obbligo di negoziazione assistita
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obbligo di negoziazione assistita
OBBLIGO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA La legge di stabilità 2015 ha introdotto l’obbligo della negoziazione assistita nelle controversie civili in materia di trasporto. L’Associazione Trasportatori e lo Studio Assimpresa comunicano ai propri aderenti ed associati che è stato attivato presso la sede di Via Monaco 34 a Modena un ufficio vertenze dedicato all’espletamento delle procedure di negoziazione assistita, in collaborazione con lo studio legale associato Pascali - Morselli. Gli interessati potranno contattare i recapiti telefonici (059.3162411) e-mail ([email protected]) dello Studio Assimpresa, specificando l’oggetto della vertenza che si intende aprire o eventuale comunicazione della controparte. Seguirà contatto del legale. Studio Legale Associato Pascali Morselli [email protected] 41124 Modena, Via Valdrighi n. 2 - Tel 059 242815 Fax 059 4396301 convegno Studio Assimpresa del 10 febbraio 2015 1 LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE NELL’AUTOTRASPORTO dopo la legge 23.12.2014 n. 190 (c.d. legge di stabilita’) Studio Legale Associato Pascali Morselli [email protected] 41124 Modena, Via Valdrighi n. 2 - Tel 059 242815 Fax 059 4396301 I. RIDEFINIZIONE DEGLI ATTORI DELLA FILIERA LA LEGGE DI STABILITA’ HA DATO UNA NUOVA E PIÙ AMPIA DEFINIZIONE DEGLI ATTORI DELLA FILIERA AL FINE DI RENDERE PIU’ EFFICACE LA TUTELA DEI CREDITI DEGLI ENTI 2 PREVIDENZIALI E DEI LAVORATORI OCCUPATI NELL’AUTOTRASPORTO VIENE COSI’ CONSIDERATO VETTORE ANCHE L'IMPRESA ISCRITTA ALL'ALBO NAZIONALE DELL'AUTOTRASPORTO CONTO TERZI “ASSOCIATA A UNA COOPERATIVA, ADERENTE A UN CONSORZIO O PARTE DI UNA RETE DI IMPRESE, NEL CASO IN CUI ESEGUA PRESTAZIONI DI TRASPORTO AD ESSA AFFIDATE DAL RAGGRUPPAMENTO CUI ADERISCE” COMMITTENTE ANCHE L'IMPRESA ISCRITTA ALL'ALBO NAZIONALE DELL'AUTOTRASPORTO CONTO TERZI “CHE STIPULA CONTRATTI SCRITTI E SVOLGE SERVIZI DI DEPOSITO, MOVIMENTAZIONE E LAVORAZIONE DELLA MERCE, CONNESSI O PRELIMINARI ALL'AFFIDAMENTO DEL TRASPORTO” SUB-VETTORE L'IMPRESA DI AUTOTRASPORTO ISCRITTA ALL'ALBO NAZIONALE DELL'AUTOTRASPORTO CONTO TERZI “OVVERO L'IMPRESA NON STABILITA IN ITALIA, ABILITATA A ESEGUIRE ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE O DI CABOTAGGIO STRADALE NEL TERRITORIO ITALIANO, CHE, NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1072/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 21 OTTOBRE 2009, SVOLGE UN SERVIZIO DI TRASPORTO SU INCARICO DI ALTRO VETTORE” Studio Legale Associato Pascali Morselli [email protected] 41124 Modena, Via Valdrighi n. 2 - Tel 059 242815 Fax 059 4396301 II. RESPONSABILITA’ SOLIDALE DAL 1° GENNAIO 2015 E’ STATO INTRODOTTO OBBLIGO PER COMMITTENTE (O VETTORE) DI VERIFICARE LA REGOLARITA’ DI VETTORE (O SUB-VETTORE) RISPETTO AGLI OBBLIGHI RETRIBUTIVI, ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI CONTENUTO DELL’OBBLIGO DI VERIFICA: PRIMA DI STIPULARE IL CONTRATTO SI DEVE VERIFICARE SE IL VETTORE (O SUB-VETTORE) E’ IN REGOLA CON GLI OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI MODALITA’ DI VERIFICA: ATTUALMENTE: ACQUISENDO DALLE MANI DEL VETTORE O SUB-VETTORE L’ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ RILASCIATA DAGLI ENTI PREVIDENZIALI (C.D. DURC), DI DATA NON ANTERIORE A TRE MESI DOPO LA DELIBERA DEL COMITATO CENTRALE ALBO AUTOTRASPORTO (ENTRO SEI MESI DA ENTRATA IN VIGORE LEGGE): DIRETTAMENTE ACCEDENDO AD APPOSITA SEZIONE DEL PORTALE INTERNET DEL COMITATO CENTRALE OVE SI POTRANNO ACQUISIRE INFORMAZIONI AGGIORNATE SULLA REGOLARITA’ DEI VETTORI ISCRITTI IL COMMITTENTE/VETTORE CHE SI ATTERRA’ A QUANTO SOPRA SARA’ ESENTE DA RESPONSABILITÀ SOLIDALE 3 Studio Legale Associato Pascali Morselli [email protected] 41124 Modena, Via Valdrighi n. 2 - Tel 059 242815 Fax 059 4396301 CONSEGUENZE DEL MANCATO ASSOLVIMENTO ALL’OBBLIGO DI VERIFICA SULLA REGOLARITA’ DEL VETTORE 4 A) NEL CASO DI CONTRATTO DI TRASPORTO STIPULATO IN FORMA SCRITTA OGGETTO DELLA RESPONSABILITA’ SOLIDALE: OBBLIGO DI CORRISPONDERE A LAVORATORI I TRATTAMENTI RETRIBUTIVI “ “ “ A ENTI COMPETENTI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED I PREMI ASSICURATIVI IL COMMITTENTE E’ OBBLIGATO IN SOLIDO CON IL VETTORE E CON CIASCUNO DEGLI EVENTUALI SUB-VETTORI LIMITI DELLA RESPONSABILITA’ SOLIDALE: PERDURA PER UN ANNO DALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO (DECADENZA) RIGUARDA RETRIBUZIONI / CONTRIBUTI / PREMI ASSICURATIVI DOVUTI LIMITATAMENTE ALLE PRESTAZIONI RICEVUTE NEL CORSO DELLA DURATA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO E’ ESCLUSO L’OBBLIGO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI RISPONDE SOLO IL RESPONSABILE DELL’INADEMPIMENTO Studio Legale Associato Pascali Morselli [email protected] 41124 Modena, Via Valdrighi n. 2 - Tel 059 242815 Fax 059 4396301 CONSEGUENZE DEL MANCATO ASSOLVIMENTO ALL’OBBLIGO DI VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DEL VETTORE B) NEL CASO DI CONTRATTO DI TRASPORTO NON STIPULATO IN FORMA SCRITTA ALLA RESPONSABILITA’ SOLIDALE PER RETRIBUZIONI, CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI, SI AGGIUNGONO GLI ONERI RELATIVI A: INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FISCALI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (SEMPRE CONNESSI ALLE PRESTAZIONI RICEVUTE NEL CORSO DELLA DURATA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO) LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI TRASPORTO LIMITA L’EVENTUALE RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEL COMMITTENTE (O VETTORE) E’ OPPORTUNO L’INSERIMENTO NEL CONTRATTO DI TRASPORTO DI UNA CLAUSOLA CHE LEGITTIMA IL COMMITTENTE (O VETTORE) A SOSPENDERE IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO SINO ALLA ACQUISIZIONE DELLA ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ DEL VETTORE O SINO ALL’AVVENUTA REGOLARIZZAZIONE E, COMUNQUE, SINO ALLO SCADERE DEL TERMINE DI UN ANNO DALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO 5 Studio Legale Associato Pascali Morselli [email protected] 41124 Modena, Via Valdrighi n. 2 - Tel 059 242815 Fax 059 4396301 6 AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DEL COOBBLIGATO IL COMMITTENTE CHE HA ESEGUITO IL PAGAMENTO PUO’ ESERCITARE L’AZIONE DI REGRESSO PER IL RECUPERO DELL’INTERA SOMMA NEI CONFRONTI DEL COOBBLIGATO “SECONDO LE REGOLE GENERALI” NON È PREVISTA LA POSSIBILITÀ PER IL COMMITTENTE (O VETTORE) DI AVVALERSI DEL BENEFICIO DI ESCUSSIONE [VALE A DIRE DELLA PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL PATRIMONIO DEL VETTORE (O SUB-VETTORE) INADEMPIENTE] Studio Legale Associato Pascali Morselli [email protected] 41124 Modena, Via Valdrighi n. 2 - Tel 059 242815 Fax 059 4396301 III. DISCIPLINA SUB-VEZIONE PASSAGGI NEGOZIALI CONSENTITI NELL’AMBITO DEL CONTRATTO DI TRASPORTO: COMMITTENTE => VETTORE => SUB-VETTORE (VIETATA ULTERIORE SUB-VEZIONE) - IL COMMITTENTE ED IL VETTORE POSSONO CONVENIRE, ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO O NEL CORSO DELL’ESECUZIONE DELLO STESSO, CHE IL VETTORE PUO’ AVVALERSI DI UN SUB-VETTORE IN QUESTO CASO IL VETTORE (ED IL COMMITTENTE) SARA’ RESPONSABILE SOLIDALMENTE, SE NON AVRA’ ACQUISITO IL DURC ATTESTANTE LA REGOLARITA’ PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVA DEL SUB-VETTORE SE MANCA L’ACCORDO, IN CASO DI AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI TRASPORTO A SUB-VETTORE, IL CONTRATTO POTRA’ ESSERE RISOLTO PER INADEMPIMENTO, MA SARA’ COMUNQUE DOVUTO IL COMPENSO PATTUITO PER LE PRESTAZIONI GIA’ ESEGUITE - E’ INVECE VIETATO L’AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI TRASPORTO DA PARTE DEL SUB-VETTORE AD ALTRO VETTORE, CON LA SOLA ESCLUSIONE DELLA SUB-VEZIONE SUCCESSIVA AD OGNI ROTTURA DI CARICO DI UN TRASPORTO DI COLLETTAME (CON RAGGRUPPAMENTO DI PARTITE E SPEDIZIONI, CIASCUNA DI PESO NON SUPERIORE A 50 QUINTALI) NEL CASO DI VIOLAZIONE DI TALE DIVIETO IL CONTRATTO E’ NULLO ED IL SUB-VETTORE SUCCESSIVO HA DIRITTO A PERCEPIRE IL COMPENSO GIA’ PREVISTO PER IL PRIMO SUBVETTORE 7 Studio Legale Associato Pascali Morselli [email protected] 41124 Modena, Via Valdrighi n. 2 - Tel 059 242815 Fax 059 4396301 IV. OBBLIGO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA 8 DAL 1° GENNAIO 2015 PER CHI INTENDE INTRODURRE UNA CAUSA CIVILE IN MATERIA DI CONTRATTO DI TRASPORTO O SUB-TRASPORTO VIGE L’OBBLIGO DI ESPERIRE PRELIMINARMENTE IL PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI DEL D.L. N. 132/14 CONVERTITO IN L. 162/14 (CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA’ DELLA DOMANDA GIUDIZIALE). E’ FATTA ESPRESSA ESCLUSIONE PER L'AZIONE DIRETTA DI CUI ALL'ARTICOLO 7-TER D.LGS. N. 286/05 E, CIOÈ, L’AZIONE PROMOSSA DAL VETTORE PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO NEI CONFRONTI DI TUTTI COLORO CHE HANNO ORDINATO IL TRASPORTO. Modena, 02 gennaio 2015 NON AUMENTATE LE ACCISE SUL GASOLIO Eravamo in pochi a prevederlo, ma abbiamo avuto ragione. Il Governo non ha introdotto la c.d. “clausola di salvaguardia” la quale prevedeva un aumento dell’accise sui prodotti energetici a partire dal 1.1.2015 e pertanto (per il momento) non sono interessati all’aumento i costi del carburante. SOPPRESSA LA SCHEDA DI TRASPORTO Soppressione delle disposizioni riguardanti la scheda di trasporto di cui all’art. 7/bis del Dlg 286/2005. Prime disposizioni operative. Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ministero dell'interno - circ. 31/12/2014 n. 300/A/9221/14/108/44 Vengono segnalati i contenuti della legge di stabilità 2015 relativi a modifiche al sistema dell'autotrasporto di merci per conto terzi. Viene anzitutto evidenziata la soppressione della scheda di trasporto a decorrere dall'1.1.2015. Pur facendo riserva di approfondire la tematica con una apposita direttiva in materia di responsabilità del committente per le verifiche della regolarità contributiva e fiscale che deve compiere nei confronti del vettore a cui affida il trasporto, vengono fornite alcune disposizioni operative: - dall'1.1.2015 non può essere più richiesta l'esibizione della scheda di trasporto o dei documenti ad essa equipollenti. Restano invece in vigore le altre disposizioni che prevedono l'obbligo di portare a bordo la documentazione della merce per finalità fiscali, di sicurezza o per altre finalità (documenti per trasporto rifiuti, animali vivi, carburanti, merci pericolose, ecc.); - le sanzioni per mancanza della scheda di trasporto, applicate prima dell'entrata in vigore della legge in esame, restano pienamente valide ed efficaci, anche se non ancora notificate o estinte per pagamento; - ai fini dell'applicazione delle disposizioni della responsabilità del committente o del vettore per le violazioni commesse durante l'effettuazione del trasporto, le generalità del committente potranno essere desunte dalle istruzioni scritte che devono continuare a trovarsi a bordo del veicolo adibito al trasporto di merci in conto terzi. In mancanza di tali istruzioni, fermo restando le conseguenze sanzionatorie, le generalità del committente potranno essere richieste al vettore, ai sensi dell'art. 180, c. 8, CDS; - non è più oggetto di sanzione il committente che non redige e consegna al vettore la dichiarazione scritta di aver preso visione della cara di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori RILASCIO E RINNOVO ATTESTATO ABILITATIVO “SCORTA TECNICA” Procedura di fissazione delle date delle sessioni di esame per il rilascio e rinnovo dell'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui al D.M. 18 luglio 1997 e s.m.i. - Ministero dell'interno - circ. 30/12/2014 n. 300/A/9207/14/101/21/2 Le date delle quattro sessioni d'esame per il conseguimento e il rinnovo dell'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, dall'1.1.2015 saranno fissate, indicativamente a cadenza trimestrale, direttamente dal Dirigente di ciascun Compartimento, con lo stesso provvedimento con il quale egli istituisce la commissione presso la quale sostenere l'esame di abilitazione CODICE DELLA STRADA – Aumento importi sanzioni dello 0,8% L'art. 195 CDS prevede che gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie del CDS siano aggiornati ogni due anni in relazione all'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio precedente. L'indice di variazione percentuale, nel biennio dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2014, calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica, è dello 0,8% e, pertanto, il DI ha conseguentemente aggiornato gli importi delle sanzioni con esclusione di quelle per le quali non sia decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore. Pertanto dal 1.1.2015 gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono stati incrementati dello 0,8% (DM 27.12.2014) per i seguenti articoli: Titolo I art. 6, 7, 8, 9, 10 Titolo II art. 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 45 Titolo III art 51, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 92, 93, 94, 94-bis, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 112 Titolo IV art. 115, 117, 118, 120, 122, 123, 126-bis, 128, 132, 133, 134 Titolo V art. 