sentenza tar - Lo Spiffero
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sentenza tar - Lo Spiffero
N. 01278/2014 REG.RIC. 1 di 24 https://94.86.40.196/cdsavvocati/ucmProxy N. 01754/2015 REG.PROV.COLL. N. 01278/2014 REG.RIC. N. 00142/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1278 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Casa di Cura e di Riposo San Luca S.p.A. e del Policlinico San Luca S.r.l., rappresentati e difesi dall'avv. Federico Cipolla, con domicilio eletto presso il suo studio, in Torino, Via Bligny, 15; contro Regione Piemonte, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Piovano, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Regionale, in Torino, piazza Castello, 165; nei confronti di Casa di Cura Villa Igea S.p.A.; sul ricorso numero di registro generale 142 del 2015, proposto da: Casa di Cura e di Riposo San Luca S.p.A. e del Policlinico San Luca S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Federico Cipolla, con domicilio eletto presso Federico Cipolla in Torino, Via Bligny, 15; 18/12/2015 13:10 N. 01278/2014 REG.RIC. 2 di 24 https://94.86.40.196/cdsavvocati/ucmProxy contro Regione Piemonte, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Piovano, con domicilio eletto presso Marco Piovano in Torino, piazza Castello, 165; nei confronti di Nuova Casa di Cura Sant'Anna S.r.l.; per l'annullamento I) quanto al ricorso n. 1278 del 2014: della deliberazione della Giunta regionale piemontese 4.8.2014, n. 46-233, con i relativi allegati, avente ad oggetto: "sospensione, revoca e disapplicazione di atti relativi alla revisione della rete ospedaliera, appropriatezza, attribuzione di incarichi di struttura nelle A.S.R., regolamentazione dei rapporti con gli erogatori privati"; di tutti gli atti o provvedimenti antecedenti, presupposti, preparatori, successivi, consequenziali o comunque connessi, ancorchè non conosciuti; - con i motivi aggiunti depositati il 7.2.2015, per l'annullamento della delibera G.R. n. 22-916 del 19.1.2015, avente ad oggetto “ “definizione dei tetti di spesa provvisori per il 2015 per l’acquisto di prestazioni sanitarie dai privati”, di tutti gli altri atti presupposti, preparatori o conseguenti.. II) quanto al ricorso n. 142 del 2015: della deliberazione della Giunta regionale piemontese 19.11.2014, n. 1-600, avente per oggetto "adeguamento della rete ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale" di tutti gli atti a quella presupposti, ovvero preparatori e conseguenti; con motivi aggiunti depositati in data 12 marzo 2015 della delibera n. 1-924 del 23.1.2015, avente ad oggetto “integrazione della dgr 1-600 del 19.11.2014”. Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati; 18/12/2015 13:10 N. 01278/2014 REG.RIC. 3 di 24 https://94.86.40.196/cdsavvocati/ucmProxy Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2015 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO I) La Casa di Cura e di Riposo San Luca s.p.a., è una struttura sanitaria polispecialistica con 97 posti letto letti e poliambulatorio accreditati con dgr del 22 settembre 2003 per l’attività di ricovero e con dgr dell’11.2.2008 per l’attività ambulatoriale. Il Policlinico San Luca gestisce un ambulatorio polispecialistico e day Surger accreditato con dgr del 2 agosto 2006. Le strutture, in quanto erogatrici di prestazioni sanitarie ai sensi dell’art 8 bis D .lgs. 502/1992, ricevono i rimborsi in base ai tetti di spesa calcolati sul fabbisogno di prestazioni secondo la Delibera n. 25-6992 del 30 dicembre 2013 “approvazione programmi operativi 2013-2015 predisposti ai sensi del d.l. 95/2012”. In attuazione a detti programmi, la Giunta regionale, con DGR n. 23-6990 del 30.12.2013 (“Definizione dei criteri e modalità per la determinazione dei volumi di attività e tetti di spesa per l’anno 2014 e 2015 degli erogatori privati e degli istituti classificati”) ha stabilito un costo annuo complessivo per l’acquisto di prestazioni sanitarie delegando la Direzione Sanitaria a definire un budget per ogni struttura uguale a quello fissato per il 2013, ridotto nella misura del 50% della incidenza percentuale delle economie derivanti dalla applicazione delle tariffe adottate dalla regione In particolare si legge che “per l’anno 2014 e 2015 deve prevedersi per i contratti stipulati ai sensi dell’art 8 quinques del D.Lgs. n. 502/1992 per l’acquisto di prestazioni sanitarie ospedaliere, un costo annuo complessivo, 18/12/2015 13:10 N. 01278/2014 REG.RIC. 4 di 24 https://94.86.40.196/cdsavvocati/ucmProxy compreso quello dei p.l. di continuità assistenziale derivanti dalla trasformazione dei .p.l. di post acuzie, pari a quello definito per il 2013 e cioè € 668,034 mln”. Al punto 7.6 (rapporti con gli erogatori privati) è stato approvato il nuovo schema-tipo al fine di adeguarlo a quanto previsto dalle attuali disposizioni di legge applicando a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi una riduzione sull’importo complessivo del consuntivo del 3% sia per il 2013, sia per il 2014 e 2015. La stessa delibera ha autorizzato la Direzione Sanitaria a utilizzare le economie- derivanti dall’applicazione delle tariffe, adottate dalla Regione per acquistare le prestazioni sanitarie per migliorare la distribuzione territoriale e per ridurre i tempi di attesa. In applicazioni a tali delibere, è stato sottoscritto il 28 marzo 2014, un accordo con le associazioni di categoria, per l’utilizzo di tali economie, a cui ha fatto seguito la sottoscrizione di un accordo in data 23 aprile 2014, per “finanziare