(RM) DE CAROLIS Membro designato dalla Banca d`Italia

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(RM) DE CAROLIS Membro designato dalla Banca d`Italia
Decisione N. 1696 del 06 marzo 2015
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA
Presidente
(RM) DE CAROLIS
Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRENA
Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) OLIVIERI
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(RM) FERRO LUZZI
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore FERRO LUZZI FEDERICO
Nella seduta del 11/12/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
Fatto
La società ricorrente afferma di essere titolare di una carta di pagamento emessa dalla
resistente e abbinata ad uno specifico automezzo di proprietà della società ricorrente.
Nel mese di novembre e dicembre del 2013, l’odierna resistente emetteva n.4 Fatture di
pagamento in cui venivano addebitati taluni rifornimenti di carburante mai effettuati dalla
ricorrente.
Nello specifico:
in relazione alla fattura n.30037461 del 18.11.2013, di cui per errore veniva
effettuato l’integrale pagamento, non sono mai stati effettuati tutti i rifornimenti addebitati e
pertanto chiede l’emissione di una nota di credito pari ad Euro 3.269,67 (2680.06+589.61);
in relazione alla fattura n. 30083786 del 30.11.2013, chiede lo storno dalla suddetta
fattura dell’importo pari ad Euro 6.658,06 (5457.43 +1200.63);
in relazione alla fattura n. 3013866 del 17.12.2013, chiede lo storno dell’importo pari
ad Euro 7.536,66 (6177.59+1359.07);
in relazione alla fattura n. 30183994 del 31.12.2013, chiede lo storno di Euro 536.82
(440.02+96.80).
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Sulla base dei calcoli operati, la ricorrente medesima risulterebbe allora debitrice solo
della somma di Euro 361.59 per le operazioni di rifornimento realmente effettuate e,
pertanto, provvedeva al pagamento della somma anzidetta mediante bonifico bancario.
In effetti, dai controlli effettuati tramite rilevamento satellitare installato sull’automezzo cui
la carta è associata, emerge che i rifornimenti di carburante contestati sono avvenuti in
luoghi diversi dal percorso stradale effettuato dall’automezzo. Non solo. Dalla lettura delle
fatture risulta che alcuni rifornimenti sono stati effettuati con il servizio Iper-self, servizio
non connesso alla carta di pagamento in questione ove tale circostanza evidenzia
l’erroneità degli addebiti oggetto di contestazione.
In conseguenza di quanto evidenziato, parte ricorrente chiede l’annullamento e/o rettifica
degli importi addebitati.
L’intermediario, regolarmente costituitosi, afferma che la carta intestata alla società
ricorrente è finalizzata al rifornimento di beni e servizi degli autoveicoli di proprietà della
società cliente e che, al momento della stipula contrattuale, la società ricorrente ha
esplicitamente richiesto l’attivazione della modalità “Iperself/Outdoor” (è stato infatti
barrato con “flag” il campo “Abilitazione su Pos esterni non presidiati”), modalità, della
quale la società si è avvalsa più volte effettuando transazioni non contestate e che
consente al titolare l’utilizzazione della carta senza la presenza fisica del gestore per
l’effettuazione della transazione.
La prima delle suddette fatture (n.30037461 del 18.11.2013) veniva regolarmente pagata
dall’istante, mentre le altre tre rimanevano insolute (due totalmente ed una parzialmente).
In data 23.12.2013, ad oltre un mese dall’invio della prima fattura, la ricorrente trasmetteva
una richiesta di blocco della carta, non motivata né seguita da copia della denuncia di
smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato della carta, in violazione
di quanto previsto dall’art.16 del contratto e solo in data 21.02.2014, dopo quasi due mesi,
la ricorrente disconosceva formalmente le operazioni fatturate ipotizzando un utilizzo
abusivo della carta.
Fatto è che tutte le operazioni sono state compiute utilizzando la carta e il PIN e nei limiti
di spesa concordati. Pertanto non vi è stata alcuna anomalia operativa che potesse
allertare l’odierna resistente su un eventuale utilizzo non autorizzato della carta in
questione.
