L`offerta economicamente più vantaggiosa
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L`offerta economicamente più vantaggiosa
www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati L’offerta economicamente più vantaggiosa Analisi teorica, giurisprudenza, sintesi operativa di Lino BELLAGAMBA Questo studio è soggetto a continuo aggiornamento, in relazione alla giurisprudenza e alle problematiche emergenti. Ultima sentenza citata: 12 febbraio 2015. 1/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati PARTE I L’offerta economicamente più vantaggiosa in direttiva e nel codice dei contratti (1). La giurisprudenza. 1 Tuttavia, viene già in questa prima parte riportato anche quel contenuto del regolamento attuativo che è di più marginale importanza, ovvero che richiede un’immediata trattazione congiunta con la disciplina codicistica. 2/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 1. L’equipollenza dei criteri di aggiudicazione: l’eccezione per «servizi specifici» e il caso dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura. La Direttiva 2014/24/UE. ■ È in contrasto con la direttiva comunitaria una normativa che, «ai fini dell'aggiudicazione degli appalti (…) mediante procedure di gara aperte o ristrette, imponga, in termini generali ed astratti, alle amministrazioni aggiudicatici di ricorrere unicamente al criterio del prezzo più basso» (Corte di Giustizia, 7 ottobre 2004, C-247/02). Questa pronuncia, fra tante, esprime il principio dell’equipollenza fra i due criteri di aggiudicazione, prezzo più basso ed offerta economicamente più vantaggiosa. «Nei contratti pubblici, (…) la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa» (D.Lgs. 163/2006, art. 81, comma 1). 3/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ Tuttavia, sono «fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici» (D.Lgs. 163/2006, art. 81, comma 1). Nello stesso senso si era già espressa la direttiva, che fa «salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla rimunerazione di servizi specifici» (Dir. 2004/18/CE, art. 53, paragrafo 1). □ La L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 59, comma 4 (legge finanziaria per l’anno 2000) così prevede: «Per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di qualità, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l’utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell’Istituto nazionale della nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni [oggi, art. 83 del D.Lgs. 163/2006: n.d.a.], attribuendo valore preminente all’elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti. (…)». □ Il D.P.C.M. 30 marzo 2001, «Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328», prevede: - che i «comuni procedono all’aggiudicazione dei servizi (…) sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa» (art. 4, comma 2); - la «selezione dei soggetti fornitori sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa» (art. 5, comma 2, lett. c)); - che i «comuni, nell'affidamento per la gestione dei servizi, utilizzano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa» (art. 6, comma 3). 4/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ Il d.P.R. 207/2010, art. 264, comma 1, lett. p), prevede – per i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria – solo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e non anche quello del prezzo più basso. La scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa come criterio di aggiudicazione esclusivo è riconfermata al successivo art. 266, comma 4, del d.P.R. 207/2010 medesimo: «Ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del codice, le offerte sono valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa». 5/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ Ora cfr., però, l’innovativo principio stabilito dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014: «Al fine di incoraggiare maggiormente l’orientamento alla qualità degli appalti pubblici, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di proibire o limitare il ricorso al solo criterio del prezzo o del costo per valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa qualora lo ritengano appropriato» (“considerando” n. 90, secondo comma). 6/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 2. La discrezionalità nella scelta del criterio di aggiudicazione. ■ La previsione normativa secondo cui le «stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di» aggiudicazione, «quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto» (D.Lgs. 163/2006, art. 81, comma 2), evidenzia come «nella scelta del criterio di aggiudicazione, l’Amministrazione disponga di ampia discrezionalità, nel rispetto dei limiti della logicità e della ragionevolezza» (Cons. Stato, V, 14 marzo 2007, n. 1246). 7/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 3. Il rapporto fra la scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la procedura ristretta. ■ Secondo il codice dei contratti, le «stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette (…) quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa» (D.Lgs. 163/2006, art. 55, comma 2). Ma la dovuta opzione preferenziale per la procedura ristretta non può avere quella precettività tale da essere sanzionata, in caso di inottemperanza, con l’invalidazione del procedimento. 8/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 4. L’estensione della problematica ai servizi dell’allegato II B ed ai contratti esclusi in generale, al contratto di tesoreria, alla concessione di servizio, ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore ad EUR 100.000, al cottimo di importo pari o superiore ad EUR 40.000. ■ La problematica di come applicare il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa si estende a tutti gli altri casi di affidamento del contratto non obbligatoriamente soggetti alla disciplina integrale del codice. La problematica in questione si estende, quindi, ai servizi dell’allegato II B ed ai «contratti esclusi» in generale, al contratto di tesoreria, alla concessione di servizio, ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore ad EUR 100.000 (e pari o superiore ad EUR 20.000), al cottimo di importo pari o superiore ad EUR 40.000 (sia per i lavori, sia per servizi e forniture). Anche alla luce degli interventi giurisprudenziali in materia, va conclusivamente affermato che si applicano i principi generali, oggettivamente connaturati al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto tale. 9/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 5. I concetti fondamentali: «criteri di valutazione», «ponderazione», trasparenza dell’iter motivazionale. ■ Nel codice dei contratti, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è disciplinato all’art. 83. I concetti fondamentali della materia sono tre. Il primo è quello di «criteri di valutazione» dell’offerta (D.Lgs. 163/2006, art. 83, commi 1 e 2). Si parla anche, più genericamente, di «criteri» (comma 4). Il codice menziona anche il termine di «elemento dell’offerta» (comma 5): esso però, per quanto si dirà, ha lo stesso significato di «criterio di valutazione». Il secondo concetto è quello di «ponderazione» (commi 2, 3 e 5). Si parla anche di «pesi» o «punteggi» (comma 4). Il terzo concetto è quello di “criterio motivazionale”, che però non è più testualmente menzionato nel codice dei contratti dopo il terzo decreto correttivo (D.Lgs. 152/2008). 10/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ 1) Il criterio di valutazione è l’oggetto della valutazione stessa, è il punto di incidenza di un apprezzamento (discrezionale) ovvero di un riscontro di tipo oggettivo, è ciò su cui – in relazione alle offerte presentate – viene dato un punteggio da parte della stazione appaltante al fine di conseguirsi una graduatoria finale fra i concorrenti. I «criteri di valutazione dell’offerta» sono indicati, «a titolo esemplificativo», al comma 1 dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. Medesima configurazione hanno gli eventuali «sub-criteri» di cui al primo periodo del comma 4 del D.Lgs. 163/2006. 11/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ 2) La ponderazione (o peso) esprime l’importanza quantitativa che al criterio di valutazione è assegnata dalla stazione appaltante. Medesima configurazione hanno i «sub-pesi» o «sub-punteggi» (le due espressioni sono equivalenti) di cui al primo periodo del comma 4 del D.Lgs. 163/2006. Il sub-peso esprime l’importanza quantitativa del sub-elemento che sia stato previsto. 12/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ 3) Dove il punteggio che si assegna all’offerta riguarda un «criterio di valutazione» di natura qualitativa, cioè un parametro suscettibile di apprezzamento discrezionale, occorre che sia controllabile la correttezza dei giudizi resi da chi è organo della stazione appaltante. La necessità di far trasparire la motivazione della valutazione discrezionale può e deve essere garantita attraverso due tecniche principali: a) quella della sub-ripartizione del criterio di valutazione in sotto-criteri, b) ovvero, quella della chiara evidenziazione dei c.d. “criteri motivazionali”. 13/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 6. La trasparenza dell’iter motivazionale: a) la sub-ripartizione del criterio di valutazione in sotto-criteri. ■ Uno dei due modi per tracciare l’iter motivazionale è quello per cui «il solo punteggio numerico può essere ritenuto una sufficiente motivazione (…) quando i criteri (…) di valutazione (…) siano estremamente dettagliati, e perciò idonei a rendere percepibile (e sindacabile) l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio» (T.A.R. Umbria, 30 aprile 2009, n. 199). Questa via è indicata nel codice dei contratti all’art. 83, comma 4, primo periodo: «Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri». □ Ipotizziamo, per esempio, che il «pregio tecnico» con peso pari a 60 sia stato ripartito in: a) «caratteristiche (…) funzionali», con sub-peso di 30; b) «caratteristiche ambientali», con sub-peso di 20; c) «caratteristiche estetiche», con sub-peso di 10. Una soluzione quale quella che sotto si evidenzia, che arriva fino a un terzo livello di dettaglio rispetto al «criterio di valutazione» primario, è idonea in modo irrefragabile a rendere più che trasparente l’iter motivazionale. a) caratteristiche funzionali: sub-elemento primario; sub-peso primario: 30; a1) sub-elemento secondario: - omissis - ; sub-peso secondario: 10; a1.1) sub-elemento terziario: - omissis - ; sub-peso terziario: 5; a1.2) sub-elemento terziario: - omissis - ; sub-peso terziario: 5; a2) sub-elemento secondario: - omissis - ; sub-peso secondario: 10; a2.1) sub-elemento terziario: - omissis - ; sub-peso terziario: 5; a2.2) sub-elemento terziario: - omissis - ; sub-peso terziario: 5; a3) sub-elemento secondario: - omissis - ; sub-peso secondario: 10; a3.1) sub-elemento terziario: - omissis - ; sub-peso terziario: 5; a3.2) sub-elemento terziario: - omissis - ; sub-peso terziario: 5; b) caratteristiche ambientali: sub-elemento primario; sub-peso primario: 20; b1) sub-elemento secondario: - omissis - ; sub-peso secondario: 10; b1.1) sub-elemento terziario: - omissis - ; sub-peso terziario: 5; b1.2) sub-elemento terziario: - omissis - ; sub-peso terziario: 5; b2) sub-elemento secondario: - omissis - ; sub-peso secondario: 10; b2.1) sub-elemento terziario: - omissis - ; sub-peso terziario: 5; b2.2) sub-elemento terziario: - omissis - ; sub-peso terziario: 5; c) caratteristiche estetiche: sub-elemento primario; sub-peso primario: 10; c1) sub-elemento secondario: - omissis - ; sub-peso secondario: 5; c2) sub-elemento secondario: - omissis - ; sub-peso secondario: 5. □ Appare pertanto insufficiente la scelta di uno schema più semplificato: infatti, si «osserva (…) che alla voce “Proposta di prodotti biologici” è prevista l'assegnazione di massimo 10 punti, senza alcuna indicazione dei criteri motivazionali che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare per graduare tale punteggio» (Autorità di Vigilanza, parere 18 aprile 2012, n. 60). Si vuol evidenziare, in definitiva, che un sub-peso pari a 10 punti consente ancora un non ristretto ambito di valutazione discrezionale alla commissione giudicatrice, per cui o 14/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati il sub-elemento va ancora suddiviso in due ulteriori sub-elementi con sub-peso di 5 per ognuno dei due, oppure si assegna almeno un criterio motivazionale (di cui infra per la nozione) al sub-elemento stesso cui rimane attribuito il sub-peso di 10 e basta. □ Rimane fermo il principio fondamentale che spetta alla disciplina di gara non solo la (necessaria) individuazione primaria dei criteri di valutazione, ma anche la loro specificazione in sotto-criteri. Occorre garantire, infatti, «tre condizioni molto specifiche», e cioè che: 1) non si vengano a modificare ex post «i criteri di aggiudicazione dell’appalto definiti nel capitolato d’oneri o nel bando di gara»; 2) non si prevedano ex post «elementi che, se fossero stati noti al momento della preparazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare la detta preparazione»; 3) ex post non si prevedano «elementi che possono avere un effetto discriminatorio nei confronti di uno dei concorrenti» (Corte di Giustizia, I, C-532/06, 24 gennaio 2008). □ Per evidenziare l’iter motivazionale, non basta articolare l’unico criterio di valutazione qualitativo in sotto-criteri e in sub-sottocriteri, se poi a questi ultimi non si assegnano i corrispondenti sub-sottopesi (Cons. Stato, III, 21 dicembre 2011, n. 6777). 15/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ In definititiva, pertanto, non affatto essere più condivisa quella giurisprudenza che considerava sufficiente la mera prefissazione dei «criteri di valutazione» principali, in quanto il punteggio dato sarebbe stato comunque sempre espressivo della motivazione della valutazione resa. Cfr., per esempio, per tale non condivisibile orientamento, la seguente pronuncia: «secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza l'attribuzione di un punteggio numerico quale espressione di un giudizio formulato in modo sintetico, è di per sé sufficiente ad integrare l’obbligo di motivazione. Al riguardo la giurisprudenza afferma, infatti: - che “in una procedura selettiva è sufficiente l'attribuzione di un punteggio numerico, essendo il voto una formula sintetica ma eloquente capace di rappresentare in pieno la valutazione compiuta dall'organo di giudizio e ciò anche dopo l'avvento della l. 7 agosto 1990 n. 241 …” (C. Stato, sez. IV, 23.9.1999, n. 1487); - e che “ … l'attribuzione di un voto numerico esprime in maniera adeguata la valutazione della commissione … (…) …”; sicchè “non è necessario che l'attribuzione del voto sia assistita da una motivazione che spieghi le ragioni che hanno indotto la commissione a formulare il giudizio espresso dal voto” (C. Stato, sez. V, 20.3.2000, n. 1504)» (T.A.R. Lazio, Roma, II, 20 aprile 2009, n. 3981). 16/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 7. La trasparenza dell’iter motivazionale: b) l’alternativa evidenziazione dei “criteri motivazionali” in sede di disciplina di gara. Il problema finale: i criteri motivazionali o il criterio motivazionale, in relazione a un singolo elemento di valutazione? ■ L’altro dei due modi per consentire il controllo a posteriori della giustezza dei punteggi dati sui criteri di valutazione di natura tecnico-qualitativa è quello di evidenziare chiaramente, nella disciplina di gara, il c.d. “criterio motivazionale”. Ad esempio, si consideri che il criterio (o sub-criterio) di valutazione sia dato dal «pregio tecnico», con peso (ovvero con sub-peso) pari a 10. Nell’esempio, il criterio motivazionale è dato, si ipotizzi, dalle “caratteristiche funzionali, in relazione all’interesse pubblico concreto, sotteso all’oggetto dell’appalto”. Allora: - mentre il criterio (o sub-criterio) di valutazione è ciò su cui si dà punteggio; - mentre il peso (o sub-peso) è il valore che quel criterio (o sub-criterio) ha nella composizione complessiva dell’offerta economicamente più vantaggiosa, quale la stazione appaltante ha stabilito in disciplina di gara; - il criterio motivazionale è il metro di giudizio per la valutazione dell’offerta su un criterio di valutazione di natura qualitativa, cui sia stata assegnata una ponderazione che attribuisce alla commissione giudicatrice una discrezionalità più ampia (rispetto a quando l’elemento di valutazione ha un peso minimale, ad esempio pari a 5 punti) . □ Di fatto, in relazione al pubblico interesse nella fattispecie specifica, i criteri motivazionali sono individuabili come «le esigenze che» la stazione appaltante «intende soddisfare» (desunto da T.A.R. Lazio, Roma, III-quater, 18 luglio 2009, n. 7103). Fin dalla disciplina di gara «deve essere indicato il metro di valutazione che la commissione» deve seguire «come guida del proprio giudizio, onde consentire, in seguito, la verifica della logicità e della coerenza (…) del punteggio attribuito» (Cons. Stato, V, 14 settembre 2010, n. 6691). □ Ciò che con il terzo decreto correttivo al codice è definitivamente mutato è che, se si ricorre alla tecnica dei criteri motivazionali, questi ultimi – è il “non detto” da parte del codice – non può più stabilirli la commissione tecnica, ma deve stabilirli preventivamente la disciplina di gara: ciò in quanto, dopo la procedura di infrazione n. 2007/2309, proprio e comunque «tutti i criteri che saranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto devono essere messi a disposizione dei concorrenti prima che essi formulino le loro offerte, in modo da permetterne loro di tenerne conto» (T.A.R. Umbria, 30 aprile 2009, n. 199). 17/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ Si ipotizzi ora il caso che un elemento di valutazione sia suscettibile di generare in concreto più di un criterio motivazionale. Ad esempio, per il «pregio tecnico», con peso assegnato pari a 20, verrebbe naturale prevedere tre criteri motivazionali in disciplina di gara: caratteristiche funzionali, ambientali ed estetiche. La commissione giudicatrice, in sostanza, non deve trovarsi a dover graduare di valore ogni singolo criterio motivazionale. Diventa pertanto inevitabile che ogni criterio motivazionale, già fin dalla disciplina di gara, o venga riferito a un solo elemento di valutazione (per il quale sia previsto un peso ancora di valore non minimale), oppure venga trasmutato in sub-criterio di valutazione (con peso di basso valore). Nell’esempio, il «pregio tecnico» viene scisso in: “caratteristiche funzionali”, con sub-peso pari a 10; “caratteristiche ambientali”, con sub-peso pari a 5; caratteristiche “estetiche”, con sub-peso paro a 5. Però, siccome il sub-peso di 10 non è ancora così basso, occorrerà assegnare un criterio motivazionale al sub-criterio delle “caratteristiche funzionali”: per esempio, “standard qualititativo garantito”. 18/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ Con l’adozione della tecnica fondata sull’individuazione del criterio motivazionale, laddove maggiore è la discrezionalità della commissione giudicatrice, può essere necessario che nel verbale si dia una più diffusa spiegazione del punteggio dato, in relazione al criterio motivazionale stesso, comunque necessariamente previsto in disciplina di gara. «La (…) problematica della “motivazione del punteggio” è oggetto di dibattito da parte della giurisprudenza, che nei casi di ampia forbice nelle categorie di punteggio richiede, in taluni casi, uno sforzo motivazionale per esternare le ragioni della premialità tra le varie proposte esaminate. Tra le recenti a favore della tesi del ricorrente (necessità di una motivazione oltre al punteggio numerico) si rinviene la decisione del C.S. Sez. VI n. 1332 dell’ 8 marzo 2012. Ma la tematica è strettamente connessa all’esistenza o meno di parametri dettagliati di riferimento. Non può dunque sostenersi la generalizzazione di principi, ma occorre procedere alll’esame dello specifico contesto con verifica delle peculiari situazioni proprie di ogni gara» (T.A.R. Sardegna, I, 31 dicembre 2012, n. 1191). 19/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 8. La trasparenza dell’iter motivazionale: la metodologia del confronto “a coppie”. ■ «Con il metodo del confronto a coppie, il punteggio numerico può essere considerato sufficiente a motivare gli elementi dell'offerta economicamente più vantaggiosa soltanto nell'ipotesi in cui il bando di gara abbia espressamente predefinito specifici, obiettivi e puntuali criteri di valutazione, visto che tale criterio di aggiudicazione svincola l'amministrazione da una valutazione meccanica, attribuendole un potere fortemente discrezionale» (T.A.R. Sardegna, I, 17 giugno 2011, n. 612). Si afferma che «proprio la circostanza che nel confronto a coppie la discrezionalità dell’amministrazione sia particolarmente ampia rafforza il dovere motivazionale della commissione giudicatrice, al fine sia di evitare che la discrezionalità degradi in arbitrio, sia di garantire un efficace controllo anche giurisdizionale proprio in un caso in cui il potere valutativo risulta estremamente ampio» (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, I, 1 agosto 2013, n. 414). □ Non condivisibile, pertanto, l’altro indirizzo giurisprudenziale, il quale ritiene che «il particolare criterio del c.d. confronto a coppie consenta di rispettare i principi posti dalla giurisprudenza per ritenere sufficiente la motivazione tramite l'attribuzione di un punteggio e costituisca una garanzia di imparzialità dei giudizi; nessun particolare elemento motivazionale può essere richiesto in quanto escluso dalla stessa metodologia utilizzata poiché il giudizio valutativo è insito nell'assegnazione delle preferenze, dei coefficienti e nel punteggio stesso» (T.A.R. Basilicata, I, 23 marzo 2012, n. 132). 20/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 9. Il problema della potestà di specificazione e di integrazione della commissione giudicatrice, dopo il terzo decreto correttivo. ■ La più sicura giurisprudenza è quella, per pregevole esempio, di cui a T.A.R. Puglia, Bari, I 27 settembre 2012, n. 1703: «il legislatore, mediante il terzo D.lgs. correttivo del Codice contratti pubblici (11 settembre 2008 n. 152) ha novellato il comma 4 del citato art. 83, eliminandone l'ultimo capoverso ed espungendo tout court il potere della commissione di gara di specificare e dettagliare i criteri di valutazione, andando oltre anche le limitazioni imposte dal diritto comunitario. Alla stregua della suddetta novella, tutti i criteri di valutazione delle offerte, nessuno escluso debbono essere dettagliatamente specificati nella lex specialis della procedura. La giurisprudenza si è pertanto consolidata nel ritenere illegittima la procedura di una gara di appalto per violazione dell'art. 83 c. 4 nel caso in cui i criteri di valutazione delle offerte non siano dettagliatamente indicati nel bando e la commissione abbia dovuto integrare, con più dettagliati sottocriteri la generica ripartizione del punteggio complessivamente previsto nella lex specialis (…). Alla commissione di gara può essere pertanto devoluta solo un'attività meramente interpretativa degli eventuali sottocriteri di valutazione indicati nella lex specialis, come previsto anche dell'art. 53 della direttiva 2004/18/Ce, che ha segnalato la mancanza di uno specifico potere integrativo per l'organo giudicante della gara (Consiglio di Stato sez. V 22 febbraio 2011, n.1092)». Sul principio che la commissone giudicatrice non ha nessuna potestà di specificare i criteri di valutazione cfr., ancora, Cons. Stato, VI, 4 settembre 2014, n. 4514. «Il Collegio condivide, altresì, quanto deciso dal giudice di prime cure in merito alla non conformità dell'attività posta in essere dalla Commissione di gara rispetto all'articolo 83, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, visto che la Commissione non può integrare il sistema di valutazione delle offerte, non essendole consentito introdurre elementi ulteriori di valutazione delle offerte diversi da quelli indicati espressamente dal bando di gara, nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità, par condicio e trasparenza. Costante è la giurisprudenza, a muovere dalla sentenza 24 gennaio 2008 della Corte di Giustizia Europea secondo cui, tra l'altro, l'Amministrazione giudicatrice non può applicare regole di ponderazione o sottocriteri di aggiudicazione che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti, i quali devono essere posti su un piano di parità durante l'intera procedura. Del resto, è il chiaro dettato del citato art. 83 del Codice dei contratti pubblici a precludere alla Commissione di gara di suddividere i criteri in dettagliati sotto-punteggi, poiché è il bando e solo il bando che può individuare i subcriteri, i sub-pesi e i sub-punteggi, eliminando ogni margine di discrezionalità in capo alla Commissione giudicatrice». 21/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 10. La sindacabilità delle valutazioni discrezionali della commissione giudicatrice. ■ Cfr. T.A.R. Campania, I, 3 aprile 2012, n. 1557: «Giova rammentare, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza (…), che il giudizio di discrezionalità tecnica reso dalla commissione di gara in sede di valutazione delle offerte, essendo connotato dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dall’opinabilità dell’esito della valutazione, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo laddove non vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere sotto i profili del difetto di motivazione, dell’illogicità manifesta e dell’erroneità dei presupposti di fatto». «Il controllo del G.A. sul giudizio tecnico dell’organo amministrativo è, dunque, un controllo debole, nel (…) senso di un giudizio di inammissibilità di una logica sostitutiva» (T.A.R. Lombardia, Milano, III, 25 febbraio 2008, n. 424). 22/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 11. L’importanza della distinzione concettuale fra criteri di valutazione di natura qualitativa e quantitativa. ■ La differenza concettuale fra «criteri di valutazione» di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa è di essenziale importanza, anche in ordine alla strutturazione del procedimento. Solo dove ci sono criteri suscettibili di apprezzamento discrezionale, infatti, occorre dotarsi di una commissione giudicatrice (o “tecnica”, nel linguaggio della prassi). Si pone quindi il problema della sua nomina e del rapporto fra seduta segreta e seduta pubblica. 23/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 12. La distinzione fra criteri di ammissione degli operatori economici e criteri di valutazione delle offerte: la ratio del principio comunitario. ■ «Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto» (D.Lgs. 163/2006, art. 83, comma 1). In sostanza, i «criteri di valutazione» debbono essere preordinati ad individuare non l’operatore economico più qualificato, ma le prestazioni contrattuali più qualificate» (Corte di Giustizia, I, C-532/06, 24 gennaio 2008). ■ Cerchiamo di comprendere in modo più approfondito la ratio di questo principio, di derivazione comunitaria. «Del resto, se fosse consentito privilegiare, ad esempio, il fatturato conseguito negli ultimi tre anni, le imprese di minori dimensioni o di più recente costituzione non avrebbero modo di entrare nel mercato, risultando quasi sempre superate da quelle di maggiori dimensioni o che hanno maturato una più risalente esperienza nel settore» (T.A.R. Puglia, Lecce, II, 14 giugno 2004, n. 3721). ■ Da ultimo, a cospetto dell’emersione di un indirizzo giurisprudenziale (di cui infra) che attenua la distinzione di principio fra criteri soggettivi di ammissione alla procedura selettiva e criteri di valutazione delle offerte, altra giurisprudenza del Consiglio di Stato riafferma la rigorosa inderogabilità del principio stesso. Cfr. Cons. Stato, V, 7 aprile 2009, n. 2147: «Orbene, per giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, la distinzione tra criteri di idoneità, ovvero di "selezione dell’offerente", e criteri di aggiudicazione e quindi di "selezione dell’offerta" è rigorosa». Cfr. Cons. Stato, V, 29 aprile 2009, n. 2716: «la chiara ratio della normativa (…) non consente alcuna deroga teorico-concettuale». Cfr. anche Presidente del Consiglio dei Ministri, circolare 1° marzo 2007 (G.U. 15 maggio 2007, n. 111). 24/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 13. La distinzione fra criteri di ammissione degli operatori economici e criteri di valutazione delle offerte: come l’eseguita prestazione può correttamente costituire criterio di valutazione dell’offerta tecnico-qualitativa. ■ Per far valere un requisito soggettivo dell’operatore economico come criterio di valutazione dell’offerta, occorre che la disciplina di gara evidenzi il raccordo funzionale con l’esecuzione della prestazione. Cfr. Cons. Stato, V, 25 gennaio 2012, n. 328: «la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare come il pur condivisibile principio di separazione fra requisiti soggettivi afferenti all’affidabilità generale dei partecipanti e criteri oggettivi di valutazione dell’offerta (con conseguente divieto di utilizzare i primi anche in sede di valutazione dell’offerta tecnica del concorrente) non subisce alcun vulnus allorquando gli aspetti organizzativi non vengono considerati in quanto tali, ma costituiscono elementi sintomatici idonei a garantire la effettiva positiva esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto secondo le modalità dell’offerta (C.d.S., sez. V, 12 giugno 2009, n 3716), tanto più che, come pure è stato sottolineato, il rischio di commistione non deve essere enfatizzato in astratto, ma verificato in concreto». Deve pertanto essere dimostrato dalla disciplina di gara che il requisito soggettivo serve a valorizzare l’offerta tecnica (Cons. Stato, V, 20 agosto 2013, n. 4191). Si riscontra che «l’Amministrazione, in contrasto con tale divieto di commistione dei cd. requisiti soggettivi ed oggettivi di origine e valenza comunitaria, ha inserito, tra i requisiti di valutazione dell’offerta, il requisito di esperienza propria dell’impresa (…), requisito quindi illegittimo con conseguente illegittimità della gara. (…) È pur vero che questo Consiglio ha anche stabilito che non può configurarsi una netta cesura tra i due profili, l’uno correlato alla qualità dell’offerta, l’altro alla qualificazione dell’impresa, poiché, ferma restando la discrezionalità delle Amministrazioni aggiudicatrici nello scegliere i criteri che intendono adottare per l'aggiudicazione dell'appalto, e atteso che, come detto, non sono consentiti criteri di aggiudicazione che non siano diretti a identificare l'offerta economicamente più vantaggiosa, ma che siano essenzialmente collegati alla valutazione dell'idoneità degli offerenti ad eseguire l'appalto di cui trattasi, la previsione, nel bando di gara, di elementi di valutazione dell'offerta tecnica di tipo soggettivo (concernenti la specifica attitudine del concorrente a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara), è legittima nella misura in cui aspetti dell'attività dell'impresa possano illuminare la qualità dell'offerta (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 16 febbraio 2009, n. 837). (…) Tuttavia, anche avallando tale orientamento più elastico in merito al divieto di commistione in parola, il Collegio ritiene che l’Amministrazione non abbia dimostrato né specificato perché e in che misura il requisito esperienziale, tipicamente soggettivo, posseduto dall’impresa, normalmente atto a qualificare la medesima, possa utilmente servire a valorizzare l’offerta sotto il profilo oggettivo». □ Così, per esempio, se la dotazione di personale è requisito di capacità tecnica, è legittimo porre come criterio di valutazione «la composizione del team proposto per lo svolgimento del servizio», in quanto parametro che fa trasparire in sede di offerta «il metodo e l’organizzazione del lavoro» (Cons. Stato, VI, 23 dicembre 2008, n. 6253). 25/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati Nello stesso senso, cfr. conclusioni dell’avvocato generale Melchior Wathelet, 18 dicembre 2014, C‑601/13. Per l’aggiudicazione di servizi di natura intellettuale, di formazione e di consulenza (e non solo), le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare, come criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle équipe in concreto proposte dagli offerenti per l’esecuzione dell’appalto in questione, tenendo conto, in base ad un’analisi concreta, della loro composizione, della loro comprovata esperienza, dei loro diplomi e di altre qualifiche professionali. «Conclusione 80. Sebbene la distinzione tra la fase della selezione e quella dell’aggiudicazione impedisca di utilizzare quale criterio di aggiudicazione la precedente esperienza generica di un operatore economico, è vero nondimeno che, per taluni appalti, l’esperienza specifica della concreta équipe tecnica che quest’ultimo propone può essere presa in considerazione per la valutazione dell’offerta nella fase dell’aggiudicazione dell’appalto. (…) 82. Concordo altresì con il governo portoghese quando rileva che la possibilità, o addirittura la necessità, di valutare il valore tecnico e la qualità della proposta in sé al fine di aggiudicare appalti aventi ad oggetto la fornitura di servizi di natura intellettuale, di formazione e di consulenza, come nel caso di specie – deve essere concretizzata per mezzo di elementi oggettivi connessi al contenuto dell’offerta. Inoltre, uno di detti elementi essenziali è appunto costituito dall’indicazione delle concrete risorse umane che gli offerenti destineranno all’esecuzione dell’appalto, posto che tale indicazione evidentemente costituisce una qualità o una caratteristica non già degli offerenti, bensì della stessa offerta. (…) 84. Alla luce della direttiva 2004/18, il criterio di aggiudicazione relativo alle offerte di un appalto pubblico può dunque comprendere una valutazione delle équipe tecniche oggettivamente e concretamente proposte dagli offerenti per l’esecuzione di un appalto avente ad oggetto la fornitura di servizi di natura intellettuale, così come di formazione o di consulenza. (…) 86. Pertanto occorre rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dichiarando che la direttiva 2004/18 non osta a che, in talune circostanze, per l’aggiudicazione di appalti di fornitura di servizi di natura intellettuale, di formazione e di consulenza, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzino, tra i fattori che fanno parte del criterio di aggiudicazione di un appalto pubblico, la valutazione delle équipe in concreto proposte dagli offerenti per l’esecuzione dell’appalto in questione, tenendo conto, in base ad un’analisi concreta, della loro composizione, della loro comprovata esperienza, dei loro diplomi e di altre qualifiche professionali. L’esercizio di tale facoltà è compatibile con gli obiettivi della direttiva 2004/18 soltanto se le caratteristiche e le specifiche qualità del personale che compone l’équipe costituiscono un elemento decisivo del valore economico dell’offerta sottoposta alla valutazione dell’amministrazione aggiudicatrice, cosicché la sostituzione non autorizzata, durante l’esecuzione dell’appalto, di uno dei membri dell’équipe proposta ridurrebbe detto valore dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice. E – Post scriptum: la nuova direttiva 2014/24 87. Sebbene la nuova direttiva 2014/24 non sia applicabile nel caso di specie ratione temporis (33), la menzionerò in questa sede a fini di completezza. 