bilancio dell’Unione, mentre la spesa
per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui è a carico di ciascun Comune.
Si procede ora con l’analisi del grado di rigidità strutturale riferito al costo dei mutui a carico
di ciascun Ente:
INDICE – COMUNE DI GRANCONA
Rimborso mutui e interessi
Rigidità
indebitamento
=
Entrate correnti
INDICE – COMUNE DI SAN GERMANO D.B.
Rimborso mutui e interessi
Rigidità
indebitamento
=
Entrate correnti
Previs.
2016
2014
2013
2012
9,25%
11,76%
12,10%
14,04%
Previs.
2016
2014
2013
2012
3,80%
4,51%
5,34%
9,55%
7.2.4- Grado di rigidità pro-capite
Come accennato precedentemente, per prassi, i principali fattori di rigidità a lungo termine
sono il costo del personale ed il livello di indebitamento. Questi fattori devono essere riportati alla
dimensione sociale dell’ente individuandone la ricaduta diretta sul cittadino.
INDICE – UNIONE COLLI BERICI VAL LIONA
Rigidità strutturale
pro-capite =
Spese personale
n. abitanti dell’Unione
17
2014
2013
2012
159,71
158,84
163,70
INDICE – COMUNE DI GRANCONA
Rigidità
indebitamento
pro-capite =
2014
2013
2012
58,09
73,17
72,73
72,85
Previs.
2016
2014
2013
2012
23,53
33,12
44,86
56,69
Rimborso mutui e interessi
n. abitanti del Comune di
Grancona
INDICE – COMUNE DI SAN GERMANO D.B.
Rigidità
indebitamento
pro-capite =
Previs.
2016
Rimborso mutui e interessi
n. abitanti del Comune di San
Germano
7.2.5- Costo del personale
L’erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa che presta
servizio nell’ente e le risorse umane assumono un’importanza preponderante su ogni altro fattore
produttivo impiegato.
Il costo del personale può essere visto come:
- parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l’incidenza del
costo del personale sul totale delle spese correnti del titolo 1°;
- costo medio pro-capite dato dal rapporto costo del personale/n° abitanti;
- rigidità costo del personale dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle
entrate correnti; in pratica viene analizzato quanto delle entrate correnti è utilizzato per il
finanziamento delle spese per il personale.
Gli indicatori sotto riportati, analizzano la spesa per il personale dipendente dell’Unione Colli
Berici Val Liona negli aspetti sopra descritti.
INDICE – UNIONE COLLI BERICI VAL LIONA
Rigidità costo personale
pro-capite
=
Spese personale
n. abitanti
INDICE – UNIONE COLLI BERICI VAL LIONA
Incidenza spesa personale su
spesa corrente
=
Spese personale
Spesa corrente titolo I°
INDICE – UNIONE COLLI BERICI VAL LIONA
Rigidità costo personale
pro-capite
=
Spese personale
n. abitanti
18
2014
2013
2012
159,71
158,84
163,70
2014
2013
2012
34,83%
35,67%
45,60%
2014
2013
2012
54,35%
53,18%
52,29%
7.2.6- Parametri di deficit strutturale
I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di
deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei
confronti di tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio,
anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell’ente, o per meglio dire,
che indichi l’assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.
Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti
locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di
almeno la metà degli indicatori con un valore non coerente (fuori media) con il corrispondente dato
di riferimento nazionale.
Né l’Unione Colli Berici Val Liona, né i comuni di Grancona e San Germano dei Berici
risultano essere mai stati in deficit strutturale.
PARTE VIII – IL PERCORSO CHE PORTA ALLA FUSIONE1
L’istituto della fusione, disciplinato dagli articoli 15 e 16 del D.Lgs 267/2000 e dalla legge
regionale n. 25/1992, rappresenta, accanto alle forme di gestione associata di servizi e funzioni
comunali, un ulteriore strumento per il conseguimento di una dimensione efficiente della governance
locale. Si tratta di una forma di riordino peculiare volta alla razionalizzazione e ottimizzazione
dell’organizzazione istituzionale, per contrastare l’eccessiva frammentazione del livello
amministrativo comunale.
