Quadro E ONERI E SPESE - IPSOA Dichiarazioni Fiscali

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Quadro E ONERI E SPESE - IPSOA Dichiarazioni Fiscali
QUADRO E
Quadro E
ONERI E SPESE
ADEMPIMENTO X
Il Quadro E del Mod. 730 deve essere utilizzato per riportare alcune tipologie
di spese, sostenute nel 2014, che danno diritto a detrazioni d’imposta o deduzioni dal reddito.
NOVITÀ 2015 X
- Per i premi assicurativi (Righi da E8 a E12), sono previsti due nuovi Codici il
Codice 36 per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte
o di invalidità permanente non inferiore al 5% che sono detraibili per un importo non superiore a 530 euro; Codice 37 per i premi per assicurazioni
aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti
della vita quotidiana (detraibili per un importo non superiore a euro 1.291,14)
- Sono elevate dal 24% al 26% le detrazioni relative alle erogazioni liberali a
favore delle ONLUS (Righi da E8 a E12, Codice 41) e alle erogazioni liberali
a favore dei partiti politici (Righi da E8 a E12, Codice 42). Le erogazioni a
favore dei partiti politici sono detraibili per importi compresi tra 30 e 30.000
euro.
- Scompare la Colonna 1 del Rigo E21 in quanto, dal 2014, non sono più
compresi tra gli oneri deducibili i contributi sanitari obbligatori per
l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati con
il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli.
- Viene introdotto il nuovo Rigo E32 per indicare la nuova deduzione dal reddito complessivo pari al 20% delle spese sostenute, fino ad un massimo di
300.000 euro da ripartire in otto quote annuali, per l’acquisto o la costruzione
di immobili abitativi da destinare, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine
dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a otto anni.
- È stata prorogata la detrazione del 50% per le spese relative a interventi di
recupero del patrimonio edilizio.
- È prorogata la detrazione del 65% per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità.
- È stata prorogata la detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto
di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati
all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
- È stata prorogata la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi
finalizzati al risparmio energetico degli edifici.
- Agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e a 450 euro, se il reddito complessivo non supera 30.987,41 euro (Rigo
E71). Se la detrazione risulta superiore all’imposta lorda, chi presta
l’assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione
che non ha trovato capienza nell’imposta.
- Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, spetta una detrazione pari al 19%
delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite
di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui (Rigo E82).
REGOLE GENERALI X
Affinché una spesa o un onere sia deducibile occorre che vengano rispettate
alcune condizioni, tra cui:
- la fattispecie deve rientrare tra quelle previste dalla legge; infatti, esiste una
elencazione tassativa delle spese detraibili o deducibili;
- il contribuente deve avere effettivamente sostenuto la spesa nel corso
dell’anno d’imposta, in applicazione del principio di cassa e questa deve essere rimasta a suo carico;
- la spesa deve risultare da apposita documentazione (fattura, ricevuta, ecc.).
COME SI COMPILA X
Sezione I - Righi da E1 a E12 - Spese per le quali è riconosciuta la detrazione
d’imposta del 19% o del 26%.
Sezione II - Righi da E21 a E32 - Spese e oneri deducibili dal reddito complessivo.
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
329
QUADRO E
Sezione III-A - Righi da E41 a E44 - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 36%, o del 41% o del 50% o
del 65%.
Sezione III-B - Righi da E51 a E53 - Dati catastali identificativi degli immobili e
altri dati per fruire della detrazione del 36%/50%/65%.
Sezione III-C - Rigo E57-Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati (detrazione del 50%).
Sezione IV - Righi da E61 a E63 - Spese per interventi di risparmio energetico
per i quali spetta la detrazione del 55% o del 65%.
Sezione V - Righi da E71 a E72 - Dati per fruire delle detrazioni d’imposta per
canoni di locazione.
Sezione VI - Righi da E81 a E83 - Dati per fruire di altre detrazioni d’imposta.
CASI PRATICI X
Rigo E1 - Spese sanitarie.
Rigo E2 - Spese sostenute da contribuenti per conto di soggetti non a carico.
Rigo E3 - Acquisto di un sussidio informatico per una persona con disabilità.
Rigo E4 - Acquisto di un veicolo nel 2014.
Rigo E5 - Acquisto di un cane per non vedente nel 2014.
Rigo E6 - Spese sanitarie sostenute nel 2014.
Rigo E7 - Mutuo intestato ad un solo contribuente con interessi passivi superiori a 4.000 euro.
Rigo E7 - Mutuo cointestato ad entrambi i coniugi per immobile cointestato
Righi E8-E12 - Tasse universitarie.
Righi E8-E12 - Spese sostenute in due diversi periodi d’imposta.
Righi E8-E12 - Spese per attività sportiva sostenute per due ragazzi.
Righi E8-E12 - Spese per intermediazione immobiliare.
Righi E8-E12 - Spese per canoni di locazione per studenti fuori sede.
Righi E8-E12 - Polizza sulla vita stipulata nel 2014.
Righi E8-E12 - Polizza per il rischio di non autosufficienza stipulata nel 2014.
Rigo E22 - Assegno corrisposto all’ex coniuge.
Rigo E23 - Contributi versati per la colf.
Righi E41-E53 - Spese di ristrutturazione sostenute nel 2014.
Righi E41-E53 - Spese di ristrutturazione iniziate in anni precedenti.
Rigo E57 - Spese per acquisto di mobili per immobile ristrutturato.
Righi E61-E63 - Spese per sostituzione di infissi sostenute nel 2014.
Rigo E71 - Detrazione per inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale.
CASI PARTICOLARI X
Rigo E1 - Contributi versati a casse ed enti aventi fine assistenziale.
Rigo E1 - Imposta di bollo su fatture relative a visite mediche.
Rigo E1 - Spese mediche del figlio non a carico rimborsate per intero da polizza assicurativa intestata al padre.
Rigo E7 - Abitazione principale del figlio.
Rigo E7 - Mutuo per abitazione principale in cui risiede la madre.
Rigo E7 - Eredi.
Rigo E7 - Ricoveri permanenti.
Rigo E7 - Garanzia ipotecaria.
Rigo E7 - Acquisto dell’abitazione tramite asta giudiziaria con trasferimento
della residenza oltre l’anno.
Rigo E7 - Mutuo intestato all’impresa costruttrice.
Righi E8-E12 - Premi di assicurazione - Rapporti tre contraente, assicurato e
beneficiario.
Rigo E21 - Contributo obbligatorio INAIL casalinghe.
Rigo E21 - Versamenti previdenziali non obbligatori.
Rigo E21 - Riscatto di laurea.
Rigo E71 - Detrazione per canoni di locazione.
Rigo E71 - Contratto di sublocazione.
Rigo E71 - Contratto di locazione intestato alla moglie a carico.
RIFERIMENTI NORMATIVI X
330
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 11, 15, 16, 16-bis
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
QUADRO
OE
X ADEM
MPIMENTO
Il Quadro E deve esse
ere utilizzato
o per riporta re alcune tip
pologie di spese, sostennute nel 2014, che dan
nno
diritto a dettrazioni d’im
mposta o de
eduzioni da
al reddito.
Pe
er onere ded
ducibile si in
ntende un co
omponente negativo
n
che
e può esseree portato a diretta riduzio
one
de
el reddito com
mplessivo pe
ercepito dal ssingolo contrribuente.
Le imposte
e dovute dal contribuen
nte verranno
o, quindi, ca
alcolate su di
d un redditto compless
sivo già rido
otto
dell’ammon
ntare degli oneri deducib
bili.
Pe
er onere dettraibile si in
ntende un co
omponente negativo
n
che può essere portato a diretta riduzio
one
de
ell’imposta ca
alcolata sul reddito
r
comp
plessivo perc
cepito dal con
ntribuente.
A differenz a dell’onere
e deducibile,, pertanto, le
e imposte verranno
v
com
munque calccolate su un
n reddito complessivo de
eterminato se
enza tener conto
c
degli o
oneri in esam
me.
X NOVIITÀ 2015
Il Quadro E del Mod. 730/2015
7
contiene alcun
ne novità e precisament
p
e:
• Sez. I
sicurativi (R
Righi da E8 a E12), sono
o previsti du
ue nuovi Coodici (viene quindi
q
elimin
na- per i premi ass
C
12) e precisame nte, il Codic
ce 36 per i premi
p
per asssicurazioni aventi per ogo
to ill “vecchio” Codice
gettto il rischio di
d morte o di invalidità p
permanente non inferiore al 5% chee sono detraibili per un importto non supe
eriore a 530 euro (art. 1 2 D.L. n. 10
02/2013) e il Codice 377 per i premi per assicuradegli atti della vita quo
zion
ni aventi per oggetto il rischio di no
on autosuffic
cienza nel compimento
c
otidian
na che sono
o detraibili per
p un impo rto non superiore a eurro 1.291,14,, al netto de
ei premi ave
enti
per oggetto il rischio di morte o di inva lidità permanente;
no elevate dal
d 24% al 26% le detrrazioni relative alle erog
gazioni liberrali a favore
e delle ONLU
US
- son
(Rig
ghi da E8 a E12, codice
e 41) e alle erogazioni liberali a favore dei pa rtiti politici (Righi
(
da E8
8a
E12
2, Codice 42
2). Le erogaz
zioni a favorre dei partiti politici sono
o detraibili pper importi compresi tra 30
e 30
0.000 euro.
• Sez. II
ompare la Colonna
C
1 del Rigo E21
1 in quanto, dal 2014, non sono piùù compresi trra gli oneri ded
- sco
duccibili i contributi sanitari obbligatorii per l’assis
stenza eroga
ata nell’ambbito del Serv
vizio Sanita
ario
Nazzionale versati con il pre
emio di assiccurazione dii responsabilità civile peer i veicoli;
- vien
ne introdotto
o il nuovo Rigo
R
E32 pe
er indicare la
a nuova deduzione da l reddito com
mplessivo pari
p
al 2
20% delle sp
pese sostenu
ute, fino ad un massimo
o di 300.000 euro da ripaartire in otto
o quote annu
uali, p
per l’acquisto
o o la costruzione di imm
mobili abitativi da destinare, entro ssei mesi dall’’acquisto o dal
d
term
mine dei lavvori di costruzione, alla locazione per
p una durrata comple ssiva non in
nferiore a otto
o
ann
ni (art. 21 D.L. 12 settem
mbre 2014, n
n. 133);
• Sez. III-A e III-B
ata la detrazione del 50%
% per le spe
ese relative a interventi ddi recupero del patrimon
nio
- è sttata proroga
edillizio;
- è p rorogata la detrazione
d
del 65% pe
er gli interventi relativi all’adozione ddi misure an
ntisismiche, su
ediffici ricadenti nelle zone sismiche a
ad alta peric
colosità;
• Sez. III-C
ata la detraz
zione del 50
0% per le sp
pese sostenu
ute per l’acqquisto di mobili e di gra
an- è sttata proroga
di e
elettrodome
estici di clas
sse non infe
eriore alla A+
+, finalizzati all’arredo ddell’immobile
e oggetto di ristru
utturazione, su un ammo
ontare comp
plessivo non superiore a 10.000 eurro;
• Sez. IV
V
- è sttata proroga
ata la detraz
zione del 65
5% per le sp
pese relative agli interveenti finalizzatti al risparm
mio
ene
ergetico deg
gli edifici;
• Sez. V
- aglii inquilini di
d alloggi so
ociali adibitti ad abitazione principa
ale spetta uuna detrazio
one pari a 900
9
eurro, se il redd
dito comples
ssivo non su
upera 15.493
3,71 euro, e a 450 euro,, se il reddito complessiivo
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
3
331
QUADRO E
•
non ssupera 30.98
87,41 euro (Rigo E71).. Se la detrrazione risulta superioree all’imposta lorda, chii
presta
a l’assistenza fiscale rico
onoscerà un
n credito parri alla quota della detrazzione che no
on ha trova-to cap
pienza nell’im
mposta (art. 7, commi 1 e 2 D.L. 28 marzo 2014
4, n. 47);
Sez. VI
prenditori ag
gricoli profes
ssionali iscritti nella preevidenza agricola di età
à
- ai colttivatori direttti e agli imp
inferio
ore ai 35 anni, spetta un
na detrazion
ne pari al 19
9% delle spe
ese sostenutte per i canoni di affitto
o
dei terrreni agricolli, entro il lim
mite di 80 eu
uro per ciascun ettaro preso
p
in affittto e fino a un
u massimo
o
di 1.20
00 euro annui (Rigo E82
2).
X REGOLE GENER
RALI
Afffinché una sspesa o un onere sia de
educibile occcorre che vengano rispettate alcun
ne condizio
oni, tra cui è
po
ossibile evidenziare le seguenti:
• la fattispe
ecie deve rientrare tra quelle prev
viste dalla legge;
l
infattti, esiste unaa elencazion
ne tassativa
a
delle spe
ese detraibili o deducibili;
uente deve avere effetttivamente sostenuto la spesa ne
el corso delll’anno d’imp
posta, in ap-• il contribu
plicazion e del princip
pio di cassa
a e questa d
deve essere
e rimasta a suo carico. Su tale ultimo aspetto,,
come si d
dirà meglio in
i seguito, va
v ricordato che alcune spese possono essere deducibili anche se so-stenute n
nell’interesse
e di persone
e fiscalmente
e a carico de
el contribuen
nte;
are da appos
sita documen
ntazione (fattura, ricevuta, ecc.).
• la spesa deve risulta
Rela
di cassa è stato
ativamente all rispetto de
el principio d
s
chiarito che, in casoo di utilizzo della
d
carta dii
credito per il pag
gamento degli oneri, ai fin
ni della dedu
ucibilità rileva
a il momentoo in cui viene
e utilizzata la
a
carta
a mentre non ha nessun
na rilevanza il momento, diverso e successivo,
s
in cui avviene l’effettivo
o
adde
ebito sul con
nto corrente del titolare della carta, momento ch
he può anchhe collocarsi nel periodo
o
d’imp
posta successsivo (risoluz
zione 23 apriile 2007, n. 77/E).
7
PESE SOST
TENUTE PE
ER PERSONE FISCALM
MENTE A CA
ARICO - REGOLE
SP
Spese sosttenute a fav
vore di perssone fiscalmente a ca
arico di più soggetti (ad
d esempio,
per il figlio a carico di en
ntrambi i gen
nitori)
L’onere va
a ripartito in proporzione
e alla quota
a
effettivamente sostenutta
Spesa soste
enuta per i fig
gli
La deduzio
one/detrazionne spetta, ov
ve possibile,,
al genitore a cui è inteestato il doc
cumento che
e
s
certifica la spesa
Documento che compro
ova la spessa intestato
al figlio
Le spese devono esserre ripartite tra
a i due geni-tori nella proporzione i n cui le han
nno effettiva-mente sosttenute
Volontà di ripartire
r
le sp
pese in misu
ura diversa
dal 50%
Nel documento che com
mprova la sp
pesa occorre
e
a percentualee di ripartizio
one
annotare la
Uno dei due
d
coniugi fiscalmente
e a carico
dell’altro
Il coniuge non
n a caricoo può conside
erare l’intero
o
ammontare
e della spesaa
Spese soste
enute per so
oggetti non a carico (ad
eccezione delle
d
spese sanitarie
s
sosstenute per
familiari affe
etti da gravi patologie
p
ed
delle spese
er portatori
mediche e di
d assistenza
a specifica pe
di handicap)
Non sono deducibili néé per la pers
sona che ha
a
sostenuto l’onere né peer quella che ha benefi-ciato della prestazione
Gli eredi han no diritto alla detrazione d’imposta
a oppure alla
a deduzione per le spesse sanitarie del defunto
o
da
a loro sosten
nute dopo il suo decesso.
I familiari
f
cui ssi fa riferime
ento sono i seguenti:
s
• il coniuge
e non legalm
mente ed effe
ettivamente separato;
urali riconossciuti, adottiv
vi, affiliati a a
ente dal supperamento di determina-• i figli natu
affidati, indipendenteme
ti limiti di età e dal fa
atto che siano o meno de
editi agli studi o al tirocinio gratuito..
33
32
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
Possono esssere considerati a carrico anche i seguenti altri familiarri, a condizi one che convivano con
n il
contribuentte o che ricevano dallo stesso asssegni alimen
ntari non ris
sultanti da pprovvedimen
nti dell’Autorrità
giudiziaria:
uge legalmente ed effetttivamente se
eparato;
• il coniu
• i disce ndenti dei figli;
ori, compressi i genitori naturali
n
e qu elli adottivi;
• i genito
• i generri e le nuore;
• il suoc ero e la suo
ocera;
e, anche uniilaterali;
• i fratellli e le sorelle
• i nonnii e le nonne, compresi quelli
q
natura li.
Ne
el caso di fig
glio a carico della
d
madre, successivam
mente sposa
ata con un so
oggetto dive
erso dal pad
dre
na
aturale del figlio, in as
ssenza di un
n provvedim
mento per il riconoscimeento, la dettrazione spe
etta
essclusivamentte alla madre
e anche se q
questa non può fruirne per
p incapienzza dell’impos
sta (circolare
e4
ap
prile 2008, n.. 34/E).
SPESE SO
OSTENUTE DAL CONTRIBUEN
NTE NELL’IINTERESSE
E DEI FAM
MILIARI
FISCALM
MENTE A CARICO
C
Sono detra
aibili, anche se sostenute nell’intere
esse dei fam
miliari fiscalm
mente a caricco, le segue
enti spese:
• spese sanitarie;
mpagnamentto, la deamb
bulazione, laa locomozio
one, il sollevva• spese per i mezzi necessari per l’accom
t
inform
matici dei dissabili;
mento e i sussidi tecnici
azione di ve
eicoli per disabili;
• spese per l’acquisto e la ripara
uida;
• spese per l’acquisto di cani gu
azioni sulla vita
v e contro
o gli infortun
ni derivanti da
d contratti sstipulati o rin
nnovati sino
o al
• premi per assicura
embre 2000
0 e sul rischiio morte, invvalidità perm
manente sup
periore al 5%
%, non autos
sufficienza nel
n
31 dice
compim
mento degli atti quotidia
ani, derivantii da contratti stipulati o rinnovati
r
dall 1° gennaio
o 2001;
• premi relativi alle assicurazion
a
ni aventi perr oggetto il rischio
r
di non autosuffic ienza nel co
ompimento ded
gli atti della vita qu
uotidiana;
one seconda
aria e univerrsitaria;
• spese per l’istruzio
p gli addettti all’assiste
enza person
nale nell’interesse del coontribuente o di altri fam
mi• spese sostenute per
on autosufficcienti;
liari no
• spese per attività sportive
s
pratticate da rag
gazzi;
d locazione sostenute d
da studenti universitari
u
fuori
f
sede;
• spese per canoni di
d genitori per
p la freque
enza di asili nido da partte dei figli;
• spese sostenute dai
buti versati per
p il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmentee a carico, il quale non ha
• contrib
iniziato
o ancora l’atttività lavorativa e non è iscritto ad alcuna
a
forma
a obbligatoriia di previde
enza.
Invece, perr quanto rigu
uarda gli oneri deducib
bili, il contrib
buente può dedurre,
d
ancche se soste
enuti per fam
miliari fiscalm
mente a caricco:
• i contriibuti previde
enziali ed assistenziali;
• gli one
eri di previdenza complementare e i contributii versati ai fondi
f
integraativi del serrvizio sanita
ario
nazion
nale, per la quota
q
non de
etratta dal fa
amiliare stes
sso.
In tutti questi casi,
c
la detra
azione o la d eduzione sp
petta anche se
s non si fru
ruisce delle detrazioni per
p
ca
arichi di fam
miglia (quest’’ultime, invecce, sono attribuite interam
mente ad un altro soggettto).
SPESE SO
OSTENUTE DAL CONTRIBUEN
NTE NELL’IINTERESSE
E DEI FAM
MILIARI
FISCALM
MENTE NO
ON A CAR
RICO
Sono, inoltrre, detraibili//deducibili, le seguenti sspese anche
e se sosten
nute per fam
miliari non a carico:
• spese sanitarie so
ostenute nell’interesse d
dei familiari non
n a carico
o, affetti da ppatologie che danno diritto
all’esenzione dalla
a partecipaz
zione alla sp
pesa sanitaria pubblica
a, per la parrte di detraz
zione che non
n
trova ccapienza nelll’imposta da
a questi ultim
mi dovuta;
• spese funebri;
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
3
333
QUADRO E
•
spese me
ediche e di assistenza
a
specifica
s
di p
portatori di handicap.
h
SO
OCI DI SO
OCIETÀ SEMPLICE
In base a qua
anto dispostto dall’art. 15, comma 3 e dall’art. 10, comma 3, TUIR, i ssoci di socie
età semplice
e
ha
anno diritto di detrarre dal reddito o dedurre dall’imposta
a personale gli oneri d i seguito indicati, nella
a
stessa misura
a con la quale partecipano al reddito
o della socie
età.
I soci
s
di soc
cietà semplice hanno diritto
d
di ded
durre dal re
eddito o detrrarre dall’im
mposta perso
onale alcunii
on
neri, nella sttessa misura
a con la quale partecipa no al reddito
o della socie
età.
ES
SEMPIO DI
D CALCO
OLO DELL
LE SPESE
E DETRAIB
BILI IN C
CASO DI SOCIETÀ
SE
EMPLICE
Si consideri il caso di una
a società sem
mplice ALFA
A costituita dai
d seguenti soci:
• socio X a
al 30%;
al 20%;
• socio Y a
al 50%.
• socio Z a
el corso del 2014 la soccietà ALFA sostiene
s
spe
ese per il rec
cupero del patrimonio eddilizio per 10
0.000 euro.
Ne
Ne
el Quadro E
E, Sezione IIII-A, i singoli soci indich
heranno la parte
p
di spes
sa rapportataa alla loro quota
q
di par-tecipazione ne
ella società ALFA. In pa
articolare:
3
euro;
• il socio X indicherà 3.000
2
euro;
• il socio Z indicherà 2.000
5
euro.
• il socio K indicherà 5.000
X COME SI COMP
PILA
Su
ulla base di quanto detto
o in precede
enza, il Quad
dro E del Mo
od. 730/2015 si componne di 6 Sezio
oni:
S
Sezione
33
34
Righi
Cosa va indicato
I
Da E1 a E12
Spese per le quali è riconosciuta la detrazioone d’impostta del 19% o
del 26%
%
II
Da E21 a E32
Spese e oneri dedu
ucibili dal red
ddito compleessivo
III-A
Da E41 a E44
Spese per interven
nti di recuperro del patrim
monio edilizio
o per le qualii
spetta la detrazione
e del 36%, o del 41% o ddel 50% o de
el 65%
III-B
Da E51 a E53
Dati ca
atastali identtificativi degli immobili e altri dati per fruire della
a
detraziione del 36%
%/50%/65%
III-C
E57
7
Spese per l’arredo degli immob
bili ristrutturaati (detrazione
e del 50%)
IV
Da E61 a E63
Spese per interven
nti di risparmio energeticoo per i quali spetta la de-trazion
ne del 55% o del 65%
V
Da E71 a E72
Dati pe
er fruire delle
e detrazioni d’imposta
d
peer canoni di lo
ocazione
V
VI
Da E81 a E83
Dati pe
er fruire di alttre detrazion
ni d’imposta
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
Le spese c he danno diritto ad una detrazione d
d’imposta so
ono le segue
enti:
TAVOLE D
DI SINTESI - SPESE DE
ETRAIBILI E DEDUCIBILI
Righi
Detrazione
Spese san
nitarie
E1
19%
Spese san
nitarie per fam
miliari non a carico
E2
19%
Spese san
nitarie per dis
sabili
E3
19%
Spese veiccoli per disab
bili
E4
19%
Spese perr l’acquisto di cani guida
E5
19%
Spese san
nitarie rateizz
zate in prece
edenza
E6
19%
Interessi per
p mutui ip
potecari per l’acquisto dell’abid
tazione priincipale
E7
19%
Interessi per
p prestiti di mutui agrarii
E8-E12
19%
Spese di isstruzione
E8-E12
19%
Spese funebri
E8-E12
19%
Spese perr addetti all’assistenza pe
ersonale
E8-E12
19%
Spese perr attività sporrtive praticate
e da ragazzi
E8-E12
19%
Spese perr intermediaz
zione immobiiliare
E8-E12
19%
Spese perr canoni di lo
ocazione sosstenute da studenti
s
universitarri fuori sede
E8-E12
19%
Erogazioni liberali in de
enaro in favo
ore delle ONLUS
E8-E12
26%
Erogazioni liberali in de
enaro in favo
ore dei movim
menti e
partiti polittici
E8-E12
26%
Assicuraziioni sulla vita
a e contro gli infortuni
E8-E12
19%
Assicuraziioni per risch
hi di non auto
osufficienza
E8-E12
19%
Altre spese
E8-E12
19%
Spese per gli interventi di recup
pero del patrimonio
edilizio
E41-E44
E51-E53
36% o 41% o 50%
%o
65%
Spese perr l’arredo deg
gli immobili riistrutturati
E57
50%
Spese perr interventi di risparmio en
nergetico
E61-E63
55
5% o 65%
Spese perr canoni di locazione
E71-E72
Varie
Altre detra
azioni
E81-E83
Varie
Tipologia
T
Invece, gli o
oneri deduc
cibili dal red
ddito comple
essivo sono i seguenti:
Tiipologia
Contributi previdenziali ed assisten
nziali
Assegno al
a coniuge
Contributi per addetti ai
a servizi dom
mestici e fam
miliari
Erogazioni liberali a fav
vore di istituzzioni religios
se
Spese mediche e di as
ssistenza deii portatori di handicap
Altri oneri deducibili
Contributi per la previd
denza comple
ementare
Spese perr l’acquisto o la costruzio ne di abitazioni date in lo
ocazione
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
Righi
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27-E31
E32
3
335
QUADRO E
X SPESE P
PER LE QU
UALI SPETTTA LA D
DETRAZIO
ONE D’IMPOSTA D
DEL 19% O 26%
RIGHI E1-E
E3 - SPESE
E SANITAR
RIE
Va
anno dichiarrate, nei Rig
ghi E1 a E3 una serie dii spese sanitarie detraib
bili sostenutee nel 2014, senza
s
alcun
n
ab
bbattimento..
Invece, nel Riigo E4 vann
no indicate le
e spese sosttenute per l’’acquisto di veicoli per ddisabili.
Le
e spese detrraibili sono molteplici e le regole pe
er la detrazione variano
o da caso a caso (una elencazione
e
sin
ntetica delle
e spese sanitarie detraibili è presen
nte nell’appe
endice delle
e istruzioni ddi compilazio
one del mo-de
ello).
Vo
olendo sinte
etizzare, per applicare la
a detrazione del 19% oc
ccorre disting
guere tra:
Tipo di spe
esa
Spese so
ostenute da
al contribu ente
nell’interessse proprio o dei familia
ari fiscalmente a carico per:
• prestazio
oni chirurgich
he;
• analisi, indagini radio
oscopiche, rricerche e ap
pplicazioni;
• prestazio
oni specialisttiche;
• acquisto
o o affitto di protesi
p
sanita
arie;
• prestazio
oni rese da un
u medico ge
enerico (comprese le prestazioni rese
per visite
e e cure di medicina om
meopatica);
• ricoveri collegati ad una operazzione
di richirurgicca o degenze. In caso d
covero di
d un anziano
o in un istitutto di
assistenza e ricovero la detrazzione
non spetta per le sp
pese relative alla
retta di ricovero
r
e di assistenza,, ma
solo perr le spese mediche
m
che
e devono esssere separattamente indiicate
ione rilascciata
nella
d
documentaz
dall’Istitu
uto;
• acquisto
o di medicinali;
• spese re
elative all’acq
quisto o all’a
affitto
di attrezzzature sanitarie (ad essempio, appa
arecchio perr aerosol o p er la
misurazione della prressione san
nguigna);
elative al trap
pianto di orga
ani;
• spese re
• importi dei
d ticket pagati se le sp
pese
sopraele
encate sono state soste nute
nell’ambito del Servizio sanitario
o nazionale;
• assistenza infermierristica e riab
bilitativa (es: fisioterapia
a, kinesitera
apia,
lasertera
apia ecc.);
• prestazio
oni rese da
a personale
e in
onapossesso della qualifica professio
le di add
detto all’assis
stenza di ba se o
di opera
atore tecnic
co assistenzziale
33
36
Limite
L
(**)
La detrazione si
applic
ca sugli impo
orti
ecced
denti 129,11
euro
M
Modalità ope
erative
arie relative
e
Le sppese sanita
all’acquuisto di medicinali, la de-trazionee spetta se la spesa è
certificaata da fattura
a o da scon-trino fisscale (c.d. “sc
contrino par-lante”) in cui dev
vono essere
e
specificcati la natura
a, la qualità e
la quanntità dei pro
odotti acqui-stati noonché il Co
odice fiscale
e
del desstinatario (p
per maggiorii
dettaglii cfr. tabella che
c segue)
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO E
Tipo di spesa
esclusivamente
dedicato
all’assistenza diretta della persona;
• prestazioni rese da personale di
coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
• prestazioni rese da personale con la
qualifica di educatore professionale;
• prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale
Spese sanitarie sostenute per familiari
non a carico, affetti da patologie esenti
dalla partecipazione alla spesa sanitaria
pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi
dovuta
Spese sanitarie, sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico, per disabili:
• spese
per
mezzi
necessari
all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di disabili, per le quali spetta la detrazione sull’intero importo;
Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
- l’acquisto di poltrone per inabili e
minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei
difetti della colonna vertebrale;
- le spese sostenute in occasione
del trasporto in autoambulanza
del soggetto disabile (spesa di
accompagnamento). In questo
caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche
effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
- l’acquisto di arti artificiali per la
deambulazione;
- la trasformazione dell’ascensore
adattato al contenimento della
carrozzella (*);
- la costruzione di rampe per
l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle
abitazioni (*);
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
Limite (**)
Modalità operative
L’ammontare massimo delle spese su
cui calcolare la detrazione è complessivamente
di
euro
6.197,48;
l’importo di tali spese deve essere ridotto della franchigia di euro 129,11,
anche se la stessa
è stata già applicata dal familiare
L’importo delle spese si ottiene
dividendo per 0,19 la parte di
detrazione che non ha trovato
capienza nell’imposta del familiare
Per fruire della detrazione è
necessario un handicap grave,
così come definito dall’art. 3,
comma 3, Legge n. 104 del
1992, derivante da patologie
che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
La gravità dell’handicap deve
essere certificata con verbale
dalla
commissione
per
l’accertamento dell’handicap di
cui all’art. 4 della L. n. 104 del
1992. Per i soggetti con handicap psichico o mentale per cui
è stata riconosciuta l’indennità
di accompagnamento è, inoltre,
necessario il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, emesso dalla
commissione
per
l’accertamento
dell’invalidità
civile, mentre per la certificazione dell’handicap è sufficiente un certificato emesso da una
commissione medica pubblica
(commissione per il riconoscimento dell’invalidità civile, di
guerra, ecc.) purché lo stesso
evidenzi in modo esplicito la
gravità della patologia e la natura psichica o mentale della
stessa
337
QUADRO E
Tipo di spesa
- l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento
per disabili (*);
• spese per sussidi tecnici informatici
rivolti a facilitare l’autosufficienza e
le possibilità d’integrazione dei disabili riconosciuti tali ai sensi dell’art. 3
Legge n. 104/1992. Sono tali ad
esempio, le spese sostenute per
l’acquisto di un fax, un modem, un
computer o un sussidio telematico
Spese, sostenute dal contribuente
nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico per l’acquisto e la
riparazione di veicoli per disabili, e precisamente:
• di motoveicoli e autoveicoli anche se
prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei disabili;
• di autoveicoli, anche non adattati,
per il trasporto dei non vedenti, sordi, soggetti con handicap psichico o
mentale di gravità tale da avere determinato
il
riconoscimento
dell’indennità di accompagnamento,
invalidi con grave limitazione della
capacità di deambulazione e dei
soggetti affetti da pluriamputazioni
Limite (**)
Modalità operative
La detrazione, nei
limiti di spesa di euro 18.075,99, spetta per un solo veicolo (motoveicolo o
autoveicolo) a condizione che lo stesso venga utilizzato
in via esclusiva o
prevalente a beneficio del disabile.
Se il veicolo è stato
rubato e non ritrovato,
da
euro
18.075,99, si sottrae
l’eventuale
rimborso
dell’assicurazione
La detrazione spetta una sola
volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico.
In caso di trasferimento a titolo
oneroso o gratuito del veicolo
prima che siano trascorsi due
anni dall’acquisto è dovuta la
differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella risultante dall’applicazione
dell’agevolazione, a meno che
tale trasferimento sia avvenuto
in seguito ad un mutamento
dell’handicap che comporti per
il disabile la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi
adattamenti.
La detrazione si può dividere in
quattro rate dello stesso importo
Note:
(*) Si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale
eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41% o del 36% o del 50% per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche.
(**) La franchigia di 129,11 euro viene scomputata dal soggetto che presta assistenza fiscale
prima di calcolare la detrazione spettante. Pertanto il contribuente è tenuto ad indicare nel modello 730 l’intero importo delle spese per le quali chiede la detrazione.
338
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
QUADRO
OE
COME DOC
CUMENTAR
RE LE SPES
SE SANITAR
RIE
Spese relative
r
all’acquissto di
medicinali
Spese relative
r
all’acquissto di
protesi
Spese relative
r
all’acquissto di
sussidi tecnici
e informa
atici
contrino fisca
ale
La detrazione sspetta se la spesa è certtificata da faattura o da sc
(c.d
d. “scontrino parlante”) in
n cui devono
o essere speecificati la na
atura, la qualità
e la
a quantità de
ei prodotti acq
quistati nonc
ché il codice fiscale del destinatario.
In particolare la
a “qualità” (d
denominazio
one) del farm
maco potrà essere
e
indica
ata
con
n il numero d
di autorizzaz
zione all’immissione in coommercio (C
Codice AIC) ana
zich
hé con la de nominazione
e specifica de
el medicinalee.
Sem
mpre in tema
a di certificaz
zione degli acquisti
a
di meedicinali, con
n la risoluzio
one
17 febbraio 201
10, n. 10/E è stato ribaditto che:
• non è più ne
ecessario conservare la prescrizione
p
medica;
• per l’indicazzione della natura è sufficiente che il documento di spesa rechi
la dizione ge
enerica di “fa
armaco” o dii “medicinalee” oppure la natura del prop
dotto attrave
erso sigle, abbreviazioni
a
o terminoloogie chiaramente riferibilii ai
farmaci, qua
ali, ad esem
mpio, la dicitu
ura “omeopaatico”, “tickett”, ovvero sig
gle
SOP (senza
a obbligo di prescrizione)
p
e OTC (meddicinali da ba
anco);
• per le prepa
arazioni galen
niche, l’indica
azione della natura del prodotto
p
vend
duto può esse
ere del tipo “ffarmaco” o di
d “medicinalle” e la qualiità dello stessso
può essere indicata con la dizione “p
preparazionee galenica”;
• le abbreviazzioni “med.” o “f.co.” equ
uivalgono allaa menzione per esteso dei
d
termini med icinale e farm
maco.
Ino
oltre, con la ccircolare 13 maggio
m
2011
1, n. 20/E è sstato chiarito
o che la gene
erica dicitura ““dispositivo medico”
m
sullo
o scontrino ffiscale non consente
c
la ded
trazione dellla relativa spesa.
s
Comu
unque, per i dispositivi medici
m
il con
ntribuente ha d iritto alla dettrazione qualora:
• dallo scontriino o dalla fa
attura appositamente richhiesta risulti il soggetto che
c
sostiene la sspesa e la de
escrizione de
el dispositivoo medico;
di comprovarre per ciascu
una tipologiaa di prodotto
o per il quale
e si
• è in grado d
chiede la de
etrazione che
e la spesa sia stata sosteenuta per dis
spositivi med
dici
contrassegn
nati dalla marcatura CE che
c ne attestti la conformità alle direttive
europee 93//42/CEE, 90//385/CEE e 98/79/CE; pper i dispositiivi medici co
ompresi nell’ele
enco, ovviam
mente, il conttribuente nonn ha necess
sità di verifica
are
che il dispossitivo stesso risulti nella categoria
c
di prodotti che rientrano ne
ella
definizione d
di dispositivi medici detra
aibili ed è, quuindi, sufficiente conserva
are
(per ciascun
na tipologia di
d prodotto) la sola docuumentazione
e dalla quale risulti che il prrodotto acqu
uistato ha la marcatura
m
CE
nche la presccriOltre alle relativve fatture, ricevute o quiietanze, è neecessaria an
zione del medicco curante, salvo
s
che si tratti di attività
tà svolte, in base
b
alla spe
ecia disciplina, d
da esercenti arti ausiliarrie della proffessione san
nitaria abilitatti a
fica
intrrattenere rap
pporti diretti con
c il pazientte.
In questo
q
caso
o, ove la fattu
ura, ricevuta
a o quietanzaa non sia rilasciata diretttame
ente dall’eserrcente l’arte ausiliaria,
a
il medesimo
m
deeve attestare
e sul docume
ento di
d spesa di a
aver eseguito
o la prestazio
one.
Anc
che in questta ipotesi, in alternativa alla
a prescrizioone medica, il contribuen
nte
può
ò rendere a richiesta degli uffici, un’autocertificaazione, la cui sottoscrizio
one
può
ò non essere
e autenticata
a se accomp
pagnata da ccopia fotosta
atica del doccume
ento di identittà del sottosc
crittore (da conservare
c
uunitamente alle predette fatf
ture
e, ricevute e quietanze e da esibire
e o trasmetttere a richie
esta degli ufffici
dell’Agenzia de
elle entrate), per attestare
e la necessittà per il contrribuente o pe
er i
fam
o, e la causa
miliari a carico
a per la quale
e è stata acqquistata la prrotesi
cevute o quietanze, occoorre acquisire
e e conserva
are
Oltre alle relativve fatture, ric
che una certtificazione de
el medico curante che atttesti che que
el sussidio te
ecanc
nico e informatiico è volto a facilitare l’au
utosufficienzza e la possib
bilità di integrazione del sogge
etto riconosc
ciuto disabile ai sensi delll’art. 3 Legge
e n. 104/1992
2
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
3
339
QUADRO E
SP
PESE MED
DICHE ALLL’ESTERO
Le
e spese med
diche sosten
nute all’este
ero sono sog
ggette allo stesso
s
regim
me di quellee analoghe sostenute
s
in
n
Ita
alia; anche per queste deve essere conservatta a cura de
el dichiarantte la docum
mentazione debitamente
d
e
qu
uietanzata.
Co
on la circola
are 4 aprile 2008,
2
n. 34//E è stato ch
hiarito che dalla
d
docume
entazione atttestante le spese sani-tarie sostenutte all’estero si devono poter
p
ricava
are le stesse
e informazioni ricavabili da quelle sostenute
s
in
n
Ita
alia (quindi, natura, qualità e quantittà dei prodo
otti acquistatti e codice fis
scale del deestinatario).
Se
e tali inform azioni manccano, si potrrà indicare ill codice fisc
cale a mano,, mentre le aaltre informa
azioni devo-no
o risultare da
a una docum
mentazione rilasciata
r
da
al farmacista
a.
Le
e spese rela
ative al trasfe
erimento e al
a soggiorno
o all’estero sia
s pure per motivi di sa lute non pos
ssono esse-re
e computate tra quelle ch
he danno diritto alla dettrazione in quanto
q
non sono
s
spese ssanitarie.
In merito alla documentazzione si prec
cisa che, qu
ualora la stes
ssa sia reda
atta in linguaa originale, è necessa-o allegare u na traduzion
ne in italiano
o. In caso d i documenta
azione in ing
glese, franceese, tedesco
o e spagno-rio
lo, la traduzio
one può esse
ere eseguita
a a cura del contribuentte e dallo stesso sottosccritta; divers
samente, se
e
la documenta zione è reda
atta in un’alttra lingua, la
a stessa va corredata
c
da
a una traduzzione giuratta.
Pe
er i contribuenti aventi domicilio
d
in Val
V d’Aosta e nella prov
vincia di Bolz
zano, non è necessaria la traduzio-ne
e qualora la documentazzione sia scritta in franccese o in ted
desco.
VALUTA
V
ES
STERA
Ne
el caso di sp
pese sosten
nute in valuta
a estera il ccambio di co
onversione è dato, se il contribuente
e è in grado
o
di provarlo, da
a quello effe
ettivamente applicato
a
pe
er il pagamento della spesa; in casoo contrario il contribuen-te dovrà appli care il tasso
o ufficiale di
d cambio n el mese in cui
c la spese è stata sosttenuta.
RIMBORSO
O DA PAR
RTE DI TERZ
ZI
No
on vanno in dicate, tra le spese me
ediche detrraibili, le spese sostenu
ute nel 20144 che hanno
o dato luogo
o
ne
ello stesso a
anno ad un rimborso da
d parte di tterzi. In parrticolare, non
n possono eessere indicate nella di-ch
hiarazione se
e:
• le spese,, nel caso di
d danni alla persona arrrecati da te
erzi, sono ris
sarcite dal ddanneggiante o da terzii
per suo cconto;
ono rimbors
sate a fronte
e di contribu
uti per assisttenza sanitaaria versati dal
d sostituto
o
• le spese sanitarie so
o dal sosstituito ad enti o casse aventi escl usivamente fine assiste
enziale che non hanno concorso a
formare iil reddito imponibile di lavoro
l
dipen
ndente per un
u importo non
n
superiorre compless
sivamente a
3.615,20 euro. L’imp
porto dei co
ontributi è se
egnalato al punto 163 della Certifficazione Unica
U
(Mod..
CU); se n
nel punto 164 del Mod
d. CU viene indicata la quota
q
di con
ntributi sanittari che, ess
sendo supe-riore al l imite di 3.615,20 euro, ha concorsso a formarre il reddito, le spese ssanitarie eve
entualmente
e
rimborsatte possono, invece, ess
sere indicate
e proporzionalmente a ta
ale quota.
ES
SEMPI DI DETRAIBIL
D
LITÀ DI SP
PESE OGGETTO DI RIMBORSO
R
O
Es
sempio n. 1
Co
ontributo versato 3.615,,20 euro
Sp
pese sosten
nute 3.098,74
4 euro
34
40
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO E
Rimborsate 2.065,83 euro
Il contribuente potrà indicare al Rigo E1 l’importo di 1.032,91 euro [3.098,74 - 2.065,83].
Esempio n. 2
Contributo versato 6.000,00 euro
Spese sostenute 3.098,74 euro
Rimborsate 2.065,83 euro
Quota spese rimborsate detraibili = (contributo versato - 3.615,20)/contributo versato = 1.549,37/6.000,00
= 39,75%
Il contribuente potrà indicare al Rigo E1 l’importo di 1.854,08 euro, dato da: (3.098,74 - 2065,83) +
(2.065,83 x 39,75%) = 1.032,91 + 821,17 = 1.854,08
Il contribuente, inoltre, dovrà dichiarare un reddito superiore di 2.384,80 euro [6.000,00 - 3.615,20], pari al
39,75% del contributo versato.
SPESE A CARICO DEL CONTRIBUENTE
Si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente le spese sanitarie sostenute nel 2014 che:
• sono state rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente, per i
quali non spetta la detrazione del 19%;
• sono state rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o pagate
direttamente dal contribuente con o senza trattenuta a carico del dipendente. L’esistenza dei premi
versati dal datore di lavoro o dal dipendente per tali assicurazioni risulta al punto 166 della Certificazione Unica (Mod. CU).
FRANCHIGIA DI 129,11 EURO
Le spese sanitarie indicate nei Righi E1 e E2 del Mod. 730 concorrono alla determinazione della detrazione del 19% solo per l’importo che eccede 129,11 euro.
La franchigia viene applicata dal soggetto che presta assistenza fiscale (quindi il contribuente nei
suddetti Righi indica l’importo totale delle spese) che, operativamente, utilizza tale importo nel seguente
ordine:
• nella Colonna 2 del Rigo E1;
• nel Rigo E2;
• nella Colonna 1 del Rigo E1.
RATEIZZAZIONE SPESE SANITARIE
Le detrazioni indicate nei Righi E1, E2 ed E3 possono essere ripartite in quattro quote annuali di pari
importo se l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno è superiore a 15.493,71 euro (ammontare che prescinde dalla considerazione della franchigia di 129,11 euro - vedi circolare 3 gennaio
2001, n. 1/E).
In tal caso va barrata l’apposita casella presente in corrispondenza dei suddetti Righi.
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
341
QUADRO E
L’imp
porto totale delle
d
spese sanitarie rate
eizzate (som
mma Righi E1, E2 ed E33 al netto della franchigia
a
di 12
29 euro) deve
e essere ripo
ortato nel Rig
go 136 del Mod.
M
730-3.
In ta
al modo, il co
ontribuente, anno per an
nno ha a dis
sposizione il dato da ripoortare nel Rigo
R
E6 della
a
dichiiarazione se
eguente (infa
atti, i contrib
buenti che nelle
n
precede
enti dichiaraazioni hanno richiesto la
a
rateizzzazione delle spese san
nitarie devon
no compilare tale Rigo E6
6).
Inoltrre:
• la sscelta della rateazione
r
è irrevocabile
e;
• va effettuata co
on riferimento all’anno in
n cui le spes
se sono statte sostenutee.
CONTRIBU
C
UTI SANITA
ARI
I contributi
c
sa
anitari che il contribuente
e riceve da parte di un ente costituiscono ipoteesi di rimborrso di spese
e
sa
anitarie.
Dii conseguen
nza le spese
e mediche so
ostenute dall contribuente e poi rimb
borsate dall’’ente, sono deducibili aii
fin
ni IRPEF so
olo per la qu
uota rimasta
a effettivame
ente a caric
co del contribuente (R.M
gio 1995, n..
M. 30 magg
15
54/E).
CONTRIBU
C
UTI AL FAS
SI
Il trattamento tributario de
elle spese sanitarie
s
che
e hanno dato
o luogo al rimborso, a ffronte dei co
ontributi ver-sa
ati al FASI, è diverso a seconda
s
che
e i contributii stessi siano
o versati a favore di diriigenti in serv
vizio oppure
e
in pensione.
In particolare,, per i dirige
enti in servizio, le spesse sanitarie sostenute, che
c hanno ddato luogo al rimborso a
fro
onte dei con
ntributi versa
ati al FASI, esclusi
e
dalla formazione
e del reddito di lavoro dippendente, non
n possono
o
es
ssere detrattte dall’impossta dovuta dal contribue
ente ai sensi del richiamato art. 15 T
TUIR.
Al contrario, i contributi erogati
e
dai dirigenti in p
pensione o in loro favo
ore, per i quuali non è co
onsentita al-cu
una deduzio
one, non pre
ecludono la detrazione delle spese
e mediche dagli
d
stessi ssostenute (per la parte
e
ch
he eccede i 129,11 euro
o), anche se
e le stesse ssono rimbors
sate dal FAS
SI (risoluzioone n. 78/E del
d 28 mag-gio 2004).
Va
a anche rico
ordato che, con la circo
olare 23 apr ile 2000, n. 21/E è statto chiarito chhe qualora il FASI rim-bo
orsi al dirig
gente in pensione anche le spese
e mediche sostenute da
al familiare nnon a carico
o, tali spese
e
so
ono detraibili da parte de
ello stesso contribuente
c
e che le ha sostenute.
s
RIGO E1 - SPESE SA
ANITARIE
Va
anno dichiarrate nel Rigo
o E1 le spes
se sanitarie detraibili ne
ella misura del
d 19%, sosstenute nel 2014,
2
senza
a
alcun abbattim
mento.
Trra
•
•
•
•
•
•
•
•
34
42
le altre, ri entrano in ta
ale Rigo le seguenti
s
spe
ese:
oni chirurgich
he;
prestazio
analisi, indagini radioscopiche, ricerche
r
e a pplicazioni;
oni specialisttiche;
prestazio
acquisto o affitto di protesi
p
sanitarie;
oni rese da un
u medico generico (ccomprese le
e prestazioni rese per viisite e cure di medicina
a
prestazio
omeopatiica);
ricoveri collegati a una operaziione chirurg
gica o a deg
genze. In ca
aso di ricoveero di un an
nziano in un
n
istituto di assistenza e ricovero, la detrazion
ne non spetta
a per le spese relative aalla retta di ricovero
r
e dii
assistenzza, ma solo per le spese
e mediche cche devono essere
e
sepa
aratamente i ndicate nella documen-tazione riilasciata dall’Istituto;
acquisto di medicinali;
pianto di orrgani;
spese rellative al trap
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
•
importti dei tickett pagati, se
e le spese ssopraelenca
ate sono sta
ate sostenutee nell’ambitto del Servizzio
sanitarrio nazionale
e.
CASI RISO
OLTI (PRASS
SI AGENZIA
A DELLE EN
NTRATE)
Tiipologia di spese
s
Prestazio
oni eseguite da dietisti e
chiropratiici
Prestazio
oni sanitarie rese dal po
odologo, dal
d fisioterap
pista e dal lo
ogopedista
a
Ausili pe
er incontinen
nti (esempio
o,
pannolon
ni)
Materasssi
Macchina
ari per magn
netoterapia e
fisiokinessiterapia
Parrucche
Integratori alimentari
Parafarm
maci
Spese so
ostenute per conservare
e
le cellule
e staminali del cordone
e
ombelicale per uso fu
uturo proprio
Spese sostenute
s
pe
er l’affitto d
di
appareccchiature sanittarie
Prestazio
oni professionali di psico
ologi e psicoterapeuti
Spese sp
pecialistiche
Perizie medico
m
legali
Acquisto di occhiali
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
Detraibillità
SI. Però,, se le presttazioni sanitaarie sono re
ese da sogge
etti
diversi da
ai medici, la detrazione è ammissibile solo a con
ndizione che le prestaz
zioni stesse, oltre ad es
ssere collega
ate
alla cura di una patologia, siano rese da pers
sonale abilita
ato
dalle auttorità competenti in mateeria sanitaria
a (circolare 23
aprile 2010, n. 21/E , punto 4.6).
hé siano statte prescritte da un mediico (circolare
e1
SI, purch
luglio 201
10, n. 39/E).
SI. Per documentare
d
e la spesa è necessario lo scontrino fiscale em
messo dal rive
enditore com
mmerciale, ch
he deve nece
essariamen
nte contenere
e la descriziione del prod
dotto acquisstato, e in ogni
o
caso, in alternativa, la prescrizio
one del medico
oppure un’autocertific
u
cazione atteestante la ne
ecessità perr la
quale è stato
s
acquistato l’ausilio (circolare 18
8 maggio 200
06,
n. 17/E).
SI, ma so
olo per l’acqu
uisto di mateerassi che prresentino le cac
ratteristic
che tipologic
che individuaate dal D.M
M. n. 332/19
999
come ido
onee a conse
entire la riconnduzione alla categoria dei
d
materass
si antidecubito (risoluzioone 26 gen
nnaio 2007, n.
11/E).
SI, se rientrano nella classificazioone nazionale
e dei dispositivi
medici (riisoluzione 29
9 settembre 22009, n. 253
3/E).
SI, se se
ervono a sop
pperire un daanno estetico conseguen
nte
ad una patologia
p
(ad esempio in caso di cure
e chemiotera
apiche) e ad
d alleviare un
na condizionne di grave disagio
d
psico
ologico nelle
e relazioni di vita quotidiaana (risoluzio
one 16 febbra
aio
2010, n. 9/E).
NO, anch
he se assunti a scopo terrapeutico su prescrizione
e di
un mediico specialis
sta (risoluzioone 20 giu
ugno 2008, n.
256/E).
NO (risoluzione 22 otttobre 2008, n. 396/E).
NO (risoluzione 12 giugno 2009, nn. 155/E).
SI, sono detraibili le spese
s
sostennute per l’affitto di appare
ecs
qua
ali macchie pper aerosol o per la misurachiature sanitarie
zione della pressione
e sanguigna (circolare 1° giugno 199
99,
n. 122/E)).
SI, sono equiparabili alle prestaazioni sanitarrie rese da un
medico, potendo
p
i citttadini avvaleersi di tali pre
estazioni ancche
senza prrescrizione medica:
m
pertaanto è possibile ammette
ere
alla detra
azione per spese
s
medicche le presta
azioni sanita
arie
rese da psicologi e psicoterapeuuti per finalittà terapeuticche
senza prrescrizione medica
m
(circo
colare 13 ma
aggio 2011, n.
20/E).
SI. Rienttrano tra le spese speciialistiche anc
che l’anestesia
epidurale
e, l’inseminaz
zione artificiaale, l’amnioc
centesi, la villlocentesi e altre analisi di diagnosii prenatale (C.M. 3 magg
gio
1996, n. 108/E).
SI. Le sp
pese medich
he sostenutee per perizie
e medico-leg
gali
sono detrraibili (C.M. 12
1 maggio 20000, n. 95).
SI. Con particolare riferimento
r
aal caso della
a detrazione di
3
343
QUADRO E
Tipologia di spese
Acquisto dispositivi medici presso
erboristerie
Spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona
dalle figure professionali elencate
nel D.M. 29 marzo 2001, anche
senza una specifica prescrizione
medica
Spesa per l’iscrizione ad una palestra
Acquisto di una macchina a ultrasuoni
Prestazioni rese dagli osteopati
344
Detraibilità
spese sostenute per l’acquisto di occhiali certificate
dall’emissione da parte dell’ottico del solo scontrino fiscale,
con la circolare n. 95/E del 12 maggio 2000, è stato sostenuto che detta spesa deve essere documentata oltre che
dallo scontrino fiscale anche da un’attestazione dell’ottico
dalla quale risulti che l’acquisto della protesi è necessaria a
sopperire ad una patologia della vista del contribuente o dei
suoi familiari a carico, esplicitamente escludendo la possibilità dei ricorrere ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per giustificare l’acquisto.
Nello stesso senso si è espressa la circolare n. 55/E del 14
giugno 2001.
SI. È possibile beneficiare della detrazione d’imposta anche
in relazione ai dispositivi medici acquistati presso le erboristerie, purché risultino soddisfatte le condizioni indicate nella circolare n. 20/E del 2011 (circolare 1° giugno 2012, n.
19/E).
SI. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione
del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dovranno risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa (circolare 1° giugno
2012, n. 19/E).
NO. Non può essere qualificata spesa sanitaria ai fini della
fruizione delle detrazioni IRPEF, anche se accompagnata
da un certificato medico che prescriva una specifica attività
motoria; detta attività, infatti, anche se svolta a scopo di
prevenzione o terapeutico, va inquadrata in un generico
ambito salutistico di cura del corpo e non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato (circolare 1°
giugno 2012, n. 19/E).
SI. Però, non rientrando la stessa nell’elenco dei dispositivi
medici di uso più comune allegato alla circolare n.
20/E/2011, il contribuente ha diritto alla detrazione qualora:
- dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico; - sia in grado di comprovare che il dispositivo medico sia contrassegnato dalla marcatura CE che ne
attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE,
90/385/CEE e 98/79/CE. Il soggetto che vende il dispositivo
medico può assumere su di sé l’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino fiscale/fattura con la dicitura “prodotto con marcatura CE”, con l’indicazione del numero della direttiva comunitaria di riferimento per i dispositivi
medici diversi da quelli di uso comune elencati in allegato
alla citata circolare n. 20/E del 2011. Il contribuente, in possesso del documento di spesa con le suddette indicazioni,
non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico
acquistato (circolare 1° giugno 2012, n. 19/E).
NO. Sono invece detraibili le spese per prestazioni di
osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste
per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se
rese da iscritti a dette professioni sanitarie (circolare 21
maggio 2014, n. 11/E).
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
QUADRO
OE
Tiipologia di spese
s
Spese so
ostenute perr visite nutri zionali eseguite
e
da biologi con
n
consegue
ente rilascio di diete ali mentari personalizzat
p
te
Detraibillità
azione, dal ddocumento di
d certificazio
one
SI. Ai fini della detra
del corris
spettivo rilas
sciato dal bioologo dovran
nno risultare
e la
specifica attività profe
essionale e lla descrizion
ne della presstazione san
nitaria resa, mentre non è necessaria la prescrizzione medic
ca (cfr. circolare n. 19/E/22012, par. 2.2). La non nen
cessità della
d
prescrizione medicca va corre
ettamente vissta
nell’ottica
a della semplificazione deegli adempim
menti fiscali per
p
i contribu
uenti, e non implica, né ssul piano normativo, né sul
piano de
el concreto esercizio
e
dellle profession
ni sanitarie, alcuna legittimazione allo
a svolgimeento di attiv
vità sanitarie in
difformità
à dalle dispo
osizioni legisslative e rego
olamentari che
c
le discipliina (circolare
e 21 maggio 2014, n. 11/E).
LIMITI ALLLA DETRAZZIONE
Le spese d
da indicare nel
n Rigo E1 non hanno a
alcun limite di detraibilittà. È solo prrevista una franchigia pari
p
a 129,11 e uro che, pe
erò, va scom
mputata dal soggetto ch
he presta as
ssistenza fisscale prima di calcolare la
detrazione spettante.
Pertanto, n el Rigo E1 va
v indicato l’’importo tota
ale delle spe
ese sostenutte.
Ne
el Rigo E1, Colonna 2 possono es sere indicate
e le spese sanitarie
s
sosttenute dal contribuente sia
pe
er conto prop
prio che per conto
c
dei fam
miliari fiscalm
mente a suo carico.
c
TIPOLOGIE DI SPESE DETRAIBILI
D
I
ALCUNE T
Tiipologia di spese
s
Spese pe
er patologie esenti
e
Prestazio
oni specialistiche
Protesi sa
anitarie
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
Detraibilità e mod
dalità di com
mpilazione del
d Rigo E1
Se per una
u parte delle spese saanitarie, il co
ontribuente si
s è
rivolto a strutture che
e richiedono il pagamentto delle presstazioni sanitarie relative
e a patologiee esenti dalla spesa sanitaria pub
bblica (ad esempio,
e
speese per pres
stazioni in cliiniche priva
ate), è possib
bile che la deetrazione no
on trovi capie
enza nell’im
mposta dovutta: pertanto, l’importo va indicato in CoC
lonna 1.
Qualora tali
t spese sia
ano indicate nella Colonna 1, non po
ossono ess
sere compres
se tra quelle indicate in Colonna
C
2.
L’elenco completo delle malattiee e condizio
oni patologicche
che dann
no diritto all’e
esenzione deel ticket è consultabile ne
ella
Salute dispo
banca da
ati del minis
stero della S
onibile sul sito
s
www.salu
ute.gov.it.
Nello spa
azio riservato
o ai messagggi del prosp
petto di liquid
dazione dell Mod. 730/3 sarà riportatto l’ammonta
are delle spe
ese
la cui dettrazione non ha trovato ccapienza nelll’imposta dovvuta in mod
do da consen
ntire al familliare che le ha
h sostenute
e di
fruire della restante quota di detraazione.
Per pres
stazioni spec
cialistiche ssi intendono quelle rese da
un medico specialis
sta nella paarticolare bra
anca in cui ha
svolto la prestazione.
Le prestazioni odon
ntoiatriche ssono detraibili solo se re
ese
da eserc
centi la profe
essione di oodontoiatria (medico den
ntista).
Si consid
derano prote
esi sanitarie non solo le sostituzioni di
un organo naturale o di parti delloo stesso, ma
a anche i mezzi
correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato
m
ne
ella
sua funzionalità.
Per l’inte
egrale detra
aibilità delle spese in questione è nen
cessario che alla documentaz
d
zione della spesa (fatttu3
345
QUADRO E
Tipo
ologia di spe
ese
Detraibilità e modallità di comp
pilazione dell Rigo E1
ra/ricevuta fiscale) sia allegata ancche la presc
crizione dell
medico curante. In altternativa allaa prescrizion
ne medica ill
contribuente
e può rendere, a richiesta degli
d
uffici,,
un’autocertiificazione al fine di atteestare la necessità e la
a
causa per la
a quale è sta
ata acquistataa la protesi.
Ad esempio
o, rientrano trra le protesii:
• protesi dentarie e ap
pparecchi orrtodontici;
cchi di protes
si oculistica (occhi e corrnee artificia-• apparec
li);
c
(com
mpreso il liqu ido) e occhia
ali da vista;
• lenti a contatto
• apparec
cchi auditivi;
• arti artiificiali e app
parecchi ortoopedici (cintture medico
o
chirurgiche, scarpe e tacchi ortoopedici ecc.);;
• protesi fonetiche;
• stimolattori e altre prrotesi cardiacche e vascolari;
• stampelle, bastoni canadesi,
c
eccc. (anche se
e presi in af-fitto);
e e relativi ag
ghi.
• siringhe
In merito alle protesi di cui sopra sii precisa che
e sono inde-traibili le spese
s
sosten
nute per l’im piego di me
etalli preziosii
nella monta
atura degli oc
cchiali da vissta e nella co
ostruzione dii
apparecchi acustici.
COMPILAZI
C
IONE DEL RIGO E1
Ne
ella Colonn
na 2 del Rig
go E1 vanno
o indicate le
e spese sanitarie sosten
nute nel 20114 per il loro
o intero am-montare (senzza dunque la
a franchigia di 129 euro
o).
Ne
ella Colonna
a 1 va invecce indicata la quota di sspesa soste
enuta dai fam
miliari a pro prio favore in relazione
e
alle patologie esenti.
L’importo indi cato nella Colonna
C
1 no
on deve esse
ere compres
so nella Colo
onna 2.
Inoltre, la cassella in comu
une con i Riighi E1, E2 ed E3 va ba
arrata se il contribuente
c
e decide di rateizzare
r
la
a
de
etrazione sp ettante nel caso
c
di spes
se sanitarie superiori a 15.493,71
1
euro.
L’imp
porto da ind
dicare nel Rigo E1, Colo
onna 2, deve
e comprende
ere le spesee sanitarie in
ndicate nella
a
Sezione “Oneri detraibili”
d
dellla Certificazzione Unica con il codic
ce onere 1.
Spese sanita
arie sosten
nute nel
2014
2
Spese per patologie
p
ese
enti
sostenute
e da familiare
e
Barrare se si
inten
nde rateizzarre
le spese
Pe
er un dettag
glio sulle spe
ese sanitarie
e per patolo
ogie esenti vedi
v
paragrafo seguentee, mentre sulla rateizza-zio
one delle sp
pese sanitariie superiori a 15.493,71 euro vedi paragrafo
p
“Spese sanitarrie - regole generali”.
g
34
46
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
RIGO E2 - SPESE SANITARI
S
E PER FAM
MILIARI NON
N
A CA
ARICO
Nel Rigo E
E2 vanno ind
dicate alcun
ne tipologie di spese sa
anitarie soste
enute nell’innteresse di familiari
f
non
n a
carico.
Più in detta
aglio, è posssibile detrarre le spese ssanitarie sos
stenute diretttamente dall contribuente per conto
o di
familiari no n a carico, sempre
s
che:
bbia redditi superiori a 2.840,51 euro
e
(nell’im
mporto deve essere com
mpreso ancche
• il familiare non ab
o soggetto alla cedolare secca sulle locazioni);
l’eventtuale reddito
• la detrrazione si rifferisca solo alla quota cche eccede l’imposta lo
orda del fam
miliare non a carico (quo
ota
che alttrimenti si pe
erderebbe).
In tal caso nel Rigo E1
1 della proprria dichiarazzione, il contribuente no
on a carico ((malato) dev
ve indicare la
pese per pa
atologie ese
enti sosten ute per suo
o conto da altri
a
familiaari. Tali spes
se non devo
ono
quota di sp
essere rico mprese nelle altre spese sostenute
e direttamentte dal contribuente e ripportate nella Colonna 2.
Invece, in tale Colonna
a, il contribue
ente malato indica:
p patologie
e esenti dire
ettamente so
ostenute;
• la quotta di spese per
• le altre
e spese saniitarie sosten
nute per sé sstesso e perr i propri fam
miliari a caricco.
Il familiare che ha effe
ettivamente sostenuto lla spesa, ne
el Rigo E2 della propriia dichiarazione indiche
erà
l’eccedenza
a non utilizzata dal contribuente ma
alato.
Nel Rigo E2 no
on è possibile indicare u n importo su
uperiore a 6.197,48 euroo.
Sulla somm
ma degli imp
porti di cui al
a Rigo E1 e
ed E2 opera
a la franchigia di 129,111 euro che va
v scomputa
ata
dal soggettto che presta
a assistenza
a fiscale prim
ma di calcola
are la detraz
zione spettannte.
Inoltre, le sspese, se dii ammontare
e superiore a 15.493,71
1 euro poss
sono essere rateizzate in quattro ra
ate
annuali di p
pari importo..
TIPOLOGIE DI SPESE
E
Le spese d
da indicare nel
n Rigo E2 riguardano le patologie
e esenti dallla partecipazzione alla spesa sanita
aria
pubblica (l’ elenco è co
ontenuto nel D.M. 28 ma
aggio 1999, n. 329 e su
uccessive m
modificazioni ed integrazzioni).
Si tratta, in
n particolare
e, di malattie
e croniche e
ed invalidanti che permettono ai sooggetti intere
essati di fruire
dell’esenzio
one dal ticke
et.
La patologi a, comunque, deve essere docume
entata da apposita certificazione rilaasciata dall’A
ASL.
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
3
347
QUADRO E
Contribue
ente
Co
ompila
Cosa indica
Non a ca
arico
(malato
o)
Rig
go E1,
Colo
onna 1
Sp
pese sostenuute per patolo
ogie
es enti
Che sostie
ene le
spese
e
Rig
go E2
Spe
ese per la paarte di detraz
zione
no
on utilizzata ddal malato (m
max
6.1197)
COMPILAZI
C
IONE DEL RIGO E2
La
a compilazio
one del Rigo
o E2 del Mod. 730 del fa
amiliare che
e ha sostenu
uto le spesee è strettamente legata
a
alla compilazzione del Riigo E1 del modello
m
del ffamiliare cui le spese so
ono riferite.
In particolare , nel Rigo E2
E va riporta
ata la parte
e di spese sanitarie
s
relative alle p
patologie esenti
e
la cuii
de
etrazione no
on ha trovato
o capienza nell’imposta
n
del familiare
e malato.
Ta
ale importo ssi desume dalla
d
dichiarazione dei rredditi del fa
amiliare mala
ato ed, in paarticolare da
alle annota-zioni del Mod
d. 730-3, opp
pure dal Qua
adro RN del Mod. UNIC
CO.
Ne
ello spazio riservato ai
a messaggi del Mod. 730-3 va riportata la quota di sppese la cui detrazione
e
d’imposta non
n ha trovato capienza ne
ell’imposta d
dovuta dal co
ontribuente malato.
Inoltre, la cassella in comu
une con i Riighi E1, E2 ed E3 va ba
arrata se il contribuente
c
e decide di rateizzare
r
la
a
de
etrazione sp ettante nel caso
c
di spes
se sanitarie superiori a 15.493,71
1
euro.
