* TARIFFARIO DEGLI ONORARI E DIRITTI DI AVVOCATO IN

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* TARIFFARIO DEGLI ONORARI E DIRITTI DI AVVOCATO IN
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TARIFFARIO
DEGLI
ONORARI E DIRITTI DI AVVOCATO
IN MATERIA GIUDIZIALE
CIVILE - AMMINISTRATIVA
E PENALE
* * *
TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Diritto dell'avvocato al pagamento di onorari,
spese ed indennità)
L'avvocato, per le prestazioni eseguite in
sede giudiziaria, civile, sia contenziosa che non
contenziosa, penale ed amministrativa, ha diritto di
percepire gli onorari, di cui alle allegate tabelle,
nonché il rimborso delle spese sostenute, purché
documentate.
E' tuttavia ammesso anche il rimborso in
via forfettaria di spese varie e generali di
cancelleria, segreteria e studio (per dattiloscrizioni,
fotocopie, accessi, postali, telefoniche, etc.),
seppure non documentate, in misura non superiore
al 20% del totale degli onorari.
All'avvocato che, per l'espletamento delle
sue funzioni, sia costretto a trasferirsi al di fuori del
territorio della Repubblica, oltre agli onorari per le
prestazioni compiute ed al rimborso delle spese,
spetta altresì un'indennità da €.65 a €.540, per ogni
giornata o frazione di giornata, da stabilirsi in
proporzione al tempo che egli ha dovuto trascorrere
fuori territorio ed in base al valore della causa.
Spetta inoltre all'avvocato il diritto di
posizione d'archivio, da stabilirsi, per ogni causa, a
seconda del valore della pratica e del volume del
relativo fascicolo, da un minimo di €.20 ad un
massimo di €.100
Art. 2
(Diritti dell'avvocato nei confronti del cliente)
L'avvocato ha sempre diritto di percepire
dal cliente gli onorari, le indennità e le spese di cui
all'articolo che precede, indipendentemente dalle
statuizioni adottate dal giudice in materia di spese
del giudizio.
Nei giudizi iniziati ma non terminati il
cliente è tenuto a corrispondere all'avvocato gli
onorari, le indennità e le spese per l'opera svolta
fino alla cessazione del rapporto.
L'avvocato può comunque richiedere
congrui fondi per le spese ed acconti per gli
onorari.
Art. 3
(Determinazione degli onorari)
Gli onorari debbono essere determinati, fra
i minimi ed i massimi stabiliti dalle tabelle allegate
per ciascuna prestazione, tenendo presenti:
- la natura ed il valore della controversia,
- la difficoltà e la quantità delle questioni trattate,
- l'urgenza richiesta nell'intervento dell'avvocato;
- la lunga durata della procedura, quando essa non è
addebitabile all'avvocato.
Nelle cause di straordinaria importanza per
la difficoltà delle questioni giuridiche trattate, per
la complessità della procedura ed in quelle che
rivestono carattere di assoluta novità per la
giurisprudenza sammarinese, nonchè in quelle che
hanno richiesto uno studio prolungato o hanno
comportato un notevole dispendio di tempo o di
attività, la liquidazione degli onorari a carico del
soccombente può arrivare fino al triplo dei massimi
stabiliti.
Nella liquidazione degli onorari a carico
del cliente, oltre ai criteri di cui ai commi
precedenti, possono essere tenuti in considerazione
anche i risultati del giudizio ed i vantaggi, anche
non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
Gli onorari minimi stabiliti per le
prestazioni dell'avvocato sono inderogabili.
Art. 4
(Pluralità di avvocati)
Nel caso che incaricati della difesa siano
più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei
confronti del cliente agli onorari per l'opera
prestata, ma nella liquidazione a carico del
soccombente sono computati gli onorari per un solo
avvocato.