il maggior costo 2013 del Policlinico San Luca con le economie derivanti dalla produzione 2013 di alcune strutture che risulta essere inferiore al budget attribuito con determina n. 689 del 9 settembre 2013”. Gli accordi furono recepiti nella dgr n. 11-7572 e della d.d.di attuazione n. 481 del 19 maggio 2014 che hanno fissato per gli anni 2014 e 2015 i volumi di attività, i tetti di spesa e i budget coerenti con i dati dell’anno precedente. Con delibera 11-7572 del 12 maggio 2014 “recepimento degli accordi per budget 2014/2015 e approvazione per la consuntivazione e delle prestazioni anno 2013” la Regione recepiva gli accordi tra le strutture e le associazioni. Nella delibera veniva stabilito che la stipula dei contratti, in ordine al 2014, dovesse avvenire entro 30 giorni dall’assunzione della determina dirigenziale di attuazione (la n. 481 del 19 maggio 2014), quindi il termine per la sottoscrizione del contratto avrebbe dovuto scadere il 18 giugno 18/12/2015 13:10 N. 01278/2014 REG.RIC. 5 di 24 https://94.86.40.196/cdsavvocati/ucmProxy 2014. Il Direttore Sanitario adottava il suddetto atto di attuazione, con determina n. 481 del 19.5.2014 avente ad oggetto i volumi di attività e i tetti di spesa. Con delibera del 21.5.2014 veniva approvato lo schema di contratto, ma il contratto veniva però sottoscritto solo con alcune strutture, tra cui non risulta la ricorrente. 2. Con delibera n. 46-233 del 4.8.2014 (pubblicata in data 28 agosto 2014), la Regione ha disposto la “sospensione, revoca e disapplicazione di atti relativi alla revisione della rete ospedaliera, disapplicando la determina dirigenziale n. 481 del 19 maggio 2014”. Si è trattato del primo passaggio del procedimento di revisione del piano sanitario, avviato in esito alle valutazioni emerse in sede ministeriale di verifica sull’attuazione del piano di rientro e di riorganizzazione per il perseguimento dell’equilibrio economico, ai sensi dell’art 15 comma 20 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. 135/2012. Detto art. 15, comma 20, stabilisce che “a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell’esercizio 2012, ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell’importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011, dello 0,5 per cento per l’anno 2012, dell’1 per cento per l’anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall’anno 2014”. Se in attuazione del piano di rientro la DGR 28-7588 del 12 maggio 2014 aveva previsto un numero di posti letto massimo suddiviso per disciplina, con la delibera n. 46-233 del 4 agosto 2014 la Regione ha sospeso gli effetti della delibera del maggio 2014, ritenendo necessario “aggiornare i 18/12/2015 13:10 N. 01278/2014 REG.RIC. 6 di 24 https://94.86.40.196/cdsavvocati/ucmProxy fabbisogni assistenziali regionali e rideterminare i fabbisogni dei posti letto nelle varie aree della Regione articolandoli in tutti gli Istituti di Cura, entro il massimo previsto di 3,7 posti per mille abitanti i cui 0,7 dedicati al post acuzie”; a giustificazione di tale misura la delibera del 4 agosto 2014 ha evidenziato che la precedente previsione dei posti letto non aveva tenuto conto dei cambiamenti già intervenuti nell’organizzazione della rete ospedaliera e che in sede di controllo, il Ministero dell’Economia aveva rilevato come non fosse stato considerato l’elemento degli “abitanti pesati”. Al contempo, oltre a sospendere le precedenti determinazioni in materia di tetti di spesa e relativi rimborsi, la delibera del 4 agosto 2014 ha autorizzato gli enti erogatori privati a proseguire l’attività per conto del SSR pro quota parte “per non oltre un dodicesimo dei tetti di spesa deliberati per il 2013 per ciascun mese” (si veda punto 7 del dispositivo: “per il 2014 le strutture private accreditate erogatrici di prestazioni ambulatoriali sono autorizzate a proseguire l’attività per conto e a carico del ssr nei limiti del titolo di accreditamento, per non oltre un dodicesimo per ciascun mese dei tetti di spesa annuali corrispondenti a quelli fissati nell’allegato alla DD n. 481 del 19 maggio 2014 per un totale complessivo annuo di € 136.585.646,00, come in dettaglio dell’all. A”). Al punto 9 viene determinato il budget di € 325.839.746,00 per le attività di ricovero ordinario e di day hospital. Al punto 11 si stabilisce che “non è consentito l’utilizzo delle economie di risorse destinate all’attività di ricovero per remunerare prestazioni ambulatoriali e viceversa”. In tal modo risultano rimodulati i tetti di spesa, non solo riducendoli per la ricorrente, ma anche introducendo nuove regole, quale quella del divieto di compensazione tra tipologie di attività III) La delibera n. 46-233 del 4.8.2014 è impugnata dalla ricorrente con il ricorso n. 1278/2014, per i seguenti motivi: 18/12/2015 13:10 N. 01278/2014 REG.RIC. 7 di 24 https://94.86.40.196/cdsavvocati/ucmProxy 1) violazione dell’art 7 L. 241/90, in quanto non è stata data la comunicazione di avvio del procedimento; 2) violazione dell’art 3 L. 241/90, eccesso di potere per carenza di istruttoria, e di motivazione; travisamento dei fatti: l’atto impugnato richiama un parere del Ministero della Salute di concerto con quello dell’Economia che contesta la legittimità della metodologia per il calcolo dei posti letto, evidenziando che gli standard dei posti letto non fanno riferimento agli abitati pesati; detto parere sembra però estraneo alla determinazione dei p.l.; 3) violazione del principio del legittimo affidamento, illogicità, violazione dell’art 97 Cost: la delibera