Spes
se sanitarie
sos
stenute nel
2014 per familiari
non a carico
(parrte non detraibiile dal malato per incapienza
– massimo 6.197
euro)
RIIGO E3 - S
SPESE SAN
NITARIE PER
R DISABILII
So
ono conside
erati disabili i soggetti che hanno o ttenuto il ric
conoscimen
nto della Co
ommissione medica e
co
oloro che so
ono stati rico
onosciuti inv
validi da altrre Commissioni mediche
e pubbliche incaricate ai
a fini del ri-co
onoscimento
o dell’invalidità civile, di lavoro, di gu
uerra ecc.
I grandi
g
invalidi di guerrra (art. 14 D..P.R. n. 915
5/1978) e i so
oggetti ad essi equiparaati sono considerati por-tatori di hand icap e non sono assog
ggettati al ricconoscimento della Com
mmissione ddi cui sopra
a; per questii
so
oggetti ha rillevanza la documentazi
d
one rilascia ta dai Ministeri compete
enti, al mom
mento della concessione
c
e
de
ei benefici pe
ensionistici.
34
48
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
Si devono ind
dicare nel presente Rigo
o anche le spese indicatte nella Seziione “Oneri detraibili” de
ella
Ce
ertificazione Unica con il Codice 3.
Il disabile può
ò attestare la
a sua condiziione persona
ale con una dichiarazio
one sostitutiiva dell’atto di
no
otorietà, con
n sottoscriz
zione autentticata, oppure in forma semplice aaccompagnatta da fotocop
pia
de
ella carta d’identità,
d
attestante che
e l’invalidità
à comporta ridotte o im
mpedite capacità moto
orie
pe
ermanenti.
Inoltre, l’atto notorio dovrrà far riferim
mento a pre
ecedenti acc
certamenti saanitari effetttuati da orga
ani
ab
bilitati all’accertamento di invalidità.
TIPOLOGIE DI SPESE
E
Rientrano in questa tipologia di oneri, a titolo e
esemplificativo:
e per mezzi di accompa gnamento, deambulazio
d
one, locomoozione e sollevamento;
• le spesse sostenute
• spese per trasform
mazione dell’ascensore a
adattato al conteniment
c
o della carroozzella (*);
mpe per eliminare barrierre architetto
oniche interne ed esternee all’abitazio
one (*);
• costruzzione di ram
• installa
azione e/o manutenzion
m
e di pedana
a di sollevam
mento in amb
bito immobiliiare (*);
• i sussi di tecnici informatici riv
volti a facilita
are l’autosuffficienza e possibilità
p
dii integrazion
ne dei sogge
etti
di cui ssopra;
• installa
azione di pedana solleva
atrice su veiicolo per porrtatore di ha
andicap.
Nota (*): si può fruire della
d
detrazio
one sulle sp
pese relative
e a questi pu
unti solo per la parte che
e eccede quella per la qu
uale eventua
almente si in
ntende fruire
e della detra
azione del 36
6%/50% relaativa alle sp
pese sostenu
ute
per interven
nti finalizzati all’eliminaz
zione di barrriere architetttoniche.
Le
e spese di cui
c si discute
e possono e
essere porta
ate in detrazione anche se sostenutte per conto di
familiari a carico.
LIMITE ALLLA DETRAZIONE
Per queste tipologie di spese non è previsto allcun limite alla
a detrazion
ne, né alcunna franchigia
a.
COMPILA
AZIONE DE
EL RIGO E3
3
Nel Rigo E
E3 del Mod. 730 va ind
dicato l’interro importo delle
d
spese sostenute nnel 2014 pe
er i portatori di
handicap.
Inoltre, la ccasella in co
omune con i Righi E1, E
E2 ed E3 va barrata se il contribuennte decide di
d rateizzare
e la
detrazione spettante ne
el caso di sp
pese sanitarrie superiori a 15.493,71 euro.
Sp
pese sanitarie
sostenute nel
2014 per i porta-torri di handicap
sen
nza alcun limi-te
e o franchigia
RIGO E4 - SPESE PER
P VEICO
OLI PER P
PERSONE CON
C
DISA
ABILITÀ
Nel Rigo E 4 vanno indicate le spese sostenute
e per l’acquisto di veico
oli per personne con disab
bilità.
dicare nel presente Rigo
o anche le spese indicatte nella Seziione “Oneri detraibili” de
ella
Si devono ind
Ce
ertificazione Unica con il Codice 4.
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
3
349
QUADRO E
TIPOLOGIE DI SPESE
Riientrano in q
questa tipolo
ogia di oneri le spese pe
er veicoli (no
on importa se
s nuovi o ussati) adattati ad invalidi,,
an
nche se pro dotti in serie, di cui agli artt. 53, ccomma 1, le
ett. b) c), f) e 54, comm
ma 1, lett. a), c), f), m),,
D.Lgs. n. 285//1992 (c.d. “Codice
“
della strada”).
In particolare,, si tratta di:
eicoli, anche se prodotti in serie e adattati
a
in funzione dellee limitazioni permanentii
• motoveiccoli e autove
alle capa
acità motorie
e dei disabili;
oli, anche no
on adattati, per il traspo
orto dei non vedenti, sordi, personee con handic
cap psichico
o
• autoveico
o mentale di gravità tale da ave
ere determin
nato il ricono
oscimento dell’indennitàà di accompagnamento,,
invalidi co
on grave lim
mitazione dellla capacità di deambula
azione e perrsone affettee da pluriamputazioni.
È po
ossibile fruirre della dettrazione, olttre che per le spese di acquisto, anche per quelle dii
adatttamento de
el veicolo (siistema di gu ida o cambio
o automatico
o o, ancora, iinterventi sulla struttura)..
Tra g
gli interventi di adattamen
nto sono com
mprese:
• la pedana solle
evatrice ad azione, mecccanica/elettric
co/idraulico;
omparsa ad azione
a
mecccanica/elettric
co/idraulico;
• lo sscivolo a sco
• il b
braccio sollevvatore ad aziione, meccan
nico/elettrico
o/idraulico;
• il p
paranco ad azionamento
a
meccanico/e
elettrico/idrau
ulico;
• il sedile scorrrevole-girev
vole simulta
aneamente atto a fac
cilitare l’inseediamento del
d
disabile
e
nell’a
abitacolo;
• il ssistema di an
ncoraggio delle carrozzellle e le cinture di sostegno;
• lo ssportello sco
orrevole.
ono inoltre d
detraibili le spese di ma
anutenzione
e straordinaria effettuate
e su tali veiicoli, mentre
e non sono
o
So
de
etraibili le sspese per la manutenziione ordina
aria e i costi di esercizio quali, i taagliandi periodici, pneu-17 settembrre 2002, n. 306/E).
matici, carburrante, lubrificcante, ecc. (risoluzione
(
3
LIMITI ALLA DETRAZIO
ONE
Pe
er queste tip
pologie di on
neri è previstto un limite a
alla spesa detraibile
d
parri a 18.075,999 euro.
Inoltre, la detrrazione spettta:
olo veicolo;
• per un so
a volta in qu
uattro anni, salvo i casii in cui il veicolo risulta cancellato ddal pubblico registro au-• una sola
tomobilis tico.
a detrazione
e si può diviidere in qua
attro rate de
ello stesso importo.
La
Inoltre, per fru
uire dell’agevolazione:
zati in via es
sclusiva o prevalente a beneficio dei soggetti con handi-• occorre cche i mezzi siano utilizz
cap;
ossibile trasferire a tittolo oneroso
o o gratuito i veicoli prim
ma del decoorso del term
mine di due
e
• non è po
anni dall’ acquisto.
o a titolo oneroso o g
gratuito del veicolo prima che siaano trascors
si due annii
In caso di trrasferimento
all’acquisto è dovuta la differenza tra l’iimposta ch
he sarebbe stata detterminata in
i
assenza
a
da
de
ell’agevolazi one e quella
a risultante dall’applicazzione dell’ag
gevolazione, a meno chhe tale trasfe
erimento sia
a
av
vvenuto in s eguito ad un mutamentto dell’handiicap che com
mporti per il disabile la necessità di acquistare
e
un
n nuovo veiccolo sul qualle effettuare nuovi e dive
ersi adattam
menti.
Se
e il veicolo è stato ruba
ato e non ritrovato, dal limite di 18
8.075,99 euro va detrattto l’eventua
ale rimborso
o
de
ell’assicurazzione. Inoltre
e, in caso dii trasferimen
nto a titolo oneroso
o
o gratuito del vveicolo prima che siano
o
tra
ascorsi due anni dall’accquisto, è do
ovuta la diffferenza fra l’imposta
l
ch
he sarebbe ddeterminata in assenza
a
35
50
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
dell’agevola
azione e que
ella agevola
ata, a meno che la cessiione non sia
a avvenuta inn seguito a un mutamen
nto
dell’handica
ap che comporta per il disabile la necessità di
d acquistare
e un altro veeicolo sul qu
uale effettua
are
nuovi e dive
ersi adattam
menti.
No
on si decade dall’agevo
olazione se un soggetto, avendo rice
evuto in ereddità un’auto che
c un genito
ore
elle agevola
dissabile aveva
a acquistato
o fruendo de
azioni fiscali, intende rivvenderla prima che sia
ano
tra
ascorsi due anni
a
dall’acquisto (risoluzzione 28 mag
ggio 2009, n. 136/E).
DOCUME
ENTAZIONE
E NECESSA
ARIA
Con la circo
olare 23 aprrile 2010, n. 21/E è stato
o chiarito che:
• anche per i portato
ori di handic
cap psichico o mentale, lo stato di handicap graave di cui all’art. 3, comm
ma
3, Leg ge n. 104/1992, può es
ssere validam
stato dal cerrtificato rilaasciato dalla
a commissiomente attes
ne me
edica pubbllica prepostta all’accerta
amento dello stato di in
nvalidità purrché lo stesso evidenzi in
modo esplicito la gravità della
a patologia e la natura psichica o mentale deella stessa. Viceversa
V
n
non
può esssere ritenutta idonea la certificazio ne che attes
sti genericamente che iil soggetto è invalido “ccon
totale e permanen
nte inabilità lavorativa
l
e con necess
sità di assisttenza continnua, non ess
sendo in gra
ado
di svollgere i norm
mali atti quottidiani della vita”. Tale certificazion
ne, infatti, a ncorché rila
asciata da una
commiissione med
dica pubblica
a non conse
entirebbe di riscontrare la presenzaa della spec
cifica disabillità
richiessta dalla norm
mativa fiscale;
• per qu
uanto concerrne i soggettti disabili c on grave limitazione della
d
capaccità di deam
mbulazione,, o
pluriam
mputati, in merito alla certificazione
c
e necessaria
a per poter fruire
f
dei beenefici fiscalii per l’acquissto
del veiicolo senza vincoli di ad
dattamento, è richiesto il verbale di accertameento dell’han
ndicap emessso
dalla ccommissione
e medica prresso la ASL
L di cui all’ art. 4 Legge
e n. 104/19992, dal quale risulti che
e il
soggettto si trova in
i situazione
e di handica
ap grave ai sensi
s
dell’arrt. 3 Legge nn. 104/1992
2, derivante da
patolog
gie (ivi comprese le plu
uriamputazio
oni) che com
mportano una grave limiitazione permanente de
ella
deamb
bulazione. Comunque,
C
si
s deve riten
nere che lo stato
s
di han
ndicap gravee, comportan
nte una limitazione p
permanente della capac
cità di deam
mbulazione, può essere documentatto da una ce
ertificazione
e di
invalid ità, rilasciata da una co
ommissione medica pub
bblica, attesttante specifficatamente “l’impossibillità
a deam
mbulare in modo
m
autonomo o senzza l’aiuto di un accompagnatore”, ssempreché il certificato di
invalid ità faccia essplicito riferimento anch
he alla gravità della pato
ologia. È poossibile, perttanto, presccindere d
dall’accertam
mento formale della gravvità dell’han
ndicap da pa
arte della coommissione medica di cui
c
all’art. 4 Legge n. 104/1992;
oter beneficiare delle prredette agevvolazioni fisc
cali, i sogge
etti affetti d
da sindrom
me di down, al
• per po
pari de
egli altri sog
ggetti affetti da disabilità
à psichica, dovranno es
ssere riconoosciuti anche in possessso
dei req
quisiti per ottenere
o
l’ind
dennità di a
accompagnamento, com
me previsto ddall’ art. 30
0 Legge 23 dicembre
e 2000, n. 388.
3
CASI RISO
OLTI (PRASS
SI AGENZIA
A DELLE EN
NTRATE)
circolare 10 giugno Nel caso in ccui un contrib
buente abbia
a indicato quuale onere de
etraibile, ripa
arti4/E
to
t in quattro anni, l’importo per l’acqu
uisto di un veeicolo non adattato, poicché
2004, n. 24
si
s tratta di so
oggetto ricon
nosciuto inva
alido con graavi limitazioni della capaccità
di
d deambula
azione da un
na commissio
one medica, e successiv
vamente, a ses
guito
g
di trapiianto, egli viene conferm
mato disabile senza però le gravi limiitazioni
z
della ca
apacità di de
eambulazione
e, le quote reesidue contin
nuano ad esssere detraibili in quanto lo
o stato di sog
ggetto portat
atore di hand
dicap con gravi
limitazioni d ella capacità
à di deambulazione devve sussisterre al momen
nto
dell’acquisto
d
o.
circolare 20 aprile Un portatore
e di handicap
p che ha acq
quistato un’a uto nel 2010
0 e non ha pre2005, n. 15/E
sentato
s
per tale anno la
a dichiarazio
one dei reddditi non usufrruendo, quin
ndi,
della
d
prima rrata di detraz
zione, può usufruire dellaa seconda ra
ata della dettrazione
z
nella d
dichiarazione
e dei redditi relativa all’annno successivo.
Nel caso in cui un contrribuente porttatore di hanndicap acquis
sta un’auto nel
n
2009
2
sceglie
endo di rateiz
zzare la detra
azione e nel 2010, l’auto viene rubata
ae
il contribuentte ne acquista un’altra, avendo
a
pertaanto diritto allla detrazione
e in
relazione al nuovo acquisto, può ess
sere operataa la detrazione relativa alle
a
rate residue relative al ve
eicolo rubato
o (in tal casoo vanno compilati due Rig
ghi
E4 e, quindi,, due Modelli).
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
3
351
QUADRO E
risoluzione 17 gen- Il veicolo acquistato dalla madre di un soggetto disabile, che - insieme al
naio 2007, n. 4/E
figlio - è fiscalmente a carico del marito, non gode dei benefici fiscali previsti dall’art. 8 Legge n. 449/1997, pur essendo civilisticamente di proprietà di
entrambi i genitori (in regime di comunione dei beni). Il fatto che i due coniugi siano in comunione dei beni e che il veicolo sia civilisticamente di proprietà di entrambi non comporta, comunque, relativamente all’acquisto del
veicolo, il riconoscimento dei benefici fiscali di cui sopra, in quanto il veicolo
è stato intestato alla madre del disabile, fiscalmente a carico del marito.
Non è possibile interpretare le disposizioni di Legge (che, come detto, richiedono l’intestazione del veicolo - in alternativa - in capo al disabile, se
titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico)
nel senso di consentire la fruizione dell’agevolazione in caso di cointestazione del veicolo.
risoluzione 25 gen- Nel caso in cui i soggetti disabili presentino una menomazione dovuta
naio 2007, n. 8/E
all’assenza di entrambi gli arti superiori si può prescindere dall’accertamento
formale della gravità dell’handicap da parte della commissione di cui all’art. 4
Legge n. 104/1992. Tali soggetti possano usufruire dell’agevolazione di cui
all’art. 30, comma 7, Legge n. 388/2000 anche sulla base di certificazione rilasciata da commissioni mediche pubbliche diverse da quelle di cui all’art. 4 Legge n. 104/1992, qualora detta certificazione indichi che la tipologia della pluriamputazione consista nell’assenza di entrambi gli arti superiori. In particolare,
riguardo i pluriamputati agli arti superiori che siano vittime di guerra è sufficiente l’accertamento sanitario dell’handicap eseguito dalla commissione medica
per le pensioni di guerra di cui all’art. 105 D.P.R. n. 915/1978. Tale certificazione non può, però, essere ritenuta sufficiente a certificare lo stato di gravità derivante dalla perdita della sola funzionalità anatomica degli arti. Infatti, coloro che
sono affetti da tale tipologia di handicap non rientrano nella categoria dei pluriamputati, non avendo di fatto perso gli arti, ma, probabilmente, in quella degli
invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione oppure in quella
dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. La valutazione
di questa particolare patologia richiede, però, specifiche conoscenze mediche
e dovrà necessariamente essere effettuata, di volta in volta, in base al singolo
caso concreto, da una commissione medica pubblica.
circolare 13 maggio A prescindere dai criteri adottati dalla Provincia di Trento per il riconosci2011, n. 20/E
mento delle provvidenze economiche da attribuire agli invalidi civili, questi
ultimi possano beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto
di veicoli a condizione che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento, nel caso di soggetti affetti da disabilità motoria, alla grave limitazione
della capacità di deambulazione o alle ridotte o impedite capacità motorie
permanenti, per i soggetti affetti da disabilità psichica, alla natura psichica o
mentale della patologia e alla gravità della stessa. Per i soggetti affetti da
handicap psichico o mentale si rammenta che è altresì necessaria
l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento di cui alle Leggi n.
18/1980 e n. 508/1998.
È possibile fruire, ai fini IRPEF, della detrazione prevista per l’acquisto di
autovetture da parte di soggetti disabili, nell’ipotesi in cui tale veicolo venga
acquistato ed utilizzato all’estero. In tal caso, la documentazione delle spese in lingua originale dovrà essere corredata da una traduzione giurata in
lingua italiana, tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o
spagnolo nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal
contribuente. Inoltre, nel quadriennio successivo al suddetto acquisto il contribuente non potrà acquistare in Italia un altro veicolo usufruendo della detrazione né potrà avvalersi del beneficio per il veicolo estero qualora nel
precedente quadriennio ne avesse già usufruito in Italia.
352
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
QUADRO
OE
circolare 1° giugno L’esportazio ne all’estero del veicolo, che comporrta la cancelllazione del veiv
2012, n. 19/E
colo
c
dal PRA
A, non integrra la condizio
one richiestaa per accedere nuovamen
nte
alle
a agevolazzioni fiscali entro
e
il quadrriennio.
circolare 21
2 maggio In caso di fu rto del veicolo acquistato
o con le agevvolazioni fisc
cali, sia possiibi2014, n. 11/E
le beneficiarre dell’agevolazione fisca
ale prevista aai fini dell’IVA
A per l’acquissto
di
d un nuovo veicolo anc
che prima de
ello scadere dei quattro anni dal prim
mo
acquisto.
a
A ttal fine, il disabile dovrà esibire
e
al conncessionario
o la denuncia
a di
furto
f
del veiccolo e la reg
gistrazione de
ella “perdita di possesso
o” effettuata dal
d
PRA.
circolare 21
2 maggio Se
S nel certifiicato medico
o rilasciato dall’azienda ssanitaria loca
ale risulta che
e il
2014, n. 11/E
minore richie
edente è rico
onosciuto so
oggetto in sittuazione di handicap
h
gra
ave
in base all’a rt. 3, comma
a 3, della Legge n. 104/11992, e, ai fini delle agevvolazioni fiscal i per il settorre auto, è ric
conosciuto sooggetto con ridotte o imp
pedite
d capacità
à motorie perrmanenti in base
b
all’art. 88, della Legg
ge n. 449/199
97,
senza
s
altre i ndicazioni al riguardo, il genitore puòò avvalersi dell’aliquota IV
VA
ridotta per l’a
acquisto del veicolo, anche senza ad attamento de
ello stesso.
TABELLA DI SINTESI - SPESE PER VEICOL
LI PER PERSONE CON DISABILIT
TÀ
Oggetto
ese relative all’acquisto di
d automobili e motoveiccoli, adattati ad invalidi, ana
Spe
che
e se prodotti in serie, di cui
c agli artt. 53,
5 comma 11, lett. b) c), f)
f e 54, comm
ma
1, le
ett. a), c), f), m), D.Lgs. n.
n 285/1992.
Soggetti
• Portatori di h
handicap di cui
c alla Legge n. 104/19992;
• soggetti riten
nuti invalidi dalle
d
commis
ssioni medichhe;
• sordomuti, n
non vedenti ai
a sensi della Legge n. 688/1999;
on handicap psichico o mentale peer cui è statta riconosciu
uta
• soggetto co
dennità di acccompagnam
mento, in tal caso la deetrazione spe
etta anche per
p
l’ind
veic
coli non adatttati;
• invalidi con g
grave limitaz
zione alla cap
pacità di deaambulare;
• soggetti affe
etti da pluriam
mputazioni.
Tipologie di
d adat- • Pedana solle
evatrice ad azione,
a
mecc
canica/elettricco/idraulico;
tamenti
• scivolo a sco
omparsa ad azione mecc
canica/elettricco/idraulico;
evatore ad az
zione, mecca
anico/elettricco/idraulico;
• braccio solle
• paranco ad a
azionamento
o meccanico//elettrico/idraaulico;
evole-girevole simultaneamente attoo a facilitare l’insediamen
nto
• sedile scorre
del disabile nelll’abitacolo;
• sistema di a ncoraggio de
elle carrozze
elle e le cintu re di sostegn
no;
orrevole.
• sportello sco
COMPILA
AZIONE DE
EL RIGO E4
4
Nel Rigo E
E4 del Mod. 730 va indic
cato l’intero importo della spesa sos
stenuta per l’acquisto de
el veicolo pe
er i
portatori di handicap, nel
n limite ma
assimo di 18 .075,99 euro
o.
Inoltre, la ccasella va co
ompilata se il contribuen
nte decide di
d rateizzare
e la detrazionne. In tal ca
aso va indica
ato
il numero (d
da 1 a 4) della rata corrispondente.
Spese
S
perr
l’a
acquisto dell
veicolo (maxx
18.076)
Num
mero dell’eventuale
rata
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
3
353
QUADRO E
RIGO E5 - SPESE PER L’ACQU
UISTO DI C
CANI GUIDA
Ne
el Rigo E5 vanno indicate le spese
e sostenute per l’acquis
sto di cani guida
g
da parrte dei sogg
getti non ve-de
enti.
Si de
evono indica
are nel prese
ente Rigo an
nche le spes
se indicate nella
n
Sezionne “Oneri detraibili” della
a
Certiificazione Un
nica con il Co
odice 5.
La
a detrazione
e può essere
e fruita anch
he dai sogge
etti che hann
no sostenuto
o tali spese per conto di familiari fi-sc
calmente a ccarico.
LIMITE ALLA
A DETRAZIO
ONE
La
a detrazione
e di cui si disscute spetta:
• con riferi mento all’accquisto di un
n solo cane ;
a volta nell’a
arco di quattro anni, a d eccezione
e del caso dii perdita delll’animale.
• una sola
La detrazione pu
uò essere rip
partita in qua
attro rate an
nnuali di parri importo; inn tale caso è obbligatorio
o
indiccare, nell’app
posita casella
a riportata su
ullo stesso Rigo,
R
il nume
ero della rataa di cui si fruisce (rata n..
1, ra
ata n. 2 ecc.) e l’intero importo della
a spesa sosttenuta. Ad esempio,
e
perr le spese so
ostenute nell
2013
3 dovrà esse
ere indicato il numero rata
a 1 e l’intero importo.
DOCUMENTTAZIONE
Pe
er detrarre lla spesa è necessario
n
essere in po
ossesso e conservare
c
i documenti comprovan
nti l’acquisto
o
(fa
attura o ricevvuta).
La
a documenta
azione deve essere intestata:
• al soggettto non vede
ente, se non fiscalmente
e a carico;
differenteme
ente, al sogg
getto non ve
edente o alla
a persona a cui risulta a carico (cir-• in caso ccontrario, ind
colare 22
2 dicembre 2000,
2
n. 238
8/E).
COMPILAZI
C
IONE DEL RIGO E6
Ne
el Rigo E5 d
del Mod. 73
30 va indicatto l’intero im
mporto delle spese
s
soste
enute per l’accquisto del cane,
c
a pre-sc
cindere dall’e
eventuale sccelta per la rateazione.
r
Inoltre, la cas ella va compilata se il contribuente
c
decide di ra
ateizzare la detrazione sspettante; in
n tal caso va
a
indicata la ratta corrispond
dente (nume
ero da 1 a 4)).
Spes
se per
l’acq
quisto
del cane
c
Nu
umero
dell’eve
entuale rata
RIIGO E6 - S
SPESE SAN
NITARIE RATEIZZATE N
NELLE PREC
CEDENTI DICHIARAZ
D
ZIONI
Il Rigo E6 va compilato nel
n caso in cui,
c nelle pre
ecedenti dic
chiarazioni, avendo sosttenuto spes
se sanitarie
e
pe
er un importto superiore a 15.493,71 euro, si è optato, nel 2011, nel 2012
2
e/o neel 2013, per la rateizza-zio
one.
35
54
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
Si devono ind
dicare nel presente Rigo
o anche le spese indicatte nella Seziione “Oneri detraibili” de
ella
Ce
ertificazione Unica con il Codice 6.
LIMITE ALLLA DETRAZIONE
Non è previsto alcun lim
mite alla dettrazione. Al contrario, va
a indicato un
n importo miinimo di 15.4
493,71 euro
o.
COMPILA
AZIONE DE
EL RIGO E6
6
COLONNA
A1
Indicare il n
numero della
a rata (4 se la rateizzazzione è iniziata nel 2011
1, 3 se è ini ziata nel 20
012, 2 se è iniziata nel 20
013).
COLONNA
A2
Indicare l’im
mporto delle spese di cu
ui è stato chiiesto la rateizzazione.
L’importo è riportato:
• per le sspese soste
enute nel 2013 al Rigo 1 36 del prospetto 730-3//2014;
• per le spese soste
enute nel 2011 o 2012 a
al Rigo E6 del Modello 730/2013
7
ovvvero, in cas
so di presentazione d
del Modello UNICO, qu
uello derivan
nte dalla so
omma dei Righi RP 1, C
Colonna 1 e Colonna 2 e
RP2 e RP3.
Importo delle
e spese
rateizzate
r
Numero della rata
RIGHI E7
7 E E8-E12
2 (CODIC
CI 8, 9, 10 E 11) - IN
NTERESSI PASSIVI
P
REGOLE G
GENERALI
Sono detra
aibili nella misura
m
del 19
9% gli intere
essi passivi, oneri acce
essori e quoote di rivaluttazione ISTA
AT
per mutui ip
potecari.
Non danno comunque diritto alla detrazione
d
g li interessi pagati
p
a seguito di apertture di credito bancario,, di
cessione dii stipendio e,
e in generale, gli interesssi derivanti da tipi di fin
nanziamentoo diversi da quelli
q
relativvi a
contratti di mutuo, anch
he se con ga
aranzia ipote
ecaria su im
mmobili.
Il Rigo E7 e il codice 8 nei
n Righi da E8 a E12 devono
d
comp
prendere gli interessi pa
assivi sui mu
utui
ipo
otecari rispettivamente in
ndicati nella Sezione “On
neri detraibili”” della Certifficazione Uniica con il cod
dici
on
nere 7 e 8.
ONERI AC
CCESSORII
Gli oneri acccessori sui quali è consentito calc olare la detrazione sono le spese aassolutamen
nte necessa
arie
alla stipula del contratto di mutuo.
In caso di m
mutuo ipotecario sovvenzionato co n contributi concessi da
allo Stato o da Enti pub
bblici, non erogati in contto capitale, gli
g interessi passivi dan
nno diritto alla detrazione solo per l ’importo effe
ettivamente rimasto a carico del contribuente.
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
3
355
QUADRO E
Inoltre, per la
a quota interressi non de
etratta, in qu
uanto copertta dal contriibuto regionnale, il contribuente può
ò
us
sufruire della
a detrazione
e del 19%, nel
n periodo d’imposta in
n cui ha restituito alla R
Regione il co
ontributo in-de
ebitamente p
percepito (risoluzione 2 agosto 2010
0, n. 76/E).
ONERI ACCE
ESSORI
Tipo di one
eri
• Onorario
o del notaio per la stipu la del contra
atto di mutuo
ipotecariio, nonché le
e altre spese
e sostenute dal
d notaio pe
er
conto de
el cliente (ad esempio l’isscrizione e la
a cancellazio
one dell’ip
poteca)
• Spese di perizia
• Spese di istruttoria
• Commissione richies
sta dagli isti tuti di creditto per la loro
attività di intermediaz
zione
• Provvigio
one per scarrto rateizzato
o nei mutui in
n contanti
• Penalità per anticipata estinzione
e del mutuo
• Quote dii rivalutazion
ne dipendentti da clausole
e di indicizza
azione
• Perdite su
s cambio, per i mutui co
ontratti in valu
uta estera
• Imposta per l’iscrizione o la canccellazione di ipoteca
• Imposta sostitutiva sul capitale prrestato
• Spese di assicurazio
one dell’immo
obile
• Spese di mediazione
e immobiliare
e (agenzie im
mmobiliari)
• Onorario
o del notaio per
p il contrattto di compravendita
• Imposte di registro, IV
VA, imposte ipotecarie e catastali
Detraibilittà
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO,
neppure
qualora
a
l’assicuraazione
sia
a
richiesta
a
dall’istituuto di credito
o che conce-de il muutuo, quale ulteriore ga-ranzia neel caso in cui particolarii
eventi ddanneggino l’immobile,,
determinnando una riduzione dell
suo valoore ad un am
mmontare in-feriore risspetto a que
ello ipotecato
o
NO, peer esse è prevista
a
un’appossita detrazion
ne
NO
NO
essori agli in
nteressi pass
sivi appena elencati son
no detraibili nei limiti dell 19%, e tale
e detrazione
e
Gli oneri acce
eve essere ffruita nell’anno in cui sono sostenut i gli interess
si.
de
MUTUO
M
SUP
PERIORE AL
A COSTO DI ACQUIISTO
Ne
el caso in ccui l’importo
o del mutuo sia superi ore al costto sostenutto per l’acq
quisto deglli immobili,,
co
omprensivo delle spese notarili e de
egli oneri acccessori, la detrazione degli
d
interesssi passivi deve
d
essere
e
lim
mitata all’am
mmontare di
d quest’ultiimo costo.
Pe
ertanto, ai ffini della de
eterminazion
ne dell’imporrto di intere
essi passivi detraibile vva considera
ato il valore
e
de
ell’immobile dichiarato nell’atto
n
di co
ompravenditta.
In caso di mu
utuo eccede
ente il costo
o sostenuto per l’acquis
sto dell’abita
azione princ ipale, la dettrazione dell
19
9% deve esssere commisurata all’ammontare d
del predetto
o costo, risultante dalla sommatoria
a del valore
e
de
ell’immobile indicato ne
el rogito, nonché degli altri oneri accessori,
a
debitamente documenta
ati, connessii
co
on l’operazio
one di acquissto.
Trra le voci ch
he vanno a sommarsi
s
al costo soste
enuto per l’a
acquisto delll’immobile e che conco
orrono a for-mare la base per il calcolo degli interressi passivi detraibili, riientrano le spese
s
di meddiazione imm
mobiliare, le
e
sp
pese per eve
entuali autorrizzazioni de
el giudice tu
utelare, le sp
pese previste in caso dii acquisto ne
ell’ambito dii
prrocedure ese
ecutive o co
oncorsuali e le spese nottarili relative
e alla stipula
a del contrattto di mutuo.
35
56
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
Gli oneri acccessori aglii interessi pa
assivi appen
na elencati sono
s
detraibili nei limiti ddel 19%, e tale
t
detrazio
one
deve esserre fruita nell’’anno in cui sono soste nuti gli interressi. Qualora l’importo delle detraz
zioni risulti ese
sere super iore all’impo
osta dovuta, l’eccedenzza non può essere
e
riporrtata in detra
razione negli esercizi su
uccessivi; perrtanto non può
p
avere rilevanza in p eriodi di imp
posta diversi da quelli inn cui l’onere
e è stato a tu
utti
gli effetti so
ostenuto. L’A
Agenzia delle entrate, in
noltre, propo
one, per il calcolo
c
degli interessi su
u cui applica
are
la detrazion
ne, la segue
ente formula (risoluzione
e 23 settemb
bre 2005, n. 128/E):
c
costo
di acquisizione x i nteressi pag
gati / capitale dato in muutuo
ESEMPIO DI CALCO
OLO DELLA
A DETRAZ
ZIONE
•
•
•
•
e dal rogito n
notarile: 160
0.000 euro;
Valore dell’immobile risultante
diazione e im
mposte: 20.0
000 euro;
spese notarili, costo della med
40.000 euro;
mutuo erogato: 24
ell’anno 2014
4: 2.000 eurro.
interesssi pagati ne
In tal caso, relativamen
nte all’anno 2014, il conttribuente de
eve effettuare i seguenti calcoli:
2.000 / 240.0
000 = 1.500 euro;
• Interesssi detraibili:: (160.000 + 20.000) x 2
• Detrazzione spettan
nte: 1.500 x 19% = 285 euro.
SPESE PER
R MEDIAZIIONE IMMOBILIARE
Tra le voci che vanno a sommarsii al costo so
ostenuto perr l’acquisto dell’immobile
d
e e che con
ncorrono a formare la basse per il calccolo degli interessi passsivi detraibili, rientrano le
e spese di m
mediazione immobiliare,
i
, le
spese per e
eventuali au
utorizzazioni del giudice
e tutelare, le spese prev
viste in casoo di acquisto
o nell’ambito
o di
procedure e
esecutive o concorsuali e le spese notarili relattive alla stipu
ula del contrratto di mutu
uo.
DETRAZIO
ONE SUPER
RIORE ALL’’IMPOSTA DOVUTA
Qualora l’im
mporto delle
e detrazioni risulti esserre superiore all’imposta dovuta, l’ecccedenza no
on può esse
ere
riportata in detrazione negli eserciizi successivvi; pertanto non può avere rilevanzza in periodi di imposta diversi da qu elli in cui l’o
onere è stato
o a tutti gli efffetti sostenuto.
ACCOLLO
O DI MUTU
UO
L’accollo d
del mutuo è una situaz
zione che riccorre quand
do ci si trova
a di fronte aall’eventualittà di dover aca
quistare un immobile già gravato da
d un mutuo precedente
e non ancora
a saldato.
Si ha acco
ollo di un mu
utuo perciò quando si ssubentra, a titolo partic
colare, nellee obbligazion
ni assunte dal
d
contraente originario a seguito della vendita d el bene ipottecato. L’imp
porto del preestito residuo verrà detrratto dal corrisspettivo della vendita.
L’accollo ra
appresenta un
u contratto a favore de
el terzo (cre
editore) per cui
c il contrattto ha effica
acia immedia
ata
tra le parti, e il terzo crreditore acqu
uista il diritto
o contro l’ac
ccollante (co
ompratore) nnon appena questi ha co
oncluso l’acco
ordo con l’a
accollato (ve
enditore), ma
a finché non
n aderisce espressame
e
ente all’accordo delle pa
arti
(accollante e accollato)) queste pos
ssono in ogn
ni momento sciogliere l’a
accordo stessso.
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
3
357
QUADRO E
Il debitore orig
ginario rimane obbligato
o in solido co
on l’accollan
nte, a meno che non ve nga richiesto al credito-re
e (la banca) d
di essere lib
berato e questi presti il ssuo consens
so.
Allorché si de
ecidesse di procedere all’accollo,
a
ttale decision
ne andrà ind
dicata nell’aatto di comp
pravendita e
do
ovrà essere notificata alla banca mu
utuante.
In caso di acccollo di mutu
uo avvenuto
o dopo il 1° gennaio 19
993, le cond
dizioni di dettraibilità dev
vono ricorre-re
e nei confron
nti di chi si è accollato il mutuo. In ta
al caso, per data di stipulazione de l mutuo si in
ntende quel-la di stipula de
el contratto di accollo.
È possibile, in
noltre, benefficiare della detrazione d
del 19% deg
gli interessi passivi sosttenuti in seguito a mutuii
ga
arantiti per l’acquisto dell’unità imm
mobiliare da
a adibire ad
d abitazione principale, anche nel caso in cuii
l’o
originale con
ntratto di mutuo venga estinto
e
e ne vvenga stipullato uno nuo
ovo.
La
a disposizione in esame
e si applica a partire d
dal periodo di
d imposta in corso allaa data del 31
3 dicembre
e
19
998, anche ccon riferimen
nto ai contra
atti di mutuo
o stipulati anteriormente al 1° gennaaio 1993.
Inoltre, nell’ip
potesi in cui l’originario contratto di mutuo, stip
pulato da uno solo dei cconiugi per l’acquisto in
n
co
omproprietà dell’abitazio
one principa
ale, è estinto
o e sostituito
o da un nuovo mutuo coointestato ad
d entrambi i
co
oniugi comp roprietari, dei quali uno
o fiscalmente
e a carico dell’altro,
d
è possibile
p
us ufruire della
a detrazione
e
su
ugli interessii passivi ancche per la qu
uota di comp
petenza del coniuge fisc
calmente a ccarico.
MODALITÀ
M
E LIMITI PE
ER LA DETR
RAZIONE
Le
e modalità p
per la detrazione e i limiti massimi d
detraibili variano a seconda del tipoo di immobile
e, della data
a
di stipula del m
mutuo e della finalità de
ello stesso.
Ne
el rimandare
e, per maggiori dettagli,, alle singole
e fattispecie
e trattate nei paragrafi sseguenti, si riassumono,
r
,
brrevemente, lle principali caratteristiche di ciascu
una tipologia
a di detrazion
ne.
In particolare,, occorre disstinguere tra
a:
Tipo di mu
utuo
Acquisto abitaa
zione principale
35
58
Data
a di stipula
de
el mutuo
A pa
artire dal 1°
genn
naio 1993
Limite ma
assimo
detraibile
4.000 euro
o da dividere tra
a i vari
aventi dirittto
Modalitàà per la detrrazione
L’immobile ddeve essere adibito ad
d
abitazione prrincipale enttro un anno
o
da
all’acquisto, avvenuto nell’anno
n
an-te
ecedente o successivo alla stipula
a
de
el mutuo. Laa detrazione
e non spetta
a
se
e l’immobile perde il requisito di abi-ta
azione princi pale, salvo che per mo-tiv
vi di lavoro. Nel caso di acquisto dii
im
mmobile locaato, è nece
essario che,,
entro tre messi dall’acquis
sto, il contri-buente notificchi al locata
ario l’atto dii
in
ntimazione d i licenza o di
d sfratto perr
fin
nita locazionne e che, en
ntro un anno
o
da
al rilascio, loo stesso imm
mobile venga
a
ad
dibito ad abbitazione prin
ncipale. Inol-tre, per provaare che il mu
utuo si riferi-sc
ce ad una abitazione principale,
p
è
su
ufficiente chee ciò risulti dal
d contratto
o
di mutuo, daal contratto di acquisto
o
de
ell’immobile,, da altra do
ocumentazio-ne
e rilasciata ddalla banca su apposita
a
ric
chiesta del ccontribuente
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO E
Tipo di mutuo
Acquisto abitazione principale
Costruzione e la
ristrutturazione
edilizia di abitazione principale
Data di stipula
del mutuo
Sino al 31 dicembre 1992
Limite massimo
detraibile
4.000 euro per
ciascun intestatario del mutuo
A partire dal 1°
gennaio 1998
2.582,28 euro
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
Modalità per la detrazione
L’immobile deve essere adibito ad
abitazione principale entro l’8 dicembre 1993 e nella rimanente parte
dell’anno non sia variata l’abitazione
principale per motivi diversi da quelli
di lavoro. Nel caso di acquisto di immobile locato, è necessario che, entro
tre mesi dall’acquisto, il contribuente
notifichi al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che, entro un anno dal rilascio, lo stesso immobile venga adibito
ad abitazione principale. Inoltre, per
provare che il mutuo si riferisce ad
una abitazione principale, è sufficiente che ciò risulti dal contratto di mutuo, dal contratto di acquisto
dell’immobile, da altra documentazione rilasciata dalla banca su apposita
richiesta del contribuente
Per poter usufruire della detrazione in
questione è necessario che vengano
rispettate le seguenti condizioni:
• l’unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale
il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
• il mutuo deve essere stipulato non
oltre sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori
di costruzione. Con riferimento a
questa condizione a decorrere dal
1° dicembre 2007 per poter fruire
della detrazione la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei
sei mesi antecedenti ovvero nei
diciotto mesi successivi all’inizio
dei lavori di costruzione;
• l’immobile deve essere adibito ad
abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
• il contratto di mutuo deve essere
stipulato dal soggetto che avrà il
possesso dell’unità immobiliare a
titolo di proprietà o di altro diritto
reale.
La condizione del trasferimento della
dimora abituale nell’immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio
permanente appartenente alle Forze
armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello
dipendente dalle Forze di polizia ad
ordinamento civile
359
QUADRO E
Tipo di mutuo
Acquisto di altri
immobili
Recupero edilizio
Data di stipula
del mutuo
Sino al 31 dicembre 1992
Limite massimo
detraibile
2.065,83 euro per
ciascun intestatario del mutuo
Dal 1° gennaio
1997 al 31 dicembre 1997
2.582,28 euro da
dividere tra i vari
aventi diritto
Modalità per la detrazione
Per i mutui stipulati nel 1991 e nel
1992 la detrazione spetta per
l’acquisto di immobili da adibire a
propria abitazione anche diversa da
quella principale e per i quali non sia
variata tale condizione (ad es. si verifica variazione se l’immobile viene
concesso in locazione)
La detrazione spetta per gli interessi
passivi in proporzione al mutuo effettivamente utilizzato a titolo di recupero del patrimonio edilizio
RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO
In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l’acquisto di propria abitazione si modificano per
mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso
d’interesse.
In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in
garanzia restano invariati.
Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata
delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio
del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all’estinzione anticipata della
provvista in valuta estera).
Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il
contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di
accollo.
COOPERATIVE
Sono detraibili gli interessi e gli altri oneri sull’abitazione, principale e non, rimborsati dagli assegnatari di
alloggi cooperativi e dagli acquirenti di immobili di nuova costruzione alla cooperativa e/o imprese di costruzione.
INTERESSI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI
Sono detraibili, sempre nella misura del 19% gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote
di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.
L’importo dell’onere non può essere superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.
Si segnala che nel Mod. 730/2015, i Righi in cui indicare le spese relative agli interessi sono:
• Rigo E7: vanno indicati gli interessi relativi ai mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale;
• nei Righi E8-E12: vanno indicati le altre tipologie di interessi utilizzando la seguente codifica:
360
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
QUADRO
OE
Codic
ce
8
9
10
11
Tipolo
ogia
Intere
essi per mutu
ui ipotecari per
p l’acquisto
o di altri immoobili
Intere
essi per mutu
ui contratti nel 1997 per recupero
r
ediilizio
Intere
essi per mutu
ui ipotecari per
p la costruz
zione dell’abiitazione principale
Intere
essi per presstiti o mutui agrari
a
RIGO E7 - MUTUI IPOTECARI PER L’A
ACQUISTO
O DELL’AB
BITAZION
NE PRINCIPALE
Il Rigo E7 è dedicato all’indicazione degli inte
eressi passivi, pagati nel
n 2014, peer mutui ipottecari contra
atti
per l’acquiisto di immobili adibitii ad abitazio
one principale.
NOZIONE
E DI ABITAZIONE PRIINCIPALE
Per abitazione principa
ale si intend
de quella ne
ella quale il contribuentte o i suoi ffamiliari dim
morano abitualmente. Perrtanto, la dettrazione spe
etta al contriibuente acquirente ed in
ntestatario ddel contratto
o di mutuo, ana
che se l’imm
mobile è adibito ad abittazione princcipale di un suo familiarre (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il seccondo grado)).
Nel caso d i separazion
ne legale an
nche il coniu
uge separato
o, finché non intervengaa l’annotazio
one della se
entenza di divvorzio, rientrra tra i familiiari.
In caso di d
divorzio, al coniuge
c
che ha trasferito
o la propria dimora abitu
uale spetta ccomunque il beneficio della detrazion
ne per la qu
uota di comp
petenza, se presso l’imm
mobile hanno la propria dimora abittuale i suoi familiari.
TIPOLOGIE DI SPESE
E
Rientrano in questa tipologia di oneri:
eressi passivvi;
• gli inte
• gli one
eri accessori;
• le quote di rivaluttazione a se
eguito di cla
ausole di indicizzazione;
pagati nel 2014 a pre
escindere da
alla scadenzza della rata
a, in dipend
denza di mu
utui ipotecari contratti per
p
l’acquisto d
dell’unità imm
mobiliare da adibire ad a
abitazione principale.
p
La detrazio
one spetta anche
a
se il mutuo è sttato stipulatto per acquistare un’ultteriore quotta di proprie
età
dell’unità im
mmobiliare.
Le
e spese di cui si discute possono esssere portate
e in detrazio
one anche sse sostenute
e per conto di
fa
amiliari a carrico.
DOCUME
ENTAZIONE
E
Il contribuente, per otte
enere il ricon
noscimento d
della detrazione degli in
nteressi passsivi sui mutu
ui ipotecari per
p
l’acquisto d
dell’abitazion
ne principale
e, deve pote
er documentare che il mutuo
m
è statto contratto per l’acquissto
dell’immobiile da adibire
e ad abitazio
one principa
ale.
In ordine a lla documentazione ch
he i contribu enti che si avvalgono
a
dell’assistenzza dei CAF per la prese
entazione dellle dichiarazzioni dei red
dditi, devono
o presentare
e per ottene
ere il riconosscimento de
ella detrazio
one
degli intere
essi passivi sui
s mutui co
ontratti per l’ acquisto de
ell’abitazione
e principale, in considerazione del fatf
to che non sempre le banche
b
mutu
uanti sono in
n grado di atttestare le motivazioni
m
ddel mutuo ric
conducibili alla
a
sfera perso
onale del contribuente, l’Agenzia de
elle entrate ha
h stabilito una
u sorta di gerarchia tra i docume
enti
che il contr ibuente deve presentare
e ai CAF pe r vedersi ric
conoscere l’a
agevolazionee fiscale in questione:
q
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
3
361
QUADRO E
•
•
•
il contribu
uente può dimostrare
d
ch
he l’agevola
azione gli sp
petta attraverso la maniffestazione della
d
volontà
à
di destina
are la somm
ma presa a mutuo all’accquisto dell’abitazione principale nnel contratto di compra-vendita o
ovvero nel co
ontratto di mutuo;
m
qualora cciò non sia avvenuto, il contribuen
nte (come esplicitato ne
ella circolaree n. 15/E/20
005) può ri-chiedere alla banca mutuante (c
che potrà re ndere tale attestazione
a
solo qualorra disponga di tali infor-mazioni, per averle acquisite - ad esempio
o - nel corso
o dell’istrutto
oria della prratica di fina
anziamento))
un’espresssa dichiara
azione in cui sia attestata
a tale circos
stanza;
qualora la
a banca non
n sia in grad
do di attesta
are tale desttinazione, il contribuentee potrà ricorrrere alla di-chiarazio
one sostitutivva di atto di notorietà a
ai sensi dell’’art. 47 D.P.R. n. 445/22000, dichiarrando che ill
mutuo è stato contra
atto per l’acq
quisto dell’ab
bitazione principale, ass
sumendosi l a responsab
bilità penale
e
e civile delle dicchiarazioni rese; il CAF potrà
à riconosc
cere la deetrazione sulla base
e
dell’autod
dichiarazione (risoluzion
ne 22 dicem bre 2006, n. 147/E e cirrcolare 23 m
marzo 2007, n. 17/E).
SE
EPARAZIO
ONE LEGALLE
Ne
el caso di s eparazione legale anch
he il coniuge
e separato, finché
f
non intervenga l’’annotazione
e della sen-tenza di divorrzio, rientra tra i familiari. In caso d
di divorzio, al coniuge che ha trassferito la pro
opria dimora
a
ab
bituale spettta, comunqu
ue, il benefic
cio della dettrazione perr la quota di competenzza, se presso
o l’immobile
e
ha
anno la prop
pria dimora abituale
a
i suo
oi familiari.
VARIAZION
VA
NE DI RESID
DENZA
La
a detrazione
e viene meno a partire dal
d periodo
o d’imposta successivo a quello inn cui l’abitazione non è
più utilizzata ccome dimorra abituale (a
ad eccezion
ne del trasferimento per motivi di lavvoro o del ricovero per-manente in isstituti di ricovvero o sanittari. Nel casso in cui si manifesti
m
una delle due ultime casis
stiche viene
e
ultteriormente richiesto ch
he l’immobile
e non risulti locato).
Tu
uttavia se il contribuente
e torna ad adibire l’immo
obile ad abittazione principale, in re lazione alle rate pagate
e
a decorrere d a tale mome
ento, è poss
sibile fruire n
nuovamente della detraz
zione. La coontinuità non
n è un requi-sitto richiesto p
per usufruire
e della detra
azione (C.M.. n. 55/E dell 14 giugno 2001).
2
Si ha diritto a lla detrazion
ne anche se l’unità immo
obiliare non è adibita ad
d abitazionee principale entro
e
un an-no
o a causa di un trasferim
mento per motivi di lavorro avvenuto dopo l’acqu
uisto.
Si verifica varriazione di destinazione
d
e dell’immob
bile adibito ad
a abitazione
e principale anche a se
eguito di se-pa
arazione leg
gale ed effe
ettiva, di sciioglimento o annullamento del ma
atrimonio o di cessazio
one dei suoii
efffetti civili.
Non si tiene conto del periodo interco
orrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se
e
l’orig
ginario contra
atto di mutuo
o per l’acquissto dell’abitaz
zione principale viene esstinto e ne vie
ene stipulato
o
uno nuovo, anch
he con una ba
anca diversa
a, compresa l’ipotesi di su
urrogazione per volontà del debitore,,
prevista dall’art. 8 D.L. 31 ge
ennaio 2007
7, n. 7. In tale ipotesi, co
ome nell’ipoteesi di rinego
oziazione dell
mutu
uo, il diritto alla
a detrazion
ne compete per un imp
porto non su
uperiore a q
quello che risulterebbe
r
e
con riferimento
o alla quota residua di capitale de
el vecchio mutuo, mag
ggiorato de
elle spese e
onerri accessori correlati con
n l’estinzione
e del vecchio
o mutuo e l’accensione d
di quello nuovo.
SO
OGGETTI A
APPARTEN
NENTI ALLE
E FORZE AR
RMATE
La
a detrazione
e è anche ricconosciuta per
p gli intere
essi passivi corrisposti da soggetti appartenen
nti al perso-na
ale in servizzio permanente delle Forze
F
Arma
ate e Forze di Polizia ad ordinameento militare, nonché a
qu
uello dipend ente dalle Forze
F
di Poliz
zia civile, in riferimento ai mutui ipo
otecari per l’aacquisto di un
u immobile
e
co
ostituente un
nica abitazio
one di proprietà, a presccindere dal requisito dellla dimora abbituale.
36
62
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
TIPOLOGIA DI MUTTUI E LIMITII ALLA DETTRAZIONE
Ai fini dei li miti di detrazione è necessario distiinguere:
p
dal 1ºº gennaio 1 993;
• i mutuii stipulati a partire
• i mutuii stipulati an
nte 1993.
Mutui stipulati a partire da
al 1993
Mutui stip
pulati ante 1993
La detrazione compete
e su un imp
porto massim
mo
di 4.000 euro
e
a cond
dizione che ll’immobile sia
ntro sei mes
adibito ad abitazione principale en
si,
ovvero 1 anno per i mutui stipu lati dal 2001,
dall’acquissto e che lo stesso sia avvenuto nei
sei mesi, ovvero
o
1 ann
no, antecede
enti o successivi alla da
ata di stipula
azione del co
ontratto di mu
utuo. La de
etrazione spetta anche sse il mutuo è
stato stipu
ulato per acq
quistare un’u
ulteriore quotta
di propriettà dell’unità immobiliare; la stessa no
on
compete, invece, per l’acquisto
l
di una pertinen
nza dell’abiitazione principale (ad essempio: auto
orimessa).
Per i soli mutui
m
stipulatti nel corso d
dell’anno 199
93
la detrazione è amm
messa a co
ondizione ch
he
l’unità imm
mobiliare sia stata adibita
a ad abitazio
one principa
ale entro l’8 giugno
g
1994
4
La detraz
zione compeete su un importo massim
mo
di 4.000 euro
e
per ciasscun intestattario del muttuo
a condizione che l’im
mmobile sia stato
s
adibito ad
abitazione principale alla data dell’8
d
dicemb
bre
1993 e che
c
nella rim
manente parrte dell’anno
o e
negli ann
ni successivii il contribue
ente non abb
bia
variato l’a
abitazione prrincipale, se non per motivi
di lavoro
VARIAZIO
ONE DI DES
STINAZION
NE
Anche in ta
al caso occorre distingue
ere tra:
• mutui sstipulati a partire
p
dal 1º gennaio 1993: se ne
el corso dell’anno l’immoobile non è più adibito ad
abitazione principa
ale (per mottivi diversi d
da quelli di la
avoro o ricovero permannente in istituti di ricove
ero
o sanittari), per lo stesso anno la detrazi one spetta nell’intera misura;
m
dall’aanno successivo il contribuente
e non ha più diritto alla detrazione;
d
• mutui sstipulati antte 1993: se nel corso de
ell’anno l’immobile non è più adibitoo ad abitazione principa
ale
(per motivi diversi di lavoro) a partire dallo
o stesso ann
no la detrazione spetta su un imporrto massimo
o di
2.065,8
83 euro per intestatario.
MUTUO C
COINTESTTATO STIP
PULATO D
DAL 1° GENNAIO 1993
In caso di ccontitolarità del mutuo, l’importo dii 4.000 euro
o va suddiviiso tra i coinntestatari.
CONIUGE
E FISCALM
MENTE A CARICO
C
In caso di m
mutuo ipote
ecario, stipulato dopo il 1° genna
aio 1993, intestato ad entrambi i coniugi, il coc
niuge fiscalmente a carico che ha sostenuto in
nteramente la spesa pu
uò fruire dellla detrazion
ne per entrambe le quote
e degli intere
essi passivi.
CASI RISO
OLTI (PRASS
SI AGENZIA
A DELLE EN
NTRATE)
risoluzione
e 14 La dettrazione dell 19% degli interessi pa
assivi pagatti sul mutuo
o contratto per
p
ottobre 2008, l’acquisto all’asta di un immobile (che l’ex proprietariio si rifiutava di rilasciare)
n. 385/E
compe
ete anche se
e il proprietarrio l’ha adibito ad abitazioone principale oltre il term
mine di un
u anno dall’’acquisto. Inffatti, per pote
er usufruire ddella detrazio
one è possib
bile
far rife
erimento, in vvia analogica
a, alla dispos
sizione previista per l’acq
quisto di imm
mobili locati, in base a
alla quale - ai
a fini agevollativi - è neccessario che l’unità immo
obiliare sia adibita ad
d abitazione principale entro
e
un ann o dal rilascio
o dell’immob
bile
da parrte dell’inquiliino, anziché dal momento
o dell’acquissto.
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
3
363
QUADRO E
circolare 23
aprile 2010, n.
21/E, punto
4.4
Nell’ipotesi in cui l’originario contratto di mutuo, stipulato da uno solo dei coniugi
per l’acquisto in comproprietà dell’abitazione principale, è estinto e sostituito da
un nuovo mutuo cointestato ad entrambi i coniugi comproprietari, dei quali uno
fiscalmente a carico dell’altro, è possibile usufruire della detrazione sugli interessi
passivi anche per la quota di competenza del coniuge fiscalmente a carico. Resta
inteso che la detrazione compete solo per gli interessi riferibili alla residua quota
di capitale del precedente mutuo e nei limiti di 4.000,00 euro complessivi per entrambi i coniugi.
circolare 23
L’art. 15, comma 1, lett. b), TUIR consente di continuare a fruire della detrazione
aprile 2010, n. degli interessi passivi pagati per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione
21/E, punto
principale anche nell’ipotesi in cui il soggetto trasferisca la propria abitazione prin4.5
cipale in un nuovo comune per motivi di lavoro. Il dipendente che fissi la nuova
dimora abituale in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro non
può continuare a beneficiare della detrazione con la conseguenza che, a partire
dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono venute meno le predette
esigenze lavorative, il contribuente perderà il diritto alla detrazione degli interessi
circolare 1°
Il coniuge donante può continuare a detrarre gli interessi a suo carico sulla prima
luglio 2010, n. casa fino al momento in cui è rimasto comproprietario della stessa. In seguito,
39/E
qualora ricorrano i presupposti prescritti dalla Legge, l’agevolazione si sposta sugli oneri finanziari pagati per il secondo mutuo. Comunque sia, l’importo complessivo annuo della detrazione non può superare i 4.000 euro.
risoluzione 2 Per la quota interessi non detratta, in quanto coperta dal contributo regionale, il
agosto 2010, contribuente può usufruire della detrazione del 19%, nel periodo d’imposta in cui
n. 76/E
ha restituito alla Regione il contributo indebitamente percepito.
circolare 13
Nel caso di decesso di uno dei due coniugi cointestatario del mutuo, considerato
maggio 2011, che la moglie e gli eventuali altri eredi subentrano comunque nel debito verso la
n. 20/E
banca, in presenza delle altre condizioni richieste, la detrazione per interessi passivi può essere riconosciuta agli eredi anche nel periodo che precede la regolarizzazione del contratto di mutuo tra gli stessi e la banca. L’eventuale pagamento
dell’intera quota del mutuo da parte di un solo erede, consente a questi la detrazione degli interessi nella misura massima consentita, a condizione che tra gli
eredi intervenga un accordo, nella forma della scrittura privata autenticata o
dell’atto pubblico, da cui risulti il soggetto che assume l’obbligo del pagamento
dell’intero debito relativo a detto mutuo. Detto accordo ha la finalità di documentare, ai fini fiscali, che il mutuo è pagato da uno solo degli eredi, dato che in assenza di modifiche contrattuali inerenti l’intestazione del mutuo, continuano ad essere
debitori tutti gli eredi.
In caso di mutuo intestato interamente ad un soggetto per l’acquisto della nuda
proprietà di un immobile concesso in usufrutto al figlio, il nudo proprietario può
esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati, rapportati all’intero
valore dell’immobile, sempre che, naturalmente, risultino soddisfatte le altre condizioni richieste dalla disposizione agevolativa.
Non può beneficiare della detrazione degli interessi passivi relativi al mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, il contribuente in servizio
presso le Forze armate se è proprietario di un’altra unità immobiliare, anche se
della stessa non può disporre in modo pieno ed esclusivo, perché gravata da un
diritto di abitazione a favore di uno stretto congiunto.
Gli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l’abitazione principale da
entrambi i coniugi comproprietari dell’immobile possono essere detratti interamente dal coniuge che, a seguito di separazione, per effetto dell’“atto di trasferimento
di diritti immobiliari in esecuzione di decreto di omologazione di separazione consensuale tra coniugi”, è diventato proprietario esclusivo dell’immobile e si è accollato - secondo lo schema del cd. “accollo interno” - le residue rate di mutuo, ancorché non sia intervenuta alcuna modifica del contratto di mutuo stipulato con
l’Istituto di credito erogante, che continua a risultare cointestato ad entrambi i coniugi. Ciò a condizione che l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una
scrittura privata autenticata e che le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal co-
364
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
QUADRO E
risoluzione 12
aprile 2011, n.
43/E
circolare 1°
giugno 2012,
n. 19/E
circolare 21
maggio 2014,
n. 11/E
circolare 21
maggio 2014,
n. 11/E
niuge proprietario, anche per la quota riferita all’ex coniuge. Stesso discorso vale
in caso sentenza di separazione da cui risulti in capo al marito l’obbligo di assolvere il debito relativo al mutuo contratto per l’abitazione: in tal caso, il marito può
detrarre gli interessi che corrisponde in relazione a detto impegno, anche se il
mutuo è intestato all’altro coniuge, sempre che nei confronti del primo ricorrano le
condizioni previste dalla norma per fruire del beneficio.
Possono rientrare nella detrazione del 19% anche gli interessi prodotti sul conto
accessorio dopo aver rinegoziato il mutuo per acquistare, costruire o ristrutturare
l’abitazione principale. Infatti, secondo la Convenzione ABI-MEF per la rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati prima del 28 maggio 2008, la causa della rinegoziazione coincide con quella del contratto di mutuo, per il quale trova applicazione la norma TUIR che prevede la detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti, rispettivamente, per l’acquisto e la costruzione
dell’abitazione principale; ne consegue la detraibilità anche degli interessi maturati sul conto di finanziamento accessorio aperto per rinegoziare il mutuo originario.
Qualora il contribuente abbia costituito il deposito presso il notaio in un dato anno
e il notaio depositario abbia emesso fattura per la somma imputata ad onorario
nell’anno successivo in base all’art. 3 del D.M. 31 ottobre 1974, il relativo onere è
detraibile dall’imposta dovuta per l’anno di costituzione del deposito in applicazione del principio di cassa di cui all’art. 15, comma 1, del TUIR. Del resto, il termine
di sessanta giorni previsto dall’art. 3 del D.M. 31 ottobre 1974 consente comunque al contribuente di conoscere, nei tempi utili per la liquidazione della dichiarazione dei redditi, la parte della somma versata a titolo di deposito che costituisce
onere detraibile ai sensi dell’arti. 15, comma 1, lett. b), del TUIR. Il contribuente è
tenuto a conservare ed esibire, su richiesta degli Uffici, la documentazione attestante data e importo del deposito e la fattura emessa dal notaio, con annotazione degli estremi del deposito cui si riferisce.
Il contribuente che acquista un’unità immobiliare adiacente alla propria abitazione
principale, con l’intenzione di accorparle, può fruire della detrazione per gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per detto acquisto, ai sensi del citato art.
15, comma 1, lett. b), del TUIR, dopo che sia stato realizzato l’accorpamento, risultante anche dalle variazioni catastali relative ad entrambe le unità immobiliari,
in modo da risultare un’unica abitazione principale. La condizione che anche il
secondo mutuo sia stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale dovrà risultare dal contratto di acquisto dell’immobile, dal contratto di mutuo o da altra documentazione rilasciata dalla banca. In mancanza, la finalità del mutuo deve essere
attestata dal contribuente mediante un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 (cfr. risoluzione n. 147/E
del 2006). Naturalmente devono essere rispettate anche le altre condizioni previste dalla disposizione, quali il limite temporale che deve intercorrere tra
l’accensione del mutuo, l’acquisto e la destinazione ad abitazione principale. In
particolare l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno
dall’acquisto, che deve avvenire nell’anno antecedente o successivo alla stipula
del contratto di mutuo. Infine, nel caso in cui il mutuo relativo al secondo acquisto
sia superiore al costo del secondo immobile, occorre rideterminare in proporzione
l’importo degli interessi detraibili.
A differenza di quanto previsto per l’acquisto, in caso di mutuo contratto per la costruzione dell’abitazione principale, la quota di interessi del coniuge fiscalmente a
carico non può essere portata in detrazione dall’altro coniuge.
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
365
QUADRO E
COMPILAZI
C
IONE DEL RIGO E7
Ne
el Rigo E7 d
del Mod. 730
0 va indicato
o l’importo d
degli interessi passivi co
orrisposti neel 2014 in dip
pendenza dii
mutui contrattti per l’acquisto dell’abita
azione princcipale.
nche le spes
Si de
evono indica
are nel prese
ente Rigo an
se indicate nella
n
Sezionne “Oneri detraibili” della
a
Certiificazione Un
nica con il Co
odice 7.
L’importo masssimo che può essere in
ndicato, com
munque, non
n può superrare 4.000 eeuro.
Intere
essi passivi co
orrisposti
ne
el 2014
Max
x 4.000
RIGHI E8-E
E12 - ALTR
RE SPESE
I Righi
R
da E8 a E12 sono
o dedicati all’indicazione
e delle spes
se, sostenute nel 2014, per le qualii è possibile
e
fru
uire della de
etrazione d’im
mposta del 19% o del 2 6% e che no
on possono essere indiccati nei Righ
hi preceden-ti (Codici da 8 a 37 e 99 della Tabella allegata a
alle Istruzioni di compilaz
zione del Mood. 730/2015 per la de-tra
azione al 19
9% e codici 41 e 42 della Tabella a
allegata alle
e Istruzioni di
d compilazioone del Mod
d. 730/2015
5
pe
er la detrazio
one al 26%).
Ne
ella Colonna 1 deve essere indicato il Codice e nella Colo
onna 2 il rela
ativo importoo.
MUTUI
M
IPOTTECARI PER
R L’ACQUIISTO DI ALLTRI IMMO
OBILI (COD
DICE 8)
È possibile de
etrarre i com
mpensi comunque deno
ominati paga
ati a soggettti di intermeediazione immobiliare in
n
dipendenza d ell’acquisto dell’unità im
mmobiliare d a adibire.
Il Codice 8 è dedicato alll’indicazione
e degli interressi passivi, pagati nel 2014, per m
mutui ipotec
cari contrattii
pe
er l’acquisto di immobili diversi da quelli adib
biti ad abitaz
zione principale.
Si de
evono indica
are nel prese
ente Rigo an
nche le spes
se indicate nella
n
Sezionne “Oneri detraibili” della
a
Certiificazione Un
nica con il Co
odice 8.
TIP
POLOGIE DII SPESE
Riientrano in q
questa tipolo
ogia di oneri:
• gli interesssi passivi;
accessori;
• gli oneri a
uito di claus ole di indiciz
zzazione,
• le quote di rivalutazzione a segu
agati nel 20
014 a prescindere dalla scadenza d ella rata, in dipendenza
a di mutui ippotecari contratti, prima
a
pa
de
el 1993, per l’acquisto dell’unità
d
imm
mobiliare da
a non adibire
e ad abitazio
one principaale.
TIP
POLOGIA D
DI MUTUI E LIM
MITI ALLA DETRAZIONE
La
a detrazione
e è possibile solo per i mutui
m
stipulatti fino al 31 dicembre 1992.
Inoltre, l’impo rto detraibile
e non può su
uperare 2.06
65,83 euro, per ciascun
n intestatarioo del mutuo.
36
66
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
Più in detta
aglio, occorre
e distinguere
e tra:
• mutui sstipulati ante
eriormente al
a 1° gennaio
o 1991: la detrazione,
d
sempre
s
nel ssuddetto limite di 2.065,83
rieuro, sspetta su qu
ualsiasi tipo di immobile
e e anche pe
er motivi div
versi dall’acqquisto (es. costruzione,
c
struttu razione, eccc.);
ento ad imm
mo• mutui sstipulati nel 1991 e 1992: la detraziione, entro il suddetto limite, spettaa con riferime
bili adi biti ad abitazione divers
sa da quella principale e solo nel ca
aso di acquissto;
artire dal 1° gennaio 199
93: non spetta alcuna detrazione.
