obbligo di negoziazione assistita

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OBBLIGO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
La legge di stabilità 2015 ha introdotto l’obbligo della negoziazione assistita nelle
controversie civili in materia di trasporto.
L’Associazione Trasportatori e lo Studio Assimpresa comunicano ai propri aderenti
ed associati che è stato attivato presso la sede di Via Monaco 34 a Modena un
ufficio vertenze dedicato all’espletamento delle procedure di negoziazione
assistita, in collaborazione con lo studio legale associato Pascali - Morselli.
Gli interessati potranno contattare i recapiti telefonici (059.3162411) e-mail
([email protected]) dello Studio Assimpresa, specificando l’oggetto della
vertenza che si intende aprire o eventuale comunicazione della controparte.
Seguirà contatto del legale.
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convegno Studio Assimpresa del 10 febbraio 2015
1
LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE NELL’AUTOTRASPORTO
dopo la legge 23.12.2014 n. 190 (c.d. legge di stabilita’)
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I.
RIDEFINIZIONE DEGLI ATTORI DELLA FILIERA
LA LEGGE DI STABILITA’ HA DATO UNA NUOVA E PIÙ AMPIA DEFINIZIONE DEGLI ATTORI
DELLA FILIERA AL FINE DI RENDERE PIU’ EFFICACE LA TUTELA DEI CREDITI DEGLI ENTI 2
PREVIDENZIALI E DEI LAVORATORI OCCUPATI NELL’AUTOTRASPORTO
VIENE COSI’ CONSIDERATO
VETTORE
ANCHE L'IMPRESA ISCRITTA ALL'ALBO NAZIONALE DELL'AUTOTRASPORTO CONTO TERZI
“ASSOCIATA A UNA COOPERATIVA, ADERENTE A UN CONSORZIO O PARTE DI UNA RETE
DI IMPRESE, NEL CASO IN CUI ESEGUA PRESTAZIONI DI TRASPORTO AD ESSA AFFIDATE
DAL RAGGRUPPAMENTO CUI ADERISCE”
COMMITTENTE
ANCHE L'IMPRESA ISCRITTA ALL'ALBO NAZIONALE DELL'AUTOTRASPORTO CONTO TERZI
“CHE STIPULA CONTRATTI SCRITTI E SVOLGE SERVIZI DI DEPOSITO, MOVIMENTAZIONE E
LAVORAZIONE DELLA MERCE, CONNESSI O PRELIMINARI ALL'AFFIDAMENTO DEL
TRASPORTO”
SUB-VETTORE
L'IMPRESA DI AUTOTRASPORTO ISCRITTA ALL'ALBO NAZIONALE DELL'AUTOTRASPORTO
CONTO TERZI “OVVERO L'IMPRESA NON STABILITA IN ITALIA, ABILITATA A ESEGUIRE
ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE O DI CABOTAGGIO STRADALE NEL
TERRITORIO ITALIANO, CHE, NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1072/2009 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 21 OTTOBRE 2009, SVOLGE UN SERVIZIO
DI TRASPORTO SU INCARICO DI ALTRO VETTORE”
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II. RESPONSABILITA’ SOLIDALE
DAL 1° GENNAIO 2015 E’ STATO INTRODOTTO OBBLIGO PER COMMITTENTE
(O VETTORE) DI VERIFICARE LA REGOLARITA’ DI VETTORE (O SUB-VETTORE)
RISPETTO AGLI OBBLIGHI RETRIBUTIVI, ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI
CONTENUTO DELL’OBBLIGO DI VERIFICA:
 PRIMA DI STIPULARE IL CONTRATTO SI DEVE VERIFICARE SE IL VETTORE
(O SUB-VETTORE) E’ IN REGOLA CON GLI OBBLIGHI RETRIBUTIVI,
PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI
MODALITA’ DI VERIFICA:
 ATTUALMENTE:
ACQUISENDO DALLE MANI DEL VETTORE O SUB-VETTORE
L’ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ RILASCIATA DAGLI ENTI
PREVIDENZIALI (C.D. DURC), DI DATA NON ANTERIORE A TRE MESI
 DOPO LA DELIBERA DEL COMITATO CENTRALE ALBO AUTOTRASPORTO (ENTRO SEI
MESI DA ENTRATA IN VIGORE LEGGE):
DIRETTAMENTE ACCEDENDO AD APPOSITA SEZIONE DEL PORTALE
INTERNET DEL COMITATO CENTRALE OVE SI POTRANNO ACQUISIRE
INFORMAZIONI AGGIORNATE SULLA REGOLARITA’ DEI VETTORI ISCRITTI
IL COMMITTENTE/VETTORE CHE SI ATTERRA’ A QUANTO SOPRA
SARA’ ESENTE DA RESPONSABILITÀ SOLIDALE
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CONSEGUENZE DEL MANCATO ASSOLVIMENTO ALL’OBBLIGO DI VERIFICA
SULLA REGOLARITA’ DEL VETTORE
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A) NEL CASO DI CONTRATTO DI TRASPORTO STIPULATO IN FORMA SCRITTA
OGGETTO DELLA RESPONSABILITA’ SOLIDALE:
 OBBLIGO DI CORRISPONDERE A LAVORATORI I TRATTAMENTI
RETRIBUTIVI

“
“
“
A ENTI COMPETENTI I CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI ED I PREMI ASSICURATIVI
 IL COMMITTENTE E’ OBBLIGATO IN SOLIDO CON IL VETTORE E CON
CIASCUNO DEGLI EVENTUALI SUB-VETTORI
LIMITI DELLA RESPONSABILITA’ SOLIDALE:
 PERDURA PER UN ANNO DALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI
TRASPORTO (DECADENZA)
 RIGUARDA RETRIBUZIONI / CONTRIBUTI / PREMI ASSICURATIVI DOVUTI
LIMITATAMENTE ALLE PRESTAZIONI RICEVUTE NEL CORSO DELLA
DURATA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO
 E’ ESCLUSO L’OBBLIGO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI
RISPONDE SOLO IL RESPONSABILE DELL’INADEMPIMENTO
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CONSEGUENZE DEL MANCATO ASSOLVIMENTO ALL’OBBLIGO DI VERIFICA
DELLA REGOLARITA’ DEL VETTORE
B) NEL CASO DI CONTRATTO DI TRASPORTO NON STIPULATO IN FORMA
SCRITTA
ALLA RESPONSABILITA’ SOLIDALE PER RETRIBUZIONI, CONTRIBUTI
ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI, SI AGGIUNGONO GLI ONERI RELATIVI A:
 INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FISCALI
 VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
(SEMPRE CONNESSI ALLE PRESTAZIONI RICEVUTE NEL CORSO DELLA
DURATA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO)
LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI TRASPORTO LIMITA
L’EVENTUALE RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEL COMMITTENTE
(O VETTORE)
E’ OPPORTUNO L’INSERIMENTO NEL CONTRATTO DI
TRASPORTO DI UNA CLAUSOLA CHE LEGITTIMA IL
COMMITTENTE (O VETTORE) A SOSPENDERE IL PAGAMENTO
DEL CORRISPETTIVO SINO ALLA ACQUISIZIONE DELLA
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ DEL VETTORE O SINO
ALL’AVVENUTA REGOLARIZZAZIONE E, COMUNQUE, SINO ALLO
SCADERE DEL TERMINE DI UN ANNO DALLA CESSAZIONE DEL
CONTRATTO DI TRASPORTO
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AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DEL COOBBLIGATO