88. Dall’articolo 67, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/24 risulta che il legislatore dell’Unione riteneva necessario chiarire le norme discusse nelle presenti conclusioni. Secondo la disposizione in parola, tra i criteri di aggiudicazione dell’appalto che potranno essere presi in considerazione dall’amministrazione aggiudicatrice per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa compaiono: «[l’]organizzazione, [le] qualifiche [e l’]esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto». 26/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 89. Detta disposizione è spiegata dal considerando 94 di tale direttiva che così recita: «Qualora la qualità del personale addetto influisca sul livello dell’esecuzione dell’appalto, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero anche avere la facoltà di usare come criterio di aggiudicazione l’organizzazione, la qualifica e l’esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto in questione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell’esecuzione dell’appalto e, di conseguenza, sul valore economico dell’offerta. Tale ipotesi potrebbe ricorrere, ad esempio, negli appalti per servizi intellettuali quali i servizi di consulenza o architettura. Le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono di questa possibilità dovrebbero garantire, con idonei strumenti contrattuali, che il personale addetto all’esecuzione dell’appalto soddisfi effettivamente le norme specifiche di qualità e che tale personale possa essere sostituito solo con il consenso dell’amministrazione aggiudicatrice che si accerta che il personale sostitutivo sia di livello qualitativo equivalente». (…) III – Conclusione 91. Di conseguenza, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Supremo Tribunal Administrativo nel modo seguente: La direttiva 2014/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi non osta a che, in talune circostanze, per l’aggiudicazione di appalti di fornitura di servizi di natura intellettuale, di formazione e di consulenza, le amministrazioni aggiudicatrici prevedano, tra i fattori che fanno parte del criterio di aggiudicazione di un appalto pubblico, un fattore che consenta di valutare le équipe in concreto proposte dagli offerenti per l’esecuzione dell’appalto, tenendo conto della loro costituzione, della loro comprovata esperienza e dell’esame dei loro diplomi e di altre qualifiche professionali. Tuttavia, l’esercizio di tale facoltà è compatibile con gli obiettivi della direttiva 2004/18 soltanto se le caratteristiche e le specifiche qualità del personale che compone l’équipe costituiscono un elemento decisivo del valore economico dell’offerta sottoposta alla valutazione dell’amministrazione aggiudicatrice». □ E ancora. In materia di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, il d.P.R. 207/2010, art. 266, comma 1, lett. b), n. 1), prevede che l’offerta “tecnica” è tra l’altro data da un «numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione». Ora, qui non si valuteranno i servizi svolti in quanto tali; piuttosto si valuterà quello che il prestatore di servizio è in grado di offrire oggi, quale strumentalmente desumibile da «interventi» svolti ieri, in quanto idonei ad «illuminare la qualità dell'offerta» (per usare la felice formulazione di Cons. Stato, VI, 09 giugno 2008, n. 2770). Sotto questo profilo, il criterio di valutazione de quo, sempre per la progettazione nei lavori pubblici, non è troppo diverso da quello previsto alla medesima lett. b), n. 2) («relazione tecnica illustrativa (…) delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni»). 27/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 14. Gli atti in cui debbono essere espressi criteri di valutazione e relativa ponderazione. ■ Secondo la Dir. 2004/18/CE, è necessario e sufficiente che «criteri» e «ponderazione» siano «menzionati (…) nel capitolato d'oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo». Ciò si desume a contrariis. Infatti, nel «BANDO DI GARA» («Procedure aperte, ristrette, dialogo competitivo, procedure negoziate»), i «criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo» (Dir. 2004/18/CE, ALLEGATO VII A, punto 23, secondo periodo). Parimenti, anche secondo il D.Lgs. 163/2006 è necessario e sufficiente che «criteri» e «ponderazione» siano «menzionati (…) nel capitolato d'oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo». Anche qui, nel «BANDO DI GARA» («Procedure aperte, ristrette, dialogo competitivo, procedure negoziate»), i «criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo» (D.Lgs. 163/2006, ALLEGATO IX A, punto 23, secondo periodo). ■ Nel caso in cui comunque non si configuri una procedura aperta, «l'invito a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare precisano come minimo (…) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, oppure, all'occorrenza, l'ordine decrescente di importanza di tali criteri, se essi non figurano nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo» (Dir. 2004/18/CE, art. 40, paragrafo 5, lett. e)). Dalla disciplina di direttiva si desume che: 1) i «criteri» di valutazione non possono che essere stati indicati in precedenza; 2) solo la «ponderazione» ovvero «l’ordine decrescente di importanza» dei «criteri» di valutazione possono essere indicati per la prima volta nella lettera di invito. Conforme il codice dei contratti. ■ Infine, la disciplina dei «sub-criteri» e dei «sub-pesi» o «sub-punteggi», non prevista in direttiva, segue – per dipendenza logica – la disciplina principale posta per «criteri» e «ponderazione». Essa, quindi, compete certamente al «bando» (D.Lgs. 163/2006, art. 83, comma 4), ma non soltanto ad esso. 28/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 15. L’attribuzione della ponderazione: discrezionalità e possibile irragionevolezza. ■ In alcuni casi, la discrezionalità nell’attribuzione della ponderazione è direttamente limitata dall’ordinamento. La L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 59, comma 4 (legge finanziaria per l’anno 2000) così prevede: «Per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di qualità, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti». Cfr. il codice dei contratti stesso: «Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai “pesi” o “punteggi” in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali» (D.Lgs. 163/2006, art. 53, comma 2, lett. c), ultimo periodo). Tale previsione codicistica è stata poi attuata dal regolamento attuativo: «Per i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, i fattori ponderali da assegnare ai «pesi» o «punteggi» attribuiti agli elementi riferiti alla qualità, al pregio tecnico, alle caratteristiche estetiche e funzionali e alle caratteristiche ambientali non devono essere complessivamente inferiori a sessantacinque» (d.P.R. 207/2010). Cfr. il regolamento attuativo del codice per i «servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria»: «I fattori ponderali da assegnare ai criteri di cui al comma 4 sono fissati dal bando di gara e possono variare: - per il criterio a): da 20 a 40; - per il criterio b): da 20 a 40; - per il criterio c): da 10 a 30; - per il criterio d): da 0 a 10» (d.P.R. 207/2010, art. 266, comma 5). Cfr., ancora, il regolamento attuativo del codice per i «servizi di pulizia»: «i (…) fattori ponderali (…) possono variare nei seguenti limiti minimi e massimi: elemento a) [«caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, ricavate dalla relazione di offerta (progetto tecnico)]: 40-60; elemento b) [«prezzo»]: 40-60» (d.P.R. 207/2010, art. 286, comma 3, terzo periodo). 29/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ Al di là dei casi nei quali l’ordinamento pone limiti normativi nella determinazione della ponderazione, la regola è quella della scelta discrezionale da parte della stazione appaltante. La scelta discrezionale non deve essere illogica, pena la sua illegittimità per eccesso di potere. Così, per esempio, è sicuramente illogica la scelta di dare 80 punti al prezzo, in quanto impone inutilmente al concorrente la preparazione di un’offerta tecnico-qualitativa, in un fattispecie che di fatto ha come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso. 30/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 16. La questione della soglia di sbarramento. ■ Una terza questione principale inerisce alla eventuale prefissazione della «soglia», c.d. di sbarramento, di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 83, comma 2. ■ Cfr. AVCP, determinazione 10 ottobre 2012, n. 4 (sul c.d. bando-tipo): «In tal caso, la stazione appaltante indica, nei documenti di gara, che gli offerenti, in relazione a tali criteri, devono obbligatoriamente conseguire un punteggio–soglia minimo prestabilito, prescrivendo, altresì, che, qualora tale soglia non venga raggiunta, non si procederà alla apertura dell’offerta economica, con conseguente non ammissione alle successive fasi del procedimento». □ Occorre far riferimento alla ponderazione totale prevista per l’offerta tecnica nel suo complesso. Pertanto, per esempio, si ipotizzi che non sia ammesso all’apertura della busta contenente l’offerta sui criteri di valutazione di natura quantitativa l’offerente che, in ordine a tutti gli «elementi di natura qualitativa», non abbia riportato un punteggio complessivo pari almeno a 30/60, calcolato come somma di tutti i soli punteggi provvisori (cioè non ancora riparametrati all’offerta migliore). Non è necessario che tale soglia sia raggiunta per ognuno di tali «elementi». Ad esempio: se la somma delle singole ponderazioni per i criteri di natura qualitativa è pari 60 (30 + 10 + 20), occorre far riferimento a tale valore totale per fissare la soglia di sbarramento. Ipotizziamo che quest’ultima sia stabilita pari alla metà. A quale metà è ragionevole far riferimento? Non è ragionevole prescrivere che occorra conseguire la metà per ogni criterio di valutazione (15 + 5 + 10), in quanto deve farsi riferimento a una valutazione complessiva. Non è ragionevole, in altri termini, che sia ammesso all’apertura dell’offerta quantitativa chi ha conseguito 15 + 5 + 10 = 30, e che debba invece essere escluso dalla gara chi ha conseguito 20 + 4 + 10 = 34. Peraltro, occorre far riferimento ai punteggi provvisori (di cui infra), sia perché essi esprimono il valore “reale” dell’offerta rispetto alla ponderazione, sia per evitare che la soglia di sbarramento sia eguagliata solo in virtù dell’automatismo della c.d. riparametrazione (di cui infra). In caso di sussistenza di sub-criteri, si sommano tutti i punteggi provvisori (di cui infra), assegnati al livello più basso. Così, ad esempio, si ipotizza che: 1) un criterio di valutazione di natura qualitativa ha ponderazione pari a 30 ed è suddiviso in due sub-elementi, uno da 20 punti e l’altro da 10; il primo sub-elemento è a sua volta suddiviso in due sotto-sub-elementi, da 10 punti l’uno; 31/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 2) idem dicasi per il secondo criterio di valutazione di natura qualitativa, con 30 punti. Se la soglia di sbarramento è pari a 30 punti, per ogni offerente si sommano tutti i punteggi provvisori assegnati fino al massimo di 10 punti. 32/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 17. La valenza paradigmatica dei «criteri di valutazione» dall’ordinamento. I «criteri di valutazione» individuati dal codice. previsti ■ I «criteri di valutazione dell’offerta» sono previsti dal codice dei contratti «a titolo esemplificativo» (D.Lgs. 163/2006, art. 83, comma 1). In ciò il codice è del tutto conforme alla direttiva, che anch’essa li enuclea «ad esempio» (Dir. 2004/18/CE), art. 53, paragrafo 1, lett. a)). ■ I «criteri di valutazione» individuati dal codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006, art. 83, comma 1) sono: «a) il prezzo; b) la qualità; c) il pregio tecnico; d) le caratteristiche estetiche e funzionali; e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto; f) il costo di utilizzazione e manutenzione; g) la redditività; h) il servizio successivo alla vendita; i) l’assistenza tecnica; l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; m) l’impegno in materia di pezzi di ricambio; n) la sicurezza di approvvigionamento e l’origine produttiva; o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti». □ Sono di natura qualitativa: la «qualità»; il «pregio tecnico»; le «caratteristiche estetiche e funzionali»; le «caratteristiche ambientali»; l’«assistenza tecnica»; l’«impegno in materia di pezzi di ricambio»; la «sicurezza di approvvigionamento e l’origine produttiva»; nella concessione, le «modalità di gestione». Sono di natura quantitativa: il «prezzo»; il «costo di utilizzazione e manutenzione»; la «redditività» (più probabile per la concessione); la «data di consegna» ovvero il «termine di consegna o di esecuzione»; nella concessione, la «durata del contratto», il «livello» e i «criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti». Possono essere ascritti all’una o all’altra tipologia di genere, a seconda di come in effetti vengano configurati nella fattispecie concreta: il «contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto»; il «servizio successivo alla vendita». Se quest’ultimo, per esempio, viene configurato come fattore-tempo, è evidente che si tratterà di un criterio di quantità. 33/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati □ Cfr. D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, art. 20 («Comunità intelligenti»). «4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentiti l'Agenzia e il comitato tecnico di cui al comma 2, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato lo Statuto della cittadinanza Intelligente (…). 18. Nelle procedure di appalto per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici svolte dalle amministrazioni pubbliche che aderiscono allo statuto delle comunità intelligenti, il rispetto dei criteri di inclusione intelligente stabiliti con il decreto di cui al comma 4 è fatto oggetto di specifica voce di valutazione da parte della stazione appaltante ai fini dell'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio». 34/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 18. L’importanza della distinzione fra «criteri di valutazione» di natura qualitativa e quantitativa: la non-necessità, con criteri di valutazione solo quantitativi, di far trasparire il c.d. iter motivazionale ovvero di servirsi di una commissione giudicatrice. ■ Si è già detto che la differenza concettuale fra «criteri di valutazione» di natura qualitativa e quantitativa è di essenziale importanza per diversi motivi. □ Un primo motivo attiene alla oggettiva non-necessità di far trasparire il c.d. iter motivazionale e quindi, consequenzialmente, alla non-necessità di una commissione giudicatrice. Si ipotizzi il caso in cui i «criteri di valutazione» dell’offerta economicamente più vantaggiosa siano tutti di carattere quantitativo (ad esempio, solo prezzo e tempo). Si viene a configurare una situazione del tutto identica a quella delle «aste elettroniche». Anzi, la materia delle «aste elettroniche) conferma – già a livello giuridico-formale (cfr. infra) – che è vera offerta economicamente più vantaggiosa quella fondata solo su criteri di quantità. Non occorre né la ripartizione in sotto-criteri di valutazione – ovvero, in alternativa, la previa indicazione dei c.d. “criteri motivazionali” – né la nomina della «commissione giudicatrice» di cui all’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 medesimo. □ Quando vi sono criteri di valutazione di natura solo quantitativa, la strutturazione della procedura è identica a quella del prezzo più basso. Vi è un’unica busta “piccola”, contenente l’unica offerta tecnico-economica. In tal caso, non si applica la regola della previa apertura dell’offerta tecnica, essendo oggettivamente indifferente il fatto che si apra prima la busta-prezzo. 35/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 19. Il principio della necessità della previa valutazione dell’offerta tecnica, senza potersi conoscere quella economica. La giurisprudenza che ammorbidisce il principio della rigidità di distinzione fra offerta tecnica ed economica. La pubblicità di seduta per l’apertura dell’offerta tecnica: l’estensione del principio alla procedura negoziata, al cottimo fiduciario e ai settori speciali. Il carattere convenzionale della distinzione fra offerta “tecnica” e offerta “economica”. ■ Principio “classico” dell’offerta economicamente più vantaggiosa è quello per cui la valutazione dell’offerta tecnica – cioè quella, discrezionale, sui criteri di natura qualitativa – deve essere effettuata in modo non condizionato dalla previa conoscenza della convenienza economica, il cui accertamento è di tipo meccanico. □ Nell’ambito dello stesso principio, «costituisce violazione degli essenziali principi della "par condicio" e di segretezza delle offerte – nella fase di valutazione dei requisiti tecnici – l'inserimento, da parte dell'impresa aggiudicataria, di elementi concernenti l'offerta economica all'interno della busta contenente l'offerta tecnica, in quanto la commistione così introdotta tra profilo tecnico ed economico è di per sé idonea ad introdurre elementi perturbatori della corretta valutazione da parte della Commissione di gara (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II – 15/10/2001 n. 751)» (T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 7 novembre 2008, n. 1491). □ Per giurisprudenza che ammorbidisce il principio della rigidità di distinzione fra offerta tecnica ed economica, cfr. Cons. Stato, VI, 22 novembre 2012, n. 5928. Nell’offerta tecnica non devono essere incluse né l’intera offerta economica, né elementi consistenti dell’offerta economica o elementi che comunque consentano di ricostruirla. Nell’offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché siano elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell’offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica. Osserva «il Collegio che lo stesso codice appalti, nell’indicare gli elementi che compongono l’offerta tecnica, indica voci che presentano elementi di tipo quantitativo- economico, quali il contenimento dei consumi energetici, il costo di utilizzazione e manutenzione, la redditività (art. 83, comma 1, lett. e), f), g), d.lgs. n. 163/2006). A sua volta il regolamento attuativo del codice appalti prescrive che le offerte tecniche siano esaminate in seduta segreta e che solo successivamente, in seduta pubblica, siano esaminate le offerte economiche (art. 120 d.P.R. n. 207/2010). Questo al precipuo fine di evitare che in sede di valutazione delle offerte tecniche la commissione possa essere influenzata da elementi di natura economica. Come si vede, nessuna disposizione né di legge né di regolamento pone un divieto assoluto di elementi di tipo economico nell’offerta tecnica. 10.3. Peraltro copiosa giurisprudenza ritiene vietata la commistione tra offerta tecnica ed economica, al fine di prevenire il suddetto pericolo che gli elementi economici influiscano sulla previa valutazione dell’offerta tecnica, in violazione del principio sotteso alle 36/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati norme vigenti, di segretezza dell’offerta economica fino al completamento della valutazione delle offerte tecniche. Ma anche la giurisprudenza (invocata dall’appellante) non si spinge ad affermare il divieto assoluto di indicare elementi economici all’interno dell’offerta tecnica, nel modo rigoroso preteso dall’appellante. 10.4. La giurisprudenza si è occupata di casi in cui in modo palese e vistoso risultava violato il principio di segretezza dell’offerta economica fino al completamento della fase di valutazione delle offerte tecniche: - in alcuni casi l’offerta tecnica era corredata del computo estimativo contenente l’intera offerta economica (Cons. St., sez. V, 9 giugno 2009 n. 2575) ovvero una percentuale di essa pari a circa il 10% (Cons. St., sez. V, 8 settembre 2010 n. 6509); - in alcuni casi l’offerta economica non era stata inserita in apposita busta sigillata (Cons. St., sez. V, 23 gennaio 2007 n. 196; Cons. St., sez. VI, 17 luglio 2001 n. 3962); - in un caso l’offerta economica era stata erroneamente inserita nella busta contenente la documentazione amministrativa, che è quella che viene aperta per prima, prima ancora della busta contenente l’offerta tecnica, sicché palesemente l’offerta economica era divenuta nota prima di quella tecnica (Cons. St., sez. VI, 12 dicembre 2002 n. 6795); - in alcuni la commissione aveva aperto la busta con l’offerta economica prima di quella con l’offerta tecnica (Cons. St., sez. VI, 10 luglio 2002 n. 3848; Id., sez. V, 31 dicembre 1998 n. 1996; Id., sez. VI, 3 giugno 1997 n. 839); - in alcuni era stata la lex specialis a prevedere, nell’ambito dell’offerta tecnica, elementi economici (Cons. St., sez. V, 25 maggio 2009 n. 3217), talora incidenti in percentuale rilevante, pari o superiore al 10%, rispetto alla complessiva offerta economica (Cons. St., sez. V, 28 settembre 2012 n. 5121). 10.5. Alla luce delle norme vigenti, come interpretate dalla giurisprudenza, e considerato il difetto espresso di una norma primaria o regolamentare che vieti in modo assoluto l’indicazione di elementi economici nell’offerta tecnica, si deve ritenere che dal quadro normativo si desumano i seguenti principi: a) la valutazione delle offerte tecniche deve precedere la valutazione delle offerte economiche; b) le offerte economiche devono essere contenute in buste separate dagli altri elementi (documentazione e offerte tecniche) e debitamente sigillate: c) la commissione non può aprire le buste delle offerte economiche prima di aver completato la valutazione delle offerte tecniche; d) nell’offerta tecnica non deve essere inclusa né l’intera offerta economica, né elementi consistenti dell’offerta economica o elementi che comunque consentano di ricostruirla; e) nell’offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché siano elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell’offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica». Conforme Cons. Stato, VI, 27 novembre 2014, n. 5890. Si osserva che: « - il divieto di commistione tra offerta economica e offerta tecnica ha quale “ratio” quella di evitare possibili condizionamenti dei componenti della commissione di gara nella valutazione dei progetti tecnici dei concorrenti; la conoscenza di elementi propri dell’offerta economica da parte dei commissari nella fase di valutazione dell’offerta tecnica potrebbe infatti inficiare la genuinità del giudizio; -la previsione della necessità dell’assenza, nell’offerta tecnica, di elementi riferibili all’offerta economica è posta a presidio del principio dell’autonomia dell'apprezzamento discrezionale dell'offerta tecnica rispetto a quello dell'offerta economica, principio il cui rispetto è garantito dall'anteriorità della prima valutazione e dalla necessità che dall'offerta tecnica esulino elementi e valori propri dell'offerta economica; -questa Sezione, con la sentenza n. 5928 del 23 ottobre 2012, ha avuto modo di evidenziare, per quanto qui più interessa, che, in considerazione del difetto espresso di una norma primaria o regolamentare che vieti in modo assoluto l'indicazione di elementi economici nell'offerta tecnica, dal quadro normativo si desumono i seguenti principi: a) la valutazione delle offerte tecniche deve precedere la valutazione delle offerte economiche; b) le offerte economiche devono essere contenute in buste separate dagli altri elementi (documentazione e offerte tecniche) e debitamente sigillate; c) la commissione non può aprire le buste delle offerte economiche prima di aver completato la valutazione delle offerte tecniche; d) nell'offerta tecnica non deve essere inclusa né l'intera offerta economica, né elementi 37/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati consistenti dell'offerta economica o elementi che comunque consentano di ricostruirla; e) nell'offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché siano elementi economici che non fanno parte dell'offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica». ■ Quindi, in definitiva, la distinzione concettualmente esatta non è quella – pur convenzionale – fra offerta “tecnica” e offerta “economica”, ma fra quella fra offerta “su criteri di valutazione di natura qualitativa” e offerta “su criteri di valutazione di natura quantitativa”. □ Così, se il tempo, per esempio, può sembrare prima facie facente parte dell’offerta “tecnica”, esso è intrinsecamente ed anzitutto un criterio di natura quantitativa. In sede di valutazione discrezionale dell’offerta tecnico-qualitativa non può essere conosciuta l’offerta sul cronoprogramma, in quanto criterio di valutazione soggetto – come il prezzo – ad assegnazione automatica di punteggio (T.A.R. Puglia, Bari, I, 2 settembre 2014, n. 1053). ■ Alla luce del principio generale di cui si tratta si spiega, peraltro, perché non sia viziata la presentazione dell’offerta tecnica insieme alla documentazione amministrativa (Cons. Stato, V, 8 settembre 2012, n. 5120). 38/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ Prima delle «sedute riservate», occorre quindi garantire che il plico contenente l’offerta tecnica sia aperto in seduta pubblica (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 13). È necessario e sufficiente che «la commissione, aperta la busta del singolo concorrente, abbia proceduto ad un esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti, e dandone atto nel verbale della seduta». □ Il principio è stato esteso alle procedure negoziate ed ai cottimi, anche per i settori speciali (Cons. Stato, Ad. Plen., 31 luglio 2012, n. 31). ■ Nella procedura telematica, le offerte tecniche possono essere aperte in seduta non pubblica. Nulla quaestio, a maggior ragione, per la custodia dei plichi (Cons. Stato, V, 29 ottobre 2014, n. 5377). 39/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 20. La regola della seduta pubblica. Il principio della seduta secretata per la valutazione dell’offerta tecnica. ■ Altro principio è quello della necessità – e non della mera possibilità – della seduta segreta per la valutazione dell’offerta tecnica inerente a criteri qualitativi. Per il resto, si riespande la regola generale della seduta pubblica, come principio che garantisce la controllabilità da parte degli interessati sulla correttezza delle operazioni di procedura. 40/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 21. La questione della mancata adozione di cautele in ordine alle modalità di conservazione dei plichi. L’orientamento intermedio. Il deferimento della questione all’Adunanza Plenaria e sua pronuncia. ■ Era aperta, in giurisprudenza, la questione se sussistesse o meno per la stazione appaltante l’obbligo di adottare sempre e comunque idonee misure di custodia dei plichi. ■ La questione era stata rimessa all’A.P. del Consiglio di Stato, che tuttavia optava già (nell’ordinanza di rimessione) per l’interpretazione rigorosa. «Ad avviso del Collegio è da seguire l’impostazione prevalente, più rigorosa e garantista. (…) Tuttavia il Collegio rileva che pur nell’ambito dell’orientamento più severo, non è del tutto chiaro quale sia l’esatto “decalogo” delle modalità di conservazione e verbalizzazione dei plichi. (…) Si rimette pertanto all’esame della plenaria: - anzitutto la questione se debba essere seguito l’orientamento più rigoroso o quello meno rigoroso in tema di modalità di verbalizzazione delle operazioni di custodia dei plichi; - in subordine, ove la plenaria confermi l’orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza secondo cui è necessario custodire i plichi e darne atto a verbale, e l’omessa custodia e verbalizzazione inficiano di per sé le operazioni di gara, anche in difetto di indizi specifici di manomissione dei plichi, la questione di quali debbano essere le esatte modalità di custodia dei plichi e le modalità di verbalizzazione in ordine alle operazioni di custodia dei plichi» (Cons. Stato, VI, ordinanza 11 febbraio 2013, n. 761). ■ La plenaria sceglie la tesi meno rigida. «La questione sottoposta all’esame dell’Adunanza concerne gli adempimenti della commissione preposta all’esame delle offerte che devono accompagnare le determinazioni di valutazione delle offerte, ove queste non si esauriscano in un’unica seduta. Detti adempimenti investono le modalità di conservazione e di custodia dei plichi a prevenzione di manomissioni da cui possa derivare l’alterazioni di atti del procedimento quali inizialmente introdotti dai partecipati alla gara. Si tratta di operazioni materiali che non coinvolgono la volontà negoziale dell’Amministrazione, ma sono finalizzate, come prima accennato, a garantire la genuinità dell’oggetto su cui la commissione è chiamata ad esprimersi. Sia il codice dei contratti pubblici, approvato con d.lgs. n. 163 del 2006, che il regolamento di attuazione di cui al d.P.R. n. 207 del 2010, non recano prescrizioni di dettaglio in ordine all’espletamento di dette operazioni. Il regolamento contiene un limitato rifermento alle sedute di gara(art, 117) per le quali è, in particolare, prevista la possibilità di sospensione e di aggiornamento a data successiva, con esclusione della fase di apertura delle buste contenenti l’offerta economica. In assenza, quindi, di specifiche regole procedimentali a livello di disciplina generale – salvo i casi di una più puntuale regolamentazione da parte di atti generali delle singole amministrazioni aggiudicatrici, cui la commissione esaminatrice deve rigorosamente attenersi – non può essere elevato di per sé a vizio del procedimento (nel profilo della violazione di legge) l’omessa indicazione in verbale di operazioni singolarmente prese in considerazioni quali, a titolo di esemplificazione, l’identificazione del soggetto 41/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati responsabile della custodia dei plichi, ovvero il luogo di custodia dei plichi stessi, nel tempo che separa ogni seduta dalla successiva. L’attenzione si sposta, quindi, sugli adempimenti complessivamente osservati dalla commissione a salvaguardia della segretezza delle offerte, dell’integrità degli atti di gara e del pericolo di manomissione. Il veicolo per l’espressione di un giudizio di sufficienza in ordine a dette operazioni che investe cioè l’assenza di elementi e circostanze che possano viziare, sul piano sintomatico, per eccesso di potere la condotta del collegio giudicante in quanto contraria ai principi trasparenza, buon andamento e parità di trattamento dei concorrenti - è il verbale che deve accompagnare le operazioni di gara. Il verbale è redatto in via ordinaria per ogni adunanza dell’organo collegiale ed ha funzione ricognitiva e documentale delle operazioni compiute e delle deliberazioni assunte. L’art. 78 del codice degli appalti elenca, al comma 1, elementi informativi essenziali e minimali da cui deve essere assistito il verbale da redigersi per “ogni contratto”. Essi non prendono, tuttavia, in considerazione le modalità di custodia dei plichi nella fase che intercorre fra una seduta e l’altra. Ancora una volta non si rinviene un puntuale dato normativo cui raccordare il giudizio di sufficienza della verbalizzazione, cui l’ordinanza di remissione raccorda l’effetto invalidane del concorso. Deve quindi pervenirsi alla conclusione che - fermi di massima sul piano funzionale i principi di sufficienza ed esaustività del verbale - la mancata e pedissequa indicazione in ciascun verbale delle operazioni finalizzate alla custodia dei plichi non può tradursi, con carattere di automatismo, in effetto viziante della procedura concorsuale, in tal modo collegandosi per implicito all’insufficienza della verbalizzazione il pregiudizio alla segretezza ed all’integrità delle offerte. Ciò in anche in ossequio al principio di conservazione dei valori giuridici, il quale porta ad escludere che l’atto deliberativo possa essere viziato per incompletezza dell’atto descrittivo delle operazioni materiali, tecniche ed intellettive ad esso preordinate, salvo i casi in cui puntuali regole dettate dall’amministrazione aggiudicatrice indichino il contenuto essenziale del verbale. Ogni contestazione del concorrente volta ad ipotizzare una possibile manomissione, o esposizione a manomissione dei plichi, idonea ad introdurre vulnus alla regolarità del procedimento di selezione del contraente non può, quindi, trovare sostegno nel solo dato formale delle indicazioni che si rinvengono nel verbale redatto per ogni adunanza della commissione preposta all’esame delle offerte, ma deve essere suffragata da circostanze ed elementi che, su un piano di effettività e di efficienza causale, abbiano inciso sulla c.d. genuinità dell’offerta, che va preservata in corso di gara. Peraltro per quanto le modalità di conservazione siano state accurate e rigorose (ad es. chiusura in cassaforte o altro) non si potrà mai escludere che vi sia stata una dolosa manipolazione (ad es. ad opera di chi conosceva la combinazione per aprire la cassaforte) e che chi sia interessato a farlo possa darne la prova. Viceversa, il fatto che le modalità di conservazione siano state meno rigorose non autorizza a presumere che la manipolazione vi sia stata, a meno che non vengano prodotte in tal senso prove o quanto meno indizi. Si ha, quindi, un vizio invalidante qualora sia positivamente provato, o quanto meno vi siano seri indizi, che le carte siano state manipolate negli intervalli fra un’operazione e l’altra. In siffatto contesto l’annotazione a verbale delle modalità di conservazione ha semplicemente l’effetto di precostituire una prova dotata di fede privilegiata (artt. 2699 e 2700 cod. civ.), e quindi di prevenire o rendere più difficili future contestazioni; ma così come tali annotazioni, per quanto accurate, non impediranno mai a chi vi abbia interesse a dare la prova dell’avvenuta manipolazione (passando anche attraverso il procedimento di querela di falso, ove necessario), allo stesso modo la 42/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati mancanza o l’incompletezza delle stesse annotazioni, ovvero la scarsa (in ipotesi) efficacia delle modalità di custodia, avranno solo l’effetto di rendere meno arduo il compito di chi voglia raggiungere quella prova, o rappresentare quegli indizi» (Cons. Stato, Ad. Plen., 3 febbraio 2014, n. 8). 