• mutui sstipulati a pa
Per definire
e il regime di detraibilità occorre verrificare la da
ata di stipula del contrattto.
Nel caso d i mutuo cointestato ai coniugi, o
ognuno di es
ssi può fruirre della detrrazione unic
camente perr la
propria quo
ota di interesssi. Infatti, al
a contrario d
di quanto prrevisto per i mutui su abbitazione principale, non
nè
consentita l’imputazion
ne della quotta dell’altro cconiuge anc
che se fiscalmente a carrico.
COMPILA
AZIONE RIG
GHI E8-E12 - CODIC
CE 8
Nei Righi d
da E8 a E12
2 del Mod. 730, con il Co
odice 8, va indicato l’im
mporto degli interessi pa
assivi corrisp
posti nel 2014
4 in dipende
enza di mutu
ui contratti, sstipulati prim
ma del 1° gennaio 1993,, per l’acquis
sto di immobili
diversi dall’’abitazione principale.
p
L’importo m
massimo che
e può essere
e indicato, co
omunque, non può supe
erare 2.066 euro.
MUTUI CO
ONTRATTI NEL
N 1997 PER INTER VENTI DI RECUPERO
R
O EDILIZIO (CODICE 9)
Il Codice 9 è dedicato
o all’indicazio
one degli intteressi pass
sivi, pagati nel
n 2013, peer mutui con
ntratti nel 19
997
per interve
enti di recup
pero del pattrimonio ed
dilizio.
Tale possib
bilità è stata prevista dall’art. 1, com
mma 4, D.L. 31 dicembre
e 1996, n. 6669, convertito dalla Leg
gge
26 febbraio
o 1997, n. 30
0.
Si devono ind
dicare nel presente Rigo
o anche le spese indicatte nella Seziione “Oneri detraibili” de
ella
Ce
ertificazione Unica con il Codice 9.
TIPOLOGIE DI SPESE
Rientrano in questa tipologia di oneri:
eressi passivvi;
• gli inte
• gli one
eri accessori;
• le quote di rivaluttazione a se
eguito di cla
ausole di indicizzazione;
pagati nel 2014 a presscindere dalla scadenza
a della rata,, in dipendenza di mutu
ui (non necessariamen
nte
ipotecari) ccontratti, ne
el 1997, per effettuare in
nterventi di recupero edilizio.
TIPOLOGIA
A DI INTERVE
ENTI E LIMITI ALLA DETRA
AZIONE
La detrazio
one è possib
bile solo per i mutui stipu
ulati nel 199
97 riguarda sia
s immobili in proprietà
à, ma anche
e di
terzi, utilizzzati, dal conttribuente, co
on contratto a titolo onerroso, a titolo
o gratuito o aad altro titolo
o.
Inoltre, l’im porto detraibile non può
ò superare 2
2.582,28 eurro (limite rife
erito all’amm
montare com
mplessivo de
egli
interessi).
Se il contra
atto di mutuo
o è stipulato
o da un con
ndominio, la
a detrazione
e spetta a ciiascun cond
domino in re
elazione ai milllesimi di pro
oprietà.
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
3
367
QUADRO E
La
a detrazione
e, comunque
e, spetta perr gli interesssi passivi in proporzione
e al mutuo eeffettivamen
nte utilizzato
o
a titolo di recu
upero del pa
atrimonio edilizio.
Gli interventi d
di ristruttura
azione rilevanti sono (artt. 3, lett. a), b), c), d), D.P.R. n. 3800/2001):
one ordinaria, cioè qu elle che riguardano opere di riparaazione, rinnovamento e
• opere di manutenzio
sostituzio
one delle fin
niture degli edifici
e
e que
elle necessa
arie ad integ
grare e manntenere in efficienza
e
glii
impianti ttecnologici esistenti;
e
aordinaria e
e, cioè, le op
pere e le mo
odifiche neccessarie per rinnovare e
• interventii di manutenzione stra
sostituire
e parti anche
e strutturali degli
d
edifici, nonché perr realizzare e integrare i servizi igien
nico-sanitarii
e tecnolo
ogici, semprre che non alterino i vo
olumi e le superfici
s
delle singole uunità immob
biliari e non
n
comportin
no modifiche
e delle destinazioni di u so;
o e di risan
namento co
onservativo e, cioè, que
elli rivolti a cconservare l’organismo
o
• interventii di restauro
edilizio e ad assicura
arne la funzionalità med
diante un ins
sieme sistem
matico di opeere che, nel rispetto de-gli eleme
enti tipologicci, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consenttano destina
azioni d’uso
o
con essi compatibili. Tali interve
enti compren
ndono il con
nsolidamento
o, il ripristinoo e il rinnov
vo degli ele-menti cosstitutivi dell’edificio, l’ins
serimento d
degli elemen
nti accessori e degli imppianti richies
sti dalle esi-genze de
ell’uso, l’elim
minazione de
egli elementii estranei all’organismo edilizio;
urazione ed
dilizia, quell i rivolti a tra
asformare gli organismii edilizi med
diante un in-• interventii di ristruttu
sieme sisstematico di opere che possono
p
porrtare ad un organismo
o
edilizio
e
in tuttto o in parte
e diverso dall
preceden
nte. Tali inte
erventi com
mprendono ill ripristino o la sostituz
zione di alccuni elemen
nti costitutivii
dell’edificcio, l’elimina
azione, la mo
odifica e l’insserimento di nuovi elem
menti ed impiianti.
Nel ccaso in cui siano
s
state sostenute
s
sp
pese per inte
erventi di recupero ediliziio inferiori all’ammontare
e
del m
mutuo si dovvrà determina
are l’importo degli interes
ssi passivi de
etraibili in pro
roporzione alll’importo dell
mutu
uo effettivamente utilizzatto.
e si è usufru
uito di una maggiore
m
de
etrazione pe
er tali intere
essi negli anni precedennti, gli stessi devono es-Se
se
ere indicati n
nella Sezione II - Redditi soggetti a tassazione separata
s
- del
d Quadro D
D, Rigo D7.
DO
OCUMENTA
AZIONE
Pe
er fruire di d etta detrazio
one il contrib
buente deve
e aver cura di
d conservarre la seguennte documen
ntazione:
• quietanza
a di pagame
ento degli intteressi relatiivi al mutuo;;
sso è stato stipulato
s
perr realizzare gli
g interventii
• copia dell contratto di mutuo dal quale risultii che lo stes
di recupe
ero sopra de
escritti;
ntazione com
mprovante le
e spese di re
ealizzazione degli interveenti medesim
mi.
• copia dellla documen
COMPILAZI
C
IONE RIGH
HI E8-E12 - CODICEE 9
Ne
ei Righi da E8 a E12, del Mod. 73
30/2015, co
on il Codice
e 9 va indica
ato l’importoo degli interressi passivii
co
orrisposti ne
el 2013 in diipendenza di
d mutui con
ntratti, stipulati prima ne
el 1997, perr l’acquisto interventi dii
re
ecupero edilizio.
L’importo masssimo che può essere in
ndicato, com
munque, non può supera
are 2.582 euuro.
MUTUI
M
IPOTTECARI PER
R LA COSTTRUZIONE DELL’ABITTAZIONE PRINCIPALE
P
E (CODIC
CE 10)
Il Codice 10 è dedicato all’indicazion
a
ne degli inte
eressi passiv
vi, pagati nel 2014, per m
mutui ipotec
cari contrattii
er la costruzzione e ristrutturazione dell’unità
à immobiliare da adibirre ad abitazzione principale.
pe
a 1, Legge 27
Ta
ale possibilittà è stata prrevista dall’a
art. 3, comma
2 dicembre
e 1997, n. 4449.
Si de
evono indica
are nel prese
ente Rigo an
nche le spes
se indicate nella
n
Sezionne “Oneri detraibili” della
a
Certiificazione Un
nica con il Co
odice 10.
36
68
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
TIPOLOGIE DI SPESE
Rientrano in questa tipologia di oneri:
eressi passivvi;
• gli inte
• gli one
eri accessori;
• le quote di rivaluttazione a se
eguito di cla
ausole di indicizzazione,
pagati nel 2014 a presscindere dalla scadenza
a della rata, in dipenden
nza di mutu i ipotecari contratti
c
perr la
costruzione
e e ristruttura
azione dell’u
unità immob
biliare da adibire ad abita
azione princcipale.
TIPOLOGIA
A DI INTERVE
ENTI E LIMITI ALLA DETRA
AZIONE
La detrazio
one è possib
bile solo per i mutui, escclusivamente
e ipotecari, stipulati
s
a paartire dal 1° gennaio 19
998
e riguarda g
gli interventi realizzati in
n conformità
à al provvedimento di ab
bilitazione coomunale che
e autorizzi una
u
nuova costtruzione, compreso gli interventi dii ristrutturaz
zione edilizia
a di cui all’aart. 31, com
mma 1, lett. d),
Legge n. 45
57/1978.
Inoltre, l’im porto detraib
bile non può
ò superare 2
2.582,28 eurro.
In caso di contitolarità del contrratto di muttuo o di più contratti, il limite di 2.582,23 euro
e
è riferrito
all’ammonta
are complesssivo degli in
nteressi ed o
oneri.
Ne
el caso di un
n mutuo per la costruzio
one dell’abita
azione princip
pale intestato
to al 50% fra
a i due coniu
ugi,
pe
er un immob
bile di proprie
età al 50% sse dalla docu
umentazione fornita emeerge che le fa
atture di spe
esa
so
ono tutte inte
estate al marito, è possib
bile detrarre la quota di interessi paassivi spettan
nte alla moglie,
ind
dicando sulla fattura che
e la spesa è stata soste
enuta al 50%
%. In altre paarole, ove ric
corrano gli altri
a
prresupposti, è possibile attestare
a
sullle fatture giu
ustificative che le spesee di costruzio
one sono sta
ate
so
ostenute al 50%
5
da ciasc
cun coniuge,, al fine di co
onsentire al coniuge
c
nonn intestatario delle fatture
e di
po
ortare in dettrazione la quota del 5
50% di interressi passivi corrispondeente alla prropria quota di
inttestazione del mutuo (cirrcolare 9 mag
ggio 2013, n.
n 13/E).
L’agevolaziione, inoltre, si applica solo
s
sulle sp
pese effettiva
amente rima
aste a caricoo del contrib
buente.
L’importo d
delle spese effettivamen
e
nte sostenute
e è quello che risulta al termine deii lavori di co
ostruzione o ristrutturazio
one dell’immobile (circola
are 3 maggi o 2005, n. 17/E).
1
Per importo
o rimasto effettivament
e
te a carico si intende l’ammontare
e degli inteeressi passiv
vi riconducibili
all’importo del mutuo affettivame
ente utilizza
ato per la copertura
c
delle spese relative alla costruzio
one
dell’immobiile.
La
a detrazione non spetta se i lavori di costruzio
one non so
ono ultimati entro il lim
mite tempora
ale
nto ammini strativo che
prrevisto dal provvedime
p
e ha consenttito la costruzzione dell’im
mmobile stessso.
Il diritto alla detrazione de
ecade dal pe
eriodo d’impo
osta success
sivo a quelloo in cui lo ste
esso non è più
p
uttilizzato come
e abitazione principale.
NECESSARI PER
P POTER USUFRUIRE
U
D
DELLA DETRA
AZIONE
ELEMENTI N
Per fruire d
della detrazio
one è neces
ssario che:
uella in cui intendono dimorare abittualmente il contribuente
eo
• l’unità immobiliare che si costruisce sia qu
i suoi ffamiliari;
• l’unità immobiliare
e in costruzione sia adib
bita ad abita
azione princ
cipale entro sei mesi dal
d termine dei
d
lavori d
di costruzion
ne;
• il mutu
uo sia stipulato non oltrre sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto meesi successivi alla data di
inizio d
dei lavori di costruzione; se invece si tratta di mutui
m
stipula
ati in data anntecedente al
a 1° dicemb
bre
2007, i termini son
no di sei me
esi, anteced enti o succe
essivi, alla data
d
di inizioo dei lavori di
d costruzion
ne.
Comun
nque, il diriitto alla detrazione no
on viene me
eno se, per i ritardi i mputabili esclusivamen
nte
all’Amm
ministrazion
ne comunale
e nel rilascio
o delle abilitazioni amministrative ricchieste dalla vigente le
egiDICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
3
369
QUADRO E
•
slazione edilizia, i lavvori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedennti o succes
ssivi alla da-ta di stipu
ula del contrratto di mutu
uo;
il contrattto di mutuo deve essere
e stipulato d
dallo stesso soggetto che avrà il posssesso dell’unità immo-ale.
biliare a ttitolo di prop
prietà o di altro diritto rea
ES
SEMPIO - TERMINI
T
PER
P
LA STIIPULAZION
NE DEL MU
UTUO
Un
n contribuen
nte ha prese
entato una DIA
D in data 15 settembre 2014 perr la costruzioone della prropria abita-zio
one principa
ale.
In tal caso, il contribuentte, per rispe
ettare i term ini previsti dalla
d
norma,, può stipulaare, alternattivamente, ill
mutuo entro:
avori di costtruzione (15 marzo 2014
4);
• sei mesi dalla data di inizio dei la
mesi dopo la
a data di inizio lavori (15
5 marzo 2016
6).
• diciotto m
e la detrazione in og getto è cu
umulabile co
on quella pprevista per l’acquisto
o
Si segnala, inoltre, che
de
ell’abitazione
e principale soltanto pe
er il periodo di durata della costruzione e per i sei mesi successivi all
termine della costruzione.
La d
detrazione sp
petta solo re
elativamente agli interess
si calcolati sull’importo
s
ddel mutuo efffettivamente
e
utilizzzato per il so
ostenimento delle spese
e relative alla
a costruzione
e dell’immobiile. Pertanto, nel caso in
n
cui l’ammontare del mutuo sia superiorre alle menzionate spes
se documenntate, la dettrazione non
n
spettta sugli inte
eressi che si riferiscono alla parte di mutuo ec
ccedente l’aammontare delle
d
stesse..
Quallora per questi ultimi, pe
er gli anni pre
ecedenti, si è fruito della
a detrazione,, è necessarrio che siano
o
dichiiarati nella Sezione II “Re
edditi soggettti a tassazione separata”” del Quadro
o D al Rigo D7.
D
FO
ORZE ARMA
ATE
La
a detrazione
e è riconoscciuta, a pres
scindere da l requisito della
d
dimora
a abituale, aal personale
e in servizio
o
pe
ermanente d
delle Forze Armate e Forze
F
di Poliizia ad ordin
namento militare, nonchhé a quello dipendente
e
da
alle Forze di Polizia civille, per l’acqu
uisto di un im
mmobile cos
stituente unica abitazionne di proprie
età.
DO
OCUMENTA
AZIONE
In merito alla documenta
azione prob
batoria, si prrecisa che il contribuente deve consservare:
nze di pagam
mento degli interessi pa
assivi relativi al mutuo;
• le quietan
del contratto
o di mutuo ip
potecario da
al quale risulti che esso è stato stipuulato per la costruzione
e
• la copia d
dell’immo
obile da adib
bire ad abita
azione princi pale;
hieste dalla vvigente legis
slazione edillizia;
• le abilitazzioni amministrative rich
della documentazione comprovante
e le spese di costruzione
e dell’immobbile.
• la copia d
37
70
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
CASI RISO
OLTI (PRASS
SI AGENZIA
A DELLE EN
NTRATE)
risoluzione
e 7 set- È stata estesa
a anche ai mutui
m
contratti per la cosstruzione o ristrutturazio
one
tembre 2007,
2
n. de
ell’abitazione principale la
a possibilità di attestare che il contra
atto è stato stis
241/E
pu
ulato per la ccostruzione dell’immobile
d
e da adibire a abitazione
e principale trat
miite dichiarazzione sostitutiva di atto notorio effetttuata ai sensi dell’art. 47
00 resa dallo
D.P.R. 445/200
o stesso contribuente.
circolare 21 di- La
a detrazione degli interes
ssi passivi e relativi oneriri accessori pagati
p
in dipe
encembre 2
2007, n. de
enza di mutu
ui garantiti da
a ipoteca, co
ontratti per laa costruzione dell’unità imi
390/E
mo
obiliare da a dibire ad abiitazione princ
cipale si appplica anche in
n caso di esttinzio
one e successsiva stipula di un nuovo
o contratto dii mutuo. Perr quanto riguarda
a i mutui perr l’acquisto dell’abitazion
d
ne principalee - l’agevolaz
zione è ricon
nosc
ciuta anche n
nel caso in cu
ui l’originario
o contratto è estinto e ne viene stipula
ato
un
no nuovo di iimporto non superiore alla residua qquota di capitale da rimborsa
are, maggiora
ata delle spe
ese e degli on
neri correlati . Stante il ca
arattere unita
ario
de
ell’operazione
e di estinzione e accens
sione del nuuovo mutuo, e la continu
uità
de
el rapporto d i mutuo, è possibile
p
la conservazion
c
ne dei benefiici fiscali già rico
onosciuti in re
elazione al primo
p
contratto. Il manteenimento dei benefici fisccali
ne
el caso di surrroga nel rap
pporto di mutuo per volonntà dello stesso debitore
e, è
es
spressamente
e previsto da
al D.L. n. 7/2
2007, sulla pportabilità del mutuo. Con
nside
erata la strettta affinità tra le fattispecie
e di mutuo pper l’acquisto dell’abitazio
one
principale e di mutuo per la costruzione della stesssa, per evitare di trattare
e in
mo
odo differentte situazioni sostanzialmente identichhe, è possibiile conservarre i
be
enefici già ricconosciuti in relazione al primo contraatto.
COMPILA
AZIONE RIG
GHI E8-E12 - CODIC
CE 10
Nei Righi d
da E8 a E12
2 del Mod. 730/2015,
7
c
con il Codic
ce 10, va ind
dicato l’impoorto degli interessi passsivi
corrisposti nel 2014 in dipendenza
a di mutui ip
potecari con
ntratti, a partire dal 199 8, per la co
ostruzione o ristrutturazio
one dell’abita
azione principale.
L’importo m
massimo che
e può essere
e indicato, co
omunque, non può supe
erare 2.582 euro.
PRESTITI E MUTUI AG
GRARI (CO
ODICE 11))
Il Codice 1
11 è dedicato all’indicazione degli interessi pa
assivi, oneri accessori e quote di indicizzazion
ne,
pagati nel 2
2014, relativvi a finanziam
menti sia di esercizio ch
he di migliora
amento a brreve, medio o lungo term
mine previsti dalla Legge per l’ordina
amento agra rio.
Si devono ind
dicare nel presente Rigo
o anche le spese indicatte nella Seziione “Oneri detraibili” de
ella
Ce
ertificazione Unica con il Codice 11.
TIPOLOGIE DI SPESE
Rientrano in questa tipologia di oneri:
eressi passivvi;
• gli inte
• gli one
eri accessori;
• le quote di rivaluttazione a se
eguito di cla
ausole di indicizzazione,
pagati nel 2014 a presscindere dalla scadenza
a della rata, in dipendenza prestiti o mutui agrarri.
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
3
371
QUADRO E
LIM
MITI ALLA DETRAZIONE
Indipendentem
mente dalla data di stipula del mutu
uo, gli oneri sono detraiibili nei limitti del reddito
o dominicale
e
e agrario dich
hiarato.
DO
OCUMENTA
AZIONE
Pe
er fruire di d etta detrazio
one il contrib
buente deve
e aver cura di
d conservarre la seguennte documen
ntazione:
• quietanzza di pagam
mento degli interessi passsivi e relativ
vi oneri acce
essori;
• copia dell contratto di mutuo.
COMPILAZI
C
IONE RIGH
HI E8-E12 - CODICEE 11
Ne
ei Righi da E8 a E12 del
d Mod. 730
0/2015, con
n il Codice 11, va indicato l’importoo degli interressi passivii
co
orrisposti ne l 2014 in dip
pendenza di prestiti o m utui agrari.
L’importo masssimo che può essere in
ndicato, com
munque, non
n può supera
are la somm
ma dei redditi dominicale
e
e agrario (riva
alutati) dei re
elativi terren
ni.
RESENZA DI PIÙ TIPOLOG
GIE DI MUTU
UI
PR
Ne
el caso in c ui il contribu
uente abbia stipulato pi ù tipologie di
d mutui son
no previste rregole specifiche per la
a
de
etrazione de
ei relativi inte
eressi passiv
vi.
In particolare si possono presentare le seguenti ssituazioni:
Compresen
nza
Regole
R
da seeguire
M
Mutuo per accquisto abita
azione princi pa- Come detto
d
in prece
edenza sonoo previsti i seguenti limiti:
le (Rigo E7)) e mutuo per
p acquisto
o di • impo
orto massim
mo interessi detraibili su Rigo E7::
immobili dive
ersi (Righi E8-E12,
E
Cod
dice
4.000 euro;
8
8)
• impo
orto massimo
o interessi deetraibili su Righi
R
E8-E12,,
Codice 8: 2.066 euro.
Nel cas
so in cui un soggetto siaa intestatario
o, contempo-rane
eamente di entrambe
e
le ttipologie di mutuo è ne-cess
sario verificarre l’importo ddel Rigo E7.
In partic
colare:
• se l’importo
l
de
el Rigo E7 è maggiore
e di 2.066,,
l’imp
porto dei Rig
ghi E8-E12 non concorrre al calcolo
o
della
a detrazione;
• se l’iimporto del Rigo
R
E7 è miinore di 2.066, la somma
a
degli importi dei Righi E7 edd E8-E12 no
on può supe-rare 2.066 conco
orre al calcoloo della detra
azione
M
Mutuo per accquisto abita
azione princi pa- In tal ca
aso è possib
bile il cumuloo degli interessi passivi,,
le (Rigo E7)) e mutuo per
p costruzio
one però, so
olo:
a
abitazione principale
p
(Righi E8-E
E12, • per la durata dei lavori di cosstruzione, e
C
Codice 10)
ccessivi al teermine dei lavori
• per i sei mesi suc
M
Mutuo per in
nterventi di ristrutturazio
one La detrrazione indic
cata nei Rigghi E8-E12, Codice 9 è
e
edilizia (Righ
hi E8-E12, Codice
C
9) e, al- compatibile:
tternativamen
nte, mutuo pe
er acquisto a
abi- • sia con
c quella prevista per ggli interessi su
s mutui perr
ttazione princcipale (Rigo
o E7) o mu
utuo
acqu
uisto abitazio
one principalee (Rigo E7);
p
per acquisto
o di immobili diversi (Riighi • sia con
c quella prevista per ggli interessi su
s mutui perr
E
E8-E12, Cod
dice 8)
acqu
uisto di immo
obili diversi (R
Righi E8-E12
2, Codice 8)
37
72
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
SPESE DI IISTRUZION
NE (CODIC
CE 13)
Il Codice 1 3 è dedicato
o all’indicazione delle sp
pese di istru
uzione, soste
enute nel 20014, per le quali
q
è possibile fruire dellla detrazion
ne d’imposta
a.
Si devono ind
dicare nel presente Rigo
o anche le spese indicatte nella Seziione “Oneri detraibili” de
ella
Ce
ertificazione Unica con il Codice 13.
TIPOLOGIE DI SPESE
Sono detra
aibili le spese
e sostenute nel periodo
o d’imposta, anche se riiferibili a piùù anni, per la
a frequenza
a di
corsi di istrruzione seco
ondaria, universitaria e di specializ
zzazione universitaria, teenuti presso
o istituti o università italia
ane o straniere, pubbliche o private
e.
Non sono d
detraibili le spese soste
enute per l’a
acquisto deii libri di testto, di strumeenti musicali, materiale di
cancelleria né le spese
e per i viaggi ferroviari, d
di vitto e di alloggio
a
nece
essarie per la frequenza
a delle scuole.
Per quanto
o riguarda le
e università, sono detra ibili sia le ta
asse di imm
matricolazionne ed iscrizio
one, anche se
riferibili a p iù anni (com
mpresi gli anni fuori corsso) che le so
oprattasse pe
er esami di pprofitto e di laurea.
Per gli istitu
uti o universsità privati e stranieri l’a
ammontare della
d
spesa su cui va caalcolata la detrazione
d
n
non
può essere
e superiore a quella stab
bilita per le ta
asse e i con
ntributi dei co
orrispondentti istituti stattali italiani.
Più precisa
amente, in caso
c
di cors
si universita
ari esteri, oc
ccorre fare riferimento alle corrispondenti spe
ese
previste pe
er la frequenza di corsi similari
s
tenu ti presso l’U
Università sta
atale italianaa più vicina al domicilio fiscale del co
ontribuente.
CASI RISO
OLTI (PRASS
SI AGENZIA
A DELLE EN
NTRATE)
Tipo
ologia di spe
ese
Iscrizione
e al corso di dottorato di ricerrca
Frequenttazione di ma
aster
Corso pe
er laureati prresso la
scuola di
d specializzazione
per l’insegnamento secondario
Partecipa
azione ai tes
st di accesso ai corsi di laure
ea
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
Detraibilitàà
SII. Infatti, il do
ottorato di ricerca rappressenta un titollo conseguito
oa
se
eguito di uno
o specifico co
orso previstoo dall’ordinam
mento univerrsita rio per cons
sentire ai laureati di acquuisire un gra
ado di preparazio
one necessa
aria per svolgere attività di ricerca di alta qualificcazio
one. Pertanto
o, anche i co
orsi di dottoraato di ricerca
a possono co
onsid
derarsi “cors
si di istruzione universitarria” al fine di poter usufru
uire
de
ella detrazion
ne. Si tratta di
d una concluusione coere
ente con la prece
edente prass
si amministra
ativa che ha riconosciuto
o la detrazio
one
pe
er le spese di
d iscrizione ai corsi di pperfezioname
ento, ai corsii di
sp
pecializzazione e ai mastter post univversitari, con
ntemplati, inssieme
e ai dottoratti, dall’art. 3 del decretoo n. 270/2004 tra i titoli e i
co
orsi di studio universitari (risoluzione
(
117 febbraio 2010,
2
n. 11/E
E).
SII, a condizion
ne che il mas
ster:
• sia assimilabile, per durata e struuttura dell’ins
segnamento, a
corsi universitari o di sp
pecializzazio ne;
• sia gestito da istituti universitari, puubblici o priva
ati (circolare 19
maggio 200
00,n. 101/E, punto 8.2).
guito dai laureati presso la scuola di specializzazzioSII. Il corso seg
un
ne
e per l’inseg
gnamento se
econdario puuò essere considerato
c
co
orso di istruz
zione univerrsitaria (riso luzione 4 marzo
m
2008, n.
77
7/E).
cipazione ai test di acce
esso ai corsii di
SII. Le spese per la partec
lau
urea posson
no essere co
onsiderate sppese per istruzione e com
me
ta li detratte da
all’imposta: lo svolgimennto della pro
ova di prese
elezio
one, laddove
e richiesto da
all’ordinamennto universita
ario, costituissce
inffatti una co
ondizione ind
dispensabile per l’acces
sso a corsi di
isttruzione univ
versitaria (risoluzione 11 marzo 2008, n. 87/E).
3
373
QUADRO E
Tipologia di spese
Contributi
pagati
all’università pubblica per il
riconoscimento del titolo di
studio conseguito all’estero
Spese di iscrizione ai conservatori musicali
Spese per corsi di laurea in
teologia
Detraibilità
No. Non sono detraibili i contributi pagati all’università pubblica
per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero, in
quanto non possono essere assimilati alle “spese per frequenza
di corsi di istruzione secondaria e universitaria”, ammesse invece
al beneficio fiscale (circolare 1° luglio 2010, n. 39/E).
SI. Più precisamente:
• le spese sostenute per l’iscrizione ai nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica
e gli Istituti musicali pareggiati risultano detraibili al pari delle
spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari;
• le spese sostenute per l’iscrizione ai corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi
equiparabili a quelle sostenute per la formazione scolastica
secondaria. Il predetto Ministero ha, infatti, fatto presente che,
in attesa che trovi piena attuazione la riforma della scuola secondaria che prevede l’istituzione dei licei musicali, i Conservatori sono obbligati per Legge ad assicurare a tutti la formazione base in materia musicale (circolare 13 maggio 2011, n.
20/E).
SI. Le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia sono detraibili nella misura stabilita per corsi di laurea a indirizzo umanistico tenuti presso l’Università statale italiana più
vicina al domicilio fiscale del contribuente che, per materie trattate e contenuto del piano formativo, presentino le maggiori analogie con il corso di laurea in teologia (circolare 9 maggio 2013, n.
13/E).
SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI A CARICO
Le spese sono detraibili anche se sostenute dal contribuente nell’interesse del coniuge, di figli e altri familiari a carico.
In particolare:
• se il documento è intestato ad uno solo dei genitori, la detrazione compete al genitore stesso;
• se il documento indica solo il nome dello studente a carico, la spesa può essere suddivisa in parti uguali tra i genitori dichiaranti; se essi intendono ripartire la spesa in misura diversa dal 50%, devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento; inoltre, se un coniuge è fiscalmente a carico, l’altro può detrarre integralmente la spesa.
LIMITI ALLA DETRAZIONE
Le spese sono detraibili nel limite di quelle previste negli istituti e scuole statali.
DOCUMENTAZIONE
Per fruire di detta detrazione il contribuente deve aver cura di conservare la documentazione che attesti i
versamenti sostenuti nel 2011 (ad esempio, i bollettini di c/c, le ricevute bancarie, ecc.).
COMPILAZIONE RIGHI E8-E12 - CODICE 13
Nei Righi da E8 a E12 del Mod. 730/2015, con il Codice 13, va indicato l’importo delle spese di istruzione
sostenute nel 2014, in misura non superiore a quella prevista per le tasse e i contributi dei corrispondenti
istituti statali.
374
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
QUADRO
OE
SPESE FUN
NEBRI (CO
ODICE 14)
Il Codice 14 è dedicato
o all’indicaziione delle sp
pese funebri, sostenute nel 2013, pper le quali è possibile frruire della dettrazione d’im
mposta.
Si devono ind
dicare nel presente Rigo
o anche le spese indicatte nella Seziione “Oneri detraibili” de
ella
Ce
ertificazione Unica con il Codice 14.
TIPOLOGIE DI SPESE
Sono detraibili le spese
e funebri sostenute in d
dipendenza della
d
morte di familiari, indicati nell’’art. 433 c.cc. e
di affidati o affiliati.
In particola
are, possono
o essere detratte le spesse sostenute
e con riferim
mento al deccesso dei se
eguenti familiari:
ge, anche se
e legalmente
e ed effettiva
amente sepa
arato;
• coniug
• figli leg
gittimi, legittimanti, naturali riconoscciuti, adottivii, affidati e affiliati;
a
• discen denti dei figli, anche naturali;
enti prossimii, anche natu
urali;
• genitorri e ascende
• adottan
nti;
• generi e nuore;
a;
• suocerro e suocera
• fratelli e sorelle ge
ermani o unilaterali, con precedenza
a dei german
ni sugli unilaaterali.
La detrazio
one spetta an
nche se i fam
miliari non ssono a carico
o.
LIMITI ALLA
A DETRAZION
NE
L’importo, rriferito a ciasscun decess
so, non può superare eu
uro 1.549,37
7.
In caso di p
più soggetti che sosteng
gono le spesse relative allo stesso de
efunto, restaa fermo, ai fini
f della detrazione, il sud
ddetto limite
e massimo complessivo di 1.549,37 euro.
Te
enendo conto
o sempre de
el suddetto li mite, per le spese sostenute per lo sstesso deces
sso in due an
nni
se
eparati (ad essempio, dece
esso avvenu
uto a dicembre 2013 con sostenimentto delle spes
se per funera
ale,
sp
pese per lap
pide sostenutte a gennaio
o 2014) è po
ossibile detra
arre i relativii importi nellle dichiarazio
oni
prresentate perr gli anni inte
eressati.
DOCUMEN
NTAZIONE
Per fruire d
di detta detra
azione il con
ntribuente de
eve aver curra di conservare la docuumentazione
e che attestii le
spese soste
enute (ad essempio, fattu
ure, ricevute
e, ecc.).
La
a spesa fun
nebre può essere
e
detra
atta da più persone che
c
l’hanno
o sostenuta
a, anche se
e il
do
ocumento co
ontabile (ricevuta o fatturra) è intestato o rilascia
ato ad una ssola di esse
e, a condizio
one
ch
he nel docum
mento contab
bile originale
e sia annota
ata una dich
hiarazione d
di ripartizion
ne della spe
esa
so
ottoscritta dallo stesso inttestatario de l documento
o.
COMPILA
AZIONE RIG
GHI E8-E12 - CODIC
CE 14
Nei Righi d
da E8 a E12
2 del Mod. 730/2015,
7
co
on il Codice
e 14, va indicato l’imporrto delle spe
ese funebri sos
stenute nel 2014, in misura non su
uperiore a 1. 549 per ogn
ni decesso..
Ne
el caso di più
ù eventi, occ
corre compila
are più Righi da E8 a E12 riportando in ognuno di
d essi il Codice
14
4 e la spesa relativa a cia
ascun decessso.
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
3
375
QUADRO E
SP
PESE PER A
ADDETTI ALL’ASSISTE
ENZA PERSSONALE (C
CODICE 15
5)
Il Codice 15 è dedicato all’indicazion
a
ne delle spesse, sostenutte nel 2014, per addetti all’assistenza persona-le, per le qualli è possibile
e fruire della detrazione d’imposta.
Si de
nche le spes
evono indica
are nel prese
ente Rigo an
se indicate nella
n
Sezionne “Oneri detraibili” della
a
Certiificazione Un
nica con il Co
odice 15.
POLOGIE DII SPESE
TIP
So
ono detraibi li le spese sostenute
s
per gli addettti all’assiste
enza personale nei casii di non autosufficienza
a
ne
el compimen
nto degli atti della vita qu
uotidiana.
So
ono conside
erati non auttosufficienti nel compime
ento degli atti della vita quotidiana i soggetti ch
he non sono
o
in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le
l funzioni fisiologiche
f
e provvedere all’igiene
e
pe
ersonale, di deambulare
e, di indossa
are gli indum
menti.
nte anche la
Inoltre, può e ssere considerata non autosufficien
a persona che necessitaa di sorveglianza conti-nu
uativa.
Lo
o stato di no
on autosufficcienza deve risultare da certificazion
ne medica.
La
a detrazione
e non compe
ete pertanto
o per spese di assistenza sostenute a benefic io di soggettti come, ad
d
es
sempio, i ba
ambini quan
ndo la non autosufficie
a
enza non si ricollega all’esistenzaa di patolog
gie.
La
a detrazione
e spetta anch
he per le spe
ese sostenu
ute a favore dei seguentti familiari, nnon rilevando
o il fatto che
e
qu
uesti siano fiscalmente a carico o meno
m
del con
ntribuente:
• coniuge;
effettivamen
nte e legalme
ente separa to;
• coniuge e
• figli naturrali, adottivi, affiliati a afffidati;
e, in loro mancanza, asc
cendenti pro
ossimi;
• genitori e
• adottanti;;
• generi e nuore;
• suocero e suocera;
he unilaterali.
• fratelli e ssorelle, anch
MITI ALLA DETRAZIONE
LIM
o detraibili per
Le
e spese sono
p un imporrto non supe
eriore a euro
o 2.100,00.
Inoltre, è posssibile fruire della
d
detraziione solo se
e il reddito complessivo
c
o non supeera euro 40.000,00.
Nel llimite di redd
dito deve ess
sere computa
tato anche il reddito dei fabbricati
f
asssoggettato alla
a cedolare
e
secc
ca sulle loca
azioni.
Il limite di 2.1
con riferime
100 euro de
eve essere considerato
c
ento al singolo contribuuente a pres
scindere dall
nu
umero dei so
oggetti cui si riferisce l’a
assistenza.
Se
e un contrib
buente ha so
ostenuto spe
ese per sé e per un fam
miliare, l’imp
porto su cui calcolare la
a detrazione
e
no
on può esse re comunqu
ue superiore a euro 2.10
00,00.
Ne
el caso in ccui più familliari hanno sostenuto
s
s pese per as
ssistenza rifferite allo sttesso familia
are, il limite
e
massimo di eu
uro 2.100,00
0 deve essere ripartito ttra coloro ch
he hanno sos
stenuto la sppesa.
37
76
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
DOCUMEN
NTAZIONE
Le spese d
devono risulttare da idon
nea docume
entazione, che
c
può anc
che consisteere in una ricevuta debitamente firma
ata, rilasciatta dall’addettto all’assiste
enza.
mi anagrafic
La docume
entazione de
eve contene
ere gli estrem
ci e il Codic
ce fiscale deel soggetto che effettua
a il
pagamento
o e di quello che presta l’assistenza . Se la spes
sa è sostenu
uta in favore di un familiare, nella riccevuta devon o essere ind
dicati anche gli estremi a
anagrafici e il Codice fis
scale di quesst’ultimo.
COMPILA
AZIONE RIG
GHI E8-E12 - CODIC
CE 15
Nei Righi da E8 a E12
E
del Mod
d. 730/2015
5, con il Co
odice 15, va indicato ll’importo de
elle spese per
p
l’assistenza
a personale in ipotesi di non autosu
ufficienza ne
el compimen
nto degli attii di vita quotidiana, sostenute nel 20
014.
Il limite massimo di 2.1
100 euro va riferito al sin
ngolo contribuente a pre
escindere daal numero dei
d soggetti cui
c
si riferisce l’assistenza.
Nel caso in
n cui più con
ntribuenti ab
bbiano soste
enuto le spese con riferimento allo stesso familiare, l’importo
teorico devve essere divviso tra i sog
ggetti che ha
anno sostenuto la spesa
a.
SPESE PER
R ATTIVITÀ
À SPORTIVE
E PER RAG
GAZZI (CO
ODICE 16)
Il Codice 1
16 è dedicatto all’indicaz
zione delle sspese, soste
enute nel 20
014, per attiività sportive
e praticate dai
d
ragazzi di e
età compresa tra i 5 e i 18 anni, perr le quali è possibile fruirre della detrrazione d’imposta.
Si devono ind
dicare nel presente Rigo
o anche le spese indicatte nella Seziione “Oneri detraibili” de
ella
Ce
ertificazione Unica con il Codice 16.
TIPOLOGIE DI SPESE
Sono detraibili le spese
e sostenute per l’iscrizio
one annuale
e e l’abbonamento, per i ragazzi di età
e compre
esa
tra 5 e 18 anni, ad asssociazioni sportive,
s
pallestre, piscin
ne ed altre strutture ed impianti sp
portivi destin
nati
alla pratica
a sportiva dilettantistica
a rispondentti alle caratteristiche individuate con D.P.C.M. 28 marrzo
2007.
RE SPORTIV
VE IDONEE
E
STRUTTUR
Associazzioni sportive
Palestre, piscine, alltre strutture
e
ed impianti sportivi destinati
d
alla
a
pratica sp
portiva diletta
antistica
Società ed
e associazio
oni sportive ddilettantistich
he di cui all’a
art.
90, comm
ma 17 ss., Legge n. 2889/2002, che
e recano ne
ella
propria denominazion
ne sociale l’eespressa ind
dicazione de
ella
finalità sp
portiva e dellla ragione o denominazione sociale dilettantistic
ca.
o
destinati all’’esercizio de
ella
Impianti, comunque organizzati,
pratica sp
portiva non professionalee, agonistica
a e non ago
onistica, ivi compresi gli impianti poolisportivi, ch
he siano gesstiti
da sogge
etti giuridici diversi
d
da quuelli di cui al
a punto preccedente, pu
ubblici o priv
vati, anche inn forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norrme del Codiice civile.
Pu
ur in assenza
a di una specifica norma , in considerrazione del principio
p
di unnità del perio
odo d’imposta
a il
re
equisito dell’e
età può riten
nersi comun que soddisfa
atto anche nel
n caso in ccui sussista per una so
ola
pa
arte del periiodo d’impo
osta (circolarre 4 aprile 20
008, n. 34/E).
La detrazio
one spetta anche
a
per le spese sosttenute non solo
s
a favore
e dei figli m
ma anche di altri familia
ari
fiscalmentte a carico.
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
3
377
QUADRO E
LIM
MITI ALLA DETRAZIONE
L’importo, rife
erito a ciascu
un ragazzo, non può sup
perare 210 euro.
e
In altre parole
e, il tetto massimo di 210
0 euro è rife
erito a ciascu
un figlio e no
on a ciascunn genitore.
Pe
ertanto, il lim
mite di detrazzione rimane tale anche
e se la spesa
a è sostenutta da entram
mbi i genitorii.
ES
SEMPIO DII CALCOLO
O DELLA D
DETRAZIO
ONE PER ATTIVITÀ
A
S
SPORTIVA
In caso di una
a spesa com
mplessiva di 500 euro pe
er l’attività sportiva
s
di due figli sosteenuta da en
ntrambi i ge-nittori al 50%, la detrazion
ne massima
a spettante p
per ciascuno
o dei genitorri è pari a: 2210 x 2 x 19
9% x 50% =
39
9,90 euro.
DO
OCUMENTA
AZIONE
Ai fini della de
etrazione, la
a spesa è ce
ertificata da bollettino bancario
b
o postale,
p
ovvvero da fattu
ura, ricevu-ta
a o quietanzza di pagam
mento rilasc
ciata dai sog
ggetti sopra indicati, rec
cante l’indiccazione (D.M
M. 28 marzo
o
20
007):
• della ditta
a, denomina
azione o ragione sociale
e e della sed
de legale, ov
vvero - se peersona fisica
a - del nome
e
cognome
e e della resiidenza, nonc
ché del Cod
dice fiscale, dei
d soggetti di cui sopraa;
gamento;
• della cau sale del pag
tà
sportiva
e
esercitata;
• dell’attivit
esa;
• dell’impo rto corrispossto per la prrestazione re
anagrafici de
el praticante
e l’attività sp
portiva e del Codice fisc
cale del sogggetto che efffettua il pa-• dei dati a
gamento (Vedi anch
he Comunica
ato 30 marzzo 2007 - Ministero
M
per le Politichhe giovanili e le attività
à
sportive) .
Nell’ipotesi in cuii alcuni com
muni stipulin
no accordi con
c associaz
zioni sportivve, palestre, piscine, perr
la fre
equenza delle attività di nuoto,
n
ginnasstica ecc., da
a parte di ragazzi tra i cinnque ed i dic
ciotto anni dii
età, ai fini della detrazione
d
per le spese per attività sportive
s
svoltte dai ragazzzi tra i cinque e i diciotto
o
anni di età, son
no sufficientti il bollettin
no di c/c intestato diretttamente al Comune e la ricevuta
a
comp
plessiva che
e rilascia l’ass
sociazione ssportiva con l’elenco
l
dei ragazzi
r
che hhanno freque
entato i corsii
sporttivi, purché siano
s
riportatte le indicazio
oni di cui sop
pra (circolare
e 13 maggio 2011, n. 20//E).
OME DOCU
UMENTARE LE SPESE
CO
Tip
po di versam
mento
Versamento
o postale o bancario
b
Versamento
o diretto
37
78
Documento giusstificativo
Bolletttino di versa
amento in coonto correntte postale o
banca
ario.
Fattura
a, ricevuta o quietanza ddi pagamento
o contenente
e
i seguenti dati:
azione o ragiione sociale e della sede
e
• dittta, denomina
leg
gale, ovvero - se personaa fisica - nom
me cognome
e
e residenza,
r
no
onché Codicce fiscale, de
ei soggetti dii
cui sopra;
usale del pag
gamento;
• cau
• attiività sportiva esercitata;
• imp
porto corrisposto per la pprestazione resa;
• datti anagrafici del
d praticantte l’attività sp
portiva e Co-dic
ce fiscale del soggetto chee effettua il pagamento.
p
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
COMPILA
AZIONE RIG
GHI E8-E12 - CODIC
CE 16
Nei Righi d
da E8 a E12
2 del Mod. 730/2015,
7
co
on il Codice
e 16, va indiicato l’imporrto delle spe
ese per attivvità
sportive pra
aticate da ra
agazzi di età
à compresa ttra i 5 e i 18
8 anni, sostenute nel 20114, in misura non superriore a 210 eu
uro per ciasccun ragazzo.
Se
e la spesa rig
guarda più di un ragazzo
o, vanno com
mpilati più Rig
ghi da E8 a E
E12 riportand
do in ognuno
o di
esssi il Codice 16.
SPESE PER
R INTERME
EDIAZIONE
E IMMOBILLIARE (CO
ODICE 17)
Il Codice 1 7 è dedicato all’indicaz
zione delle sspese, soste
enute nel 2013, per com
mpensi comu
unque denom
minati pagati a soggetti di
d intermedia
azione immo
obiliare in dipendenza dell’acquisto
d
o dell’unità immobiliare da
adibire ad a
abitazione principale.
p
Si devono ind
dicare nel presente Rigo
o anche le spese indicatte nella Seziione “Oneri detraibili” de
ella
ertificazione Unica con il Codice 17.
Ce
L’agevolaziione spetta anche per l’acquisto d
di diritti realii diversi dalla piena prooprietà, a condizione
c
c
che
l’immobile ssia adibito ad
a abitazione
e principale.. Va però prrecisato che, poiché l’aggevolazione è subordina
ata
alla condizzione che l’’immobile sia
s adibito a
ad abitazion
ne principale, il benefficio viene meno qualo
ora
l’acquisto d
dell’immobile
e non è stato
o concluso ( circolare 4 aprile
a
2008, n. 34/E).
Inoltre, la d
detrazione sp
petta anche se:
• è stato
o stipulato un contratto preliminare a condizion
ne che esso sia registraato. Però, va
a ricordato che
c
l’agevo
olazione è subordinata
s
alla condizio
one che l’im
mmobile sia adibito
a
ad a bitazione prrincipale, il beb
neficio
o viene meno
o se l’acquis
sto dell’immo
obile non vie
ene concluso
o. Poiché il preliminare di vendita non
producce effetti rea
ali, se le partti non giung ono alla stip
pula del contratto definittivo, la detra
azione opera
ata
in sede
e di dichiara
azione dei re
edditi dovrà essere restituita. Se l’a
acquisto è efffettuato da più propriettari
detraz ione deve essere
e
riparrtita in ragio
one della percentuale
p
di proprietàà (risoluzion
ne 30 genna
aio
2009, n
n. 26/E);
• le spesse sono statte pagate prrima del com
mpromesso e del rogito purché sian o state sosttenute in occcasione d
dell’acquisto
o (circolare 1°
1 luglio 201 0, n. 39/E).
•
Se
e l’acquisto è effettuato da
d più proprrietari, la detrrazione, nel limite compllessivo di 1.0
000 euro, de
eve
esssere ripartita
a tra i comprroprietari in ra
agione della percentuale
e di proprietà . In particola
are:
• in caso di acquisto di im
mmobile da p
parte di due soggetti e fattura
f
per inntermediazione immobilia
are
inttestata ad uno
u
solo di essi:
e
al fine di ammetterre pro-quota al beneficioo della detra
azione anche
e il
co
omproprietario che non è indicato ne
ella fattura, è necessario
o integrare ill documento
o annotandovvi i
da
ati di quest’ultimo;
• in caso di acquisto
a
di immobile da
a parte di un
u solo prop
prietario e faattura per in
ntermediazio
one
co
ointestata all’acquirente e ad un altro
o soggetto: al
a fine di consentire la deetrazione dell’intero impo
orto
all’unico proprrietario è nec
cessario inte
egrare la fatttura, annotan
ndo che l’oneere per l’inte
ermediazione
eè
sta
ato sostenutto interamentte da quest’u
ultimo;
• in caso di fattura
f
per intermediazio
one intestata
a esclusivam
mente ad unn soggetto (ad esempio
o il
co
oniuge) che non sia prop
prietario dell ’immobile: le
e spese per l’intermediazzione non possono esse
ere
de
etratte neancche dal proprrietario dell’im
mmobile (circ
colare 13 ma
aggio 2011, nn. 20/E).
LIMITI ALLA
A DETRAZION
NE
È possibile detrarre i compensi
c
co
omunque de
enominati pa
agati a soggetti di interm
mediazione immobiliare in
dipendenza
a dell’acquissto dell’unità
à immobiliare
e da adibire
e ad abitazio
one principaale per un im
mporto non sus
periore a 1..000 euro per ciascuna
a annualità..
Se l’unità im
mmobiliare da
d adibire ad
a abitazione
e principale è acquistata
a da più sogggetti, la detrazione nel limite di 1.00
00 euro va ripartita fra i compropriettari, in base alla percentuale di propprietà.
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
3
379
QUADRO E
L’imp
porto di 1.000 euro cos
stituisce il li mite massim
mo cui commisurare la detrazione in relazione
e
all’intera spesa sostenuta per
p il compe
enso versatto agli intermediatori im
mmobiliari pe
er l’acquisto
o
dell’u
unità immobiiliare da adib
bire ad abitazzione principale.
Inoltrre, la possibilità di portarre in detrazio
one quest’one
ere si esauris
sce in un un ico anno di imposta.
DO
OCUMENTA
AZIONE
etrazione, la
Ai fini della de
a spesa è certificata da
a apposita documentazio
one rilasciatta dall’interm
mediario im-mobiliare (fatttura, ricevuta
a, ecc.).
Tu
uttavia, può essere utile
e anche cop
pia del rogitto notarile re
elativo alla compravenddita dell’imm
mobile in cuii
so
ono riportati::
• l’ammonttare della sp
pesa sostenu
uta;
mento;
• le modaliità di pagam
o di partita IV
VA o Codice
e fiscale dell ’agente imm
mobiliare.
• il numero
SP
PESE PER C
CANONI DI
D LOCAZIONE SOSTTENUTE DA
A STUDENTTI FUORI SEEDE (CODIICE 18)
Il Codice 18 è dedicato all’indicazion
a
ne delle spe
ese, sostenu
ute nel 2014
4, anche perr familiari fis
scalmente a
ca
arico, dagli sstudenti universitari isc
cr itti ad un ccorso di laurea presso un’università
tà distante almeno
a
100
0
ch
hilometri da
al comune di
d residenza
a e comunq ue situata in
n un’altra provin cia risspetto a quella di resi-de
enza.
Inoltre, l’unità
à immobiliare
e deve esse
ere situata n
nello stesso comune in cui ha sedee l’università o in un co-mune limitrofo
o.
Le
e spese si rifferiscono:
• ai canonii di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 9 dic
cembre 19988, n. 431;
c
di ospitalità,
o
no
onché agli atti
a di assegnazione in ggodimento o locazione,,
• ai canon i relativi a contratti
università, collegi universitari legalm
mente riconosciuti, entii
stipulati ccon enti per il diritto alllo studio, u
senza fin
ne di lucro e cooperative
e.
nche le spes
Si de
evono indica
are nel prese
ente Rigo an
se indicate nella
n
Sezionne “Oneri detraibili” della
a
Certiificazione Un
nica con il Co
odice 18.
a norma fa rriferimento ai
a contratti dii locazione sstipulati ai sensi della Le
egge n. 431//1998 e ad altri
a contrat-La
ti abitativi stip
pulati con so
oggetti individuati dall’o rdinamento nazionale (collegi univeersitari legalmente rico-no
osciuti, enti ssenza fine di
d lucro, ecc..), in tal mod
do escludendo dall’agev
volazione i ccontratti stipu
ulati in base
e
a normative p
proprie di alttri ordinamenti e si appl ica agli stud
denti che allo
oggiano nel territorio na
azionale (In-terrogazione - Camera de
ei deputati - Commission
ne Finanze - 27 novemb
bre 2008, n. 5-00661).
Inoltre, non riguarda le lo
ocazioni di im
mmobili all’e
estero (circolare 21 aprile 2009, n. 118/E) e non può essere
e
ap
pplicata in ca
aso di contra
atti di subafffitto (circolarre 23 aprile 2010, n. 21//E , punto 4..3).
dal 1° gennaio 2012, la
La L
Legge Comun
nitaria 2010 (Legge n. 2 17/2011) ha
a ampliato, a decorrere d
a
detra
azione dei ca
anoni di loca
azione per g
gli studenti universitari an
nche agli stuudenti italiani iscritti a un
n
corso
o di laurea presso
p
un’un
niversità ubiccata nel territtorio di uno stato
s
membrro dell’Unione europea o
in un
no degli stati aderenti all’Accordo sulllo spazio eco
onomico europeo che soono inclusi ne
ella white listt
di cu
ui al decreto del
d ministro dell’Econom
d
ia e finanze emanato ai sensi
s
dell’artt. 168-bis TU
UIR.
SP
PESE SOSTEN
NUTE PER FA
AMILIARI A CARICO
C
La
a spesa è d etraibile dall contribuentte anche ne
el caso in cu
ui sia sosten
nuta nell’inteeresse del coniuge,
c
deii
fig
gli o di altri ffamiliari a ca
arico.
38
80
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
Non è richi esto che il contratto
c
di locazione siia intestato allo studente; può esseere intestato anche al so
oggetto a cui è a carico.
La detrazio
one spetta al genitore in
ntestatario d el documento di spesa.. Se il docum
mento è inte
estato allo studente, la sp
pesa può esssere suddiv
visa in parti uguali tra i genitori dichiaranti; se essi intendo
ono ripartire
e la
spesa in m isura diversa dal 50%, devono
d
anno
otare la perc
centuale di ripartizione
r
nel documento; inoltre, se
un coniuge
e è fiscalmen
nte a carico
o, l’altro può
ò detrarre inttegralmente la spesa (ssempre nel limite di 2.6
633
euro).
LIMITI ALLA
A DETRAZION
NE
La detrazio
one spetta su
u un importo
o massimo d
di 2.633 euro
o.
Inoltre:
ni eventualmente spettannti per i can
noni di locazzio• la detr azione non è cumulabile con le altrre detrazion
genere, va scelta
s
quella
a più conven
niente);
ne (in g
• in caso
o di contribu
uti ricevuti a sostenimen
nto del canon
ne di affitto, tali importi vanno detra
atti dalla spe
esa
totale;
a rapportata al periodo di
d tempo durrante il quale
e l’immobile preso in afffitto è adibito
o dallo stude
en• non va
te a prropria dimora
a abituale.
L’importo d i 2.633 euro
o va inteso come
c
limite m
massimo applicabile a nucleo
n
familiiare a prescindere:
mero dei contratti di locazione stipu
ulati;
• dal num
• dal num
mero dei figli studenti un
niversitari fisscalmente a carico.
DOCUMEN
NTAZIONE
Ai fini della detrazione, la spesa è certificata d
da:
del contratto
o di locazione, regolarm ente registra
ato, o dal co
ontrato di os pitalità;
• copia d
• ricevutte di pagame
ento del can
none di locazzione.
PREMI DI ASSICURA
AZIONE (C
CODICI 36
6 E 37)
II Codici 36
6 e 37, di nu
uova istituzio
one, sostituisscono il vec
cchio Codice
e 12 dedicatoo all’indicazione dei pre
emi
di assicurazzione.
Lo
o sdoppiame
ento si è reso
o necessario
o a causa delle nuove dis
sposizioni inttrodotte dall’art. 12 del D.L.
D
n. 102/2013, che,
c
per il 2014, prevede nuovi limiti per
p la detraziione. Infatti:
-p
per i premi relativi
r
alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (Cod
dice 36), l’importo massim
mo
no
on deve supe
erare 530 eu
uro;
- per i premi relativi alle
e assicuraz ioni aventi ad oggetto il rischio ddi non autos
sufficienza nel
n
co
ompimento degli
d
atti della
a vita quotidia
ana (Codice
e 37) il limite è di 1.291,144 euro.
Si devono ind
dicare nel presente Rigo
o anche le spese indicatte nella Seziione “Oneri detraibili” de
ella
Ce
ertificazione Unica con il Codice 36 e 37.
TIPOLOGIE DI SPESE
La detrazio
one spetta per
p determin
nate fattispe
ecie di polizze; in partic
colare occorrre distingue
ere a secon
nda
della data d
di stipula:
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
3
381
QUADRO E
Data di stipula
s
o
rinnovo de
ella polizza
Entro il 31
1 dicembre
2000 (4)
A partire
dal 1° gennaio 2001
Condizio
oni per la dettrazione e p
particolarità
• Il contrratto di assic
curazione dev
ve avere durrata non inferiore a 5 an-ni, a de
ecorrere dalla data di stip
pulazione;
• deve e
essere vietata la concess
sione di presstiti nel sudd
detto periodo
o
di dura
ata minima.
Se l’assicu
urato esercitta il riscatto dell’assicuraz
d
zione entro i primi 5 annii
dalla stipu
ula (ad eccez
zione del decesso), vienne meno il diiritto alla de-trazione e i premi perr i quali si è usufruito deella detrazione sono as-soggettati a tassazione
e separata.
Se la pol izza è mista
a, infortuni/m
malattia è neecessario in
ndividuare la
a
quota di p
premio che copre
c
il risch
hio infortuni, poiché solo
o questo può
ò
essere de tratto. Infatti, la polizza malattia
m
non è detraibile.
La detraziione spetta solo
s
per i premi relativi a contratti ch
he coprono i
seguenti rrischi:
• morte ((anche in caso di contrattti di tipo mistto, per la solla parte rela-tiva al rrischio morte
e) (1);
• invalidiità permanen
nte non inferriore al 5% da qualsiasii causa deri-vante ((malattia o in
nfortuni) (2);
• non au
utosufficienza
a nel compim
mento degli atti della vita
a quotidiana
a
(3).
Nel caso d
di polizza mista malattia
a/infortuni, see offre garan
nzie di risar-cimento a
anche in caso di invalidità inferiore aal 5%, la dettrazione è ri-conosciuta
a per la sola
a quota del premio
p
riferibbile alla cope
ertura del ri-schio di in
nvalidità supe
eriore al 5%.
Lo stesso dicasi per le
e polizza che coprono il rischio di no
on autosuffi-cienza uniitamente ad altri rischi.
In caso dii polizza mis
sta rischio morte, l’importto incassato a scadenza
a
o in segui to a riscatto in permanenza in vita ddell’assicurato
o costituisce
e
reddito di capitale (ai sensi dell’arrt. 44, comm
ma 1, lett. g-q
quater TUIR))
relativame
ente all’ammontare maturato per la pparte dei pre
emi che han-no fruito d
della detrazio
one.
Note:
(1) Rientran
no tra i contratti di assiccurazione finalizzati alla copertura deel rischio di morte quellii
che prevedo
ono, in altern
nativa,
• l’erogazione della pre
estazione essclusivamentte in caso di morte;
p
sia in caso
o di morte sia
s in caso di permane
enza in vita
a
• l’erogazione della prestazione
s
de l contratto stesso
s
o di riiscatto primaa della scade
enza (cosid-dell’assiccurato alla scadenza
detti con
ntratti di tipo “misto”); in tal caso la detrazione
d
spetta solo inn relazione alla
a parte dell
premio riferibile al ris
schio di morte
e.
o all’assicura
azione del risschio di invallidità va chiarito che:
(2) Riguardo
• nel caso
o in cui la polizza malattia
a o infortuni sia finalizzata a garantirre un risarcim
mento anche
e
in caso di invalidità inferiore al 5%, la detra
azione spetta
a solo con rriferimento alla parte dell
premio relativo
r
alla copertura
c
de l rischio di in
nvalidità non inferiore al 55%; detta qu
uota (in valo-re assolu
uto o percentuale) deve e
essere indica
ata separatamente nel coontratto di po
olizza e nelle
e
comuniccazioni annua
ali all’assicurrato;
• rimangon
no comunqu
ue escluse d alla detrazio
one le somm
me versate peer garantire la copertura
a
del rischio di invalidittà temporane
ea, anche se
e totale.
(3) Sono co
onsiderati non
n autosufficie
enti, i soggettti che, in alte
ernativa:
• sono inccapaci di svolgere, anche
e solo in parte
e, almeno un
na delle seguuenti attività;
• assunzio
one di alimen
nti;
• espletam
mento delle fu
unzioni fisiolo
ogiche e dell’igiene perso
onale;
• deambullazione;
• indossarre gli indume
enti;
• necessitano di sorveglianza conttinuativa.
Inoltre, è ne
ecessario risp
pettare i seg uenti requisiti:
• i contrattti devono prrevedere la copertura de
el rischio di non autosuffficienza perr l’intera vita
a
dell’assiccurato; se ta
ali contratti ssono stipulatti nell’ambito
o di assicuraazioni sulla malattia,
m
tale
e
38
82
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
condizzione si realiizza con con
ntratti di dura
ata almeno pari
p a 10 annni che prevedano il rinno
ovo
del co
ontratto (obbligatorio per l’impresa ass
sicuratrice) al
a termine di ogni periodo
o decennale;
• in casso di polizze collettive sti pulate dal da
atore di lavoro, la coperttura del risch
hio deve riguardare almeno
a
tutta la durata de
el rapporto di lavoro dell’a
assicurato;
• l’impre
esa assicura
atrice può va riare, ad inte
ervalli non inferiori a 5 annni, l’ammontare dei relativi
premi;
• in nesssun caso è ammessa
a
la facoltà di rec
cesso da parte dell’impreesa assicuratrice.
(4) In rela
azione, ai contratti stipula
ati o rinnovatti fino al 31 dicembre
d
20000, continua ad applicarssi il
preceden
nte regime dii detraibilità d
dei premi, anche se gli stessi
s
sono vversati a partire dal 1° ge
ennaio 2001. Però, nei contratti asssicurativi c.d. “a vita intera
a”, la fattispeecie della rin
nnovazione non
n
è applica
abile, in qua
anto la sca
adenza contrrattuale, oss
sia il terminne allo scad
dere del qua
ale
l’assicura
atore deve co
orrispondere la prestazione, coincide con il decessso dell’assic
curato.
SPESE SOSTTENUTE PER FAMILIARI A CARICO
Con riferimento alla de
etrazione per spese di a
assicurazion
ne sostenute
e nell’interessse di familia
ari fiscalmen
nte
vamente sosstenuto la sp
pesa ha dirittto alla detraazione, indipendentemen
nte
a carico, il soggetto che ha effettiv
dalla circosstanza che nel
n contratto
o di assicura
azione il fam
miliare fiscalmente a caarico risulti sia
s come co
ontraente che
e come assiccurato.
Infatti, l’Ag enzia delle entrate, mo
odificando p
parzialmente
e il preceden
nte orientam
mento (circo
olare n. 15 del
d
2005 - par.. 8), con la circolare 18
8 maggio 20
006, n. 17/E, ha ritenuto
o che, ai se nsi dell’art. 15, comma 2,
TUIR, la de
etrazione pe
er i premi ass
sicurativi sp
petti anche nel
n caso in cui
c il familiarre fiscalmente a carico del
d
contribuentte risulti sia come contra
aente del co
ontratto di as
ssicurazione
e che come aassicurato, posto che, ana
che in tal ca
aso, l’onere economico è sopportatto dal contrib
buente.
LIMITI ALLA
A DETRAZION
NE
Come anticcipato, per il 2014, gli on
neri sono de
etraibili nel limite di 530 euro (1.2911,14 euro per le assicurazioni aventii per oggetto
o il rischio di non autosu
ufficienza ne
el compimen
nto degli atti della vita qu
uotidiana).
DOCUMEN
NTAZIONE
Per fruire d
di detta detrrazione il contribuente d
deve aver cu
ura di conse
ervare la doocumentazio
one che, gen
neralmente, vviene rilascia
ata dall’assic
curazione, n
nella quale sono evidenz
ziati:
• i dati d
del contraentte;
• i dati d
dell’assicuratto;
• il tipo e la decorrenza del conttratto;
• gli imp
porti fiscalme
ente rilevanti.
Ne
el caso di polizze
p
miste
e infortuni/m
malattia stip
pulate entro il 31 dicembbre 2000 il prospetto
p
de
eve
evvidenziare la parte relativ
va al rischio i nfortuni in qu
uanto solo es
ssa è detraibbile.
COMPILA
AZIONE RIG
GHI E8-E12 - CODIC
CI 36 E 37
Nei Rigo d a E8 a E12 del Mod. 73
30/2015:
•
•
odice 36, va
v
con il Co
L’importo massimo ch
he
odice 37, va
v
con il Co
L’importo massimo ch
he
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
indicato l’importo de
ei premi di assicurazioone corrispo
osti nel 201
14.
può esse
ere indicato, comunque, non può supperare 530,0
00 euro.
indicato l’importo de
ei premi di assicurazioone corrispo
osti nel 201
14.
può esse
ere indicato, comunque, non può supperare 1.291,00 euro.
3
383
QUADRO E
ALTRE SPESE
E DETRAIB
BILI AL 19%
% (CODICII DA 20 A 35 E 99)
Le
e altre spes e detraibili sono
s
varie. Esse vengo
ono sintetizz
zate nella ta
abella che ssegue, con l’indicazione
e
de
el Codice da
a riportare nella
n
Colonn
na 1 (vanno indicate an
nche le spes
se contrasseegnate con i corrispon-de
enti Codici n
nella Sezione
e “Oneri detraibili” della Certificazio
one Unica).
Codice da
a
indicare in
n
Colonna 1
20 (1)
21 (1)
22 (1)
23 (1) (2)
24
25
26 (5)
38
84
Tipo di onere, caratteristiche e lim
miti
Erogazioni liberali in
n denaro, pe
er un importo
o non superiiore a 2.065,83 euro an-nui, a favore
f
delle popolazioni colpite da calamità
c
pubbbliche o da
a altri eventii
straordinari, anche sse avvenuti in altri Stati, effettuate essclusivamente tramite:
• ONLUS;
anizzazioni i nternazionalli di cui l’Italia
a è membro;;
• orga
• altre
e fondazioni , associazion
ni, comitati ed
e enti il cui atto costitutivo o statuto
o
sia redatto per atto pubblico
o o scrittura privata auteenticata o registrata, che
e
prev
vedano tra l e proprie fin
nalità interventi umanitarri in favore delle
d
popola-zion
ni colpite da calamità pub
bbliche o da altri eventi sttraordinari;
• amm
ministrazionii pubbliche statali,
s
region
nali e locali, enti pubblicii non econo-mic
ci;
• associazioni sin
ndacali di cattegoria.
Per la verifica
v
del lim
mite di spesa
a si deve ten
nere conto a nche dell’importo indica-to con ill codice “41” nei Righi da
a E8 a E12.
Erogazioni liberali in
n denaro, pe
er un importo
o non superiiore a 1.500,00 euro, ef-fettuate a favore dellle associazioni sportive dilettantistichhe.
Contribu
uti associativvi, per un im
mporto non su
uperiore a 1..291,14 euro
o, versati daii
soci alle
e società di mutuo socc
corso che op
perano escluusivamente nei
n settori dii
cui all’art. 1 Legge 1
15 aprile 188
86, n. 3818, al fine di asssicurare ai so
oci un sussi-dio nei casi di malatttia, di impottenza al lavo
oro, o di veccchiaia, ovverro, in caso dii
decesso
o, un aiuto a
alle loro famiiglie. Danno diritto alla ddetrazione so
oltanto i con-tributi ve
ersati con rifferimento alla
a propria pos
sizione.