IL COMMITTENTE CHE HA ESEGUITO IL PAGAMENTO PUO’ ESERCITARE
L’AZIONE DI REGRESSO PER IL RECUPERO DELL’INTERA SOMMA NEI
CONFRONTI DEL COOBBLIGATO “SECONDO LE REGOLE GENERALI”
NON È PREVISTA LA POSSIBILITÀ PER IL COMMITTENTE (O VETTORE) DI
AVVALERSI DEL BENEFICIO DI ESCUSSIONE [VALE A DIRE DELLA PREVENTIVA
ESCUSSIONE DEL PATRIMONIO DEL VETTORE (O SUB-VETTORE)
INADEMPIENTE]
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III. DISCIPLINA SUB-VEZIONE
PASSAGGI NEGOZIALI CONSENTITI NELL’AMBITO DEL CONTRATTO DI
TRASPORTO:
COMMITTENTE => VETTORE => SUB-VETTORE
(VIETATA ULTERIORE SUB-VEZIONE)
- IL COMMITTENTE ED IL VETTORE POSSONO CONVENIRE, ALLA
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO O NEL CORSO DELL’ESECUZIONE DELLO
STESSO, CHE IL VETTORE PUO’ AVVALERSI DI UN SUB-VETTORE
IN QUESTO CASO IL VETTORE (ED IL COMMITTENTE) SARA’ RESPONSABILE
SOLIDALMENTE, SE NON AVRA’ ACQUISITO IL DURC ATTESTANTE LA REGOLARITA’
PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVA DEL SUB-VETTORE
SE MANCA L’ACCORDO, IN CASO DI AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI TRASPORTO A
SUB-VETTORE, IL CONTRATTO POTRA’ ESSERE RISOLTO PER INADEMPIMENTO, MA SARA’
COMUNQUE DOVUTO IL COMPENSO PATTUITO PER LE PRESTAZIONI GIA’ ESEGUITE
- E’ INVECE VIETATO L’AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI
TRASPORTO DA PARTE DEL SUB-VETTORE AD ALTRO VETTORE, CON LA
SOLA ESCLUSIONE DELLA SUB-VEZIONE SUCCESSIVA AD OGNI ROTTURA
DI CARICO DI UN TRASPORTO DI COLLETTAME (CON RAGGRUPPAMENTO
DI PARTITE E SPEDIZIONI, CIASCUNA DI PESO NON SUPERIORE A 50
QUINTALI)
NEL CASO DI VIOLAZIONE DI TALE DIVIETO IL CONTRATTO E’ NULLO ED IL SUB-VETTORE
SUCCESSIVO HA DIRITTO A PERCEPIRE IL COMPENSO GIA’ PREVISTO PER IL PRIMO SUBVETTORE
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IV. OBBLIGO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
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DAL 1° GENNAIO 2015 PER CHI INTENDE INTRODURRE UNA CAUSA CIVILE IN MATERIA DI
CONTRATTO DI TRASPORTO O SUB-TRASPORTO VIGE L’OBBLIGO DI ESPERIRE
PRELIMINARMENTE IL PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI
DEL D.L. N. 132/14 CONVERTITO IN L. 162/14 (CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA’ DELLA
DOMANDA GIUDIZIALE).
E’ FATTA ESPRESSA ESCLUSIONE PER L'AZIONE DIRETTA DI CUI ALL'ARTICOLO 7-TER
D.LGS. N. 286/05 E, CIOÈ, L’AZIONE PROMOSSA DAL VETTORE PER IL PAGAMENTO DEL
CORRISPETTIVO NEI CONFRONTI DI TUTTI COLORO CHE HANNO ORDINATO IL
TRASPORTO.
Modena, 02 gennaio 2015
NON AUMENTATE LE ACCISE SUL GASOLIO
Eravamo in pochi a prevederlo, ma abbiamo avuto ragione.
Il Governo non ha introdotto la c.d. “clausola di salvaguardia” la quale prevedeva un
aumento dell’accise sui prodotti energetici a partire dal 1.1.2015 e pertanto (per il
momento) non sono interessati all’aumento i costi del carburante.
