REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

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REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
Sezione V
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di pace avv. Renato Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 75223 del Ruolo generale affari contenziosi dell’anno 2004
promossa da
D.M., B.S. e B.D.D., elettivamente domiciliati in Roma, via Duilio n. 13, presso lo studio dell’avv.
Massimiliano Dona, che li rappresenta e difende come da procura a margine dell’atto di citazione
attori
contro
HOTEL dei TRULLI, in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore
convenuto
Avente ad oggetto: risarcimento danni.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 22 ottobre 2004, gli attori convenivano in giudizio l’Hotel dei Trulli, per
farne accertare e dichiarare l’inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto di albergo stipulato a
distanza e l’illegittimo addebito dell’ultima notte e per ottenerne la condanna al risarcimento del danno sia
patrimoniale che non patrimoniale, quantificato nella misura di euro 500,00 per ciascun attore, ed al
pagamento – in favore di D. M. – della somma di euro 460,00, oltre interessi, a titolo di ripetizione di indebito
oggettivo ex art. 2033 c.c..
Esponevano in particolare gli istanti che, prenotate tramite comunicazione via fax due camere doppie in
regime di mezza pensione per il week end di Pasqua, 3 notti, dal 9 all’11 aprile 2004, presso l’Hotel dei Trulli
di Alberobello (BA), presentato sul relativo sito internet come struttura “unica al mondo per le caratteristiche
dimore storiche “a trullo”, categoria 5 stelle, sin dall’arrivo – concordemente anticipato al giorno 8 aprile 2004
– avevano constatato che l’esercizio riprendeva l’attività proprio in quel giorno (dopo la lunga chiusura per la
stagione invernale), che le camere erano pervase da umidità, tanto da costringere gli ospiti ad acquistare un
areatore per riscaldare l’ambiente e rendervi sopportabile la permanenza nelle ore notturne, che il servizio di
ristorante metteva a disposizione poche pietanze, non lasciando possibilità di scelta, e che spesso i cibi e le
bevande si esaurivano senza consentire ai clienti di completare i pasti; per il giorno di Pasqua, infine, il D.M.
aveva richiesto il servizio in camera per la prima colazione, ma il servizio, nonostante la conferma
dell’ordinazione, non era stato eseguito.
Quest’ultimo episodio aveva determinato gli attori a lasciare l’albergo anticipatamente nella prima mattinata
del giorno 11 aprile 2004 (lunedì dell’Angelo), dopo aver pagato l’importo di euro 1.057,00 ed aver ottenuto
di non vedersi addebitato il costo dell’ultima notte, alla quale avevano rinunciato preferendo cercare diversa
sistemazione piuttosto che restare nella struttura che aveva presentato tanti disservizi.
Qualche giorno dopo il rientro dalla vacanza, il D.M. aveva appreso dall’American Express che l’Hotel dei
Trulli aveva richiesto un pagamento supplementare di euro 460,00; pagamento, in un primo momento
bloccato dall’attore ed al quale il predetto istituto aveva poi dato corso dopo che gli era pervenuta dall’Hotel
dei Trulli una ricevuta fiscale del \12 aprile 2004 per il corrispondente indicato importo, con un cedolino
recante la data dell’11 aprile 2004 non sottoscritto dal D.M. che, unitamente agli altri istanti, aveva trascorso
la notte dell’11 aprile aliunde, precisamente presso la Masseria Torricella di Castellana Grotte.
Resisteva alla domanda l’Hotel dei Trulli con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15 dicembre
2004, nella quale eccepiva preliminarmente la mancanza di accessorietà tra la domanda del D.M. intesa alla
ripetizione dell’indebito e quella proposta dai litisconsorti (D.M. compreso) per ottenere – previo
accertamento dell’inadempimento – il risarcimento del danno, conseguentemente eccependo la mancanza di
connessione tra le due cause e le due domande prospettate in citazione e di qui – in ordine alla seconda
domanda – l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Roma in favore della competenza territoriale di
Putignano.