Il legislatore statale, in un contesto di generale revisione della spesa pubblica, ha adottato una
serie di riforme con l’avvio di politiche di riordino territoriale che hanno coinciso con un tiepido
ricorso allo strumento di revisione dei confini amministrativi comunali, qual è la fusione. La legge 18
del 2012 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” all’art. 1 stabilisce che la
Regione “valorizza ed incentiva la costituzione di gestioni associate tra i Comuni promuovendo, in
particolare lo sviluppo delle unioni e delle convenzioni, nonché la fusione di comuni, al fine di
assicurare l’effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi loro spettanti”. In
particolare l’art. 9 della legge regionale n. 18/2012 prevede che nel riparto delle risorse disponibili sia
data preferenza per le fusioni rispetto alle forme associative. L’obiettivo è di dare vita ad un riordino
territoriale non imposto ma scelto e condiviso con gli enti locali agevolando lo sviluppo volontario di
forme avanzate di integrazione fra amministrazioni comunali non solo per un esercizio efficace ed
efficiente delle funzioni loro spettanti ma per rispondere all’esigenza di una “adeguatezza” anche
dimensionale dei singoli comuni.
Di seguito ed in sintesi il percorso che bisogna intraprendere per giungere alla fusione:
I consigli comunali o gli altri soggetti ai quali spetta l'iniziativa legislativa predispongono un
progetto di legge per fusione dei Comuni.
Giudizio di meritevolezza del Consiglio Regionale.
La Giunta regionale delibera sull’indizione del referendum consultivo, definendo quesito e
ambito territoriale.
1
I dati riportati in questo paragrafo sono tratti dal sito della Regione Veneto: http://www.regione.veneto.it/web/entilocali/fusioni-dei-comuni e risultano aggiornati al 03.03.2016.
19
Svolgimento del referendum e presa d'atto dei risultati.
Il Consiglio regionale emana la legge di fusione.
Elezione degli organi del nuovo Comune. Approvazione dello Statuto del nuovo Comune.
Eventuale elezione/nomina degli organi dei Municipi.
8.1 - GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA
Il progetto di legge viene presentato al Consiglio regionale il quale deve dare un preliminare
giudizio di meritevolezza ai fini dell’ulteriore prosecuzione del procedimento legislativo. La
competente commissione consiliare deve acquisire il parere dei consigli comunali e provinciali
interessati e svolgere ogni atto istruttorio, in base al quale formulare una relazione al Consiglio,
affinché questo possa decidere circa l’esistenza dei requisiti formali e delle ragioni civiche o di
opportunità storica, culturale, sociale, economica e/o di funzionalità istituzionale a fondamento della
proposta legislativa.
Qualora i consigli comunali e provinciali non esprimano il parere entro il termine di 90 giorni
dal ricevimento della richiesta, si prescinde dallo stesso.
8.2 - REFERENDUM
Quando il progetto di Legge acquisisce un giudizio favorevole di meritevolezza da parte del
Consiglio regionale, la Giunta regionale delibera il referendum consultivo delle popolazioni
interessate e il relativo quesito. I risultati del referendum sulle fusioni dei Comuni sono valutati sia
nel loro risultato complessivo sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio
diversamente interessato.
8.3 - PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO DI FUSIONE
Con la Legge regionale di fusione di due o più Comuni devono essere assicurate alle comunità
di origine adeguate forme di decentramento degli uffici e/o dei servizi in base allo stato dei luoghi e
alle esigenze delle popolazioni interessate.
La Legge regionale deve determinare l’ambito territoriale del nuovo Comune e stabilisce le
direttive di massima per la soluzione degli aspetti finanziari e patrimoniali connessi con la fusione dei
Comuni.