TITOLO II°
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE
PRESTAZIONI ESEGUITE IN SEDE
GIUDIZIALE CIVILE
Art. 5
(Onorari per le prestazioni in sede giudiziale
civile)
Gli onorari per le prestazioni eseguite
dall'avvocato in sede giudiziaria civile sono stabiliti
dalle tabelle allegate nel modo che segue:
a) - dalla tabella "A" per le prestazioni eseguite nei
processi di primo grado, sia in quelli rientranti nella
competenza del Giudice Conciliatore che in quelli
rientranti nella competenza del Commissario della
Legge:
b) - dalla tabella 'B" per le prestazioni eseguite nei
processi d'appello, sia in quelli rientranti nella
competenza del Commissario della Legge sia in
quelli rientranti nella competenza del Giudice delle
Appellazioni;
c) - dalla tabella "C" per le prestazioni eseguite
nelle procedure di terza istanza, di restitutio in
integrum ed in ogni altra procedura di competenza
del Consiglio dei XII o del Consiglio Grande e
Generale, nonchè nelle procedure relative ai
conflitti di giurisdizione di cui all'art. 37 della legge
28 giugno 1989, n. 68.
Alle prestazioni eseguite nel corso delle
procedure esecutive in sede civile sono applicabili
gli onorari previsti nella tabella "A".
rimborsi spese e le indennità previste dal presente
tariffario per le cause civili, in quanto applicabili.
Per tali procedimenti, qualora non sia
possibile attribuire loro un valore, si applicano gli
onorari previsti per le cause di valore fino a €.
12.500.
Art. 6
(Determinazione del valore della causa)
Nella liquidazione degli onorari il valore
della causa è determinato a norma delle leggi e
consuetudini vigenti, avendo riguardo:
- nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie,
all'entità economica della ragione di credito alla cui
tutela l'azione è diretta;
- nei giudizi di divisione, alla quota od ai
supplementi di quota in contestazione;
- nei giudizi di pagamento di somme o liquidazione
danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice
piuttosto che a quella domandata.
Nella liquidazione degli onorari si deve
comunque aver riguardo al valore effettivo della
controversia quando esso risulti manifestamente
diverso da quello presunto a norma delle leggi e
consuetudini vigenti.
Le cause di valore indeterminabile si
considerano di valore eccedente €.12.500 ma non
superiore a €.250.000, salvo che siano di
straordinaria importanza per l'oggetto, per le
questioni giuridiche trattate, per i rilevanti risultati
utili conseguiti, anche di carattere non
patrimoniale, nel qual caso gli onorari possono
essere determinati nei limiti previsti per le cause di
valore fra €.250.000 e €.500.000.
Art. 10
(Controversie di valore superiore a quelli
contemplati nelle tabelle)
Nelle cause di valore superiore a
€.500.000 gli onorari, sia minimi che massimi, sono
aumentati così come previsto nelle tabelle allegate.
Art. 7
(Arbitri)
Per le cause davanti agli arbitri sono
dovuti all'avvocato gli stessi onorari stabiliti per le
cause davanti ai giudici che sarebbero competenti a
conoscere della controversia, nonché il rimborso
delle spese documentate e di quelle forfettarie ed il
pagamento delle indennità di trasferta di cui all'art.
1, ultimo comma.
Art. 8
(Procedure non contenziose)
Per i procedimenti davanti al giudice
tutelare ed in genere per i procedimenti non
contenziosi sono dovuti all'avvocato gli onorari, i
Art. 9
(Controversie individuali di lavoro)
Per le cause relative a controversie
individuali di lavoro, il valore delle quali non
supera €.2.500, i massimi previsti dalle tabelle
allegate sono ridotti di 1/3.
TITOLO III°
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE
PRESTAZIONI ESEGUITE IN SEDE
GIUDIZIALE AMMINISTRATIVA
Art. 11
(Onorari per le prestazioni in sede amministrativa)
Gli onorari per le prestazioni eseguite
dall'avvocato in sede giudiziale amministrativa
sono stabiliti dalle tabelle allegate nel modo che
segue:
a) - dalla tabella "D" per le prestazioni eseguite nei
processi amministrativi che si svolgono innanzi al
Giudice Amministrativo di Primo Grado;
b) - dalla tabella "E" per le prestazioni eseguite nei
processi amministrativi che si svolgono innanzi al
Giudice Amministrativo d'Appello;
c) - dalla tabella "F" per le prestazioni eseguite nei
processi amministrativi che si svolgono innanzi al
Consiglio dei XII, ed in ogni altra procedura di
competenza del Consiglio dei XII o del Consiglio
Grande e Generale, nonché nelle procedure relative
ai conflitti di giurisdizione di cui all'art. 37 della
Legge 28 giugno 1989, n. 68.