Erogazioni liberali a favore delle
e associazion
ni di promoziione sociale. L’importo dii
tale erogazione non
n può superare i 2.065,83
3 euro.
Erogazioni in denarro, a favore della
d
Società
à di cultura “LLa Biennale di Venezia”..
Il sogge
etto che pressta l’assistenz
za fiscale ca
alcolerà la deetrazione spe
ettante su un
n
importo non superio
ore al 30% del reddito complessivoo (compreso
o l’imponibile
e
alla ced
dolare secca sulle locazio
oni).
Spese sostenute
s
da
ai contribuen
nti obbligati alla manutennzione, protezione o re-stauro dei
d beni sog
ggetti a regim
me vincolistic
co, nella missura effettiva
amente rima-sta a ca
arico. La neccessità delle spese,
s
quando non sianoo obbligatorie
e per Legge,,
deve ris
sultare da ap
pposita certifficazione rila
asciata dalla competente
e sovrainten-denza entro
e
la data
a di presenta
azione della dichiarazionne dei redditti oppure da
a
apposita
a dichiarazio
one sostituttiva dell’atto di notoriettà (ai sensi dell’art. 47
7
D.P.R. n. 445/2000)) presentata al Ministero per i beni e le attività culturali, relati-va alle spese
s
effettivvamente sos
stenute per le
e quali si ha diritto alla de
etrazione.
La detra
azione è cum
mulabile con
n quella del 50%
5
per le sspese di ristrutturazione,,
ma in ta
al caso è rid
dotta del 50%
%. Pertanto, le spese peer le quali si è chiesto dii
fruire della detrazio
one del 50%
% devono ess
sere indicatee in questo Rigo per un
n
importo ridotto al 50
0%.
Per i co
ontribuenti cche hanno iniziato i lavo
ori negli annni precedenti il limite dii
48.000 o 96.000 eu
uro deve tene
ere conto an
nche di quannto speso ne
elle annualità
à
precede
enti. Per le sspese ecced
denti il prede
etto ammontaare e per cu
ui non spetta
a
più la de
etrazione de
el 50% va, inv
vece, riportatto l’intero im porto.
Erogazioni liberali p
per attività culturali ed artiistiche autoriizzate.
La docu
umentazione
e richiesta aii fini del conseguimento della sudde
etta agevola-zione fis
scale è sosti tuita da un’a
apposita dichiarazione soostitutiva dell’atto di noto-rietà, prresentata da
al richiedente
e al Ministerro per i ben i e le attività
à culturali aii
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO E
Tipo di onere, caratteristiche e limiti
Codice da
indicare in
Colonna 1
27 (5)
28 (5)
29
30
31
32
33 (3)
sensi e per gli effetti dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono (art. 40, comma 9, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201).
Erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito
complessivo dichiarato (comprensivo dell’imponibile alla cedolare secca sulle
locazioni), a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei
vari settori dello spettacolo
Erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito
complessivo dichiarato (comprensivo dell’imponibile alla cedolare secca sulle
locazioni), a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato. Il limite è elevato al 30% per le somme versate:
• al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
• come contributo alla gestione dell’ente nell’anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
• come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta
successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso,
per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a
versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi
alla pubblicazione del citato decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione.
In caso di mancato rispetto dell’impegno si provvederà al recupero delle somme
indebitamente detratte.
Spese veterinarie nel limite massimo di 387,34 euro, sostenute per la cura di
animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. La detrazione si calcola sulla parte eccedente l’importo di 129,11 euro.
Ad esempio, in caso di spese veterinarie sostenute per un totale di 500 euro, nel
Rigo andrà indicato 387 euro e la detrazione del 19% sarà calcolata su un importo di 258 euro (pari a 387-129).
Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi ai
sensi della Legge 26 maggio 1970, n. 381.
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e
paritari senza scopo di lucro. Detti istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla Legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni. Possono essere detratte anche le erogazioni liberali a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università. Le
erogazioni devono essere finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa. Le erogazioni devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, carte di debito, carte di credito,
carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari
a carico. Qualora i contributi siano stati versati dall’interessato che ha percepito
un reddito sul quale sono dovute le imposte, i contributi devono essere dedotti
dal reddito di quest’ultimo.
Spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di
asili nido, pubblici e privati, per un importo complessivo non superiore a 632 euro annui per ogni figlio. La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell’onere
da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino o ad
uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale
di ripartizione.
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
385
QUADRO E
Codice da
indicare in
Colonna 1
34
35 (4)
99
Tipo di onere, caratteristiche e limiti
Altri oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19%. Tali spese si riferiscono:
• ai canoni di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 9 dicembre
1998, n. 431;
• ai canoni relativi a contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in
godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università,
collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
Rientra in questa categoria anche il contributo pubblico ricevuto su un mutuo per
l’acquisto dell’abitazione principale che i contribuente, in un secondo momento,
ha dovuto restituire all’ente erogante per insussistenza dei requisiti soggettivi
(risoluzione 2 agosto 2010, n. 78/E).
Spese per erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di
Stato (novità del Mod. 730/2015, introdotta dall’art. 1, comma 524, Legge 24 dicembre 2012, n. 228). Si tratta delle erogazioni liberali in denaro al Fondo per
l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’art. 45, comma 1, lett. e), D.P.R. 30
dicembre 2003, n. 398 (si tratta di un fondo, istituito presso la Banca D’Italia,
che ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di stato in circolazione).
La detrazione è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del
fondo.
Altre spese per le quali spetta la detrazione del 19%.
Note:
(1) Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero
mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le
erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso
di eventuale richiesta dell’Amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito.
(2) È prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo. Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire
della detrazione d’imposta o della deduzione dal reddito, non potendo cumulare entrambe le
agevolazioni.
(3) Non risulta richiesto che per usufruire della detrazione delle spese sostenute dai genitori per
il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido i bambini debbano rispettare una specifica fascia d’età quanto, piuttosto, che gli stessi siano ammessi e frequentino l’asilo nido (C.M. 13
febbraio 2006, n. 6/E). Inoltre, sono detraibili le spese sostenute per la frequenza da parte dei
figli delle cosiddette “Sezioni primavera” atteso che le suddette strutture assolvono al medesima
funzione degli asili nido (circolare 9 maggio 2013, n. 13/E).
(4) Le erogazioni devono essere effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (art.
15, comma 1, lett. i-nonies) e art. 78, comma 1-bis, TUIR). La norma, comunque, consente al
Ministro dell’economia di stabilire con apposito decreto anche altre modalità di effettuazione delle erogazioni liberali in esame (circolare 3 maggio 2013, n. 12/E).
(5) Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d’imposta
previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, “art- bonus”, da indicare nel Rigo G9.
COMPILAZIONE RIGHI E8-E12
Nei Righi da E8 a E12 del Mod. 730/2015, con i codici riportati nella tabella di cui sopra, vanno indicati:
• in Colonna 1: il codice come sopra elencato;
• in Colonna 2: l’importo della spesa detraibile, tenendo conto degli eventuali limiti di Legge.
386
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
QUADRO
OE
Imp
porto spesa
Relattivo
codic
ce
ALTRE SPE
ESE DETRA
AIBILI AL 26
6% (CODIICI 41 E 42
2)
La Legge 6 luglio 2012
2, n. 96 (art.. 7, comma 1 e art. 15, commi 2 e 3) ha modifficato il regim
me inerente
e le
detrazioni ffiscali sulle erogazioni liberali in de
enaro a favore delle Organizzazionni Non Lucrrative di Utillità
Sociale (ON
NLUS) e de
ei soggetti che
c
svolgono
o attività um
manitarie, su
ui contributi associativi alle società di
mutuo socccorso e sulle
e erogazioni liberali a favvore di movimenti e parrtiti politici (aart. 15, comm
mi 1, lett. i-b
bis,
1.1 e 1-bis TUIR).
Vo
olendo sintettizzare, a parrtire dal 1° g
gennaio 2013
3, si è proceduto a:
- ttrasferire nell nuovo comma 1.1 dell’a
art. 15 del TUIR
T
la disciplina della ddetrazione IR
RPEF spettan
nte
pe
er le erogazioni liberali in
n denaro in ffavore delle ONLUS e di iniziative um
manitarie, al fine di eleva
are
la misura della
a detrazione dal 19% al 2
24% per l’an
nno 2013 e al
a 26% a deccorrere dall’a
anno 2014;
-m
mantenere nella
n
lett. i-biis) dell’art. 1 5, comma 1, del TUIR solamente
s
laa disciplina della detrazio
one
IR
RPEF spettan
nte per i conttributi associiativi versati alle società di mutuo socccorso, in relazione ai qu
uali
re
esta ferma la detrazione del
d 19%.
Invece, perr le erogazio
oni ai partiti politici,
p
la no
orma di riferimento è l’arrt. 15, comm
ma 1-bis, dell TUIR.
Per
•
•
•
esse, l’’art. 7, comm
ma 1, della Legge
L
n. 96//2012, a dec
correre dal 1° gennaio 22013, ha previsto:
l’ampli amento dell’ambito soggettivo di ap
pplicazione della
d
detrazione;
mmontare de
elle erogazio
oni liberali che
c possono fruire della detrazione;
la riduzzione dell’am
l’aume
ento della misura della detrazione da
al 19% al 24
4% per l’ann
no 2013 e aal 26% per l’’anno 2014..
Inoltre, con
n il D.L. 28 dicembre
d
20
013 n. 149 ((convertito, con
c
modifica
azioni, dallaa Legge 21 febbraio
f
201
14,
n. 13) che ha abolito il finanziame
ento pubblico
o ai partiti politici,
p
sono
o scattate, ddal 2014, nuove detrazio
oni
IRPEF per le erogazion
ni liberali ai partiti.
In dettaglio , le erogazio
oni liberali in
n denaro effe
ettuate dalle
e persone fis
siche in favoore dei partitti politici iscrritti
nella prima Sezione de
el registro prrevisto dal d ecreto sono
o ammesse a detrazionee per oneri, ai
a fini Irpef per
p
un importo pari al 26% per importti compresi tra 30 euro
o e 30.000 euro annui.
Tale agevo
olazione si applica
a
anch
he alle erog azioni in fav
vore dei partiti o delle associazion
ni promotrici di
partiti effetttuate prima dell’iscrizione al registrro previsto dal
d decreto e dell’ammiissione ai be
enefici previsti
dallo stess o D.L. a condizione che entro la ffine dell’esercizio tali pa
artiti risultinoo iscritti al registro e ammessi ai be
enefici.
Viene anch
he disposto che
c a partire
e dall’anno d
di imposta 2007
2
le erogazioni in dennaro effettua
ate a favore
e di
partiti politi ci, esclusiva
amente tram
mite bonifico bancario o postale e tra
acciabili seccondo la vige
ente normatiiva
antiriciclagg
i detraibili ai sensi dell’ art. 15 , com
gio, devono comunque considerars
c
mma 1-bis, del
d TUIR.
Tutte le de
etrazioni di cui
c si è dettto sono con sentite a co
ondizione ch
he il versam
mento sia es
seguito tram
mite
banca o uffficio postale ovvero mediante
m
glii altri sistem
mi di pagam
mento traccciabili previs
sti dall’ artico
olo
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
3
387
QUADRO E
23
3 del D.Lgs. 9 luglio 199
97, n. 241 (ad esempio
o carte di debito, di cred
dito e prepaggate, assegni bancari e
cirrcolari), o se
econdo ulteriori modalittà idonee a garantire la
a tracciabilità
à dell’operazzione e l’esatta identifi-ca
azione del ssuo autore e a consenttire all’ammiinistrazione finanziaria lo svolgimeento di effica
aci controlli,,
ch
he possono essere stab
bilite con reg
golamento d
da emanare con decreto
o del Ministrro dell’econo
omia e delle
e
fin
nanze.
Si segnala, in
nfine, che co
on la Legge di stabilità 2
2015 (art. 1, comma 141
1 Legge 23 dicembre 20
014, n. 190))
è stato precissato che la detraibilità
d
su
ussiste anch
he nel caso in cui i pred
detti versam
menti siano effettuati
e
tra-mite donazion
ni.
Le
e suddette d
detrazioni ve
engono sinte
etizzate nella
a tabella che
e segue, con l’indicazioone del Codiice da ripor-tare nella Colonna 1 (van
nno indicate anche le sp
pese indicate
e nella Sezione “oneri ddetraibili” de
ella certifica-zio
one unica co
on i codici 41 e 42) e de
ei limiti di sp esa previsti dalle norme
e.
41
42
Erogazioni liberalii in denaro per un imp
porto non ssuperiore a 2.065 euro
o
annui a favore dellle organizza
azioni non lu
ucrative di u
utilità sociale (ONLUS),,
delle iniiziative uman
nitarie, religio
ose o laiche, gestite da ffondazioni, associazioni,
a
,
comitatii ed enti indiividuati con decreto
d
del Presidente
P
ddel Consiglio dei ministri,,
nei Pae
esi non appa rtenenti all’O
Organizzazione per la coooperazione e lo sviluppo
o
econom
mico (OCSE) .
Per la verifica
v
del lim
mite di spesa
a si deve ten
nere conto a nche dell’importo indica-to con ill codice 20 n
nei Righi da E8
E a E12.
Le erog
gazioni devo
ono essere effettuate
e
con
n versamentto postale o bancario, o
con cartte di debito, carte di cred
dito, carte pre
epagate, asssegni bancarri e circolari.
Per le erogazioni
e
lib
berali effettua
ate tramite carta
c
di crediito è sufficien
nte la tenuta
a
e l’esib
bizione, in ca
aso di even
ntuale richies
sta dell’amm
ministrazione
e finanziaria,,
dell’estrratto conto d ella società che
c gestisce la carta.
Per le liiberalità alle ONLUS (cod
dice 41) e alle associaziooni di promo
ozione socia-le (codice 23) eroga
ate nel 2014 è prevista, in alternativaa alla detrazione, la pos-sibilità di
d dedurre le
e stesse dal reddito
r
comp
plessivo (si rrimanda alla Sezione de-dicata agli
a oneri ded
ducibili).
Quindi ili contribuentte deve sceg
gliere se fruire della detra
razione d’imp
posta o della
a
deduzio
one dal reddiito, non potendo beneficiare di entram
mbe le agevo
olazioni.
Erogazioni liberalii in denaro in favore dei
d partiti po
olitici iscritti nella prima
a
Sezione
e del registro
o nazionale di
d cui all’art. 4 del D.L. 288 dicembre 2013,
2
n.149,,
per importi compressi tra 30 euro
o e 30.000 euro.
L’agevo
olazione si ap
pplica anche
e alle erogazioni in favoree dei partiti o delle asso-ciazioni promotrici di partiti effettuate prima
p
dell’isscrizione al registro e
missione ai b
benefici, a co
ondizione che entro la finne dell’eserciizio tali parti-dell’amm
ti risultin
no iscritti al rregistro e am
mmessi ai ben
nefici.
Le erog
gazioni devon
no essere efffettuate tram
mite banca o ufficio postale o median-te altri sistemi
s
di pa gamento (ad
d esempio ca
arte di debitoo, di credito e prepagate,,
assegnii bancari e ccircolari), o secondo ulte
eriori modaliità idonee a garantire la
a
tracciab
bilità dell’ope
erazione e l’e
esatta identifficazione sogggettiva e re
eddituale dell
contribu
uente.
X SPESE E ONERI PER
P I QUALI SPETTTA LA DE
EDUZIONE DAL REEDDITO
COMPLES
C
SSIVO
Ne
ella Sezione II del Qua
adro E, Righi da E21 a E31, vanno indicati gli oneri che ppossono essere dedottii
da
al reddito co
omplessivo ed
e eventualm
mente anche
e le somme che non avrrebbero dovuuto concorre
ere a forma-re
e i redditi di lavoro dipendente e as
ssimilati e ch
he, invece, sono state assoggettate
a
e a tassazio
one. caso in
n
cu
ui il contribu
uente abbia stipulato più
ù tipologie d
di mutui son
no previste regole
r
speccifiche per la
a detrazione
e
de
ei relativi inte
eressi passivi.
38
88
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
Non devono
o essere rip
portati nei Righi da E21 a E31 gli oneri deducib
bili riconosciiuti dal sostiituto d’impossta
in sede di fformazione del
d reddito di
d lavoro dipe
endente o assimilato ed indicati:
• al punto 161 della
a Certificazio
one Unica;
a Certificazio
one Unica,
• al punto 142 della
orti sono già stati esclussi dal sostituto d’imposta
a dall’imponiibile di lavorro dipendentte.
in quanto i relativi impo
o riguarda gli
g oneri ded
ducibili certifficati al pun
nto 143 della
a Certificaziione Unica, si rimanda le
Per quanto
istruzioni de
ei Righi da E27
E a E31.
RIGO E21 - CONTTRIBUTI PR
REVIDENZZIALI ED ASSISTENZ
A
ZIALI DEDU
UCIBILI
Il Rigo E21
1 è dedicato all’indicazio
one dei contrributi previdenziali ed as
ssistenziali, versati nel 2014.
2
Vanno indiccati anche i contributi volontari vversati alla gestione
g
della forma peensionistica obbligatoria di
appartenen
nza. Sono de
educibili anc
che gli oneri sostenuti pe
er i familiari fiscalmentee a carico.
Da
a quest’anno
o non sono più
p deducibilli i contributi sanitari obb
bligatori per l’assistenza nell’ambito del
d
azione di re
SS
SN versati con il premio
o di assicura
esponsabilittà civile perr i veicoli. Pertanto
P
non
nè
più presente la Colonna 1 nel Rigo E
E21.
TIPOLOGIE DI CON
NTRIBUTI
Tra i contrib
buti previden
nziali e assistenziali obb
entrano:
bligatori rie
• i contrributi previde
enziali e assistenziali ccorrisposti dagli spedizio
onieri dogannali, non lav
voratori dipe
endenti;
m
di ca
ategoria (co mmercianti, artigiani, prrofessionisti ecc.);
• i contriibuti INPS, mutue
• i contriibuti versati da quei sog
ggetti tenutti all’assicu
urazione obbligatoria p
presso il Se
ervizio Sanittario Nazionale, in quanto
q
non assistiti da sservizio muttualistico pub
bblico;
o previdenza
a per la quo
ota a carico dell’agente
d
ntante, vers
sati a cura del• i contriibuti al fondo
o rappresen
la casa
a mandante all’ENASAR
RCO;
• i contrributi agricoli unificati versati al l’INPS (ex SCAU), per costituire laa propria po
osizione pre
evidenzia
ale e assistenziale (è ind
deducibile la
a parte dei co
ontributi che
e si riferisce ai lavoratorri dipendenti);
• i contriibuti versati per l’assicurazione obb
bligatoria INA
AIL riservata
a alle personne del nucleo familiare per
p
la tutella contro gli infortuni domestici (c.d . assicuraziione casalin
nghe).
I ccontributi verrsati sul com
mpenso di co
o.co.pro. non
n devono ess
sere indicati in quanto si tratta di on
neri
già
à dedotti dal reddito da parte
p
del sos tituto d’imposta.
CONTRIBUTI VOLON
NTARI
Tra
•
•
•
•
•
i contrib
buti previden
nziali e assistenziali non
n obbligato
ori rientrano:
i contriibuti pagati all’INPS
a
perr la prosecuzzione volontaria di una forma
f
di asssicurazione obbligatoria;
o
;
i contriibuti per il risscatto degli anni di laure
ea;
i contriibuti per il risscatto del se
ervizio milita
are;
i contriibuti per la ricongiunzion
r
ne di period i assicurativ
vi diversi;
i contriibuti versati al “fondo ca
asalinghe”.
I contributi previdenziali volontari sono:
s
e a contratti stipulati a partire
p
dal 1°° gennaio 20001;
• deduciibili: quelli pagati in base
• detraib
bili, sino ad un
u ammonta
are massimo
o pari a euro
o 1.291,14: quelli
q
versatti in base a contratti stip
pulati fino
o al 31 dicem
mbre 2000.
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
3
389
QUADRO E
CA
ASI RISOLT
TI (PRASSI AGENZIA DELLE
D
ENT RATE)
circolare 10
0 giugno 20
004, n.
24/E
No
on sono ded
ducibili le somme versatte all’INPS per
p ottenere
e
l’ab
bolizione del divieto di cu
umulo tra peensione di an
nzianità e at-tivi tà di lavoro e quelle rela
ative alla reg olarizzazione
e dei periodii
pre
egressi, in quanto
q
non possono esssere consid
derate come
e
con
ntributi previd
denziali obblligatori o facooltativi.
circolare 13
3 maggio 20
011, n.
20/E
In ccaso di conferimento di assegni
a
per lla collaboraz
zione ad atti-vità
à ricerca di cui
c all’art. 51, comma 6, LLegge n. 449
9/1997 , non
n
son
no deducibilii, da parte de
el titolare deell’assegno di ricerca, ov-verro del familiare di cui sia
s fiscalmennte a carico, i contributii
pre
evidenziali a suo carico, trattenuti e vversati all’INPS dall’ente
e
di rricerca.
CONTRIBUT
C
TI CORRISP
POSTI PER CONTO D
DI TERZI
In caso di con
ntributi corriisposti per conto
c
di altrii (ad esemp
pio, impresa
a familiare),, la deduzione compete
e
un
nicamente a lla persona per conto de
ella quale i ccontributi so
ono stati vers
sati.
Poiché la ricevu
uta del pagamento dell contributo
o risulta intes
stata solo all titolare dell’impresa, sii
ritien
ne opportuno
o conservare
e la docume
entazione so
ottoscritta da
al titolare atttestante il sostenimento
s
o
della
a spesa per conto
c
del collaboratore.
SP
PESE SOSTTENUTE PER
R FAMILIARI A CARIICO
I contributi
c
so
ono deducibili dal contribuente anch
he nel caso in cui siano
o sostenuti nnell’interesse del coniu-ge
e, dei figli o di altri familiari a carico.
LIMITI ALLA DEDUZIO
ONE
No
on sono pre
evisti limiti alla
a deduzion
ne. Se il con
ntributo è ve
ersato per conto
c
di un aaltro soggettto, la dedu-zio
one compete unicamente al soggettto per conto
o del quale i contributi sono
s
versatii, ove la Leg
gge preveda
a
l’e
esercizio dell diritto di rivvalsa.
I contributi
c
prrevidenziali dovuti da un soggetto deceduto, qualora
q
siano successivvamente verrsati dal co-niuge supersttite sono deducibili dal reddito
r
com plessivo di quest’ultimo
o. Tale princcipio si applica nel caso
o
di contributi:
d appartene
enza del de cuius (risolu
uzione 28 apprile 2009, n. 114/E);
• versati allla forma pensionistica di
er il riscatto di laurea e versati
v
a favvore del con
niuge decedu
uto (risoluzioone 31 ottob
bre 2005, n..
• dovuti pe
155/E).
DOCUMENTTAZIONE
Ai fini della de
eduzione, la spesa è certificata da:
• ricevute d
di pagamentto;
ntazione rilassciata dall’ente previden
nziale.
• documen
COMPILAZI
C
IONE RIGO
O E21
Ne
el Rigo E21
1 del Mod. 730 va indic
cato l’imporrto dei contrributi previde
enziali ed aassistenziali,, versati nell
20
014, senza a
alcun limite.
39
90
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
Importo de
ei altri
contributi versati
v
RIGO E22 - ASSEG
GNO PERIIODICO C
CORRISPO
OSTO AL CONIUG E
Il Rigo E22
2 è dedicato all’indicazio
one degli asssegni period
dici corrispos
sti, nel 20144, all’ex coniuge.
TIPOLOGIE DI ONER
RI
Si tratta de
ell’assegno periodico
p
corrisposto al coniuge, an
nche se res
sidente all’eestero, in co
onseguenza
a di
separazion e legale ed effettiva, di scioglimentto od annulla
amento del matrimonio
m
o di divorzio
o, risultante da
provvedime
ento dell’autorità giudizia
aria.
Non sono d
deducibili:
• gli asssegni corrisp
posti per il mantenimen
m
nto dei figli. Tali assegn
ni, infatti, noon vanno né
é dichiarati dal
d
coniug
ge che li perccepisce, né dedotti dal cconiuge che
e li versa;
• le mag
ggiori somme corrispostte alla ex m
moglie a titolo
o di adegua
amento ISTA
AT dell’asse
egno di mantenimentto, a meno che l’aumen
nto non sia stato specificamente previsto
p
dal giudice nella sentenza di
separa
azione (risolu
uzione 19 no
ovembre 20 08, n. 448/E
E);
• le som
mme corrispo
oste in un’un
nica soluzion
ne (circolare
e 12 giugno 2002,
2
n. 50//E);
• il paga
amento a ratte dell’asseg
gno una tan
ntum versato
o al coniuge
e separato. IIn particolarre l’erogazio
one
in un’u
unica soluzio
one della som
mma stabilitta per il man
ntenimento dell’ex
d
coniuuge non può essere dedotta dall ’imponibile, neanche se
e il versame
ento viene fatto in forma rateale. LLa possibilità
à di rateizza
are
l’asseg
gno, infatti, è solo una diversa
d
moda
alità di liquid
dazione di una cifra conncordata libe
eramente tra
a le
parti e non più rive
edibile nel te
empo. È l’essclusione di qualsiasi su
uccessiva doomanda di contenuto
c
ecconomico
o che differe
enzia l’asseg
gno una tan
ntum da quello corrispos
sto periodicaamente, il cu
ui importo può
p
essere
e invece mod
dificato in un secondo m
momento sia
a in aumento
o che in dim
minuzione. In
n questo casso,
gli ass egni sono assimilati
a
ai redditi
r
di lavvoro dipende
ente per l’ex
x marito o m oglie che li riceve, mentre
rappre sentano one
eri deducibilli per il contrribuente che
e li versa, a patto che im
mporto e periodicità di pap
gamen
nto siano sta
abiliti da un provvedime
ento dell’autorità giudiz
ziaria (risolu zione 11 giugno 2009, n.
153/E)).
LIMITI ALLLA DEDUZIIONE
Non sono p
previsti limiti alla deduzio
one.
Qualora l’a
assegno corrrisposto al coniuge
c
non
n contenga la specifica della parte destinata al
a coniuge e di
quella dest inata al man
ntenimento dei
d figli, l’imp
porto deducibile sarà pa
ari al 50% deell’assegno ricevuto.
DOCUME
ENTAZIONE
E
Ai fini della deduzione, la spesa è certificata d
dalla sentenz
za di separa
azione o divoorzio, unitam
mente alle certificazioni re
elative all’errogazione mensile degli importi.
COMPILA
AZIONE DE
EL RIGO E2
22
Nel Rigo E2
22 del Mod. 730 va indic
cato:
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
3
391
QUADRO E
•
•
Colonna 1
1: il Codice fiscale del ssoggetto al quale sono state erogaate le somme
e (ex coniu-ge);
2 l’importo dell’assegno
d
o periodico erogato,
e
sen
nza alcun lim
mite.
Colonna 2:
Cod
dice fiscale
dell’ex coniuge
Importo dell’asseggno
eroga
ato
RIGO E23 - CONTRIIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZ
ZI DOMES
STICI E FA
AMILIARI
Il Rigo E23 è dedicato all’indicazion
a
e dei contri buti previde
enziali ed as
ssistenziali, vversati nel 2014
2
per glii
ad
ddetti ai servvizi domesticci e all’assis
stenza perso
onale e familiare.
TIPOLOGIE DI ONERI
Si tratta dei ccontributi obbligatori verrsati per gli addetti ai se
ervizi domes
stici e per l’ assistenza personale o
familiare (ad e
esempio: ba
aby-sitter e assistenza
a alle person
ne anziane)), per la partte a carico del
d datore dii
lav
voro.
La
a deduzione in esame non pregiudic
ca la possib
bilità di porta
are in detrazione le spesse sostenute
e per addettii
all’assistenza personale nei
n casi di non
n autosuffiicienza nello
o svolgimento degli atti della vita qu
uotidiana, dii
cu
ui al Rigo da
a E8 a E12, Codice
C
15.
LIMITI ALLA DEDUZIO
ONE
La
a deducibilità
à è consentiita, nel limitte massimo
o di 1.549,37
7 euro.
DOCUMENTTAZIONE
Ai fini della de
eduzione, la spesa è certificata dalle
e ricevute di versamento dei contribbuti.
COMPILAZI
C
IONE RIGO
O E23
Ne
el Rigo E23
3 del Mod. 730 va indicato l’imporrto dei contrributi, versa
ati nel 2014,, nel limite massimo dii
1.549 euro.
Importo
dei
contributi versati
Max
1.549
RIGO E24 - CONTRIIBUTI ED EROGAZIO
E
ONI A FA
AVORE DI ISTITUZIO
ONI RELIG
GIOSE
Il Rigo E24 è dedicato all’indicazione delle erog
gazioni libera
ali in denaro
o corrispostee, nel 2014,, a favore dii
nti religiosi ittaliani.
en
TIPOLOGIE DI ONERI
Trra le istituzio
oni religiose italiane son
no comprese
e:
• l’Istituto ccentrale per il sostenime
ento della C hiesa catto
olica italiana;
39
92
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
l’Union
ne italiana delle
d
Chiese
e cristiane a
avventiste del
d 7º giorn
no, in tal ca so le erogazioni sono ded
stinate
e al sostenta
amento di ministri di cul to e mission
nari e a specifiche esigeenze di culto
o e di evang
gelizzazio
one;
l’Ente morale delle
e assemble
ee di Dio in
n Italia, in ta
al caso le errogazioni soono destinatte al sostentamento di ministri di
d culto, cura
a delle anime
e e amminis
strazione ecc
clesiastiche;;
esa Valdese
e, Unione de
elle Chiese metodiste e valdesi perr fini di cultoo, istruzione e beneficen
nza
la Chie
e per i medesimi fiini delle Chiese e degli e
enti facenti parte dell’orrdinamento vvaldese;
ne Cristiana
a Evangelic
ca Battista d’Italia per fini
f di culto, istruzione e beneficenz
za che le so
ono
l’Union
propri e per i mede
esimi fini delle Chiese e degli enti aventi
a
parte nell’Unione;
n
esa Evange
elica Lutera
ana in Italia e le comunittà ad essa collegate,
c
in tal caso le erogazioni sos
la Chie
no desstinate al sostentamento
o di ministri di culto e a specifiche esigenze
e
di culto e di evangelizzazzione;
ne delle co
omunità ebrraiche italia
ane, in tale caso sono deducibili aanche i con
ntributi annu
uali
l’Union
versatii;
della S
Sacra Arcid
diocesi orto
odossa d’Ittalia ed Esa
arcato per l’Europa M
Meridionale,, enti da esssa
controlllati e comun
nità locali, per i fini di cu
ulto, istruzione, assisten
nza e beneficcenza;
dell’En
nte patrimo
oniale della Chiesa di G
Gesù Cristo
o dei Santi degli ultimii giorni per attività di re
eligione o di culto, per
p attività dirette alla prredicazione del vangelo
o, celebrazioone di riti e cerimonie re
eligiose, svolgimento
o dei servizi di culto, attiività mission
narie e di evangelizzazioone, educaz
zione religiossa,
cura de
elle necessitò delle anim
me, rimborso
o delle spes
se dei ministri del culto e dei mission
nari;
della C
Chiesa Apo
ostolica in Italia ed entti ed opere da essa controllati, perr i fini di culto, istruzion
ne,
assiste
enza e bene
eficenza;
dell’Un
nione Budd
dhista Italiana e degli o
organismi civ
vilmente rico
onosciuti daa essa rapprresentati, pe
er il
sosten
ntamento dei ministri di culto
c
e le atttività di religione o di culto;
dell’Un
nione Induiista Italiana
a e degli org
esentati, per il
ganismi civiilmente riconosciuti da essa rappre
sosten
ntamento dei ministri di culto,
c
le esig
genze di cultto e le attivittà di religionne o di culto..
Evventuali erog
gazioni liberrali eseguite a favore di istituzioni religiose d
diverse da quelle appe
ena
ele
encate non costituiscono
c
o onere dedu
ucibile.
LIMITI ALLLA DEDUZIIONE
La deducib ilità è conse
entita nel lim
mite massimo
o di 1.032,91
1 euro per ogni ente o isstituto religio
oso.
DOCUME
ENTAZIONE
E
Ai fini della
a deduzione,, la spesa è certificata d
dalle ricevute
e di versamento effettuaate o dalle quietanze
q
lib
beratorie rilassciate dagli enti.
e
In particola
are, il decreto del Ministro delle fina
anze del 12 dicembre 19
988 ha preccisato che i contributi
c
a favore dell’Isttituto, per po
oter essere dedotti, dev ono essere documentatti da:
• bollettiino di versam
mento in con
nto corrente postale;
nza liberatorria redatta su
s appositi sttampati dell’Istituto;
• quietan
• in caso
o di bonifico
o bancario a favore dell’’ente, ricevu
uta rilasciata
a dall’aziendda di credito al cliente che
c
attesti l’accredito dell’importo
d
erogato.
Le erogazio
oni all’Istituto per il sosttentamento d
del clero possono esserre effettuatee anche con carta di cre
edito in analog
gia a quanto
o disposto pe
er le ONLUS
S e le associazioni di pro
omozione soociale.
I contributi possono esssere versatii in banca, p
presso l’uffic
cio postale, e con le moddalità di pag
gamento pre
eviste dall’art. 23 D.Lgs. n.
n 241/1997 quali carte d
di debito, di credito e prepagate, asssegni banca
ari e circolarri.
I contribuen
nti devono conservare
c
le
e ricevute d ei versamen
nti relativi alle suddette erogazioni. Inoltre, chi effettua versa
amenti a tito
olo di libera
alità alla Chiiesa o a ON
NLUS media
ante carta d i credito deve conserva
are
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
3
393
QUADRO E
l’e
estratto contto ed esibirlo
o in caso di controllo de
ella dichiarazione dei redditi (risoluzzione 3 agosto 2009, n..
19
99/E).
COMPILAZI
C
IONE RIGO
O E24
Ne
el Rigo E24
4 del Mod. 730 va indica
ato l’importo
o delle eroga
azioni liberalli, versate neel 2014, nel limite mas-sim
mo di 1.032 ,00 euro perr ciascun en
nte.
Imporrto
delle
eroga
azioni liberali
Max
versate
1.032
2 per ogni
ente
RIGO E25 - SPESE MEDICHE
M
E DI ASSISSTENZA DEI
D PORTA
ATORI DI H
HANDICA
AP
Il Rigo E25 è dedicato all’indicazion
a
ne delle spe
ese generiche e per l’a
assistenza sspecifica sos
stenute, nell
20
014, dai disa
abili, indipen
ndentemente
e dal fatto ch
he fruiscano
o o meno delll’assegno.
TIPOLOGIE DI ONERI
So
ono compre se in questa
a categoria di oneri le s
spese mediche generic
che e di asssistenza sp
pecifica ne-ce
essarie nei ccasi di grave
e e permane
ente invalidiità o menom
mazione sostenute per i soggetti di cui al Rigo
o
E3
3.
Le
e spese di a ssistenza sp
pecifica sosttenute per i soggetti porrtatori di han
ndicap sono quelle relative a:
• spese di assistenza infermieris
stica e riabil itativa;
ossesso del la qualifica professionale di addettto all’assisttenza di ba-• spese re lative al perrsonale in po
peratore teccnico assiste
enziale esclu
usivamente dedicato
d
all’assistenza ddiretta della persona;
se o di op
nto delle atttività assiste
enziali di nuccleo;
• spese rellative al perrsonale di coordinamen
di educatore
e professionale;
• spese rellative al perssonale con la qualifica d
zione e/o di terapia occ
cupazionale.
• spese rellative al perssonale qualificato addettto ad attivittà di animaz
Posssono essere ammesse alla
a detrazion
ne d’imposta
a le spese sostenute perr le prestazioni sanitarie
e
rese alla persona dalle figurre profession
nali elencate nel decreto
o ministerialee 29 marzo 2001,
2
anche
e
senzza una specifica prescriz
zione medica
a. Ai fini della
a detrazione, dal documeento di certifficazione dell
corrispettivo rilassciato dal pro
ofessionista sanitario dov
vranno risulttare la relativva figura pro
ofessionale e
la de
escrizione de
ella prestazio
one sanitaria resa (circola
are 1° giungo
o 2012, n. 199/E).
overo di un
n portatore di
d handicap
p in un istituto di assiste
enza e ricoveero non è po
ossibile por-In caso di rico
e riguarda la
a spese meddiche e para
amediche dii
tare in deduz ione l’intera retta pagatta, ma solo la parte che
ssistenza sspecifica, che devono
o essere d
distintamente
e indicate nella docuumentazione
e rilasciata
a
as
da
all’istituto.
Le s
spese chirrurgiche pe
er prestazion
ni specialisttiche, protesi dentarie e sanitarie
e, mezzi dii
acco
ompagnamen
nto, di locom
mozione, di deambulazione, di solle
evamento e per i sussidi tecnici e
informatici rivolti a facilitare l’autosufficien
nza e l’integrrazione di qu
uesti soggettti rientrano trra quelle perr
le qu
uali spetta la detrazione da indicare n
nella Sezion
ne I nei Righi E1, E2, E33 e E4.
LIMITI ALLA DEDUZIO
ONE
No
on è previsto
o alcun limitte massimo deducibile p
per questo tipo di onere..
39
94
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
Le spese ssono deducibili anche se sono statte sostenute
e per i familiari compressi tra quelli indicati all’a
art.
433 c.c., an
nche se non
n fiscalmen
nte a carico .
DOCUME
ENTAZIONE
E
La deduzio
one spettante
e per l’acquisto di mediicinali deve essere docu
umentata daa fattura o da
d scontrino fiscale parla nte in cui siano specific
cati la natura
a e la quanttità dei prodo
otti acquistaati, il Codice alfanumericco,
identificativvo della qualità del farm
maco, posto sulla confez
zione del me
edicinale noonché il Cod
dice fiscale del
d
destinatario
o.
In particola
are, la “qualità” del farm
maco dal 1° g
gennaio 201
10 deve ess
sere indicataa con il numero di autorrizzazione all’’immissione in commerc
cio (Codice AIC) invece
e che con la denominazzione specifica del mediicinale.
COMPILA
AZIONE RIG
GO E25
Nel Rigo E 25 del Mod. 730 va ind
dicato l’impo
orto delle spese mediche generichee e di assistenza specifiica
ostenute nel 2014, senza
per soggettti disabili, so
a alcun limitte massimo.
Importo
delle
e
se
spes
med
diche generiiche e di assisten
ns
za specifica
RIGO E26 - ALTRI ONERI DEDUCIBILLI
Il Rigo E26
6 è dedicato all’indicazio
one di alcun i oneri dedu
ucibili diversii da quelli inndicati nei Righi precede
enti.
Nella Colon
nna 1 deve essere indic
cato il Codicce e nella Co
olonna 2 il relativo impoorto.
TIPOLOGIE DI ONER
RI
Le spese d
deducibili so
ono varie. Esse vengon
no sintetizza
ate nella tabella che seggue, con l’in
ndicazione del
d
Codice da rriportare nellla Colonna 1.
Codice da
d
indicare in
Colonna
a1
1
2 (*)
Tipo di onere,
o
carattteristiche e llimiti
Contrib
buti versati a i fondi integrrativi al Servizio Sanitarioo Nazionale per un impo
orto
non superiore a 3.6
615,20 euro (nel
(
computo
o di tale limitee concorre l’importo indiccato nel punto
p
163 d ella Certifica
azione Unica
a che è già sstato dedotto
o dal datore
e di
lavoro e che non de
eve pertanto essere indic
cato in questto Rigo); la deduzione sp
petta anch
he per quanto
o sostenuto nell’interesse
e delle persoone fiscalmente a carico.
Contrib
buti, donazio
oni e oblazio
oni erogate alle Organiizzazioni No
on Governative
(ONG) riconosciute
e idonee, che
e operano ne
el campo dellla cooperaziione con i Pa
aesi in via
a di sviluppo
o. Tali contriibuti sono de
educibili nellla misura ma
assima del 2%
2
del reddito complesssivo (comprensivo dell’iimponibile allla cedolare secca sulle locazioni). I contribue
enti devono comunque conservare
c
ccopia delle ricevute
r
di verv
samentto in c/c posttale, le quiettanze liberato
orie e le ricevvute dei bon
nifici bancari relativi allle somme e
erogate. Per tali liberalità
à è possibilee indicare, in
n alternativa
a al
Codice 2, il Codice
e 3 in presen
nza del quale
e chi presta ll’assistenza fiscale dedurrà
tali imp
porti nella m
misura massima del 10%
% del redditoo complessiv
vo dichiarato e,
comunq
que, nella m isura massim
ma di 70.000
0 euro. L’elennco delle ON
NG riconosciu
ute
idonee è consultab ile sul sito ww
ww.esteri.it.
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
3
395
QUADRO E
Codice da
indicare in
Colonna 1
3 (*)
4 (*)
5
6
396
Tipo di onere, caratteristiche e limiti
Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di Organizzazioni Non Lucrative
di Utilità Sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e
associazioni riconosciute. Dette liberalità possono essere dedotte se erogate in
favore di:
• Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (di cui all’art. 10, commi 1, 8 e 9
del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
• associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto
dall’art. 7, commi 1 e 2, della Legge 7 dicembre 2000, n. 383;
• fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la
promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);
• fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal D.P.C.M. 15
aprile 2011 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2011, n. 179) e dal D.P.C.M. 18
aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2013, n. 181).
Il soggetto che presta l’assistenza fiscale dedurrà tali importi nel limite del 10% del
reddito complessivo dichiarato (comprensivo dell’imponibile alla cedolare secca
sulle locazioni) e, comunque nella misura massima di 70.000 euro.
Nel Rigo E26 non devono essere indicate le somme per le quali si intende fruire
della detrazione d’imposta del 26% prevista per le erogazioni liberali a favore delle
ONLUS (Righi da E8 a E12, codice 41) e le somme per le quali si intende fruire
della detrazione d’imposta del 19% prevista per le associazioni di promozione sociale (Righi da E8 a E12, codice 23); pertanto, il contribuente deve scegliere, con
riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d’imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.
Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di
quelli vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali. Dette liberalità possono
essere dedotte se erogate in favore di:
• università, fondazioni universitarie (di cui all’art. 59, comma 3, Legge 23 dicembre 2000, n. 388);
• istituzioni universitarie pubbliche;
• enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e
l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
• enti parco regionali e nazionali.
Somme che in precedenti periodi d’imposta sono state assoggettate a tassazione,
anche separata, e che nel 2014 sono state restituite all’ente che le ha erogate
(può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi - lavoro autonomo occasionale o altro).
L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione
può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta
successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze.
Questo codice va utilizzato anche per riportare gli importi indicati al punto 162 della Certificazione Unica.
Con questo codice va indicato anche l’ammontare non dedotto nel periodo
d’imposta precedente, riportato nel Rigo 149 del prospetto di liquidazione Mod.
730-3/2014 (Colonna 1 per il dichiarante, Colonna 2 per il coniuge) oppure nel Rigo RN43, Colonna 9, del Mod. UNICO PF 2014.
Altri oneri deducibili diversi da quelli sopra riportati, quali:
• il 50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa
l’imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel
2014;
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
QUADRO E
Tipo di onere, caratteristiche e limiti
Codice da
indicare in
Colonna 1
• canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sul reddito degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi a consorzi obbligatori per Legge o per provvedimento della Pubblica amministrazione, esclusi i
contributi agricoli unificati: sono deducibili per l’intero importo corrisposto; sono
deducibili anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al complessivo in conseguenza dell’effetto di
sostituzione dell’Irpef da parte dell’IMU, sempreché il contributo obbligatorio
non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La
deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca
(risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013);
• assegni periodici corrisposti a seguito di testamento o di disposizioni contenuti
nell’atto di donazione modale: sono deducibili gli interi importi;
• assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell’art. 433 c.c.: sono deducibili gli importi risultanti dai provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
• indennità per la perdita dell’avviamento corrisposto per disposizione di Legge
al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
uso diverso da quello abitativo; se a corrispondere l’indennità è una società
semplice, l’importo è deducibile pro quota dai soci;
• somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, che erroneamente sono stati assoggettati a tassazione;
• erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio previsto dalla Legge 30 luglio 1990, n. 217;
• il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri. Le spese in
oggetto devono essere certificate dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico
di curare la procedura di adozione. L’albo degli enti autorizzati è consultabile
sul sito Internet www.commissioneadozioni.it. Rientrano in questa tipologia anche le spese sostenute dagli aspiranti genitori che avendo iniziato la procedura
prima del 16/11/2000 si sono avvalsi di enti non autorizzati o hanno iniziato
procedure di adozione senza l’aiuto di intermediari, la deducibilità di tali spese
è ammessa se la prosecuzione della procedura è stata successivamente autorizzata dalla commissione di cui sopra.
Tra tali spese deducibili sono comprese:
• assistenza che gli adottanti hanno ricevuto;
• legalizzazione o traduzione di documenti;
• richiesta di visti;
• trasferimento e soggiorno all’estero;
• quota associativa ad enti;
• altre spese documentate finalizzate all’adozione.
Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite in euro.
Nota:
(*) Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero
mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le
erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso
di eventuale richiesta dell’Amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito.
DOCUMENTAZIONE
Le erogazioni di cui ai Codici 2, 3 e 4 devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario,
ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di
eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta
di credito.
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
397
QUADRO E
COMPILAZI
C
IONE DEL RIGO E26
Ne
el Rigo E26 del Mod. 73
30 va indicatto:
• alla Colo nna 1: il rela
ativo Codice
e come elenccato sopra;
porto corrispondente, ne
el rispetto de
egli eventua
ali limiti mas simi di dedu
ucibilità pre-• alla Colo nna 2: l’imp
visti.
C
Codice (da 1 a 6)
Impo
orto delle spesse
mediche generichhe e di
assis
stenza specificca
CONTRIBU
C
UTI PER LA
A PREVIDENZA COM
MPLEMEN
NTARE - RIGHI E27--E31
DISCIPLINA
A GENERALLE SULLA PREVIDENZ
P
ZA COMPLLEMENTAR
RE
Co
on il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 25
52 sono statte riformate le forme di previdenza per l’erogaz
zione di trat-tamenti pensiionistici com
mplementari del sistema
a obbligatorio, al fine di assicurare più elevati livelli di co-pe
ertura previd
denziale.
CONTENUTO
C
O DELLA RIFORMA
R
Le
e principali n
novità della riforma
r
sono
o le seguentti:
• l’adesion e alla previd
denza comp
plementare deve essere
e libera e vo
olontaria, peertanto liberra da condi-zionamen
nti anche di natura fisca
ale;
nire anche con
c il solo co
onferimento del Trattamento di fine rapporto;
• l’adesion e può avven
di pensione autorizzati dalla
d
commiissione di vig
gilanza sui fondi
f
pensioone (COVIP)) alla raccol-• tutti i fond
ta del risp
parmio previdenziale po
ossono esse
ere destinata
ari del TFR maturando
m
ddal 1° genna
aio 2007.
a un fondo
o pensione, il cui finanz
ziamento puòò continuare
e ad essere
e
Mentre nulla cambia per l’adesione ad
ante il versam
mento di contributi a ca
arico del lavo
oratore, del datore di lavvoro, del committente o
atttuato media
mediante con
nferimento del Trattamento di Fine Rapporto (T
TFR), nuove regole sonoo state ema
anate sul re-gime fiscale d
dei fondi sia per quanto riguarda la contribuzione sia per la
a tassazionee dei rendim
menti e delle
e
prrestazioni.
In particolare,, la disciplin
na fiscale de
ella previden
nza complem
mentare delinea un sisteema articola
ato nelle se-gu
uenti fasi:
• dei contriibuti (o fase dell’accumu
ulazione);
menti (o fase dell’investtimento);
• dei rendim
ase dell’erog
gazione.
• delle presstazioni (o fa
na fiscale pre
evede che a
all’esenzione
e dei contributi (entro deeterminati lim
miti di dedu-Sintetizzando , la disciplin
cib
bilità) si acccompagna la
a tassazione
e dei rendim
menti prodottti nella fase di accumullo e la tassa
azione delle
e
prrestazioni errogate (al ne
etto della qu
uota corrisp
pondente ai rendimenti già tassati e al netto dei contributii
no
on dedotti).
Al fine di favo
orire l’adesio
one alle form
me di previde
enza comple
ementare, la
a nuova discciplina, entra
ata in vigore
e
da
al 1° gennaio
o 2007, prevvede importa
anti agevola
azioni fiscali..
39
98
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO E
SOGGETTI INTERESSATI
Alle
•
•
•
•
nuove forme di previdenza possono aderire (individualmente o collettivamente):
i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici;
i lavoratori autonomi e i liberi professionisti;
i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;
i soggetti destinatari del D.Lgs. n. 565/1996.
TIPOLOGIA DELLE FORMA PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI
Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate a erogare una pensione aggiuntiva a quella erogata dagli Istituti di previdenza obbligatoria.
Tali forme sono autorizzate e sottoposte alla vigilanza di una Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
Sono forme pensionistiche complementari:
• i fondi pensione negoziali;
• i fondi pensione aperti;
• i piani individuali pensionistici;
• i fondi pensione preesistenti, istituiti anteriormente al novembre 1992.
Le forme pensionistiche complementari si distinguono anche in collettive e individuali, in base alle modalità istitutive.
Nelle forme collettive l’adesione viene contrattata a livello collettivo e riguarda un gruppo di lavoratori individuati in base all’appartenenza ad una determinata azienda, gruppo di aziende, comparto o settore produttivo; nelle forme individuali invece l’adesione avviene su base rigorosamente individuale a prescindere
dal tipo di attività prestata e dall’esercizio o meno di attività lavorativa.
Le forme collettive sono attuate mediante:
• fondi pensione di natura negoziale istituiti per effetto di un contratto o accordo collettivo di lavoro anche aziendale (c.d. “fondi chiusi”);
• fondi aperti che ricevono adesioni collettive;
• fondi preesistenti.
Esistono, poi, ulteriori forme pensionistiche complementari collettive quali i fondi istituiti dalle casse professionali privatizzate o quelli istituiti o promossi dalle regioni.
Le forme individuali sono attuate mediante adesione individuale a fondi pensione aperti o mediante piani
pensionistici individuali.
FONDI PENSIONE CHIUSI O NEGOZIALI
I fondi pensione negoziali detti anche “chiusi” nascono da contratti o accordi collettivi anche aziendali
che individuano l’area dei destinatari cioè i soggetti ai quali il fondo si rivolge sulla base dell’appartenenza
ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. regione o
provincia autonoma).
Il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo dotato di organi propri (assemblea, organi di
amministrazione e controllo e responsabile del fondo, ecc.).
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
399
QUADRO E
L’attività del fondo pensione negoziale consiste essenzialmente nella raccolta delle adesioni e dei contributi, nell’individuazione della politica di investimento delle risorse la cui attuazione viene affidata a soggetti
esterni specializzati nella gestione finanziaria e nella erogazione delle prestazioni.
FONDI PENSIONE APERTI
I fondi pensione aperti sono istituiti direttamente da:
• banche;
• società di intermediazione mobiliare;
• compagnie di assicurazione;
• società di gestione del risparmio.
Nell’ambito del patrimonio della società che li istituisce, i fondi pensione aperti costituiscono un patrimonio
separato ed autonomo finalizzato esclusivamente all’erogazione delle prestazioni previdenziali.
L’adesione ai fondi aperti può avvenire in forma collettiva o individuale.
La gestione finanziaria del fondo aperto è svolta generalmente dalla stessa società che lo ha istituito.
La banca depositaria, come per i fondi negoziali, deve essere un soggetto esterno.
Il responsabile del fondo aperto svolge la propria attività in modo autonomo rispetto alla società che ha
istituito il fondo e ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell’esclusivo interesse degli aderenti
e nel rispetto di norme, regolamenti e contratti.
L’interesse degli aderenti è tutelato anche dall’organismo di sorveglianza.
PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI
Si tratta di forme pensionistiche individuali realizzate attraverso la sottoscrizione di contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale.
Le regole che disciplinano il rapporto con l’iscritto sono contenute, oltre che nella polizza assicurativa, in
un apposito regolamento, redatto in base alle direttive della COVIP e dalla stessa autorizzato al fine di garantire all’aderente gli stessi diritti e prerogative delle altre forme pensionistiche complementari.
Così come stabilito per le altre forme pensionistiche, le risorse finanziarie accumulate mediante tali contratti costituiscono patrimonio autonomo e separato.
Analogamente ai fondi pensione aperti, inoltre, è prevista la figura del responsabile della forma pensionistica che ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell’esclusivo interesse degli aderenti e nel
rispetto di norme, regolamenti e contratti.
FONDI PENSIONE PREESISTENTI
I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992 che presentano caratteristiche peculiari rispetto ai fondi istituiti successivamente (come ad
esempio la possibilità di gestire direttamente le risorse senza ricorrere a intermediari specializzati).
Il D.Lgs. n. 252/2005 stabilisce che l’adeguamento di tali forme alle norme dello stesso decreto avvenga
secondo criteri, modalità e tempi stabiliti dal Ministero dell’Economia di concerto con quello del lavoro sentita la COVIP.
L’adesione a questa tipologia di fondo avviene su base collettiva e l’ambito dei destinatari è individuato
dagli accordi o contratti aziendali o interaziendali.
400
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
QUADRO
OE
DEDUCIBIILITÀ DEI CONTRIBU
C
UTI
Con la riforrma sono state riviste anche le rego
ole per la de
educibilità dei contributii versati alle
e forme di previdenza com
mplementare.
evisto che sono
Infatti, è pre
s
deducib
bili i contribu
uti versati da
ai lavoratori dipendenti,, autonomi e dagli impre
enditori a form
me pensionistiche comp
plementari d i cui al D.Lg
gs. 21 aprile
e 1993, n. 1224 e al D.Lg
gs. 5 dicemb
bre
2005, n. 25
52, alle cond
dizioni e nei limiti previstti dall’art. 8 del
d medesim
mo D.Lgs. n. 252/2005.
Più precisa
amente, i con
ntributi versati a forme p
pensionistiche complem
mentari, com
mprese quelle
e istituite ne
egli
stati memb ri dell’Union
ne europea e negli Stati aderenti alll’Accordo su
ullo Spazio E
Economico Europeo,
E
so
ono
deducibili d
dal reddito co
omplessivo per un impo
orto non superiore ad eu
uro 5.164,577.
ESEMPIO DI CALCO
OLO DELL’’IMPORTO DEDUCIBILE
Un lavorato
ore che verssa alla previd
denza comp
plementare contributi
c
pari a 2.000 euuro è tassatto con aliquo
ota
marginale IIRPEF del 23%,
2
il costo
o effettivo so
ostenuto dal lavoratore sarà
s
pari a 11.540 euro, con un risparmio fiscale pari a 460 euro.
e
Il predetto llimite di ded
ducibilità non si applica
a ai soggettti iscritti alle forme pe nsionistich
he per le quali
è stato acc
certato lo squilibrio
s
fiinanziario e approvato il piano di riequilibrio dda parte del Ministero del
d
lavoro e de
ella previdenza sociale. Questi
Q
sogg
getti possono
o dedurre se
enza limiti i ccontributi ve
ersati nell’an
nno
d’imposta.
Ai fini del ccomputo del predetto lim
mite di euro
o 5.164,57 si
s tiene contto anche deelle quote ac
ccantonate dal
d
datore di la
avoro ai fond
di per TFR e ai fondi di previdenza del persona
ale dipendennte istituiti aii sensi dell’a
art.
2117 c.c.
Per la parte
e dei contrib
buti versati che non ha nno fruito della deduzio
one, compreesi quelli eccedenti il su
uddetto ammo
ontare, il co
ontribuente comunica
c
allla forma pe
ensionistica complementtare, entro il 31 dicemb
bre
dell’anno s uccessivo a quello in cui è stato e
effettuato il versamento,
v
ovvero, se antecedentte, alla data in
cui sorge ill diritto alla prestazione
e, l’importo non dedotto
o o che non sarà dedottto nella dichiarazione dei
d
redditi.
I lavoratori di prima occcupazione successiva alla data di entrata in vigore
v
del D
D.Lgs. n. 200
05/252 (quin
ndi
successiva al 1° gennaio 2007), ovvero
o
i sog
ggetti che a tale data non
n
risultanoo titolari di una posizio
one
contributiva
a aperta presso un qualsiasi ente d i previdenza
a obbligatoria possono ddedurre i contributi verssati
entro il limiite di 5.164,57 euro. Se
e nei primi ccinque anni di partecipa
azione alle fo
forme pensio
onistiche complementari, tali soggettti hanno effe
ettuato versa
amenti di im
mporto inferio
ore al limite predetto, po
ossono gode
ere
gior limite di deducibilità
à, a partire d
dal sesto an
nno di partecipazione allle forme pe
ensionistiche
ee
di un magg
per i venti a
anni successsivi, nella misura annua
ale di 5.164,5
57 euro incrrementata dii un importo pari alla diffferenza posittiva tra euro 25.822,85 ed i contribu
uti effettivam
mente versati nei primi ccinque anni e, comunqu
ue,
incrementa
ata di un imp
porto non superiore ad e
euro 2.582,29.
Pe
er i lavoratori iscritti da
al 2007 alle forme pens
sionistiche ob
bbligatorie, a partire dall’anno 2012, è
po
ossibile usufrruire per la prima
p
volta d
di tale incen
ntivo.
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
4
401
QUADRO E
Pe
er i contribu
uti versati ne
ell’interesse dei familiarri a carico, spetta
s
al sog
ggetto nei coonfronti del quale dette
e
pe
ersone sono
o a carico la
a deduzione
e per l’ammo
ontare non dedotto dalle persone sstesse, ferm
mo restando
o
l’im
mporto com plessivo di euro
e
5.164,5
57.
Infine, per i diipendenti de
elle pubblich
he amministrrazioni iscritti a forme pe
ensionistichee di natura negoziale
n
dii
cu
ui siano des tinatari (ad esempio, il Fondo Scuo
ola Espero destinato
d
ai lavoratori d ella scuola) continuano
o
ad
d applicarsi le vecchie disposizioni
d
vigenti fino al 31 dicem
mbre 2006 e, pertanto, l ’importo ded
ducibile non
n
pu
uò essere su
uperiore al 12% del red
ddito comple
essivo e, co
omunque, a 5.164,57 euuro al netto dell’importo
o
già escluso da
al sostituto d’imposta.
d
DE
EDUCIBILIT
TÀ CONTRIBUTI PREV
VIDENZA CO
OMPLEMEN
NTARE
40
02
Tipolo
ogia
di contrib
buzione
Modalità dii deduzione
Rigo de
el Quadro E
Contributi a deducibilità ordinaria
Deducibili
D
da
al reddito com
mplessivo pe
er un importto
non
n superiore
e ad euro 5.1
164,57.
E27
Contributi versati da
lavoratori di
d prima
occupazione
e
Deducibili
D
da
al reddito com
mplessivo pe
er un importto
non
n superiore
e ad euro 5..164,57. Se nei primi cinnque
q
anni di p
partecipazion
ne alle forme pensionisttiche
c
complem
mentari, tali soggetti han
nno effettuatto
versamenti
v
d
di importo inferiore al lim
mite predettoo,
possono
p
god ere di un ma
aggior limite di deducibillità
à, a partire d
dal sesto an
nno di partec
cipazione allle
fo
orme pensio
onistiche e per i venti anni successivvi,
annuale di 5.164,57
nella
n
misura a
5
euro
o incrementaata
a di un impo
orto pari alla differenza po
ositiva tra euuro
o 25.822,85 ed i contrib
buti effettivam
mente versaati
nei
n primi cinq
que anni e, comunque, incrementatta
di
d un importo non superio
ore ad euro 2.582,29.
2
In
n altri termin
ni, come chia
arito con la risoluzione
r
227
dicembre
d
201
11, n. 131/E, è prevista:
• una prima
a fase in cui, in ciascuno dei primi cinnque anni d
di partecipaz
zione a una forma di preevidenza complementtare, la differenza trra
l’importo d
dei contributi versati e il limite annualle
di euro 5..164,57 non è definitivamente persaa,
ma contrib
buisce a form
mare un ulte
eriore plafonnd
di deducib
bilità, da utilizzare entro
o i venti annni
successivii;
nda fase, du
urante la quale il plafonnd
• una secon
così accum
mulato può essere
e
utilizz
zato, a partirre
dal sesto anno e fino al venticinq
quesimo annno
successivo
o, per dedurre dal proprio redditto
complessiivo i contribu
uti versati a forme di preevidenza ccomplementa
are, in aggiu
unta al limitte
annuale d
di euro 5.164
4,57 e fino a concorrenzza
di euro 2. 582,29 annu
ui (per un totale massim
mo
di euro 7.7
746,86).
E28
Contributi versati
v
a
fondi in squilibrio
s
finanziario
Deducibili
D
da
al reddito com
mplessivo se
enza alcun llimite.
m
E29
Contributi
versati
per familiari a carico
Deducibili
D
da
al reddito com
mplessivo pe
er un importto
non
n superiore
e ad euro 5.1
164,57.
E30
Contributi versati
v
a
fondi pensiione negoziali da dipendenti pubblici
Deducibili
D
da
al reddito com
mplessivo pe
er un importto
non
n
superiore
e al 12% de
el reddito co
omplessivo ee,
comunque,
c
a 5.164,57 euro
e
al netto
o dell’importto
già
g escluso d al sostituto d’imposta.
d
E31
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
RIGO E27 - CONTTRIBUTI PE
ER PREVID
DENZA CO
OMPLEME
ENTARE - DEDUCIB
BILITÀ
ORDINARIA
Il Rigo E27
7 è dedicato all’indicazio
one dei conttributi e dei premi
p
versati, nel 2014,, alle forme pensionisticche
complemen
ntari, per le quali
q
il limite
e massimo d
di deducibilità è fissato in misura orddinaria a 5.1
164,57 euro.
TIPOLOGIE DI ONER
RI
Nel Rigo in oggetto van
nno riportate
e le somme versate alle
e forme di prrevidenza coomplementa
are a deducibilità ordinaria, sia che si tratti di fondi negoziali che fondi in
ndividuali.
Per i contributi versati a fondi nego
oziali tramite
e il sostituto
o di imposta, se nel puntto 141 della Certificazio
one
Unica è ind
dicato il codice 1, i dati da indicare sono quelli riportati nei punti 142 e 143 della Certificazio
one
Unica. Per i contributi versati
v
ai fon
ndi negozial i, nonché alle forme pen
nsionistiche individuali, senza il tram
mite del sostittuto di imposta, si dovrà
à indicare l’a
ammontare dei
d versamenti di cui si rrichiede la deduzione.
d
I dipendentti pubblici po
ossono compilare questto Rigo solo per indicare
e i contributti versati ai fondi
f
pensio
one
per i quali n
non rileva la loro qualific
ca.
Invece, perr dichiarare i contributi versati
v
ai fon
ndi negoziali devono com
mpilare il Riggo E31.
Va
anno indicati in questo Rigo
R
anche le somme che
c
sono state versatee a forme pensionistic
p
che
co
omplementa
ari istituite in Stati dell’’UE e in Sta
ati aderenti all’Accordo
o sullo spaz
zio economiico
eu
uropeo inclu
usi nella lista di cui al deccreto emanatto ai sensi de
ell’art. 168-biis TUIR (c.d. “white list”).
LIMITI ALLLA DEDUZIIONE
I contributi indicati in ta
ale Rigo sono assoggetttati al limite massimo di deducibilitàà pari a 5.164
4,57 euro.
DOCUME
ENTAZIONE
E
Per
•
•
•
docume
entare la spesa è neces
ssario avere
e e conserva
are:
le ricevvute di paga
amento;
la docu
umentazione
e rilasciata dall’ente
d
pre
evidenziale;
la Certtificazione Unica
U
(modelllo CU).
COMPILA
AZIONE DE
EL RIGO E2
27
Nel Rigo E 27 del Mod.. 730 va indicato:
olonna 1: l’importo dei contributi cche il datore di lavoro ha dedotto daall’imponibile, indicato nel
n
• alla Co
punto 142 della Certificazione
C
e Unica. Se
e è stato compilato il pu
unto 151 deella Certifica
azione Unica
a previde
enza per fam
miliari a cariico - la cifra da riportare
e nella Colonna 1 è parri alla differe
enza tra gli importi in
ndicati nei seguenti pun
nti della Certtificazione Unica:
U
punto
o 142 e puntto 152 (conttributo dedo
otto
dal red
ddito e riferitto alla previd
denza comp
plementare per
p familiari a carico);
• alla Co
olonna 2: l’importo degli oneri di prrevidenza co
omplementa
are dei quali si chiede la
a deduzione
e in
dichiarrazione e pre
ecisamente::
• contrib
buti versati trramite il sos
stituto d’impo
osta, di cui al
a punto 143
3 della Certiificazione Unica. Se è stato com
mpilato il pun
nto 151 della
a Certificaziione Unica - previdenza
a per familiaari a carico - la cifra da riportare
e nella Colo
onna 2 è parri alla differe
enza tra gli importi indic
cati nei seguuenti punti della
d
Certificcazione U
Unica: punto
o 143 e punto 153 (conttributo non dedotto
d
dal reddito e rifeerito alla pre
evidenza complemen
ntare per fam
miliari a carico);
• somme
e versate sia
a ai fondi ne
egoziali sia a
alle forme pe
ensionistiche individualii senza il tra
amite del sosstituto di imposta.
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
4
403
QUADRO E
RIGO E28 - CONTRIIBUTI VERSATI DA LLAVORATTORI DI PR
RIMA OC
CCUPAZIO
ONE
Il Rigo E28 è dedicato all’indicazione
e dei contrib
buti e dei pre
emi versati, nel 2014, allle forme pensionistiche
e
co
omplementa ri, dai “lavorratori di prim
ma occupazio
one”.
TIPOLOGIE DI ONERI
Ne
el Rigo in og
ggetto vanno riportate le somme ve
ersate alle fo
orme di prev
videnza com
mplementare
e dai lavora-tori la cui prim
ma occupaziione è succe
essiva al 1° gennaio 20
007 ovvero a quei soggeetti che alla stessa data
a
no
on risultano titolari di un
na posizione
e contributiva
a aperta pre
esso un qualsiasi ente ddi previdenza obbligato-ria
a.
Se n
nel punto 141 della Certificazione Un
nica è indica
ato il codice 3, i dati da indicare in questo Rigo
o
sono
o quelli riporttati nei punti 142, 143 e 1
147 della Cerrtificazione Unica.
U
LIMITI ALLA DEDUZIO
ONE
La
a deducibilità
à spetta nella misura ordinaria di 5..164,57 euro
o.
È prevista pe rò una maggiorazione a partire dall sesto anno
o successivo
o di partecippazione alle forme pen-sio
onistiche e per i venti anni
a
success
sivi, se nei p
primi cinque
e anni di parrtecipazionee alle forme pensionisti-ch
he compleme
entari hanno
o effettuato versamenti
v
d
di importo in
nferiore al lim
mite predettoo.