riporta i tetti del 2013 e non considera che medio tempore sono stati erogati servizi e programmate prestazioni che eccedono i nuovi limiti stabiliti; 4) eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e carenza di motivazione: la delibera disapplica la determina precedente, ma lascia intatte tutte le previsioni relative alle prestazioni ambulatoriali e travolge quelle relative al ricovero e day hospital; senza motivazione esclude la possibilità di compensazione. IV) Il procedimento di revisione del piano sanitario ha continuato il suo corso. In attuazione al piano di riordino, la Giunta ha adottato la delibera n. 1-600 del 19 novembre 2014, avente ad oggetto “adeguamento della rete ospedaliera agli standard L. 135/2012 e del patto per la salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale”, con la quale, datosi atto delle criticità evidenziate dai Ministeri dell’Economia e della Sanità, dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato Permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, in ordine alle misure adottate con le delibere approvate nel mese di maggio 2014 e, di conseguenza, nel revocare (o nel sospendere l’efficacia di) queste ultime, è 18/12/2015 13:10 N. 01278/2014 REG.RIC. 8 di 24 https://94.86.40.196/cdsavvocati/ucmProxy stato approvato un “nuovo programma di revisione della rete ospedaliera regionale” insieme ad apposite “linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale”, dettagliatamente descritti negli Allegati alla delibera medesima, dando altresì atto che queste nuove misure sono da considerarsi “attuazione del Piano di rientro e dei Programmi Operativi 2013-2015”. Nelle premesse dell’atto, in particolare, si fa riferimento all’intervenuta intesa, in data 5 agosto 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, su uno schema di decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, concernente il regolamento recante “Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”. La delibera del 19 novembre, dunque: - revoca la precedente 28-7588 del 12 maggio 2014, disponendo che le previsioni contenute in ulteriori provvedimenti regionali inerenti l’individuazione dei posti letto e del fabbisogno di strutture organizzative della rete ospedaliera siano disapplicate in quanto incompatibili con le disposizioni della presente deliberazione; - conferma, altresì, la sospensione della delibera 83-7673 del 21 maggio 2014, con cui erano stati approvati gli schemi di contratto per il 2014-2015; - approva il programma di adeguamento della rete ospedaliera regionale e le linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale, dettagliatamente descritti negli allegati alla delibera medesima. V) Quest’ultimo provvedimento è stato impugnato con un distinto ricorso, (n. 142/2015), articolando le seguenti censure: 1) violazione dell’art 25 comma 2 e 28 comma 1 lett. a dello Statuto della Regione Piemonte di cui alla L.R. 1/2005; violazione degli artt 3 comma 1 e 11 comma 2 L.R. 18/2007; incompetenza: il provvedimento è stato assunto dalla Giunta, ma presentando natura programmatoria, rientra nella 18/12/2015 13:10 N. 01278/2014 REG.RIC. 9 di 24 https://94.86.40.196/cdsavvocati/ucmProxy competenza Consiliare; 2) violazione dell’art 10 comma 1 L.R. 18/2007, vizi del procedimento: la norma prevede la partecipazione delle associazioni che non sono state consultate; 3) violazione dell’art 7 L. 241/90: non è stata data la comunicazione di avvio; 4) violazione dell’art 15 comma 13 lett. c) d.l. n. 95/2012 convertito con modifiche nella l. 135/2012; inesistenza del regolamento di attuazione e difetto dei presupposti: la delibera viola i parametri nazionali dei posti letto: a livello nazionale si prevede il numero di 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per 1000 ab. per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, mentre in base alla delibera de qua i posti letto sono 2,6 per 1000 abitanti, per acuzie e 0,9 p.l./1000 per post acuzie. Nella delibera si richiama il Regolamento di attuazione concernente gli standard qualitativi, strutturali e tecnologici relativi all’assistenza, ma è un regolamento non vigente ed è stato oggetto di rilievi critici da parte del Consiglio di Stato, sez. Consultiva per gli atti normativi, del 23 ottobre 2014 n. 01989/2014; 5) eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione; violazione dell’art 3 L. 241/90, eccesso di potere per travisamento dei fatti: la delibera si fonda su elementi errati e non è possibile dagli atti comprendere le scelte metodologiche e i fattori numerici utilizzati come fattori di calcolo per individuare i posti letto e il relativo fabbisogno. Questi i diversi profili del difetto di istruttoria e di motivazione: 5.1: errori nell’individuazione del fabbisogno: l’adeguamento della rete e la conseguente determinazione dei posti letto doveva muovere dall’effettivo fabbisogno espresso attraverso la domanda dell’utenza; al punto 2 dell’All. a) risulta come non sia stata esaminata la domanda di servizi, tenendo anche in considerazione i tempi medi di attesa, ma solo la produzione dei 18/12/2015 13:10 N. 01278/2014 REG.RIC. 10 di 24 https://94.86.40.196/cdsavvocati/ucmProxy servizi erogati nel 2013, a prescindere dalla valutazione della adeguatezza e della qualità; 5.2 utilizzo di criteri indefiniti: l’ all. A, al punto 2, pone al centro il criterio dei “posti letto normalizzati”, concetto non rivenibile in nessuna atto regionale; 5.3 errata estensione della nozione di unità operatoria complessa agli istituti privati: la