* TARIFFARIO DEGLI ONORARI E DIRITTI DI AVVOCATO IN
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* TARIFFARIO DEGLI ONORARI E DIRITTI DI AVVOCATO IN
* * * TARIFFARIO DEGLI ONORARI E DIRITTI DI AVVOCATO IN MATERIA GIUDIZIALE CIVILE - AMMINISTRATIVA E PENALE * * * TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Diritto dell'avvocato al pagamento di onorari, spese ed indennità) L'avvocato, per le prestazioni eseguite in sede giudiziaria, civile, sia contenziosa che non contenziosa, penale ed amministrativa, ha diritto di percepire gli onorari, di cui alle allegate tabelle, nonché il rimborso delle spese sostenute, purché documentate. E' tuttavia ammesso anche il rimborso in via forfettaria di spese varie e generali di cancelleria, segreteria e studio (per dattiloscrizioni, fotocopie, accessi, postali, telefoniche, etc.), seppure non documentate, in misura non superiore al 20% del totale degli onorari. All'avvocato che, per l'espletamento delle sue funzioni, sia costretto a trasferirsi al di fuori del territorio della Repubblica, oltre agli onorari per le prestazioni compiute ed al rimborso delle spese, spetta altresì un'indennità da €.65 a €.540, per ogni giornata o frazione di giornata, da stabilirsi in proporzione al tempo che egli ha dovuto trascorrere fuori territorio ed in base al valore della causa. Spetta inoltre all'avvocato il diritto di posizione d'archivio, da stabilirsi, per ogni causa, a seconda del valore della pratica e del volume del relativo fascicolo, da un minimo di €.20 ad un massimo di €.100 Art. 2 (Diritti dell'avvocato nei confronti del cliente) L'avvocato ha sempre diritto di percepire dal cliente gli onorari, le indennità e le spese di cui all'articolo che precede, indipendentemente dalle statuizioni adottate dal giudice in materia di spese del giudizio. Nei giudizi iniziati ma non terminati il cliente è tenuto a corrispondere all'avvocato gli onorari, le indennità e le spese per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto. L'avvocato può comunque richiedere congrui fondi per le spese ed acconti per gli onorari. Art. 3 (Determinazione degli onorari) Gli onorari debbono essere determinati, fra i minimi ed i massimi stabiliti dalle tabelle allegate per ciascuna prestazione, tenendo presenti: - la natura ed il valore della controversia, - la difficoltà e la quantità delle questioni trattate, - l'urgenza richiesta nell'intervento dell'avvocato; - la lunga durata della procedura, quando essa non è addebitabile all'avvocato. Nelle cause di straordinaria importanza per la difficoltà delle questioni giuridiche trattate, per la complessità della procedura ed in quelle che rivestono carattere di assoluta novità per la giurisprudenza sammarinese, nonchè in quelle che hanno richiesto uno studio prolungato o hanno comportato un notevole dispendio di tempo o di attività, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente può arrivare fino al triplo dei massimi stabiliti. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre ai criteri di cui ai commi precedenti, possono essere tenuti in considerazione anche i risultati del giudizio ed i vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente. Gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni dell'avvocato sono inderogabili. Art. 4 (Pluralità di avvocati) Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato. TITOLO II° DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE PRESTAZIONI ESEGUITE IN SEDE GIUDIZIALE CIVILE Art. 5 (Onorari per le prestazioni in sede giudiziale civile) Gli onorari per le prestazioni eseguite dall'avvocato in sede giudiziaria civile sono stabiliti dalle tabelle allegate nel modo che segue: a) - dalla tabella "A" per le prestazioni eseguite nei processi di primo grado, sia in quelli rientranti nella competenza del Giudice Conciliatore che in quelli rientranti nella competenza del Commissario della Legge: b) - dalla tabella 'B" per le prestazioni eseguite nei processi d'appello, sia in quelli rientranti nella competenza del Commissario della Legge sia in quelli rientranti nella competenza del Giudice delle Appellazioni; c) - dalla tabella "C" per le prestazioni eseguite nelle procedure di terza istanza, di restitutio in integrum ed in ogni altra procedura di competenza del Consiglio dei XII o del Consiglio Grande e Generale, nonchè nelle procedure relative ai conflitti di giurisdizione di cui all'art. 37 della legge 28 giugno 1989, n. 68. Alle prestazioni eseguite nel corso delle procedure esecutive in sede civile sono applicabili gli onorari previsti nella tabella "A". rimborsi spese e le indennità previste dal presente tariffario per le cause civili, in quanto applicabili. Per tali procedimenti, qualora non sia possibile attribuire loro un valore, si applicano gli onorari previsti per le cause di valore fino a €. 