La
a maggiorazzione pari alla differenz
za positiva tra 25.822,85 euro ed i contributti effettivamente versatii
ne
ei primi cinq ue anni è, c omunque, in
ncrementata
a di un imporrto non supe
eriore ad eurro 2.582,29..
A pa
artire dal 20
012, per i lav
voratori iscriitti dal 2007
7 alle forme pensionisticche obbligato
orie, è stato
o
posssibile usufruirre per la prim
ma volta di ta
ale incentivo.
DOCUMENTTAZIONE
Pe
er
•
•
•
documenttare la spes a è necessa
ario avere e conservare::
le ricevutte di pagame
ento;
la docum
mentazione riilasciata dall’ente previd
denziale;
la Certificcazione Unicca (modello CU).
COMPILAZI
C
IONE DEL RIGO E28
Ne
el Rigo E28
8 del Mod. 73
30 va indicato:
• alla Colo
onna 1: l’imp
porto dei con
ntributi che iil datore di lavoro ha dedotto dall’im
mponibile, ris
sultante dal-la somma
a degli impo
orti indicati nei punti 142
2 e 147 della Certificaz
zione Unicaa;
onna 2: l’imp
porto dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall’imponib
bile, indicato
o
• alla Colo
nel punto
o 143 della Certificazio
one Unica, e le somme versate ai fondi negozziali, nonché
é alle forme
e
pensionisstiche individ
duali, senza il tramite de
el datore di lavoro.
RIGO E29 - CONTRIIBUTI VERSATI A FO
ONDI IN SQUILIBRIO
S
O FINANZZIARIO
Il Rigo E29 è dedicato alll’indicazione
e dei contrib
buti e dei pre
emi versati, nel 2014, allle forme pensionistiche
e
co
omplementa ri che risulta
ano in squilib
brio finanzia
ario, per i quali non è pre
evisto alcun limite di deducibilità.
40
04
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
TIPOLOGIE DI ONER
RI
Nel Rigo in oggetto van
nno riportate
e le somme versate alle
e forme di prrevidenza coomplementa
are in squilib
brio
finanziario per le qual è stato appro
ovato il pian
no di riequilib
brio dal Ministero del lavvoro.
Se
e nel punto 141 della Certificazione Unica è ind
dicato il codice 2, i dati dda indicare in questo Riigo
so
ono riportati nei
n punti 142
2 e 143 della Certificazion
ne Unica.
LIMITI ALLLA DEDUZIIONE
Non è previsto alcun lim
mite di dedu
ucibilità. Infa
atti, tali contrributi sono to
otalmente deeducibili.
DOCUME
ENTAZIONE
E
Per
•
•
•
docume
entare la spesa è neces
ssario avere
e e conserva
are:
le ricevvute di paga
amento;
la docu
umentazione
e rilasciata dall’ente
d
pre
evidenziale;
la Certtificazione Unica
U
(modelllo CU).
COMPILA
AZIONE RIG
GO E29
Nel Rigo E2
29 del Mod. 730 va indic
cato:
• alla Co
olonna 1: l’importo dei contributi cche il sostitu
uto d’impostta ha dedottto dall’imponibile di cui al
punto 142 della Certificazione
C
e Unica;
olonna 2: l’importo dei contributi ch
he il datore non ha dedo
otto dall’impponibile dei quali
q
si chie
ede
• alla Co
la dedu
uzione in dicchiarazione di cui al pun
nto 143 della Certificaziione Unica.
RIGO E30 - CONTTRIBUTI VE
ERSATI PEER FAMILIA
ARI A CA
ARICO
Il Rigo E30
0 è dedicato all’indicazio
one dei conttributi e dei premi versati, nel 2014,, alle forme pensionisticche
complemen
ntari per fam
miliari fiscalm
mente a caricco, per la qu
uota da ques
sti non dedootta.
LIMITI ALLLA DEDUZIIONE
Sono dedu cibili dal red
ddito complessivo del ccontribuente
e i contributii versati nelll’interesse dei
d familiari fia solo per la
a quota da q
questi non dedotta.
scalmente a carico, ma
In sostanza
a, la parte de
ei contributi che può no
on essere de
edotta dal so
oggetto a caarico può ess
sere portata
a in
deduzione dal contribu
uente cui risu
ulta a carico
o sempre ne
el rispetto de
el limite di deeducibilità di
d 5.164,57 eue
ro.
DOCUME
ENTAZIONE
E
Per
•
•
•
docume
entare la spesa è neces
ssario avere
e e conserva
are:
le ricevvute di paga
amento;
la docu
umentazione
e rilasciata dall’ente
d
pre
evidenziale;
la Certtificazione Unica
U
(modelllo CU).
COMPILA
AZIONE DE
EL RIGO E3
30
Nel Rigo E3
30 del Mod. 730, se è stato compila
ato il punto 151
1 della Ce
ertificazione Unica, va in
ndicato:
• alla Co
olonna 1: l’importo dei contributi
c
ch
he il sostituto
o d’imposta ha dedotto dall’imponib
bile desumib
bile
dal untto 152 della Certificazione Unica;
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
4
405
QUADRO E
•
alla Colo
onna 2: l’imp
porto dei co
ontributi che il datore di lavoro non ha dedotto e dei quali si chiede la
a
deduzion
ne in dichiara
azione desumibile dal p unto 153 de
ella Certificaz
zione Unica .
RIGO E31 - CONTRIIBUTI VERSATI A FO
ONDI PEN
NSIONE NEGOZIAL I DA DIPE
ENDENTI
PU
UBBLICI
Il Rigo E31 è dedicato all’indicazion
a
ne dei contri buti e dei premi
p
versati, nel 2014, dai dipende
enti pubblicii
alle forme pen
nsionistiche di natura ne
egoziale.
TIPOLOGIE DI ONERI
Ne
el Rigo in o ggetto vann
no riportate le
l somme v ersate dai dipendenti
d
pubblici alle fforme pensionistiche dii
na
atura negoziiale (ad esem
mpio, al Fon
ndo Scuola E
Esperto, des
stinato ai lav
voratori dellaa scuola).
No
on vanno in dicati i prem
mi ed i contributi che il ssoggetto ha invece vers
sato a fondi per i quali non
n rileva la
a
qu
ualifica di lavvoratore pub
bblico.
Pe
ertanto, i dip
pendenti pub
bblici che si iscrivono a forme pens
sionistiche per le quali nnon rileva la loro qualifi-ca
a devono co mpilare il Rigo E27.
Se n
nel punto 141 della Certificazione Un
nica è indica
ato il codice 4, i dati da indicare in questo Rigo
o
sono
o riportati nei punti 142 e 143 della Ce
ertificazione Unica.
LIMITI ALLA DEDUZIO
ONE
Pe
er tali sogge
etti l’importo
o deducibile non può esssere superiore al 12% del reddito complessivo
o e, comun-qu
ue, a 5.164,5
57 euro. Co
on riferimentto ai redditi d
di lavoro dip
pendente, la deduzione non può ino
oltre supera-re
e il doppio de
ella quota di TFR destinata ai fondi pensione, sempre
s
nel rispetto dei ssuddetti limitti.
Ne
el reddito co
omplessivo va
v compreso
o anche que
ello dei fabbrricati assogg
gettato a ced
dolare secc
ca.
DOCUMENTTAZIONE
Pe
er documenttare la spes a è necessa
ario fare riferrimento alla Certificazione Unica (m
modello CU)..
COMPILAZI
C
IONE DEL RIGO E31
Ne
el Rigo E31 del Mod. 73
30 va indicatto:
• alla Colo
onna 1: l’importo dei co
ontributi che
e il sostituto
o d’imposta ha dedotto dall’imponib
bile di cui all
punto 14
42 della Certtificazione Unica;
U
onna 2: l’imp
porto indicato nel punto 144 della Certificazione
e Unica;
• alla Colo
onna 3: l’imp
porto dei con
ntributi che iil datore di la
avoro non ha dedotto daall’imponibile e dei qua-• alla Colo
e Unica.
li si chied
de la deduzio
one in dichia
arazione di ccui al punto
o 143 della Certificazione
C
RIGO E32 - SPESE PER ACQU
UISTO O C
COSTRUZIONE DI ABITAZION
A
NI DATE IN
N
LO
OCAZION
NE
Il Rigo E32, novità di quest’anno, è dedicato all’indicazio
one della de
eduzione perr l’acquisto o la costru-zio
one di abita
azioni date in locazione (D.L. 12 se
ettembre 2014, n. 133, convertito, ccon modifica
azioni, dalla
a
Le
egge 11 novvembre 2014
4, n. 164).
40
06
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO E
IN COSA CONSISTE
Per l’acquisto, effettuato dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della Legge 11 novembre 2014, n.
164, od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo di cui
all’articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è riconosciuta all’acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del
prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di
spesa di 300.000 euro, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari medesime.
La deduzione spetta anche per le spese sostenute dal contribuente per prestazioni di servizi, dipendenti
da contratti d’appalto, per la costruzione di una o più unità immobiliare a destinazione residenziale su aree
edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.
Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall’impresa che esegue i lavori.
La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall’anno nel quale avviene la
stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di Legge per le medesime spese.
CONDIZIONI PER FRUIRE DELLA DEDUZIONE
La deduzione, spetta a condizione che:
a) l’unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno
dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;
b) l’unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
c) l’unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
d) l’unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell’allegato 4
delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009,
ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;
e) il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all’articolo 18 del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi
dell’articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell’articolo 3,
comma 114, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350;
f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.
Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente
all’atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell’alloggio sociale, come definito dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e), D.L. n. 133/2014 e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore
all’importo dei canoni di locazione calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4, lettera e).
COMPILAZIONE RIGO E32
Il Rigo E32 del Mod. 730 si compone di 3 Colonne.
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
407
QUADRO E
COLONNA 1 - DATA STIPULA LOCAZ
ZIONE
Va
a indicata la
a data di stip
pula del contratto di loca
azione dell’im
mmobile acq
quistato o coostruito.
COLONNA 2 - SPESA AC
CQUISTO/CO
OSTRUZIONE
Va
a indicata la
a spesa sostenuta per l’a
acquisto o la
a costruzione dell’immob
bile dato in llocazione, entro
e
il limite
e
di 300.000 eu
uro.
P
SUI MUTUI
M
COLONNA 3 (INTERESSI PASSIVI
a indicato l’importo deglli interessi passivi
p
maturrati nell’anno
o e dipendenti dai mutuui contratti pe
er l’acquisto
o
Va
de
elle unità im mobiliari ogg
getto dell’ag
gevolazione..
Se
e la deduzio
one spetta per
p l’acquisto
o o la costru
uzione di più
ù immobili è necessarioo compilare un Rigo perr
cia
ascun immo
obile utilizzan
ndo ulteriori moduli.
L’ammontare complessivo
o delle spes
se indicate n
non può com
munque esse
ere superioree a 300.000 euro.
Ulterriori modalità
à attuative dell’agevola
azione di cu
ui si discute saranno ddefinite con decreto dell
Minisstero delle in
nfrastrutture e dei trasporrti e del Minis
stero dell'eco
onomia e dellle finanze.
Pe
er la determ
minazione de
ella deduzion
ne spettante
e, da riporta
are nel rigo 13
1 del mod. 730-3, unittamente aglii
alttri oneri ded
ducibili, chi presta
p
assisttenza fiscale
e deve proce
edere nel se
eguente moddo.
To
ot_Spese = somma delle
e col. 2 del rigo E32 di ttutti i modulii compilati. Ricondurre
R
ttale importo nel limite dii
eu
uro 300.000 .
To
ot_Interessi = somma de
elle col. 3 de
el rigo E32 d
di tutti i moduli compilati.
Ca
alcolare Ded
duzione_E32
2 = (20 % dii Tot_Spese
e) / 8 + (20%
% di Tot_Interessi);
Il risultato, arrrotondato, va sommato agli altri one
eri da riporta
are nel rigo 13
1 del mod. 730-3.
X SPESE P
PER INTER
RVENTI DI
D RECUPEERO DEL PATRIMO
ONIO ED
DILIZIO
La
a Sezione IIII del Mod. 730/2015, è dedicata alll’indicazione
e delle spes
se sostenutee nell’anno 2014
2
o neglii
an
nni preceden
nti per gli intterventi di re
ecupero del patrimonio edilizio
e
ed, in particolaree:
• per la risttrutturazione
e di immobili;
uisto o l’assegnazione di
d immobili fa
acenti parte di edifici ristrutturati.
• per l’acqu
che:
In questa Sezzione vanno indicate anc
• le spese sostenute per gli interrventi relativvi all’adozione di misurre antisismicche e all’esecuzione dii
opere pe r la messa in sicurezza statica;
p gli interve
enti di manu
utenzione o salvaguardia
s
a dei boschii.
• le spese sostenute per
NOVITÀ
N
La
a principale novità di quest’anno consiste nella proroga, a tutto
t
il 2014,, delle agevoolazioni di cui si discute
e
e precisamen te:
er le spese relative
r
a interventi di recupero del
d patrimo-• è stata prorogata la detrazione del 50% pe
nio edilizzio;
ata la detra
azione del 65%
6
per gli interventi relativi
r
all’ad
dozione di m
misure antis
sismiche, su
u
• è proroga
edifici ric adenti nelle zone sismiche ad alta
a pericolosiità.
er completezzza si ricord
da che la de
etrazione di cui si discute è stata estesa anchee al 2015 (L
Legge 23 di-Pe
ce
embre 204, n
n. 190, art. 1,
1 comma 47
7).
40
08
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
PROROGH
HE ED ENTR
RATA A REG
GIME
A
Anni
Detra
razione
Limite
e di spesa
Rate
eizzazione
1/1/1998--31/12/1998
4
41%
77.4
468,53
5 o 10 rate annuali
1/1/1999--31/12/1999
4
41%
77.4
468,53
5 o 10 rate annuali
1/1/2000--31/12/2000
3
36%
77.4
468,53
5 o 10 rate annuali
1/1/2001--31/12/2001
3
36%
77.4
468,53
5 o 10 rate annuali
1/1/2002--31/12/2002
3
36%
77.4
468,53
10 ra
ate annuali
1/1/2003--31/12/2003
3
36%
48.000,00
10 ra
ate annuali
1/1/2004--31/12/2004
3
36%
48.000,00
10 ra
ate annuali
1/1/2005--31/12/2005
3
36%
48.000,00
10 ra
ate annuali
1/1/2006-30/9/2006
4
41%
48.000,00
10 ra
ate annuali
1/10/2006-31/12/2006
3
36%
48.00
00,00 (*)
10 ra
ate annuali
1/1/2007--31/12/2007
3
36%
48.00
00,00 (*)
10 ra
ate annuali
1/1/2008--31/12/2011
3
36%
48.00
00,00 (*)
10 ra
ate annuali
1/1/2012-25/6/2012
3
36%
48.00
00,00 (*)
10 ra
ate annuali
26/6/2012-31/12/2015
5
50%
96.00
00,00 (*)
10 ra
ate annuali
Nota
(*) dal 1° ottobre
o
2006
6, l’importo m
massimo di spesa
s
pari a 48.000 euroo, per cui è possibile fru
uire
dell’agevo
olazione IRPE
EF, va riferito
o alla singola
a unità immo
obiliare e nonn più ad ogni persona fisica
che abbia sostenuto le
e spese.
SOGGETTTI INTERESSATI
Possono go
odere della detrazione tutti
t
coloro cche sono assoggettati all’IRPEF
a
(peertanto, esclusivamente
e le
persone fis iche), reside
enti o meno nel territorio
o dello Stato
o.
Più in particcolare posso
ono beneficiare dell’age
evolazione non
n solo i proprietari deggli immobili ma anche tu
utti
coloro che sono titolarii di diritti rea
ali sugli imm
mobili oggetto degli interrventi e che ne sostengono le relatiive
spese.
Pertanto, so
ono interesssati alla detrrazione:
• il proprrietario o il nudo
n
proprie
etario;
• il titola re di un dirittto reale di godimento
g
(u
usufrutto, us
so, abitazion
ne o superficcie);
di locazione
e o comodato
o;
• il sogg etto che occcupa l’immobile a titolo d
di cooperativve divise e in
ndivise;
• i soci d
• i soci d
delle società
à semplici;
• gli imp
prenditori ind
dividuali, limitatamente a
agli immobilii che non rie
entrano fra qquelli strume
entali o mercce.
Ha diritto a
alla detrazione anche ch
hi esegue in
n proprio i la
avori sull’immobile, per le sole spese di acquissto
dei materia
ali utilizzati.
FAMILIAR
RI
La detrazio
one può esssere fruita anche
a
dai fa
amiliari conv
viventi del possessore
p
o detentore
e dell’immob
bile
oggetto del l’intervento, a condizion
ne che:
f
che
e chiede la detrazione;
d
• le spesse siano sosstenute dal familiare
• le fattu
ure e i bonifici siano a lu
ui intestati;
• lo statu
us di convive
ente o como
odatario sus sista al mom
mento di iniz
zio dei lavorii.
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
4
409
QUADRO E
Trra i familiari interessati rientrano:
r
il coniuge,
c
i pa
arenti entro il terzo grad
do, gli affini eentro il seco
ondo grado.
Il coniuge può
ò, inoltre, ussufruire della
a detrazione nell’ipotesi in cui abbia
a sostenuto lla spesa perr la ristruttu-ra
azione di un fabbricato in
n comproprietà ed abbia
a effettuato la comunica
azione di inizzio lavori e il pagamen-to mediante b
bonifico men
ntre la fattura è intestata
a all’altro co
oniuge a con
ndizione chee detta circo
ostanza ven-ga
a annotata ssulla fattura.
ER
REDI
In caso di deccesso del co
ontribuente la detrazione
e si trasmettte agli eredi del decedutto. Pertanto, trattandosii
di un diritto p
per il quale è ammesso
o il trasferim
mento mortis
s causa, seg
gue le medeesime regole giuridiche
e
stabilite per il trasferimento degli altri diritti dal de
e cuius agli aventi causa
a.
In particolare,, nel caso di
d più eredi, ciascuno pu
uò usufruire
e della detrazione in missura proporz
zionalmente
e
pa
ari alla quota
a di eredità spettante.
s
A pa
artire dal 2012,
2
a seguito delle no
ovità introdo
otte dal D.L. n. 201/20111, in caso di decesso
o
dell’a
avente diritto
o, la fruizione del benefi cio fiscale si
s trasmette, per intero, eesclusivamente all’erede
e
che cconservi la detenzione
d
materiale
m
e di retta del ben
ne.
CESSIONE
C
D
DELL’IMMO
OBILE
Prrima delle m
modifiche apportate dal D.L.
D
n. 138//2011, in cas
so di vendita
a dell’unità iimmobiliare (anche a ti-tolo gratuito) ssulla quale sono
s
stati re
ealizzati gli iinterventi di restauro, ris
sanamento cconservativo
o e ristruttu-ra
azione ediliz ia, le detrazzioni non utilizzate in tu tto o in partte dal vendittore spettavvano per i rimanenti pe-rio
odi di impostta all’acquire
ente/donatario persona fisica dell’unità immobilliare.
Se
e era stato sstipulato un contratto prreliminare d i vendita (co
ompromesso
o), l’acquirennte dell’imm
mobile aveva
a
diritto alla dettrazione se era
e stato imm
messo nel p
possesso ed eseguiva gli interventi a proprio ca
arico.
In questo cas o era però necessario
n
che:
c
azione del compromess
c
so presso l’U
Ufficio compe
etente;
• la registra
one, da partte dell’acquirente, degli estremi della registrazione nell’appposito spazio
o del modu-• l’indicazio
lo di inizio
o lavori.
ei diritto di detrarre
d
le qu
uote residue
e si verificav
va in capo alll’acquirente
e solo in ipo-Inoltre, la trassmissione de
ne dell’intero
o immobile o qualora, p
per effetto de
ella cessione pro-quota , la parte ac
cquirente di-tesi di cession
entava proprrietaria esclu
usiva dell’im
mmobile.
ve
Se
e però chi a
acquistava una
u
porzione
e dell’abitaziione era già
à proprietario
o della restaante parte era
e possibile
e
tra
asmettere la
a detrazione
e residua pe
erché si rea
alizzava una
a fattispecie
e assimilabille a quella di cessione
e
de
ell’intera unittà immobilia
are.
Co
on il D.L. n. 138/2011 prima e con il D.L. n. 201
1/2011 dopo
o, le regole sono
s
cambiaate.
Infatti, in sed e di converrsione in Legge del D.L
L. n. 138, è stata introd
dotta la posssibilità, per il venditore
e
de
ell’immobile su cui sono
o stati effetttuati lavori a
agevolati, di mantenere
e le quote reesidue della
a detrazione
e
no
on ancora in
ndicate in dicchiarazione.
In altre parole
e, le rate ressidue posso
ono essere o
oggetto di co
ontrattazione tra le partti, potendo, il venditore,,
de
ecidere di ce
ederle o tene
erle per sé.
Pe
ertanto, vien
ne previsto che
c
le detra
azioni posso
ono essere utilizzate
u
dal venditore ooppure poss
sono essere
e
tra
asferite per i rimanenti periodi
p
d’imp
posta all’acq
quirente pers
sona fisica.
41
10
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
Le nuove d
disposizioni sono applic
cabili anche in caso di permuta
p
(co
onsiderata l’’indubbia as
ssimilazione di
questa alla compravendita) e di do
onazione.
Successiva
amente, con la Manovra
a Monti (D.L . n. 201/201
11), pur man
ntenendo ferrma la possibilità di neg
goziare il tras ferimento de
ella detrazio
one è stata ccompletamente rovescia
ata l’impostaazione.
Infatti, per gli atti stipulati dal 1°° gennaio 2
2012, se nell’atto di trasferimento ddell’unità im
mmobiliare non
n
viene fornitta alcuna sp
pecifica indic
cazione la d
detrazione si trasferisce automaticaamente all’ac
cquirente. Tuta norma (Le
tavia, rispe tto alla form
mulazione originaria della
egge n. 449//1997), il veenditore può trattenere per
p
sé la detrazzione. In qu
uesto caso è necessario
o effettuarne
e esplicita menzione
m
neel rogito. Perrtanto il “sile
enzio” dell’atto
o di compravendita vale
e il trasferim ento della detrazione all’acquirentee.
Le
e regole in ca
aso di venditta dell’abitaz ione su cui sono
s
effettua
ati gli intervennti valgono anche
a
in tutte
e le
ipo
otesi in cui si ha una cessione
c
delll’immobile, anche
a
nelle cessioni a ttitolo gratuito
o (donazione
e e
su
uccessione) e alla permu
uta. Nell’ipote
esi, invece, di
d trasferime
ento mortis ccausa dell’immobile ogge
etto
di interventi di recupero del
d patrimon io edilizio, re
esta invariatto per gli ereedi il diritto a godere de
elle
qu
uote residue
e della detrazione, purch
hé conservin
no la detenz
zione materiaale e diretta
a dell’immobile.
Inoltre, le nuovve disposizio
oni sul trasfe
erimento della detrazione
e trovano appplicazione so
olo qualora per
p
efffetto della cessione pro--quota, il diriitto di proprietà si conso
olida in capoo all’acquiren
nte che diven
nta
prroprietario esclusivo
e
dell’immobile(a
ad es. comp
proprietario per metà cche acquista
a l’altra me
età)
(circolare 1° giugno 2012, n. 19/E).
ACQUISTTO DI DIRITTTO REALE DI GODIM
MENTO PA
ARZIALE
L’acquisto d
di un diritto reale di god
dimento parzziale (ad es
sempio, l’usu
ufrutto) costiituisce titolo
o per la fruizzione della de
etrazione IRPEF sulle riistrutturazion
ni edilizie. Pertanto,
P
la detrazione d’imposta deve
d
essere riconosciuta - qualora la
a relativa spe
esa sia stata
a effettivame
ente sostenu
uta e, quindii, in ogni cas
so, entro i lim
miti dell’impo rto fatturato
o - in relazio
one al valorre dei diritti acquistati dai
d singoli ccontribuenti quali risulta
ano
dall’atto di ccompravend
dita o di asse
egnazione d
del diritto immobiliare.
SATI AGEVO
OLATI - PRIINCIPALE PRASSI
P
AGENZIA DEL
LLE ENTRAT
TE
SOGGETT I INTERESS
Estremi
circolare 10 giugno 2004,
2
n.
24/E
circolare 20 aprile 2005,
2
n.
15/E
risoluzion
ne 9 gennaio 2007,
n. 1/E
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
Chiarimentti
Ne
el caso in cui due soggetti acquistinno uno la nu
uda proprietà
àe
l’a
altro l’usufruttto dell’immo
obile ristruttu rato, la detra
azione calco
olata
a sul 25% de
el prezzo di acquisto devve essere prroporzionata
a ai
risspettivi valorri della nuda proprietà e ddell’usufrutto.
Il coniuge può
ò usufruire della
d
detrazioone nell’ipote
esi in cui abb
bia
so
ostenuto la spesa per la ristrutturaazione di un
n fabbricato in
co
omproprietà ed abbia effettuato il paggamento me
ediante boniffico
m
mentre la fatttura è intestata all’altro coniuge a condizione
c
c
che
de
etta circostan
nza venga an
nnotata sullaa fattura.
L’ acquisto di un
u diritto rea
ale di godimeento parziale
e (ad esemp
pio,
l’u
usufrutto) co
ostituisce tito
olo per la fruizione de
ella detrazio
one
IR
RPEF sulle ristrutturazioni edilizie.. Pertanto, la detrazio
one
d’ imposta dev
ve essere ric
conosciuta - qualora la relativa spe
esa
sia
a stata effetttivamente so
ostenuta e, qquindi, in ogni caso, entrro i
lim
miti dell’impo
orto fatturato - in relazionne al valore dei
d diritti acq
quisttati dai singo
oli contribue
enti quali risuultano dall’a
atto di comprave
endita o di as
ssegnazione del diritto im
mmobiliare.
4
411
QUADRO E
Estremi
E
risoluzione 21 luglio 200
08, n.
314/E
risoluzione 17
2008, n. 442
2/E
nove
embre
circolare 13
3 maggio 201
11, n.
20/E
circolare 9 maggio 201
13, n.
13/E
circolare 21 maggio 201
14, n.
11/E
41
12
Ch
hiarimenti
In re
elazione alle
e modalità di fruizione ddella detrazio
one prevista
a
per i lavori di ris
strutturazione
e edilizia, all’’amministratore giudizia-rio p
può essere riferita
r
la dis
sciplina previista, in gene
erale, per glii
interrventi effettuati sulle parti comuni deegli edifici: pertanto,
p
tale
e
sogg
getto può efffettuare gli adempimenti
a
i con le stes
sse modalità
à
segu
uite dall’amm
ministratore del
d condominnio. Ne cons
segue che la
a
com unicazione e gli altri adempimenti
a
relativi alla
a detrazione
e
posssono essere
e posti in es
ssere dall’am
mministratore
e giudiziale,,
che - nella comu
unicazione di inizio lavorii, da trasmetttere al Cen-tro O
Operativo di Pescara - deve
d
barraree la casella predisposta
a
per ll’amministrattore di condo
ominio ed inddicare nell’apposito spa-zio iil codice fisc
cale dell’amm
ministrazionee giudiziale (da
(
riportare
e
anch
he nelle fattu
ure e nei bon
nifici di pagaamento). l’am
mministratore
e
giud iziale deve quindi
q
rilasciare ai singooli proprietarri una certifi-cazio
one (relativa
a agli interven
nti effettuati e ai pagame
enti eseguiti))
che attesti di ave
er adempiuto
o a tutti gli obbblighi previs
sti ai fini del-la de
etrazione e che indichi la somma ddi cui il parte
ecipante alla
a
com unione può tenere conto
o ai fini della detrazione, determinata
a
in fu nzione della quota di com
munione possseduta.
Ai fin
ni della fruiz
zione della detrazione
d
deelle spese di
d ristruttura-zione
e edilizia è l’amministra
atore giudiziaario del cond
dominio che
e
interragisce col Fisco
F
e non la
a cooperativaa formata da
ai condomini..
Perta
anto, i versa
amenti e tutti gli adempim
menti previstti dalla legge
e
devo
ono essere effettuati
e
dall’amministratoore giudiziario.
Nel caso in cui la fattura e il bonifico siiano intestatti ad un solo
o
com proprietario mentre la spesa di ristrrutturazione è sostenuta
a
da e
entrambi, la detrazione spetta
s
anchee al soggetto
o che non ri-sulti indicato nei predetti doc
cumenti, a coondizione che
e nella fattu-ra ve
enga annotata la percenttuale di spessa da quest’u
ultimo soste-nuta
a. Resta intes
so che l’altro
o soggetto, pper beneficia
are della de-trazi one, deve indicare
i
nella propria ddichiarazione dei redditi,,
nell’a
apposito cam
mpo, il codic
ce fiscale deel soggetto che
c ha effet-tuato
o l’invio.
•
T
Trasferimentto della detrrazione in caaso di deces
sso del con-d
duttore: la re
egola genera
ale (art. 16-bbis, comma 8 TUIR) pre-vvede che la fruizione
f
del beneficio fisscale si trasm
mette, per in-ttero, esclusiivamente all’erede che conserva la
a detenzione
e
m
materiale e diretta
d
del be
ene. Nel risppetto di tale disposizione,
d
,
ssolo l’erede del conduttore che subbentra nella titolarità dell
ccontratto di locazione
l
e che
c conserva
va la detenzio
one materia-lle e diretta del
d bene può portare inn detrazione le rate resi-d
due.
• A
Aventi diritto
o in caso di separazione llegale e lavo
ori successivii
a
alla separazione: hanno diritto alla ddetrazione, se
s hanno so-sstenuto le sp
pese in ques
stione e queeste sono rim
maste a loro
o
ccarico, il pro
oprietario o il nudo propri etario dell’im
mmobile, il ti-ttolare di un diritto
d
reale sullo
s
stesso (uso, usufrutto, abitazio-n
ne), ma anc
che l’inquilino e il comoodatario. App
plicando tale
e
a
ampia previs
sione, la sen
ntenza di seeparazione con cui è as-ssegnato a un
u coniuge l’immobile inntestato all’a
altro coniuge
e
ccostituisce, ricorrendone
r
ogni altro prresupposto, titolo idoneo
o
p
per fruire della detrazione.
La d
detrazione compete anc
che al familiaare conviven
nte del pos-sesssore o deten
ntore dell’imm
mobile sul quuale vengon
no effettuati i
lavorri, purché ne
e sostenga le
e spese, e lee fatture e i bonifici
b
siano
o
a lui intestati. Si tratta di un’in
ndicazione dda seguire ne
ella generali-tà de
ei casi che non
n preclude, tuttavia, la possibilità di
d applicare ill
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
Estremi
circolare 21 maggio 2014,
2
n.
11/E
Chiarimentti
pi ù recente orientamento
o
assunto coon i documenti di prassi in
prrecedenza citati,
c
alle me
edesime conndizioni, nel caso in cui la
sp
pesa sia sta
ata in parte sostenuta ddai familiari conviventi del
d
po
ossessore o detentore de
ell’immobile sul quale so
ono effettuati gli
in terventi di ristrutturazione. Al riiguardo, si precisa che
c
l’a
annotazione sui documen
nti della perccentuale di sp
pesa sostenu
uta
de
eve essere effettuata
e
fin dal primo a nno di fruizio
one del bene
eficio
o e che il co
omportamentto dei contribbuenti deve essere
e
coere
ente
e con detta annotazione.
a
È esclusa lla possibilità
à di modifica
are,
ne
ei periodi d’iimposta successivi, la riipartizione della
d
spesa sos
sttenuta.
Se
e il pagamen
nto delle spe
ese per gli intterventi di re
ecupero del pap
triimonio ediliz
zio o di riqualificazione eenergetica degli
d
edifici sia
m
materialmente
e effettuato dalla
d
società finanziaria che
c ha conce
esso
o un finanziamento al contribuente,
c
, quest’ultim
mo possa fru
uire
de
ella detrazione per gli in
nterventi in eesame a con
ndizione che
e la
so
ocietà che eroga
e
il finan
nziamento paaghi il corris
spettivo al so
ogge
etto fornitore
e con un bon
nifico bancarrio o postale
e recante tuttti i
da
ati previsti dalle
d
disposiz
zioni di riferiimento (caus
sale del verssam
mento con in
ndicazione degli estremii della norm
ma agevolativva,
co
odice fiscale del soggetto
o per conto del quale è eseguito il pap
ga
amento, num
mero di partita IVA del sooggetto a fav
vore del quale
e il
bo
onifico è effe
ettuato) in modo da conssentire alle banche
b
o a PoP
stte Italiane SP
PA di operarre la ritenutaa del 4% (secondo il disp
postto dell’ art. 25
5 del DL n. 78
7 del 2010 ) e il contribu
uente abbia coc
pi a della ricev
vuta del bonifico. L’anno di sostenimento della sp
pesa
a sarà quello
o di effettuaz
zione del boonifico da pa
arte dalla fina
anzia
aria al fornitore della pre
estazione. R
Rimane ferma
a la necessa
aria
su
ussistenza degli altri pres
supposti per la fruizione delle
d
detrazio
oni
in esame.
ricchiesti dalle disposizioni
d
INTERVEN
NTI AGEV
VOLATI
Gli interven
nti che posssono fruire della
d
detrazio
one sono qu
uelli di manu
utenzione sttraordinaria,, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione e
edilizia (prev
visti, rispettiivamente, ddall’art. 3, le
ett. b), c), d),
D.P.R. n. 380/2001) su
ulle singole unità
u
immob
biliari residen
nziali di quallsiasi categooria catastale, anche rurrali
e sulle loro pertinenze.
La nozione
e di pertinenza, nel caso
o in esame, deve essere intesa in senso
s
ampioo, purché es
sistano le co
ondizioni ogge
ettive e sogg
gettive, prev
viste all’art. 8
817 c.c. che
e danno vita al rapporto di pertinenz
za.
L’elemento oggettivo è costituito dalla destin
nazione dure
evole e funzionale di sservizio od ornamento tra
l’elemento d
di pertinenza e l’elemen
nto principale
e, per il miglior uso od ornamento
o
ddi quest’ultim
ma.
L’elemento soggettivo è dato dalla
a volontà de
el proprietario dell’eleme
ento principaale o di chi ne abbia su
ulla
medesima un diritto re
eale o la dettenzione, di porre la pe
ertinenza in rapporto di complemen
ntarietà o strumentalità fu
unzionale de
ell’elemento principale.
Ne consegu
ue che sono
o compresi nell’ambito
n
a
applicativo della disposiz
zione tutti gl i interventi, anche innovvativi, realizza
ati su pertin
nenze o su aree
a
pertine nziali (senza
a alcun limitte numericoo) già dotate
e del vincolo
o di
pertinenzia lità con l’uniità immobilia
are principalle.
È esclusa, quindi, in via
a generale, la possibilità
à di realizza
are volumi au
utonomi risppetto ad una unità immo
obiliare princip
pale.
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
4
413
QUADRO E
Pe
er le sole pa
arti comuni degli
d
edifici residenziali è possibile usufruire delle detrazioone anche per
p le spese
e
di manutenzio
one ordinaria
a (art. 3, lettt. a), D.P.R. n. 380/2001
1).
Trra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
le spese p
per le quali compete
c
la detrazione,
d
o
oltre a quelle per l’esecuzione dei laavori, sono comprese:
le spese per la proge
ettazione e le altre presttazioni profe
essionali con
nnesse;
nque richies
ste dal tipo di intervento;;
le spese per prestazioni professiionali comun
le spese per la messsa in regola degli edifici ai sensi dellla Legge n. 46/1990 e ssuccessive modificazio-nti elettrici) e delle norm
me UNICIG p
per gli impianti a metano
o (Legge n. 1083/1971);;
ni (impian
le spese per l’acquisto dei materriali;
nso corrispo
osto per la re
elazione di cconformità dei lavori alle
e leggi vigennti;
il compen
le spese per l’effettua
azione di pe
erizie e sopra
alluoghi;
a
l’im
mposta di b ollo e i dirittti pagati perr le concesssioni, le auto
orizzazioni e
l’imposta sul valore aggiunto,
le denunzzie di inizio lavori;
gli oneri d
di urbanizza
azione;
gli altri e
eventuali cossti strettame
ente collega
ati alla realizzazione de
egli intervennti nonché agli
a
adempi-menti sta
abiliti dal deccreto 18 febb
braio 1998, n. 41.
cativa degli interventi ag
gevolabili:
Dii seguito si rriporta una tabella esplic
Tipo di
d
interven
nto
Manutenzio
one
straordinaria
a (solo per lavo
ori su
parti comu
uni di
edifici) (1)
41
14
In cosa consiste
T
Tipologie
guardano le opeInterrventi che rig
re di riparazione
e, rinnovamento e
sosttituzione de
elle finiture degli
edifiici e quelli n
necessari ad integrarre e manten
nere in efficiienza
gli im
mpianti tecno
ologici esiste
enti.
La caratteristica
c
a della manutenzion
ne ordinaria è, pertantto, il
man
ntenimento d
degli elemen
nti di
finitu
ura e degli im
mpianti attrav
verso
operre
di
riparaz
zione
dell’’esistente.
• Sostituzione integrale o parziale dii
pavimenti e lee relative op
pere di finitu-ra
a e conservaazione;
• riparazione dii impianti pe
er servizi ac-ce
essori (impiaanto idraulic
co, impianto
o
per lo smaltim
mento delle acque bian-ch
he e nere);
• riv
vestimenti e tinteggiature
e di prospet-ti esterni senzza modifiche
e dei preesi-sttenti oggetti,, ornamenti,, materiali e
co
olori;
• riffacimento inntonaci interrni e tinteg-giatura;
• riffacimento paavimentazion
ne esterne e
manti
m
di copeertura senza modifiche aii
materiali;
m
• so
ostituzione ttegole e alttre parti ac-ce
essorie deteeriorate per smaltimento
o
delle acque, rrinnovo delle
e impermea-bilizzazioni;
• riparazioni baalconi e terra
azze e relati-ve
e pavimentazzioni;
• riparazione reecinzioni;
ostituzione ddi elementi di impiantii
• so
te
ecnologici;
• so
ostituzione infissi esterrni e serra-menti
m
o persiaane con serrrande, senza
a
modifica
m
dellaa tipologia di infisso.
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
Tipo
o di
interv
vento
Manutenzzione
straordina
aria
Restauro
o e risaconnamento
servativo
sa consiste
In cos
Tipologie
Opere
O
e mo
odifiche nec
cessarie
pe
er rinnovare
e e sostituirre parti
anche struttu
urali degli edifici,
no
onché per re
ealizzare ed integraenico-sanitari e tecre
e i servizi igie
no
ologici, semp
pre che non alterino
i volumi
v
e le ssuperfici delle
e singole
e unità immo
obiliari e no
on compo
ortino modiffiche delle destinad
ziioni di uso.
• Sostituzionne infissi es
sterni e serrramenti o peersiane con serrande, con
c
modifica di materiale o tipologia di infisso;
• realizzazionne ed ade
eguamento di
opere acceessorie e pe
ertinenziali che
c
non compoortino aumen
nto di volumi o
di superficii utili, realizzazione di vov
lumi tecnicci, quali cen
ntrali termich
he,
impianti di ascensori, scale di siccurezza, cannne fumarie;
• realizzazionne ed integrrazione di servizi igienicoo-sanitari sen
nza alterazio
one
dei volumi e delle superfici;
ure o apertu
ure
• realizzazionne di chiusu
interne chee non modifichino lo sch
hema distribuutivo delle un
nità immobiliiari
e dell’edificcio;
mento delle strutture
s
di fo
on• consolidam
dazione e i n elevazione
e;
• rifacimentoo vespai e scannafossi;
nza
• sostituzionee di solai intterpiano sen
modifica deelle quote d’imposta;
ampe;
• rifacimentoo di scale e ra
oni, muri di cinc
• realizzazionne di recinzio
ta e cancel late;
c
• sostituzionee solai di copertura con
materiali divversi dai pre
eesistenti;
nza
• sostituzionee tramezzi interni, sen
alterazionee della tipologia dell’un
nità
immobiliaree;
gno
• realizzazionne di elementi di sosteg
di singole pparti struttura
ali;
r
ener• interventi fiinalizzati al risparmio
getico
In
nterventi edillizi rivolti a conserva
are l’organissmo edilizio
o e ad
as
ssicurarne lla funzionalità mediante un ins ieme sistem
matico di
opere che, ne
el rispetto de
egli elementi
m
tipologi ci, formali e struttura
ali dell’orga
anismo stes
sso, ne
co
onsentano destinazioni d’uso
co
on essi com
mpatibili. Ta
ali interve
enti compre ndono il con
nsolidamento,
m
il riprristino e il rinnovo
de
egli
elem
menti
co
ostitutivi
de
ell’edificio, l’inserimento
o degli
elementi acccessori e de
egli impianti richiessti dalle esigenze
de
ell’uso, l’e
eliminazione degli
elementi estrranei all’org
ganismo
ed
dilizio.
• Modifiche tipologiche delle singo
ole
u
più funzziounità immoobiliari per una
nale distrib uzione;
• innovazionee delle struttture verticali e
orizzontali;
dell’aspettto
storicco• ripristino
architettoniico di un edificio,
e
ancche
tramite la demolizione
e di superfe
etazioni;
• adeguamennto delle altezze dei solai,
con il risppetto delle volumetrie
v
e
esistenti;
er esigenze di
• apertura d i finestre pe
aerazione ddei locali.
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
4
415
QUADRO E
Tipo di
d
interven
nto
Ristrutturazione
edilizia
In cosa consiste
T
Tipologie
Interrventi rivolti a trasformare gli
orga
anismi edilizii mediante un
u insiem
me sistemati co di opere
e che
poss
sono portare
e ad un orrganismo
o edilizio in tu
utto o in parrte divers
so dal prece
edente. Tali interventti comprendo
ono il ripristino o
la so
ostituzione d
di alcuni elem
menti
costtitutivi
dell’edificio,
l’elim
minazione, la modific
ca e
l’inserimento di nuovi elem
menti
ed impianti. Nelll’ambito deg
gli interve
enti di ristruttturazione ed
dilizia
sono
o ricompressi anche quelli
q
cons
sistenti nella
a demolizione e
ricos
struzione co
on la stessa volumetrria e sagom
ma di quello preesiste
ente, fatte sa
alve le sole innoper
vazioni
neccessarie
l’ade
eguamento alla norm
mativa
antis
sismica.
• Riorganizzazi
R
one distrib
butiva deglii
ed
difici e delle unità immob
biliari, del lo-ro
o numero e ddelle loro dim
mensioni;
• co
ostruzione ddei servizi igienici in am-pliamento dellle superfici e dei volumii
es
sistenti;
• mutamento
m
ddi destinazio
one d’uso dii
ed
difici, seconndo quanto disciplinato
o
dalle leggi reggionali e dalla normativa
a
lo
ocale;
• trasformazionne dei locali accessori in
n
lo
ocali residenzziali;
• modifiche
m
aglii elementi strutturali, con
n
va
ariazione deelle quote d’’imposta deii
so
olai;
• in
nterventi di aampliamento delle super-fic
ci.
Nota:
(1) Le parti comuni inte
eressate son o quelle indicate dall’articolo 1117, nn. 1, c.c.: il suolo su cuii
sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tettti e i lastrici solari, le scaale, i portoni d’ingresso, i
vestiboli, gli anditi, i porttici, i cortili, tu
utte le parti dell’edificio
d
necessarie
n
alll’uso comun
ne.
ALTRI INTER
RVENTI AM
MMESSI
So
ono ammesssi al beneficcio della detrrazione anch
he gli interve
enti finalizza
ati:
• all’elimina
azione delle
e barriere arrchitettonich e, sia sulle parti comun
ni degli immoobili che nei singoli ap-partamen
nti (anche avventi ad ogg
getto ascenssori e montac
carichi);
guimento di risparmi ene
ergetici;
• al conseg
atura degli edifici;
e
• alla cabla
nimento dell’inquinamento acustico;
• al conten
one di misurre di sicurezz
za statica e antisismica degli edifici;
• all’adozio
ere interne;
• all’esecuzzione di ope
ento che, atttraverso la comunicazio
one, la robootica e ogni altro mezzo
o
• alla realizzzazione di ogni strume
di tecnolo
ogia più ava
anzata, sia adatto a fa
avorire la mo
obilità intern
na ed ester na all’abitaz
zione per le
e
persone portatrici di handicap grravi, ai sens i dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
one di misurre finalizzate
e a prevenire
e il rischio de
el compimen
nto di atti illeeciti da parte
e di terzi;
• all’adozio
azione di im
mpianti insicu
uri realizzati su immobili.
• alla ripara
ntesi degli al tri interventii agevolabili:
Dii seguito si rriporta una tabella di sin
T
Tipo
di interv
vento
Eliminazione delle barrie
ere
architettonicche
41
16
In cosa con
nsiste
Opere
e che posso
ono essere rrealizzate sia sulle partii
comuni che sulle unità immoobiliari e si riferiscono
r
a
divers
se categorie di lavori: laa sostituzion
ne di finiture
e
(pavim
menti, porte, infissi esternni, terminali degli
d
impian-ti), il rifacimento
r
o l’adeguameento di impia
anti tecnolo-gici (s
servizi igienic
ci, impianti eelettrici, citoffoni, impiantii
di asc
censori), gli interventi dii natura edillizia più rile-vante, quali il rifacimento ddi scale ed
d ascensori,,
l’inserrimento di ra
ampe internee ed esterne agli edifici e
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO E
Tipo di intervento
Opere finalizzate alla cablatura
degli edifici
Opere finalizzate al contenimento
dell’inquinamento acustico
Opere finalizzate al risparmio energetico
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
In cosa consiste
di servoscala o piattaforme elevatrici. In linea generale le opere finalizzate all’eliminazione delle barriere
architettoniche sono inseribili nella manutenzione
straordinaria.
Realizzazione di antenne collettive o reti via cavo per
distribuire la ricezione nelle singole unità abitative. Ai
fini delle agevolazioni fiscali la tipologia di intervento
ammissibile è limitata al caso di lavori, in edifici esistenti, che interconnettano tutte le unità immobiliari
residenziali. Inoltre, possono essere oggetto di agevolazione fiscale gli interventi di cablatura degli edifici
per l’accesso a servizi telematici e di trasmissione dati, informativi e di assistenza, quali, ad esempio, la
contabilizzazione dell’energia da centrali di teleriscaldamento o di cogenerazione, la teleassistenza sanitaria e di emergenza.
Opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento
acustico che possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette: ad esempio sostituzione di vetri degli infissi. In tal caso occorre
acquisire idonea documentazione (ad es. scheda tecnica del produttore) che attesti l’abbattimento delle
fonti sonore interne o esterne all’abitazione, nei limiti
fissati dalla predetta normativa.
• Opere di coibentazione dell’involucro edilizio che
consentano un contenimento del fabbisogno energetico necessario per la climatizzazione di almeno
il 10%;
• opere di coibentazione di reti di distribuzione di
fluidi termovettori;
• impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua
calda sanitaria utilizzanti pannelli solari piani;
• impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o produzione di acqua calda
sanitaria;
• impianti fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica;
• generatori di calore che, in condizione di regime,
presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%;
• generatori di calore che utilizzino come fonte energetica prodotti di trasformazione di rifiuti organici
ed inorganici o di prodotti vegetali a condizione
che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore
al 70%;
• apparecchiature per la produzione combinata di
energia elettrica e calore a condizione che il fattore
di utilizzo globale del combustibile non sia inferiore
al 70%;
• apparecchiature di regolazione automatica della
temperatura dell’aria all’interno delle singole unità
immobiliari o dei singoli ambienti, purché, in
quest’ultimo caso, applicati almeno al 70% degli
ambienti costituenti l’unità immobiliare;
• apparecchiature di contabilizzazione individuale
dell’energia termica fornita alle singole unità immobiliari;
417
QUADRO E
Tipo di intervento
Opere finalizzate alla sicurezza statica
ed antisismica
Interventi di messa a norma degli edifici
Opere interne
Realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e
ogni altro mezzo di tecnologia più
avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per
le persone portatrici di handicap gravi
418
In cosa consiste
• trasformazione, legittimamente deliberata, di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria, purché da detta trasformazione derivi un risparmio di energia non inferiore al 20% e purché gli impianti unifamiliari siano dotati di un sistema automatico di regolazione
della temperatura e di un generatore di calore con
rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%;
• sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua
alimentati a combustibile;
• sorgenti luminose aventi un’efficienza maggiore o
uguale a 50 Lumen/Watt, nel limite massimo annuo di una sorgente luminosa per vano dell’unità
immobiliare.
Anche le opere finalizzate al risparmio energetico
possono essere realizzate in assenza di opere edilizie
propriamente dette (vale quanto detto a proposito
dell’inquinamento acustico).
Opere di consolidamento statico riconducibili alla manutenzione straordinaria o alla ristrutturazione edilizia.
Gli interventi possono interessare anche le strutture di
fondazione nonché la rete dei servizi ed in particolare
acquedotti, fognature, elettricità. Nell’ambito dei centri
storici essi “devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”. La
norma rende necessario non solo la cooperazione tra
proprietari interessati, ma anche l’intervento attivo degli enti locali. Pertanto, ai fini dell’applicazione della
disposizione, devono essere i privati, di norma, a predisporre “progetti unitari”, ed a sottoporli all’esame del
comune, per una approvazione di tipo “edilizio”: ovverosia mediante una concessione, stante che non si
tratta, nel caso in esame, di piano urbanistico. Ma non
può essere esclusa l’iniziativa dei comuni, intesa a
fornire, quanto meno, le linee di indirizzo per la formazione dei progetti unitari.
Interventi che riguardano la pluralità degli impianti
tecnologici dell’abitazione meglio individuati all’art. 1
Legge n. 46/1990 e definiti nel successivo regolamento attuativo. Sono quindi compresi tutti gli interventi
effettuati e debitamente dotati di certificato di conformità, rilasciato da soggetti abilitati, anche se di entità
minima, indipendentemente dalla categoria edilizia di
intervento edilizio.
Opere le cui caratteristiche principali ed unificanti sono, in sintesi, l’assenza di alterazione dell’aspetto
esterno degli edifici, nonché la natura di interventi edilizi che non comportino trasformazioni urbanistiche,
oggetto di concessione edilizia.
Spese sostenute esclusivamente per realizzare interventi sugli immobili; la detrazione, quindi, non compete per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione
di cui trattasi i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco,
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
QUADRO E
Tipo di intervento
Adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi
Riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili
In cosa consiste
i computer, le tastiere espanse. Tali beni, peraltro, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali a certe condizioni è prevista la detrazione IRPEF del 19% in sede di dichiarazione dei
redditi.
Con il termine “atti illeciti” si fa riferimento agli atti penalmente illeciti (ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). La detrazione in questi casi è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi
sugli
immobili;
ad
esempio
non
rientra
nell’agevolazione il contratto stipulato con un istituto di
vigilanza. Rientrano, invece, tutte le misure finalizzate
a prevenire il rischio del compimento di tali atti illeciti,
qui elencate a titolo esemplificativo:
• rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
• apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
• porte blindate o rinforzate;
• apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti,
catenacci, spioncini;
• installazione di rilevatori di apertura e di effrazione
sui serramenti;
• apposizione di saracinesche;
• tapparelle metalliche con bloccaggi;
• vetri antisfondamento;
• casseforti a muro;
• fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
• apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline;
• esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni
domestici.
Semplici riparazioni quali:
• la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di
una presa mal funzionante;
• l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti;
• il montaggio di vetri anti-infortunio;
• l’installazione del corrimano;
• interventi di bonifica dell’amianto, limitatamente alle unità immobiliari a carattere residenziale.
INTERVENTI DI AMPLIAMENTO PREVISTI DAL “PIANO CASA”
La risoluzione 4 gennaio 2011, n. 4/E ha chiarito le modalità per usufruire dell’agevolazione per gli interventi di ampliamento previsti dal c.d. “Piano Casa”, introdotto dall’art. 11 D.L. 112/2008, realizzati sul patrimonio edilizio esistente.
A tale proposito, va detto che:
• la ristrutturazione costituita da operazione di demolizione e di ricostruzione di un fabbricato esistente
comporta l’ammissibilità dei benefici fiscali soltanto limitatamente alle ipotesi di ricostruzione operata
senza variazioni alla sagoma e volumetria dell’edificio; l’eventuale ampliamento esclude la detrazione
in quanto l’opera edilizia si configura come “nuova costruzione”;
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
419
QUADRO E
•
la ristruttturazione efffettuata sen
nza la demo
olizione del fabbricato esistente,
e
aal quale si aggiunga
a
un
n
ampliame
ento, è susccettibile di fa
ar conseguiire al contrib
buente la de
etrazione sooltanto in re
elazione alle
e
spese ed
d oneri ascriivibili alla po
orzione di ed
dificio esiste
ente, con es
sclusione deella parte rappresentata
a
dall’ampl iamento.
IN
NTERVENTI AGEVOLAT
TI - PRINCIPALE PRAS
SSI AGENZIA DELLE ENTRATE
E
E
Estremi
risoluzione 8 febbraio 2005,
n. 14/E
risoluzione 24 gennaio 2008,
n. 18/E
Nota Direzzione Regionale
del Piemo
onte, 17 aprile
2009, prot. 2009/24882
2
risoluzione 12 febbraio 2010,
n. 7/E
42
20
Ch
hiarimenti
Nel caso in cui i lavori di risttrutturazionee interessino un fabbrica-to ru
urale strume
entale (un fie
enile) che - a seguito de
ella realizza-zion
ne dell’interve
ento edilizio - acquisiscce la destina
azione d’uso
o
abita
ativo, è poss
sibile fruire del diritto allaa detrazione di imposta a
cond
dizione che - nel provved
dimento amm
ministrativo che
c autorizza
a
i lavvori - risulti ch
hiaramente che
c gli stessi comportano
o il cambio dii
desttinazione d’u
uso del fabb
bricato, già strumentale agricolo, in
n
abita
ativo. Infatti, nell’ipotesi in discorso ggli interventi programmati
p
i
conccretizzano una ristruttura
azione edilizzia, di cui all’art. 31, lett..
d), L
Legge n. 457
7/1978 comprendendo, trra l’altro, ope
ere necessa-rie p
per il conseg
guimento del risparmio eenergetico e la messa in
n
sicu rezza statica
a e antisismiica del fienilee che risulta
ano agevola-bili.
Per gli interventi di ristruttura
azione edilizzia realizzati (usufruendo
o
in p
parte di un finanziament
f
o pubblico) su un’unità immobiliare
e
resid
denziale adibita prom
miscuamentee anche all’esercizio
o
dell’ attività di bed & breakfas
st, è possibilee usufruire del
d diritto alla
a
detra
azione d’imp
posta ridotta al 50%, perr le spese rim
maste a cari-co d
del contribuen
nte.
Il pa
agamento ra
ateale, per il tramite di un finanziam
mento, delle
e
spesse per l’acqu
uisto di impiianti antifurtoo e sistemi di sicurezza
a
non fa venire meno il diritto di fruire dellla detrazione. È tuttavia
a
nece
essario che:
1) il pagamento - da parte de
ella società ffinanziaria in favore della
a
ditta
a che vende ed installa gli impianti - ssia effettuato
o tramite bo-nific o (bancario o postale) da
al quale risullti, nella caus
sale, il nome
e
e il ccodice fiscalle del sogge
etto per contoo del quale è eseguito ill
paga
amento;
2) l’ importo indicato corrisponda a que llo della fatttura emessa
a
dalla
a ditta nei co
onfronti del cliente.
La d
detrazione IR
RPEF deve intendersi riiconosciuta per
p gli inter-ventti edilizi realizzati dal condominio ssu tutte le parti
p
comunii
dell’ edificio resid
denziale, com
me definite ddall’art. 1117
7, nn. 1, 2 e
3, c..c. In partico
olare, per l’individuazionee delle parti comuni inte-resssate dalla detrazione
d
sulle spesee sostenute nel corso
o
dell’ anno per la ristrutturazione di casee di abitazion
ne e di partii
com
muni di edific
ci residenziali, l’art. 1 deella Legge n.
n 449/1997,,
rinvi a alle parti condominiali indicate daall’art. 1117, n. 1, c.c. (ill
suollo su cui sorg
ge l’edificio, le fondazion i, i muri mae
estri, i tetti e i
lastrrici solari, le scale, i portoni d’ingressso, i vestibolli, gli anditi, i
portiici, i cortili e in genere tutte le partti dell’edificio
o necessarie
e
all’uttilizzo comun
ne). Tuttavia
a, le Circolarii del 24 febb
braio 1998 n..
57/E
E/1998/29636
6 e n. 121/E
E/1998/328844 del 7 settembre 1998 adotttate in mate
eria hanno rittenuto agevoolabili le spe
ese di manu-tenzzione della casa
c
del po
ortiere (conteemplata al n.
n 2 dell’art..
1117
7 c.c.) e, tra i servizi igie
enico-sanitarri, hanno individuato i la-vori di nuova co
ostruzione e rifacimento ddella fognatu
ura (contem-plata
a al n. 3 delllo stesso art. 1117 c.c.). Di segno co
ontrario la ri-solu zione 7 ma
aggio 2007, n. 84/E, seecondo cui la Legge n..
449//1997 si riferirebbe ai so
oli lavori eseeguiti sulle parti
p
comunii
deglli edifici res
sidenziali ele
encate nel nn. 1 dell’art. 1117 c.c.,,
escl udendo così dal beneficio i lavori eeseguiti sulle altre partii
com
muni. Al fine di superare tali contrastii, l’Agenzia delle
d
entrate
e
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO E
Estremi
circolare 13 maggio 2011, n.
20/E
circolare 1° giugno 2012, n.
19/E
Chiarimenti
chiarisce che la detrazione IRPEF deve intendersi riconosciuta
per gli interventi edilizi realizzati dal condominio su tutte le parti
comuni dell’edificio residenziale, come definite dall’art. 1117 c.c.,
nn. 1, 2 e 3, c.c.
È possibile usufruire della detrazione IRPEF (e dell’aliquota IVA
ridotta) in caso di installazione di addolcitori domestici ma solo
nel caso in cui tale installazione comporti modificazioni strutturali
integranti opere di manutenzione straordinaria dell’abitazione e/o
degli impianti relativi.
le spese sostenute per i lavori di bonifica del terreno possono essere riconosciute solo se indispensabili per la realizzazione
dell’intervento di “ristrutturazione delle fognature” oggetto
dell’agevolazione e nei limiti della parte della spesa strettamente
necessaria per la realizzazione dell’intervento agevolato. Alle
condizioni descritte, infatti, si ravvisa lo stretto collegamento e
l’accessorietà rispetto alla realizzazione degli interventi agevolabili
che consente, come precedentemente specificato, il riconoscimento dei relativi costi. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia ambientale, la sussistenza del carattere di indispensabilità dei lavori di bonifica e l’individuazione della parte di spesa
da considerare strettamente necessaria dovranno risultare da rigorose valutazioni tecniche fondate su elementi oggettivi.
REALIZZAZIONE DI AUTORIMESSE, POSTI AUTO O PARCHEGGI PERTINENZIALI
Possono avvalersi della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati.
In tal caso, però, la detrazione spetta limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione, sempre che
le stesse risultino comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.
Va anche detto che, in relazione all’assegnazione, da parte delle cooperative edilizie di abitazione, di box
auto pertinenziali, con la risoluzione 7 luglio 2008, n. 282/E, è stato chiarito che i soci possono essere
ammessi a beneficiare della detrazione per gli acconti pagati con bonifico, in relazione al costo di costruzione del box pertinenziale, già dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da parte del
Consiglio di amministrazione, anche se questo non è sottoposto a registrazione; ciò anche nell’ipotesi in
cui il rogito avvenga in un periodo d’imposta successivo.
Inoltre, la detrazione spetta anche per la realizzazione di parcheggi residenziali.
A tale proposito, si ricorda che la Legge 24 marzo 1989, n. 122 e successive modificazioni, relativa a disposizioni in materia di parcheggi, consente anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti
edilizi vigenti, la realizzazione di parcheggi, in due condizioni:
a) da privati proprietari di immobili (comma 1), nel sottosuolo degli stessi e nei locali al piano terreno, oppure nel sottosuolo di aree private esterne agli edifici, purché ciò non sia in contrasto con i piani urbani
del traffico e nel rispetto dell’uso della superficie soprastante e con la tutela dei corpi idrici;
b) su aree pubbliche (comma 4), per le quali le amministrazioni comunali individuano privati o società
cooperative concessionari del diritto di superficie, i quali, in conformità al piano urbano dei parcheggi,
realizzano parcheggi in superficie o interrati, da “destinare a pertinenza di immobili privati”.
La norma ha origine dalla riscontrata carenza di parcheggi, sia privati che pubblici, e consente, con una
serie di agevolazioni di natura regolamentare e finanziaria la promozione degli interventi di realizzazione
di immobili destinati a parcheggio. In ambedue le fattispecie la Legge prevede l’obbligo di pertinenzialità
ad una unità immobiliare e di inalienabilità della pertinenza dall’immobile principale, essendo considerato il
parcheggio spazio “asservito”, indispensabile all’uso dell’unità immobiliare. In genere, le amministrazioni
locali hanno imposto un limite massimo di distanza del parcheggio dall’unità immobiliare da asservire.
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
421
QUADRO E
Ciiò premesso
o, è evidentte che l’ipottesi a) non comporta particolari
p
prroblemi inte rpretativi, ed è, quindi,,
co
onsentito us ufruire dei benefici
b
fisca
ali sia per in
nterventi di realizzazione
r
e di parchegggi che per opere di re-cu
upero degli stessi, purché esista o venga crea
ato un vinco
olo di pertine
enzialità conn una unità immobiliare
e
ab
bitativa.
Viceversa, ne
el caso dell’iipotesi b), la
a detrazione
e può essere
e concessa se ricorronoo contemporaneamente
e
le seguenti co
ondizioni:
1)) qualora sii sia instaura
ato un rappo
orto di proprrietà o di pattto di vendita
a di cosa futtura del parc
cheggio rea-lizzato o in corso di re
ealizzazione
e da parte di un contribu
uente soggettto all’IRPEF
F;
2)) qualora vii sia un vinccolo di pertin
nenzialità co
on una unità immobiliare
e, di propriettà del contribuente sog-getto all’IR
RPEF, oppu
ure se il parc
cheggio è in
n corso di co
ostruzione, vi
v sia una obbbligazione per la crea-zione di u n vincolo di pertinenzialità con un im
mmobile esiistente;
3)) qualora siiano contabiilizzati distin
ntamente i co
osti imputab
bili alla sola realizzazionne dei parche
eggi e quellii
relativi ai costi necesssari, non am
mmissibili a b
beneficio fisc
cale.
Ne
ella ipotesi sopra descritta, appare
e evidente cche la comu
unicazione da
d parte de l contribuen
nte soggetto
o
all’IRPEF può
ò intervenire
e successiva
amente all’in
nizio dei lavo
ori, iniziati dal concessioonario. Al co
oncessiona-rio
o, quindi è fa
atto obbligo di fornire la documenta zione da alle
egare alla richiesta di deetrazione fis
scale.
La d
detrazione sp
petta per l’ac
cquisto di bo
ox pertinenziiali anche ne
el caso in cuui il pagamento avvenga
a
con bonifico ban
ncario o posttale disposto
o lo stesso giorno della stipula
s
dell’attto di acquisto, ma in un
n
orario anteceden
nte alla stipula stessa (rissoluzione 13 gennaio 201
11, n. 7/E).
RE
EALIZZAZIO
ONE DI RIM
MESSE E PO
OSTI AUTO - PRINCIPA
ALE PRASSI AGENZIA DELLE ENTRATE
E
Estremi
circolare 10
0 giugno 200
04, n.
24/E
risoluzione 8 febbraio 2008,
2
n. 38/E
42
22
Ch
hiarimenti
Nel caso in cui venga costruito in proprrio un immob
bile abitativo
o
ed u
un box ad esso
e
pertinen
nziale, ai finni della detra
azione, delle
e
spesse di costruzione del bo
ox qualora qquesto veng
ga terminato
o
prim
ma della costtruzione definitiva dell’apppartamento
o, non sussi-sten
ndo un contrratto preliminare, poichéé trattasi di costruzione
e
realiizzata in eco
onomia, è ne
ecessario chhe l’esistenza
a del vincolo
o
pertiinenziale debba risultare
e dalla conceessione edilizia. Natural-men
nte, la detraz
zione compette limitatameente alle spe
ese di realiz-zazio
one del box
x pertinenziale che risultiino documen
ntate da pa-gam
mento avvenu
uto mediante bonifico.
In asssenza di un preliminare
e di vendita regolarmen
nte registrato
o
da ccui risulti la
a destinazio
one funzionaale del box
x a servizio
o
dell’iimmobile, i contribuenti
c
non possonoo essere am
mmessi a be-neficciare della de
etrazione d’im
mposta, per la parte di sp
pesa relativa
a
alla realizzazione dei box. Nella
N
fattispeecie, i contrib
buenti hanno
o
provvveduto a pa
agare con bonifici bancaari le spese relative alla
a
realiizzazione dei box auto pe
ertinenziali pprima ancora dell’atto no-tarile
e e in asse
enza di un preliminare
p
dd’acquisto registrato. All
mom
mento in cui sono stati effettuati
e
i paagamenti co
on bonifico, i
conttribuenti non risultavano, dunque, prooprietari o prromissari ac-quire
enti del box né dell’imm
mobile abitattivo. La circo
ostanza che
e
l’atto
o d’acquisto sia stato stip
pulato nello sstesso period
do d’imposta
a
in cu
ui sono state sostenute le
e spese con bonifico, non
n è sufficien-te a giustificare la
l mancata stipula
s
(e reggistrazione) di
d un prelimi-nare
e d’acquisto, necessario per poter risscontrare l’efffettiva sussi-sten
nza - al mom
mento del pa
agamento - ddel vincolo pertinenziale
p
e
richi esto dalla norma
n
agevo
olativa in disscussione. Ne
N consegue
e
che i contribuenti - in assenz
za di un pre liminare di vendita
v
rego-larm
mente registra
ato da cui risulti
r
la desstinazione funzionale dell
box a servizio dell’immobile
d
e - non posssano essere ammessi a
bene
eficiare della
a detrazione d’imposta ddi cui all’art. 1 Legge n..
449//1997, per la parte di spe
esa relativa aalla realizzazione dei boxx
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO E
Estremi
risoluzione 7 luglio 2008, n.
282/E
risoluzione 13 gennaio 2011,
n. 7/E
circolare 13 maggio 2011, n.