8.4 - MODIFICA ALLA L.R. 25/1992
La legge regionale n. 22 del 24 settembre 2013 ha novellato l’art. 6 della L.R. n. 25/92
eliminando il quorum previsto per il referendum consultivo delle popolazioni interessate dalla
fusione, rendendo più agevole il percorso di fusione dei comuni.
Art. 6, c. 5 bis, “Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di
comuni ai sensi della lett. d) del c.1 dell’art. 3, indipendentemente dal numero degli elettori che ha
partecipato, la proposta sottoposta a referendum è approvata se è stata raggiunta la maggioranza
dei voti validamente espressi”.
8.5 - LA NORMATIVA
a) Normativa nazionale:
Costituzione (art. 133): il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove
Provincie nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei
Comuni, sentita la stessa Regione.
D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267: l’art. 15 prevede che, salvo i casi di fusione tra più comuni, non
possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui
costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite. Si prevede,
20
altresì, la possibilità di definire lo statuto del nuovo comune anche prima della sua costituzione. Al
fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci
anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei
trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono (così come modificato dall’art. 12 D.L.
06/03/2014 n. 16 convertito in legge 68/2014).
L. 5 maggio 2009 n. 42: l’art 12, co. 1, lett. f) prevede forme premiali per favorire unioni e
fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di
compartecipazione ai tributi erariali.
L. 12 novembre 2011 n. 183 e s.m.i.: l’art. 31, co. 23, prevede l’esclusione dell’applicazione
delle (regole del patto di stabilità interno) del pareggio di bilancio per 5 anni per il Comune
istituito per fusione.
L. 7 agosto 2012 n. 135: l’art. 20, co. 1 bis, prevede che, a decorrere dall’anno 2016, il contributo
straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione è commisurato al 40% dei trasferimenti
erariali attribuiti per l’anno 2010 ai comuni che si sono fusi, nei limiti degli stanziamenti finanziari
previsti e comunque non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. La disposizione
vale per le fusioni realizzate negli anni 2012 e successivi.
Legge 7 aprile 2014 n. 56: ha previsto che gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali
si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale (in
mancanza i comuni con una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti oppure a 2.000 abitanti
se appartenenti o appartenuti a comunità montane che devono esercitare obbligatoriamente le
funzioni fondamentali dei comuni sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale). Sono
previste inoltre ulteriori norme di semplificazione. Link ai contenuti.
Legge 28 dicembre 2015 n. 208: art. 1 c. 17 Una quota del Fondo di solidarietà comunale, non
inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione.
Legge 28 dicembre 2015 n. 208: art. 1 c. 229 A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i
vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di
fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal
servizio nell'anno precedente.
Norme di semplificazione introdotte dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56 in vigore dall’8 aprile
2014.
Nello specifico, prevede:
1) In caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo
unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari
di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della
fusione.
2) L'articolo 15, comma 2, del testo unico e' sostituito dal seguente:
2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali
possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da
parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo
comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune
istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della
fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
21
3) Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si
applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione
previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.
4) I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle
norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel
caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il
nuovo ente.
5) Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino
all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data
dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza
pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di
varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su
richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in
corso.
6) Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti
dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di
diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione
pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità
montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo
quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato
elettorale.
7) I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione
continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli
incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per
fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla
nomina dei successori.
8) Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse
umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
comparto regioni e autonomie locali del 1º aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81
alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per
l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo
comune avente medesima destinazione.
9) Salva diversa disposizione della legge regionale:
a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto
della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti
territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in
vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;
b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti
decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono
svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel
comune di maggiore dimensione demografica;
c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del
regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale
del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.
22
10) Il comune risultante da fusione:
a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo
unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto
per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;
b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti
dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci
definitivamente approvati dai comuni estinti;
c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e
subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni
fiscali.
11) Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune
corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.
12) Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei
documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei
comuni estinti.
13) L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si
riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della
proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.
14) Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di
avviamento postale dei comuni preesistenti.
15) I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal
caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune
incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune
incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di
incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato
siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo
statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di
incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione
mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i
consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel
caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la
denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di
fusione per incorporazione.
16) Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure
volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica
attribuito alla medesima regione.
17) I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe
differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio
finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.
18) I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per
adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di
gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di
gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore.
19) Per l'anno 2014, è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'articolo 18, comma 9, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché a quelli presentati dalle unioni di
23
comuni.
b) Normativa regionale:
STATUTO DEL VENETO Legge Regionale statutari 17 aprile 2014 n. 1: Art. 20: definisce i
soggetti legittimati all’iniziativa legislativa per la modifica della circoscrizione comunali;
L.R. 24 dicembre 1992 n. 25: l’art. 3 prevede che la variazione delle circoscrizioni comunali può
consistere: d) nella fusione di due o più comuni in uno nuovo;
L. R. 24 settembre 2013 n. 22 : ha novellato la L.R. n. 25/92 introducendo all’art. 6 il co. 5 bis
che elimina il quorum previsto per il referendum consultivo delle popolazioni interessate alla
fusione;
c) Provvedimenti regionali:
DGR n. 1417 del 6 agosto 2013: il Piano di Riordino territoriale prevede l’assegnazione, nell’anno
finanziario successivo alla legge regionale istitutiva del nuovo Comune, di un contributo
straordinario a favore del comune derivante da fusione, L’ente interessato è tenuto a presentare la
richiesta entro il 30 marzo dell’anno successivo alla fusione.
8.6 - INCENTIVI ALLE FUSIONI:
DGR n. 81 del 2 febbraio 2016 "Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi
straordinari triennali alle fusioni di comuni. L.R. n. 18 del 27.04.2012 art. 10 c. 1 bis.
Deliberazione/CR del 19.11.2015. Art. 10 c. 1 L.R. 18 del 27.04.2012";
DGR n. 1056 del 24 giugno 2014: con questo provvedimento la Giunta Regionale ha stabilito, per
l’anno 2014, i criteri e le modalità per l’assegnazione del contributo straordinario destinato ai
comuni istituiti a seguito di procedura di fusione nell’anno 2013 e nel primo trimestre del 2014,
per concorrere alle spese sostenute dagli enti per l’unificazione e la riorganizzazione dei servizi e
delle strutture comunali;
DDR n. 140 del 3.09.2014: con questo provvedimento la Giunta Regionale ha assegnato
contributi straordinari ai Comuni istituite a seguito del procedimento di fusione, anno 2014. L.R.
n. 18/2012 impegno e liquidazione delle spese;
DDR n. 238 del 30.12.2014: con questo provvedimento la Giunta Regionale ha assegnato dei
contributi per la fusione di comuni e la costituzione, l'avvio e l'ampliamento dell'esercizio
associato di funzioni fondamentali nella forma dell'Unioni di Comuni, dell'unione montana e
della Convenzione tra Comuni, anno 2014. (DGR n. 1750 del 29.9.2014). Impegno delle spese e
liquidazione dei contributi "una tantum". ALLEGATO A), ALLEGATO B) e ALLEGATO C);
DGR n. 1750 del 29.09.2014 : con questo provvedimento la Giunta Regionale ha stabilito i
Criteri e le modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi per la fusione di Comuni e la
costituzione, l'avvio e l'ampliamento dell'esercizio associato di funzioni fondamentali nella forma
dell'Unione di Comuni, dell'Unione Montana e della Convenzione tra Comuni. Anno 2014, DGR
n. 81/CR del 24.06.2014 (LR 18/2012, art. 10, comma 1).