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 186-bis, 188, 189, 190, 191, 192, 193 Titolo VI art. 195, 213, 214, 216, 217, 218 Modena, 09 gennaio 2015 IMPORTANTE: leggere tutta la circolare LA LEGGE DI STABILITA' PER L’AUTOTRASPORTO (prime indicazioni) A seguito dell’approvazione della Legge di Stabilità, pubblicata sulla GU n. 300 del 29.12.2014, a partire dal 1 Gennaio 2015, diventano operative tutte le misure per l’autotrasporto previste nel testo definitivo, ed in particolare: - le risorse del settore, fissate in 250 mln € strutturali a partire dal 2015. Una quota di queste risorse, non superiore al 20%, dovrà essere destinata alle imprese che pongono in essere iniziative per realizzare processi di aggregazione e ristrutturazione aziendale che come ogni anno saranno ripartite con decreto del MinTrasporti di concerto con il MinFinanze; - le ridefinizioni di vettore, committente e sub-vettore; - la disciplina della sub-vezione; - l’eliminazione della scheda di trasporto; - la riforma dell’art. 83 bis della Legge 133/2008 e successive modifiche e, in particolare, la previsione che la libertà contrattuale delle parti nel decidere il prezzo del trasporto, deve tener conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale; - nelle controversie in materia di contratto di trasporto e di sub trasporto (ad eccezione dell’azione diretta), la condizione pregiudiziale dell’esperimento del tentativo di negoziazione assistita da uno o più avvocati o, se previsto dalle parti, con la mediazione delle associazioni di categoria a cui aderiscono; - la pubblicazione, da parte del Ministero dei Trasporti, dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio; - i limiti alla dimostrazione della capacità finanziaria, attraverso la polizza assicurativa di responsabilità professionale, che rimane valida solo per le nuove imprese per i primi due anni. - i RIMBORSI delle ACCISE sul gasolio: EVITATO IL TAGLIO DEL 15% che, sarebbe scattato dal 1° Gennaio 2015; vengono esclusi dall’ agevolazione solo i veicoli Euro 0 o inferiore. Il comma 234 fa salvo il beneficio fino al 2018, prevedendo che la riduzione del 15% del credito d’imposta si applicherà solo a decorrere dal 1° gennaio 2019. Nel merito la Legge di Stabilità 2015, contiene il nuovo assetto normativo dell’autotrasporto elaborato dal Governo anche alla luce della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 settembre 2014, norme che le più lungimiranti Associazioni, hanno tentato in diverse occasioni di modificare impegnando, come è noto, tutte le forze parlamentari senza alcun esito per la decisione del Governo di mettere “la Fiducia”, facendo cadere tutte le ns. richieste. Di conseguenza il nuovo dispositivo risulta penalizzante per l’autotrasporto e la piccola impresa in particolare. Le nuove disposizioni, da una prima lettura, prevedono: A) i costi minimi vengono abrogati, viene espressamente ribadita la libera contrattazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto e vengono definite le procedure per le controversie in materia di contratto di trasporto e sub trasporto. Inoltre la prescrizione viene ricondotta a 1 anno, rispetto ai precedenti 5, e viene soppressa la possibilità per gli autotrasportatori di effettuare le rivalse tariffarie tramite i decreti ingiuntivi. B) viene introdotta a carico dei committenti la responsabilità solidale retributiva, contributiva, e nel caso di contratti verbali anche fiscale e per le violazioni al Codice della Strada, qualora si avvalgano di vettori e sub-vettori non in regola con i versamenti contributivi. Per essere esonerati dalla responsabilità solidale occorre verificare che il trasportatore abbia il Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato non oltre tre mesi prima dell’effettuazione del trasporto. Nel futuro la verifica della regolarità sarà svolta tramite una banca dati che verrà approntata dal Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori. C) pubblicazione da parte del Ministero dei Trasporti di “valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto”. Ulteriori elementi non secondari delle nuove norme riguardano: NUOVE NORME IN MATERIA DI RAPPORTI TRA I SOGGETTI DELLA FILIERA DEL TRASPORTO – Comma 247 L’art. 1, comma 247, oltre ad abolire la scheda di trasporto, apporta altre importanti modifiche all’art. 2, comma 1 del D.lgs. n. 286/2005, in particolare estendendo le definizioni di vettore e committente, aggiungendo la definizione di sub-vettore e dettando un nuovo regime della sub-vezione. Definizioni di committente, vettore e sub vettore. Sono state implementate le definizioni di committente e di vettore contenute all’art.2, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. 