12.500. Art. 6 (Determinazione del valore della causa) Nella liquidazione degli onorari il valore della causa è determinato a norma delle leggi e consuetudini vigenti, avendo riguardo: - nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta; - nei giudizi di divisione, alla quota od ai supplementi di quota in contestazione; - nei giudizi di pagamento di somme o liquidazione danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. Nella liquidazione degli onorari si deve comunque aver riguardo al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma delle leggi e consuetudini vigenti. Le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente €.12.500 ma non superiore a €.250.000, salvo che siano di straordinaria importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per i rilevanti risultati utili conseguiti, anche di carattere non patrimoniale, nel qual caso gli onorari possono essere determinati nei limiti previsti per le cause di valore fra €.250.000 e €.500.000. Art. 10 (Controversie di valore superiore a quelli contemplati nelle tabelle) Nelle cause di valore superiore a €.500.000 gli onorari, sia minimi che massimi, sono aumentati così come previsto nelle tabelle allegate. Art. 7 (Arbitri) Per le cause davanti agli arbitri sono dovuti all'avvocato gli stessi onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici che sarebbero competenti a conoscere della controversia, nonché il rimborso delle spese documentate e di quelle forfettarie ed il pagamento delle indennità di trasferta di cui all'art. 1, ultimo comma. Art. 8 (Procedure non contenziose) Per i procedimenti davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono dovuti all'avvocato gli onorari, i Art. 9 (Controversie individuali di lavoro) Per le cause relative a controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera €.2.500, i massimi previsti dalle tabelle allegate sono ridotti di 1/3. TITOLO III° DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE PRESTAZIONI ESEGUITE IN SEDE GIUDIZIALE AMMINISTRATIVA Art. 11 (Onorari per le prestazioni in sede amministrativa) Gli onorari per le prestazioni eseguite dall'avvocato in sede giudiziale amministrativa sono stabiliti dalle tabelle allegate nel modo che segue: a) - dalla tabella "D" per le prestazioni eseguite nei processi amministrativi che si svolgono innanzi al Giudice Amministrativo di Primo Grado; b) - dalla tabella "E" per le prestazioni eseguite nei processi amministrativi che si svolgono innanzi al Giudice Amministrativo d'Appello; c) - dalla tabella "F" per le prestazioni eseguite nei processi amministrativi che si svolgono innanzi al Consiglio dei XII, ed in ogni altra procedura di competenza del Consiglio dei XII o del Consiglio Grande e Generale, nonché nelle procedure relative ai conflitti di giurisdizione di cui all'art. 37 della Legge 28 giugno 1989, n. 68. Art. 12 (Processi amministrativi di valore indeterminato) I processi amministrativi di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente €.12.500, ma non superiore a €.250.000. Art. 13 (Processi per sanzioni amministrative) Gli onorari previsti nella tabella "D" si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni effettuate nel corso di un processo amministrativo instaurato su ricorso avverso l'applicazione di sanzioni amministrative. Art. 14 (Controversie di valore superiore a quelli contemplati nelle tabelle) Nelle cause di valore superiore a €.500.000 gli onorari, sia minimi che massimi, sono aumentati così come previsto nelle tabelle allegate. TITOLO IV° DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE PRESTAZIONI ESEGUITE IN SEDE GIUDIZIALE PENALE Art. 15 (Onorari per le prestazioni in sede penale) Gli onorari per le prestazioni effettuate dall'avvocato in sede giudiziale penale sono stabiliti dall'allegata tabella "G". Nella determinazione degli onorari, fra i minimi ed i massimi stabiliti dalla tabella "G", l'avvocato, oltre agli elementi