Quadro E ONERI E SPESE - IPSOA Dichiarazioni Fiscali
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Quadro E ONERI E SPESE - IPSOA Dichiarazioni Fiscali
QUADRO E Quadro E ONERI E SPESE ADEMPIMENTO X Il Quadro E del Mod. 730 deve essere utilizzato per riportare alcune tipologie di spese, sostenute nel 2014, che danno diritto a detrazioni d’imposta o deduzioni dal reddito. NOVITÀ 2015 X - Per i premi assicurativi (Righi da E8 a E12), sono previsti due nuovi Codici il Codice 36 per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% che sono detraibili per un importo non superiore a 530 euro; Codice 37 per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (detraibili per un importo non superiore a euro 1.291,14) - Sono elevate dal 24% al 26% le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS (Righi da E8 a E12, Codice 41) e alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici (Righi da E8 a E12, Codice 42). Le erogazioni a favore dei partiti politici sono detraibili per importi compresi tra 30 e 30.000 euro. - Scompare la Colonna 1 del Rigo E21 in quanto, dal 2014, non sono più compresi tra gli oneri deducibili i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli. - Viene introdotto il nuovo Rigo E32 per indicare la nuova deduzione dal reddito complessivo pari al 20% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 300.000 euro da ripartire in otto quote annuali, per l’acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a otto anni. - È stata prorogata la detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio. - È prorogata la detrazione del 65% per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità. - È stata prorogata la detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. - È stata prorogata la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. - Agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e a 450 euro, se il reddito complessivo non supera 30.987,41 euro (Rigo E71). Se la detrazione risulta superiore all’imposta lorda, chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta. - Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, spetta una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui (Rigo E82). REGOLE GENERALI X Affinché una spesa o un onere sia deducibile occorre che vengano rispettate alcune condizioni, tra cui: - la fattispecie deve rientrare tra quelle previste dalla legge; infatti, esiste una elencazione tassativa delle spese detraibili o deducibili; - il contribuente deve avere effettivamente sostenuto la spesa nel corso dell’anno d’imposta, in applicazione del principio di cassa e questa deve essere rimasta a suo carico; - la spesa deve risultare da apposita documentazione (fattura, ricevuta, ecc.). COME SI COMPILA X Sezione I - Righi da E1 a E12 - Spese per le quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 19% o del 26%. Sezione II - Righi da E21 a E32 - Spese e oneri deducibili dal reddito complessivo. DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 329 QUADRO E Sezione III-A - Righi da E41 a E44 - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 36%, o del 41% o del 50% o del 65%. Sezione III-B - Righi da E51 a E53 - Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36%/50%/65%. Sezione III-C - Rigo E57-Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati (detrazione del 50%). Sezione IV - Righi da E61 a E63 - Spese per interventi di risparmio energetico per i quali spetta la detrazione del 55% o del 65%. Sezione V - Righi da E71 a E72 - Dati per fruire delle detrazioni d’imposta per canoni di locazione. Sezione VI - Righi da E81 a E83 - Dati per fruire di altre detrazioni d’imposta. CASI PRATICI X Rigo E1 - Spese sanitarie. Rigo E2 - Spese sostenute da contribuenti per conto di soggetti non a carico. Rigo E3 - Acquisto di un sussidio informatico per una persona con disabilità. Rigo E4 - Acquisto di un veicolo nel 2014. Rigo E5 - Acquisto di un cane per non vedente nel 2014. Rigo E6 - Spese sanitarie sostenute nel 2014. Rigo E7 - Mutuo intestato ad un solo contribuente con interessi passivi superiori a 4.000 euro. Rigo E7 - Mutuo cointestato ad entrambi i coniugi per immobile cointestato Righi E8-E12 - Tasse universitarie. Righi E8-E12 - Spese sostenute in due diversi periodi d’imposta. Righi E8-E12 - Spese per attività sportiva sostenute per due ragazzi. Righi E8-E12 - Spese per intermediazione immobiliare. Righi E8-E12 - Spese per canoni di locazione per studenti fuori sede. Righi E8-E12 - Polizza sulla vita stipulata nel 2014. Righi E8-E12 - Polizza per il rischio di non autosufficienza stipulata nel 2014. Rigo E22 - Assegno corrisposto all’ex coniuge. Rigo E23 - Contributi versati per la colf. Righi E41-E53 - Spese di ristrutturazione sostenute nel 2014. Righi E41-E53 - Spese di ristrutturazione iniziate in anni precedenti. Rigo E57 - Spese per acquisto di mobili per immobile ristrutturato. Righi E61-E63 - Spese per sostituzione di infissi sostenute nel 2014. Rigo E71 - Detrazione per inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale. CASI PARTICOLARI X Rigo E1 - Contributi versati a casse ed enti aventi fine assistenziale. Rigo E1 - Imposta di bollo su fatture relative a visite mediche. Rigo E1 - Spese mediche del figlio non a carico rimborsate per intero da polizza assicurativa intestata al padre. Rigo E7 - Abitazione principale del figlio. Rigo E7 - Mutuo per abitazione principale in cui risiede la madre. Rigo E7 - Eredi. Rigo E7 - Ricoveri permanenti. Rigo E7 - Garanzia ipotecaria. Rigo E7 - Acquisto dell’abitazione tramite asta giudiziaria con trasferimento della residenza oltre l’anno. Rigo E7 - Mutuo intestato all’impresa costruttrice. Righi E8-E12 - Premi di assicurazione - Rapporti tre contraente, assicurato e beneficiario. Rigo E21 - Contributo obbligatorio INAIL casalinghe. Rigo E21 - Versamenti previdenziali non obbligatori. Rigo E21 - Riscatto di laurea. Rigo E71 - Detrazione per canoni di locazione. Rigo E71 - Contratto di sublocazione. Rigo E71 - Contratto di locazione intestato alla moglie a carico. RIFERIMENTI NORMATIVI X 330 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 11, 15, 16, 16-bis DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 QUADRO OE X ADEM MPIMENTO Il Quadro E deve esse ere utilizzato o per riporta re alcune tip pologie di spese, sostennute nel 2014, che dan nno diritto a dettrazioni d’im mposta o de eduzioni da al reddito. Pe er onere ded ducibile si in ntende un co omponente negativo n che e può esseree portato a diretta riduzio one de el reddito com mplessivo pe ercepito dal ssingolo contrribuente. Le imposte e dovute dal contribuen nte verranno o, quindi, ca alcolate su di d un redditto compless sivo già rido otto dell’ammon ntare degli oneri deducib bili. Pe er onere dettraibile si in ntende un co omponente negativo n che può essere portato a diretta riduzio one de ell’imposta ca alcolata sul reddito r comp plessivo perc cepito dal con ntribuente. A differenz a dell’onere e deducibile,, pertanto, le e imposte verranno v com munque calccolate su un n reddito complessivo de eterminato se enza tener conto c degli o oneri in esam me. X NOVIITÀ 2015 Il Quadro E del Mod. 730/2015 7 contiene alcun ne novità e precisament p e: • Sez. I sicurativi (R Righi da E8 a E12), sono o previsti du ue nuovi Coodici (viene quindi q elimin na- per i premi ass C 12) e precisame nte, il Codic ce 36 per i premi p per asssicurazioni aventi per ogo to ill “vecchio” Codice gettto il rischio di d morte o di invalidità p permanente non inferiore al 5% chee sono detraibili per un importto non supe eriore a 530 euro (art. 1 2 D.L. n. 10 02/2013) e il Codice 377 per i premi per assicuradegli atti della vita quo zion ni aventi per oggetto il rischio di no on autosuffic cienza nel compimento c otidian na che sono o detraibili per p un impo rto non superiore a eurro 1.291,14,, al netto de ei premi ave enti per oggetto il rischio di morte o di inva lidità permanente; no elevate dal d 24% al 26% le detrrazioni relative alle erog gazioni liberrali a favore e delle ONLU US - son (Rig ghi da E8 a E12, codice e 41) e alle erogazioni liberali a favore dei pa rtiti politici (Righi ( da E8 8a E12 2, Codice 42 2). Le erogaz zioni a favorre dei partiti politici sono o detraibili pper importi compresi tra 30 e 30 0.000 euro. • Sez. II ompare la Colonna C 1 del Rigo E21 1 in quanto, dal 2014, non sono piùù compresi trra gli oneri ded - sco duccibili i contributi sanitari obbligatorii per l’assis stenza eroga ata nell’ambbito del Serv vizio Sanita ario Nazzionale versati con il pre emio di assiccurazione dii responsabilità civile peer i veicoli; - vien ne introdotto o il nuovo Rigo R E32 pe er indicare la a nuova deduzione da l reddito com mplessivo pari p al 2 20% delle sp pese sostenu ute, fino ad un massimo o di 300.000 euro da ripaartire in otto o quote annu uali, p per l’acquisto o o la costruzione di imm mobili abitativi da destinare, entro ssei mesi dall’’acquisto o dal d term mine dei lavvori di costruzione, alla locazione per p una durrata comple ssiva non in nferiore a otto o ann ni (art. 21 D.L. 12 settem mbre 2014, n n. 133); • Sez. III-A e III-B ata la detrazione del 50% % per le spe ese relative a interventi ddi recupero del patrimon nio - è sttata proroga edillizio; - è p rorogata la detrazione d del 65% pe er gli interventi relativi all’adozione ddi misure an ntisismiche, su ediffici ricadenti nelle zone sismiche a ad alta peric colosità; • Sez. III-C ata la detraz zione del 50 0% per le sp pese sostenu ute per l’acqquisto di mobili e di gra an- è sttata proroga di e elettrodome estici di clas sse non infe eriore alla A+ +, finalizzati all’arredo ddell’immobile e oggetto di ristru utturazione, su un ammo ontare comp plessivo non superiore a 10.000 eurro; • Sez. IV V - è sttata proroga ata la detraz zione del 65 5% per le sp pese relative agli interveenti finalizzatti al risparm mio ene ergetico deg gli edifici; • Sez. V - aglii inquilini di d alloggi so ociali adibitti ad abitazione principa ale spetta uuna detrazio one pari a 900 9 eurro, se il redd dito comples ssivo non su upera 15.493 3,71 euro, e a 450 euro,, se il reddito complessiivo DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 3 331 QUADRO E • non ssupera 30.98 87,41 euro (Rigo E71).. Se la detrrazione risulta superioree all’imposta lorda, chii presta a l’assistenza fiscale rico onoscerà un n credito parri alla quota della detrazzione che no on ha trova-to cap pienza nell’im mposta (art. 7, commi 1 e 2 D.L. 28 marzo 2014 4, n. 47); Sez. VI prenditori ag gricoli profes ssionali iscritti nella preevidenza agricola di età à - ai colttivatori direttti e agli imp inferio ore ai 35 anni, spetta un na detrazion ne pari al 19 9% delle spe ese sostenutte per i canoni di affitto o dei terrreni agricolli, entro il lim mite di 80 eu uro per ciascun ettaro preso p in affittto e fino a un u massimo o di 1.20 00 euro annui (Rigo E82 2). X REGOLE GENER RALI Afffinché una sspesa o un onere sia de educibile occcorre che vengano rispettate alcun ne condizio oni, tra cui è po ossibile evidenziare le seguenti: • la fattispe ecie deve rientrare tra quelle prev viste dalla legge; l infattti, esiste unaa elencazion ne tassativa a delle spe ese detraibili o deducibili; uente deve avere effetttivamente sostenuto la spesa ne el corso delll’anno d’imp posta, in ap-• il contribu plicazion e del princip pio di cassa a e questa d deve essere e rimasta a suo carico. Su tale ultimo aspetto,, come si d dirà meglio in i seguito, va v ricordato che alcune spese possono essere deducibili anche se so-stenute n nell’interesse e di persone e fiscalmente e a carico de el contribuen nte; are da appos sita documen ntazione (fattura, ricevuta, ecc.). • la spesa deve risulta Rela di cassa è stato ativamente all rispetto de el principio d s chiarito che, in casoo di utilizzo della d carta dii credito per il pag gamento degli oneri, ai fin ni della dedu ucibilità rileva a il momentoo in cui viene e utilizzata la a carta a mentre non ha nessun na rilevanza il momento, diverso e successivo, s in cui avviene l’effettivo o adde ebito sul con nto corrente del titolare della carta, momento ch he può anchhe collocarsi nel periodo o d’imp posta successsivo (risoluz zione 23 apriile 2007, n. 77/E). 7 PESE SOST TENUTE PE ER PERSONE FISCALM MENTE A CA ARICO - REGOLE SP Spese sosttenute a fav vore di perssone fiscalmente a ca arico di più soggetti (ad d esempio, per il figlio a carico di en ntrambi i gen nitori) L’onere va a ripartito in proporzione e alla quota a effettivamente sostenutta Spesa soste enuta per i fig gli La deduzio one/detrazionne spetta, ov ve possibile,, al genitore a cui è inteestato il doc cumento che e s certifica la spesa Documento che compro ova la spessa intestato al figlio Le spese devono esserre ripartite tra a i due geni-tori nella proporzione i n cui le han nno effettiva-mente sosttenute Volontà di ripartire r le sp pese in misu ura diversa dal 50% Nel documento che com mprova la sp pesa occorre e a percentualee di ripartizio one annotare la Uno dei due d coniugi fiscalmente e a carico dell’altro Il coniuge non n a caricoo può conside erare l’intero o ammontare e della spesaa Spese soste enute per so oggetti non a carico (ad eccezione delle d spese sanitarie s sosstenute per familiari affe etti da gravi patologie p ed delle spese er portatori mediche e di d assistenza a specifica pe di handicap) Non sono deducibili néé per la pers sona che ha a sostenuto l’onere né peer quella che ha benefi-ciato della prestazione Gli eredi han no diritto alla detrazione d’imposta a oppure alla a deduzione per le spesse sanitarie del defunto o da a loro sosten nute dopo il suo decesso. I familiari f cui ssi fa riferime ento sono i seguenti: s • il coniuge e non legalm mente ed effe ettivamente separato; urali riconossciuti, adottiv vi, affiliati a a ente dal supperamento di determina-• i figli natu affidati, indipendenteme ti limiti di età e dal fa atto che siano o meno de editi agli studi o al tirocinio gratuito.. 33 32 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE Possono esssere considerati a carrico anche i seguenti altri familiarri, a condizi one che convivano con n il contribuentte o che ricevano dallo stesso asssegni alimen ntari non ris sultanti da pprovvedimen nti dell’Autorrità giudiziaria: uge legalmente ed effetttivamente se eparato; • il coniu • i disce ndenti dei figli; ori, compressi i genitori naturali n e qu elli adottivi; • i genito • i generri e le nuore; • il suoc ero e la suo ocera; e, anche uniilaterali; • i fratellli e le sorelle • i nonnii e le nonne, compresi quelli q natura li. Ne el caso di fig glio a carico della d madre, successivam mente sposa ata con un so oggetto dive erso dal pad dre na aturale del figlio, in as ssenza di un n provvedim mento per il riconoscimeento, la dettrazione spe etta essclusivamentte alla madre e anche se q questa non può fruirne per p incapienzza dell’impos sta (circolare e4 ap prile 2008, n.. 34/E). SPESE SO OSTENUTE DAL CONTRIBUEN NTE NELL’IINTERESSE E DEI FAM MILIARI FISCALM MENTE A CARICO C Sono detra aibili, anche se sostenute nell’intere esse dei fam miliari fiscalm mente a caricco, le segue enti spese: • spese sanitarie; mpagnamentto, la deamb bulazione, laa locomozio one, il sollevva• spese per i mezzi necessari per l’accom t inform matici dei dissabili; mento e i sussidi tecnici azione di ve eicoli per disabili; • spese per l’acquisto e la ripara uida; • spese per l’acquisto di cani gu azioni sulla vita v e contro o gli infortun ni derivanti da d contratti sstipulati o rin nnovati sino o al • premi per assicura embre 2000 0 e sul rischiio morte, invvalidità perm manente sup periore al 5% %, non autos sufficienza nel n 31 dice compim mento degli atti quotidia ani, derivantii da contratti stipulati o rinnovati r dall 1° gennaio o 2001; • premi relativi alle assicurazion a ni aventi perr oggetto il rischio r di non autosuffic ienza nel co ompimento ded gli atti della vita qu uotidiana; one seconda aria e univerrsitaria; • spese per l’istruzio p gli addettti all’assiste enza person nale nell’interesse del coontribuente o di altri fam mi• spese sostenute per on autosufficcienti; liari no • spese per attività sportive s pratticate da rag gazzi; d locazione sostenute d da studenti universitari u fuori f sede; • spese per canoni di d genitori per p la freque enza di asili nido da partte dei figli; • spese sostenute dai buti versati per p il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmentee a carico, il quale non ha • contrib iniziato o ancora l’atttività lavorativa e non è iscritto ad alcuna a forma a obbligatoriia di previde enza. Invece, perr quanto rigu uarda gli oneri deducib bili, il contrib buente può dedurre, d ancche se soste enuti per fam miliari fiscalm mente a caricco: • i contriibuti previde enziali ed assistenziali; • gli one eri di previdenza complementare e i contributii versati ai fondi f integraativi del serrvizio sanita ario nazion nale, per la quota q non de etratta dal fa amiliare stes sso. In tutti questi casi, c la detra azione o la d eduzione sp petta anche se s non si fru ruisce delle detrazioni per p ca arichi di fam miglia (quest’’ultime, invecce, sono attribuite interam mente ad un altro soggettto). SPESE SO OSTENUTE DAL CONTRIBUEN NTE NELL’IINTERESSE E DEI FAM MILIARI FISCALM MENTE NO ON A CAR RICO Sono, inoltrre, detraibili//deducibili, le seguenti sspese anche e se sosten nute per fam miliari non a carico: • spese sanitarie so ostenute nell’interesse d dei familiari non n a carico o, affetti da ppatologie che danno diritto all’esenzione dalla a partecipaz zione alla sp pesa sanitaria pubblica a, per la parrte di detraz zione che non n trova ccapienza nelll’imposta da a questi ultim mi dovuta; • spese funebri; DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 3 333 QUADRO E • spese me ediche e di assistenza a specifica s di p portatori di handicap. h SO OCI DI SO OCIETÀ SEMPLICE In base a qua anto dispostto dall’art. 15, comma 3 e dall’art. 10, comma 3, TUIR, i ssoci di socie età semplice e ha anno diritto di detrarre dal reddito o dedurre dall’imposta a personale gli oneri d i seguito indicati, nella a stessa misura a con la quale partecipano al reddito o della socie età. I soci s di soc cietà semplice hanno diritto d di ded durre dal re eddito o detrrarre dall’im mposta perso onale alcunii on neri, nella sttessa misura a con la quale partecipa no al reddito o della socie età. ES SEMPIO DI D CALCO OLO DELL LE SPESE E DETRAIB BILI IN C CASO DI SOCIETÀ SE EMPLICE Si consideri il caso di una a società sem mplice ALFA A costituita dai d seguenti soci: • socio X a al 30%; al 20%; • socio Y a al 50%. • socio Z a el corso del 2014 la soccietà ALFA sostiene s spe ese per il rec cupero del patrimonio eddilizio per 10 0.000 euro. Ne Ne el Quadro E E, Sezione IIII-A, i singoli soci indich heranno la parte p di spes sa rapportataa alla loro quota q di par-tecipazione ne ella società ALFA. In pa articolare: 3 euro; • il socio X indicherà 3.000 2 euro; • il socio Z indicherà 2.000 5 euro. • il socio K indicherà 5.000 X COME SI COMP PILA Su ulla base di quanto detto o in precede enza, il Quad dro E del Mo od. 730/2015 si componne di 6 Sezio oni: S Sezione 33 34 Righi Cosa va indicato I Da E1 a E12 Spese per le quali è riconosciuta la detrazioone d’impostta del 19% o del 26% % II Da E21 a E32 Spese e oneri dedu ucibili dal red ddito compleessivo III-A Da E41 a E44 Spese per interven nti di recuperro del patrim monio edilizio o per le qualii spetta la detrazione e del 36%, o del 41% o ddel 50% o de el 65% III-B Da E51 a E53 Dati ca atastali identtificativi degli immobili e altri dati per fruire della a detraziione del 36% %/50%/65% III-C E57 7 Spese per l’arredo degli immob bili ristrutturaati (detrazione e del 50%) IV Da E61 a E63 Spese per interven nti di risparmio energeticoo per i quali spetta la de-trazion ne del 55% o del 65% V Da E71 a E72 Dati pe er fruire delle e detrazioni d’imposta d peer canoni di lo ocazione V VI Da E81 a E83 Dati pe er fruire di alttre detrazion ni d’imposta DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE Le spese c he danno diritto ad una detrazione d d’imposta so ono le segue enti: TAVOLE D DI SINTESI - SPESE DE ETRAIBILI E DEDUCIBILI Righi Detrazione Spese san nitarie E1 19% Spese san nitarie per fam miliari non a carico E2 19% Spese san nitarie per dis sabili E3 19% Spese veiccoli per disab bili E4 19% Spese perr l’acquisto di cani guida E5 19% Spese san nitarie rateizz zate in prece edenza E6 19% Interessi per p mutui ip potecari per l’acquisto dell’abid tazione priincipale E7 19% Interessi per p prestiti di mutui agrarii E8-E12 19% Spese di isstruzione E8-E12 19% Spese funebri E8-E12 19% Spese perr addetti all’assistenza pe ersonale E8-E12 19% Spese perr attività sporrtive praticate e da ragazzi E8-E12 19% Spese perr intermediaz zione immobiiliare E8-E12 19% Spese perr canoni di lo ocazione sosstenute da studenti s universitarri fuori sede E8-E12 19% Erogazioni liberali in de enaro in favo ore delle ONLUS E8-E12 26% Erogazioni liberali in de enaro in favo ore dei movim menti e partiti polittici E8-E12 26% Assicuraziioni sulla vita a e contro gli infortuni E8-E12 19% Assicuraziioni per risch hi di non auto osufficienza E8-E12 19% Altre spese E8-E12 19% Spese per gli interventi di recup pero del patrimonio edilizio E41-E44 E51-E53 36% o 41% o 50% %o 65% Spese perr l’arredo deg gli immobili riistrutturati E57 50% Spese perr interventi di risparmio en nergetico E61-E63 55 5% o 65% Spese perr canoni di locazione E71-E72 Varie Altre detra azioni E81-E83 Varie Tipologia T Invece, gli o oneri deduc cibili dal red ddito comple essivo sono i seguenti: Tiipologia Contributi previdenziali ed assisten nziali Assegno al a coniuge Contributi per addetti ai a servizi dom mestici e fam miliari Erogazioni liberali a fav vore di istituzzioni religios se Spese mediche e di as ssistenza deii portatori di handicap Altri oneri deducibili Contributi per la previd denza comple ementare Spese perr l’acquisto o la costruzio ne di abitazioni date in lo ocazione DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 Righi E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27-E31 E32 3 335 QUADRO E X SPESE P PER LE QU UALI SPETTTA LA D DETRAZIO ONE D’IMPOSTA D DEL 19% O 26% RIGHI E1-E E3 - SPESE E SANITAR RIE Va anno dichiarrate, nei Rig ghi E1 a E3 una serie dii spese sanitarie detraib bili sostenutee nel 2014, senza s alcun n ab bbattimento.. Invece, nel Riigo E4 vann no indicate le e spese sosttenute per l’’acquisto di veicoli per ddisabili. Le e spese detrraibili sono molteplici e le regole pe er la detrazione variano o da caso a caso (una elencazione e sin ntetica delle e spese sanitarie detraibili è presen nte nell’appe endice delle e istruzioni ddi compilazio one del mo-de ello). Vo olendo sinte etizzare, per applicare la a detrazione del 19% oc ccorre disting guere tra: Tipo di spe esa Spese so ostenute da al contribu ente nell’interessse proprio o dei familia ari fiscalmente a carico per: • prestazio oni chirurgich he; • analisi, indagini radio oscopiche, rricerche e ap pplicazioni; • prestazio oni specialisttiche; • acquisto o o affitto di protesi p sanita arie; • prestazio oni rese da un u medico ge enerico (comprese le prestazioni rese per visite e e cure di medicina om meopatica); • ricoveri collegati ad una operazzione di richirurgicca o degenze. In caso d covero di d un anziano o in un istitutto di assistenza e ricovero la detrazzione non spetta per le sp pese relative alla retta di ricovero r e di assistenza,, ma solo perr le spese mediche m che e devono esssere separattamente indiicate ione rilascciata nella d documentaz dall’Istitu uto; • acquisto o di medicinali; • spese re elative all’acq quisto o all’a affitto di attrezzzature sanitarie (ad essempio, appa arecchio perr aerosol o p er la misurazione della prressione san nguigna); elative al trap pianto di orga ani; • spese re • importi dei d ticket pagati se le sp pese sopraele encate sono state soste nute nell’ambito del Servizio sanitario o nazionale; • assistenza infermierristica e riab bilitativa (es: fisioterapia a, kinesitera apia, lasertera apia ecc.); • prestazio oni rese da a personale e in onapossesso della qualifica professio le di add detto all’assis stenza di ba se o di opera atore tecnic co assistenzziale 33 36 Limite L (**) La detrazione si applic ca sugli impo orti ecced denti 129,11 euro M Modalità ope erative arie relative e Le sppese sanita all’acquuisto di medicinali, la de-trazionee spetta se la spesa è certificaata da fattura a o da scon-trino fisscale (c.d. “sc contrino par-lante”) in cui dev vono essere e specificcati la natura a, la qualità e la quanntità dei pro odotti acqui-stati noonché il Co odice fiscale e del desstinatario (p per maggiorii dettaglii cfr. tabella che c segue) DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO E Tipo di spesa esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale; • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico, affetti da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi dovuta Spese sanitarie, sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico, per disabili: • spese per mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di disabili, per le quali spetta la detrazione sull’intero importo; Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per: - l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale; - le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del soggetto disabile (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11; - l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione; - la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella (*); - la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (*); DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 Limite (**) Modalità operative L’ammontare massimo delle spese su cui calcolare la detrazione è complessivamente di euro 6.197,48; l’importo di tali spese deve essere ridotto della franchigia di euro 129,11, anche se la stessa è stata già applicata dal familiare L’importo delle spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall’art. 3, comma 3, Legge n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità dell’handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l’accertamento dell’invalidità civile, mentre per la certificazione dell’handicap è sufficiente un certificato emesso da una commissione medica pubblica (commissione per il riconoscimento dell’invalidità civile, di guerra, ecc.) purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa 337 QUADRO E Tipo di spesa - l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili (*); • spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità d’integrazione dei disabili riconosciuti tali ai sensi dell’art. 3 Legge n. 104/1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l’acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico Spese, sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili, e precisamente: • di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei disabili; • di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni Limite (**) Modalità operative La detrazione, nei limiti di spesa di euro 18.075,99, spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo) a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da euro 18.075,99, si sottrae l’eventuale rimborso dell’assicurazione La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione, a meno che tale trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento dell’handicap che comporti per il disabile la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti. La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo Note: (*) Si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41% o del 36% o del 50% per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche. (**) La franchigia di 129,11 euro viene scomputata dal soggetto che presta assistenza fiscale prima di calcolare la detrazione spettante. Pertanto il contribuente è tenuto ad indicare nel modello 730 l’intero importo delle spese per le quali chiede la detrazione. 338 DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 QUADRO OE COME DOC CUMENTAR RE LE SPES SE SANITAR RIE Spese relative r all’acquissto di medicinali Spese relative r all’acquissto di protesi Spese relative r all’acquissto di sussidi tecnici e informa atici contrino fisca ale La detrazione sspetta se la spesa è certtificata da faattura o da sc (c.d d. “scontrino parlante”) in n cui devono o essere speecificati la na atura, la qualità e la a quantità de ei prodotti acq quistati nonc ché il codice fiscale del destinatario. In particolare la a “qualità” (d denominazio one) del farm maco potrà essere e indica ata con n il numero d di autorizzaz zione all’immissione in coommercio (C Codice AIC) ana zich hé con la de nominazione e specifica de el medicinalee. Sem mpre in tema a di certificaz zione degli acquisti a di meedicinali, con n la risoluzio one 17 febbraio 201 10, n. 10/E è stato ribaditto che: • non è più ne ecessario conservare la prescrizione p medica; • per l’indicazzione della natura è sufficiente che il documento di spesa rechi la dizione ge enerica di “fa armaco” o dii “medicinalee” oppure la natura del prop dotto attrave erso sigle, abbreviazioni a o terminoloogie chiaramente riferibilii ai farmaci, qua ali, ad esem mpio, la dicitu ura “omeopaatico”, “tickett”, ovvero sig gle SOP (senza a obbligo di prescrizione) p e OTC (meddicinali da ba anco); • per le prepa arazioni galen niche, l’indica azione della natura del prodotto p vend duto può esse ere del tipo “ffarmaco” o di d “medicinalle” e la qualiità dello stessso può essere indicata con la dizione “p preparazionee galenica”; • le abbreviazzioni “med.” o “f.co.” equ uivalgono allaa menzione per esteso dei d termini med icinale e farm maco. Ino oltre, con la ccircolare 13 maggio m 2011 1, n. 20/E è sstato chiarito o che la gene erica dicitura ““dispositivo medico” m sullo o scontrino ffiscale non consente c la ded trazione dellla relativa spesa. s Comu unque, per i dispositivi medici m il con ntribuente ha d iritto alla dettrazione qualora: • dallo scontriino o dalla fa attura appositamente richhiesta risulti il soggetto che c sostiene la sspesa e la de escrizione de el dispositivoo medico; di comprovarre per ciascu una tipologiaa di prodotto o per il quale e si • è in grado d chiede la de etrazione che e la spesa sia stata sosteenuta per dis spositivi med dici contrassegn nati dalla marcatura CE che c ne attestti la conformità alle direttive europee 93//42/CEE, 90//385/CEE e 98/79/CE; pper i dispositiivi medici co ompresi nell’ele enco, ovviam mente, il conttribuente nonn ha necess sità di verifica are che il dispossitivo stesso risulti nella categoria c di prodotti che rientrano ne ella definizione d di dispositivi medici detra aibili ed è, quuindi, sufficiente conserva are (per ciascun na tipologia di d prodotto) la sola docuumentazione e dalla quale risulti che il prrodotto acqu uistato ha la marcatura m CE nche la presccriOltre alle relativve fatture, ricevute o quiietanze, è neecessaria an zione del medicco curante, salvo s che si tratti di attività tà svolte, in base b alla spe ecia disciplina, d da esercenti arti ausiliarrie della proffessione san nitaria abilitatti a fica intrrattenere rap pporti diretti con c il pazientte. In questo q caso o, ove la fattu ura, ricevuta a o quietanzaa non sia rilasciata diretttame ente dall’eserrcente l’arte ausiliaria, a il medesimo m deeve attestare e sul docume ento di d spesa di a aver eseguito o la prestazio one. Anc che in questta ipotesi, in alternativa alla a prescrizioone medica, il contribuen nte può ò rendere a richiesta degli uffici, un’autocertificaazione, la cui sottoscrizio one può ò non essere e autenticata a se accomp pagnata da ccopia fotosta atica del doccume ento di identittà del sottosc crittore (da conservare c uunitamente alle predette fatf ture e, ricevute e quietanze e da esibire e o trasmetttere a richie esta degli ufffici dell’Agenzia de elle entrate), per attestare e la necessittà per il contrribuente o pe er i fam o, e la causa miliari a carico a per la quale e è stata acqquistata la prrotesi cevute o quietanze, occoorre acquisire e e conserva are Oltre alle relativve fatture, ric che una certtificazione de el medico curante che atttesti che que el sussidio te ecanc nico e informatiico è volto a facilitare l’au utosufficienzza e la possib bilità di integrazione del sogge etto riconosc ciuto disabile ai sensi delll’art. 3 Legge e n. 104/1992 2 DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 3 339 QUADRO E SP PESE MED DICHE ALLL’ESTERO Le e spese med diche sosten nute all’este ero sono sog ggette allo stesso s regim me di quellee analoghe sostenute s in n Ita alia; anche per queste deve essere conservatta a cura de el dichiarantte la docum mentazione debitamente d e qu uietanzata. Co on la circola are 4 aprile 2008, 2 n. 34//E è stato ch hiarito che dalla d docume entazione atttestante le spese sani-tarie sostenutte all’estero si devono poter p ricava are le stesse e informazioni ricavabili da quelle sostenute s in n Ita alia (quindi, natura, qualità e quantittà dei prodo otti acquistatti e codice fis scale del deestinatario). Se e tali inform azioni manccano, si potrrà indicare ill codice fisc cale a mano,, mentre le aaltre informa azioni devo-no o risultare da a una docum mentazione rilasciata r da al farmacista a. Le e spese rela ative al trasfe erimento e al a soggiorno o all’estero sia s pure per motivi di sa lute non pos ssono esse-re e computate tra quelle ch he danno diritto alla dettrazione in quanto q non sono s spese ssanitarie. In merito alla documentazzione si prec cisa che, qu ualora la stes ssa sia reda atta in linguaa originale, è necessa-o allegare u na traduzion ne in italiano o. In caso d i documenta azione in ing glese, franceese, tedesco o e spagno-rio lo, la traduzio one può esse ere eseguita a a cura del contribuentte e dallo stesso sottosccritta; divers samente, se e la documenta zione è reda atta in un’alttra lingua, la a stessa va corredata c da a una traduzzione giuratta. Pe er i contribuenti aventi domicilio d in Val V d’Aosta e nella prov vincia di Bolz zano, non è necessaria la traduzio-ne e qualora la documentazzione sia scritta in franccese o in ted desco. VALUTA V ES STERA Ne el caso di sp pese sosten nute in valuta a estera il ccambio di co onversione è dato, se il contribuente e è in grado o di provarlo, da a quello effe ettivamente applicato a pe er il pagamento della spesa; in casoo contrario il contribuen-te dovrà appli care il tasso o ufficiale di d cambio n el mese in cui c la spese è stata sosttenuta. RIMBORSO O DA PAR RTE DI TERZ ZI No on vanno in dicate, tra le spese me ediche detrraibili, le spese sostenu ute nel 20144 che hanno o dato luogo o ne ello stesso a anno ad un rimborso da d parte di tterzi. In parrticolare, non n possono eessere indicate nella di-ch hiarazione se e: • le spese,, nel caso di d danni alla persona arrrecati da te erzi, sono ris sarcite dal ddanneggiante o da terzii per suo cconto; ono rimbors sate a fronte e di contribu uti per assisttenza sanitaaria versati dal d sostituto o • le spese sanitarie so o dal sosstituito ad enti o casse aventi escl usivamente fine assiste enziale che non hanno concorso a formare iil reddito imponibile di lavoro l dipen ndente per un u importo non n superiorre compless sivamente a 3.615,20 euro. L’imp porto dei co ontributi è se egnalato al punto 163 della Certifficazione Unica U (Mod.. CU); se n nel punto 164 del Mod d. CU viene indicata la quota q di con ntributi sanittari che, ess sendo supe-riore al l imite di 3.615,20 euro, ha concorsso a formarre il reddito, le spese ssanitarie eve entualmente e rimborsatte possono, invece, ess sere indicate e proporzionalmente a ta ale quota. ES SEMPI DI DETRAIBIL D LITÀ DI SP PESE OGGETTO DI RIMBORSO R O Es sempio n. 1 Co ontributo versato 3.615,,20 euro Sp pese sosten nute 3.098,74 4 euro 34 40 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO E Rimborsate 2.065,83 euro Il contribuente potrà indicare al Rigo E1 l’importo di 1.032,91 euro [3.098,74 - 2.065,83]. Esempio n. 2 Contributo versato 6.000,00 euro Spese sostenute 3.098,74 euro Rimborsate 2.065,83 euro Quota spese rimborsate detraibili = (contributo versato - 3.615,20)/contributo versato = 1.549,37/6.000,00 = 39,75% Il contribuente potrà indicare al Rigo E1 l’importo di 1.854,08 euro, dato da: (3.098,74 - 2065,83) + (2.065,83 x 39,75%) = 1.032,91 + 821,17 = 1.854,08 Il contribuente, inoltre, dovrà dichiarare un reddito superiore di 2.384,80 euro [6.000,00 - 3.615,20], pari al 39,75% del contributo versato. SPESE A CARICO DEL CONTRIBUENTE Si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente le spese sanitarie sostenute nel 2014 che: • sono state rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente, per i quali non spetta la detrazione del 19%; • sono state rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o pagate direttamente dal contribuente con o senza trattenuta a carico del dipendente. L’esistenza dei premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per tali assicurazioni risulta al punto 166 della Certificazione Unica (Mod. CU). FRANCHIGIA DI 129,11 EURO Le spese sanitarie indicate nei Righi E1 e E2 del Mod. 730 concorrono alla determinazione della detrazione del 19% solo per l’importo che eccede 129,11 euro. La franchigia viene applicata dal soggetto che presta assistenza fiscale (quindi il contribuente nei suddetti Righi indica l’importo totale delle spese) che, operativamente, utilizza tale importo nel seguente ordine: • nella Colonna 2 del Rigo E1; • nel Rigo E2; • nella Colonna 1 del Rigo E1. RATEIZZAZIONE SPESE SANITARIE Le detrazioni indicate nei Righi E1, E2 ed E3 possono essere ripartite in quattro quote annuali di pari importo se l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno è superiore a 15.493,71 euro (ammontare che prescinde dalla considerazione della franchigia di 129,11 euro - vedi circolare 3 gennaio 2001, n. 1/E). In tal caso va barrata l’apposita casella presente in corrispondenza dei suddetti Righi. DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 341 QUADRO E L’imp porto totale delle d spese sanitarie rate eizzate (som mma Righi E1, E2 ed E33 al netto della franchigia a di 12 29 euro) deve e essere ripo ortato nel Rig go 136 del Mod. M 730-3. In ta al modo, il co ontribuente, anno per an nno ha a dis sposizione il dato da ripoortare nel Rigo R E6 della a dichiiarazione se eguente (infa atti, i contrib buenti che nelle n precede enti dichiaraazioni hanno richiesto la a rateizzzazione delle spese san nitarie devon no compilare tale Rigo E6 6). Inoltrre: • la sscelta della rateazione r è irrevocabile e; • va effettuata co on riferimento all’anno in n cui le spes se sono statte sostenutee. CONTRIBU C UTI SANITA ARI I contributi c sa anitari che il contribuente e riceve da parte di un ente costituiscono ipoteesi di rimborrso di spese e sa anitarie. Dii conseguen nza le spese e mediche so ostenute dall contribuente e poi rimb borsate dall’’ente, sono deducibili aii fin ni IRPEF so olo per la qu uota rimasta a effettivame ente a caric co del contribuente (R.M gio 1995, n.. M. 30 magg 15 54/E). CONTRIBU C UTI AL FAS SI Il trattamento tributario de elle spese sanitarie s che e hanno dato o luogo al rimborso, a ffronte dei co ontributi ver-sa ati al FASI, è diverso a seconda s che e i contributii stessi siano o versati a favore di diriigenti in serv vizio oppure e in pensione. In particolare,, per i dirige enti in servizio, le spesse sanitarie sostenute, che c hanno ddato luogo al rimborso a fro onte dei con ntributi versa ati al FASI, esclusi e dalla formazione e del reddito di lavoro dippendente, non n possono o es ssere detrattte dall’impossta dovuta dal contribue ente ai sensi del richiamato art. 15 T TUIR. Al contrario, i contributi erogati e dai dirigenti in p pensione o in loro favo ore, per i quuali non è co onsentita al-cu una deduzio one, non pre ecludono la detrazione delle spese e mediche dagli d stessi ssostenute (per la parte e ch he eccede i 129,11 euro o), anche se e le stesse ssono rimbors sate dal FAS SI (risoluzioone n. 78/E del d 28 mag-gio 2004). Va a anche rico ordato che, con la circo olare 23 apr ile 2000, n. 21/E è statto chiarito chhe qualora il FASI rim-bo orsi al dirig gente in pensione anche le spese e mediche sostenute da al familiare nnon a carico o, tali spese e so ono detraibili da parte de ello stesso contribuente c e che le ha sostenute. s RIGO E1 - SPESE SA ANITARIE Va anno dichiarrate nel Rigo o E1 le spes se sanitarie detraibili ne ella misura del d 19%, sosstenute nel 2014, 2 senza a alcun abbattim mento. Trra • • • • • • • • 34 42 le altre, ri entrano in ta ale Rigo le seguenti s spe ese: oni chirurgich he; prestazio analisi, indagini radioscopiche, ricerche r e a pplicazioni; oni specialisttiche; prestazio acquisto o affitto di protesi p sanitarie; oni rese da un u medico generico (ccomprese le e prestazioni rese per viisite e cure di medicina a prestazio omeopatiica); ricoveri collegati a una operaziione chirurg gica o a deg genze. In ca aso di ricoveero di un an nziano in un n istituto di assistenza e ricovero, la detrazion ne non spetta a per le spese relative aalla retta di ricovero r e dii assistenzza, ma solo per le spese e mediche cche devono essere e sepa aratamente i ndicate nella documen-tazione riilasciata dall’Istituto; acquisto di medicinali; pianto di orrgani; spese rellative al trap DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE • importti dei tickett pagati, se e le spese ssopraelenca ate sono sta ate sostenutee nell’ambitto del Servizzio sanitarrio nazionale e. CASI RISO OLTI (PRASS SI AGENZIA A DELLE EN NTRATE) Tiipologia di spese s Prestazio oni eseguite da dietisti e chiropratiici Prestazio oni sanitarie rese dal po odologo, dal d fisioterap pista e dal lo ogopedista a Ausili pe er incontinen nti (esempio o, pannolon ni) Materasssi Macchina ari per magn netoterapia e fisiokinessiterapia Parrucche Integratori alimentari Parafarm maci Spese so ostenute per conservare e le cellule e staminali del cordone e ombelicale per uso fu uturo proprio Spese sostenute s pe er l’affitto d di appareccchiature sanittarie Prestazio oni professionali di psico ologi e psicoterapeuti Spese sp pecialistiche Perizie medico m legali Acquisto di occhiali DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 Detraibillità SI. Però,, se le presttazioni sanitaarie sono re ese da sogge etti diversi da ai medici, la detrazione è ammissibile solo a con ndizione che le prestaz zioni stesse, oltre ad es ssere collega ate alla cura di una patologia, siano rese da pers sonale abilita ato dalle auttorità competenti in mateeria sanitaria a (circolare 23 aprile 2010, n. 21/E , punto 4.6). hé siano statte prescritte da un mediico (circolare e1 SI, purch luglio 201 10, n. 39/E). SI. Per documentare d e la spesa è necessario lo scontrino fiscale em messo dal rive enditore com mmerciale, ch he deve nece essariamen nte contenere e la descriziione del prod dotto acquisstato, e in ogni o caso, in alternativa, la prescrizio one del medico oppure un’autocertific u cazione atteestante la ne ecessità perr la quale è stato s acquistato l’ausilio (circolare 18 8 maggio 200 06, n. 17/E). SI, ma so olo per l’acqu uisto di mateerassi che prresentino le cac ratteristic che tipologic che individuaate dal D.M M. n. 332/19 999 come ido onee a conse entire la riconnduzione alla categoria dei d materass si antidecubito (risoluzioone 26 gen nnaio 2007, n. 11/E). SI, se rientrano nella classificazioone nazionale e dei dispositivi medici (riisoluzione 29 9 settembre 22009, n. 253 3/E). SI, se se ervono a sop pperire un daanno estetico conseguen nte ad una patologia p (ad esempio in caso di cure e chemiotera apiche) e ad d alleviare un na condizionne di grave disagio d psico ologico nelle e relazioni di vita quotidiaana (risoluzio one 16 febbra aio 2010, n. 9/E). NO, anch he se assunti a scopo terrapeutico su prescrizione e di un mediico specialis sta (risoluzioone 20 giu ugno 2008, n. 256/E). NO (risoluzione 22 otttobre 2008, n. 396/E). NO (risoluzione 12 giugno 2009, nn. 155/E). SI, sono detraibili le spese s sostennute per l’affitto di appare ecs qua ali macchie pper aerosol o per la misurachiature sanitarie zione della pressione e sanguigna (circolare 1° giugno 199 99, n. 122/E)). SI, sono equiparabili alle prestaazioni sanitarrie rese da un medico, potendo p i citttadini avvaleersi di tali pre estazioni ancche senza prrescrizione medica: m pertaanto è possibile ammette ere alla detra azione per spese s medicche le presta azioni sanita arie rese da psicologi e psicoterapeuuti per finalittà terapeuticche senza prrescrizione medica m (circo colare 13 ma aggio 2011, n. 20/E). SI. Rienttrano tra le spese speciialistiche anc che l’anestesia epidurale e, l’inseminaz zione artificiaale, l’amnioc centesi, la villlocentesi e altre analisi di diagnosii prenatale (C.M. 3 magg gio 1996, n. 108/E). SI. Le sp pese medich he sostenutee per perizie e medico-leg gali sono detrraibili (C.M. 12 1 maggio 20000, n. 95). SI. Con particolare riferimento r aal caso della a detrazione di 3 343 QUADRO E Tipologia di spese Acquisto dispositivi medici presso erboristerie Spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel D.M. 29 marzo 2001, anche senza una specifica prescrizione medica Spesa per l’iscrizione ad una palestra Acquisto di una macchina a ultrasuoni Prestazioni rese dagli osteopati 344 Detraibilità spese sostenute per l’acquisto di occhiali certificate dall’emissione da parte dell’ottico del solo scontrino fiscale, con la circolare n. 95/E del 12 maggio 2000, è stato sostenuto che detta spesa deve essere documentata oltre che dallo scontrino fiscale anche da un’attestazione dell’ottico dalla quale risulti che l’acquisto della protesi è necessaria a sopperire ad una patologia della vista del contribuente o dei suoi familiari a carico, esplicitamente escludendo la possibilità dei ricorrere ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per giustificare l’acquisto. Nello stesso senso si è espressa la circolare n. 55/E del 14 giugno 2001. SI. È possibile beneficiare della detrazione d’imposta anche in relazione ai dispositivi medici acquistati presso le erboristerie, purché risultino soddisfatte le condizioni indicate nella circolare n. 20/E del 2011 (circolare 1° giugno 2012, n. 19/E). SI. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dovranno risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa (circolare 1° giugno 2012, n. 19/E). NO. Non può essere qualificata spesa sanitaria ai fini della fruizione delle detrazioni IRPEF, anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria; detta attività, infatti, anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, va inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo e non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato (circolare 1° giugno 2012, n. 19/E). SI. Però, non rientrando la stessa nell’elenco dei dispositivi medici di uso più comune allegato alla circolare n. 20/E/2011, il contribuente ha diritto alla detrazione qualora: - dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico; - sia in grado di comprovare che il dispositivo medico sia contrassegnato dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE. Il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere su di sé l’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino fiscale/fattura con la dicitura “prodotto con marcatura CE”, con l’indicazione del numero della direttiva comunitaria di riferimento per i dispositivi medici diversi da quelli di uso comune elencati in allegato alla citata circolare n. 20/E del 2011. Il contribuente, in possesso del documento di spesa con le suddette indicazioni, non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato (circolare 1° giugno 2012, n. 19/E). NO. Sono invece detraibili le spese per prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie (circolare 21 maggio 2014, n. 11/E). DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 QUADRO OE Tiipologia di spese s Spese so ostenute perr visite nutri zionali eseguite e da biologi con n consegue ente rilascio di diete ali mentari personalizzat p te Detraibillità azione, dal ddocumento di d certificazio one SI. Ai fini della detra del corris spettivo rilas sciato dal bioologo dovran nno risultare e la specifica attività profe essionale e lla descrizion ne della presstazione san nitaria resa, mentre non è necessaria la prescrizzione medic ca (cfr. circolare n. 19/E/22012, par. 2.2). La non nen cessità della d prescrizione medicca va corre ettamente vissta nell’ottica a della semplificazione deegli adempim menti fiscali per p i contribu uenti, e non implica, né ssul piano normativo, né sul piano de el concreto esercizio e dellle profession ni sanitarie, alcuna legittimazione allo a svolgimeento di attiv vità sanitarie in difformità à dalle dispo osizioni legisslative e rego olamentari che c le discipliina (circolare e 21 maggio 2014, n. 11/E). LIMITI ALLLA DETRAZZIONE Le spese d da indicare nel n Rigo E1 non hanno a alcun limite di detraibilittà. È solo prrevista una franchigia pari p a 129,11 e uro che, pe erò, va scom mputata dal soggetto ch he presta as ssistenza fisscale prima di calcolare la detrazione spettante. Pertanto, n el Rigo E1 va v indicato l’’importo tota ale delle spe ese sostenutte. Ne el Rigo E1, Colonna 2 possono es sere indicate e le spese sanitarie s sosttenute dal contribuente sia pe er conto prop prio che per conto c dei fam miliari fiscalm mente a suo carico. c TIPOLOGIE DI SPESE DETRAIBILI D I ALCUNE T Tiipologia di spese s Spese pe er patologie esenti e Prestazio oni specialistiche Protesi sa anitarie DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 Detraibilità e mod dalità di com mpilazione del d Rigo E1 Se per una u parte delle spese saanitarie, il co ontribuente si s è rivolto a strutture che e richiedono il pagamentto delle presstazioni sanitarie relative e a patologiee esenti dalla spesa sanitaria pub bblica (ad esempio, e speese per pres stazioni in cliiniche priva ate), è possib bile che la deetrazione no on trovi capie enza nell’im mposta dovutta: pertanto, l’importo va indicato in CoC lonna 1. Qualora tali t spese sia ano indicate nella Colonna 1, non po ossono ess sere compres se tra quelle indicate in Colonna C 2. L’elenco completo delle malattiee e condizio oni patologicche che dann no diritto all’e esenzione deel ticket è consultabile ne ella Salute dispo banca da ati del minis stero della S onibile sul sito s www.salu ute.gov.it. Nello spa azio riservato o ai messagggi del prosp petto di liquid dazione dell Mod. 730/3 sarà riportatto l’ammonta are delle spe ese la cui dettrazione non ha trovato ccapienza nelll’imposta dovvuta in mod do da consen ntire al familliare che le ha h sostenute e di fruire della restante quota di detraazione. Per pres stazioni spec cialistiche ssi intendono quelle rese da un medico specialis sta nella paarticolare bra anca in cui ha svolto la prestazione. Le prestazioni odon ntoiatriche ssono detraibili solo se re ese da eserc centi la profe essione di oodontoiatria (medico den ntista). Si consid derano prote esi sanitarie non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti delloo stesso, ma a anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato m ne ella sua funzionalità. Per l’inte egrale detra aibilità delle spese in questione è nen cessario che alla documentaz d zione della spesa (fatttu3 345 QUADRO E Tipo ologia di spe ese Detraibilità e modallità di comp pilazione dell Rigo E1 ra/ricevuta fiscale) sia allegata ancche la presc crizione dell medico curante. In altternativa allaa prescrizion ne medica ill contribuente e può rendere, a richiesta degli d uffici,, un’autocertiificazione al fine di atteestare la necessità e la a causa per la a quale è sta ata acquistataa la protesi. Ad esempio o, rientrano trra le protesii: • protesi dentarie e ap pparecchi orrtodontici; cchi di protes si oculistica (occhi e corrnee artificia-• apparec li); c (com mpreso il liqu ido) e occhia ali da vista; • lenti a contatto • apparec cchi auditivi; • arti artiificiali e app parecchi ortoopedici (cintture medico o chirurgiche, scarpe e tacchi ortoopedici ecc.);; • protesi fonetiche; • stimolattori e altre prrotesi cardiacche e vascolari; • stampelle, bastoni canadesi, c eccc. (anche se e presi in af-fitto); e e relativi ag ghi. • siringhe In merito alle protesi di cui sopra sii precisa che e sono inde-traibili le spese s sosten nute per l’im piego di me etalli preziosii nella monta atura degli oc cchiali da vissta e nella co ostruzione dii apparecchi acustici. COMPILAZI C IONE DEL RIGO E1 Ne ella Colonn na 2 del Rig go E1 vanno o indicate le e spese sanitarie sosten nute nel 20114 per il loro o intero am-montare (senzza dunque la a franchigia di 129 euro o). Ne ella Colonna a 1 va invecce indicata la quota di sspesa soste enuta dai fam miliari a pro prio favore in relazione e alle patologie esenti. L’importo indi cato nella Colonna C 1 no on deve esse ere compres so nella Colo onna 2. Inoltre, la cassella in comu une con i Riighi E1, E2 ed E3 va ba arrata se il contribuente c e decide di rateizzare r la a de etrazione sp ettante nel caso c di spes se sanitarie superiori a 15.493,71 1 euro. L’imp porto da ind dicare nel Rigo E1, Colo onna 2, deve e comprende ere le spesee sanitarie in ndicate nella a Sezione “Oneri detraibili” d dellla Certificazzione Unica con il codic ce onere 1. Spese sanita arie sosten nute nel 2014 2 Spese per patologie p ese enti sostenute e da familiare e Barrare se si inten nde rateizzarre le spese Pe er un dettag glio sulle spe ese sanitarie e per patolo ogie esenti vedi v paragrafo seguentee, mentre sulla rateizza-zio one delle sp pese sanitariie superiori a 15.493,71 euro vedi paragrafo p “Spese sanitarrie - regole generali”. g 34 46 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE RIGO E2 - SPESE SANITARI S E PER FAM MILIARI NON N A CA ARICO Nel Rigo E E2 vanno ind dicate alcun ne tipologie di spese sa anitarie soste enute nell’innteresse di familiari f non n a carico. Più in detta aglio, è posssibile detrarre le spese ssanitarie sos stenute diretttamente dall contribuente per conto o di familiari no n a carico, sempre s che: bbia redditi superiori a 2.840,51 euro e (nell’im mporto deve essere com mpreso ancche • il familiare non ab o soggetto alla cedolare secca sulle locazioni); l’eventtuale reddito • la detrrazione si rifferisca solo alla quota cche eccede l’imposta lo orda del fam miliare non a carico (quo ota che alttrimenti si pe erderebbe). In tal caso nel Rigo E1 1 della proprria dichiarazzione, il contribuente no on a carico ((malato) dev ve indicare la pese per pa atologie ese enti sosten ute per suo o conto da altri a familiaari. Tali spes se non devo ono quota di sp essere rico mprese nelle altre spese sostenute e direttamentte dal contribuente e ripportate nella Colonna 2. Invece, in tale Colonna a, il contribue ente malato indica: p patologie e esenti dire ettamente so ostenute; • la quotta di spese per • le altre e spese saniitarie sosten nute per sé sstesso e perr i propri fam miliari a caricco. Il familiare che ha effe ettivamente sostenuto lla spesa, ne el Rigo E2 della propriia dichiarazione indiche erà l’eccedenza a non utilizzata dal contribuente ma alato. Nel Rigo E2 no on è possibile indicare u n importo su uperiore a 6.197,48 euroo. Sulla somm ma degli imp porti di cui al a Rigo E1 e ed E2 opera a la franchigia di 129,111 euro che va v scomputa ata dal soggettto che presta a assistenza a fiscale prim ma di calcola are la detraz zione spettannte. Inoltre, le sspese, se dii ammontare e superiore a 15.493,71 1 euro poss sono essere rateizzate in quattro ra ate annuali di p pari importo.. TIPOLOGIE DI SPESE E Le spese d da indicare nel n Rigo E2 riguardano le patologie e esenti dallla partecipazzione alla spesa sanita aria pubblica (l’ elenco è co ontenuto nel D.M. 28 ma aggio 1999, n. 329 e su uccessive m modificazioni ed integrazzioni). Si tratta, in n particolare e, di malattie e croniche e ed invalidanti che permettono ai sooggetti intere essati di fruire dell’esenzio one dal ticke et. La patologi a, comunque, deve essere docume entata da apposita certificazione rilaasciata dall’A ASL. DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 3 347 QUADRO E Contribue ente Co ompila Cosa indica Non a ca arico (malato o) Rig go E1, Colo onna 1 Sp pese sostenuute per patolo ogie es enti Che sostie ene le spese e Rig go E2 Spe ese per la paarte di detraz zione no on utilizzata ddal malato (m max 6.1197) COMPILAZI C IONE DEL RIGO E2 La a compilazio one del Rigo o E2 del Mod. 730 del fa amiliare che e ha sostenu uto le spesee è strettamente legata a alla compilazzione del Riigo E1 del modello m del ffamiliare cui le spese so ono riferite. In particolare , nel Rigo E2 E va riporta ata la parte e di spese sanitarie s relative alle p patologie esenti e la cuii de etrazione no on ha trovato o capienza nell’imposta n del familiare e malato. Ta ale importo ssi desume dalla d dichiarazione dei rredditi del fa amiliare mala ato ed, in paarticolare da alle annota-zioni del Mod d. 730-3, opp pure dal Qua adro RN del Mod. UNIC CO. Ne ello spazio riservato ai a messaggi del Mod. 730-3 va riportata la quota di sppese la cui detrazione e d’imposta non n ha trovato capienza ne ell’imposta d dovuta dal co ontribuente malato. Inoltre, la cassella in comu une con i Riighi E1, E2 ed E3 va ba arrata se il contribuente c e decide di rateizzare r la a de etrazione sp ettante nel caso c di spes se sanitarie superiori a 15.493,71 1 euro. Spes se sanitarie sos stenute nel 2014 per familiari non a carico (parrte non detraibiile dal malato per incapienza – massimo 6.197 euro) RIIGO E3 - S SPESE SAN NITARIE PER R DISABILII So ono conside erati disabili i soggetti che hanno o ttenuto il ric conoscimen nto della Co ommissione medica e co oloro che so ono stati rico onosciuti inv validi da altrre Commissioni mediche e pubbliche incaricate ai a fini del ri-co onoscimento o dell’invalidità civile, di lavoro, di gu uerra ecc. I grandi g invalidi di guerrra (art. 14 D..P.R. n. 915 5/1978) e i so oggetti ad essi equiparaati sono considerati por-tatori di hand icap e non sono assog ggettati al ricconoscimento della Com mmissione ddi cui sopra a; per questii so oggetti ha rillevanza la documentazi d one rilascia ta dai Ministeri compete enti, al mom mento della concessione c e de ei benefici pe ensionistici. 