delibera prevede la riduzione dei posti letto mediante soppressione delle unità operative complesse; la l.r.5/87 che disciplina le strutture private non prevede le unità operatorie complesse, ma le unità funzionali; 5.4 inadeguatezza dei parametri per le acuzie: la delibera fa riferimento ai posti letto normalizzati, quantificando i posti letto per acuzie in un livello inferiore rispetto a quello posto dalla disciplina nazionale: non 3 posti per 100 abitanti ma 2,6;questo compromette il soddisfacimento dei LEA, con violazione della garanzia costituzionale; 5.5 ingiustificato sovradimensionamento dell’offerta post acuzie: la dgr 28-7588 del 12 maggio 2014, revocata, prevedeva il rispetto dello standard nazionale di 0,7 posti letto ogni mille abitante per le post acuzioe; la Tabella allegata alla delibera impugnata ignora questi dati, e fa riferimento al coefficiente 1,1, senza tenenre in considerazione il dato del maggio 2014; 5.6 errata individuazione delle giornate di utilizzo delle strutture di day hospital: i giorni di ricovero /anno per i day hospital sono individuati in 250: invero essendo day hospital e Day Surgery eseguiti solo in via programmatica, vanno sottratti sabato e domenica : quindi sono 226, così riducendo i giorni aumenta il numero dei posti letti necessari per garantire i LEA; 5.7 errata indicazione dei posti letto nelle strutture day hospital: il ricovero prevede al massimo una notte di pernottamento: mentre la delibera prevede un tasso di occupazione di 1,5; dato irreale, perché nessun paziente può 18/12/2015 13:10 N. 01278/2014 REG.RIC. 11 di 24 https://94.86.40.196/cdsavvocati/ucmProxy condividere lo stesso letto: 5.8 immotivata eliminazione di alcune specialità: non è previsto l’affidamento alle strutture private di alcune specialità, quali ostetricia, ginecologia e laboratorio analisi; mentre radiologia è prevista in una sola struttura privata in tutta la regione. 6) eccesso di potere per carenza di motivazione, contraddittorietà manifesta, violazione dell’art 15 comma 13 lett. c) del decreto legge n. 95&2012: la nuova programmazione prevede 2,6 posti letto per mille abitanti per acuzie e 0,9 posti letto per mille abitanti per post acuzie; in assenza di motivazione non si comprende per quale ragione siano violati i parametri nazionali; 7) ulteriore violazione dei LEA: il lea nella sanità è di 3 posti letto per mille abitanti: qui si abbassa a 2,6 facendo venir meno 1872 posti letto, per cui non è garantito il livello adeguato e necessario di assistenza ospedaliera; 8) ulteriore violazione dell’art 3 L. 241/90; carenza di motivazione, illogicità, violazione dell’art 11 delle disposizioni sulla legge generale: la delibera propone la sospensione di contratti in corso. VI) Nelle more del giudizio è stata adottata la delibera del 19 gennaio 2015 n. 22-916 avente ad oggetto “definizione dei tetti di spesa provvisori per il 2015 per l’acquisto di prestazioni sanitarie dai privati”, con cui si stabilisce che transitoriamente, dal 1 gennaio al 31 marzo 2015 o alla data di stipulazione del contratto, se anteriore, le strutture sanitarie accreditate potranno erogare le prestazioni nei limiti dell’accreditamento entro il tetto di spesa massimo di tre dodicesimi di quanto programmato nel 2014, alle medesime condizioni della delibera 46-233 del 4.8.2014. Questo ultimo provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti proposti nel ricorso n. 1278/2014, articolando le seguenti censure: 5) illegittimità derivata; 6) nuova manifesta violazione dell’art 7 L. 241/90, non essendo stata 18/12/2015 13:10 N. 01278/2014 REG.RIC. 12 di 24 https://94.86.40.196/cdsavvocati/ucmProxy inviata neppure in questa fase la prescritta comunicazione di avvio del procedimento, al fine di consentire la partecipazione alle strutture sanitarie; 7) violazione dell’art 3 L. 241/90, eccesso di potere per carenza istruttoria e travisamento dei fatti, carenza illogicità e contraddittorietà della motivazione: la assenza di una istruttoria emergerebbe dai seguenti elementi: 7. 1. estemporaneità degli obiettivi della delibera dell’agosto 2014; 7.2 mancata indicazione di istruttoria; 7.3 riferimento ad una fase di negoziazione, non definita; 8) violazione dei principi di buon andamento e imparzialità. La Regione quindi ha adottato la delibera n. 1-924 del 23.1.2015, che integra la dgr 1-600 del 19.11.2014, e sostituisce l’allegato B, Quest’ultima delibera è stata impugnata con motivi aggiunti sul ricorso n. 142/2015, depositati in data 12 marzo 2015, per i seguenti profili di illegittimità: 9) illegittimità derivata; 10) violazione dell’art 25 comma 2 e 28 comma 1 lett. a dello Statuto della Regione Piemonte di cui alla L.R. 1/2005; violazione degli artt 3 comma 1 e 11 comma 2 L.R. 18/2007; incompetenza: il provvedimento è stato assunto dalla Giunta, ma presentando natura programmatoria, rientra nella competenza consiliare; 11) violazione dell’art 10 comma 1 L.R. 18/2007, vizi del procedimento: la norma prevede la partecipazione delle associazioni di categoria, che al contrario in questa fase non sono state consultate; 12) violazione dell’art 7 L. 241/90, in quanto il procedimento è stato avviato senza alcuna comunicazione; 13) eccesso di potere per carenza istruttoria e di motivazione; violazione dell’art 3 l. 241/90: 14) eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti; 18/12/2015 13:10 N. 01278/2014 REG.RIC. 13 di 24 https://94.86.40.196/cdsavvocati/ucmProxy 15) eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà; 16) violazione dell’art 15 comma 13 lett. c) d.l. 95/2012, violazione dell’art 32 Cost. Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, chiedendo il rigetto del ricorso. All’udienza del 14 maggio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Con ordinanza istruttoria n. 922 del 5 giugno 2015 il Collegio ha chiesto chiarimenti alla Regione, in ordine ai vari istituti. La Regione ha ottemperato, depositando una puntuale relazione, contenente i chiarimenti richiesti. In data 9.6.2015 le ricorrenti hanno proposto una nuova istanza cautelare, che è stata respinta, con ordinanza n. 210 del 10 luglio 2015. VII) Contestualmente, la Regione proseguiva le trattative con l’Associazione di categoria (Aiop) al fine di determinare i posti letto da accreditare, i budget delle singole strutture e giungere poi alla sottoscrizione dei contratti: il programma di revisione, già illustrato prima della sua approvazione alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria (seduta del 23 ottobre 2014), è stato presentato e discusso presso la IV Commissione del Consiglio regionale, con i rappresentanti del territorio e operatori pubblici e privati. In riferimento a questi ultimi, il 18 marzo 2015 si è tenuta presso la lV Commissione del Consiglio regionale l'audizione delle associazioni degli erogatori privati accreditati Aiop, Aris e Anisap quindi, nel corso di successivi incontri (26 marzo, 13 aprile, 5 maggio, 15 maggio, 26 maggio e 3 giugno), si sono illustrati i criteri di assegnazione di posti letto. Sempre nelle more del giudizio: - la bozza di regolamento approvata, nell'ambito della Conferenza permanente Stato Regioni, il precedente 5 agosto 2014, è poi divenuta regolamento, quale Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70, pubblicato in 18/12/2015 13:10 N. 01278/2014 REG.RIC. 14 di 24 https://94.86.40.196/cdsavvocati/ucmProxy G.U. n. 127 del 4 giugno 2015; - nei mesi di giugno e luglio, sono stati consultati i singoli erogatori per concertare, con ciascuno di essi, i rispettivi posti letto e budget da porre a base dei contratti ex art. 8-quinquies D.lgs. n. 502/1992; - in esito a tali ultime consultazioni, su 47 strutture accreditate, 43 hanno sottoscritto un verbale di accordo (nel caso specifico in data 26 giugno 2015) in cui sono indicati, distinti per disciplina, il numero di posti letto da contrattualizzare con il SSR e i budget per il biennio 2015-2016; - raggiunta l'intesa con la quasi totalità degli interessati, la Regione ha adottato la D.G.R. 6 luglio 2015 n. 67-1716 (recante"Articolazione dei posti letto per attività di ricovero in acuzie e post-acuzie e per prestazioni di assistenza territoriale da contrattare con le strutture private accreditate con il SSR erogatrici di attività di ricovero ed individuazione dei correlati tetti massimi di spesa") con la quale ha determinato, per le esigenze non soddisfatte dalle strutture pubbliche, il numero di posti letto da contrattualizzare con il SSR e il budget di ciascun erogatore privato per il biennio 2015-2016; - è stata poi adottata la delibera n. 13-2022 in data 5 agosto 2015, con cui è stato approvato lo schema di contratto per il triennio 2014-2016, con ogni singola struttura accreditata. Più nel dettaglio, con la delibera n. 67-1716 del 6 luglio 2015 la Regione ha approvato: - i criteri generali per la dotazione dei posti letto che, sulla base del complessivo fabbisogno di attività di ricovero e di prestazioni assistenziali stabilito dalle delibere n. 1-600 1-924/2015, “dovranno essere contratte con i singoli erogatori privati, anche tenuto conto dei dati della modalità regionale”; - l’all. A che contiene per ciascuna struttura il numero dei posti letto, che saranno oggetto di accordo; 18/12/2015 13:10 N. 01278/2014 REG.RIC. 15 di 24 https://94.86.40.196/cdsavvocati/ucmProxy - l’all. B che definisce per ciascuna struttura accreditata il tetto massimo di spesa sostenibile per le annualità 2015/2017, confermando il tetto per il 2014 definito dalla D.g.r. 46-233/2014; ha demandato a successivi provvedimenti: - l’adozione nell’ambito del fabbisogno programmato del provvedimento di autorizzazione/accreditamento finalizzati, sulla base di presentazione di apposita istanza da parte dei soggetti privati interessati, a variare il numero dei posti letto attualmente accreditati per ciascun soggetto erogatore privato; - l’attivazione dei p.l. di continuità assistenziale a valenza sanitaria, nonché i limiti dei CAVS previsti nella tabella A; E’ stata poi adottata la delibera n. 13-2022 in data 5 agosto 2015, con cui si approva lo schema di contratto per il triennio 2014-2016, con ogni singola struttura accreditata. Con memoria del 28 settembre 2015, la Regione, oltre a formulare controdeduzioni nel merito alle argomentazioni avversarie, ha eccepito l’improcedibilità del presente giudizio, atteso che la rinuncia espressa dalla ricorrente circoscriverebbe il suo interesse ad agire alla sola delibera del 4 agosto 2014 n. 46-223, già impugnata con separato ricorso (R.G. 1352/2014) e a quella del 19 gennaio 2015, n. 22- 916, anch’essa oggetto di separato ricorso (R.G. 332/2015). La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 29 ottobre 2015. DIRITTO 1. In via preliminare si deve procedere alla riunione dei ricorsi, stante la evidente connessione oggettiva e soggettiva. Viene poi in rilievo l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte resistente con memoria del 28 settembre 2015. Per coglierne l’esatta portata occorre enunciare sinteticamente i seguenti 18/12/2015 13:10 N. 01278/2014 