43/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 22. Varianti progettuali in sede di offerta: disciplina e giurisprudenza. Le soluzioni migliorative che non sono varianti. ■ L’art. 76 del codice dei contratti è sostanzialmente identico al corrispondente articolo di direttiva, l’art. 24. ■ Per converso, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, se le varianti non sono ammesse (cfr. infra), resta fermo il principio che un’offerta non conforme al capitolato non consegue un diverso punteggio, ma è proprio inammissibile: «verificata la mancanza di corrispondenza dell’offerta tecnica alle regole capitolari, non si è affatto proceduto a dare una nuova valutazione di punteggio (…), ma si è esclusa la medesima dalla gara, senza alcuna alterazione del procedimento stesso» (Cons. Stato, V, 28 maggio 2009, n. 3300). ■ Tuttavia, anche con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le «varianti progettuali in sede di offerta» non sono ammesse comunque. Esse debbono essere, nel caso, preventivamente consentite dalla disciplina di gara. Se quest’ultima non le prevede, esse non sono ammesse: in tal caso, diventa inammissibile l’offerta complessivamente presentata. «1. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti. 2. Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate» (D.Lgs. 163/2006, art. 76, commi 1 e 2). ■ Qualora le varianti progettuali in sede di offerta siano ammesse – ciò che, come si è detto, deve avvenire per espressa previsione del «bando di gara» – il «capitolato d’oneri» deve menzionare «i requisiti minimi che le varianti devono rispettare». Ciò, in quanto sono ammissibili solo «le varianti che rispondono ai requisiti minimi (…) prescritti» dalla stazione appaltante. Le varianti offerte che non rispettino tali «requisiti minimi» sono inammissibili e rendono inammissibile tutta l’offerta. «3. Le stazioni appaltanti che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d’oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione. 4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti» (D.Lgs. 163/2006, art. 76, commi 3 e 4). □ Cfr., ex multis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 4 luglio 2006, n. 785: «la problematica di fondo che si è posta è quella di definire i limiti entro i quali può esplicarsi la possibilità per i privati di proporre soluzioni innovative. Tale limite è stato individuato nell’esigenza che tali soluzioni non si discostino sensibilmente dall’idea centrale di cui al progetto guida, ovvero non siano tali da proporre un aliud o comunque un’opera diversa da quella che l’amministrazione intende sia progettata (in tema, Consiglio di Stato, Sez. V, 30 novembre 2000 n. 6367; Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 febbraio 1999 n. 149; Cons. Stato, Sez. V, 12 ottobre 1984 n. 740, TAR Lazio, Sez. II, 44/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 5 febbraio 1985 n. 156). Ritiene il Collegio che la fissazione di limiti del genere di quelli individuati dalla giurisprudenza rispondano anche ad esigenze di fondo delle procedure di evidenza pubblica ed, in primo luogo, a quella di assicurare l’effettivo rispetto della par condicio dei concorrenti, che sarebbe certamente pregiudicato laddove fosse possibile per l’amministrazione accettare qualsiasi modifica del progetto-guida». 45/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ Va chiarita la differenza fra varianti (che debbono essere autorizzate dal bando, che deve anche precisarne i limiti) e soluzioni migliorative. Le prime modificano il progetto, senza peraltro poterlo stravolgere. Le seconde non modificano il progetto e sono consustanzali al criterio stesso dell’offerta economicamente più vantaggiosa (Cons. Stato, V, 7 luglio 2014, n. 3435). Si riscontra che «costituiscono varianti ex art. 76 d.lgs. n. 163 del 2006 le modifiche progettuali e non già le soluzioni tecniche consentite proprio sulla base del progetto predisposto dalla stazione appaltante e che [a maggior ragione: n.d.a.] non comportino uno stravolgimento dell’ideazione sottesa a quest’ultimo (sentenze 24 ottobre 2014, n. 819, 24 ottobre 2013, n. 5160, 17 settembre 2012, n. 4916). Come infatti osservato nelle più recenti pronunce qui richiamate, queste ultime “sono consustanziali alle procedure di affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, come tipicamente sono gli appalti integrati, nel quale la finalità perseguita è quella di giovarsi degli apporti tecnici dei privati al fine di meglio conseguire gli obiettivi prestazionali prefigurati dall’amministrazione con il progetto posto a gara».. 46/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ Le varianti in sede di offerta, se autorizzate, possono andare ad incidere anche sulla quota-sicurezza stimata dalla stazione appaltante. Per una fattispecie relativa al settore dei lavori, cfr. Cons. Stato, V, 17 settembre 2008, n. 4378, riferita all’allora appalto-concorso. «Sul punto, il Collegio ritiene che lo stesso bando indicava come presunto l’importo individuato quale basa d’asta (comprensiva anche degli oneri di sicurezza), e rimetteva al singolo offerente la definizione di tale importo in fase di stesura del progetto esecutivo. Ciò era certamente giustificato dalla peculiarità della procedura in questione – appalto-concorso da aggiudicarsi all’offerta economicamente più vantaggiosa – che affida al concorrente la stesura della progettazione definitiva ed esecutiva. In tali procedure, come questo Consiglio di Stato ha avuto già modo di ribadire (cfr. sez. VI, 4.6.2007, n. 2949), è logico che gli oneri relativi alla sicurezza vadano rapportati a tali progetti in corso di redazione. Potendosi, peraltro, pure verificare che le varianti migliorative, inserite durante la progettazione definitiva ed esecutiva, possano determinare un'attenuazione degli oneri stessi rispetto all'importo indicativamente riportato nel progetto preliminare messo a concorso. Conseguentemente, l'indicazione nell’offerta di oneri per la sicurezza in misura inferiore rispetto a quanto indicativamente specificato dagli atti indittivi non si traduce in un inammissibile ribasso relativamente agli oneri stessi, bensì in una concreta determinazione di essi conforme alla loro incidenza effettiva, ragguagliata ai contenuti specifici dell'offerta. Spetta, poi, ovviamente alla commissione incaricata di valutare le offerte (tecniche ed economiche) verificare la congruità, tra l’altro, anche degli oneri di sicurezza individuati dalle singole partecipanti». Il principio è estensibile anche a servizi e forniture, in relazione al DUVRI. 47/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ Per la possibilità che le varianti possano comportare nuovi prezzi, cfr. Autorità di vigilanza, deliberazione 12 luglio 2007, n. 253. Si trattava di fattispecie in materia di lavori. «Alla variante progettuale migliorativa non può non corrispondere, nell’offerta economica, la relativa voce di nuovo prezzo o la modifica delle quantità nella lavorazioni già previste nella lista delle categorie ovvero il non utilizzo di determinate lavorazioni. Nel caso di specie, in aderenza a quanto disposto dal disciplinare di gara, il concorrente risultato provvisoriamente aggiudicatario ha introdotto delle varianti migliorative, valutate dalla Commissione di gara coerenti con il progetto ed ha conseguentemente introdotto n. 13 nuovi prezzi». ■ Infine, nell’ambito di un appalto misto composto di forniture e di servizi, non possono essere respinte varianti, una volta autorizzate dalla disciplina di gara e purché ovviamente conformi ai «requisiti minimi», per il solo fatto che si configurerebbe un servizio al posto della prevista fornitura o viceversa. «Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o forniture, le stazioni appaltanti che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi» (D.Lgs. 163/2006, art. 76, comma 5). 48/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ Le modalità di presentazione dell’offerta e delle proposte modifiche migliorative costituiscono la "camicia" predisposta "a priori" per prevenire equivoci interpretativi. Dovendosi garantire la comprensibilità dell’offerta, è legittima la sanzione espulsiva prevista dalla disciplina di gara, venendo in evidenza un caso di incertezza assoluta del contenuto dell’offerta stessa (Cons. Stato, V, 16 gennaio 2013, n. 234). «Invero, non vi ha dubbio sul fatto che la normativa di gara imponesse la presentazione di una specifica relazione tecnica contenente il dettaglio delle migliorie offerte. L’odierna appellante ha ritenuto che tale elaborato non abbia caratteristiche proprie e rientri sostanzialmente nella documentazione tecnica prevista in linea generale dagli artt. 25 e 25 del d. P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. (…) Ritiene il Collegio che la normativa della gara di cui ora si tratta non risulti irragionevolmente limitativa della partecipazione. Deve essere osservato come la stazione appaltante ammettendo la presentazione di modifiche migliorative al proprio progetto di base avvii una fase di utile confronto per il raggiungimento, con il contributo dei concorrenti, del migliore risultato possibile, ma al tempo stesso introduca importanti elementi di incertezza circa il contenuto finale della prestazione, che deve risultare da dichiarazioni univoche di entrambe le parti; soprattutto, l’offerente deve assumere una chiara obbligazione, sulla quale non sorgano contestazioni in fase di esecuzione. Inoltre, la presentazione di proposte migliorative complica la fase relativa al giudizio, nella quale deve essere considerato non solo il merito assoluto della proposta ma anche la sua compatibilità con il progetto di base predisposto dall’Amministrazione (art. 76 d. lgs. 11 settembre 2008, n. 163). In tale quadro, le modalità di presentazione dell’offerta e delle proposte modifiche migliorative non costituiscono formalità inutili, ma costituiscono la "camicia" predisposta "a priori" per prevenire gli equivoci interpretativi che, come già sottolineato, possono verificarsi tanto in sede di valutazione delle offerte quanto in sede di esecuzione del contratto. Giova sottolineare anche come lo stesso art. 46, comma primo bis, del d. lgs. 11 settembre 2008, n. 163, dia espresso rilievo alla comprensibilità dell’offerta, prevedendo l’esclusione della proposta in caso di incertezza assoluta del suo contenuto. Nel caso di specie la stazione appaltante ha preventivamente fornito alle imprese partecipanti un parametro minimo in base al quale valutare la comprensibilità dell’offerta, ed alla luce delle osservazioni appena esposte la normativa di gara non può essere qualificata irragionevolmente formalistica ed inutilmente restrittiva della partecipazione. È probabilmente vero che il contenuto della proposta dell’odierna appellante poteva essere ricostruito; peraltro, la delicatezza della materia, e la necessità di prevenire i problemi applicativi sopra evidenziati ha suggerito alla stazione appaltante di imporre agli imprenditori partecipanti alla gara una specifica "lingua" ovvero modalità esplicativa delle proposte non illogicamente ritenuta necessaria, nel caso concreto, per rendere più agevole e trasparente la conduzione della gara e al gestione del contratto». 49/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 23. Varianti progettuali in sede di offerta: il bando-tipo e l’insussistenza di un obbligo formale per l’offerente di dare motivazione della variante proposta. ■ Cfr. determinazione AVCP, 10 ottobre 2012, n. 4: «10. Disposizioni in materia di presentazione e valutazione delle offerte 10.1 Varianti in sede di offerta «In linea generale, occorre osservare che l’offerta tecnica deve essere conforme alle prescrizioni in merito contenute nei documenti di gara. La possibilità di presentare varianti in sede di offerta è ammessa nei limiti previsti dall’art. 76 del Codice, così come interpretato dalla giurisprudenza prevalente. Ai sensi della disposizione citata – che riproduce la disciplina contenuta nell’art. 24 della direttiva 2004/18/CE e si applica indifferentemente ai contratti di lavori, servizi e forniture – la presentazione delle varianti può essere effettuata nel solo caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 76, comma 1); inoltre, la stazione appaltante, in sede di redazione della lex specialis, deve esplicitamente indicare l’ammissibilità delle varianti (art. 76, comma 2), nonché specificare i requisiti minimi che le stesse devono rispettare e le relative modalità di presentazione (art. 76, comma 3). Le stazioni appaltanti possono prendere in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti stabiliti ex ante nella lex specialis (art. 76, comma 4) e, nel caso di gare relative a servizi e forniture, qualora sia stata autorizzata la presentazione di varianti, queste non possono essere respinte per il solo fatto che, se accolte, configurerebbero «o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi » (art. 76, comma 5). La giurisprudenza amministrativa ha elaborato alcuni criteri guida per l’applicazione della disciplina illustrata, che appare opportuno richiamare (cfr. Cons. St., sez. V, 20 febbraio 2009, n. 1019; sez. V, 11 luglio 2008, n. 3481; sez. V, 19 febbraio 2003, n. 923; sez. V, 9 febbraio 2001, n. 578): a) le varianti possono riguardare le modalità esecutive dell’opera o del servizio, purché non si traducano in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, che si ponga come del tutto alternativo rispetto a quello voluto dalla stazione appaltante; b) risulta essenziale che la proposta tecnica sia migliorativa rispetto al progetto base». ■ «c) l’offerente deve dare contezza delle ragioni che giustificano l’adattamento proposto e le variazioni alle singole prescrizioni progettuali; d) l’offerente deve fornire la prova che la variante garantisce l’efficienza del progetto e le esigenze della stazione appaltante sottese alla prescrizione variata; e) la lex specialis deve dettagliare i criteri motivazionali in base ai quali vanno espresse le valutazioni dei vari aspetti che caratterizzano le varianti ai fini della determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa». □ Per quanto riguarda le lett. c) e d) di cui al paragrafo 10.1 della determinazione, va precisato che l’offerente non ha nessun obbligo formale di «dare contezza» della variante offerta, ovvero di «fornire la prova» che la stessa è funzionale all’interesse della stazione appaltante. 50/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati Semmai, è onere dell’offerente, nel suo interesse concorrenziale, di evidenziare al meglio la sua offerta, ma mai a pena di formale inammissibilità. 51/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 24. La commissione «giudicatrice» e l’art. 84 del codice: le competenze funzionali rispetto all’ordinario organo di gara; la legittimità e i limiti dell’apporto consulenziale esterno; la pronuncia della Corte Costituzionale; l’organo competente per la nomina; la competenza dei commissari; il collegio perfetto e la derogabilità del principio; il presidente e la sua compatibilità con l’eventuale ruolo di RUP. ■ «Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento» (D.Lgs. 163/2006, art. 84, comma 1). □ Il seggio di gara, competente all’esame della documentazione amministrativa, che non cambia a seconda del criterio di aggiudicazione prescelto, è l’organo ordinario dell’Ente. La «commissione giudicatrice» di cui all’art. 84 del codice non sarebbe naturalmente competente, quindi, a fungere da ordinario organo di gara. Ma si tratta di una regola cedevole. Per l’eccezione che, per così dire, conferma la regola, cfr., per i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, il d.P.R. 207/2010, art. 266, comma 7. □ La giurisprudenza ammette l’apporto di consulenza esterna, purché non si integri di fatto la commissione e purché quest’ultima non si rimetta sic et simpliciter alla consulenza stessa. 52/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ «La commissione, nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto » (D.Lgs. 163/2006, art. 84, comma 2). Da tenere presente: «LA CORTE COSTITUZIONALE (…) 2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 84, commi 2, 3, 8 e 9, del d.lgs. n. 163 del 2006, anche nel testo modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62), nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevede che le norme in esso contenute abbiano carattere suppletivo e cedevole» (Corte. Cost., 23 novembre 2007, n. 401). 53/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ Un primo profilo riguarda l’organo competente a nominare la commissione giudicatrice. Nel settore dei lavori, è il «responsabile del procedimento» che «richiede all’amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa» (d.P.R. 207/2010, art. 10, comma 1, lett. i)). Analoga funzione gli spetta nei settori di servizi e forniture: «coordina le attività necessarie per la nomina della commissione giudicatrice, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 84 del codice, da parte dell'organo competente e le relative procedure sotto il profilo della tempistica e delle modalità da seguire» (d.P.R. 207/2010, art. 273, comma 1, lett. d)). La nomina spetta allo stesso «organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario». Per l’ordinamento degli enti locali, il «combinato disposto degli art. 84 dlgs 163/06 e 107 TUEL non lascia (…) adito a perplessità. La nomina delle commissioni di gara è competenza dei dirigenti, ai sensi dell'art. 107, commi 2, 3 e 5, d.lgs. n. 267/2000» (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 23 ottobre 2008, n. 542). □ Quanto all’impugnabilità dell’atto di nomina della commissione giudicatrice, «la giurisprudenza è costante nel ritenere, in applicazione dei principi dettati dall'Adunanza plenaria n° 1 del 2003 che l'atto di nomina di una Commissione di gara non sia impugnabile in via autonoma in quanto non immediatamente suscettibile di ledere la posizione dei partecipanti alla procedura. Il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice di una gara, pertanto, può essere impugnato dal partecipante alla selezione che si ritenga leso nei suoi interessi solo nel momento in cui, con l'approvazione delle operazioni concorsuali e la nomina dell’aggiudicatario, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene, pertanto, compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell'interessato» (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 23 ottobre 2008, n. 542). 54/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ Un secondo profilo riguarda il numero dispari dei membri. La commissione «è composta da un numero dispari di componenti», che il codice fissa nel «numero massimo di cinque» (D.Lgs. 163/2006, art. 84, comma 2). «Costituisce ius receptum che i collegi amministrativi perfetti debbano essere necessariamente composti da un numero sempre dispari di membri, onde assicurare la funzionalità del principio maggioritario (cfr. Cons. St., sez. V, n. 5502 del 2007 cit.; sez. II, 12 luglio 1995, n. 1772; Corte conti, sez. contr. enti, 17 giugno 1986, n. 1869); a tale obbligo potrebbe in concreto derogarsi, solo in presenza di una norma espressa che attribuisca, in caso di parità, al voto del presidente un valore ponderale diverso» (Cons. Stato, V, 6 aprile 2009, n. 2143). 55/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ Un terzo rilevante profilo riguarda la necessaria competenza dei commissari. Il codice richiede che si tratti di «esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto» (D.Lgs. 163/2006, art. 84, comma 2). Sicuramente può considerarsi esperto un soggetto in possesso di adeguato titolo di studio e di pregressa esperienza nel settore. Ciò costituisce una sorta di necessario prerequisito rispetto alla necessità che, in via ordinaria, commissario (cfr. infra, più oltre) sia un funzionario interno dell’Ente. È all’«oggetto contratto» che va rapportata la specifica competenza richiesta ai commissari in relazione a ciascuna gara (T.A.R. Puglia, Bari, I, 6 febbraio 2013, n. 174). □ È necessario non che “tutti siano competenti in tutto”, ma che ci sia almeno un soggetto competente per ognuna delle materie in cui occorre evidentemente essere esperti. Cfr. Cons. V, 17 settembre 2012, n. 4916: «il requisito dell'esperienza nello specifico settore oggetto dell'appalto, ex art. 84, comma 2 del d. lgs. n. 163/2006, deve essere inteso in maniera coerente con la diversità delle competenze richieste in relazione al complesso della prestazione prevista, senza necessità che la specifica competenza dei componenti della commissione di gara debba coprire ogni aspetto della procedura (trattandosi di figure idonee a garantire la competenza giuridico-amministrativa sempre necessaria nello svolgimento di procedimenti di evidenza pubblica.); non è necessario, pertanto, che l'esperienza professionale di ciascun componente della Commissione copra tutti i possibili ambiti oggetto di gara, in quanto è la Commissione, unitariamente considerata, che deve garantire quel grado di conoscenze tecniche richiesto nella specifica fattispecie, in ossequio al principio di buon andamento della P.A. (Consiglio di Stato, sez. V, 10 agosto 2011, n. 4756)». 56/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ Un quarto rilevante profilo riguarda la commissione giudicatrice come collegio perfetto. «Occorre innanzitutto rilevare che – secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza – la Commissione giudicatrice di una gara di appalto costituisce un collegio perfetto che deve operare con il plenum dei suoi componenti (…). Secondo la giurisprudenza, sono ammesse deroghe a detto principio limitatamente allo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie (come nel caso di subarticolazione interna in sottocommissioni per le operazioni tecniche di correzione degli elaborati progettuali o nel caso di affidamento a consulenti esterni di taluni approfondimenti tecnici), purchè – in ogni caso – sia comunque rimessa al plenum l’attività decisoria e valutativa di attribuzione dei punteggi» (T.A.R. Lazio, Roma, II-quater, 8 ottobre 2008, n. 8832). La giurisprudenza, sul punto, è consolidata. 57/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ Altro profilo riguarda i supplenti. È opportuno che siano nominati i membri supplenti, in relazione alla necessità di sostituzione di un membro della commissione giudicatrice dopo l’apertura delle offerte tecniche. 58/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ «La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall’organo competente» (D.Lgs. 163/2006, art. 84, comma 3). Da tenere presente: «LA CORTE COSTITUZIONALE (…) 2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 84, commi 2, 3, 8 e 9, del d.lgs. n. 163 del 2006, anche nel testo modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62), nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevede che le norme in esso contenute abbiano carattere suppletivo e cedevole» (Corte. Cost., 23 novembre 2007, n. 401). □ La commissione giudicatrice, «di norma», è presieduta da «un dirigente della stazione appaltante». Tale previsione del codice, per quanto riguarda l’ordinamento degli enti locali, dà espressione al principio generale di cui al D.Lgs. 267/2000, art. 107, comma 3. «Sono attribuiti ai dirigenti (…): a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; – omissis – ». Sul piano pratico, potremmo dire che il dirigente preposto al servizio è da considerarsi naturalmente competente a presiedere la commissione giudicatrice per l’appalto inerente al servizio organizzativo stesso. □ Non c’è nessuna incompatibilità fra ruolo di presidente della commissione e quella di RUP. 59/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 25. La commissione «giudicatrice» e i profili di incompatibilità: D.Lgs. 163/2006, art. 84, commi da 4 a 7. La legge “anti-corruzione”. ■ «I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (D.Lgs. 163/2006, art. 84, comma 4). □ Il problema interpretativo è quello di evitare una lettura formalistica della norma, che pure certa giurisprudenza offre. Cfr., in particolare, Cons. Stato, V, 28 febbraio 2011, n. 1255: «la causa di incompatibilità, per cui i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, è di stretta interpretazione». «La previsione di legge di cui all’art. 84, comma IV, è, in definitiva, destinata a prevenire il pericolo concreto di possibili effetti distorsivi prodotti dalla partecipazione alle commissioni giudicatrici di soggetti (progettisti, dirigenti che abbiano emanato atti del procedimento di gara e così via) che siano intervenuti a diverso titolo nella procedura concorsuale definendo i contenuti e le regole della procedura. 2.1. Nel caso di specie, l’Arch. – omissis – ha svolto un ruolo di collaborazione alla redazione del piano particolareggiato» (Cons. Stato, V, 28 aprile 2014, n. 2191). □ Tuttavia, per un più condivisibile approccio sostanzialistico alla lettura della norma, cfr. Cons. Stato, III, 12 luglio 2011, n. 4168: «occorre richiamarsi alla giurisprudenza formatasi sull’art. 21, 5° comma, l. n.109/1994, cui era stata attribuita la finalità di impedire la partecipazione alla Commissione di soggetti che avessero a qualsiasi titolo concorso alla progettazione dell’opera e di vietare che i commissari assumessero compiti tecnici di esecuzione o di direzione dei lavori (…). Secondo la prospettazione della appellante, i compiti che i due funzionari avrebbero svolto o sarebbero chiamati a svolgere in ordine al contratto di appalto, e che ne determinerebbero la incompatibilità, consisterebbero: nel presiedere le operazioni di sopraluogo che i concorrenti sono tenuti ad effettuare presso i locali dell’Azienda; nel concordare con la ditta aggiudicataria le modalità di consegna (e ritiro) delle apparecchiature; nell’applicare le penali nei confronti dell’impresa inadempiente; nel concordare con l’aggiudicataria i tempi della attività di formazione degli operatori; nell’emettere gli ordinativi di fornitura dei reagenti e dei materiali di consumo; infine nel provvedere alla liquidazione delle fatture. Ma se queste sono le ragioni della prospettata incompatibilità, la censura dell’appellante non può essere condivisa perché si tratta con tutta evidenza di funzioni che hanno natura del tutto vincolata, e che, non coinvolgendo un interesse personale del funzionario, non sono di per sé suscettibili di alterare la regolare e imparziale esecuzione del contratto». Nello stesso senso, cfr. Cons. Stato, III, 28 febbraio 2014, n. 942. 60/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati □ Non verserebbe in causa di incompatibilità chi ha predisposto la disciplina di gara (T.A.R. Campania, Salerno, I, 11 maggio 2010, n. 5944). Ma su questa tesi non è d’accordo Cons. Stato, Ad. Plen, 7 maggio 2013, n. 13: «deve ravvisarsi la situazione di incompatibilità del componente della commissione giudicatrice, ing. – omissis – , professionista precedentemente incaricato della redazione del bando e del disciplinare di gara». □ Pacifica la non assoggettabilità, alla causa di incompatibilità in questione, del presidente della commissione. Cfr.: Cons. Stato, V, 27 aprile 2012, n. 2445; Cons. Stato, III, 25 febbraio 2013, n. 1169 «Poiché il dottor – omissis – ha rivestito l’incarico di presidente della commissione, la causa di incompatibilità non è applicabile nei suoi confronti». □ Per converso, il responsabile del procedimento (che non sia presidente della commissione giudicatrice) non può far parte della commissione giudicatrice. Cfr. T.A.R. Puglia, Bari, I, 6 febbraio 2013, n. 174: «l’illegittimità della partecipazione del Responsabile unico del procedimento alla commissione di gara è stata di recente ribadita proprio da questa Sezione (cfr. sentenza n. 516 del 29.3.2011)». □ Versa in incompatibilità anche chi ha predisposto lo schema di contratto (T.A.R. Lazio, Roma, II-ter, 26 luglio 2007, n. 7016). □ Il profilo dell’incompatibilità non rileva quando i criteri di valutazione sono tutti di carattere quantitativo (Cons. Stato, V, 2 novembre 2009, n. 6721). 61/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ «5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. 6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi. 7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’art. 51 cod. proc. civ.» (D.Lgs. 163/2006, art. 84, commi da 5 a 7). 62/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ Cfr. la L. 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge “anti-corruzione”), art. 1, comma 46: «Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: «Art. 35-bis. - (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: – omissis – ; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti (…) all'acquisizione di beni, servizi e forniture (…); c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (…). 2. La disposizione prevista al comma l integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari». □ La disposizione ha carattere generale e vale anche per l’ipotesi in cui sia adottato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. Per l’ipotesi dell’offerta economicamente più vantaggiosa, essa va ad integrare la disciplina già recata dai commi dal 4° al 7° dell’art. 84 del codice. 63/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 26. La commissione «giudicatrice» e la nomina dei commissari diversi dal presidente: D.Lgs. 163/2006, art. 84, commi 8 e 9. ■ Per quanto concerne i «commissari diversi dal presidente», la regola è che essi siano «selezionati tra i funzionari della stazione appaltante» (D.Lgs. 163/2006, art. 84, comma 8, primo periodo), che siano competenti nella materia di cui cui si tratti. Il periodo è stato così modificato dal D.Lgs. 113/2007, art.1, comma 1, lett. l), n. 1). La precedente formulazione del testo normativo menzionava «i funzionari delle stazioni appaltanti». Questo significa che la «carenza in organico» accertabile (di cui al periodo che segue) è soltanto quella della stazione appaltante procedente. ■ È possibile far ricorso a soggetti esterni in due casi (D.Lgs. 163/2006, art. 84, comma 8, secondo periodo): 1) nel «caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità»; 2) «negli altri casi previsti dal regolamento» (al quale si opera pertanto rinvio), «in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate». In tali due casi, sussiste comunque un ordine di priorità nella scelta. La ratio desumibile già dal primo periodo è quella dell’economicità per l’erario. Pertanto, i «commissari diversi dal presidente sono scelti» (D.Lgs. 163/2006, art. 84, comma 8, secondo periodo): prima «tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 25»; in subordine, tra «professionisti» (lett. a)) o «professori universitari» (lett. b)). Fra «professionisti» e «professori universitari» la selezione avviene «con un criterio di rotazione» (D.Lgs. 163/2006, art. 84, comma 8, secondo periodo). Non è però richiesto che ogni volta venga scelto un appartenente ad ambedue le categorie. Sono richiesti requisiti soggettivi (D.Lgs. 163/2006, art. 84, comma 8, secondo periodo). I «professionisti» devono essere iscritti ai «rispettivi albi professionali» ed esserlo da «almeno dieci anni». I «professori universitari» debbono essere «di ruolo». In teoria è prevista una procedura per selezionare questi soggetti come commissari esterni (D.Lgs. 163/2006, art. 84, comma 8, secondo periodo). Debbono essere richieste «rose di candidati» («agli ordini professionali», ovvero «alle facoltà di appartenenza»). Sulla base dei nominativi forniti, il RUP forma l’«elenco» interno. Da tenere presente: «LA CORTE COSTITUZIONALE (…) 2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 84, commi 2, 3, 8 e 9, del d.lgs. n. 163 del 2006, anche nel testo modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62), nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevede che le norme in esso contenute abbiano carattere suppletivo e cedevole» (Corte. Cost., 23 novembre 2007, n. 401). Il principio è stato applicato da T.R.G.A., Trento, 22 marzo 2012, n. 94, in relazione alla nomina di un membro esterno. 