34 48 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE Si devono ind dicare nel presente Rigo o anche le spese indicatte nella Seziione “Oneri detraibili” de ella Ce ertificazione Unica con il Codice 3. Il disabile può ò attestare la a sua condiziione persona ale con una dichiarazio one sostitutiiva dell’atto di no otorietà, con n sottoscriz zione autentticata, oppure in forma semplice aaccompagnatta da fotocop pia de ella carta d’identità, d attestante che e l’invalidità à comporta ridotte o im mpedite capacità moto orie pe ermanenti. Inoltre, l’atto notorio dovrrà far riferim mento a pre ecedenti acc certamenti saanitari effetttuati da orga ani ab bilitati all’accertamento di invalidità. TIPOLOGIE DI SPESE E Rientrano in questa tipologia di oneri, a titolo e esemplificativo: e per mezzi di accompa gnamento, deambulazio d one, locomoozione e sollevamento; • le spesse sostenute • spese per trasform mazione dell’ascensore a adattato al conteniment c o della carroozzella (*); mpe per eliminare barrierre architetto oniche interne ed esternee all’abitazio one (*); • costruzzione di ram • installa azione e/o manutenzion m e di pedana a di sollevam mento in amb bito immobiliiare (*); • i sussi di tecnici informatici riv volti a facilita are l’autosuffficienza e possibilità p dii integrazion ne dei sogge etti di cui ssopra; • installa azione di pedana solleva atrice su veiicolo per porrtatore di ha andicap. Nota (*): si può fruire della d detrazio one sulle sp pese relative e a questi pu unti solo per la parte che e eccede quella per la qu uale eventua almente si in ntende fruire e della detra azione del 36 6%/50% relaativa alle sp pese sostenu ute per interven nti finalizzati all’eliminaz zione di barrriere architetttoniche. Le e spese di cui c si discute e possono e essere porta ate in detrazione anche se sostenutte per conto di familiari a carico. LIMITE ALLLA DETRAZIONE Per queste tipologie di spese non è previsto allcun limite alla a detrazion ne, né alcunna franchigia a. COMPILA AZIONE DE EL RIGO E3 3 Nel Rigo E E3 del Mod. 730 va ind dicato l’interro importo delle d spese sostenute nnel 2014 pe er i portatori di handicap. Inoltre, la ccasella in co omune con i Righi E1, E E2 ed E3 va barrata se il contribuennte decide di d rateizzare e la detrazione spettante ne el caso di sp pese sanitarrie superiori a 15.493,71 euro. Sp pese sanitarie sostenute nel 2014 per i porta-torri di handicap sen nza alcun limi-te e o franchigia RIGO E4 - SPESE PER P VEICO OLI PER P PERSONE CON C DISA ABILITÀ Nel Rigo E 4 vanno indicate le spese sostenute e per l’acquisto di veico oli per personne con disab bilità. dicare nel presente Rigo o anche le spese indicatte nella Seziione “Oneri detraibili” de ella Si devono ind Ce ertificazione Unica con il Codice 4. DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 3 349 QUADRO E TIPOLOGIE DI SPESE Riientrano in q questa tipolo ogia di oneri le spese pe er veicoli (no on importa se s nuovi o ussati) adattati ad invalidi,, an nche se pro dotti in serie, di cui agli artt. 53, ccomma 1, le ett. b) c), f) e 54, comm ma 1, lett. a), c), f), m),, D.Lgs. n. 285//1992 (c.d. “Codice “ della strada”). In particolare,, si tratta di: eicoli, anche se prodotti in serie e adattati a in funzione dellee limitazioni permanentii • motoveiccoli e autove alle capa acità motorie e dei disabili; oli, anche no on adattati, per il traspo orto dei non vedenti, sordi, personee con handic cap psichico o • autoveico o mentale di gravità tale da ave ere determin nato il ricono oscimento dell’indennitàà di accompagnamento,, invalidi co on grave lim mitazione dellla capacità di deambula azione e perrsone affettee da pluriamputazioni. È po ossibile fruirre della dettrazione, olttre che per le spese di acquisto, anche per quelle dii adatttamento de el veicolo (siistema di gu ida o cambio o automatico o o, ancora, iinterventi sulla struttura).. Tra g gli interventi di adattamen nto sono com mprese: • la pedana solle evatrice ad azione, mecccanica/elettric co/idraulico; omparsa ad azione a mecccanica/elettric co/idraulico; • lo sscivolo a sco • il b braccio sollevvatore ad aziione, meccan nico/elettrico o/idraulico; • il p paranco ad azionamento a meccanico/e elettrico/idrau ulico; • il sedile scorrrevole-girev vole simulta aneamente atto a fac cilitare l’inseediamento del d disabile e nell’a abitacolo; • il ssistema di an ncoraggio delle carrozzellle e le cinture di sostegno; • lo ssportello sco orrevole. ono inoltre d detraibili le spese di ma anutenzione e straordinaria effettuate e su tali veiicoli, mentre e non sono o So de etraibili le sspese per la manutenziione ordina aria e i costi di esercizio quali, i taagliandi periodici, pneu-17 settembrre 2002, n. 306/E). matici, carburrante, lubrificcante, ecc. (risoluzione ( 3 LIMITI ALLA DETRAZIO ONE Pe er queste tip pologie di on neri è previstto un limite a alla spesa detraibile d parri a 18.075,999 euro. Inoltre, la detrrazione spettta: olo veicolo; • per un so a volta in qu uattro anni, salvo i casii in cui il veicolo risulta cancellato ddal pubblico registro au-• una sola tomobilis tico. a detrazione e si può diviidere in qua attro rate de ello stesso importo. La Inoltre, per fru uire dell’agevolazione: zati in via es sclusiva o prevalente a beneficio dei soggetti con handi-• occorre cche i mezzi siano utilizz cap; ossibile trasferire a tittolo oneroso o o gratuito i veicoli prim ma del decoorso del term mine di due e • non è po anni dall’ acquisto. o a titolo oneroso o g gratuito del veicolo prima che siaano trascors si due annii In caso di trrasferimento all’acquisto è dovuta la differenza tra l’iimposta ch he sarebbe stata detterminata in i assenza a da de ell’agevolazi one e quella a risultante dall’applicazzione dell’ag gevolazione, a meno chhe tale trasfe erimento sia a av vvenuto in s eguito ad un mutamentto dell’handiicap che com mporti per il disabile la necessità di acquistare e un n nuovo veiccolo sul qualle effettuare nuovi e dive ersi adattam menti. Se e il veicolo è stato ruba ato e non ritrovato, dal limite di 18 8.075,99 euro va detrattto l’eventua ale rimborso o de ell’assicurazzione. Inoltre e, in caso dii trasferimen nto a titolo oneroso o o gratuito del vveicolo prima che siano o tra ascorsi due anni dall’accquisto, è do ovuta la diffferenza fra l’imposta l ch he sarebbe ddeterminata in assenza a 35 50 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE dell’agevola azione e que ella agevola ata, a meno che la cessiione non sia a avvenuta inn seguito a un mutamen nto dell’handica ap che comporta per il disabile la necessità di d acquistare e un altro veeicolo sul qu uale effettua are nuovi e dive ersi adattam menti. No on si decade dall’agevo olazione se un soggetto, avendo rice evuto in ereddità un’auto che c un genito ore elle agevola dissabile aveva a acquistato o fruendo de azioni fiscali, intende rivvenderla prima che sia ano tra ascorsi due anni a dall’acquisto (risoluzzione 28 mag ggio 2009, n. 136/E). DOCUME ENTAZIONE E NECESSA ARIA Con la circo olare 23 aprrile 2010, n. 21/E è stato o chiarito che: • anche per i portato ori di handic cap psichico o mentale, lo stato di handicap graave di cui all’art. 3, comm ma 3, Leg ge n. 104/1992, può es ssere validam stato dal cerrtificato rilaasciato dalla a commissiomente attes ne me edica pubbllica prepostta all’accerta amento dello stato di in nvalidità purrché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della a patologia e la natura psichica o mentale deella stessa. Viceversa V n non può esssere ritenutta idonea la certificazio ne che attes sti genericamente che iil soggetto è invalido “ccon totale e permanen nte inabilità lavorativa l e con necess sità di assisttenza continnua, non ess sendo in gra ado di svollgere i norm mali atti quottidiani della vita”. Tale certificazion ne, infatti, a ncorché rila asciata da una commiissione med dica pubblica a non conse entirebbe di riscontrare la presenzaa della spec cifica disabillità richiessta dalla norm mativa fiscale; • per qu uanto concerrne i soggettti disabili c on grave limitazione della d capaccità di deam mbulazione,, o pluriam mputati, in merito alla certificazione c e necessaria a per poter fruire f dei beenefici fiscalii per l’acquissto del veiicolo senza vincoli di ad dattamento, è richiesto il verbale di accertameento dell’han ndicap emessso dalla ccommissione e medica prresso la ASL L di cui all’ art. 4 Legge e n. 104/19992, dal quale risulti che e il soggettto si trova in i situazione e di handica ap grave ai sensi s dell’arrt. 3 Legge nn. 104/1992 2, derivante da patolog gie (ivi comprese le plu uriamputazio oni) che com mportano una grave limiitazione permanente de ella deamb bulazione. Comunque, C si s deve riten nere che lo stato s di han ndicap gravee, comportan nte una limitazione p permanente della capac cità di deam mbulazione, può essere documentatto da una ce ertificazione e di invalid ità, rilasciata da una co ommissione medica pub bblica, attesttante specifficatamente “l’impossibillità a deam mbulare in modo m autonomo o senzza l’aiuto di un accompagnatore”, ssempreché il certificato di invalid ità faccia essplicito riferimento anch he alla gravità della pato ologia. È poossibile, perttanto, presccindere d dall’accertam mento formale della gravvità dell’han ndicap da pa arte della coommissione medica di cui c all’art. 4 Legge n. 104/1992; oter beneficiare delle prredette agevvolazioni fisc cali, i sogge etti affetti d da sindrom me di down, al • per po pari de egli altri sog ggetti affetti da disabilità à psichica, dovranno es ssere riconoosciuti anche in possessso dei req quisiti per ottenere o l’ind dennità di a accompagnamento, com me previsto ddall’ art. 30 0 Legge 23 dicembre e 2000, n. 388. 3 CASI RISO OLTI (PRASS SI AGENZIA A DELLE EN NTRATE) circolare 10 giugno Nel caso in ccui un contrib buente abbia a indicato quuale onere de etraibile, ripa arti4/E to t in quattro anni, l’importo per l’acqu uisto di un veeicolo non adattato, poicché 2004, n. 24 si s tratta di so oggetto ricon nosciuto inva alido con graavi limitazioni della capaccità di d deambula azione da un na commissio one medica, e successiv vamente, a ses guito g di trapiianto, egli viene conferm mato disabile senza però le gravi limiitazioni z della ca apacità di de eambulazione e, le quote reesidue contin nuano ad esssere detraibili in quanto lo o stato di sog ggetto portat atore di hand dicap con gravi limitazioni d ella capacità à di deambulazione devve sussisterre al momen nto dell’acquisto d o. circolare 20 aprile Un portatore e di handicap p che ha acq quistato un’a uto nel 2010 0 e non ha pre2005, n. 15/E sentato s per tale anno la a dichiarazio one dei reddditi non usufrruendo, quin ndi, della d prima rrata di detraz zione, può usufruire dellaa seconda ra ata della dettrazione z nella d dichiarazione e dei redditi relativa all’annno successivo. Nel caso in cui un contrribuente porttatore di hanndicap acquis sta un’auto nel n 2009 2 sceglie endo di rateiz zzare la detra azione e nel 2010, l’auto viene rubata ae il contribuentte ne acquista un’altra, avendo a pertaanto diritto allla detrazione e in relazione al nuovo acquisto, può ess sere operataa la detrazione relativa alle a rate residue relative al ve eicolo rubato o (in tal casoo vanno compilati due Rig ghi E4 e, quindi,, due Modelli). DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 3 351 QUADRO E risoluzione 17 gen- Il veicolo acquistato dalla madre di un soggetto disabile, che - insieme al naio 2007, n. 4/E figlio - è fiscalmente a carico del marito, non gode dei benefici fiscali previsti dall’art. 8 Legge n. 449/1997, pur essendo civilisticamente di proprietà di entrambi i genitori (in regime di comunione dei beni). Il fatto che i due coniugi siano in comunione dei beni e che il veicolo sia civilisticamente di proprietà di entrambi non comporta, comunque, relativamente all’acquisto del veicolo, il riconoscimento dei benefici fiscali di cui sopra, in quanto il veicolo è stato intestato alla madre del disabile, fiscalmente a carico del marito. Non è possibile interpretare le disposizioni di Legge (che, come detto, richiedono l’intestazione del veicolo - in alternativa - in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico) nel senso di consentire la fruizione dell’agevolazione in caso di cointestazione del veicolo. risoluzione 25 gen- Nel caso in cui i soggetti disabili presentino una menomazione dovuta naio 2007, n. 8/E all’assenza di entrambi gli arti superiori si può prescindere dall’accertamento formale della gravità dell’handicap da parte della commissione di cui all’art. 4 Legge n. 104/1992. Tali soggetti possano usufruire dell’agevolazione di cui all’art. 30, comma 7, Legge n. 388/2000 anche sulla base di certificazione rilasciata da commissioni mediche pubbliche diverse da quelle di cui all’art. 4 Legge n. 104/1992, qualora detta certificazione indichi che la tipologia della pluriamputazione consista nell’assenza di entrambi gli arti superiori. In particolare, riguardo i pluriamputati agli arti superiori che siano vittime di guerra è sufficiente l’accertamento sanitario dell’handicap eseguito dalla commissione medica per le pensioni di guerra di cui all’art. 105 D.P.R. n. 915/1978. Tale certificazione non può, però, essere ritenuta sufficiente a certificare lo stato di gravità derivante dalla perdita della sola funzionalità anatomica degli arti. Infatti, coloro che sono affetti da tale tipologia di handicap non rientrano nella categoria dei pluriamputati, non avendo di fatto perso gli arti, ma, probabilmente, in quella degli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione oppure in quella dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. La valutazione di questa particolare patologia richiede, però, specifiche conoscenze mediche e dovrà necessariamente essere effettuata, di volta in volta, in base al singolo caso concreto, da una commissione medica pubblica. circolare 13 maggio A prescindere dai criteri adottati dalla Provincia di Trento per il riconosci2011, n. 20/E mento delle provvidenze economiche da attribuire agli invalidi civili, questi ultimi possano beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di veicoli a condizione che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento, nel caso di soggetti affetti da disabilità motoria, alla grave limitazione della capacità di deambulazione o alle ridotte o impedite capacità motorie permanenti, per i soggetti affetti da disabilità psichica, alla natura psichica o mentale della patologia e alla gravità della stessa. Per i soggetti affetti da handicap psichico o mentale si rammenta che è altresì necessaria l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento di cui alle Leggi n. 18/1980 e n. 508/1998. È possibile fruire, ai fini IRPEF, della detrazione prevista per l’acquisto di autovetture da parte di soggetti disabili, nell’ipotesi in cui tale veicolo venga acquistato ed utilizzato all’estero. In tal caso, la documentazione delle spese in lingua originale dovrà essere corredata da una traduzione giurata in lingua italiana, tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente. Inoltre, nel quadriennio successivo al suddetto acquisto il contribuente non potrà acquistare in Italia un altro veicolo usufruendo della detrazione né potrà avvalersi del beneficio per il veicolo estero qualora nel precedente quadriennio ne avesse già usufruito in Italia. 352 DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 QUADRO OE circolare 1° giugno L’esportazio ne all’estero del veicolo, che comporrta la cancelllazione del veiv 2012, n. 19/E colo c dal PRA A, non integrra la condizio one richiestaa per accedere nuovamen nte alle a agevolazzioni fiscali entro e il quadrriennio. circolare 21 2 maggio In caso di fu rto del veicolo acquistato o con le agevvolazioni fisc cali, sia possiibi2014, n. 11/E le beneficiarre dell’agevolazione fisca ale prevista aai fini dell’IVA A per l’acquissto di d un nuovo veicolo anc che prima de ello scadere dei quattro anni dal prim mo acquisto. a A ttal fine, il disabile dovrà esibire e al conncessionario o la denuncia a di furto f del veiccolo e la reg gistrazione de ella “perdita di possesso o” effettuata dal d PRA. circolare 21 2 maggio Se S nel certifiicato medico o rilasciato dall’azienda ssanitaria loca ale risulta che e il 2014, n. 11/E minore richie edente è rico onosciuto so oggetto in sittuazione di handicap h gra ave in base all’a rt. 3, comma a 3, della Legge n. 104/11992, e, ai fini delle agevvolazioni fiscal i per il settorre auto, è ric conosciuto sooggetto con ridotte o imp pedite d capacità à motorie perrmanenti in base b all’art. 88, della Legg ge n. 449/199 97, senza s altre i ndicazioni al riguardo, il genitore puòò avvalersi dell’aliquota IV VA ridotta per l’a acquisto del veicolo, anche senza ad attamento de ello stesso. TABELLA DI SINTESI - SPESE PER VEICOL LI PER PERSONE CON DISABILIT TÀ Oggetto ese relative all’acquisto di d automobili e motoveiccoli, adattati ad invalidi, ana Spe che e se prodotti in serie, di cui c agli artt. 53, 5 comma 11, lett. b) c), f) f e 54, comm ma 1, le ett. a), c), f), m), D.Lgs. n. n 285/1992. Soggetti • Portatori di h handicap di cui c alla Legge n. 104/19992; • soggetti riten nuti invalidi dalle d commis ssioni medichhe; • sordomuti, n non vedenti ai a sensi della Legge n. 688/1999; on handicap psichico o mentale peer cui è statta riconosciu uta • soggetto co dennità di acccompagnam mento, in tal caso la deetrazione spe etta anche per p l’ind veic coli non adatttati; • invalidi con g grave limitaz zione alla cap pacità di deaambulare; • soggetti affe etti da pluriam mputazioni. Tipologie di d adat- • Pedana solle evatrice ad azione, a mecc canica/elettricco/idraulico; tamenti • scivolo a sco omparsa ad azione mecc canica/elettricco/idraulico; evatore ad az zione, mecca anico/elettricco/idraulico; • braccio solle • paranco ad a azionamento o meccanico//elettrico/idraaulico; evole-girevole simultaneamente attoo a facilitare l’insediamen nto • sedile scorre del disabile nelll’abitacolo; • sistema di a ncoraggio de elle carrozze elle e le cintu re di sostegn no; orrevole. • sportello sco COMPILA AZIONE DE EL RIGO E4 4 Nel Rigo E E4 del Mod. 730 va indic cato l’intero importo della spesa sos stenuta per l’acquisto de el veicolo pe er i portatori di handicap, nel n limite ma assimo di 18 .075,99 euro o. Inoltre, la ccasella va co ompilata se il contribuen nte decide di d rateizzare e la detrazionne. In tal ca aso va indica ato il numero (d da 1 a 4) della rata corrispondente. Spese S perr l’a acquisto dell veicolo (maxx 18.076) Num mero dell’eventuale rata DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 3 353 QUADRO E RIGO E5 - SPESE PER L’ACQU UISTO DI C CANI GUIDA Ne el Rigo E5 vanno indicate le spese e sostenute per l’acquis sto di cani guida g da parrte dei sogg getti non ve-de enti. Si de evono indica are nel prese ente Rigo an nche le spes se indicate nella n Sezionne “Oneri detraibili” della a Certiificazione Un nica con il Co odice 5. La a detrazione e può essere e fruita anch he dai sogge etti che hann no sostenuto o tali spese per conto di familiari fi-sc calmente a ccarico. LIMITE ALLA A DETRAZIO ONE La a detrazione e di cui si disscute spetta: • con riferi mento all’accquisto di un n solo cane ; a volta nell’a arco di quattro anni, a d eccezione e del caso dii perdita delll’animale. • una sola La detrazione pu uò essere rip partita in qua attro rate an nnuali di parri importo; inn tale caso è obbligatorio o indiccare, nell’app posita casella a riportata su ullo stesso Rigo, R il nume ero della rataa di cui si fruisce (rata n.. 1, ra ata n. 2 ecc.) e l’intero importo della a spesa sosttenuta. Ad esempio, e perr le spese so ostenute nell 2013 3 dovrà esse ere indicato il numero rata a 1 e l’intero importo. DOCUMENTTAZIONE Pe er detrarre lla spesa è necessario n essere in po ossesso e conservare c i documenti comprovan nti l’acquisto o (fa attura o ricevvuta). La a documenta azione deve essere intestata: • al soggettto non vede ente, se non fiscalmente e a carico; differenteme ente, al sogg getto non ve edente o alla a persona a cui risulta a carico (cir-• in caso ccontrario, ind colare 22 2 dicembre 2000, 2 n. 238 8/E). COMPILAZI C IONE DEL RIGO E6 Ne el Rigo E5 d del Mod. 73 30 va indicatto l’intero im mporto delle spese s soste enute per l’accquisto del cane, c a pre-sc cindere dall’e eventuale sccelta per la rateazione. r Inoltre, la cas ella va compilata se il contribuente c decide di ra ateizzare la detrazione sspettante; in n tal caso va a indicata la ratta corrispond dente (nume ero da 1 a 4)). Spes se per l’acq quisto del cane c Nu umero dell’eve entuale rata RIIGO E6 - S SPESE SAN NITARIE RATEIZZATE N NELLE PREC CEDENTI DICHIARAZ D ZIONI Il Rigo E6 va compilato nel n caso in cui, c nelle pre ecedenti dic chiarazioni, avendo sosttenuto spes se sanitarie e pe er un importto superiore a 15.493,71 euro, si è optato, nel 2011, nel 2012 2 e/o neel 2013, per la rateizza-zio one. 35 54 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE Si devono ind dicare nel presente Rigo o anche le spese indicatte nella Seziione “Oneri detraibili” de ella Ce ertificazione Unica con il Codice 6. LIMITE ALLLA DETRAZIONE Non è previsto alcun lim mite alla dettrazione. Al contrario, va a indicato un n importo miinimo di 15.4 493,71 euro o. COMPILA AZIONE DE EL RIGO E6 6 COLONNA A1 Indicare il n numero della a rata (4 se la rateizzazzione è iniziata nel 2011 1, 3 se è ini ziata nel 20 012, 2 se è iniziata nel 20 013). COLONNA A2 Indicare l’im mporto delle spese di cu ui è stato chiiesto la rateizzazione. L’importo è riportato: • per le sspese soste enute nel 2013 al Rigo 1 36 del prospetto 730-3//2014; • per le spese soste enute nel 2011 o 2012 a al Rigo E6 del Modello 730/2013 7 ovvvero, in cas so di presentazione d del Modello UNICO, qu uello derivan nte dalla so omma dei Righi RP 1, C Colonna 1 e Colonna 2 e RP2 e RP3. Importo delle e spese rateizzate r Numero della rata RIGHI E7 7 E E8-E12 2 (CODIC CI 8, 9, 10 E 11) - IN NTERESSI PASSIVI P REGOLE G GENERALI Sono detra aibili nella misura m del 19 9% gli intere essi passivi, oneri acce essori e quoote di rivaluttazione ISTA AT per mutui ip potecari. Non danno comunque diritto alla detrazione d g li interessi pagati p a seguito di apertture di credito bancario,, di cessione dii stipendio e, e in generale, gli interesssi derivanti da tipi di fin nanziamentoo diversi da quelli q relativvi a contratti di mutuo, anch he se con ga aranzia ipote ecaria su im mmobili. Il Rigo E7 e il codice 8 nei n Righi da E8 a E12 devono d comp prendere gli interessi pa assivi sui mu utui ipo otecari rispettivamente in ndicati nella Sezione “On neri detraibili”” della Certifficazione Uniica con il cod dici on nere 7 e 8. ONERI AC CCESSORII Gli oneri acccessori sui quali è consentito calc olare la detrazione sono le spese aassolutamen nte necessa arie alla stipula del contratto di mutuo. In caso di m mutuo ipotecario sovvenzionato co n contributi concessi da allo Stato o da Enti pub bblici, non erogati in contto capitale, gli g interessi passivi dan nno diritto alla detrazione solo per l ’importo effe ettivamente rimasto a carico del contribuente. DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 3 355 QUADRO E Inoltre, per la a quota interressi non de etratta, in qu uanto copertta dal contriibuto regionnale, il contribuente può ò us sufruire della a detrazione e del 19%, nel n periodo d’imposta in n cui ha restituito alla R Regione il co ontributo in-de ebitamente p percepito (risoluzione 2 agosto 2010 0, n. 76/E). ONERI ACCE ESSORI Tipo di one eri • Onorario o del notaio per la stipu la del contra atto di mutuo ipotecariio, nonché le e altre spese e sostenute dal d notaio pe er conto de el cliente (ad esempio l’isscrizione e la a cancellazio one dell’ip poteca) • Spese di perizia • Spese di istruttoria • Commissione richies sta dagli isti tuti di creditto per la loro attività di intermediaz zione • Provvigio one per scarrto rateizzato o nei mutui in n contanti • Penalità per anticipata estinzione e del mutuo • Quote dii rivalutazion ne dipendentti da clausole e di indicizza azione • Perdite su s cambio, per i mutui co ontratti in valu uta estera • Imposta per l’iscrizione o la canccellazione di ipoteca • Imposta sostitutiva sul capitale prrestato • Spese di assicurazio one dell’immo obile • Spese di mediazione e immobiliare e (agenzie im mmobiliari) • Onorario o del notaio per p il contrattto di compravendita • Imposte di registro, IV VA, imposte ipotecarie e catastali Detraibilittà SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO, neppure qualora a l’assicuraazione sia a richiesta a dall’istituuto di credito o che conce-de il muutuo, quale ulteriore ga-ranzia neel caso in cui particolarii eventi ddanneggino l’immobile,, determinnando una riduzione dell suo valoore ad un am mmontare in-feriore risspetto a que ello ipotecato o NO, peer esse è prevista a un’appossita detrazion ne NO NO essori agli in nteressi pass sivi appena elencati son no detraibili nei limiti dell 19%, e tale e detrazione e Gli oneri acce eve essere ffruita nell’anno in cui sono sostenut i gli interess si. de MUTUO M SUP PERIORE AL A COSTO DI ACQUIISTO Ne el caso in ccui l’importo o del mutuo sia superi ore al costto sostenutto per l’acq quisto deglli immobili,, co omprensivo delle spese notarili e de egli oneri acccessori, la detrazione degli d interesssi passivi deve d essere e lim mitata all’am mmontare di d quest’ultiimo costo. Pe ertanto, ai ffini della de eterminazion ne dell’imporrto di intere essi passivi detraibile vva considera ato il valore e de ell’immobile dichiarato nell’atto n di co ompravenditta. In caso di mu utuo eccede ente il costo o sostenuto per l’acquis sto dell’abita azione princ ipale, la dettrazione dell 19 9% deve esssere commisurata all’ammontare d del predetto o costo, risultante dalla sommatoria a del valore e de ell’immobile indicato ne el rogito, nonché degli altri oneri accessori, a debitamente documenta ati, connessii co on l’operazio one di acquissto. Trra le voci ch he vanno a sommarsi s al costo soste enuto per l’a acquisto delll’immobile e che conco orrono a for-mare la base per il calcolo degli interressi passivi detraibili, riientrano le spese s di meddiazione imm mobiliare, le e sp pese per eve entuali autorrizzazioni de el giudice tu utelare, le sp pese previste in caso dii acquisto ne ell’ambito dii prrocedure ese ecutive o co oncorsuali e le spese nottarili relative e alla stipula a del contrattto di mutuo. 35 56 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE Gli oneri acccessori aglii interessi pa assivi appen na elencati sono s detraibili nei limiti ddel 19%, e tale t detrazio one deve esserre fruita nell’’anno in cui sono soste nuti gli interressi. Qualora l’importo delle detraz zioni risulti ese sere super iore all’impo osta dovuta, l’eccedenzza non può essere e riporrtata in detra razione negli esercizi su uccessivi; perrtanto non può p avere rilevanza in p eriodi di imp posta diversi da quelli inn cui l’onere e è stato a tu utti gli effetti so ostenuto. L’A Agenzia delle entrate, in noltre, propo one, per il calcolo c degli interessi su u cui applica are la detrazion ne, la segue ente formula (risoluzione e 23 settemb bre 2005, n. 128/E): c costo di acquisizione x i nteressi pag gati / capitale dato in muutuo ESEMPIO DI CALCO OLO DELLA A DETRAZ ZIONE • • • • e dal rogito n notarile: 160 0.000 euro; Valore dell’immobile risultante diazione e im mposte: 20.0 000 euro; spese notarili, costo della med 40.000 euro; mutuo erogato: 24 ell’anno 2014 4: 2.000 eurro. interesssi pagati ne In tal caso, relativamen nte all’anno 2014, il conttribuente de eve effettuare i seguenti calcoli: 2.000 / 240.0 000 = 1.500 euro; • Interesssi detraibili:: (160.000 + 20.000) x 2 • Detrazzione spettan nte: 1.500 x 19% = 285 euro. SPESE PER R MEDIAZIIONE IMMOBILIARE Tra le voci che vanno a sommarsii al costo so ostenuto perr l’acquisto dell’immobile d e e che con ncorrono a formare la basse per il calccolo degli interessi passsivi detraibili, rientrano le e spese di m mediazione immobiliare, i , le spese per e eventuali au utorizzazioni del giudice e tutelare, le spese prev viste in casoo di acquisto o nell’ambito o di procedure e esecutive o concorsuali e le spese notarili relattive alla stipu ula del contrratto di mutu uo. DETRAZIO ONE SUPER RIORE ALL’’IMPOSTA DOVUTA Qualora l’im mporto delle e detrazioni risulti esserre superiore all’imposta dovuta, l’ecccedenza no on può esse ere riportata in detrazione negli eserciizi successivvi; pertanto non può avere rilevanzza in periodi di imposta diversi da qu elli in cui l’o onere è stato o a tutti gli efffetti sostenuto. ACCOLLO O DI MUTU UO L’accollo d del mutuo è una situaz zione che riccorre quand do ci si trova a di fronte aall’eventualittà di dover aca quistare un immobile già gravato da d un mutuo precedente e non ancora a saldato. Si ha acco ollo di un mu utuo perciò quando si ssubentra, a titolo partic colare, nellee obbligazion ni assunte dal d contraente originario a seguito della vendita d el bene ipottecato. L’imp porto del preestito residuo verrà detrratto dal corrisspettivo della vendita. L’accollo ra appresenta un u contratto a favore de el terzo (cre editore) per cui c il contrattto ha effica acia immedia ata tra le parti, e il terzo crreditore acqu uista il diritto o contro l’ac ccollante (co ompratore) nnon appena questi ha co oncluso l’acco ordo con l’a accollato (ve enditore), ma a finché non n aderisce espressame e ente all’accordo delle pa arti (accollante e accollato)) queste pos ssono in ogn ni momento sciogliere l’a accordo stessso. DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 3 357 QUADRO E Il debitore orig ginario rimane obbligato o in solido co on l’accollan nte, a meno che non ve nga richiesto al credito-re e (la banca) d di essere lib berato e questi presti il ssuo consens so. Allorché si de ecidesse di procedere all’accollo, a ttale decision ne andrà ind dicata nell’aatto di comp pravendita e do ovrà essere notificata alla banca mu utuante. In caso di acccollo di mutu uo avvenuto o dopo il 1° gennaio 19 993, le cond dizioni di dettraibilità dev vono ricorre-re e nei confron nti di chi si è accollato il mutuo. In ta al caso, per data di stipulazione de l mutuo si in ntende quel-la di stipula de el contratto di accollo. È possibile, in noltre, benefficiare della detrazione d del 19% deg gli interessi passivi sosttenuti in seguito a mutuii ga arantiti per l’acquisto dell’unità imm mobiliare da a adibire ad d abitazione principale, anche nel caso in cuii l’o originale con ntratto di mutuo venga estinto e e ne vvenga stipullato uno nuo ovo. La a disposizione in esame e si applica a partire d dal periodo di d imposta in corso allaa data del 31 3 dicembre e 19 998, anche ccon riferimen nto ai contra atti di mutuo o stipulati anteriormente al 1° gennaaio 1993. Inoltre, nell’ip potesi in cui l’originario contratto di mutuo, stip pulato da uno solo dei cconiugi per l’acquisto in n co omproprietà dell’abitazio one principa ale, è estinto o e sostituito o da un nuovo mutuo coointestato ad d entrambi i co oniugi comp roprietari, dei quali uno o fiscalmente e a carico dell’altro, d è possibile p us ufruire della a detrazione e su ugli interessii passivi ancche per la qu uota di comp petenza del coniuge fisc calmente a ccarico. MODALITÀ M E LIMITI PE ER LA DETR RAZIONE Le e modalità p per la detrazione e i limiti massimi d detraibili variano a seconda del tipoo di immobile e, della data a di stipula del m mutuo e della finalità de ello stesso. Ne el rimandare e, per maggiori dettagli,, alle singole e fattispecie e trattate nei paragrafi sseguenti, si riassumono, r , brrevemente, lle principali caratteristiche di ciascu una tipologia a di detrazion ne. In particolare,, occorre disstinguere tra a: Tipo di mu utuo Acquisto abitaa zione principale 35 58 Data a di stipula de el mutuo A pa artire dal 1° genn naio 1993 Limite ma assimo detraibile 4.000 euro o da dividere tra a i vari aventi dirittto Modalitàà per la detrrazione L’immobile ddeve essere adibito ad d abitazione prrincipale enttro un anno o da all’acquisto, avvenuto nell’anno n an-te ecedente o successivo alla stipula a de el mutuo. Laa detrazione e non spetta a se e l’immobile perde il requisito di abi-ta azione princi pale, salvo che per mo-tiv vi di lavoro. Nel caso di acquisto dii im mmobile locaato, è nece essario che,, entro tre messi dall’acquis sto, il contri-buente notificchi al locata ario l’atto dii in ntimazione d i licenza o di d sfratto perr fin nita locazionne e che, en ntro un anno o da al rilascio, loo stesso imm mobile venga a ad dibito ad abbitazione prin ncipale. Inol-tre, per provaare che il mu utuo si riferi-sc ce ad una abitazione principale, p è su ufficiente chee ciò risulti dal d contratto o di mutuo, daal contratto di acquisto o de ell’immobile,, da altra do ocumentazio-ne e rilasciata ddalla banca su apposita a ric chiesta del ccontribuente DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO E Tipo di mutuo Acquisto abitazione principale Costruzione e la ristrutturazione edilizia di abitazione principale Data di stipula del mutuo Sino al 31 dicembre 1992 Limite massimo detraibile 4.000 euro per ciascun intestatario del mutuo A partire dal 1° gennaio 1998 2.582,28 euro DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 Modalità per la detrazione L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro l’8 dicembre 1993 e nella rimanente parte dell’anno non sia variata l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Nel caso di acquisto di immobile locato, è necessario che, entro tre mesi dall’acquisto, il contribuente notifichi al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che, entro un anno dal rilascio, lo stesso immobile venga adibito ad abitazione principale. Inoltre, per provare che il mutuo si riferisce ad una abitazione principale, è sufficiente che ciò risulti dal contratto di mutuo, dal contratto di acquisto dell’immobile, da altra documentazione rilasciata dalla banca su apposita richiesta del contribuente Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni: • l’unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente; • il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione. Con riferimento a questa condizione a decorrere dal 1° dicembre 2007 per poter fruire della detrazione la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione; • l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione; • il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale. La condizione del trasferimento della dimora abituale nell’immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile 359 QUADRO E Tipo di mutuo Acquisto di altri immobili Recupero edilizio Data di stipula del mutuo Sino al 31 dicembre 1992 Limite massimo detraibile 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo Dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997 2.582,28 euro da dividere tra i vari aventi diritto Modalità per la detrazione Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta per l’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione anche diversa da quella principale e per i quali non sia variata tale condizione (ad es. si verifica variazione se l’immobile viene concesso in locazione) La detrazione spetta per gli interessi passivi in proporzione al mutuo effettivamente utilizzato a titolo di recupero del patrimonio edilizio RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l’acquisto di propria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d’interesse. In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati. Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all’estinzione anticipata della provvista in valuta estera). Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo. COOPERATIVE Sono detraibili gli interessi e gli altri oneri sull’abitazione, principale e non, rimborsati dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di immobili di nuova costruzione alla cooperativa e/o imprese di costruzione. INTERESSI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI Sono detraibili, sempre nella misura del 19% gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. L’importo dell’onere non può essere superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati. Si segnala che nel Mod. 730/2015, i Righi in cui indicare le spese relative agli interessi sono: • Rigo E7: vanno indicati gli interessi relativi ai mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale; • nei Righi E8-E12: vanno indicati le altre tipologie di interessi utilizzando la seguente codifica: 360 DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 QUADRO OE Codic ce 8 9 10 11 Tipolo ogia Intere essi per mutu ui ipotecari per p l’acquisto o di altri immoobili Intere essi per mutu ui contratti nel 1997 per recupero r ediilizio Intere essi per mutu ui ipotecari per p la costruz zione dell’abiitazione principale Intere essi per presstiti o mutui agrari a RIGO E7 - MUTUI IPOTECARI PER L’A ACQUISTO O DELL’AB BITAZION NE PRINCIPALE Il Rigo E7 è dedicato all’indicazione degli inte eressi passivi, pagati nel n 2014, peer mutui ipottecari contra atti per l’acquiisto di immobili adibitii ad abitazio one principale. NOZIONE E DI ABITAZIONE PRIINCIPALE Per abitazione principa ale si intend de quella ne ella quale il contribuentte o i suoi ffamiliari dim morano abitualmente. Perrtanto, la dettrazione spe etta al contriibuente acquirente ed in ntestatario ddel contratto o di mutuo, ana che se l’imm mobile è adibito ad abittazione princcipale di un suo familiarre (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il seccondo grado)). Nel caso d i separazion ne legale an nche il coniu uge separato o, finché non intervengaa l’annotazio one della se entenza di divvorzio, rientrra tra i familiiari. In caso di d divorzio, al coniuge c che ha trasferito o la propria dimora abitu uale spetta ccomunque il beneficio della detrazion ne per la qu uota di comp petenza, se presso l’imm mobile hanno la propria dimora abittuale i suoi familiari. TIPOLOGIE DI SPESE E Rientrano in questa tipologia di oneri: eressi passivvi; • gli inte • gli one eri accessori; • le quote di rivaluttazione a se eguito di cla ausole di indicizzazione; pagati nel 2014 a pre escindere da alla scadenzza della rata a, in dipend denza di mu utui ipotecari contratti per p l’acquisto d dell’unità imm mobiliare da adibire ad a abitazione principale. p La detrazio one spetta anche a se il mutuo è sttato stipulatto per acquistare un’ultteriore quotta di proprie età dell’unità im mmobiliare. Le e spese di cui si discute possono esssere portate e in detrazio one anche sse sostenute e per conto di fa amiliari a carrico. DOCUME ENTAZIONE E Il contribuente, per otte enere il ricon noscimento d della detrazione degli in nteressi passsivi sui mutu ui ipotecari per p l’acquisto d dell’abitazion ne principale e, deve pote er documentare che il mutuo m è statto contratto per l’acquissto dell’immobiile da adibire e ad abitazio one principa ale. In ordine a lla documentazione ch he i contribu enti che si avvalgono a dell’assistenzza dei CAF per la prese entazione dellle dichiarazzioni dei red dditi, devono o presentare e per ottene ere il riconosscimento de ella detrazio one degli intere essi passivi sui s mutui co ontratti per l’ acquisto de ell’abitazione e principale, in considerazione del fatf to che non sempre le banche b mutu uanti sono in n grado di atttestare le motivazioni m ddel mutuo ric conducibili alla a sfera perso onale del contribuente, l’Agenzia de elle entrate ha h stabilito una u sorta di gerarchia tra i docume enti che il contr ibuente deve presentare e ai CAF pe r vedersi ric conoscere l’a agevolazionee fiscale in questione: q DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 3 361 QUADRO E • • • il contribu uente può dimostrare d ch he l’agevola azione gli sp petta attraverso la maniffestazione della d volontà à di destina are la somm ma presa a mutuo all’accquisto dell’abitazione principale nnel contratto di compra-vendita o ovvero nel co ontratto di mutuo; m qualora cciò non sia avvenuto, il contribuen nte (come esplicitato ne ella circolaree n. 15/E/20 005) può ri-chiedere alla banca mutuante (c che potrà re ndere tale attestazione a solo qualorra disponga di tali infor-mazioni, per averle acquisite - ad esempio o - nel corso o dell’istrutto oria della prratica di fina anziamento)) un’espresssa dichiara azione in cui sia attestata a tale circos stanza; qualora la a banca non n sia in grad do di attesta are tale desttinazione, il contribuentee potrà ricorrrere alla di-chiarazio one sostitutivva di atto di notorietà a ai sensi dell’’art. 47 D.P.R. n. 445/22000, dichiarrando che ill mutuo è stato contra atto per l’acq quisto dell’ab bitazione principale, ass sumendosi l a responsab bilità penale e e civile delle dicchiarazioni rese; il CAF potrà à riconosc cere la deetrazione sulla base e dell’autod dichiarazione (risoluzion ne 22 dicem bre 2006, n. 147/E e cirrcolare 23 m marzo 2007, n. 17/E). SE EPARAZIO ONE LEGALLE Ne el caso di s eparazione legale anch he il coniuge e separato, finché f non intervenga l’’annotazione e della sen-tenza di divorrzio, rientra tra i familiari. In caso d di divorzio, al coniuge che ha trassferito la pro opria dimora a ab bituale spettta, comunqu ue, il benefic cio della dettrazione perr la quota di competenzza, se presso o l’immobile e ha anno la prop pria dimora abituale a i suo oi familiari. VARIAZION VA NE DI RESID DENZA La a detrazione e viene meno a partire dal d periodo o d’imposta successivo a quello inn cui l’abitazione non è più utilizzata ccome dimorra abituale (a ad eccezion ne del trasferimento per motivi di lavvoro o del ricovero per-manente in isstituti di ricovvero o sanittari. Nel casso in cui si manifesti m una delle due ultime casis stiche viene e ultteriormente richiesto ch he l’immobile e non risulti locato). Tu uttavia se il contribuente e torna ad adibire l’immo obile ad abittazione principale, in re lazione alle rate pagate e a decorrere d a tale mome ento, è poss sibile fruire n nuovamente della detraz zione. La coontinuità non n è un requi-sitto richiesto p per usufruire e della detra azione (C.M.. n. 55/E dell 14 giugno 2001). 2 Si ha diritto a lla detrazion ne anche se l’unità immo obiliare non è adibita ad d abitazionee principale entro e un an-no o a causa di un trasferim mento per motivi di lavorro avvenuto dopo l’acqu uisto. Si verifica varriazione di destinazione d e dell’immob bile adibito ad a abitazione e principale anche a se eguito di se-pa arazione leg gale ed effe ettiva, di sciioglimento o annullamento del ma atrimonio o di cessazio one dei suoii efffetti civili. Non si tiene conto del periodo interco orrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se e l’orig ginario contra atto di mutuo o per l’acquissto dell’abitaz zione principale viene esstinto e ne vie ene stipulato o uno nuovo, anch he con una ba anca diversa a, compresa l’ipotesi di su urrogazione per volontà del debitore,, prevista dall’art. 8 D.L. 31 ge ennaio 2007 7, n. 7. In tale ipotesi, co ome nell’ipoteesi di rinego oziazione dell mutu uo, il diritto alla a detrazion ne compete per un imp porto non su uperiore a q quello che risulterebbe r e con riferimento o alla quota residua di capitale de el vecchio mutuo, mag ggiorato de elle spese e onerri accessori correlati con n l’estinzione e del vecchio o mutuo e l’accensione d di quello nuovo. SO OGGETTI A APPARTEN NENTI ALLE E FORZE AR RMATE La a detrazione e è anche ricconosciuta per p gli intere essi passivi corrisposti da soggetti appartenen nti al perso-na ale in servizzio permanente delle Forze F Arma ate e Forze di Polizia ad ordinameento militare, nonché a qu uello dipend ente dalle Forze F di Poliz zia civile, in riferimento ai mutui ipo otecari per l’aacquisto di un u immobile e co ostituente un nica abitazio one di proprietà, a presccindere dal requisito dellla dimora abbituale. 36 62 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE TIPOLOGIA DI MUTTUI E LIMITII ALLA DETTRAZIONE Ai fini dei li miti di detrazione è necessario distiinguere: p dal 1ºº gennaio 1 993; • i mutuii stipulati a partire • i mutuii stipulati an nte 1993. Mutui stipulati a partire da al 1993 Mutui stip pulati ante 1993 La detrazione compete e su un imp porto massim mo di 4.000 euro e a cond dizione che ll’immobile sia ntro sei mes adibito ad abitazione principale en si, ovvero 1 anno per i mutui stipu lati dal 2001, dall’acquissto e che lo stesso sia avvenuto nei sei mesi, ovvero o 1 ann no, antecede enti o successivi alla da ata di stipula azione del co ontratto di mu utuo. La de etrazione spetta anche sse il mutuo è stato stipu ulato per acq quistare un’u ulteriore quotta di propriettà dell’unità immobiliare; la stessa no on compete, invece, per l’acquisto l di una pertinen nza dell’abiitazione principale (ad essempio: auto orimessa). Per i soli mutui m stipulatti nel corso d dell’anno 199 93 la detrazione è amm messa a co ondizione ch he l’unità imm mobiliare sia stata adibita a ad abitazio one principa ale entro l’8 giugno g 1994 4 La detraz zione compeete su un importo massim mo di 4.000 euro e per ciasscun intestattario del muttuo a condizione che l’im mmobile sia stato s adibito ad abitazione principale alla data dell’8 d dicemb bre 1993 e che c nella rim manente parrte dell’anno o e negli ann ni successivii il contribue ente non abb bia variato l’a abitazione prrincipale, se non per motivi di lavoro VARIAZIO ONE DI DES STINAZION NE Anche in ta al caso occorre distingue ere tra: • mutui sstipulati a partire p dal 1º gennaio 1993: se ne el corso dell’anno l’immoobile non è più adibito ad abitazione principa ale (per mottivi diversi d da quelli di la avoro o ricovero permannente in istituti di ricove ero o sanittari), per lo stesso anno la detrazi one spetta nell’intera misura; m dall’aanno successivo il contribuente e non ha più diritto alla detrazione; d • mutui sstipulati antte 1993: se nel corso de ell’anno l’immobile non è più adibitoo ad abitazione principa ale (per motivi diversi di lavoro) a partire dallo o stesso ann no la detrazione spetta su un imporrto massimo o di 2.065,8 83 euro per intestatario. MUTUO C COINTESTTATO STIP PULATO D DAL 1° GENNAIO 1993 In caso di ccontitolarità del mutuo, l’importo dii 4.000 euro o va suddiviiso tra i coinntestatari. CONIUGE E FISCALM MENTE A CARICO C In caso di m mutuo ipote ecario, stipulato dopo il 1° genna aio 1993, intestato ad entrambi i coniugi, il coc niuge fiscalmente a carico che ha sostenuto in nteramente la spesa pu uò fruire dellla detrazion ne per entrambe le quote e degli intere essi passivi. CASI RISO OLTI (PRASS SI AGENZIA A DELLE EN NTRATE) risoluzione e 14 La dettrazione dell 19% degli interessi pa assivi pagatti sul mutuo o contratto per p ottobre 2008, l’acquisto all’asta di un immobile (che l’ex proprietariio si rifiutava di rilasciare) n. 385/E compe ete anche se e il proprietarrio l’ha adibito ad abitazioone principale oltre il term mine di un u anno dall’’acquisto. Inffatti, per pote er usufruire ddella detrazio one è possib bile far rife erimento, in vvia analogica a, alla dispos sizione previista per l’acq quisto di imm mobili locati, in base a alla quale - ai a fini agevollativi - è neccessario che l’unità immo obiliare sia adibita ad d abitazione principale entro e un ann o dal rilascio o dell’immob bile da parrte dell’inquiliino, anziché dal momento o dell’acquissto. DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 3 363 QUADRO E circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, punto 4.4 Nell’ipotesi in cui l’originario contratto di mutuo, stipulato da uno solo dei coniugi per l’acquisto in comproprietà dell’abitazione principale, è estinto e sostituito da un nuovo mutuo cointestato ad entrambi i coniugi comproprietari, dei quali uno fiscalmente a carico dell’altro, è possibile usufruire della detrazione sugli interessi passivi anche per la quota di competenza del coniuge fiscalmente a carico. Resta inteso che la detrazione compete solo per gli interessi riferibili alla residua quota di capitale del precedente mutuo e nei limiti di 4.000,00 euro complessivi per entrambi i coniugi. circolare 23 L’art. 15, comma 1, lett. b), TUIR consente di continuare a fruire della detrazione aprile 2010, n. degli interessi passivi pagati per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione 21/E, punto principale anche nell’ipotesi in cui il soggetto trasferisca la propria abitazione prin4.5 cipale in un nuovo comune per motivi di lavoro. Il dipendente che fissi la nuova dimora abituale in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro non può continuare a beneficiare della detrazione con la conseguenza che, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono venute meno le predette esigenze lavorative, il contribuente perderà il diritto alla detrazione degli interessi circolare 1° Il coniuge donante può continuare a detrarre gli interessi a suo carico sulla prima luglio 2010, n. casa fino al momento in cui è rimasto comproprietario della stessa. In seguito, 39/E qualora ricorrano i presupposti prescritti dalla Legge, l’agevolazione si sposta sugli oneri finanziari pagati per il secondo mutuo. Comunque sia, l’importo complessivo annuo della detrazione non può superare i 4.000 euro. risoluzione 2 Per la quota interessi non detratta, in quanto coperta dal contributo regionale, il agosto 2010, contribuente può usufruire della detrazione del 19%, nel periodo d’imposta in cui n. 76/E ha restituito alla Regione il contributo indebitamente percepito. circolare 13 Nel caso di decesso di uno dei due coniugi cointestatario del mutuo, considerato maggio 2011, che la moglie e gli eventuali altri eredi subentrano comunque nel debito verso la n. 20/E banca, in presenza delle altre condizioni richieste, la detrazione per interessi passivi può essere riconosciuta agli eredi anche nel periodo che precede la regolarizzazione del contratto di mutuo tra gli stessi e la banca. L’eventuale pagamento dell’intera quota del mutuo da parte di un solo erede, consente a questi la detrazione degli interessi nella misura massima consentita, a condizione che tra gli eredi intervenga un accordo, nella forma della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico, da cui risulti il soggetto che assume l’obbligo del pagamento dell’intero debito relativo a detto mutuo. Detto accordo ha la finalità di documentare, ai fini fiscali, che il mutuo è pagato da uno solo degli eredi, dato che in assenza di modifiche contrattuali inerenti l’intestazione del mutuo, continuano ad essere debitori tutti gli eredi. In caso di mutuo intestato interamente ad un soggetto per l’acquisto della nuda proprietà di un immobile concesso in usufrutto al figlio, il nudo proprietario può esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati, rapportati all’intero valore dell’immobile, sempre che, naturalmente, risultino soddisfatte le altre condizioni richieste dalla disposizione agevolativa. Non può beneficiare della detrazione degli interessi passivi relativi al mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, il contribuente in servizio presso le Forze armate se è proprietario di un’altra unità immobiliare, anche se della stessa non può disporre in modo pieno ed esclusivo, perché gravata da un diritto di abitazione a favore di uno stretto congiunto. Gli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l’abitazione principale da entrambi i coniugi comproprietari dell’immobile possono essere detratti interamente dal coniuge che, a seguito di separazione, per effetto dell’“atto di trasferimento di diritti immobiliari in esecuzione di decreto di omologazione di separazione consensuale tra coniugi”, è diventato proprietario esclusivo dell’immobile e si è accollato - secondo lo schema del cd. “accollo interno” - le residue rate di mutuo, ancorché non sia intervenuta alcuna modifica del contratto di mutuo stipulato con l’Istituto di credito erogante, che continua a risultare cointestato ad entrambi i coniugi. Ciò a condizione che l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata e che le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal co- 364 DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 QUADRO E risoluzione 12 aprile 2011, n. 43/E circolare 1° giugno 2012, n. 19/E circolare 21 maggio 2014, n. 11/E circolare 21 maggio 2014, n. 11/E niuge proprietario, anche per la quota riferita all’ex coniuge. Stesso discorso vale in caso sentenza di separazione da cui risulti in capo al marito l’obbligo di assolvere il debito relativo al mutuo contratto per l’abitazione: in tal caso, il marito può detrarre gli interessi che corrisponde in relazione a detto impegno, anche se il mutuo è intestato all’altro coniuge, sempre che nei confronti del primo ricorrano le condizioni previste dalla norma per fruire del beneficio. Possono rientrare nella detrazione del 19% anche gli interessi prodotti sul conto accessorio dopo aver rinegoziato il mutuo per acquistare, costruire o ristrutturare l’abitazione principale. Infatti, secondo la Convenzione ABI-MEF per la rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati prima del 28 maggio 2008, la causa della rinegoziazione coincide con quella del contratto di mutuo, per il quale trova applicazione la norma TUIR che prevede la detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti, rispettivamente, per l’acquisto e la costruzione dell’abitazione principale; ne consegue la detraibilità anche degli interessi maturati sul conto di finanziamento accessorio aperto per rinegoziare il mutuo originario. Qualora il contribuente abbia costituito il deposito presso il notaio in un dato anno e il notaio depositario abbia emesso fattura per la somma imputata ad onorario nell’anno successivo in base all’art. 3 del D.M. 31 ottobre 1974, il relativo onere è detraibile dall’imposta dovuta per l’anno di costituzione del deposito in applicazione del principio di cassa di cui all’art. 15, comma 1, del TUIR. Del resto, il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 3 del D.M. 31 ottobre 1974 consente comunque al contribuente di conoscere, nei tempi utili per la liquidazione della dichiarazione dei redditi, la parte della somma versata a titolo di deposito che costituisce onere detraibile ai sensi dell’arti. 15, comma 1, lett. b), del TUIR. Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, su richiesta degli Uffici, la documentazione attestante data e importo del deposito e la fattura emessa dal notaio, con annotazione degli estremi del deposito cui si riferisce. Il contribuente che acquista un’unità immobiliare adiacente alla propria abitazione principale, con l’intenzione di accorparle, può fruire della detrazione per gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per detto acquisto, ai sensi del citato art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR, dopo che sia stato realizzato l’accorpamento, risultante anche dalle variazioni catastali relative ad entrambe le unità immobiliari, in modo da risultare un’unica abitazione principale. La condizione che anche il secondo mutuo sia stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale dovrà risultare dal contratto di acquisto dell’immobile, dal contratto di mutuo o da altra documentazione rilasciata dalla banca. In mancanza, la finalità del mutuo deve essere attestata dal contribuente mediante un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 (cfr. risoluzione n. 147/E del 2006). Naturalmente devono essere rispettate anche le altre condizioni previste dalla disposizione, quali il limite temporale che deve intercorrere tra l’accensione del mutuo, l’acquisto e la destinazione ad abitazione principale. In particolare l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, che deve avvenire nell’anno antecedente o successivo alla stipula del contratto di mutuo. Infine, nel caso in cui il mutuo relativo al secondo acquisto sia superiore al costo del secondo immobile, occorre rideterminare in proporzione l’importo degli interessi detraibili. A differenza di quanto previsto per l’acquisto, in caso di mutuo contratto per la costruzione dell’abitazione principale, la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall’altro coniuge. DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 365 QUADRO E COMPILAZI C IONE DEL RIGO E7 Ne el Rigo E7 d del Mod. 730 0 va indicato o l’importo d degli interessi passivi co orrisposti neel 2014 in dip pendenza dii mutui contrattti per l’acquisto dell’abita azione princcipale. nche le spes Si de evono indica are nel prese ente Rigo an se indicate nella n Sezionne “Oneri detraibili” della a Certiificazione Un nica con il Co odice 7. L’importo masssimo che può essere in ndicato, com munque, non n può superrare 4.000 eeuro. Intere essi passivi co orrisposti ne el 2014 Max x 4.000 RIGHI E8-E E12 - ALTR RE SPESE I Righi R da E8 a E12 sono o dedicati all’indicazione e delle spes se, sostenute nel 2014, per le qualii è possibile e fru uire della de etrazione d’im mposta del 19% o del 2 6% e che no on possono essere indiccati nei Righ hi preceden-ti (Codici da 8 a 37 e 99 della Tabella allegata a alle Istruzioni di compilaz zione del Mood. 730/2015 per la de-tra azione al 19 9% e codici 41 e 42 della Tabella a allegata alle e Istruzioni di d compilazioone del Mod d. 730/2015 5 pe er la detrazio one al 26%). Ne ella Colonna 1 deve essere indicato il Codice e nella Colo onna 2 il rela ativo importoo. MUTUI M IPOTTECARI PER R L’ACQUIISTO DI ALLTRI IMMO OBILI (COD DICE 8) È possibile de etrarre i com mpensi comunque deno ominati paga ati a soggettti di intermeediazione immobiliare in n dipendenza d ell’acquisto dell’unità im mmobiliare d a adibire. Il Codice 8 è dedicato alll’indicazione e degli interressi passivi, pagati nel 2014, per m mutui ipotec cari contrattii pe er l’acquisto di immobili diversi da quelli adib biti ad abitaz zione principale. Si de evono indica are nel prese ente Rigo an nche le spes se indicate nella n Sezionne “Oneri detraibili” della a Certiificazione Un nica con il Co odice 8. TIP POLOGIE DII SPESE Riientrano in q questa tipolo ogia di oneri: • gli interesssi passivi; accessori; • gli oneri a uito di claus ole di indiciz zzazione, • le quote di rivalutazzione a segu agati nel 20 014 a prescindere dalla scadenza d ella rata, in dipendenza a di mutui ippotecari contratti, prima a pa de el 1993, per l’acquisto dell’unità d imm mobiliare da a non adibire e ad abitazio one principaale. TIP POLOGIA D DI MUTUI E LIM MITI ALLA DETRAZIONE La a detrazione e è possibile solo per i mutui m stipulatti fino al 31 dicembre 1992. Inoltre, l’impo rto detraibile e non può su uperare 2.06 65,83 euro, per ciascun n intestatarioo del mutuo. 