REG.RIC. 16 di 24 https://94.86.40.196/cdsavvocati/ucmProxy elementi, che ne costituiscono altrettanti presupposti logici. Oggetto del presente giudizio sono la delibera n. 46-233 del 4.8.2014 (ricorso n. 1278/2014), la delibera n. 1-600 del 19 novembre 2014 (ricorso n.142/2015), la delibera del 19 gennaio 2015 n. 22-916 (motivi aggiunti sul ricorso n. 1278/2014) e la delibera n. 1-924 del 23.1.2015, (motivi aggiunti sul ricorso n. 142/2015). La ricorrente ha precisato di non aver aderito all’accordo, sottoscritto invece dalla maggior parte degli operatori, il 26 giugno 2015 con la Regione Piemonte, relativamente alla dotazione e all’articolazione dei posti letto (e dei relativi budget) a decorrere dal secondo semestre 2015, nonché per gli anni 2016 e il 2017. Detti accordi sono stati successivamente recepiti nella deliberazione del 6 luglio 2015, n. 67-1716 (non oggetto del presente giudizio), che, a seguito di una nuova istruttoria, ha quindi determinato i budget e i posti letto per il secondo semestre del 2015 e per il 2016. 2. I tetti di spesa per l’anno 2014 e per il primo semestre 2015 sono stati determinati, rispettivamente, dalla delibera del 4 agosto 2014 n. 46-223 e da quelle del 19 gennaio 2015, n. 22-916 e 30 marzo 2015, n. 43- 1272. Ed infatti: 2.1. con la delibera del 4 agosto 2014 n. 46-223 la Giunta Regionale, per quanto qui rileva: - oltre a sospendere fino al 31.12.2014 - o alla ridefinizione della rete ospedaliera - gli effetti delle delibere della precedente Giunta Regionale (del 12 maggio 2014, n. 28-7588, del 21 maggio 2014, n. 83-7673), oltre che delle delibere di approvazione degli schemi dei contratti per l'anno 2014-2015 con gli erogatori privati accreditati, i Presidi e gli IRCCS, e conseguentemente, l'iter di sottoscrizione di tali contratti e gli atti assunti in attuazione delle disposizioni sospese - ha disposto che "transitoriamente, ovvero fino al momento dell'adozione di nuovo provvedimento di 18/12/2015 13:10 N. 01278/2014 REG.RIC. 17 di 24 https://94.86.40.196/cdsavvocati/ucmProxy revisione, le dotazioni massime di posti letto dei presidi pubblici sono quelle antecedenti la D.G.R. n. 28-7588 del 12.5.2014, mentre per gli erogatori privati accreditati, i Presidi e gli IRCCS ex art. 42 e 43 della L. n. 833/1978 rimangono quelle in essere alla data di approvazione del presente atto, in base ai vigenti provvedimenti di autorizzazione e accreditamento"; - ha altresì disposto che "per il 2014 le strutture private accreditate erogatrici di prestazioni di ricovero ordinario e day hospital sono autorizzate a proseguire l'attività per conto e a carico del S.S.R nei limiti del titolo di accreditamento, per non oltre un dodicesimo dei tetti di spesa deliberati per il 2013 per ciascun mese", precisando che "non è riconosciuta alcuna remunerazione per eventuali produzioni eccedenti i tetti di spesa massimi fissati per ciascuna struttura". In buona sostanza, quindi, la delibera del 4 agosto 2014 n. 46-223 ha sospeso gli effetti delle delibere della precedente consiliatura, predisponendo, al contempo, un regime transitorio per tutto il 2014, che è stato integralmente confermato (come si vedrà di seguito) dalla successiva delibera di giunta del 6 luglio 2015. 2.3. Per quanto concerne, invece, i tetti di spesa del primo semestre 2015: - con le delibere in data 19 gennaio 2015, n. 22-916 e in data 30 marzo 2015, n. 43- 1272, la Giunta regionale del Piemonte ha provveduto alla definizione dei tetti di spesa provvisori per il primo semestre 2015 per l'acquisto di prestazioni sanitarie dai privati accreditati; - dette delibere sono confluite nella deliberazione 6 luglio 2015, n. 67-1716, la quale, in particolare: - ha confermato per l'esercizio 2014, come già rilevato, l'articolazione dei posti letto ed il budget stabiliti per ciascuna e per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private con la d.G.R. n. 46-233/2014; - ha confermato altresì i contenuti programmatori (in termini di fabbisogno complessivo di prestazioni del S.S.R., di articolazione di posti letto, di 18/12/2015 13:10 N. 01278/2014 REG.RIC. 18 di 24 https://94.86.40.196/cdsavvocati/ucmProxy attribuzione di budget) delle dd.G.R. n. 1-600/2014 e n. 1-924/2015; - ha approvato i "criteri generali che costituiscono parametro di riferimento per la determinazione della dotazione di posti letto" delle singole strutture e, in base a ciò, alla luce dei verbali di intesa nelle more sottoscritti con gli operatori privati, ha determinato (nella tabella Allegato A) il numero dei posti letto di acuzie, post-acuzie e continuità assistenziale a valenza sanitaria-c.a.v.s. per il 2015- 2017; - ha approvato (sub tabella B) "il tetto massimo di spesa sostenibile per le annualità 2015-2016-2017 per la remunerazione delle attività di ricovero e territoriali, sia a livello regionale che extraregionale, confermando per l'annualità 2014 il tetto di spesa definito con D.G.R. n. 46-233/2014". 3. Da tutto quanto esposto consegue, come prima conclusione, che il ricorso risulta improcedibile per la parte relativa al budget 2015-2016-2017, in quanto nel presente giudizio non è stata impugnata la delibera 6 luglio 2015, n. 67-1716, che rappresenta il provvedimento conclusivo del procedimento di revisione del piano sanitario, relativamente al suddetto triennio e in cui, come sopra detto, sono confluite le dd.G.R. n. 1-600/2014, n. 22-916/2015, n. 1-924/2015 e n. 43- 1272/2015. 