Art. 12
(Processi amministrativi di valore indeterminato)
I processi amministrativi di valore
indeterminabile si considerano di valore eccedente
€.12.500, ma non superiore a €.250.000.
Art. 13
(Processi per sanzioni amministrative)
Gli onorari previsti nella tabella "D" si
applicano, in quanto compatibili, anche alle
prestazioni effettuate nel corso di un processo
amministrativo instaurato su ricorso avverso
l'applicazione di sanzioni amministrative.
Art. 14
(Controversie di valore superiore a quelli
contemplati nelle tabelle)
Nelle cause di valore superiore a
€.500.000 gli onorari, sia minimi che massimi, sono
aumentati così come previsto nelle tabelle allegate.
TITOLO IV°
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER LE PRESTAZIONI ESEGUITE
IN SEDE GIUDIZIALE PENALE
Art. 15
(Onorari per le prestazioni in sede penale)
Gli onorari per le prestazioni effettuate
dall'avvocato in sede giudiziale penale sono stabiliti
dall'allegata tabella "G".
Nella determinazione degli onorari, fra i
minimi ed i massimi stabiliti dalla tabella "G",
l'avvocato, oltre agli elementi di cui all'art. 3, deve
tenere in adeguata considerazione anche i seguenti
fattori:
- la natura, complessità e gravità della causa;
- il pregio dell'opera difensiva ed i risultati che ne
sono conseguiti, sia di natura patrimoniale che non
patrimoniale;
- il numero degli avvocati che hanno condiviso il
lavoro e la responsabilità della difesa;
- le condizioni finanziarie del cliente.
Art. 16
(Anticipo degli onorari e acconti spese)
L'avvocato può richiedere il pagamento
anticipato degli onorari e congrui acconti per le
spese.
Se a seguito del mancato adempimento di
tale richiesta, l'avvocato declina la difesa fiduciaria
deve darne comunicazione scritta alla parte ed al
giudice investito della causa prima dell'apertura del
dibattimento.
Art. 17
(Recesso dal mandato)
Se il procedimento non viene portato a
termine per qualsiasi motivo o sopravvengono
cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato
recedano dal mandato, l'avvocato avrà ugualmente
diritto al rimborso delle spese ed al compenso per
l'opera svolta, computandosi in questa anche il
lavoro preparatorio, già compiuto alla data di
cessazione dell'incarico, con riguardo anche al
risultato che ne sia derivato al cliente.
Art. 18
(Pluralità di clienti)
Nel caso di assistenza e difesa di più parti
aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà
essere aumentata, per ogni parte e fino ad un
massimo di sei, del 25%.
Nel caso di assistenza di due o più clienti
che abbiano identità di posizione processuale, ove
la prestazione professionale comporti l'esame di
situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto
al reato contestato, l'avvocato avrà diritto, da parte
di ciascun cliente al compenso secondo tariffa,
ridotto del 25%.
Gli oneri di domiciliazione sono
comunque sempre dovuti nel loro intero
ammontare per ciascun cliente, senza riduzione
alcuna.
Art. 19
(Onorari per l'avvocato della parte civile)
Le tariffe valgono anche per l'avvocato
della parte civile costituita in giudizio e devono
essere tenute presenti dai magistrati nell'emettere
condanna alle spese.
Art. 20
(Procedure di grado straordinario)
Alle prestazioni eseguite dall'avvocato
nelle procedure di grado straordinario in sede
penale si applicano gli onorari previsti dalla tabella
"C".
TITOLO V°
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21
(Entrata in vigore)
Il presente tariffario entra in vigore il
trentesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione e si applica a tutti gli onorari, le
spese e le indennità ancora da liquidare, anche se
relativi a prestazioni eseguite in precedenza.