36 66 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE Più in detta aglio, occorre e distinguere e tra: • mutui sstipulati ante eriormente al a 1° gennaio o 1991: la detrazione, d sempre s nel ssuddetto limite di 2.065,83 rieuro, sspetta su qu ualsiasi tipo di immobile e e anche pe er motivi div versi dall’acqquisto (es. costruzione, c struttu razione, eccc.); ento ad imm mo• mutui sstipulati nel 1991 e 1992: la detraziione, entro il suddetto limite, spettaa con riferime bili adi biti ad abitazione divers sa da quella principale e solo nel ca aso di acquissto; artire dal 1° gennaio 199 93: non spetta alcuna detrazione. • mutui sstipulati a pa Per definire e il regime di detraibilità occorre verrificare la da ata di stipula del contrattto. Nel caso d i mutuo cointestato ai coniugi, o ognuno di es ssi può fruirre della detrrazione unic camente perr la propria quo ota di interesssi. Infatti, al a contrario d di quanto prrevisto per i mutui su abbitazione principale, non nè consentita l’imputazion ne della quotta dell’altro cconiuge anc che se fiscalmente a carrico. COMPILA AZIONE RIG GHI E8-E12 - CODIC CE 8 Nei Righi d da E8 a E12 2 del Mod. 730, con il Co odice 8, va indicato l’im mporto degli interessi pa assivi corrisp posti nel 2014 4 in dipende enza di mutu ui contratti, sstipulati prim ma del 1° gennaio 1993,, per l’acquis sto di immobili diversi dall’’abitazione principale. p L’importo m massimo che e può essere e indicato, co omunque, non può supe erare 2.066 euro. MUTUI CO ONTRATTI NEL N 1997 PER INTER VENTI DI RECUPERO R O EDILIZIO (CODICE 9) Il Codice 9 è dedicato o all’indicazio one degli intteressi pass sivi, pagati nel n 2013, peer mutui con ntratti nel 19 997 per interve enti di recup pero del pattrimonio ed dilizio. Tale possib bilità è stata prevista dall’art. 1, com mma 4, D.L. 31 dicembre e 1996, n. 6669, convertito dalla Leg gge 26 febbraio o 1997, n. 30 0. Si devono ind dicare nel presente Rigo o anche le spese indicatte nella Seziione “Oneri detraibili” de ella Ce ertificazione Unica con il Codice 9. TIPOLOGIE DI SPESE Rientrano in questa tipologia di oneri: eressi passivvi; • gli inte • gli one eri accessori; • le quote di rivaluttazione a se eguito di cla ausole di indicizzazione; pagati nel 2014 a presscindere dalla scadenza a della rata,, in dipendenza di mutu ui (non necessariamen nte ipotecari) ccontratti, ne el 1997, per effettuare in nterventi di recupero edilizio. TIPOLOGIA A DI INTERVE ENTI E LIMITI ALLA DETRA AZIONE La detrazio one è possib bile solo per i mutui stipu ulati nel 199 97 riguarda sia s immobili in proprietà à, ma anche e di terzi, utilizzzati, dal conttribuente, co on contratto a titolo onerroso, a titolo o gratuito o aad altro titolo o. Inoltre, l’im porto detraibile non può ò superare 2 2.582,28 eurro (limite rife erito all’amm montare com mplessivo de egli interessi). Se il contra atto di mutuo o è stipulato o da un con ndominio, la a detrazione e spetta a ciiascun cond domino in re elazione ai milllesimi di pro oprietà. DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 3 367 QUADRO E La a detrazione e, comunque e, spetta perr gli interesssi passivi in proporzione e al mutuo eeffettivamen nte utilizzato o a titolo di recu upero del pa atrimonio edilizio. Gli interventi d di ristruttura azione rilevanti sono (artt. 3, lett. a), b), c), d), D.P.R. n. 3800/2001): one ordinaria, cioè qu elle che riguardano opere di riparaazione, rinnovamento e • opere di manutenzio sostituzio one delle fin niture degli edifici e e que elle necessa arie ad integ grare e manntenere in efficienza e glii impianti ttecnologici esistenti; e aordinaria e e, cioè, le op pere e le mo odifiche neccessarie per rinnovare e • interventii di manutenzione stra sostituire e parti anche e strutturali degli d edifici, nonché perr realizzare e integrare i servizi igien nico-sanitarii e tecnolo ogici, semprre che non alterino i vo olumi e le superfici s delle singole uunità immob biliari e non n comportin no modifiche e delle destinazioni di u so; o e di risan namento co onservativo e, cioè, que elli rivolti a cconservare l’organismo o • interventii di restauro edilizio e ad assicura arne la funzionalità med diante un ins sieme sistem matico di opeere che, nel rispetto de-gli eleme enti tipologicci, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consenttano destina azioni d’uso o con essi compatibili. Tali interve enti compren ndono il con nsolidamento o, il ripristinoo e il rinnov vo degli ele-menti cosstitutivi dell’edificio, l’ins serimento d degli elemen nti accessori e degli imppianti richies sti dalle esi-genze de ell’uso, l’elim minazione de egli elementii estranei all’organismo edilizio; urazione ed dilizia, quell i rivolti a tra asformare gli organismii edilizi med diante un in-• interventii di ristruttu sieme sisstematico di opere che possono p porrtare ad un organismo o edilizio e in tuttto o in parte e diverso dall preceden nte. Tali inte erventi com mprendono ill ripristino o la sostituz zione di alccuni elemen nti costitutivii dell’edificcio, l’elimina azione, la mo odifica e l’insserimento di nuovi elem menti ed impiianti. Nel ccaso in cui siano s state sostenute s sp pese per inte erventi di recupero ediliziio inferiori all’ammontare e del m mutuo si dovvrà determina are l’importo degli interes ssi passivi de etraibili in pro roporzione alll’importo dell mutu uo effettivamente utilizzatto. e si è usufru uito di una maggiore m de etrazione pe er tali intere essi negli anni precedennti, gli stessi devono es-Se se ere indicati n nella Sezione II - Redditi soggetti a tassazione separata s - del d Quadro D D, Rigo D7. DO OCUMENTA AZIONE Pe er fruire di d etta detrazio one il contrib buente deve e aver cura di d conservarre la seguennte documen ntazione: • quietanza a di pagame ento degli intteressi relatiivi al mutuo;; sso è stato stipulato s perr realizzare gli g interventii • copia dell contratto di mutuo dal quale risultii che lo stes di recupe ero sopra de escritti; ntazione com mprovante le e spese di re ealizzazione degli interveenti medesim mi. • copia dellla documen COMPILAZI C IONE RIGH HI E8-E12 - CODICEE 9 Ne ei Righi da E8 a E12, del Mod. 73 30/2015, co on il Codice e 9 va indica ato l’importoo degli interressi passivii co orrisposti ne el 2013 in diipendenza di d mutui con ntratti, stipulati prima ne el 1997, perr l’acquisto interventi dii re ecupero edilizio. L’importo masssimo che può essere in ndicato, com munque, non può supera are 2.582 euuro. MUTUI M IPOTTECARI PER R LA COSTTRUZIONE DELL’ABITTAZIONE PRINCIPALE P E (CODIC CE 10) Il Codice 10 è dedicato all’indicazion a ne degli inte eressi passiv vi, pagati nel 2014, per m mutui ipotec cari contrattii er la costruzzione e ristrutturazione dell’unità à immobiliare da adibirre ad abitazzione principale. pe a 1, Legge 27 Ta ale possibilittà è stata prrevista dall’a art. 3, comma 2 dicembre e 1997, n. 4449. Si de evono indica are nel prese ente Rigo an nche le spes se indicate nella n Sezionne “Oneri detraibili” della a Certiificazione Un nica con il Co odice 10. 36 68 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE TIPOLOGIE DI SPESE Rientrano in questa tipologia di oneri: eressi passivvi; • gli inte • gli one eri accessori; • le quote di rivaluttazione a se eguito di cla ausole di indicizzazione, pagati nel 2014 a presscindere dalla scadenza a della rata, in dipenden nza di mutu i ipotecari contratti c perr la costruzione e e ristruttura azione dell’u unità immob biliare da adibire ad abita azione princcipale. TIPOLOGIA A DI INTERVE ENTI E LIMITI ALLA DETRA AZIONE La detrazio one è possib bile solo per i mutui, escclusivamente e ipotecari, stipulati s a paartire dal 1° gennaio 19 998 e riguarda g gli interventi realizzati in n conformità à al provvedimento di ab bilitazione coomunale che e autorizzi una u nuova costtruzione, compreso gli interventi dii ristrutturaz zione edilizia a di cui all’aart. 31, com mma 1, lett. d), Legge n. 45 57/1978. Inoltre, l’im porto detraib bile non può ò superare 2 2.582,28 eurro. In caso di contitolarità del contrratto di muttuo o di più contratti, il limite di 2.582,23 euro e è riferrito all’ammonta are complesssivo degli in nteressi ed o oneri. Ne el caso di un n mutuo per la costruzio one dell’abita azione princip pale intestato to al 50% fra a i due coniu ugi, pe er un immob bile di proprie età al 50% sse dalla docu umentazione fornita emeerge che le fa atture di spe esa so ono tutte inte estate al marito, è possib bile detrarre la quota di interessi paassivi spettan nte alla moglie, ind dicando sulla fattura che e la spesa è stata soste enuta al 50% %. In altre paarole, ove ric corrano gli altri a prresupposti, è possibile attestare a sullle fatture giu ustificative che le spesee di costruzio one sono sta ate so ostenute al 50% 5 da ciasc cun coniuge,, al fine di co onsentire al coniuge c nonn intestatario delle fatture e di po ortare in dettrazione la quota del 5 50% di interressi passivi corrispondeente alla prropria quota di inttestazione del mutuo (cirrcolare 9 mag ggio 2013, n. n 13/E). L’agevolaziione, inoltre, si applica solo s sulle sp pese effettiva amente rima aste a caricoo del contrib buente. L’importo d delle spese effettivamen e nte sostenute e è quello che risulta al termine deii lavori di co ostruzione o ristrutturazio one dell’immobile (circola are 3 maggi o 2005, n. 17/E). 1 Per importo o rimasto effettivament e te a carico si intende l’ammontare e degli inteeressi passiv vi riconducibili all’importo del mutuo affettivame ente utilizza ato per la copertura c delle spese relative alla costruzio one dell’immobiile. La a detrazione non spetta se i lavori di costruzio one non so ono ultimati entro il lim mite tempora ale nto ammini strativo che prrevisto dal provvedime p e ha consenttito la costruzzione dell’im mmobile stessso. Il diritto alla detrazione de ecade dal pe eriodo d’impo osta success sivo a quelloo in cui lo ste esso non è più p uttilizzato come e abitazione principale. NECESSARI PER P POTER USUFRUIRE U D DELLA DETRA AZIONE ELEMENTI N Per fruire d della detrazio one è neces ssario che: uella in cui intendono dimorare abittualmente il contribuente eo • l’unità immobiliare che si costruisce sia qu i suoi ffamiliari; • l’unità immobiliare e in costruzione sia adib bita ad abita azione princ cipale entro sei mesi dal d termine dei d lavori d di costruzion ne; • il mutu uo sia stipulato non oltrre sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto meesi successivi alla data di inizio d dei lavori di costruzione; se invece si tratta di mutui m stipula ati in data anntecedente al a 1° dicemb bre 2007, i termini son no di sei me esi, anteced enti o succe essivi, alla data d di inizioo dei lavori di d costruzion ne. Comun nque, il diriitto alla detrazione no on viene me eno se, per i ritardi i mputabili esclusivamen nte all’Amm ministrazion ne comunale e nel rilascio o delle abilitazioni amministrative ricchieste dalla vigente le egiDICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 3 369 QUADRO E • slazione edilizia, i lavvori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedennti o succes ssivi alla da-ta di stipu ula del contrratto di mutu uo; il contrattto di mutuo deve essere e stipulato d dallo stesso soggetto che avrà il posssesso dell’unità immo-ale. biliare a ttitolo di prop prietà o di altro diritto rea ES SEMPIO - TERMINI T PER P LA STIIPULAZION NE DEL MU UTUO Un n contribuen nte ha prese entato una DIA D in data 15 settembre 2014 perr la costruzioone della prropria abita-zio one principa ale. In tal caso, il contribuentte, per rispe ettare i term ini previsti dalla d norma,, può stipulaare, alternattivamente, ill mutuo entro: avori di costtruzione (15 marzo 2014 4); • sei mesi dalla data di inizio dei la mesi dopo la a data di inizio lavori (15 5 marzo 2016 6). • diciotto m e la detrazione in og getto è cu umulabile co on quella pprevista per l’acquisto o Si segnala, inoltre, che de ell’abitazione e principale soltanto pe er il periodo di durata della costruzione e per i sei mesi successivi all termine della costruzione. La d detrazione sp petta solo re elativamente agli interess si calcolati sull’importo s ddel mutuo efffettivamente e utilizzzato per il so ostenimento delle spese e relative alla a costruzione e dell’immobiile. Pertanto, nel caso in n cui l’ammontare del mutuo sia superiorre alle menzionate spes se documenntate, la dettrazione non n spettta sugli inte eressi che si riferiscono alla parte di mutuo ec ccedente l’aammontare delle d stesse.. Quallora per questi ultimi, pe er gli anni pre ecedenti, si è fruito della a detrazione,, è necessarrio che siano o dichiiarati nella Sezione II “Re edditi soggettti a tassazione separata”” del Quadro o D al Rigo D7. D FO ORZE ARMA ATE La a detrazione e è riconoscciuta, a pres scindere da l requisito della d dimora a abituale, aal personale e in servizio o pe ermanente d delle Forze Armate e Forze F di Poliizia ad ordin namento militare, nonchhé a quello dipendente e da alle Forze di Polizia civille, per l’acqu uisto di un im mmobile cos stituente unica abitazionne di proprie età. DO OCUMENTA AZIONE In merito alla documenta azione prob batoria, si prrecisa che il contribuente deve consservare: nze di pagam mento degli interessi pa assivi relativi al mutuo; • le quietan del contratto o di mutuo ip potecario da al quale risulti che esso è stato stipuulato per la costruzione e • la copia d dell’immo obile da adib bire ad abita azione princi pale; hieste dalla vvigente legis slazione edillizia; • le abilitazzioni amministrative rich della documentazione comprovante e le spese di costruzione e dell’immobbile. • la copia d 37 70 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE CASI RISO OLTI (PRASS SI AGENZIA A DELLE EN NTRATE) risoluzione e 7 set- È stata estesa a anche ai mutui m contratti per la cosstruzione o ristrutturazio one tembre 2007, 2 n. de ell’abitazione principale la a possibilità di attestare che il contra atto è stato stis 241/E pu ulato per la ccostruzione dell’immobile d e da adibire a abitazione e principale trat miite dichiarazzione sostitutiva di atto notorio effetttuata ai sensi dell’art. 47 00 resa dallo D.P.R. 445/200 o stesso contribuente. circolare 21 di- La a detrazione degli interes ssi passivi e relativi oneriri accessori pagati p in dipe encembre 2 2007, n. de enza di mutu ui garantiti da a ipoteca, co ontratti per laa costruzione dell’unità imi 390/E mo obiliare da a dibire ad abiitazione princ cipale si appplica anche in n caso di esttinzio one e successsiva stipula di un nuovo o contratto dii mutuo. Perr quanto riguarda a i mutui perr l’acquisto dell’abitazion d ne principalee - l’agevolaz zione è ricon nosc ciuta anche n nel caso in cu ui l’originario o contratto è estinto e ne viene stipula ato un no nuovo di iimporto non superiore alla residua qquota di capitale da rimborsa are, maggiora ata delle spe ese e degli on neri correlati . Stante il ca arattere unita ario de ell’operazione e di estinzione e accens sione del nuuovo mutuo, e la continu uità de el rapporto d i mutuo, è possibile p la conservazion c ne dei benefiici fiscali già rico onosciuti in re elazione al primo p contratto. Il manteenimento dei benefici fisccali ne el caso di surrroga nel rap pporto di mutuo per volonntà dello stesso debitore e, è es spressamente e previsto da al D.L. n. 7/2 2007, sulla pportabilità del mutuo. Con nside erata la strettta affinità tra le fattispecie e di mutuo pper l’acquisto dell’abitazio one principale e di mutuo per la costruzione della stesssa, per evitare di trattare e in mo odo differentte situazioni sostanzialmente identichhe, è possibiile conservarre i be enefici già ricconosciuti in relazione al primo contraatto. COMPILA AZIONE RIG GHI E8-E12 - CODIC CE 10 Nei Righi d da E8 a E12 2 del Mod. 730/2015, 7 c con il Codic ce 10, va ind dicato l’impoorto degli interessi passsivi corrisposti nel 2014 in dipendenza a di mutui ip potecari con ntratti, a partire dal 199 8, per la co ostruzione o ristrutturazio one dell’abita azione principale. L’importo m massimo che e può essere e indicato, co omunque, non può supe erare 2.582 euro. PRESTITI E MUTUI AG GRARI (CO ODICE 11)) Il Codice 1 11 è dedicato all’indicazione degli interessi pa assivi, oneri accessori e quote di indicizzazion ne, pagati nel 2 2014, relativvi a finanziam menti sia di esercizio ch he di migliora amento a brreve, medio o lungo term mine previsti dalla Legge per l’ordina amento agra rio. Si devono ind dicare nel presente Rigo o anche le spese indicatte nella Seziione “Oneri detraibili” de ella Ce ertificazione Unica con il Codice 11. TIPOLOGIE DI SPESE Rientrano in questa tipologia di oneri: eressi passivvi; • gli inte • gli one eri accessori; • le quote di rivaluttazione a se eguito di cla ausole di indicizzazione, pagati nel 2014 a presscindere dalla scadenza a della rata, in dipendenza prestiti o mutui agrarri. DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 3 371 QUADRO E LIM MITI ALLA DETRAZIONE Indipendentem mente dalla data di stipula del mutu uo, gli oneri sono detraiibili nei limitti del reddito o dominicale e e agrario dich hiarato. DO OCUMENTA AZIONE Pe er fruire di d etta detrazio one il contrib buente deve e aver cura di d conservarre la seguennte documen ntazione: • quietanzza di pagam mento degli interessi passsivi e relativ vi oneri acce essori; • copia dell contratto di mutuo. COMPILAZI C IONE RIGH HI E8-E12 - CODICEE 11 Ne ei Righi da E8 a E12 del d Mod. 730 0/2015, con n il Codice 11, va indicato l’importoo degli interressi passivii co orrisposti ne l 2014 in dip pendenza di prestiti o m utui agrari. L’importo masssimo che può essere in ndicato, com munque, non n può supera are la somm ma dei redditi dominicale e e agrario (riva alutati) dei re elativi terren ni. RESENZA DI PIÙ TIPOLOG GIE DI MUTU UI PR Ne el caso in c ui il contribu uente abbia stipulato pi ù tipologie di d mutui son no previste rregole specifiche per la a de etrazione de ei relativi inte eressi passiv vi. In particolare si possono presentare le seguenti ssituazioni: Compresen nza Regole R da seeguire M Mutuo per accquisto abita azione princi pa- Come detto d in prece edenza sonoo previsti i seguenti limiti: le (Rigo E7)) e mutuo per p acquisto o di • impo orto massim mo interessi detraibili su Rigo E7:: immobili dive ersi (Righi E8-E12, E Cod dice 4.000 euro; 8 8) • impo orto massimo o interessi deetraibili su Righi R E8-E12,, Codice 8: 2.066 euro. Nel cas so in cui un soggetto siaa intestatario o, contempo-rane eamente di entrambe e le ttipologie di mutuo è ne-cess sario verificarre l’importo ddel Rigo E7. In partic colare: • se l’importo l de el Rigo E7 è maggiore e di 2.066,, l’imp porto dei Rig ghi E8-E12 non concorrre al calcolo o della a detrazione; • se l’iimporto del Rigo R E7 è miinore di 2.066, la somma a degli importi dei Righi E7 edd E8-E12 no on può supe-rare 2.066 conco orre al calcoloo della detra azione M Mutuo per accquisto abita azione princi pa- In tal ca aso è possib bile il cumuloo degli interessi passivi,, le (Rigo E7)) e mutuo per p costruzio one però, so olo: a abitazione principale p (Righi E8-E E12, • per la durata dei lavori di cosstruzione, e C Codice 10) ccessivi al teermine dei lavori • per i sei mesi suc M Mutuo per in nterventi di ristrutturazio one La detrrazione indic cata nei Rigghi E8-E12, Codice 9 è e edilizia (Righ hi E8-E12, Codice C 9) e, al- compatibile: tternativamen nte, mutuo pe er acquisto a abi- • sia con c quella prevista per ggli interessi su s mutui perr ttazione princcipale (Rigo o E7) o mu utuo acqu uisto abitazio one principalee (Rigo E7); p per acquisto o di immobili diversi (Riighi • sia con c quella prevista per ggli interessi su s mutui perr E E8-E12, Cod dice 8) acqu uisto di immo obili diversi (R Righi E8-E12 2, Codice 8) 37 72 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE SPESE DI IISTRUZION NE (CODIC CE 13) Il Codice 1 3 è dedicato o all’indicazione delle sp pese di istru uzione, soste enute nel 20014, per le quali q è possibile fruire dellla detrazion ne d’imposta a. Si devono ind dicare nel presente Rigo o anche le spese indicatte nella Seziione “Oneri detraibili” de ella Ce ertificazione Unica con il Codice 13. TIPOLOGIE DI SPESE Sono detra aibili le spese e sostenute nel periodo o d’imposta, anche se riiferibili a piùù anni, per la a frequenza a di corsi di istrruzione seco ondaria, universitaria e di specializ zzazione universitaria, teenuti presso o istituti o università italia ane o straniere, pubbliche o private e. Non sono d detraibili le spese soste enute per l’a acquisto deii libri di testto, di strumeenti musicali, materiale di cancelleria né le spese e per i viaggi ferroviari, d di vitto e di alloggio a nece essarie per la frequenza a delle scuole. Per quanto o riguarda le e università, sono detra ibili sia le ta asse di imm matricolazionne ed iscrizio one, anche se riferibili a p iù anni (com mpresi gli anni fuori corsso) che le so oprattasse pe er esami di pprofitto e di laurea. Per gli istitu uti o universsità privati e stranieri l’a ammontare della d spesa su cui va caalcolata la detrazione d n non può essere e superiore a quella stab bilita per le ta asse e i con ntributi dei co orrispondentti istituti stattali italiani. Più precisa amente, in caso c di cors si universita ari esteri, oc ccorre fare riferimento alle corrispondenti spe ese previste pe er la frequenza di corsi similari s tenu ti presso l’U Università sta atale italianaa più vicina al domicilio fiscale del co ontribuente. CASI RISO OLTI (PRASS SI AGENZIA A DELLE EN NTRATE) Tipo ologia di spe ese Iscrizione e al corso di dottorato di ricerrca Frequenttazione di ma aster Corso pe er laureati prresso la scuola di d specializzazione per l’insegnamento secondario Partecipa azione ai tes st di accesso ai corsi di laure ea DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 Detraibilitàà SII. Infatti, il do ottorato di ricerca rappressenta un titollo conseguito oa se eguito di uno o specifico co orso previstoo dall’ordinam mento univerrsita rio per cons sentire ai laureati di acquuisire un gra ado di preparazio one necessa aria per svolgere attività di ricerca di alta qualificcazio one. Pertanto o, anche i co orsi di dottoraato di ricerca a possono co onsid derarsi “cors si di istruzione universitarria” al fine di poter usufru uire de ella detrazion ne. Si tratta di d una concluusione coere ente con la prece edente prass si amministra ativa che ha riconosciuto o la detrazio one pe er le spese di d iscrizione ai corsi di pperfezioname ento, ai corsii di sp pecializzazione e ai mastter post univversitari, con ntemplati, inssieme e ai dottoratti, dall’art. 3 del decretoo n. 270/2004 tra i titoli e i co orsi di studio universitari (risoluzione ( 117 febbraio 2010, 2 n. 11/E E). SII, a condizion ne che il mas ster: • sia assimilabile, per durata e struuttura dell’ins segnamento, a corsi universitari o di sp pecializzazio ne; • sia gestito da istituti universitari, puubblici o priva ati (circolare 19 maggio 200 00,n. 101/E, punto 8.2). guito dai laureati presso la scuola di specializzazzioSII. Il corso seg un ne e per l’inseg gnamento se econdario puuò essere considerato c co orso di istruz zione univerrsitaria (riso luzione 4 marzo m 2008, n. 77 7/E). cipazione ai test di acce esso ai corsii di SII. Le spese per la partec lau urea posson no essere co onsiderate sppese per istruzione e com me ta li detratte da all’imposta: lo svolgimennto della pro ova di prese elezio one, laddove e richiesto da all’ordinamennto universita ario, costituissce inffatti una co ondizione ind dispensabile per l’acces sso a corsi di isttruzione univ versitaria (risoluzione 11 marzo 2008, n. 87/E). 3 373 QUADRO E Tipologia di spese Contributi pagati all’università pubblica per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero Spese di iscrizione ai conservatori musicali Spese per corsi di laurea in teologia Detraibilità No. Non sono detraibili i contributi pagati all’università pubblica per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero, in quanto non possono essere assimilati alle “spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria”, ammesse invece al beneficio fiscale (circolare 1° luglio 2010, n. 39/E). SI. Più precisamente: • le spese sostenute per l’iscrizione ai nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati risultano detraibili al pari delle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari; • le spese sostenute per l’iscrizione ai corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili a quelle sostenute per la formazione scolastica secondaria. Il predetto Ministero ha, infatti, fatto presente che, in attesa che trovi piena attuazione la riforma della scuola secondaria che prevede l’istituzione dei licei musicali, i Conservatori sono obbligati per Legge ad assicurare a tutti la formazione base in materia musicale (circolare 13 maggio 2011, n. 20/E). SI. Le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia sono detraibili nella misura stabilita per corsi di laurea a indirizzo umanistico tenuti presso l’Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente che, per materie trattate e contenuto del piano formativo, presentino le maggiori analogie con il corso di laurea in teologia (circolare 9 maggio 2013, n. 13/E). SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI A CARICO Le spese sono detraibili anche se sostenute dal contribuente nell’interesse del coniuge, di figli e altri familiari a carico. In particolare: • se il documento è intestato ad uno solo dei genitori, la detrazione compete al genitore stesso; • se il documento indica solo il nome dello studente a carico, la spesa può essere suddivisa in parti uguali tra i genitori dichiaranti; se essi intendono ripartire la spesa in misura diversa dal 50%, devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento; inoltre, se un coniuge è fiscalmente a carico, l’altro può detrarre integralmente la spesa. LIMITI ALLA DETRAZIONE Le spese sono detraibili nel limite di quelle previste negli istituti e scuole statali. DOCUMENTAZIONE Per fruire di detta detrazione il contribuente deve aver cura di conservare la documentazione che attesti i versamenti sostenuti nel 2011 (ad esempio, i bollettini di c/c, le ricevute bancarie, ecc.). COMPILAZIONE RIGHI E8-E12 - CODICE 13 Nei Righi da E8 a E12 del Mod. 730/2015, con il Codice 13, va indicato l’importo delle spese di istruzione sostenute nel 2014, in misura non superiore a quella prevista per le tasse e i contributi dei corrispondenti istituti statali. 374 DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 QUADRO OE SPESE FUN NEBRI (CO ODICE 14) Il Codice 14 è dedicato o all’indicaziione delle sp pese funebri, sostenute nel 2013, pper le quali è possibile frruire della dettrazione d’im mposta. Si devono ind dicare nel presente Rigo o anche le spese indicatte nella Seziione “Oneri detraibili” de ella Ce ertificazione Unica con il Codice 14. TIPOLOGIE DI SPESE Sono detraibili le spese e funebri sostenute in d dipendenza della d morte di familiari, indicati nell’’art. 433 c.cc. e di affidati o affiliati. In particola are, possono o essere detratte le spesse sostenute e con riferim mento al deccesso dei se eguenti familiari: ge, anche se e legalmente e ed effettiva amente sepa arato; • coniug • figli leg gittimi, legittimanti, naturali riconoscciuti, adottivii, affidati e affiliati; a • discen denti dei figli, anche naturali; enti prossimii, anche natu urali; • genitorri e ascende • adottan nti; • generi e nuore; a; • suocerro e suocera • fratelli e sorelle ge ermani o unilaterali, con precedenza a dei german ni sugli unilaaterali. La detrazio one spetta an nche se i fam miliari non ssono a carico o. LIMITI ALLA A DETRAZION NE L’importo, rriferito a ciasscun decess so, non può superare eu uro 1.549,37 7. In caso di p più soggetti che sosteng gono le spesse relative allo stesso de efunto, restaa fermo, ai fini f della detrazione, il sud ddetto limite e massimo complessivo di 1.549,37 euro. Te enendo conto o sempre de el suddetto li mite, per le spese sostenute per lo sstesso deces sso in due an nni se eparati (ad essempio, dece esso avvenu uto a dicembre 2013 con sostenimentto delle spes se per funera ale, sp pese per lap pide sostenutte a gennaio o 2014) è po ossibile detra arre i relativii importi nellle dichiarazio oni prresentate perr gli anni inte eressati. DOCUMEN NTAZIONE Per fruire d di detta detra azione il con ntribuente de eve aver curra di conservare la docuumentazione e che attestii le spese soste enute (ad essempio, fattu ure, ricevute e, ecc.). La a spesa fun nebre può essere e detra atta da più persone che c l’hanno o sostenuta a, anche se e il do ocumento co ontabile (ricevuta o fatturra) è intestato o rilascia ato ad una ssola di esse e, a condizio one ch he nel docum mento contab bile originale e sia annota ata una dich hiarazione d di ripartizion ne della spe esa so ottoscritta dallo stesso inttestatario de l documento o. COMPILA AZIONE RIG GHI E8-E12 - CODIC CE 14 Nei Righi d da E8 a E12 2 del Mod. 730/2015, 7 co on il Codice e 14, va indicato l’imporrto delle spe ese funebri sos stenute nel 2014, in misura non su uperiore a 1. 549 per ogn ni decesso.. Ne el caso di più ù eventi, occ corre compila are più Righi da E8 a E12 riportando in ognuno di d essi il Codice 14 4 e la spesa relativa a cia ascun decessso. DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 3 375 QUADRO E SP PESE PER A ADDETTI ALL’ASSISTE ENZA PERSSONALE (C CODICE 15 5) Il Codice 15 è dedicato all’indicazion a ne delle spesse, sostenutte nel 2014, per addetti all’assistenza persona-le, per le qualli è possibile e fruire della detrazione d’imposta. Si de nche le spes evono indica are nel prese ente Rigo an se indicate nella n Sezionne “Oneri detraibili” della a Certiificazione Un nica con il Co odice 15. POLOGIE DII SPESE TIP So ono detraibi li le spese sostenute s per gli addettti all’assiste enza personale nei casii di non autosufficienza a ne el compimen nto degli atti della vita qu uotidiana. So ono conside erati non auttosufficienti nel compime ento degli atti della vita quotidiana i soggetti ch he non sono o in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le l funzioni fisiologiche f e provvedere all’igiene e pe ersonale, di deambulare e, di indossa are gli indum menti. nte anche la Inoltre, può e ssere considerata non autosufficien a persona che necessitaa di sorveglianza conti-nu uativa. Lo o stato di no on autosufficcienza deve risultare da certificazion ne medica. La a detrazione e non compe ete pertanto o per spese di assistenza sostenute a benefic io di soggettti come, ad d es sempio, i ba ambini quan ndo la non autosufficie a enza non si ricollega all’esistenzaa di patolog gie. La a detrazione e spetta anch he per le spe ese sostenu ute a favore dei seguentti familiari, nnon rilevando o il fatto che e qu uesti siano fiscalmente a carico o meno m del con ntribuente: • coniuge; effettivamen nte e legalme ente separa to; • coniuge e • figli naturrali, adottivi, affiliati a afffidati; e, in loro mancanza, asc cendenti pro ossimi; • genitori e • adottanti;; • generi e nuore; • suocero e suocera; he unilaterali. • fratelli e ssorelle, anch MITI ALLA DETRAZIONE LIM o detraibili per Le e spese sono p un imporrto non supe eriore a euro o 2.100,00. Inoltre, è posssibile fruire della d detraziione solo se e il reddito complessivo c o non supeera euro 40.000,00. Nel llimite di redd dito deve ess sere computa tato anche il reddito dei fabbricati f asssoggettato alla a cedolare e secc ca sulle loca azioni. Il limite di 2.1 con riferime 100 euro de eve essere considerato c ento al singolo contribuuente a pres scindere dall nu umero dei so oggetti cui si riferisce l’a assistenza. Se e un contrib buente ha so ostenuto spe ese per sé e per un fam miliare, l’imp porto su cui calcolare la a detrazione e no on può esse re comunqu ue superiore a euro 2.10 00,00. Ne el caso in ccui più familliari hanno sostenuto s s pese per as ssistenza rifferite allo sttesso familia are, il limite e massimo di eu uro 2.100,00 0 deve essere ripartito ttra coloro ch he hanno sos stenuto la sppesa. 37 76 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE DOCUMEN NTAZIONE Le spese d devono risulttare da idon nea docume entazione, che c può anc che consisteere in una ricevuta debitamente firma ata, rilasciatta dall’addettto all’assiste enza. mi anagrafic La docume entazione de eve contene ere gli estrem ci e il Codic ce fiscale deel soggetto che effettua a il pagamento o e di quello che presta l’assistenza . Se la spes sa è sostenu uta in favore di un familiare, nella riccevuta devon o essere ind dicati anche gli estremi a anagrafici e il Codice fis scale di quesst’ultimo. COMPILA AZIONE RIG GHI E8-E12 - CODIC CE 15 Nei Righi da E8 a E12 E del Mod d. 730/2015 5, con il Co odice 15, va indicato ll’importo de elle spese per p l’assistenza a personale in ipotesi di non autosu ufficienza ne el compimen nto degli attii di vita quotidiana, sostenute nel 20 014. Il limite massimo di 2.1 100 euro va riferito al sin ngolo contribuente a pre escindere daal numero dei d soggetti cui c si riferisce l’assistenza. Nel caso in n cui più con ntribuenti ab bbiano soste enuto le spese con riferimento allo stesso familiare, l’importo teorico devve essere divviso tra i sog ggetti che ha anno sostenuto la spesa a. SPESE PER R ATTIVITÀ À SPORTIVE E PER RAG GAZZI (CO ODICE 16) Il Codice 1 16 è dedicatto all’indicaz zione delle sspese, soste enute nel 20 014, per attiività sportive e praticate dai d ragazzi di e età compresa tra i 5 e i 18 anni, perr le quali è possibile fruirre della detrrazione d’imposta. Si devono ind dicare nel presente Rigo o anche le spese indicatte nella Seziione “Oneri detraibili” de ella Ce ertificazione Unica con il Codice 16. TIPOLOGIE DI SPESE Sono detraibili le spese e sostenute per l’iscrizio one annuale e e l’abbonamento, per i ragazzi di età e compre esa tra 5 e 18 anni, ad asssociazioni sportive, s pallestre, piscin ne ed altre strutture ed impianti sp portivi destin nati alla pratica a sportiva dilettantistica a rispondentti alle caratteristiche individuate con D.P.C.M. 28 marrzo 2007. RE SPORTIV VE IDONEE E STRUTTUR Associazzioni sportive Palestre, piscine, alltre strutture e ed impianti sportivi destinati d alla a pratica sp portiva diletta antistica Società ed e associazio oni sportive ddilettantistich he di cui all’a art. 90, comm ma 17 ss., Legge n. 2889/2002, che e recano ne ella propria denominazion ne sociale l’eespressa ind dicazione de ella finalità sp portiva e dellla ragione o denominazione sociale dilettantistic ca. o destinati all’’esercizio de ella Impianti, comunque organizzati, pratica sp portiva non professionalee, agonistica a e non ago onistica, ivi compresi gli impianti poolisportivi, ch he siano gesstiti da sogge etti giuridici diversi d da quuelli di cui al a punto preccedente, pu ubblici o priv vati, anche inn forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norrme del Codiice civile. Pu ur in assenza a di una specifica norma , in considerrazione del principio p di unnità del perio odo d’imposta a il re equisito dell’e età può riten nersi comun que soddisfa atto anche nel n caso in ccui sussista per una so ola pa arte del periiodo d’impo osta (circolarre 4 aprile 20 008, n. 34/E). La detrazio one spetta anche a per le spese sosttenute non solo s a favore e dei figli m ma anche di altri familia ari fiscalmentte a carico. DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 3 377 QUADRO E LIM MITI ALLA DETRAZIONE L’importo, rife erito a ciascu un ragazzo, non può sup perare 210 euro. e In altre parole e, il tetto massimo di 210 0 euro è rife erito a ciascu un figlio e no on a ciascunn genitore. Pe ertanto, il lim mite di detrazzione rimane tale anche e se la spesa a è sostenutta da entram mbi i genitorii. ES SEMPIO DII CALCOLO O DELLA D DETRAZIO ONE PER ATTIVITÀ A S SPORTIVA In caso di una a spesa com mplessiva di 500 euro pe er l’attività sportiva s di due figli sosteenuta da en ntrambi i ge-nittori al 50%, la detrazion ne massima a spettante p per ciascuno o dei genitorri è pari a: 2210 x 2 x 19 9% x 50% = 39 9,90 euro. DO OCUMENTA AZIONE Ai fini della de etrazione, la a spesa è ce ertificata da bollettino bancario b o postale, p ovvvero da fattu ura, ricevu-ta a o quietanzza di pagam mento rilasc ciata dai sog ggetti sopra indicati, rec cante l’indiccazione (D.M M. 28 marzo o 20 007): • della ditta a, denomina azione o ragione sociale e e della sed de legale, ov vvero - se peersona fisica a - del nome e cognome e e della resiidenza, nonc ché del Cod dice fiscale, dei d soggetti di cui sopraa; gamento; • della cau sale del pag tà sportiva e esercitata; • dell’attivit esa; • dell’impo rto corrispossto per la prrestazione re anagrafici de el praticante e l’attività sp portiva e del Codice fisc cale del sogggetto che efffettua il pa-• dei dati a gamento (Vedi anch he Comunica ato 30 marzzo 2007 - Ministero M per le Politichhe giovanili e le attività à sportive) . Nell’ipotesi in cuii alcuni com muni stipulin no accordi con c associaz zioni sportivve, palestre, piscine, perr la fre equenza delle attività di nuoto, n ginnasstica ecc., da a parte di ragazzi tra i cinnque ed i dic ciotto anni dii età, ai fini della detrazione d per le spese per attività sportive s svoltte dai ragazzzi tra i cinque e i diciotto o anni di età, son no sufficientti il bollettin no di c/c intestato diretttamente al Comune e la ricevuta a comp plessiva che e rilascia l’ass sociazione ssportiva con l’elenco l dei ragazzi r che hhanno freque entato i corsii sporttivi, purché siano s riportatte le indicazio oni di cui sop pra (circolare e 13 maggio 2011, n. 20//E). OME DOCU UMENTARE LE SPESE CO Tip po di versam mento Versamento o postale o bancario b Versamento o diretto 37 78 Documento giusstificativo Bolletttino di versa amento in coonto correntte postale o banca ario. Fattura a, ricevuta o quietanza ddi pagamento o contenente e i seguenti dati: azione o ragiione sociale e della sede e • dittta, denomina leg gale, ovvero - se personaa fisica - nom me cognome e e residenza, r no onché Codicce fiscale, de ei soggetti dii cui sopra; usale del pag gamento; • cau • attiività sportiva esercitata; • imp porto corrisposto per la pprestazione resa; • datti anagrafici del d praticantte l’attività sp portiva e Co-dic ce fiscale del soggetto chee effettua il pagamento. p DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE COMPILA AZIONE RIG GHI E8-E12 - CODIC CE 16 Nei Righi d da E8 a E12 2 del Mod. 730/2015, 7 co on il Codice e 16, va indiicato l’imporrto delle spe ese per attivvità sportive pra aticate da ra agazzi di età à compresa ttra i 5 e i 18 8 anni, sostenute nel 20114, in misura non superriore a 210 eu uro per ciasccun ragazzo. Se e la spesa rig guarda più di un ragazzo o, vanno com mpilati più Rig ghi da E8 a E E12 riportand do in ognuno o di esssi il Codice 16. SPESE PER R INTERME EDIAZIONE E IMMOBILLIARE (CO ODICE 17) Il Codice 1 7 è dedicato all’indicaz zione delle sspese, soste enute nel 2013, per com mpensi comu unque denom minati pagati a soggetti di d intermedia azione immo obiliare in dipendenza dell’acquisto d o dell’unità immobiliare da adibire ad a abitazione principale. p Si devono ind dicare nel presente Rigo o anche le spese indicatte nella Seziione “Oneri detraibili” de ella ertificazione Unica con il Codice 17. Ce L’agevolaziione spetta anche per l’acquisto d di diritti realii diversi dalla piena prooprietà, a condizione c c che l’immobile ssia adibito ad a abitazione e principale.. Va però prrecisato che, poiché l’aggevolazione è subordina ata alla condizzione che l’’immobile sia s adibito a ad abitazion ne principale, il benefficio viene meno qualo ora l’acquisto d dell’immobile e non è stato o concluso ( circolare 4 aprile a 2008, n. 34/E). Inoltre, la d detrazione sp petta anche se: • è stato o stipulato un contratto preliminare a condizion ne che esso sia registraato. Però, va a ricordato che c l’agevo olazione è subordinata s alla condizio one che l’im mmobile sia adibito a ad a bitazione prrincipale, il beb neficio o viene meno o se l’acquis sto dell’immo obile non vie ene concluso o. Poiché il preliminare di vendita non producce effetti rea ali, se le partti non giung ono alla stip pula del contratto definittivo, la detra azione opera ata in sede e di dichiara azione dei re edditi dovrà essere restituita. Se l’a acquisto è efffettuato da più propriettari detraz ione deve essere e riparrtita in ragio one della percentuale p di proprietàà (risoluzion ne 30 genna aio 2009, n n. 26/E); • le spesse sono statte pagate prrima del com mpromesso e del rogito purché sian o state sosttenute in occcasione d dell’acquisto o (circolare 1° 1 luglio 201 0, n. 39/E). • Se e l’acquisto è effettuato da d più proprrietari, la detrrazione, nel limite compllessivo di 1.0 000 euro, de eve esssere ripartita a tra i comprroprietari in ra agione della percentuale e di proprietà . In particola are: • in caso di acquisto di im mmobile da p parte di due soggetti e fattura f per inntermediazione immobilia are inttestata ad uno u solo di essi: e al fine di ammetterre pro-quota al beneficioo della detra azione anche e il co omproprietario che non è indicato ne ella fattura, è necessario o integrare ill documento o annotandovvi i da ati di quest’ultimo; • in caso di acquisto a di immobile da a parte di un u solo prop prietario e faattura per in ntermediazio one co ointestata all’acquirente e ad un altro o soggetto: al a fine di consentire la deetrazione dell’intero impo orto all’unico proprrietario è nec cessario inte egrare la fatttura, annotan ndo che l’oneere per l’inte ermediazione eè sta ato sostenutto interamentte da quest’u ultimo; • in caso di fattura f per intermediazio one intestata a esclusivam mente ad unn soggetto (ad esempio o il co oniuge) che non sia prop prietario dell ’immobile: le e spese per l’intermediazzione non possono esse ere de etratte neancche dal proprrietario dell’im mmobile (circ colare 13 ma aggio 2011, nn. 20/E). LIMITI ALLA A DETRAZION NE È possibile detrarre i compensi c co omunque de enominati pa agati a soggetti di interm mediazione immobiliare in dipendenza a dell’acquissto dell’unità à immobiliare e da adibire e ad abitazio one principaale per un im mporto non sus periore a 1..000 euro per ciascuna a annualità.. Se l’unità im mmobiliare da d adibire ad a abitazione e principale è acquistata a da più sogggetti, la detrazione nel limite di 1.00 00 euro va ripartita fra i compropriettari, in base alla percentuale di propprietà. DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 3 379 QUADRO E L’imp porto di 1.000 euro cos stituisce il li mite massim mo cui commisurare la detrazione in relazione e all’intera spesa sostenuta per p il compe enso versatto agli intermediatori im mmobiliari pe er l’acquisto o dell’u unità immobiiliare da adib bire ad abitazzione principale. Inoltrre, la possibilità di portarre in detrazio one quest’one ere si esauris sce in un un ico anno di imposta. DO OCUMENTA AZIONE etrazione, la Ai fini della de a spesa è certificata da a apposita documentazio one rilasciatta dall’interm mediario im-mobiliare (fatttura, ricevuta a, ecc.). Tu uttavia, può essere utile e anche cop pia del rogitto notarile re elativo alla compravenddita dell’imm mobile in cuii so ono riportati:: • l’ammonttare della sp pesa sostenu uta; mento; • le modaliità di pagam o di partita IV VA o Codice e fiscale dell ’agente imm mobiliare. • il numero SP PESE PER C CANONI DI D LOCAZIONE SOSTTENUTE DA A STUDENTTI FUORI SEEDE (CODIICE 18) Il Codice 18 è dedicato all’indicazion a ne delle spe ese, sostenu ute nel 2014 4, anche perr familiari fis scalmente a ca arico, dagli sstudenti universitari isc cr itti ad un ccorso di laurea presso un’università tà distante almeno a 100 0 ch hilometri da al comune di d residenza a e comunq ue situata in n un’altra provin cia risspetto a quella di resi-de enza. Inoltre, l’unità à immobiliare e deve esse ere situata n nello stesso comune in cui ha sedee l’università o in un co-mune limitrofo o. Le e spese si rifferiscono: • ai canonii di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 9 dic cembre 19988, n. 431; c di ospitalità, o no onché agli atti a di assegnazione in ggodimento o locazione,, • ai canon i relativi a contratti università, collegi universitari legalm mente riconosciuti, entii stipulati ccon enti per il diritto alllo studio, u senza fin ne di lucro e cooperative e. nche le spes Si de evono indica are nel prese ente Rigo an se indicate nella n Sezionne “Oneri detraibili” della a Certiificazione Un nica con il Co odice 18. a norma fa rriferimento ai a contratti dii locazione sstipulati ai sensi della Le egge n. 431//1998 e ad altri a contrat-La ti abitativi stip pulati con so oggetti individuati dall’o rdinamento nazionale (collegi univeersitari legalmente rico-no osciuti, enti ssenza fine di d lucro, ecc..), in tal mod do escludendo dall’agev volazione i ccontratti stipu ulati in base e a normative p proprie di alttri ordinamenti e si appl ica agli stud denti che allo oggiano nel territorio na azionale (In-terrogazione - Camera de ei deputati - Commission ne Finanze - 27 novemb bre 2008, n. 5-00661). Inoltre, non riguarda le lo ocazioni di im mmobili all’e estero (circolare 21 aprile 2009, n. 118/E) e non può essere e ap pplicata in ca aso di contra atti di subafffitto (circolarre 23 aprile 2010, n. 21//E , punto 4..3). dal 1° gennaio 2012, la La L Legge Comun nitaria 2010 (Legge n. 2 17/2011) ha a ampliato, a decorrere d a detra azione dei ca anoni di loca azione per g gli studenti universitari an nche agli stuudenti italiani iscritti a un n corso o di laurea presso p un’un niversità ubiccata nel territtorio di uno stato s membrro dell’Unione europea o in un no degli stati aderenti all’Accordo sulllo spazio eco onomico europeo che soono inclusi ne ella white listt di cu ui al decreto del d ministro dell’Econom d ia e finanze emanato ai sensi s dell’artt. 168-bis TU UIR. SP PESE SOSTEN NUTE PER FA AMILIARI A CARICO C La a spesa è d etraibile dall contribuentte anche ne el caso in cu ui sia sosten nuta nell’inteeresse del coniuge, c deii fig gli o di altri ffamiliari a ca arico. 38 80 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE Non è richi esto che il contratto c di locazione siia intestato allo studente; può esseere intestato anche al so oggetto a cui è a carico. La detrazio one spetta al genitore in ntestatario d el documento di spesa.. Se il docum mento è inte estato allo studente, la sp pesa può esssere suddiv visa in parti uguali tra i genitori dichiaranti; se essi intendo ono ripartire e la spesa in m isura diversa dal 50%, devono d anno otare la perc centuale di ripartizione r nel documento; inoltre, se un coniuge e è fiscalmen nte a carico o, l’altro può ò detrarre inttegralmente la spesa (ssempre nel limite di 2.6 633 euro). LIMITI ALLA A DETRAZION NE La detrazio one spetta su u un importo o massimo d di 2.633 euro o. Inoltre: ni eventualmente spettannti per i can noni di locazzio• la detr azione non è cumulabile con le altrre detrazion genere, va scelta s quella a più conven niente); ne (in g • in caso o di contribu uti ricevuti a sostenimen nto del canon ne di affitto, tali importi vanno detra atti dalla spe esa totale; a rapportata al periodo di d tempo durrante il quale e l’immobile preso in afffitto è adibito o dallo stude en• non va te a prropria dimora a abituale. L’importo d i 2.633 euro o va inteso come c limite m massimo applicabile a nucleo n familiiare a prescindere: mero dei contratti di locazione stipu ulati; • dal num • dal num mero dei figli studenti un niversitari fisscalmente a carico. DOCUMEN NTAZIONE Ai fini della detrazione, la spesa è certificata d da: del contratto o di locazione, regolarm ente registra ato, o dal co ontrato di os pitalità; • copia d • ricevutte di pagame ento del can none di locazzione. PREMI DI ASSICURA AZIONE (C CODICI 36 6 E 37) II Codici 36 6 e 37, di nu uova istituzio one, sostituisscono il vec cchio Codice e 12 dedicatoo all’indicazione dei pre emi di assicurazzione. Lo o sdoppiame ento si è reso o necessario o a causa delle nuove dis sposizioni inttrodotte dall’art. 12 del D.L. D n. 102/2013, che, c per il 2014, prevede nuovi limiti per p la detraziione. Infatti: -p per i premi relativi r alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (Cod dice 36), l’importo massim mo no on deve supe erare 530 eu uro; - per i premi relativi alle e assicuraz ioni aventi ad oggetto il rischio ddi non autos sufficienza nel n co ompimento degli d atti della a vita quotidia ana (Codice e 37) il limite è di 1.291,144 euro. Si devono ind dicare nel presente Rigo o anche le spese indicatte nella Seziione “Oneri detraibili” de ella Ce ertificazione Unica con il Codice 36 e 37. TIPOLOGIE DI SPESE La detrazio one spetta per p determin nate fattispe ecie di polizze; in partic colare occorrre distingue ere a secon nda della data d di stipula: DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 3 381 QUADRO E Data di stipula s o rinnovo de ella polizza Entro il 31 1 dicembre 2000 (4) A partire dal 1° gennaio 2001 Condizio oni per la dettrazione e p particolarità • Il contrratto di assic curazione dev ve avere durrata non inferiore a 5 an-ni, a de ecorrere dalla data di stip pulazione; • deve e essere vietata la concess sione di presstiti nel sudd detto periodo o di dura ata minima. Se l’assicu urato esercitta il riscatto dell’assicuraz d zione entro i primi 5 annii dalla stipu ula (ad eccez zione del decesso), vienne meno il diiritto alla de-trazione e i premi perr i quali si è usufruito deella detrazione sono as-soggettati a tassazione e separata. Se la pol izza è mista a, infortuni/m malattia è neecessario in ndividuare la a quota di p premio che copre c il risch hio infortuni, poiché solo o questo può ò essere de tratto. Infatti, la polizza malattia m non è detraibile. La detraziione spetta solo s per i premi relativi a contratti ch he coprono i seguenti rrischi: • morte ((anche in caso di contrattti di tipo mistto, per la solla parte rela-tiva al rrischio morte e) (1); • invalidiità permanen nte non inferriore al 5% da qualsiasii causa deri-vante ((malattia o in nfortuni) (2); • non au utosufficienza a nel compim mento degli atti della vita a quotidiana a (3). Nel caso d di polizza mista malattia a/infortuni, see offre garan nzie di risar-cimento a anche in caso di invalidità inferiore aal 5%, la dettrazione è ri-conosciuta a per la sola a quota del premio p riferibbile alla cope ertura del ri-schio di in nvalidità supe eriore al 5%. Lo stesso dicasi per le e polizza che coprono il rischio di no on autosuffi-cienza uniitamente ad altri rischi. In caso dii polizza mis sta rischio morte, l’importto incassato a scadenza a o in segui to a riscatto in permanenza in vita ddell’assicurato o costituisce e reddito di capitale (ai sensi dell’arrt. 44, comm ma 1, lett. g-q quater TUIR)) relativame ente all’ammontare maturato per la pparte dei pre emi che han-no fruito d della detrazio one. Note: (1) Rientran no tra i contratti di assiccurazione finalizzati alla copertura deel rischio di morte quellii che prevedo ono, in altern nativa, • l’erogazione della pre estazione essclusivamentte in caso di morte; p sia in caso o di morte sia s in caso di permane enza in vita a • l’erogazione della prestazione s de l contratto stesso s o di riiscatto primaa della scade enza (cosid-dell’assiccurato alla scadenza detti con ntratti di tipo “misto”); in tal caso la detrazione d spetta solo inn relazione alla a parte dell premio riferibile al ris schio di morte e. o all’assicura azione del risschio di invallidità va chiarito che: (2) Riguardo • nel caso o in cui la polizza malattia a o infortuni sia finalizzata a garantirre un risarcim mento anche e in caso di invalidità inferiore al 5%, la detra azione spetta a solo con rriferimento alla parte dell premio relativo r alla copertura c de l rischio di in nvalidità non inferiore al 55%; detta qu uota (in valo-re assolu uto o percentuale) deve e essere indica ata separatamente nel coontratto di po olizza e nelle e comuniccazioni annua ali all’assicurrato; • rimangon no comunqu ue escluse d alla detrazio one le somm me versate peer garantire la copertura a del rischio di invalidittà temporane ea, anche se e totale. (3) Sono co onsiderati non n autosufficie enti, i soggettti che, in alte ernativa: • sono inccapaci di svolgere, anche e solo in parte e, almeno un na delle seguuenti attività; • assunzio one di alimen nti; • espletam mento delle fu unzioni fisiolo ogiche e dell’igiene perso onale; • deambullazione; • indossarre gli indume enti; • necessitano di sorveglianza conttinuativa. Inoltre, è ne ecessario risp pettare i seg uenti requisiti: • i contrattti devono prrevedere la copertura de el rischio di non autosuffficienza perr l’intera vita a dell’assiccurato; se ta ali contratti ssono stipulatti nell’ambito o di assicuraazioni sulla malattia, m tale e 38 82 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE condizzione si realiizza con con ntratti di dura ata almeno pari p a 10 annni che prevedano il rinno ovo del co ontratto (obbligatorio per l’impresa ass sicuratrice) al a termine di ogni periodo o decennale; • in casso di polizze collettive sti pulate dal da atore di lavoro, la coperttura del risch hio deve riguardare almeno a tutta la durata de el rapporto di lavoro dell’a assicurato; • l’impre esa assicura atrice può va riare, ad inte ervalli non inferiori a 5 annni, l’ammontare dei relativi premi; • in nesssun caso è ammessa a la facoltà di rec cesso da parte dell’impreesa assicuratrice. (4) In rela azione, ai contratti stipula ati o rinnovatti fino al 31 dicembre d 20000, continua ad applicarssi il preceden nte regime dii detraibilità d dei premi, anche se gli stessi s sono vversati a partire dal 1° ge ennaio 2001. Però, nei contratti asssicurativi c.d. “a vita intera a”, la fattispeecie della rin nnovazione non n è applica abile, in qua anto la sca adenza contrrattuale, oss sia il terminne allo scad dere del qua ale l’assicura atore deve co orrispondere la prestazione, coincide con il decessso dell’assic curato. SPESE SOSTTENUTE PER FAMILIARI A CARICO Con riferimento alla de etrazione per spese di a assicurazion ne sostenute e nell’interessse di familia ari fiscalmen nte vamente sosstenuto la sp pesa ha dirittto alla detraazione, indipendentemen nte a carico, il soggetto che ha effettiv dalla circosstanza che nel n contratto o di assicura azione il fam miliare fiscalmente a caarico risulti sia s come co ontraente che e come assiccurato. Infatti, l’Ag enzia delle entrate, mo odificando p parzialmente e il preceden nte orientam mento (circo olare n. 15 del d 2005 - par.. 8), con la circolare 18 8 maggio 20 006, n. 17/E, ha ritenuto o che, ai se nsi dell’art. 15, comma 2, TUIR, la de etrazione pe er i premi ass sicurativi sp petti anche nel n caso in cui c il familiarre fiscalmente a carico del d contribuentte risulti sia come contra aente del co ontratto di as ssicurazione e che come aassicurato, posto che, ana che in tal ca aso, l’onere economico è sopportatto dal contrib buente. LIMITI ALLA A DETRAZION NE Come anticcipato, per il 2014, gli on neri sono de etraibili nel limite di 530 euro (1.2911,14 euro per le assicurazioni aventii per oggetto o il rischio di non autosu ufficienza ne el compimen nto degli atti della vita qu uotidiana). DOCUMEN NTAZIONE Per fruire d di detta detrrazione il contribuente d deve aver cu ura di conse ervare la doocumentazio one che, gen neralmente, vviene rilascia ata dall’assic curazione, n nella quale sono evidenz ziati: • i dati d del contraentte; • i dati d dell’assicuratto; • il tipo e la decorrenza del conttratto; • gli imp porti fiscalme ente rilevanti. Ne el caso di polizze p miste e infortuni/m malattia stip pulate entro il 31 dicembbre 2000 il prospetto p de eve evvidenziare la parte relativ va al rischio i nfortuni in qu uanto solo es ssa è detraibbile. COMPILA AZIONE RIG GHI E8-E12 - CODIC CI 36 E 37 Nei Rigo d a E8 a E12 del Mod. 73 30/2015: • • odice 36, va v con il Co L’importo massimo ch he odice 37, va v con il Co L’importo massimo ch he DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 indicato l’importo de ei premi di assicurazioone corrispo osti nel 201 14. può esse ere indicato, comunque, non può supperare 530,0 00 euro. indicato l’importo de ei premi di assicurazioone corrispo osti nel 201 14. può esse ere indicato, comunque, non può supperare 1.291,00 euro. 3 383 QUADRO E ALTRE SPESE E DETRAIB BILI AL 19% % (CODICII DA 20 A 35 E 99) Le e altre spes e detraibili sono s varie. Esse vengo ono sintetizz zate nella ta abella che ssegue, con l’indicazione e de el Codice da a riportare nella n Colonn na 1 (vanno indicate an nche le spes se contrasseegnate con i corrispon-de enti Codici n nella Sezione e “Oneri detraibili” della Certificazio one Unica). Codice da a indicare in n Colonna 1 20 (1) 21 (1) 22 (1) 23 (1) (2) 24 25 26 (5) 38 84 Tipo di onere, caratteristiche e lim miti Erogazioni liberali in n denaro, pe er un importo o non superiiore a 2.065,83 euro an-nui, a favore f delle popolazioni colpite da calamità c pubbbliche o da a altri eventii straordinari, anche sse avvenuti in altri Stati, effettuate essclusivamente tramite: • ONLUS; anizzazioni i nternazionalli di cui l’Italia a è membro;; • orga • altre e fondazioni , associazion ni, comitati ed e enti il cui atto costitutivo o statuto o sia redatto per atto pubblico o o scrittura privata auteenticata o registrata, che e prev vedano tra l e proprie fin nalità interventi umanitarri in favore delle d popola-zion ni colpite da calamità pub bbliche o da altri eventi sttraordinari; • amm ministrazionii pubbliche statali, s region nali e locali, enti pubblicii non econo-mic ci; • associazioni sin ndacali di cattegoria. Per la verifica v del lim mite di spesa a si deve ten nere conto a nche dell’importo indica-to con ill codice “41” nei Righi da a E8 a E12. Erogazioni liberali in n denaro, pe er un importo o non superiiore a 1.500,00 euro, ef-fettuate a favore dellle associazioni sportive dilettantistichhe. Contribu uti associativvi, per un im mporto non su uperiore a 1..291,14 euro o, versati daii soci alle e società di mutuo socc corso che op perano escluusivamente nei n settori dii cui all’art. 1 Legge 1 15 aprile 188 86, n. 3818, al fine di asssicurare ai so oci un sussi-dio nei casi di malatttia, di impottenza al lavo oro, o di veccchiaia, ovverro, in caso dii decesso o, un aiuto a alle loro famiiglie. Danno diritto alla ddetrazione so oltanto i con-tributi ve ersati con rifferimento alla a propria pos sizione. Erogazioni liberali a favore delle e associazion ni di promoziione sociale. L’importo dii tale erogazione non n può superare i 2.065,83 3 euro. Erogazioni in denarro, a favore della d Società à di cultura “LLa Biennale di Venezia”.. Il sogge etto che pressta l’assistenz za fiscale ca alcolerà la deetrazione spe ettante su un n importo non superio ore al 30% del reddito complessivoo (compreso o l’imponibile e alla ced dolare secca sulle locazio oni). Spese sostenute s da ai contribuen nti obbligati alla manutennzione, protezione o re-stauro dei d beni sog ggetti a regim me vincolistic co, nella missura effettiva amente rima-sta a ca arico. La neccessità delle spese, s quando non sianoo obbligatorie e per Legge,, deve ris sultare da ap pposita certifficazione rila asciata dalla competente e sovrainten-denza entro e la data a di presenta azione della dichiarazionne dei redditti oppure da a apposita a dichiarazio one sostituttiva dell’atto di notoriettà (ai sensi dell’art. 47 7 D.P.R. n. 445/2000)) presentata al Ministero per i beni e le attività culturali, relati-va alle spese s effettivvamente sos stenute per le e quali si ha diritto alla de etrazione. La detra azione è cum mulabile con n quella del 50% 5 per le sspese di ristrutturazione,, ma in ta al caso è rid dotta del 50% %. Pertanto, le spese peer le quali si è chiesto dii fruire della detrazio one del 50% % devono ess sere indicatee in questo Rigo per un n importo ridotto al 50 0%. Per i co ontribuenti cche hanno iniziato i lavo ori negli annni precedenti il limite dii 48.000 o 96.000 eu uro deve tene ere conto an nche di quannto speso ne elle annualità à precede enti. Per le sspese ecced denti il prede etto ammontaare e per cu ui non spetta a più la de etrazione de el 50% va, inv vece, riportatto l’intero im porto. Erogazioni liberali p per attività culturali ed artiistiche autoriizzate. La docu umentazione e richiesta aii fini del conseguimento della sudde etta agevola-zione fis scale è sosti tuita da un’a apposita dichiarazione soostitutiva dell’atto di noto-rietà, prresentata da al richiedente e al Ministerro per i ben i e le attività à culturali aii DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO E Tipo di onere, caratteristiche e limiti Codice da indicare in Colonna 1 27 (5) 28 (5) 29 30 31 32 33 (3) sensi e per gli effetti dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono (art. 40, comma 9, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201). Erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato (comprensivo dell’imponibile alla cedolare secca sulle locazioni), a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo Erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato (comprensivo dell’imponibile alla cedolare secca sulle locazioni), a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato. Il limite è elevato al 30% per le somme versate: • al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione; • come contributo alla gestione dell’ente nell’anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione; • come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso, per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell’impegno si provvederà al recupero delle somme indebitamente detratte. Spese veterinarie nel limite massimo di 387,34 euro, sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. La detrazione si calcola sulla parte eccedente l’importo di 129,11 euro. Ad esempio, in caso di spese veterinarie sostenute per un totale di 500 euro, nel Rigo andrà indicato 387 euro e la detrazione del 19% sarà calcolata su un importo di 258 euro (pari a 387-129). Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi ai sensi della Legge 26 maggio 1970, n. 381. Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro. Detti istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla Legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni. Possono essere detratte anche le erogazioni liberali a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università. Le erogazioni devono essere finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa. Le erogazioni devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico. Qualora i contributi siano stati versati dall’interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, i contributi devono essere dedotti dal reddito di quest’ultimo. Spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, per un importo complessivo non superiore a 632 euro annui per ogni figlio. La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell’onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione. DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 385 QUADRO E Codice da indicare in Colonna 1 34 35 (4) 99 Tipo di onere, caratteristiche e limiti Altri oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19%. Tali spese si riferiscono: • ai canoni di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431; • ai canoni relativi a contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. Rientra in questa categoria anche il contributo pubblico ricevuto su un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale che i contribuente, in un secondo momento, ha dovuto restituire all’ente erogante per insussistenza dei requisiti soggettivi (risoluzione 2 agosto 2010, n. 78/E). Spese per erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (novità del Mod. 730/2015, introdotta dall’art. 1, comma 524, Legge 24 dicembre 2012, n. 228). Si tratta delle erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’art. 45, comma 1, lett. e), D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 (si tratta di un fondo, istituito presso la Banca D’Italia, che ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di stato in circolazione). La detrazione è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo. Altre spese per le quali spetta la detrazione del 19%. Note: (1) Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’Amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito. (2) È prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo. Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d’imposta o della deduzione dal reddito, non potendo cumulare entrambe le agevolazioni. (3) Non risulta richiesto che per usufruire della detrazione delle spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido i bambini debbano rispettare una specifica fascia d’età quanto, piuttosto, che gli stessi siano ammessi e frequentino l’asilo nido (C.M. 13 febbraio 2006, n. 6/E). Inoltre, sono detraibili le spese sostenute per la frequenza da parte dei figli delle cosiddette “Sezioni primavera” atteso che le suddette strutture assolvono al medesima funzione degli asili nido (circolare 9 maggio 2013, n. 13/E). (4) Le erogazioni devono essere effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (art. 15, comma 1, lett. i-nonies) e art. 78, comma 1-bis, TUIR). La norma, comunque, consente al Ministro dell’economia di stabilire con apposito decreto anche altre modalità di effettuazione delle erogazioni liberali in esame (circolare 3 maggio 2013, n. 12/E). (5) Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d’imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, “art- bonus”, da indicare nel Rigo G9. COMPILAZIONE RIGHI E8-E12 Nei Righi da E8 a E12 del Mod. 730/2015, con i codici riportati nella tabella di cui sopra, vanno indicati: • in Colonna 1: il codice come sopra elencato; • in Colonna 2: l’importo della spesa detraibile, tenendo conto degli eventuali limiti di Legge. 386 DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 QUADRO OE Imp porto spesa Relattivo codic ce ALTRE SPE ESE DETRA AIBILI AL 26 6% (CODIICI 41 E 42 2) La Legge 6 luglio 2012 2, n. 96 (art.. 7, comma 1 e art. 15, commi 2 e 3) ha modifficato il regim me inerente e le detrazioni ffiscali sulle erogazioni liberali in de enaro a favore delle Organizzazionni Non Lucrrative di Utillità Sociale (ON NLUS) e de ei soggetti che c svolgono o attività um manitarie, su ui contributi associativi alle società di mutuo socccorso e sulle e erogazioni liberali a favvore di movimenti e parrtiti politici (aart. 15, comm mi 1, lett. i-b bis, 1.1 e 1-bis TUIR). Vo olendo sintettizzare, a parrtire dal 1° g gennaio 2013 3, si è proceduto a: - ttrasferire nell nuovo comma 1.1 dell’a art. 15 del TUIR T la disciplina della ddetrazione IR RPEF spettan nte pe er le erogazioni liberali in n denaro in ffavore delle ONLUS e di iniziative um manitarie, al fine di eleva are la misura della a detrazione dal 19% al 2 24% per l’an nno 2013 e al a 26% a deccorrere dall’a anno 2014; -m mantenere nella n lett. i-biis) dell’art. 1 5, comma 1, del TUIR solamente s laa disciplina della detrazio one IR RPEF spettan nte per i conttributi associiativi versati alle società di mutuo socccorso, in relazione ai qu uali re esta ferma la detrazione del d 19%. Invece, perr le erogazio oni ai partiti politici, p la no orma di riferimento è l’arrt. 15, comm ma 1-bis, dell TUIR. Per • • • esse, l’’art. 7, comm ma 1, della Legge L n. 96//2012, a dec correre dal 1° gennaio 22013, ha previsto: l’ampli amento dell’ambito soggettivo di ap pplicazione della d detrazione; mmontare de elle erogazio oni liberali che c possono fruire della detrazione; la riduzzione dell’am l’aume ento della misura della detrazione da al 19% al 24 4% per l’ann no 2013 e aal 26% per l’’anno 2014.. Inoltre, con n il D.L. 28 dicembre d 20 013 n. 149 ((convertito, con c modifica azioni, dallaa Legge 21 febbraio f 201 14, n. 13) che ha abolito il finanziame ento pubblico o ai partiti politici, p sono o scattate, ddal 2014, nuove detrazio oni IRPEF per le erogazion ni liberali ai partiti. In dettaglio , le erogazio oni liberali in n denaro effe ettuate dalle e persone fis siche in favoore dei partitti politici iscrritti nella prima Sezione de el registro prrevisto dal d ecreto sono o ammesse a detrazionee per oneri, ai a fini Irpef per p un importo pari al 26% per importti compresi tra 30 euro o e 30.000 euro annui. Tale agevo olazione si applica a anch he alle erog azioni in fav vore dei partiti o delle associazion ni promotrici di partiti effetttuate prima dell’iscrizione al registrro previsto dal d decreto e dell’ammiissione ai be enefici previsti dallo stess o D.L. a condizione che entro la ffine dell’esercizio tali pa artiti risultinoo iscritti al registro e ammessi ai be enefici. Viene anch he disposto che c a partire e dall’anno d di imposta 2007 2 le erogazioni in dennaro effettua ate a favore e di partiti politi ci, esclusiva amente tram mite bonifico bancario o postale e tra acciabili seccondo la vige ente normatiiva antiriciclagg i detraibili ai sensi dell’ art. 15 , com gio, devono comunque considerars c mma 1-bis, del d TUIR. Tutte le de etrazioni di cui c si è dettto sono con sentite a co ondizione ch he il versam mento sia es seguito tram mite banca o uffficio postale ovvero mediante m glii altri sistem mi di pagam mento traccciabili previs sti dall’ artico olo DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 3 387 QUADRO E 23 3 del D.Lgs. 9 luglio 199 97, n. 241 (ad esempio o carte di debito, di cred dito e prepaggate, assegni bancari e cirrcolari), o se econdo ulteriori modalittà idonee a garantire la a tracciabilità à dell’operazzione e l’esatta identifi-ca azione del ssuo autore e a consenttire all’ammiinistrazione finanziaria lo svolgimeento di effica aci controlli,, ch he possono essere stab bilite con reg golamento d da emanare con decreto o del Ministrro dell’econo omia e delle e fin nanze. Si segnala, in nfine, che co on la Legge di stabilità 2 2015 (art. 1, comma 141 1 Legge 23 dicembre 20 014, n. 190)) è stato precissato che la detraibilità d su ussiste anch he nel caso in cui i pred detti versam menti siano effettuati e tra-mite donazion ni. Le e suddette d detrazioni ve engono sinte etizzate nella a tabella che e segue, con l’indicazioone del Codiice da ripor-tare nella Colonna 1 (van nno indicate anche le sp pese indicate e nella Sezione “oneri ddetraibili” de ella certifica-zio one unica co on i codici 41 e 42) e de ei limiti di sp esa previsti dalle norme e. 41 42 Erogazioni liberalii in denaro per un imp porto non ssuperiore a 2.065 euro o annui a favore dellle organizza azioni non lu ucrative di u utilità sociale (ONLUS),, delle iniiziative uman nitarie, religio ose o laiche, gestite da ffondazioni, associazioni, a , comitatii ed enti indiividuati con decreto d del Presidente P ddel Consiglio dei ministri,, nei Pae esi non appa rtenenti all’O Organizzazione per la coooperazione e lo sviluppo o econom mico (OCSE) . Per la verifica v del lim mite di spesa a si deve ten nere conto a nche dell’importo indica-to con ill codice 20 n nei Righi da E8 E a E12. Le erog gazioni devo ono essere effettuate e con n versamentto postale o bancario, o con cartte di debito, carte di cred dito, carte pre epagate, asssegni bancarri e circolari. Per le erogazioni e lib berali effettua ate tramite carta c di crediito è sufficien nte la tenuta a e l’esib bizione, in ca aso di even ntuale richies sta dell’amm ministrazione e finanziaria,, dell’estrratto conto d ella società che c gestisce la carta. Per le liiberalità alle ONLUS (cod dice 41) e alle associaziooni di promo ozione socia-le (codice 23) eroga ate nel 2014 è prevista, in alternativaa alla detrazione, la pos-sibilità di d dedurre le e stesse dal reddito r comp plessivo (si rrimanda alla Sezione de-dicata agli a oneri ded ducibili). Quindi ili contribuentte deve sceg gliere se fruire della detra razione d’imp posta o della a deduzio one dal reddiito, non potendo beneficiare di entram mbe le agevo olazioni. Erogazioni liberalii in denaro in favore dei d partiti po olitici iscritti nella prima a Sezione e del registro o nazionale di d cui all’art. 4 del D.L. 288 dicembre 2013, 2 n.149,, per importi compressi tra 30 euro o e 30.000 euro. L’agevo olazione si ap pplica anche e alle erogazioni in favoree dei partiti o delle asso-ciazioni promotrici di partiti effettuate prima p dell’isscrizione al registro e missione ai b benefici, a co ondizione che entro la finne dell’eserciizio tali parti-dell’amm ti risultin no iscritti al rregistro e am mmessi ai ben nefici. Le erog gazioni devon no essere efffettuate tram mite banca o ufficio postale o median-te altri sistemi s di pa gamento (ad d esempio ca arte di debitoo, di credito e prepagate,, assegnii bancari e ccircolari), o secondo ulte eriori modaliità idonee a garantire la a tracciab bilità dell’ope erazione e l’e esatta identifficazione sogggettiva e re eddituale dell contribu uente. X SPESE E ONERI PER P I QUALI SPETTTA LA DE EDUZIONE DAL REEDDITO COMPLES C SSIVO Ne ella Sezione II del Qua adro E, Righi da E21 a E31, vanno indicati gli oneri che ppossono essere dedottii da al reddito co omplessivo ed e eventualm mente anche e le somme che non avrrebbero dovuuto concorre ere a forma-re e i redditi di lavoro dipendente e as ssimilati e ch he, invece, sono state assoggettate a e a tassazio one. caso in n cu ui il contribu uente abbia stipulato più ù tipologie d di mutui son no previste regole r speccifiche per la a detrazione e de ei relativi inte eressi passivi. 38 88 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE Non devono o essere rip portati nei Righi da E21 a E31 gli oneri deducib bili riconosciiuti dal sostiituto d’impossta in sede di fformazione del d reddito di d lavoro dipe endente o assimilato ed indicati: • al punto 161 della a Certificazio one Unica; a Certificazio one Unica, • al punto 142 della orti sono già stati esclussi dal sostituto d’imposta a dall’imponiibile di lavorro dipendentte. in quanto i relativi impo o riguarda gli g oneri ded ducibili certifficati al pun nto 143 della a Certificaziione Unica, si rimanda le Per quanto istruzioni de ei Righi da E27 E a E31. RIGO E21 - CONTTRIBUTI PR REVIDENZZIALI ED ASSISTENZ A ZIALI DEDU UCIBILI Il Rigo E21 1 è dedicato all’indicazio one dei contrributi previdenziali ed as ssistenziali, versati nel 2014. 2 Vanno indiccati anche i contributi volontari vversati alla gestione g della forma peensionistica obbligatoria di appartenen nza. Sono de educibili anc che gli oneri sostenuti pe er i familiari fiscalmentee a carico. Da a quest’anno o non sono più p deducibilli i contributi sanitari obb bligatori per l’assistenza nell’ambito del d azione di re SS SN versati con il premio o di assicura esponsabilittà civile perr i veicoli. Pertanto P non nè più presente la Colonna 1 nel Rigo E E21. TIPOLOGIE DI CON NTRIBUTI Tra i contrib buti previden nziali e assistenziali obb entrano: bligatori rie • i contrributi previde enziali e assistenziali ccorrisposti dagli spedizio onieri dogannali, non lav voratori dipe endenti; m di ca ategoria (co mmercianti, artigiani, prrofessionisti ecc.); • i contriibuti INPS, mutue • i contriibuti versati da quei sog ggetti tenutti all’assicu urazione obbligatoria p presso il Se ervizio Sanittario Nazionale, in quanto q non assistiti da sservizio muttualistico pub bblico; o previdenza a per la quo ota a carico dell’agente d ntante, vers sati a cura del• i contriibuti al fondo o rappresen la casa a mandante all’ENASAR RCO; • i contrributi agricoli unificati versati al l’INPS (ex SCAU), per costituire laa propria po osizione pre evidenzia ale e assistenziale (è ind deducibile la a parte dei co ontributi che e si riferisce ai lavoratorri dipendenti); • i contriibuti versati per l’assicurazione obb bligatoria INA AIL riservata a alle personne del nucleo familiare per p la tutella contro gli infortuni domestici (c.d . assicuraziione casalin nghe). I ccontributi verrsati sul com mpenso di co o.co.pro. non n devono ess sere indicati in quanto si tratta di on neri già à dedotti dal reddito da parte p del sos tituto d’imposta. CONTRIBUTI VOLON NTARI Tra • • • • • i contrib buti previden nziali e assistenziali non n obbligato ori rientrano: i contriibuti pagati all’INPS a perr la prosecuzzione volontaria di una forma f di asssicurazione obbligatoria; o ; i contriibuti per il risscatto degli anni di laure ea; i contriibuti per il risscatto del se ervizio milita are; i contriibuti per la ricongiunzion r ne di period i assicurativ vi diversi; i contriibuti versati al “fondo ca asalinghe”. I contributi previdenziali volontari sono: s e a contratti stipulati a partire p dal 1°° gennaio 20001; • deduciibili: quelli pagati in base • detraib bili, sino ad un u ammonta are massimo o pari a euro o 1.291,14: quelli q versatti in base a contratti stip pulati fino o al 31 dicem mbre 2000. DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 3 389 QUADRO E CA ASI RISOLT TI (PRASSI AGENZIA DELLE D ENT RATE) circolare 10 0 giugno 20 004, n. 24/E No on sono ded ducibili le somme versatte all’INPS per p ottenere e l’ab bolizione del divieto di cu umulo tra peensione di an nzianità e at-tivi tà di lavoro e quelle rela ative alla reg olarizzazione e dei periodii pre egressi, in quanto q non possono esssere consid derate come e con ntributi previd denziali obblligatori o facooltativi. circolare 13 3 maggio 20 011, n. 20/E In ccaso di conferimento di assegni a per lla collaboraz zione ad atti-vità à ricerca di cui c all’art. 51, comma 6, LLegge n. 449 9/1997 , non n son no deducibilii, da parte de el titolare deell’assegno di ricerca, ov-verro del familiare di cui sia s fiscalmennte a carico, i contributii pre evidenziali a suo carico, trattenuti e vversati all’INPS dall’ente e di rricerca. CONTRIBUT C TI CORRISP POSTI PER CONTO D DI TERZI In caso di con ntributi corriisposti per conto c di altrii (ad esemp pio, impresa a familiare),, la deduzione compete e un nicamente a lla persona per conto de ella quale i ccontributi so ono stati vers sati. Poiché la ricevu uta del pagamento dell contributo o risulta intes stata solo all titolare dell’impresa, sii ritien ne opportuno o conservare e la docume entazione so ottoscritta da al titolare atttestante il sostenimento s o della a spesa per conto c del collaboratore. SP PESE SOSTTENUTE PER R FAMILIARI A CARIICO I contributi c so ono deducibili dal contribuente anch he nel caso in cui siano o sostenuti nnell’interesse del coniu-ge e, dei figli o di altri familiari a carico. LIMITI ALLA DEDUZIO ONE No on sono pre evisti limiti alla a deduzion ne. Se il con ntributo è ve ersato per conto c di un aaltro soggettto, la dedu-zio one compete unicamente al soggettto per conto o del quale i contributi sono s versatii, ove la Leg gge preveda a l’e esercizio dell diritto di rivvalsa. I contributi c prrevidenziali dovuti da un soggetto deceduto, qualora q siano successivvamente verrsati dal co-niuge supersttite sono deducibili dal reddito r com plessivo di quest’ultimo o. Tale princcipio si applica nel caso o di contributi: d appartene enza del de cuius (risolu uzione 28 apprile 2009, n. 114/E); • versati allla forma pensionistica di er il riscatto di laurea e versati v a favvore del con niuge decedu uto (risoluzioone 31 ottob bre 2005, n.. • dovuti pe 155/E). DOCUMENTTAZIONE Ai fini della de eduzione, la spesa è certificata da: • ricevute d di pagamentto; ntazione rilassciata dall’ente previden nziale. • documen COMPILAZI C IONE RIGO O E21 Ne el Rigo E21 1 del Mod. 730 va indic cato l’imporrto dei contrributi previde enziali ed aassistenziali,, versati nell 20 014, senza a alcun limite. 39 90 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE Importo de ei altri contributi versati v RIGO E22 - ASSEG GNO PERIIODICO C CORRISPO OSTO AL CONIUG E Il Rigo E22 2 è dedicato all’indicazio one degli asssegni period dici corrispos sti, nel 20144, all’ex coniuge. TIPOLOGIE DI ONER RI Si tratta de ell’assegno periodico p corrisposto al coniuge, an nche se res sidente all’eestero, in co onseguenza a di separazion e legale ed effettiva, di scioglimentto od annulla amento del matrimonio m o di divorzio o, risultante da provvedime ento dell’autorità giudizia aria. Non sono d deducibili: • gli asssegni corrisp posti per il mantenimen m nto dei figli. Tali assegn ni, infatti, noon vanno né é dichiarati dal d coniug ge che li perccepisce, né dedotti dal cconiuge che e li versa; • le mag ggiori somme corrispostte alla ex m moglie a titolo o di adegua amento ISTA AT dell’asse egno di mantenimentto, a meno che l’aumen nto non sia stato specificamente previsto p dal giudice nella sentenza di separa azione (risolu uzione 19 no ovembre 20 08, n. 448/E E); • le som mme corrispo oste in un’un nica soluzion ne (circolare e 12 giugno 2002, 2 n. 50//E); • il paga amento a ratte dell’asseg gno una tan ntum versato o al coniuge e separato. IIn particolarre l’erogazio one in un’u unica soluzio one della som mma stabilitta per il man ntenimento dell’ex d coniuuge non può essere dedotta dall ’imponibile, neanche se e il versame ento viene fatto in forma rateale. LLa possibilità à di rateizza are l’asseg gno, infatti, è solo una diversa d moda alità di liquid dazione di una cifra conncordata libe eramente tra a le parti e non più rive edibile nel te empo. È l’essclusione di qualsiasi su uccessiva doomanda di contenuto c ecconomico o che differe enzia l’asseg gno una tan ntum da quello corrispos sto periodicaamente, il cu ui importo può p essere e invece mod dificato in un secondo m momento sia a in aumento o che in dim minuzione. In n questo casso, gli ass egni sono assimilati a ai redditi r di lavvoro dipende ente per l’ex x marito o m oglie che li riceve, mentre rappre sentano one eri deducibilli per il contrribuente che e li versa, a patto che im mporto e periodicità di pap gamen nto siano sta abiliti da un provvedime ento dell’autorità giudiz ziaria (risolu zione 11 giugno 2009, n. 153/E)). LIMITI ALLLA DEDUZIIONE Non sono p previsti limiti alla deduzio one. Qualora l’a assegno corrrisposto al coniuge c non n contenga la specifica della parte destinata al a coniuge e di quella dest inata al man ntenimento dei d figli, l’imp porto deducibile sarà pa ari al 50% deell’assegno ricevuto. DOCUME ENTAZIONE E Ai fini della deduzione, la spesa è certificata d dalla sentenz za di separa azione o divoorzio, unitam mente alle certificazioni re elative all’errogazione mensile degli importi. COMPILA AZIONE DE EL RIGO E2 22 Nel Rigo E2 22 del Mod. 730 va indic cato: DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 3 391 QUADRO E • • Colonna 1 1: il Codice fiscale del ssoggetto al quale sono state erogaate le somme e (ex coniu-ge); 2 l’importo dell’assegno d o periodico erogato, e sen nza alcun lim mite. Colonna 2: Cod dice fiscale dell’ex coniuge Importo dell’asseggno eroga ato RIGO E23 - CONTRIIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZ ZI DOMES STICI E FA AMILIARI Il Rigo E23 è dedicato all’indicazion a e dei contri buti previde enziali ed as ssistenziali, vversati nel 2014 2 per glii ad ddetti ai servvizi domesticci e all’assis stenza perso onale e familiare. TIPOLOGIE DI ONERI Si tratta dei ccontributi obbligatori verrsati per gli addetti ai se ervizi domes stici e per l’ assistenza personale o familiare (ad e esempio: ba aby-sitter e assistenza a alle person ne anziane)), per la partte a carico del d datore dii lav voro. La a deduzione in esame non pregiudic ca la possib bilità di porta are in detrazione le spesse sostenute e per addettii all’assistenza personale nei n casi di non n autosuffiicienza nello o svolgimento degli atti della vita qu uotidiana, dii cu ui al Rigo da a E8 a E12, Codice C 15. LIMITI ALLA DEDUZIO ONE La a deducibilità à è consentiita, nel limitte massimo o di 1.549,37 7 euro. DOCUMENTTAZIONE Ai fini della de eduzione, la spesa è certificata dalle e ricevute di versamento dei contribbuti. COMPILAZI C IONE RIGO O E23 Ne el Rigo E23 3 del Mod. 730 va indicato l’imporrto dei contrributi, versa ati nel 2014,, nel limite massimo dii 1.549 euro. Importo dei contributi versati Max 1.549 RIGO E24 - CONTRIIBUTI ED EROGAZIO E ONI A FA AVORE DI ISTITUZIO ONI RELIG GIOSE Il Rigo E24 è dedicato all’indicazione delle erog gazioni libera ali in denaro o corrispostee, nel 2014,, a favore dii nti religiosi ittaliani. en TIPOLOGIE DI ONERI Trra le istituzio oni religiose italiane son no comprese e: • l’Istituto ccentrale per il sostenime ento della C hiesa catto olica italiana; 39 92 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE • • • • • • • • • • • l’Union ne italiana delle d Chiese e cristiane a avventiste del d 7º giorn no, in tal ca so le erogazioni sono ded stinate e al sostenta amento di ministri di cul to e mission nari e a specifiche esigeenze di culto o e di evang gelizzazio one; l’Ente morale delle e assemble ee di Dio in n Italia, in ta al caso le errogazioni soono destinatte al sostentamento di ministri di d culto, cura a delle anime e e amminis strazione ecc clesiastiche;; esa Valdese e, Unione de elle Chiese metodiste e valdesi perr fini di cultoo, istruzione e beneficen nza la Chie e per i medesimi fiini delle Chiese e degli e enti facenti parte dell’orrdinamento vvaldese; ne Cristiana a Evangelic ca Battista d’Italia per fini f di culto, istruzione e beneficenz za che le so ono l’Union propri e per i mede esimi fini delle Chiese e degli enti aventi a parte nell’Unione; n esa Evange elica Lutera ana in Italia e le comunittà ad essa collegate, c in tal caso le erogazioni sos la Chie no desstinate al sostentamento o di ministri di culto e a specifiche esigenze e di culto e di evangelizzazzione; ne delle co omunità ebrraiche italia ane, in tale caso sono deducibili aanche i con ntributi annu uali l’Union versatii; della S Sacra Arcid diocesi orto odossa d’Ittalia ed Esa arcato per l’Europa M Meridionale,, enti da esssa controlllati e comun nità locali, per i fini di cu ulto, istruzione, assisten nza e beneficcenza; dell’En nte patrimo oniale della Chiesa di G Gesù Cristo o dei Santi degli ultimii giorni per attività di re eligione o di culto, per p attività dirette alla prredicazione del vangelo o, celebrazioone di riti e cerimonie re eligiose, svolgimento o dei servizi di culto, attiività mission narie e di evangelizzazioone, educaz zione religiossa, cura de elle necessitò delle anim me, rimborso o delle spes se dei ministri del culto e dei mission nari; della C Chiesa Apo ostolica in Italia ed entti ed opere da essa controllati, perr i fini di culto, istruzion ne, assiste enza e bene eficenza; dell’Un nione Budd dhista Italiana e degli o organismi civ vilmente rico onosciuti daa essa rapprresentati, pe er il sosten ntamento dei ministri di culto c e le atttività di religione o di culto; dell’Un nione Induiista Italiana a e degli org esentati, per il ganismi civiilmente riconosciuti da essa rappre sosten ntamento dei ministri di culto, c le esig genze di cultto e le attivittà di religionne o di culto.. Evventuali erog gazioni liberrali eseguite a favore di istituzioni religiose d diverse da quelle appe ena ele encate non costituiscono c o onere dedu ucibile. LIMITI ALLLA DEDUZIIONE La deducib ilità è conse entita nel lim mite massimo o di 1.032,91 1 euro per ogni ente o isstituto religio oso. DOCUME ENTAZIONE E Ai fini della a deduzione,, la spesa è certificata d dalle ricevute e di versamento effettuaate o dalle quietanze q lib beratorie rilassciate dagli enti. e In particola are, il decreto del Ministro delle fina anze del 12 dicembre 19 988 ha preccisato che i contributi c a favore dell’Isttituto, per po oter essere dedotti, dev ono essere documentatti da: • bollettiino di versam mento in con nto corrente postale; nza liberatorria redatta su s appositi sttampati dell’Istituto; • quietan • in caso o di bonifico o bancario a favore dell’’ente, ricevu uta rilasciata a dall’aziendda di credito al cliente che c attesti l’accredito dell’importo d erogato. Le erogazio oni all’Istituto per il sosttentamento d del clero possono esserre effettuatee anche con carta di cre edito in analog gia a quanto o disposto pe er le ONLUS S e le associazioni di pro omozione soociale. I contributi possono esssere versatii in banca, p presso l’uffic cio postale, e con le moddalità di pag gamento pre eviste dall’art. 23 D.Lgs. n. n 241/1997 quali carte d di debito, di credito e prepagate, asssegni banca ari e circolarri. I contribuen nti devono conservare c le e ricevute d ei versamen nti relativi alle suddette erogazioni. Inoltre, chi effettua versa amenti a tito olo di libera alità alla Chiiesa o a ON NLUS media ante carta d i credito deve conserva are DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 3 393 QUADRO E l’e estratto contto ed esibirlo o in caso di controllo de ella dichiarazione dei redditi (risoluzzione 3 agosto 2009, n.. 19 99/E). COMPILAZI C IONE RIGO O E24 Ne el Rigo E24 4 del Mod. 730 va indica ato l’importo o delle eroga azioni liberalli, versate neel 2014, nel limite mas-sim mo di 1.032 ,00 euro perr ciascun en nte. Imporrto delle eroga azioni liberali Max versate 1.032 2 per ogni ente RIGO E25 - SPESE MEDICHE M E DI ASSISSTENZA DEI D PORTA ATORI DI H HANDICA AP Il Rigo E25 è dedicato all’indicazion a ne delle spe ese generiche e per l’a assistenza sspecifica sos stenute, nell 20 014, dai disa abili, indipen ndentemente e dal fatto ch he fruiscano o o meno delll’assegno. TIPOLOGIE DI ONERI So ono compre se in questa a categoria di oneri le s spese mediche generic che e di asssistenza sp pecifica ne-ce essarie nei ccasi di grave e e permane ente invalidiità o menom mazione sostenute per i soggetti di cui al Rigo o E3 3. Le e spese di a ssistenza sp pecifica sosttenute per i soggetti porrtatori di han ndicap sono quelle relative a: • spese di assistenza infermieris stica e riabil itativa; ossesso del la qualifica professionale di addettto all’assisttenza di ba-• spese re lative al perrsonale in po peratore teccnico assiste enziale esclu usivamente dedicato d all’assistenza ddiretta della persona; se o di op nto delle atttività assiste enziali di nuccleo; • spese rellative al perrsonale di coordinamen di educatore e professionale; • spese rellative al perssonale con la qualifica d zione e/o di terapia occ cupazionale. • spese rellative al perssonale qualificato addettto ad attivittà di animaz Posssono essere ammesse alla a detrazion ne d’imposta a le spese sostenute perr le prestazioni sanitarie e rese alla persona dalle figurre profession nali elencate nel decreto o ministerialee 29 marzo 2001, 2 anche e senzza una specifica prescriz zione medica a. Ai fini della a detrazione, dal documeento di certifficazione dell corrispettivo rilassciato dal pro ofessionista sanitario dov vranno risulttare la relativva figura pro ofessionale e la de escrizione de ella prestazio one sanitaria resa (circola are 1° giungo o 2012, n. 199/E). overo di un n portatore di d handicap p in un istituto di assiste enza e ricoveero non è po ossibile por-In caso di rico e riguarda la a spese meddiche e para amediche dii tare in deduz ione l’intera retta pagatta, ma solo la parte che ssistenza sspecifica, che devono o essere d distintamente e indicate nella docuumentazione e rilasciata a as da all’istituto. Le s spese chirrurgiche pe er prestazion ni specialisttiche, protesi dentarie e sanitarie e, mezzi dii acco ompagnamen nto, di locom mozione, di deambulazione, di solle evamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficien nza e l’integrrazione di qu uesti soggettti rientrano trra quelle perr le qu uali spetta la detrazione da indicare n nella Sezion ne I nei Righi E1, E2, E33 e E4. LIMITI ALLA DEDUZIO ONE No on è previsto o alcun limitte massimo deducibile p per questo tipo di onere.. 39 94 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE Le spese ssono deducibili anche se sono statte sostenute e per i familiari compressi tra quelli indicati all’a art. 433 c.c., an nche se non n fiscalmen nte a carico . DOCUME ENTAZIONE E La deduzio one spettante e per l’acquisto di mediicinali deve essere docu umentata daa fattura o da d scontrino fiscale parla nte in cui siano specific cati la natura a e la quanttità dei prodo otti acquistaati, il Codice alfanumericco, identificativvo della qualità del farm maco, posto sulla confez zione del me edicinale noonché il Cod dice fiscale del d destinatario o. In particola are, la “qualità” del farm maco dal 1° g gennaio 201 10 deve ess sere indicataa con il numero di autorrizzazione all’’immissione in commerc cio (Codice AIC) invece e che con la denominazzione specifica del mediicinale. COMPILA AZIONE RIG GO E25 Nel Rigo E 25 del Mod. 730 va ind dicato l’impo orto delle spese mediche generichee e di assistenza specifiica ostenute nel 2014, senza per soggettti disabili, so a alcun limitte massimo. Importo delle e se spes med diche generiiche e di assisten ns za specifica RIGO E26 - ALTRI ONERI DEDUCIBILLI Il Rigo E26 6 è dedicato all’indicazio one di alcun i oneri dedu ucibili diversii da quelli inndicati nei Righi precede enti. Nella Colon nna 1 deve essere indic cato il Codicce e nella Co olonna 2 il relativo impoorto. TIPOLOGIE DI ONER RI Le spese d deducibili so ono varie. Esse vengon no sintetizza ate nella tabella che seggue, con l’in ndicazione del d Codice da rriportare nellla Colonna 1. Codice da d indicare in Colonna a1 1 2 (*) Tipo di onere, o carattteristiche e llimiti Contrib buti versati a i fondi integrrativi al Servizio Sanitarioo Nazionale per un impo orto non superiore a 3.6 615,20 euro (nel ( computo o di tale limitee concorre l’importo indiccato nel punto p 163 d ella Certifica azione Unica a che è già sstato dedotto o dal datore e di lavoro e che non de eve pertanto essere indic cato in questto Rigo); la deduzione sp petta anch he per quanto o sostenuto nell’interesse e delle persoone fiscalmente a carico. Contrib buti, donazio oni e oblazio oni erogate alle Organiizzazioni No on Governative (ONG) riconosciute e idonee, che e operano ne el campo dellla cooperaziione con i Pa aesi in via a di sviluppo o. Tali contriibuti sono de educibili nellla misura ma assima del 2% 2 del reddito complesssivo (comprensivo dell’iimponibile allla cedolare secca sulle locazioni). I contribue enti devono comunque conservare c ccopia delle ricevute r di verv samentto in c/c posttale, le quiettanze liberato orie e le ricevvute dei bon nifici bancari relativi allle somme e erogate. Per tali liberalità à è possibilee indicare, in n alternativa a al Codice 2, il Codice e 3 in presen nza del quale e chi presta ll’assistenza fiscale dedurrà tali imp porti nella m misura massima del 10% % del redditoo complessiv vo dichiarato e, comunq que, nella m isura massim ma di 70.000 0 euro. L’elennco delle ON NG riconosciu ute idonee è consultab ile sul sito ww ww.esteri.it. DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 3 395 QUADRO E Codice da indicare in Colonna 1 3 (*) 4 (*) 5 6 396 Tipo di onere, caratteristiche e limiti Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute. Dette liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di: • Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (di cui all’art. 10, commi 1, 8 e 9 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460); • associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’art. 7, commi 1 e 2, della Legge 7 dicembre 2000, n. 383; • fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42); • fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal D.P.C.M. 15 aprile 2011 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2011, n. 179) e dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2013, n. 181). Il soggetto che presta l’assistenza fiscale dedurrà tali importi nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (comprensivo dell’imponibile alla cedolare secca sulle locazioni) e, comunque nella misura massima di 70.000 euro. Nel Rigo E26 non devono essere indicate le somme per le quali si intende fruire della detrazione d’imposta del 26% prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (Righi da E8 a E12, codice 41) e le somme per le quali si intende fruire della detrazione d’imposta del 19% prevista per le associazioni di promozione sociale (Righi da E8 a E12, codice 23); pertanto, il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d’imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni. Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali. Dette liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di: • università, fondazioni universitarie (di cui all’art. 59, comma 3, Legge 23 dicembre 2000, n. 388); • istituzioni universitarie pubbliche; • enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; • enti parco regionali e nazionali. Somme che in precedenti periodi d’imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2014 sono state restituite all’ente che le ha erogate (può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi - lavoro autonomo occasionale o altro). L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Questo codice va utilizzato anche per riportare gli importi indicati al punto 162 della Certificazione Unica. Con questo codice va indicato anche l’ammontare non dedotto nel periodo d’imposta precedente, riportato nel Rigo 149 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2014 (Colonna 1 per il dichiarante, Colonna 2 per il coniuge) oppure nel Rigo RN43, Colonna 9, del Mod. UNICO PF 2014. Altri oneri deducibili diversi da quelli sopra riportati, quali: • il 50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l’imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2014; DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 QUADRO E Tipo di onere, caratteristiche e limiti Codice da indicare in Colonna 1 • canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sul reddito degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi a consorzi obbligatori per Legge o per provvedimento della Pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati: sono deducibili per l’intero importo corrisposto; sono deducibili anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al complessivo in conseguenza dell’effetto di sostituzione dell’Irpef da parte dell’IMU, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca (risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013); • assegni periodici corrisposti a seguito di testamento o di disposizioni contenuti nell’atto di donazione modale: sono deducibili gli interi importi; • assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell’art. 433 c.c.: sono deducibili gli importi risultanti dai provvedimenti dell’autorità giudiziaria; • indennità per la perdita dell’avviamento corrisposto per disposizione di Legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo; se a corrispondere l’indennità è una società semplice, l’importo è deducibile pro quota dai soci; • somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, che erroneamente sono stati assoggettati a tassazione; • erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio previsto dalla Legge 30 luglio 1990, n. 217; • il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri. Le spese in oggetto devono essere certificate dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione. L’albo degli enti autorizzati è consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it. Rientrano in questa tipologia anche le spese sostenute dagli aspiranti genitori che avendo iniziato la procedura prima del 16/11/2000 si sono avvalsi di enti non autorizzati o hanno iniziato procedure di adozione senza l’aiuto di intermediari, la deducibilità di tali spese è ammessa se la prosecuzione della procedura è stata successivamente autorizzata dalla commissione di cui sopra. Tra tali spese deducibili sono comprese: • assistenza che gli adottanti hanno ricevuto; • legalizzazione o traduzione di documenti; • richiesta di visti; • trasferimento e soggiorno all’estero; • quota associativa ad enti; • altre spese documentate finalizzate all’adozione. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite in euro. Nota: (*) Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’Amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito. DOCUMENTAZIONE Le erogazioni di cui ai Codici 2, 3 e 4 devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito. DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 397 QUADRO E COMPILAZI C IONE DEL RIGO E26 Ne el Rigo E26 del Mod. 73 30 va indicatto: • alla Colo nna 1: il rela ativo Codice e come elenccato sopra; porto corrispondente, ne el rispetto de egli eventua ali limiti mas simi di dedu ucibilità pre-• alla Colo nna 2: l’imp visti. C Codice (da 1 a 6) Impo orto delle spesse mediche generichhe e di assis stenza specificca CONTRIBU C UTI PER LA A PREVIDENZA COM MPLEMEN NTARE - RIGHI E27--E31 DISCIPLINA A GENERALLE SULLA PREVIDENZ P ZA COMPLLEMENTAR RE Co on il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 25 52 sono statte riformate le forme di previdenza per l’erogaz zione di trat-tamenti pensiionistici com mplementari del sistema a obbligatorio, al fine di assicurare più elevati livelli di co-pe ertura previd denziale. CONTENUTO C O DELLA RIFORMA R Le e principali n novità della riforma r sono o le seguentti: • l’adesion e alla previd denza comp plementare deve essere e libera e vo olontaria, peertanto liberra da condi-zionamen nti anche di natura fisca ale; nire anche con c il solo co onferimento del Trattamento di fine rapporto; • l’adesion e può avven di pensione autorizzati dalla d commiissione di vig gilanza sui fondi f pensioone (COVIP)) alla raccol-• tutti i fond ta del risp parmio previdenziale po ossono esse ere destinata ari del TFR maturando m ddal 1° genna aio 2007. a un fondo o pensione, il cui finanz ziamento puòò continuare e ad essere e Mentre nulla cambia per l’adesione ad ante il versam mento di contributi a ca arico del lavo oratore, del datore di lavvoro, del committente o atttuato media mediante con nferimento del Trattamento di Fine Rapporto (T TFR), nuove regole sonoo state ema anate sul re-gime fiscale d dei fondi sia per quanto riguarda la contribuzione sia per la a tassazionee dei rendim menti e delle e prrestazioni. In particolare,, la disciplin na fiscale de ella previden nza complem mentare delinea un sisteema articola ato nelle se-gu uenti fasi: • dei contriibuti (o fase dell’accumu ulazione); menti (o fase dell’investtimento); • dei rendim ase dell’erog gazione. • delle presstazioni (o fa na fiscale pre evede che a all’esenzione e dei contributi (entro deeterminati lim miti di dedu-Sintetizzando , la disciplin cib bilità) si acccompagna la a tassazione e dei rendim menti prodottti nella fase di accumullo e la tassa azione delle e prrestazioni errogate (al ne etto della qu uota corrisp pondente ai rendimenti già tassati e al netto dei contributii no on dedotti). Al fine di favo orire l’adesio one alle form me di previde enza comple ementare, la a nuova discciplina, entra ata in vigore e da al 1° gennaio o 2007, prevvede importa anti agevola azioni fiscali.. 39 98 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO E SOGGETTI INTERESSATI Alle • • • • nuove forme di previdenza possono aderire (individualmente o collettivamente): i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici; i lavoratori autonomi e i liberi professionisti; i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate; i soggetti destinatari del D.Lgs. n. 565/1996. TIPOLOGIA DELLE FORMA PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate a erogare una pensione aggiuntiva a quella erogata dagli Istituti di previdenza obbligatoria. Tali forme sono autorizzate e sottoposte alla vigilanza di una Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Sono forme pensionistiche complementari: • i fondi pensione negoziali; • i fondi pensione aperti; • i piani individuali pensionistici; • i fondi pensione preesistenti, istituiti anteriormente al novembre 1992. Le forme pensionistiche complementari si distinguono anche in collettive e individuali, in base alle modalità istitutive. Nelle forme collettive l’adesione viene contrattata a livello collettivo e riguarda un gruppo di lavoratori individuati in base all’appartenenza ad una determinata azienda, gruppo di aziende, comparto o settore produttivo; nelle forme individuali invece l’adesione avviene su base rigorosamente individuale a prescindere dal tipo di attività prestata e dall’esercizio o meno di attività lavorativa. Le forme collettive sono attuate mediante: • fondi pensione di natura negoziale istituiti per effetto di un contratto o accordo collettivo di lavoro anche aziendale (c.d. “fondi chiusi”); • fondi aperti che ricevono adesioni collettive; • fondi preesistenti. Esistono, poi, ulteriori forme pensionistiche complementari collettive quali i fondi istituiti dalle casse professionali privatizzate o quelli istituiti o promossi dalle regioni. Le forme individuali sono attuate mediante adesione individuale a fondi pensione aperti o mediante piani pensionistici individuali. FONDI PENSIONE CHIUSI O NEGOZIALI I fondi pensione negoziali detti anche “chiusi” nascono da contratti o accordi collettivi anche aziendali che individuano l’area dei destinatari cioè i soggetti ai quali il fondo si rivolge sulla base dell’appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. regione o provincia autonoma). Il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo dotato di organi propri (assemblea, organi di amministrazione e controllo e responsabile del fondo, ecc.). DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 399 QUADRO E L’attività del fondo pensione negoziale consiste essenzialmente nella raccolta delle adesioni e dei contributi, nell’individuazione della politica di investimento delle risorse la cui attuazione viene affidata a soggetti esterni specializzati nella gestione finanziaria e nella erogazione delle prestazioni. FONDI PENSIONE APERTI I fondi pensione aperti sono istituiti direttamente da: • banche; • società di intermediazione mobiliare; • compagnie di assicurazione; • società di gestione del risparmio. Nell’ambito del patrimonio della società che li istituisce, i fondi pensione aperti costituiscono un patrimonio separato ed autonomo finalizzato esclusivamente all’erogazione delle prestazioni previdenziali. L’adesione ai fondi aperti può avvenire in forma collettiva o individuale. La gestione finanziaria del fondo aperto è svolta generalmente dalla stessa società che lo ha istituito. La banca depositaria, come per i fondi negoziali, deve essere un soggetto esterno. Il responsabile del fondo aperto svolge la propria attività in modo autonomo rispetto alla società che ha istituito il fondo e ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell’esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme, regolamenti e contratti. L’interesse degli aderenti è tutelato anche dall’organismo di sorveglianza. PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI Si tratta di forme pensionistiche individuali realizzate attraverso la sottoscrizione di contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale. Le regole che disciplinano il rapporto con l’iscritto sono contenute, oltre che nella polizza assicurativa, in un apposito regolamento, redatto in base alle direttive della COVIP e dalla stessa autorizzato al fine di garantire all’aderente gli stessi diritti e prerogative delle altre forme pensionistiche complementari. Così come stabilito per le altre forme pensionistiche, le risorse finanziarie accumulate mediante tali contratti costituiscono patrimonio autonomo e separato. Analogamente ai fondi pensione aperti, inoltre, è prevista la figura del responsabile della forma pensionistica che ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell’esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme, regolamenti e contratti. FONDI PENSIONE PREESISTENTI I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992 che presentano caratteristiche peculiari rispetto ai fondi istituiti successivamente (come ad esempio la possibilità di gestire direttamente le risorse senza ricorrere a intermediari specializzati). Il D.Lgs. n. 252/2005 stabilisce che l’adeguamento di tali forme alle norme dello stesso decreto avvenga secondo criteri, modalità e tempi stabiliti dal Ministero dell’Economia di concerto con quello del lavoro sentita la COVIP. L’adesione a questa tipologia di fondo avviene su base collettiva e l’ambito dei destinatari è individuato dagli accordi o contratti aziendali o interaziendali. 400 DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 QUADRO OE DEDUCIBIILITÀ DEI CONTRIBU C UTI Con la riforrma sono state riviste anche le rego ole per la de educibilità dei contributii versati alle e forme di previdenza com mplementare. evisto che sono Infatti, è pre s deducib bili i contribu uti versati da ai lavoratori dipendenti,, autonomi e dagli impre enditori a form me pensionistiche comp plementari d i cui al D.Lg gs. 21 aprile e 1993, n. 1224 e al D.Lg gs. 5 dicemb bre 2005, n. 25 52, alle cond dizioni e nei limiti previstti dall’art. 8 del d medesim mo D.Lgs. n. 252/2005. Più precisa amente, i con ntributi versati a forme p pensionistiche complem mentari, com mprese quelle e istituite ne egli stati memb ri dell’Union ne europea e negli Stati aderenti alll’Accordo su ullo Spazio E Economico Europeo, E so ono deducibili d dal reddito co omplessivo per un impo orto non superiore ad eu uro 5.164,577. ESEMPIO DI CALCO OLO DELL’’IMPORTO DEDUCIBILE Un lavorato ore che verssa alla previd denza comp plementare contributi c pari a 2.000 euuro è tassatto con aliquo ota marginale IIRPEF del 23%, 2 il costo o effettivo so ostenuto dal lavoratore sarà s pari a 11.540 euro, con un risparmio fiscale pari a 460 euro. e Il predetto llimite di ded ducibilità non si applica a ai soggettti iscritti alle forme pe nsionistich he per le quali è stato acc certato lo squilibrio s fiinanziario e approvato il piano di riequilibrio dda parte del Ministero del d lavoro e de ella previdenza sociale. Questi Q sogg getti possono o dedurre se enza limiti i ccontributi ve ersati nell’an nno d’imposta. Ai fini del ccomputo del predetto lim mite di euro o 5.164,57 si s tiene contto anche deelle quote ac ccantonate dal d datore di la avoro ai fond di per TFR e ai fondi di previdenza del persona ale dipendennte istituiti aii sensi dell’a art. 2117 c.c. Per la parte e dei contrib buti versati che non ha nno fruito della deduzio one, compreesi quelli eccedenti il su uddetto ammo ontare, il co ontribuente comunica c allla forma pe ensionistica complementtare, entro il 31 dicemb bre dell’anno s uccessivo a quello in cui è stato e effettuato il versamento, v ovvero, se antecedentte, alla data in cui sorge ill diritto alla prestazione e, l’importo non dedotto o o che non sarà dedottto nella dichiarazione dei d redditi. I lavoratori di prima occcupazione successiva alla data di entrata in vigore v del D D.Lgs. n. 200 05/252 (quin ndi successiva al 1° gennaio 2007), ovvero o i sog ggetti che a tale data non n risultanoo titolari di una posizio one contributiva a aperta presso un qualsiasi ente d i previdenza a obbligatoria possono ddedurre i contributi verssati entro il limiite di 5.164,57 euro. Se e nei primi ccinque anni di partecipa azione alle fo forme pensio onistiche complementari, tali soggettti hanno effe ettuato versa amenti di im mporto inferio ore al limite predetto, po ossono gode ere gior limite di deducibilità à, a partire d dal sesto an nno di partecipazione allle forme pe ensionistiche ee di un magg per i venti a anni successsivi, nella misura annua ale di 5.164,5 57 euro incrrementata dii un importo pari alla diffferenza posittiva tra euro 25.822,85 ed i contribu uti effettivam mente versati nei primi ccinque anni e, comunqu ue, incrementa ata di un imp porto non superiore ad e euro 2.582,29. Pe er i lavoratori iscritti da al 2007 alle forme pens sionistiche ob bbligatorie, a partire dall’anno 2012, è po ossibile usufrruire per la prima p volta d di tale incen ntivo. DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 4 401 QUADRO E Pe er i contribu uti versati ne ell’interesse dei familiarri a carico, spetta s al sog ggetto nei coonfronti del quale dette e pe ersone sono o a carico la a deduzione e per l’ammo ontare non dedotto dalle persone sstesse, ferm mo restando o l’im mporto com plessivo di euro e 5.164,5 57. Infine, per i diipendenti de elle pubblich he amministrrazioni iscritti a forme pe ensionistichee di natura negoziale n dii cu ui siano des tinatari (ad esempio, il Fondo Scuo ola Espero destinato d ai lavoratori d ella scuola) continuano o ad d applicarsi le vecchie disposizioni d vigenti fino al 31 dicem mbre 2006 e, pertanto, l ’importo ded ducibile non n pu uò essere su uperiore al 12% del red ddito comple essivo e, co omunque, a 5.164,57 euuro al netto dell’importo o già escluso da al sostituto d’imposta. d DE EDUCIBILIT TÀ CONTRIBUTI PREV VIDENZA CO OMPLEMEN NTARE 40 02 Tipolo ogia di contrib buzione Modalità dii deduzione Rigo de el Quadro E Contributi a deducibilità ordinaria Deducibili D da al reddito com mplessivo pe er un importto non n superiore e ad euro 5.1 164,57. E27 Contributi versati da lavoratori di d prima occupazione e Deducibili D da al reddito com mplessivo pe er un importto non n superiore e ad euro 5..164,57. Se nei primi cinnque q anni di p partecipazion ne alle forme pensionisttiche c complem mentari, tali soggetti han nno effettuatto versamenti v d di importo inferiore al lim mite predettoo, possono p god ere di un ma aggior limite di deducibillità à, a partire d dal sesto an nno di partec cipazione allle fo orme pensio onistiche e per i venti anni successivvi, annuale di 5.164,57 nella n misura a 5 euro o incrementaata a di un impo orto pari alla differenza po ositiva tra euuro o 25.822,85 ed i contrib buti effettivam mente versaati nei n primi cinq que anni e, comunque, incrementatta di d un importo non superio ore ad euro 2.582,29. 2 In n altri termin ni, come chia arito con la risoluzione r 227 dicembre d 201 11, n. 131/E, è prevista: • una prima a fase in cui, in ciascuno dei primi cinnque anni d di partecipaz zione a una forma di preevidenza complementtare, la differenza trra l’importo d dei contributi versati e il limite annualle di euro 5..164,57 non è definitivamente persaa, ma contrib buisce a form mare un ulte eriore plafonnd di deducib bilità, da utilizzare entro o i venti annni successivii; nda fase, du urante la quale il plafonnd • una secon così accum mulato può essere e utilizz zato, a partirre dal sesto anno e fino al venticinq quesimo annno successivo o, per dedurre dal proprio redditto complessiivo i contribu uti versati a forme di preevidenza ccomplementa are, in aggiu unta al limitte annuale d di euro 5.164 4,57 e fino a concorrenzza di euro 2. 582,29 annu ui (per un totale massim mo di euro 7.7 746,86). E28 Contributi versati v a fondi in squilibrio s finanziario Deducibili D da al reddito com mplessivo se enza alcun llimite. m E29 Contributi versati per familiari a carico Deducibili D da al reddito com mplessivo pe er un importto non n superiore e ad euro 5.1 164,57. E30 Contributi versati v a fondi pensiione negoziali da dipendenti pubblici Deducibili D da al reddito com mplessivo pe er un importto non n superiore e al 12% de el reddito co omplessivo ee, comunque, c a 5.164,57 euro e al netto o dell’importto già g escluso d al sostituto d’imposta. d E31 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE RIGO E27 - CONTTRIBUTI PE ER PREVID DENZA CO OMPLEME ENTARE - DEDUCIB BILITÀ ORDINARIA Il Rigo E27 7 è dedicato all’indicazio one dei conttributi e dei premi p versati, nel 2014,, alle forme pensionisticche complemen ntari, per le quali q il limite e massimo d di deducibilità è fissato in misura orddinaria a 5.1 164,57 euro. TIPOLOGIE DI ONER RI Nel Rigo in oggetto van nno riportate e le somme versate alle e forme di prrevidenza coomplementa are a deducibilità ordinaria, sia che si tratti di fondi negoziali che fondi in ndividuali. Per i contributi versati a fondi nego oziali tramite e il sostituto o di imposta, se nel puntto 141 della Certificazio one Unica è ind dicato il codice 1, i dati da indicare sono quelli riportati nei punti 142 e 143 della Certificazio one Unica. Per i contributi versati v ai fon ndi negozial i, nonché alle forme pen nsionistiche individuali, senza il tram mite del sostittuto di imposta, si dovrà à indicare l’a ammontare dei d versamenti di cui si rrichiede la deduzione. d I dipendentti pubblici po ossono compilare questto Rigo solo per indicare e i contributti versati ai fondi f pensio one per i quali n non rileva la loro qualific ca. Invece, perr dichiarare i contributi versati v ai fon ndi negoziali devono com mpilare il Riggo E31. Va anno indicati in questo Rigo R anche le somme che c sono state versatee a forme pensionistic p che co omplementa ari istituite in Stati dell’’UE e in Sta ati aderenti all’Accordo o sullo spaz zio economiico eu uropeo inclu usi nella lista di cui al deccreto emanatto ai sensi de ell’art. 168-biis TUIR (c.d. “white list”). LIMITI ALLLA DEDUZIIONE I contributi indicati in ta ale Rigo sono assoggetttati al limite massimo di deducibilitàà pari a 5.164 4,57 euro. DOCUME ENTAZIONE E Per • • • docume entare la spesa è neces ssario avere e e conserva are: le ricevvute di paga amento; la docu umentazione e rilasciata dall’ente d pre evidenziale; la Certtificazione Unica U (modelllo CU). COMPILA AZIONE DE EL RIGO E2 27 Nel Rigo E 27 del Mod.. 730 va indicato: olonna 1: l’importo dei contributi cche il datore di lavoro ha dedotto daall’imponibile, indicato nel n • alla Co punto 142 della Certificazione C e Unica. Se e è stato compilato il pu unto 151 deella Certifica azione Unica a previde enza per fam miliari a cariico - la cifra da riportare e nella Colonna 1 è parri alla differe enza tra gli importi in ndicati nei seguenti pun nti della Certtificazione Unica: U punto o 142 e puntto 152 (conttributo dedo otto dal red ddito e riferitto alla previd denza comp plementare per p familiari a carico); • alla Co olonna 2: l’importo degli oneri di prrevidenza co omplementa are dei quali si chiede la a deduzione e in dichiarrazione e pre ecisamente:: • contrib buti versati trramite il sos stituto d’impo osta, di cui al a punto 143 3 della Certiificazione Unica. Se è stato com mpilato il pun nto 151 della a Certificaziione Unica - previdenza a per familiaari a carico - la cifra da riportare e nella Colo onna 2 è parri alla differe enza tra gli importi indic cati nei seguuenti punti della d Certificcazione U Unica: punto o 143 e punto 153 (conttributo non dedotto d dal reddito e rifeerito alla pre evidenza complemen ntare per fam miliari a carico); • somme e versate sia a ai fondi ne egoziali sia a alle forme pe ensionistiche individualii senza il tra amite del sosstituto di imposta. DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 4 403 QUADRO E RIGO E28 - CONTRIIBUTI VERSATI DA LLAVORATTORI DI PR RIMA OC CCUPAZIO ONE Il Rigo E28 è dedicato all’indicazione e dei contrib buti e dei pre emi versati, nel 2014, allle forme pensionistiche e co omplementa ri, dai “lavorratori di prim ma occupazio one”. TIPOLOGIE DI ONERI Ne el Rigo in og ggetto vanno riportate le somme ve ersate alle fo orme di prev videnza com mplementare e dai lavora-tori la cui prim ma occupaziione è succe essiva al 1° gennaio 20 007 ovvero a quei soggeetti che alla stessa data a no on risultano titolari di un na posizione e contributiva a aperta pre esso un qualsiasi ente ddi previdenza obbligato-ria a. Se n nel punto 141 della Certificazione Un nica è indica ato il codice 3, i dati da indicare in questo Rigo o sono o quelli riporttati nei punti 142, 143 e 1 147 della Cerrtificazione Unica. U LIMITI ALLA DEDUZIO ONE La a deducibilità à spetta nella misura ordinaria di 5..164,57 euro o. È prevista pe rò una maggiorazione a partire dall sesto anno o successivo o di partecippazione alle forme pen-sio onistiche e per i venti anni a success sivi, se nei p primi cinque e anni di parrtecipazionee alle forme pensionisti-ch he compleme entari hanno o effettuato versamenti v d di importo in nferiore al lim mite predettoo. La a maggiorazzione pari alla differenz za positiva tra 25.822,85 euro ed i contributti effettivamente versatii ne ei primi cinq ue anni è, c omunque, in ncrementata a di un imporrto non supe eriore ad eurro 2.582,29.. A pa artire dal 20 012, per i lav voratori iscriitti dal 2007 7 alle forme pensionisticche obbligato orie, è stato o posssibile usufruirre per la prim ma volta di ta ale incentivo. DOCUMENTTAZIONE Pe er • • • documenttare la spes a è necessa ario avere e conservare:: le ricevutte di pagame ento; la docum mentazione riilasciata dall’ente previd denziale; la Certificcazione Unicca (modello CU). COMPILAZI C IONE DEL RIGO E28 Ne el Rigo E28 8 del Mod. 73 30 va indicato: • alla Colo onna 1: l’imp porto dei con ntributi che iil datore di lavoro ha dedotto dall’im mponibile, ris sultante dal-la somma a degli impo orti indicati nei punti 142 2 e 147 della Certificaz zione Unicaa; onna 2: l’imp porto dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall’imponib bile, indicato o • alla Colo nel punto o 143 della Certificazio one Unica, e le somme versate ai fondi negozziali, nonché é alle forme e pensionisstiche individ duali, senza il tramite de el datore di lavoro. RIGO E29 - CONTRIIBUTI VERSATI A FO ONDI IN SQUILIBRIO S O FINANZZIARIO Il Rigo E29 è dedicato alll’indicazione e dei contrib buti e dei pre emi versati, nel 2014, allle forme pensionistiche e co omplementa ri che risulta ano in squilib brio finanzia ario, per i quali non è pre evisto alcun limite di deducibilità. 