Nel merito, il convenuto Hotel dei Trulli deduceva che gli attori avevano liberamente scelto, con iniziativa del
tutto unilaterale, di lasciare anticipatamente l’albergo, senza che fosse intervenuto alcun accordo – scritto o
verbale – modificativo dell’originario contratto con il quale le parti avevano stabilito la durata della
permanenza fino alla notte dell’11 aprile 2004 e sosteneva di aver legittimamente emesso la ricevuta fiscale
del 12 aprile 2004 relativa al pagamento della residua parte dell’importo contrattualmente stabilito.
Quanto alla domanda relativa al risarcimento, il convenuto ne deduceva l’infondatezza, sostenendo di non
essere incorso in alcun inadempimento, posto che, poiché il contratto prevedeva che la permanenza avesse
inizio il giorno 9 aprile 2004, nessuna obbligazione aveva assunto l’Hotel dei Trulli per il giorno 8 aprile 2004,
soltanto al quale si riferivano le lamentele degli attori; questi non avevano infatti mosso alcuna contestazione
per le giornate del 9 e del 10 aprile e non avevano provato l’episodio relativo alla richiesta di servizio in
camera della prima colazione per il giorno 11 aprile. 2004.
Nel corso dell’istruttoria – espletata in assenza di parte convenuta, che non svolgeva alcuna attività dopo la
costituzione in giudizio e che non compariva nemmeno alle udienze, rendendo così impraticabile il tentativo
di conciliazione per il quale questo giudice aveva fissato apposita udienza – veniva interrogato liberamente
sui fatti di causa l’attore D.M. ed ascoltato un teste.
La causa era quindi trattenuta in decisione all’udienza del 30 maggio 2005 sulle conclusioni precisate dagli
istanti con espresso richiamo di quelle formulate nell’atto di citazione ed illustrate da note difensive
autorizzate.
Motivi della decisione
Deve essere innanzitutto rilevato che non ha fondamento l’eccezione di incompetenza territoriale del Giudice
di pace di Roma sollevata dal convenuto Hotel dei Trulli sul presupposto che, ricorrendo una situazione di
litisconsorzio facoltativo, difetterebbe la necessaria accessorietà tra la domanda di ripetizione di indebito
proposta dal solo D.M. e quella di risarcimento proposta dallo stesso D.M. e dagli altri attori, posto che la
prima avrebbe un titolo diverso dalla seconda, con la conseguenza che competente per territorio a decidere
sulla domanda di risarcimento sarebbe il Giudice di pace di Putignano.
Va in contrario ritenuta sia la sussistenza della connessione tra le due domande, essendo alle stesse
comune il previo accertamento del contenuto e della durata del contratto intercorso, sia la competenza di
questo giudice, vertendo entrambe le domande in materia di rapporti tra produttore e consumatore, in
relazione ai quali l’art. 1469-bis c.c., terzo comma, prevede espressamente che “Si presumono vessatorie
fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di: ….19) stabilire come sede del foro
competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; …
“. La riportata disposizione, cui la Corte regolatrice ha attribuito il “prioritario significato di fissare nella sede
del consumatore un criterio di collegamento esclusivo, che si sostituisce a quelli già previsti dal codice di
procedura” (Cass., Sezioni unite civili, ord. 5 giugno – 1 ottobre 2003, n. 14669), indica indubitabilmente – in
difetto di prova che consenta di ritenere superata la presunzione di vessatorietà – la competenza del Giudice
di pace di Roma, città di residenza degli istanti. Alla stessa conclusione si giunge ove si consideri che il
contratto in controversia è stato definito per corrispondenza e che l’art. 12 del decreto legislativo 15 gennaio
1992, n. 50 stabilisce, per le controversie relative, che “la competenza territoriale inderogabile è del giudice
del luogo di residenza o di domicilio del consumatore”.
