acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

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acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
ACQUISTO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Consultazione Piano di Vendita
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Il Piano di vendita degli alloggi ARCA Jonica
Perché si vendono gli alloggi
Quali alloggi vengono ceduti
Chi può acquistare gli alloggi
Priorità all’acquisto
Diritto di restare in affitto
Vendita a terzi in caso di rinuncia
Determinazione del prezzo
Modalità di pagamento del prezzo di cessione
L’elenco degli alloggi vendibili
Modalità per la stipula del contratto di cessione
Vincoli contrattuali
Consultazione Piano di vendita
Ufficio competente
Ufficio competente
Direzione Amm.vo/Patrimoniale – Area Servizio Patrimonio – Ufficio Cessione Alloggi
Responsabile: Geom. Minuccio Massarelli
Via Pitagora n.144/A – piano 1°
Tel. 099.4539461 – fax 099.4535992
E-mail: [email protected][email protected]
Il Piano di vendita degli alloggi ARCA Jonica
Il Piano di vendita vigente, predisposto dall’ARCA Jonica e approvato dal Consiglio Regionale nel 2006,
comprende 4154 alloggi, di cui 2035 ubicati nella città di Taranto e n.2119 in tutto il territorio della
provincia di Taranto.
Perché si vendono gli alloggi
La Legge 24 dicembre 1993, n.560, all’art.1, punto 4, ha attribuito alla Regione Puglia la competenza ad
autorizzare la vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e delle ARCA
pugliesi, con l’obbligo per gli stessi di reinvestire i proventi nella costruzione di nuovi alloggi di E.R.P., nel
recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti e per il ripiano del deficit economico degli
enti dissestati. Il quadro normativo regionale che regola la vendita degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica nella Puglia è costituito dal combinato disposto Legge 560/1993, Legge Regionale n. 1/2003 e
Legge Regionale n.4/03, consultabili in questo sito.
Quali alloggi vengono ceduti
L’ARCA Jonica, sulla base della normativa citata, ha redatto e aggiornato il proprio programma di vendita,
scegliendo gli alloggi da alienare secondo i seguenti criteri:
 inclusione nel Piano di vendita di alloggi compresi in fabbricati parzialmente venduti, al fine di ridurre le
gestioni condominiali onerose che rendono difficoltosa una autonoma e corretta programmazione degli
interventi manutentivi;
 inclusione nel Piano di vendita di alloggi il cui indice di vetustà e stato manutentivo sono tali da
prevedere costi di riatto eccessivamente rilevanti rispetto al risultato atteso e, comunque, non
convenienti se confrontati con quelli di realizzazione di nuovi interventi;
 esclusione dal Piano di vendita degli edifici nei quali non si siano effettuate vendite di alloggi e dove
non siano in corso procedure di alienazione, in quanto non sussistono diritti di acquisto di assegnatari,
ai sensi della Legge 513/77 artt. 28 e 29;
 esclusione dal Piano di vendita degli edifici che non siano vendibili tempestivamente, a causa del
mancato perfezionamento del diritto di superficie o presenza di manufatti non autorizzati realizzati
dagli inquilini su aree comuni, che comportano necessariamente ulteriori verifiche tecniche.
L’ARCA Jonica ha tuttavia la facoltà, non l’obbligo di vendere gli alloggi.
Chi può acquistare gli alloggi
Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica inseriti nel Piano di vendita possono essere acquistati solo dagli
inquilini assegnatari o dai loro familiari conviventi che vi abitano che ne hanno titolo in possesso dei
seguenti requisiti:
1. che abbiano in uso un alloggio a titolo di locazione semplice da almeno cinque anni dalla data di
accettazione del prezzo di vendita proposto dall’ente venditore.
Ai fini della determinazione del periodo di conduzione dell’alloggio sarà possibile cumulare più periodi
di conduzione maturati anche in diversi alloggi edilizia residenziale pubblica, purché senza soluzione di
continuità nel rapporto di locazione, a decorrere dalla data di assunzione del provvedimento di
assegnazione, ampliamento o di sanatoria. I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti in proprio
anche dai familiari conviventi se acquirenti.
2. che siano in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori all’atto della
accettazione del prezzo e della stipula del contratto di vendita;
3. che siano tuttora in possesso dei requisiti previsti per la conservazione dell’assegnazione dell’alloggio in
godimento specificati nella “Domanda di acquisto alloggio ERP”.
Priorità all’acquisto
La priorità all’acquisto spetta all’assegnatario e subordinatamente al coniuge se in regime di separazione
dei beni e quindi ai familiari conviventi. Se l’assegnatario intende rinunciare all’acquisto in favore di un
familiare convivente deve esprimere tale rinuncia contestualmente alla accettazione del prezzo. Nel caso di
acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione a favore dell’assegnatario, tale
diritto è irrinunciabile ai sensi dell’art. 1022 del codice civile. Nel caso di più familiari conviventi aventi titolo
all’acquisto, l’atto di cessione può essere perfezionato soltanto con l’accordo tra i soggetti cointeressati.