40 04 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE TIPOLOGIE DI ONER RI Nel Rigo in oggetto van nno riportate e le somme versate alle e forme di prrevidenza coomplementa are in squilib brio finanziario per le qual è stato appro ovato il pian no di riequilib brio dal Ministero del lavvoro. Se e nel punto 141 della Certificazione Unica è ind dicato il codice 2, i dati dda indicare in questo Riigo so ono riportati nei n punti 142 2 e 143 della Certificazion ne Unica. LIMITI ALLLA DEDUZIIONE Non è previsto alcun lim mite di dedu ucibilità. Infa atti, tali contrributi sono to otalmente deeducibili. DOCUME ENTAZIONE E Per • • • docume entare la spesa è neces ssario avere e e conserva are: le ricevvute di paga amento; la docu umentazione e rilasciata dall’ente d pre evidenziale; la Certtificazione Unica U (modelllo CU). COMPILA AZIONE RIG GO E29 Nel Rigo E2 29 del Mod. 730 va indic cato: • alla Co olonna 1: l’importo dei contributi cche il sostitu uto d’impostta ha dedottto dall’imponibile di cui al punto 142 della Certificazione C e Unica; olonna 2: l’importo dei contributi ch he il datore non ha dedo otto dall’impponibile dei quali q si chie ede • alla Co la dedu uzione in dicchiarazione di cui al pun nto 143 della Certificaziione Unica. RIGO E30 - CONTTRIBUTI VE ERSATI PEER FAMILIA ARI A CA ARICO Il Rigo E30 0 è dedicato all’indicazio one dei conttributi e dei premi versati, nel 2014,, alle forme pensionisticche complemen ntari per fam miliari fiscalm mente a caricco, per la qu uota da ques sti non dedootta. LIMITI ALLLA DEDUZIIONE Sono dedu cibili dal red ddito complessivo del ccontribuente e i contributii versati nelll’interesse dei d familiari fia solo per la a quota da q questi non dedotta. scalmente a carico, ma In sostanza a, la parte de ei contributi che può no on essere de edotta dal so oggetto a caarico può ess sere portata a in deduzione dal contribu uente cui risu ulta a carico o sempre ne el rispetto de el limite di deeducibilità di d 5.164,57 eue ro. DOCUME ENTAZIONE E Per • • • docume entare la spesa è neces ssario avere e e conserva are: le ricevvute di paga amento; la docu umentazione e rilasciata dall’ente d pre evidenziale; la Certtificazione Unica U (modelllo CU). COMPILA AZIONE DE EL RIGO E3 30 Nel Rigo E3 30 del Mod. 730, se è stato compila ato il punto 151 1 della Ce ertificazione Unica, va in ndicato: • alla Co olonna 1: l’importo dei contributi c ch he il sostituto o d’imposta ha dedotto dall’imponib bile desumib bile dal untto 152 della Certificazione Unica; DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 4 405 QUADRO E • alla Colo onna 2: l’imp porto dei co ontributi che il datore di lavoro non ha dedotto e dei quali si chiede la a deduzion ne in dichiara azione desumibile dal p unto 153 de ella Certificaz zione Unica . RIGO E31 - CONTRIIBUTI VERSATI A FO ONDI PEN NSIONE NEGOZIAL I DA DIPE ENDENTI PU UBBLICI Il Rigo E31 è dedicato all’indicazion a ne dei contri buti e dei premi p versati, nel 2014, dai dipende enti pubblicii alle forme pen nsionistiche di natura ne egoziale. TIPOLOGIE DI ONERI Ne el Rigo in o ggetto vann no riportate le l somme v ersate dai dipendenti d pubblici alle fforme pensionistiche dii na atura negoziiale (ad esem mpio, al Fon ndo Scuola E Esperto, des stinato ai lav voratori dellaa scuola). No on vanno in dicati i prem mi ed i contributi che il ssoggetto ha invece vers sato a fondi per i quali non n rileva la a qu ualifica di lavvoratore pub bblico. Pe ertanto, i dip pendenti pub bblici che si iscrivono a forme pens sionistiche per le quali nnon rileva la loro qualifi-ca a devono co mpilare il Rigo E27. Se n nel punto 141 della Certificazione Un nica è indica ato il codice 4, i dati da indicare in questo Rigo o sono o riportati nei punti 142 e 143 della Ce ertificazione Unica. LIMITI ALLA DEDUZIO ONE Pe er tali sogge etti l’importo o deducibile non può esssere superiore al 12% del reddito complessivo o e, comun-qu ue, a 5.164,5 57 euro. Co on riferimentto ai redditi d di lavoro dip pendente, la deduzione non può ino oltre supera-re e il doppio de ella quota di TFR destinata ai fondi pensione, sempre s nel rispetto dei ssuddetti limitti. Ne el reddito co omplessivo va v compreso o anche que ello dei fabbrricati assogg gettato a ced dolare secc ca. DOCUMENTTAZIONE Pe er documenttare la spes a è necessa ario fare riferrimento alla Certificazione Unica (m modello CU).. COMPILAZI C IONE DEL RIGO E31 Ne el Rigo E31 del Mod. 73 30 va indicatto: • alla Colo onna 1: l’importo dei co ontributi che e il sostituto o d’imposta ha dedotto dall’imponib bile di cui all punto 14 42 della Certtificazione Unica; U onna 2: l’imp porto indicato nel punto 144 della Certificazione e Unica; • alla Colo onna 3: l’imp porto dei con ntributi che iil datore di la avoro non ha dedotto daall’imponibile e dei qua-• alla Colo e Unica. li si chied de la deduzio one in dichia arazione di ccui al punto o 143 della Certificazione C RIGO E32 - SPESE PER ACQU UISTO O C COSTRUZIONE DI ABITAZION A NI DATE IN N LO OCAZION NE Il Rigo E32, novità di quest’anno, è dedicato all’indicazio one della de eduzione perr l’acquisto o la costru-zio one di abita azioni date in locazione (D.L. 12 se ettembre 2014, n. 133, convertito, ccon modifica azioni, dalla a Le egge 11 novvembre 2014 4, n. 164). 40 06 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO E IN COSA CONSISTE Per l’acquisto, effettuato dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della Legge 11 novembre 2014, n. 164, od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è riconosciuta all’acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari medesime. La deduzione spetta anche per le spese sostenute dal contribuente per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, per la costruzione di una o più unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall’impresa che esegue i lavori. La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall’anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di Legge per le medesime spese. CONDIZIONI PER FRUIRE DELLA DEDUZIONE La deduzione, spetta a condizione che: a) l’unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto; b) l’unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; c) l’unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; d) l’unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell’allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente; e) il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all’articolo 18 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell’articolo 3, comma 114, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350; f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario. Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all’atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell’alloggio sociale, come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e), D.L. n. 133/2014 e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all’importo dei canoni di locazione calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4, lettera e). COMPILAZIONE RIGO E32 Il Rigo E32 del Mod. 730 si compone di 3 Colonne. DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 407 QUADRO E COLONNA 1 - DATA STIPULA LOCAZ ZIONE Va a indicata la a data di stip pula del contratto di loca azione dell’im mmobile acq quistato o coostruito. COLONNA 2 - SPESA AC CQUISTO/CO OSTRUZIONE Va a indicata la a spesa sostenuta per l’a acquisto o la a costruzione dell’immob bile dato in llocazione, entro e il limite e di 300.000 eu uro. P SUI MUTUI M COLONNA 3 (INTERESSI PASSIVI a indicato l’importo deglli interessi passivi p maturrati nell’anno o e dipendenti dai mutuui contratti pe er l’acquisto o Va de elle unità im mobiliari ogg getto dell’ag gevolazione.. Se e la deduzio one spetta per p l’acquisto o o la costru uzione di più ù immobili è necessarioo compilare un Rigo perr cia ascun immo obile utilizzan ndo ulteriori moduli. L’ammontare complessivo o delle spes se indicate n non può com munque esse ere superioree a 300.000 euro. Ulterriori modalità à attuative dell’agevola azione di cu ui si discute saranno ddefinite con decreto dell Minisstero delle in nfrastrutture e dei trasporrti e del Minis stero dell'eco onomia e dellle finanze. Pe er la determ minazione de ella deduzion ne spettante e, da riporta are nel rigo 13 1 del mod. 730-3, unittamente aglii alttri oneri ded ducibili, chi presta p assisttenza fiscale e deve proce edere nel se eguente moddo. To ot_Spese = somma delle e col. 2 del rigo E32 di ttutti i modulii compilati. Ricondurre R ttale importo nel limite dii eu uro 300.000 . To ot_Interessi = somma de elle col. 3 de el rigo E32 d di tutti i moduli compilati. Ca alcolare Ded duzione_E32 2 = (20 % dii Tot_Spese e) / 8 + (20% % di Tot_Interessi); Il risultato, arrrotondato, va sommato agli altri one eri da riporta are nel rigo 13 1 del mod. 730-3. X SPESE P PER INTER RVENTI DI D RECUPEERO DEL PATRIMO ONIO ED DILIZIO La a Sezione IIII del Mod. 730/2015, è dedicata alll’indicazione e delle spes se sostenutee nell’anno 2014 2 o neglii an nni preceden nti per gli intterventi di re ecupero del patrimonio edilizio e ed, in particolaree: • per la risttrutturazione e di immobili; uisto o l’assegnazione di d immobili fa acenti parte di edifici ristrutturati. • per l’acqu che: In questa Sezzione vanno indicate anc • le spese sostenute per gli interrventi relativvi all’adozione di misurre antisismicche e all’esecuzione dii opere pe r la messa in sicurezza statica; p gli interve enti di manu utenzione o salvaguardia s a dei boschii. • le spese sostenute per NOVITÀ N La a principale novità di quest’anno consiste nella proroga, a tutto t il 2014,, delle agevoolazioni di cui si discute e e precisamen te: er le spese relative r a interventi di recupero del d patrimo-• è stata prorogata la detrazione del 50% pe nio edilizzio; ata la detra azione del 65% 6 per gli interventi relativi r all’ad dozione di m misure antis sismiche, su u • è proroga edifici ric adenti nelle zone sismiche ad alta a pericolosiità. er completezzza si ricord da che la de etrazione di cui si discute è stata estesa anchee al 2015 (L Legge 23 di-Pe ce embre 204, n n. 190, art. 1, 1 comma 47 7). 40 08 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE PROROGH HE ED ENTR RATA A REG GIME A Anni Detra razione Limite e di spesa Rate eizzazione 1/1/1998--31/12/1998 4 41% 77.4 468,53 5 o 10 rate annuali 1/1/1999--31/12/1999 4 41% 77.4 468,53 5 o 10 rate annuali 1/1/2000--31/12/2000 3 36% 77.4 468,53 5 o 10 rate annuali 1/1/2001--31/12/2001 3 36% 77.4 468,53 5 o 10 rate annuali 1/1/2002--31/12/2002 3 36% 77.4 468,53 10 ra ate annuali 1/1/2003--31/12/2003 3 36% 48.000,00 10 ra ate annuali 1/1/2004--31/12/2004 3 36% 48.000,00 10 ra ate annuali 1/1/2005--31/12/2005 3 36% 48.000,00 10 ra ate annuali 1/1/2006-30/9/2006 4 41% 48.000,00 10 ra ate annuali 1/10/2006-31/12/2006 3 36% 48.00 00,00 (*) 10 ra ate annuali 1/1/2007--31/12/2007 3 36% 48.00 00,00 (*) 10 ra ate annuali 1/1/2008--31/12/2011 3 36% 48.00 00,00 (*) 10 ra ate annuali 1/1/2012-25/6/2012 3 36% 48.00 00,00 (*) 10 ra ate annuali 26/6/2012-31/12/2015 5 50% 96.00 00,00 (*) 10 ra ate annuali Nota (*) dal 1° ottobre o 2006 6, l’importo m massimo di spesa s pari a 48.000 euroo, per cui è possibile fru uire dell’agevo olazione IRPE EF, va riferito o alla singola a unità immo obiliare e nonn più ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le e spese. SOGGETTTI INTERESSATI Possono go odere della detrazione tutti t coloro cche sono assoggettati all’IRPEF a (peertanto, esclusivamente e le persone fis iche), reside enti o meno nel territorio o dello Stato o. Più in particcolare posso ono beneficiare dell’age evolazione non n solo i proprietari deggli immobili ma anche tu utti coloro che sono titolarii di diritti rea ali sugli imm mobili oggetto degli interrventi e che ne sostengono le relatiive spese. Pertanto, so ono interesssati alla detrrazione: • il proprrietario o il nudo n proprie etario; • il titola re di un dirittto reale di godimento g (u usufrutto, us so, abitazion ne o superficcie); di locazione e o comodato o; • il sogg etto che occcupa l’immobile a titolo d di cooperativve divise e in ndivise; • i soci d • i soci d delle società à semplici; • gli imp prenditori ind dividuali, limitatamente a agli immobilii che non rie entrano fra qquelli strume entali o mercce. Ha diritto a alla detrazione anche ch hi esegue in n proprio i la avori sull’immobile, per le sole spese di acquissto dei materia ali utilizzati. FAMILIAR RI La detrazio one può esssere fruita anche a dai fa amiliari conv viventi del possessore p o detentore e dell’immob bile oggetto del l’intervento, a condizion ne che: f che e chiede la detrazione; d • le spesse siano sosstenute dal familiare • le fattu ure e i bonifici siano a lu ui intestati; • lo statu us di convive ente o como odatario sus sista al mom mento di iniz zio dei lavorii. DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 4 409 QUADRO E Trra i familiari interessati rientrano: r il coniuge, c i pa arenti entro il terzo grad do, gli affini eentro il seco ondo grado. Il coniuge può ò, inoltre, ussufruire della a detrazione nell’ipotesi in cui abbia a sostenuto lla spesa perr la ristruttu-ra azione di un fabbricato in n comproprietà ed abbia a effettuato la comunica azione di inizzio lavori e il pagamen-to mediante b bonifico men ntre la fattura è intestata a all’altro co oniuge a con ndizione chee detta circo ostanza ven-ga a annotata ssulla fattura. ER REDI In caso di deccesso del co ontribuente la detrazione e si trasmettte agli eredi del decedutto. Pertanto, trattandosii di un diritto p per il quale è ammesso o il trasferim mento mortis s causa, seg gue le medeesime regole giuridiche e stabilite per il trasferimento degli altri diritti dal de e cuius agli aventi causa a. In particolare,, nel caso di d più eredi, ciascuno pu uò usufruire e della detrazione in missura proporz zionalmente e pa ari alla quota a di eredità spettante. s A pa artire dal 2012, 2 a seguito delle no ovità introdo otte dal D.L. n. 201/20111, in caso di decesso o dell’a avente diritto o, la fruizione del benefi cio fiscale si s trasmette, per intero, eesclusivamente all’erede e che cconservi la detenzione d materiale m e di retta del ben ne. CESSIONE C D DELL’IMMO OBILE Prrima delle m modifiche apportate dal D.L. D n. 138//2011, in cas so di vendita a dell’unità iimmobiliare (anche a ti-tolo gratuito) ssulla quale sono s stati re ealizzati gli iinterventi di restauro, ris sanamento cconservativo o e ristruttu-ra azione ediliz ia, le detrazzioni non utilizzate in tu tto o in partte dal vendittore spettavvano per i rimanenti pe-rio odi di impostta all’acquire ente/donatario persona fisica dell’unità immobilliare. Se e era stato sstipulato un contratto prreliminare d i vendita (co ompromesso o), l’acquirennte dell’imm mobile aveva a diritto alla dettrazione se era e stato imm messo nel p possesso ed eseguiva gli interventi a proprio ca arico. In questo cas o era però necessario n che: c azione del compromess c so presso l’U Ufficio compe etente; • la registra one, da partte dell’acquirente, degli estremi della registrazione nell’appposito spazio o del modu-• l’indicazio lo di inizio o lavori. ei diritto di detrarre d le qu uote residue e si verificav va in capo alll’acquirente e solo in ipo-Inoltre, la trassmissione de ne dell’intero o immobile o qualora, p per effetto de ella cessione pro-quota , la parte ac cquirente di-tesi di cession entava proprrietaria esclu usiva dell’im mmobile. ve Se e però chi a acquistava una u porzione e dell’abitaziione era già à proprietario o della restaante parte era e possibile e tra asmettere la a detrazione e residua pe erché si rea alizzava una a fattispecie e assimilabille a quella di cessione e de ell’intera unittà immobilia are. Co on il D.L. n. 138/2011 prima e con il D.L. n. 201 1/2011 dopo o, le regole sono s cambiaate. Infatti, in sed e di converrsione in Legge del D.L L. n. 138, è stata introd dotta la posssibilità, per il venditore e de ell’immobile su cui sono o stati effetttuati lavori a agevolati, di mantenere e le quote reesidue della a detrazione e no on ancora in ndicate in dicchiarazione. In altre parole e, le rate ressidue posso ono essere o oggetto di co ontrattazione tra le partti, potendo, il venditore,, de ecidere di ce ederle o tene erle per sé. Pe ertanto, vien ne previsto che c le detra azioni posso ono essere utilizzate u dal venditore ooppure poss sono essere e tra asferite per i rimanenti periodi p d’imp posta all’acq quirente pers sona fisica. 41 10 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE Le nuove d disposizioni sono applic cabili anche in caso di permuta p (co onsiderata l’’indubbia as ssimilazione di questa alla compravendita) e di do onazione. Successiva amente, con la Manovra a Monti (D.L . n. 201/201 11), pur man ntenendo ferrma la possibilità di neg goziare il tras ferimento de ella detrazio one è stata ccompletamente rovescia ata l’impostaazione. Infatti, per gli atti stipulati dal 1°° gennaio 2 2012, se nell’atto di trasferimento ddell’unità im mmobiliare non n viene fornitta alcuna sp pecifica indic cazione la d detrazione si trasferisce automaticaamente all’ac cquirente. Tuta norma (Le tavia, rispe tto alla form mulazione originaria della egge n. 449//1997), il veenditore può trattenere per p sé la detrazzione. In qu uesto caso è necessario o effettuarne e esplicita menzione m neel rogito. Perrtanto il “sile enzio” dell’atto o di compravendita vale e il trasferim ento della detrazione all’acquirentee. Le e regole in ca aso di venditta dell’abitaz ione su cui sono s effettua ati gli intervennti valgono anche a in tutte e le ipo otesi in cui si ha una cessione c delll’immobile, anche a nelle cessioni a ttitolo gratuito o (donazione e e su uccessione) e alla permu uta. Nell’ipote esi, invece, di d trasferime ento mortis ccausa dell’immobile ogge etto di interventi di recupero del d patrimon io edilizio, re esta invariatto per gli ereedi il diritto a godere de elle qu uote residue e della detrazione, purch hé conservin no la detenz zione materiaale e diretta a dell’immobile. Inoltre, le nuovve disposizio oni sul trasfe erimento della detrazione e trovano appplicazione so olo qualora per p efffetto della cessione pro--quota, il diriitto di proprietà si conso olida in capoo all’acquiren nte che diven nta prroprietario esclusivo e dell’immobile(a ad es. comp proprietario per metà cche acquista a l’altra me età) (circolare 1° giugno 2012, n. 19/E). ACQUISTTO DI DIRITTTO REALE DI GODIM MENTO PA ARZIALE L’acquisto d di un diritto reale di god dimento parzziale (ad es sempio, l’usu ufrutto) costiituisce titolo o per la fruizzione della de etrazione IRPEF sulle riistrutturazion ni edilizie. Pertanto, P la detrazione d’imposta deve d essere riconosciuta - qualora la a relativa spe esa sia stata a effettivame ente sostenu uta e, quindii, in ogni cas so, entro i lim miti dell’impo rto fatturato o - in relazio one al valorre dei diritti acquistati dai d singoli ccontribuenti quali risulta ano dall’atto di ccompravend dita o di asse egnazione d del diritto immobiliare. SATI AGEVO OLATI - PRIINCIPALE PRASSI P AGENZIA DEL LLE ENTRAT TE SOGGETT I INTERESS Estremi circolare 10 giugno 2004, 2 n. 24/E circolare 20 aprile 2005, 2 n. 15/E risoluzion ne 9 gennaio 2007, n. 1/E DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 Chiarimentti Ne el caso in cui due soggetti acquistinno uno la nu uda proprietà àe l’a altro l’usufruttto dell’immo obile ristruttu rato, la detra azione calco olata a sul 25% de el prezzo di acquisto devve essere prroporzionata a ai risspettivi valorri della nuda proprietà e ddell’usufrutto. Il coniuge può ò usufruire della d detrazioone nell’ipote esi in cui abb bia so ostenuto la spesa per la ristrutturaazione di un n fabbricato in co omproprietà ed abbia effettuato il paggamento me ediante boniffico m mentre la fatttura è intestata all’altro coniuge a condizione c c che de etta circostan nza venga an nnotata sullaa fattura. L’ acquisto di un u diritto rea ale di godimeento parziale e (ad esemp pio, l’u usufrutto) co ostituisce tito olo per la fruizione de ella detrazio one IR RPEF sulle ristrutturazioni edilizie.. Pertanto, la detrazio one d’ imposta dev ve essere ric conosciuta - qualora la relativa spe esa sia a stata effetttivamente so ostenuta e, qquindi, in ogni caso, entrro i lim miti dell’impo orto fatturato - in relazionne al valore dei d diritti acq quisttati dai singo oli contribue enti quali risuultano dall’a atto di comprave endita o di as ssegnazione del diritto im mmobiliare. 4 411 QUADRO E Estremi E risoluzione 21 luglio 200 08, n. 314/E risoluzione 17 2008, n. 442 2/E nove embre circolare 13 3 maggio 201 11, n. 20/E circolare 9 maggio 201 13, n. 13/E circolare 21 maggio 201 14, n. 11/E 41 12 Ch hiarimenti In re elazione alle e modalità di fruizione ddella detrazio one prevista a per i lavori di ris strutturazione e edilizia, all’’amministratore giudizia-rio p può essere riferita r la dis sciplina previista, in gene erale, per glii interrventi effettuati sulle parti comuni deegli edifici: pertanto, p tale e sogg getto può efffettuare gli adempimenti a i con le stes sse modalità à segu uite dall’amm ministratore del d condominnio. Ne cons segue che la a com unicazione e gli altri adempimenti a relativi alla a detrazione e posssono essere e posti in es ssere dall’am mministratore e giudiziale,, che - nella comu unicazione di inizio lavorii, da trasmetttere al Cen-tro O Operativo di Pescara - deve d barraree la casella predisposta a per ll’amministrattore di condo ominio ed inddicare nell’apposito spa-zio iil codice fisc cale dell’amm ministrazionee giudiziale (da ( riportare e anch he nelle fattu ure e nei bon nifici di pagaamento). l’am mministratore e giud iziale deve quindi q rilasciare ai singooli proprietarri una certifi-cazio one (relativa a agli interven nti effettuati e ai pagame enti eseguiti)) che attesti di ave er adempiuto o a tutti gli obbblighi previs sti ai fini del-la de etrazione e che indichi la somma ddi cui il parte ecipante alla a com unione può tenere conto o ai fini della detrazione, determinata a in fu nzione della quota di com munione possseduta. Ai fin ni della fruiz zione della detrazione d deelle spese di d ristruttura-zione e edilizia è l’amministra atore giudiziaario del cond dominio che e interragisce col Fisco F e non la a cooperativaa formata da ai condomini.. Perta anto, i versa amenti e tutti gli adempim menti previstti dalla legge e devo ono essere effettuati e dall’amministratoore giudiziario. Nel caso in cui la fattura e il bonifico siiano intestatti ad un solo o com proprietario mentre la spesa di ristrrutturazione è sostenuta a da e entrambi, la detrazione spetta s anchee al soggetto o che non ri-sulti indicato nei predetti doc cumenti, a coondizione che e nella fattu-ra ve enga annotata la percenttuale di spessa da quest’u ultimo soste-nuta a. Resta intes so che l’altro o soggetto, pper beneficia are della de-trazi one, deve indicare i nella propria ddichiarazione dei redditi,, nell’a apposito cam mpo, il codic ce fiscale deel soggetto che c ha effet-tuato o l’invio. • T Trasferimentto della detrrazione in caaso di deces sso del con-d duttore: la re egola genera ale (art. 16-bbis, comma 8 TUIR) pre-vvede che la fruizione f del beneficio fisscale si trasm mette, per in-ttero, esclusiivamente all’erede che conserva la a detenzione e m materiale e diretta d del be ene. Nel risppetto di tale disposizione, d , ssolo l’erede del conduttore che subbentra nella titolarità dell ccontratto di locazione l e che c conserva va la detenzio one materia-lle e diretta del d bene può portare inn detrazione le rate resi-d due. • A Aventi diritto o in caso di separazione llegale e lavo ori successivii a alla separazione: hanno diritto alla ddetrazione, se s hanno so-sstenuto le sp pese in ques stione e queeste sono rim maste a loro o ccarico, il pro oprietario o il nudo propri etario dell’im mmobile, il ti-ttolare di un diritto d reale sullo s stesso (uso, usufrutto, abitazio-n ne), ma anc che l’inquilino e il comoodatario. App plicando tale e a ampia previs sione, la sen ntenza di seeparazione con cui è as-ssegnato a un u coniuge l’immobile inntestato all’a altro coniuge e ccostituisce, ricorrendone r ogni altro prresupposto, titolo idoneo o p per fruire della detrazione. La d detrazione compete anc che al familiaare conviven nte del pos-sesssore o deten ntore dell’imm mobile sul quuale vengon no effettuati i lavorri, purché ne e sostenga le e spese, e lee fatture e i bonifici b siano o a lui intestati. Si tratta di un’in ndicazione dda seguire ne ella generali-tà de ei casi che non n preclude, tuttavia, la possibilità di d applicare ill DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE Estremi circolare 21 maggio 2014, 2 n. 11/E Chiarimentti pi ù recente orientamento o assunto coon i documenti di prassi in prrecedenza citati, c alle me edesime conndizioni, nel caso in cui la sp pesa sia sta ata in parte sostenuta ddai familiari conviventi del d po ossessore o detentore de ell’immobile sul quale so ono effettuati gli in terventi di ristrutturazione. Al riiguardo, si precisa che c l’a annotazione sui documen nti della perccentuale di sp pesa sostenu uta de eve essere effettuata e fin dal primo a nno di fruizio one del bene eficio o e che il co omportamentto dei contribbuenti deve essere e coere ente e con detta annotazione. a È esclusa lla possibilità à di modifica are, ne ei periodi d’iimposta successivi, la riipartizione della d spesa sos sttenuta. Se e il pagamen nto delle spe ese per gli intterventi di re ecupero del pap triimonio ediliz zio o di riqualificazione eenergetica degli d edifici sia m materialmente e effettuato dalla d società finanziaria che c ha conce esso o un finanziamento al contribuente, c , quest’ultim mo possa fru uire de ella detrazione per gli in nterventi in eesame a con ndizione che e la so ocietà che eroga e il finan nziamento paaghi il corris spettivo al so ogge etto fornitore e con un bon nifico bancarrio o postale e recante tuttti i da ati previsti dalle d disposiz zioni di riferiimento (caus sale del verssam mento con in ndicazione degli estremii della norm ma agevolativva, co odice fiscale del soggetto o per conto del quale è eseguito il pap ga amento, num mero di partita IVA del sooggetto a fav vore del quale e il bo onifico è effe ettuato) in modo da conssentire alle banche b o a PoP stte Italiane SP PA di operarre la ritenutaa del 4% (secondo il disp postto dell’ art. 25 5 del DL n. 78 7 del 2010 ) e il contribu uente abbia coc pi a della ricev vuta del bonifico. L’anno di sostenimento della sp pesa a sarà quello o di effettuaz zione del boonifico da pa arte dalla fina anzia aria al fornitore della pre estazione. R Rimane ferma a la necessa aria su ussistenza degli altri pres supposti per la fruizione delle d detrazio oni in esame. ricchiesti dalle disposizioni d INTERVEN NTI AGEV VOLATI Gli interven nti che posssono fruire della d detrazio one sono qu uelli di manu utenzione sttraordinaria,, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione e edilizia (prev visti, rispettiivamente, ddall’art. 3, le ett. b), c), d), D.P.R. n. 380/2001) su ulle singole unità u immob biliari residen nziali di quallsiasi categooria catastale, anche rurrali e sulle loro pertinenze. La nozione e di pertinenza, nel caso o in esame, deve essere intesa in senso s ampioo, purché es sistano le co ondizioni ogge ettive e sogg gettive, prev viste all’art. 8 817 c.c. che e danno vita al rapporto di pertinenz za. L’elemento oggettivo è costituito dalla destin nazione dure evole e funzionale di sservizio od ornamento tra l’elemento d di pertinenza e l’elemen nto principale e, per il miglior uso od ornamento o ddi quest’ultim ma. L’elemento soggettivo è dato dalla a volontà de el proprietario dell’eleme ento principaale o di chi ne abbia su ulla medesima un diritto re eale o la dettenzione, di porre la pe ertinenza in rapporto di complemen ntarietà o strumentalità fu unzionale de ell’elemento principale. Ne consegu ue che sono o compresi nell’ambito n a applicativo della disposiz zione tutti gl i interventi, anche innovvativi, realizza ati su pertin nenze o su aree a pertine nziali (senza a alcun limitte numericoo) già dotate e del vincolo o di pertinenzia lità con l’uniità immobilia are principalle. È esclusa, quindi, in via a generale, la possibilità à di realizza are volumi au utonomi risppetto ad una unità immo obiliare princip pale. DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 4 413 QUADRO E Pe er le sole pa arti comuni degli d edifici residenziali è possibile usufruire delle detrazioone anche per p le spese e di manutenzio one ordinaria a (art. 3, lettt. a), D.P.R. n. 380/2001 1). Trra • • • • • • • • • le spese p per le quali compete c la detrazione, d o oltre a quelle per l’esecuzione dei laavori, sono comprese: le spese per la proge ettazione e le altre presttazioni profe essionali con nnesse; nque richies ste dal tipo di intervento;; le spese per prestazioni professiionali comun le spese per la messsa in regola degli edifici ai sensi dellla Legge n. 46/1990 e ssuccessive modificazio-nti elettrici) e delle norm me UNICIG p per gli impianti a metano o (Legge n. 1083/1971);; ni (impian le spese per l’acquisto dei materriali; nso corrispo osto per la re elazione di cconformità dei lavori alle e leggi vigennti; il compen le spese per l’effettua azione di pe erizie e sopra alluoghi; a l’im mposta di b ollo e i dirittti pagati perr le concesssioni, le auto orizzazioni e l’imposta sul valore aggiunto, le denunzzie di inizio lavori; gli oneri d di urbanizza azione; gli altri e eventuali cossti strettame ente collega ati alla realizzazione de egli intervennti nonché agli a adempi-menti sta abiliti dal deccreto 18 febb braio 1998, n. 41. cativa degli interventi ag gevolabili: Dii seguito si rriporta una tabella esplic Tipo di d interven nto Manutenzio one straordinaria a (solo per lavo ori su parti comu uni di edifici) (1) 41 14 In cosa consiste T Tipologie guardano le opeInterrventi che rig re di riparazione e, rinnovamento e sosttituzione de elle finiture degli edifiici e quelli n necessari ad integrarre e manten nere in efficiienza gli im mpianti tecno ologici esiste enti. La caratteristica c a della manutenzion ne ordinaria è, pertantto, il man ntenimento d degli elemen nti di finitu ura e degli im mpianti attrav verso operre di riparaz zione dell’’esistente. • Sostituzione integrale o parziale dii pavimenti e lee relative op pere di finitu-ra a e conservaazione; • riparazione dii impianti pe er servizi ac-ce essori (impiaanto idraulic co, impianto o per lo smaltim mento delle acque bian-ch he e nere); • riv vestimenti e tinteggiature e di prospet-ti esterni senzza modifiche e dei preesi-sttenti oggetti,, ornamenti,, materiali e co olori; • riffacimento inntonaci interrni e tinteg-giatura; • riffacimento paavimentazion ne esterne e manti m di copeertura senza modifiche aii materiali; m • so ostituzione ttegole e alttre parti ac-ce essorie deteeriorate per smaltimento o delle acque, rrinnovo delle e impermea-bilizzazioni; • riparazioni baalconi e terra azze e relati-ve e pavimentazzioni; • riparazione reecinzioni; ostituzione ddi elementi di impiantii • so te ecnologici; • so ostituzione infissi esterrni e serra-menti m o persiaane con serrrande, senza a modifica m dellaa tipologia di infisso. DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE Tipo o di interv vento Manutenzzione straordina aria Restauro o e risaconnamento servativo sa consiste In cos Tipologie Opere O e mo odifiche nec cessarie pe er rinnovare e e sostituirre parti anche struttu urali degli edifici, no onché per re ealizzare ed integraenico-sanitari e tecre e i servizi igie no ologici, semp pre che non alterino i volumi v e le ssuperfici delle e singole e unità immo obiliari e no on compo ortino modiffiche delle destinad ziioni di uso. • Sostituzionne infissi es sterni e serrramenti o peersiane con serrande, con c modifica di materiale o tipologia di infisso; • realizzazionne ed ade eguamento di opere acceessorie e pe ertinenziali che c non compoortino aumen nto di volumi o di superficii utili, realizzazione di vov lumi tecnicci, quali cen ntrali termich he, impianti di ascensori, scale di siccurezza, cannne fumarie; • realizzazionne ed integrrazione di servizi igienicoo-sanitari sen nza alterazio one dei volumi e delle superfici; ure o apertu ure • realizzazionne di chiusu interne chee non modifichino lo sch hema distribuutivo delle un nità immobiliiari e dell’edificcio; mento delle strutture s di fo on• consolidam dazione e i n elevazione e; • rifacimentoo vespai e scannafossi; nza • sostituzionee di solai intterpiano sen modifica deelle quote d’imposta; ampe; • rifacimentoo di scale e ra oni, muri di cinc • realizzazionne di recinzio ta e cancel late; c • sostituzionee solai di copertura con materiali divversi dai pre eesistenti; nza • sostituzionee tramezzi interni, sen alterazionee della tipologia dell’un nità immobiliaree; gno • realizzazionne di elementi di sosteg di singole pparti struttura ali; r ener• interventi fiinalizzati al risparmio getico In nterventi edillizi rivolti a conserva are l’organissmo edilizio o e ad as ssicurarne lla funzionalità mediante un ins ieme sistem matico di opere che, ne el rispetto de egli elementi m tipologi ci, formali e struttura ali dell’orga anismo stes sso, ne co onsentano destinazioni d’uso co on essi com mpatibili. Ta ali interve enti compre ndono il con nsolidamento, m il riprristino e il rinnovo de egli elem menti co ostitutivi de ell’edificio, l’inserimento o degli elementi acccessori e de egli impianti richiessti dalle esigenze de ell’uso, l’e eliminazione degli elementi estrranei all’org ganismo ed dilizio. • Modifiche tipologiche delle singo ole u più funzziounità immoobiliari per una nale distrib uzione; • innovazionee delle struttture verticali e orizzontali; dell’aspettto storicco• ripristino architettoniico di un edificio, e ancche tramite la demolizione e di superfe etazioni; • adeguamennto delle altezze dei solai, con il risppetto delle volumetrie v e esistenti; er esigenze di • apertura d i finestre pe aerazione ddei locali. DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 4 415 QUADRO E Tipo di d interven nto Ristrutturazione edilizia In cosa consiste T Tipologie Interrventi rivolti a trasformare gli orga anismi edilizii mediante un u insiem me sistemati co di opere e che poss sono portare e ad un orrganismo o edilizio in tu utto o in parrte divers so dal prece edente. Tali interventti comprendo ono il ripristino o la so ostituzione d di alcuni elem menti costtitutivi dell’edificio, l’elim minazione, la modific ca e l’inserimento di nuovi elem menti ed impianti. Nelll’ambito deg gli interve enti di ristruttturazione ed dilizia sono o ricompressi anche quelli q cons sistenti nella a demolizione e ricos struzione co on la stessa volumetrria e sagom ma di quello preesiste ente, fatte sa alve le sole innoper vazioni neccessarie l’ade eguamento alla norm mativa antis sismica. • Riorganizzazi R one distrib butiva deglii ed difici e delle unità immob biliari, del lo-ro o numero e ddelle loro dim mensioni; • co ostruzione ddei servizi igienici in am-pliamento dellle superfici e dei volumii es sistenti; • mutamento m ddi destinazio one d’uso dii ed difici, seconndo quanto disciplinato o dalle leggi reggionali e dalla normativa a lo ocale; • trasformazionne dei locali accessori in n lo ocali residenzziali; • modifiche m aglii elementi strutturali, con n va ariazione deelle quote d’’imposta deii so olai; • in nterventi di aampliamento delle super-fic ci. Nota: (1) Le parti comuni inte eressate son o quelle indicate dall’articolo 1117, nn. 1, c.c.: il suolo su cuii sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tettti e i lastrici solari, le scaale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i porttici, i cortili, tu utte le parti dell’edificio d necessarie n alll’uso comun ne. ALTRI INTER RVENTI AM MMESSI So ono ammesssi al beneficcio della detrrazione anch he gli interve enti finalizza ati: • all’elimina azione delle e barriere arrchitettonich e, sia sulle parti comun ni degli immoobili che nei singoli ap-partamen nti (anche avventi ad ogg getto ascenssori e montac carichi); guimento di risparmi ene ergetici; • al conseg atura degli edifici; e • alla cabla nimento dell’inquinamento acustico; • al conten one di misurre di sicurezz za statica e antisismica degli edifici; • all’adozio ere interne; • all’esecuzzione di ope ento che, atttraverso la comunicazio one, la robootica e ogni altro mezzo o • alla realizzzazione di ogni strume di tecnolo ogia più ava anzata, sia adatto a fa avorire la mo obilità intern na ed ester na all’abitaz zione per le e persone portatrici di handicap grravi, ai sens i dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; one di misurre finalizzate e a prevenire e il rischio de el compimen nto di atti illeeciti da parte e di terzi; • all’adozio azione di im mpianti insicu uri realizzati su immobili. • alla ripara ntesi degli al tri interventii agevolabili: Dii seguito si rriporta una tabella di sin T Tipo di interv vento Eliminazione delle barrie ere architettonicche 41 16 In cosa con nsiste Opere e che posso ono essere rrealizzate sia sulle partii comuni che sulle unità immoobiliari e si riferiscono r a divers se categorie di lavori: laa sostituzion ne di finiture e (pavim menti, porte, infissi esternni, terminali degli d impian-ti), il rifacimento r o l’adeguameento di impia anti tecnolo-gici (s servizi igienic ci, impianti eelettrici, citoffoni, impiantii di asc censori), gli interventi dii natura edillizia più rile-vante, quali il rifacimento ddi scale ed d ascensori,, l’inserrimento di ra ampe internee ed esterne agli edifici e DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO E Tipo di intervento Opere finalizzate alla cablatura degli edifici Opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico Opere finalizzate al risparmio energetico DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 In cosa consiste di servoscala o piattaforme elevatrici. In linea generale le opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche sono inseribili nella manutenzione straordinaria. Realizzazione di antenne collettive o reti via cavo per distribuire la ricezione nelle singole unità abitative. Ai fini delle agevolazioni fiscali la tipologia di intervento ammissibile è limitata al caso di lavori, in edifici esistenti, che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali. Inoltre, possono essere oggetto di agevolazione fiscale gli interventi di cablatura degli edifici per l’accesso a servizi telematici e di trasmissione dati, informativi e di assistenza, quali, ad esempio, la contabilizzazione dell’energia da centrali di teleriscaldamento o di cogenerazione, la teleassistenza sanitaria e di emergenza. Opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico che possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette: ad esempio sostituzione di vetri degli infissi. In tal caso occorre acquisire idonea documentazione (ad es. scheda tecnica del produttore) che attesti l’abbattimento delle fonti sonore interne o esterne all’abitazione, nei limiti fissati dalla predetta normativa. • Opere di coibentazione dell’involucro edilizio che consentano un contenimento del fabbisogno energetico necessario per la climatizzazione di almeno il 10%; • opere di coibentazione di reti di distribuzione di fluidi termovettori; • impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria utilizzanti pannelli solari piani; • impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o produzione di acqua calda sanitaria; • impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; • generatori di calore che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%; • generatori di calore che utilizzino come fonte energetica prodotti di trasformazione di rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali a condizione che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70%; • apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore a condizione che il fattore di utilizzo globale del combustibile non sia inferiore al 70%; • apparecchiature di regolazione automatica della temperatura dell’aria all’interno delle singole unità immobiliari o dei singoli ambienti, purché, in quest’ultimo caso, applicati almeno al 70% degli ambienti costituenti l’unità immobiliare; • apparecchiature di contabilizzazione individuale dell’energia termica fornita alle singole unità immobiliari; 417 QUADRO E Tipo di intervento Opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica Interventi di messa a norma degli edifici Opere interne Realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi 418 In cosa consiste • trasformazione, legittimamente deliberata, di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria, purché da detta trasformazione derivi un risparmio di energia non inferiore al 20% e purché gli impianti unifamiliari siano dotati di un sistema automatico di regolazione della temperatura e di un generatore di calore con rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%; • sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati a combustibile; • sorgenti luminose aventi un’efficienza maggiore o uguale a 50 Lumen/Watt, nel limite massimo annuo di una sorgente luminosa per vano dell’unità immobiliare. Anche le opere finalizzate al risparmio energetico possono essere realizzate in assenza di opere edilizie propriamente dette (vale quanto detto a proposito dell’inquinamento acustico). Opere di consolidamento statico riconducibili alla manutenzione straordinaria o alla ristrutturazione edilizia. Gli interventi possono interessare anche le strutture di fondazione nonché la rete dei servizi ed in particolare acquedotti, fognature, elettricità. Nell’ambito dei centri storici essi “devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”. La norma rende necessario non solo la cooperazione tra proprietari interessati, ma anche l’intervento attivo degli enti locali. Pertanto, ai fini dell’applicazione della disposizione, devono essere i privati, di norma, a predisporre “progetti unitari”, ed a sottoporli all’esame del comune, per una approvazione di tipo “edilizio”: ovverosia mediante una concessione, stante che non si tratta, nel caso in esame, di piano urbanistico. Ma non può essere esclusa l’iniziativa dei comuni, intesa a fornire, quanto meno, le linee di indirizzo per la formazione dei progetti unitari. Interventi che riguardano la pluralità degli impianti tecnologici dell’abitazione meglio individuati all’art. 1 Legge n. 46/1990 e definiti nel successivo regolamento attuativo. Sono quindi compresi tutti gli interventi effettuati e debitamente dotati di certificato di conformità, rilasciato da soggetti abilitati, anche se di entità minima, indipendentemente dalla categoria edilizia di intervento edilizio. Opere le cui caratteristiche principali ed unificanti sono, in sintesi, l’assenza di alterazione dell’aspetto esterno degli edifici, nonché la natura di interventi edilizi che non comportino trasformazioni urbanistiche, oggetto di concessione edilizia. Spese sostenute esclusivamente per realizzare interventi sugli immobili; la detrazione, quindi, non compete per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione di cui trattasi i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 QUADRO E Tipo di intervento Adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi Riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili In cosa consiste i computer, le tastiere espanse. Tali beni, peraltro, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali a certe condizioni è prevista la detrazione IRPEF del 19% in sede di dichiarazione dei redditi. Con il termine “atti illeciti” si fa riferimento agli atti penalmente illeciti (ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). La detrazione in questi casi è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili; ad esempio non rientra nell’agevolazione il contratto stipulato con un istituto di vigilanza. Rientrano, invece, tutte le misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di tali atti illeciti, qui elencate a titolo esemplificativo: • rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; • apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione; • porte blindate o rinforzate; • apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; • installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; • apposizione di saracinesche; • tapparelle metalliche con bloccaggi; • vetri antisfondamento; • casseforti a muro; • fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati; • apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline; • esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Semplici riparazioni quali: • la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa mal funzionante; • l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti; • il montaggio di vetri anti-infortunio; • l’installazione del corrimano; • interventi di bonifica dell’amianto, limitatamente alle unità immobiliari a carattere residenziale. INTERVENTI DI AMPLIAMENTO PREVISTI DAL “PIANO CASA” La risoluzione 4 gennaio 2011, n. 4/E ha chiarito le modalità per usufruire dell’agevolazione per gli interventi di ampliamento previsti dal c.d. “Piano Casa”, introdotto dall’art. 11 D.L. 112/2008, realizzati sul patrimonio edilizio esistente. A tale proposito, va detto che: • la ristrutturazione costituita da operazione di demolizione e di ricostruzione di un fabbricato esistente comporta l’ammissibilità dei benefici fiscali soltanto limitatamente alle ipotesi di ricostruzione operata senza variazioni alla sagoma e volumetria dell’edificio; l’eventuale ampliamento esclude la detrazione in quanto l’opera edilizia si configura come “nuova costruzione”; DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 419 QUADRO E • la ristruttturazione efffettuata sen nza la demo olizione del fabbricato esistente, e aal quale si aggiunga a un n ampliame ento, è susccettibile di fa ar conseguiire al contrib buente la de etrazione sooltanto in re elazione alle e spese ed d oneri ascriivibili alla po orzione di ed dificio esiste ente, con es sclusione deella parte rappresentata a dall’ampl iamento. IN NTERVENTI AGEVOLAT TI - PRINCIPALE PRAS SSI AGENZIA DELLE ENTRATE E E Estremi risoluzione 8 febbraio 2005, n. 14/E risoluzione 24 gennaio 2008, n. 18/E Nota Direzzione Regionale del Piemo onte, 17 aprile 2009, prot. 2009/24882 2 risoluzione 12 febbraio 2010, n. 7/E 42 20 Ch hiarimenti Nel caso in cui i lavori di risttrutturazionee interessino un fabbrica-to ru urale strume entale (un fie enile) che - a seguito de ella realizza-zion ne dell’interve ento edilizio - acquisiscce la destina azione d’uso o abita ativo, è poss sibile fruire del diritto allaa detrazione di imposta a cond dizione che - nel provved dimento amm ministrativo che c autorizza a i lavvori - risulti ch hiaramente che c gli stessi comportano o il cambio dii desttinazione d’u uso del fabb bricato, già strumentale agricolo, in n abita ativo. Infatti, nell’ipotesi in discorso ggli interventi programmati p i conccretizzano una ristruttura azione edilizzia, di cui all’art. 31, lett.. d), L Legge n. 457 7/1978 comprendendo, trra l’altro, ope ere necessa-rie p per il conseg guimento del risparmio eenergetico e la messa in n sicu rezza statica a e antisismiica del fienilee che risulta ano agevola-bili. Per gli interventi di ristruttura azione edilizzia realizzati (usufruendo o in p parte di un finanziament f o pubblico) su un’unità immobiliare e resid denziale adibita prom miscuamentee anche all’esercizio o dell’ attività di bed & breakfas st, è possibilee usufruire del d diritto alla a detra azione d’imp posta ridotta al 50%, perr le spese rim maste a cari-co d del contribuen nte. Il pa agamento ra ateale, per il tramite di un finanziam mento, delle e spesse per l’acqu uisto di impiianti antifurtoo e sistemi di sicurezza a non fa venire meno il diritto di fruire dellla detrazione. È tuttavia a nece essario che: 1) il pagamento - da parte de ella società ffinanziaria in favore della a ditta a che vende ed installa gli impianti - ssia effettuato o tramite bo-nific o (bancario o postale) da al quale risullti, nella caus sale, il nome e e il ccodice fiscalle del sogge etto per contoo del quale è eseguito ill paga amento; 2) l’ importo indicato corrisponda a que llo della fatttura emessa a dalla a ditta nei co onfronti del cliente. La d detrazione IR RPEF deve intendersi riiconosciuta per p gli inter-ventti edilizi realizzati dal condominio ssu tutte le parti p comunii dell’ edificio resid denziale, com me definite ddall’art. 1117 7, nn. 1, 2 e 3, c..c. In partico olare, per l’individuazionee delle parti comuni inte-resssate dalla detrazione d sulle spesee sostenute nel corso o dell’ anno per la ristrutturazione di casee di abitazion ne e di partii com muni di edific ci residenziali, l’art. 1 deella Legge n. n 449/1997,, rinvi a alle parti condominiali indicate daall’art. 1117, n. 1, c.c. (ill suollo su cui sorg ge l’edificio, le fondazion i, i muri mae estri, i tetti e i lastrrici solari, le scale, i portoni d’ingressso, i vestibolli, gli anditi, i portiici, i cortili e in genere tutte le partti dell’edificio o necessarie e all’uttilizzo comun ne). Tuttavia a, le Circolarii del 24 febb braio 1998 n.. 57/E E/1998/29636 6 e n. 121/E E/1998/328844 del 7 settembre 1998 adotttate in mate eria hanno rittenuto agevoolabili le spe ese di manu-tenzzione della casa c del po ortiere (conteemplata al n. n 2 dell’art.. 1117 7 c.c.) e, tra i servizi igie enico-sanitarri, hanno individuato i la-vori di nuova co ostruzione e rifacimento ddella fognatu ura (contem-plata a al n. 3 delllo stesso art. 1117 c.c.). Di segno co ontrario la ri-solu zione 7 ma aggio 2007, n. 84/E, seecondo cui la Legge n.. 449//1997 si riferirebbe ai so oli lavori eseeguiti sulle parti p comunii deglli edifici res sidenziali ele encate nel nn. 1 dell’art. 1117 c.c.,, escl udendo così dal beneficio i lavori eeseguiti sulle altre partii com muni. Al fine di superare tali contrastii, l’Agenzia delle d entrate e DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO E Estremi circolare 13 maggio 2011, n. 20/E circolare 1° giugno 2012, n. 19/E Chiarimenti chiarisce che la detrazione IRPEF deve intendersi riconosciuta per gli interventi edilizi realizzati dal condominio su tutte le parti comuni dell’edificio residenziale, come definite dall’art. 1117 c.c., nn. 1, 2 e 3, c.c. È possibile usufruire della detrazione IRPEF (e dell’aliquota IVA ridotta) in caso di installazione di addolcitori domestici ma solo nel caso in cui tale installazione comporti modificazioni strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria dell’abitazione e/o degli impianti relativi. le spese sostenute per i lavori di bonifica del terreno possono essere riconosciute solo se indispensabili per la realizzazione dell’intervento di “ristrutturazione delle fognature” oggetto dell’agevolazione e nei limiti della parte della spesa strettamente necessaria per la realizzazione dell’intervento agevolato. Alle condizioni descritte, infatti, si ravvisa lo stretto collegamento e l’accessorietà rispetto alla realizzazione degli interventi agevolabili che consente, come precedentemente specificato, il riconoscimento dei relativi costi. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia ambientale, la sussistenza del carattere di indispensabilità dei lavori di bonifica e l’individuazione della parte di spesa da considerare strettamente necessaria dovranno risultare da rigorose valutazioni tecniche fondate su elementi oggettivi. REALIZZAZIONE DI AUTORIMESSE, POSTI AUTO O PARCHEGGI PERTINENZIALI Possono avvalersi della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. In tal caso, però, la detrazione spetta limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione, sempre che le stesse risultino comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore. Va anche detto che, in relazione all’assegnazione, da parte delle cooperative edilizie di abitazione, di box auto pertinenziali, con la risoluzione 7 luglio 2008, n. 282/E, è stato chiarito che i soci possono essere ammessi a beneficiare della detrazione per gli acconti pagati con bonifico, in relazione al costo di costruzione del box pertinenziale, già dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di amministrazione, anche se questo non è sottoposto a registrazione; ciò anche nell’ipotesi in cui il rogito avvenga in un periodo d’imposta successivo. Inoltre, la detrazione spetta anche per la realizzazione di parcheggi residenziali. A tale proposito, si ricorda che la Legge 24 marzo 1989, n. 122 e successive modificazioni, relativa a disposizioni in materia di parcheggi, consente anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, la realizzazione di parcheggi, in due condizioni: a) da privati proprietari di immobili (comma 1), nel sottosuolo degli stessi e nei locali al piano terreno, oppure nel sottosuolo di aree private esterne agli edifici, purché ciò non sia in contrasto con i piani urbani del traffico e nel rispetto dell’uso della superficie soprastante e con la tutela dei corpi idrici; b) su aree pubbliche (comma 4), per le quali le amministrazioni comunali individuano privati o società cooperative concessionari del diritto di superficie, i quali, in conformità al piano urbano dei parcheggi, realizzano parcheggi in superficie o interrati, da “destinare a pertinenza di immobili privati”. La norma ha origine dalla riscontrata carenza di parcheggi, sia privati che pubblici, e consente, con una serie di agevolazioni di natura regolamentare e finanziaria la promozione degli interventi di realizzazione di immobili destinati a parcheggio. In ambedue le fattispecie la Legge prevede l’obbligo di pertinenzialità ad una unità immobiliare e di inalienabilità della pertinenza dall’immobile principale, essendo considerato il parcheggio spazio “asservito”, indispensabile all’uso dell’unità immobiliare. In genere, le amministrazioni locali hanno imposto un limite massimo di distanza del parcheggio dall’unità immobiliare da asservire. DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 421 QUADRO E Ciiò premesso o, è evidentte che l’ipottesi a) non comporta particolari p prroblemi inte rpretativi, ed è, quindi,, co onsentito us ufruire dei benefici b fisca ali sia per in nterventi di realizzazione r e di parchegggi che per opere di re-cu upero degli stessi, purché esista o venga crea ato un vinco olo di pertine enzialità conn una unità immobiliare e ab bitativa. Viceversa, ne el caso dell’iipotesi b), la a detrazione e può essere e concessa se ricorronoo contemporaneamente e le seguenti co ondizioni: 1)) qualora sii sia instaura ato un rappo orto di proprrietà o di pattto di vendita a di cosa futtura del parc cheggio rea-lizzato o in corso di re ealizzazione e da parte di un contribu uente soggettto all’IRPEF F; 2)) qualora vii sia un vinccolo di pertin nenzialità co on una unità immobiliare e, di propriettà del contribuente sog-getto all’IR RPEF, oppu ure se il parc cheggio è in n corso di co ostruzione, vi v sia una obbbligazione per la crea-zione di u n vincolo di pertinenzialità con un im mmobile esiistente; 3)) qualora siiano contabiilizzati distin ntamente i co osti imputab bili alla sola realizzazionne dei parche eggi e quellii relativi ai costi necesssari, non am mmissibili a b beneficio fisc cale. Ne ella ipotesi sopra descritta, appare e evidente cche la comu unicazione da d parte de l contribuen nte soggetto o all’IRPEF può ò intervenire e successiva amente all’in nizio dei lavo ori, iniziati dal concessioonario. Al co oncessiona-rio o, quindi è fa atto obbligo di fornire la documenta zione da alle egare alla richiesta di deetrazione fis scale. La d detrazione sp petta per l’ac cquisto di bo ox pertinenziiali anche ne el caso in cuui il pagamento avvenga a con bonifico ban ncario o posttale disposto o lo stesso giorno della stipula s dell’attto di acquisto, ma in un n orario anteceden nte alla stipula stessa (rissoluzione 13 gennaio 201 11, n. 7/E). RE EALIZZAZIO ONE DI RIM MESSE E PO OSTI AUTO - PRINCIPA ALE PRASSI AGENZIA DELLE ENTRATE E Estremi circolare 10 0 giugno 200 04, n. 24/E risoluzione 8 febbraio 2008, 2 n. 38/E 42 22 Ch hiarimenti Nel caso in cui venga costruito in proprrio un immob bile abitativo o ed u un box ad esso e pertinen nziale, ai finni della detra azione, delle e spesse di costruzione del bo ox qualora qquesto veng ga terminato o prim ma della costtruzione definitiva dell’apppartamento o, non sussi-sten ndo un contrratto preliminare, poichéé trattasi di costruzione e realiizzata in eco onomia, è ne ecessario chhe l’esistenza a del vincolo o pertiinenziale debba risultare e dalla conceessione edilizia. Natural-men nte, la detraz zione compette limitatameente alle spe ese di realiz-zazio one del box x pertinenziale che risultiino documen ntate da pa-gam mento avvenu uto mediante bonifico. In asssenza di un preliminare e di vendita regolarmen nte registrato o da ccui risulti la a destinazio one funzionaale del box x a servizio o dell’iimmobile, i contribuenti c non possonoo essere am mmessi a be-neficciare della de etrazione d’im mposta, per la parte di sp pesa relativa a alla realizzazione dei box. Nella N fattispeecie, i contrib buenti hanno o provvveduto a pa agare con bonifici bancaari le spese relative alla a realiizzazione dei box auto pe ertinenziali pprima ancora dell’atto no-tarile e e in asse enza di un preliminare p dd’acquisto registrato. All mom mento in cui sono stati effettuati e i paagamenti co on bonifico, i conttribuenti non risultavano, dunque, prooprietari o prromissari ac-quire enti del box né dell’imm mobile abitattivo. La circo ostanza che e l’atto o d’acquisto sia stato stip pulato nello sstesso period do d’imposta a in cu ui sono state sostenute le e spese con bonifico, non n è sufficien-te a giustificare la l mancata stipula s (e reggistrazione) di d un prelimi-nare e d’acquisto, necessario per poter risscontrare l’efffettiva sussi-sten nza - al mom mento del pa agamento - ddel vincolo pertinenziale p e richi esto dalla norma n agevo olativa in disscussione. Ne N consegue e che i contribuenti - in assenz za di un pre liminare di vendita v rego-larm mente registra ato da cui risulti r la desstinazione funzionale dell box a servizio dell’immobile d e - non posssano essere ammessi a bene eficiare della a detrazione d’imposta ddi cui all’art. 1 Legge n.. 449//1997, per la parte di spe esa relativa aalla realizzazione dei boxx DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO E Estremi risoluzione 7 luglio 2008, n. 282/E risoluzione 13 gennaio 2011, n. 7/E circolare 13 maggio 2011, n. 20/E Chiarimenti In relazione all’assegnazione, da parte delle cooperative edilizie di abitazione, di box auto pertinenziali, i soci possono essere ammessi a beneficiare della detrazione d’imposta per gli acconti pagati con bonifico, in relazione al costo di costruzione del box pertinenziale, già dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di amministrazione, anche se questo non è sottoposto a registrazione; ciò anche nell’ipotesi in cui il rogito avvenga in un periodo d’imposta successivo. La detrazione IRPEF spetta per l’acquisto di box pertinenziali anche nel caso in cui il pagamento avvenga con bonifico bancario o postale disposto lo stesso giorno della stipula dell’atto di acquisto, ma in un orario antecedente alla stipula stessa. Se, al momento del pagamento, il box per il quale si intende fruire della detrazione non è stato ancora destinato al servizio dell’abitazione, l’attribuzione della destinazione pertinenziale nell’arco della medesima giornata, mediante la stipula del rogito, realizza comunque la condizione prevista dalla Legge ai fini della fruizione del beneficio. Nel caso di acquisto di un box, di cui risulti il vincolo pertinenziale in atto con l’unità abitativa, presso un’impresa costruttrice, la detrazione è attribuita in base all’onere effettivamente sostenuto. Pertanto, il coniuge comproprietario che abbia sostenuto interamente la spesa potrà fruire per intero della detrazione annotando tale circostanza nella fattura. ULTIMI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Si riportano, di seguito, le risposte ad alcune FAQ pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate a fine gennaio 2015: • • • • se un immobile accatastato come ufficio viene trasformato in due unità abitative a seguito di ristrutturazione, è possibile fruire della detrazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che la ristrutturazione comporterà il cambio d'uso del fabbricato; la detrazione è fruibile anche per gli interventi eseguiti in proprio, calcolando il 50% sulle spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati; è possibile detrarre le spese per l’imbiancatura dell’appartamento resasi necessaria a seguito di interventi agevolabili; non è possibile fruire della detrazione per l’acquisto di pannelli fotovoltaici destinati a un’abitazione in costruzione, che verranno installati solo successivamente alla realizzazione dell’edificio, in quanto detta detrazione compete solo per immobili già censiti in catasto o per i quali sia stato richiesto l’accatastamento. MISURA DELLA DETRAZIONE E LIMITI Come accennato, la detrazione, per il 2014, si applica nella misura del 50% per un ammontare complessivo di spesa di 96.000 euro. La detrazione, così calcolata, va ad incidere sull’imposta lorda IRPEF, fino a concorrenza del suo ammontare. Va ricordato che la suddetta percentuale ha subito, nel corso del tempo, alcune variazioni; infatti, per maggiore chiarezza va detto che la detrazione è pari: • al 36% per le spese sostenute nel 2005 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 e a quelle emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006 e per le spese sostenute dal 2007 al 25 giugno 2012; DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 423 QUADRO E • • al 41% pe er quelle sostenute nel 2006 relativve a fatture emesse e dal 1° gennaio aal 30 settem mbre 2006; al 50% pe er spese sostenute dal 26 giugno 2 2012 al 31 diicembre 2014. An nche l’ammo ontare masssimo di spesa ha subito nel corso de el tempo mo odifiche. Infatti, i limiti d di spesa su cui applicarre la percenttuale sono pari p a: 0 euro, per le spese sos stenute dal 2 2005 al 25 giugno g 2012; • 48.000,00 0 euro, per le spese sos stenute dal 2 26 giugno 2012 al 31 dicembre 201 4. • 96.000,00 a anche pre cisato che, dal 1º ottob bre 2006, l’im mporto massimo di spes sa di 48.0000/96.000 eurro, per cui è Va po ossibile fruirre dell’agevo olazione IRP PEF, va riferrito alla sing gola unità immobiliaree e non più ad a ogni per-so ona fisica ch he abbia sosstenuto le sp pese. Dii conseguen nza, tale ammontare va suddiviso frra tutti i sog ggetti aventi diritto alla ddetrazione (ad ( esempio o marito e mog glie cointesta atari di un’a abitazione p possono calc colare la de etrazione sppettante sull’ammontare e co omplessivo d di spesa di 48.000/96.00 4 00 euro). Inoltre, in basse alle regole e attuali, la detrazione d sspettante va spalmata su u dieci annii. PR ROSECUZIIONE DI LA AVORI Ne el caso in cu ui gli interve enti consistano nella pro osecuzione di d lavori iniziati negli an ni preceden nti, sulla sin-go ola unità imm mobiliare, ai fini della de eterminazion ne del limite e massimo delle d spese ddetraibili occ corre tenere e co onto delle sp pese sostenu ute negli ann ni pregressi . ES SEMPI - SP PESE PER R PROSECU UZIONE LA AVORI Es sempio n. 1 • spese di ristrutturazio one sostenu ute nel 2013 euro 30.000 0,00; one sostenu ute nel 2014 in prosecuz zione del me edesimo inteervento euro o 12.000,00. • spese di ristrutturazio In questo cas o l’importo su s cui calcolare la detrazzione (in die eci rate) nel 2014 è pari a 12.000,00 0 euro. sempio n. 2 Es • spese di ristrutturazio one sostenu ute nel 2012 : euro 30.00 00,00; azione soste enute nel 2 2013, in prosecuzione p e del medeesimo interrvento euro o • spese d i ristruttura 0. 