4. Rimane invece l’interesse alla decisione del ricorso principale n. 1278/2014, nella parte in cui viene impugnata la delibera del 4 agosto 2014 n. 46-223. Va precisato proprio rispetto al regime di spesa del 2014, che le delibere impugnate con il ricorso n. 142/2015 e con i relativi motivi aggiunti (dd.G.R. n. 1-600/2014, n. 22-916 e n. 1-924/2015), non assumono rilevanza, in quanto le stesse: - non sono intervenute sul regime transitorio del 2014 (determinato dalla d.G.R. n. 46-233/2014); - hanno tracciato delle linee di indirizzo di tenore meramente programmatorio, successivamente concretizzate e implementate (quanto a determinazione di posti letto e dei tetti di spesa) dalla 18/12/2015 13:10 N. 01278/2014 REG.RIC. 19 di 24 https://94.86.40.196/cdsavvocati/ucmProxy deliberazione del 6 luglio 2015, n. 67-1716, alla luce degli accordi nelle more raggiunti con le strutture private; - chiara evidenza della parziale disomogeneità di contenuti tra le delibere del 19 novembre 2014 e 23 gennaio 2015 (dd.G.R. n. 1-600/2014 e n. 1-924/2015), da un lato, e quella del 6 luglio 2015, n. 67-1716, dall’altro – è data dal fatto che le prime hanno determinato macro-criteri di riorganizzazione del sistema sanitario regionale tarati su base regionale e per bacini territoriali di utenza (attraverso la individuazione del numero complessivo delle dotazioni di strutture organizzative pubbliche e private, per disciplina e in relazione ai bacini di utenza, oltre che, relativamente agli erogatori privati, dei posti letto da assegnare a livello regionale e per disciplina). 4.2 Si deve al contrario affermare - come seconda conclusione - che la mancata impugnazione della delibera attuativa del luglio 2015, varata all’esito di approfondimenti e di interlocuzioni con i privati poi conclusesi, per alcuni operatori, con la stipula di accordi conciliativi, e recante, quindi, upresupposti e contenuti almeno in parte innovativi rispetto alla precedente fase istruttoria - rende carente di interesse il ricorso per la parte relativa alle delibere programmatorie del 2014 e del 2015 (n. 1-600/2014, n. 22-916 e n. 1-924/2015), atteso che il loro eventuale annullamento non sarebbe idoneo a determinare l’automatica caducazione del successivo segmento attuativo della riorganizzazione sanitaria, realizzato, appunto, con la delibera del 6 luglio 2015. Tale conclusione vale anche per i soggetti, come le strutture ricorrenti, che non hanno sottoscritto alcun accordo, in quanto la delibera del luglio 2015, come detto, ha un contenuto innovativo per tutti gli operatori del settore, rispetto alle statuizioni precedenti. 5. Stante invece l’interesse alla decisione sulla delibera d.G.R. n. 46-233/2014, qui gravata con ricorso principale n. 1278/2014, che ha 18/12/2015 13:10 N. 01278/2014 REG.RIC. 20 di 24 https://94.86.40.196/cdsavvocati/ucmProxy determinato i nuovi tetti di spesa per l’anno 2014, e come detto rispetto alla quale la delibera del luglio 2015 si pone solo come atto meramente confermativo, vanno esaminati i motivi di ricorso. 5.1 Nel primo motivo viene lamentata la violazione dell’art 7 L. 241/90, in quanto la Regione ah adottato la delibera senza alcuna previa comunicazione di avvio del procedimento: la delibera ha revocato parzialmente la determinazione dirigenziale n. 481 del 19 maggio 2014, sospendendo l’efficacia della definizione dei tetti previsti per il 2014-2015 e revocando i budget, per cui già da questa fase avrebbe dovuto essere garantita la partecipazione delle strutture sanitarie destinatarie dei nuovi atti. Il motivo non può trovare accoglimento, in quanto, trattandosi di un atto di programmazione sanitaria, che introduce di misure di macroorganizzazione e di razionalizzazione del sistema sanitario, adottato tra l’altro proprio per recepire i nuovi criteri nazionali, ricorre una ipotesi di scuola di esclusione della comunicazione di avvio del procedimento. Dalla stessa delibera si evince che la Regione ha avviato il procedimento di revisione in attuazione alle linee di indirizzo ministeriali, con l’”obiettivo dell’allineamento della rete ospedaliera del Piemonte ai parametri e agli standard previsti dalla normativa statale di riferimento (adempimento LEA)”. Pertanto sia la natura vincolata del contenuto del provvedimento, sia la stessa connotazione di atto generale di programmazione, escludono l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento. 5.2 Nella seconda censura parte ricorrente lamenta la violazione dell’art 3 L. 241/90, la carenza di istruttoria e di motivazione, nonché il travisamento dei fatti: sostiene parte ricorrente che la Regione avrebbe giustificato le scelte sul presupposto di un parere del Ministero della Salute di concerto con quello dell’Economia in materia di posti letto; tale parere tuttavia 18/12/2015 13:10 N. 01278/2014 REG.RIC. 21 di 24 https://94.86.40.196/cdsavvocati/ucmProxy avrebbe rilevato “criticità nella metodologia” adottata dalla DGR n. 6-5519 del 14.3.2014, per il calcolo dei posti letto, evidenziando che gli standard dei posti letto stabiliti dal comitato LEA non fanno riferimento agli abitati pesati. La motivazione del provvedimento nella parte in cui sospende l’efficacia della DGR 21 maggio 2014, disapplicando i criteri dei tetti di spesa, è “inesistente”, perché si fonda su un erroneo presupposto, estraneo alla situazione sulla quale il provvedimento incide. In ogni caso, anche ipotizzando che i contenuti del parere incidono sulla determinazione dei budget delle strutture di proprietà della ricorrente, il profilo di illegittimità persiste, perché dalla delibera gravata non emerge il nesso logico che collega il suddetto