8.7 - I VANTAGGI DELLA FUSIONE
Per i comuni istituiti a seguito di procedimento di fusione è prevista:
Erogazione del contributo straordinario statale (40% dei trasferimenti ricevuti nell’anno 2010)
per 10 anni a decorrere dalla fusione, come di seguito calcolati:
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TRASFERIMENTI
STATALI PERCEPITI
ANNO 2010
TRASFERIMENTI
STATALI PERCEPITI
ANNO 2015
VAL LIONA
GRANCONA
€456.356,04
€244.511,18
//
SAN GERMANO DEI
BERICI
€304.179,96
€154.733,05
//
Totale
€760.536,00
€399.244,13
//
Decurtazione fondo per
investimenti ***
€ 45.494,99
IMPORTO NETTO
€ 715.041,01
CONTRIBUTO STRAORDINARIO STATALE ANNUO PER LA
FUSIONE PERCEPITO PER 10 ANNI
€ 286.016,40
*** a titolo prudenziale si ritiene di dover decurtare dai trasferimenti statali percepiti nell’anno 2010
quanto percepito nel medesimo anno sotto la voce “Fondo per investimenti”, atteso che sembrerebbe
che non debba essere conteggiato nel calcolo del contributo spettante al nuovo ente. In caso di
valutazione errata e di ricomprensione anche del “Fondo per investimenti”, il contributo straordinario
statale ammonterebbe ad €304.214,40.
Erogazione del contributo straordinario regionale (calcolato sulla base della DGR n. 81 del 2
febbraio 2016 "Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi straordinari
triennali alle fusioni di comuni. L.R. n. 18 del 27.04.2012 art. 10 c. 1 bis. Deliberazione/CR del
19.11.2015. Art. 10 c. 1 L.R. 18 del 27.04.2012").
Criteri stabiliti dalla Regione Veneto:
-
€ 50.000,00 per ciascun Comune fuso
importo spettante
€ 100.000,00
-
€ 10,00 per abitante
importo spettante
€ 30.400,00
-
€ 50.000,00 misura fissa + 0,5% su spese correnti importo spettante
€ 58.923,82
€ 189.323,82
1^ anno
€ 189.323,82
2^ anno (decurtazione 30%)
€ 132.526,67
3^ anno (decurtazione 50%)
€ 94.661,91
Complessivi
€ 416.512,40
Priorità nell'assegnazione degli spazi finanziari regionali ai Comuni istituiti per fusione a
decorrere dal 2011
Esclusione dall’applicazione delle regole in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi
(centrale di committenza) per 3 anni
Esclusione dall’assoggettamento dell’obbligo associativo per i comuni istituiti mediante fusione
che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti o 2000 abitanti se appartenenti
a Comunità montane per un mandato elettorale
Previsione di forme premiali nelle misure di incentivazione regionale
25
Esclusione da vincoli per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100%
della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente
Subentro nei benefici, stabiliti dall'Unione europea o da leggi statali, di cui godevano gli enti
estinti
PARTE IX – LA SCELTA DEL NOME VAL LIONA
Il nome da assegnare al nuovo municipio è stato scelto per esaltare l’importanza che ha avuto
il torrente Liona nel corso della storia della valle.
Si ritiene che il nome Liona derivi da vari vocaboli antichissimi come il lombardo “Olona” o
il toscano “Chiana”, idronimi che designano per lo più depressioni in cui l’acqua ristagna, come si
doveva presentare la Val Liona prima che gli interventi dell’età romana la bonificassero e portassero
definitivamente a defluire il fiume in direzione dell’antico Edrone, oggi Bisatto.
Il nome Liona è noto fin dall’inizio del Seicento, nella Descrittione del Territorio et Contado
di Vicenza, scritto per la trascrizione italiana del Teatro del Mondo di Abramo Ortelio, il grande
geografo Filippo Pigafetta, infatti, scriveva: “All’incontro della volta ver occidente spianansi li monti
dalla cui vetta sgorga il rio Liona, et per oscuri antri, pertugiandoli, spicca fuor ne’ campi, et
navigabile co’ Sirone, tra l’un et l’altro Lagugiaro spandesi al vado nel Fiume” (Pigafetta F.,
ibidem, Anversa 1612, p. 84 f.).