SOPPRESSA LA SCHEDA DI TRASPORTO
Soppressione delle disposizioni riguardanti la scheda di trasporto di cui all’art. 7/bis del Dlg
286/2005. Prime disposizioni operative.
Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Ministero dell'interno - circ. 31/12/2014 n. 300/A/9221/14/108/44
Vengono segnalati i contenuti della legge di stabilità 2015 relativi a modifiche al sistema
dell'autotrasporto di merci per conto terzi.
Viene anzitutto evidenziata la soppressione della scheda di trasporto a decorrere
dall'1.1.2015.
Pur facendo riserva di approfondire la tematica con una apposita direttiva in materia di
responsabilità del committente per le verifiche della regolarità contributiva e fiscale che
deve compiere nei confronti del vettore a cui affida il trasporto, vengono fornite alcune
disposizioni operative:
- dall'1.1.2015 non può essere più richiesta l'esibizione della scheda di trasporto o dei
documenti ad essa equipollenti. Restano invece in vigore le altre disposizioni che
prevedono l'obbligo di portare a bordo la documentazione della merce per finalità fiscali, di
sicurezza o per altre finalità (documenti per trasporto rifiuti, animali vivi, carburanti, merci
pericolose, ecc.);
- le sanzioni per mancanza della scheda di trasporto, applicate prima dell'entrata in vigore
della legge in esame, restano pienamente valide ed efficaci, anche se non ancora
notificate o estinte per pagamento;
- ai fini dell'applicazione delle disposizioni della responsabilità del committente o del
vettore per le violazioni commesse durante l'effettuazione del trasporto, le generalità del
committente potranno essere desunte dalle istruzioni scritte che devono continuare a
trovarsi a bordo del veicolo adibito al trasporto di merci in conto terzi. In mancanza di tali
istruzioni, fermo restando le conseguenze sanzionatorie, le generalità del committente
potranno essere richieste al vettore, ai sensi dell'art. 180, c. 8, CDS;
- non è più oggetto di sanzione il committente che non redige e consegna al vettore la
dichiarazione scritta di aver preso visione della cara di circolazione del veicolo o di altra
documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli
autotrasportatori
RILASCIO E RINNOVO ATTESTATO ABILITATIVO “SCORTA TECNICA”
Procedura di fissazione delle date delle sessioni di esame per il rilascio e rinnovo
dell'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica ai veicoli
eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui al D.M. 18 luglio 1997
e s.m.i. - Ministero dell'interno - circ. 30/12/2014 n. 300/A/9207/14/101/21/2
Le date delle quattro sessioni d'esame per il conseguimento e il rinnovo dell'attestato di
abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in
condizioni di eccezionalità, dall'1.1.2015 saranno fissate, indicativamente a cadenza
trimestrale, direttamente dal Dirigente di ciascun Compartimento, con lo stesso
provvedimento con il quale egli istituisce la commissione presso la quale sostenere
l'esame di abilitazione
CODICE DELLA STRADA – Aumento importi sanzioni dello 0,8%
L'art. 195 CDS prevede che gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie del CDS siano
aggiornati ogni due anni in relazione all'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio precedente. L'indice di variazione
percentuale, nel biennio dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2014, calcolato dall'Istituto
Nazionale di Statistica, è dello 0,8% e, pertanto, il DI ha conseguentemente aggiornato gli importi
delle sanzioni con esclusione di quelle per le quali non sia decorso il previsto biennio dalla loro
entrata in vigore.