286/2005, ed è stata aggiunta a quella norma una lettera e-bis) volta a definire specificamente la figura del sub vettore. Committente: E’ tale l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore. Si considera committente anche l’impresa iscritta Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l’autotrasporto di cose per c/t: che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all’affidamento del trasporto; Vettore: L’impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l'autotrasporto di cose per c/t., ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada. Si considera vettore anche l’impresa iscritta all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l’autotrasporto di cose per c/t. associata ad una cooperativa, aderente ad un consorzio o parte di una rete di imprese nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce. Sub-vettore: L’impresa di autotrasporto iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l'autotrasporto di cose per c/t., ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore. La limitazione della sub-vezione: la sub-vezione dovrà essere concordata tra le parti pena la possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento; inoltre dovrà essere limitata ad un solo passaggio, ossia un sub-vettore non potrà a sua volta affidare ad altro vettore il trasporto; nel caso di violazione del divieto di ulteriori sub-vezioni i relativi contratti saranno considerati nulli ex lege e in caso di giudizio il primo sub-vettore dovrà riconoscere al successivo sub-vettore il suo stesso compenso; i limiti alla sub-vezione non valgono per i trasporti a collettame mediante raggruppamento di partite non superiori a 50 quintali; La norma pertanto è stata così strutturata: Comma 1. Il ricorso alla sub-vezione è possibile soltanto se è stato concordato tra le parti del contratto di trasporto al momento della stipula o durante l’esecuzione della prestazione. Pertanto, in assenza di accordo con il committente, il vettore non può sub-vezionare il trasporto. Nella sub-vezione, il primo vettore assume gli oneri e le responsabilità che i nuovi articoli (dal 4 al 4 sexies dell’art. 83 bis) fanno ricadere sul committente, concernenti la verifica dell’adempimento degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali da parte del sub-vettore. Se non esegue questa verifica il primo vettore va incontro alle conseguenze previste per il committente nei nuovi commi 4 ter e 4 quinquies dell’art. 83 bis. Comma 2. Se il vettore affida il trasporto ad un sub-vettore senza previo accordo del committente, quest’ultimo può risolvere il contratto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite Comma 3. Il sub-vettore non può a sua volta affidare lo svolgimento della prestazione ad un altro vettore, pena la nullità del relativo contratto (fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite). In caso di violazione del divieto di “sub-sub-vezione”, l’ulteriore sub-vettore ha diritto a percepire il compenso già pattuito per il primo sub-vettore. Inoltre, in capo al primo sub-vettore resta l’assunzione delle responsabilità previste dal nuovo comma 4 ter dell’art. 83 bis che definiscono gli obblighi fiscali, retributivi, contributivi ed assicurativi legati al trasporto eseguito. SUPERAMENTO DEI COSTI MINIMI: l'83/bis dopo le modifiche – Comma 248 L’art. 1, comma 248, apporta rilevanti modificazioni all’art. 83-bis, con il superamento del sistema dei “costi minimi” mediante un nuovo regime che, mira a ridurre la catena del trasporto e al contempo regolamentare la filiera. Le novità introdotte sono le seguenti: Comma 248, lettera a) Sono stati abrogati i commi 1, 2 e 3 della norma, che assegnavano all’Osservatorio sulle attività di autotrasporto (già peraltro soppresso con la Consulta Generale) le competenze in materia di fissazione dei costi minimi. Comma 248, lettera b). Vengono completamente riscritti i commi dal 4 al 4 quinquies dell’art. 83 bis, e viene aggiunto un nuovo comma, il 4 sexies. Nuovo Comma 4. Nei contratti di trasporto scritti e non, stipulati ai sensi del d.lgs. 286/2005, “i prezzi e le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”. La norma segna il superamento dei costi minimi di esercizio nella concezione