10.000,00 azione soste enute nel 2 2014, in prosecuzione p e del medeesimo interrvento euro o • spese d i ristruttura 60.000,00 0. o superato ill limite di 96 6.000 euro, l’importo su u cui calcolaare la detra azione per ill In questo casso, essendo 014 (in die eci rate) è pari euro 56.000,00, che si ottiene con la seguentee operazion ne: 96.000-20 (3 30.000+10.00 00). 42 24 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE MODALITÀ PER US SUFRUIRE DELLA D ETRAZION NE Come già a anticipato, con c le modifiche introdo otte dal D.L. n. 70/2011, sono statee previste, a partire dal 14 maggio 201 11, notevoli semplificazioni della pro ocedura ope erativa. Con le mod difiche apportate, la proc cedura soprra elencata perde p un importante adeempimento e precisame ente l’obbligo di presentare la comunicazione al C Centro operrativo di Pes scara. In particola are, non è più p necessa ario trasmetttere la com municazione e preventivva al Centro o operativo di Pescara esssendo sufficiente, per usufruire u delll’agevolazio one, l’indicaz zione nella ddichiarazione dei redditi: • dei datti catastali id dentificativi dell’immobile d e; • degli e estremi di registrazione dell’atto che e ne costituisce titolo in caso di lavoori effettuatii dal detento ore (ad ese empio, in ca aso di condu uttore di imm mobile in loca azione); • degli a altri dati richiiesti ai fini del controllo della detraz zione. Per far ciò è prevista, nel n Mod. 730 0/2015, la S Sezione (Sez z. III B) desttinata a conttenere i suddetti dati. In relazione e all’ultimo punto, con Provvedime ento dell’Age enzia delle entrate e del 2 novembre e 2011 è sta ato he i soggetti che beneficiano de disposto ch ell’agevolazio one devono o conservaree ed esibirre, a richiessta dell’ufficio, i seguenti documenti: d 1) le abilittazioni amministrative richieste dalla a vigente legislazione edilizia e in rellazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concession ne, autorizzzazione o co omunicazion ne di inizio lavori); nel caso in cui la normativa non prevveda alcun titolo t abilitat ivo per la re ealizzazione di determin ati interventti di ristrutturazione e edilizia comu unque agevo olati dalla no ormativa fisc cale: dichiarrazione sosttitutiva dell’a atto di notorrietà, resa a ai sensi de ell’art. 47 D.P.R. 28 dice embre 2000, n. 445, in cui c sia indicaata la data di d inizio dei lavori ed attestata la circostanza a che gli inte erventi di ris strutturazione edilizia poosti in esserre rientrano tra quelli a agevolabili, pure p se i me edesimi non necessitano o di alcun titolo abilitativvo, ai sensi della norma ativa edilizzia vigente; 2) per gli iimmobili non n ancora cen nsiti, doman nda di accata astamento; 3) ricevute e di pagame ento dell’imposta comun nale sugli immobili, se do ovuta; 4) delibera a assemblea are di appro ovazione delll’esecuzione e dei lavori, per gli interrventi riguarrdanti parti coc muni di edifici resid denziali, e ta abella milles imale di ripa artizione delle spese; 5) in caso o di lavori efffettuati dal detentore d de ell’immobile,, se diverso dai familiarii conviventi,, dichiarazio one di cons enso del possessore all’esecuzione e dei lavori; 6) comuni cazione pre eventiva indiicante la da ata di inizio dei lavori all’Azienda s anitaria loca ale, qualora la stessa sia obbligato oria secondo le vigenti d disposizioni in materia di d sicurezza dei cantieri; 7) fatture e ricevute fiscali compro ovanti le spe ese effettiva amente soste enute; 8) ricevute e dei bonifici di pagamento. Re esta ancora valido l’obblligo di conse ervare le rice evute di vers samento delll’ICI, anche se, s come no oto, tale imposta dal d 2012 non è più in vigo ore, essendo o stata sostituita dall’IMU U (circolare 1° giugno 201 12, n. 19/E). Oltre a qua mente: anto sopra riportato, occorre rispetta are ulteriori adempiment a ti e, precisam • comun nicare all’azienda sanitaria compete ente per terriitorio, media ante lettera rraccomanda ata A.R., la dad ta di in nizio dei lavo ori stessi, la loro ubicaz ione, la natu ura delle ope ere, il comm mittente e l’im mpresa eseccutrice; esa esecutrice dei lavorri una dichia arazione sos stitutiva di attto notorio, circa c il rispe etto • ottenerre dall’impre di tutti gli obblighi in materia di sicurezza a del lavoro o e in materia contributiiva (a pena di decaden nza agevolazioni); dalle a • per i la avori superio ori a euro 51 1.645,69 tra asmettere, entro il termin ne di presenntazione dellla dichiarazzione dei redditi del periodo p d’imposta in cui sono esegu uiti i lavori, una u dichiarazzione di ese ecuzione lavvori sottosccritta da un soggetto isc critto negli A Albi degli ingegneri, arc chitetti e geoometri o da altro sogge etto abilitatto all’esecuzzione degli stessi; s su qu uesto punto, però, va de etto che l’Ageenzia delle entrate, con n la circola are 23 aprile e 2010, n. 21/E, 2 ha rico onosciuto ch he la manca ata trasmisssione di tale dichiarazio one non de etermina la decadenza d dall’agevolaz d zione, mentrre con la circolare 9 maaggio 2013, n. n 13/E è sta ato confer mato che tale comunica azione non è necessaria a ai fini dei controlli da pparte dell’Agenzia; DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 4 425 QUADRO E • effettuare e il pagamen nto delle spe ese sostenu te mediante e bonifico bancario o posstale, dal qu uale risulti la a causale d del versame ento (va indic cato il riferim mento all’art. 16-bis de el TUIR), il ccodice fiscale del bene-ficiario de ella detrazio one e il nume ero di partita a Iva ovvero o il codice fis scale del sogggetto a favo ore del qua-le il boniffico è stato effettuato. e Su u tale ultimo o aspetto si segnala s che e è possibile e utilizzare anche a un bonifico on linee purché il contribuente c e fornisca alla b banca i dati necessari che c non è po ossibile indicare per ma ancanza di sspazio a dis sposizione e cio oè: la partita a IVA del so oggetto a fav vore del qua ale il bonifico o è stato effe ettuato e il C Codice fiscale del bene-fic ciario della d detrazione. Sulla S base di d tali inform mazioni, la banca b può adempiere alll’obbligo di trasmettere e all’Agenzia de elle entrate, in via telem matica, i dati identificativ vi del mittentte e dei benneficiari della a detrazione e e dei destinat ari dei paga amenti. In ca aso di bonificco incompletto non è posssibile usufru uire della detrazione, a m meno che il contribuente e non proceda alla ripetizione del pagam mento alla ditta beneficiaria mediaante un nuo ovo bonifico o banccario/postale nel quale siano riportatii, in maniera a corretta, i dati d richiesti ddall’art. 1, co omma 3, dell D.M.. n. 41/1998,, in modo da a consentire alle banche o a Poste Ita aliane SPA ddi operare la a ritenuta dell 4%, secondo il disposto dell’a art. 25 del D..L. n. 78/2010 (risoluzion ne 7 giugno 22012, n. 55/E E). Inoltre, nell’ipotesi in cui l’indicazion ne nella cau usale del bo onifico dei riferimenti nnormativi della detrazio-ne e per la riqu ualificazione energetica degli edificii in luogo di quella per gli interven ti di recupero del patri-monio edilizio o sia dovuta a un mero errore mate eriale e non abbia pregiu udicato l’appplicazione della ritenuta a d’acconto del 4%, la detra azione può comunque e essere ricon nosciuta, nel rispetto deggli altri presupposti pre-vis sti dalla norrma agevolativa. Le med desime concclusioni possono applica arsi anche nnel caso opp posto in cui,, pe er un errore materiale, nella n causale del bonificco siano sta ati indicati i riferimenti r n ormativi deg gli interventii di recupero de el patrimonio edilizio in luogo di qu elli della dettrazione perr la riqualificcazione enerrgetica deglii ed difici, fermo restando il rispetto deii presuppossti per la fruizione di qu uest’ultima ddetrazione (circolare 21 maggio 2014, n. 11/E) DETRAZION D NE PER LE E SPESE SU ULLE PARTTI COMUN NI DEL CO ONDOMIN NIO È possibile go odere della detrazione d per p le spese sostenute ed e effettivam mente rimastte a carico per p la realiz-za azione di lavvori di manu utenzione, anche ordina aria, sulle pa arti comuni di d edifici ressidenziali no onché per la a re ealizzazione di interventti di manutenzione strao ordinari, di restauro r e di d risanamennto conserva ativo e di ri-strutturazione e edilizia sullle singole un nità immobil iari. La a definizione e di “parti co omuni” dell’edificio reside enziale è qu uella contenu uta nell’art. 1117, nn. 1, 2 e 3, c.c. In particolare,, vi rientrano o: il suolo su u cui sorge l’’edificio, le fondazioni, f i muri maesttri, i tetti e i lastrici sola-ri, le scale, i portoni d’ing gresso, i ves stiboli, gli an nditi, i portic ci, i cortili e in genere t utte le parti dell’edificio o ne ecessarie alll’utilizzo com mune. Tu uttavia, seco ondo la posizione più volte espresssa dall’Agen nzia delle en ntrate (si vedda, da ultim mo, la risolu-zio one 12 febb raio 2010, n. n 7/E) sono agevolabili anche le spese di manu utenzione deella casa del portiere, la a nu uova costruzzione e rifacimento della a fognatura. In caso di lavvori di ristru utturazione delle d parti ccomuni di un n condominio, il limite massimo sp pesa (per ill 20 014, 96.000 euro) su cu ui operare la a detrazione e è riferito ad a ogni singo ola abitazionne: fermo re estando tale e lim mite massim mo per ogni appartamen nto, il benefficio deve es ssere suddiv viso con gli altri soggettti eventual-mente contito lari di ogni unità u immobiliare. La a detrazione e che compete con riferimento a all’anno di effettuazione del boniffico bancariio da parte e de ell’amministrrazione del condominio, spetta al ssingolo cond domino nel limite della qquota a lui imputata da a pa arte dell’amm ministratore, sempreché é quest’ultim ma sia stata a effettivame ente versataa al condom minio entro i termini di pressentazione della d dichiarrazione dei rredditi, anche anticipatamente o possticipatamen nte alla data a di effettuazion ne del bonifi co. 42 26 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE Riguardo a al bonifico, per p gli interventi realizza ati sulle partti comuni co ondominiali, oltre al Cod dice fiscale del d condominio o è necessa ario indicare quello dell’ amministrattore o di altrro condominno che prov vvede al pag gamento. e), Relativame ente ai docum menti da alle egare alla ccomunicazione di inizio lavori (primaa della sua soppression s per i lavori eseguiti su parti comuni di edifici re esidenziali valevano le seguenti s parrticolarità: a allegata la a fotocopia della d delibera a assemblea are e della tabella millessimale di rip partizione de elle • andava spese.. Se in seguito l’importo dei lavori e seguiti supe era quello inizialmente ppreventivato, era necesssario trassmettere la nuova e ulte eriore tabellla di ripartiz zione delle spese s allo sttesso ufficio o che aveva ricevuto o la comunicazione originaria; • non an ndava allega ata la ricevutta di pagame ento dell’ICII/IMU. DETRAZIO ONE SPESE E PARTI COMUNI C CO ONDOMINIO O - PRINC CIPALE PR RASSI AGE ENZIA DELLE ENTRATE Estremi risoluzion ne 21 luglio 2008, 2 n. 341/E circolare 1° giugno 2012, 2 n. 19/E circolare 21 maggio 2014, 2 n. 11/E DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 Chiarimentti Le e regole valide per i con ndomini si aapplicano anche in caso o di la avori svolti da all’amministratore giudiziiario: pertantto, tale sogg getto o può effettua are gli adem mpimenti con le stesse modalità m segu uite da all’amministrratore del con ndominio Pe er i condomini, anche a seguito dellle nuove dis sposizioni inttrodo otte dal D.L L. n. 70/2011 1, sono connfermate le vecchie v rego ole (ccircolare 1° giugno g 1999, n. 122/E, paar. 4.6) seco ondo cui il co ondo omino potrà fruire della detrazione in esame, se s in possessso de ella certificaz zione dell’am mministratoree del condom minio che atte esti dii aver ademp piuto a tutti gli g obblighi pprevisti ai fini della detrazzione e, di essere in possesso della docuumentazione e originale e la so omma di cui il contribuen nte può teneere conto ai fini f della dettrazi one. È necessario, inoltre, che l’amm ministratore conservi c tutta a la do ocumentazio one originale e, così comee individuata a dal Provve edim mento del Dirrettore dell’A Agenzia del 2 novembre 2011 al fine e di essibirla a richiesta degli uffici. u In tali ipotesi, nella a dichiarazio one de ei redditi i sin ngoli condom mini devono limitarsi ad indicare i il co odice e fiscale del condominio, senza riporrtare i dati ca atastali identtifica ativi dell’imm mobile. Tali dati d saranno indicati dall’amministrato ore dii condominio o nel quadrro AC conccernente le comunicazio oni de ell’amministrratore del co ondominio, dda allegare alla a propria dich hiarazione dei redditi ovv vero, in casoo di esenzio one da tale obo blligo o di utiliz zzo del Mod. 730, da preesentare unita amente al fro onte espizio del Mod. M UNICO PF della proopria dichiara azione dei re eddiiti. All fine di bene eficiare della a detrazione per i lavori di d ristrutturazzione e delle parti comuni, i co ondomini chee, non aven ndone l’obblig go, no on abbiano nominato un amministrratore dovranno obbliga atoria amente richiedere il codice fiscale edd eseguire tutti gli adem mpim menti previsti dalla richiam mata disposizzione a nome del condom miniio stesso. Pe er quanto concerne i paggamenti è ne ecessario efffettu uare i bonific ci indicando, oltre al cod ice fiscale del condomin nio, an nche quello del d condomino che effetttua il pagame ento (cfr. circcola are n. 57/E del d 1998), che potrà esseere tratto ind differentemen nte su ul conto corrente bancariio ovvero poostale di uno dei condòmini, a tal fine dele egato dagli altri, a o su connto apposita amente istituiito, de emandando all’accordo degli intereessati la de efinizione de elle m modalità interne di regolaz zione del paggamento, fermo restando o il prrincipio che la detrazione e può spettaare soltanto in ragione de elle sp pese effettiva amente sostenute da ciaascuno e il rispetto delle altre e prescrizion ni stabilite dal d decreto interministerriale n. 41 del d 19 998 e dal Pro ovvedimento o del Direttore re dell’Agenz zia delle entra ate de el 2 novembre 2011. Perr la ripartizioone delle spe ese relative alla a pa arti comuni alle a unità immobiliari i coondomini dov vranno conccor4 427 QUADRO E Estremi circolare 21 maggio 2014, n. 11/E Chiarimenti rere alle stesse in ragione dei millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi del codice civile. Se l’amministratore ha certificato regolarmente al condomino la quota detraibile delle spese affrontate su parti comuni e il contribuente proprietario al 100% non possiede reddito è possibile per il coniuge convivente detrarre le spese di ristrutturazione anche se le rate condominiali sono state saldate con l’emissione di assegni su un conto corrente cointestato ai due coniugi. Più precisamente, il contribuente, coniuge convivente del proprietario dell’immobile, possa portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi le spese sostenute relative ai lavori condominiali pagate con assegno bancario tratto sul conto corrente cointestato ai due coniugi. Sul documento rilasciato dall’amministratore comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alla spese in questione il coniuge convivente dovrà indicare i propri estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese. Come già accennato, la detrazione spettante va ripartita in capo ad ognuno dei condomini che ne indica il relativo ammontare nella propria dichiarazione dei redditi. I contribuenti interessati debbono conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico. Generalmente, tale documentazione deve risultare intestata alle persone che fruiscono della detrazione. Tuttavia, per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti: • di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini del 36%/50%; • la quota della spesa relativa alle parti comuni imputabile a ciascuna delle unità immobiliari (eventualmente) possedute dal condomino, calcolata in base ai millesimi. Inoltre, nella quietanza che l’amministratore deve rilasciare, per attestare il pagamento delle spese sostenute da ciascun condomino, deve indicare specificamente la quota della spesa relativa alle parti comuni imputabile a ciascuna delle unità immobiliari (eventualmente) possedute dal condomino. DETRAZIONE PER GLI ACQUIRENTI E ASSEGNATARI DI IMMOBILI RISTRUTTURATI L’art. 9, comma 2, Legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha esteso la detrazione anche nel caso di alienazione o assegnazione, da parte delle imprese edili, di interi fabbricati ristrutturati. In particolare, è previsto che l’agevolazione si applica anche nel caso di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. In questo caso, l’acquirente o l’assegnatario ha diritto alla detrazione calcolata, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, sull’ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione. Pertanto, supponendo un prezzo di acquisto dell’immobile pari a 150.000 euro, l’importo su cui calcolare la detrazione è pari a 37.500 euro. 428 DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 QUADRO OE L’a agevolazione e, prima dell’entrata a re regime dispo osta dal D.L. n. 201/201 1, era legata al rispetto o di prrecisi termini temporali (p più volte pro rogati) conne essi al periodo in cui i laavori sono sttati ultimati e al momento in cu ui è avvenuta a la cessione e. In particolare, la detrazion ne spetta a condizione che la vend dita o l’asseggnazione de ell’immobile sia efffettuata entro sei mesi da al termine de ei lavori di ris strutturazione e. Per tale ag evolazione valgono v le seguenti s rego ole: azione spettta agli acquiirenti in relazzione alla qu uota di proprietà dell’im mobile; • la detra • la detr azione spettta a condizio one che la vvendita o l’as ssegnazione e dell’immobbile sia effetttuata entro sei s mesi d dal termine dei d lavori di ristrutturazio r one; • la detrrazione spettta nella mis sura del 50% % per le spe ese sostenutte nel 2014 e deve essere ripartita in 10 rate e annuali di pari importo o; • la spessa su cui ca alcolare la de etrazione no on può comunque eccedere l’imporrto massimo o di 96.000 eue ro; zioni effettua ati dal 1° otttobre 2006, il limite di spesa su cui applicare la • per gli acquisti o le assegnaz ntuale va rife erito solo alla singola u unità immobiliare e, quindi, se più ppersone han nno diritto alla a percen detraz ione (ad ese empio, in caso di comprroprietari), il limite di spe esa va riparttito tra loro; c so il rogito deve avvenire entro i term • anche nel caso di stipula del compromess mini previstii; enda sanitariia locale com mpetente; prescritta la comunicaziione all’Azie • non è p • non è rrichiesto che e le spese sostenute ve engano paga ate tramite bonifico banccario o posta ale; • è nece essario esse ere in posse esso di idon nea documentazione costituita dallaa copia della a concessio one edilizia a, dalla dichiarazione di ultimazione e lavori, dall’atto di comp pravendita dda cui risulti il corrispettiivo sul qua ale deve esssere calcolata la detrazi one. In definitiva a, tenendo conto delle varie prorogh he e modifiche le regole sono le segguenti: • per le spese soste enute dal 26 6 giugno 201 12 al 31 dice embre 2014, la detrazioone spetta all’acquirente a eo assegn natario nella a misura del 50%. L’imp porto pari al 25% del prezzo di acq uisto o asse egnazione non n può su uperare il lim mite di 96.000 euro; • per le sspese soste enute negli anni a passati:: - la d detrazione sp petta nella misura: m 1. del 36% se e il rogito è avvenuto a ne el 2005, dal 1° ottobre 2006 al 30 giiugno 2007 o a partire dal d 1° gennaio 2008; 2. del 41% se il rogito è avvenuto a dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 22006; % del prezzzo di acquisto o assegn nazione nonn può superrare il limite di - l’im porto costituito dal 25% 000 euro ne el caso in cu ui l’acquisto o o l’assegnazione sia avvenuta a daal 2005 al 2006 e rigua ardi 48.0 unittà immobilia ari situate in edifici i cui lavori di risttrutturazione e siano stati ultimati suc ccessivamen nte al 3 31 dicembre e 2002, ma a non oltre il 31 dicem mbre 2006, nonché nel caso in cu ui l’acquisto o o l’as segnazione sia avvenuta dal 1° ge ennaio 2008 8 ed i lavori di ristrutturaazione siano o stati esegu uiti dal 1° gennaio 2008. In caso di ssuccessiva cessione c de ell’immobile d da parte di un u soggetto che lo ha aacquistato da una impre esa di costruzio oni che ha effettuato e il lavori di ristrrutturazione, l’agevolazione si trasm mette al nuo ovo acquiren nte e quest’ultim mo può usufruirne anch he se il vecch hio proprieta ario non se ne n è avvalsoo. In particola re, va ricord dato che: e vende l’imm mobile ristru utturato, tras sferendo sull’acquirente l’onere eco onomico soste• il contrribuente che nuto p per la ristru utturazione, perde il b beneficio pe er le restan nti quote. Ill beneficio si trasferissce all’acquirente, il quale, per po oterne usufru uire, deve essere e in possesso dellaa documenttazione nece essaria; ncata fruizione del beneficio per le p prime rate non n comporta la decadeenza dell’age evolazione per p • la man le rate successive. Infatti, pur in assenza di una espre essa previsiione normattiva in tal se enso, deve ttenersi prese ente che il beb neficio con nesso all’accquisto di un n immobile da parte de ell’impresa che c lo ha risstrutturato si innesta su ulla matrice fon ndamentale rappresenta ata dalla dettrazione per spese di re ecupero ediliizio, di cui costituisce c u una specie partticolare. DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 4 429 QUADRO E Pe ertanto, il dirritto a suben ntrare nel be eneficio fisca ale spetta an nche nell’ipo otesi in cui laa detrazione e sia ricono-sc ciuta per l’accquisto di un n immobile riistrutturato d dall’impresa edile. ES SEMPIO DII CALCOLO O DELLA D DETRAZIO ONE Si supponga iil caso di un n contribuentte che ha accquistato, il 30 giugno 2014, 2 una unnità immobiliare facente e pa arte di un ed dificio interamente sotto oposto a inte ervento di re estauro e di risanamentoo conservativo da parte e de ella stessa im mpresa di co ostruzione e ristrutturazzione. Il prezzo di accquisto è pari a 250.000 0 euro. In contribuentte può usufruire della de etrazione de el 50% su un n importo pari al 25% deel prezzo di acquisto. a Pe ertanto si avvrà: • Spesa de etraibile: 250 0.000 * 25% = 62.500 eu uro Po oiché la spe esa detraibile (62.500) non n supera il limite mas ssimo di spe esa annuo pprevisto (96.000), potrà à es ssere detrattto, in 10 rate e, l’intero importo: • Importo rrata: 62.500,00 / 10 = 6..250,00 euro o detrazione per p il 2014: 6.250,00 6 * 50 0% = 3.125,,00 euro • Importo d DETRAZION D NE PER LE E SPESE RE ELATIVE A INTERVE ENTI PER L’ADOZIO L ONE DI MISURE ANTISISMIC A CHE Pe er effetto de elle modifiche introdotte in sede di cconversione del D.L. n. 63/2013, 6 la detrazione per p gli inter-ve enti di recup pero del patrrimonio ediliizio, nella m misura del 65 5% e nel lim mite di spesaa di 96.000 euro, per le e sp pese sosten ute dal 4 ag gosto 2013 al 31 dicem mbre 2014, è estesa agli interventti per l’adoz zione di mi-su ure antisism miche effettu uate su edifiici ricadenti nelle zone sismiche s ad alta pericoloosità (zone 1 e 2) di cuii all’O.P.C.M. n n. 3274 del 20 2 marzo 20 003. or percentua ale di detrazione è nec cessario ind icare il Cod dice 4 nella a Per fruire di questa maggio Colo onna 2 dei Righi R da E41 a E44. L’A Agenzia dellle entrate, a tale proposito, nella c circolare 18 settembre 2013, n. 299/E ha segnalato che le e un nità immobil iari che posssono essere oggetto d egli interven nti agevolab bili sono indiividuate con n un duplice e crriterio: • la localizzzazione terrritoriale in zone sism iche ad alta a pericolosità: gli edificci devono ric cadere nelle e zone sism miche (ogni zona coincide con il terrritorio di un n comune) ad alta pericoolosità indiv viduate con i codici 1 e 2 nell’alleg gato A dell’o ordinanza de el Presidente e del Consig glio dei Minisstri n. 3274 del 20 mar-zo 2003, recante “Prrimi elementti in materia di criteri ge enerali per la a classificaz ione sismica a del territo-rio nazion nale e di norrmative tecn niche per le ccostruzioni in i zona sism mica”; eva la circos stanza che l a costruzion ne sia adibita “ad abitazzione princip pale o ad at-• il tipo di utilizzo: rile tività prod duttive”, con n ciò privileg giando gli im mmobili in cui è maggiorm mente probaabile che si svolga s la vi-ta familia are e lavorativa delle perrsone. Nel d dettaglio: - per co ostruzione adibita ad ab bitazione prin ncipale si intende l’abita azione nella quale la pe ersona fisica a o i su uoi familiari dimorano abitualmente e, secondo la nozione rilevante r in ambito IRPEF (art. 10,, comm ma 3-bis, TUIIR); 43 30 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO E - per costruzioni adibite ad attività produttive, stante la particolare finalità della disposizione in esame di tutela delle persone prima ancora che del patrimonio, si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali. Non rileva, invece, la categoria catastale dell’unità immobiliare, non sussistendo alcun vincolo al riguardo. Ne consegue che se un edificio comprende unità immobiliari destinate ad attività produttive ed abitazioni principali, nonché ad altre abitazioni, l’aliquota del 65% potrà essere fruita solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2013 riferite alle unità immobiliari destinate ad attività produttive e ad abitazione principale, applicandosi l’aliquota del 50% per le altre unità immobiliari residenziali, anche a uso promiscuo, nei casi in cui le spese siano sostenute da soggetti che possono avvalersi della detrazione dall’IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR. Inoltre, è stato chiarito che: • la detrazione di cui si discute è applicabile a condizione che le procedure di autorizzazione siano avviate a decorrere dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 63/2013; • per l’individuazione della disciplina applicabile alla detrazione per gli interventi in questione (modalità di pagamento, fruizione della detrazione, documentazione da conservare), in assenza di indicazioni nella disposizione e considerate le tipologie di interventi agevolabili, si deve fare riferimento alle disposizioni applicabili per gli interventi di cui alla lett. i) del comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR; • la detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. CUMULO La detrazione per le ristrutturazioni edilizie, in linea teorica, è cumulabile con altre agevolazioni che interessano gli stessi immobili, salvo che, le altre agevolazioni interessate non prevedano appositi limiti di cumulo. Ciò avviene, ad esempio, nel caso di contemporanea presenza anche di interventi che godono della detrazione del 55%/65% per il risparmio energetico di cui si dirà appresso, che per espressa previsione normativa, non possono essere cumulati. COMPILAZIONE DELLA SEZIONE III-A E III-B La Sezione III del Mod. 730/2015, è sdoppiata in tre sottosezioni: • Sezione III-A: in essa vanno inseriti i dati relativi al calcolo della detrazione; • Sezione III-B: in essa vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili ed altri dati precedentemente inseriti nell’abrogata comunicazione di inizio lavori. Nella Sezione III-C vanno indicate le spese per l’arredo degli immobili ristrutturati per le quali spetta una detrazione del 50%, di cui si dirà in seguito. SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 41%, 50% O 65%) Nella Sezione III-A, Righi da E41 a E44 sono presenti 10 Colonne. Per ogni anno e per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere compilato un singolo Rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto Rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuato sulle parti comuni di edifici residenziali. DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 431 QUADRO E In particolare,, la compilazzione avvien ne nel segue ente modo: COLONNA 1 - ANNO eve essere iindicato l’an no in cui sono state sosstenute le sp pese. De COLONNA 2 - 2006/2012 2/2013/2014 4-ANTISISMIC CO Va a compilata solo se le spese sono state soste enute nel 20 006 o nel 20 012 o nel 20013 o nel 20 014 o se ri-gu uardano inte erventi antisiismici, indica ando: • Codice 1 1, se le spesse sono rela ative a fatturre emesse dal d 1° genna aio 2006 al 330 settembre 2006 (de-trazione al 41%); 2, se le spesse sono rela ative a fattu re emesse dal 1° ottobre al 31 diccembre 2006 6 o a fatture e • Codice 2 emesse iin data antecedente al 1° 1 gennaio 2 2006 o se le e spese sono o sostenute dal 1° genn naio 2012 all 25 giugno o 2012 (detrrazione al 36%); 3 3, se le spesse sono sosttenute dal 26 6 giugno al 31 dicembre e 2014 (detraazione al 50 0%); • Codice 3 4, se si trattta di spese sostenute dal 4 agosto al 31 dic cembre 20114 per interv venti relativii • Codice 4 all’adozio one di misurre antisismiche su ediffici ricadenti nelle zone sismiche add alta pericolosità, riferi-te a costrruzioni adibiite ad abitaz zione princip pale o ad attiività produttive. Se vviene indicato o il Codice 4, 4 chi presta assistenza calcolerà la detrazione nnella misura del 65%, su u una spesa complessiva non superiore s a9 96.000 euro per unità imm mobiliare. a Colonna n non va comp pilata se le spese si rifferiscono a interventi dii manutenzioone o salva aguardia deii La bo oschi e, perttanto, nella Colonna C 4 è indicato il C Codice 3. COLONNA 3 - CODICE FISCALE F La a Colonna va a compilata solo nei seg guenti casi: • lavori su u parti cond dominiali: per p gli intervventi su partti comuni di edifici residdenziali, i sin ngoli condo-mini devo ono indicare e il Codice fiiscale del co ondominio e devono barrare la caseella di Colon nna 2 “Con-dominio” di uno dei Righi da E51 a E53 sen nza riportare e i dati catastali identificcativi dell’im mmobile (talii anno indicatii dall’ammin nistratore di condominio o nel Quadrro AC della propria dichiarazione);; dati sara per gli in nterventi inizziati prima del 14 magg io 2011, i condomini c de evono indicaare il codice e fiscale dell , senza com condomin nio o della cooperativa c mpilare la Sezione S III-B B; art. 5 del TU UIR: se si tra atta di intervventi sostenu uti, a partire e • interventti da parte di soggetti di cui all’a dal 14 m maggio 2011, da parte di d società di persone ed d enti equipa arati (art. 5 TUIR), i soggetti cui sii imputano o i redditi a norma n dello stesso art. 5 devono ind dicare in questa Colonnna il Codice fiscale della a società o ente e devo ono riportare e i dati catasstali identific cativi dell’immobile nellaa Sezione III-B; cazione al Centro C operrativo di Pe scara: per gli g interventi iniziati prim ma del 14 maggio 2011,, • comunic va indica to il codice fiscale del soggetto s che e ha inviato, eventualme ente anche pper conto de el dichiaran-te, la com municazione e al Centro Operativo d di Pescara. La L Colonna non va com mpilata se la a comunica-zione è sstata effettua ata dal dichia arante; o o assegna azione di im mmobili ris strutturati: per l’acquisto o l’asseggnazione di immobili ri-• acquisto strutturatti che fanno parte di ediifici ristrutturrati va indica ato il codice e fiscale delll’impresa di costruzione e o ristruttu urazione o della coopera ativa che ha a effettuato i lavori. COLONNA 4 - INTERVENTTI PARTICOLLARI a Colonna vva compilata a solo in pre esenza dei seguenti intterventi partticolari indiccando uno dei d seguentii La Co odici: • “1” nel ccaso in cui le spese relative ad un n singolo inttervento siano state sosstenute in più p anni; perr calcolare e il limite ma assimo di sp pesa detraib bile occorre tenere conto delle spesse sostenute negli annii preceden nti; 43 32 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE • • “3” ne el caso di intterventi di manutenzione m e e salvagua ardia dei boschi per speese sostenute dal 2004 4 al 2006; el caso di sp pese sostenute per l’acq quisto o l’as ssegnazione di immobili che fanno parte di ediffici “4” ne ristrutturati; in tal caso, c la detrrazione spettta su un importo pari all 25% del prrezzo di vendita o di asssegnazio one dell’immobile. enti non dov Il contribue nte che non n rientra nei casi precede vrà indicare alcun Codicce. Le Colonne 5, 6 e 7 riguardano r situazioni s pa articolari e non n devono essere com mpilate dalla generalità dei d contribuentti. Infatti, van no compilatte solo dai contribuentti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazio one l’immobile n nel 2013 (Codice 4 in Colonna C 5) o oppure dalle persone di età non infeeriore a 75 o 80 anni ch he, con riferime ento alle spe ese sostenute in anni prrecedenti al 2012, hanno rideterminnato negli an nni dal 2009 9 al 2011, il num mero delle ra ate di detraz zione. COLONNA A 5 - SITUAZIO ONI PARTICO OLARI - CO DICE Deve esserre indicato il Codice: • “1” ne el caso in cu ui il contribu uente ha ere editato, acquistato o ric cevuto in doonazione l’im mmobile da un soggettto che, ave ore a 75 an endo un’età à non inferio nni, aveva scelto s di rateeizzare o rid determinare la spesa in 5 rate; el caso in cu ui il contribu uente nell’an nno 2014 abbia ereditato, acquisstato o ricev vuto in don na• “4” ne zione l’immobile da un sogg getto che avveva rateizza ato la spesa a, sostenutaa in anni pre ecedenti, in 10 rate. In n questo casso vanno co ompilate le C Colonne 6 e 7. COLONNA A 6 - SITUAZIO ONI PARTICO OLARI - ANN NO Deve esserre indicato l’anno in cui è stata effetttuata la ride eterminazion ne del numeero delle rate e. COLONNA A 7 - SITUAZIO ONI PARTICO OLARI - RIDEETERMINAZIONE RATE Deve esserre indicato ili numero delle d rate in cui è stata ripartita la detrazione nell’anno di sostenimen nto della spesa a. Da a quest’anno o il numero può p assumere e solo il valo ore 10. Questa Colonn na va compillata solo se ssi è compilatto la Colonna a 6. A 8 - NUMERO RATA COLONNA Deve esserre indicato nella n casella a corrispond ente al num mero delle rate presceltee (5 o 10) il numero de ella rata che il contribuen nte utilizza per p il 2014. Si segnala, ch he per le spe ese sostenu ute nel 2014, va indicato il numero ‘11’ nella case ella relativa alla a rip partizione de ella spesa in 10 rate. COLONNA A 9 - IMPORTTO SPESA Deve esserre indicato l’intero l impo orto delle s spese soste enute nell’an nno indicatoo in Colonna a 1, anche nel n caso in cui si sia optato o per la ridetterminazione e delle rate. In caso di acquisto o assegnazione di immo bili ristrutturrati (Codice 4 in Colonnna 4) indica are il 25% del d prezzo di a cquisto. Se e l’importo delle spese sostenute s ne l 2014 si rife erisce alla prrosecuzionee di un interrvento inizia ato in anni precedenti, su una singola un nità immobilia are possedutta da un unicco proprietarrio, l’importo da DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 4 433 QUADRO E indiccare nella Co olonna 9 non n può supera rare la differe enza tra 96.0 000 euro e qquanto spes so negli annii pregressi dal con ntribuente, in n relazione alllo stesso inttervento. COLONNA 10 0 - N. D’ORD DINE IMMOB BILE La a Colonna vva compilata a nel caso di d spese so ostenute ne el 2014 per indicare il nnumero prog gressivo che e identifica l’imm mobile ogge etto degli inte erventi di risstrutturazione. Ta ale numero o sarà, poi,, riportato nella succ cessiva Se ez. III-B ove vanno inndicati i da ati catastalii de ell’immobile.. Nel ccaso in cui siano s stati efffettuati più i nterventi sulllo stesso im mmobile e quuindi siano sttati compilatii più R Righi della Sez. S III-A, ne ella Colonna a 10 di tutti i Righi com mpilati va ripoortato lo ste esso numero o d’ord dine identifica ativo e va co ompilato un u unico Rigo ne ella Sezione III-B. Per m maggiori detttagli vedi ese empi di comp pilazione ripo ortati nelle is struzioni al M Mod. 730/2015. SE EZIONE III-B - DATI CATASTALI IDENTTIFICATIV VI DEGLI IM MMOBILI E ALTRI DATI D PER FR RUIRE DELLLA DETRA AZIONE La a Sezione III-B, Righi da a E51 a E53 3, è compossta da 8 Colonne e va compilata c soolo in relazio one ai lavorii iniziati a partirre dal 2011. In essa vanno o indicati i dati catastali identificativvi degli immo obili e gli altri dati necesssari per fruire della de-tra azione. Ne el caso in cu ui i Righi no on siano suffficienti occo orre compilare altri mod duli numeraandoli progre essivamente e ne ell’apposita ccasella postta in alto a destra. per le spese La S Sezione III-B deve essere e compilata p e sostenute nel n 2014. Peer le spese sostenute nell 2011 1 o nel 2012 o nel 2013, non è obblig gatorio indicare nuovame ente i dati iddentificativi degli immobilii se questi sono già g stati ripo ortati nelle diichiarazioni dei d redditi presentate coon riferimento a tali annii d’imp posta. Oltre alla pressente Sezion ne, deve ess sere compila ata anche la a Colonna 10 0 della preceedente Sezione III-A. In particolare,, la Sezione si suddivide e in due partti: 51 e E52: Da ati catastali dell’immobile d e; • Righi E5 3: Altri dati. • Rigo E53 DA ATI CATAS STALI DELLL’IMMOBILLE - RIGHI E51 E E52 2 La a compilazio one avviene nel seguentte modo: COLONNA 1 - N. D’ORDINE IMMOBIILE Questa Colon nna riprende quanto già indicato nel la Colonna 10 della Sez z. III-A. In particolare , in essa de eve essere riportato r il n numero pro ogressivo, che c identificca l’immobile e oggetto dii intterventi di ri strutturazion ne, già indic cato nella su ddetta Colonna 10. Nel ccaso in cui siano s stati efffettuati più in nterventi in relazione r allo o stesso imm mobile (quind di, sono statii comp pilati più Rig ghi della Sez z. III-A con lo o stesso num mero d’ordin ne), in questaa Colonna deve d essere e com mpilato un so olo Rigo. 43 34 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE COLONNA A 2 - CONDO OMINIO Va barrata nel caso di interventi effettuati e su u parti com muni condom miniali. I sinngoli condom mini, barran ndo la casella, dichiarano che c la spesa a riportata n nella sez. IIII-A si riferisc ce ad intervventi effettua ati su parti coc muni condo ominiali. Pe ertanto non devono es ssere comp pilate le successive C Colonne deii Righi E51 1 e E52, relattive ai datti catastali dell’immob bile (tali dati, d infatti,, vanno inndicati nel Quadro AC A dell’amminiistratore di condominio) c . Nella Colon nna 3, della Sezione III-A A va riportatto il codice fiscale f del co ondominio. COLONNA A 3 - CODICE COMUNE Deve esserre indicato il Codice cata astale del co omune ove è situato l’im mmobile. COLONNA A 4 - TERRENI/URBANO Deve esserre indicato il Codice: • “T” ne el caso in cui l’immobile è censito ne el catasto te erreni; • “U” ne el caso in cu ui l’immobile è censito ne el catasto ed dilizio urban no. COLONNA A 5 - SEZIONE E URBANA/C COMUNE C ATASTALE Devono esssere indicate e le lettere o i numeri ri portati nel documento d catastale, c see presenti. Per P gli immobili siti nelle zo one in cui vig ge il sistema a tavolare, va a indicato il “Comune ca atastale”. COLONNA A 6 - FOGLIO O Deve esserre indicato il numero di foglio f riporta ato nel documento catas stale. COLONNA A 7 - PARTICE ELLA Deve esserre indicato il numero di particella p rip portato nel documento catastale. Se e la particella è compostta da una so ola serie di cifre, c quest’u ultima va ripoortata nella parte p a sinisstra de ella barra spa aziatrice. COLONNA A 8 - SUBALTE ERNO Deve esserre indicato il numero di subalterno s e eventualmen nte riportato nel documeento catastale. ALTRI DATTI - RIGO E53 E Il Rigo E53 è destinato o ad accoglie ere ulteriori dati relativii a situazioni particolari e, precisam mente: c o devono esssere indicati, oltre ai dati d • se i la vori sono sttati effettuatti dal condu ttore o dal comodatario mmobile di cui c ai Righi E E51 e E52, anche gli es stremi di reggistrazione del d contratto o di identifiicativi dell’im one o di com modato; locazio • se l’im mmobile non è ancora censito al mo omento di presentazion p e della dichhiarazione, devono d esse ere riporta ti gli estremi della doma anda di acca atastamento. A 1 - N. D’OR RDINE IMMO OBILE COLONNA Questa Collonna riprende quanto già g indicato nella Colonna 10 della Sez. III-A. DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 4 435 QUADRO E In particolare,, in essa de eve essere riportato il nu umero progrressivo, che e identifica l’’immobile og ggetto di in-terventi di risttrutturazione e, già indicatto nella sudd detta Colonn na 10. Nel ccaso in cui siano s stati efffettuati più in nterventi in relazione r allo o stesso imm mobile (quind di, sono statii comp pilati più Rig ghi della Sez z. III-A con llo stesso nu umero d’ordin ne), in questta Colonna deve d essere e comp pilato un solo o Rigo. MINIO COLONNA 2 - CONDOM a barrata ne el caso di interventi efffettuati su p parti comun ni condominiali. I singooli condomin ni, barrando o Va la casella, dicchiarano che e la spesa riportata r nel la sez. III-A A si riferisce ad intervennti effettuati su parti co-muni condom iniali. Pertan nto non dev vono essere e compilate e le success sive Colonn ne del Rigo E53. Ne ella Colonna a 3, della Se ezione III-A va v riportato il codice fisc cale del condominio. I dati d da inserrire nelle Co olonne 3, 4,, 5 e 6 rigua ardano l’ipote esi in cui l’im mmobile ogggetto di interrvento è de-tenuto in loca zione o com modato. I dati d richiesti possono esssere ricavatti: • dal contra atto di locazzione o como odato registrrato; evuta rilascia ata dai servizi telematicci nel caso di d registrazio one tramite lle applicazio oni software e • dalla rice disponibi li sul sito de ell’Agenzia delle d entrate (“Siria” “Loc cazioni web”” o “Contrattti on line” o RLI). COLONNA 3 - DATA eve essere iindicata la data d di registtrazione del contratto. De COLONNA 4 - SERIE De eve essere iindicato il Codice relativ vo alla moda alità di registtrazione e precisamentee: “3” in caso d di registrazio one del contrratto presso u un ufficio dell’Agenzia de elle entrate; “3P” in caso o di registrazzione telemattica tramite S Siria e Iris; “3T” in caso o di registrazzione telemattica tramite a altre applicaz zioni (Locazio oni Web, Conntratti on line e o RLI); “3A” e “3B”” in caso di codici c di serie e in uso in pa assato press so gli uffici. COLONNA 5 - NUMERO E SOTTONUM MERO De eve essere iindicato il nu umero e l’ev ventuale sotttonumero di registrazion ne del contraatto. COLONNA 6 - CODICE UFFICIO U AGENZIA DELLEE ENTRATE De eve essere indicato il Codice C identtificativo delll’Ufficio dell’Agenzia de elle entrate presso il qu uale è stato o prresentato reg gistrato il co ontratto (i codici sono dissponibili sul sito dell’Agenzia). I dati d da inse rire nelle Colonne 7, 8 e 9 riguard dano l’ipotes si in cui l’immobile oggeetto di interv vento non è an ncora accata astato. COLONNA 7 - DATA De eve essere iindicata la data d di prese entazione de ella domanda di accatas stamento. COLONNA 8 - NUMERO De eve essere iindicato il nu umero della domanda d i accatastam mento. 43 36 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE COLONNA A 9 - PROVIN NCIA UFFICIO O AGENZIA DELLE ENTR RATE Deve esserre indicata la sigla della a provincia iin cui è situato l’Ufficio provinciale dell’Agenzia a delle entra ate presso il qu uale è stata presentata la l domanda.. X SPESE E PER L’ARREDO DEGLI D IM MMOBILI RISTRUTTU R URATI La Sezione e III-C del Mod. M 730/20 015 va utilizzzata per fru uire della detrazione preevista dal D.L. n. 63/20 013 per l’acquissto di mobili,, ivi inclusi i grandi elettrrodomestici anche a libe era installazzione di classe non inferriore alla A+ (A per i forn ni) per le ap pparecchiatu ure per le quali q sia prevista l’eticheetta energettica, finalizzzati all’arredo d dell’immobile e oggetto di ristrutturazio one. Per queste spese è pre evista una detrazione de el 50%, nel tetto t massim mo di spesa di 10.000 eu uro. L’agevolaziione (pari qu uindi a un im mporto masssimo di 5.00 00 euro) si aggiunge a a quella prevista per gli ana nessi intervventi di ristrutturazione, può essere e fruita con riguardo a ciascuna c unnità abitativa a oggetto di ristrutturazio one e deve essere e anch’’essa ripartitta in 10 rate e. Le spese p per l’acquisto o di mobili e di grandi elettrodome estici sono computate, c aai fini della fruizione de ella detrazione di imposta, indipendenttemente dalll’importo dellle spese sostenute per i lavori di ris strutturazion ne. Come ha fa atto notare l’Agenzia ne ella circolare e 18 settem mbre 2013, n. n 29/E, si ttratta di una a agevolazio one che, su alc uni aspetti, ricalca quellla contenuta a nel D.L. n. 5/2009 che e è stata in vvigore nel 20 009, anche se, s come si dir à, per altri se s ne differenzia notevollmente. Possono co ostituire valido presuppo osto per la frruizione della detrazione in esame l’effettuazione di interve enti edilizi sia a su singole unità immobiliari reside enziali, sia su s parti comuni di edificci residenzia ali di cui all’a art. 1117 c.c., in funzione degli acquis sti dei beni agevolati fin nalizzati all’arredo, rispeettivamente, delle singo ole unità immo biliari e delle parti comu uni (ad esem mpio, guardiole, apparta amento del pportiere, sala a adibita a riur nioni condo ominiali, lava atoi, ecc.). Se e i lavori di ristrutturazion r ne interessa ano le parti comuni c condominiali noon è possibile, per i sing goli co ondomini, ch he fruiscono o pro-quota a della rela ativa detrazione, di accquistare mo obili e gran ndi ele ettrodomestiici da destina are all’arredo o della propriia unità immo obiliare. Inoltre, face endo riferim mento alla de etrazione sp pettante per gli interventi necessarii alla ricostrruzione o al ripristino del l’immobile danneggiato d a seguito d i eventi cala amitosi, sem mpreché sia sstato dichiarato lo stato o di emergenza a, nonché ne ei casi di inte erventi di risstrutturazion ne o restauro o e risanameento conserrvativo di intteri fabbricati, e eseguiti da imprese i di costruzione c o ristrutturazione immobiliare e da cooperative e edilizie vie ene ricordato ch he in questo o secondo caso la detra azione per gli interventi edilizi, calcoolata su un importo parii al 25% del pre ezzo dell’unità immobilia are, compette al success sivo acquirente o asseggnatario delle e singole un nità immobiliari . Pertanto, a al medesimo o contribuentte compete anche la de etrazione pe er l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomesticci per le spe ese sostenute entro il 31 dicembre 2014. 2 Per quanto o riguarda l’avvio deglii interventi di recupero o del patrim monio edilizioo, la norma non individua espressamente la data a a decorrerre dalla qua ale devono essere e inizia ati gli interveenti di ristru utturazione, né quella a de correre dalla a quale devo ono essere ssostenute le e spese per detti interveenti. Secondo l’A Agenzia, i contribuenti c ammessi a a beneficiare della detraz zione per l’aacquisto di mobili m e gran ndi elettrodome estici sono i medesimi contribuen nti che fruisc cono della de etrazione deel 50% per aver a sostenu uto spese, rigu uardanti gli interventi di recupero de el patrimonio edilizio, dal 26 giugnoo 2012 (datta di entrata in vigore dell’art. 11, com mma 1 del D.L. n. 83/20 12 che, com me noto, ha introdotto laa maggiore detrazione del d 50% e l’inn alzamento del d limite a 96.000 9 euro)). DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 4 437 QUADRO E È stato però ssottolineato che è poss sibile che le spese per l’acquisto l di mobili e di grandi eletttrodomesticii sia ano sostenu ute anche prima p di qu uelle per la ristruttura azione dell’iimmobile, a condizione e che siano o stati già avvia ati i lavori di ristrutturazio one dell’imm mobile cui de etti beni sono destinati. In altri termin ni, la data dii inizio lavorri deve esse ere anteriore e a quella in cui sono sostenute le e spese perr l’a acquisto di m mobili e di grandi g elettrodomestici, ma non è necessario che le speese di ristru utturazione e siano sosten nute prima di d quelle pe er l’arredo d dell’abitazio one. Ullteriori intervventi ricondu ucibili alla manutenzione m e straordina aria sono quelli finalizzaati al risparm mio energeti-co o volti all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e e/o alla sostituzione di componenti eessenziali de egli impiantii tecnologici. Un na importan nte precisaziione riguarda i beni age evolabili: vie ene affermatto che i mobbili e i grand di elettrodo-mestici, per r ientrare nellla detrazione, devono e essere acquistati nuov vi. Inoltre, nnon sono ag gevolabili glii ac cquisti di porrte, pavimen ntazioni, tend de e tendag ggi, nonché di d altri comp plementi d’arrredo. Pe er quanto rig guarda i gra andi elettrod domestici, ssi precisa ch he: • l’acquisto o di grandi elettrodomes e stici sprovvissti di etichettta energetic ca è agevolaabile solo se e per quella a tipologia non sia anccora previsto o l’obbligo di etichetta en nergetica; azione dei “grandi “ elettrrodomestici””, in assenza a di diverse indicazioni nella dispos sizione age-• l’individua volativa, va fatta con n riferimento o all’elenco d di cui all’alle egato 1B del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, se-ivo: frigorifeeri, congelato condo cu ui rientrano nei n grandi elettrodomesttici, a titolo esemplificat e ori, lavatrici,, asciugatrrici, lavastovviglie, apparrecchi di cotttura, stufe elettriche, piastre p risca ldanti elettriiche, forni a microond de, appareccchi elettrici di d riscaldame ento, radiato ori elettrici, ventilatori v el ettrici, appa arecchi per ill condizion namento. Co ome accenn nato, la detra azione va rip partita tra glli aventi dirittto in 10 quo ote annuali ddi pari importo e va cal-co olata su un a ammontare complessivo c o non superi ore a 10.000 0 euro. Un n’ultima pre cisazione rig guarda gli adempiment a ti: è stato co onfermato quanto già aanticipato con il comuni-ca ato stampa del 4 luglio 2013 e cioè che i con ntribuenti de evono esegu uire i pagam menti median nte bonificii ba ancari o po ostali, con le e medesime e modalità g ià previste per p i pagam menti dei lavoori di ristruttturazione fi-sc calmente ag evolati (c.d. “bonifici parlanti”). In più, nella ccircolare n. 29/E/2013, 2 è stato aggiu unto che è possibile p utillizzare anchhe carte di credito c o dii de ebito; in que esto caso: • la data d i pagamento o è individua ata nel giorn no di utilizzo o della carta a di credito o di debito da d parte dell evidenziata nella n ricevutta telematica a di avvenutta transazion ne, e non neel giorno di addebito a sull titolare, e conto corrrente del tittolare stesso o; he dall’estrattto conto, an nche dalla ricevuta dellaa transazione). • la spesa è documenttata, oltre ch on è consen ntito, invece e, effettuare il pagamen to mediante e assegni ba ancari, contaanti o altri mezzi m di pa-No ga amento. Si segnala ch he è ammesssa la detrazione anche per l’acquisto di mobili e grandi eleettrodomestici acquistatii co on il finanzia amento a ratte. DE ETRAZIONE E SPESE PER L’AR RREDO DI IMMOBILI RISTRUTT TURATI - P LE PRASSII PRINCIPAL AG GENZIA DE ELLE ENTRA ATE E Estremi circolare 14 4 maggio 201 14, n. 10/E 43 38 Ch hiarimenti Nel ccaso in cui il contribuente e effettui inteerventi sugli immobili perr le m misure di prev venzione di atti illeciti daa parte di terrzi, e questi,, colari caratteristiche, sianno anche inq quadrabili tra a per lle loro partic gli in nterventi edilizi agevolabili con la dettrazione del 50%, è pos-sibile e avvalersi anche a dell’u ulteriore detrrazione per l’acquisto dii mob bili e grandi elettrodomest e tici. DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE Estremi circolare 21 maggio 2014, 2 n. 11/E circolare 21 maggio 2014, 2 n. 11/E circolare 21 maggio 2014, 2 n. 11/E circolare 21 maggio 2014, 2 n. 11/E circolare 21 maggio 2014, 2 n. 11/E Chiarimentti G li interventi finalizzati f al risparmio ennergetico, pe er consentire e di acccedere al bonus b mobili, devono ppotersi confiigurare quan nto m meno come in nterventi di “manutenzionne straordina aria”, ove efffettu uati su sing gole unità immobiliari residenziali. Fatta salva l’a assimilazione e alla manu utenzione strraordinaria degli d interve enti prrevisti dall’art. 123, comm ma 1, del D.P P.R. n. 380/2 2001 , negli altri a ca asi dovrà essere valutata a la riconduccibilità degli interventi fin nalizzzati al rispa armio energe etico di cui alla lett. h) del comma a 1 de ell’art. 16-bis s del TUIR, alla a manutennzione strao ordinaria (o alle a alttre categorie e ammissibili), tenendo cconto che gli interventi su ugli im mpianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con c alttri che consentono di otttenere rispaarmi energettici rispetto alla a sittuazione pre eesistente, rispondono r aal criterio dell’innovazio one (ccircolare n. 57/E del 1998 8) e sono tenndenzialmen nte riconducibili al la manutenz zione straord dinaria. Restta inteso ch he gli interve enti fin nalizzati al risparmio ene ergetico, chee beneficiano o della magg giore e detrazione del 65%, no on possono costituire prresupposto per p fru uire della de etrazione perr l’acquisto ddi mobili e di grandi eletttrodo omestici. G li interventi di d recupero del d patrimoniio edilizio che costituisco ono il presupposto o per l’ulterio ore detrazionne per l’acquisto di mobilli e grrandi elettrod domestici sono elencati aal paragrafo 3.2 della circcola re n. 29/E del d 2013. Tra a questi non possono es ssere compresi gl i interventi consistenti c nella n realizzaazione di po osti auto o box b pe ertinenziali riispetto all’ab bitazione di ccui all’art. 16-bis, comma a 1, lettt. d), del TU UIR. il pagamento deve avven nire mediantte l’apposita a procedura di bo onifico banca ario e postale e che prevedde la ritenuta a del 4% in apa pl icazione delll’art. 25 del D.L. D n. 78/20010. In n caso di acq quisto di mob bili all’estero,, se il destina atario del bo onificco è un sogg getto non res sidente e corrrelativamente non dispo one di un conto in Italia, il paga amento dovrrà essere eseguito media ante e un ordinario o bonifico intternazionale (bancario o postale) e dod vrrà riportare il codice fisca ale del benefficiario della detrazione e la ca ausale del ve ersamento, mentre m il num mero di partitta IVA o il co odice e fiscale del soggetto a favore f del q uale il bonifiico è effettua ato po ossono esse ere sostituiti dall’analogo codice iden ntificativo eve entu ualmente attrribuito dal paese estero. LLa ricevuta del d bonifico dod vrrà essere co onservata un nitamente aggli altri docu umenti richie esti pe er essere esiibiti in sede di d controllo. l’a ammontare complessivo c di 10.000 eeuro deve es ssere calcola ato co onsiderando le spese so ostenute nel corso dell’in ntero arco te empo orale che va dal 6 giugno o 2013 al 31 dicembre 2014, anche nel n ca aso di successivi e distin nti interventi eedilizi che abbiano intere essa ato un’unità immobiliare. Pe er completezzza, si segna ala che la norrma è stata oggetto o di prroroga sino aal 31 dicembre 2015 (quin ndi co on effetto an nche sulla dic chiarazione del prossimo anno) mod difiche con l a Legge di stabilità 20 014 (L Legge 23 dice embre 2014, n. 190, art. 1, comma 47 7). ULTIMI CH HIARIMENTI DELL’AG GENZIA DEELLE ENTRA ATE Si riportano o, di seguito, le risposte e ad alcune F FAQ pubblic cate sul sito dell’Agenziaa delle entra ate a fine ge ennaio 2015: per lavori di ristrutturazione e per l ’acquisto di mobili, ancche • è posssibile usufruire delle agevolazioni p prima del rogito, a condizione e che sia sttato stipulato e registrato il contrattto prelimina are di compra- DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 4 439 QUADRO E • • vendita, cche l’acquirente sia sta ato immesso o nel posses sso dell’imm mobile e che esegua gli interventi a proprie s pese; % per interveenti volti alla a prevenzio-l’installazzione dell’allarme, pur dando diritto alla detrazione del 50% ne di atti illeciti, non consente di beneficiare anche del bonus b mobili; plicare all’acq quisto è que ella ordinaria a (22%). l’aliquota IVA da app COMPILAZ C ZIONE RIG GO E57 Ne ella Sezione e III-C è presente un so olo Rigo (Rig go E57), in cui c possono essere indiicate due diffferenti spe-se e relative a d due differentti unità abita ative oggetto o di ristrutturrazione ciascuna compoosta da due Colonne. In particolare:: olonna per ciascuna c un nità abitativ va oggetto di ristrutturazzione; • va compi lata una Co o della rata; • va indicato il numero • va indicata la spesa sostenuta entro il limitte di 10.000 euro. a detrazione e va poi riparrtita in 10 ra ate annuali d da chi presta a l’assistenz za fiscale. La X SPESE P PER INTER RVENTI FIINALIZZA ATI AL RIS SPARMIO O ENERGEETICO Ne ella Sezione e IV del Mo od. 730/2015 5 devono esssere indicatte le spese sostenute ddal 2008 al 2014 2 per in-te erventi finallizzati al ris sparmio ene ergetico de egli edifici esistenti, e di qualsiasi ccategoria ca atastale, an-ch he rurale. L’agevolazion ne (introdotta a, a “tempo determinato o” dall’art. 1, commi 344 4-349, Legg e 27 dicemb bre 2006, n.. 29 96) è stata p periodicamen nte prorogatta. Per quel che inte eressa il Mo od. 730/2015 5, si segnala a che si è av vuta una ulteeriore prorog ga fino al 31 dice embre 2014 con la perc centuale di detrazione al a 65% della a spesa sosstenuta a partire dal 6 giug gno 2013 (arrt. 14 D.L. 4 giugno 2013 3, n. 63, con nvertito, con modificazionni, dalla Leg gge 3 agosto o 2013 3, n. 90). Perta anto, la detra azione d’imposta, che ve errà calcolata a da chi prestta l’assistenzza fiscale, è pari al: • 55%, per le spe ese sostenutte dal 2008 a al 2012 e dal 1° gennaio o al 5 giugno o 2013; ese sostenutte dal 6 giug gno 2013 al 31 dicembre e 2014. • 65%, per le spe e a tale proposito, nella circola are 18 settem mbre 2013, nn. 29/E ha ricordato che e L’Agenzia delle entrate a cambia in merito m agli intterventi agevvolabili che restano gli ste essi soggettii alla detrazio one. nulla Ciò cche cambia, invece, è la percentuale di detrazione che, come accennato, passa al 65% %. A ta ale proposito o, poiché l’ag gevolazione è fruibile anche a dalle imprese inddividuali, soc cietà ed entii merciali, perr questi occo orre tener con nto del princ cipio di comp petenza (e noon di cassa, come per le e comm persone fisiche, professionisti ed enti non n commercia ali): ciò significa che, perr essi, non si tiene conto o del m movimento finanziario (pa agamento) m ma della data a di ultimazione della presstazione. 