Statuto DELL`ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

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Statuto DELL`ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
Statuto DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA "UNIONBIRRAI"
Denominazione - Sede e Scopo
Art. 1 - E' costituita l'Associazione: "Unionbirrai"
Art. 2 - Essa ha sede in Milano, via Celoria o successivamente in altro luogo che il
Consiglio Direttivo potrà deliberare.
Art.3 - L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue finalità scientifiche, culturali e di
tutela, allo scopo di favorire l'educazione permanente degli associati e la loro qualificazione
sia professionale che culturale con congressi, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni,
audiovisivi, ecc. nel settore birrario sia a livello nazionale e locale che internazionale. Si
propone inoltre di promuovere iniziative che possano favorire e tutelare la considerazione
pubblica della birra artigianale e le sue problematiche, intervenendo, quando necessario,
presso gli enti preposti. L'associazione può svolgere marginalmente attività di tipo
commerciale, ancorché legate ai suoi fini istituzionali (ad es. organizzazione di feste della
birra, partecipazione a manifestazioni gastronomiche, gestione di fiere ed esposizioni a
carattere commerciale, organizzazioni di viaggi e soggiorni turistici, ecc.).
Art.4 - Le finalità principali dell'Associazione sono le seguenti:
1. Arricchire le conoscenze dell'associato professionale al fine di accrescerne le
capacità e porlo nella condizione di migliorare sempre di più la qualità del suo
lavoro; arricchire le conoscenze dell'associato non professionale al fine di accrescere
le sue conoscenze tecniche, culturali e degustative legate alla birra artigianale e di
qualità;
1. Sviluppare le condizioni culturali operative necessarie allo sviluppo di una scuola
italiana in campo birrario;
1. Offrire un aggiornamento permanente attraverso congressi, corsi monografici,
convegni, seminari, pubblicazioni e distribuzione di testi scientifici italiani e stranieri;
1. Fornire agli associati le informazioni più aggiornate nel campo della produzione della
birra.
1. Adoperarsi per la qualificazione della professione birraria e del ruolo del birraio nella
società;
1. Offrire ai professionisti associati i mezzi necessari a risolvere i sempre più numerosi
problemi legali, fiscali, organizzativi ed amministrativi che accompagnano l'esercizio
della professione;
1. Stimolare i contatti scientifici e culturali tra birrai e gli operatori italiani nonché, tra
questi e quelli di altri paesi.
1. Promuovere o appoggiare qualunque iniziativa possa contribuire al miglioramento
della qualità del prodotto birra;
1. Sensibilizzare ed intervenire presso gli organi competenti per discutere delle
problematiche relative alla produzione, mescita e vendita di birra artigianale;
1. Informare, sensibilizzare e collaborare con i proprietari di locali birrari e con gli altri
professionisti del settore su come il prodotto non pastorizzato debba essere
trattato;
1. Creare una base contrattuale allargata e solida per gli acquisti di materie prime, di
apparecchiature e di tutto ciò che è normalmente correlato all'attività birraria.
Patrimonio, Esercizi Sociali e Quote
Art. 5 - Il patrimonio è costituito:
1. Dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
1. Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
1. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
1. Dalle quote sociali;
1. Dall'utile derivante da organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
1. Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Art.6 - L'esercizio chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di
ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello
preventivo del successivo esercizio che dovrà essere approvato dall'assemblea.
Art.7 - E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art.8 - E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.9 - Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti
a causa di morte. Quote e contributi non sono inoltre rivalutabili.
Soci
Art.10 - Sono associati professionali (“birrai”), tutti i rappresentanti delle società che:
1. Producano al 100% birra non pastorizzata e rispettino i requisiti richiesti
dall'allegato A. Tali requisiti possono essere variati dal Consiglio Direttivo.
1. Non abbiano partecipazioni di controllo in aziende già associate a "UNIONBIRRAI".
1. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Sono associati non professionali “operatori” tutti i rappresentanti di società che:
si occupino di birra artigianale italiana dal punto di vista distributivo e di mescita e/o
vendita sia all'ingrosso che al minuto e rispettino i requisiti dell'allegato A.