N.B. - i valori e gli onorari sono espressi in Euro interi
TARIFFARIO
DEGLI
ONORARI D'AVVOCATO IN MATERIA
STRAGIUDIZIALE
Art. 1
(Onorari, spese ed indennità)
L'avvocato, per le prestazioni eseguite in
sede stragiudiziale ha diritto di percepire gli
onorari stabiliti nella tabella allegata, nonché il
rimborso
delle
spese
sostenute,
purché
documentate.
E' tuttavia ammesso anche il rimborso in
via forfettaria di spese varie e generali di
cancelleria, segreteria e studio (per dattiloscrizioni,
fotocopie, accessi, telefoniche, etc.), seppure non
documentate, in misura non superiore al 20% del
totale degli onorari.
All'avvocato che, per l'espletamento delle
sue funzioni, sia costretto a trasferirsi fuori del
territorio della Repubblica, oltre agli onorari per le
prestazioni eseguite ed al rimborso delle spese,
spetta altresì un'indennità da €.65 a €.540, per ogni
giornata o frazione di giornata, da stabilirsi in
proporzione al tempo che egli ha dovuto trascorrere
fuori territorio ed in base al valore della causa.
Gli onorari per posizione d'archivio, di cui
alla voce B, n. 1 della allegata tabella, sono sempre
dovuti anche per le pratiche di cui alle lett. A, C, D,
E, F, G, ed H della medesima tabella a meno che
non si tratti di pratiche trattate solo oralmente.
Art. 2
(Diritti dell'avvocato nei confronti del Cliente)
I rimborsi e i compensi previsti per le
prestazioni stragiudiziali, sono dovuti dal cliente
anche se il professionista abbia avuto occasione di
prestare nella pratica la sua opera in giudizio, in
quanto tali prestazioni non rientrano nella tariffa
giudiziaria.
Art. 3
(Pluralità di avvocati)
Se più avvocati siano stati incaricati di
prestare la loro opera nella medesima pratica o nel
medesimo affare, a ciascuno spettano gli onorari
per l'opera prestata.
Art. 4
(Determinazione degli onorari)
Gli onorari debbono essere determinati, fra
i minimi ed i massimi stabiliti nella tabella allegata
per ciascuna prestazione, tenendo presenti:
- il valore e la natura della pratica;
- il numero, l'importanza e la difficoltà delle
questioni trattate;
- i risultati conseguiti dal cliente;
- i vantaggi, sia patrimoniali che non patrimoniali,
ottenuti dal cliente;
- l'urgenza con la quale è stato richiesto l'intervento
dell'avvocato;
- la lunga durata della pratica, quando essa non è
addebitabile all'avvocato.
Nelle pratiche di particolare importanza,
complessità o difficoltà ed in quelle che rivestono
carattere di assoluta novità gli onorari massimi
possono essere aumentati fino al doppio ed in
quelle di straordinaria importanza, complessità o
difficoltà fino al triplo.
Art. 5
(Determinazione del valore della pratica)
Il valore della pratica o dell'affare si
determina in base alle leggi e consuetudini vigenti.
Le pratiche di valore indeterminabile si
considerano di valore eccedente le €.2.500 ma non
superiore a €.250.000.
Per l'assistenza in pratiche di successioni,
divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore
della quota attribuita al cliente.
Per l'assistenza in pratiche in materia
tributaria si ha riguardo al valore dell'imposta, tassa
o contributo richiesti con il limite di un
quinquennio in caso di oneri poliennali.
Per le pratiche di gestione amministrativa
si deve avere riguardo al valore complessivo della
massa amministrata.