Anche dalle richiamate considerazioni le attuali amministrazione hanno deciso che il nome
che potrà meglio rappresentare il nuovo municipio è quello di VAL LIONA.
PARTE X – CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Pur essendo consapevoli che la dimensione del nuovo comune si rivela ancora insufficiente
per realizzare delle consistenti economie, si ritiene che maggiori vantaggi, strettamente legati alla
produzione dei servizi, si otterrebbero concentrando i servizi in un’unica sede.
Ciò significherebbe rendere effettiva al 100% la fusione, che tuttavia potrebbe andare a
discapito della fruibilità dei servizi nel comune “sacrificato”, generando in ogni caso reazioni alle
quali le comunità coinvolte non sarebbero ancora preparate.
Pertanto, alla luce delle ragioni sopra esposte, il nuovo comune di VAL LIONA, a prescindere
dai vantaggi costituiti dai maggiori trasferimenti dello Stato e della Regione Veneto, sembra avere
quelle potenzialità necessarie per consentire il conseguimento di vantaggi per la popolazione al netto
di tutti i costi organizzativi necessari all’istituzione della nuova struttura organizzativa.
Si auspica, infine, che la nuova amministrazione sia in grado di gestire i maggiori
trasferimenti straordinari dello Stato e della Regione con oculatezza e quale occasione d’investimento
sul territorio, ad esempio, per realizzare opere pubbliche necessarie a preservare la vocazione
agricola della valle, mettere in sicurezza l’ambiente circostante, creare nuovi percorsi ciclo pedonali
capaci di attrarre nuove strutture ricettive ed incentivare la risorsa turismo, compatibilmente con la
vocazione rurale dell’ambiente naturale presente.
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ALLEGATO A)
ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO “VAL LIONA”
MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI GRANCONA E SAN GERMANO
DEI BERICI
Articolo 1 – Istituzione
1. E’ istituito nella Provincia di Vicenza, il Comune denominato “Val Liona”, mediante la fusione
dei Comuni di Grancona e San Germano dei Berici.
2. Il Comune “Val Liona” è costituito dai territori dei Comuni di Grancona e San Germano dei
Berici.
3. La sede comunale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune e, sino a quando lo Statuto non
sarà vigente, sarà in quella attuale del Comune di Grancona.
4. Lo Statuto assicurerà alle comunità di origine, private delle loro sedi comunali, ampie ed
adeguate forme di decentramento, partecipazione e consultazione. Valorizzerà le realtà collinari e
avrà particolare riguardo alle situazioni di svantaggio derivanti dallo stato dei luoghi. Terrà conto
delle esigenze peculiari delle popolazioni interessate. Uffici comunali potranno essere dislocati su
tutto il territorio del nuovo Comune con previsione dell’apertura di sportelli polifunzionali nel
territorio.
5. Negli ambiti territoriali, già sedi di Comuni potrà essere istituito, ex articolo 9 della Legge
Regionale n. 25/1992, un Municipio, con lo scopo di salvaguardare i caratteri civici della
popolazione locale e di decentrare taluni essenziali servizi comunali. Il Municipio, ove istituito,
svolgerà le funzioni proprie previste dallo Statuto e funzioni delegate dal Comune.
Articolo 2 – Risultati della consultazione.
1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:
Comune di
Comune di
Grancona
San Germano dei Berici
Tot.
Elettori aventi diritto
al voto
n.
n.
n.
Votanti
n.
n.
n.
Voti validamente
espressi
n.
n.
n.
Voti favorevoli
n.
n.
n.
Voti contrari
n.
n.
n.
1
Articolo 3 – Disposizioni finali e transitorie.