conosciuta finora (costi chilometrici decisi dal Ministero dei Trasporti e inderogabili dalle parti, cui seguiva il potere del vettore di richiedere un decreto ingiuntivo per il recupero delle eventuali differenze tra quanto fissato dal Ministero e quanto effettivamente percepito. Si tratterà ora di comprendere come si possa far valere dal vettore il principio, che la norma introduce, secondo cui la libertà contrattuale deve tener conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale. Il Governo ritiene peraltro di essersi mosso sulla falsariga di quanto definito nel D.lgs. 286/05, che prevede la “nullità delle clausole dei contratti di trasporto che comportano modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale”. Nuovo Comma 4 bis. Il trasporto può essere affidato esclusivamente a vettori in regola con gli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi. Per questo motivo il committente (o il primo vettore, in caso di subvezione), prima di affidare il trasporto, deve verificare che il vettore (o il sub-vettore) sia in regola con i suddetti adempimenti, facendosi consegnare da quest’ultimo il DURC di data non anteriore ai 3 mesi, da cui risulti che l’azienda è in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi (comma 4 sexies). Occorre aggiungere, peraltro, che la verifica mediante il DURC ha carattere provvisorio perché, una volta che sarà stato implementato il sistema previsto nel comma 4 quater che ruota intorno al Comitato Centrale per l’Albo ed ai suoi nuovi compiti, essa verrà assolta dal committente o dal primo vettore semplicemente accedendo al portale internet del Comitato Centrale. Nuovo Comma 4 ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al precedente comma 4 bis (o, nel momento in cui sarà attivata, quella ai sensi del successivo comma 4 quater), risponde in solido con il vettore (nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori), dell’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi legati alle prestazioni ricevute durante la vigenza del contratto di trasporto. Questa responsabilità sussiste per un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, e non comprende le eventuali sanzioni amministrative comminate al trasportatore per gli inadempimenti di cui sopra. Il soggetto che ha eseguito il pagamento, può agire in regresso nei confronti degli altri coobbligati. Nuovo Comma 4 quater. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge di stabilità, il Presidente del Comitato Centrale per l’Albo dovrà predisporre una regolamentazione grazie alla quale il committente potrà accertare la regolarità contributiva del trasportatore non più attraverso il DURC, ma in via telematica, all’interno di una sezione del sito internet del Comitato Centrale per l’Albo. A tal fine il C.C. dovrà attivare tutti i necessari collegamenti telematici con gli Enti previdenziali ed assicurativi al fine di determinare una sorta di lista dei trasportatori in regola cui il committente ( o il primo vettore) potranno rivolgersi nella presunzione di star eseguendo quanto ad essi richiesto dalla legge. Nuovo Comma 4 quinquies. Disciplina le conseguenze per il committente per non aver condotto le verifiche sulla regolarità del vettore sopra descritte, in presenza di un contratto di trasporto non scritto. In caso dell’inadempimento, da parte del vettore, la responsabilità è più grave, in quanto egli risponde non solo degli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi, ma anche di quelli fiscali e delle violazioni del codice della strada commesse nei servizi di trasporto. Nuovo Comma 4 sexies. Il comma transitoriamente prevede che il committente o il primo vettore verifichino la regolarità contributiva del trasportatore o del sub-vettore, facendosi consegnare una copia del DURC di data non anteriore a 3 mesi. Art. 1 comma 248, Lettera c). Abroga i commi 6,7,8,9,11 e 16 dell’art. 83 bis, oramai non più in linea con l’assetto in materia di prezzi e condizioni nel contratto di trasporto. Art. 1 comma 248, Lettera d). Con questa parte della nuova normativa si riscrive il comma 14 dell’art. 83 bis. viene eliminata la sanzione legata al mancato rispetto dei costi minimi di sicurezza (ormai non più vigenti), viene mantenuta, trasformandola, la sanzione sul mancato rispetto dei tempi di pagamento (oltre i 90 gg dall’emissione della fattura). La sanzione amministrativa pecuniaria è ora pari al 