di cui all'art. 3, deve tenere in adeguata considerazione anche i seguenti fattori: - la natura, complessità e gravità della causa; - il pregio dell'opera difensiva ed i risultati che ne sono conseguiti, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale; - il numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa; - le condizioni finanziarie del cliente. Art. 16 (Anticipo degli onorari e acconti spese) L'avvocato può richiedere il pagamento anticipato degli onorari e congrui acconti per le spese. Se a seguito del mancato adempimento di tale richiesta, l'avvocato declina la difesa fiduciaria deve darne comunicazione scritta alla parte ed al giudice investito della causa prima dell'apertura del dibattimento. Art. 17 (Recesso dal mandato) Se il procedimento non viene portato a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedano dal mandato, l'avvocato avrà ugualmente diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, già compiuto alla data di cessazione dell'incarico, con riguardo anche al risultato che ne sia derivato al cliente. Art. 18 (Pluralità di clienti) Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di sei, del 25%. Nel caso di assistenza di due o più clienti che abbiano identità di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avrà diritto, da parte di ciascun cliente al compenso secondo tariffa, ridotto del 25%. Gli oneri di domiciliazione sono comunque sempre dovuti nel loro intero ammontare per ciascun cliente, senza riduzione alcuna. Art. 19 (Onorari per l'avvocato della parte civile) Le tariffe valgono anche per l'avvocato della parte civile costituita in giudizio e devono essere tenute presenti dai magistrati nell'emettere condanna alle spese. Art. 20 (Procedure di grado straordinario) Alle prestazioni eseguite dall'avvocato nelle procedure di grado straordinario in sede penale si applicano gli onorari previsti dalla tabella "C". TITOLO V° DISPOSIZIONI FINALI Art. 21 (Entrata in vigore) Il presente tariffario entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione e si applica a tutti gli onorari, le spese e le indennità ancora da liquidare, anche se relativi a prestazioni eseguite in precedenza. N.B. - i valori e gli onorari sono espressi in Euro interi TARIFFARIO DEGLI ONORARI D'AVVOCATO IN MATERIA STRAGIUDIZIALE Art. 1 (Onorari, spese ed indennità) L'avvocato, per le prestazioni eseguite in sede stragiudiziale ha diritto di percepire gli onorari stabiliti nella tabella allegata, nonché il rimborso delle spese sostenute, purché documentate. E' tuttavia ammesso anche il rimborso in via forfettaria di spese varie e generali di cancelleria, segreteria e studio (per dattiloscrizioni, fotocopie, accessi, telefoniche, etc.), seppure non documentate, in misura non superiore al 20% del totale degli onorari. All'avvocato che, per l'espletamento delle sue funzioni, sia costretto a trasferirsi fuori del territorio della Repubblica, oltre agli onorari per le prestazioni eseguite ed al rimborso delle spese, spetta altresì un'indennità da €.65 a €.540, per ogni giornata o frazione di giornata, da stabilirsi in proporzione al tempo che egli ha dovuto trascorrere fuori territorio ed in base al valore della causa. Gli onorari per posizione d'archivio, di cui alla voce B, n. 1 della allegata tabella, sono sempre dovuti anche per le pratiche di cui alle lett. A, C, D, E, F, G, ed H della medesima tabella a meno che non si tratti di pratiche trattate solo oralmente. Art. 2 (Diritti dell'avvocato nei confronti del Cliente) I rimborsi e i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali, sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia avuto occasione di prestare nella pratica la sua opera in giudizio, in quanto tali prestazioni non rientrano nella tariffa giudiziaria. Art. 3 (Pluralità di avvocati) Se più avvocati siano stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare, a ciascuno spettano gli onorari per l'opera prestata. Art. 4 (Determinazione degli onorari) Gli onorari debbono essere determinati, fra i minimi ed i massimi stabiliti nella tabella allegata per ciascuna prestazione, tenendo presenti: - il valore e la natura della pratica; - il numero, l'importanza e la difficoltà delle questioni trattate; - i risultati conseguiti dal cliente; - i vantaggi, sia patrimoniali che non patrimoniali, ottenuti dal cliente; - l'urgenza con la quale è stato