Sono associati non professionali tutti coloro che sono interessati all'attività
dell'Associazione ed alla diffusione della cultura della birra artigianale e di qualità. Possono
divenire membri onorari tutti coloro che si sono particolarmente distinti per l'attività
scientifica o culturale nel settore birrario od hanno contribuito in maniera meritoria nei
confronti dell'associazione. I membri onorari non pagano quote associative o di
partecipazione non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive. I membri
onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta di qualunque associato
Art.11 - Le domande di ammissione dei nuovi membri devono essere indirizzate al
Presidente ed approvate dal Consiglio Direttivo. La quota associativa dovuta dai membri
sarà determinata al termine di ogni anno sociale dal Consiglio Direttivo sulla base del
consuntivo approvato. Sarà facoltà del Consiglio Direttivo determinare tale quota in misura
differenziata per le singole categorie di membri in base ai criteri che l'assemblea stessa
intenderà adottare.
Art. 12 - La quota associativa dovrà essere versata in un'unica soluzione all'atto
dell'entrata dell'associazione ed entro 30 giorni dall'inizio dell'anno solare.
Art. 13 - La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità ed indegnità: La
morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea
dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. L'associato escluso, o che abbia perso i
requisiti di socio, non ha diritto al rimborso dei contributi versati né all'abbuono di quelli
dovuti per l'esercizio in corso. E' facoltà del Consiglio Direttivo procedere alla sospensione
temporanea, o all'esclusione di un socio che sia sottoposto a procedimenti giudiziari, o che
stia svolgendo attività che possano recare danno all'associazione o che siano in contrasto
con quanto stabilito dal presente statuto. Le stesse modalità possono essere applicate ai
soci professionali birrai che non soddisfino più i requisiti dell'allegato A.
Amministrazione
Art.14 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, di seguito definito
Consiglio, composto da quattro a otto membri eletti dall'assemblea dei soci. Il 50% dei
membri del consiglio dovrà essere rappresentato da associati non professionali. In caso di
dimissioni, perdita del requisito di socio o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima
riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea
annuale. Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio, salvo il rimborso delle spese
documentate sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni.
Art.15 - Il Consiglio elegge tra i suoi componenti due Vicepresidenti,di cui almeno uno
“professionale”. Il Consiglio elegge o nomina il Presidente ed il Tesoriere anche scegliendo
soggetti esterni all'Associazione. E' facoltà del Consiglio nominare con voto a maggioranza,
anche in forma temporanea, soci o rappresentanti di altre associazioni o singole persone,
non aventi diritto al voto, ma che possano partecipare alle riunioni o rappresentare
l'associazione in particolari circostanze.
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Art.16 - I Consiglieri durano in carica quattro anni.
Art.17 - Il Consiglio è convocato con qualsiasi mezzo di comunicazione, purché con
preavviso di almeno otto giorni, dal Presidente o quando ne facciano richiesta almeno tre
consiglieri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed
al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni
occorre la presenza effettiva, anche in teleconferenza, dei membri del Consiglio ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Presiede il Consiglio il Presidente o, in sua
assenza il Vicepresidente o, in assenza del Vicepresidente, dal consigliere che verrà eletto
fra i presenti.
Art.18 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell'associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione di un eventuale
regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per gli
associati.
Art.19 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente
l'Associazione nei confronti dei terzi e, in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati
dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio,
salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente, in solido con il Consiglio
Direttivo, risponde a tutti gli effetti di Legge degli atti che implicano la responsabilità
nell'ambito associativo e dei rapporti esterni della Società.
Assemblee
Art.20 - L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. I soci sono convocati dal
Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale mediante comunicazione scritta o e-mail diretta a ciascun socio e
mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente
l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'assemblea deve essere anche convocata dal Consiglio su domanda motivata e firmata da
almeno un decimo dei soci.