10% dell’importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 €. Ricordiamo che, ai sensi del successivo comma 15 dell’art. 83 bis, l’accertamento della sanzione dovrebbe essere condotto dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate durante i controlli nei locali delle imprese, (sono stati mai fatti???) anche se fino ad ora non risulta alcun caso di sanzione, nonostante ciò fosse punto qualificante degli accordi assunti dal Ministro Lupi. CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRATTO DI TRASPORTO E DI SUB TRASPORTO – Comma 249 Il comma 249 della L. di Stabilità introduce un nuovo meccanismo di gestione delle eventuali controversie che si venissero a determinare a seguito della stipula o dell’esecuzione di un contratto di trasporto o di sub-vezione Prima di proporre una causa su tali questioni, infatti, l’interessato è obbligato ad attivare la procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati prevista nel DL 132/2014, convertito con la Legge 162/2014 – il cosiddetto decreto sulla degiurisdizionalizzazione. Nel contratto di trasporto o mediante accordo separato, le parti possono prevedere che la negoziazione assistita si svolga presso le Associazioni di categoria a cui aderiscono. E’ importante precisare che questa disposizione non si applica all’azione diretta di cui all’art. 7 ter del d.lgs. 286/2005 – ovvero quella che permette al sub vettore che non abbia ricevuto il pagamento dal vettore/committente, di richiedere direttamente il pagamento all’originario committente del trasporto - per cui quest’ultima continuerà ad esercitarsi senza dover prima passare per la negoziazione assistita con la controparte. PUBBLICAZIONE, DA PARTE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI, DI VALORI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEI COSTI DI ESERCIZIO – Comma 250 Il nuovo sistema si basa, come detto, sull’autonomia delle parti nella determinazione del corrispettivo, benché tale autonomia debba tenere conto dell’adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale. A tal fine, l’art. 1, comma 250 della legge prevede che il Ministero dei Trasporti pubblichi ed aggiorni “valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto c/t.”. Il sito internet del Ministero, pertanto, riprenderà a pubblicare le tabelle sui costi di esercizio (le ultime sono del luglio 2014), le quali tuttavia non avranno più valore vincolante, come in passato, ma conterranno un’indicazione di corrispettivi chilometrici considerati adeguati. INDICIZZAZIONE DEL PREZZO DEL GASOLIO E DEI PEDAGGI Il nuovo art. 83-bis, comma 5, così come sostituito dall’art. 1, comma 248, della Legge di stabilità 2015, prevede anche un meccanismo di adeguamento del corrispettivo sulla base delle variazioni del prezzo del gasolio e delle tariffe autostradali. In particolare, se il contratto prevede prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i 30 giorni, la parte di corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore è adeguata sulla base delle oscillazioni intervenute nel prezzo del gasolio che superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato. Lo stesso meccanismo si applica anche alle variazioni delle tariffe autostradali italiane. CAPACITÀ FINANZIARIA: LIMITI ALL’UTILIZZO DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE – Comma 251 L’art. 1, com. 251, prevede che le imprese che presentano domanda di autorizzazione all’esercizio della professione possono dimostrare il requisito della capacità finanziaria anche mediante un’assicurazione di responsabilità civile professionale, ma solo per i primi 2 anni di esercizio della professione. Dal 3° anno in poi, è ammessa la dimostrazione solo mediante attestazione rilasciata da un revisore contabile o mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La norma specifica che le polizze di assicurazione già presentate dalle imprese prima della data di entrata in vigore della legge in commento sono valide fino alla scadenza delle stesse. Successivamente alla scadenza, le imprese dimostrano il requisito dell’idoneità finanziaria con una delle due modalità su citate. L’Associazione Trasportatori e lo Studio Assimpresa sono a Vs. disposizione per accendere le fidejussioni necessarie per mantenere l’iscrizione all’Albo. Circolare MinInterno sull'abolizione della scheda autotrasporto Con l'abolizione della scheda di trasporto, che è entrata in vigore il primo gennaio 