Nel corso dell’istruttoria, l’attore D.M., interrogato liberamente sui fatti di causa, li ha sostanzialmente
confermati, precisando che l’anticipazione dell’arrivo al giorno 8 aprile rispetto a quello inizialmente pattuito
per il giorno successivo era stata concordata per telefono. Il D.M. ha tra l’altro dichiarato: “Giunti sul posto ci
siamo subito resi conto che l’esercizio era stato riaperto dopo la chiusura invernale proprio il giorno
8/4/2004. Ed infatti il riscaldamento era stato appena riattivato e le stanze erano fredde e umide, mancava
personale di servizio e c’erano in funzione alcuni addetti alle riparazioni e alla tinteggiatura dei trulli.
Ricordo in particolare che il giorno 9/4/2004, quando mia moglie ha aperto la finestra, la persiana in ferro ha
ceduto rimanendo attaccata per un solo cardine. Anche il vitto era del tutto limitato (praticamente un solo
primo e soltanto acqua minerale e vino, senza possibilità di avere altre bevande: in un’occasione, in
particolare, abbiamo avuto una bottiglietta di coca cola che il cameriere addetto al nostro tavolo ha ottenuto
da una comitiva di turisti stranieri arrivata dopo di noi”.
La teste A. D. ha riferito: “le camere si presentavano molto fredde ed umide tanto che fummo costretti ad
acquistare una stufa, anche in considerazione del fatto che alle nostre rimostranze il personale dell’albergo
si limitava a fornire una scatoletta con dell’acqua e del sale. Inoltre vi era una finestra rotta che veniva
saldata su nostra sollecitazione (…). Il ristorante offriva un menu fisso, con un solo primo ed un solo
secondo, senza la possibilità della scelta che ci si aspetta da un albergo a 5 stelle. Una sera, chiedemmo
una coca-cola, ma non vi era disponibilità di bibite e il cameriere andò a richiederla all’autista del pullman di
turisti che la forniva prendendola dal frigo-bar dell’autobus. (…) Ricordo che la sera prima di Pasqua
chiedemmo che ci fosse servita la colazione in camera, ma non solo non veniva fornita (si erano dimenticati)
ma su nostra sollecitazione ci fu risposto che si erano bruciati i biscotti”.
Alla luce delle richiamate risultanze istruttorie, devono ritenersi provate deduzioni degli istanti circa
l’insufficienza e la del tutto inadeguata qualità dei servizi offerti dal convenuto Hotel dei Trulli. E ciò,
soprattutto ove si consideri che – come risulta dalle indicazioni esposte sul relativo sito internet e dalle
stesse ricevute fiscali, le une e le altre prodotte in giudizio da parte attrice – la struttura alberghiera è
classificata a 5 stelle, cosicché gli attori avrebbero avuto diritto ad un trattamento e ad una permanenza ben
più confortevoli. Né vale in contrario l’obiezione formulata da parte convenuta, secondo cui l’impegno
contrattualmente assunto decorreva soltanto dal giorno 9 aprile 2004, posto da un lato che, accogliendo i
clienti il giorno 8 aprile, l’Hotel dei Trulli ha implicitamente accettato l’anticipazione della loro permanenza e
la conseguente modifica sul punto del contratto e considerato dall’atro lato che il disservizio non si è
manifestato soltanto nel giorno di arrivo, ma è continuato nei giorni successivi.
Circa le conseguenze dell’accertato inadempimento, va escluso qualsiasi riconoscimento a titolo di danno
patrimoniale, non potendo ritenersi che ne costituisca una voce l’esborso della somma di euro 59,00
sostenuto per il documentato acquisto di un aeratore, rimasto pur sempre nella disponibilità degli attori, e
non potendo ritenersi imputabile all’albergo convenuto – secondo quanto sarà più avanti precisato – il
pernottamento in altra struttura ricettiva nella notte del giorno 11 aprile 2004.