Per le prestazioni di assistenza di cui alla
voce B, n. 7, dell'allegata tabella, il valore della
pratica è determinato tenendo presenti:
a) per la compravendita, il prezzo dei beni
compravenduti;
b) per la permuta, la cosa permutata di maggior
valore;
c) per la costituzione di società, o per la comunione
di beni, il valore delle cose conferite in società o
poste in comunione; per la trasformazione di
società, l'attivo lordo; per la fusione di società,
l'ammontare complessivo del capitale sociale e
delle riserve delle società che si fondono o, nel caso
di fusione mediante incorporazione, l'ammontare
del capitale sociale e delle riserve della società che
viene incorporata;
d) per la divisione, l'importo lordo della massa, e
per la separazione di quote nella comunione, il
valore complessivo delle quote stesse;
e) per la transazione, il valore concordato fra le
parti;
f) per il mutuo o la dichiarazione di debito con
garanzia, il valore maggiore;
g) per le rendite o enfiteusi perpetue, il cumulo di
venti annualità; per le rendite o enfiteusi
temporanee, il cumulo delle annualità pattuite, fino
ad un massimo di dieci; per le rendita vitalizie, il
cumulo di dieci o venti annualità, a seconda che il
beneficiato abbia o non abbia oltrepassato l'età di
cinquant'anni;
h) per le associazioni in partecipazione, il valore
dell'apporto;
i) per i consorzi, il cumulo dei contributi annui
dovuti dai consorziati, fino ad un massimo di dieci
annualità;
l) per le locazioni, il cumulo dei canoni di tutte le
annualità di durata del contratto, ridotto ad un
terzo;
m) per le locazioni finanziarie, l'ammontare
complessivo dei canoni pattuiti, ridotti ad un terzo;
n) per gli atti di fondazione, il valore del
patrimonio;
o) per la liberazione parziale di beni da ipoteca, il
corrispettivo convenuto;
p) per il frazionamento di ipoteca o separazione di
quote ipotecarie, ciascuna quota frazionata o
separata;
q) per l'accettazione dell'offerta reale, l'ammontare
della somma offerta.
Art. 6
(Pratiche incompiute)
Per le pratiche iniziate ma non giunte a
compimento, ovvero nel caso di cessazione
dell'incarico per qualsiasi motivo, saranno dovuti
gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in
questa il lavoro preparatorio compiuto dal
professionista.
Art. 7
(Incarichi di gestione amministrativa)
Per le prestazioni in adempimento di un
incarico di gestione amministrativa, giudiziario o
convenzionale, ove l'onorario non sia determinato
dalla legge o dal contratto, oltre agli onorari
previsti nella tabella allegata, da calcolarsi sul
valore della massa amministrata, è dovuto anche un
ulteriore compenso stabilito sulla base di una
percentuale calcolata sull'ammontare delle entrate
lorde dei beni amministrati, e nel caso in cui
l'incarico duri meno di un anno, sull'ammontare
delle entrate annue, tenuto conto del periodo
dell'incarico.
Ove l'applicazione dei criteri indicati nel
presente articolo risulti impossibile o dia luogo a
liquidazioni manifestamente sperequate si avrà
riguardo alle prestazioni effettivamente svolte.
Art. 8
(Onorario a tempo)
Per le prestazioni di cui alla tabella
allegata il cliente e l'avvocato possono convenire
un compenso diverso da quello stabilito dalla
tabella stessa, commisurato alla durata delle
prestazioni.
Il compenso non può comunque essere
inferiore alle €.50 all'ora.
L'onorario a tempo è comunque dovuto, in
aggiunta a quello stabilito dalla tabella allegata per
le prestazioni di cui alla lettera A), alla lettera B),
nn. 3, 4, 6 e 7), nonché alle lettere C), F) G) ed H),
qualora il tempo occorso per effettuare la
prestazione abbia superato, per cause non
imputabili all'avvocato, i seguenti limiti:
- per le pratiche di valore inferiore a €.2.500: ore 2:
- per le pratiche di valore superiore, fino a
€.12.500: ore 3;
- per le pratiche di valore superiore, fino a €.
50.000: ore 5;
- per le pratiche di valore superiore, fino a
€.500.000: ore 8;
- per le pratiche di valore superiore a €.500.000:
ore 12.
Art. 9
(Sproporzione fra prestazioni ed onorari)
Qualora tra la prestazione e l'onorario
previsto dalla tabella appaia, per particolari
circostanze del caso, una manifesta sproporzione,
potranno su conforme parere del competente
Consiglio dell'Ordine, essere superati i massimi
anche oltre l'aumento previsto dal secondo comma
dell'art. 4, ovvero diminuiti i minimi stabiliti dalla
tabella medesima per la prestazione data.