20/E
Chiarimenti
In relazione all’assegnazione, da parte delle cooperative edilizie
di abitazione, di box auto pertinenziali, i soci possono essere
ammessi a beneficiare della detrazione d’imposta per gli acconti
pagati con bonifico, in relazione al costo di costruzione del box
pertinenziale, già dal momento di accettazione della domanda di
assegnazione da parte del Consiglio di amministrazione, anche
se questo non è sottoposto a registrazione; ciò anche nell’ipotesi
in cui il rogito avvenga in un periodo d’imposta successivo.
La detrazione IRPEF spetta per l’acquisto di box pertinenziali
anche nel caso in cui il pagamento avvenga con bonifico bancario o postale disposto lo stesso giorno della stipula dell’atto di
acquisto, ma in un orario antecedente alla stipula stessa. Se, al
momento del pagamento, il box per il quale si intende fruire della
detrazione non è stato ancora destinato al servizio
dell’abitazione, l’attribuzione della destinazione pertinenziale
nell’arco della medesima giornata, mediante la stipula del rogito,
realizza comunque la condizione prevista dalla Legge ai fini della
fruizione del beneficio.
Nel caso di acquisto di un box, di cui risulti il vincolo pertinenziale in atto con l’unità abitativa, presso un’impresa costruttrice, la
detrazione è attribuita in base all’onere effettivamente sostenuto.
Pertanto, il coniuge comproprietario che abbia sostenuto interamente la spesa potrà fruire per intero della detrazione annotando
tale circostanza nella fattura.
ULTIMI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si riportano, di seguito, le risposte ad alcune FAQ pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate a fine gennaio 2015:
•
•
•
•
se un immobile accatastato come ufficio viene trasformato in due unità abitative a seguito di ristrutturazione, è possibile fruire della detrazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo
che autorizza i lavori risulti chiaramente che la ristrutturazione comporterà il cambio d'uso del fabbricato;
la detrazione è fruibile anche per gli interventi eseguiti in proprio, calcolando il 50% sulle spese
sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati;
è possibile detrarre le spese per l’imbiancatura dell’appartamento resasi necessaria a seguito di
interventi agevolabili;
non è possibile fruire della detrazione per l’acquisto di pannelli fotovoltaici destinati a un’abitazione
in costruzione, che verranno installati solo successivamente alla realizzazione dell’edificio, in
quanto detta detrazione compete solo per immobili già censiti in catasto o per i quali sia stato richiesto l’accatastamento.
MISURA DELLA DETRAZIONE E LIMITI
Come accennato, la detrazione, per il 2014, si applica nella misura del 50% per un ammontare complessivo di spesa di 96.000 euro.
La detrazione, così calcolata, va ad incidere sull’imposta lorda IRPEF, fino a concorrenza del suo ammontare.
Va ricordato che la suddetta percentuale ha subito, nel corso del tempo, alcune variazioni; infatti, per
maggiore chiarezza va detto che la detrazione è pari:
• al 36% per le spese sostenute nel 2005 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse
dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 e a quelle emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006 e per le
spese sostenute dal 2007 al 25 giugno 2012;
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
423
QUADRO E
•
•
al 41% pe
er quelle sostenute nel 2006 relativve a fatture emesse
e
dal 1° gennaio aal 30 settem
mbre 2006;
al 50% pe
er spese sostenute dal 26 giugno 2
2012 al 31 diicembre 2014.
An
nche l’ammo
ontare masssimo di spesa ha subito nel corso de
el tempo mo
odifiche.
Infatti, i limiti d
di spesa su cui applicarre la percenttuale sono pari
p a:
0 euro, per le spese sos
stenute dal 2
2005 al 25 giugno
g
2012;
• 48.000,00
0 euro, per le spese sos
stenute dal 2
26 giugno 2012 al 31 dicembre 201 4.
• 96.000,00
a anche pre cisato che, dal 1º ottob
bre 2006, l’im
mporto massimo di spes
sa di 48.0000/96.000 eurro, per cui è
Va
po
ossibile fruirre dell’agevo
olazione IRP
PEF, va riferrito alla sing
gola unità immobiliaree e non più ad
a ogni per-so
ona fisica ch
he abbia sosstenuto le sp
pese.
Dii conseguen
nza, tale ammontare va suddiviso frra tutti i sog
ggetti aventi diritto alla ddetrazione (ad
(
esempio
o
marito e mog
glie cointesta
atari di un’a
abitazione p
possono calc
colare la de
etrazione sppettante sull’ammontare
e
co
omplessivo d
di spesa di 48.000/96.00
4
00 euro).
Inoltre, in basse alle regole
e attuali, la detrazione
d
sspettante va spalmata su
u dieci annii.
PR
ROSECUZIIONE DI LA
AVORI
Ne
el caso in cu
ui gli interve
enti consistano nella pro
osecuzione di
d lavori iniziati negli an ni preceden
nti, sulla sin-go
ola unità imm
mobiliare, ai fini della de
eterminazion
ne del limite
e massimo delle
d
spese ddetraibili occ
corre tenere
e
co
onto delle sp
pese sostenu
ute negli ann
ni pregressi .
ES
SEMPI - SP
PESE PER
R PROSECU
UZIONE LA
AVORI
Es
sempio n. 1
• spese di ristrutturazio
one sostenu
ute nel 2013 euro 30.000
0,00;
one sostenu
ute nel 2014 in prosecuz
zione del me
edesimo inteervento euro
o 12.000,00.
• spese di ristrutturazio
In questo cas o l’importo su
s cui calcolare la detrazzione (in die
eci rate) nel 2014 è pari a 12.000,00
0 euro.
sempio n. 2
Es
• spese di ristrutturazio
one sostenu
ute nel 2012 : euro 30.00
00,00;
azione soste
enute nel 2
2013, in prosecuzione
p
e del medeesimo interrvento euro
o
• spese d i ristruttura
0.
10.000,00
azione soste
enute nel 2
2014, in prosecuzione
p
e del medeesimo interrvento euro
o
• spese d i ristruttura
60.000,00
0.
o superato ill limite di 96
6.000 euro, l’importo su
u cui calcolaare la detra
azione per ill
In questo casso, essendo
014 (in die
eci rate) è pari euro 56.000,00, che si ottiene con la seguentee operazion
ne: 96.000-20
(3
30.000+10.00
00).
42
24
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
MODALITÀ PER US
SUFRUIRE DELLA D ETRAZION
NE
Come già a
anticipato, con
c
le modifiche introdo
otte dal D.L. n. 70/2011, sono statee previste, a partire dal 14
maggio 201
11, notevoli semplificazioni della pro
ocedura ope
erativa.
Con le mod
difiche apportate, la proc
cedura soprra elencata perde
p
un importante adeempimento e precisame
ente l’obbligo di presentare la comunicazione al C
Centro operrativo di Pes
scara.
In particola
are, non è più
p necessa
ario trasmetttere la com
municazione
e preventivva al Centro
o operativo di
Pescara esssendo sufficiente, per usufruire
u
delll’agevolazio
one, l’indicaz
zione nella ddichiarazione dei redditi:
• dei datti catastali id
dentificativi dell’immobile
d
e;
• degli e
estremi di registrazione dell’atto che
e ne costituisce titolo in caso di lavoori effettuatii dal detento
ore
(ad ese
empio, in ca
aso di condu
uttore di imm
mobile in loca
azione);
• degli a
altri dati richiiesti ai fini del controllo della detraz
zione.
Per far ciò è prevista, nel
n Mod. 730
0/2015, la S
Sezione (Sez
z. III B) desttinata a conttenere i suddetti dati.
In relazione
e all’ultimo punto, con Provvedime
ento dell’Age
enzia delle entrate
e
del 2 novembre
e 2011 è sta
ato
he i soggetti che beneficiano de
disposto ch
ell’agevolazio
one devono
o conservaree ed esibirre, a richiessta
dell’ufficio, i seguenti documenti:
d
1) le abilittazioni amministrative richieste dalla
a vigente legislazione edilizia
e
in rellazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concession
ne, autorizzzazione o co
omunicazion
ne di inizio lavori); nel caso in cui la
normativa non prevveda alcun titolo
t
abilitat ivo per la re
ealizzazione di determin ati interventti di ristrutturazione e
edilizia comu
unque agevo
olati dalla no
ormativa fisc
cale: dichiarrazione sosttitutiva dell’a
atto di notorrietà, resa
a ai sensi de
ell’art. 47 D.P.R. 28 dice
embre 2000, n. 445, in cui
c sia indicaata la data di
d inizio dei lavori ed attestata la circostanza
a che gli inte
erventi di ris
strutturazione edilizia poosti in esserre rientrano tra
quelli a
agevolabili, pure
p
se i me
edesimi non necessitano
o di alcun titolo abilitativvo, ai sensi della norma
ativa edilizzia vigente;
2) per gli iimmobili non
n ancora cen
nsiti, doman
nda di accata
astamento;
3) ricevute
e di pagame
ento dell’imposta comun
nale sugli immobili, se do
ovuta;
4) delibera
a assemblea
are di appro
ovazione delll’esecuzione
e dei lavori, per gli interrventi riguarrdanti parti coc
muni di edifici resid
denziali, e ta
abella milles imale di ripa
artizione delle spese;
5) in caso
o di lavori efffettuati dal detentore
d
de
ell’immobile,, se diverso dai familiarii conviventi,, dichiarazio
one
di cons enso del possessore all’esecuzione
e dei lavori;
6) comuni cazione pre
eventiva indiicante la da
ata di inizio dei lavori all’Azienda s anitaria loca
ale, qualora la
stessa sia obbligato
oria secondo le vigenti d
disposizioni in materia di
d sicurezza dei cantieri;
7) fatture e ricevute fiscali compro
ovanti le spe
ese effettiva
amente soste
enute;
8) ricevute
e dei bonifici di pagamento.
Re
esta ancora valido l’obblligo di conse
ervare le rice
evute di vers
samento delll’ICI, anche se,
s come no
oto,
tale imposta dal
d 2012 non è più in vigo
ore, essendo
o stata sostituita dall’IMU
U (circolare 1° giugno 201
12,
n. 19/E).
Oltre a qua
mente:
anto sopra riportato, occorre rispetta
are ulteriori adempiment
a
ti e, precisam
• comun
nicare all’azienda sanitaria compete
ente per terriitorio, media
ante lettera rraccomanda
ata A.R., la dad
ta di in
nizio dei lavo
ori stessi, la loro ubicaz ione, la natu
ura delle ope
ere, il comm
mittente e l’im
mpresa eseccutrice;
esa esecutrice dei lavorri una dichia
arazione sos
stitutiva di attto notorio, circa
c
il rispe
etto
• ottenerre dall’impre
di tutti gli obblighi in materia di sicurezza
a del lavoro
o e in materia contributiiva (a pena di decaden
nza
agevolazioni);
dalle a
• per i la
avori superio
ori a euro 51
1.645,69 tra
asmettere, entro il termin
ne di presenntazione dellla dichiarazzione dei redditi del periodo
p
d’imposta in cui sono esegu
uiti i lavori, una
u dichiarazzione di ese
ecuzione lavvori
sottosccritta da un soggetto isc
critto negli A
Albi degli ingegneri, arc
chitetti e geoometri o da altro sogge
etto
abilitatto all’esecuzzione degli stessi;
s
su qu
uesto punto, però, va de
etto che l’Ageenzia delle entrate, con
n la
circola
are 23 aprile
e 2010, n. 21/E,
2
ha rico
onosciuto ch
he la manca
ata trasmisssione di tale dichiarazio
one
non de
etermina la decadenza
d
dall’agevolaz
d
zione, mentrre con la circolare 9 maaggio 2013, n.
n 13/E è sta
ato
confer mato che tale comunica
azione non è necessaria
a ai fini dei controlli da pparte dell’Agenzia;
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
4
425
QUADRO E
•
effettuare
e il pagamen
nto delle spe
ese sostenu te mediante
e bonifico bancario o posstale, dal qu
uale risulti la
a
causale d
del versame
ento (va indic
cato il riferim
mento all’art. 16-bis de
el TUIR), il ccodice fiscale del bene-ficiario de
ella detrazio
one e il nume
ero di partita
a Iva ovvero
o il codice fis
scale del sogggetto a favo
ore del qua-le il boniffico è stato effettuato.
e
Su
u tale ultimo
o aspetto si segnala
s
che
e è possibile
e utilizzare anche
a
un bonifico on linee purché il contribuente
c
e
fornisca alla b
banca i dati necessari che
c
non è po
ossibile indicare per ma
ancanza di sspazio a dis
sposizione e
cio
oè: la partita
a IVA del so
oggetto a fav
vore del qua
ale il bonifico
o è stato effe
ettuato e il C
Codice fiscale del bene-fic
ciario della d
detrazione. Sulla
S
base di
d tali inform
mazioni, la banca
b
può adempiere alll’obbligo di trasmettere
e
all’Agenzia de
elle entrate, in via telem
matica, i dati identificativ
vi del mittentte e dei benneficiari della
a detrazione
e
e dei destinat ari dei paga
amenti.
In ca
aso di bonificco incompletto non è posssibile usufru
uire della detrazione, a m
meno che il contribuente
e
non proceda alla ripetizione del pagam
mento alla ditta beneficiaria mediaante un nuo
ovo bonifico
o
banccario/postale nel quale siano riportatii, in maniera
a corretta, i dati
d richiesti ddall’art. 1, co
omma 3, dell
D.M.. n. 41/1998,, in modo da
a consentire alle banche o a Poste Ita
aliane SPA ddi operare la
a ritenuta dell
4%, secondo il disposto dell’a
art. 25 del D..L. n. 78/2010 (risoluzion
ne 7 giugno 22012, n. 55/E
E).
Inoltre, nell’ipotesi in cui l’indicazion
ne nella cau
usale del bo
onifico dei riferimenti nnormativi della detrazio-ne
e per la riqu
ualificazione energetica degli edificii in luogo di quella per gli interven ti di recupero del patri-monio edilizio
o sia dovuta a un mero errore mate
eriale e non abbia pregiu
udicato l’appplicazione della ritenuta
a
d’acconto del 4%, la detra
azione può comunque e
essere ricon
nosciuta, nel rispetto deggli altri presupposti pre-vis
sti dalla norrma agevolativa. Le med
desime concclusioni possono applica
arsi anche nnel caso opp
posto in cui,,
pe
er un errore materiale, nella
n
causale del bonificco siano sta
ati indicati i riferimenti
r
n ormativi deg
gli interventii
di recupero de
el patrimonio edilizio in luogo di qu elli della dettrazione perr la riqualificcazione enerrgetica deglii
ed
difici, fermo restando il rispetto deii presuppossti per la fruizione di qu
uest’ultima ddetrazione (circolare 21
maggio 2014, n. 11/E)
DETRAZION
D
NE PER LE
E SPESE SU
ULLE PARTTI COMUN
NI DEL CO
ONDOMIN
NIO
È possibile go
odere della detrazione
d
per
p le spese sostenute ed
e effettivam
mente rimastte a carico per
p la realiz-za
azione di lavvori di manu
utenzione, anche ordina
aria, sulle pa
arti comuni di
d edifici ressidenziali no
onché per la
a
re
ealizzazione di interventti di manutenzione strao
ordinari, di restauro
r
e di
d risanamennto conserva
ativo e di ri-strutturazione
e edilizia sullle singole un
nità immobil iari.
La
a definizione
e di “parti co
omuni” dell’edificio reside
enziale è qu
uella contenu
uta nell’art. 1117, nn. 1, 2 e 3, c.c.
In particolare,, vi rientrano
o: il suolo su
u cui sorge l’’edificio, le fondazioni,
f
i muri maesttri, i tetti e i lastrici sola-ri, le scale, i portoni d’ing
gresso, i ves
stiboli, gli an
nditi, i portic
ci, i cortili e in genere t utte le parti dell’edificio
o
ne
ecessarie alll’utilizzo com
mune.
Tu
uttavia, seco
ondo la posizione più volte espresssa dall’Agen
nzia delle en
ntrate (si vedda, da ultim
mo, la risolu-zio
one 12 febb raio 2010, n.
n 7/E) sono agevolabili anche le spese di manu
utenzione deella casa del portiere, la
a
nu
uova costruzzione e rifacimento della
a fognatura.
In caso di lavvori di ristru
utturazione delle
d
parti ccomuni di un
n condominio, il limite massimo sp
pesa (per ill
20
014, 96.000 euro) su cu
ui operare la
a detrazione
e è riferito ad
a ogni singo
ola abitazionne: fermo re
estando tale
e
lim
mite massim
mo per ogni appartamen
nto, il benefficio deve es
ssere suddiv
viso con gli altri soggettti eventual-mente contito lari di ogni unità
u
immobiliare.
La
a detrazione
e che compete con riferimento a
all’anno di effettuazione del boniffico bancariio da parte
e
de
ell’amministrrazione del condominio, spetta al ssingolo cond
domino nel limite della qquota a lui imputata da
a
pa
arte dell’amm
ministratore, sempreché
é quest’ultim
ma sia stata
a effettivame
ente versataa al condom
minio entro i
termini di pressentazione della
d
dichiarrazione dei rredditi, anche anticipatamente o possticipatamen
nte alla data
a
di effettuazion
ne del bonifi co.
42
26
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
Riguardo a
al bonifico, per
p gli interventi realizza
ati sulle partti comuni co
ondominiali, oltre al Cod
dice fiscale del
d
condominio
o è necessa
ario indicare quello dell’ amministrattore o di altrro condominno che prov
vvede al pag
gamento.
e),
Relativame
ente ai docum
menti da alle
egare alla ccomunicazione di inizio lavori (primaa della sua soppression
s
per i lavori eseguiti su parti comuni di edifici re
esidenziali valevano le seguenti
s
parrticolarità:
a allegata la
a fotocopia della
d
delibera
a assemblea
are e della tabella millessimale di rip
partizione de
elle
• andava
spese.. Se in seguito l’importo dei lavori e seguiti supe
era quello inizialmente ppreventivato, era necesssario trassmettere la nuova e ulte
eriore tabellla di ripartiz
zione delle spese
s
allo sttesso ufficio
o che aveva ricevuto
o la comunicazione originaria;
• non an
ndava allega
ata la ricevutta di pagame
ento dell’ICII/IMU.
DETRAZIO
ONE SPESE
E PARTI COMUNI
C
CO
ONDOMINIO
O - PRINC
CIPALE PR
RASSI AGE
ENZIA DELLE
ENTRATE
Estremi
risoluzion
ne 21 luglio 2008,
2
n.
341/E
circolare 1° giugno 2012,
2
n.
19/E
circolare 21 maggio 2014,
2
n.
11/E
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
Chiarimentti
Le
e regole valide per i con
ndomini si aapplicano anche in caso
o di
la
avori svolti da
all’amministratore giudiziiario: pertantto, tale sogg
getto
o può effettua
are gli adem
mpimenti con le stesse modalità
m
segu
uite
da
all’amministrratore del con
ndominio
Pe
er i condomini, anche a seguito dellle nuove dis
sposizioni inttrodo
otte dal D.L
L. n. 70/2011
1, sono connfermate le vecchie
v
rego
ole
(ccircolare 1° giugno
g
1999, n. 122/E, paar. 4.6) seco
ondo cui il co
ondo
omino potrà fruire della detrazione in esame, se
s in possessso
de
ella certificaz
zione dell’am
mministratoree del condom
minio che atte
esti
dii aver ademp
piuto a tutti gli
g obblighi pprevisti ai fini della detrazzione
e, di essere in possesso della docuumentazione
e originale e la
so
omma di cui il contribuen
nte può teneere conto ai fini
f della dettrazi one. È necessario, inoltre, che l’amm
ministratore conservi
c
tutta
a la
do
ocumentazio
one originale
e, così comee individuata
a dal Provve
edim
mento del Dirrettore dell’A
Agenzia del 2 novembre 2011 al fine
e di
essibirla a richiesta degli uffici.
u
In tali ipotesi, nella
a dichiarazio
one
de
ei redditi i sin
ngoli condom
mini devono limitarsi ad indicare
i
il co
odice
e fiscale del condominio, senza riporrtare i dati ca
atastali identtifica
ativi dell’imm
mobile. Tali dati
d saranno indicati dall’amministrato
ore
dii condominio
o nel quadrro AC conccernente le comunicazio
oni
de
ell’amministrratore del co
ondominio, dda allegare alla
a propria dich
hiarazione dei redditi ovv
vero, in casoo di esenzio
one da tale obo
blligo o di utiliz
zzo del Mod. 730, da preesentare unita
amente al fro
onte
espizio del Mod.
M
UNICO PF della proopria dichiara
azione dei re
eddiiti.
All fine di bene
eficiare della
a detrazione per i lavori di
d ristrutturazzione
e delle parti comuni, i co
ondomini chee, non aven
ndone l’obblig
go,
no
on abbiano nominato un amministrratore dovranno obbliga
atoria
amente richiedere il codice fiscale edd eseguire tutti gli adem
mpim
menti previsti dalla richiam
mata disposizzione a nome del condom
miniio stesso. Pe
er quanto concerne i paggamenti è ne
ecessario efffettu
uare i bonific
ci indicando, oltre al cod ice fiscale del condomin
nio,
an
nche quello del
d condomino che effetttua il pagame
ento (cfr. circcola
are n. 57/E del
d 1998), che potrà esseere tratto ind
differentemen
nte
su
ul conto corrente bancariio ovvero poostale di uno dei condòmini,
a tal fine dele
egato dagli altri,
a
o su connto apposita
amente istituiito,
de
emandando all’accordo degli intereessati la de
efinizione de
elle
m
modalità interne di regolaz
zione del paggamento, fermo restando
o il
prrincipio che la detrazione
e può spettaare soltanto in ragione de
elle
sp
pese effettiva
amente sostenute da ciaascuno e il rispetto delle altre
e prescrizion
ni stabilite dal
d decreto interministerriale n. 41 del
d
19
998 e dal Pro
ovvedimento
o del Direttore
re dell’Agenz
zia delle entra
ate
de
el 2 novembre 2011. Perr la ripartizioone delle spe
ese relative alla
a
pa
arti comuni alle
a unità immobiliari i coondomini dov
vranno conccor4
427
QUADRO E
Estremi
circolare 21 maggio 2014, n.
11/E
Chiarimenti
rere alle stesse in ragione dei millesimi di proprietà o ai diversi
criteri applicabili ai sensi del codice civile.
Se l’amministratore ha certificato regolarmente al condomino la
quota detraibile delle spese affrontate su parti comuni e il contribuente proprietario al 100% non possiede reddito è possibile per
il coniuge convivente detrarre le spese di ristrutturazione anche
se le rate condominiali sono state saldate con l’emissione di assegni su un conto corrente cointestato ai due coniugi. Più precisamente, il contribuente, coniuge convivente del proprietario
dell’immobile, possa portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi le spese sostenute relative ai lavori condominiali
pagate con assegno bancario tratto sul conto corrente cointestato ai due coniugi. Sul documento rilasciato dall’amministratore
comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alla
spese in questione il coniuge convivente dovrà indicare i propri
estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese.
Come già accennato, la detrazione spettante va ripartita in capo ad ognuno dei condomini che ne indica il
relativo ammontare nella propria dichiarazione dei redditi.
I contribuenti interessati debbono conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico.
Generalmente, tale documentazione deve risultare intestata alle persone che fruiscono della detrazione.
Tuttavia, per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in
cui lo stesso attesti:
• di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini del 36%/50%;
• la quota della spesa relativa alle parti comuni imputabile a ciascuna delle unità immobiliari (eventualmente) possedute dal condomino, calcolata in base ai millesimi.
Inoltre, nella quietanza che l’amministratore deve rilasciare, per attestare il pagamento delle spese sostenute da ciascun condomino, deve indicare specificamente la quota della spesa relativa alle parti comuni
imputabile a ciascuna delle unità immobiliari (eventualmente) possedute dal condomino.
DETRAZIONE PER GLI ACQUIRENTI E ASSEGNATARI DI IMMOBILI RISTRUTTURATI
L’art. 9, comma 2, Legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha esteso la detrazione anche nel caso di alienazione
o assegnazione, da parte delle imprese edili, di interi fabbricati ristrutturati.
In particolare, è previsto che l’agevolazione si applica anche nel caso di interventi di restauro, risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
In questo caso, l’acquirente o l’assegnatario ha diritto alla detrazione calcolata, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, sull’ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione
dell’abitazione, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.
Pertanto, supponendo un prezzo di acquisto dell’immobile pari a 150.000 euro, l’importo su cui calcolare la
detrazione è pari a 37.500 euro.
428
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
QUADRO
OE
L’a
agevolazione
e, prima dell’entrata a re
regime dispo
osta dal D.L. n. 201/201 1, era legata al rispetto
o di
prrecisi termini temporali (p
più volte pro rogati) conne
essi al periodo in cui i laavori sono sttati ultimati e al
momento in cu
ui è avvenuta
a la cessione
e.
In particolare, la detrazion
ne spetta a condizione che la vend
dita o l’asseggnazione de
ell’immobile sia
efffettuata entro sei mesi da
al termine de
ei lavori di ris
strutturazione
e.
Per tale ag evolazione valgono
v
le seguenti
s
rego
ole:
azione spettta agli acquiirenti in relazzione alla qu
uota di proprietà dell’im mobile;
• la detra
• la detr azione spettta a condizio
one che la vvendita o l’as
ssegnazione
e dell’immobbile sia effetttuata entro sei
s
mesi d
dal termine dei
d lavori di ristrutturazio
r
one;
• la detrrazione spettta nella mis
sura del 50%
% per le spe
ese sostenutte nel 2014 e deve essere ripartita in
10 rate
e annuali di pari importo
o;
• la spessa su cui ca
alcolare la de
etrazione no
on può comunque eccedere l’imporrto massimo
o di 96.000 eue
ro;
zioni effettua
ati dal 1° otttobre 2006, il limite di spesa su cui applicare la
• per gli acquisti o le assegnaz
ntuale va rife
erito solo alla singola u
unità immobiliare e, quindi, se più ppersone han
nno diritto alla
a
percen
detraz ione (ad ese
empio, in caso di comprroprietari), il limite di spe
esa va riparttito tra loro;
c
so il rogito deve avvenire entro i term
• anche nel caso di stipula del compromess
mini previstii;
enda sanitariia locale com
mpetente;
prescritta la comunicaziione all’Azie
• non è p
• non è rrichiesto che
e le spese sostenute ve
engano paga
ate tramite bonifico banccario o posta
ale;
• è nece
essario esse
ere in posse
esso di idon
nea documentazione costituita dallaa copia della
a concessio
one
edilizia
a, dalla dichiarazione di ultimazione
e lavori, dall’atto di comp
pravendita dda cui risulti il corrispettiivo
sul qua
ale deve esssere calcolata la detrazi one.
In definitiva
a, tenendo conto delle varie prorogh
he e modifiche le regole sono le segguenti:
• per le spese soste
enute dal 26
6 giugno 201
12 al 31 dice
embre 2014, la detrazioone spetta all’acquirente
a
eo
assegn
natario nella
a misura del 50%. L’imp
porto pari al 25% del prezzo di acq uisto o asse
egnazione non
n
può su
uperare il lim
mite di 96.000 euro;
• per le sspese soste
enute negli anni
a
passati::
- la d
detrazione sp
petta nella misura:
m
1. del 36% se
e il rogito è avvenuto
a
ne
el 2005, dal 1° ottobre 2006 al 30 giiugno 2007 o a partire dal
d
1° gennaio 2008;
2. del 41% se il rogito è avvenuto
a
dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 22006;
% del prezzzo di acquisto o assegn
nazione nonn può superrare il limite di
- l’im porto costituito dal 25%
000 euro ne
el caso in cu
ui l’acquisto
o o l’assegnazione sia avvenuta
a
daal 2005 al 2006 e rigua
ardi
48.0
unittà immobilia
ari situate in edifici i cui lavori di risttrutturazione
e siano stati ultimati suc
ccessivamen
nte
al 3
31 dicembre
e 2002, ma
a non oltre il 31 dicem
mbre 2006, nonché nel caso in cu
ui l’acquisto
o o
l’as segnazione sia avvenuta dal 1° ge
ennaio 2008
8 ed i lavori di ristrutturaazione siano
o stati esegu
uiti
dal 1° gennaio 2008.
In caso di ssuccessiva cessione
c
de
ell’immobile d
da parte di un
u soggetto che lo ha aacquistato da una impre
esa
di costruzio
oni che ha effettuato
e
il lavori di ristrrutturazione, l’agevolazione si trasm
mette al nuo
ovo acquiren
nte
e quest’ultim
mo può usufruirne anch
he se il vecch
hio proprieta
ario non se ne
n è avvalsoo.
In particola re, va ricord
dato che:
e vende l’imm
mobile ristru
utturato, tras
sferendo sull’acquirente l’onere eco
onomico soste• il contrribuente che
nuto p
per la ristru
utturazione, perde il b
beneficio pe
er le restan
nti quote. Ill beneficio si trasferissce
all’acquirente, il quale, per po
oterne usufru
uire, deve essere
e
in possesso dellaa documenttazione nece
essaria;
ncata fruizione del beneficio per le p
prime rate non
n comporta la decadeenza dell’age
evolazione per
p
• la man
le rate successive.
Infatti, pur in assenza di una espre
essa previsiione normattiva in tal se
enso, deve ttenersi prese
ente che il beb
neficio con nesso all’accquisto di un
n immobile da parte de
ell’impresa che
c
lo ha risstrutturato si innesta su
ulla
matrice fon
ndamentale rappresenta
ata dalla dettrazione per spese di re
ecupero ediliizio, di cui costituisce
c
u
una
specie partticolare.
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
4
429
QUADRO E
Pe
ertanto, il dirritto a suben
ntrare nel be
eneficio fisca
ale spetta an
nche nell’ipo
otesi in cui laa detrazione
e sia ricono-sc
ciuta per l’accquisto di un
n immobile riistrutturato d
dall’impresa edile.
ES
SEMPIO DII CALCOLO
O DELLA D
DETRAZIO
ONE
Si supponga iil caso di un
n contribuentte che ha accquistato, il 30 giugno 2014,
2
una unnità immobiliare facente
e
pa
arte di un ed
dificio interamente sotto
oposto a inte
ervento di re
estauro e di risanamentoo conservativo da parte
e
de
ella stessa im
mpresa di co
ostruzione e ristrutturazzione.
Il prezzo di accquisto è pari a 250.000
0 euro.
In contribuentte può usufruire della de
etrazione de
el 50% su un
n importo pari al 25% deel prezzo di acquisto.
a
Pe
ertanto si avvrà:
• Spesa de
etraibile: 250
0.000 * 25% = 62.500 eu
uro
Po
oiché la spe
esa detraibile (62.500) non
n
supera il limite mas
ssimo di spe
esa annuo pprevisto (96.000), potrà
à
es
ssere detrattto, in 10 rate
e, l’intero importo:
• Importo rrata: 62.500,00 / 10 = 6..250,00 euro
o
detrazione per
p il 2014: 6.250,00
6
* 50
0% = 3.125,,00 euro
• Importo d
DETRAZION
D
NE PER LE
E SPESE RE
ELATIVE A INTERVE
ENTI PER L’ADOZIO
L
ONE DI MISURE
ANTISISMIC
A
CHE
Pe
er effetto de
elle modifiche introdotte in sede di cconversione del D.L. n. 63/2013,
6
la detrazione per
p gli inter-ve
enti di recup
pero del patrrimonio ediliizio, nella m
misura del 65
5% e nel lim
mite di spesaa di 96.000 euro, per le
e
sp
pese sosten ute dal 4 ag
gosto 2013 al 31 dicem
mbre 2014, è estesa agli interventti per l’adoz
zione di mi-su
ure antisism
miche effettu
uate su edifiici ricadenti nelle zone sismiche
s
ad alta pericoloosità (zone 1 e 2) di cuii
all’O.P.C.M. n
n. 3274 del 20
2 marzo 20
003.
or percentua
ale di detrazione è nec
cessario ind icare il Cod
dice 4 nella
a
Per fruire di questa maggio
Colo
onna 2 dei Righi
R
da E41 a E44.
L’A
Agenzia dellle entrate, a tale proposito, nella c
circolare 18 settembre 2013, n. 299/E ha segnalato che le
e
un
nità immobil iari che posssono essere oggetto d egli interven
nti agevolab
bili sono indiividuate con
n un duplice
e
crriterio:
• la localizzzazione terrritoriale in zone sism iche ad alta
a pericolosità: gli edificci devono ric
cadere nelle
e
zone sism
miche (ogni zona coincide con il terrritorio di un
n comune) ad alta pericoolosità indiv
viduate con i
codici 1 e 2 nell’alleg
gato A dell’o
ordinanza de
el Presidente
e del Consig
glio dei Minisstri n. 3274 del 20 mar-zo 2003, recante “Prrimi elementti in materia di criteri ge
enerali per la
a classificaz ione sismica
a del territo-rio nazion
nale e di norrmative tecn
niche per le ccostruzioni in
i zona sism
mica”;
eva la circos
stanza che l a costruzion
ne sia adibita “ad abitazzione princip
pale o ad at-• il tipo di utilizzo: rile
tività prod
duttive”, con
n ciò privileg
giando gli im
mmobili in cui è maggiorm
mente probaabile che si svolga
s
la vi-ta familia
are e lavorativa delle perrsone. Nel d
dettaglio:
- per co
ostruzione adibita ad ab
bitazione prin
ncipale si intende l’abita
azione nella quale la pe
ersona fisica
a
o i su
uoi familiari dimorano abitualmente
e, secondo la nozione rilevante
r
in ambito IRPEF (art. 10,,
comm
ma 3-bis, TUIIR);
43
30
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO E
- per costruzioni adibite ad attività produttive, stante la particolare finalità della disposizione in esame di tutela delle persone prima ancora che del patrimonio, si intendono le unità immobiliari in cui
si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.
Non rileva, invece, la categoria catastale dell’unità immobiliare, non sussistendo alcun vincolo al riguardo.
Ne consegue che se un edificio comprende unità immobiliari destinate ad attività produttive ed abitazioni
principali, nonché ad altre abitazioni, l’aliquota del 65% potrà essere fruita solo per le spese sostenute fino
al 31 dicembre 2013 riferite alle unità immobiliari destinate ad attività produttive e ad abitazione principale,
applicandosi l’aliquota del 50% per le altre unità immobiliari residenziali, anche a uso promiscuo, nei casi
in cui le spese siano sostenute da soggetti che possono avvalersi della detrazione dall’IRPEF di cui all’art.
16-bis del TUIR.
Inoltre, è stato chiarito che:
• la detrazione di cui si discute è applicabile a condizione che le procedure di autorizzazione siano avviate a decorrere dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n.
63/2013;
• per l’individuazione della disciplina applicabile alla detrazione per gli interventi in questione (modalità
di pagamento, fruizione della detrazione, documentazione da conservare), in assenza di indicazioni
nella disposizione e considerate le tipologie di interventi agevolabili, si deve fare riferimento alle disposizioni applicabili per gli interventi di cui alla lett. i) del comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR;
• la detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
CUMULO
La detrazione per le ristrutturazioni edilizie, in linea teorica, è cumulabile con altre agevolazioni che interessano gli stessi immobili, salvo che, le altre agevolazioni interessate non prevedano appositi limiti di
cumulo.
Ciò avviene, ad esempio, nel caso di contemporanea presenza anche di interventi che godono della detrazione del 55%/65% per il risparmio energetico di cui si dirà appresso, che per espressa previsione normativa, non possono essere cumulati.
COMPILAZIONE DELLA SEZIONE III-A E III-B
La Sezione III del Mod. 730/2015, è sdoppiata in tre sottosezioni:
• Sezione III-A: in essa vanno inseriti i dati relativi al calcolo della detrazione;
• Sezione III-B: in essa vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili ed altri dati precedentemente inseriti nell’abrogata comunicazione di inizio lavori.
Nella Sezione III-C vanno indicate le spese per l’arredo degli immobili ristrutturati per le quali spetta una
detrazione del 50%, di cui si dirà in seguito.
SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
(DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% O 65%)
Nella Sezione III-A, Righi da E41 a E44 sono presenti 10 Colonne.
Per ogni anno e per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio
deve essere compilato un singolo Rigo.
Allo stesso modo deve essere compilato un distinto Rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuato sulle parti comuni di edifici residenziali.
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
431
QUADRO E
In particolare,, la compilazzione avvien
ne nel segue
ente modo:
COLONNA 1 - ANNO
eve essere iindicato l’an no in cui sono state sosstenute le sp
pese.
De
COLONNA 2 - 2006/2012
2/2013/2014
4-ANTISISMIC
CO
Va
a compilata solo se le spese sono state soste
enute nel 20
006 o nel 20
012 o nel 20013 o nel 20
014 o se ri-gu
uardano inte
erventi antisiismici, indica
ando:
• Codice 1
1, se le spesse sono rela
ative a fatturre emesse dal
d 1° genna
aio 2006 al 330 settembre 2006 (de-trazione al 41%);
2, se le spesse sono rela
ative a fattu re emesse dal 1° ottobre al 31 diccembre 2006
6 o a fatture
e
• Codice 2
emesse iin data antecedente al 1°
1 gennaio 2
2006 o se le
e spese sono
o sostenute dal 1° genn
naio 2012 all
25 giugno
o 2012 (detrrazione al 36%);
3
3, se le spesse sono sosttenute dal 26
6 giugno al 31 dicembre
e 2014 (detraazione al 50
0%);
• Codice 3
4, se si trattta di spese sostenute dal 4 agosto al 31 dic
cembre 20114 per interv
venti relativii
• Codice 4
all’adozio
one di misurre antisismiche su ediffici ricadenti nelle zone sismiche add alta pericolosità, riferi-te a costrruzioni adibiite ad abitaz
zione princip
pale o ad attiività produttive.
Se vviene indicato
o il Codice 4,
4 chi presta assistenza calcolerà la detrazione nnella misura del 65%, su
u
una spesa complessiva non superiore
s
a9
96.000 euro per unità imm
mobiliare.
a Colonna n
non va comp
pilata se le spese si rifferiscono a interventi dii manutenzioone o salva
aguardia deii
La
bo
oschi e, perttanto, nella Colonna
C
4 è indicato il C
Codice 3.
COLONNA 3 - CODICE FISCALE
F
La
a Colonna va
a compilata solo nei seg
guenti casi:
• lavori su
u parti cond
dominiali: per
p gli intervventi su partti comuni di edifici residdenziali, i sin
ngoli condo-mini devo
ono indicare
e il Codice fiiscale del co
ondominio e devono barrare la caseella di Colon
nna 2 “Con-dominio” di uno dei Righi da E51 a E53 sen
nza riportare
e i dati catastali identificcativi dell’im
mmobile (talii
anno indicatii dall’ammin
nistratore di condominio
o nel Quadrro AC della propria dichiarazione);;
dati sara
per gli in
nterventi inizziati prima del 14 magg io 2011, i condomini
c
de
evono indicaare il codice
e fiscale dell
, senza com
condomin
nio o della cooperativa
c
mpilare la Sezione
S
III-B
B;
art. 5 del TU
UIR: se si tra
atta di intervventi sostenu
uti, a partire
e
• interventti da parte di soggetti di cui all’a
dal 14 m
maggio 2011, da parte di
d società di persone ed
d enti equipa
arati (art. 5 TUIR), i soggetti cui sii
imputano
o i redditi a norma
n
dello stesso art. 5 devono ind
dicare in questa Colonnna il Codice fiscale della
a
società o ente e devo
ono riportare
e i dati catasstali identific
cativi dell’immobile nellaa Sezione III-B;
cazione al Centro
C
operrativo di Pe scara: per gli
g interventi iniziati prim
ma del 14 maggio 2011,,
• comunic
va indica to il codice fiscale del soggetto
s
che
e ha inviato, eventualme
ente anche pper conto de
el dichiaran-te, la com
municazione
e al Centro Operativo d
di Pescara. La
L Colonna non va com
mpilata se la
a comunica-zione è sstata effettua
ata dal dichia
arante;
o o assegna
azione di im
mmobili ris
strutturati: per l’acquisto o l’asseggnazione di immobili ri-• acquisto
strutturatti che fanno parte di ediifici ristrutturrati va indica
ato il codice
e fiscale delll’impresa di costruzione
e
o ristruttu
urazione o della coopera
ativa che ha
a effettuato i lavori.
COLONNA 4 - INTERVENTTI PARTICOLLARI
a Colonna vva compilata
a solo in pre
esenza dei seguenti intterventi partticolari indiccando uno dei
d seguentii
La
Co
odici:
• “1” nel ccaso in cui le spese relative ad un
n singolo inttervento siano state sosstenute in più
p anni; perr
calcolare
e il limite ma
assimo di sp
pesa detraib
bile occorre tenere conto delle spesse sostenute negli annii
preceden
nti;
43
32
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
•
•
“3” ne
el caso di intterventi di manutenzione
m
e e salvagua
ardia dei boschi per speese sostenute dal 2004
4 al
2006;
el caso di sp
pese sostenute per l’acq
quisto o l’as
ssegnazione di immobili che fanno parte di ediffici
“4” ne
ristrutturati; in tal caso,
c
la detrrazione spettta su un importo pari all 25% del prrezzo di vendita o di asssegnazio
one dell’immobile.
enti non dov
Il contribue nte che non
n rientra nei casi precede
vrà indicare alcun Codicce.
Le Colonne 5, 6 e 7 riguardano
r
situazioni
s
pa
articolari e non
n
devono essere com
mpilate dalla generalità dei
d
contribuentti.
Infatti, van no compilatte solo dai contribuentti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazio
one
l’immobile n
nel 2013 (Codice 4 in Colonna
C
5) o
oppure dalle persone di età non infeeriore a 75 o 80 anni ch
he,
con riferime
ento alle spe
ese sostenute in anni prrecedenti al 2012, hanno rideterminnato negli an
nni dal 2009
9 al
2011, il num
mero delle ra
ate di detraz
zione.
COLONNA
A 5 - SITUAZIO
ONI PARTICO
OLARI - CO DICE
Deve esserre indicato il Codice:
• “1” ne
el caso in cu
ui il contribu
uente ha ere
editato, acquistato o ric
cevuto in doonazione l’im
mmobile da un
soggettto che, ave
ore a 75 an
endo un’età
à non inferio
nni, aveva scelto
s
di rateeizzare o rid
determinare la
spesa in 5 rate;
el caso in cu
ui il contribu
uente nell’an
nno 2014 abbia ereditato, acquisstato o ricev
vuto in don
na• “4” ne
zione l’immobile da un sogg
getto che avveva rateizza
ato la spesa
a, sostenutaa in anni pre
ecedenti, in 10
rate. In
n questo casso vanno co
ompilate le C
Colonne 6 e 7.
COLONNA
A 6 - SITUAZIO
ONI PARTICO
OLARI - ANN
NO
Deve esserre indicato l’anno in cui è stata effetttuata la ride
eterminazion
ne del numeero delle rate
e.
COLONNA
A 7 - SITUAZIO
ONI PARTICO
OLARI - RIDEETERMINAZIONE RATE
Deve esserre indicato ili numero delle
d
rate in cui è stata ripartita la detrazione nell’anno di sostenimen
nto
della spesa
a.
Da
a quest’anno
o il numero può
p assumere
e solo il valo
ore 10.
Questa Colonn
na va compillata solo se ssi è compilatto la Colonna
a 6.
A 8 - NUMERO RATA
COLONNA
Deve esserre indicato nella
n
casella
a corrispond ente al num
mero delle rate presceltee (5 o 10) il numero de
ella
rata che il contribuen
nte utilizza per
p il 2014.
Si segnala, ch
he per le spe
ese sostenu
ute nel 2014, va indicato il numero ‘11’ nella case
ella relativa alla
a
rip
partizione de
ella spesa in 10 rate.
COLONNA
A 9 - IMPORTTO SPESA
Deve esserre indicato l’intero
l
impo
orto delle s
spese soste
enute nell’an
nno indicatoo in Colonna
a 1, anche nel
n
caso in cui si sia optato
o per la ridetterminazione
e delle rate.
In caso di acquisto o assegnazione di immo bili ristrutturrati (Codice 4 in Colonnna 4) indica
are il 25% del
d
prezzo di a cquisto.
Se
e l’importo delle spese sostenute
s
ne l 2014 si rife
erisce alla prrosecuzionee di un interrvento inizia
ato
in anni precedenti, su una singola un
nità immobilia
are possedutta da un unicco proprietarrio, l’importo da
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
4
433
QUADRO E
indiccare nella Co
olonna 9 non
n può supera
rare la differe
enza tra 96.0
000 euro e qquanto spes
so negli annii
pregressi dal con
ntribuente, in
n relazione alllo stesso inttervento.
COLONNA 10
0 - N. D’ORD
DINE IMMOB
BILE
La
a Colonna vva compilata
a nel caso di
d spese so
ostenute ne
el 2014 per indicare il nnumero prog
gressivo che
e
identifica l’imm
mobile ogge
etto degli inte
erventi di risstrutturazione.
Ta
ale numero
o sarà, poi,, riportato nella succ
cessiva Se
ez. III-B ove vanno inndicati i da
ati catastalii
de
ell’immobile..
Nel ccaso in cui siano
s
stati efffettuati più i nterventi sulllo stesso im
mmobile e quuindi siano sttati compilatii
più R
Righi della Sez.
S
III-A, ne
ella Colonna
a 10 di tutti i Righi com
mpilati va ripoortato lo ste
esso numero
o
d’ord
dine identifica
ativo e va co
ompilato un u
unico Rigo ne
ella Sezione III-B.
Per m
maggiori detttagli vedi ese
empi di comp
pilazione ripo
ortati nelle is
struzioni al M
Mod. 730/2015.
SE
EZIONE III-B - DATI CATASTALI IDENTTIFICATIV
VI DEGLI IM
MMOBILI E ALTRI DATI
D
PER
FR
RUIRE DELLLA DETRA
AZIONE
La
a Sezione III-B, Righi da
a E51 a E53
3, è compossta da 8 Colonne e va compilata
c
soolo in relazio
one ai lavorii
iniziati a partirre dal 2011.
In essa vanno
o indicati i dati catastali identificativvi degli immo
obili e gli altri dati necesssari per fruire della de-tra
azione.
Ne
el caso in cu
ui i Righi no
on siano suffficienti occo
orre compilare altri mod
duli numeraandoli progre
essivamente
e
ne
ell’apposita ccasella postta in alto a destra.
per le spese
La S
Sezione III-B deve essere
e compilata p
e sostenute nel
n 2014. Peer le spese sostenute nell
2011
1 o nel 2012 o nel 2013, non è obblig
gatorio indicare nuovame
ente i dati iddentificativi degli immobilii
se questi sono già
g stati ripo
ortati nelle diichiarazioni dei
d redditi presentate coon riferimento a tali annii
d’imp
posta.
Oltre alla pressente Sezion
ne, deve ess
sere compila
ata anche la
a Colonna 10
0 della preceedente Sezione III-A.
In particolare,, la Sezione si suddivide
e in due partti:
51 e E52: Da
ati catastali dell’immobile
d
e;
• Righi E5
3: Altri dati.
• Rigo E53
DA
ATI CATAS
STALI DELLL’IMMOBILLE - RIGHI E51 E E52
2
La
a compilazio
one avviene nel seguentte modo:
COLONNA 1 - N. D’ORDINE IMMOBIILE
Questa Colon
nna riprende quanto già indicato nel la Colonna 10 della Sez
z. III-A.
In particolare , in essa de
eve essere riportato
r
il n
numero pro
ogressivo, che
c
identificca l’immobile
e oggetto dii
intterventi di ri strutturazion
ne, già indic
cato nella su ddetta Colonna 10.
Nel ccaso in cui siano
s
stati efffettuati più in
nterventi in relazione
r
allo
o stesso imm
mobile (quind
di, sono statii
comp
pilati più Rig
ghi della Sez
z. III-A con lo
o stesso num
mero d’ordin
ne), in questaa Colonna deve
d
essere
e
com
mpilato un so
olo Rigo.
43
34
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
COLONNA
A 2 - CONDO
OMINIO
Va barrata nel caso di interventi effettuati
e
su
u parti com
muni condom
miniali. I sinngoli condom
mini, barran
ndo
la casella, dichiarano che
c
la spesa
a riportata n
nella sez. IIII-A si riferisc
ce ad intervventi effettua
ati su parti coc
muni condo
ominiali. Pe
ertanto non devono es
ssere comp
pilate le successive C
Colonne deii Righi E51
1 e
E52, relattive ai datti catastali dell’immob
bile (tali dati,
d
infatti,, vanno inndicati nel Quadro AC
A
dell’amminiistratore di condominio)
c
.
Nella Colon
nna 3, della Sezione III-A
A va riportatto il codice fiscale
f
del co
ondominio.
COLONNA
A 3 - CODICE COMUNE
Deve esserre indicato il Codice cata
astale del co
omune ove è situato l’im
mmobile.
COLONNA
A 4 - TERRENI/URBANO
Deve esserre indicato il Codice:
• “T” ne
el caso in cui l’immobile è censito ne
el catasto te
erreni;
• “U” ne
el caso in cu
ui l’immobile è censito ne
el catasto ed
dilizio urban
no.
COLONNA
A 5 - SEZIONE
E URBANA/C
COMUNE C ATASTALE
Devono esssere indicate
e le lettere o i numeri ri portati nel documento
d
catastale,
c
see presenti. Per
P gli immobili
siti nelle zo
one in cui vig
ge il sistema
a tavolare, va
a indicato il “Comune ca
atastale”.
COLONNA
A 6 - FOGLIO
O
Deve esserre indicato il numero di foglio
f
riporta
ato nel documento catas
stale.
COLONNA
A 7 - PARTICE
ELLA
Deve esserre indicato il numero di particella
p
rip
portato nel documento catastale.
Se
e la particella è compostta da una so
ola serie di cifre,
c
quest’u
ultima va ripoortata nella parte
p
a sinisstra
de
ella barra spa
aziatrice.
COLONNA
A 8 - SUBALTE
ERNO
Deve esserre indicato il numero di subalterno
s
e
eventualmen
nte riportato nel documeento catastale.
ALTRI DATTI - RIGO E53
E
Il Rigo E53 è destinato
o ad accoglie
ere ulteriori dati relativii a situazioni particolari e, precisam
mente:
c
o devono esssere indicati, oltre ai dati
d
• se i la vori sono sttati effettuatti dal condu ttore o dal comodatario
mmobile di cui
c ai Righi E
E51 e E52, anche gli es
stremi di reggistrazione del
d contratto
o di
identifiicativi dell’im
one o di com
modato;
locazio
• se l’im
mmobile non è ancora censito al mo
omento di presentazion
p
e della dichhiarazione, devono
d
esse
ere
riporta ti gli estremi della doma
anda di acca
atastamento.
A 1 - N. D’OR
RDINE IMMO
OBILE
COLONNA
Questa Collonna riprende quanto già
g indicato nella Colonna 10 della Sez. III-A.
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
4
435
QUADRO E
In particolare,, in essa de
eve essere riportato il nu
umero progrressivo, che
e identifica l’’immobile og
ggetto di in-terventi di risttrutturazione
e, già indicatto nella sudd
detta Colonn
na 10.
Nel ccaso in cui siano
s
stati efffettuati più in
nterventi in relazione
r
allo
o stesso imm
mobile (quind
di, sono statii
comp
pilati più Rig
ghi della Sez
z. III-A con llo stesso nu
umero d’ordin
ne), in questta Colonna deve
d
essere
e
comp
pilato un solo
o Rigo.
MINIO
COLONNA 2 - CONDOM
a barrata ne
el caso di interventi efffettuati su p
parti comun
ni condominiali. I singooli condomin
ni, barrando
o
Va
la casella, dicchiarano che
e la spesa riportata
r
nel la sez. III-A
A si riferisce ad intervennti effettuati su parti co-muni condom iniali. Pertan
nto non dev
vono essere
e compilate
e le success
sive Colonn
ne del Rigo E53.
Ne
ella Colonna
a 3, della Se
ezione III-A va
v riportato il codice fisc
cale del condominio.
I dati
d da inserrire nelle Co
olonne 3, 4,, 5 e 6 rigua
ardano l’ipote
esi in cui l’im
mmobile ogggetto di interrvento è de-tenuto in loca zione o com
modato.
I dati
d richiesti possono esssere ricavatti:
• dal contra
atto di locazzione o como
odato registrrato;
evuta rilascia
ata dai servizi telematicci nel caso di
d registrazio
one tramite lle applicazio
oni software
e
• dalla rice
disponibi li sul sito de
ell’Agenzia delle
d
entrate (“Siria” “Loc
cazioni web”” o “Contrattti on line” o RLI).
COLONNA 3 - DATA
eve essere iindicata la data
d
di registtrazione del contratto.
De
COLONNA 4 - SERIE
De
eve essere iindicato il Codice relativ
vo alla moda
alità di registtrazione e precisamentee:
“3” in caso d
di registrazio
one del contrratto presso u
un ufficio dell’Agenzia de
elle entrate;
“3P” in caso
o di registrazzione telemattica tramite S
Siria e Iris;
“3T” in caso
o di registrazzione telemattica tramite a
altre applicaz
zioni (Locazio
oni Web, Conntratti on line
e o RLI);
“3A” e “3B”” in caso di codici
c
di serie
e in uso in pa
assato press
so gli uffici.
COLONNA 5 - NUMERO E SOTTONUM
MERO
De
eve essere iindicato il nu
umero e l’ev
ventuale sotttonumero di registrazion
ne del contraatto.
COLONNA 6 - CODICE UFFICIO
U
AGENZIA DELLEE ENTRATE
De
eve essere indicato il Codice
C
identtificativo delll’Ufficio dell’Agenzia de
elle entrate presso il qu
uale è stato
o
prresentato reg
gistrato il co
ontratto (i codici sono dissponibili sul sito dell’Agenzia).
I dati
d da inse rire nelle Colonne 7, 8 e 9 riguard
dano l’ipotes
si in cui l’immobile oggeetto di interv
vento non è
an
ncora accata
astato.
COLONNA 7 - DATA
De
eve essere iindicata la data
d
di prese
entazione de
ella domanda di accatas
stamento.
COLONNA 8 - NUMERO
De
eve essere iindicato il nu
umero della domanda d i accatastam
mento.
43
36
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
COLONNA
A 9 - PROVIN
NCIA UFFICIO
O AGENZIA DELLE ENTR
RATE
Deve esserre indicata la sigla della
a provincia iin cui è situato l’Ufficio provinciale dell’Agenzia
a delle entra
ate
presso il qu
uale è stata presentata la
l domanda..
X SPESE
E PER L’ARREDO DEGLI
D
IM
MMOBILI RISTRUTTU
R
URATI
La Sezione
e III-C del Mod.
M
730/20
015 va utilizzzata per fru
uire della detrazione preevista dal D.L. n. 63/20
013
per l’acquissto di mobili,, ivi inclusi i grandi elettrrodomestici anche a libe
era installazzione di classe non inferriore alla A+ (A per i forn
ni) per le ap
pparecchiatu
ure per le quali
q
sia prevista l’eticheetta energettica, finalizzzati
all’arredo d
dell’immobile
e oggetto di ristrutturazio
one.
Per queste spese è pre
evista una detrazione de
el 50%, nel tetto
t
massim
mo di spesa di 10.000 eu
uro.
L’agevolaziione (pari qu
uindi a un im
mporto masssimo di 5.00
00 euro) si aggiunge
a
a quella prevista per gli ana
nessi intervventi di ristrutturazione, può essere
e fruita con riguardo a ciascuna
c
unnità abitativa
a oggetto di ristrutturazio
one e deve essere
e
anch’’essa ripartitta in 10 rate
e.
Le spese p
per l’acquisto
o di mobili e di grandi elettrodome
estici sono computate,
c
aai fini della fruizione de
ella
detrazione di imposta, indipendenttemente dalll’importo dellle spese sostenute per i lavori di ris
strutturazion
ne.
Come ha fa
atto notare l’Agenzia ne
ella circolare
e 18 settem
mbre 2013, n.
n 29/E, si ttratta di una
a agevolazio
one
che, su alc uni aspetti, ricalca quellla contenuta
a nel D.L. n. 5/2009 che
e è stata in vvigore nel 20
009, anche se,
s
come si dir à, per altri se
s ne differenzia notevollmente.
Possono co
ostituire valido presuppo
osto per la frruizione della detrazione in esame l’effettuazione di interve
enti edilizi sia
a su singole unità immobiliari reside
enziali, sia su
s parti comuni di edificci residenzia
ali di cui all’a
art.
1117 c.c., in funzione degli acquis
sti dei beni agevolati fin
nalizzati all’arredo, rispeettivamente, delle singo
ole
unità immo biliari e delle parti comu
uni (ad esem
mpio, guardiole, apparta
amento del pportiere, sala
a adibita a riur
nioni condo
ominiali, lava
atoi, ecc.).
Se
e i lavori di ristrutturazion
r
ne interessa
ano le parti comuni
c
condominiali noon è possibile, per i sing
goli
co
ondomini, ch
he fruiscono
o pro-quota
a della rela
ativa detrazione, di accquistare mo
obili e gran
ndi
ele
ettrodomestiici da destina
are all’arredo
o della propriia unità immo
obiliare.
Inoltre, face
endo riferim
mento alla de
etrazione sp
pettante per gli interventi necessarii alla ricostrruzione o al ripristino del l’immobile danneggiato
d
a seguito d i eventi cala
amitosi, sem
mpreché sia sstato dichiarato lo stato
o di
emergenza
a, nonché ne
ei casi di inte
erventi di risstrutturazion
ne o restauro
o e risanameento conserrvativo di intteri
fabbricati, e
eseguiti da imprese
i
di costruzione
c
o ristrutturazione immobiliare e da cooperative
e edilizie vie
ene
ricordato ch
he in questo
o secondo caso la detra
azione per gli interventi edilizi, calcoolata su un importo parii al
25% del pre
ezzo dell’unità immobilia
are, compette al success
sivo acquirente o asseggnatario delle
e singole un
nità
immobiliari .
Pertanto, a
al medesimo
o contribuentte compete anche la de
etrazione pe
er l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomesticci per le spe
ese sostenute entro il 31 dicembre 2014.
2
Per quanto
o riguarda l’avvio deglii interventi di recupero
o del patrim
monio edilizioo, la norma non individua
espressamente la data
a a decorrerre dalla qua
ale devono essere
e
inizia
ati gli interveenti di ristru
utturazione, né
quella a de correre dalla
a quale devo
ono essere ssostenute le
e spese per detti interveenti.
Secondo l’A
Agenzia, i contribuenti
c
ammessi
a
a beneficiare della detraz
zione per l’aacquisto di mobili
m
e gran
ndi
elettrodome
estici sono i medesimi contribuen
nti che fruisc
cono della de
etrazione deel 50% per aver
a
sostenu
uto
spese, rigu
uardanti gli interventi di recupero de
el patrimonio edilizio, dal 26 giugnoo 2012 (datta di entrata in
vigore dell’art. 11, com
mma 1 del D.L. n. 83/20 12 che, com
me noto, ha introdotto laa maggiore detrazione del
d
50% e l’inn alzamento del
d limite a 96.000
9
euro)).
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
4
437
QUADRO E
È stato però ssottolineato che è poss
sibile che le spese per l’acquisto
l
di mobili e di grandi eletttrodomesticii
sia
ano sostenu
ute anche prima
p
di qu
uelle per la ristruttura
azione dell’iimmobile, a condizione
e che siano
o
stati già avvia
ati i lavori di ristrutturazio
one dell’imm
mobile cui de
etti beni sono destinati.
In altri termin
ni, la data dii inizio lavorri deve esse
ere anteriore
e a quella in cui sono sostenute le
e spese perr
l’a
acquisto di m
mobili e di grandi
g
elettrodomestici, ma non è necessario che le speese di ristru
utturazione
e
siano sosten
nute prima di
d quelle pe
er l’arredo d
dell’abitazio
one.
Ullteriori intervventi ricondu
ucibili alla manutenzione
m
e straordina
aria sono quelli finalizzaati al risparm
mio energeti-co
o volti all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e
e/o alla sostituzione di componenti eessenziali de
egli impiantii
tecnologici.
Un
na importan
nte precisaziione riguarda i beni age
evolabili: vie
ene affermatto che i mobbili e i grand
di elettrodo-mestici, per r ientrare nellla detrazione, devono e
essere acquistati nuov
vi. Inoltre, nnon sono ag
gevolabili glii
ac
cquisti di porrte, pavimen
ntazioni, tend
de e tendag
ggi, nonché di
d altri comp
plementi d’arrredo.
Pe
er quanto rig
guarda i gra
andi elettrod
domestici, ssi precisa ch
he:
• l’acquisto
o di grandi elettrodomes
e
stici sprovvissti di etichettta energetic
ca è agevolaabile solo se
e per quella
a
tipologia non sia anccora previsto
o l’obbligo di etichetta en
nergetica;
azione dei “grandi
“
elettrrodomestici””, in assenza
a di diverse indicazioni nella dispos
sizione age-• l’individua
volativa, va fatta con
n riferimento
o all’elenco d
di cui all’alle
egato 1B del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, se-ivo: frigorifeeri, congelato
condo cu
ui rientrano nei
n grandi elettrodomesttici, a titolo esemplificat
e
ori, lavatrici,,
asciugatrrici, lavastovviglie, apparrecchi di cotttura, stufe elettriche, piastre
p
risca ldanti elettriiche, forni a
microond
de, appareccchi elettrici di
d riscaldame
ento, radiato
ori elettrici, ventilatori
v
el ettrici, appa
arecchi per ill
condizion
namento.
Co
ome accenn
nato, la detra
azione va rip
partita tra glli aventi dirittto in 10 quo
ote annuali ddi pari importo e va cal-co
olata su un a
ammontare complessivo
c
o non superi ore a 10.000
0 euro.
Un
n’ultima pre cisazione rig
guarda gli adempiment
a
ti: è stato co
onfermato quanto già aanticipato con il comuni-ca
ato stampa del 4 luglio 2013 e cioè che i con
ntribuenti de
evono esegu
uire i pagam
menti median
nte bonificii
ba
ancari o po
ostali, con le
e medesime
e modalità g ià previste per
p i pagam
menti dei lavoori di ristruttturazione fi-sc
calmente ag evolati (c.d. “bonifici parlanti”).
In più, nella ccircolare n. 29/E/2013,
2
è stato aggiu
unto che è possibile
p
utillizzare anchhe carte di credito
c
o dii
de
ebito; in que
esto caso:
• la data d i pagamento
o è individua
ata nel giorn
no di utilizzo
o della carta
a di credito o di debito da
d parte dell
evidenziata nella
n
ricevutta telematica
a di avvenutta transazion
ne, e non neel giorno di addebito
a
sull
titolare, e
conto corrrente del tittolare stesso
o;
he dall’estrattto conto, an
nche dalla ricevuta dellaa transazione).
• la spesa è documenttata, oltre ch
on è consen
ntito, invece
e, effettuare il pagamen to mediante
e assegni ba
ancari, contaanti o altri mezzi
m
di pa-No
ga
amento.
Si segnala ch
he è ammesssa la detrazione anche per l’acquisto di mobili e grandi eleettrodomestici acquistatii
co
on il finanzia
amento a ratte.
DE
ETRAZIONE
E SPESE PER L’AR
RREDO DI IMMOBILI RISTRUTT
TURATI - P
LE PRASSII
PRINCIPAL
AG
GENZIA DE
ELLE ENTRA
ATE
E
Estremi
circolare 14
4 maggio 201
14, n.
10/E
43
38
Ch
hiarimenti
Nel ccaso in cui il contribuente
e effettui inteerventi sugli immobili perr
le m
misure di prev
venzione di atti illeciti daa parte di terrzi, e questi,,
colari caratteristiche, sianno anche inq
quadrabili tra
a
per lle loro partic
gli in
nterventi edilizi agevolabili con la dettrazione del 50%, è pos-sibile
e avvalersi anche
a
dell’u
ulteriore detrrazione per l’acquisto dii
mob
bili e grandi elettrodomest
e
tici.
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
Estremi
circolare 21 maggio 2014,
2
n.
11/E
circolare 21 maggio 2014,
2
n.
11/E
circolare 21 maggio 2014,
2
n.
11/E
circolare 21 maggio 2014,
2
n.
11/E
circolare 21 maggio 2014,
2
n.
11/E
Chiarimentti
G li interventi finalizzati
f
al risparmio ennergetico, pe
er consentire
e di
acccedere al bonus
b
mobili, devono ppotersi confiigurare quan
nto
m
meno come in
nterventi di “manutenzionne straordina
aria”, ove efffettu
uati su sing
gole unità immobiliari residenziali. Fatta salva
l’a
assimilazione
e alla manu
utenzione strraordinaria degli
d
interve
enti
prrevisti dall’art. 123, comm
ma 1, del D.P
P.R. n. 380/2
2001 , negli altri
a
ca
asi dovrà essere valutata
a la riconduccibilità degli interventi fin
nalizzzati al rispa
armio energe
etico di cui alla lett. h) del comma
a 1
de
ell’art. 16-bis
s del TUIR, alla
a manutennzione strao
ordinaria (o alle
a
alttre categorie
e ammissibili), tenendo cconto che gli interventi su
ugli
im
mpianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con
c
alttri che consentono di otttenere rispaarmi energettici rispetto alla
a
sittuazione pre
eesistente, rispondono
r
aal criterio dell’innovazio
one
(ccircolare n. 57/E del 1998
8) e sono tenndenzialmen
nte riconducibili
al la manutenz
zione straord
dinaria. Restta inteso ch
he gli interve
enti
fin
nalizzati al risparmio ene
ergetico, chee beneficiano
o della magg
giore
e detrazione del 65%, no
on possono costituire prresupposto per
p
fru
uire della de
etrazione perr l’acquisto ddi mobili e di grandi eletttrodo
omestici.
G li interventi di
d recupero del
d patrimoniio edilizio che costituisco
ono
il presupposto
o per l’ulterio
ore detrazionne per l’acquisto di mobilli e
grrandi elettrod
domestici sono elencati aal paragrafo 3.2 della circcola re n. 29/E del
d 2013. Tra
a questi non possono es
ssere compresi
gl i interventi consistenti
c
nella
n
realizzaazione di po
osti auto o box
b
pe
ertinenziali riispetto all’ab
bitazione di ccui all’art. 16-bis, comma
a 1,
lettt. d), del TU
UIR.
il pagamento deve avven
nire mediantte l’apposita
a procedura di
bo
onifico banca
ario e postale
e che prevedde la ritenuta
a del 4% in apa
pl icazione delll’art. 25 del D.L.
D n. 78/20010.