Non può poi non essere rilevato che i tabulati prodotti dalla ricorrente contenenti l’asserita
posizione del veicolo sono privi di valore probatorio e comunque irrilevanti atteso che la
carta è utilizzabile da vario personale preposto dal titolare. Difatti la richiesta di inserire
sulla carta il dato relativo alla targa del mezzo ha “l’unica funzione di facilitare la gestione
amministrativa e contabile della carta da parte del Titolare nel suo esclusivo interesse”
(art.5 comma 3 Condizioni Generali del Contratto). In base al contratto sottoscritto dalla
ricorrente, non vi è dunque a carico del gestore alcun obbligo di controllo della targa
dell’automezzo che si presenta presso il punto vendita né di identificazione
dell’utilizzatore.
Non priva di rilievo, inoltre, la circostanza che l’odierna resistente ha messo a disposizione
il servizio SMS ALERT, non attivato dalla ricorrente.
La resistente, in ragione di quanto evidenziato, chiede che il Collegio respinga il ricorso
per i motivi suesposti e, in subordine, la convenuta chiede una riduzione dell’eventuale
rimborso ai sensi dell’art.1227 c.c.
Diritto
Evidenzia in via preliminare il Collegio che (i) ai sensi del contratto perfezionatosi tra le
parti (art.5 comma 3 delle Condizioni Generali) la richiesta di inserire sulla carta il dato
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relativo alla targa del mezzo ha “l’unica funzione di facilitare la gestione amministrativa e
contabile delle carte da parte del Titolare nel suo esclusivo interesse”; e che (ii) l’utilizzo
della carta in modalità Iperself/Outdoor, che dovrebbe confermare – secondo parte
ricorrente – l’utilizzo illegittimo della suddetta carta, è invece uno dei modi negozialmente
convenuti di impiego proprio del mezzo di pagamento.
Venendo ora all’utilizzo (assuntamente) illegittimo della carta da parte di terzi non
autorizzati, più volte questo Collegio si è espresso nel senso di ritenere che assumano
rilievo, ai fini della decisione, gli obblighi posti a carico dell’intermediario dalle disposizioni
di legge, e in particolare quello previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a), d.lgs. 11/2010, di
“assicurare che i dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo di uno strumento di
pagamento non siano accessibili a soggetti diversi dall’utilizzatore legittimato ad usare lo
strumento medesimo, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest’ultimo ai sensi dell’articolo
7” e, in questa ottica, stigmatizzando la mancata predisposizione del sistema di allarme
tramite sms (c.d. SMS ALERT), che consente al cliente di avvedersi tempestivamente
dell’uso non autorizzato del bancomat fin dalle prime operazioni.
Nella fattispecie in esame, è il Cliente che sebbene informato della possibilità di attivare
tale servizio lo rifiuta assumendosene il relativo rischio. È indubbio, infatti, che qualora
parte ricorrente avesse attivato il servizio di SMS ALERT propostole da parte resistente
ma mai attivato, ben avrebbe potuto contestare immediatamente la prima fattura del 18
novembre 2013, con relativo blocco della carta, allora limitando il numero delle operazioni
a quelle ivi riportate (euro 3.269,67) mentre – in assenza del ricordato presidio di
sicurezza – il titolare della carta procede al blocco soltanto in data 23 dicembre 2013 e
dopo la ricezione di ben tre fatture poi oggetto di contestazione.
In senso uguale e contrario è evidente che anche qualora avesse attivato il servizio di
SMA Alert, parte ricorrente avrebbe potuto contestare l’utilizzo illegittimo della carta
soltanto dopo il primo: quello, appunto, di cui alla fattura del 18 novembre 2013.
Ritiene conclusivamente il Collegio che gli acquisti disconosciuti e relativi alla prima fattura
in contestazione (quella del 18.11.2013), debbano essere rimborsati a parte ricorrente in
quanto non sono da rilevarsi comportamenti di colpa grave in capo a quest’ultima mentre
quelli successivi non debbano essere rimborsati e proprio in quanto la mancata attivazione
del presidio di SMA ALERT costituisce chiara ipotesi di cui all’art. 1227, comma 2, cod.
civ.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso limitatamente agli addebiti disconosciuti relativi alla
fattura del 18.11.2013.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda
alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle
spese della procedura e alla ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso
della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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