parere alla determinazione assunte in ordine all’annullamento dei tetti di spesa. Anche questo motivo non può trovare accoglimento. Dalla lettura della delibera emergono le ragioni della scelta della revisione del sistema sanitario: l’obbligo di rientro dal disequilibrio finanziario, il parere negativo sul criterio di calcolo degli standard dei posti letto, la necessità di riallineare i parametri introdotti dalla normativa statale. Al di là delle criticità rilevate dal Ministero della salute sul criterio dei calcolo dei posti letto, è indubbio che la Regione fosse tenuta ad aggiornare i fabbisogni assistenziali rideterminando i posti letto, come determinati nella DRG 28-7588 del 12.5.2014. L’iter seguito dall’Amministrazione è stato quindi quello di revocare la delibera del maggio 2014 e di sospendere le delibere in materia di tetti di spesa (tra cui in particolare la DGR n. 86-7376 del 21.5.2014), (questo anche con le successive delibere, fino alla approvazione della ridefinizione della rete ospedaliera), disapplicando gli atti di determinazione del budget. 5.3 La terza censura verte sulla violazione del principio del legittimo affidamento: la Regione non si sarebbe posta alcun problema sulla disciplina delle prestazioni medio tempore erogate, né di quelle 18/12/2015 13:10 N. 01278/2014 REG.RIC. 22 di 24 https://94.86.40.196/cdsavvocati/ucmProxy programmate e prenotate, che eccedono i nuovi limiti stabiliti, con conseguente violazione del principio di legittimo affidamento delle strutture erogatrici. Anche questa censura non può essere accolta. Il profilo dell’affidamento delle strutture accreditate è stato già affrontato da questo Tribunale, nella sentenza n. 1323/2015, in cui si evidenzia da un lato che “la rimodulazione autoritativa del rapporto trova la sua fonte in cogenti disposizioni finanziarie ed organizzative, di natura sia statale che regionale, già ampiamente note, quantomeno, dal 2014.” Si precisa infatti che “ la riduzione delle strutture private accreditate, anche per l’emodinamica, trova la propria origine, per un verso, nella disposizione statale che aveva imposto, a tutte le Regioni, già dal 2012, il taglio dei posti letto effettivamente a carico del Servizio Sanitario Regionale (così il più volte citato art. 15, comma 13, lett. c, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135 del 2012) e, per altro verso, nelle prescrizioni cui la Regione stessa si è trovata assoggettata per effetto del Piano di rientro dal disavanzo della propria spesa sanitaria, ai sensi dell’art. 2, commi 80 e 83, della legge n. 191 del 2009, prescrizioni che le erano state imposte sin dalle valutazioni del Tavolo congiunto del luglio 2014. Tali prescrizioni, peraltro, trovavano la propria origine nel precedente assetto dell’organizzazione della rete ospedaliera, quale varato dalla Regione nel biennio 2012-2013, ed anzi già direttamente discendente dalle misure dell’Addendum al Piano di rientro approvate nell’aprile del 2011, anche se poi temporaneamente modificato, in modo non corrispondente ai vincoli discendenti dal Patto di rientro, nel maggio del 2014.” 5.4 Non miglior sorte può avere l’ultimo motivo, in cui si lamenta la contraddittorietà della delibera, nella parte cui non vengono modificate le prestazioni ambulatoriali, ma travolte solo quelle concernenti le prestazioni di ricovero e di day hospital, ripristinando le previsioni del 2013, 18/12/2015 13:10 N. 01278/2014 REG.RIC. 23 di 24 https://94.86.40.196/cdsavvocati/ucmProxy introducendo il divieto di compensazione tra attività ambulatoriali e attività di ricovero, ponendo così nel nulla anche gli accordi intervenuti sul punto con le associazioni di categoria. In disparte la carenza di interesse a questa censura, dal momento che la stessa struttura ricorrente eroga servizi ambulatoriali, è tuttavia dirimente il fatto che il settore ambulatoriale non è stato interessato dal programma di revisione ospedaliera, trattandosi di ambiti distinti.. Contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente inoltre il divieto di compensazione tra i budget per attività di ricovero e ambulatoriali era già previsto dalla DGR n. 83-7673 del 21.5.2014, per cui la delibera gravata si limita solo a riconfermare detto criterio, che trova la propria ratio nella necessaria correlazione tra il fabbisogno preventivamente rilevato e l’impegno di spesa assunto per ogni tipologia di servizio. 6. Per tutto quanto esposto, l’eccezione di improcedibilità appare fondata e meritevole di accoglimento relativamente all’impugnazione delle delibere n. 1-600 del 19 novembre 2014, 19 gennaio 2015 n. 22-916 e n. 1-924 del 23.1.2015. Va invece respinto il ricorso n. 1278/2014 per quanto attiene l’impugnazione della delibera n. 46-233 del 4.8.2014. 8. L’esito del giudizio e la complessità delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi e sui motivi aggiunti in oggetto, previa loro riunione, respinge il ricorso principale n. 1278/2014; dichiara improcedibili i motivi aggiunti sul ricorso n. 1278/2014 e il ricorso n. 142/2015 e i relativi motivi aggiunti. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 18/12/2015 13:10 N. 01278/2014 REG.RIC. 24 di 24 https://94.86.40.196/cdsavvocati/ucmProxy Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2015 e del giorno 19 novembre 2015, con l'intervento dei magistrati: Lanfranco Balucani, Presidente Silvana Bini, Consigliere, Estensore Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 18/12/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 18/12/2015 13:10