64/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati □ Il difetto di motivazione sul ricorso a commissari esterni comporta illegittimità della nomina. L’orientamento rigoroso è prevalente. Cfr. Cons. Stato, V, 22 maggio 2012, n. 2963: «Solo in caso di accertata carenza di adeguate professionalità lo stesso principio rende legittimo il ricorso a commissari di provenienza esterna all’amministrazione aggiudicatrice. Tuttavia, i sopra ricordati principi di imparzialità e trasparenza impongono che nel caso in cui la scelta sia orientata verso professionisti privati questa non sia diretta, ma venga previamente circoscritta dagli ordini professionali di appartenenza attraverso la formazione di elenchi di candidati dalle quali attingere. La coerenza di una simile previsione legislativa con i ridetti canoni generali dell’agire amministrativo si manifesta in misura tanto più evidente quanto più si abbia riguardo agli ambiti di discrezionalità che l’individuazione del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa consente alla commissione di gara. Tale inoppugnabile dato di comune esperienza impone che la scelta “a monte” dei membri dell’organo deputato alla valutazione delle offerte non ricada su soggetti liberamente eligibili dall’amministrazione, perché ciò potrebbe in ipotesi prestarsi a sospetti ed illazioni circa la sussistenza di ragioni estranee a quelle inerenti la scelta della migliore offerta nell’interesse pubblico, finendo dunque per compromettere irrimediabilmente il principio di ordine imperativo dell’imparzialità al cui presidio è invece posta la procedimentalizzazione della scelta di professionisti esterni prevista dall’art. 84, comma 8, cit. Immediato precipitato di tali considerazioni è il carattere inderogabile della sequenza procedimentale descritta dalla norma in esame, perché è solo attraverso il suo rigoroso rispetto e la limitazione del potere discrezionale del potere dell’amministrazione di comporre la commissione di gara che ne consegue, che i più volte ricordati precetti generali possono concretamente essere attuati. A sua volta, l’inderogabilità del procedimento importa che il ricorso a membri esterni sia preceduto da una puntuale ricognizione della mancanza di professionalità idonee all’interno dell’amministrazione o di ragioni obiettive che impongano una simile scelta e che questa sia esternata attraverso una motivazione dotata di apprezzabile grado di specificità». □ Per i commissari esterni che non siano pubblici funzionari, occorre far necessario riferimento solo alle categorie previste (non vi rientra il pur esperto magistrato in quiescenza). È imprescindibile richiedere le «rose di candidati» (Cons. Stato, V, 4 giugno 2008, n. 2629). Vi è, tuttavia, anche una giurisprudenza più aperta, in ordine al requisito dell’appartenenza a una delle specifiche categorie previste dalla norma. Si ammette che anche il ricercatore è ricomprensibile, in quanto esperto nello specifico settore, nella categoria dei «professori universitari di ruolo» (Cons. Stato, V, 6 luglio 2010, n. 4318). □ Il riferimento all’«elenco» è stato inteso in modo elastico, non nel senso di dover far comunque riferimento a una specie di albo stabile, ma nel senso minimale che si provveda a richiedere le «rose» (cit. Cons. Stato, V, 6 luglio 2010, n. 4318). □ Viene ritenuta «corretta (…) una limitazione della ricerca all’ambito territoriale in cui operi la stazione appaltante» (cit. Cons. Stato, V, 6 luglio 2010, n. 4318). □ Non c’è obbligo di individuare i membri esterni fra ognuna delle due categorie, «non stabilendo l’art. 84, comma 8, alcuna gerarchia al riguardo» (cit. Cons. Stato, V, 6 luglio 2010, n. 4318). 65/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati □ Il criterio della «rotazione» non si applica per i «funzionari della stazione appaltante», ma solo per tutti i commissari “esterni” (Cons. Stato, V, 19 novembre 2009, n. 7259). 66/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 27. La nomina e la costituzione della commissione dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Le spese relative alla commissione. ■ Con l’entrata in vigore del codice dei contratti, è diventato principio generale – esteso dai lavori (per alcune procedure) a servizi e forniture – quello di cui all’art. 84, comma 10: «La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte». □ «Tale prescrizione, che persegue l’evidente finalità di garantire la trasparenza ed imparzialità delle procedure di gara, ha carattere tassativo e non consente deroghe di sorta» (T.A.R. Piemonte, II, 16 febbraio 2008, n. 266). □ Secondo un indirizzo giurisprudenziale, tuttavia, si «ritiene che siffatta violazione possa costituire vizio dell'intera procedura di gara solo se la nomina anteriore alla scadenza del termine di presentazione delle offerte sia in concreto suscettibile di incidere sulla indipendenza dei commissari e sugli elementi discrezionali delle loro valutazioni» (Cons. Stato, V, 24 marzo 2011, n. 1784). 67/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ «Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante» (D.Lgs. 163/2006, art. 84, comma 11). □ Per i lavori, cfr. d.P.R. 207/2010, art. 16, comma 1, lett. b), n. 9). Sono ricomprese nelle «somme a disposizione della stazione appaltante» le «eventuali spese per commissioni giudicatrici». □ Per servizi e forniture, cfr. d.P.R. 207/2010, art. 279, comma 1, lett. d). Si tratta di una voce di costo rientrante nel «prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del bene o del servizio». 68/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 28. Il ruolo di “fitro” assegnato al RUP, fra le valutazioni tecniche della commissione giudicatrice e le scelte della stazione appaltante: la pronuncia della “plenaria”. ■ Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen, 29 novembre 2012, n. 36. «Nelle gara d’appalto da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è legittima la verifica di anomalia dell’offerta eseguita, anziché dalla commissione aggiudicatrice, direttamente dal responsabile unico del procedimento avvalendosi degli uffici e organismi tecnici della stazione appaltante. Infatti, anche nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 121 del d.P.R. 5 ottobre 2010, nr. 207, è attribuita al responsabile del procedimento facoltà di scegliere, a seconda delle specifiche esigenze di approfondimento richieste dalla verifica, se procedere personalmente ovvero affidare le relative valutazioni alla commissione aggiudicatrice». □ Pregevolissima tesi, però, quella di T.A.R. Toscana, I, 19 aprile 2013, n. 644, che sostanzialmente – e giustamente – smentisce la lettura distorta che la “plenaria” ha dato al rapporto fra verifica dell’anomalia, offerta economicamente più vantaggiosa e ruolo del RUP. La verifica dell’anomalia, come da regolamento attuativo del codice, spetta al RUP, che decide di valersi – in modo ausiliario e non sostitutivo – di chi vuole. «Priva di pregio è l'affermazione della deducente secondo cui il responsabile del procedimento sarebbe tenuto ad avvalersi della commissione. Invero nessuna disposizione del codice dei contratti pubblici e del relativo regolamento impone la verifica collegiale di congruità dei prezzi; infatti, l'art. 121 del d.p.r. n. 207/2010 prevede, qualora siano ravvisati elementi sintomatici di anomalia dell'offerta, che sia chiusa la seduta pubblica della commissione di gara e che il responsabile del procedimento sia chiamato a verificare le giustificazioni presentate dai concorrenti interessati avvalendosi degli uffici, di appositi organismi tecnici della stazione appaltante oppure della commissione di gara. Del resto, allorquando si apre la fase di verifica delle offerte anormalmente basse, la commissione ha esaurito il proprio compito, avendo già proceduto alla valutazione delle offerte, cosicchè è del tutto fisiologico che il responsabile unico del procedimento sia titolare della potestà di accertamento e giudizio in ordine alle offerte sospette di anomalia, in una fase procedimentale distinta e separata rispetto da quella comparativa svoltasi innanzi alla commissione; ne discende che la necessità di riconvocazione della stessa sarebbe ipotizzabile nella sola ipotesi in cui in sede di controllo sulle attività compiute emergano errori o lacune tali da imporre il rinnovo delle valutazioni (Cons. Stato, A.P., 29.11.2012, n. 36). Pertanto l'ordinamento contempla, in capo al predetto responsabile, la mera facoltà di farsi affiancare, in alternativa agli uffici della stazione appaltante, dalla commissione di gara (TAR Lombardia, Milano, III, 28.12.2012, n. 3238). Orbene, poiché l'attività di esame, analisi e giudizio sui prezzi offerti e le giustificazioni presentate è accentrata nel responsabile del procedimento, sarà quest'ultimo a scegliere i soggetti di cui avvalersi nella propria complessa attività istruttoria, senza che vi siano vincoli preventivi dettati dal legislatore». 69/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 29. L’annullamento dell’aggiudicazione o dell’esclusione di un concorrente: i due filoni giurisprudenziali e la pronuncia della “plenaria”. ■ «In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione» (D.Lgs. 163/2006, art. 84, comma 12). Nell’interpretazione di questo comma erano state sostanzialmente due le linee giurisprudenziali. □ L’adunanza plenaria aderisce all’indirizzo innovativo, che già era predominante: «Nella gara per l’affidamento di contratti pubblici l’interesse fatto valere dal ricorrente che impugna la sua esclusione è volto a concorrere per l’aggiudicazione nella stessa gara; pertanto, anche nel caso dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in presenza del giudicato di annullamento dell’esclusione stessa sopravvenuto alla formazione della graduatoria, il rinnovo degli atti deve consistere nella sola valutazione dell’offerta illegittimamente pretermessa, da effettuarsi ad opera della medesima commissione preposta alla procedura» (Cons. Stato, Ad. Plen., 26 luglio 2012, n. 30). Il principio vale, ovviamente, anche per l’ipotesi in cui sia stata adottata la metodologia del “confronto a coppie”: «la particolare caratteristica del confronto a coppie non sembra ostare in via di principio alla possibilità che un’offerta originariamente esclusa dalla valutazione possa essere poi effettivamente confrontata con le altre, stante la autonomia delle singole valutazioni a coppie» (Cons. Stato, ad. plen., 10 gennaio 2013, n. 1). 70/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 30. Gli adempimenti consequenziali alla fattispecie del primo in graduatoria, escluso per mancanza di requisito di qualificazione ovvero per anomalia: linee giurisprudenziali ed esempi concreti. Il D.L. 90/2014 ■ Nell’ipotesi in cui, in capo all’aggiudicatario, si accerti ex post il mancato possesso di un requisito di idoneità morale, si ricalcola la graduatoria (se necessario) o si va a scorrimento automatico al secondo? ■ Secondo Cons. Stato, VI, 17 settembre 2009, n. 5583, è corretta la seconda ipotesi. «La questione che si pone è se, una volta formata la graduatoria, ove la prima classificata sia esclusa per mancanza dei requisiti (nella specie, irregolarità fiscali non sanate), la stazione appaltante sia obbligata a formulare una nuova graduatoria dei punteggi non tenendo conto dell’offerta esclusa. La risposta non può che essere negativa, secondo una prevalente giurisprudenza che il Collegio condivide. Dispone infatti l’art. 48 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006) che in questo caso legittimamente l’aggiudicazione deve avvenire in capo alla seconda classificata (…) e la stessa previsione è contenuta anche nel disciplinare di gara (…). L’invocata esclusione ab initio della prima classificata per mancanza dei requisiti, condivisa dal Tar (con la necessità di rifare un’altra graduatoria), sarebbe illegittima (…) perché la lex specialis non lo prevede espressamente (…) Non convince la tesi dell’appellata, condivisa dal Tar, che bisognava invece rifare la graduatoria dei punteggi senza considerare l’offerta della - omissis esclusa, non dovendosi applicare l’art. 48 del codice che si riferirebbe solo all’anomalia delle offerte e non anche al calcolo dei punteggi. La stessa tesi è stata condivisa anche da questo Consiglio di Stato in una decisione cautelare (V, ordinanza n. 2104 del 2008) relativa al presente giudizio, ma il Collegio ritiene di doversene discostare per le ragioni seguenti. In primo luogo una decisione cautelare non può avere l’autorità di un precedente, visto il giudizio di sommaria cognitio nel quale l’ordinanza è resa. Inoltre nessuna norma impone di rifare il conteggio dei punti dell’offerta economica quando la procedura è ormai conclusa con l’aggiudicazione provvisoria della gara; anzi è previsto che la valutazione dell’efficacia di quella aggiudicazione sia subordinata a determinati accertamenti; in caso di esito negativo, la stazione appaltante è tenuta ad aggiudicare alla seconda classificata e ciò per un principio di economia degli atti e delle procedure, di concentrazione delle operazioni di gara, nonché per l’interesse pubblico alla sollecita conclusione delle procedure selettive. Soltanto ove sia il primo che il secondo classificato risultino carenti dei requisiti prescritti, da accertarsi nel momento conclusivo della gara, la stazione appaltante è tenuta a formare una nuova graduatoria con l’esclusione dei primi due. Questo è il disposto dell’art. 48 del codice, che, diversamente da quanto sostenuto dall’appellata, non può essere ritenuto applicabile alla sola soglia di anomalia, ma riguarda "il controllo sul possesso dei requisiti" delle imprese partecipanti alla gara. (…) Nella specie la - omissis - non è stata oggetto del sorteggio e quindi della preventiva verifica della veridicità delle dichiarazioni contenute nell’offerta. (…) Come osserva l’appellante, "è evidente che la verifica del secondo in graduatoria presuppone il mantenimento della graduatoria stessa e la sua immodificabilità in caso di esito positivo del controllo"». Riportiamo esempi minimali, che servono a focalizzare la questione. Esempio n. 1. Offerenti Criterio di valutazione con rispettivo peso Aspetti Prezzo (in Tempo (in 71/167 Punteggio www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati Punteggio definitivo per il singolo criterio di valutazione, per ogni offerente B funzionali: 50. Criterio motivazionale: - omissis - . 30/40 * 50 = 37,5 40/40 * 50 = 50 C 20/40 * 50 = 25 D 10/40 * 50 = 12,5 A ribasso percentuale): 40. riduzione percentuale): 10. 30%/40% * 40 = 30 10%/40% * 40 = 10 20%/40% * 40 = 20 40%/40% * 40 = 40 8%/10% * 10 = 8 5%/10% * 10 = 5 10%/10% * 10 = 10 8%/10% * 10 =8 complessivo per il singolo offerente 75,5 65 55 60,5 Si ipotizzi che l’offerente A venga escluso a graduatoria formata. Come si nota, la graduatoria non cambia, in quanto l’offerta dell’escluso non ha condizionato la determinazione dei punteggi definitivi degli altri offerenti. Si va a scorrimento automatico al secondo, B, senza passaggi intermedi. In grassetto sono evidenziate le migliori offerte per ogni criterio di valutazione. Esempio n. 2. L’esclusione ex post del primo in graduatoria viene ad incidere sulla determinazione matematica della graduatoria finale: o perché egli aveva conseguito il miglior punteggio provvisorio già in un solo criterio di valutazione di natura qualitativa, ovvero perché aveva formulato la migliore offerta per almeno un criterio di valutazione di natura quantitativa (prezzo, tempo). Offerenti Punteggio definitivo per il singolo criterio di valutazione, per ogni offerente A B C D Criterio di valutazione con rispettivo peso Aspetti Prezzo (in Tempo (in funzionali: 50. ribasso riduzione Criterio percentuale): percentuale): motivazionale: 40. 10. - omissis - . 40/40 * 50 = 50 30%/40% * 40 8%/10% * 10 = = 30 8 30/40 * 50 = 10%/40% * 40 5%/10% * 10 = 37,5 = 10 5 20/40 * 50 = 25 20%/40% * 40 10%/10% * 10 = 20 = 10 10/40 * 50 = 40%/40% * 40 8%/10% * 10 12,5 = 40 =8 Punteggio complessivo per il singolo offerente 88 52,5 55 60,5 Escludendosi il primo in graduatoria, A, si riposizionano valori ormai cristallizzati al miglior valore di riferimento rimasto in gara. Offerenti Criterio di valutazione con rispettivo peso Aspetti Prezzo (in Tempo (in funzionali: 50. ribasso riduzione Criterio percentuale): percentuale): motivazionale: 40. 10. - omissis - . 72/167 Punteggio complessivo per il singolo offerente www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati Punteggio definitivo per il singolo criterio di valutazione, per ogni offerente A 40/40 * 50 = 50 B 30/30 * 50 = 50 C 20/30 * 50 = 33,33 10/30 * 50 = 16,66 D 30%/40% * 40 = 30 10%/40% * 40 = 10 20%/40% * 40 = 20 40%/40% * 40 = 40 8%/10% * 10 = 8 5%/10% * 10 = 5 10%/10% * 10 = 10 8%/10% * 10 =8 88 52,5 65 55 63,33 60,5 64,66 Il riposizionamento serve, qui, solo per il criterio di valutazione degli “aspetti funzionali” (cfr. valori indicati in grassetto). Come si nota, aggiudicatario diventa quello che prima era ultimo in graduatoria, B (cfr. valori indicati in grassetto). Possiamo dire che lo scorrimento è sempre automatico, ma non diretto, in quanto occorre il passaggio intermedio del riposizionamento. □ L’analizzata pronuncia del Consiglio di Stato è importante, in quanto, col far riferimento a «previsione (…) contenuta (…) nel disciplinare di gara», sollecita la stazione appaltante a far chiarezza sul punto. Considerato che altra giurisprudenza (di cui infra) è di tutt’altro avviso, la stazione appaltante potrebbe anche scegliere indifferentemente l’una o l’altra opzione interpretativa, purché lo dica chiaramente (principio del clare loqui, per dare la regola sul punto in relazione alla mancanza di specifica disciplina normativa). In sostanza, perché non sia poi il giudice a scegliere di fatto la regola ex post, è opportuno che la stazione appaltante si auto-regolamenti in via preventiva. 73/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ Secondo l’altra (e più condivisa) giurisprudenza, già nel caso in cui l’offerta del primo in graduatoria venga dichiarata anomala, non si affida l’appalto a scorrimento immediato al secondo della stessa graduatoria, ma – in base a riparametrazione di tutte le offerte a quella che di risulta è la migliore – si procede ad automatica riattribuzione dei punteggi. □ Il principio è stato affermato da T.A.R. Abruzzo, Pescara, 5 luglio 2007, n. 676, in ordine al criterio di valutazione del prezzo, ma logicamente di valenza generale e quindi estensibile anche per i criteri di valutazione di natura qualitativa. «Né può sostenersi che l’accertamento dell’anomalia dell’offerta non comporta l’esclusione della partecipante dalla gara, con la conseguente riformulazione della graduatoria definitiva, ma, ben diversamente, impedisce solo l’aggiudicazione della gara a favore della partecipante che aveva formulato tale offerta. (…) Tale procedimento amministrativo di individuazione delle offerte anomale (…) si conclude, infine, ove ne ricorrano i presupposti, con un provvedimento di esclusione dalla gara (come previsto dalla normativa vigente, oggi trasfusa nell’art. 88, n. 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163); (…) sembra evidente al Collegio che l’esclusione dalla gara della partecipante che aveva effettuato un’offerta anomala impone alla Commissione di gara di riassegnare quei punteggi da attribuire (come quello del prezzo ora in esame) in termini proporzionali e con riferimento alla offerta presentata da altri concorrenti (T.A.R. Puglia, sede Bari, sez. I, 10 ottobre 2006, n. 3538). Già sopra si è, invero, precisato che il punteggio relativo al prezzo andava individuato prendendo a riferimento la migliore offerta presentata, alla quale avrebbero dovuto attribuirsi 40 punti, mentre alle altre offerte (applicando la predetta formula, già ricordata) sarebbe stato attribuito un punteggio proporzionatamente inferiore. Una volta, però, ritenuta anomala la migliore offerta economica, i punteggi relativi al prezzo debbono necessariamente essere rivisti, in quanto un’offerta anormalmente bassa, cioè un’offerta nella sostanza non seria e non affidabile, avrebbe, inoltre, come diretta conseguenza un effetto distorsivo anche sui punteggi relativi al prezzo attributi agli altri concorrenti, producendo in definitiva un appiattimento di tali punteggi e, quindi, una riduzione della rilevanza dell’elemento prezzo (al quale, in base alla lex specialis, avrebbero dovuto attribuirsi 40 punti)». ■ Occorre porsi il problema se la formulazione normativa, che blocca il riprocedersi al «calcolo di medie nella procedura», possa eventualmente avere una rilevanza autonoma nell’ambito delle metodologie che servono per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa, a prescindere dal profilo dell’anomalia. Cfr. d.P.R. 207/2010, allegati G, M, e P. Nel dubbio, per una scelta volta ad annullare il rischio giuridico sotteso alla delicata problematica, in assenza di giurisprudenza, potrebbe essere opportuno aderire già fin dalla disciplina di gara al filone giurisprudenziale che privilegia la teoria dello scorrimento. Sotto questo profilo, cfr. Cons. Stato, VI, 17 settembre 2009, n. 5583. Altrimenti, già con la metodologia del confronto “a coppie”, a seguito dell’esclusione di un concorrente, dovrebbe procedersi al ricalcolo automatico della graduatoria: «la procedura di gara deve ricominciare da un nuovo computo dei punteggi già espressi, senza considerare i punteggi del concorrente escluso e i punteggi conseguiti dagli altri 74/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati concorrenti nel confronto con quest’ultimo» (Cons. Stato, V, 15 luglio 2013, n. 3814, ex multis). In effetti, questa appare la scelta giuridica più corretta, sia perché la lettera del comma 2-bis del’art. 38 del codice parla soltanto di «calcolo di medie nella procedura» e di «individuazione della soglia di anomalia delle offerte», sia perché la norma stessa sembra più far riferimento – come ratio – a un procedimento concluso, mentre qui siamo ancora in fase endo-procedimentale. 75/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 31. Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in relazione al profilo dell’anomalia. La non condivisibile tesi della “plenaria”, secondo cui il giudizio di anomalia si concentra sull’offerta-prezzo. ■ «Nei contratti di cui al (…) codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara» (D.Lgs. 163/2006, art. 86, comma 2). La formula serve soltanto ad individuare le offerte da assoggettarsi obbligatoriamente a verifica di anomalia (le c.d. sospette ex lege). ■ Appare non condivisibile l’impostazione della “plenaria”, secondo cui, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, «il giudizio di anomalia si concentra (…) sull'offerta economica» (Cons. Stato, ad. plen, 29 novembre 2012, n. 36). Si nota che «ben diverse sono le valutazioni da compiersi nell'ambito del subprocedimento di verifica di anomalia, rispetto a quelle compiute dalla commissione aggiudicatrice in sede di esame delle offerte. Infatti, mentre alla stregua dell'art. 84 del Codice la commissione è chiamata (…) soprattutto a esprimere un giudizio sulla qualità dell'offerta, concentrando pertanto la propria attenzione soprattutto sugli elementi tecnici di essa, il giudizio di anomalia si concentra invece sull'offerta economica, e segnatamente su una o più voci di prezzo considerate non in linea con i valori di mercato o comunque con i prezzi ragionevolmente sostenibili; inoltre, mentre la valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti è compiuta dalla commissione su base comparativa, dovendo i punteggi essere attribuiti attraverso la ponderazione di ciascun elemento dell'offerta come previsto dall'art. 83 del Codice, al contrario il giudizio di congruità o non congruità di un'offerta economica è formulato in assoluto, avendo riguardo all'affidabilità dei prezzi praticati ex se considerati. 5.4.1. Naturalmente, è ben possibile che la verifica delle offerte a rischio di anomalia chiami in causa anche l'apprezzamento di elementi dell'offerta tecnica, e quindi richieda anch'essa il possesso di determinate cognizioni e competenze: ciò si ricava dalla disciplina dell'art. 87, d.lgs. nr. 163 del 2006, laddove è previsto che le giustificazioni fornite dal concorrente possano riguardare anche "le soluzioni tecniche adottate" (comma 2, lettera b). Per questo, il legislatore ha rimesso al R.U.P. ogni valutazione innanzi tutto in ordine al soggetto cui affidare la verifica, non escludendo che, a seconda dei casi, possa ritenere sufficienti e adeguate le competenze degli uffici e organismi della stazione appaltante, o invece concludere nel senso della necessità di un nuovo coinvolgimento della commissione aggiudicatrice anche per la fase de qua. 5.5. In definitiva, l'opzione interpretativa qui accolta risulta maggiormente in linea con la logica complessiva del sistema normativo in subiecta materia: è il giudizio sulla complessiva attendibilità dell'offerta economica meno agganciato a valutazioni di natura tecnico-scientifica e più direttamente connesso con scelte rimesse alla stazione appaltante, quale espressione di autonomia negoziale in ordine alla convenienza dell'offerta ed alla serietà e affidabilità del concorrente che dell'Amministrazione è destinato a divenire l'interlocutore contrattuale». Infatti, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in ordine all’anomalia la «verifica non va ristretta al solo valore economico della prestazione, ma a tutti gli elementi costituitivi dell’offerta, e quindi ad ogni altra condizione che presenti 76/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati carattere di anomalia e possa, pertanto, influire sulla graduazione dell’impresa ai fini dell’aggiudicazione» (Cons. Stato, VI, 12 luglio 2007, n. 3946). «Ritiene, inoltre, la Sezione che in capo all’ Amministrazione, a prescindere da una regola esterna dettata da disposizioni di legge, di regolamento o rinvenibile nel bando di gara, residua sempre un margine di discrezionalità tecnica che, nel prudente apprezzamento della stazione appaltante, può investire le componenti dell’offerta (…) e che consente di disporre l’esclusione di offerte che presentino (…) aspetti di abnormità ed inattendibilità» (ibidem). 77/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati PARTE II L’offerta economicamente più vantaggiosa nel regolamento attuativo del codice dei contratti. La giurisprudenza. 78/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 1. L’impossibilità di sospensione della seduta di gara nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche (in senso lato intese). ■ «Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche» (d.P.R. 207/2010, art. 117, comma 1, secondo periodo). Tale principio – qui espresso per il settore dei lavori – si applica anche per l’ipotesi in cui sia stato adottato il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. □ L’art. 117 del regolamento viene espressamente richiamato per servizi e forniture dall’art. 283, comma 5 («Si applica l’articolo 117»). Il principio, per la sua valenza generale inerente alla trasparenza delle operazioni procedurali, si applica anche per i servizi inerenti all’architettura e all’ingegneria. 79/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 2. Lavori: la ponderazione totale resa convenzionalmente pari a cento. ■ «In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i “pesi” o “punteggi” da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in “sub-pesi” o “sub-punteggi”, di cui all'articolo 83, commi 1 e 4, del codice ed indicati nel bando di gara, devono essere globalmente pari a cento» (d.P.R. 207/2010, art. 120, comma 1, primo periodo). A prescindere dall’eventuale ripartizione di ogni criterio di valutazione (ognuno con il suo peso) in sub-criteri (ognuno con il suo sub-peso), la somma dei pesi viene convenzionalmente resa «pari a cento». 80/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 3. Lavori: l’individuazione normativa della ponderazione complessiva (sessantacinque) per i criteri di valutazione di natura qualitativa, per l’appalto di progettazione ed esecuzione. ■ «Per i contratti di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice i fattori ponderali da assegnare ai “pesi” o “punteggi” attribuiti agli elementi riferiti alla qualità, al pregio tecnico, alle caratteristiche estetiche e funzionali e alle caratteristiche ambientali non devono essere complessivamente inferiori a sessantacinque» (d.P.R. 207/2010, art. 120, comma 1, secondo periodo). La previsione attua quanto stabilito nel D.Lgs. 163/2006, art. 53, comma 2, ultimo periodo 81/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 4. Lavori: l’apertura in seduta pubblica delle offerte tecniche, per la verifica dei documenti prodotti. Il problema del seggio di gara competente, dopo il D.L. 52/2012, convertito nella L. 94/2012. ■ «La commissione, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti (2). In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando, i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell'allegato G. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede secondo quanto previsto dall’articolo 121» (d.P.R. 207/2010, art. 120, comma 2). La seduta riservata non serve – anzi, sarebbe addirittura illegittima – quando l’offerta riguardi solo criteri di valutazione di natura quantitativa, quali, ad esempio, prezzo e tempo. □ Prima delle «sedute riservate», occorre garantire che il plico contenente l’offerta tecnica sia aperto in seduta pubblica (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 13). È necessario e sufficiente che «la commissione, aperta la busta del singolo concorrente, abbia proceduto ad un esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti, e dandone atto nel verbale della seduta». □ L’arresto giurisprudenziale sancito dalla “plenaria” è stato accolto dal legislatore della c.d. spending review. In relazione all’art. 48 del codice dei contratti, se lo si applica, appare ragionevole che la «verifica» in questione avvenga a conclusione della sub-fase di controllo della c.d. documentazione amministrativa, e quindi appena dopo la comunicazione ufficiale da parte dell’organo di gara dell’esito della verifica – preliminarmente svolta dal responsabile del procedimento – delle autocertificazioni già rese dai sorteggiati in ordine al possesso dei requisiti economico-tecnici (di quelli, in sostanza, diversi dall’attestazione-SOA). Tuttavia, ciò premesso, la commissione giudicatrice non sarebbe tenuta a svolgere un’incombenza di tal genere, meramente “notarile”. Nulla osta a che per «commissione» possa qui intendersi ancora il seggio di gara competente per la fase dell’esame della documentazione amministrativa. D’altra parte, il seggio di gara, che procede alla fase d’ammissione degli operatori economici alla procedura, può anche essere monocratico e non necessariamente collegiale, ciò dipendendo dal modello organizzativo della stazione appaltante. 2 Periodo aggiunto dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, art. 12, comma 1, così come convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94. 82/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati Va anche aggiunto che, per il settore dei lavori, non è imposta l’interpretazione analogica rispetto ai settori di forniture e servizi, dove invece la competenza sarebbe espressamente assegnata alla commissione giudicatrice. 83/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 5. Lavori: le sedute riservate e la seduta pubblica che si conclude con l’individuazione delle offerte sospette di anomalia. La tendenziale concentrazione delle sedute. La verbalizzazione. ■ «In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando, i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell'allegato G» (d.P.R. 207/2010, art. 120, comma 2, secondo periodo). ■ «Successivamente, in seduta pubblica, la commissione» giudicatrice «dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede secondo quanto previsto dall’articolo 121» (d.P.R. 207/2010, art. 120, comma 2, terzo periodo). □ Peraltro, anche il tempo offerto deve essere prodotto nella stessa busta chiusa contenente il prezzo offerto, in quanto il principio da salvaguardare è che la valutazione delle «offerte tecniche» avvenga senza la previa conoscenza di quanto offerto in ordine ai criteri di valutazione con attribuzione di punteggio automatica. Calcolata la graduatoria finale, occorre procedere ai sensi dell’art. 121, comma 10, del d.P.R. 207/2010, e cioè individuare la possibile sussistenza di offerte c.d. sospette di anomalia ex lege (secondo quanto previsto dal codice dei contratti all’art. 86, comma 2). 84/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ Sulla ratio del principio della tendenziale concentrazione delle sedute, cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II, 5 novembre 2009, n. 10878. □ Per una fattispecie in cui si è riscontrata, per converso, la violazione del principio, cfr. T.A.R. Puglia, Bari, I, 2 febbraio 2010, n. 244: «Tra la prima e la seconda seduta di gara sono intercorsi ben quattro mesi, mentre le successive sedute sono seguite a distanza di un mese l’una dall’altra. Di tale abnorme durata non vi è giustificazione nei verbali». 85/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ Quanto alla verbalizzazione, «le lacune del verbale possano causare l'invalidità dell'atto verbalizzato solo nel caso in cui esse riguardino aspetti dell'azione amministrative la cui conoscenza risulti necessaria per poterne verificare la correttezza» (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2011, n. 1094). Conforme, T.A.R. Lazio, Roma, I-bis, 21 settembre 2012, n. 8015. □ «Il Collegio ritiene invero di dover aderire al consolidato orientamento, secondo cui, anche se, in mancanza di specifiche indicazioni della normativa di settore e della disciplina di gara, deve escludersi la necessità di redigere contestuali e distinti verbali per ciascuna seduta della commissione di gara, è necessario comunque che nell'unico verbale di tutte o di parte delle operazioni compiute, ancorché relativo a più giornate, avvenga una corretta rappresentazione documentale dello svolgimento della procedura (Cons. St., sez. V, 29 aprile 2009 n. 2748)» (Cons. Stato, III, 5 marzo 2012, n. 1251). 