Art. 10
(Pratiche di valore superiore a quelli contemplati
nella tabella)
Nelle pratiche di valore superiore a
€.500.000 gli onorari, sia minimi che massimi,
sono aumentati così come previsto nelle tabelle
allegate.
Art. 11
(Applicazione analogica del tariffario)
Quando gli onorari non possono essere
determinati in virtù di una specifica disposizione o
di una specifica voce della tabella, si ha riguardo
alle disposizioni contenute nelle presenti norme e
nella tabella allegata che regolano casi simili o
materie analoghe.
Art. 11
(Entrata in vigore)
Il presente tariffario entra in vigore il
trentesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione e si applica a tutte le liquidazioni di
onorari, spese ed indennità ancora da effettuare,
anche se relative a prestazioni eseguite in
precedenza.
N.B. - i valori e gli onorari sono espressi in Euro interi
COMPENSI
SPETTANTI ALL'AVVOCATO PER LE
FUNZIONI DI CURATORE PROCURATORE
O LIQUIDATORE
NELLE PROCEDURE DI CUI ALLA LEGGE
N.17/1917
ED ALL'ART. 93 DELLA LEGGE N.68/1990
*** *** ***
Art. 1
(Compensi ordinari)
L'avvocato, per l'opera prestata in qualità
di curatore, procuratore o liquidatore nelle
procedure previste dalla Legge 15 novembre
19117, n.17, e dall'art. 93 della Legge 13 giugno
1990, n. 68, ha diritto di percepire, oltre al
rimborso delle spese, i compensi previsti nelle
norme che seguono.
I compensi sono liquidati dal Giudice
tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati
ottenuti, della difficoltà o complessità della
procedura e della sollecitudine con cui sono state
eseguite le operazioni.
I compensi consistono in somme
percentuali, da calcolarsi sull'attivo realizzato col
metodo della progressività decrescente a scaglioni,
in misura non superiore a quelle di seguito
indicate:
- 10% sulla porzione di attivo inferiore o pari a
€.50.000;
- 8% sulla porzione di attivo superiore a €. 50.000
ma non a €.250.000;
- 6% sulla porzione di attivo superiore a €.250.000
ma non a €.500.000;
- 5% sulla porzione di attivo superiore a €.500.000
ma non a €.1.000.000;
- 3% sulla porzione di attivo superiore a
€.1.000.000 ma non a €. 2.500.000;
- 2% sulla porzione di attivo superiore a
€.2.500.000 ma non a €.5.000.000;
-1% sulla porzione di attivo superiore a 5.000.000
di Euro.
Art. 2
(Compensi straordinari)
In caso di particolare difficoltà o
complessità della procedura, è poi in facoltà del
Giudice liquidare, sull'ammontare del passivo del
fallimento, un compenso supplementare non
superiore allo 0,75%.
Art. 3
(Cessazione anticipata dalle funzioni)
Qualora l'avvocato, per qualunque motivo,
cessi dalle funzioni di curatore procuratore o
liquidatore prima della chiusura delle operazioni, il
compenso sarà liquidato con i criteri indicati negli
articoli precedenti, tenendo conto dell'opera
prestata.
Art. 4
(Misura minima dei compensi)
I compensi liquidati a termini delle
precedenti disposizioni non possono essere
inferiori, nel loro complesso, a €.2.030, salvo il
caso previsto nell'art. 3.
Art. 5
(Rimborso delle spese)
Oltre ai compensi previsti nelle
disposizioni che precedono, l'avvocato ha diritto di
essere rimborsato delle spese effettivamente
sostenute per l'espletamento delle funzioni di
curatore, procuratore o liquidatore.
Le spese, fatta eccezione per quelle di
minima entità e di quelle postali, debbono essere
autorizzate dal Giudice della procedura.
Art. 6
(Entrata in vigore)
Il presente tariffario entra in vigore il
trentesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione e si applica a tutte le liquidazioni di
onorari, spese ed indennità ancora da effettuare,
anche se relative a prestazioni eseguite in
precedenza.
N.B. - i valori e gli onorari sono espressi in Euro interi