2015, il 31 dicembre 2014, il MinInterni ha diffuso una circolare con le prime disposizioni operative (già inviata lo stesso giorno alle Imprese aderenti alla ns. Associazione). La circolare annuncia che dal 1° gennaio non deve più essere richiesta l'esibizione della scheda di trasporto o dei documenti ad essa equipollenti, pur riservandosi di approfondire la questione tramite una direttiva che è in fase di realizzazione. "Restano, naturalmente, in vigore le altre disposizioni che prevedono l'obbligo di portare a bordo la documentazione della merce per finalità fiscali, di sicurezza o per altre finalità (documenti per trasporto rifiuti, animali vivi, carburanti, merci pericolose, ecc.)", precisa il testo. Però, le sanzioni per mancanza a bordo della scheda di trasporto erogate prima dell'entrata in vigore della legge di Stabilità (ossia fino al 31 dicembre 2014) restano "pienamente valide ed efficaci, anche se non ancora notificate o estinte per pagamento". Per quanto riguarda l'applicazione delle norme sulla corresponsabilità del committente o del vettore per le violazioni commesse durante il trasporto, gli organi di controllo possono ora ricavare le generalità del committente dalle istruzioni scritte, che devono sempre trovarsi a bordo del veicolo, come impone il comma 4 dell'articolo 7 della Legge 286/2005 (che non è stato abrogato). Se sul camion non ci sono tali istruzioni, le informazioni sul committente devono essere chieste all'autotrasportatore, "fermo restando le conseguenze sanzionatorie". Spariscono, inoltre le sanzioni per il committente che non redige e consegna al vettore la dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione, da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori (nel caso di mancanza di contratto scritto). PER CONCLUDERE: Ovviamente sono prime indicazioni che verranno sicuramente integrate dai chiarimenti che verranno forniti dalle prossime circolari ministeriali. A questo proposito intendiamo organizzare incontri mirati sulle nuove normative per informare la categoria. Per quanto ci riguarda, come detto, le imprese di autotrasporto escono fortemente penalizzate da queste nuove disposizioni. Ci auguriamo pertanto una “vera e concreta” ripresa dell’attività unitaria delle Associazioni degli Autotrasportatori in quanto la committenza ha conseguito importanti risultati a spese della categoria che sarà soggetto sempre di più allo sfruttamento. Modena, 30 gennaio 2015 SUDDIVISIONE RISORSE PER L’ANNO 2015 Durante la riunione che si è svolta martedì 27 gennaio al ministero dei Trasporti, le associazioni degli autotrasportatori e il Governo hanno raggiunto l'accordo per dividere il 250 milioni di euro stanziati nel 2015 per il settore. La quota maggiore va per gli sconti dei pedaggi autostradali. Il principale tema all'ordine del giorno era la suddivisione delle risorse stanziate per il comparto, che ammontano a 250 milioni l'anno. In una nota, il ministero spiega che "rispetto agli anni scorsi, è stato dato particolare rilievo a interventi ed investimenti finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità e della logistica e ad iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione". Il comunicato del Governo prosegue: "Parimenti molte risorse sono state destinate ad interventi per la sicurezza della circolazione e l'incentivazione all'uso delle autostrade, nonché a progetti di formazione professionale. Sono state comunque rispettate le aspettative degli autotrasportatori artigiani per la deduzione delle proprie spese". In concreto , gli importi stanziati (totale: 250 milioni €): 1) Credito di imposta relativo alla restituzione del contributo al SSN pagato sui premi di assicurazione RC - 20 milioni € 2) Deduzione forfetaria di spese non documentate garantendo gli stessi importi delle deduzioni previste nel 2013 - 60 milioni € 3) Riduzione compensata pedaggi autostradali - 120 milioni € 4) Interventi ed investimenti finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità e della logistica e ad iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione - 40 milioni € 5) Finanziamento progetti di formazione professionale contribuita - 9,5 milioni € 6) “Assesment” progetti formazione professionale contribuita effettuati negli ultimi anni, programmazione e supporto per la definizione progetti di investimenti di investimenti e di ristruurazione compatibili con le norme europee – 0,5 milioni €