86/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 6. Lavori: il profilo documentale delle offerte. ■ La disciplina di gara può prevedere che l’offerta tecnica debba avere un limite di pagine e di carattere (T.A.R. Valle d’Aosta, 10 marzo 2010, n. 24). Tuttavia, il principio deve essere interpretato cum granu salis (Cons. Stato, V, 21 giugno 2012, n. 3677). Si configurerebbe, in sostanza, una fattispecie rientrante fra i «casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili». □ Nella specie, il provvedimento del responsabile del procedimento – che ha fornito i chiarimenti nel rispetto della par condicio nell’arco temporale fissato per la formulazione delle offerte – si è limitato ad esplicitare un principio di ragionevolezza già desumibile dal sistema e risulta ispirato al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, non si è posto in contrasto con disposizioni normative o con il bando di gara ed ha fatto sorgere un legittimo affidamento sulla possibilità di produrre la relazione tecnica senza un numero massimo di pagine, dando una opportunità di cui tutte le imprese si sarebbero potute avvalere (Cons. Stato, V, 14 ottobre 2014, n. 5123). «In punto di fatto, risulta effettivamente che la s.r.l. Diodoro ha presentato una relazione tecnica composta da un numero di pagine maggiore rispetto a quello stabilito dal bando. E’ altrettanto vero, però, che il superamento di tale limite è avvenuto a seguito dei formali chiarimenti forniti al riguardo dalla stazione appaltante appositamente interpellata sul punto, che ha precisato – con una nota pubblicata sul proprio sito telematico sino al 10 settembre 2012 - di ritenere ammissibile l’offerta tecnica redatta su un numero di pagine maggiore di quello indicato nel disciplinare di gara. Tali chiarimenti, in quanto rivolti nei confronti di tutti coloro che fossero interessati a partecipare alla gara, non hanno nemmeno violato il principio della par condicio. Non v’è dubbio, quindi, come la società risultata aggiudicataria, ora appellante, abbia fatto legittimo affidamento sul chiarimento fornito dalla stessa Amministrazione e non possa di conseguenza , per ciò solo, essere ragionevolmente esclusa dalla gara. Né, al riguardo, può essere condivisa la tesi del primo giudice secondo cui, non potendo il responsabile del procedimento assentire detto superamento trattandosi di una modifica sostanziale del bando, la s.r.l. Diodoro non si sarebbe potuta comunque attenere ai chiarimenti forniti. Infatti, a prescindere dalla natura giuridica del chiarimento in questione, resta il fatto che la stazione appaltante ha esternato, attraverso una formale determinazione dell’organo responsabile del procedimento per cui è causa, le modalità a cui attenersi nella redazione dell’offerta tecnica. Tale determinazione, nei tempi utili, non è stata ritrattata dall’Amministrazione né contestata da alcuno dei concorrenti,venendo così a costituire una formale integrazione della disciplina di gara proveniente dall’Amministrazione stessa. Inoltre, essa ha effettivamente costituito un ‘chiarimento’ sulla portata del fissato limite di 40 pagine della relazione tecnica, in relazione al contenuto dell’art. 9 del bando, che non prevedeva una espressa clausola di esclusione, nel caso di superamento del limite. Al riguardo, osserva il Collegio che – salvi i casi in cui una disposizione di rango legislativo o regolamentare limiti il numero delle pagine di un atto da presentare alla pubblica amministrazione – l’interessato può presentare un atto avente il numero delle pagine che ritenga più opportuno. Certo, una tale modalità di redazione del proprio scritto può ritardare o intralciare il buon andamento dell’azione amministrativa ed è per questo che, in linea di principio, si può ritenere legittimo un bando di una gara d’appalto che – per non appesantire oltremodo i lavori della commissione – limiti il numero delle pagine della relazione tecnica da presentare. Il bando può prevedere il numero massimo delle pagine a pena 87/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati di esclusione (salvo il sindacato del giudice amministrativo, ove una tale limitazione risulti manifestamente incongrua, in rapporto al valore della gara ed alla complessità delle questioni da affrontare), così come può non prevedere una automatica esclusione, attribuendo così, almeno implicitamente, alla commissione il potere di valutare la relazione tecnica, e di attribuire conseguentemente i punteggi, non solo sulla base del suo intrinseco contenuto sostanziale, ma anche della sua mole e della sua chiarezza espositiva. Infatti, può essere un pregio della relazione tecnica proprio la manifestata dote di sintesi, che evidenzi con immediatezza (se del caso rinviando ad allegati) i suoi punti caratterizzanti: tale pregio può comportare una valutazione positiva, dunque, sotto un duplice profilo e cioè sia in ordine alla maggiore efficacia persuasiva o descrittiva dello scritto sintetico, sia in ordine al buon andamento dei lavori dell’organo amministrativo. In altri termini, in assenza di una disposizione normativa o di una espressa previsione del bando che preveda espressamente la esclusione, la relazione tecnica può essere formulata come meglio ritenga l’offerente, il quale ha però tutto l’interesse a presentare una offerta che possa conseguire un consistente punteggio non solo per la chiarezza delle questioni segnalate e affrontate ovvero per la qualità delle soluzioni proposte, ma anche per la sinteticità dello scritto, che di per sé ne valorizza il contenuto. Rientra poi nell’ambito dei poteri tecnico-discrezionali della commissione verificare se lo scritto vada considerato prolisso e inutilmente ripetitivo di concetti (e dunque meritevole di conseguire un basso punteggio), ovvero valutare se la lunghezza dell’esposizione non abbia intralciato i lavori ed abbia contribuito a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione. Pertanto, neppure si può ritenere che la s.r.l. Diodoro o la commissione esaminatrice avrebbero dovuto comunque considerare priva di rilevanza giuridica la richiamata nota pubblicata sul sito dell’amministrazione, valutandone in via autonoma l’illegittimità (da considerare insussistente, per le ragioni sopra esposte). Nella specie, dunque, il provvedimento del responsabile del procedimento – che ha fornito i chiarimenti nel rispetto della par condicio nell’arco temporale fissato per la formulazione delle offerte – si è limitato ad esplicitare un principio di ragionevolezza già desumibile dal sistema e risulta ispirato al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, non si è posto in contrasto con disposizioni normative o con il bando di gara ed ha fatto sorgere un legittimo affidamento sulla possibilità di produrre la relazione tecnica senza un numero massimo di pagine, dando una opportunità di cui tutte le imprese si sarebbero potute avvalere (sottoponendosi al conseguente giudizio della commissione anche sul punto)». 88/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ È inammissibile l’offerta tecnica non sottoscritta. Cfr. Cons. Stato, V, 21 giugno 2012, n. 3669: «La commissione di gara (…) aveva rilevato che l’offerta tecnica risultava priva della firma del rappresentante legale della ditta (…). Correttamente, ritiene il Collegio, l’offerta tecnica è stata ritenuta non validamente presentata (…). La circostanza secondo cui il punto (…) del disciplinare di gara che, nell’elencare le "cause di esclusione", sancisce che fra tali cause rientra l’ipotesi della mancata sottoscrizione dell’offerta economica, non incide affatto sulla sussistenza di tale causa di esclusione, trattandosi di mancanza di un elemento essenziale dell’offerta che anche nell’attuale assetto normativo disegnato dall’attuale art. 46, comma 1-bis, del Codice appalti, in cui è stato codificato il principio di tassatività delle cause di esclusione, rileva quale causa di estromissione del concorrente dalla gara d’appalto». Ma oggi cfr. il combinato disposto dell’art. 38, comma 2-bis, del codice e dell’art. 46, comma 1-ter. Lo stesso principio vale, ovviamente, per l’offerta economica. □ Al difetto di sottoscrizione va equiparata la sottoscrizione non in calce, ma in testa o sul frontespizio di un documento con più pagine (Cons. Stato, V, 20 aprile 2012, n. 2317). Ma oggi cfr. il combinato disposto dell’art. 38, comma 2-bis, del codice e dell’art. 46, comma 1-ter. 89/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ Illegittimo richiedere l’allegazione di documento d’identità all’offerta tecnica ovvero a quella economica. Cfr. Cons. Stato, V, 6 giugno 2012, n. 3339: «l'offerta economica non è né una istanza, né una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, tal ché l'art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/00, secondo cui le dichiarazioni sostitutive debbono essere presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, non può trovare applicazione del caso in esame». Ora è addirituttura nulla e non è non più soltanto annullabile la clausola che prescrive il documento di identità per l’offerta tecnica (T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 2 aprile 2014, n. 537). «L’art. 46, comma 1° bis, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 individua lo scopo, il contenuto e gli effetti del principio di tassatività delle cause di esclusione e lo rafforza attraverso la previsione testuale della nullità delle clausole difformi: id est delle clausole della lex specialis di gara, che prevedono adempimenti sanzionati dall’esclusione al di fuori dei casi tipici. La previsione della sanzione della nullità è riferita letteralmente alle singole clausole della lex specialis di gara che esorbitano dai casi tipici, da applicare in coerenza con i principi civilistici in tema di nullità parziale e, segnatamente, con il principio stabilito dall’art. 1419, comma 2° c.c., a tenore del quale la nullità di singole clausole non comporta la nullità dell’intero atto se le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative. Occorre, quindi, distinguere, fra: a) la clausola escludente nulla, cioè quella che, in palese violazione del principio di tassatività, introduce cause di esclusione non previste dal codice, dal regolamento attuativo o da altre leggi statali, la quale va considerata priva di efficacia e, quindi,disapplicabile da parte della stessa stazione appaltante ovvero da parte del giudice; b) la clausola annullabile, cioè quella soggetta, secondo i principi tradizionali, al regime della annullabilità dell’atto amministrativo, la quale, quindi, rimane valida fino a quando non viene annullata dal giudice, che, in accoglimento della impugnativa diretta dalla parte interessata, ne acclari il contrasto con i precetti inderogabili stabiliti a pena di esclusione dal codice, dal regolamento attuativo o da altre leggi statali. Al riguardo, va precisato che “secondo l’art. 46, comma 1-bis, del D. Lg. 12.4. 2006, n. 163, sono legittime le clausole dei bandi di gara che prevedono adempimenti a pena di esclusione, anche se di carattere formale, purché conformi ai tassativi casi contemplati dal medesimo comma, nonché dalle altre disposizioni del codice dei contratti pubblici, del regolamento di esecuzione e delle leggi statali” (cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9 del 25/02/2014). Orbene, nel caso di specie, occorre stabilire se possa essere considerata legittima la decisione della Commissione di Gara, che non ha disposto l’esclusione dell’odierna controinteressata per violazione della lex specialis di gara, e, quindi, se la precitata clausola di cui all’art. 16 del Capitolato di Gara debba essere considerata sussumibile nell’ipotesi di nullità prevista dall’art. 46, comma 1-bis, del D. Lg. 12.4. 2006, n. 163, con conseguente assoggettamento al regime della disapplicazione da parte della stazione appaltante e/o del giudice. Invero, la prescrizione della sottoscrizione corrisponde, in linea generale, all'esigenza che l'offerta complessiva, avente natura giuridica di manifestazione di volontà destinata alla conclusione del contratto oggetto della procedura d'evidenza pubblica, sia formalmente imputata al soggetto titolato ad assumere le obbligazioni nonché le conseguenti prestazioni previste nell'offerta per l'esecuzione del servizio. La stazione appaltante, nel chiedere la sottoscrizione e la fotocopia del documento di identità intende evitare dubbi e contestazioni sulla provenienza dell’offerta economica: questo è un obiettivo legittimo e certamente perseguibile applicando in via analogica l’art. 38, comma 3°, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 90/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati documento di identità del sottoscrittore"), pur essendo tale norma riferita, in via diretta, alle istanze ed alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e non alle dichiarazioni di volontà negoziali a cui appartiene l’offerta economica. Tuttavia, l’utilizzo delle semplificazioni del DPR 445/2000 può avvenire unicamente in bonam partem, ossia a vantaggio del concorrente ed ai fini della conservazione dell’offerta economica. Invero, le clausole della lex specialis, ancorchè contenenti comminatorie di esclusione, non possono essere applicate meccanicisticamente, ma secondo il principio di ragionevolezza, e devono essere valutate alla stregua dell'interesse che la norma violata è destinata a presidiare, per cui, ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, deve essere accordata la preferenza al “favor partecipationis”, evitando il mero formalismo non legato a finalità di interesse pubblico e oneri procedimentali inutili ed eccessivi (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI, 27.4.2011 n. 2478; Cons. Stato Sez. III, 12.5.2011 n. 2851,T.A.R. Puglia Lecce, Sez. III, 13.1. 2011 n.15). In sostanza, la stazione appaltante è legittimata a sanzionare con l’esclusione soltanto l’incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta, per cui non può perseguire il risultato della certezza assoluta (con aggravio di adempimenti e formalismi), ma soltanto quello della ragionevole certezza, che è sufficiente a evitare l’incertezza assoluta. Nel caso di specie, l’adempimento imposto, vale a dire l’allegazione di una fotocopia del documento di identità, pur non potendosi considerare né illogico né sproporzionato ( attesa la minimalità della prescrizione imposta), non può, comunque, essere ritenuto caratterizzato dal predicato dell’essenzialità richiesto dall’art. 46, comma 1-bis, del D. Lg. 12.4. 2006, n. 163, in quanto la mancata introduzione della copia della carta d'identità del firmatario nella busta contenente l'offerta tecnica non può determinare incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta, considerato che la “BUSTA B”, contenente l'offerta tecnica, viene inserita nell'unica busta in cui è anche inserita la “BUSTA A”, contenente l'istanza di partecipazione alla gara, corredata, di tutti i documenti, ivi compresa la copia della carta d'identità dei rispettivi sottoscrittori, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 16 del Disciplinare di Gara ( “Busta A- Documentazione Amministrativa”, stabilisce: “Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore”). Ne deriva che la funzione di garanzia della certezza sulla provenienza dell'offerta risulta assicurata da questa formalità, per cui l’ulteriore prescrizione, con riferimento all’offerta tecnica, si rivela inutile e, di conseguenza, contraria alle disposizioni di cui al citato art. 46, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 (conf.: TAR Lombardia, Milano, III, 23/6/12 n. 1397; Tar Brescia, Sez. II° n. 530 del 26.3.2012). Pertanto, dovendosi ritenere nulla la clausola escludente de qua, essa poteva essere disapplicata dalla stazione appaltante, che non era, quindi, tenuta, a ricorrente al cosiddetto “principio di soccorso” - come sostenuto dalle parti resistenti- considerato, oltretutto, che tale principio, sostanziandosi unicamente nel dovere della stazione appaltante di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti ovvero di completarli, può trovare applicazione soltanto in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione (Cons. di Stato, Ad. Plen n. 9 del 25.02.2014). Si deve concludere che, nella specie, legittimamente la Commissione di gara non ha escluso il “RTI ADS-IFM-Eucentre” controinteressato, con conseguente rigetto della presente censura». 91/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 7. Lavori: l’allegato G. ■ Si riporta il testo dell’allegato G. «ALLEGATO G CONTRATTI RELATIVI A LAVORI: METODI DI CALCOLO PER L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con il metodo aggregativocompensatore o con il metodo electre, secondo le linee guida appresso illustrate, ovvero con uno degli altri metodi multicriteri o multiobiettivi che si rinvengono nella letteratura scientifica, quali il metodo analityc hierarchy process (AHP), il metodo evamix, il metodo technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS), da indicarsi nel bando di gara o avviso di gara o nella lettera di invito. Metodo aggregativo-compensatore La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula: C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] dove: C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); n = numero totale dei requisiti Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; Σn = sommatoria. I coefficienti V(a) i sono determinati: a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, quali il valore tecnico ed estetico delle opere progettate, le modalità di gestione, attraverso il metodo indicato nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito scelto fra uno dei seguenti: 1. la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida sottoriportate; 2. la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida sottoriportate; 3. la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale della matrice completa dei confronti a coppie; 4. la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; 92/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 5. un diverso metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, previsto dal bando o nell’avviso di gara o nella lettera di invito. Nel caso di cui al numero 1, una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre. Nel caso di cui al numero 2, una volta terminati i “confronti a coppie”, si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate. Nei casi di cui ai numeri 3, 4 e 5, una volta terminati i “confronti a coppie” o la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Qualora il bando di gara o la lettera di invito prevedano l’applicazione del metodo del “confronto a coppie”, nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo di cui al numero 4. b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, quali il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello delle tariffe, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara. Metodo electre - omissis - LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEL METODO DEL CONFRONTO A COPPIE La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi ultra), ove con le lettere A, B, C, D, E, F, ……, N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente. La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due. Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi. In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. - omissis preferenza massima preferenza grande preferenza media =6 =5 =4 93/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati preferenza piccola preferenza minima parità =3 =2 = 1». 94/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 8. Lavori: il metodo aggregativo-compensatore. ■ «Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con (…) metodo (…) da indicarsi nel bando di gara o avviso di gara o nella lettera di invito» (d.P.R. 207/2010, allegato G, primo periodo). ■ La metodologia più in uso nella prassi è quella del metodo aggregativocompensatore (3). Per ogni offerente, il punteggio finale definitivo («indice di valutazione dell’offerta»: «C(a)») è dato dalla «sommatoria» («Σn») dei punteggi definitivi riportati per ogni criterio di valutazione («i»). Con «n» si fa riferimento al «numero totale dei requisiti»: in realtà esso è il numero totale dei criteri di valutazione previsti dal bando. Il punteggio definitivo per ogni criterio di valutazione è dato dalla moltiplicazione del peso assegnato al singolo criterio di valutazione («Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)») per il coefficiente che esprime la valutazione definitiva dell’offerta per quel requisito («V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno»). ■ Scelto tale metodo, il problema è di individuare in concreto il coefficiente «V(a)i», ovvero quello da moltiplicarsi per il peso assegnato al singolo criterio di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si distingue fra: a) «elementi di valutazione di natura qualitativa»; b) «elementi di valutazione di natura quantitativa». 3 Solo per la finalità pratica di questa trattazione, si tralascia di considerare il Metodo electre. Per la stessa ragione, si tralascia di considerare i metodi AHP, evamix e Topsis. 95/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 9. Lavori: il metodo aggregativo-compensatore per i criteri qualitativi e il submetodo n. 5 per l’approccio più semplice alla ratio del principio della riparametrazione. La sostanziale indifferenza del sub-metodo n. 4. ■ Per «gli elementi di valutazione di natura qualitativa», ciò che accomuna le cinque sub-metodologie – con le quali si individuano i coefficienti – è il principio per cui il peso assegnato deve sempre essere valorizzato nella sua integralità, e ciò al fine di far pesare gli «elementi» stessi – anche in itinere – secondo quanto previsto dalla disciplina di gara. Siccome per l’offerta-prezzo e/o per l’offerta-tempo ci sarà sempre qualcuno – l’offerta migliore – che automaticamente conseguirà come punteggio tutto il peso, anche per l’offerta sugli «elementi di valutazione di natura qualitativa» occorre che l’offerta migliore consegua tutto il peso. Ciò avviene rapportando ogni valutazione “di prima battuta” alla migliore valutazione “di prima battuta”: l’offerta migliore verrà così a conseguire sempre il coefficiente massimo pari all’unità. Cfr. T.A.R. Umbria, 2 novembre 2011, n. 355: «la riparametrazione risponde proprio a quell’esigenza – di salvaguardare il rapporto che la stazione appaltante ha stabilito debba sussistere fra il peso dell’offerta tecnica e quello dell’offerta economica, altrimenti destinato ad essere alterato». Tutto ciò risulterà chiaro e spiegato nei minimi dettagli, in proseguio di trattazione. 96/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ Si adotti, allora, «un diverso metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, previsto dal bando o nell’avviso di gara o nella lettera di invito» (submetodo n. 5). In tal caso, «si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate» (d.P.R. 207/2010, allegato G). Il sub-metodo n. 5 offre l’approccio più semplice alla ratio del principio della riparametrazione. □ Tale «diverso metodo di determinazione dei coefficienti» per «gli elementi di valutazione di natura qualitativa» consiste – in concreto – nel rapportare ogni punteggio provvisorio (assegnato ad ogni offerta per un determinato criterio di valutazione, entro il punteggio massimo conseguibile individuato dal valore ponderale) al miglior punteggio provvisorio assegnato dalla commissione giudicatrice e che non necessariamente coincide col valore ponderale stesso. Così, si ipotizzi: 1) che un criterio (o sub-criterio) di valutazione sia dato dalle «caratteristiche funzionali» del progetto definitivo da presentarsi in sede di offerta; 2) che il peso (o sub-peso) assegnato sia pari a 10; 3) che il criterio motivazionale previsto dalla disciplina di gara sia dato dallo “standard qualititativo garantito”. Il criterio motivazionale è necessario, in quanto la discrezionalità della commissione (fino a 10 punti) è già rilevante. Ed è necessario – o comunque opportuno – anche un minimo di idonea verbalizzazione. Il criterio motivazionale non sarebbe stato necessario, se la discrezionalità fosse stata minima (ad esempio, fino a 5 punti): in tal caso (come si è già visto) si sarebbe ricorsi alla diversa tecnica della sub-ripartizione del criterio di valutazione in sub-criteri. Se un offerente consegue 05/10 vuol dire che ha ottemperato per metà al criterio motivazionale; se un altro consegue 7,5/10 vuol dire che vi ha ottemperato per tre quarti; se l’ultimo consegue 6,25/10, vuol dire che vi ha ottemperato per poco più della metà. Ogni punteggio così conseguito da ogni offerente esprime la media dei punteggi formulati dai singoli commissari. Dal confronto a posteriori, chiunque deve poter accertare che questi punteggi “di prima battuta” siano effettivamente motivati. Chi ha conseguito 7,5/10 ha in effetti reso l’offerta “migliore”, che però non è “perfetta” (altrimenti avrebbe subito conseguito 10). Nel proseguio, la commissione tecnica, sempre in seduta segreta, al fine di garantire l’integrale valorizzazione del range di 10, attribuirà i punteggi definitivi, rapportando ogni punteggio provvisorio al miglior punteggio provvisorio: 1) 5/7,5 * 10 = 6,66666; 97/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 2) 7,5/7,5 * 10 = 10; 3) 6,25/7,5 * 10 = 8,33333. 98/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati □ Non cambia la matematica se si procede ad litteram e, anziché mettere a confronto dei punteggi, si mettono a confronto dei coefficienti. 1) 0,5/0,75 * 10 = 6,66666 2) 0,75/0,75 * 10 = 10; 3) 0,625/0,75 * 10 = 8,33333. 99/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ Dall’ultimo esempio sopra svolto emerge il corollario logico che non c’è nessuna differenza fra il sub-metodo n. 5 e il sub-metodo n. 4. Quest’ultimo, si ricorda, consiste nella «media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari». Possiamo ipotizzare che la ratio della sussistenza del sub-metodo n. 4 come autonomo rispetto al sub-metodo n. 5 si ricolleghi soltanto alla seguente ipotesi: «Qualora il bando di gara o la lettera di invito prevedano l’applicazione del metodo del “confronto a coppie”, nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo di cui al numero 4» stesso. Su questo punto, cfr. infra, a proposito del sub-metodo del confronto a coppie. 100/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 10. Lavori: il metodo aggregativo-compensatore per i criteri qualitativi e l’attuale obbligatorietà formale della riparametrazione; l’opportunità funzionale di prevedere sempre la soglia di sbarramento; l’applicazione della riparametrazione a livello plurimo, in ipotesi di sub-ripartizione dei criteri di valutazione, e il problema “finale” emergente; il rapporto fra il principio della riparametrazione e la formula per il calcolo delle offerte sospette di anomalia ex lege. ■ Opportuna compensazione logica del principio della riparametrazione sarebbe quella di adottare sempre la c.d. “soglia di sbarramento”. Ciò, infati, escluderebbe in via preventiva che un offerta, che tuttavia sia oggettivamente di scarso valore, venga ad essere automaticamente valorizzata soltanto per un automatismo di ordine matematico. Peraltro, sussiste sempre il rimedio di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 81, comma 3. 101/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ La riparametrazione, per quella che ne è la ratio, andrebbe applicata anche nel caso in cui – anziché ricorrersi alla tecnica dei criteri motivazionali – si ricorra a quella più frequentemente adottata della sub-ripartizione del criterio di valutazione in subcriteri con i relativi sub-pesi di valore minimale (opportunamente, 5 punti al massimo). In tal caso, la riparametrazione è di doppio livello: una, all’interno del singolo sub-criterio di valutazione ed in riferimento al relativo sub-peso; l’altra, in riferimento al criterio di valutazione finale e in riferimento al relativo valore ponderale complessivo. □ Tuttavia, la riparametrazione di doppio livello è prevista esplicitamente solo per i servizi di progettazione, dall’«ALLEGATO M». «Qualora il bando preveda la suddivisione dei criteri di cui al comma 5, lettere a) e b) dell’articolo 266 in sub criteri e sub-pesi, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub-criteri e sub-pesi vanno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l’elemento di partenza». □ Eppure si tratta di un principio che andrebbe applicato come corollario stretto del principio della riparametrazione e che, quindi, assumerebbevalenza generale, al di là dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. In tal senso, cfr. Cfr. T.A.R. Puglia, Bari, I, 27 settembre 2012, n. 1709. Queste le tesi: « - in definitiva deve affermarsi che, quando il bando di gara non chiarisca in modo puntuale a quale valore numerico debba riferirsi l'intervento correttivo di riparametrazione (se cioè questa debba riguardare soltanto i sub-punteggi singolarmente considerati ovvero il punteggio totale riservato al progetto tecnico), la stazione appaltante può legittimamente operare come nella vicenda qui in esame, decidendo di assegnare per intero fino a 70/100 il punteggio previsto dal bando per il progetto tecnico (migliorie strutturali e migliorie impiantistiche), in favore del concorrente che abbia presentato l'offerta qualitativamente migliore, ed adeguando in misura proporzionale i punteggi attribuiti ai restanti concorrenti; - in questo modo, si tende ad assicurare che il risultato finale rispecchi la differente importanza e la proporzione numerica tra gli elementi tecnico-qualitativi e l'offerta economica, secondo la scelta operata dalla stazione appaltante nel bando di gara». La summenzionata pronuncia è stata confermata da Cons. Stato, VI, 14 novembre 2012, n. 5754. «La questione interpretativa oggetto della presente controversia riguarda, quindi, nell’ambito delle gare d’appalto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le modalità di attribuzione del punteggio previsto per la c.d. qualità tecnica, nel caso in cui la componente tecnica veda, come nel caso di specie, due voci autonome, ciascuna con un punteggio massimo attribuibile. (…) In questo caso, il corretto modus procedendi per rispettare la lex specialis è proprio quello seguito dalla commissione nel caso di specie, consistente nell’attribuire a ciascun elemento qualitativo il punteggio massimo previsto dal bando e poi, individuata sulla base di questa prima riparametrazione l’offerta migliore dal punto di vista tecnico, effettuare una seconda riparametrazione volta ad assicurare che l’incidenza relativa della voce qualità tecnica sul punteggio finale sia sempre in grado di rispecchiare la proporzione 102/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati voluta dalla stazione appaltante. In questo modo, infatti, si evita di alterare, per un verso, il peso ponderale di ciascun elemento qualitativo rispetto alla valutazione complessiva della qualità tecnica e, per altro verso, il peso ponderale complessivo della qualità tecnica rispetto all’elemento quantitativo rappresentato dal prezzo. Ed infatti, nell’ambito delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, quando la lex specialis preveda due (o più) criteri autonomi per la valutazione dell’offerta tecnica, occorre rispettare due diverse “proporzioni”: la prima, “interna” alla valutazione dell’elemento qualitativo, consiste nel diverso peso ponderale che la stazione appaltante ha attribuito a ciascuna sub componente al fine di valutare l’offerta tecnicamente migliore; la seconda, “esterna” alla valutazione della componente tecnica, consiste nel diverso peso ponderale che la stazione appaltante ha assegnato rispettivamente all’elemento qualità tecnica e all’elemento prezzo al fine di individuare quella che nel complesso risulta l’offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso di specie, la stazione appaltante, stabilito in 70 punti su 100 il peso ponderale dell’elemento qualitativo, ha ulteriormente previsto che, per individuare l’offerta tecnica che meritasse l’attribuzione del punteggio massimo (70 punti), dovessero pesare due distinti criteri, secondo la seguente proporzione: 45/70 all’elemento progettazione edilestruttuale e 25/70 all’elemento progettazione impiantistica. È evidente che se la commissione avesse attribuito all’offerta migliore sotto ciascuno di questi elementi un punteggio rispettivamente inferiore a 25 o a 45 avrebbe violato la proporzione “interna” tra le sub componenti individuate come rilevanti ai fini della valutazione dell’elemento qualitativo. Da qui, appunto, l’esigenza della prima riparametrazione. Una volta appurato che l’offerta tecnicamente migliore sotto il profilo della sub componente progettazione edile-strutturale era diversa da quella tecnicamente migliore sotto il profilo della sub componente progettazione impiantistica, si imponeva, comunque, l’individuazione dell’offerta tecnicamente migliore. Sommando i punteggi riparametrati, tale offerta è risultata quella dell’a.t.i. Edil Alta che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 62. A questo punto, tuttavia, ove la commissione non avesse riparametrato tale punteggio, portandolo, come, invece, correttamente ha fatto a 70, avrebbe violato la proporzione “esterna” tra elemento qualitativo e prezzo, proporzione in base alla quale la qualità tecnica doveva comunque pesare, ai fini della graduatoria finale, per il 70%». □ Conforme Cons. Stato, V, 17 novembre 2014, n. 5643, che prende in considerazione un caso in cui la disciplina di gara non dice nulla sul punto. «La controversia è originata dall’ulteriore operazione svolta dalla commissione. Quest’ultima infatti, una volta attribuiti i punteggi, li ha riparametrati al punteggio massimo, previsto dal bando, pari a sessanta punti, attribuendo il suddetto punteggio alla migliore offerta, e punteggi proporzionalmente rideterminati alle altre. La relativa operazione matematica ha comportato che l’offerta dell’odierna appellante sia risultata la migliore e sia stata dichiarata aggiudicataria. L’odierna appellata ha contestato l’operato della commissione, sostenendo che il procedimento seguito non costituisce adempimento del giudicato, ed il suo ragionamento è stato condiviso dal primo giudice. L’odierna appellante sostiene che l’operazione matematica di cui si tratta va considerata indispensabile per assicurare la logica interna del procedimento di valutazione delle offerte; la sua tesi è sostenuta anche dalla stazione appaltante. Il Collegio condivide la tesi dell’appellante e dell’Amministrazione. Invero, la suddetta riparametrazione nel corso del primo esperimento della gara è stata effettuata per tutte le voci dell’offerta tecnica, per cui evidentemente la stessa si è dovuta ripetere anche per la voce “garanzia e tempi di intervento”, dopo l’annullamento del primo atto di attribuzione dei punteggi; diversamente, il punteggio finale sarebbe stato il risultato di un’operazione palesemente illogica, in quanto basata su procedimenti matematici diversi a seconda delle diverse categorie di punteggi. L’appellante e l’Amministrazione hanno fatto inoltre notare come la suddetta operazione risulti indispensabile al fine di tenere fermo il rapporto fra il punteggio per il merito tecnico e il punteggio per il prezzo stabilito dal bando. Non è poi rilevante il fatto che la suddetta operazione non rientra fra le statuizioni espressamente 103/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati contenute nel giudicato formatosi sulla sentenza n. 6 novembre 2013, n. 795. La predetta sentenza, infatti, se non ha imposto il modo di procedere appena descritto, nemmeno lo ha escluso. Il giudicato quindi non è affatto di ostacolo all’adozione del “modus procedendi” seguito dall’Amministrazione. Quest’ultima quindi legittimamente, ed anzi doverosamente, ha inquadrato il problema dell’attribuzione del punteggio per la voce “garanzia e tempi di intervento” nel sistema seguito per l’attribuzione degli altri punteggi relativi al merito tecnico, uniformandosi a quanto già deciso e non intaccato dalla sentenza n. 795 del 2013. 