44 40 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE DETRAZIO ONE SPESE RISPARMIO O ENERGE TICO - APP PLICAZIONE E NEL 2014 Regole pe er il 2014 • • Dall’1.1.201 13 al 5.6.2013 3 Daal 6.6.2013 al 331.12.2014 Vecchie regole Nu ove regole Perrcentuale: 55% % Lim miti di spesa: da 54.545,45 a 181.818,18 euro a seconda de el tipo di d intervento • • Percentuale: 65% Limiti di spesaa: da 46.153,8 85 a 153.846,13 eeuro a seconda a del tipo di intervento Le disposizzioni sulla de etrazione pe er il risparm io energetic co, rimandan no, in buonaa parte, alle norme che disciplinano la detrazion ne del 36%/5 50% (in parrticolare al decreto d di attuazione a 1 8 febbraio 1998, 1 n. 41, e successive modificazio oni), anche se, come ve errà detto in n seguito, ci c sono sostaanziali differenze specialmente sulla a procedura da seguire. SOGGETTTI INTERESSATI Possono go odere della detrazione del d 55%/65% % tutti coloro o i quali pos ssiedono, a qualsiasi titolo, l’immob bile oggetto di i ntervento, siano s essi re esidenti o me eno nel territtorio dello Stato. S Pertanto, a differenza di d quanto prrevisto per la a detrazione e del 36%/50 0%, possonoo godere de el beneficio del d 55%65% no on solo le pe ersone fisich he, ma anch he le societtà. In particola re, sono am mmessi all’ag gevolazione:: g esercenti arti e profes ssioni; • le perssone fisiche,, compresi gli • i contr ibuenti che conseguono o reddito d’im mpresa (perrsone fisiche e, società dii persone, società di ca apitali); ociazioni tra professionisti; • le asso • gli entii pubblici e privati p che non svolgono o attività com mmerciale. Dal • • • • punto d di vista della a titolarità de el diritto, son no interessatti alla detraz zione: il proprrietario o il nudo n proprie etario; il titola re di un dirittto reale di godimento g (u usufrutto, us so, abitazion ne o superficcie); di locazione e o comodato o; il sogg etto che occcupa l’immobile a titolo d g interventii sulle parti ccomuni cond dominiali. il cond omino, per gli DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 4 441 QUADRO E Il beneficio, co omunque, spetta solo al soggetto c he utilizza l’immobile. In altre parole e, per una società non è possibile ffruire della detrazione d in n riferimentoo ad immobili locati (an-ch he se essa ssvolge attivittà di locazion ne immobilia are). La a detrazione e non spetta a nemmeno in caso di società, esercente attiv vità di costrruzione, ristrutturazione e ed dilizia e vend dita, per le spese s per interventi di ri qualificazion ne energetic ca su immobbili merce. FA AMILIARI La a detrazione e può esserre fruita anc che dai fam iliari convive enti del pos ssessore o ddetentore dell’immobile e og ggetto dell’in ntervento, a condizione che: • le spese siano da lorro sostenute e; di lavori eseguiti su imm mobili apparttenenti all’ambito “priva atistico”, a qquelli cioè ne ei quali può ò • si tratti d esplicars i la conviven nza. a detrazione e, quindi, no on spetta pe er i lavori esseguiti su im mmobili strum mentali all’atttività d’impresa, arte o La prrofessione. Trra i familiari interessati rientrano: r il coniuge, c i pa arenti entro il terzo grad do, gli affini eentro il seco ondo grado. ER REDI La a detrazione e, in caso di decesso de ell’avente dirritto, si trasm mette, per in ntero, esclussivamente all’erede a che e co onserva la d etenzione materiale m e diretta del be ene. VARIAZION VA NE DELLA TITOLARITÀ T À In caso di va ariazione della titolarità dell’immobi le (vendita o donazione) durante iil periodo di godimento o de ell’agevolazi one, le quotte di detrazio one residue (non utilizzate) sono tra asferite salvvo diverso ac ccordo delle e pa arti da indica are nell’atto di trasferime ento, all’acq quirente pers sona fisica o donatario. Perta anto, le rego ole previste, in caso di ve endita, per la a detrazione sulle ristruttturazioni edilizie valgono o anch he per la detrrazione del 55%/65% 5 sull risparmio energetico (circolare 1° gi ugno 2012, n. n 19/E). Ta ale regola do ovrebbe valere anche in n caso di pe ermuta (cons siderata l’ind dubbia assim milazione di questa alla a co ompravenditta). Invece, il ben eficio rimane sempre in capo al con nduttore o al comodatarrio, qualora ddovesse ces ssare il con-tra atto di locaz ione o como odato. IM MMOBILE LLOCATO In caso di inte erventi effetttuati presso un’unità ab bitativa resid denziale posseduta da ddue persone fisiche, nu-do o proprietario e usufrutttuario, e locata ad una terza perso ona fisica la detrazione spetta sia al a nudo pro-prrietario che all’inquilino per l’ammontare di spe esa effettivamente soste enuto da ciaascuno, ovviamente nell ris spetto delle condizioni previste dalla Legge: p pagamento mediante m bo onifico bancaario con ide entificazione e de el beneficiarrio della detrrazione e del bonifico, ri spetto dei parametri p tec cnici dell’inteervento. La a comunicazzione all’ENE EA può esse ere unica faccendo riferim mento all’uniico interventto ed ai due beneficiari. 44 42 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE IMMOBILE UTILIZZA ATO PROMISCUAMEN NTE Il contribue ente che svo olge l’attività professiona ale presso l’immobile ch he utilizza annche per i propri fini abitativi può usu ufruire, per gli g interventii di riqualificcazione energetica realizzati sul preedetto immo obile, della ded trazione de el 55%/65% anche se le relative spe ese, riferite all’immobile utilizzato prromiscuame ente, sono state dedotte, nella misurra consentita a, ai fini de lla determin nazione del reddito di laavoro autono omo derivan nte dall’esercizzio dell’attivittà professionale (circola are 13 magg gio 2011, n. 20/E). 2 SOGGETT I INTERESS SATI - PRINCIPALE PR RASSI AGEN NZIA DELLE E ENTRATE E Estremi risoluzion ne 5 febbraio 2008, n. 33/E circolare 4 aprile 2008, 2 n. 34/E risoluzion ne 15 luglio 2008, 2 n. 303/E circolare 23 giugno 2010, 2 n. 38/E circolare 21 maggio 2014, 2 n. 11/E DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 Chiarimentti U Un Comune non n può fruire di alcuna ddetrazione per le spese sos sttenute per gli g interventi di riqualificaazione energ getica dal mom m mento che - ai a sensi dell’’art. 74 D.P. R. n. 917/19 986 - non è un so oggetto pass sivo IRES. Trattandosi, T nella specie e, di una dettraziione dalle im mposte sul re eddito (e noon di un cred dito d’impostta), prresupposto per godere e del beneeficio è av vere capien nza d’’imposta e, pertanto, p in primo p luogo, essere un soggetto s passsivo o IRPEF o IR RES. Q Qualora non vi sia coincidenza tra ill nominativo riportato ne ella sccheda inform mativa e l’inte estazione deel bonifico o della fattura,, la de etrazione spetta al sogge etto avente ddiritto nella misura m in cui ha so ostenuto effe ettivamente la spesa a ccondizione che c detta circcosttanza venga annotata in fattura. U Una società, esercente e atttività di costrruzione, ristru utturazione edie lizzia e vendita, non può us sufruire della detrazione delle d spese per p in nterventi di riqualificazion ne energeticca su immo obili merce. La no ormativa in materia m di riq qualificazionee energetica del patrimonio ed dilizio, infatti, è finalizzatta a promuoovere il miglioramento de elle prrestazioni en nergetiche de egli edifici essistenti attraverso un bene eficiio riferibile es sclusivamentte agli utilizzzatori degli im mmobili ogge etto de egli interventti e non anche ai soggetti che ne fanno o commercio o. In n caso di so ostituzione di serramentii ed infissi presso p un’un nità ab bitativa resid denziale pos sseduta da ddue persone e fisiche, nu udo prroprietario e usufruttuario o, e locata aad una terza persona fisica la a detrazione spetta sia al nudo proprrietario che all’inquilino a p per l’a ammontare di d spesa effettivamente sostento da a ciascuno, ovo viiamente nel rispetto dellle condizionii previste da alla Legge: pap ga amento med diante bonific co bancario con identific cazione del beb ne eficiario della detrazione e e del bonnifico, limite di spesa eu uro 60 0.000, rispettto dei param metri tecnici dell’interven nto. La comu unica azione all’EN NEA può ess sere unica faacendo riferim mento all’unico in ntervento ed ai due benefficiari. In n merito alla possibilità di fruire dellaa detrazione da parte di imi prrese individu uali e società à per interveenti (installaz zione di calda aie e infissi este erni) realizza ati in proprioo su immob bili strumenttali prresso i qualii è svolta l’a attività - si ossserva che la l normativa a di rifferimento no on prevede ostacoli o al rriconoscimen nto della dettraziione nell’ipottesi prospetta ata, ammetteendo al bene eficio i sogge etti in n precedenza a indicati perr particolari ttipologie di in nterventi realizza ati su immobili dagli ste essi posseduuti o detenu uti. In tal casso, co oerentementte con quanto affermato nella circolare n. 121/E del d 19 998, par. 2.3, sussisten ndo gli altri presupposti,, la detrazio one co ompete anch he per gli intterventi realizzzati in econ nomia con riiferim mento ai cos sti imputabili all’intervento to (quali, ad esempio, i mam te eriali acquistati o preleva ati dal magaazzino quand do l’acquisto o di ta ali materiali non n sia stato effettuato inn modo specifico per la re ealizzzazione dell’intervento, la mano d’ opera diretta a, i costi ind dusttriali imputab bili all’interve ento) in basee alla correttta applicazio one de ei principi co ontabili. 4 443 QUADRO E IN NTERVENTTI AGEVO OLATI Gli interventi cche possono o godere dell’agevolazio one sono, so ostanzialmente, divisi inn quattro blo occhi: 1. per le spe ese docume entate, relatiive ad intervventi di riqu ualificazione energetica di edifici es sistenti, che e conseguo ono un valorre limite di fa abbisogno d di energia primaria annu uo per la cliimatizzazion ne invernale e non superriore ai valori definiti da al Decreto de el Ministro per p lo Sviluppo economiico 11 marzo 2008 - Al-legato A sspetta una detrazione d da all’imposta l orda per una quota parii al 55%/65% % degli impo orti rimasti a carico de l contribuen nte, fino a un u valore m massimo dellla detrazione di 100.0000 euro (art. 1, comma a 344); 2. per le spe ese documentate, relativ ve ad intervventi su edifiici esistenti, parti di ediffici esistentii o unità im-mobiliari, riguardanti strutture opache vertica ali, strutture opache oriz zzontali (copperture e pa avimenti), fi-mprensive di nestre com d infissi e portoni d’ingrresso (circollare 23 aprile 2010, n. 221/E, punto 3.2), spetta a una detrazione dall’im mposta lorda a per una qu uota pari al 55%/65% 5 de egli importi rrimasti a carrico del con-tribuente, fino a un valore v massiimo della de etrazione di 60.000 euro, a condiziione che rispettino i re-quisiti di ttrasmittanza e di calore), espressa in W/m2K, ddi cui all’Allegato B dell a termica U (dispersione Decreto d del Ministro per lo svilup ppo econom mico 11 marrzo 2008 e successivam s mente modificati dal de-creto 6 ge ennaio 2010 (art. 1, com mma 345); 3. per le spe ese docume entate, relative all’installlazione di pa annelli solarri per la prodduzione di acqua a calda a per usi do omestici o industriali e per la cope ertura del fa abbisogno di d acqua callda in piscin ne, strutture e sportive, ccase di ricovvero e cura, istituti scola astici e unive ersità, spetta una detrazzione dall’im mposta lorda a per una q uota pari al 55%/65% degli importi rimasti a carico del conttribuente, finno a un valo ore massimo o della detra azione di 60 0.000 euro, (art. ( 1, comm ma 346); 4. per le spe ese docume entate, per interventi dii sostituzion ne di impianti di climatizzzazione inv vernale con n impianti d dotati di cald daie a conde ensazione e contestuale messa a punto del s istema di diistribuzione,, spetta un a detrazione e dall’impos sta lorda perr una quota pari al 55% %65% degli importi rima asti a carico o del contribuente, fino o a un valore massimo della detraz zione di 30.000 euro, (aart. 1, comm ma 347). La a stessa de etrazione spe etta anche per p le spese per la sostituzione intera o parzialee di impianti di climatiz-zazione in nvernale non n a condens sazione, sosttenute entro o il 31 dicem mbre 2009 (aart. 1, comma 20, Legge e 24 dicemb bre 2007, n. 244) e alle spese relattive alla sostituzione di impianti di cclimatizzazio one inverna-le con po ompe di calo ore ad alta efficienza e e con impian nti geotermic ci a bassa eentalpia (artt. 1, comma a 286, Legg ge 24 dicem mbre 2007, n. n 244). Tale e detrazione e si applica anche alle spese per interventi dii sostituzio ne di scalda acqua tradiz zionali con sscaldacqua a pompa di calore deddicati alla prroduzione dii acqua cal da sanitaria a (art. 4, com mma 4, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201). Per ffruire della detrazione, d gli g interventi devono ess sere eseguiti solo ed essclusivamen nte su unità à imm mobiliari e su s edifici (o o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunqu ue categoria a catasstale, anche e se rurali, co ompresi que elli strumenta ali (per l’attiv vità d’impresaa o professionale). A tall fine, la prova de ell’esistenza dell’edificio può essere fornita o da all’iscrizione dello stesso o in catasto,, oppu ure dalla rich hiesta di acca atastamento o, nonché dal pagamento o dell’ICI/IMU U, ove dovuta. Non sono o agevvolabili, quind di, le spese effettuate e in ccorso di costtruzione dell’’immobile. RIISTRUTTURA AZIONI CO ON DEMO OLIZIONE E RICOSTRUZIONE In caso di ristrutturazioni con demoliz zione e ricosstruzione valgono le seg guenti regolee: Ristrutturazione con demolizione e rico ostruzione Ristrutturazione con demolizione e riccostruzione con ampliamentto Ristrutturazione senza demolizione dell’esistente d e e ampliamentto 44 44 La dettrazione spetta solo in ca aso di fedele ricostruzione La dettrazione non n spetta in qu uanto l’interveento si considera “nuova a costru uzione” etta solo per le spese rifeeribili alla parrte esistente.. La dettrazione spe In tale e caso, l’age evolazione no on può riguaardare gli intterventi di ri-qualifi cazione ene ergetica globale dell’edificcio, in quantto per tali in-terven nti occorre individuare il fabbisogno ddi energia primaria annua a riferita a all’intero ed dificio, comprrensivo anchhe dell’amplia amento DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO E ALTRI INTERVENTI È, invece, possibile godere della detrazione del 55%/65% per il nuovo portone d’ingresso, ma solo se questo presenta le stesse componenti costruttive richieste per le finestre; in tal caso, per comprovare il risparmio energetico, basta la certificazione rilasciata dal produttore (risoluzione 9 dicembre 2008, n. 475/E). Sempre su questo aspetto, in una FAQ pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate a fine gennaio 2015, è stato affermato che è possibile portare in detrazione le spese sostenute per la sostituzione del portone d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano la parte riscaldata dell’edificio rispetto a quella esterna o rispetto a locali non riscaldati, e che risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (di cui al D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010). Inoltre, per alcune tipologie di interventi, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche. Ad esempio, essi: • devono essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento, per quanto concerne tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione della installazione dei pannelli solari; • nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità. SISTEMI TERMODINAMICI A CONCENTRAZIONE SOLARE PER LA PRODUZIONE DI SOLA ACQUA CALDA Possono usufruire della detrazione anche i sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di sola acqua calda ovvero per la produzione combinata di acqua calda ed energia elettrica. Infatti: • i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda sono assimilabili ai pannelli solari e possono essere inquadrati nella fattispecie di cui all’art. 1, comma 346, Legge n. 296/2006; • i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la produzione combinata di energia elettrica e termica possono essere inquadrati nella fattispecie di cui all’art. 1, comma 346, Legge n. 296/2006 per i soli usi termici. La detrazione, però spetta limitatamente alla produzione di energia termica. Pertanto, le spese sostenute per l’installazione dei sistemi termodinamici finalizzati alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica possono essere detraibili per la sola parte riferibile alla produzione di energia termica. A tale proposito, la quota di spesa detraibile va calcolata in misura percentuale sulla base del rapporto tra l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto (risoluzione 7 febbraio 2011, n. 12/E). DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 445 QUADRO E IN NTERVENTI AMMESSI - PRINCIPA ALE PRASS I AGENZIA DELLE ENT TRATE E Estremi risoluzione 11 sette embre 2007, n. 244 4/E risoluzione 14 luglio 200 08, n. 299/E risoluzione 1° 2008, n. 458 8/E dice embre risoluzione 9 dicembre 2008, 2 n. 475/E 44 46 Ch hiarimenti La d detrazione prrevista per l’installazionee di pannelli solari spetta a solo se vengono montati pannelli p con certificazion ne di qualità à confforme alle no orme UNI 12975 e garanntiti per 5 ann ni; per i pan-nelli solari realizzati in autocostruzione, iinvece, serve e una certifi-cazio one di qualittà del vetro e delle striscce assorbenti e la parte-cipa zione a un corso c di form mazione del ssoggetto beneficiario. È,, inolttre, obbligato orio l’attestato o di certificazzione (o riqu ualificazione)) enerrgetica dell’e edificio, l’asse everazione ddel tecnico abilitato, non-ché la scheda informativa relativi agli inteerventi realiz zzati. Con riferimento alle spese sostenute perr l’installazio one di un im-pian nto di pannellli solari che permette dii generare acqua a fredda a per la climatizza azione estiva a, di utilizzaree l’acqua ca alda dei pan-nelli solari per l’integrazione del riscaldaamento inverrnale e di in-tegra are anche il riscaldamen nto annuale dell’acqua calda c ad uso o sani tario, il con ntribuente pu uò godere ddell’agevolaz zione fiscale e della a detrazione soltanto in relazione allle spese dire ettamente ri-colle egabili all’installazione di pannelli solaari utilizzati per p la produ-zion e di acqua calda per us so sanitario. Infatti, per quanto con-cern ne i pannelli solari, s la detrrazione del 555% delle spese spetta a cond dizione che gli g stessi sian no destinati aalla produzio one di acqua a cald a per uso sa anitario e risp pondano allee caratteristic che tecniche e indiccate nel decrreto di attuaz zione. In talee ipotesi, rientrano tra le e spesse agevolabiili la fornitura a e posa in oopera di tutte e le apparec-chia ture termich he, meccanic che, elettrichhe ed elettro oniche, non-ché delle opere idrauliche e murarie neccessarie perr la realizza-zion e a regola d’arte di impia anti solari terrmici organic camente col-lega ati alle utenz ze, anche in integrazionee con impian nto di riscal-dam mento. In rela azione, invece, agli inteerventi di sostituzione dii impi anti di clima atizzazione in nvernale, la ddetrazione spetta s a con-dizio one che la sostituzione s - integrale o parziale - dell’impianto d o esisttente sia effe ettuata con im mpianti dotatti di caldaie a condensa-zion e e contestu uale messa in distribuzioone, o con im mpianti di cli-matiizzazione inv vernale dotatti di pompe ddi calore ad alta efficien-za o con impiantti geotermici a bassa entaalpia. Anch he gli interve enti di risparmio energetiico consisten nti nella sola a integ grazione delll’impianto di riscaldamennto esistente godono del-la de etrazione, se e viene cons seguito l’indicce di risparm mio previsto.. Inve ece non è po ossibile fruire e della detrazzione per intterventi di ri-sparrmio energettico aventi ad d oggetto la climatizzazio one inverna-le, cconsistenti in: - so ostituzione dii alcune unittà terminali del riscaldamento auto-nom mo primario con una pomp pa di calore aad alta efficie enza; - ma antenimento della caldaia a autonoma eesistente (ris scaldamento o prim mario), media ante sostituzione della vvecchia pompa di calore e (risccaldamento integrativo) con c una nuovva pompa ca alore ad alta a efficcienza. È po ossibile gode ere della dettrazione ancche per il nu uovo portone e d’ing gresso, ma solo se que esto presenta ta le stesse componentii costtruttive richie este per le fin nestre; in tal caso, per co omprovare ill rispa armio energe etico, basta la l certificazioone rilasciata a dal produt-tore.. Le spese relative r agli interventi sullle strutture verticali am-messse a fruire della detrazione possono consistere: - in llavori che intteressano le strutture opaache; - in iinterventi riguardanti le finestre cons istenti, a loro o volta, nella a sosttituzione di finestre comp prensive di innfissi o nella sostituzione e delle e sole struttu ure vetrate. DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO E Estremi circolare 23 aprile 2010, n. 21/E circolare 23 giugno 2010, n. 38/E circolare 1° luglio 2010, n. 39/E Chiarimenti Nel caso in cui in uno stabile alcuni appartamenti abbiano il riscaldamento ed altri no, la detrazione non può essere riconosciuta sull’intera spesa sostenuta per l’installazione di un nuovo impianto centralizzato di climatizzazione invernale, riferibile anche al riscaldamento delle unità prive di un preesistente impianto termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente. Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile, va utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento. In caso di sostituzione di serramenti ed infissi presso un’unità abitativa residenziale posseduta da due persone fisiche, nudo proprietario e usufruttuario, e locata ad una terza persona fisica la detrazione spetta sia al nudo proprietario che all’inquilino per l’ammontare di spesa effettivamente sostento da ciascuno, ovviamente nel rispetto delle condizioni previste dalla Legge: pagamento mediante bonifico bancario con identificazione del beneficiario della detrazione e del bonifico, limite di spesa euro 60.000, rispetto dei parametri tecnici dell’intervento. La comunicazione all’ENEA può essere unica facendo riferimento all’unico intervento ed ai due beneficiari. La spettanza della detrazione per gli interventi di risparmio energetico è subordinata alla circostanza che tali interventi siano realizzati su edifici esistenti. Nel caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento non spetta la detrazione in quanto l’intervento si considera “nuova costruzione”; mentre, in caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente. In quest’ultimo caso, l’agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, in quanto per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all’intero edificio, comprensivo anche dell’ampliamento. MISURA DELLA DETRAZIONE E LIMITI Come anticipato, per ciascuno dei predetti interventi, la detrazione, nella misura del 55%/65%, si applica su un ammontare massimo di spese sostenute. In particolare, è previsto che, l’ammontare massimo della detrazione di cui è possibile usufruire è pari a: • 100.000,00 euro per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell’apposita tabella; • 60.000,00 euro per gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; • 60.000,00 euro per le spese relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; • 30.000,00 euro per le spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore. Di seguito, si riporta una tabella di sintesi con l’indicazione, anche, della spesa massima agevolabile: DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 447 QUADRO E Tipo di intervento 100.000,00 0 Spessa massimaa sino al 5/6/22013 181.8818,18 Spesa assima dal ma 6/6/2013 153.846,15 5 60.000,00 0 109.0090,90 92.307,69 9 60.000,00 0 109.0090,90 92.307,69 9 30.000,00 0 54.5545,45 46.153,84 4 Detrazione D massima m Riqualificazione energe etica di edificci esistenti Strutture op pache vertic cali, strutture e opache orizzon ntali (coperture e pavim menti), finestre com mprensive di infissi Installazione e di pannellii solari per lla produzione di acqua a calda Sostituzione e di impianti di climatizza azione invernale ES SEMPIO DII CALCOLO O DELLA D DETRAZIO ONE Si supponga il caso di un contribuen nte che abb bia effettuato o, il 2 settem mbre 2014, su un immobile di sua a prroprietà, le sseguenti spe ese: • spese pe er interventi di d riqualifica azione energ getica di ediffici esistenti: 200.000 euuro; er interventi sull’involucr s o degli edificci esistenti: 120.000 eurro; • spese pe er l’installazio one di pannelli solari: 40 0.000 euro; • spese pe er la sostituzzione di impianti di clima atizzazione invernale: 20 0.000 euro. • spese pe oiché le spe ese sono sta ate effettuate e dopo il 6 g giugno 2013 3, è applicab bile la “nuovaa” percentua ale di detra-Po zio one del 65% %, nei limiti sopra s indicatti. Pe ertanto si avvrà: • spese pe er interventi di riqualifica azione enerrgetica di ed difici esistenti: 200.000 * 65% = 13 30.000 euro:: l’importo non rientra a nel limite massimo d i detrazione e pari a 100 0.000 euro, e dunque è detraibile e e l’importo di 100.000 euro; er interventi sull’involucro degli ediffici esistenti: 120.000 * 65% = 78.0000 euro: l’iimporto non n • spese pe rientra ne el limite masssimo di dettrazione parri a 60.000 euro, e e dunq que è detraiibile l’importto di 60.000 0 euro; er l’installazione di pannelli solari: 40.000 * 65% = 26.00 00 euro: l’im mporto rientrra nel limite e • spese pe massimo di detrazion ne pari a 60.000 euro, e dunque è pienamente p detraibile; er la sostitu uzione di im mpianti di cclimatizzazio one invernalle: 20.000 * 65% = 13.000 euro:: • spese pe l’importo rientra nel limite massimo di detrazzione pari a 30.000 euro o, e dunquee è pienamente detraibi-le. a detrazione e complessivva, in tal cas so sarà: 100 .000 + 60.00 00 + 26.000 + 13.000 = 199.000 euro. La MODALITÀ M À PER USU UFRUIRE DELLA D DETTRAZIONE E In sintesi, perr poter fruire della sudde etta agevola zione il conttribuente deve: e la fattura re elativa all’inttervento effe ettuato; • acquisire ntare il paga amento tram mite bonifico o bancario o postale dal d quale rissulti la caus sale del ver-• documen samento,, il Codice fiscale del co ontribuente b beneficiario della detraz zione ed il nuumero di partita IVA ov-vero il Co odice fiscale e del soggettto a favore d del quale il bonifico b è efffettuato. In una FAQ pu ubblicata sull 44 48 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE sito de ell’Agenzia delle d entrate e a fine genn naio 2015 è stato chiarito che nel bbonifico va indicata, qua ale norma che dà dirittto a fruire della detrazio one, l’art. 1 della d Legge n. 296/20066. L’a art. 7, comm ma 2, lett. r), D.L. 13 ma aggio 2011, n. 70 ha eliminato l’ob bligo di ind dicare il cos sto de ella manodo opera nelle fa atture relativve ai lavori ag gevolati. Inoltre, è prrevisto che il contribuen nte deve farssi rilasciare da tecnici abilitati a allaa progettaziione di ediffici ed impiantti nell’ambito delle com mpetenze ad d essi attribu uite dalla legislazione vvigente, iscrritti ai rispetttivi ordini e col legi professsionali (ingeg gneri, archit etti, geomettri, periti industriali, dotttori agronom mi, dottori forestali e i perriti agrari) la seguente documentaz d zione: a) una assseverazione e che conten nga la rispo ndenza dell’intervento ai a previsti reequisiti; il te ecnico abilita ato che rila ascia l’assevverazione ne e risponde ciivilmente e penalmente; p ; b) la certifficazione energetica dell’edificio, di cui all’art. 6 D.Lgs. 19 agosto a 20055, n. 192, qu ualora introdotta dalla a regione o dall’ente loc cale, ovvero o, negli altri casi, un “attestato di qqualificazion ne energetica”, predisp posto ed assseverato da un professio onista abilita ato. Questi documenti d noon sono rich hiesti, a parttire dal 1° g gennaio 200 08, nel caso di sostituzio one di finesttre comprensive di infisssi in singole unità immo obiliari e p per l’installazzione di pan nnelli solari. Inoltre l’art. 31 della Le egge n. 99/2 009 ha abolito l’obbligo o di produrrre l’attestato o di qualifica azione energ getica anche e per gli inte erventi di sosstituzione de egli impianti di climatizzzazione invvernale; c) una sc heda inform mativa sugli interventi rrealizzati, da a compilare telematicam mente sul sito s dell’ENE EA (http://e efficienzaene ergetica.acs s.enea.it/) ch he deve contenere: i dati d identificaativi del sog ggetto che ha sostenu uto le spese e, dell’edificio o su cui i la vori sono sttati eseguiti, la tipologiaa di intervento eseguito ed il risparrmio di enerrgia che ne è conseguiito, nonché il relativo co osto, specifiicando quello delle spe ese professsionali, e l’im mporto utilizz zato per il ca alcolo della detrazione. d Le spese p er la certificcazione enerrgetica, ovve ero per l’atte estato di qua alificazione eenergetica, rientrano ne egli importi detrraibili. Entro 90 g iorni dalla fine f dei lavo ori, devono e essere trasm messi all’ENEA telematiccamente (atttraverso il sito s internet, otttenendo rice evuta inform matica), i datti contenuti nell’attestato di certificaazione enerrgetica, ovve ero nell’attestatto di qualificcazione enerrgetica, noncché la sched da informativ va relativa aagli interventti realizzati. La fine dei lavori coinccide con il giorno del co osiddetto “co ollaudo”, a nulla n rilevanddo il momen nto di effettu uazione dei p pagamenti. A tale propo osito, l’Agenzzia delle entrate, con la a circolare 223 aprile 2010, n. 21/E ha chiarito che e nel caso in n cui, in con nsiderazione e del tipo di intervento, non sia richhiesto il colla audo, il contribuente può ò provare la a data di fine lavori ancche con altrra documenttazione emeessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la sch heda informativa), menttre non è am mmessa una a autocertificcazione del co ontribuente. on trovi ade Qualora la complessità dei lavorii eseguiti no eguata desc crizione neggli schemi resi r disponibili ntazione può essere invviata, in cop pia, entro 90 giorni, a m mezzo racco omandata con c dall’ENEA, la documen ricevuta se emplice, ad ENEA, Dipa artimento am mbiente, cam mbiamenti globali g e svi luppo soste enibile, via AnA guillarese 3 301, 00123, Santa Maria di Galeria a (Roma), specificando come riferim mento: Detrrazioni fiscali riqualificaziione energetica. È possibile e rettificare la comunicazione inviatta all’ENEA purché la comunicazionne in rettific ca della preccedente sia in nviata entro il termine di d presentazzione della dichiarazione d e dei redditi nella quale e la spesa può p essere porttata in detra azione, in mo odo da pote er calcolare la l detrazione sulle spesse effettivam mente sosten nute nell’anno o al quale la a dichiarazio one si riferissce (circolarre 23 aprile 2010, n. 211/E). Tale procedura, p c che trova appliccazione con n riferimento o alle spese e sostenute dal periodo o d’impostaa 2009, costtituisce l’uniica modalità pe er far valere e le spese no on indicate nella comun nicazione originariamen te inviata all’ENEA (circcolare 13 mag ggio 2011, n. n 20/E). Inoltre, il p pagamento delle d spese sostenute p per l’esecuz zione degli interventi deeve essere effettuato mem diante bonifico bancario o postale da cui risultti la causale del versamento, il Cod ice fiscale del d beneficia ario della detrazzione e il nu umero di partita IVA o i l Codice fiscale del sog ggetto a favoore del quale il bonifico oè effettuato. DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 4 449 QUADRO E L’obbligo di e effettuare il pagamento p mediante m bo onifico è esc cluso per i soggetti s ese rcenti attivittà d’impresa a e per il caso in cui in cui gli g interventi agevolati s iano eseguiti mediante contratti di l ocazione fin nanziaria. Qualora non vvi sia coincid denza tra il nominativo rriportato nellla scheda in nformativa e l’intestazione del boni-fic co o della fa attura, la detrazione spe etta al sogg etto avente diritto nella misura in ccui ha soste enuto effetti-va amente la sp pesa a condizione che detta d circosta anza venga annotata in fattura. Va a anche rico ordato che con c il D.M. 6 agosto 20 009, in una logica di semplificazionne degli adempimenti, è stato: n acquisire l’a asseverazion ne nel caso in cui la sttessa sia so ostituita con n • previsto che non è necessario ulla conform mità al proge etto delle opere realizza te, obbligato oria ai sensii quella ressa dal diretttore lavori su dell’art. 8 8, comma 2, D.Lgs.19 agosto 2005,, n. 192 ovvero venga esplicitata e neella relazione attestante e la rispond denza alle prescrizioni p per il conte nimento dell consumo di d energia deegli edifici e relativi im-pianti terrmici, che, ai sensi de ell’art. 28, ccomma 1, Legge L 9 ge ennaio 19911, n. 10, il proprietario o dell’edificcio, o chi ne e ha titolo, deve d deposiitare presso o le amminis strazioni com mpetenti sec condo le di-sposizion ni vigenti, in doppia copiia, insieme a alla denuncia dell’inizio dei lavori; obbligo di allegare all’as sseverazione e sul rispetto o dei requisiti minimi le certificazion ni dei singolii • abolito l’o compone enti rilasciate e nel rispetto o della norm mativa europ pea in materria di attestaazione di conformità dell prodotto (ciò in relazione alla sos stituzione dii finestre com mprensive di d infissi); obbligo di produrre la certificazione c e di qualità del vetro so olare e dellee strisce ass sorbenti, se-• abolito l’o condo le norme UNI vigenti, rilas sciata da un n laboratorio certificato (per i pannellli solari reallizzati in au-tocostruzzione). all’ENEA de one, la ricevuta della tra asmissione a ella documentazione, le fatture o le e ricevute fi-L’asseverazio cali comprovvanti le spesse effettivam mente soste enute e - lim mitatamente alle personne fisiche, agli a enti e aii sc so oggetti di cui all’art. 5 D..P.R. n. 917/1986, non ttitolari di red ddito d’impre esa - la ricevvuta del bon nifico banca-rio o o postale ccon cui è sta ato effettuato o il pagame nto devono essere cons servate (ed eesibite, a ric chiesta deglii ufffici finanziarri). RA ATEIZZAZIONE La a detrazione e spettante va v ripartita in i rate varia abili a secon nda del perio odo d’impossta, così com me riportato o ne ella tabella sseguente: Anno Ratee annuali (*)) 2007 3 2008 dda 3 a 10 2009 5 2010 5 2011 10 2012 10 2013 10 Nota: (*) A scelta s irrevoc cabile del co ontribuente operata all’attto della primaa detrazione. CHIARIME C NTI DELL’A AGENZIA A DELLE EN NTRATE Co on la circola are n. 13/E del d 9 maggio 2013, l’Ag genzia delle entrate ha risposto ad alcuni ques siti sulla de-tra azione. In pa articolare, le e questioni affrontate a so ono le segue enti: a)) per i lavo ri eseguiti a cavallo di due period di di impos sta (2012 e 2013) e relaativi al medesimo inter-vento, la ttrasmissione e all’ENEA della d docum entazione necessaria n per fruire dellla detrazion ne fiscale va a effettuata nei 90 giorni dalla data a di fine lavo ori, che non necessariamente devee cadere enttro il 30 giu-gno 2013 . L’art. 1, co omma 48, de ella Legge n . 220 del 20 010, come modificato m daall’art. 11, co omma 2, dell D.L. n. 83 3 del 2012 (convertito, con modifiicazioni, nellla Legge n. 134 del 22012) che ha prorogato o 45 50 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO E b) c) d) e) l’agevolazione fino al 30 giugno 2013, fa, infatti, espresso riferimento alle “spese sostenute entro il 30 giugno 2013”, e non ai lavori conclusi entro la medesima data; per i lavori conclusi nel 2012, con spese sostenute anche nel 2013, la scheda informativa deve essere inviata all’ENEA nei 90 giorni dalla chiusura dei lavori, comunicando tutte le spese sostenute sino al momento dell’invio; in caso di ulteriori spese, relative al medesimo intervento, sostenute successivamente all’invio della scheda informativa all’ENEA, il contribuente potrà integrare la scheda originariamente trasmessa all’ENEA non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione. Ad esempio, se l’ulteriore spesa è sostenuta da una persona fisica nel 2013, la rettifica della scheda informativa dovrà essere inviata entro settembre 2014, in linea con quanto precisato nella circolare 23 aprile 2010, n. 21/E; è possibile utilizzare la c.d. “remissione in bonis” (art. 2 D.L. n. 16/2012) per cui se il termine per l’invio della scheda informativa all’ENEA scade il 30 giugno 2013, l’adempimento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2013, termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2012; nei casi in cui il contribuente o il tecnico incaricato abbiano annullato l’invio della scheda informativa all’ENEA, le richieste di detrazione annullate non possono ritenersi valide. Si ritiene, comunque, che l’invio della scheda all’ENEA possa essere ripetuto fino alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori e che l’eventuale nuovo invio oltre i novanta giorni sia comunque possibile alle condizioni di cui al richiamato art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012; nell’ipotesi in cui la scheda informativa sia stata correttamente compilata, ma il contribuente o il tecnico incaricato non abbiano proceduto all’invio della stessa, la richiesta di detrazione si considera valida solo se il mancato invio sia riconducibile a problemi tecnici del sistema informatico o, comunque, a cause imputabili all’ENEA. L’invio della scheda all’ENEA è sempre possibile fino alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori ovvero, oltre i 90 giorni, alle condizioni di cui al richiamato art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012. LAVORI CHE PROSEGUONO OLTRE IL PERIODO D’IMPOSTA Per le spese sostenute nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previste dalle relative disposizioni normative, occorreva inviare all’Agenzia delle entrate, entro 90 giorni dall’inizio dell’anno, un apposita comunicazione. Tale adempimento, però, è stato abolito, per cui, dal 2015, non va presentata più alcuna comunicazione (D.Lgs. n. 175/2014). La soppressione dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate riguarda (circolare 30 dicembre 2014, n. 31/E): • i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015; • i soggetti con il periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute nel periodo di imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scada a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014. In applicazione del principio espresso dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 (c.d. principio del favor rei) devono ritenersi non applicabili le sanzioni indicate nella circolare n. 21/E del 2010 anche in relazione a fattispecie di omesso o irregolare invio della comunicazione commesse prima dell’entrata in vigore del decreto per le quali, alla medesima data, non sia intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo. CUMULO La detrazione d’imposta del 55%/65% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di Legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 36%/50% per il recupero del patrimonio edilizio). Inoltre, il cumulo non è possibile nemmeno: • con il premio per gli impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia di cui all’art. 7 D.M. 19 febbraio 2007. Tale incentivo, calcolato in ragione dell’energia fotovoltaica prodotta annualmente dall’impianto medesimo, viene erogato per un periodo di venti anni; DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 451 QUADRO E • • con eventuali incentivi riconosciuti dalle Regioni o dagli enti locali per gli stessi interventi; con le agevolazioni previste per interventi su immobili soggetti al vincolo della tutela del patrimonio culturale. La non cumulabilità deve ritenersi riferibile anche alla detrazione del 19% prevista dal TUIR per le spese relative alla manutenzione e al restauro dei beni vincolati. COMPILAZIONE DEI RIGHI E61-E63 Riguardo alla compilazione della Sezione IV, Righi da E61 a E63, valgono le seguenti modalità operative. COLONNA 1 - TIPO DI INTERVENTO In questa Colonna va indicato uno dei seguenti Codici che identifica l’intervento effettuato: • “1” Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti: per interventi di riqualificazione energetica si intendono quelli che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal Decreto del Ministro per lo sviluppo economico 11 marzo 2008 - Allegato A. Ad esempio: rientrano in questa tipologia di interventi la sostituzione o l’installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazioni non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati; • “2” Interventi sull’involucro di edifici esistenti: sono tali gli interventi su edifici o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti) o strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, di materiale ordinario, di nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo a condizione che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (dispersione di calore), espressa in W/m2K, di cui all’Allegato B del Decreto del Ministro per lo sviluppo economico 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010; • “3” Installazione di pannelli solari: sono tali gli interventi per l’installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico; • “4” Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: sono tali gli interventi per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 rientra negli interventi agevolabili per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale anche la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. COLONNA 2 - ANNO Va indicato l’anno in cui sono state effettuate le spese. COLONNA 3 - PERIODO 2013 La Colonna è di nuova introduzione e tiene conto delle novità introdotte nel 2013. Essa va compilata solo se le spese sono state sostenute nel 2013, indicando uno dei seguenti Codici: • “1” per spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 5 giugno 2013 (detrazione al 55%); • “2” per spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 (detrazione al 65%). COLONNA 4 - CASI PARTICOLARI Deve essere indicato uno dei seguenti Codici: • “1” per spese sostenute tra il 2008 e il 2012 e ancora in corso nel 2014; • “2” se le spese sostenute in anni precedenti al 2014 riguardano un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nel 2014; 452 DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 QUADRO E • “3” nell’ipotesi in cui le ipotesi di cui ai numeri precedenti risultino sussistere contemporaneamente (ad esempio, continuazione lavori ed immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione). COLONNA 5 - PERIODO 2008 - RIDETERMINAZIONE RATE È riservata ai contribuenti che, dal 2009 al 2014, abbiano acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile che, esclusivamente nel corso dell’anno 2008 è stato oggetto di lavori e hanno rideterminato o intendano rideterminare il numero delle rate. La rideterminazione del numero delle rate non può essere liberamente scelta dal contribuente, bensì risulta costituita da 10 rate. Nel caso in cui il contribuente si trovi nell’ipotesi sopra prospettata, nella Colonna 5 si deve indicare il numero delle rate in cui era stata inizialmente ripartita la detrazione e nella Colonna 6 il numero di rate (10) in cui è possibile rideterminare la detrazione. COLONNA 6 - RIPARTIZIONE RATE Deve essere indicato il numero di rate in cui risulta essere stata ripartita la detrazione. In particolare andrà indicato: • “10” se la spesa è stata sostenuta dal 2011 al 2014; • “5” se la spesa è stata sostenuta nel 2010; • fra “3” e “10” se la spesa è stata sostenuta nel 2008. Se è stata compilata la Colonna 5, in questa Colonna va indicato “10”. COLONNA 7 - NUMERO RATA Deve essere indicato il numero della rata che il contribuente utilizza nell’anno 2013. Pertanto, va indicato “3” per le spese sostenute nel 2012, “2” per le spese sostenute nel 2013 e “1” per le spese del 2014. COLONNA 8 - IMPORTO SPESA Va indicato l’ammontare della spesa sostenuta, nei limiti individuati dalla normativa per tipologia d’intervento e, precisamente: • per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (Codice “1”): - 181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%); - 153.846,15 euro per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 (65%). La detrazione massima consentita è, infatti, di 100.000 euro; • per gli interventi sull’involucro degli edifici esistenti (Codice “2”) e l’installazione di pannelli solari (Codice “3”): - 109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%); - 92.307,69 euro per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 (65%). La detrazione massima consentita è, infatti, di 60.000 euro; • per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (Codice “4”): - 54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (55%); - 46.153,84 euro per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 (65%). La detrazione massima consentita è, infatti, di 30.000 euro. DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 453 QUADRO E X DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE Nella Sezione V del Mod. 730/2015 devono essere indicati i dati necessari per fruire delle detrazioni per canoni di locazione. Le • • • • detrazioni riconosciute sono diverse e precisamente: ai titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale; ai giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni; ai lavoratori dipendenti; da quest’anno, agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale. TITOLARI DI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati a norma della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a: • 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; • 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non superiore a 30.987,41 euro. Inoltre, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati secondo il c.d. “canale concordato”, spetta una detrazione complessivamente pari a: • 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; • 247,90 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro. GIOVANI Per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, a condizione che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati è prevista la detrazione pari a 991,60 euro. Tale detrazione spetta per i primi tre anni, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro. LAVORATORI DIPENDENTI A favore dei lavoratori dipendenti che abbiano stipulato un contratto di locazione, è prevista una detrazione pari a: • 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; • 495,80 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non a 30.987,41 euro. La detrazione si applica in presenza delle seguenti condizioni: • il dipendente deve aver trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo; • il nuovo comune deve essere distante almeno 100 chilometri dal precedente e comunque al di fuori della propria regione; • la residenza nel nuovo comune deve essere stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione. La detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza (ad esempio, se un contribuente ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2013, potrà beneficiare della detrazione per gli anni 2013, 2014 e 2015) e non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, borse di studio). 454 DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 QUADRO OE INQUILINI DI ALLOG GGI SOCIA ALI ADIBITTI AD ABITTAZIONE PRINCIPALEE A partire da al 2014, aglli inquilini di d alloggi s sociali adibiti ad abitaziione principaale spetta una u detrazio one pari a: uro, se il red ddito comple essivo non s upera 15.49 93,71 euro; • 900 eu • 450 eu uro, se il red ddito comple essivo non s upera 30.98 87,41 euro. Se la detra azione risulta superiore all’imposta lorda, chi presta p l’assistenza fiscaale riconoscerà un cred dito pari alla qu uota della de etrazione che e non ha tro ovato capien nza nell’impo osta (art. 7, commi 1 e 2 D.L. 28 marzo 2014, n. 47). DISPOSIZIIONI COM MUNI Le • • • predette e detrazioni: vanno ripartite tra gli aventi diritto e non ssono tra loro cumulabili; d a sua a scelta, di frruire della detrazione più favorevolee; il contrribuente ha diritto, vanno rapportate al a periodo dell’anno d durrante il quale l’unità imm mobiliare loccata è adibitta ad abitazzioncipale. Per abitazione principale p si intende que ella nella qu uale il soggeetto titolare del d contratto o di ne prin locazio one o i suoi familiari dim morano abitu almente. ntare superiore all’impo Qualora la detrazione spettante sia di ammon osta lorda d iminuita, ne ell’ordine, de elle detrazioni d di cui agli arrtt. 12 e 13 D.P.R. n. 9 17/1986, è riconosciuto o un ammonntare pari alla quota di ded trazione ch e non ha tro ovato capien nza nella pre edetta impos sta. Si ricorda, infine, che nel n computo del reddito complessivo o va compre eso anche il reddito delle eventuali locazioni su ccui si applica a la cedolare e secca. COMPILA AZIONE RIG GHI E71-E72 La Sezione e V, destinatta ai dati per fruire delle e detrazioni d’imposta per canoni dii locazione, si compone e di due soli Rig ghi: • Rigo E E71: relativo o alle detrazioni riconoscciute agli inq quilini di allo oggi adibiti aad abitazione principale, a quelli ccon contratti concordati, ai giovani di età comp presa tra i 20 e i 30 annni e agli inquilini di allog ggi sociali adibiti ad abitazione principale; E72: relativo o alla detraz zione riconossciuta ai lav voratori dipendenti che ttrasferiscono la residen nza • Rigo E per mo otivi di lavoro o. Le e detrazioni non sono cumulabili, c m ma il contrib buente ha la a facoltà di scegliere quella a lui più p favorevole. Se, invece, nel corso d dell’anno il contribuente e si trova iin situazionii diverse, può p be eneficiare di più detrazio oni. Per indiccare nel Rigo o E71 più tip pologie di deetrazioni con ntraddistinte da co odici diversi, va compilato un qu uadro aggiuntivo per ogni o codice ricordando di numera are prrogressivame ente la casella “Mod. N.”” posta in altto a destra del d Modello. In tale caso o la somma dei d gio orni indicati nelle Colonn ne 2 del Rigo o E71 e nella a Colonna 1 del d Rigo E722 non può es ssere superio ore a 365. RIGO E71 - INQUIILINI DI ALLOGGI A A ADIBITI AD A ABITAZ ZIONE PRIINCIPALE Questo Rig go va compilato dai titola ari di contrattti di locazio one di immob bili utilizzati come abitaz zione princip pale che si tro ovano in uno o dei seguen nti casi: 1) aver stiipulato o rinnovato il contratto ai se ensi della Le egge che dis sciplina le loccazioni di im mmobili ad uso u abitativvo (Legge 9 dicembre d 19 998, n. 431);; 2) aver stiipulato o rinnovato il contratto seco ondo quanto disposto da all’art. 2, com mma 3 e dall’art. 4, com mmi 2 e 3, L Legge 9 dice embre 1998, n. 431 (c.d . contratti co onvenzionati); 3) avere u un’età comp presa tra i 20 2 e i 30 an nni e avere stipulato un contratto ddi locazione ai sensi de ella Legge 9 dicembre 1998, n. 43 31. In tal casso è necess sario che l’un nità immobilliare sia diversa da que ella DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 4 455 QUADRO E destinata ad abitazione principale dei genito ori o di colo oro cui sono affidati daggli organi co ompetenti aii sensi di L egge; 4)) aver stipu ulato contrattti di locazione di allogg gi sociali, come definiti dal d decreto del Ministro o delle infra-strutture d del 22 aprile e 2008, in attuazione a d dell’articolo 5 della Legg ge 8 febbraaio 2007, n.9 9, adibiti ad d abitazione e principale. La a compilazio one avviene nel seguentte modo: COLONNA C 1 - TIPOLO OGIA In questa Colo onna deve essere e indica ato: el caso • “1”, se il contribuentte si trova ne el caso • “2”, se il contribuentte si trova ne el caso • “3”, se il contribuentte si trova ne el caso • “4”, se il contribuentte si trova ne prevvisto prevvisto prevvisto prevvisto al al al al sopra a sopra a sopra a sopra a evidenziato evidenziato evidenziato evidenziato punto punto punto punto 1; 2; 3. 4. COLONNA C 2 - N. DI GIORNI G Va a indicato il numero di giorni g nei qua ali l’unità im mobiliare locata è stata adibita ad aabitazione principale. p COLONNA C 3 - PERCE ENTUALE De eve essere iindicata la percentuale p nella n cui missura spetta la l detrazione e. Nel ccaso in cui ill contratto sia cointestato o a più sogg getti, la perce entuale di sppettanza della detrazione e va rripartito tra gli g stessi. Ad A esempio, in caso di due contrib buenti cointeestatari del contratto dii locazzione gli ste essi dovrann no indicare in Colonna 3 il 50% a testa. Nel caso in cu ui, nel corso o dell’a anno, la perccentuale di spettanza s sia a variata, occ corre compila are per ognuuna di esse un u Rigo E71,, utilizzzando un nuovo Modelllo. La somm ma dei giorni indicati nella Colonna 2 dei diversi Righi non n potrà à risultare su uperiore a 36 65. Inoltrre, le detrazioni previste dal Rigo E7 71 non sono o cumulabilii fra loro, m ma il contribue ente è libero o di sccegliere quellla a lui più favorevole ccompilando ili Rigo che interessa. Tuuttavia è pos ssibile che ill contrribuente posssa beneficiare di più dettrazioni, ad esempio nel caso in cui lo stesso si trovi t per una a parte e d’anno in una u delle prev viste situazio oni e per la restante parte e dell’anno inn un’altra pre evisione. RIGO E72-- LAVORA ATORI DIP PENDENTI CHE TRA ASFERISCO ONO LA R RESIDENZA A PER MOTIVI M DI LAVORO O Questo Rigo vva compilato o dai lavorattori dipende nti che hann no trasferito la propria reesidenza ne el comune dii lav voro o in un n comune lim mitrofo nei trre anni ante ecedenti a quello q di rich hiesta della detrazione e siano tito-lari di qualun que tipo di contratto di locazione di unità imm mobiliari adibite ad abittazione prin ncipale deglii stessi e situa te nel nuovo comune di d residenza , a non men no di 100 km di distanzza dal prece edente e, in n og gni caso, al d di fuori della a propria reg gione. La a compilazio one avviene nel seguentte modo: COLONNA C 1 - N. DI GIORNI G Va a indicato il numero di giorni g nei qua ali l’unità im mobiliare locata è stata adibita ad aabitazione principale. p COLONNA C 2 - PERCE ENTUALE De eve essere indicata la percentuale p ne. Nel casoo in cui il con ntratto di lo-nella cui mi sura spetta la detrazion ca azione è inte estato a più soggetti; in n tale caso l a percentua ale deve ess sere determ inata con rifferimento aii so oli cointestattari del contrratto in poss sesso della q qualifica di lavoratore dipendente. 45 56 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO E X ALTRE DETRAZIONI I Righi E81, E82 ed E83 sono destinati ad altre detrazioni d’imposta e precisamente: • detrazione per spese di mantenimento dei cani guida (Rigo E81); • detrazione per l’affitto di terreni agricoli ai giovani (si tratta di una nuova detrazione in vigore dal 2014 che, al Rigo E82, prende il posto di quella relativa alle spese per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, TV e computer - anno 2009, non più in vigore; • altre detrazioni: Rigo E83. SPESE DI MANTENIMENTO DI CANI GUIDA – RIGO E81 Il contribuente non vedente può portare in detrazione dall’imposta lorda, nella misura forfetaria di 516,46 euro, le spese sostenute per il mantenimento dei cani guida. AFFITTO DI TERRENI AGRICOLI AI GIOVANI – RIGO E82 A partire dal 2014, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, spetta una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori), entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui. Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta. Se la detrazione risulta superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta. ALTRE DETRAZIONI – RIGO E83 Le altre detrazioni di cui è possibile fruire riguardano: • la borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio i soggetti che, al momento della richiesta, hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106; • le donazioni effettuate all’ente Ospedaliero “Ospedale Galliera” di Genova finalizzate all’attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. La detrazione compete nei limiti del 30% dell’imposta lorda. COMPILAZIONE DEI RIGHI E81-E82-E83 Il Rigo E81 va barrato per usufruire della detrazione. Nel Rigo E82 vanno indicate le spese sostenute per il pagamento dei canoni d’affitto dei terreni agricoli. Nel Rigo E83, vanno indicati: • in Colonna 1: - il Codice “1” per la borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio i soggetti che, al momento della richiesta, hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106; - il Codice “2” per le donazioni effettuate all’ente Ospedaliero “Ospedale Galliera” di Genova finalizzate all’attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. La detrazione compete nei limiti del 30% dell’imposta lorda. • in Colonna 2 il relativo importo. DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 457 QUADRO E X CASI PR RATICI RIIGO E1 - SPESE SAN NITARIE Si ipotizzi che e il dichiaran nte abbia sos stenuto, nel 2014, le seg guenti spese e sanitarie: • visita spe ecialistica: 200 euro; • acquisto di occhiali (montatura e lenti): 300 euro. a compilazio one del Quad dro E, Rigo E1 avviene come segue e: La • Colonna 2: 500 euro (200 + 300)) Ch hi presta l’a ssistenza fisscale indicherà nel Mod d. 730-3, al Rigo 28, il 19% del Riggo E1 ridotto o della fran-ch higia di 129 e euro: • (500 - 12 29) x 19% = 70,49 (arrottondato a 70 0 euro). RIIGO E2 - SPESE S SO OSTENUTE E DA CONT TRIBUENT TI PER CO ONTO DI SOGGETTI S NO ON A CARICO Si ipotizzi che e un pensionato di 73 anni a (ALFA) , affetto da patologie ch he danno diiritto all’esen nzione della a pa artecipazion e alla spesa a sanitari, nel corso de l 2014 ha beneficiato b di d cure mediiche per un ammontare e co omplessivo d di 10.000 eu uro di cui: • 1.000 eu ro sostenute e direttamen nte; e per suo co onto da un fa amiliare (BETA). • 9.000 eu ro sostenute e ALFA ha, inoltre, i soste enuto altre sspese medic che detraibili per 200 euuro. Il contribuente Il reddito perccepito nel 20 014 dal contrribuente ALF FA (pension ne) ammonta a a 8.000 euuro. La a compilazio one del Qua adro E spettta sia al con ntribuente AL LFA che a BETA B nel segguente modo. Co ontribuente e ALFA Pu uò portare in detrazione e, oltre alla spesa soste enuta per le e patologie esenti e (10.0 00 euro) an nche le altre e sp pese medich he (200 euro o). Pe ertanto com pila il Rigo E1 E indicando: • nella Col onna 1: l’importo di 9.00 00 euro (cioè è l’importo sostenuto s da al familiare);; s che ha sostenuto o direttamente e cioè 1.2 200 euro (1 .000 euro per patologie e • nella Col onna 2: le spese 200 euro pe er altre spese e mediche). esenti + 2 45 58 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE Il soggetto che presta assistenza, nella liquid dazione delle e imposte, verifica v che l’importo sp pettante in ded trazione no on trova capiienza per inttero essendo o l’imposta lorda l di mod desta entità. In particola re, l’imposta a lorda che residua r dopo o aver scom mputato la de etrazione peer pensione è pari a: e: 8.000,00 euro; e • Redditto imponibile • Impostta lorda (8.0 000,00 x 23% %): 1.840,00 0 euro; • Detrazzione per pensione (inferiore a 75 an nni): 1.631,0 00 euro; • Impostta lorda residua: 209,00 0 euro. Le detrazio oni per oneri spettano al contribuentte nel limite della capien nza dell’impoosta residua a (209 euro).. Innanzitutto o, si portano o in detrazion ne le spese sostenute direttamente d : • (1.000 + 200) - 129 = 1.071 x 19% = 203 euro 203 = 6 euro o • 209 - 2 Poi • • • si porta ano in detrazzione le spes se sostenute e dall’altro fa amiliare: 9.000 x 19% = 1.7 710 euro di cui: c 6 euro azzerano l’imposta; euro non tro ovano capien nza. 1.704 e Pertanto, il contribuentte ALFA può ò recuperare e l’importo di d 209 euro (203 + 6) azzzerando la propria imp posta lorda. L’ammonta re di detrazione che no on trova cap ienza pari a 1.704 euro o può esseree portata in detrazione dal d contribuentte BETA. Ta ale importo deve d essere ricondotto alla a spesa ne el seguente modo: • 1.704 x 100/19 = 8.968,42 8 Inoltre nella a Sezione messaggi m del modello occcorre indica are: “l’importo d di euro 8.968 8,42 sostenu uto da altro familiare pe er patologie esenti e non è stato porta ato in detrazzione per inca apienza di im mposta: la so omma può e essere portatta in detrazione dal fam miliare che l’h ha sostenuta a”. Contribuen nte BETA Il contribue ente che ha sostenuto s la a spesa per conto del fa amiliare non a carico puòò detrarre la a quota di sp pesa pari a 8..968,42 euro o, previa ridu uzione dello stesso a 6.197 euro. Tale spesa va indicata nel Rigo E2 2 e dà diritto o alla relativa a detrazione e. RIGO E3 - ACQUIST TO DI UN S SUSSIDIO INFORMATICO PER R UNA PER RSONA CO ON DISABILIT TÀ Si ipotizzi cche un contrribuente abb bia acquistatto, nel 2014, un computter per un paarente, porta atore di handicap, a suo carico. La spesa so ostenuta am mmonta a 1.0 000,00 euro . DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 4 459 QUADRO E Ta ale importo vva indicato nel n Rigo E3. Ch hi presta l’a assistenza fiscale effettu uerà il calco olo della dettrazione (1.0 000 x 19% = 190,00 eu uro) ed indi-ch herà tale imp porto al Rigo o 28 del Mo od. 730-3. RIIGO E4 - ACQUISTO A DI UN VEI COLO NEL L 2014 Si ipotizzi che e un contribuente, porta atore di hand dicap, abbia a acquistato, nel 2014, un veicolo adattato a perr un n ammontare e complessivo di 15.780 0 euro. Si sceglie di rrateizzare la detrazione. La a compilazio one del Quad dro E, Rigo E4 avviene come segue e: • casella n umero rata: 1; da indicare nel n Rigo: 15.780. • importo d Ch hi presta l’a ssistenza fisscale compilerà il Mod. 730-3 indic cando, al Rigo 28, la raata corrispon ndente della a de etrazione e, precisamen nte: (15.780 / 4 ) x 19% = 749 9,55 (arroton ndato a 750, 00) RIIGO E5 - ACQUISTO A DI UN CAN NE PER NO ON VEDEN NTE NEL 20014 Si ipotizzi che e un contribuente non vedente, v nel 2014, abbia a acquistato o un cane guuida per un ammontare e co omplessivo d di 1.260 euro o. Si sceglie di rrateizzare la detrazione. La a compilazio one del Quad dro E, Rigo E5 avviene come segue e: • casella n umero rata: 1; da indicare nel n Rigo: 1.2 260. • importo d 46 60 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE Chi presta l’assistenza a fiscale com mpilerà il Mo od. 730-3 indicando, al Rigo 28, la rata corrisp pondente de ella detrazione e, precisam mente: (1.260 / 4 ) x 19% = 59 9,85 (arroton ndato a 60,0 0) RIGO E6 - SPESE SA ANITARIE SOSTENU UTE NEL 20 013 Si ipotizzi cche un contrribuente ha sostenuto, s n nel 2013, spe ese sanitarie e per euro 1 6.000 euro. L’importo, a al netto dellla franchigia a di 129 eurro (quindi pa ari a 15.871 euro), è sttato riportato o dal sogge etto che presta assistenza fiscale f nel Rigo R 136 del Mod 730-3//2014. La compila azione del Quadro Q E, Rigo R E6 per fruire della seconda s rata a avviene coome segue: • Colonn na 1: 2; • Colonn na 2: 15.871. Chi presta l’assistenza a fiscale calc colerà la dettrazione spe ettante su ta ale importo e la indicherrà nel Rigo 28 del Mod. 7 30-3. Pertanto, in ndicherà: 15.871 / 4 x 19% = 753 3,87 (arroton ndato a 754,,00) Nulla andrà à indicato ne el Rigo 136 del d Mod. 730 0-3. RIGO E7 - MUTUO INTESTAT TO AD UN SOLO CO ONTRIBUE NTE CON INTERESS SI PASSIVI SUPERIOR S RI A 4.000 E EURO Si ipotizzi il caso di un immobile acquistato ed d adibito ad abitazione principale, p inntestato ad un solo contribuente. Interessi pa assivi pagatii nel 2014: 5.000 5 euro. Poiché l’im porto sosten nuto supera la soglia ma assima di 4.000 euro, sa arà detraibilee solo tale ultimo u importto. Nel Rigo E 7 per fruire della detraz zione il contrribuente indicherà l’impo orto di 4.0000 euro. DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 4 461 QUADRO E Ch hi presta l’a ssistenza fisscale calcole erà la detrazzione spetta ante su tale importo e laa indicherà nel Rigo 28 8 de el Mod. 730 -3. Pe ertanto, indiccherà: 4.000 x 19% = 760,00. RIIGO E7 - MUTUO COINTESTA C ATO AD ENTRAMB E I I CONIU UGI PER IM MMOBILE CO OINTESTA ATO Si ipotizzi il c aso di un im mmobile acq quistato da e entrambi i co oniugi ed ad dibito ad abiitazione prin ncipale deglii stessi. Anche il mutuo è cointestato. c Interessi passsivi pagati ne el 2014: 5.000 euro. Po oiché l’impo rto sostenutto supera la soglia masssima di 4.000 euro, sarà à detraibile ssolo tale ultim mo importo. Ciiascun coniu uge detrae: 4.000 4 x 50% % = 2.000 eu uro. Pe ertanto, ciasscun coniuge e, nel Rigo E7 per fruire e della detra azione, indicherà l’imporrto di 2.000 euro. e Ch hi presta l’a ssistenza fisscale calcole erà la detrazzione spetta ante su tale importo e laa indicherà nel Rigo 28 8 de el Mod. 730 -3. Pe ertanto, indiccherà: 2.000 x 19% = 380,00. Si segnala ch he a diverse conclusioni si giunge n nel caso in cui c l’immobile e sia cointesstato e il mu utuo no o vi-ce eversa. Pe er maggiori dettagli su tali t particola ari ipotesi si rimanda alla a successiva a Sezione ddedicata ai Casi C partico-lari. 46 62 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE RIGHI E8-E12 - INTE ERESSI SU U MUTUI PE ER L’ACQU UISTO DI A ALTRI IMM MOBILI Si ipotizzi i l caso di un immobile acquistato a ed d adibito ad abitazione secondaria, intestato ad d un solo co ontribuente. Interessi pa assivi pagatii nel 2014: 3.000 3 euro. Poiché l’im porto sosten nuto supera la soglia ma assima di 2.066 euro, sa arà detraibilee solo tale ultimo u importto. Nel Rigo E 8 per fruire della detraz zione il contrribuente indicherà l’impo orto di 2.0666 euro, con il Codice 8. Chi presta l’assistenza a fiscale calc colerà la dettrazione spe ettante su ta ale importo e la indicherrà nel Rigo 28 del Mod. 7 30-3. Pertanto, in ndicherà: 2.066 x 19% % = 392,54 (arrotondato o a 393,00). RIGHI E8-E12 - MUT TUO CONT RATTO NE EL 1997 Si ipotizzi i l caso di un contribuentte che ha co ontratto, nel 1997, un mutuo m pari a 40.000 euro per ristrutturazione un immobile. Le • • • spese so ostenute e documentate d e sono: 1997: 10.000 euro o; o; 1998: 11.000 euro o. 1999: 15.000 euro assivi pagatii nel 2014: 2.500 2 euro. Interessi pa Il contribue nte potrà po ortate in detrrazione la se eguente quo ota di interes ssi: (10.000 + 1 11.000 + 15.000 ) / 40.000 = 0,9 Quindi: 2.500 x 0,9 = 2.250 2 Nel Rigo E 8 per fruire della detraz zione il contrribuente indicherà l’impo orto di 2.2500 euro, con il Codice 9. DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 4 463 QUADRO E Ch hi presta l’a ssistenza fisscale calcole erà la detrazzione spetta ante su tale importo e laa indicherà nel Rigo 28 8 de el Mod. 730 -3. Pe ertanto, indiccherà: 2.250 x 19% = 427,50 (arrrotondato a 428,00). RIIGHI E8-E12 - MUTUO M CONTRAT TTO RIISTRUTTURAZIONE INIZIATI N NEL 2013 NEL 2014 PER LAV VORI DI Si ipotizzi il ca aso di un co ontribuente che c ha cont ratto, nel 20 014, un mutu uo pari a 400.000 euro per p la ristrut-turazione dell’abitazione principale. I lavori sono iniziati nel 20 013 e termin nati nel 2014 4. Le e spese sosttenute e doccumentate sono: • 2013: 10 .000 euro; • 2014: 16 .000 euro. passivi pagati ammontan no a: Gli interessi p 500 euro; • 2013: 2.5 000 euro. • 2014: 2.0 el 2013, su lla base de elle istruzion ni fornite da all’Agenzia delle d entrate e con la circcolare 3 ma aggio 2005,, Ne n.17/E, ha insserito nel Mo od. 730 l’inte ero ammonttare degli interessi pass sivi corrispossti senza op perare alcun n ra apporto tra s pese sosten nute e capita ale concesso o a mutuo. Ne el 2014, ave endo termina ato i lavori di d ristruttura zione (e, qu uindi, conosc cendo la speesa comples ssiva soste-nu uta) il contrib buente deve e eseguire ta ale rapporto:: (10.000 + 16.0 000 ) / 40.00 00 = 0,65 Quindi il contrribuente potrà portate in n detrazione la seguente e quota di interessi: 2.000 x 0,65 = 1.300 Ne el Rigo E8 p per fruire de ella detrazion ne il contribu uente indicherà l’importo o di 1.300 euuro, con il Codice C 10. Ch hi presta l’a ssistenza fisscale calcole erà la detrazzione spetta ante su tale importo e laa indicherà nel Rigo 28 8 de el Mod. 730 -3. Pe ertanto, indiccherà: 1.300 x 19% = 247,00. 46 64 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE Va però de etto che il co ontribuente, nel 2013, h a detratto l’intero ammo ontare degli interessi so ostenuti (2.5 500 00) per cui nel euro) e non n la quota essatta (cioè il 65% di 2.50 n Mod. 730/2015 saràà tenuto ad assoggettare a ea tassazione e separata la differenza a tra interesssi indicati nel n Mod. 730/2014 e l’aammontare effettivamen nte detraibile. Pertanto si avrà: 013 detratti: 2.500 euro ; • interesssi passivi 20 • interesssi passivi 20 013 effettiva amente detra aibili: 2.500 x 0,65 = 1.6 625 euro; • differe nza: 2.500 - 1.625 = 875 euro. Tale importto deve esse ere indicato nel Mod. 73 30/2015, Quadro D, Rig go D7, Codicce 4. RIGHI E8-E12 - PRESTITO AG RARIO Si ipotizzi ill caso di un contribuente e che ha con ntratto un prrestito agrarrio per un terrreno con: • reddito o dominicale e: 100,00 euro; • reddito o agrario: 80 0,00 euro. Gli interesssi passivi pagati nel 2014 ammontan no a 500 euro. Il contribue nte potrà po ortate in detrrazione la se eguente quo ota di interes ssi: reddito dom minicale rivalutato: 100,0 00 x 1,80 = 180,00 euro o reddito agra ario rivalutatto: 80,00 x 1,70 1 = 136,0 00 euro Quindi: 180 0,00 + 136,0 00 = 316,00 Nel Rigo E 8 per fruire della detraz zione il contrribuente indicherà l’impo orto di 316 eeuro, con il Codice C 11. Chi presta l’assistenza a fiscale calc colerà la dettrazione spe ettante su ta ale importo e la indicherrà nel Rigo 28 del modello 730-3. Pertanto, in ndicherà: 316 x 19% = 60,04 (arrrotondato a 60,00). Se il contrib buente ha in ndicato nel Rigo R E8, co n il Codice 11 l’importo di 500 euroo, chi presta a assistenza fiscale dovrà à ricondurre tale importo o a 316 dand done motiva azione nelle annotazioni del Mod. 73 30-3. DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 4 465 QUADRO E RIIGHI E8-E1 12 - TASSE E UNIVERS SITARIE Si ipotizzi il ccaso di un contribuente c che, nel 20 014, ha sos stenuto spes se di iscrizioone del prop prio figlio fi-sc calmente a ccarico al 100 0%, in una università priivata per un ammontare pari a 3.0000 euro. Le e spese corrrispondenti previste p per l’iscrizione all’Università statale della stessa ciittà ammontano a 1.500 0 eu uro. Po oiché si tratta di una un niversità priv vata, gli imp porti detraibiili sono solo o quelli prevvisti per gli is stituti statalii co orrispondentti, pari, nel caso c prospetttato, a 1.50 0 euro. Pe ertanto, il co ontribuente indicherà nel Rigo E8 ta ale minore im mporto, con il Codice 133. Ch hi presta l’a ssistenza fisscale calcole erà la detrazzione spetta ante su tale importo e laa indicherà nel Rigo 28 8 de el Mod. 730 -3. Pe ertanto, indiccherà: 1.500 x 19% = 285,00. RIIGHI E8-E E12 - SPE ESE FUNE EBRI SOS STENUTE IN DUE DIVERSI PERIODI D’’IMPOSTA Si ipotizzi il ca aso di un co ontribuente che, c per il d decesso di un proprio pa arente (frateello), avvenu uto a fine di-ce embre 2013,, ha sostenu uto le seguen nti spese: • dicembre e 2013: spesse per funera ale pari a 1.2 200 euro; 2014: spese e per lapide pari a 1.000 0 euro. • gennaio 2 el Mod. 730 0/2014 il con ntribuente ha a detratto le e spese sosttenute nel 2013, 2 pari a 1.200 euro (l’importo è Ne totalmente de etraibile in qu uanto inferio ore al limite m massimo di 1.549,37 eu uro). Pe ertanto, il co ontribuente ha h indicato nel n Rigo E14 4 tale minore e importo. Ch hi presta l’a ssistenza fisscale ha calcolato la de etrazione spe ettante su ta ale importo e l’ha indica ata nel Rigo o 28 8 del Mod. 7 730-3/2014. 46 66 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE Pertanto, h a indicato: 1.200 x 19% % = 228,00. Nel Mod. 7 30/2015 il contribuente c n 2014, paari a 1.000 euro. potrà detrarrre le spese sostenute nel Però, dovrà à prima rapp portare tale somma, s tene endo conto di quanto già detratto neel 2012, al limite massim mo di 1.549,37 7 euro. In particola re: o massimo detraibile d ne el 2013: 1.54 49,00 - 1.200 0,00 = 349,0 00 euro • importo Pertanto, il contribuentte indicherà nel Mod. 73 30/2015 solo tale minorre importo, nnel Rigo E8, con il Codiice 14. Chi presta l’assistenza a fiscale calc colerà la dettrazione spe ettante su ta ale importo e la indicherrà nel Rigo 28 del Mod. 7 30-3/2015. Pertanto: 349,00 x 19 9% = 66,31 (arrotondato o a 66,00). RIGHI E8--E12 - SPESE PER FAMILIAR RI NON AUTOSUFF A FICIENTI SOSTENUT S TE PER DUE DIVERSI FAMILIARI F Si ipotizzi ill caso di un contribuente che, nel 2 2014, ha sos stenuto spes se per l’assisstenza di due familiari non n autosufficie enti, apposita amente documentate, p pari a 3.000 euro. Il contribue ente potrà detrarre le spese sosten nute nel 201 14 per un ammontare a m massimo di 2.100 euro in quanto tale e limite si rife erisce al sing golo contribu uente a pres scindere dai familiari asssistiti. Pertanto, il contribuentte indicherà nel Rigo E8 8 tale minore e importo, co on il Codice 15. Chi presta l’assistenza a fiscale calc colerà la dettrazione spe ettante su ta ale importo e la indicherrà nel Rigo 28 del Mod. 7 30-3. DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 4 467 QUADRO E Pe ertanto, indiccherà: 2.100 x 19% = 399,00. RIIGHI E8-E E12 - SPE ESE PER ATTIVITÀ À SPORTIVA SOST TENUTE PER P DUE RA AGAZZI Si ipotizzi il ca aso di un co ontribuente che, c nel 201 4, ha sostenuto spese, di ammontaare pari a 60 00 euro, perr l’a attività sportiiva di due fig gli di età com mpresa tra i 5 e i 18 ann ni, fiscalmen nte a suo carrico al 100% %. Il contribuente e potrà detra arre le spese e sostenute nel 2014 pe er un ammon ntare massim mo di 210 eu uro per ognii fig glio, quindi a al massimo 420 4 euro. Pe ertanto, il co ontribuente indicherà: • nel Rigo E8, con il Codice C 16: 210 C 16: 210 • nel Rigo E9, con il Codice hi presta l’asssistenza fisscale calcole erà la detrazzione spetta ante su 420 euro e e la inddicherà nel Rigo R 28 dell Ch Mod. 730-3. Pe ertanto, indiccherà: 42 20 x 19% = 7 79,80 (arroto ondato a 80,00). RIIGHI E8-E1 12 - SPESE E PER INTE ERMEDIAZ ZIONE IMM MOBILIARE E Si ipotizzi il ca aso di due coniugi c non a carico, ch he, nel 2014, avendo acquistato in ccomproprietà à una abita-zio one principa ale, hanno sostenuto s spese di inte ermediazione e immobiliare per un aammontare complessivo c o pa ari a 1.600 e euro. Ciiascun contrribuente pottrà detrarre le l spese sosstenute nel 2014 per un n ammontaree massimo di d 1.000 eu-ro o, rapportate e alla quota di d possesso dell’immobiile. Quindi: 1.000 x 50% = 500 euro. 46 68 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE Pertanto, c iascun contrribuente indicherà nel R Rigo E8 della a propria dic chiarazione ttale minore importo, con n il Codice 17.. Chi presta l’assistenza a fiscale calc colerà la dettrazione spe ettante su ta ale importo e la indicherrà nel Rigo 28 del Mod. 7 30-3. Pertanto, in ndicherà: 500 x 19% = 95,00. RIGHI E8--E12 - SP PESE PER R CANONI DI LOCA AZIONE PE ER STUDE ENTI FUOR RI SEDE Si ipotizzi i l caso di un contribuentte, che, nel 2 2014, ha sostenuto spese per canooni di locazio one di due figli universitari , fuori sede, fiscalmente e a carico al 100%. L’importo d ella spesa complessiva ammonta a 3.000 euro c o. Poiché la sspesa supera il limite massimo detrraibile di 2.6 633 euro, pu uò essere deetratto solo questo mino ore importo. Pertanto, il contribuentte indicherà nel Rigo E E8 (con il Co odice 18) de ella propria dichiarazion ne tale mino ore importo. Chi presta l’assistenza a fiscale calc colerà la dettrazione spe ettante su ta ale importo e la indicherrà nel Rigo 28 del Mod. 7 30-3. Pertanto, in ndicherà: 2.633 x 19% % = 500,27 (arrotondato o a 500,00). DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 4 469 QUADRO E RIIGHI E8-E1 12 - POLIZZ ZA SULLA A VITA STIP PULATA NEL 2014 Si ipotizzi il ca aso di un co ontribuente che c ha stipu ulato, in data a 10 gennaio 2014, unaa polizza di assicurazioa ne e con un pre emio annuo pari a 2.500 euro, di cuii: • per rischiio morte: 300 euro; nente non inferiore al 5% %: 1.000 eurro; • per invaliidità perman • di natura finanziaria: 1.200 euro.. etraibili sono o solo quelli versati per rischio mortte e invalidittà permanennte non infe eriore al 5%,, Gli importi de ari, comples sivamente a 1.300 euro o (300 + 1.00 00). pa Po oiché l’impo rto complesssivo detraibile supera la a soglia di 530 5 euro, ne el Rigo E8, ill contribuente indicherà à so olo quest’ultiimo importo, con il Codice 36. Ch hi presta l’a ssistenza fisscale calcole erà la detrazzione spetta ante su tale importo e laa indicherà nel Rigo 28 8 de el Mod. 730 -3. Pe ertanto, indiccherà: 100,70 (arro 53 30 x 19% = 1 otondato a 101,00). RIIGHI E8-E E12 - PO OLIZZA PE ER IL RISCHIO DI D NON A AUTOSUFFICIENZA ST TIPULATA NEL 2014 Si ipotizzi il ca aso di un co ontribuente che c ha stipu ulato, in data a 10 gennaio 2014, unaa polizza di assicurazioa ne e avente ad oggetto il rischio r di no on autosufficcienza nel compimento c degli atti deella vita quo otidiana con n un na premio an nnuo pari a 2.500 euro. Po oiché l’impo rto complessivo detraibile supera la a soglia di 1.291 euro, nel n Rigo E8, il contribuente indiche-rà à solo quest’ ultimo importo, con il Co odice 36. Ch hi presta l’a ssistenza fisscale calcole erà la detrazzione spetta ante su tale importo e laa indicherà nel Rigo 28 8 de el Mod. 730 -3. Pe ertanto, indiccherà: 1.291 x 19% = 245,29 (arrrotondato a 245,00). 47 70 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE RIGHI E8-E12 - ERO OGAZIONI L LIBERALI IN DENAR RO AD UNA A ONLUS Si ipotizzi i l caso di un n contribuente, che, nel 2014, ha co orrisposto, a titolo di errogazione lib berale, ad una u ONLUS, la somma di 1.000 euro. Poiché la s pesa non su upera il limite massimo d detraibile di 2.065 euro, può esseree detratto tuttto l’importo.. Pertanto, il contribuentte indicherà nel Rigo E8 8 (con il Cod dice 41) della a propria dicchiarazione 1.000 euro. Chi presta l’assistenza fiscale calc colerà la det razione spettante su tale importo (nnel 2014, pa ari al 26%) e la indicherà n el Rigo 28 del d Mod. 73 30-3. Pertanto, in ndicherà: 1.000 x 26% % = 260,00. RIGO E21 - CONTRIBUTO VER RSATO AL FONDO CASALINGH C HE Si ipotizzi ill caso di un contribuente, che, nel 2 2014, ha versato al fond do casalinghhe contributi per 2.000 eue ro. Pertanto, il contribuentte indicherà nel Rigo E2 21, Colonna a 2 della propria dichiaraazione tale importo. Chi presta l’assistenza a fiscale indicherà tale iimporto, ins sieme a tutti gli altri oneeri deducibili, nel Rigo 13 del Mod. 7 30-3. RIGO E22 - ASSEGN NO CORRIS SPOSTO ALL’EX A CO ONIUGE Si ipotizzi i l caso di un contribuentte, che, nel 2 2014, ha versato all’ex coniuge un assegno me ensile di 1.5 500 euro. DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 4 471 QUADRO E Pe ertanto, il co ontribuente indicherà: • nel Rigo E22, Colon nna 1: il Cod dice fiscale d dell’ex-coniu uge; nna 2: l’impo orto complesssivo di 18.0 000 euro (1.5 500 x 12 meesi). • nel Rigo E22, Colon hi presta l’a assistenza fiscale indich herà tale imp porto, insiem me a tutti gli altri oneri deducibili, nel n Rigo 13 3 Ch de el Mod. 730 -3. RIIGO E23 - CONTRIBU C UTI VERSA ATI PER LA A COLF Si ipotizzi il ca aso di un co ontribuente, che, nel 201 14, ha versa ato, per una colf, contribbuti previden nziali per un n am mmontare co omplessivo di d 2.000 eurro, di cui 300 0 euro a carrico del lavorratore. Il contribuente e indica nella propria dichiarazione e la quota dei contributii rimasti a ssuo carico, pari p a 1.700 0 eu uro (2.000 - 300). Po oiché il limite e massimo di d deducibilità è pari a 1 .549,37, il contribuente c indicherà nnel Rigo E23 3 tale mino-re e importo. Ch hi presta l’a assistenza fiscale indich herà tale imp porto, insiem me a tutti gli altri oneri deducibili, nel n Rigo 13 3 de el Mod. 730 -3. RIIGO E24 - EROGAZIO E ONE LIBER RALE ALLA A CHIESA CATTOLIC CA Si ipotizzi il ccaso di un co ontribuente, che, nel 20 014, ha vers sato, all’Istituto di sosteentamento per la chiesa a ca attolica, conttributi per un n ammontare e complessiivo di 2.000 euro. indicherà nnel Rigo E24 Po oiché il limite e massimo di d deducibilità è pari a 1 .032,00, il contribuente c 4 tale mino-re e importo. 47 72 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE Chi presta l’assistenza a fiscale indicherà tale iimporto, ins sieme a tutti gli altri oneeri deducibili, nel Rigo 13 del Mod. 7 30-3. RIGO E25 - SPESE MEDICHE M P PER FAMILIARE DIS SABILE Si ipotizzi ill caso di un contribuente, che, nel 2 2014, ha sostenuto, perr un familiaree con disabilità fiscalme ente a carico, spese mediche generic che per un a ammontare complessivo c o di 2.000 euuro. Poiché non n è previsto alcun limite massimo d i deducibilità à, il contribu uente indich erà nel Rigo E25 l’inte ero importo. Chi presta l’assistenza a fiscale indicherà tale iimporto, ins sieme a tutti gli altri oneeri deducibili, nel Rigo 13 del Mod. 7 30-3. RIGO E27 - CONTRIBUTI PER R PREVIDENZA COMPLEMENTA ARE VERS SATI AD UN U FONDO CHIUSO Si ipotizzi il caso di un n lavoratore dipendente che ha ade erito nel 200 05 ad un fonndo di previd denza comp plehiuso versando, comples ssivamente, nel 2014, contributi perr un ammonttare di 5.000 0 euro. mentare ch Il contribue nte ha un re eddito di lavo oro dipende nte di 4.500 0 euro ed altri redditi (fabbbricati) perr 6.000 euro. Nel Certificcazione Unicca (modello CU C 2015) rissulta: • punto 142 (contrib buti dedotti): 4.500; buti non dedo otti): 500. • punto 143 (contrib 27: Pertanto, il contribuentte indicherà nel Rigo E2 Colonna 1: 4.500; 4 • nella C • nella C Colonna 2: 500 5 l’intero im mporto. DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 4 473 QUADRO E Ch hi presta l’a ssistenza fisscale, per verificare l’am mmontare deducibile di quanto indiicato nel Rig go E27, Co-lonna 2, effetttuerà il segu uente calcolo: lim mite massim mo deducibile e - quota già à dedotta = q quota massima ancora deducibile d qu uindi: 5.164,57 - 4.5 500 = 664,57 7. Po oiché: • i contribu uti non ancorr dedotti (50 00) sono infe eriori alla quota massima a ancora deeducibile (664,57) e o risulta cap piente, • il reddito complessivo mporto di 50 00 euro può ò essere inte eramente de edotto (verrà à, dunque, riiportato nel Rigo 13 del Mod. 730-l’im 3)). RIIGHI E41-E E53 - SPES SE DI RISTR RUTTURA AZIONE EDILIZIA SOS STENUTE NEL 2014 Si ipotizzi il ccaso di un contribuente e, proprieta rio al 100% % di un imm mobile sito a Roma (cod. catastale e H5 501), sul qu uale, ad agosto 2014, so ono state so ostenute spe ese di ristrutturazione pper un ammo ontare com-plessivo di 10 00.000 euro. Po oiché l’impo rto della spe esa supera il limite masssimo conse entito, pari a 96.000 euroo, potrà ess sere detratto o so olo quest’ultiimo importo. Il contribuentte compilerà à il Quadro E, E Sez. III-A A e III-B nel seguente s mo odo: 1, Sez. III-A:: • Rigo E41 - Colon na 1: 2014; - Colon na 8 (casella 10): 1; 0; - Colon na 9: 96.000 - Colon na 10: 1. 1, Sez. III-B:: • Rigo E51 - Colon na 1: 1; - Colon na 3: H501; - Colon na 4: U; - Colon na 5: I; oglio catasta ale desumib bile dal certifficato catastale); - Colon na 7: 112 (fo 712 (particella desumibiile dal certifiicato catasta ale); - Colon na 8: 2225/7 ubalterno cattastale desu umibile dal certificato c catastale). - Colon na 9: 25 (su 47 74 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE Chi presta l’assistenza fiscale effetttuerà il seg uente calcolo: 96.000 / 10 0 = 9.600; 9.600 x 50% % = 4.800 (d da indicare nel n Rigo 29, Colonna 1 (dichiarante) del Mod. 7730-3). RIGHI E41-E53 - SPESE DI RISTRUTT TURAZION NE EDILIZIIA INIZIAT TE IN ANN NI PRECEDE ENTI Si ipotizzi il caso di un contribuentte che ha so ostenuto spe ese di ristruttturazione ssu un immob bile di sua proprietà per u un ammontare compless sivo di 80.00 00 euro, così divise: • anno 2 2011: 35.000 0; • anno 2 2012 (fino al 25 giugno):: 35.000; • anno 2 2013: 35.000 0; • anno 2 2014: 10.000 0. Innanzitutto o, occorre verificare v i limiti di spe esa e, a tale e proposito, va fatta unaa netta disttinzione tra le spese effetttuate fino all 25 giugno 2012 per le quali vale il limite di 48.000 euro e quelle effetttuate dopo tale data che godono dell maggiore plafond p di 96 6.000 euro. Ai fini della verifica dei limiti di spesa, vanno d dunque effetttuate le seguenti operazzioni: 8.000 (limite e massimo) - 35.000 (sspese del 20 012) = 13.0 000 • spese sostenute fino al 25//06/2012: 48 nd ancora uttilizzabile); (plafon • spese sostenute dopo il 25//06/2012: 96 6.000 (limite massimo) - 48.000 (sppese sostenu ute nel 2011 1e fino al 25/06/2012 ricondotte al a limite masssimo) = 48.000. Pertanto: a 25/06/201 12 (detrazio one del 36% %), il contribbuente potrà à detrarre so olo • per le spese sosttenute fino al 00 euro, in q quanto quelle sostenute (35.000 eu ro) superano il plafond dil’imporrto di spesa pari a 13.00 sponib bile; DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 4 475 QUADRO E • per le sp pese sostenute nel 2013 e 2014 (d detrazione del d 50%), il contribuentee potrà detrrarre l’intero o importo d di spesa parri a 35.000 euro e per il 2 2013 e 10.000 euro per il 2014, in quanto la sp pesa rientra a nel limite massimo di plafond ancora dispon ibile pari a 48.000 4 euro. Il contribuente e, dovrà com mpilare la Se ez. III-A nel sseguente modo: • interventii anno 2011 - Rigo E41,, Sez. III-A: - Colon na 1: 2011; - Colon na 8 (casella 10): 4; 0. - Colon na 9: 35.000 06/2012) - R Rigo E42, Se ez. III-A: • interventii anno 2012 (fino al 25/0 - Colon na 1: 2012; e 2 (spese sostenute s da al 1° gennaio o 2012 al 25 5 giugno 20112); - Colon na 2: Codice e 1 (interven nti di proseccuzione); - Colon na 4: Codice - Colon na 8 (casella 10): 3; 0. - Colon na 9: 13.000 • interventii anno 2013 - Rigo E43,, Sez. III-A: - Colon na 1: 2013; e 1 (interven nti di proseccuzione); - Colon na 4: Codice - Colon na 8 (casella 10): 2; 0. - Colon na 9: 35.000 • interventii anno 2014 - Rigo E44,, Sez. III-A: - Colon na 1: 2014; e 1 (interven nti di proseccuzione); - Colon na 4: Codice - Colon na 8 (casella 10): 1; 0. - Colon na 9: 10.000 oiché il conttribuente ha a già indicato o i dati cata astali nella dichiarazione d e dell’anno pprecedente, non andrà à Po co ompilata la Sez. III-B. Ch hi • • • • • • • 47 76 presta l’asssistenza fisscale effettuerà i seguen nti calcoli: Spese 20 011: 35.000 / 10 = 3.500 0; Spese fin no al 25/06/2 2012: 13.000 0 / 10 = 1.30 00; Detrazio ne al 36%: (3.500 + 1.3 300) x 36% = 1.728; 013: 35.000 / 10 = 3.500 0; Spese 20 Spese 20 014: 10.000 / 10 = 1.000 0; Detrazion ne al 50%: 4.500 4 x 50% = 2.250; Totale da a indicare ne el Rigo 29 del d Mod. 730 0-3: 1.728 + 2.250 = 3.9 978. DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO OE RIGO E57 - SPESE PER P ACQU UISTO DI MOBILI M PER R IMMOBIL LE RISTRU UTTURATO O Si ipotizzi i l caso un co ontribuente che, c nel 201 14, ha soste enuto spese per ristruttuurazione edilizia su un immobile di su ua proprietà à, per le quali usufruisce e della detraz zione del 50 0%. In data 20 ssettembre 2014, il contrribuente pro cede all’acq quisto di mob bili per arreddare l’immob bile ristrutturato, per un im mporto di sp pesa pari a 12.000 1 euro . Poiché l’im porto della spesa s superra il limite m massimo con nsentito, pari a 10.000 eeuro, potrà essere e detra atto solo questo o minore imp porto. Quindi si co ompilerà il Quadro Q E, Se ez. III-C nel seguente modo: m • Rigo E E57, Sez. III-C: - Colonna 1: 1. 000. - Colonna 1: 10.0 Chi presta l’assistenza fiscale effetttuerà il seg uente calcolo: 0% / 10 = 50 00 (da indica are nel Rigo o 30 del Mod d. 730-3). 10.000 x 50 RIGHI E61 1-E63 - SPE ESE PER S SOSTITUZIIONE DI IN NFISSI SOS STENUTE NEL N 2014 Si ipotizzi i l caso un co ontribuente che, in data a 20 settemb bre 2014, ha a sostenuto una spesa per sostituirre i vecchi infisssi della sua di a abitazione e con nuovii a risparmio energetico o per un am mmontare complessivo c 6.000 euro.. È stata reg golarmente effettuata e tutta la proce dura previstta dalla norm ma e il conttribuente è in i possesso o di tutta la doccumentazione idonea (fa atture, ecc.). Il contribue nte compilerà il Quadro o E, Sez. IV,, Rigo E61 nel n seguente e modo: na 1: Codice e 2 (interventi sull’involu ucro degli ed difici per ridu uzione trasm mittanza term mica); • Colonn • Colonn na 2: 2014; • Colonn na 6: 10 (numero di rate e); • Colonn na 7: 1 (prim ma della 10 rate); r • Colonn na 8: 6.000. DICHIARAZZIONI FISCA ALI 2015 - 730 4 477 QUADRO E La a spesa poi ché è stata sostenuta dopo il 5 giiugno 2013, sconta la percentuale p di detrazione del 65% % (C Codice 2 in C Colonna 3) e va rateizza ata in 10 ratte di uguale e importo, qu uindi, chi preesta l’assiste enza fiscale e efffettuerà il se eguente calccolo: 6.000 / 10 = 6 600 60 00 x 65% = 3 390 (da indicare nel Rig go 31 del Mo od. 730-3) RIIGO E71 - DETRAZ ZIONE PER R INQUILINI DI ALL LOGGI SO OCIALI AD DIBITI AD AB BITAZIONE E PRINCIPALE Si ipotizzi il ccaso un conttribuente che, nel 2014 , è stato assegnatario di d un alloggiio sociale adibito a sua a ab bitazione pri ncipale. Il suo reddito complessivo o è pari a 12 2.000 euro. Po oiché il redd dito complesssivo non supera 15.49 93,71 euro, il contribuente ha dirittto ad una detrazione dii 90 00 euro. Il contribuente e compilerà il Quadro E, E Sez. V, Riigo E71 nel seguente modo: m • Colonna 1: Codice 4; • Colonna 2: 365; • Colonna 3: 100; hi presta l’a assistenza fiiscale ricono oscerà la d etrazione di 900 euro indicandola nel Rigo 32 3 del Mod.. Ch 73 30-3). 47 78 DICHIARAZI D ONI FISCALLI 2015 - 730 0 QUADRO E X CASI PARTICOLARI RIGO E1 - CONTRIBUTI VERSATI A CASSE ED ENTI AVENTI FINE ASSISTENZIALE In caso di contributi per l’assistenza sanitaria versati a casse o enti aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto collettivo e di accordi o regolamenti aziendali, occorre tener conto di quanto indicato nel punto 163 della Certificazione Unica. I contributi di cui si discute: • fino all’importo di 3.615,20 euro non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente; • oltre tale limite concorrono per la quota eccedente a formare il reddito del dipendente. Al raggiungimento del limite partecipano: • i contributi ai fondi integrativi del SSN; • i contributi previdenziali ed assistenziali di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), TUIR. RIGO E1 - IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE RELATIVE A VISITE MEDICHE Con la risoluzione 18 novembre 2008, n. 444/E è stato chiarito che se il medico rilascia la ricevuta per visite specialistiche senza il contrassegno telematico sostitutivo della marca da bollo, colui che la riceve deve presentare il documento all’ufficio competente, pagando il relativo tributo. In tale ipotesi, l’imposta di bollo, assolta in sede di regolarizzazione, può da questi essere considerata come costo accessorio della prestazione professionale e, in quanto tale, computato nella determinazione dell’onere che dà diritto alla detrazione. Inoltre, nel caso in cui, in presenza di prestazioni sanitarie, l’imposta di bollo sia stata esplicitamente traslata sul cliente da parte del professionista ed evidenziata a parte nella fattura o ricevuta, l’imposta, separatamente addebitata nella fattura o ricevuta emessa, può essere considerata un costo accessorio alla prestazione professionale ed essere computato nella determinazione dell’onere detraibile. Al di fuori delle due ipotesi menzionate, il cliente non è legittimato ad includere l’importo corrispondente all’imposta di bollo nell’ammontare delle spese sostenute per le quali il TUIR consente la detrazione. È bene ricordare che ai fini della determinazione degli importi da indicare nel Quadro E, deve essere considerata onere a carico anche l’eventuale IVA o il costo del bollo risultante dalla documentazione giustificativa. RIGO E1 - SPESE MEDICHE DEL FIGLIO NON A CARICO RIMBORSATE PER INTERO DA POLIZZA ASSICURATIVA INTESTATA AL PADRE Come chiarito con la risoluzione n. 35/E dell’8 marzo 2007 sono detraibili: • le spese sanitarie rimborsate da imprese assicurative o da fondi di assistenza a fronte, rispettivamente, di premi assicurativi non detraibili o di contributi non deducibili versati dal contribuente; • le spese sanitarie rimborsate a fronte di premi e/o contributi versati dal datore di lavoro, ma che hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente. Non è quindi possibile, per il figlio non a carico, usufruire della detrazione d’imposta. DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 479 QUADRO E RIGO E7 - ABITAZIONE PRINCIPALE DEL FIGLIO Con C.M. 12 giugno 2002, n. 50/E è stato precisato che nel caso in cui un contribuente paghi interessi passivi sia per un mutuo contratto per l’acquisto della casa di abitazione , sia per un mutuo contratto per l’acquisto della casa di abitazione di un familiare (es. figlio), potrà usufruire della detrazione per i soli interessi pagati in relazione all’immobile adibito a propria abitazione. RIGO E7 - MUTUO PER ABITAZIONE PRINCIPALE IN CUI RISIEDE LA MADRE Si ipotizzi il caso di un contribuente che abbia acquistato un’immobile nel 2000 come abitazione principale; nel 2002 ha cambiato residenza e successivamente dal 2006 nell’immobile in oggetto risieda abitualmente sua madre. In base a quanto disposto dall’art. 15 D.P.R. n. 917/1986, comma 1, lett. b) sono oneri detraibili gli interessi passivi e relativi oneri accessori sostenuti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale; per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Di conseguenza nel caso in esame dall’anno 2006 il contribuente può considerare gli interessi passivi sostenuti oneri detraibili. RIGO E7 - EREDI Il coniuge superstite e i figli in qualità di eredi possono usufruire della detrazione d’imposta per interessi relativi ad un mutuo stipulato per l’acquisto di abitazione principale purché sussistano le condizioni previste dalla norma (art. 15, lett. b), D.P.R. n. 917/1986) e venga effettuato l’accollo del mutuo; tale principio vale anche nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi. RIGO E7 - RICOVERI PERMANENTI Ai fini del diritto alla detrazione degli interessi in oggetto non si tiene conto delle variazioni di residenza, quindi di variazione di destinazione dell’immobile, dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. Di conseguenza il contribuente che si trovi in questa situazione potrà usufruire della detrazione. RIGO E7 - MUTUO INTESTATO ALL’USUFRUTTUARIO DELL’IMMOBILE Gli interessi passivi relativi ad un mutuo intestato ad un soggetto usufruttuario, non costituiscono, per lo stesso, oneri detraibili. Tale decisione è dovuta al fatto che gli interessi passivi su mutuo ipotecario sono deducibili qualora il mutuo sia finalizzato all’acquisto dell’abitazione principale, condizione che non si verifica in capo all’usufruttuario, bensì in capo al nudo proprietario. 480 DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 QUADRO E RIGO E7 - GARANZIA IPOTECARIA Poiché la norma prevede, genericamente, la detraibilità degli interessi passivi in dipendenza di mutui, garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, in presenza di mutuo ipotecario, gli interessi passivi possono essere oggetto di detrazione d’imposta anche se l’immobile su cui risulta iscritta l’ipoteca non coincide con quello acquistato e adibito ad abitazione principale (C.M. 26 gennaio 2001, n. 7/E). RIGO E7 - ACQUISTO DI UN IMMOBILE ALLO STATO GREZZO O NON ANCORA ULTIMATO In caso di acquisto di immobile allo stato grezzo ovvero non ancora ultimato, non possono trovare applicazione le regole specifiche che disciplinano la fruizione della detrazione sugli interessi passivi in dipendenza di mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione principale. Tale detrazione può essere applicata soltanto nel caso in cui oggetto di ristrutturazione sia un immobile già idoneo prima dell’effettuazione dei lavori ad essere adibito a dimora abituale. In questa ipotesi trova applicazione la detrazione prevista all’art. 15, comma 1-ter, TUIR che stabilisce le regole per la detrazione degli interessi in dipendenza di mutui ipotecari per la costruzione dell’immobile da adibire ad abitazione principale (risoluzione 9 gennaio 2007, n. 1/E). RIGO E7 - ACQUISTO DI UN IMMOBILE DA ULIMARE SENZA VOLTURA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE L’acquirente che non ha richiesto la voltura a suo nome del permesso di costruire, rilasciato dal Comune all’impresa venditrice, non può beneficiare della detrazione IRPEF degli interessi passivi derivanti dalla stipula di un mutuo contratto per ultimare un’abitazione comprata al grezzo. Nel caso di specie, il contribuente, successivamente alla stipula di un contratto di mutuo ipotecario, ha iniziato i lavori di completamento dell’immobile, acquistato nel 2005, da adibire ad abitazione principale senza comunicare, però, al comune la data di inizio lavori, continuando ad utilizzare la concessione edilizia che era stata rilasciata all’impresa costruttrice nel 2004. La certezza della data di inizio lavori è fondamentale per poter verificare il rispetto della condizione temporale di cui all’art. 1, comma 3, decreto 30 luglio 1999, n. 311, che riconosce la detrazione d’imposta per gli interessi passivi solo a condizione che i lavori di costruzione abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo. Al fine di poter fruire della detrazione d’imposta in oggetto non può assumere rilevanza la data delle fatture comprovanti le spese sostenute per la costruzione dell’immobile, atteso che l’emissione delle stesse potrebbe essere successiva all’effettiva data di inizio dei lavori (risoluzione 5 novembre 2007, n. 310/E). RIGO E7 - ACQUISTO DELL’ABITAZIONE TRAMITE TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA OLTRE L’ANNO ASTA GIUDIZIARIA CON L’instaurarsi di un procedimento esecutivo di rilascio nei confronti dell’ex proprietario, con conseguente trasferimento della residenza oltre l’anno, risulta accomunato a quanto previsto in materia di immobili locati, conseguentemente si può comunque godere della detrazione se si è provveduto ad attivare tale azione esecutiva nei tre mesi dal decreto di trasferimento e l’abitazione sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno dal rilascio. DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 481 QUADRO E RIGO E7 - RIPARTIZIONE DELLA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE TRA I CONIUGI NON CORRISPONDENTE AD IDENTICA RIPARTIZIONE DEL COSTO DI ACQUISTO Gli elementi discriminanti per usufruire della detrazione sono la presenza del diritto reale (proprietà dell’abitazione, anche pro-quota) e della titolarità del mutuo. Inoltre, risulta ininfluente la ripartizione della proprietà dell’immobile, alla quale non necessariamente corrisponde una identica ripartizione del costo di acquisto. Soprattutto nel Quadro dei rapporti familiari può accadere, infatti, che la ripartizione del costo tra i soggetti acquirenti non corrisponda perfettamente alla percentuale di titolarità del diritto reale acquistato. Quindi, il contribuente che ha stipulato un contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale in comproprietà con il coniuge (che non ha stipulato il contratto di mutuo) può esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati (circolare 26 gennaio 2001, n. 7/E). RIGO E7 - ACQUISTO DI ABITAZIONE INTESTATA AD UNO SOLO DEI CONUGI CON MUTUO IPOTECARIO COINTESTATO AL 50% In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. La detrazione spetta al contribuente che contemporaneamente sia acquirente e intestatario del contratto di mutuo. In caso di acquisto di abitazione principale intestata ad uno solo dei coniugi è solo il coniuge intestatario dell’immobile che può usufruire della detrazione della propria quota di interessi passivi, nel caso in specie pari al 50%. RIGO E7 - ACQUISTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE COINTESTATA CON L’ALTRO CONIUGE CON MUTUO IPOTECARIO INTESTATO AD UN SOLO CONIUGE Il coniuge che ha stipulato un contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale in comproprietà con l’altro coniuge (che non ha stipulato il contratto di mutuo) può esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati (e non solo sul 50%). Inoltre, ai fini della valutazione di congruità tra capitale preso a mutuo e valore dell’immobile, necessaria per la corretta detrazione degli interessi detraibili, può considerare l’intero prezzo pattuito per l’acquisto dell’immobile quale risulta dall’atto di acquisto (circolare 18 maggio 2006, n. 17/E). RIGO E7 - MUTUO INTESTATO ALL’IMPRESA COSTRUTTRICE Nel particolare caso in cui il mutuo venga stipulato da una cooperativa / impresa costruttrice, il diritto alla detrazione d’imposta spetta agli assegnatari/acquirenti dell’immobile, in relazione agli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, rimborsati da questi al soggetto contraente del mutuo. Nel caso particolare di un contribuente che come da accordi del preliminare si accollerà al rogito il muto del 482 DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 QUADRO E costruttore ma nel frattempo rimborsa al costruttore gli interessi relativi al mutuo stesso, si ritiene che il contribuente abbia diritto alla detrazione degli interessi passivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto preliminare di vendita, indipendentemente dal fatto che l’atto di compravendita e l’atto di accollo del mutuo rispettino o meno i requisiti temporali richiesti dalla norma. Resta inteso che il contribuente rimane obbligato a rispettare ogni altro requisito richiesto dalla norma, compreso quello temporale relativo al trasferimento della residenza, nel momento in cui verrà concluso l’atto di compravendita. RIGHI E8-E12 - PREMI DI ASSICURAZIONE ASSICURATO E BENEFICIARIO - RAPPORTI TRE CONTRAENTE, Nell’ambito del contratto di assicurazione, oltre all’assicuratore si possono distinguere: a) il contraente, che è il soggetto che stipula il contratto con l’assicuratore e che sostiene l’“onere”; b) l’assicurato, che è il soggetto la cui vita o invalidità viene presa in considerazione; c) il beneficiario, che è il soggetto al quale è dovuta la prestazione (capitale o rendita) assicurata al verificarsi dell’evento. Al riguardo il diritto alla detrazione spetta al contribuente nelle ipotesi in cui egli stipula un contratto in cui figuri come assicurato un familiare a suo carico. Nella diversa ipotesi in cui il familiare a carico (ad esempio, la moglie) stipula un contratto di assicurazione non sussiste in capo al marito il diritto alla detrazione con riferimento ai premi pagati dal familiare a carico (nell’esempio, la moglie) (circolare 20 aprile 2005, n. 15/E). RIGHI E8-E12 - SPESE PER ADDETTI ALL’ASSISTENZA PERSONALE - PRESTAZIONI FORNITE DALLA CASA DI CURA Si può godere della detrazione in esame anche nell’ipotesi in cui le prestazioni siano rese dalla casa di cura e ricovero, anche per familiari fiscalmente a carico, a condizione che i corrispettivi per l’assistenza siano certificati distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto. Nello specifico la documentazione dovrà contenere, oltre agli estremi anagrafici e al Codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza, anche gli estremi anagrafici e il Codice fiscale del familiare in favore del quale la spesa è sostenuta. RIGO E21 - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO INAIL CASALINGHE Il contributo INAIL introdotto dalla Legge 3 dicembre 1999, n. 493 (c.d. contributo INAIL casalinghe) è interamente deducibile ai sensi dell’art. 10, comma 2, TUIR. A tale contributo sono soggette le persone del nucleo familiare che si trovano nella seguente condizione: • abbiano un’età non inferiore a 18 anni e non superiore ai 65 anni; • svolgano un’attività in ambito domestico a titolo gratuito e destinata alla cura dei componenti della famiglia; • non rivestano la qualifica di lavoratori dipendenti e, comunque, non siano già assicurati INAIL in virtù dell’attività lavorativa svolta. DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 483 QUADRO E RIGO E21 - VERSAMENTI PREVIDENZIALI NON OBBLIGATORI L’art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 47/2000 ha modificato la lett. e) dell’art. 10, comma 1, TUIR, inserendovi nuove previsioni, in base alle quali è consentita l’integrale deduzione dei contributi previdenziali versati facoltativamente all’ente che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, qualunque sia la causa che origina il versamento. Così, sono totalmente deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e quelli versati per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi, ecc. Inoltre, nella stessa lett. e), sono stati compresi i contributi versati al fondo di cui all’art. 1 D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 565, che ora sono, dunque, integralmente deducibili. Si tratta dei contributi versati da parte dei soggetti che vi si sono iscritti volontariamente. Si ricorda che tale iscrizione è consentita ai soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari, che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e che non sono titolari di pensione diretta. Pertanto, per il versamento dei suddetti contributi compete, dal 1° gennaio 2001, la deducibilità dal reddito, anziché la detrazione del 19% dall’imposta, riconosciuta dalla previgente disciplina e in concorrenza con i premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni. RIGO E21 - RISCATTO DI LAUREA La Legge di riforma del welfare (art. 1, comma 77, Legge 24 dicembre 2007, n. 247) ha introdotto infine, specifiche regole per il riscatto dei corsi universitari di studio. In particolare è previsto che, per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008, gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione. La disposizione in questione, accrescendo il numero delle rate ed escludendo l’applicazione di interessi, introduce una disciplina di favore per chi vuole riscattare il corso di laurea; resta peraltro confermata la possibilità che l’interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito anche in un numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi. Il pagamento rateale non può essere richiesto dai pensionati; inoltre, il pensionamento implica la decadenza dal beneficio della rateizzazione eventualmente in corso, con conseguente obbligo di pagamento del capitale residuo in unica soluzione. Una ulteriore importante novità riguarda la possibilità di esercitare il riscatto anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa. La disposizione in esame si riferisce a coloro che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata INPS. Ne consegue che in tutti i casi di pregressa iscrizione ed anche se, all’atto della presentazione della domanda, l’interessato risulti “non iscritto” ad alcuna gestione previdenziale, troveranno invece applicazione le disposizioni di carattere generale che disciplinano la materia. Dal punto di vista fiscale è previsto la possibilità, per l’interessato, di dedurre i contributi versati per il riscatto. 484 DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 QUADRO E Nel caso in cui l’interessato non abbia un reddito personale, i contributi possono essere detratti, nella misura del 19% dell’importo stesso, dall’imposta dovuta dai soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico. RIGO E26 - ADOZIONI INTERNAZIONALI In base a quanto disposto dall’art. 10, lett. l-bis), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il contribuente può portare in deduzione dal proprio reddito complessivo il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione. Con la C.M. n. 101/E del 19 maggio 2000 è stato, inoltre, chiarito che sono deducibili le spese certificabili o documentabili riferite all’assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione dei documenti, alla traduzione degli stessi, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno, alla eventuale quota associativa nel caso in cui l’adozione sia stata curata da enti, nonché alle altre spese documentate finalizzate all’adozione del minore straniero. Non si fa, pertanto, riferimento ai soli oneri burocratici connessi alla procedura di adozione, ma a tutte le spese, purché certificate o certificabili o documentabili. Per le procedure di adozione avvenute prima della costituzione della Commissione per le adozioni internazionali e della pubblicazione degli enti autorizzati, la documentazione delle suddette spese può essere fornita dall’ente non autorizzato o mediante autocertificazione. Non costituiscono, tuttavia, oneri deducibili o che danno diritto a detrazione le spese sostenute per le adozioni a distanza. Si evidenzia inoltre che la risoluzione n. 77 del 28 maggio 2004 ha chiarito che, per poter usufruire della deduzione in oggetto, non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo; la deducibilità è ammessa a prescindere dalla conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall’esito della stessa. RIGO E71 - DETRAZIONE PER CANONI DI LOCAZIONE A fronte di contratti di locazione stipulati anteriormente all’entrata in vigore della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e automaticamente prorogati, la proroga debba essere intesa come effettuata ai sensi della Legge n. 431/1998, in quanto espressamente previsto dalla Legge stessa. Nell’ipotesi in cui, invece, si sia provveduto a stipulare un contratto di locazione in vigenza della suddetta Legge, ma la stessa non sia citata nel contratto, si deve comunque ritenere che il contratto risulti disciplinato dalla Legge n. 431/1998, in considerazione del fatto che il contenuto del contratto non può mai essere contrario alle disposizioni di Legge. Parimenti, nel caso in cui nel contratto di locazione si faccia riferimento a ipotesi legislative previgenti alla Legge n. 431/1998, lo stesso deve comunque essere ricondotto alla disciplina prevista dalla Legge n. 431/1998 (Risoluzione16 maggio 2008, n. 200/E). RIGO E71 - CONTRATTI TRA CONTRAENTI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI Sono esclusi dalle detrazioni fiscali previste i contratti intervenuti tra contraenti privati ed enti pubblici quali gli istituti di edilizia residenziale pubblica e gli istituti case popolari (C.M. 12 maggio 2000, n. 95/E; C.M. 14 giugno 2001, n. 55/E; C.M. 7 giugno 2002, n. 48/E). DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 485 QUADRO E RIGO E71 - CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE Le ipotesi di detrazione previste dall’art 16 TUIR risultano riferirsi esclusivamente all’ipotesi in cui il soggetto beneficiario della detrazione risulti essere il titolare di un contratto di locazione; la norma non contempla l’ipotesi del subaffitto. In merito alla possibilità di poter estendere, a fronte del rispetto degli ulteriori requisiti richiesti dall’agevolazione in esame, l’ambito applicativo della disposizione in esame anche all’ipotesi del sub affitto non appare sostenibile (circolare 23 aprile 2010, n. 21/E). RIGO E71 - CONTRATTO DI LOCAZIONE INTESTATO ALLA MOGLIE A CARICO Nel caso in cui intestataria del contratto di locazione dell’abitazione sia la moglie a carico, considerando che la detrazione in esame può essere usufruita esclusivamente da parte del soggetto intestatario del contratto, il contribuente perderà la detrazione poiché i soggetti fiscalmente a carico, non essendo tenuti a versare imposte non sono, parimenti, soggetti fruitori delle relative detrazioni. In tale situazione non risulterà applicabile nemmeno quanto previsto dal comma 1-sexies dell’articolo in tema di rimborso della detrazione per canoni in capo a soggetti c.d. “incapienti” in quanto l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 34/E del 4 aprile 2008, punto 9.5 ha esplicitamente evidenziato come: “un soggetto che non possiede redditi non può essere definito incapiente ai fini del riconoscimento dell’ammontare corrispondente alla detrazione per canoni di locazione non fruita, previsto dall’articolo 16, comma 1-sexies del TUIR”. 486 DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 QUADRO E X CHECK LIST DI VERIFICA Oneri e spese detraibili nella misura del 19% Documenti S N Condizione S N Spese sanitarie E1 Spese sanitarie per familiari non a carico E2 Spese sanitarie per disabili E3 Spese veicoli per disabili E4 Spese per l’acquisto di cani guida E5 Spese sanitarie rateizzate nelle precedenti dichiarazioni E6 Verifica con dichiarazione precedente Interessi per mutui abitazione principale E7 Interessi per mutui altri immobili E8-12 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio E8-12 Interessi per mutui costruzione abitazione principale E8-12 Interessi per prestiti o mutui agrari E8-12 Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l’invalidità e non autosufficienza E8-12 Spese di istruzione E8-12 Spese funebri E8-12 Spese per addetti all’assistenza personale E8-12 Spese per attività sportive per ragazzi E8-12 Spese per intermediazione immobiliare E8-12 Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede E8-12 Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità o eventi straordinari E8-12 DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 487 QUADRO E Erogazioni liberali in denaro a società e associazioni sportive dilettantistiche E8-12 Erogazioni liberali a società di mutuo soccorso E8-12 Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale E8-12 Erogazioni in denaro a favore della “La Biennale di Venezia” E8-12 Spese di manutenzione, protezione o restauro beni soggetti a regime vincolistico E8-12 Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche E8-12 Erogazioni liberali a favore di enti che svolgono attività nello spettacolo E8-12 Erogazioni liberali a favore di enti d’interesse nazionale del settore musicale E8-12 Spese veterinarie per animali per compagnia o per pratica sportiva E8-12 Spese per servizi d’interpretariato soggetti sordomuti E8-12 Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado E8-12 Contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico E8-12 Spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette degli asili nido E8-12 Erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento di titoli di Stato E8-12 Altri oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19% E8-12 Oneri e spese detraibili nella misura del 26% Documenti Condizione S N S N Erogazioni liberali in denaro a movimenti e partiti politici E8-12 Erogazioni liberali a ONLUS e iniziative umanitarie E8-12 Altre detrazioni Documenti Condizione S Spese di recupero del patrimonio edilizio - detrazione 36%, 41%, 50% o 65% 488 N S N E41 - 44 DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 QUADRO E Situazioni particolari N. rate verifica con dichiarazione precedente Indicazione dei dati catastali e altri dati necessari per usufruire della detrazione E51 - 53 Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati - detrazione 50% Verificare la tipologia di mobili acquistati E57 Spese per interventi di risparmio energetico - detrazione 55% o 65% Individuare il tipo di intervento E61 -63 Riqualificazione energetica di edifici esistenti Interventi sull’involucro di edifici esistenti Installazione di pannelli solari Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale Verificare l’anno in cui è avvenuto l’intervento Verificare il numero delle rate con la dichiarazione precedente Detrazione per canoni di locazione Canoni di locazione per alloggi adibiti ad abitazione principale E71 Canone di locazione lav. dip. che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro E72 Altre Detrazioni Spese di mantenimento dei cani guida E81 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani E82 Altre detrazioni Borsa di studio delle regioni o delle province di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per spese di istruzione E83 Donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova E83 DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 489 QUADRO E Oneri deducibili Documenti S N Condizione S N Contributi previdenziali ed assistenziali deducibili E21 Assegno al coniuge E22 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari E23 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose E24 Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap E25 Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale E26 Contributi a ONG che operano per la cooperazione con Paesi in via di sviluppo E26 Erogazioni liberali in denaro a ONLUS E26 Erogazioni liberali in denaro o in natura a associazioni di promozione sociale E26 Erogazioni liberali in denaro o in natura a fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) E26 Erogazioni liberali in denaro o in natura a fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal D.P.C.M. 15 aprile 2011 E26 Erogazioni liberali a enti universitari, di ricerca e agli enti parco E26 Somme che in precedenti periodi d’imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2013 sono state restituite all’ente che le ha erogate E26 Altri oneri deducibili 490 Assegni periodici corrisposti in base a un testamento o a una donazione modale E26 Assegni alimentari versati ai familiari che risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria E26 Canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per Legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione E26 DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 QUADRO E Indennità per la perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di Legge al conduttore E26 Somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione E26 il 50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l’imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2014 E26 Erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio legale gratuito dello Stato E26 il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri E26 Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali Contributi a deducibilità ordinaria E27 Contributi versati da lavoratori di prima occupazione E28 Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario E29 Contributi versati per familiari a carico E30 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici E31 DICHIARAZIONI FISCALI 2015 - 730 491