1. Sino all’adozione da parte del Comune di “Val Liona” delle determinazioni di competenza,
continuano ad avere vigore negli ambiti territoriali originari, i regolamenti e ogni altra disposizione
di carattere generale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I rapporti conseguenti alla istituzione del Comune di “Val Liona” sono definiti, ai sensi
dell’articolo 17 della Legge Regionale 24 dicembre 1992, n.25, dalla Provincia di Vicenza, con
deliberazione della Giunta, sulla base in particolare del criterio, secondo cui il comune di nuova
istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni
giuridiche attive e passive dei comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale
dipendente.
Articolo 4 – Entrata in vigore.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 24 dello Statuto ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
2
ALLEGATO B)
DOCUMENTO POLITICO-PROGRAMMATICO FINALIZZATO ALLA
RICHIESTA ALLA REGIONE VENETO PER LA FUSIONE DEI COMUNI
DI GRANCONA E SAN GERMANO DEI BERICI
I Consigli Comunali di Grancona e San Germano dei Berici, valutate le ragioni storiche,
geografiche, politiche ed economiche, decidono di avviare tutte le procedure burocratiche ed
amministrative per ottenere la fusione, in unico ente, dei due comuni.
Al fine di rafforzare tale decisione, i due Consigli Comunali, adottano questo documento di
condivisione, chiedendo nel contempo alla Regione Veneto di dare avvio all'iter previsto dalla L.R.
24.12.1992 n. 25, sentito il parere delle popolazioni tramite referendum, per poter pervenire alla
fusione.
A supporto di questa richiesta, si sottolinea che ragioni storico-geografiche hanno comportato una
sostanziale fusione di fatto dei due territori e della relativa popolazione, come evidenziato
nell'allegata relazione sub 1.
In merito i Consigli Comunali, pertanto, concordano quanto segue:
1) Il nuovo Comune si chiamerà VAL LIONA.
2) La sede legale comunale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune e sino a quando lo Statuto
non sarà vigente, sarà in quella attuale del Comune di Grancona; potrà essere creata una sede
amministrativa anche nel Comune di San Germano dei Berici.
3) Negli ambiti territoriali, già sedi di Comuni, potranno essere istituiti, ai sensi dell'art. 9 della L.R.
n. 25/1992, dei MUNICIPI, allo scopo di valorizzare le specificità territoriali e assicurare adeguate
forme di partecipazione ai cittadini delle comunità d'origine. Ciascun Municipio potrà avere un
consiglio municipale ed un presidente di Municipio; le modalità elettive e le competenze degli
organi municipali saranno disciplinate nello Statuto e nel Regolamento del Comune neo-istituito.
4) Si provvederà ad una riorganizzazione degli uffici e dei servizi al fine di giungere a soluzioni
operative che valorizzino al meglio le professionalità presenti all'interno dei due Comuni.
5) Si riportano di seguito alcuni dati statistici al 31.12.2014 dei Comuni di Grancona e San
Germano dei Berici che saranno alla base del nuovo comune di VAL LIONA:
ENTE
SUPERFICIE
POPOLAZIONE
RESIDENTE
DENSITA’
CONFINI
GRANCONA
12,28
1.876
152,8
Brendola, San Germano dei
Berici, Sarego, Villaga e
Zovencedo
SAN GERMANO
DEI BERICI
15,48
1.187
76,7
Alonte, Grancona, Lonigo,
Orgiano, Sossano e Villaga
1
NUOVO
COMUNE VAL
LIONA
27,76
3.063
114,75
Brendola, Sarego, Lonigo,
Villaga, Zovencedo, Alonte,
Orgiano e Sossano
Si allega al presente documento, quale sua parte integrante e sostanziale:
Allegato sub 1) Relazione illustrativa contente le ragioni storiche, culturali, artistiche, religione,
sociali ed economiche poste a base della proposta di fusione;
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