richiesto l'intervento dell'avvocato; - la lunga durata della pratica, quando essa non è addebitabile all'avvocato. Nelle pratiche di particolare importanza, complessità o difficoltà ed in quelle che rivestono carattere di assoluta novità gli onorari massimi possono essere aumentati fino al doppio ed in quelle di straordinaria importanza, complessità o difficoltà fino al triplo. Art. 5 (Determinazione del valore della pratica) Il valore della pratica o dell'affare si determina in base alle leggi e consuetudini vigenti. Le pratiche di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le €.2.500 ma non superiore a €.250.000. Per l'assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente. Per l'assistenza in pratiche in materia tributaria si ha riguardo al valore dell'imposta, tassa o contributo richiesti con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali. Per le pratiche di gestione amministrativa si deve avere riguardo al valore complessivo della massa amministrata. Per le prestazioni di assistenza di cui alla voce B, n. 7, dell'allegata tabella, il valore della pratica è determinato tenendo presenti: a) per la compravendita, il prezzo dei beni compravenduti; b) per la permuta, la cosa permutata di maggior valore; c) per la costituzione di società, o per la comunione di beni, il valore delle cose conferite in società o poste in comunione; per la trasformazione di società, l'attivo lordo; per la fusione di società, l'ammontare complessivo del capitale sociale e delle riserve delle società che si fondono o, nel caso di fusione mediante incorporazione, l'ammontare del capitale sociale e delle riserve della società che viene incorporata; d) per la divisione, l'importo lordo della massa, e per la separazione di quote nella comunione, il valore complessivo delle quote stesse; e) per la transazione, il valore concordato fra le parti; f) per il mutuo o la dichiarazione di debito con garanzia, il valore maggiore; g) per le rendite o enfiteusi perpetue, il cumulo di venti annualità; per le rendite o enfiteusi temporanee, il cumulo delle annualità pattuite, fino ad un massimo di dieci; per le rendita vitalizie, il cumulo di dieci o venti annualità, a seconda che il beneficiato abbia o non abbia oltrepassato l'età di cinquant'anni; h) per le associazioni in partecipazione, il valore dell'apporto; i) per i consorzi, il cumulo dei contributi annui dovuti dai consorziati, fino ad un massimo di dieci annualità; l) per le locazioni, il cumulo dei canoni di tutte le annualità di durata del contratto, ridotto ad un terzo; m) per le locazioni finanziarie, l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti, ridotti ad un terzo; n) per gli atti di fondazione, il valore del patrimonio; o) per la liberazione parziale di beni da ipoteca, il corrispettivo convenuto; p) per il frazionamento di ipoteca o separazione di quote ipotecarie, ciascuna quota frazionata o separata; q) per l'accettazione dell'offerta reale, l'ammontare della somma offerta. Art. 6 (Pratiche incompiute) Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento, ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo, saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista. Art. 7 (Incarichi di gestione amministrativa) Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziario o convenzionale, ove l'onorario non sia determinato dalla legge o dal contratto, oltre agli onorari previsti nella tabella allegata, da calcolarsi sul valore della massa amministrata, è dovuto anche un ulteriore compenso stabilito sulla base di una percentuale calcolata sull'ammontare delle entrate lorde dei beni amministrati, e nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sull'ammontare delle entrate annue, tenuto conto del periodo dell'incarico. Ove l'applicazione dei criteri indicati nel presente articolo risulti impossibile o dia luogo a liquidazioni manifestamente sperequate si avrà riguardo alle prestazioni effettivamente svolte. Art. 8 (Onorario a tempo) Per le prestazioni di cui alla tabella allegata il cliente e l'avvocato possono convenire un compenso diverso da quello stabilito dalla tabella stessa, commisurato alla durata delle prestazioni. Il compenso non può comunque essere inferiore alle €.50 all'ora. L'onorario a tempo è comunque dovuto, in aggiunta a quello stabilito dalla tabella allegata per le prestazioni di cui alla lettera A), alla lettera B), nn. 3, 4, 6 e 7), nonché alle lettere C), F) G) ed H), qualora il tempo occorso per effettuare la prestazione abbia superato, per cause non imputabili all'avvocato, i seguenti limiti: - per le pratiche di valore inferiore a €.2.500: ore 2: - per le pratiche di valore superiore, fino a €.12.500: ore 3; - per le pratiche di valore superiore, fino a €. 