4. Alla luce di tali considerazioni l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, va respinto il ricorso di primo grado». □ Di diverso avviso, Cons. Stato, III, 21 gennaio 2015, n. 205. La scelta del livello di riparametrazione rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, attraverso anche il “non dictum” del bando di gara. «Ha già osservato ancor di recente questo Consiglio in ormai numerose pronunce (v., da ultima e per la sua completezza, Cons. St., sez. V, 27.8.2014, n. 4359) che la discrezionalità che pacificamente compete alla stazione appaltante nella scelta, alla luce delle esigenze del caso concreto, dei criteri da valorizzare ai fini della comparazione delle offerte, come pure nella determinazione della misura della loro valorizzazione, non può non rivestire un ruolo decisivo anche sul punto della c.d. riparametrazione. 21.1. Questa infatti, avendo la funzione di preservare l’equilibro fra i diversi elementi – qualitativi e quantitativi – stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell’offerta e, perciò, di assicurare la completa attuazione della volontà espressa al riguardo dalla Stazione appaltante, non può che dipendere dalla stessa volontà, e rientrare quindi già per sua natura nel dominio del potere di disposizione ex ante della stessa Amministrazione. 21.2. È la lex specialis che dovrebbe, pertanto, prendere posizione in proposito, stabilendo fino a che punto si imponga la tutela dell’equilibrio astratto corrispondente ai massimali di punteggio da essa stessa rispettivamente contemplati. 21.3. Quando un bando prevede per la “qualità” dell’offerta una certa soglia massima di punteggio, non è scontato che tale soglia debba necessariamente essere conseguita, sì da reclamare in difetto una riparametrazione. 21.4. Nella maggior parte dei casi in cui ciò viene fatto, invero, un’offerta di qualità oggettivamente media, sol perché occasionalmente migliore di quelle in concreto concorrenti, si vede assegnato – grazie appunto alla riparametrazione – il punteggio massimo astrattamente previsto, con la conseguenza di venir apprezzata come lo sarebbe un’offerta qualitativamente eccellente. 21.5. Ed essa compete nella singola procedura proprio come se fosse un’offerta eccellente pur non essendo intrinsecamente tale, a detrimento delle offerte dei concorrenti che hanno invece potenziato, rispetto alla qualità, il profilo della maggiore convenienza economica. 21.6. “Il tema della riparametrazione si conferma, perciò, inerente al vivo della modulazione discrezionale, di competenza della singola Amministrazione, dei rispettivi pesi degli aspetti qualitativi ed economici delle offerte che dovranno essere confrontate nella singola gara” (così la già richiamata pronuncia di Cons. St., sez. V, 27.8.2014, n. 4359, ricognitiva di un orientamento ermeneutico venutosi ormai convincentemente consolidando soprattutto nelle pronunce della V Sezione di questo Consiglio). 21.7. Il più recente orientamento di questo Consiglio in subiecta materia deve qui trovare conferma anche per il notevole impatto che un’operazione di riparametrazione è in grado di esercitare sulle sorti di ogni procedura, modificando profondamente (in nome di esigenze di ordine astratto) l’ordine di valutazioni e di punteggi che pure erano stati attentamente soppesati dalle singole Commissioni. 21.8. Deve qui pure essere ribadita l’influenza che le previsioni in materia sono in grado di esercitare sulle condotte delle imprese all’atto della decisione delle loro strategie di gara, che potranno essere ragionevolmente diverse a seconda che si sappia che il massimo punteggio sul versante qualitativo sarà riservato alla sola offerta davvero eccellente o, invece, potrà essere ottenuto dall’offerta qualitativamente migliore anche quando intrinsecamente modesta». 104/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati In conclusione, siccome la tesi della necessaria riparametrazione al peso complessivo dell’offerta qualitativa non è affatto pacifica, è opportuno che il bando eviti il sorgere della criticità interpretativa, esplicitando il meccanismo di calcolo che sarà applicato. Per converso, tale riparametrazione è prevista – dal regolamento – soltanto per i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria □ In termini, cfr. anche AVCP, in determinazione n. 4/2012, sul bando-tipo. 105/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ Il principio della riparametrazione – secondo la prima linea giurisprudenziale – è stato applicato anche nel caso in cui l’offerta economica stessa era ripartita in due sottocriteri: per la prima volta si è affermato tale principio, annettendovi peraltro il carattere dell’auto-esecutività (T.A.R. Abruzzo, I, L’Aquila, 12 febbraio 2014, n. 116). Si osserva che «la valutazione di “qualità” e “prezzo” avviene su basi relative: come quello risultato più conveniente non è il miglior prezzo in assoluto, così anche l’offerta qualitativa che ha conseguito il maggior punteggio è solo la migliore tra quelle disponibili. Perciò, come al prezzo relativamente migliore corrisponde il massimo punteggio, così deve essere anche per la componente qualitativa. Vi è di particolare nel caso di specie che anche la componente economica è stata suddivisa in due sub criteri, cosicché sorge il dubbio se ciò non determini il venir meno di un presupposto essenziale dell’operazione, vale a dire l’immancabile attribuzione del massimo punteggio alla componente economica (AVCP, parere cit.: in base alle formule del citato Allegato P al prezzo viene “sicuramente” attribuito il relativo punteggio massimo previsto dalla stazione appaltante, mentre è poco probabile che alla qualità venga assegnato tale punteggio). La suddivisione del parametro in due sottocriteri rende infatti tale risultato possibile ma tutt’altro che sicuro, ed infatti l’aggiudicataria ha conseguito il massimo punteggio per uno solo dei due sottocriteri, il che ha impedito che la migliore offerta economica ottenesse il massimo punteggio complessivo (40) della componente. Che il punteggio conseguito da – omissis – (39,967) sia pressoché coincidente con quello massimo è una circostanza di fatto che non elimina la considerazione che la previsione di due sottocriteri di per sé esclude la immancabile corrispondenza tra miglior prezzo e massimo punteggio. Il che sembra fornire sostegno alla tesi delle resistenti secondo cui la formula dell’all. G richiamata dal bando impone unicamente di procedere alla mera sommatoria dei punteggi parziali. E tuttavia il collegio non può che considerare che non verrebbe così meno l’alterazione del rapporto tra i pesi delle due componenti, finendo quella economica per pesare ben più dell’altra a causa della minor frammentazione del punteggio in sub criteri. Permane pertanto in ogni caso l’esigenza che le caratteristiche “economiche” e quelle “tecniche” delle offerte vengano confrontate sulla base del peso rispettivamente assegnato dalla legge di gara. Trattandosi di operazione immanente al criterio di aggiudicazione che l’amministrazione si è data, la necessità di procedervi non viene meno per il fatto che la stessa non fosse esplicitata nella legge di gara». □ Per l’attribuzione del punteggio finale per l’offerta quantitativa attraverso il sistema del c.d. “elenco range”, da notare che così prevede un manuale d’uso inerente all’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sul MEPA (vedi appresso). ELENCO RANGE: in presenza di un elemento valorizzabile con un numero, consente di attribuire punteggio in base all’intervallo di valori nei quali il valore inserito va a collocarsi. Ad es. Se i valori ammessi per l’elemento (tecnico o economico) sono compresi tra 0 e 20, si possono attribuire i punteggi in relazione a “n” range, ossia “n” intervalli: tra 0 e 5 : 2 punti 5 ; <= 10 : 4 punti 10 ; <= 15 : 6 punti 106/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati >15 : 8 punti Con la metodologia del c.d. “elenco range”, peraltro già per le procedure al di fuori del MEPA, la pronuncia di T.A.R. Abruzzo, I, L’Aquila, 12 febbraio 2014, n. 116, sopra riportata, evidenzia che comincia a emergere il problema che la valorizzazione di tutto il peso dato al criterio di valutazione su un criterio di valutazione di natura quantitativa non sarebbe automaticamente garantita. Se finora si è sempre detto che la c.d. riparametrazione va operata su tutto il peso assegnato all’offerta tecnico-qualitativa, in modo tale che l’offerta-prezzo non finisca con l’avere un valore maggiore di quello stabilito all’inizio dalla disciplina di gara, deve essere vero anche il contrario. Emerge, di risulta, un ulteriore problema. Come regolarsi se l’offerta “quantitativa” è data, per esempio, dal “prezzo” con peso pari a 25 e dal “tempo” con peso pari a 5. Davvero un grattacapo! Ma siccome un’opzione deve essere operata, viene da scegliere il criterio discretivo della non integrale omogeneizzabilità dei due parametri, nel senso che l’offerta-tempo attiene comunque a un profilo naturalmente diverso da quello della convenienza economica in senso stretto. Prova ne è il fatto che, per l’individuazione della soglia di anomalia (ma solo per quella), il tempo è assimilato all’offerta tecnico-qualitativa. 107/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ Sul rapporto fra D.Lgs. 163/2006, art. 86, comma 2, e verifica dell’anomalia, cfr. la giustissima prospettazione di T.A.R. Lazio, Roma, II-quater, 28 luglio 2010, n. 28983: illegittimo operare il calcolo su punteggi non riparametrati. «Illegittimamente, la stazione appaltante in luogo di sottoporre» l’offerta «alla prescritta verifica dell’anomalia secondo il procedimento di cui agli articoli 86-87 e 88 del decreto legislativo n. 163/2006, la avrebbe invece ritenuta congrua, con riferimento al punteggio conseguito “al netto della riparametrazione”. (…) Deve infatti del tutto escludersi che la stazione appaltante possa utilizzare i punteggi originariamente attribuiti dalla commissione in fase di attribuzione dei singoli “items” tecnici, alla differente e successiva fase della verifica dell’anomalia dell’offerta, in quanto ciò si risolve in un indebito escamotage per sfuggire al preciso obbligo posto dalla legge di accertare la congruità in concreto dell’offerta. (…) Per il c.d. principio “di impermeabilità” delle singole fasi del procedimento di appalto si deve dunque concludere che, una volta terminata la fase di valutazione delle offerte, le valutazioni riparametrate in centesimi(o comunque su una scala ponderale) delle varie offerte (in quanto costituiscono un risultato procedimentale definitivamente cristallizzato) devono essere prese in considerazione ai fini dell’individuazione delle offerte in sospetto di anomalia ai sensi dell’art. 86 del Codice. (…) Infatti, volendo seguire l’impostazione della stazione appaltante, con la pretesa “riparametrazione” si confronterebbero dei “valori intermedi” quali quelli “al netto della riparametrazione” in luogo dei “valori finali” previsti dal bando. Il che appare francamente irragionevole. Sul piano della comune logica deve dunque escludersi che, ai fini dell’individuazione dell’anomalia dell’offerta, possano legittimamente operarsi riduzioni di sorta dei punteggi che finirebbero per vanificare la “ratio legis” della norma che è volta a far verificare senza esclusioni di sorta tutte le offerte che, in ragione dei punteggi conseguiti, hanno la concreta possibilità di conseguire l’aggiudicazione. (…) Di qui la capziosità e la potenzialità sviante di un meccanismo che secondo questa interpretazione, del tutto indebitamente, può consentire la potestativa omissione della valutazione della verifica dell’anomalia dell’offerta in patente spregio della lettera stessa della legge. Ha ragione la ricorrente quando, nei motivi aggiunti, ricorda – a titolo di esemplificazione – come in seguito alla riparametrazione un concorrente, al quale i commissari abbiano intenzionalmente assicurato il punteggio più elevato, ma intenzionalmente molto lontano dal (…) massimo attribuibile, finisce per avere comunque il massimo dei punteggi incrementando notevolmente il proprio distacco nei confronti dei concorrenti, ma per effetto dell’artificio escogitato, o comunque malamente applicato, sfugge ad ogni valutazione sulla congruità della sua offerta. (…) È dunque manifesta la violazione dell’art. 86 secondo comma che non consente assolutamente tale illegittima addenda alla disciplina del procedimento per la verifica dell’anomalia. Di qui l’illegittimità del singolare meccanismo, che, senza voler giungere a giudizi di merito, può comunque determinare, quale oggettiva conseguenza, un’elusione della fase di verifica dell’anomalia, (…) laddove prevede che la somma degli elementi rilevanti ai fini dell’anomalia dell’offerta avvenga “al netto della riparametrazione”». 108/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 11. Lavori: il metodo aggregativo-compensatore per i criteri qualitativi e il quaderno dell’Autorità. Il sub-metodo n. 1. ■ Dal quaderno dell’Autorità (dicembre 2011): «Il primo metodo consiste nel calcolare la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie", dell’elemento di natura qualitativa relativa a ciascun offerente costruendo un matrice di tipo triangolare utilizzando una opportuna scala semantica. Il metodo consiste nel costruire una matrice triangolare con un numero di righe ed un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno. Nel caso in cui ad esempio i concorrenti siano 5, la matrice sarà composta da 4 righe e 4 colonne». 1 2 3 .. .. n-1 1 2 3 .. .. n-1 «La determinazione dei coefficienti si ottiene confrontando a due a due l’elemento di valutazione di tutti i concorrenti assegnando un punteggio da 1 a 6 (scala semantica del confronto a coppie) nel seguente modo: 1= parità; 2= preferenza minima; 3= preferenza piccola; 4= preferenza media; 5 = preferenza grande; 6 = preferenza massima. Nella tabella che segue si riporta, a titolo esemplificativo, una matrice con il confronto a coppie per il calcolo dei coefficienti relativi per esempio alla qualità del progetto. Nella prima casella si confronta la qualità del progetto del concorrente (1) con quella del concorrente (2), nella casella all’incrocio tra la terza riga e la 4 colonna si confronta la qualità del progetto dei concorrenti (3) e (5), ecc.)». Nell’esempio dell’Autorità vi sono tre errori: manca l’indicazione dell’offerente n. 5 in calce all’ultima colonna a destra; è errata l’indicazione del punteggio totale conseguito dal concorrente n. 3; manca il punteggio finale conseguito dal concorrente n. 5. (1) (2) (off. 1) 4 (2) (3) (off. 3) 2 (off. 2) 5 (3) (4) (off. 1) 3 (off. 4) 4 (off. 3) 5 (4) (5) (off. 1) (off. 5) 1 (off. 2) 3 (off. 3) 2 (off. 4) 6 (5) «Il numero tra parentesi tonde all'interno di ogni casella indica l'offerente che presenta la proposta preferita; il numero fuori parentesi indica invece il livello di preferenza utilizzando la scala semantica. Se nella casella si riportano in parentesi tonde i due 109/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati concorrenti, ciò significa parità). Il punteggio totale ottenuto dal concorrente 1 è pari a 8 (4 + 3 + 1), quello del concorrente 2 è pari a 8 (5 + 3), quello del concorrente 3 è pari a 7 (5 + 2) e quello del concorrente 4 è pari a 10 (4 + 6)». In realtà, il concorrente n. 3 consegue 9 punti (2 + 5 + 2). Inoltre, il concorrente n. 5 consegue 1 punto. «All’offerente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente uno e agli altri un punteggio ad esso proporzionale in base al punteggio ottenuto. I coefficienti definitivi si ottengono come media dei coefficienti di ciascun commissario. Poiché con la media effettuata quasi sicuramente nessun offerente otterrà il valore unitario», o meglio, poiché è possibile che nessun offerente ottenga subito uno, «occorre effettuare la riparametrazione, che consiste nell’assegnare il coefficiente uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e ai rimanenti un coefficiente ad esso proporzionale». In realtà, le riparametrazioni, come vedremo, sono due: una è a livello di singolo commissario; l’altra, finale, è quella della media dei coefficienti – determinati per ogni offerta da parte di ogni commissario – rispetto alla miglior media risultante. L’esempio dell’Autorità è, comunque, del tutto incompleto. 110/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ Ipotizzando la sussistenza di un minimo di tre commissari (ad esempio, Tizio, Caio e Sempronio), occorre una tabella per ogni commissario. E, inoltre, come nelle «LINEE GUIDA», indichiamo l’offerta e non l’offerente, con lettera maiuscola. Commissario Tizio C A2 B-C 1 C B A-B 1 B A D A3 B2 C-D 1 D E A4 B3 C2 D-E 1 E Tizio, «terminati i “confronti a coppie”, (…) somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti». Cfr. la tabella qui sotto. A B C D E 1 1 2 1 1 SOMMA 10 7 4 2 1 4 3 2 1 1 Commissario Caio C A-C 1 B4 C B B2 B A 3 2 1 1 D A2 B4 C3 D COEFF. 10/10 7/10 4/10 2/10 1/10 E A2 B5 C-E 1 E2 E Caio, «terminati i “confronti a coppie”, (…) somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti». Cfr. la tabella qui sotto. A B C D E 1 4 2 1 A B A3 B 2 4 3 2 5 1 SOMMA 5 15 5 1 2 3 Commissario Sempronio C A4 B3 C 111/167 D A5 B4 C3 D COEFF. 5/15 15/15 5/15 0 3/15 E A6 B5 C3 D3 E www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati Sempronio, «terminati i “confronti a coppie”, (…) somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti». Cfr. la tabella qui sotto. A B C D E 3 4 3 5 4 3 6 5 3 3 SOMMA 18 12 6 3 COEFF. 18/18 12/18 6/18 3/18 0 A questo punto, per ogni offerta si calcola la media «dei coefficienti determinati da ciascun commissario», «riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre». A B C D E MEDIA COEFFICIENTI (10/10) + (5/15) + (18/18) = 0,777777 (7/10) + (15/15) + (12/18) = 0,788888 (4/10) + (5/15) + (6/18) = 0,355555 (2/10) + 0 + (3/18) = 0,183333 (1/10) + (3/15) + 0 = 0,15 112/167 COEFFICIENTE DEFINITIVO 0,777777 / 0,788888 = 0,985915 0,788888 / 0,788888 = 1 0,355555 / 0,788888 = 0,450704 0,183333 / 0,788888 = 0,232394 0,15 / 0,788888 = 0,190141 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 12. Lavori: il metodo aggregativo-compensatore per i criteri qualitativi e il quaderno dell’Autorità. Il sub-metodo n. 2. ■ Per il metodo n. 2, così scrive l’Autorità (quaderno 2011): «Una volata effettuato il confronto a coppie come nel metodo precedente, anziché calcolare i coefficienti per ciascun commissario si sommano i punteggi attribuiti a ciascun offerente da tutti i commissari. All’offerente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente uno e agli altri un punteggio ad esso proporzionale in base al punteggio totale ottenuto». Qui, addirittura, manca del tutto ogni possibile esempio. 113/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ Ipotizzando la sussistenza – anche qui – di un minimo di tre commissari (ad esempio, Tizio, Caio e Sempronio), occorre una tabella per ogni commissario. Come nelle «LINEE GUIDA» di cui al d.P.R. 207/2010, indichiamo l’offerta e non l’offerente, con lettera maiuscola. A B A-B 1 B Commissario Tizio C A2 B-C 1 C A B B2 B Commissario Caio C A-C 1 B4 C A B A3 B Commissario Sempronio C A4 B3 C D A3 B2 C-D 1 D E A4 B3 C2 D-E 1 E D A2 B4 C3 D E A2 B5 C-E 1 E2 E D A5 B4 C3 D E A6 B5 C3 D3 E A questo punto, «si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate». TIZIO CAIO SEMPRONIO (1 + 2 + 2) = 5 (3 + 4 + 5 + 6) = 18 (3 + 4 + 5) = 12 C (1 + 2 + 3 + 4) = 10 (1 + 1 + 2 + 3) =7 (1 + 1 + 2) = 4 D (1 + 1) = 2 E 1 A B (2 + 4 + 4 + 5) = 15 (1 + 3 + 1) = 5 SOMMA PROVV. 33 34 (3 + 3) = 6 15 0 3 5 (1 + 2) = 3 0 4 114/167 COEFF. DEF. 33/34 = 0,970588 34/34 = 1 15/34 = 0,441176 5/34 = 0,147058 4/34 = 0,117647 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 13. Lavori: il metodo aggregativo-compensatore per i criteri qualitativi e la metodologia del confronto a coppie: l’ipotesi delle offerte in numero inferiore a tre e il più generale problema dell’evidenziazione della motivazione della valutazione discrezionale. ■ «Qualora il bando di gara o la lettera di invito prevedano l’applicazione del metodo del “confronto a coppie”, nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo di cui al numero 4» (d.P.R. 207/2010, allegato G). «La questione è gia stata esaminata da questa Sezione con la decisione 9 maggio 2006 n. 2524, nella quale si è osservato che, quando i progetti da esaminare siano soltanto due (circostanza che l’amministrazione non può conoscere al momento dell’emanazione del bando) quel metodo è semplicemente inutile, perché c’è una sola coppia di ogni elemento di valutazione» (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2007, n. 967). Secondo quello che è indirizzo preferibile, «il metodo del confronto a coppie non può sopperire all'assenza di criteri predefiniti» (T.A.R. Umbria, 30 aprile 2009, n. 199). Tale metodologia opera infatti sul solo piano dell’individuazione del punteggio e non della sua motivazione: per evidenziarsi quest’ultima è necessario applicare sempre almeno una delle due tecniche giuridiche di cui si è detto. 115/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 14. Lavori: il metodo aggregativo-compensatore per i criteri qualitativi e il quaderno dell’Autorità. Il sub-metodo n. 3: la determinazione dei coefficienti definitivi e la successiva verifica della loro attendibilità. ■ Per il sub-metodo metodo n. 3, così scrive l’Autorità (quaderno 2011): «Per applicare il metodo basato sull’autovettore principale, occorre in primo luogo costruire la matrice ottenuta dal confronto tra gli elementi, per poi poter successivamente calcolare l’autovalore principale. A riguardo si segnala che il metodo dell’autovalore associato all’autovettore principale è nato con il metodo AHP che utilizza sin dall’origine la scala di Saaty. Il Regolamento non richiama la scala di Saaty ma si riferisce in modo generico alla matrice completa del “confronto a coppie” rinviando ad un allegato posto in calce, per l’utilizzo di detto confronto, che riporta la scala semantica che varia da uno a sei. Conseguentemente, sembrerebbe possibile utilizzare entrambe le scale per la determinazione dei coefficienti con il metodo dell’autovalore associato all’autovettore principale. (…) La scala semantica di Saaty, i cui parametri numerici stabiliscono il grado di preferenza di un’offerta rispetto all’altra, è di seguito riportata. Scala dei valori per il confronto a coppie nel Metodo AHP Preferenza/importanza Definizione 1 Parità 3 Preferenza media 5 Preferenza elevata 7 Preferenza molto elevata 9 Preferenza massima I valori 2, 4, 6 e 8 si possono utilizzare come valori intermedi. I valori 1,1, 1,2, 1,3 ecc. per rappresentare offerte molto vicine. Il confronto a coppie tra gli elementi delle diverse soluzioni prospettate dai concorrenti, utilizzando la scala di Saaty, consente di determinare i coefficienti della matrice. A questo punto, si procede al calcolo dell’autovalore principale». A questo punto, però, cerchiamo di spiegare i concetti in modo più elementare. Che cos’è, anzitutto, la matrice? Essa è una tabella ordinata di elementi. Quelle orizzontali sono le righe; quelle verticali sono le colonne. La matrice quadrata è quella con un numero uguale di righe e di colonne. Avendo, nell’esempio dell’Autorità, quattro concorrenti, si avranno quattro righe e quattro colonne. 116/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati (E1) (E2) (E3) (E4) (E1) (E2) (E3) (E4) La preferenza fra un’offerta e l’altra viene assegnata sulla riga (cioè, in orizzontale). Incominciando con ordine, il primo confronto è fra le offerta E1 ed E2. Fra E1 ed E2 viene preferita la prima con valore pari a 3. Pertanto, si va sulla riga di E1 e si segna 3 (coefficiente di dominanza) nello spazio di intersezione fra E1 stessa ed E2. All’offerta non preferita si assegna l’inverso (indice di reciprocità). Pertanto, si va sulla riga di E2 e si segna 1/3 nello spazio di interserzione fra E2 stessa ed E1. (E1) (E1) (E2) (E3) (E4) (E2) 3 (E3) (E4) 1/3 Nello spazio di intersezione di ogni offerta con se stessa (diagonale principale) si scrive 1. (E1) (E2) (E3) (E4) (E1) 1 1/3 (E2) 3 1 (E3) (E4) 1 1 Sempre procedendo con ordine, il secondo confronto è fra E1 ed E3: viene preferita la seconda, con un valore di 5; pertanto E1 prende 1/5. (E1) (E2) (E3) (E4) (E1) 1 1/3 5 (E2) 3 1 (E3) 1/5 (E4) 1 1 Sempre procedendo con ordine, il terzo confronto è fra E1 ed E4: viene preferita la prima con un valore di 5; pertanto E4 prende 1/5. (E1) (E2) (E3) (E4) (E1) 1 1/3 5 1/5 (E2) 3 1 (E3) 1/5 (E4) 5 1 1 117/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati Poi, fra E2 ed E3 viene preferita la prima: quindi E2 prende 5 ed E3 1/5. Fra E2 ed E4 viene preferita E2: quindi E2 prende 3 ed E4 1/3. Infine, fra E3 ed E4 vien preferita E3 con 7: quindi E4 prende 1/7. E1 1 1/3 5 1/5 E1 E2 E3 E4 E2 3 1 1/5 1/3 E3 1/5 5 1 1/7 E4 5 3 7 1 A questo punto, l’Autorità espone un esempio più dettagliato, con l’indicazione delle tabelle di tre commissari. Conc. 1 Conc. 2 Conc. 3 Conc. 4 Conc. 5 Conc. 1 1 1/3 2 1/2 1 Commissario 1 – tabella 1 Conc. 2 Conc. 3 3 1/2 1 1/5 5 1 4 1/5 1/5 2 Conc. 4 2 1/4 5 1 5 Conc. 5 1 0,33 5 2 1/2 0,50 1/5 1 L’esempio dell’Autorità è sbagliato. Il concorrente 2, nel confronto con il concorrente 5, prende 5 e non 0,33. Idem per il concorrente 3, che, nel confronto con il concorrente 5, prende 1/2 e non 2. Idem per il concorrente 4, che, nel confronto con il concorrente 5, prende 1/5 e non 0,50. Conc. 1 Conc. 2 Conc. 3 Conc. 4 Conc. 5 Conc. 1 1 1/4 2 1/3 1/2 Commissario 2 – tabella 1 Conc. 2 Conc. 3 4 1/2 1 5 1/5 1 4 1/5 1/3 1/2 Conc. 4 3 1/4 5 1 1/6 Conc. 5 2 3 2 6 1 Conc. 1 Conc. 2 Conc. 3 Conc. 4 Conc. 5 Conc. 1 1 1/2 5 1/3 1 Commissario 3 – tabella 1 Conc. 2 Conc. 3 2 1/5 1 5 1/5 1 4 5 3 1/2 Conc. 4 3 1/4 1/5 1 6 Conc. 5 1 1/3 2 1/6 1 A questo punto, si procede con una metodologia di calcolo diretta (che non risulta nel documento dell’Autorità). Il singolo commissario calcola il prodotto dei valori conseguiti (in orizzontale) da ogni offerta (media geometrica). Di ogni singolo prodotto, quindi per ogni offerta, viene calcolata la radice corrispondente al numero totale delle offerte (coefficiente provvisorio). Nell’esempio, essendo le offerte in numero di 5, si calcola la radice quinta. 118/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati In pratica, si prende la calcolatrice scientifica: si digita il singolo prodotto; si digita la funzione y√x ; si digita il numero della radice, 5 nel caso in esempio. Conc. 1 Conc. 2 Conc. 3 Conc. 4 Conc. 5 Commissario 1 – tabella 2 Prodotto 3 0,083333 25 0,08 2 Coeff. provv. 1,245730 0,608363 1,903653 0,603417 1,148698 Conc. 1 Conc. 2 Conc. 3 Conc. 4 Conc. 5 Commissario 2 – tabella 2 Prodotto 12 0,9375 4 1,6 0,013888 Coeff. provv. 1,643751 0,987175 1,319507 1,098560 0,425136 Conc. 1 Conc. 2 Conc. 3 Conc. 4 Conc. 5 Commissario 3 – tabella 2 Prodotto 1,2 0,208333 0,4 1,111111 9 Coeff. provv. 1,037137 0,730721 0,832553 1,021295 1,551845 A questo punto, si calcola «la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari», «riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate». A B C D E tabella 4 Media coeff. provv. 1,245730 + 1,643751 + 1,037137 = 3,926618 0,608363 + 0,987175 + 0,730721 = 2,326259 1,903653 + 1,319507 + 0,832553 = 4,055713 0,603417 + 1,098560 + 1,021295 = 2,723272 1,148698 + 0,425136 + 1,551845 = 3,125679 Coeff. definitivo 3,926618 / 4,055713 = 0,968169 2,326259 / 4,055713 = 0,573575 4,055713 / 4,055713 = 1 2,723272 / 4,055713 = 0,671465 3,1256579 / 4,055713 = 0,770685 I coefficienti così ottenuti sarebbero quelli da moltiplicare per il peso assegnato all’elemento di valutazione. Con gli stessi valori esemplificativi dati dall’Autorità (con gli errori materiali corretti), i coefficienti definitivi di cui al quadro qui sopra sono diversi da quelli evidenziati dall’Autorità stessa: 0,968 invece di 0,99; 0,573 invece di 0,59; 0,671 invece di 0,7; 0,77 invece di 0,8. ■ Abbiamo appena detto che quelli sopra determinati “sarebbero” i coefficienti finali da moltiplicare per la ponderazione del criterio di valutazione (ovvero per il sub-peso del subcriterio). 119/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati Infatti, bisogna verificare l’attendibilità di tali dati. Quest’operazione consiste nel calcolare, prima, l’autovalore principale e, poi, l’indice di consistenza. Se tale indice supera un certo valore, vuol dire che le valutazioni dei commissari sono state incongrue e quindi occorre che essi le rivedano. Per ogni offerta e quindi per ogni riga (in orizzontale), per ogni commissario, si calcola il c.d. autovalore. L’equazione prevede tre valori. 1) Il primo valore è dato da quello che in tabella 2 avevamo individuato, per ogni commissario, per ogni concorrente, come coefficiente provvisorio. Lo chiameremo valore Ai, cioè relativo al concorrente iesimo. 2) Per il secondo valore occorre far riferimento, per ogni commissario, alla tabella 1. Si prende in considerazione, per ogni concorrente, la colonna (e, quindi, la dimensione verticale). Si effettua la somma tutti i valori: ogni valore rappresenta la quotazione che, nel confronto con il soggetto di cui si tratta (individuato in alto), il soggetto stesso ed ogni altro soggetto (l’uno e gli altri individuati a sinistra) hanno conseguito. Questa somma la chiameremo valore Bi, cioè relativo al concorrente iesimo. 3) Il terzo valore è fisso ed è dato dalla somma dei coefficienti provvisori. Chiameremo questa somma di tutti i valori Ai come valore C. L’autovalore per ogni singolo concorrente, per ogni commissario, è dato da: Ai, * Bi / C. L’autovalore principale è unico ed è dato dalla somma degli autovalori calcolati per ogni singolo concorrente. La tabella è quella del primo commissario ed è la seguente. Commissario 1 – tabella 5 Conc. 1 Conc. 1 1 Conc. 2 3 Conc. 3 ½ Conc. 4 2 Conc. 5 1 Ai 1,24573 Conc. 2 1/3 1 1/5 1/4 5 0,608363 Conc. 3 2 5 1 5 1/2 1,903653 Conc. 4 1/2 4 1/5 1 1/5 0,603417 Conc. 5 1 1/5 2 5 1 1,148698 Bi C Autov. principale 4,833333 13,2 3,9 13,25 7,7 Autov. concorr.te 1,24573 * 4,833333 / 5,509861 = 1,092773 0,608363 * 13,2 / 5,509861 = 1,457458 1,903653 * 3,9 / 5,509861 = 1,347447 0,603417 * 13,25 / 5,509861 = 1,451084 1,148698 * 7,7 / 5,509861 = 1,605299 5,509861 1,09277 3 + 1,457458 + 120/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 1,347447 + 1,451084 + 1,605299 = 6,954061 121/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati A questo punto si calcola l’indice di consistenza, IC. Dato n quale numero delle offerte; dato AVP quale autovalore principale; la formula è la seguente: IC = (AVP – n ) / (n – 1) Per le valutazioni operate dal commissario n. 1, l’indice di consistenza è pari a: (6,954061 – 5) / (5 – 1) = 1,954061 / 4 = 0,488515 . Secondo la teoria di Saaty, l’indice di consistenza deve essere inferiore al dieci per cento (<10%). Nel nostro caso, esso è pari addirittura al 48,85%! Ciò significa che, con i dati di cui all’esempio dell’Autorità, il commissario in questione ha effettuato valutazioni completamente sballate. Il documento dell’Autorità, di ciò, non dice assolutamente nulla. Il dirigente responsabile del servizio, presidente della commissione giudicatrice (ipotizziamo che sia il commissario n. 2), dovrà invitare il commissario n. 1 a rivedere tutti i suoi giudizi. E qui scattano una domanda e una riflessione. La domanda è: di tutto questo dovrà essere data completa verbalizzazione? La riflessione è che, per evitare un risultato insoddisfacente come quello di cui sopra e per porvi rimedio, per necessità logica ci si dovrà re-indirizzare ad applicare (almeno tendenzialmente) quella proprietà transitiva, di cui la teoria giurisprudenziale sul metodo del confronto a coppie ha sempre negato in modo reciso di doversi tener conto. E cioè, se A è migliore di B, e se B e migliore di C, non è tanto attendibile che C sia migliore di A con preferenza massima! La teoria dell’indice di consistenza ci sembra che ci dia proprio quest’indicazione di ragionevolezza giuridica, di cui tener conto anche nell’applicazione dei due metodi ordinari del confronto a coppie (sub-metodi n. 1 e n. 2). La verifica dell’indice di consistenza va effettuata, comunque, anche per ognuno degli altri due commissari. 