Pertanto dal 1.1.2015 gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono stati
incrementati dello 0,8% (DM 27.12.2014) per i seguenti articoli:
Titolo I art. 6, 7, 8, 9, 10
Titolo II art. 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 45
Titolo III art 51, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 90, 92, 93, 94, 94-bis, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111,
112
Titolo IV art. 115, 117, 118, 120, 122, 123, 126-bis, 128, 132, 133, 134
Titolo V art. 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158,
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 186-bis, 188, 189, 190, 191, 192, 193
Titolo VI art. 195, 213, 214, 216, 217, 218
Modena, 09 gennaio 2015
IMPORTANTE: leggere tutta la circolare
LA LEGGE DI STABILITA' PER L’AUTOTRASPORTO
(prime indicazioni)
A seguito dell’approvazione della Legge di Stabilità, pubblicata sulla GU n. 300 del 29.12.2014, a
partire dal 1 Gennaio 2015, diventano operative tutte le misure per l’autotrasporto previste nel
testo definitivo, ed in particolare:
- le risorse del settore, fissate in 250 mln € strutturali a partire dal 2015. Una quota di
queste risorse, non superiore al 20%, dovrà essere destinata alle imprese che pongono in
essere iniziative per realizzare processi di aggregazione e ristrutturazione aziendale che
come ogni anno saranno ripartite con decreto del MinTrasporti di concerto con il MinFinanze;
- le ridefinizioni di vettore, committente e sub-vettore;
- la disciplina della sub-vezione;
- l’eliminazione della scheda di trasporto;
- la riforma dell’art. 83 bis della Legge 133/2008 e successive modifiche e, in particolare, la
previsione che la libertà contrattuale delle parti nel decidere il prezzo del trasporto, deve
tener conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale;
- nelle controversie in materia di contratto di trasporto e di sub trasporto (ad eccezione
dell’azione diretta), la condizione pregiudiziale dell’esperimento del tentativo di
negoziazione assistita da uno o più avvocati o, se previsto dalle parti, con la mediazione
delle associazioni di categoria a cui aderiscono;
- la pubblicazione, da parte del Ministero dei Trasporti, dei valori indicativi di riferimento dei
costi di esercizio;
- i limiti alla dimostrazione della capacità finanziaria, attraverso la polizza assicurativa di
responsabilità professionale, che rimane valida solo per le nuove imprese per i primi due
anni.
- i RIMBORSI delle ACCISE sul gasolio: EVITATO IL TAGLIO DEL 15% che, sarebbe
scattato dal 1° Gennaio 2015; vengono esclusi dall’ agevolazione solo i veicoli Euro 0 o
inferiore. Il comma 234 fa salvo il beneficio fino al 2018, prevedendo che la riduzione del 15%
del credito d’imposta si applicherà solo a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Nel merito la Legge di Stabilità 2015, contiene il nuovo assetto normativo dell’autotrasporto
elaborato dal Governo anche alla luce della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4
settembre 2014, norme che le più lungimiranti Associazioni, hanno tentato in diverse
occasioni di modificare impegnando, come è noto, tutte le forze parlamentari senza alcun
esito per la decisione del Governo di mettere “la Fiducia”, facendo cadere tutte le ns.
richieste. Di conseguenza il nuovo dispositivo risulta penalizzante per l’autotrasporto e la
piccola impresa in particolare.
Le nuove disposizioni, da una prima lettura, prevedono:
A) i costi minimi vengono abrogati, viene espressamente ribadita la libera contrattazione dei
prezzi e delle condizioni di trasporto e vengono definite le procedure per le controversie in materia
di contratto di trasporto e sub trasporto. Inoltre la prescrizione viene ricondotta a 1 anno, rispetto ai
precedenti 5, e viene soppressa la possibilità per gli autotrasportatori di effettuare le rivalse
tariffarie tramite i decreti ingiuntivi.
B) viene introdotta a carico dei committenti la responsabilità solidale retributiva,
contributiva, e nel caso di contratti verbali anche fiscale e per le violazioni al Codice della
Strada, qualora si avvalgano di vettori e sub-vettori non in regola con i versamenti
contributivi. Per essere esonerati dalla responsabilità solidale occorre verificare che il
trasportatore abbia il Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato non oltre tre
mesi prima dell’effettuazione del trasporto. Nel futuro la verifica della regolarità sarà svolta tramite
una banca dati che verrà approntata dal Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori.