In
n caso di acq
quisto di mob
bili all’estero,, se il destina
atario del bo
onificco è un sogg
getto non res
sidente e corrrelativamente non dispo
one
di un conto in Italia, il paga
amento dovrrà essere eseguito media
ante
e un ordinario
o bonifico intternazionale (bancario o postale) e dod
vrrà riportare il codice fisca
ale del benefficiario della detrazione e la
ca
ausale del ve
ersamento, mentre
m
il num
mero di partitta IVA o il co
odice
e fiscale del soggetto a favore
f
del q uale il bonifiico è effettua
ato
po
ossono esse
ere sostituiti dall’analogo codice iden
ntificativo eve
entu
ualmente attrribuito dal paese estero. LLa ricevuta del
d bonifico dod
vrrà essere co
onservata un
nitamente aggli altri docu
umenti richie
esti
pe
er essere esiibiti in sede di
d controllo.
l’a
ammontare complessivo
c
di 10.000 eeuro deve es
ssere calcola
ato
co
onsiderando le spese so
ostenute nel corso dell’in
ntero arco te
empo
orale che va dal 6 giugno
o 2013 al 31 dicembre 2014, anche nel
n
ca
aso di successivi e distin
nti interventi eedilizi che abbiano intere
essa
ato un’unità immobiliare.
Pe
er completezzza, si segna
ala che la norrma è stata oggetto
o
di prroroga sino aal 31 dicembre 2015 (quin
ndi
co
on effetto an
nche sulla dic
chiarazione del prossimo anno) mod
difiche con l a Legge di stabilità 20
014
(L
Legge 23 dice
embre 2014, n. 190, art. 1, comma 47
7).
ULTIMI CH
HIARIMENTI DELL’AG
GENZIA DEELLE ENTRA
ATE
Si riportano
o, di seguito, le risposte
e ad alcune F
FAQ pubblic
cate sul sito dell’Agenziaa delle entra
ate a fine ge
ennaio 2015:
per lavori di ristrutturazione e per l ’acquisto di mobili, ancche
• è posssibile usufruire delle agevolazioni p
prima del rogito, a condizione
e che sia sttato stipulato e registrato il contrattto prelimina
are di compra-
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
4
439
QUADRO E
•
•
vendita, cche l’acquirente sia sta
ato immesso
o nel posses
sso dell’imm
mobile e che esegua gli interventi a
proprie s pese;
% per interveenti volti alla
a prevenzio-l’installazzione dell’allarme, pur dando diritto alla detrazione del 50%
ne di atti illeciti, non consente di beneficiare anche del bonus
b
mobili;
plicare all’acq
quisto è que
ella ordinaria
a (22%).
l’aliquota IVA da app
COMPILAZ
C
ZIONE RIG
GO E57
Ne
ella Sezione
e III-C è presente un so
olo Rigo (Rig
go E57), in cui
c possono essere indiicate due diffferenti spe-se
e relative a d
due differentti unità abita
ative oggetto
o di ristrutturrazione ciascuna compoosta da due Colonne.
In particolare::
olonna per ciascuna
c
un
nità abitativ
va oggetto di ristrutturazzione;
• va compi lata una Co
o della rata;
• va indicato il numero
• va indicata la spesa sostenuta entro il limitte di 10.000 euro.
a detrazione
e va poi riparrtita in 10 ra
ate annuali d
da chi presta
a l’assistenz
za fiscale.
La
X SPESE P
PER INTER
RVENTI FIINALIZZA
ATI AL RIS
SPARMIO
O ENERGEETICO
Ne
ella Sezione
e IV del Mo
od. 730/2015
5 devono esssere indicatte le spese sostenute ddal 2008 al 2014
2
per in-te
erventi finallizzati al ris
sparmio ene
ergetico de
egli edifici esistenti,
e
di qualsiasi ccategoria ca
atastale, an-ch
he rurale.
L’agevolazion
ne (introdotta
a, a “tempo determinato
o” dall’art. 1, commi 344
4-349, Legg e 27 dicemb
bre 2006, n..
29
96) è stata p
periodicamen
nte prorogatta.
Per quel che inte
eressa il Mo
od. 730/2015
5, si segnala
a che si è av
vuta una ulteeriore prorog
ga fino al 31
dice
embre 2014 con la perc
centuale di detrazione al
a 65% della
a spesa sosstenuta a partire dal 6
giug
gno 2013 (arrt. 14 D.L. 4 giugno 2013
3, n. 63, con
nvertito, con modificazionni, dalla Leg
gge 3 agosto
o
2013
3, n. 90).
Perta
anto, la detra
azione d’imposta, che ve
errà calcolata
a da chi prestta l’assistenzza fiscale, è pari al:
• 55%, per le spe
ese sostenutte dal 2008 a
al 2012 e dal 1° gennaio
o al 5 giugno
o 2013;
ese sostenutte dal 6 giug
gno 2013 al 31 dicembre
e 2014.
• 65%, per le spe
e
a tale proposito, nella circola
are 18 settem
mbre 2013, nn. 29/E ha ricordato che
e
L’Agenzia delle entrate
a cambia in merito
m
agli intterventi agevvolabili che restano gli ste
essi soggettii alla detrazio
one.
nulla
Ciò cche cambia, invece, è la percentuale di detrazione che, come accennato, passa al 65%
%.
A ta
ale proposito
o, poiché l’ag
gevolazione è fruibile anche
a
dalle imprese inddividuali, soc
cietà ed entii
merciali, perr questi occo
orre tener con
nto del princ
cipio di comp
petenza (e noon di cassa, come per le
e
comm
persone fisiche, professionisti ed enti non
n commercia
ali): ciò significa che, perr essi, non si tiene conto
o
del m
movimento finanziario (pa
agamento) m
ma della data
a di ultimazione della presstazione.
44
40
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
DETRAZIO
ONE SPESE RISPARMIO
O ENERGE TICO - APP
PLICAZIONE
E NEL 2014
Regole pe
er il 2014
•
•
Dall’1.1.201
13
al 5.6.2013
3
Daal 6.6.2013
al 331.12.2014
Vecchie regole
Nu ove regole
Perrcentuale: 55%
%
Lim
miti di spesa: da 54.545,45 a
181.818,18 euro a seconda de
el tipo di
d intervento
•
•
Percentuale: 65%
Limiti di spesaa: da 46.153,8
85 a
153.846,13 eeuro a seconda
a del tipo di
intervento
Le disposizzioni sulla de
etrazione pe
er il risparm io energetic
co, rimandan
no, in buonaa parte, alle norme che disciplinano la detrazion
ne del 36%/5
50% (in parrticolare al decreto
d
di attuazione
a
1 8 febbraio 1998,
1
n. 41, e
successive modificazio
oni), anche se, come ve
errà detto in
n seguito, ci
c sono sostaanziali differenze specialmente sulla
a procedura da seguire.
SOGGETTTI INTERESSATI
Possono go
odere della detrazione del
d 55%/65%
% tutti coloro
o i quali pos
ssiedono, a qualsiasi titolo, l’immob
bile
oggetto di i ntervento, siano
s
essi re
esidenti o me
eno nel territtorio dello Stato.
S
Pertanto, a differenza di
d quanto prrevisto per la
a detrazione
e del 36%/50
0%, possonoo godere de
el beneficio del
d
55%65% no
on solo le pe
ersone fisich
he, ma anch
he le societtà.
In particola re, sono am
mmessi all’ag
gevolazione::
g esercenti arti e profes
ssioni;
• le perssone fisiche,, compresi gli
• i contr ibuenti che conseguono
o reddito d’im
mpresa (perrsone fisiche
e, società dii persone, società di ca
apitali);
ociazioni tra professionisti;
• le asso
• gli entii pubblici e privati
p
che non svolgono
o attività com
mmerciale.
Dal
•
•
•
•
punto d
di vista della
a titolarità de
el diritto, son
no interessatti alla detraz
zione:
il proprrietario o il nudo
n
proprie
etario;
il titola re di un dirittto reale di godimento
g
(u
usufrutto, us
so, abitazion
ne o superficcie);
di locazione
e o comodato
o;
il sogg etto che occcupa l’immobile a titolo d
g interventii sulle parti ccomuni cond
dominiali.
il cond omino, per gli
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
4
441
QUADRO E
Il beneficio, co
omunque, spetta solo al soggetto c he utilizza l’immobile.
In altre parole
e, per una società non è possibile ffruire della detrazione
d
in
n riferimentoo ad immobili locati (an-ch
he se essa ssvolge attivittà di locazion
ne immobilia
are).
La
a detrazione
e non spetta
a nemmeno in caso di società, esercente attiv
vità di costrruzione, ristrutturazione
e
ed
dilizia e vend
dita, per le spese
s
per interventi di ri qualificazion
ne energetic
ca su immobbili merce.
FA
AMILIARI
La
a detrazione
e può esserre fruita anc
che dai fam iliari convive
enti del pos
ssessore o ddetentore dell’immobile
e
og
ggetto dell’in
ntervento, a condizione che:
• le spese siano da lorro sostenute
e;
di lavori eseguiti su imm
mobili apparttenenti all’ambito “priva
atistico”, a qquelli cioè ne
ei quali può
ò
• si tratti d
esplicars i la conviven
nza.
a detrazione
e, quindi, no
on spetta pe
er i lavori esseguiti su im
mmobili strum
mentali all’atttività d’impresa, arte o
La
prrofessione.
Trra i familiari interessati rientrano:
r
il coniuge,
c
i pa
arenti entro il terzo grad
do, gli affini eentro il seco
ondo grado.
ER
REDI
La
a detrazione
e, in caso di decesso de
ell’avente dirritto, si trasm
mette, per in
ntero, esclussivamente all’erede
a
che
e
co
onserva la d etenzione materiale
m
e diretta del be
ene.
VARIAZION
VA
NE DELLA TITOLARITÀ
T
À
In caso di va
ariazione della titolarità dell’immobi le (vendita o donazione) durante iil periodo di godimento
o
de
ell’agevolazi one, le quotte di detrazio
one residue (non utilizzate) sono tra
asferite salvvo diverso ac
ccordo delle
e
pa
arti da indica
are nell’atto di trasferime
ento, all’acq
quirente pers
sona fisica o donatario.
Perta
anto, le rego
ole previste, in caso di ve
endita, per la
a detrazione sulle ristruttturazioni edilizie valgono
o
anch
he per la detrrazione del 55%/65%
5
sull risparmio energetico (circolare 1° gi ugno 2012, n.
n 19/E).
Ta
ale regola do
ovrebbe valere anche in
n caso di pe
ermuta (cons
siderata l’ind
dubbia assim
milazione di questa alla
a
co
ompravenditta).
Invece, il ben eficio rimane sempre in capo al con
nduttore o al comodatarrio, qualora ddovesse ces
ssare il con-tra
atto di locaz ione o como
odato.
IM
MMOBILE LLOCATO
In caso di inte
erventi effetttuati presso un’unità ab
bitativa resid
denziale posseduta da ddue persone fisiche, nu-do
o proprietario e usufrutttuario, e locata ad una terza perso
ona fisica la detrazione spetta sia al
a nudo pro-prrietario che all’inquilino per l’ammontare di spe
esa effettivamente soste
enuto da ciaascuno, ovviamente nell
ris
spetto delle condizioni previste dalla Legge: p
pagamento mediante
m
bo
onifico bancaario con ide
entificazione
e
de
el beneficiarrio della detrrazione e del bonifico, ri spetto dei parametri
p
tec
cnici dell’inteervento.
La
a comunicazzione all’ENE
EA può esse
ere unica faccendo riferim
mento all’uniico interventto ed ai due beneficiari.
44
42
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
IMMOBILE UTILIZZA
ATO PROMISCUAMEN
NTE
Il contribue
ente che svo
olge l’attività professiona
ale presso l’immobile ch
he utilizza annche per i propri fini abitativi può usu
ufruire, per gli
g interventii di riqualificcazione energetica realizzati sul preedetto immo
obile, della ded
trazione de
el 55%/65% anche se le relative spe
ese, riferite all’immobile utilizzato prromiscuame
ente, sono state dedotte, nella misurra consentita
a, ai fini de lla determin
nazione del reddito di laavoro autono
omo derivan
nte
dall’esercizzio dell’attivittà professionale (circola
are 13 magg
gio 2011, n. 20/E).
2
SOGGETT I INTERESS
SATI - PRINCIPALE PR
RASSI AGEN
NZIA DELLE
E ENTRATE
E
Estremi
risoluzion
ne 5 febbraio 2008,
n. 33/E
circolare 4 aprile 2008,
2
n.
34/E
risoluzion
ne 15 luglio 2008,
2
n.
303/E
circolare 23 giugno 2010,
2
n.
38/E
circolare 21 maggio 2014,
2
n.
11/E
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
Chiarimentti
U
Un Comune non
n può fruire di alcuna ddetrazione per le spese sos
sttenute per gli
g interventi di riqualificaazione energ
getica dal mom
m
mento che - ai
a sensi dell’’art. 74 D.P. R. n. 917/19
986 - non è un
so
oggetto pass
sivo IRES. Trattandosi,
T
nella specie
e, di una dettraziione dalle im
mposte sul re
eddito (e noon di un cred
dito d’impostta),
prresupposto per godere
e del beneeficio è av
vere capien
nza
d’’imposta e, pertanto,
p
in primo
p
luogo, essere un soggetto
s
passsivo
o IRPEF o IR
RES.
Q
Qualora non vi sia coincidenza tra ill nominativo riportato ne
ella
sccheda inform
mativa e l’inte
estazione deel bonifico o della fattura,, la
de
etrazione spetta al sogge
etto avente ddiritto nella misura
m
in cui ha
so
ostenuto effe
ettivamente la spesa a ccondizione che
c detta circcosttanza venga annotata in fattura.
U
Una società, esercente
e
atttività di costrruzione, ristru
utturazione edie
lizzia e vendita, non può us
sufruire della detrazione delle
d
spese per
p
in
nterventi di riqualificazion
ne energeticca su immo
obili merce. La
no
ormativa in materia
m
di riq
qualificazionee energetica del patrimonio
ed
dilizio, infatti, è finalizzatta a promuoovere il miglioramento de
elle
prrestazioni en
nergetiche de
egli edifici essistenti attraverso un bene
eficiio riferibile es
sclusivamentte agli utilizzzatori degli im
mmobili ogge
etto
de
egli interventti e non anche ai soggetti che ne fanno
o commercio
o.
In
n caso di so
ostituzione di serramentii ed infissi presso
p
un’un
nità
ab
bitativa resid
denziale pos
sseduta da ddue persone
e fisiche, nu
udo
prroprietario e usufruttuario
o, e locata aad una terza persona fisica
la
a detrazione spetta sia al nudo proprrietario che all’inquilino
a
p
per
l’a
ammontare di
d spesa effettivamente sostento da
a ciascuno, ovo
viiamente nel rispetto dellle condizionii previste da
alla Legge: pap
ga
amento med
diante bonific
co bancario con identific
cazione del beb
ne
eficiario della detrazione
e e del bonnifico, limite di spesa eu
uro
60
0.000, rispettto dei param
metri tecnici dell’interven
nto. La comu
unica
azione all’EN
NEA può ess
sere unica faacendo riferim
mento all’unico
in
ntervento ed ai due benefficiari.
In
n merito alla possibilità di fruire dellaa detrazione da parte di imi
prrese individu
uali e società
à per interveenti (installaz
zione di calda
aie
e infissi este
erni) realizza
ati in proprioo su immob
bili strumenttali
prresso i qualii è svolta l’a
attività - si ossserva che la
l normativa
a di
rifferimento no
on prevede ostacoli
o
al rriconoscimen
nto della dettraziione nell’ipottesi prospetta
ata, ammetteendo al bene
eficio i sogge
etti
in
n precedenza
a indicati perr particolari ttipologie di in
nterventi realizza
ati su immobili dagli ste
essi posseduuti o detenu
uti. In tal casso,
co
oerentementte con quanto affermato nella circolare n. 121/E del
d
19
998, par. 2.3, sussisten
ndo gli altri presupposti,, la detrazio
one
co
ompete anch
he per gli intterventi realizzzati in econ
nomia con riiferim
mento ai cos
sti imputabili all’intervento
to (quali, ad esempio, i mam
te
eriali acquistati o preleva
ati dal magaazzino quand
do l’acquisto
o di
ta
ali materiali non
n sia stato effettuato inn modo specifico per la re
ealizzzazione dell’intervento, la mano d’ opera diretta
a, i costi ind
dusttriali imputab
bili all’interve
ento) in basee alla correttta applicazio
one
de
ei principi co
ontabili.
4
443
QUADRO E
IN
NTERVENTTI AGEVO
OLATI
Gli interventi cche possono
o godere dell’agevolazio
one sono, so
ostanzialmente, divisi inn quattro blo
occhi:
1. per le spe
ese docume
entate, relatiive ad intervventi di riqu
ualificazione energetica di edifici es
sistenti, che
e
conseguo
ono un valorre limite di fa
abbisogno d
di energia primaria annu
uo per la cliimatizzazion
ne invernale
e
non superriore ai valori definiti da
al Decreto de
el Ministro per
p lo Sviluppo economiico 11 marzo 2008 - Al-legato A sspetta una detrazione
d
da
all’imposta l orda per una quota parii al 55%/65%
% degli impo
orti rimasti a
carico de l contribuen
nte, fino a un
u valore m
massimo dellla detrazione di 100.0000 euro (art. 1, comma
a
344);
2. per le spe
ese documentate, relativ
ve ad intervventi su edifiici esistenti, parti di ediffici esistentii o unità im-mobiliari, riguardanti strutture opache vertica
ali, strutture opache oriz
zzontali (copperture e pa
avimenti), fi-mprensive di
nestre com
d infissi e portoni d’ingrresso (circollare 23 aprile 2010, n. 221/E, punto 3.2), spetta
a
una detrazione dall’im
mposta lorda
a per una qu
uota pari al 55%/65%
5
de
egli importi rrimasti a carrico del con-tribuente, fino a un valore
v
massiimo della de
etrazione di 60.000 euro, a condiziione che rispettino i re-quisiti di ttrasmittanza
e di calore), espressa in W/m2K, ddi cui all’Allegato B dell
a termica U (dispersione
Decreto d
del Ministro per lo svilup
ppo econom
mico 11 marrzo 2008 e successivam
s
mente modificati dal de-creto 6 ge
ennaio 2010 (art. 1, com
mma 345);
3. per le spe
ese docume
entate, relative all’installlazione di pa
annelli solarri per la prodduzione di acqua
a
calda
a
per usi do
omestici o industriali e per la cope
ertura del fa
abbisogno di
d acqua callda in piscin
ne, strutture
e
sportive, ccase di ricovvero e cura, istituti scola
astici e unive
ersità, spetta una detrazzione dall’im
mposta lorda
a
per una q uota pari al 55%/65% degli importi rimasti a carico del conttribuente, finno a un valo
ore massimo
o
della detra
azione di 60
0.000 euro, (art.
(
1, comm
ma 346);
4. per le spe
ese docume
entate, per interventi dii sostituzion
ne di impianti di climatizzzazione inv
vernale con
n
impianti d
dotati di cald
daie a conde
ensazione e contestuale messa a punto del s istema di diistribuzione,,
spetta un a detrazione
e dall’impos
sta lorda perr una quota pari al 55%
%65% degli importi rima
asti a carico
o
del contribuente, fino
o a un valore massimo della detraz
zione di 30.000 euro, (aart. 1, comm
ma 347). La
a
stessa de
etrazione spe
etta anche per
p le spese per la sostituzione intera o parzialee di impianti di climatiz-zazione in
nvernale non
n a condens
sazione, sosttenute entro
o il 31 dicem
mbre 2009 (aart. 1, comma 20, Legge
e
24 dicemb
bre 2007, n. 244) e alle spese relattive alla sostituzione di impianti di cclimatizzazio
one inverna-le con po
ompe di calo
ore ad alta efficienza
e
e con impian
nti geotermic
ci a bassa eentalpia (artt. 1, comma
a
286, Legg
ge 24 dicem
mbre 2007, n.
n 244). Tale
e detrazione
e si applica anche alle spese per interventi dii
sostituzio ne di scalda
acqua tradiz
zionali con sscaldacqua a pompa di calore deddicati alla prroduzione dii
acqua cal da sanitaria
a (art. 4, com
mma 4, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201).
Per ffruire della detrazione,
d
gli
g interventi devono ess
sere eseguiti solo ed essclusivamen
nte su unità
à
imm
mobiliari e su
s edifici (o
o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunqu
ue categoria
a
catasstale, anche
e se rurali, co
ompresi que
elli strumenta
ali (per l’attiv
vità d’impresaa o professionale). A tall
fine, la prova de
ell’esistenza dell’edificio può essere fornita o da
all’iscrizione dello stesso
o in catasto,,
oppu
ure dalla rich
hiesta di acca
atastamento
o, nonché dal pagamento
o dell’ICI/IMU
U, ove dovuta. Non sono
o
agevvolabili, quind
di, le spese effettuate
e
in ccorso di costtruzione dell’’immobile.
RIISTRUTTURA
AZIONI CO
ON DEMO
OLIZIONE E RICOSTRUZIONE
In caso di ristrutturazioni con demoliz
zione e ricosstruzione valgono le seg
guenti regolee:
Ristrutturazione con demolizione e rico
ostruzione
Ristrutturazione con demolizione e riccostruzione con
ampliamentto
Ristrutturazione senza demolizione dell’esistente
d
e e
ampliamentto
44
44
La dettrazione spetta solo in ca
aso di fedele ricostruzione
La dettrazione non
n spetta in qu
uanto l’interveento si considera “nuova
a
costru
uzione”
etta solo per le spese rifeeribili alla parrte esistente..
La dettrazione spe
In tale
e caso, l’age
evolazione no
on può riguaardare gli intterventi di ri-qualifi cazione ene
ergetica globale dell’edificcio, in quantto per tali in-terven
nti occorre individuare il fabbisogno ddi energia primaria annua
a
riferita
a all’intero ed
dificio, comprrensivo anchhe dell’amplia
amento
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO E
ALTRI INTERVENTI
È, invece, possibile godere della detrazione del 55%/65% per il nuovo portone d’ingresso, ma solo se
questo presenta le stesse componenti costruttive richieste per le finestre; in tal caso, per comprovare il risparmio energetico, basta la certificazione rilasciata dal produttore (risoluzione 9 dicembre 2008, n.
475/E). Sempre su questo aspetto, in una FAQ pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate a fine gennaio
2015, è stato affermato che è possibile portare in detrazione le spese sostenute per la sostituzione del
portone d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano la parte riscaldata dell’edificio
rispetto a quella esterna o rispetto a locali non riscaldati, e che risultino rispettati gli indici di trasmittanza
termica richiesti per la sostituzione delle finestre (di cui al D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M.
26 gennaio 2010).
Inoltre, per alcune tipologie di interventi, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche.
Ad esempio, essi:
• devono essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto
dell’intervento, per quanto concerne tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione della installazione dei
pannelli solari;
• nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente
aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità.
SISTEMI TERMODINAMICI A CONCENTRAZIONE SOLARE PER LA PRODUZIONE DI SOLA
ACQUA CALDA
Possono usufruire della detrazione anche i sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di sola acqua calda ovvero per la produzione combinata di acqua calda ed energia elettrica.
Infatti:
• i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda sono
assimilabili ai pannelli solari e possono essere inquadrati nella fattispecie di cui all’art. 1, comma 346,
Legge n. 296/2006;
• i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la produzione combinata di energia elettrica e termica possono essere inquadrati nella fattispecie di cui all’art. 1, comma 346, Legge n.
296/2006 per i soli usi termici.
La detrazione, però spetta limitatamente alla produzione di energia termica.
Pertanto, le spese sostenute per l’installazione dei sistemi termodinamici finalizzati alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica possono essere detraibili per la sola parte riferibile alla produzione di energia termica.
A tale proposito, la quota di spesa detraibile va calcolata in misura percentuale sulla base del rapporto tra
l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto (risoluzione 7 febbraio 2011,
n. 12/E).
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
445
QUADRO E
IN
NTERVENTI AMMESSI - PRINCIPA
ALE PRASS I AGENZIA DELLE ENT
TRATE
E
Estremi
risoluzione 11 sette
embre
2007, n. 244
4/E
risoluzione 14 luglio 200
08, n.
299/E
risoluzione
1°
2008, n. 458
8/E
dice
embre
risoluzione 9 dicembre 2008,
2
n. 475/E
44
46
Ch
hiarimenti
La d
detrazione prrevista per l’installazionee di pannelli solari spetta
a
solo se vengono montati pannelli
p
con certificazion
ne di qualità
à
confforme alle no
orme UNI 12975 e garanntiti per 5 ann
ni; per i pan-nelli solari realizzati in autocostruzione, iinvece, serve
e una certifi-cazio
one di qualittà del vetro e delle striscce assorbenti e la parte-cipa zione a un corso
c
di form
mazione del ssoggetto beneficiario. È,,
inolttre, obbligato
orio l’attestato
o di certificazzione (o riqu
ualificazione))
enerrgetica dell’e
edificio, l’asse
everazione ddel tecnico abilitato, non-ché la scheda informativa relativi agli inteerventi realiz
zzati.
Con riferimento alle spese sostenute perr l’installazio
one di un im-pian
nto di pannellli solari che permette dii generare acqua
a
fredda
a
per la climatizza
azione estiva
a, di utilizzaree l’acqua ca
alda dei pan-nelli solari per l’integrazione del riscaldaamento inverrnale e di in-tegra
are anche il riscaldamen
nto annuale dell’acqua calda
c
ad uso
o
sani tario, il con
ntribuente pu
uò godere ddell’agevolaz
zione fiscale
e
della
a detrazione soltanto in relazione allle spese dire
ettamente ri-colle
egabili all’installazione di pannelli solaari utilizzati per
p la produ-zion e di acqua calda per us
so sanitario. Infatti, per quanto con-cern
ne i pannelli solari,
s
la detrrazione del 555% delle spese spetta a
cond
dizione che gli
g stessi sian
no destinati aalla produzio
one di acqua
a
cald a per uso sa
anitario e risp
pondano allee caratteristic
che tecniche
e
indiccate nel decrreto di attuaz
zione. In talee ipotesi, rientrano tra le
e
spesse agevolabiili la fornitura
a e posa in oopera di tutte
e le apparec-chia ture termich
he, meccanic
che, elettrichhe ed elettro
oniche, non-ché delle opere idrauliche e murarie neccessarie perr la realizza-zion e a regola d’arte di impia
anti solari terrmici organic
camente col-lega
ati alle utenz
ze, anche in integrazionee con impian
nto di riscal-dam
mento. In rela
azione, invece, agli inteerventi di sostituzione dii
impi anti di clima
atizzazione in
nvernale, la ddetrazione spetta
s
a con-dizio
one che la sostituzione
s
- integrale o parziale - dell’impianto
d
o
esisttente sia effe
ettuata con im
mpianti dotatti di caldaie a condensa-zion e e contestu
uale messa in distribuzioone, o con im
mpianti di cli-matiizzazione inv
vernale dotatti di pompe ddi calore ad alta efficien-za o con impiantti geotermici a bassa entaalpia.
Anch
he gli interve
enti di risparmio energetiico consisten
nti nella sola
a
integ
grazione delll’impianto di riscaldamennto esistente godono del-la de
etrazione, se
e viene cons
seguito l’indicce di risparm
mio previsto..
Inve
ece non è po
ossibile fruire
e della detrazzione per intterventi di ri-sparrmio energettico aventi ad
d oggetto la climatizzazio
one inverna-le, cconsistenti in:
- so
ostituzione dii alcune unittà terminali del riscaldamento auto-nom
mo primario con una pomp
pa di calore aad alta efficie
enza;
- ma
antenimento della caldaia
a autonoma eesistente (ris
scaldamento
o
prim
mario), media
ante sostituzione della vvecchia pompa di calore
e
(risccaldamento integrativo) con
c una nuovva pompa ca
alore ad alta
a
efficcienza.
È po
ossibile gode
ere della dettrazione ancche per il nu
uovo portone
e
d’ing
gresso, ma solo se que
esto presenta
ta le stesse componentii
costtruttive richie
este per le fin
nestre; in tal caso, per co
omprovare ill
rispa
armio energe
etico, basta la
l certificazioone rilasciata
a dal produt-tore.. Le spese relative
r
agli interventi sullle strutture verticali am-messse a fruire della detrazione possono consistere:
- in llavori che intteressano le strutture opaache;
- in iinterventi riguardanti le finestre cons istenti, a loro
o volta, nella
a
sosttituzione di finestre comp
prensive di innfissi o nella sostituzione
e
delle
e sole struttu
ure vetrate.
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO E
Estremi
circolare 23 aprile 2010, n.
21/E
circolare 23 giugno 2010, n.
38/E
circolare 1° luglio 2010, n.
39/E
Chiarimenti
Nel caso in cui in uno stabile alcuni appartamenti abbiano il riscaldamento ed altri no, la detrazione non può essere riconosciuta sull’intera spesa sostenuta per l’installazione di un nuovo
impianto centralizzato di climatizzazione invernale, riferibile anche al riscaldamento delle unità prive di un preesistente impianto
termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile
alle unità nelle quali tale impianto era presente. Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile, va utilizzato un criterio
di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite
a ciascun appartamento.
In caso di sostituzione di serramenti ed infissi presso un’unità
abitativa residenziale posseduta da due persone fisiche, nudo
proprietario e usufruttuario, e locata ad una terza persona fisica
la detrazione spetta sia al nudo proprietario che all’inquilino per
l’ammontare di spesa effettivamente sostento da ciascuno, ovviamente nel rispetto delle condizioni previste dalla Legge: pagamento mediante bonifico bancario con identificazione del beneficiario della detrazione e del bonifico, limite di spesa euro
60.000, rispetto dei parametri tecnici dell’intervento. La comunicazione all’ENEA può essere unica facendo riferimento all’unico
intervento ed ai due beneficiari.
La spettanza della detrazione per gli interventi di risparmio energetico è subordinata alla circostanza che tali interventi siano realizzati su edifici esistenti. Nel caso di demolizione e ricostruzione
con ampliamento non spetta la detrazione in quanto l’intervento
si considera “nuova costruzione”; mentre, in caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente. In
quest’ultimo caso, l’agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, in quanto per
tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria
annua
riferita
all’intero
edificio,
comprensivo
anche
dell’ampliamento.
MISURA DELLA DETRAZIONE E LIMITI
Come anticipato, per ciascuno dei predetti interventi, la detrazione, nella misura del 55%/65%, si applica
su un ammontare massimo di spese sostenute.
In particolare, è previsto che, l’ammontare massimo della detrazione di cui è possibile usufruire è pari a:
• 100.000,00 euro per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un
valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell’apposita tabella;
• 60.000,00 euro per gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;
• 60.000,00 euro per le spese relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture
sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
• 30.000,00 euro per le spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore.
Di seguito, si riporta una tabella di sintesi con l’indicazione, anche, della spesa massima agevolabile:
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
447
QUADRO E
Tipo di intervento
100.000,00
0
Spessa
massimaa sino
al 5/6/22013
181.8818,18
Spesa
assima dal
ma
6/6/2013
153.846,15
5
60.000,00
0
109.0090,90
92.307,69
9
60.000,00
0
109.0090,90
92.307,69
9
30.000,00
0
54.5545,45
46.153,84
4
Detrazione
D
massima
m
Riqualificazione energe
etica di edificci esistenti
Strutture op
pache vertic
cali, strutture
e opache orizzon
ntali (coperture e pavim
menti),
finestre com
mprensive di infissi
Installazione
e di pannellii solari per lla produzione di acqua
a
calda
Sostituzione
e di impianti di climatizza
azione
invernale
ES
SEMPIO DII CALCOLO
O DELLA D
DETRAZIO
ONE
Si supponga il caso di un contribuen
nte che abb
bia effettuato
o, il 2 settem
mbre 2014, su un immobile di sua
a
prroprietà, le sseguenti spe
ese:
• spese pe
er interventi di
d riqualifica
azione energ
getica di ediffici esistenti: 200.000 euuro;
er interventi sull’involucr
s
o degli edificci esistenti: 120.000 eurro;
• spese pe
er l’installazio
one di pannelli solari: 40
0.000 euro;
• spese pe
er la sostituzzione di impianti di clima
atizzazione invernale: 20
0.000 euro.
• spese pe
oiché le spe
ese sono sta
ate effettuate
e dopo il 6 g
giugno 2013
3, è applicab
bile la “nuovaa” percentua
ale di detra-Po
zio
one del 65%
%, nei limiti sopra
s
indicatti.
Pe
ertanto si avvrà:
• spese pe
er interventi di riqualifica
azione enerrgetica di ed
difici esistenti: 200.000 * 65% = 13
30.000 euro::
l’importo non rientra
a nel limite massimo d i detrazione
e pari a 100
0.000 euro, e dunque è detraibile
e
e
l’importo di 100.000 euro;
er interventi sull’involucro degli ediffici esistenti: 120.000 * 65% = 78.0000 euro: l’iimporto non
n
• spese pe
rientra ne
el limite masssimo di dettrazione parri a 60.000 euro,
e
e dunq
que è detraiibile l’importto di 60.000
0
euro;
er l’installazione di pannelli solari: 40.000 * 65% = 26.00
00 euro: l’im
mporto rientrra nel limite
e
• spese pe
massimo di detrazion
ne pari a 60.000 euro, e dunque è pienamente
p
detraibile;
er la sostitu
uzione di im
mpianti di cclimatizzazio
one invernalle: 20.000 * 65% = 13.000 euro::
• spese pe
l’importo rientra nel limite massimo di detrazzione pari a 30.000 euro
o, e dunquee è pienamente detraibi-le.
a detrazione
e complessivva, in tal cas
so sarà: 100 .000 + 60.00
00 + 26.000 + 13.000 = 199.000 euro.
La
MODALITÀ
M
À PER USU
UFRUIRE DELLA
D
DETTRAZIONE
E
In sintesi, perr poter fruire della sudde
etta agevola zione il conttribuente deve:
e la fattura re
elativa all’inttervento effe
ettuato;
• acquisire
ntare il paga
amento tram
mite bonifico
o bancario o postale dal
d quale rissulti la caus
sale del ver-• documen
samento,, il Codice fiscale del co
ontribuente b
beneficiario della detraz
zione ed il nuumero di partita IVA ov-vero il Co
odice fiscale
e del soggettto a favore d
del quale il bonifico
b
è efffettuato. In una FAQ pu
ubblicata sull
44
48
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
sito de
ell’Agenzia delle
d
entrate
e a fine genn
naio 2015 è stato chiarito che nel bbonifico va indicata, qua
ale
norma che dà dirittto a fruire della detrazio
one, l’art. 1 della
d
Legge n. 296/20066.
L’a
art. 7, comm
ma 2, lett. r), D.L. 13 ma
aggio 2011, n. 70 ha eliminato l’ob bligo di ind
dicare il cos
sto
de
ella manodo
opera nelle fa
atture relativve ai lavori ag
gevolati.
Inoltre, è prrevisto che il contribuen
nte deve farssi rilasciare da tecnici abilitati
a
allaa progettaziione di ediffici
ed impiantti nell’ambito delle com
mpetenze ad
d essi attribu
uite dalla legislazione vvigente, iscrritti ai rispetttivi
ordini e col legi professsionali (ingeg
gneri, archit etti, geomettri, periti industriali, dotttori agronom
mi, dottori forestali e i perriti agrari) la seguente documentaz
d
zione:
a) una assseverazione
e che conten
nga la rispo ndenza dell’intervento ai
a previsti reequisiti; il te
ecnico abilita
ato
che rila
ascia l’assevverazione ne
e risponde ciivilmente e penalmente;
p
;
b) la certifficazione energetica dell’edificio, di cui all’art. 6 D.Lgs. 19 agosto
a
20055, n. 192, qu
ualora introdotta dalla
a regione o dall’ente loc
cale, ovvero
o, negli altri casi, un “attestato di qqualificazion
ne energetica”,
predisp
posto ed assseverato da un professio
onista abilita
ato. Questi documenti
d
noon sono rich
hiesti, a parttire
dal 1° g
gennaio 200
08, nel caso di sostituzio
one di finesttre comprensive di infisssi in singole unità immo
obiliari e p
per l’installazzione di pan
nnelli solari. Inoltre l’art. 31 della Le
egge n. 99/2 009 ha abolito l’obbligo
o di
produrrre l’attestato
o di qualifica
azione energ
getica anche
e per gli inte
erventi di sosstituzione de
egli impianti di
climatizzzazione invvernale;
c) una sc heda inform
mativa sugli interventi rrealizzati, da
a compilare telematicam
mente sul sito
s
dell’ENE
EA
(http://e
efficienzaene
ergetica.acs
s.enea.it/) ch
he deve contenere: i dati
d
identificaativi del sog
ggetto che ha
sostenu
uto le spese
e, dell’edificio
o su cui i la vori sono sttati eseguiti, la tipologiaa di intervento eseguito ed
il risparrmio di enerrgia che ne è conseguiito, nonché il relativo co
osto, specifiicando quello delle spe
ese
professsionali, e l’im
mporto utilizz
zato per il ca
alcolo della detrazione.
d
Le spese p er la certificcazione enerrgetica, ovve
ero per l’atte
estato di qua
alificazione eenergetica, rientrano ne
egli
importi detrraibili.
Entro 90 g iorni dalla fine
f
dei lavo
ori, devono e
essere trasm
messi all’ENEA telematiccamente (atttraverso il sito
s
internet, otttenendo rice
evuta inform
matica), i datti contenuti nell’attestato di certificaazione enerrgetica, ovve
ero
nell’attestatto di qualificcazione enerrgetica, noncché la sched
da informativ
va relativa aagli interventti realizzati.
La fine dei lavori coinccide con il giorno del co
osiddetto “co
ollaudo”, a nulla
n
rilevanddo il momen
nto di effettu
uazione dei p
pagamenti. A tale propo
osito, l’Agenzzia delle entrate, con la
a circolare 223 aprile 2010, n. 21/E ha
chiarito che
e nel caso in
n cui, in con
nsiderazione
e del tipo di intervento, non sia richhiesto il colla
audo, il contribuente può
ò provare la
a data di fine lavori ancche con altrra documenttazione emeessa dal soggetto che ha
eseguito i lavori (o tecnico che compila la sch
heda informativa), menttre non è am
mmessa una
a autocertificcazione del co
ontribuente.
on trovi ade
Qualora la complessità dei lavorii eseguiti no
eguata desc
crizione neggli schemi resi
r
disponibili
ntazione può essere invviata, in cop
pia, entro 90 giorni, a m
mezzo racco
omandata con
c
dall’ENEA, la documen
ricevuta se
emplice, ad ENEA, Dipa
artimento am
mbiente, cam
mbiamenti globali
g
e svi luppo soste
enibile, via AnA
guillarese 3
301, 00123, Santa Maria di Galeria
a (Roma), specificando come riferim
mento: Detrrazioni fiscali riqualificaziione energetica.
È possibile
e rettificare la comunicazione inviatta all’ENEA purché la comunicazionne in rettific
ca della preccedente sia in
nviata entro il termine di
d presentazzione della dichiarazione
d
e dei redditi nella quale
e la spesa può
p
essere porttata in detra
azione, in mo
odo da pote
er calcolare la
l detrazione sulle spesse effettivam
mente sosten
nute nell’anno
o al quale la
a dichiarazio
one si riferissce (circolarre 23 aprile 2010, n. 211/E). Tale procedura,
p
c
che
trova appliccazione con
n riferimento
o alle spese
e sostenute dal periodo
o d’impostaa 2009, costtituisce l’uniica
modalità pe
er far valere
e le spese no
on indicate nella comun
nicazione originariamen te inviata all’ENEA (circcolare 13 mag
ggio 2011, n.
n 20/E).
Inoltre, il p
pagamento delle
d
spese sostenute p
per l’esecuz
zione degli interventi deeve essere effettuato mem
diante bonifico bancario o postale da cui risultti la causale del versamento, il Cod ice fiscale del
d beneficia
ario
della detrazzione e il nu
umero di partita IVA o i l Codice fiscale del sog
ggetto a favoore del quale il bonifico
oè
effettuato.
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
4
449
QUADRO E
L’obbligo di e
effettuare il pagamento
p
mediante
m
bo
onifico è esc
cluso per i soggetti
s
ese rcenti attivittà d’impresa
a
e per il caso in cui in cui gli
g interventi agevolati s iano eseguiti mediante contratti di l ocazione fin
nanziaria.
Qualora non vvi sia coincid
denza tra il nominativo rriportato nellla scheda in
nformativa e l’intestazione del boni-fic
co o della fa
attura, la detrazione spe
etta al sogg etto avente diritto nella misura in ccui ha soste
enuto effetti-va
amente la sp
pesa a condizione che detta
d
circosta
anza venga annotata in fattura.
Va
a anche rico
ordato che con
c
il D.M. 6 agosto 20
009, in una logica di semplificazionne degli adempimenti, è
stato:
n
acquisire l’a
asseverazion
ne nel caso in cui la sttessa sia so
ostituita con
n
• previsto che non è necessario
ulla conform
mità al proge
etto delle opere realizza te, obbligato
oria ai sensii
quella ressa dal diretttore lavori su
dell’art. 8
8, comma 2, D.Lgs.19 agosto 2005,, n. 192 ovvero venga esplicitata
e
neella relazione attestante
e
la rispond
denza alle prescrizioni
p
per il conte nimento dell consumo di
d energia deegli edifici e relativi im-pianti terrmici, che, ai sensi de
ell’art. 28, ccomma 1, Legge
L
9 ge
ennaio 19911, n. 10, il proprietario
o
dell’edificcio, o chi ne
e ha titolo, deve
d
deposiitare presso
o le amminis
strazioni com
mpetenti sec
condo le di-sposizion
ni vigenti, in doppia copiia, insieme a
alla denuncia dell’inizio dei lavori;
obbligo di allegare all’as
sseverazione
e sul rispetto
o dei requisiti minimi le certificazion
ni dei singolii
• abolito l’o
compone
enti rilasciate
e nel rispetto
o della norm
mativa europ
pea in materria di attestaazione di conformità dell
prodotto (ciò in relazione alla sos
stituzione dii finestre com
mprensive di
d infissi);
obbligo di produrre la certificazione
c
e di qualità del vetro so
olare e dellee strisce ass
sorbenti, se-• abolito l’o
condo le norme UNI vigenti, rilas
sciata da un
n laboratorio certificato (per i pannellli solari reallizzati in au-tocostruzzione).
all’ENEA de
one, la ricevuta della tra
asmissione a
ella documentazione, le fatture o le
e ricevute fi-L’asseverazio
cali comprovvanti le spesse effettivam
mente soste
enute e - lim
mitatamente alle personne fisiche, agli
a enti e aii
sc
so
oggetti di cui all’art. 5 D..P.R. n. 917/1986, non ttitolari di red
ddito d’impre
esa - la ricevvuta del bon
nifico banca-rio
o o postale ccon cui è sta
ato effettuato
o il pagame nto devono essere cons
servate (ed eesibite, a ric
chiesta deglii
ufffici finanziarri).
RA
ATEIZZAZIONE
La
a detrazione
e spettante va
v ripartita in
i rate varia
abili a secon
nda del perio
odo d’impossta, così com
me riportato
o
ne
ella tabella sseguente:
Anno
Ratee annuali (*))
2007
3
2008
dda 3 a 10
2009
5
2010
5
2011
10
2012
10
2013
10
Nota: (*) A scelta
s
irrevoc
cabile del co
ontribuente operata all’attto della primaa detrazione.
CHIARIME
C
NTI DELL’A
AGENZIA
A DELLE EN
NTRATE
Co
on la circola
are n. 13/E del
d 9 maggio 2013, l’Ag
genzia delle entrate ha risposto ad alcuni ques
siti sulla de-tra
azione. In pa
articolare, le
e questioni affrontate
a
so
ono le segue
enti:
a)) per i lavo ri eseguiti a cavallo di due period
di di impos
sta (2012 e 2013) e relaativi al medesimo inter-vento, la ttrasmissione
e all’ENEA della
d
docum entazione necessaria
n
per fruire dellla detrazion
ne fiscale va
a
effettuata nei 90 giorni dalla data
a di fine lavo
ori, che non necessariamente devee cadere enttro il 30 giu-gno 2013 . L’art. 1, co
omma 48, de
ella Legge n . 220 del 20
010, come modificato
m
daall’art. 11, co
omma 2, dell
D.L. n. 83
3 del 2012 (convertito, con modifiicazioni, nellla Legge n. 134 del 22012) che ha prorogato
o
45
50
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO E
b)
c)
d)
e)
l’agevolazione fino al 30 giugno 2013, fa, infatti, espresso riferimento alle “spese sostenute entro il 30
giugno 2013”, e non ai lavori conclusi entro la medesima data;
per i lavori conclusi nel 2012, con spese sostenute anche nel 2013, la scheda informativa deve
essere inviata all’ENEA nei 90 giorni dalla chiusura dei lavori, comunicando tutte le spese sostenute
sino al momento dell’invio; in caso di ulteriori spese, relative al medesimo intervento, sostenute successivamente all’invio della scheda informativa all’ENEA, il contribuente potrà integrare la scheda originariamente trasmessa all’ENEA non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
nella quale la spesa può essere portata in detrazione. Ad esempio, se l’ulteriore spesa è sostenuta da
una persona fisica nel 2013, la rettifica della scheda informativa dovrà essere inviata entro settembre
2014, in linea con quanto precisato nella circolare 23 aprile 2010, n. 21/E;
è possibile utilizzare la c.d. “remissione in bonis” (art. 2 D.L. n. 16/2012) per cui se il termine per
l’invio della scheda informativa all’ENEA scade il 30 giugno 2013, l’adempimento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2013, termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di
imposta 2012;
nei casi in cui il contribuente o il tecnico incaricato abbiano annullato l’invio della scheda informativa all’ENEA, le richieste di detrazione annullate non possono ritenersi valide. Si ritiene, comunque,
che l’invio della scheda all’ENEA possa essere ripetuto fino alla scadenza del termine dei 90 giorni
dalla data di conclusione dei lavori e che l’eventuale nuovo invio oltre i novanta giorni sia comunque
possibile alle condizioni di cui al richiamato art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012;
nell’ipotesi in cui la scheda informativa sia stata correttamente compilata, ma il contribuente o il tecnico incaricato non abbiano proceduto all’invio della stessa, la richiesta di detrazione si considera
valida solo se il mancato invio sia riconducibile a problemi tecnici del sistema informatico o, comunque, a cause imputabili all’ENEA. L’invio della scheda all’ENEA è sempre possibile fino alla scadenza
del termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori ovvero, oltre i 90 giorni, alle condizioni di
cui al richiamato art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012.
LAVORI CHE PROSEGUONO OLTRE IL PERIODO D’IMPOSTA
Per le spese sostenute nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previste dalle relative disposizioni normative, occorreva inviare
all’Agenzia delle entrate, entro 90 giorni dall’inizio dell’anno, un apposita comunicazione.
Tale adempimento, però, è stato abolito, per cui, dal 2015, non va presentata più alcuna comunicazione
(D.Lgs. n. 175/2014).
La soppressione dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate riguarda (circolare 30 dicembre
2014, n. 31/E):
• i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015;
• i soggetti con il periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute nel periodo di imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scada a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014.
In applicazione del principio espresso dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 (c.d. principio del favor
rei) devono ritenersi non applicabili le sanzioni indicate nella circolare n. 21/E del 2010 anche in relazione
a fattispecie di omesso o irregolare invio della comunicazione commesse prima dell’entrata in vigore del
decreto per le quali, alla medesima data, non sia intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo.
CUMULO
La detrazione d’imposta del 55%/65% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di Legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 36%/50% per
il recupero del patrimonio edilizio).
Inoltre, il cumulo non è possibile nemmeno:
• con il premio per gli impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia di cui all’art. 7 D.M.
19 febbraio 2007. Tale incentivo, calcolato in ragione dell’energia fotovoltaica prodotta annualmente
dall’impianto medesimo, viene erogato per un periodo di venti anni;
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
451
QUADRO E
•
•
con eventuali incentivi riconosciuti dalle Regioni o dagli enti locali per gli stessi interventi;
con le agevolazioni previste per interventi su immobili soggetti al vincolo della tutela del patrimonio
culturale. La non cumulabilità deve ritenersi riferibile anche alla detrazione del 19% prevista dal TUIR
per le spese relative alla manutenzione e al restauro dei beni vincolati.
COMPILAZIONE DEI RIGHI E61-E63
Riguardo alla compilazione della Sezione IV, Righi da E61 a E63, valgono le seguenti modalità operative.
COLONNA 1 - TIPO DI INTERVENTO
In questa Colonna va indicato uno dei seguenti Codici che identifica l’intervento effettuato:
• “1” Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti: per interventi di riqualificazione
energetica si intendono quelli che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica
per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal Decreto del Ministro per lo sviluppo
economico 11 marzo 2008 - Allegato A. Ad esempio: rientrano in questa tipologia di interventi la sostituzione o l’installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a
condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse,
gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazioni non
aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati;
• “2” Interventi sull’involucro di edifici esistenti: sono tali gli interventi su edifici o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti) o strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura
e posa in opera di materiale coibente, di materiale ordinario, di nuove finestre comprensive di infissi,
miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo a condizione che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (dispersione di calore),
espressa in W/m2K, di cui all’Allegato B del Decreto del Ministro per lo sviluppo economico 11 marzo
2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010;
• “3” Installazione di pannelli solari: sono tali gli interventi per l’installazione di pannelli solari, anche
realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la
produzione di acqua calda ad uso domestico;
• “4” Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: sono tali gli interventi per la sostituzione,
integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a
condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 rientra
negli interventi agevolabili per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale anche la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 2012 sono
compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
COLONNA 2 - ANNO
Va indicato l’anno in cui sono state effettuate le spese.
COLONNA 3 - PERIODO 2013
La Colonna è di nuova introduzione e tiene conto delle novità introdotte nel 2013. Essa va compilata solo
se le spese sono state sostenute nel 2013, indicando uno dei seguenti Codici:
• “1” per spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 5 giugno 2013 (detrazione al 55%);
• “2” per spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 (detrazione al 65%).
COLONNA 4 - CASI PARTICOLARI
Deve essere indicato uno dei seguenti Codici:
• “1” per spese sostenute tra il 2008 e il 2012 e ancora in corso nel 2014;
• “2” se le spese sostenute in anni precedenti al 2014 riguardano un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nel 2014;
452
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
QUADRO E
•
“3” nell’ipotesi in cui le ipotesi di cui ai numeri precedenti risultino sussistere contemporaneamente
(ad esempio, continuazione lavori ed immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione).
COLONNA 5 - PERIODO 2008 - RIDETERMINAZIONE RATE
È riservata ai contribuenti che, dal 2009 al 2014, abbiano acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un
immobile che, esclusivamente nel corso dell’anno 2008 è stato oggetto di lavori e hanno rideterminato o
intendano rideterminare il numero delle rate.
La rideterminazione del numero delle rate non può essere liberamente scelta dal contribuente, bensì risulta costituita da 10 rate.
Nel caso in cui il contribuente si trovi nell’ipotesi sopra prospettata, nella Colonna 5 si deve indicare il numero delle rate in cui era stata inizialmente ripartita la detrazione e nella Colonna 6 il numero di rate (10)
in cui è possibile rideterminare la detrazione.
COLONNA 6 - RIPARTIZIONE RATE
Deve essere indicato il numero di rate in cui risulta essere stata ripartita la detrazione.
In particolare andrà indicato:
• “10” se la spesa è stata sostenuta dal 2011 al 2014;
• “5” se la spesa è stata sostenuta nel 2010;
• fra “3” e “10” se la spesa è stata sostenuta nel 2008.
Se è stata compilata la Colonna 5, in questa Colonna va indicato “10”.
COLONNA 7 - NUMERO RATA
Deve essere indicato il numero della rata che il contribuente utilizza nell’anno 2013.
Pertanto, va indicato “3” per le spese sostenute nel 2012, “2” per le spese sostenute nel 2013 e “1” per
le spese del 2014.
COLONNA 8 - IMPORTO SPESA
Va indicato l’ammontare della spesa sostenuta, nei limiti individuati dalla normativa per tipologia
d’intervento e, precisamente:
• per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (Codice “1”):
- 181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
- 153.846,15 euro per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 (65%).
La detrazione massima consentita è, infatti, di 100.000 euro;
• per gli interventi sull’involucro degli edifici esistenti (Codice “2”) e l’installazione di pannelli solari (Codice “3”):
- 109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
- 92.307,69 euro per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 (65%).
La detrazione massima consentita è, infatti, di 60.000 euro;
• per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (Codice “4”):
- 54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%);
- 46.153,84 euro per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 (65%).
La detrazione massima consentita è, infatti, di 30.000 euro.
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
453
QUADRO E
X DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE
Nella Sezione V del Mod. 730/2015 devono essere indicati i dati necessari per fruire delle detrazioni per
canoni di locazione.
Le
•
•
•
•
detrazioni riconosciute sono diverse e precisamente:
ai titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
ai giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni;
ai lavoratori dipendenti;
da quest’anno, agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale.
TITOLARI DI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE
PRINCIPALE
Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o
rinnovati a norma della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
• 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
• 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non superiore a 30.987,41 euro.
Inoltre, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli
stessi, stipulati o rinnovati secondo il c.d. “canale concordato”, spetta una detrazione complessivamente
pari a:
• 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
• 247,90 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.
GIOVANI
Per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, a condizione che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati è prevista la detrazione pari a 991,60 euro.
Tale detrazione spetta per i primi tre anni, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro.
LAVORATORI DIPENDENTI
A favore dei lavoratori dipendenti che abbiano stipulato un contratto di locazione, è prevista una detrazione pari a:
• 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
• 495,80 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non a 30.987,41 euro.
La detrazione si applica in presenza delle seguenti condizioni:
• il dipendente deve aver trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo;
• il nuovo comune deve essere distante almeno 100 chilometri dal precedente e comunque al di fuori
della propria regione;
• la residenza nel nuovo comune deve essere stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della
detrazione.
La detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza (ad esempio, se un
contribuente ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2013, potrà beneficiare della detrazione
per gli anni 2013, 2014 e 2015) e non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, borse di studio).
454
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
QUADRO
OE
INQUILINI DI ALLOG
GGI SOCIA
ALI ADIBITTI AD ABITTAZIONE PRINCIPALEE
A partire da
al 2014, aglli inquilini di
d alloggi s
sociali adibiti ad abitaziione principaale spetta una
u
detrazio
one
pari a:
uro, se il red
ddito comple
essivo non s upera 15.49
93,71 euro;
• 900 eu
• 450 eu
uro, se il red
ddito comple
essivo non s upera 30.98
87,41 euro.
Se la detra
azione risulta superiore all’imposta lorda, chi presta
p
l’assistenza fiscaale riconoscerà un cred
dito
pari alla qu
uota della de
etrazione che
e non ha tro
ovato capien
nza nell’impo
osta (art. 7, commi 1 e 2 D.L. 28 marzo 2014, n. 47).
DISPOSIZIIONI COM
MUNI
Le
•
•
•
predette
e detrazioni:
vanno ripartite tra gli aventi diritto e non ssono tra loro cumulabili;
d
a sua
a scelta, di frruire della detrazione più favorevolee;
il contrribuente ha diritto,
vanno rapportate al
a periodo dell’anno
d
durrante il quale l’unità imm
mobiliare loccata è adibitta ad abitazzioncipale. Per abitazione principale
p
si intende que
ella nella qu
uale il soggeetto titolare del
d contratto
o di
ne prin
locazio
one o i suoi familiari dim
morano abitu almente.
ntare superiore all’impo
Qualora la detrazione spettante sia di ammon
osta lorda d iminuita, ne
ell’ordine, de
elle
detrazioni d
di cui agli arrtt. 12 e 13 D.P.R. n. 9 17/1986, è riconosciuto
o un ammonntare pari alla quota di ded
trazione ch e non ha tro
ovato capien
nza nella pre
edetta impos
sta.
Si ricorda, infine, che nel
n computo del reddito complessivo
o va compre
eso anche il reddito delle eventuali locazioni su ccui si applica
a la cedolare
e secca.
COMPILA
AZIONE RIG
GHI E71-E72
La Sezione
e V, destinatta ai dati per fruire delle
e detrazioni d’imposta per canoni dii locazione, si compone
e di
due soli Rig
ghi:
• Rigo E
E71: relativo
o alle detrazioni riconoscciute agli inq
quilini di allo
oggi adibiti aad abitazione principale, a
quelli ccon contratti concordati, ai giovani di età comp
presa tra i 20 e i 30 annni e agli inquilini di allog
ggi
sociali adibiti ad abitazione principale;
E72: relativo
o alla detraz
zione riconossciuta ai lav
voratori dipendenti che ttrasferiscono la residen
nza
• Rigo E
per mo
otivi di lavoro
o.
Le
e detrazioni non sono cumulabili,
c
m
ma il contrib
buente ha la
a facoltà di scegliere quella a lui più
p
favorevole. Se, invece, nel corso d
dell’anno il contribuente
e si trova iin situazionii diverse, può
p
be
eneficiare di più detrazio
oni. Per indiccare nel Rigo
o E71 più tip
pologie di deetrazioni con
ntraddistinte da
co
odici diversi, va compilato un qu
uadro aggiuntivo per ogni
o
codice ricordando di numera
are
prrogressivame
ente la casella “Mod. N.”” posta in altto a destra del
d Modello. In tale caso
o la somma dei
d
gio
orni indicati nelle Colonn
ne 2 del Rigo
o E71 e nella
a Colonna 1 del
d Rigo E722 non può es
ssere superio
ore
a 365.
RIGO E71 - INQUIILINI DI ALLOGGI
A
A
ADIBITI AD
A ABITAZ
ZIONE PRIINCIPALE
Questo Rig
go va compilato dai titola
ari di contrattti di locazio
one di immob
bili utilizzati come abitaz
zione princip
pale che si tro
ovano in uno
o dei seguen
nti casi:
1) aver stiipulato o rinnovato il contratto ai se
ensi della Le
egge che dis
sciplina le loccazioni di im
mmobili ad uso
u
abitativvo (Legge 9 dicembre
d
19
998, n. 431);;
2) aver stiipulato o rinnovato il contratto seco
ondo quanto disposto da
all’art. 2, com
mma 3 e dall’art. 4, com
mmi
2 e 3, L
Legge 9 dice
embre 1998, n. 431 (c.d . contratti co
onvenzionati);
3) avere u
un’età comp
presa tra i 20
2 e i 30 an
nni e avere stipulato un contratto ddi locazione ai sensi de
ella
Legge 9 dicembre 1998, n. 43
31. In tal casso è necess
sario che l’un
nità immobilliare sia diversa da que
ella
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
4
455
QUADRO E
destinata ad abitazione principale dei genito
ori o di colo
oro cui sono affidati daggli organi co
ompetenti aii
sensi di L egge;
4)) aver stipu
ulato contrattti di locazione di allogg
gi sociali, come definiti dal
d decreto del Ministro
o delle infra-strutture d
del 22 aprile
e 2008, in attuazione
a
d
dell’articolo 5 della Legg
ge 8 febbraaio 2007, n.9
9, adibiti ad
d
abitazione
e principale.
La
a compilazio
one avviene nel seguentte modo:
COLONNA
C
1 - TIPOLO
OGIA
In questa Colo
onna deve essere
e
indica
ato:
el caso
• “1”, se il contribuentte si trova ne
el caso
• “2”, se il contribuentte si trova ne
el caso
• “3”, se il contribuentte si trova ne
el caso
• “4”, se il contribuentte si trova ne
prevvisto
prevvisto
prevvisto
prevvisto
al
al
al
al
sopra
a
sopra
a
sopra
a
sopra
a
evidenziato
evidenziato
evidenziato
evidenziato
punto
punto
punto
punto
1;
2;
3.
4.
COLONNA
C
2 - N. DI GIORNI
G
Va
a indicato il numero di giorni
g
nei qua
ali l’unità im mobiliare locata è stata adibita ad aabitazione principale.
p
COLONNA
C
3 - PERCE
ENTUALE
De
eve essere iindicata la percentuale
p
nella
n
cui missura spetta la
l detrazione
e.
Nel ccaso in cui ill contratto sia cointestato
o a più sogg
getti, la perce
entuale di sppettanza della detrazione
e
va rripartito tra gli
g stessi. Ad
A esempio, in caso di due contrib
buenti cointeestatari del contratto dii
locazzione gli ste
essi dovrann
no indicare in Colonna 3 il 50% a testa. Nel caso in cu
ui, nel corso
o
dell’a
anno, la perccentuale di spettanza
s
sia
a variata, occ
corre compila
are per ognuuna di esse un
u Rigo E71,,
utilizzzando un nuovo Modelllo. La somm
ma dei giorni indicati nella Colonna 2 dei diversi Righi non
n
potrà
à risultare su
uperiore a 36
65.
Inoltrre, le detrazioni previste dal Rigo E7
71 non sono
o cumulabilii fra loro, m
ma il contribue
ente è libero
o
di sccegliere quellla a lui più favorevole ccompilando ili Rigo che interessa. Tuuttavia è pos
ssibile che ill
contrribuente posssa beneficiare di più dettrazioni, ad esempio nel caso in cui lo stesso si trovi
t
per una
a
parte
e d’anno in una
u delle prev
viste situazio
oni e per la restante parte
e dell’anno inn un’altra pre
evisione.
RIGO E72-- LAVORA
ATORI DIP
PENDENTI CHE TRA
ASFERISCO
ONO LA R
RESIDENZA
A PER
MOTIVI
M
DI LAVORO
O
Questo Rigo vva compilato
o dai lavorattori dipende nti che hann
no trasferito la propria reesidenza ne
el comune dii
lav
voro o in un
n comune lim
mitrofo nei trre anni ante
ecedenti a quello
q
di rich
hiesta della detrazione e siano tito-lari di qualun que tipo di contratto di locazione di unità imm
mobiliari adibite ad abittazione prin
ncipale deglii
stessi e situa te nel nuovo comune di
d residenza , a non men
no di 100 km di distanzza dal prece
edente e, in
n
og
gni caso, al d
di fuori della
a propria reg
gione.
La
a compilazio
one avviene nel seguentte modo:
COLONNA
C
1 - N. DI GIORNI
G
Va
a indicato il numero di giorni
g
nei qua
ali l’unità im mobiliare locata è stata adibita ad aabitazione principale.
p
COLONNA
C
2 - PERCE
ENTUALE
De
eve essere indicata la percentuale
p
ne. Nel casoo in cui il con
ntratto di lo-nella cui mi sura spetta la detrazion
ca
azione è inte
estato a più soggetti; in
n tale caso l a percentua
ale deve ess
sere determ inata con rifferimento aii
so
oli cointestattari del contrratto in poss
sesso della q
qualifica di lavoratore dipendente.
45
56
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO E
X ALTRE DETRAZIONI
I Righi E81, E82 ed E83 sono destinati ad altre detrazioni d’imposta e precisamente:
• detrazione per spese di mantenimento dei cani guida (Rigo E81);
• detrazione per l’affitto di terreni agricoli ai giovani (si tratta di una nuova detrazione in vigore dal
2014 che, al Rigo E82, prende il posto di quella relativa alle spese per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, TV e computer - anno 2009, non più in vigore;
• altre detrazioni: Rigo E83.
SPESE DI MANTENIMENTO DI CANI GUIDA – RIGO E81
Il contribuente non vedente può portare in detrazione dall’imposta lorda, nella misura forfetaria di 516,46
euro, le spese sostenute per il mantenimento dei cani guida.
AFFITTO DI TERRENI AGRICOLI AI GIOVANI – RIGO E82
A partire dal 2014, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, spetta una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori), entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui.
Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.
Se la detrazione risulta superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle
altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta.
ALTRE DETRAZIONI – RIGO E83
Le altre detrazioni di cui è possibile fruire riguardano:
• la borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno
delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio i soggetti che, al momento
della richiesta, hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M.
14 febbraio 2001, n. 106;
• le donazioni effettuate all’ente Ospedaliero “Ospedale Galliera” di Genova finalizzate all’attività del
Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. La detrazione compete nei limiti del 30%
dell’imposta lorda.
COMPILAZIONE DEI RIGHI E81-E82-E83
Il Rigo E81 va barrato per usufruire della detrazione.
Nel Rigo E82 vanno indicate le spese sostenute per il pagamento dei canoni d’affitto dei terreni agricoli.
Nel Rigo E83, vanno indicati:
• in Colonna 1:
- il Codice “1” per la borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e
Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio i
soggetti che, al momento della richiesta, hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo
quanto previsto dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106;
- il Codice “2” per le donazioni effettuate all’ente Ospedaliero “Ospedale Galliera” di Genova finalizzate all’attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. La detrazione compete nei limiti del 30% dell’imposta lorda.
• in Colonna 2 il relativo importo.
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
457
QUADRO E
X CASI PR
RATICI
RIIGO E1 - SPESE SAN
NITARIE
Si ipotizzi che
e il dichiaran
nte abbia sos
stenuto, nel 2014, le seg
guenti spese
e sanitarie:
• visita spe
ecialistica: 200 euro;
• acquisto di occhiali (montatura e lenti): 300 euro.
a compilazio
one del Quad
dro E, Rigo E1 avviene come segue
e:
La
• Colonna 2: 500 euro (200 + 300))
Ch
hi presta l’a ssistenza fisscale indicherà nel Mod
d. 730-3, al Rigo 28, il 19% del Riggo E1 ridotto
o della fran-ch
higia di 129 e
euro:
• (500 - 12
29) x 19% = 70,49 (arrottondato a 70
0 euro).
RIIGO E2 - SPESE
S
SO
OSTENUTE
E DA CONT
TRIBUENT
TI PER CO
ONTO DI SOGGETTI
S
NO
ON A CARICO
Si ipotizzi che
e un pensionato di 73 anni
a
(ALFA) , affetto da patologie ch
he danno diiritto all’esen
nzione della
a
pa
artecipazion e alla spesa
a sanitari, nel corso de l 2014 ha beneficiato
b
di
d cure mediiche per un ammontare
e
co
omplessivo d
di 10.000 eu
uro di cui:
• 1.000 eu ro sostenute
e direttamen
nte;
e per suo co
onto da un fa
amiliare (BETA).
• 9.000 eu ro sostenute
e ALFA ha, inoltre,
i
soste
enuto altre sspese medic
che detraibili per 200 euuro.
Il contribuente
Il reddito perccepito nel 20
014 dal contrribuente ALF
FA (pension
ne) ammonta
a a 8.000 euuro.
La
a compilazio
one del Qua
adro E spettta sia al con
ntribuente AL
LFA che a BETA
B
nel segguente modo.
Co
ontribuente
e ALFA
Pu
uò portare in detrazione
e, oltre alla spesa soste
enuta per le
e patologie esenti
e
(10.0 00 euro) an
nche le altre
e
sp
pese medich
he (200 euro
o).
Pe
ertanto com pila il Rigo E1
E indicando:
• nella Col onna 1: l’importo di 9.00
00 euro (cioè
è l’importo sostenuto
s
da
al familiare);;
s
che ha sostenuto
o direttamente e cioè 1.2
200 euro (1 .000 euro per patologie
e
• nella Col onna 2: le spese
200 euro pe
er altre spese
e mediche).
esenti + 2
45
58
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
Il soggetto che presta assistenza, nella liquid
dazione delle
e imposte, verifica
v
che l’importo sp
pettante in ded
trazione no
on trova capiienza per inttero essendo
o l’imposta lorda
l
di mod
desta entità.