122/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 15. Lavori: il metodo aggregativo-compensatore per i criteri quantitativi. La mancanza di una formula. Il problema se mettere a confronto il ribasso percentuale ovvero l’importo-prezzo. ■ «I coefficienti V(a)i sono determinati: – omissis – b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, quali il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello delle tariffe, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara» (d.P.R. 207/2010, allegato G)». ■ In ordine alla problematica, «per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa», se mettere a confronto il ribasso percentuale ovvero l’importoprezzo (per l’offerta economica) o il numero dei giorni (per l’offerta-tempo), l’ALLEGATO G, per i lavori, abbiamo visto che non dice nulla. Sovviene tuttavia l’art. 120, comma 2, del regolamento stesso, il quale parla di «ribassi (…) e (…) riduzioni» (d.P.R. 207/2010, art. 120, comma 2, terzo periodo). Ora, la nozione di ribasso sembra alludere a una percentuale, per cui sia per l’offertaprezzo, sia per l’offerta-tempo, la formula sarebbe la stessa che l’ALLEGATO P prevede per servizi e forniture: Ra/Rmax (cioè, ribasso offerto su ribasso massimo). 123/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 16. Lavori: commissione giudicatrice. La competenza del RUP ad accertare la carenza di organico. I casi nei quali si può teoricamente prescindere dalla carenza di organico per la scelta di commissari esterni. Il termine per l’espletamento dell’incarico. ■ «3. L’accertata carenza di organico, di cui all’articolo 84, comma 8, del codice è attestata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente. In tal caso l'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. L'incarico è oggetto di apposito disciplinare o atto di accettazione. 4. È possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell’articolo 84, comma 8, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera l), ovvero nel caso di lavori di importo superiore a 25 milioni di euro nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del codice» (d.P.R. 207/2010, art. 120). 124/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 17. Lavori: l’individuazione delle offerte sospette di anomalia ex lege e l’applicazione della stessa disciplina procedurale prevista per il prezzo più basso in assoluto; il problema di chi sia l’organo di gara; il RUP come soggetto competente a valutare l’anomalia, eventualmente coadiuvato. ■ Occorre mettere a fuoco, ora, a che punto si è della procedura. «Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 86, comma 2, del codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6» (d.P.R. 207/2010, art. 121, comma 10). ■ Tuttavia, la “plenaria” del Consiglio di Stato (29 novembre 2012, n. 36) consente che il RUP possa delegare la commissione «giudicatrice» a svolgere la funzione di verifica dell’anomalia delle offerte. □ Poi, siccome viene richiamata l’applicazione del comma 4 dell’art. 121 (d.P.R. 207/2010, art. 121, comma 10, secondo periodo), il RUP si può valere anche della «specifica commissione prevista dall’articolo 88, comma 1-bis, del codice». Ma, secondo tale “plenaria”, ciò non sarebbe possibile con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 125/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 18. Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria: il ribasso percentuale unico. ■ Il «ribasso percentuale unico», che esprime l’offerta economica, deve essere «in misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando». L’individuazione di tale percentuale massima di ribasso deve avvenire «in relazione alla tipologia dell’intervento» (d.P.R. 207/2010, art. 266, comma 1, lett. c), punto n. 1). □ In relazione ai principi comunitari, la previsione regolamentare è illegittima – in modo secco – non solo per importi di valore comunitario, per la quale va dunque immediatamente disapplicata senza mezzi termini. Essa lo è anche per importi infrasoglia, in quanto la realizzazione di un tale sistema di aggiudicazione si pone in violazione dei principi fondamentali del Trattato, così come già vi si poneva il criterio dell’esclusione automatica non legato alla sussistenza di particolari circostanze giustificatrici. La scelta teorico-pratica più corretta è quella di inserire in disciplina di gara una clausola di questo tipo: “La «percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell’intervento», ai sensi del d.P.R. 207/2010, art. 266, comma 1, lett. c), n. 1, è quella prevista dall’ordinamento comunitario, libera per ogni offerente, fatto salvo l’obbligo di verifica di anomalia.” 126/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 19. Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria: la riduzione percentuale sul tempo. ■ Il secondo criterio di valutazione di natura quantitativa è dato dalla «riduzione percentuale indicata (…) con riferimento al tempo» (d.P.R. 207/20010, art. 266, comma 4, lett. d)). La «riduzione percentuale» è «da applicarsi al tempo fissato dal bando per l’espletamento dell’incarico». Tuttavia, tale riduzione deve essere formulata «in misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando». La percentuale massima di ribassabilità deve essere stabilita in misura «in ogni caso non superiore al venti per cento», entro questa fascia «in relazione alla tipologia dell'intervento» (d.P.R. 207/2010, art. 266, comma 1, lett. c), punto n. 2). □ Si pone, evidentemente, un problema analogo a quello che si é visto, sopra, per l’offerta-prezzo. La scelta pratica più opportuna è comunque quella di prescegliere la percentuale-soglia massima, pari al venti per cento. □ La criticità giuridica si accresce, in quanto il depotenziamento del criterio di valutazione in questione diventa ulteriore in relazione alla formula adottata e prevista come unica ed obbligatoria. L’allegato M, infatti, prevede che il coefficiente da moltiplicarsi per il peso sia individuato dal rapportare ogni riduzione percentuale alla riduzione percentuale media, con la conseguenza che la riduzione superiore alla media comunque non consegue più di “uno”. ■ Da notare che la «busta contenente l’offerta economica» (d.P.R. 207/2010, art. 266, comma 1, lett. c)) è «costituita» non solo dal «ribasso percentuale unico» attinente all’offerta economica in senso stretto (punto n. 1), ma anche dalla «riduzione percentuale da applicarsi al tempo» (punto n. 2). Come si è già detto nella parte generale di questa trattazione, «offerta economica» sta per offerta sui criteri di valutazione di natura qualitativa. Tale «busta» verrà aperta «in seduta pubblica» (cfr. d.P.R. 207/2010, art. 266, comma 7, ultimo periodo. 127/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 20. Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria: la competenza della commissione giudicatrice ad esaminare anche la documentazione amministrativa. La dimenticanza del D.L. sulla c.d. spending review (D.L. 52/2012, convertito nella L. 94/2012). ■ La previsione regolamentare che attribuisce alla «commissione giudicatrice» la competenza ad esaminare anche la documentazione amministrativa costituisce disciplina specifica. «La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, verifica per ciascun offerente, nel caso di procedura aperta o negoziata con bando, la documentazione e le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a1), a2) e a3), e nel caso di procedura ristretta, la dichiarazione di cui al comma 2» (d.P.R. 207/2010, art. 266, comma 7, primo periodo). Si tratta di una previsione speciale, che si applica obbligatoriamente solo per le gare di progettazione. ■ Come per lavori, servizi ordinari e forniture, prima delle «sedute riservate», occorre garantire che il plico contenente l’offerta tecnica sia aperto in seduta pubblica (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 13, già menzionata per i lavori). 128/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 21. Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria: l’allegato M. ■ La «commissione» giudicatrice «determina l'offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui all’allegato M» (d.P.R. 207/2010, art. 266, comma 7, terzo periodo). □ Si riporta tutto l’allegato. «ALLEGATO M CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: METODI DI CALCOLO PER L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente formula: Ki = Ai*Pa + Bi*Pb + Ci*Pc + Di*Pd dove: Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo; Ai, Bi, Ci e Di sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente iesimo; - il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile; - il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta. Pa, Pb, Pc e Pd sono i fattori ponderali di cui all’articolo 266, comma 5, indicati nel bando di gara. I coefficienti Ai e Bi, relativi rispettivamente agli elementi a) e b) dell’articolo 266, comma 4, sono determinati ciascuno come media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il metodo del "confronto a coppie", seguendo, secondo quanto stabilito nel bando o nella lettera di invito, alternativamente: 1. le linee guida riportate nell’allegato G; 2. il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale della matrice completa dei suddetti confronti a coppie. Qualora il bando preveda la suddivisione dei criteri di cui al comma 5, lettere a) e b) dell’articolo 266 in sub criteri e sub-pesi, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali subcriteri e sub-pesi vanno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l’elemento di partenza. Nel caso di cui al numero 1, una volta terminati i “confronti a coppie”: - per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre ovvero, alternativamente, - si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate. Nel caso di cui al numero 2, una volta terminati i “confronti a coppie”, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti 129/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono attribuiti mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; si procede altresì secondo quanto riportato nel precedente periodo. Ai fini della determinazione dei coefficienti Ci e Di relativi rispettivamente agli elementi c) e d) dell’articolo 266, comma 4, la commissione giudicatrice impiega le seguenti formule: Ci Ci dove: Ci Ai Asoglia X (per A i < = Asoglia) (per A i > Asoglia) = = = = = X*A i / Asoglia = X + (1,00 - X)*[(A i - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] coefficiente attribuito al concorrente iesimo valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 (indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va applicata) Di = Ti / Tmedio dove: Ti = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo; Tmedio = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad uno». 130/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ Rispetto all’allegato G per i lavori, per i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria è previsto soltanto il metodo aggregativo-compensatore. 131/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 22. Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria: l’individuazione dei coefficienti per i criteri di natura qualitativa. L’obbligo della riparametrazione al peso principale in ipotesi si suddivisione del criterio di valutazione. ■ L’allegato M, rispetto all’allegato G, per quanto riguarda l’individuazione dei coefficienti di natura qualitativa, prevede soltanto la metodologia del confronto a coppie. «I coefficienti Ai e Bi, relativi rispettivamente agli elementi a) e b) dell’articolo 266, comma 4, sono determinati (…) mediante il metodo del "confronto a coppie"» (allegato M, seconda parte). ■ Da rilevare che: a) il primo sub-metodo descritto nel «caso di cui al numero 1» corrisponde esattamente al sub-metodo n. 1 di cui all’allegato G; b) il secondo sub-metodo descritto nel «caso di cui al numero 1» corrisponde esattamente al sub-metodo n. 2 di cui all’allegato G; c) il «caso di cui al numero 2» corrisponde esattamente al sub-metodo n. 3 di cui all’allegato G. ■ Poiché è previsto il metodo del confronto a coppie, di questo viene ripreso anche il «caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre». «Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono attribuiti mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari» (allegato M, seconda parte). È questo il sub-metodo n. 4 di cui all’allegato G, che quindi è applicabile solo in via sussidiaria, e mai primaria. ■ In ipotesi di suddivisione del criterio di valutazione principale in sub-criteri, sussiste l’obbligo di riparametrare al peso «di partenza» i sub-punteggi attribuiti. «Qualora il bando preveda la suddivisione dei criteri di cui al comma 5, lettere a) e b) dell’articolo 266 in sub criteri e sub-pesi, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub- criteri e sub-pesi vanno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l’elemento di partenza» (allegato M, seconda parte). In realtà la riparametrazione deve avvenire a ogni livello. Al livello inferiore essa avviene con riferimento al sub-peso. Attribuiti i sub-punteggi definitivi per ogni sub-criterio inerente allo stesso criterio di valutazione principale, i sub-punteggi definitivi stessi vengono sommati e la somma provvisoria più alta consegue tutto il peso «di partenza». Anche per questa problematica, di carattere generale, cfr. quanto analizzato nella prima parte di questa trattazione. 132/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 23. Servizi attinenti all’architettura coefficiente per l’offerta-prezzo. e all’ingegneria: l’individuazione del ■ Il coefficiente che esprime la valutazione definitiva dell’offerta per il prezzo viene individuato come «Ci»: «coefficiente attribuito al concorrente iesimo» (esso corrisponde, nell’altra formula. Per «Ai» si intende il «valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo». Per «Asoglia» si intende la «media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti», cioè la media aritmetica di tutti gli «Ai» offerti. È poi previsto un coefficiente di correzione del valore finale di «Ci». Tale coefficiente, indicato con «X», deve necessariamente essere individuato – «nei documenti di gara» – in una di «tre percentuali» possibili: «0,80 oppure 0,85 oppure 0,90». Il valore finale di «Ci» per il singolo offerente dipende dal fatto se la sua offerta («Ai») sia inferiore («<»), ovvero superiore («>») alla predetta media aritmetica («Asoglia»): 1) nel primo caso, la sub-formula è: X * Ai / Asoglia; 2) nel secondo: X + (1,00 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]. Un esempio chiarirà la funzionalità matematica della formula, che deve individuare il coefficiente finale da moltiplicare per il peso assegnato al prezzo. I ribassi offerti sono: 1) - 10%; 2) - 20%; 3) - 30%; 4) - 40%. La media aritmetica è pari a: (10 + 20 + 30 + 40) / 4 = 25. Il coefficiente di correzione prescelto in bando è pari a 0,80. Il ribasso n. 1) è inferiore alla media aritmetica, quindi si applica la prima sub-formula: 0,80 * 10/25 = 0,32. Anche il ribasso n. 2) è inferiore alla media aritmetica, quindi si applica la prima subformula: 0,80 * 20/25 = 0,64. Il ribasso n. 3) è superiore alla media aritmetica, quindi si applica la seconda sub-formula: 0,80 + (1 – 0,80) * [(30 – 25) / (40 – 25)] = 0,80 + (0,20 * 5/15) = 0,80 + 0,0666… = 0,8666… . Anche il ribasso n. 4) è superiore alla media aritmetica, quindi si applica la seconda sub-formula: 0,80 + (1 – 0,80) * [(40 – 25) / (40 – 25)] = 0,80 + (0,20 * 15/15) = 0,80 + 0,20 = 1. Ora, è sì vero che l’offerta migliore (- 40%, nell’esempio) consegue tutto il peso. Ma si evidenzia una mancata valorizzazione del ribasso migliore, in quanto ogni altro ribasso consegue comunque un punteggio molto superiore – in proporzione – al ribasso migliore stesso. Se si fosse applicata la formula “classica”, avremmo avuto: 1) 10/40 = 0,25 a fronte di 0,32 2) 20/40 = 0,5 a fronte di 0,64 3) 30/40 = 0,75 a fronte di 0,8666… 4) 40/40 = 1 a fronte sempre di 1. L’effetto finale della formula è quello di creare un appiattimento verso l’offerta migliore di tutte le altre offerte presentate, con ciò ledendosi sia il principio comunitario di par condicio nei confronti del miglior offerente stesso, sia il principio comunitario che – a garanzia della concorrenza – non tollera limiti alla valorizzazione massima delle offerte presentate. Rispetto al sub-criterio dell’esclusione automatica in ipotesi di adozione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, la formula basata sul valore-soglia si presta a ledere il 133/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati principio di concorrenza in modo soltanto rovesciato. Essa inerisce all’altra faccia di un identico problema. La formula dell’esclusione automatica valorizza i ribassi intermedi ed esclude il massimo ribasso assoluto, senza dar possibilità di giustificarne la congruità. La formula basata sul valore-soglia perviene, solo in modo inverso, all’identico risultato di neutralizzare il massimo ribasso assoluto: non escludendolo, ma depotenziandolo sostanzialmente col dare ai ribassi intermedi un valore più alto di quello effettivamente espresso. 134/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 24. Servizi attinenti all’architettura coefficiente per l’offerta-tempo. e all’ingegneria: l’individuazione del ■ Della formula ci siamo occupati (cfr. supra) quando abbiamo parlato del criterio di valutazione, in relazione al limite massimo di ribassabilità. 135/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 25. Servizi ordinari e forniture: la nomina della commissione giudicatrice e i due casi di ordinaria nominabilità di commissari esterni. ■ «1. Nel caso di accertata carenza nell'organico della stazione appaltante di adeguate professionalità, attestata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente ovvero attestata dall’organo competente secondo l’ordinamento dell’amministrazione aggiudicatrice, si procede alla nomina della commissione giudicatrice di cui all’articolo 84, comma 8, secondo periodo, del codice. In tal caso l'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. L'incarico è oggetto di apposito disciplinare. 2. È possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell’articolo 84, comma 8, secondo periodo, del codice, nel caso di contratti di cui all’articolo 300, comma 2, lettera b) ovvero nel caso di servizi o forniture di importo superiore a 1.000.000 di euro» (d.P.R. 207/2010, art. 282). □ Si può teoricamente prescindere dall’«accertata carenza nell'organico della stazione appaltante di adeguate professionalità» (d.P.R. 207/2010, art. 282, comma 2): a) «nel caso di contratti di cui all’articolo 300, comma 2, lettera b)», che sono quelli inerenti a «prestazioni»: - «particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico»; - ovvero, «che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze»; - ovvero, «caratterizzate dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi»; - ovvero, «caratterizzate (…) dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità». b) «ovvero nel caso di servizi o forniture di importo superiore a 1.000.000 di euro». 136/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 26. Servizi ordinari e forniture: la ponderazione totale resa convenzionalmente pari a cento. ■ «In caso di aggiudicazione di servizi e forniture con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i pesi o punteggi da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o sub-punteggi, di cui all'articolo 83, commi 1 e 4, del codice, ed indicati nel bando di gara o nella lettera di invito, devono essere globalmente pari a cento» (d.P.R. 207/2010, art. 283, comma 1, primo periodo). Come per i lavori e per i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, a prescindere dall’eventuale ripartizione di ogni criterio di valutazione (ognuno con il suo peso) in subcriteri (ognuno con il suo sub-peso), la somma dei pesi viene convenzionalmente resa «pari a cento». 137/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 27. Servizi ordinari e forniture: l’apertura in seduta pubblica delle offerte tecniche, per la verifica dei documenti prodotti. Il seggio di gara competente, dopo il primo decreto sulla c.d. spending review (D.L. 52/2012, convertito nella L. 94/2012). ■ Rispetto al settore dei lavori, il quadro cambia per servizi e forniture. Il d.P.R. 207/2010, art. 283, comma 2, primo periodo, risulta con questo testo: «La commissione, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti» (modifica recata dal D.L. 52/2012, art. 12, comma 2, così come modificato in sede di conversione dalla L. 94/2012) (4). □ Nei settori di servizi e forniture viene proprio previsto esplicitamente (dal 7 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione) che il seggio di gara competente per l’adempimento in questione sia la «commissione, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice», cioè la «commissione giudicatrice». 4 In grassetto la modifica recata in sede di legge di conversione. 138/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 28. Servizi ordinari e forniture: le sedute riservate e la seduta pubblica che si conclude con l’individuazione delle offerte sospette di anomalia. L’impossibilità di sospensione della seduta di gara nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche (in senso lato intese). La tendenziale concentrazione delle sedute. La verbalizzazione. ■ «In una o più sedute riservate, la commissione [, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice, (5)] valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell’allegato P» (d.P.R. 207/2010, art. 283, comma 2, secondo periodo). ■ «In seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dà lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse e procede secondo quanto previsto dall’articolo 284» (d.P.R. 207/2010, art. 283, comma 3). □ Determina illegittimità la mancata lettura in seduta pubblica dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche (T.A.R. Toscana, I, 12 febbraio 2015, n. 248). La procedura di affidamento riguardava la «gestione del servizio del nido d'infanzia comunale». Insolitamente, tale motivo non è stato dedotto in giudizio dalla stazione appaltante. Ad ogni modo, viene in evidenza il rispetto di un principio generale, come chiarisce il collegio. «L’art. 283 del d.p.r. 207/2010, dedicato agli appalti di servizi e forniture, al comma 3 obbliga le stazioni appaltanti a leggere in seduta pubblica i punteggi attribuiti alle offerte tecniche prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Questa regola ha evidente fondamento nella tutela dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa, ed è tesa a garantire che i punteggi tecnici siano assegnati prima di conoscere i prezzi offerti dai concorrenti in modo tale che la commissione di gara non ne sia in alcun modo condizionata. Non si tratta quindi di censura formalistica, come replica in memoria la difesa della stazione appaltante, né nel caso di specie è data prova convincente che la scansione procedimentale della gara sia comunque avvenuta correttamente. A tal fine non rileva infatti la circostanza che la comunicazione dei punteggi tecnici sia stata effettuata mediante posta elettronica certificata dopo dieci minuti dalla chiusura della seduta pubblica dedicata alle offerte economiche perché, stante la partecipazione di due soli concorrenti, era astrattamente possibile, pur in un così breve lasso di tempo, provvedere a modificare i punteggi già attribuiti. Ai fini che qui interessa, peraltro, è sufficiente a disporre l’annullamento la sola possibilità astratta che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte di cui è espressione la regola secondo la quale la commissione di gara, nel momento in cui attribuisce i punteggi alla qualità tecnica delle offerte, non deve conoscere il loro valore economico. Si tratta, ripetesi, dell’espressione dei fondamentali principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento. La sentenza del T.A.R. Lazio - Roma n. 7117/2005, citata in memoria dalla difesa della stazione appaltante, non rileva nel caso in esame poiché in quella fattispecie non esisteva alcuna norma, né generale né di lex specialis, che imponesse al seggio di gara di dare pubblica lettura ai punteggi attribuiti alle offerte tecniche prima di aprire le buste contenenti le offerte economiche. Oggi tale disposizione 5 Parole soppresse dalla L. 94/2012, in sede di conversione del D.L. 52/2012. 139/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati esiste ed è contenuta, come sopra evidenziato, nell’art. 283, comma 3, del d.p.r. 207/2010. Il ricorso si presenta quindi fondato sotto questo profilo e, pertanto, deve essere accolto con annullamento dell’intera procedura». □ Peraltro, anche il tempo offerto deve essere prodotto nella stessa busta chiusa contenente il prezzo offerto, in quanto il principio da salvaguardare è che la valutazione delle «offerte tecniche» avvenga senza la previa conoscenza di quanto offerto in ordine ai criteri di valutazione con attribuzione di punteggio automatica. Calcolata la graduatoria finale, occorre procedere ai sensi del successivo art. 284, che richiama l’art. 121 del d.P.R. 207/2010 e, più precisamente il comma 10: occorre, cioè, individuare la possibile sussistenza di offerte c.d. sospette di anomalia ex lege (secondo quanto previsto dal codice dei contratti all’art. 86, comma 2). 140/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 29. Servizi ordinari e forniture: l’allegato P. ■ Si riporta il testo dell’allegato P. «ALLEGATO P CONTRATTI RELATIVI A FORNITURE E A ALTRI SERVIZI: METODI DI CALCOLO PER L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa può essere effettuato utilizzando a scelta della stazione appaltante uno dei seguenti metodi indicati nel bando di gara o nella lettera di invito: I) uno dei metodi multicriteri o multiobiettivi che si rinvengono nella letteratura scientifica quali, ad esempio, il metodo analityc hierarchy process (AHP), il metodo evamix, il metodo technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS), metodi basati sull’utilizzo del punteggio assoluto. II) la seguente formula: C(a) = Σn [Wi * V(a) i ] dove: C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); n = numero totale dei requisiti; Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; Σn = sommatoria. I coefficienti V(a)i sono determinati: a) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso: 1. la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida riportate nell’allegato G; 2. la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie”, seguendo le linee guida riportate nell’allegato G; 3. la media dei coefficienti, calcolati dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie”, seguendo il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale della matrice completa dei suddetti confronti a coppie; 4. la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; 5. un diverso metodo di determinazione dei coefficienti previsto nel bando di concorso o nella lettera di invito. Nel caso di cui al numero 1, una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre. Nel caso di cui al numero 2, una volta terminati i “confronti a coppie”, si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate. 141/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati Nei casi di cui ai numeri 3, 4 e 5, una volta terminati i “confronti a coppie” o la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Qualora il bando di gara o la lettera di invito prevedano l’applicazione del metodo del “confronto a coppie”, nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo di cui al numero 4. b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quali, a titolo meramente esemplificativo, il prezzo e il termine di consegna o di esecuzione, attraverso la seguente formula: V(a)i = Ra/Rmax dove: Ra = valore offerto dal concorrente a Rmax = valore dell’offerta più conveniente ovvero, per il solo elemento prezzo, attraverso la seguente formula: Ci Ci dove: Ci Ai Asoglia X (per A i < = Asoglia) (per A i > Asoglia) = = = = = X*A i / Asoglia = X + (1,00 - X)*[(A i - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] coefficiente attribuito al concorrente iesimo valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 (indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va applicata) 142/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 30. Servizi ordinari e forniture: il metodo aggregativo-compensatore. ■ La metodologia più in uso nella prassi non è quella di cui cui alla parte II dell’allegato P, e cioè il metodo aggregativo-compensatore (6). Per ogni offerente, il punteggio finale definitivo («indice di valutazione dell’offerta»: «C(a)») è dato dalla «sommatoria» («Σn») dei punteggi definitivi riportati per ogni criterio di valutazione («i»). Con «n» si fa riferimento al «numero totale dei requisiti»: in realtà esso è il numero totale dei criteri di valutazione previsti dal bando. Il punteggio definitivo per ogni criterio di valutazione è dato dalla moltiplicazione del peso assegnato al singolo criterio di valutazione («Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)») per il coefficiente che esprime la valutazione definitiva dell’offerta per quel requisito («V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno»). ■ Scelto tale metodo, il problema è di individuare in concreto il coefficiente «V(a)i», ovvero quello da moltiplicarsi per il peso assegnato al singolo criterio di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si distingue fra: a) «elementi di natura qualitativa»; b) «elementi di valutazione di natura quantitativa». 6 Per la finalità pratica di questa trattazione, si tralascia di considerare i metodi AHP, evamix e Topsis. 143/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 31. Servizi ordinari e forniture: il metodo aggregativo-compensatore per i criteri qualitativi e il sub-metodo n. 5 per l’approccio più semplice alla ratio del principio della riparametrazione. La sostanziale indifferenza del sub-metodo n. 4. ■ Per «gli elementi di natura qualitativa», ciò che accomuna le cinque submetodologie – con le quali si individuano i coefficienti – è il principio per cui il peso assegnato deve sempre essere valorizzato nella sua integralità, e ciò al fine di far pesare gli «elementi» stessi – anche in itinere – secondo quanto previsto dalla disciplina di gara. Siccome per l’offerta-prezzo e/o per l’offerta-tempo ci sarà sempre qualcuno – l’offerta migliore – che automaticamente conseguirà come punteggio tutto il peso, anche per l’offerta sugli «elementi di natura qualitativa» occorre che l’offerta migliore consegua tutto il peso. Ciò avviene rapportando ogni valutazione “di prima battuta” alla migliore valutazione “di prima battuta”: l’offerta migliore verrà così a conseguire sempre il coefficiente massimo pari all’unità. ■ Si adotti, allora, «un diverso metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, previsto dal bando o nell’avviso di gara o nella lettera di invito» (submetodo n. 5). Il sub-metodo n. 5, infatti, offre l’approccio più semplice alla ratio del principio della riparametrazione In tal caso, «si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate» (d.P.R. 207/2010, allegato P). Si ipotizzi che tale «diverso metodo di determinazione dei coefficienti» per «gli elementi di natura qualitativa» consista – in concreto – nel rapportare ogni punteggio provvisorio (assegnato ad ogni offerta per un determinato criterio di valutazione, entro il punteggio massimo conseguibile individuato dal valore ponderale) al miglior punteggio provvisorio assegnato dalla commissione giudicatrice e che non necessariamente coincide col valore ponderale stesso. L’esempio è esattamente identico a quello previsto per il settore dei lavori, in relazione all’allegato G. Così, si ipotizzi: 1) che un criterio (o sub-criterio) di valutazione sia dato dalle «caratteristiche funzionali» del servizio offerto; 2) che il peso (o sub-peso) assegnato sia pari a 10; 3) che il criterio motivazionale previsto dalla disciplina di gara sia dato dallo “standard qualititativo garantito”. 144/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati Il criterio motivazionale è necessario, in quanto la discrezionalità della commissione (fino a 10 punti) è già rilevante. Esso non sarebbe stato necessario, se la discrezionalità fosse stata minima (ad esempio, fino a 5 punti): in tal caso vorrebbe dire (come si è già visto) che si sarebbe ricorsi alla diversa tecnica della sub-ripartizione del criterio di valutazione in sub-criteri. Se un offerente consegue 05/10 vuol dire che ha ottemperato per metà al criterio motivazionale; se un altro consegue 7,5/10 vuol dire che vi ha ottemperato per tre quarti; se l’ultimo consegue 6,25/10, vuol dire che vi ha ottemperato per poco più della metà. Ogni punteggio così conseguito da ogni offerente esprime la media dei punteggi formulati dai singoli commissari. Dal confronto a posteriori, chiunque deve poter accertare che questi punteggi “di prima battuta” siano effettivamente motivati. Chi ha conseguito 7,5/10 ha in effetti reso l’offerta “migliore”, che però non è “perfetta” (altrimenti avrebbe subito conseguito 10). Nel proseguio, la commissione tecnica, sempre in seduta segreta, al fine di garantire l’integrale valorizzazione del range di 10, darà i punteggi definitivi, rapportando ogni punteggio provvisorio al miglior punteggio provvisorio: 1) 5/7,5 * 10 = 6,66666; 2) 7,5/7,5 * 10 = 10; 3) 6,25/7,5 * 10 = 8,33333. 