Art.21 - L'assemblea ordinaria delibera su bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e
direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e su
tutto quant'altro a lei demandato dalla legge, dallo Statuto o dallo stesso Consiglio
Direttivo, l'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo
scioglimento dell'Associazione.
Art.22 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento
della quota annua di associazione. Ai fini del diritto di voto vige il principio del voto singolo
di cui all'art. 2532 C.C..
Art.23 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal
Vicepresidente o da un membro del Consiglio Direttivo, in loro mancanza l'assemblea
nomina il proprio Presidente. Il Presidente nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due
Scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento
all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente
e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.
Art.24 - L'assemblea ordinaria in prima convocazione e in seconda convocazione ha i
seguenti quorum:
In prima convocazione:
1. quorum costitutivo: 50% degli associati con diritto di voto;
1. quorum deliberativo: 51% degli aventi diritto di voto intervenuti.
In seconda convocazione:
1. quorum costitutivo: qualunque sia il numero degli intervenuti con diritto di voto;
1. quorum deliberativo: 51% degli aventi diritto al voto intervenuti.
1.
L'assemblea straordinaria in prima convocazione e in seconda convocazione ha i seguenti
quorum:
In prima convocazione:
1. quorum costitutivo: 75% degli associati con diritto di voto;
1. quorum deliberativo: 51% dei soci intervenuti con diritto di voto.
In seconda convocazione:
1. quorum costitutivo: qualunque sia il numero degli intervenuti con diritto di voto.
Tuttavia anche in seconda convocazione il quorum costitutivo è rappresentato dal
50% degli associati per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto
sociale;
1. quorum deliberativo: 51% degli aventi diritto al voto intervenuti.
Deleghe.
Un socio può delegare, in forma scritta, un altro socio al voto. Ogni socio può assumere un
massimo di due deleghe.(non più di tre voti a persona)
Collegio dei Revisori
Art.25 - La gestione dell'Associazione è controllata da un collegio dei revisori, costituito da
due membri - un associato professionale ed uno non professionale - eletti ogni tre anni
dall'Assemblea dei soci. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità
sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di
cassa e l''esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in
qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Scioglimento
Art.26 - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere richiesto da almeno due terzi dei
membri effettivi ed è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o
più liquidatori. Sia in prima che in seconda convocazione è richiesto il voto favorevoli del
75% degli associati. In caso di scioglimento i fondi eventualmente esistenti vengono
devoluti secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo e comunque con finalità scientifico
culturali.
Controversie
Art.27- Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi
organi, saranno sottoposte alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea,
essi
giudicheranno
ex
bono
et
aequo
senza
formalità
di
procedura.
Il loro lodo sarà inappellabile.
Bologna, 17/12/2010
ALLEGATO “A” ALLO STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE UNIONBIRRAI
AGGIORNATO AL MESE DI DICEMBRE 2010
Scopo dell’allegato “A” è definire le caratteristiche delle tipologie di associati ad Unionbirrai.
Associati Professionali “birrai”.
a) rappresentanti di aziende che producono sul territorio nazionale, ivi compresi Repubblica di San
Marino, Città del Vaticano e Canton Ticino.
b) che producono al 100% birra non pastorizzata.
c) che producono birra senza aggiunta di conservanti e coadiuvanti utili alla stabilizzazione del
prodotto
d) che non siano partecipate da altre aziende del settore che non rispondano alle caratteristiche
indicate nello Statuto ed in questo allegato.
Associati non Professionali “operatori”
a) sono rappresentanti di aziende operanti nel campo della birra artigianale italiana in qualità di
distributori e gestori di pubblici esercizi che abbiano fra le referenze birra prodotta da soci
Unionbirrai, consulenti tecnici, costruttori di impianti ed attrezzature per la produzione ed il
confezionamento.
Rappresentanti di aziende in possesso di un marchio di birra prodotta su impianti di terzi e senza
una licenza di produzione propria.