In particola re, l’imposta
a lorda che residua
r
dopo
o aver scom
mputato la de
etrazione peer pensione è pari a:
e: 8.000,00 euro;
e
• Redditto imponibile
• Impostta lorda (8.0
000,00 x 23%
%): 1.840,00
0 euro;
• Detrazzione per pensione (inferiore a 75 an
nni): 1.631,0
00 euro;
• Impostta lorda residua: 209,00
0 euro.
Le detrazio
oni per oneri spettano al contribuentte nel limite della capien
nza dell’impoosta residua
a (209 euro)..
Innanzitutto
o, si portano
o in detrazion
ne le spese sostenute direttamente
d
:
• (1.000 + 200) - 129 = 1.071 x 19% = 203 euro
203 = 6 euro
o
• 209 - 2
Poi
•
•
•
si porta
ano in detrazzione le spes
se sostenute
e dall’altro fa
amiliare:
9.000 x 19% = 1.7
710 euro di cui:
c
6 euro azzerano l’imposta;
euro non tro
ovano capien
nza.
1.704 e
Pertanto, il contribuentte ALFA può
ò recuperare
e l’importo di
d 209 euro (203 + 6) azzzerando la propria imp
posta lorda.
L’ammonta re di detrazione che no
on trova cap ienza pari a 1.704 euro
o può esseree portata in detrazione dal
d
contribuentte BETA. Ta
ale importo deve
d
essere ricondotto alla
a spesa ne
el seguente modo:
• 1.704 x 100/19 = 8.968,42
8
Inoltre nella
a Sezione messaggi
m
del modello occcorre indica
are:
“l’importo d
di euro 8.968
8,42 sostenu
uto da altro familiare pe
er patologie esenti
e
non è stato porta
ato in detrazzione per inca
apienza di im
mposta: la so
omma può e
essere portatta in detrazione dal fam
miliare che l’h
ha sostenuta
a”.
Contribuen
nte BETA
Il contribue
ente che ha sostenuto
s
la
a spesa per conto del fa
amiliare non a carico puòò detrarre la
a quota di sp
pesa pari a 8..968,42 euro
o, previa ridu
uzione dello stesso a 6.197 euro.
Tale spesa va indicata nel Rigo E2
2 e dà diritto
o alla relativa
a detrazione
e.
RIGO E3 - ACQUIST
TO DI UN S
SUSSIDIO INFORMATICO PER
R UNA PER
RSONA CO
ON
DISABILIT
TÀ
Si ipotizzi cche un contrribuente abb
bia acquistatto, nel 2014, un computter per un paarente, porta
atore di handicap, a suo carico.
La spesa so
ostenuta am
mmonta a 1.0
000,00 euro .
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
4
459
QUADRO E
Ta
ale importo vva indicato nel
n Rigo E3.
Ch
hi presta l’a
assistenza fiscale effettu
uerà il calco
olo della dettrazione (1.0
000 x 19% = 190,00 eu
uro) ed indi-ch
herà tale imp
porto al Rigo
o 28 del Mo
od. 730-3.
RIIGO E4 - ACQUISTO
A
DI UN VEI COLO NEL
L 2014
Si ipotizzi che
e un contribuente, porta
atore di hand
dicap, abbia
a acquistato, nel 2014, un veicolo adattato
a
perr
un
n ammontare
e complessivo di 15.780
0 euro.
Si sceglie di rrateizzare la detrazione.
La
a compilazio
one del Quad
dro E, Rigo E4 avviene come segue
e:
• casella n umero rata: 1;
da indicare nel
n Rigo: 15.780.
• importo d
Ch
hi presta l’a ssistenza fisscale compilerà il Mod. 730-3 indic
cando, al Rigo 28, la raata corrispon
ndente della
a
de
etrazione e, precisamen
nte:
(15.780 / 4 ) x 19% = 749
9,55 (arroton
ndato a 750, 00)
RIIGO E5 - ACQUISTO
A
DI UN CAN
NE PER NO
ON VEDEN
NTE NEL 20014
Si ipotizzi che
e un contribuente non vedente,
v
nel 2014, abbia
a acquistato
o un cane guuida per un ammontare
e
co
omplessivo d
di 1.260 euro
o.
Si sceglie di rrateizzare la detrazione.
La
a compilazio
one del Quad
dro E, Rigo E5 avviene come segue
e:
• casella n umero rata: 1;
da indicare nel
n Rigo: 1.2
260.
• importo d
46
60
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
Chi presta l’assistenza
a fiscale com
mpilerà il Mo
od. 730-3 indicando, al Rigo 28, la rata corrisp
pondente de
ella
detrazione e, precisam
mente:
(1.260 / 4 ) x 19% = 59
9,85 (arroton
ndato a 60,0 0)
RIGO E6 - SPESE SA
ANITARIE SOSTENU
UTE NEL 20
013
Si ipotizzi cche un contrribuente ha sostenuto,
s
n
nel 2013, spe
ese sanitarie
e per euro 1 6.000 euro.
L’importo, a
al netto dellla franchigia
a di 129 eurro (quindi pa
ari a 15.871 euro), è sttato riportato
o dal sogge
etto
che presta assistenza fiscale
f
nel Rigo
R
136 del Mod 730-3//2014.
La compila
azione del Quadro
Q
E, Rigo
R
E6 per fruire della seconda
s
rata
a avviene coome segue:
• Colonn
na 1: 2;
• Colonn
na 2: 15.871.
Chi presta l’assistenza
a fiscale calc
colerà la dettrazione spe
ettante su ta
ale importo e la indicherrà nel Rigo 28
del Mod. 7 30-3.
Pertanto, in
ndicherà:
15.871 / 4 x 19% = 753
3,87 (arroton
ndato a 754,,00)
Nulla andrà
à indicato ne
el Rigo 136 del
d Mod. 730
0-3.
RIGO E7 - MUTUO INTESTAT
TO AD UN SOLO CO
ONTRIBUE NTE CON INTERESS
SI
PASSIVI SUPERIOR
S
RI A 4.000 E
EURO
Si ipotizzi il caso di un immobile acquistato ed
d adibito ad abitazione principale,
p
inntestato ad un solo contribuente.
Interessi pa
assivi pagatii nel 2014: 5.000
5
euro.
Poiché l’im porto sosten
nuto supera la soglia ma
assima di 4.000 euro, sa
arà detraibilee solo tale ultimo
u
importto.
Nel Rigo E 7 per fruire della detraz
zione il contrribuente indicherà l’impo
orto di 4.0000 euro.
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
4
461
QUADRO E
Ch
hi presta l’a ssistenza fisscale calcole
erà la detrazzione spetta
ante su tale importo e laa indicherà nel Rigo 28
8
de
el Mod. 730 -3.
Pe
ertanto, indiccherà:
4.000 x 19% = 760,00.
RIIGO E7 - MUTUO COINTESTA
C
ATO AD ENTRAMB
E
I I CONIU
UGI PER IM
MMOBILE
CO
OINTESTA
ATO
Si ipotizzi il c aso di un im
mmobile acq
quistato da e
entrambi i co
oniugi ed ad
dibito ad abiitazione prin
ncipale deglii
stessi. Anche il mutuo è cointestato.
c
Interessi passsivi pagati ne
el 2014: 5.000 euro.
Po
oiché l’impo rto sostenutto supera la soglia masssima di 4.000 euro, sarà
à detraibile ssolo tale ultim
mo importo.
Ciiascun coniu
uge detrae: 4.000
4
x 50%
% = 2.000 eu
uro.
Pe
ertanto, ciasscun coniuge
e, nel Rigo E7 per fruire
e della detra
azione, indicherà l’imporrto di 2.000 euro.
e
Ch
hi presta l’a ssistenza fisscale calcole
erà la detrazzione spetta
ante su tale importo e laa indicherà nel Rigo 28
8
de
el Mod. 730 -3.
Pe
ertanto, indiccherà:
2.000 x 19% = 380,00.
Si segnala ch
he a diverse conclusioni si giunge n
nel caso in cui
c l’immobile
e sia cointesstato e il mu
utuo no o vi-ce
eversa.
Pe
er maggiori dettagli su tali
t particola
ari ipotesi si rimanda alla
a successiva
a Sezione ddedicata ai Casi
C
partico-lari.
46
62
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
RIGHI E8-E12 - INTE
ERESSI SU
U MUTUI PE
ER L’ACQU
UISTO DI A
ALTRI IMM
MOBILI
Si ipotizzi i l caso di un immobile acquistato
a
ed
d adibito ad abitazione secondaria, intestato ad
d un solo co
ontribuente.
Interessi pa
assivi pagatii nel 2014: 3.000
3
euro.
Poiché l’im porto sosten
nuto supera la soglia ma
assima di 2.066 euro, sa
arà detraibilee solo tale ultimo
u
importto.
Nel Rigo E 8 per fruire della detraz
zione il contrribuente indicherà l’impo
orto di 2.0666 euro, con il Codice 8.
Chi presta l’assistenza
a fiscale calc
colerà la dettrazione spe
ettante su ta
ale importo e la indicherrà nel Rigo 28
del Mod. 7 30-3.
Pertanto, in
ndicherà:
2.066 x 19%
% = 392,54 (arrotondato
o a 393,00).
RIGHI E8-E12 - MUT
TUO CONT RATTO NE
EL 1997
Si ipotizzi i l caso di un contribuentte che ha co
ontratto, nel 1997, un mutuo
m
pari a 40.000 euro per ristrutturazione un immobile.
Le
•
•
•
spese so
ostenute e documentate
d
e sono:
1997: 10.000 euro
o;
o;
1998: 11.000 euro
o.
1999: 15.000 euro
assivi pagatii nel 2014: 2.500
2
euro.
Interessi pa
Il contribue nte potrà po
ortate in detrrazione la se
eguente quo
ota di interes
ssi:
(10.000 + 1
11.000 + 15.000 ) / 40.000 = 0,9
Quindi: 2.500 x 0,9 = 2.250
2
Nel Rigo E 8 per fruire della detraz
zione il contrribuente indicherà l’impo
orto di 2.2500 euro, con il Codice 9.
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
4
463
QUADRO E
Ch
hi presta l’a ssistenza fisscale calcole
erà la detrazzione spetta
ante su tale importo e laa indicherà nel Rigo 28
8
de
el Mod. 730 -3.
Pe
ertanto, indiccherà:
2.250 x 19% = 427,50 (arrrotondato a 428,00).
RIIGHI E8-E12 - MUTUO
M
CONTRAT
TTO
RIISTRUTTURAZIONE INIZIATI N
NEL 2013
NEL
2014
PER
LAV
VORI
DI
Si ipotizzi il ca
aso di un co
ontribuente che
c ha cont ratto, nel 20
014, un mutu
uo pari a 400.000 euro per
p la ristrut-turazione dell’abitazione principale.
I lavori sono iniziati nel 20
013 e termin
nati nel 2014
4.
Le
e spese sosttenute e doccumentate sono:
• 2013: 10 .000 euro;
• 2014: 16 .000 euro.
passivi pagati ammontan
no a:
Gli interessi p
500 euro;
• 2013: 2.5
000 euro.
• 2014: 2.0
el 2013, su lla base de
elle istruzion
ni fornite da
all’Agenzia delle
d
entrate
e con la circcolare 3 ma
aggio 2005,,
Ne
n.17/E, ha insserito nel Mo
od. 730 l’inte
ero ammonttare degli interessi pass
sivi corrispossti senza op
perare alcun
n
ra
apporto tra s pese sosten
nute e capita
ale concesso
o a mutuo.
Ne
el 2014, ave
endo termina
ato i lavori di
d ristruttura zione (e, qu
uindi, conosc
cendo la speesa comples
ssiva soste-nu
uta) il contrib
buente deve
e eseguire ta
ale rapporto::
(10.000 + 16.0
000 ) / 40.00
00 = 0,65
Quindi il contrribuente potrà portate in
n detrazione la seguente
e quota di interessi:
2.000 x 0,65 = 1.300
Ne
el Rigo E8 p
per fruire de
ella detrazion
ne il contribu
uente indicherà l’importo
o di 1.300 euuro, con il Codice
C
10.
Ch
hi presta l’a ssistenza fisscale calcole
erà la detrazzione spetta
ante su tale importo e laa indicherà nel Rigo 28
8
de
el Mod. 730 -3.
Pe
ertanto, indiccherà:
1.300 x 19% = 247,00.
46
64
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
Va però de
etto che il co
ontribuente, nel 2013, h a detratto l’intero ammo
ontare degli interessi so
ostenuti (2.5
500
00) per cui nel
euro) e non
n la quota essatta (cioè il 65% di 2.50
n Mod. 730/2015 saràà tenuto ad assoggettare
a
ea
tassazione
e separata la differenza
a tra interesssi indicati nel
n Mod. 730/2014 e l’aammontare effettivamen
nte
detraibile.
Pertanto si avrà:
013 detratti: 2.500 euro ;
• interesssi passivi 20
• interesssi passivi 20
013 effettiva
amente detra
aibili: 2.500 x 0,65 = 1.6
625 euro;
• differe nza: 2.500 - 1.625 = 875 euro.
Tale importto deve esse
ere indicato nel Mod. 73
30/2015, Quadro D, Rig
go D7, Codicce 4.
RIGHI E8-E12 - PRESTITO AG RARIO
Si ipotizzi ill caso di un contribuente
e che ha con
ntratto un prrestito agrarrio per un terrreno con:
• reddito
o dominicale
e: 100,00 euro;
• reddito
o agrario: 80
0,00 euro.
Gli interesssi passivi pagati nel 2014 ammontan
no a 500 euro.
Il contribue nte potrà po
ortate in detrrazione la se
eguente quo
ota di interes
ssi:
reddito dom
minicale rivalutato: 100,0
00 x 1,80 = 180,00 euro
o
reddito agra
ario rivalutatto: 80,00 x 1,70
1
= 136,0
00 euro
Quindi: 180
0,00 + 136,0
00 = 316,00
Nel Rigo E 8 per fruire della detraz
zione il contrribuente indicherà l’impo
orto di 316 eeuro, con il Codice
C
11.
Chi presta l’assistenza
a fiscale calc
colerà la dettrazione spe
ettante su ta
ale importo e la indicherrà nel Rigo 28
del modello 730-3.
Pertanto, in
ndicherà:
316 x 19% = 60,04 (arrrotondato a 60,00).
Se il contrib
buente ha in
ndicato nel Rigo
R
E8, co n il Codice 11 l’importo di 500 euroo, chi presta
a assistenza fiscale dovrà
à ricondurre tale importo
o a 316 dand
done motiva
azione nelle annotazioni del Mod. 73
30-3.
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
4
465
QUADRO E
RIIGHI E8-E1
12 - TASSE
E UNIVERS
SITARIE
Si ipotizzi il ccaso di un contribuente
c
che, nel 20
014, ha sos
stenuto spes
se di iscrizioone del prop
prio figlio fi-sc
calmente a ccarico al 100
0%, in una università priivata per un ammontare pari a 3.0000 euro.
Le
e spese corrrispondenti previste
p
per l’iscrizione all’Università statale della stessa ciittà ammontano a 1.500
0
eu
uro.
Po
oiché si tratta di una un
niversità priv
vata, gli imp
porti detraibiili sono solo
o quelli prevvisti per gli is
stituti statalii
co
orrispondentti, pari, nel caso
c
prospetttato, a 1.50 0 euro.
Pe
ertanto, il co
ontribuente indicherà nel Rigo E8 ta
ale minore im
mporto, con il Codice 133.
Ch
hi presta l’a ssistenza fisscale calcole
erà la detrazzione spetta
ante su tale importo e laa indicherà nel Rigo 28
8
de
el Mod. 730 -3.
Pe
ertanto, indiccherà:
1.500 x 19% = 285,00.
RIIGHI E8-E
E12 - SPE
ESE FUNE
EBRI SOS
STENUTE IN DUE DIVERSI PERIODI
D’’IMPOSTA
Si ipotizzi il ca
aso di un co
ontribuente che,
c
per il d
decesso di un proprio pa
arente (frateello), avvenu
uto a fine di-ce
embre 2013,, ha sostenu
uto le seguen
nti spese:
• dicembre
e 2013: spesse per funera
ale pari a 1.2
200 euro;
2014: spese
e per lapide pari a 1.000
0 euro.
• gennaio 2
el Mod. 730
0/2014 il con
ntribuente ha
a detratto le
e spese sosttenute nel 2013,
2
pari a 1.200 euro (l’importo è
Ne
totalmente de
etraibile in qu
uanto inferio
ore al limite m
massimo di 1.549,37 eu
uro).
Pe
ertanto, il co
ontribuente ha
h indicato nel
n Rigo E14
4 tale minore
e importo.
Ch
hi presta l’a ssistenza fisscale ha calcolato la de
etrazione spe
ettante su ta
ale importo e l’ha indica
ata nel Rigo
o
28
8 del Mod. 7
730-3/2014.
46
66
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
Pertanto, h a indicato:
1.200 x 19%
% = 228,00.
Nel Mod. 7 30/2015 il contribuente
c
n 2014, paari a 1.000 euro.
potrà detrarrre le spese sostenute nel
Però, dovrà
à prima rapp
portare tale somma,
s
tene
endo conto di quanto già detratto neel 2012, al limite massim
mo
di 1.549,37
7 euro.
In particola re:
o massimo detraibile
d
ne
el 2013: 1.54
49,00 - 1.200
0,00 = 349,0
00 euro
• importo
Pertanto, il contribuentte indicherà nel Mod. 73
30/2015 solo tale minorre importo, nnel Rigo E8, con il Codiice
14.
Chi presta l’assistenza
a fiscale calc
colerà la dettrazione spe
ettante su ta
ale importo e la indicherrà nel Rigo 28
del Mod. 7 30-3/2015.
Pertanto:
349,00 x 19
9% = 66,31 (arrotondato
o a 66,00).
RIGHI E8--E12 - SPESE PER FAMILIAR
RI NON AUTOSUFF
A
FICIENTI SOSTENUT
S
TE
PER DUE DIVERSI FAMILIARI
F
Si ipotizzi ill caso di un contribuente che, nel 2
2014, ha sos
stenuto spes
se per l’assisstenza di due familiari non
n
autosufficie
enti, apposita
amente documentate, p
pari a 3.000 euro.
Il contribue
ente potrà detrarre le spese sosten
nute nel 201
14 per un ammontare
a
m
massimo di 2.100 euro in
quanto tale
e limite si rife
erisce al sing
golo contribu
uente a pres
scindere dai familiari asssistiti.
Pertanto, il contribuentte indicherà nel Rigo E8
8 tale minore
e importo, co
on il Codice 15.
Chi presta l’assistenza
a fiscale calc
colerà la dettrazione spe
ettante su ta
ale importo e la indicherrà nel Rigo 28
del Mod. 7 30-3.
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
4
467
QUADRO E
Pe
ertanto, indiccherà:
2.100 x 19% = 399,00.
RIIGHI E8-E
E12 - SPE
ESE PER ATTIVITÀ
À SPORTIVA SOST
TENUTE PER
P
DUE
RA
AGAZZI
Si ipotizzi il ca
aso di un co
ontribuente che,
c
nel 201 4, ha sostenuto spese, di ammontaare pari a 60
00 euro, perr
l’a
attività sportiiva di due fig
gli di età com
mpresa tra i 5 e i 18 ann
ni, fiscalmen
nte a suo carrico al 100%
%.
Il contribuente
e potrà detra
arre le spese
e sostenute nel 2014 pe
er un ammon
ntare massim
mo di 210 eu
uro per ognii
fig
glio, quindi a
al massimo 420
4 euro.
Pe
ertanto, il co
ontribuente indicherà:
• nel Rigo E8, con il Codice
C
16: 210
C
16: 210
• nel Rigo E9, con il Codice
hi presta l’asssistenza fisscale calcole
erà la detrazzione spetta
ante su 420 euro
e
e la inddicherà nel Rigo
R
28 dell
Ch
Mod. 730-3.
Pe
ertanto, indiccherà:
42
20 x 19% = 7
79,80 (arroto
ondato a 80,00).
RIIGHI E8-E1
12 - SPESE
E PER INTE
ERMEDIAZ
ZIONE IMM
MOBILIARE
E
Si ipotizzi il ca
aso di due coniugi
c
non a carico, ch
he, nel 2014, avendo acquistato in ccomproprietà
à una abita-zio
one principa
ale, hanno sostenuto
s
spese di inte
ermediazione
e immobiliare per un aammontare complessivo
c
o
pa
ari a 1.600 e
euro.
Ciiascun contrribuente pottrà detrarre le
l spese sosstenute nel 2014 per un
n ammontaree massimo di
d 1.000 eu-ro
o, rapportate
e alla quota di
d possesso dell’immobiile.
Quindi:
1.000 x 50% = 500 euro.
46
68
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
Pertanto, c iascun contrribuente indicherà nel R
Rigo E8 della
a propria dic
chiarazione ttale minore importo, con
n il
Codice 17..
Chi presta l’assistenza
a fiscale calc
colerà la dettrazione spe
ettante su ta
ale importo e la indicherrà nel Rigo 28
del Mod. 7 30-3.
Pertanto, in
ndicherà:
500 x 19% = 95,00.
RIGHI E8--E12 - SP
PESE PER
R CANONI DI LOCA
AZIONE PE
ER STUDE
ENTI FUOR
RI
SEDE
Si ipotizzi i l caso di un contribuentte, che, nel 2
2014, ha sostenuto spese per canooni di locazio
one di due figli
universitari , fuori sede, fiscalmente
e a carico al 100%.
L’importo d ella spesa complessiva
ammonta a 3.000 euro
c
o.
Poiché la sspesa supera il limite massimo detrraibile di 2.6
633 euro, pu
uò essere deetratto solo questo mino
ore
importo.
Pertanto, il contribuentte indicherà nel Rigo E
E8 (con il Co
odice 18) de
ella propria dichiarazion
ne tale mino
ore
importo.
Chi presta l’assistenza
a fiscale calc
colerà la dettrazione spe
ettante su ta
ale importo e la indicherrà nel Rigo 28
del Mod. 7 30-3.
Pertanto, in
ndicherà:
2.633 x 19%
% = 500,27 (arrotondato
o a 500,00).
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
4
469
QUADRO E
RIIGHI E8-E1
12 - POLIZZ
ZA SULLA
A VITA STIP
PULATA NEL 2014
Si ipotizzi il ca
aso di un co
ontribuente che
c ha stipu
ulato, in data
a 10 gennaio 2014, unaa polizza di assicurazioa
ne
e con un pre
emio annuo pari a 2.500 euro, di cuii:
• per rischiio morte: 300 euro;
nente non inferiore al 5%
%: 1.000 eurro;
• per invaliidità perman
• di natura finanziaria: 1.200 euro..
etraibili sono
o solo quelli versati per rischio mortte e invalidittà permanennte non infe
eriore al 5%,,
Gli importi de
ari, comples sivamente a 1.300 euro
o (300 + 1.00
00).
pa
Po
oiché l’impo rto complesssivo detraibile supera la
a soglia di 530
5 euro, ne
el Rigo E8, ill contribuente indicherà
à
so
olo quest’ultiimo importo, con il Codice 36.
Ch
hi presta l’a ssistenza fisscale calcole
erà la detrazzione spetta
ante su tale importo e laa indicherà nel Rigo 28
8
de
el Mod. 730 -3.
Pe
ertanto, indiccherà:
100,70 (arro
53
30 x 19% = 1
otondato a 101,00).
RIIGHI E8-E
E12 - PO
OLIZZA PE
ER IL RISCHIO DI
D NON A
AUTOSUFFICIENZA
ST
TIPULATA NEL 2014
Si ipotizzi il ca
aso di un co
ontribuente che
c ha stipu
ulato, in data
a 10 gennaio 2014, unaa polizza di assicurazioa
ne
e avente ad oggetto il rischio
r
di no
on autosufficcienza nel compimento
c
degli atti deella vita quo
otidiana con
n
un
na premio an
nnuo pari a 2.500 euro.
Po
oiché l’impo rto complessivo detraibile supera la
a soglia di 1.291 euro, nel
n Rigo E8, il contribuente indiche-rà
à solo quest’ ultimo importo, con il Co
odice 36.
Ch
hi presta l’a ssistenza fisscale calcole
erà la detrazzione spetta
ante su tale importo e laa indicherà nel Rigo 28
8
de
el Mod. 730 -3.
Pe
ertanto, indiccherà:
1.291 x 19% = 245,29 (arrrotondato a 245,00).
47
70
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
RIGHI E8-E12 - ERO
OGAZIONI L
LIBERALI IN DENAR
RO AD UNA
A ONLUS
Si ipotizzi i l caso di un
n contribuente, che, nel 2014, ha co
orrisposto, a titolo di errogazione lib
berale, ad una
u
ONLUS, la somma di 1.000 euro.
Poiché la s pesa non su
upera il limite massimo d
detraibile di 2.065 euro, può esseree detratto tuttto l’importo..
Pertanto, il contribuentte indicherà nel Rigo E8
8 (con il Cod
dice 41) della
a propria dicchiarazione 1.000 euro.
Chi presta l’assistenza fiscale calc
colerà la det razione spettante su tale importo (nnel 2014, pa
ari al 26%) e la
indicherà n el Rigo 28 del
d Mod. 73
30-3.
Pertanto, in
ndicherà:
1.000 x 26%
% = 260,00.
RIGO E21 - CONTRIBUTO VER
RSATO AL FONDO CASALINGH
C
HE
Si ipotizzi ill caso di un contribuente, che, nel 2
2014, ha versato al fond
do casalinghhe contributi per 2.000 eue
ro.
Pertanto, il contribuentte indicherà nel Rigo E2
21, Colonna
a 2 della propria dichiaraazione tale importo.
Chi presta l’assistenza
a fiscale indicherà tale iimporto, ins
sieme a tutti gli altri oneeri deducibili, nel Rigo 13
del Mod. 7 30-3.
RIGO E22 - ASSEGN
NO CORRIS
SPOSTO ALL’EX
A
CO
ONIUGE
Si ipotizzi i l caso di un contribuentte, che, nel 2
2014, ha versato all’ex coniuge un assegno me
ensile di 1.5
500
euro.
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
4
471
QUADRO E
Pe
ertanto, il co
ontribuente indicherà:
• nel Rigo E22, Colon
nna 1: il Cod
dice fiscale d
dell’ex-coniu
uge;
nna 2: l’impo
orto complesssivo di 18.0
000 euro (1.5
500 x 12 meesi).
• nel Rigo E22, Colon
hi presta l’a
assistenza fiscale indich
herà tale imp
porto, insiem
me a tutti gli altri oneri deducibili, nel
n Rigo 13
3
Ch
de
el Mod. 730 -3.
RIIGO E23 - CONTRIBU
C
UTI VERSA
ATI PER LA
A COLF
Si ipotizzi il ca
aso di un co
ontribuente, che, nel 201
14, ha versa
ato, per una colf, contribbuti previden
nziali per un
n
am
mmontare co
omplessivo di
d 2.000 eurro, di cui 300
0 euro a carrico del lavorratore.
Il contribuente
e indica nella propria dichiarazione
e la quota dei contributii rimasti a ssuo carico, pari
p
a 1.700
0
eu
uro (2.000 - 300).
Po
oiché il limite
e massimo di
d deducibilità è pari a 1 .549,37, il contribuente
c
indicherà nnel Rigo E23
3 tale mino-re
e importo.
Ch
hi presta l’a
assistenza fiscale indich
herà tale imp
porto, insiem
me a tutti gli altri oneri deducibili, nel
n Rigo 13
3
de
el Mod. 730 -3.
RIIGO E24 - EROGAZIO
E
ONE LIBER
RALE ALLA
A CHIESA CATTOLIC
CA
Si ipotizzi il ccaso di un co
ontribuente, che, nel 20
014, ha vers
sato, all’Istituto di sosteentamento per la chiesa
a
ca
attolica, conttributi per un
n ammontare
e complessiivo di 2.000 euro.
indicherà nnel Rigo E24
Po
oiché il limite
e massimo di
d deducibilità è pari a 1 .032,00, il contribuente
c
4 tale mino-re
e importo.
47
72
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
Chi presta l’assistenza
a fiscale indicherà tale iimporto, ins
sieme a tutti gli altri oneeri deducibili, nel Rigo 13
del Mod. 7 30-3.
RIGO E25 - SPESE MEDICHE
M
P
PER FAMILIARE DIS
SABILE
Si ipotizzi ill caso di un contribuente, che, nel 2
2014, ha sostenuto, perr un familiaree con disabilità fiscalme
ente a carico, spese mediche generic
che per un a
ammontare complessivo
c
o di 2.000 euuro.
Poiché non
n è previsto alcun limite massimo d i deducibilità
à, il contribu
uente indich erà nel Rigo E25 l’inte
ero
importo.
Chi presta l’assistenza
a fiscale indicherà tale iimporto, ins
sieme a tutti gli altri oneeri deducibili, nel Rigo 13
del Mod. 7 30-3.
RIGO E27 - CONTRIBUTI PER
R PREVIDENZA COMPLEMENTA
ARE VERS
SATI AD UN
U
FONDO CHIUSO
Si ipotizzi il caso di un
n lavoratore dipendente che ha ade
erito nel 200
05 ad un fonndo di previd
denza comp
plehiuso versando, comples
ssivamente, nel 2014, contributi perr un ammonttare di 5.000
0 euro.
mentare ch
Il contribue nte ha un re
eddito di lavo
oro dipende nte di 4.500
0 euro ed altri redditi (fabbbricati) perr 6.000 euro.
Nel Certificcazione Unicca (modello CU
C 2015) rissulta:
• punto 142 (contrib
buti dedotti): 4.500;
buti non dedo
otti): 500.
• punto 143 (contrib
27:
Pertanto, il contribuentte indicherà nel Rigo E2
Colonna 1: 4.500;
4
• nella C
• nella C
Colonna 2: 500
5 l’intero im
mporto.
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
4
473
QUADRO E
Ch
hi presta l’a ssistenza fisscale, per verificare l’am
mmontare deducibile di quanto indiicato nel Rig
go E27, Co-lonna 2, effetttuerà il segu
uente calcolo:
lim
mite massim
mo deducibile
e - quota già
à dedotta = q
quota massima ancora deducibile
d
qu
uindi:
5.164,57 - 4.5
500 = 664,57
7.
Po
oiché:
• i contribu
uti non ancorr dedotti (50
00) sono infe
eriori alla quota massima
a ancora deeducibile (664,57) e
o risulta cap
piente,
• il reddito complessivo
mporto di 50
00 euro può
ò essere inte
eramente de
edotto (verrà
à, dunque, riiportato nel Rigo 13 del Mod. 730-l’im
3)).
RIIGHI E41-E
E53 - SPES
SE DI RISTR
RUTTURA
AZIONE EDILIZIA SOS
STENUTE NEL 2014
Si ipotizzi il ccaso di un contribuente
e, proprieta rio al 100%
% di un imm
mobile sito a Roma (cod. catastale
e
H5
501), sul qu
uale, ad agosto 2014, so
ono state so
ostenute spe
ese di ristrutturazione pper un ammo
ontare com-plessivo di 10
00.000 euro.
Po
oiché l’impo rto della spe
esa supera il limite masssimo conse
entito, pari a 96.000 euroo, potrà ess
sere detratto
o
so
olo quest’ultiimo importo.
Il contribuentte compilerà
à il Quadro E,
E Sez. III-A
A e III-B nel seguente
s
mo
odo:
1, Sez. III-A::
• Rigo E41
- Colon na 1: 2014;
- Colon na 8 (casella 10): 1;
0;
- Colon na 9: 96.000
- Colon na 10: 1.
1, Sez. III-B::
• Rigo E51
- Colon na 1: 1;
- Colon na 3: H501;
- Colon na 4: U;
- Colon na 5: I;
oglio catasta
ale desumib
bile dal certifficato catastale);
- Colon na 7: 112 (fo
712 (particella desumibiile dal certifiicato catasta
ale);
- Colon na 8: 2225/7
ubalterno cattastale desu
umibile dal certificato
c
catastale).
- Colon na 9: 25 (su
47
74
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
Chi presta l’assistenza fiscale effetttuerà il seg uente calcolo:
96.000 / 10
0 = 9.600;
9.600 x 50%
% = 4.800 (d
da indicare nel
n Rigo 29, Colonna 1 (dichiarante) del Mod. 7730-3).
RIGHI E41-E53 - SPESE DI RISTRUTT
TURAZION
NE EDILIZIIA INIZIAT
TE IN ANN
NI
PRECEDE
ENTI
Si ipotizzi il caso di un contribuentte che ha so
ostenuto spe
ese di ristruttturazione ssu un immob
bile di sua proprietà per u
un ammontare compless
sivo di 80.00
00 euro, così divise:
• anno 2
2011: 35.000
0;
• anno 2
2012 (fino al 25 giugno):: 35.000;
• anno 2
2013: 35.000
0;
• anno 2
2014: 10.000
0.
Innanzitutto
o, occorre verificare
v
i limiti di spe
esa e, a tale
e proposito, va fatta unaa netta disttinzione tra le
spese effetttuate fino all 25 giugno 2012 per le quali vale il limite di 48.000 euro e quelle effetttuate dopo tale data che godono dell maggiore plafond
p
di 96
6.000 euro.
Ai fini della verifica dei limiti di spesa, vanno d
dunque effetttuate le seguenti operazzioni:
8.000 (limite
e massimo) - 35.000 (sspese del 20
012) = 13.0
000
• spese sostenute fino al 25//06/2012: 48
nd ancora uttilizzabile);
(plafon
• spese sostenute dopo il 25//06/2012: 96
6.000 (limite massimo) - 48.000 (sppese sostenu
ute nel 2011
1e
fino al 25/06/2012 ricondotte al
a limite masssimo) = 48.000.
Pertanto:
a 25/06/201
12 (detrazio
one del 36%
%), il contribbuente potrà
à detrarre so
olo
• per le spese sosttenute fino al
00 euro, in q
quanto quelle sostenute (35.000 eu ro) superano il plafond dil’imporrto di spesa pari a 13.00
sponib
bile;
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
4
475
QUADRO E
•
per le sp
pese sostenute nel 2013 e 2014 (d
detrazione del
d 50%), il contribuentee potrà detrrarre l’intero
o
importo d
di spesa parri a 35.000 euro
e
per il 2
2013 e 10.000 euro per il 2014, in quanto la sp
pesa rientra
a
nel limite massimo di plafond ancora dispon ibile pari a 48.000
4
euro.
Il contribuente
e, dovrà com
mpilare la Se
ez. III-A nel sseguente modo:
• interventii anno 2011 - Rigo E41,, Sez. III-A:
- Colon na 1: 2011;
- Colon na 8 (casella 10): 4;
0.
- Colon na 9: 35.000
06/2012) - R
Rigo E42, Se
ez. III-A:
• interventii anno 2012 (fino al 25/0
- Colon na 1: 2012;
e 2 (spese sostenute
s
da
al 1° gennaio
o 2012 al 25
5 giugno 20112);
- Colon na 2: Codice
e 1 (interven
nti di proseccuzione);
- Colon na 4: Codice
- Colon na 8 (casella 10): 3;
0.
- Colon na 9: 13.000
• interventii anno 2013 - Rigo E43,, Sez. III-A:
- Colon na 1: 2013;
e 1 (interven
nti di proseccuzione);
- Colon na 4: Codice
- Colon na 8 (casella 10): 2;
0.
- Colon na 9: 35.000
• interventii anno 2014 - Rigo E44,, Sez. III-A:
- Colon na 1: 2014;
e 1 (interven
nti di proseccuzione);
- Colon na 4: Codice
- Colon na 8 (casella 10): 1;
0.
- Colon na 9: 10.000
oiché il conttribuente ha
a già indicato
o i dati cata
astali nella dichiarazione
d
e dell’anno pprecedente, non andrà
à
Po
co
ompilata la Sez. III-B.
Ch
hi
•
•
•
•
•
•
•
47
76
presta l’asssistenza fisscale effettuerà i seguen
nti calcoli:
Spese 20
011: 35.000 / 10 = 3.500
0;
Spese fin
no al 25/06/2
2012: 13.000
0 / 10 = 1.30
00;
Detrazio ne al 36%: (3.500 + 1.3
300) x 36% = 1.728;
013: 35.000 / 10 = 3.500
0;
Spese 20
Spese 20
014: 10.000 / 10 = 1.000
0;
Detrazion
ne al 50%: 4.500
4
x 50% = 2.250;
Totale da
a indicare ne
el Rigo 29 del
d Mod. 730
0-3: 1.728 + 2.250 = 3.9
978.
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO
OE
RIGO E57 - SPESE PER
P
ACQU
UISTO DI MOBILI
M
PER
R IMMOBIL
LE RISTRU
UTTURATO
O
Si ipotizzi i l caso un co
ontribuente che,
c
nel 201
14, ha soste
enuto spese per ristruttuurazione edilizia su un immobile di su
ua proprietà
à, per le quali usufruisce
e della detraz
zione del 50
0%.
In data 20 ssettembre 2014, il contrribuente pro cede all’acq
quisto di mob
bili per arreddare l’immob
bile ristrutturato, per un im
mporto di sp
pesa pari a 12.000
1
euro .
Poiché l’im porto della spesa
s
superra il limite m
massimo con
nsentito, pari a 10.000 eeuro, potrà essere
e
detra
atto
solo questo
o minore imp
porto.
Quindi si co
ompilerà il Quadro
Q
E, Se
ez. III-C nel seguente modo:
m
• Rigo E
E57, Sez. III-C:
- Colonna 1: 1.
000.
- Colonna 1: 10.0
Chi presta l’assistenza fiscale effetttuerà il seg uente calcolo:
0% / 10 = 50
00 (da indica
are nel Rigo
o 30 del Mod
d. 730-3).
10.000 x 50
RIGHI E61
1-E63 - SPE
ESE PER S
SOSTITUZIIONE DI IN
NFISSI SOS
STENUTE NEL
N
2014
Si ipotizzi i l caso un co
ontribuente che, in data
a 20 settemb
bre 2014, ha
a sostenuto una spesa per sostituirre i
vecchi infisssi della sua
di
a abitazione
e con nuovii a risparmio energetico
o per un am
mmontare complessivo
c
6.000 euro..
È stata reg
golarmente effettuata
e
tutta la proce dura previstta dalla norm
ma e il conttribuente è in
i possesso
o di
tutta la doccumentazione idonea (fa
atture, ecc.).
Il contribue nte compilerà il Quadro
o E, Sez. IV,, Rigo E61 nel
n seguente
e modo:
na 1: Codice
e 2 (interventi sull’involu
ucro degli ed
difici per ridu
uzione trasm
mittanza term
mica);
• Colonn
• Colonn
na 2: 2014;
• Colonn
na 6: 10 (numero di rate
e);
• Colonn
na 7: 1 (prim
ma della 10 rate);
r
• Colonn
na 8: 6.000.
DICHIARAZZIONI FISCA
ALI 2015 - 730
4
477
QUADRO E
La
a spesa poi ché è stata sostenuta dopo il 5 giiugno 2013, sconta la percentuale
p
di detrazione del 65%
%
(C
Codice 2 in C
Colonna 3) e va rateizza
ata in 10 ratte di uguale
e importo, qu
uindi, chi preesta l’assiste
enza fiscale
e
efffettuerà il se
eguente calccolo:
6.000 / 10 = 6
600
60
00 x 65% = 3
390 (da indicare nel Rig
go 31 del Mo
od. 730-3)
RIIGO E71 - DETRAZ
ZIONE PER
R INQUILINI DI ALL
LOGGI SO
OCIALI AD
DIBITI AD
AB
BITAZIONE
E PRINCIPALE
Si ipotizzi il ccaso un conttribuente che, nel 2014 , è stato assegnatario di
d un alloggiio sociale adibito a sua
a
ab
bitazione pri ncipale.
Il suo reddito complessivo
o è pari a 12
2.000 euro.
Po
oiché il redd
dito complesssivo non supera 15.49
93,71 euro, il contribuente ha dirittto ad una detrazione dii
90
00 euro.
Il contribuente
e compilerà il Quadro E,
E Sez. V, Riigo E71 nel seguente modo:
m
• Colonna 1: Codice 4;
• Colonna 2: 365;
• Colonna 3: 100;
hi presta l’a
assistenza fiiscale ricono
oscerà la d etrazione di 900 euro indicandola nel Rigo 32
3 del Mod..
Ch
73
30-3).
47
78
DICHIARAZI
D
ONI FISCALLI 2015 - 730
0
QUADRO E
X CASI PARTICOLARI
RIGO E1 - CONTRIBUTI VERSATI A CASSE ED ENTI AVENTI FINE ASSISTENZIALE
In caso di contributi per l’assistenza sanitaria versati a casse o enti aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto collettivo e di accordi o regolamenti aziendali, occorre tener conto di quanto indicato nel punto 163 della Certificazione Unica.
I contributi di cui si discute:
• fino all’importo di 3.615,20 euro non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;
• oltre tale limite concorrono per la quota eccedente a formare il reddito del dipendente.
Al raggiungimento del limite partecipano:
• i contributi ai fondi integrativi del SSN;
• i contributi previdenziali ed assistenziali di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), TUIR.
RIGO E1 - IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE RELATIVE A VISITE MEDICHE
Con la risoluzione 18 novembre 2008, n. 444/E è stato chiarito che se il medico rilascia la ricevuta per visite specialistiche senza il contrassegno telematico sostitutivo della marca da bollo, colui che la riceve deve
presentare il documento all’ufficio competente, pagando il relativo tributo.
In tale ipotesi, l’imposta di bollo, assolta in sede di regolarizzazione, può da questi essere considerata
come costo accessorio della prestazione professionale e, in quanto tale, computato nella determinazione
dell’onere che dà diritto alla detrazione. Inoltre, nel caso in cui, in presenza di prestazioni sanitarie,
l’imposta di bollo sia stata esplicitamente traslata sul cliente da parte del professionista ed evidenziata a
parte nella fattura o ricevuta, l’imposta, separatamente addebitata nella fattura o ricevuta emessa, può essere considerata un costo accessorio alla prestazione professionale ed essere computato nella determinazione dell’onere detraibile.
Al di fuori delle due ipotesi menzionate, il cliente non è legittimato ad includere l’importo corrispondente
all’imposta di bollo nell’ammontare delle spese sostenute per le quali il TUIR consente la detrazione.
È bene ricordare che ai fini della determinazione degli importi da indicare nel Quadro E, deve essere considerata onere a carico anche l’eventuale IVA o il costo del bollo risultante dalla documentazione giustificativa.
RIGO E1 - SPESE MEDICHE DEL FIGLIO NON A CARICO RIMBORSATE PER INTERO DA
POLIZZA ASSICURATIVA INTESTATA AL PADRE
Come chiarito con la risoluzione n. 35/E dell’8 marzo 2007 sono detraibili:
• le spese sanitarie rimborsate da imprese assicurative o da fondi di assistenza a fronte, rispettivamente, di premi assicurativi non detraibili o di contributi non deducibili versati dal contribuente;
• le spese sanitarie rimborsate a fronte di premi e/o contributi versati dal datore di lavoro, ma che hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente.
Non è quindi possibile, per il figlio non a carico, usufruire della detrazione d’imposta.
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
479
QUADRO E
RIGO E7 - ABITAZIONE PRINCIPALE DEL FIGLIO
Con C.M. 12 giugno 2002, n. 50/E è stato precisato che nel caso in cui un contribuente paghi interessi
passivi sia per un mutuo contratto per l’acquisto della casa di abitazione , sia per un mutuo contratto per
l’acquisto della casa di abitazione di un familiare (es. figlio), potrà usufruire della detrazione per i soli interessi pagati in relazione all’immobile adibito a propria abitazione.
RIGO E7 - MUTUO PER ABITAZIONE PRINCIPALE IN CUI RISIEDE LA MADRE
Si ipotizzi il caso di un contribuente che abbia acquistato un’immobile nel 2000 come abitazione principale;
nel 2002 ha cambiato residenza e successivamente dal 2006 nell’immobile in oggetto risieda abitualmente
sua madre.
In base a quanto disposto dall’art. 15 D.P.R. n. 917/1986, comma 1, lett. b) sono oneri detraibili gli interessi passivi e relativi oneri accessori sostenuti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca per l’acquisto
dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale; per abitazione principale si intende quella nella
quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Di conseguenza nel caso in esame dall’anno
2006 il contribuente può considerare gli interessi passivi sostenuti oneri detraibili.
RIGO E7 - EREDI
Il coniuge superstite e i figli in qualità di eredi possono usufruire della detrazione d’imposta per interessi
relativi ad un mutuo stipulato per l’acquisto di abitazione principale purché sussistano le condizioni previste dalla norma (art. 15, lett. b), D.P.R. n. 917/1986) e venga effettuato l’accollo del mutuo; tale principio
vale anche nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi.
RIGO E7 - RICOVERI PERMANENTI
Ai fini del diritto alla detrazione degli interessi in oggetto non si tiene conto delle variazioni di residenza,
quindi di variazione di destinazione dell’immobile, dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. Di conseguenza il contribuente che si
trovi in questa situazione potrà usufruire della detrazione.
RIGO E7 - MUTUO INTESTATO ALL’USUFRUTTUARIO DELL’IMMOBILE
Gli interessi passivi relativi ad un mutuo intestato ad un soggetto usufruttuario, non costituiscono, per
lo stesso, oneri detraibili. Tale decisione è dovuta al fatto che gli interessi passivi su mutuo ipotecario sono
deducibili qualora il mutuo sia finalizzato all’acquisto dell’abitazione principale, condizione che non si verifica in capo all’usufruttuario, bensì in capo al nudo proprietario.
480
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
QUADRO E
RIGO E7 - GARANZIA IPOTECARIA
Poiché la norma prevede, genericamente, la detraibilità degli interessi passivi in dipendenza di mutui, garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, in presenza di mutuo ipotecario, gli interessi passivi possono essere oggetto di detrazione d’imposta
anche se l’immobile su cui risulta iscritta l’ipoteca non coincide con quello acquistato e adibito ad abitazione principale (C.M. 26 gennaio 2001, n. 7/E).
RIGO E7 - ACQUISTO DI UN IMMOBILE ALLO STATO GREZZO O NON ANCORA
ULTIMATO
In caso di acquisto di immobile allo stato grezzo ovvero non ancora ultimato, non possono trovare applicazione le regole specifiche che disciplinano la fruizione della detrazione sugli interessi passivi in dipendenza di mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione principale. Tale detrazione può essere
applicata soltanto nel caso in cui oggetto di ristrutturazione sia un immobile già idoneo prima
dell’effettuazione dei lavori ad essere adibito a dimora abituale. In questa ipotesi trova applicazione la detrazione prevista all’art. 15, comma 1-ter, TUIR che stabilisce le regole per la detrazione degli interessi in
dipendenza di mutui ipotecari per la costruzione dell’immobile da adibire ad abitazione principale (risoluzione 9 gennaio 2007, n. 1/E).
RIGO E7 - ACQUISTO DI UN IMMOBILE DA ULIMARE SENZA VOLTURA DEL PERMESSO
DI COSTRUIRE
L’acquirente che non ha richiesto la voltura a suo nome del permesso di costruire, rilasciato dal Comune
all’impresa venditrice, non può beneficiare della detrazione IRPEF degli interessi passivi derivanti dalla
stipula di un mutuo contratto per ultimare un’abitazione comprata al grezzo. Nel caso di specie, il contribuente, successivamente alla stipula di un contratto di mutuo ipotecario, ha iniziato i lavori di completamento dell’immobile, acquistato nel 2005, da adibire ad abitazione principale senza comunicare, però, al
comune la data di inizio lavori, continuando ad utilizzare la concessione edilizia che era stata rilasciata
all’impresa costruttrice nel 2004. La certezza della data di inizio lavori è fondamentale per poter verificare
il rispetto della condizione temporale di cui all’art. 1, comma 3, decreto 30 luglio 1999, n. 311, che riconosce la detrazione d’imposta per gli interessi passivi solo a condizione che i lavori di costruzione abbiano
inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo. Al fine di poter fruire
della detrazione d’imposta in oggetto non può assumere rilevanza la data delle fatture comprovanti le spese sostenute per la costruzione dell’immobile, atteso che l’emissione delle stesse potrebbe essere successiva all’effettiva data di inizio dei lavori (risoluzione 5 novembre 2007, n. 310/E).
RIGO E7 - ACQUISTO DELL’ABITAZIONE TRAMITE
TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA OLTRE L’ANNO
ASTA
GIUDIZIARIA
CON
L’instaurarsi di un procedimento esecutivo di rilascio nei confronti dell’ex proprietario, con conseguente
trasferimento della residenza oltre l’anno, risulta accomunato a quanto previsto in materia di immobili locati, conseguentemente si può comunque godere della detrazione se si è provveduto ad attivare tale azione
esecutiva nei tre mesi dal decreto di trasferimento e l’abitazione sia stata adibita ad abitazione principale
entro un anno dal rilascio.
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
481
QUADRO E
RIGO E7 - RIPARTIZIONE DELLA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE TRA I CONIUGI NON
CORRISPONDENTE AD IDENTICA RIPARTIZIONE DEL COSTO DI ACQUISTO
Gli elementi discriminanti per usufruire della detrazione sono la presenza del diritto reale (proprietà
dell’abitazione, anche pro-quota) e della titolarità del mutuo.
Inoltre, risulta ininfluente la ripartizione della proprietà dell’immobile, alla quale non necessariamente corrisponde una identica ripartizione del costo di acquisto.
Soprattutto nel Quadro dei rapporti familiari può accadere, infatti, che la ripartizione del costo tra i soggetti
acquirenti non corrisponda perfettamente alla percentuale di titolarità del diritto reale acquistato.
Quindi, il contribuente che ha stipulato un contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale in
comproprietà con il coniuge (che non ha stipulato il contratto di mutuo) può esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati (circolare 26 gennaio 2001, n. 7/E).
RIGO E7 - ACQUISTO DI ABITAZIONE INTESTATA AD UNO SOLO DEI CONUGI CON
MUTUO IPOTECARIO COINTESTATO AL 50%
In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per
la propria quota di interessi.
La detrazione spetta al contribuente che contemporaneamente sia acquirente e intestatario del contratto di
mutuo.
In caso di acquisto di abitazione principale intestata ad uno solo dei coniugi è solo il coniuge intestatario
dell’immobile che può usufruire della detrazione della propria quota di interessi passivi, nel caso in specie
pari al 50%.
RIGO E7 - ACQUISTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE COINTESTATA CON L’ALTRO
CONIUGE CON MUTUO IPOTECARIO INTESTATO AD UN SOLO CONIUGE
Il coniuge che ha stipulato un contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale in comproprietà
con l’altro coniuge (che non ha stipulato il contratto di mutuo) può esercitare la detrazione in relazione a
tutti gli interessi pagati (e non solo sul 50%).
Inoltre, ai fini della valutazione di congruità tra capitale preso a mutuo e valore dell’immobile, necessaria
per la corretta detrazione degli interessi detraibili, può considerare l’intero prezzo pattuito per l’acquisto
dell’immobile quale risulta dall’atto di acquisto (circolare 18 maggio 2006, n. 17/E).
RIGO E7 - MUTUO INTESTATO ALL’IMPRESA COSTRUTTRICE
Nel particolare caso in cui il mutuo venga stipulato da una cooperativa / impresa costruttrice, il diritto
alla detrazione d’imposta spetta agli assegnatari/acquirenti dell’immobile, in relazione agli interessi
passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, rimborsati da questi al soggetto contraente del mutuo. Nel
caso particolare di un contribuente che come da accordi del preliminare si accollerà al rogito il muto del
482
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
QUADRO E
costruttore ma nel frattempo rimborsa al costruttore gli interessi relativi al mutuo stesso, si ritiene che il
contribuente abbia diritto alla detrazione degli interessi passivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del
contratto preliminare di vendita, indipendentemente dal fatto che l’atto di compravendita e l’atto di accollo
del mutuo rispettino o meno i requisiti temporali richiesti dalla norma. Resta inteso che il contribuente rimane obbligato a rispettare ogni altro requisito richiesto dalla norma, compreso quello temporale relativo
al trasferimento della residenza, nel momento in cui verrà concluso l’atto di compravendita.
RIGHI E8-E12 - PREMI DI ASSICURAZIONE
ASSICURATO E BENEFICIARIO
-
RAPPORTI
TRE
CONTRAENTE,
Nell’ambito del contratto di assicurazione, oltre all’assicuratore si possono distinguere:
a) il contraente, che è il soggetto che stipula il contratto con l’assicuratore e che sostiene l’“onere”;
b) l’assicurato, che è il soggetto la cui vita o invalidità viene presa in considerazione;
c) il beneficiario, che è il soggetto al quale è dovuta la prestazione (capitale o rendita) assicurata al verificarsi dell’evento.
Al riguardo il diritto alla detrazione spetta al contribuente nelle ipotesi in cui egli stipula un contratto in cui
figuri come assicurato un familiare a suo carico.
Nella diversa ipotesi in cui il familiare a carico (ad esempio, la moglie) stipula un contratto di assicurazione
non sussiste in capo al marito il diritto alla detrazione con riferimento ai premi pagati dal familiare a carico
(nell’esempio, la moglie) (circolare 20 aprile 2005, n. 15/E).
RIGHI E8-E12 - SPESE PER ADDETTI ALL’ASSISTENZA PERSONALE - PRESTAZIONI
FORNITE DALLA CASA DI CURA
Si può godere della detrazione in esame anche nell’ipotesi in cui le prestazioni siano rese dalla casa di cura e ricovero, anche per familiari fiscalmente a carico, a condizione che i corrispettivi per l’assistenza siano certificati distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto. Nello specifico la documentazione
dovrà contenere, oltre agli estremi anagrafici e al Codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e
di quello che presta l’assistenza, anche gli estremi anagrafici e il Codice fiscale del familiare in favore del
quale la spesa è sostenuta.
RIGO E21 - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO INAIL CASALINGHE
Il contributo INAIL introdotto dalla Legge 3 dicembre 1999, n. 493 (c.d. contributo INAIL casalinghe) è interamente deducibile ai sensi dell’art. 10, comma 2, TUIR.
A tale contributo sono soggette le persone del nucleo familiare che si trovano nella seguente condizione:
• abbiano un’età non inferiore a 18 anni e non superiore ai 65 anni;
• svolgano un’attività in ambito domestico a titolo gratuito e destinata alla cura dei componenti della
famiglia;
• non rivestano la qualifica di lavoratori dipendenti e, comunque, non siano già assicurati INAIL in virtù
dell’attività lavorativa svolta.
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
483
QUADRO E
RIGO E21 - VERSAMENTI PREVIDENZIALI NON OBBLIGATORI
L’art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 47/2000 ha modificato la lett. e) dell’art. 10, comma 1, TUIR, inserendovi nuove previsioni, in base alle quali è consentita l’integrale deduzione dei contributi previdenziali
versati facoltativamente all’ente che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, qualunque sia la causa che origina il versamento.
Così, sono totalmente deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e quelli versati per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi, ecc.
Inoltre, nella stessa lett. e), sono stati compresi i contributi versati al fondo di cui all’art. 1 D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 565, che ora sono, dunque, integralmente deducibili. Si tratta dei contributi versati da parte dei soggetti che vi si sono iscritti volontariamente. Si ricorda che tale iscrizione è consentita ai soggetti
che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari,
che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e che non sono titolari di pensione
diretta.
Pertanto, per il versamento dei suddetti contributi compete, dal 1° gennaio 2001, la deducibilità dal reddito, anziché la detrazione del 19% dall’imposta, riconosciuta dalla previgente disciplina e in concorrenza
con i premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni.
RIGO E21 - RISCATTO DI LAUREA
La Legge di riforma del welfare (art. 1, comma 77, Legge 24 dicembre 2007, n. 247) ha introdotto infine,
specifiche regole per il riscatto dei corsi universitari di studio.
In particolare è previsto che, per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008, gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono
essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza
l’applicazione di interessi per la rateizzazione.
La disposizione in questione, accrescendo il numero delle rate ed escludendo l’applicazione di interessi,
introduce una disciplina di favore per chi vuole riscattare il corso di laurea; resta peraltro confermata la
possibilità che l’interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito anche in un numero minore di rate e
comunque senza applicazione di interessi.
Il pagamento rateale non può essere richiesto dai pensionati; inoltre, il pensionamento implica la decadenza dal beneficio della rateizzazione eventualmente in corso, con conseguente obbligo di pagamento
del capitale residuo in unica soluzione.
Una ulteriore importante novità riguarda la possibilità di esercitare il riscatto anche dai soggetti non iscritti
ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa.
La disposizione in esame si riferisce a coloro che, al momento della domanda, non risultino essere stati
mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata INPS.
Ne consegue che in tutti i casi di pregressa iscrizione ed anche se, all’atto della presentazione della domanda, l’interessato risulti “non iscritto” ad alcuna gestione previdenziale, troveranno invece applicazione
le disposizioni di carattere generale che disciplinano la materia.
Dal punto di vista fiscale è previsto la possibilità, per l’interessato, di dedurre i contributi versati per il riscatto.
484
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
QUADRO E
Nel caso in cui l’interessato non abbia un reddito personale, i contributi possono essere detratti, nella misura del 19% dell’importo stesso, dall’imposta dovuta dai soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a
carico.
RIGO E26 - ADOZIONI INTERNAZIONALI
In base a quanto disposto dall’art. 10, lett. l-bis), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il contribuente può portare in deduzione dal proprio reddito complessivo il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per
l’espletamento della procedura di adozione.
Con la C.M. n. 101/E del 19 maggio 2000 è stato, inoltre, chiarito che sono deducibili le spese certificabili
o documentabili riferite all’assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione dei documenti,
alla traduzione degli stessi, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno, alla eventuale quota associativa nel caso in cui l’adozione sia stata curata da enti, nonché alle altre spese documentate finalizzate
all’adozione del minore straniero. Non si fa, pertanto, riferimento ai soli oneri burocratici connessi alla procedura di adozione, ma a tutte le spese, purché certificate o certificabili o documentabili. Per le procedure
di adozione avvenute prima della costituzione della Commissione per le adozioni internazionali e della
pubblicazione degli enti autorizzati, la documentazione delle suddette spese può essere fornita dall’ente
non autorizzato o mediante autocertificazione.
Non costituiscono, tuttavia, oneri deducibili o che danno diritto a detrazione le spese sostenute per le adozioni a distanza. Si evidenzia inoltre che la risoluzione n. 77 del 28 maggio 2004 ha chiarito che, per poter usufruire della deduzione in oggetto, non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo; la
deducibilità è ammessa a prescindere dalla conclusione della procedura di adozione e indipendentemente
dall’esito della stessa.
RIGO E71 - DETRAZIONE PER CANONI DI LOCAZIONE
A fronte di contratti di locazione stipulati anteriormente all’entrata in vigore della Legge 9 dicembre 1998,
n. 431 e automaticamente prorogati, la proroga debba essere intesa come effettuata ai sensi della Legge
n. 431/1998, in quanto espressamente previsto dalla Legge stessa. Nell’ipotesi in cui, invece, si sia provveduto a stipulare un contratto di locazione in vigenza della suddetta Legge, ma la stessa non sia citata
nel contratto, si deve comunque ritenere che il contratto risulti disciplinato dalla Legge n. 431/1998, in
considerazione del fatto che il contenuto del contratto non può mai essere contrario alle disposizioni di
Legge. Parimenti, nel caso in cui nel contratto di locazione si faccia riferimento a ipotesi legislative previgenti alla Legge n. 431/1998, lo stesso deve comunque essere ricondotto alla disciplina prevista dalla
Legge n. 431/1998 (Risoluzione16 maggio 2008, n. 200/E).
RIGO E71 - CONTRATTI TRA CONTRAENTI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
Sono esclusi dalle detrazioni fiscali previste i contratti intervenuti tra contraenti privati ed enti pubblici quali
gli istituti di edilizia residenziale pubblica e gli istituti case popolari (C.M. 12 maggio 2000, n. 95/E; C.M. 14
giugno 2001, n. 55/E; C.M. 7 giugno 2002, n. 48/E).
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
485
QUADRO E
RIGO E71 - CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE
Le ipotesi di detrazione previste dall’art 16 TUIR risultano riferirsi esclusivamente all’ipotesi in cui il soggetto beneficiario della detrazione risulti essere il titolare di un contratto di locazione; la norma non contempla l’ipotesi del subaffitto.
In merito alla possibilità di poter estendere, a fronte del rispetto degli ulteriori requisiti richiesti
dall’agevolazione in esame, l’ambito applicativo della disposizione in esame anche all’ipotesi del sub affitto non appare sostenibile (circolare 23 aprile 2010, n. 21/E).
RIGO E71 - CONTRATTO DI LOCAZIONE INTESTATO ALLA MOGLIE A CARICO
Nel caso in cui intestataria del contratto di locazione dell’abitazione sia la moglie a carico, considerando
che la detrazione in esame può essere usufruita esclusivamente da parte del soggetto intestatario del contratto, il contribuente perderà la detrazione poiché i soggetti fiscalmente a carico, non essendo tenuti a
versare imposte non sono, parimenti, soggetti fruitori delle relative detrazioni.
In tale situazione non risulterà applicabile nemmeno quanto previsto dal comma 1-sexies dell’articolo in
tema di rimborso della detrazione per canoni in capo a soggetti c.d. “incapienti” in quanto l’Agenzia delle
entrate, con la circolare n. 34/E del 4 aprile 2008, punto 9.5 ha esplicitamente evidenziato come: “un soggetto che non possiede redditi non può essere definito incapiente ai fini del riconoscimento
dell’ammontare corrispondente alla detrazione per canoni di locazione non fruita, previsto dall’articolo 16,
comma 1-sexies del TUIR”.
486
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
QUADRO E
X CHECK LIST DI VERIFICA
Oneri e spese detraibili nella misura del 19%
Documenti
S
N
Condizione
S
N
Spese sanitarie
E1
Spese sanitarie per familiari non a carico
E2
Spese sanitarie per disabili
E3
Spese veicoli per disabili
E4
Spese per l’acquisto di cani guida
E5
Spese sanitarie rateizzate nelle precedenti dichiarazioni
E6
Verifica con dichiarazione precedente
Interessi per mutui abitazione principale
E7
Interessi per mutui altri immobili
E8-12
Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio
E8-12
Interessi per mutui costruzione abitazione principale
E8-12
Interessi per prestiti o mutui agrari
E8-12
Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l’invalidità e non autosufficienza
E8-12
Spese di istruzione
E8-12
Spese funebri
E8-12
Spese per addetti all’assistenza personale
E8-12
Spese per attività sportive per ragazzi
E8-12
Spese per intermediazione immobiliare
E8-12
Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori
sede
E8-12
Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità o
eventi straordinari
E8-12
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487
QUADRO E
Erogazioni liberali in denaro a società e associazioni sportive dilettantistiche
E8-12
Erogazioni liberali a società di mutuo soccorso
E8-12
Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
E8-12
Erogazioni in denaro a favore della “La Biennale di Venezia”
E8-12
Spese di manutenzione, protezione o restauro beni soggetti
a regime vincolistico
E8-12
Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
E8-12
Erogazioni liberali a favore di enti che svolgono attività nello spettacolo
E8-12
Erogazioni liberali a favore di enti d’interesse nazionale del settore
musicale
E8-12
Spese veterinarie per animali per compagnia o per pratica sportiva
E8-12
Spese per servizi d’interpretariato soggetti sordomuti
E8-12
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e
grado
E8-12
Contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico
E8-12
Spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette degli asili nido
E8-12
Erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento di titoli di Stato
E8-12
Altri oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19%
E8-12
Oneri e spese detraibili nella misura del 26%
Documenti Condizione
S
N
S
N
Erogazioni liberali in denaro a movimenti e partiti politici
E8-12
Erogazioni liberali a ONLUS e iniziative umanitarie
E8-12
Altre detrazioni
Documenti Condizione
S
Spese di recupero del patrimonio edilizio - detrazione
36%, 41%, 50% o 65%
488
N
S
N
E41 - 44
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
QUADRO E
Situazioni particolari
N. rate
verifica con dichiarazione precedente
Indicazione dei dati catastali e altri dati necessari per usufruire della
detrazione
E51 - 53
Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati - detrazione 50%
Verificare la tipologia di mobili acquistati
E57
Spese per interventi di risparmio energetico - detrazione 55% o 65%
Individuare il tipo di intervento
E61 -63
Riqualificazione energetica di edifici esistenti
Interventi sull’involucro di edifici esistenti
Installazione di pannelli solari
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
Verificare l’anno in cui è avvenuto l’intervento
Verificare il numero delle rate con la dichiarazione precedente
Detrazione per canoni di locazione
Canoni di locazione per alloggi adibiti ad abitazione principale
E71
Canone di locazione lav. dip. che trasferiscono la residenza
per motivi di lavoro
E72
Altre Detrazioni
Spese di mantenimento dei cani guida
E81
Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani
E82
Altre detrazioni
Borsa di studio delle regioni o delle province di Trento e Bolzano,
a sostegno delle famiglie per spese di istruzione
E83
Donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di
Genova
E83
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
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QUADRO E
Oneri deducibili
Documenti
S
N
Condizione
S
N
Contributi previdenziali ed assistenziali deducibili
E21
Assegno al coniuge
E22
Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari
E23
Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
E24
Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap
E25
Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
E26
Contributi a ONG che operano per la cooperazione con Paesi
in via di sviluppo
E26
Erogazioni liberali in denaro a ONLUS
E26
Erogazioni liberali in denaro o in natura a associazioni di promozione sociale
E26
Erogazioni liberali in denaro o in natura a fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico
e paesaggistico (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
E26
Erogazioni liberali in denaro o in natura a fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la
promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal
D.P.C.M. 15 aprile 2011
E26
Erogazioni liberali a enti universitari, di ricerca e agli enti parco
E26
Somme che in precedenti periodi d’imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2013 sono state restituite all’ente che le ha erogate
E26
Altri oneri deducibili
490
Assegni periodici corrisposti in base a un testamento o a una donazione modale
E26
Assegni alimentari versati ai familiari che risultano da provvedimenti
dell’autorità giudiziaria
E26
Canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili
che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per Legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione
E26
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
QUADRO E
Indennità per la perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni
di Legge al conduttore
E26
Somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi
di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione
E26
il 50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974
(esclusa l’imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione
ha avuto inizio nel 2014
E26
Erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del
patrocinio legale gratuito dello Stato
E26
il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento
delle procedure di adozione di minori stranieri
E26
Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e
individuali
Contributi a deducibilità ordinaria
E27
Contributi versati da lavoratori di prima occupazione
E28
Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario
E29
Contributi versati per familiari a carico
E30
Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici
E31
DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730
491