145/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati □ Non cambia la matematica se si procede ad litteram e, anziché mettere a confronto dei punteggi, si mettono a confronto dei coefficienti. Infatti, 5 punti su 10 equivalgono a un coefficiente di 0,5; 7,5 su 10 ad un coefficiente pari a 0,75; 6,25 su 10 ad un coefficiente di 0,625. Riparametrandosi ogni coefficiente provvisorio («media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari», ovvero media provvisoria) al miglior coefficiente provvisorio («media più alta» provvisoria, ovvero «media massima» provvisoria), il quadro è quello sottostante, che (al fine di aversi il coefficiente definitivo da moltiplicare per la ponderazione assegnata all’elemento di valutazione) dà identico risultato di quello espresso in punteggi: 1) 0,5/0,75 * 10 = 6,66666 2) 0,75/0,75 * 10 = 10; 3) 0,625/0,75 * 10 = 8,33333. A voler formulare l’esempio in modo completo, possiamo far vedere come vengono fuori le «medie provvisorie»: 1) 0,5 risulta dal fatto che un commissario ha dato 0,45, un altro 0,5 e un altro 0,55; 2) 0,75 risulta da 0,85, da 0,75 e da 0,65; 3) 0,625 risulta dal fatto che ogni commissario ha espresso la stessa valutazione. 146/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ Dall’ultimo esempio sopra svolto emerge il corollario logico che non c’è nessuna differenza fra il sub-metodo n. 5 e il sub-metodo n. 4. Quest’ultimo, si ricorda, consiste nella «media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari». In ambedue i casi, si genera la «media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari». Possiamo ipotizzare che la ratio della sussistenza del sub-metodo n. 4 come autonomo rispetto al sub-metodo n. 5 si ricolleghi soltanto alla seguente ipotesi: «Qualora il bando di gara o la lettera di invito prevedano l’applicazione del metodo del “confronto a coppie”, nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo di cui al numero 4» stesso. 147/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 32. Servizi ordinari e forniture: il metodo aggregativo-compensatore per i criteri qualitativi e l’attuale obbligatorietà formale della riparametrazione; l’opportunità funzionale di prevedere sempre la soglia di sbarramento; l’applicazione della riparametrazione a livello plurimo, in ipotesi di subripartizione dei criteri di valutazione; il rapporto fra il principio della riparametrazione e la formula per il calcolo delle offerte sospette di anomalia ex lege. ■ Con l’entrata in vigore del regolamento attuativo del codice, il criterio della c.d. riparametrazione diventa comunque obbligatorio. ■ Opportuna compensazione logica del principio della riparametrazione sarebbe quella di adottare sempre la c.d. “soglia di sbarramento”. Ciò escluderebbe in via preventiva che un offerta, che tuttavia sia oggettivamente di scarso valore, venga ad essere automaticamente valorizzata soltanto per un automatismo di ordine matematico. ■ La riparametrazione, per quella che ne è la ratio, andrebbe applicata anche nel caso in cui – anziché ricorrersi alla tecnica dei criteri motivazionali – si ricorra a quella più frequentemente adottata della sub-ripartizione del criterio di valutazione in subcriteri con i relativi sub-pesi di valore minimale (opportunamente, 5 punti al massimo). In tal caso, la riparametrazione è di doppio livello: una, all’interno del singolo subcriterio di valutazione ed in riferimento al relativo sub-peso; l’altra, in riferimento al criterio di valutazione finale e in riferimento al relativo valore ponderale complessivo. La riparametrazione di doppio livello è prevista esplicitamente solo per i servizi di progettazione, dall’«ALLEGATO M»: «Qualora il bando preveda la suddivisione dei criteri di cui al comma 5, lettere a) e b) dell’articolo 266 in sub criteri e sub-pesi, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub- criteri e sub-pesi vanno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l’elemento di partenza». Si tratta di un principio che andrebbe applicato come corollario stretto del principio della riparametrazione e che, quindi, assumerebbe valenza generale, al di là dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Tuttavia, proprio perché la riparametrazione fino al criterio di valutazione con peso finale è prevista solo per i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, appare opportuno che se ne dia chiara menzione in disciplina di gara. E ciò in relazione alla sussistenza di quella giurisprudenza più recente che riconosce come dovuta l’applicazione del principio della riparametrazione ad ogni livello, solo se il principio stesso è richiamato in disciplina di gara. 148/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ Sul rapporto fra D.Lgs. 163/2006, art. 86, comma 2, e verifica dell’anomalia, cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II-quater, 28 luglio 2010, n. 28983 (già menzionata): illegittimo operare il calcolo su punteggi non riparametrati. 149/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 33. Servizi ordinari e forniture: il metodo aggregativo-compensatore per i criteri qualitativi e il quaderno dell’Autorità. Il sub-metodo n. 1. ■ Si opera integrale rinvio all’analisi già operata per il settore dei lavori in relazione all’allegato G, essendo la materia del tutto identica. 150/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 34. Servizi ordinari e forniture: il metodo aggregativo-compensatore per i criteri qualitativi e il quaderno dell’Autorità. Il sub-metodo n. 2. ■ Si opera integrale rinvio all’analisi già operata per il settore dei lavori in relazione all’allegato G, essendo la materia del tutto identica. 151/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 35. Servizi ordinari e forniture: il metodo aggregativo-compensatore per i criteri qualitativi e la metodologia del confronto a coppie: l’ipotesi delle offerte in numero inferiore a tre e il più generale problema dell’evidenziazione della motivazione della valutazione discrezionale. L’inapplicabilità del confronto a coppie per i criteri di valutazione di natura quantitativa. ■ «Qualora il bando di gara o la lettera di invito prevedano l’applicazione del metodo del “confronto a coppie”, nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo di cui al numero 4» (d.P.R. 207/2010, allegato P, del tutto identico all’allegato G). ■ Si opera integrale rinvio all’analisi già operata per il settore dei lavori in relazione all’allegato G, essendo la materia del tutto identica. 152/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 36. Servizi ordinari e forniture: il metodo aggregativo-compensatore per i criteri qualitativi e il quaderno dell’Autorità. Il sub-metodo n. 3: la determinazione dei coefficienti definitivi e la successiva verifica della loro attendibilità. ■ Si opera integrale rinvio all’analisi già operata per il settore dei lavori in relazione all’allegato G, essendo la materia del tutto identica. 153/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 37. Servizi ordinari e forniture: il metodo aggregativo-compensatore per i criteri quantitativi. La formula “classica”. Il problema dell’introducibilità di un correttivo ex post. La formula basata sulla “soglia”. ■ «I coefficienti V(a)i sono determinati (…) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quali, a titolo meramente esemplificativo, il prezzo e il termine di consegna o di esecuzione, attraverso» (d.P.R. 207/2010, allegato P, lett. b)) due possibili formule: 1) la prima, “classica”, formalmente sempre applicabile (quindi, sia per «il prezzo», sia per «il termine di consegna o di esecuzione»); 2) la seconda, applicabile «per il solo elemento prezzo». 154/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ Il coefficiente che esprime la valutazione definitiva dell’offerta per il prezzo e/o per il tempo («V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno») si ottiene rapportando il «valore offerto dal concorrente» («Ra») al «valore dell’offerta più conveniente» («Rmax»). In sostanza, il coefficiente finale – da moltiplicare per il peso attribuito al prezzo e/o al tempo – si ottiene rapportando l’offerta di ogni concorrente a quella migliore espressa per quel criterio di valutazione. Si riporta la formula: «V(a)i = Ra/Rmax dove: Ra = valore offerto dal concorrente a Rmax = valore dell’offerta più conveniente». Occorre tuttavia fare attenzione a che cosa debba intendersi per «valore offerto dal concorrente». Infatti, poiché il «valore dell’offerta più conveniente» («Rmax») è, nella formula, posto a denominatore, ciò significa che il «valore» offerto può essere soltanto un ribasso percentuale. Per esempio, se l’importo soggetto ad offerta economica è di EUR 100.000, ed i ribassi presentati sono il 10%, il 25% ed il 50%, si avrà: - 10/50 = 0,2 - 25/50 = 0,5 - 50/50 = 1 Come si nota, per la funzionalità della formula, l’offerta migliore (fatta salva la valutazione di anomalia, ovviamente) va a denominatore. ■ A questo punto si pone, però, un problema. In certe gare – quelle per le quali l’offerta economica è appiattita rispetto all’importo di affidamento – mettere a confronto i ribassi percentuali vorrebbe dire assegnare punteggi fortemente divaricati a fronte di offerte sostanzialmente identiche. Ad esempio, se consideriamo tre ribassi, uno dello 0,5%, uno dell’1% e uno dell’1,5%, i coefficienti finali sarebbero: - 0,5/1,5 = 0,333… - 1/1,5 = 0,666… - 1,5/1,5 = 1 Ma le offerte, in importo-prezzo, sono sostanzialmente identiche: 99.500; 99.000; 98.500! I coefficienti “veri” sarebbero, infatti: - 98.500/99.500 = 0,989… - 98.500/99.000 = 0,994; - 98.500/98.500 = 1. Ora, in attesa che la giurisprudenza chiarisca se la formula ha carattere perentorio, ovvero ordinatorio, la soluzione da adottarsi è quella di cui al triplice quadro che segue. 1) Per forniture e servizi di cui all’allegato II A al codice, si pone il problema se la formula possa considerarsi derogabile. 155/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati Comincia ad affermarsi in giurisprudenza la tesi del carattere ordinatorio delle formule che l’allegato P prevede per l’attribuzione del punteggio per il prezzo (T.A.R. Piemonte, II, 15 novembre 2013, n. 1207). 2) Per i servizi di cui all’allegato II B al codice, la formula in questione basata sul confronto dii ribassi percentiali non è da applicarsi ex lege e quindi non è neanche da motivare la diversa scelta che si voglia operare, di applicare il rapporto fra miglior prezzo offerto e singolo prezzo offerto. 3) Tuttavia, l’applicazione discrezionale della formula basata sul ribasso percentuale non è mai illegittima. 156/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ Nella seconda possibile formula, il coefficiente da moltiplicare per il peso viene individuato con riferimento a una «soglia», quale «media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti». Per l’analisi di tale formula, si rinvia a quanto già detto in ordine all’allegato M per i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. □ La formula basata sul valore-soglia, per il problema di fondo che comporta, è proprio necessario non opzionarla. Del resto, essendo alternativa alla formula “classica”, essa è solo di facoltativa adozione e non occorre far ricorso alla disapplicazione. 157/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ È illogico l’accorpamento, per scaglioni progressivi, degli sconti relativi a ciascuna delle voci in cui si articola l’offerta economica (T.A.R. Lazio, Roma, I, 12 maggio 2006, n. 3487). «Il ricorso coglie nel segno anche nella parte in cui censura l’illogico accorpamento, per scaglioni progressivi, degli sconti relativi a ciascuna delle voci in cui si articola l’offerta economica. Ad esempio, nella voce A1 è stato attribuito lo stesso punteggio massimo di 15 a partire da 0,876% sino all’1% di sconto; nella voce A2 è stato attribuito lo stesso punteggio di 8 a partire da 0,751 sino allo 0,900% di sconto; ed ancora, relativamente alla voce A3 è stato attribuito 1 punto dal 10 al 20% di sconto, 2 punti dal 21 al 30% e 3 punti al 31%; nella voce A4 è stato attribuito lo stesse punteggio di 3 tanto alle imprese che hanno presentato uno sconto del 5, 01, % quanto alla – omissis – che ha offerto uno sconto pari al 7%. Analoghi accorpamenti si riscontrano nelle voci B1 e B2 per cui è stato assegnato lo stesso punteggio, rispettivamente di 8 e di 15, sia alle imprese che hanno offerto 3,00 e 5,00 euro per i diritti di agenzia sulla biglietteria nazionale e internazionale, sia a – omissis – che ha offerto rispettivamente euro 2,00 e 4,00. Le resistenti hanno sostenuto che, con l’attribuzione dei punteggi mediante scaglioni, l’Amministrazione ha inteso fornire lo stesso giudizio su offerte sostanzialmente simili nonché incentivare la concorrenza attraverso un “effetto di trascinamento” dovuto al fatto che solo ribassi significativi consentono all’impresa di situarsi nello scaglione immediatamente successivo. Al riguardo, è però facile osservare che tale preteso effetto di trascinamento diventa regressivo nello scaglione più elevato per usufruire del quale è sufficiente all’impresa collocarsi alla base dello scaglione stesso. Un rapido esame della “Tabella punteggi offerta economica” evidenzia così che 4 imprese su 5 hanno offerto sconti inclusi nello scaglione per il quale è stato previsto il massimo punteggio ma che tra queste solo la – omissis – ha superato, per la maggior parte delle voci in cui si articola l’offerta, la soglia minima richiesta. In concreto, per effetto di tale meccanismo, 4 imprese su 5 hanno ottenuto il massimo punteggio di 52, con un ingiustificato appiattimento e svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta. Deve quindi convenirsi con la ricorrente che una più appropriata formula matematica, basata su rapporti proporzionali in grado di assegnare il massimo punteggio conferibile all’offerta con il maggiore ribasso e poi via via graduando i punteggi per le offerte inferiori, avrebbe viceversa consentito di utilizzare tutto il potenziale range di differenziazione previsto e di valorizzare l’obiettiva diversità delle offerte presentate. Al riguardo, le resistenti non hanno fornito alcuna plausibile dimostrazione della pretesa non “significatività” dell’intervallo tra le percentuali di sconto accorpate mentre la – omissis – , partendo dal valore presunto dell’appalto, ha ragionevolmente ipotizzato che la propria offerta possa comportare per l’Amministrazione un risparmio di circa 200.000,00 euro rispetto a quella dell’aggiudicataria». □ Nello stesso senso, è illegittimo il criterio che consiste nell’assegnare punteggi fissi decrescenti in ragione della graduatoria delle offerte, ossia settanta punti all’offerta con maggior ribasso, sessanta punti alla seconda e così via (Cons. Stato, V, 3 gennaio 2006, n. 25). «Il criterio consisteva (…) nell’assegnare punteggi fissi decrescenti in ragione della graduatoria delle offerte, ossia settanta punti all’offerta con maggior ribasso, sessanta punti alla seconda e così via; e bene ha detto il giudice di primo grado, che «tale sistema, svincolato da qualsiasi criterio di proporzionalità o da formule matematiche idonee, non consente di valutare le offerte economiche con riguardo al loro effettivo e reciproco peso ed alla loro funzione di componente nell’ ambito di offerte che concorrono per l’aggiudicazione a quella economicamente più vantaggiosa». Del resto, che nella predisposizione del bando i criteri non siano stati sufficientemente ponderati in funzione del miglior risultato, risulta dal fatto stesso che è stata prescelta un’offerta più cara di circa 22.000 158/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati euro rispetto all’altra, su una base d’asta di circa 178.000 euro, il cui maggior prezzo non risulta compensato da garanzie di miglior qualità del servizio». 159/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 38. Servizi ordinari e forniture: l’individuazione delle offerte sospette di anomalia ex lege e l’applicazione della stessa disciplina procedurale prevista per il prezzo più basso in assoluto; il problema di chi sia l’organo di gara; l’evenienza che non si individuino offerte sospette di anomalia ex lege; il RUP come soggetto competente a valutare l’anomalia, eventualmente coadiuvato. ■ Occorre mettere a fuoco, ora, a che punto si è della procedura. Essendo stata calcolata la graduatoria da parte del «soggetto che presiede la gara», quest’ultimo «procede secondo quanto previsto dall’articolo 284» (d.P.R. 207/2010, art. 283, comma 3). Cfr. d.P.R. 207/2010, art. 284 (comma 1, primo periodo): «Si applica l’art. 121». Più precisamente, il rinvio va al comma 10 dell’art. 121, il quale disciplina la procedura di verifica dell’anomalia. «Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 86, comma 2, del codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6» (d.P.R. 207/2010, art. 121, comma 10). La disciplina è speculare a quella del comma 2 del medesimo art. 121, riguardante la verifica dell’anomalia con il prezzo più basso in assoluto e con il “taglio delle ali” calcolabile. Una volta che siano state individuate le offerte sospette di anomalia ex lege, «il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento» per la verifica di anomalia. 160/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ Si pone il problema di chi sia «il soggetto che presiede la gara» (di cui al D.P.R. 207/2010: art. 283, comma 3; richiamato art. 121, comma 10). □ Cfr. Cons. Stato, IV, 17 febbraio 2014, n. 749. Il combinato disposto dell'art. 84, del d.lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 283 del Regolamento al Codice dei Contratti di cui al D.P.R. n. 207/2010 limitano il ruolo “necessario” ed i compiti ineludibili della Commissione giudicatrice alla sola fase della valutazione delle offerte, il che non esclude che alla medesima non possano essere affidati anche i profili relativi all’ammissione ed all’aggiudicazione, quali la valutazione dei requisiti, dei documenti e dell'offerta economica. Tuttavia non vi è alcun elemento normativo, di carattere testuale o sistematico, che possa far concludere che il ricorso a due commissioni una con il compito di seggi di gara ed un’altra di valutazione tecnica delle offerte comporti necessariamente ed automaticamente l’illegittimità della gara. Pertanto, del tutto legittimamente una stazione appaltante prevede nel disciplinare di gara che il procedimento di aggiudicazione di un appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sia affidato a due commissioni differenti, qualora senza alcuna commistione tra i diversi momenti procedimentali ad una siano affidati i compiti tipici del seggio di gara c.d. “aggiudicatrice” , ed all’altra c.d. “giudicatrice” vengano affidati in via esclusiva le valutazioni delle offerte ai sensi dell'art. 84, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. □ Contra, cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, I, 15 dicembre 2009, n. 5346: «In proposito, non si ritiene ammissibile che nelle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte tecniche e di quelle economiche venga affidata a commissioni diverse, dovendo la valutazione essere effettuata dalla stessa commissione giudicatrice, salva restando la possibilità di incaricare un seggio di gara della sola preliminare valutazione dell’ammissibilità della documentazione amministrativa ai fini dell’ammissione delle offerte». □ Potrebbe essere preferibile seguire quest’ultimo indirizzo giurispridenziale, per una ragione di carattere meramente pragmatico e per due ragioni di carattere più squisitamente teorico. 1) Questo indirizzo, seppur più formale, anzi proprio per questa ragione, appare sostanzialmente incensurabile. Comunque e del resto, nel settore dei lavori pubblici, la disciplina è proprio quella di cui a questo indirizzo giurisprudenziale. «(…) In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando, i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell'allegato G. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede secondo quanto previsto dall’articolo 121» (d.P.R. 207/2010, art. 120, comma 2). 161/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati «10. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 86, comma 2, del codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6» (d.P.R. 207/2010, art. 121, comma 10). In questo contesto, «il soggetto che presiede la gara» è il responsabile del servizio, presidente della commissione giudicatrice. Idem dicasi per i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. «In tutte le procedure, la commissione, in una o più sedute riservate, valuta le offerte tecniche contenute nella busta di cui al comma 1, lettera b), e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste di cui al comma 1, lettera c), contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l’offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui all’allegato M» (d.P.R. 207/2010, art. 266, comma 7). 2) La prima ragione teorica, invece, riguarderebbe il fatto che la commissione giudicatrice è necessaria e competente per la valutazione se attivare o meno la verifica di congruità delle offerte, quando non emergano offerte sospette ai sensi del D.Lgs. 163/2006, art. 86, comma 2. L’obiezione a questa tesi potrebbe però essere che la valutazione in merito competa al RUP e non alla commissione giudicatrice. 3) La seconda ragione teorica consiste nella constatazione che la «commissione giudicatrice» è fatta organo competente già per l’apertura «in seduta pubblica» dei «plichi contenenti le offerte tecniche» (d.P.R. 207/2010, art. 283, comma 2), laddove invece sarebbe stato ben sufficiente che l’adempimento “notarile” fosse stato attribuito – per ragioni di economia procedimentale – all’organo ordinario di gara. A maggior ragione, quindi, dovrebbe ritenersi competente la «commissione giudicatrice» nella subfase di cui si tratta, suscettibile di essere connotata anche di un eventuale momento discrezionale. 4) Nulla toglie, peraltro, che la commissione giudicatrice possa operare non in plenum – ad esempio con il solo presidente, coincidente con il dirigente-organo – sia per l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, sia per la lettura dei punteggi dati nelle sedute riservate, sia per l’apertura delle offerte “economiche” in senso lato, sia per il calcolo della soglia di anomalia. Questa sarebbe una corretta ed utile mediazione pratica per la soluzione del conflitto interpretativo. A tutt’oggi, comunque, è da riscontrare che la tesi di cui al primo indirizzo è sostanzialmente divenuta prevalente. 162/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ In ordine all’individuazione del soggetto competente a valutare l’anomalia nell’ipotesi di adozione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il regolamento attuativo – come abbiamo visto – identifica nel responsabile del procedimento tale soggetto. Si tratta di una scelta normativa “forte”, in quanto il regolamento si pone in deroga al precedente principio affermatosi pacificamente in giurisprudenza, che invece individuava nella «commissione giudicatrice» l’organo naturalmente competente a valutare l’anomalia. Tuttavia, la “plenaria” del Consiglio di Stato (29 novembre 2012, n. 36) consente che il RUP possa delegare la commissione «giudicatrice» a svolgere la funzione di verifica dell’anomalia delle offerte. Poi, siccome viene richiamata l’applicazione del comma 4 dell’art. 121 (d.P.R. 207/2010, art. 121, comma 10, secondo periodo), il RUP si può valere anche della «specifica commissione prevista dall’articolo 88, comma 1-bis, del codice». Ma, secondo la “plenaria”, ciò non sarebbe possibile con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 163/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 39. Servizi sostitutivi di mensa: l’opzione preferenziale per l’offerta economicamente più vantaggiosa; i criteri di valutazione specifici; il possesso della rete come criterio o di partecipazione o di esecuzione. ■ Viene stabilita l’opzione preferenziale per il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ciò non preclude l’adozione del prezzo più basso, ma l’eventuale opzione di tale criterio di aggiudicazione deve essere motivata. «Le procedure di scelta del contraente aventi ad oggetto l’affidamento dei servizi sostitutivi di mensa sono aggiudicate di preferenza ai sensi dell’articolo 83 del codice ovvero ai sensi dell’articolo 82, del codice; in tale ultimo caso, le stazioni appaltanti specificano le motivazioni di tale scelta» (d.P.R. 207/2010, art. 285, comma 7, primo e secondo periodo). □ Il regolamento prevede criteri di valutazione aggiuntivi, sempre «a titolo esemplificativo», rispetto a quelli previsti dal codice. Tali criteri sono oggettivamente più «pertinenti» alla tipologia d’appalto. «Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 1 del codice, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti, quali, a titolo esemplificativo: a) – omissis – ; b) la rete degli esercizi da convenzionare; c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti; d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati; e) il progetto tecnico» (d.P.R. 207/2010, art. 285, comma 7, secondo periodo). Il «ribasso sul valore nominale del buono pasto» (lett. a)) costituisce l’offerta-prezzo per la stazione appaltante. ■ Il «possesso della rete di esercizi» può essere posto come «criterio» o «di partecipazione» (cioè di ammissione alla gara), o «di aggiudicazione» (cioè come criterio di valutazione dell’offerta), a scelta della disciplina di gara (d.P.R. 207/2010, art. 285, comma 8, primo periodo). Viene ammessa come «sufficiente l’assunzione, da parte del concorrente, dell’impegno all’attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell’aggiudicazione». Di fatto si tratta di un’esecuzione anticipata di quella che oggettivamente sarebbe un’obbligazione contrattuale (d.P.R. 207/2010, art. 285, comma 8, primo e secondo periodo). Sulla genesi della norma, cfr. Circolare Presidenza Cons. Min. - Dip. politiche comunitarie, 27 aprile 2006: «Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nelle gare per l'attribuzione del servizio sostitutivo di mensa (buoni pasto). Procedura di infrazione 2005/4065 ex articolo 226 del Trattato CE» (G.U. 20 luglio 2006, n. 167): 164/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati «La Commissione europea, con riferimento alla procedura di infrazione n. 2005/4065, ha constatato che diverse amministrazioni italiane richiedono ai partecipanti alle gare per il servizio dei buoni pasto l'indicazione della lista degli esercizi convenzionati «attivi», di cui dispongono le società che emettono detti buoni. Un esercizio convenzionato è considerato «attivo» se ha già emesso delle fatture per servizi prestati in favore della società concorrente, in un determinato periodo anteriore alla gara di appalto. La Commissione ha censurato la pratica di assumere, come criterio di selezione dei candidati o di aggiudicazione dell'appalto, il numero di esercizi di ristorazione aventi in un determinato territorio un rapporto commerciale in corso con la società che emette i buoni pasto, poiché in tal modo sarebbero favorite le imprese con sede in Italia, le quali, prima della presentazione delle offerte, potrebbero piu' facilmente disporre di esercizi convenzionati nel territorio indicato ai fini della gara di appalto, rispetto alle imprese operanti in altri Stati membri. L'adozione di tali criteri precluderebbe la possibilità dell'attribuzione dell'appalto per quelle imprese che, alla data della pubblicazione del bando di gara, non erano stabilite in Italia o che, in ogni caso, non operavano sul mercato italiano dei servizi di ristorazione mediante una rete di esercizi convenzionati. Le procedure di gara attuate con le predette regole sono, quindi, a parere della Commissione, in contrasto con i precetti comunitari e, più precisamente, con i principi di non discriminazione e di parità di trattamento, di cui è espressione, in particolare, l'art. 49 del Trattato CE. Il concreto pericolo che l'esecuzione di siffatte gare di appalto possa dar luogo alla violazione dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, nonché dei principi generali di non discriminazione, di parità di trattamento, di trasparenza e di proporzionalità induce, pertanto, ad aderire alle osservazioni espresse dalla Commissione europea. Si invitano, quindi, le stazioni appaltanti, in linea di doverosa condotta, a non richiedere per l'avvenire, tra i requisiti per la partecipazione alle gare concernenti il servizio sostitutivo di mensa mediante i buoni pasto o per la presentazione delle relative offerte, il numero degli esercizi di ristorazione situati nel territorio interessato, che siano già convenzionati con il prestatore. (…)». 165/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati 40. Servizi di pulizia: la scelta discrezionale del criterio di aggiudicazione; i subcriteri di valutazione dell’offerta tecnica; il triplice profilo per la sicurezza; la specificazione dell’offerta-prezzo; la pre-individuazione del peso minimo e di quello massimo; l’incerta individuazione del metodo per individuare, per l’offerta tecnica, coefficienti e punteggio definitivo; le formule per il prezzo. ■ Il regolamento detta una disciplina specifica per il servizio di pulizia. «1. Le stazioni appaltanti, per la determinazione dell’offerta più vantaggiosa, al fine dell’affidamento degli appalti di servizi di pulizia di cui alla categoria 14 della classificazione comune dei prodotti 874 contenuta nell’allegato II A del codice, prendono in considerazione i seguenti elementi: a) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, ricavate dalla relazione di offerta (progetto tecnico); b) prezzo. 2. Le stazioni appaltanti, relativamente all'elemento di cui al comma 1, lettera a), indicano i contenuti della relazione tecnica di offerta in rapporto allo specificato servizio, tenendo conto di uno o più elementi seguenti: sistema organizzativo di fornitura del servizio; metodologie tecnico-operative; sicurezza e tipo di macchine; strumenti e attrezzature utilizzate. 3. Per l’elemento di cui al comma 1, lettera b), deve essere previsto che l'offerta ne specifichi la composizione con riferimento al numero degli addetti impiegati, alle ore di lavoro e ai costi per macchinari, attrezzature e prodotti. Si applicano gli articoli 86 e 87 del codice. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara gli elementi di valutazione che vengono presi in considerazione per la valutazione dell'offerta, con i seguenti fattori ponderali, che possono variare nei seguenti limiti minimi e massimi: elemento a): 40-60; elemento b): 40-60. La somma dei fattori ponderali da assegnare per l’insieme degli elementi è pari a cento. 4. L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta avviene assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta (progetto tecnico). Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile. Il coefficiente è pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta. 5. Tali coefficienti sono applicati ai fattori ponderali che la stazione appaltante ha indicato nel bando di gara per ogni elemento. La somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito all’offerta (progetto tecnico). 6. Ai fini della determinazione del coefficiente riferito all’elemento di cui al comma 1, lettera b), (prezzo) la commissione giudicatrice utilizza la seguente formula: Ci = (Pb – Pi)/(Pb – Pm) dove Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo Pb = prezzo a base di gara Pi = prezzo offerto dal concorrente iesimo Pm = prezzo minimo offerto dai concorrenti ovvero la formula riferita all’elemento prezzo di cui all’allegato P, punto II), lettera b), contenente il riferimento al valore soglia. 7. Gli osservatori territoriali sul mercato del lavoro, sulla base dei dati comunicati dalle stazioni appaltanti e relativi alle aggiudicazioni degli appalti di cui al presente articolo, trasmettono all'Osservatorio nazionale sul mercato del lavoro, ogni due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, una relazione illustrativa in merito all'utilizzazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nella quale sono evidenziate anche le eventuali anomalie» (d.P.R. 207/2010, art. 286). 166/167 www.linobellagamba.it – materiale riservato, non divulgabile al di fuori della giornata del 25.02.2015 in Treviso, su commessa di AON – tutti i diritti riservati ■ Oltre al «prezzo» (comma 1, lett. b)), viene previsto un solo criterio di valutazione di natura qualitativa: «caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche», quali «ricavate dalla relazione di offerta (progetto tecnico)» (comma 1, lett. a)). Il «progetto tecnico» deve dall’offerente essere predisposto secondo una «relazione tecnica di offerta» i cui «contenuti» sono «indicati» dalla stazione appaltante (comma 2). ■ Quanto a «sistema organizzativo di fornitura del servizio», «metodologie tecnicooperative», «sicurezza e tipo di macchine», «strumenti e attrezzature utilizzate» (comma 2), si tratta di «elementi» che si configurano come sub-criteri con i relativi sub-pesi. ■ Quanto al sub-criterio di valutazione della «sicurezza», si aprono due profili. 1) Il primo è che, di fronte a un DUVRI predisposto, la stazione appaltante ha facoltà di autorizzare le varianti a tale piano di sicurezza in sede di presentazione dell’offerta tecnica, ai sensi dell’art. 76 del codice. 2) Il secondo è che la sicurezza aziendale – quella, cioè, per rischi propri dell’impresa – sarà comunque valutabile come contenuto dell’offerta tecnica, costituendone un subcriterio, oltre che in sede di anomalia ai sensi del D.Lgs. 163/2006, art. 87, comma 4, secondo periodo. ■ L’offerta sul prezzo deve specificarne «la composizione con riferimento» (comma 3, periodo 1°): 1) «al numero degli addetti impiegati»; 2) «alle ore di lavoro»; 3) «ai costi per macchinari, attrezzature e prodotti». ■ Sono individuati il peso minimo e quello massimo da attribuirsi a ognuno dei due criteri di valutazione: da un minimo di quaranta a un massimo di sessanta (comma 3, terzo periodo). ■ Le formule previste per il «prezzo» sono due. 1) Una è quella che fa «riferimento al valore-soglia» (comma 6, ultima parte), per la quale si fa rinvio alle considerazioni già espresse in sede di analisi degli allegati M e P. 2) L’altra è quella che si caratterizza per il fatto che a confronto non viene messo un ribasso percentuale, ma un «prezzo offerto» (comma 6, prima parte). Ma tale formula, specificamente prevista per l’appalto di pulizia, è del tutto identica – come risultati finali – a quella prevista per servizi ordinari e forniture. 167/167