Diritto di restare in affitto
Gli assegnatari che non intendano acquistare l’alloggio hanno diritto a restare in affitto solo se appartenenti
ad una delle categorie socialmente ed economicamente deboli di seguito elencate e, pertanto, potranno
rimanere assegnatari in locazione semplice continuando a pagare l‘affitto:
A. gli assegnatari con reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato per la decadenza
dell’assegnazione, pari attualmente a €uro 26.000,00 per redditi da lavoro dipendente e pensione;
B. gli assegnatari che abbiano più di 60 anni;
C. gli assegnatari e/o loro familiari conviventi portatori di handicap con invalidità superiore al 74%.
Vendita a terzi in caso di rinuncia
Qualora l’assegnatario o i suoi familiari conviventi, rinuncino ad acquistare l’alloggio che conducono in
locazione, e, non siano appartenenti a categoria protetta, il medesimo alloggio potrà essere venduto a terzi
con asta pubblica, con prezzo di base secondo il valore di mercato determinato dall’Agenzia del Territorio di
Taranto.
Il primo esperimento d’asta è riservato a enti pubblici non economici, enti morali, associazioni senza scopo
di lucro o cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.382. Qualora andasse deserta la prima
asta, gli alloggi saranno messi nuovamente all’asta senza limiti di partecipazione.
Determinazione del prezzo
Il prezzo di cessione dell’alloggio è determinato con le modalità seguenti:
1. in prima applicazione è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alla
rendita catastale determinata dall’Agenzia del Territorio di Taranto e ridotto dell’1% per ogni anno di
anzianità di costruzione dell’immobile, fino al limite massimo del 20%, con riferimento alla data di
presentazione della domanda. Il prezzo, tuttavia, può subire variazioni in aumento a seguito di
modifiche degli estimi catastali;
2. in alternativa, qualora il prezzo come sopra calcolato non fosse ritenuto congruo, la determinazione del
prezzo può essere stabilita dall’Agenzia del Territorio di Taranto su richiesta dell’acquirente, in tal caso
il prezzo si intende definitivo anche se la valutazione dell’Agenzia del Territorio è superiore a quella
sopra stabilita, fatta salva la facoltà di revoca della domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta
giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo. Il prezzo stabilito dall’Agenzia del Territorio
di Taranto a titolo definitivo non sarà scontato della riduzione riferita alla anzianità della costruzione.
Modalità di pagamento del prezzo di cessione
Le vendite possono essere effettuate con le seguenti modalità:
A. pagamento in unica soluzione con uno sconto pari al 30% del prezzo di cessione;
B. pagamento immediato di un acconto non inferiore al 15% del prezzo di cessione con dilazione del
pagamento della parte rimanente in 5, 10 o 15 anni ad un interesse pari al tasso legale vigente al
momento della stipula del contratto di compravendita, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della
parte del prezzo dilazionata.
L’elenco degli alloggi vendibili
L’ARCA Jonica, in base al calendario di vendita adottato, ha reso disponibile nella sezione “Consultazione
Piano di vendita”, l’elenco degli alloggi inclusi nel Piano di vendita.
In tale sezione, gli assegnatari interessati all’acquisto, digitando negli appositi spazi il codice fabbricato e il
codice utente personale riportati nel bollettino in c/c p premarcato per il pagamento del canone di
locazione, hanno accesso a tutte le informazioni relative all’inclusione nel Piano di vendita dell’alloggio in
godimento, il prezzo di cessione, gli sconti previsti, le modalità di pagamento, la compilazione della
domanda di acquisto con relativi allegati, ecc..
Modalità per la stipula del contratto di cessione
Di seguito al ricevimento della domanda on-line o di quella inviata per posta da parte dell’assegnatario
interessato all’acquisto dell’alloggio in suo godimento, il competente ufficio cessione alloggi, a
completamento dell’istruttoria di vendita, trasmette al notaio incaricato l’intero carteggio per la
sottoscrizione dell’atto di compravendita. L’assegnatario, a ricevimento per conoscenza della suddetta
comunicazione, avrà cura di contattare il notaio prescelto per definire la data di rogito notarile. Le spese
notarili sono a totale carico dell’acquirente, al quale il notaio dovrà trasmettere copia autentica dell’atto di
compravendita registrato, trascritto e volturato.
Al momento della stipula l'acquirente dovrà presentarsi munito di un documento di riconoscimento valido
e del codice fiscale.
Vincoli contrattuali
L'acquirente, per un periodo di tempo di dieci anni, decorrenti dalla data di registrazione del contratto di
compravendita e sino a quando non sia pagato l'intero prezzo, non potrà vendere, a nessun titolo, anche
parzialmente, l'alloggio acquistato, né può essere modificata la destinazione d’uso.
Trascorso tale periodo, l'acquirente dovrà comunicare la sua eventuale intenzione di cedere l'alloggio
all’ARCA Jonica che potrà esercitare il diritto di prelazione entro 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione.
L’acquirente, inoltre, in caso di accrescimento del proprio nucleo familiare e/o di cambio di residenza per
giustificati motivi, è tenuto a chiedere all’ARCA Jonica autorizzazione alla locazione dell’immobile
acquistato.