Va invece riconosciuto – sulla base di un ormai prevalente orientamento giurisprudenziale – il risarcimento
del danno non patrimoniale derivato agli istanti dall’inadempimento e consistente nello stress e nel minor
godimento della permanenza in albergo ed in definitiva della vacanza; danno, a ristoro del quale può essere
equitativamente liquidata a ciascun attore la somma attualizzata di euro 200,00 oltre interessi legali dalla
domanda al soddisfo.
Non può essere invece accolta la domanda di ripetizione di indebito proposta da D.M. al fine di ottenere la
restituzione della somma di euro 460,00 addebitatagli in un secondo momento dall’Hotel dei Trulli per il
pernottamento dell’11 aprile 2004, quando gli istanti avevano ormai lasciato l’albergo.
L’attore sostiene di aver lasciato in anticipo l’Hotel dei Trulli – con le altre persone che lo accompagnavano
nella vacanza – non ritenendo più sostenibile la permanenza in quella struttura, dimostratasi assolutamente
inadeguata alla stessa classificazione alberghiera, ed aggiunge di aver ottenuto – dalla persona addetta al
ricevimento: “una ragazza di cui non conosco il nome alla quale abbiamo saldato il conto fino a tutta la sera
prima” – di non vedersi addebitata l’ultima notte prenotata.
Il convenuto obietta che nessun accordo, scritto o verbale, è intervenuto tra le parti a modifica del contratto
iniziale che prevedeva la presenza dei clienti fino al 12 aprile 2004.
Osserva in proposito il giudicante che la circostanza che al momento di lasciare l’Hotel dei Trulli sia stata
emessa la ricevuta fiscale per l’importo relativo a tutta la notte precedente non vale a provare che ciò sia
avvenuto a ragione della dedotta pattuizione modificativa del contratto originario, ben potendo, il rilascio
della detta ricevuta, rappresentare – come sostiene parte convenuta – non altro che un adempimento
previsto dalla legge, che fa obbligo di quietanzare il pagamento ricevuto. Così pure non dimostra che la fine
anticipata dalla permanenza nell’Hotel dei Trulli sia avvenuta consensualmente il richiamo del convenuto alle
“vigorose” rimostranze dell’attore; richiamo che il D.M. considera significativo del contestato accordo
modificativo e che l’Hotel dei Trulli, contestando in comparsa di risposta che sia intervenuto in proposito
alcun accodo, associa alle “sue (dell’attore, n.d.e.) unilaterali pretese di non pagare il conto dell’ultima notte”
precisando che “l’albergatore, al solo fine di non creare ulteriore scompiglio e disagio nell’albergo, rilasciava,
momentaneamente, la ricevuta fiscale relativa alla sola parte del corrispettivo effettivamente pagata per
l’importo di 1.057,00, così come per legge”.
Nella descritta situazione, non avendo parte attrice provato altrimenti il dedotto accordo (“Non ero presente
al momento del pagamento del conto”, ha dichiarato la teste A.D. richiesta di chiarimenti in proposito) né
chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento, non resta che respingere la domanda in esame,
evidenziano che non vale al suo accoglimento nemmeno la disposizione di cui all’ultimo comma dell’art. 3
della Raccolta provinciale degli usi di Milano richiamata dall’attore nelle note conclusive in relazione all’art.
1374 c.c., inapplicabile a ragione del diverso ambito territoriale di riferimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, previo adeguamento
degli importi esposti a titolo di diritti ed onorari nella nota spese depositata a quelli previsti per lo scaglione in
cui è compreso il valore della causa determinato ai sensi dell’art. 6, comma 1, della vigente tariffa forense.
P.Q.M.
Il Giudice di pace di Roma, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, condanna l’Hotel dei
Trulli, in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore degli attori, della
complessiva somma di euro 600,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.Condanna altresì il
predetto convenuto al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 573,75, di cui euro
320,00 per diritti, euro 190,00 per onorari ed euro 63,75 per rimborso spese generali ex art. 14 tariffa
forense, oltre contributo CNPAF ed IVA.
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Roma il 25 giugno 2005.
Il Giudice di Pace
Avv. Renato Milano