50.000: ore 5; - per le pratiche di valore superiore, fino a €.500.000: ore 8; - per le pratiche di valore superiore a €.500.000: ore 12. Art. 9 (Sproporzione fra prestazioni ed onorari) Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, potranno su conforme parere del competente Consiglio dell'Ordine, essere superati i massimi anche oltre l'aumento previsto dal secondo comma dell'art. 4, ovvero diminuiti i minimi stabiliti dalla tabella medesima per la prestazione data. Art. 10 (Pratiche di valore superiore a quelli contemplati nella tabella) Nelle pratiche di valore superiore a €.500.000 gli onorari, sia minimi che massimi, sono aumentati così come previsto nelle tabelle allegate. Art. 11 (Applicazione analogica del tariffario) Quando gli onorari non possono essere determinati in virtù di una specifica disposizione o di una specifica voce della tabella, si ha riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe. Art. 11 (Entrata in vigore) Il presente tariffario entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione e si applica a tutte le liquidazioni di onorari, spese ed indennità ancora da effettuare, anche se relative a prestazioni eseguite in precedenza. N.B. - i valori e gli onorari sono espressi in Euro interi COMPENSI SPETTANTI ALL'AVVOCATO PER LE FUNZIONI DI CURATORE PROCURATORE O LIQUIDATORE NELLE PROCEDURE DI CUI ALLA LEGGE N.17/1917 ED ALL'ART. 93 DELLA LEGGE N.68/1990 *** *** *** Art. 1 (Compensi ordinari) L'avvocato, per l'opera prestata in qualità di curatore, procuratore o liquidatore nelle procedure previste dalla Legge 15 novembre 19117, n.17, e dall'art. 93 della Legge 13 giugno 1990, n. 68, ha diritto di percepire, oltre al rimborso delle spese, i compensi previsti nelle norme che seguono. I compensi sono liquidati dal Giudice tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della difficoltà o complessità della procedura e della sollecitudine con cui sono state eseguite le operazioni. I compensi consistono in somme percentuali, da calcolarsi sull'attivo realizzato col metodo della progressività decrescente a scaglioni, in misura non superiore a quelle di seguito indicate: - 10% sulla porzione di attivo inferiore o pari a €.50.000; - 8% sulla porzione di attivo superiore a €. 50.000 ma non a €.250.000; - 6% sulla porzione di attivo superiore a €.250.000 ma non a €.500.000; - 5% sulla porzione di attivo superiore a €.500.000 ma non a €.1.000.000; - 3% sulla porzione di attivo superiore a €.1.000.000 ma non a €. 2.500.000; - 2% sulla porzione di attivo superiore a €.2.500.000 ma non a €.5.000.000; -1% sulla porzione di attivo superiore a 5.000.000 di Euro. Art. 2 (Compensi straordinari) In caso di particolare difficoltà o complessità della procedura, è poi in facoltà del Giudice liquidare, sull'ammontare del passivo del fallimento, un compenso supplementare non superiore allo 0,75%. Art. 3 (Cessazione anticipata dalle funzioni) Qualora l'avvocato, per qualunque motivo, cessi dalle funzioni di curatore procuratore o liquidatore prima della chiusura delle operazioni, il compenso sarà liquidato con i criteri indicati negli articoli precedenti, tenendo conto dell'opera prestata. Art. 4 (Misura minima dei compensi) I compensi liquidati a termini delle precedenti disposizioni non possono essere inferiori, nel loro complesso, a €.2.030, salvo il caso previsto nell'art. 3. Art. 5 (Rimborso delle spese) Oltre ai compensi previsti nelle disposizioni che precedono, l'avvocato ha diritto di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle funzioni di curatore, procuratore o liquidatore. Le spese, fatta eccezione per quelle di minima entità e di quelle postali, debbono essere autorizzate dal Giudice della procedura. Art. 6 (Entrata in vigore) Il presente tariffario entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione e si applica a tutte le liquidazioni di onorari, spese ed indennità ancora da effettuare, anche se relative a prestazioni eseguite in precedenza. N.B. - i valori e gli onorari sono espressi in Euro interi