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REGOLAMENTO COMITATO DEL RISTORANTE DELL’I.U.E. (previsto agli Articoli 2-7, Titolo VI del contratto tra l’I.U.E. e la Gestione del Servizio Bar, del Ristorante Self-Service e del Ristorante a Tavola dell’I.U.E.). Art. 1 Il Comitato del Ristorante è composto da: - un rappresentante del personale docente (eletto) - due rappresentanti dei ricercatori (eletti) - due rappresentanti del personale amministrativo ( uno eletto e l’altro designato dal Comitato del personale) - un rappresentante del Servizio dell’Istituto responsabile della gestione (designato dal responsabile del Servizio). Art. 2 Il Comitato Ristorante è eletto per quattro anni (ad eccezione dei rappresentanti dei ricercatori, eletti per un anno). Art .3 Il Comitato, posto sotto la presidenza del membro più anziano, in occasione della sua prima riunione elegge il suo Presidente tra i suoi membri. Art. 4 Il Comitato ha il compito di: a)- Raccogliere informazioni ed eventuali petizioni e/o reclami da parte dell”utenza b)- Verificare e approvare il menù proposto dalla Gestione. c)- Eseguire accertamenti relativi a : - rispetto del menù temperature di stoccaggio delle derrate difetto di grammatura da farsi almeno su 10 campioni modalità di stoccaggio delle derrate date di scadenza dei prodotti controllo a vista delle derrate temperature dei banchi self-service pulizia degli ambienti d)- Proporre, se del caso, il blocco delle derrate. Nel caso in cui i membri del Comitato, di cui all’Art. 5, in qualsiasi reparto della mensa, riscontrino alimenti crudi, semilavorativi, cotti, che a loro giudizio non presentino all’esame a vista le condizioni contrattuali previste, informeranno immediatamente per iscritto il responsabile dell’istituto e l’alimento in questione verrà messo in cella frigorifera (se deperibile) o in magazzino e gli verrà applicato un cartellino, ad opera del Comitato, con la scrittura “ in attesa di accertamento”. I membri del Comitato riporteranno le informazioni riscontrate in un verbale circostanziato, in cui siano indicate la data e il tipo di infrazione presunta, che invieranno al responsabile dell’Istituto; è fatto divieto ai membri del Comitato di intervenire a qualsiasi titolo direttamente sul personale alle dipendenze della Gestione. Art. 5 Il Comitato designa due suoi membri per effettuare i controlli previsti nell’Art. 4 Titolo VI del Contratto. Art. 6 I membri del Comitato non possono subire alcun pregiudizio in conseguenza dell’ esercizio delle predette funzioni. Fatto a Firenze il 24 ottobre 1990. Marcello BUZZONETTI Segretario Generale