C) pubblicazione da parte del Ministero dei Trasporti di “valori indicativi di riferimento dei
costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto”.
Ulteriori elementi non secondari delle nuove norme riguardano:
NUOVE NORME IN MATERIA DI RAPPORTI TRA I SOGGETTI DELLA
FILIERA DEL TRASPORTO – Comma 247 L’art. 1, comma 247, oltre ad abolire la scheda di trasporto, apporta altre importanti
modifiche all’art. 2, comma 1 del D.lgs. n. 286/2005, in particolare estendendo le
definizioni di vettore e committente, aggiungendo la definizione di sub-vettore e
dettando un nuovo regime della sub-vezione.
Definizioni di committente, vettore e sub vettore.
Sono state implementate le definizioni di committente e di vettore contenute all’art.2,
comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. 286/2005, ed è stata aggiunta a quella norma una lettera
e-bis) volta a definire specificamente la figura del sub vettore.
Committente:
E’ tale l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è
stipulato il contratto di trasporto con il vettore.
Si considera committente anche l’impresa iscritta Albo nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercita l’autotrasporto di cose per c/t: che stipula contratti scritti e svolge
servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari
all’affidamento del trasporto;
Vettore:
L’impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercita l'autotrasporto di cose per c/t., ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad
eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano
che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada.
Si considera vettore anche l’impresa iscritta all’Albo nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercita l’autotrasporto di cose per c/t. associata ad una cooperativa,
aderente ad un consorzio o parte di una rete di imprese nel caso in cui esegua prestazioni
di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce.
Sub-vettore:
L’impresa di autotrasporto iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita
l'autotrasporto di cose per c/t., ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di
autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano, che, nel rispetto del
regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009, svolge un
servizio di trasporto su incarico di altro vettore.
La limitazione della sub-vezione: la sub-vezione dovrà essere concordata tra le parti pena la
possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento; inoltre dovrà essere limitata ad un solo
passaggio, ossia un sub-vettore non potrà a sua volta affidare ad altro vettore il trasporto; nel caso
di violazione del divieto di ulteriori sub-vezioni i relativi contratti saranno considerati nulli ex lege e
in caso di giudizio il primo sub-vettore dovrà riconoscere al successivo sub-vettore il suo stesso
compenso;
i limiti alla sub-vezione non valgono per i trasporti a collettame mediante
raggruppamento di partite non superiori a 50 quintali;
La norma pertanto è stata così strutturata:
Comma 1. Il ricorso alla sub-vezione è possibile soltanto se è stato concordato tra le parti
del contratto di trasporto al momento della stipula o durante l’esecuzione della prestazione.
Pertanto, in assenza di accordo con il committente, il vettore non può sub-vezionare il
trasporto.
Nella sub-vezione, il primo vettore assume gli oneri e le responsabilità che i nuovi articoli
(dal 4 al 4 sexies dell’art. 83 bis) fanno ricadere sul committente, concernenti la verifica
dell’adempimento degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali da parte del sub-vettore. Se
non esegue questa verifica il primo vettore va incontro alle conseguenze previste per il
committente nei nuovi commi 4 ter e 4 quinquies dell’art. 83 bis.
Comma 2. Se il vettore affida il trasporto ad un sub-vettore senza previo accordo del
committente, quest’ultimo può risolvere il contratto per inadempimento, fatto salvo il
pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite
Comma 3. Il sub-vettore non può a sua volta affidare lo svolgimento della prestazione ad
un altro vettore, pena la nullità del relativo contratto (fatto salvo il pagamento del compenso
pattuito per le prestazioni già eseguite).
In caso di violazione del divieto di “sub-sub-vezione”, l’ulteriore sub-vettore ha diritto a
percepire il compenso già pattuito per il primo sub-vettore.
Inoltre, in capo al primo sub-vettore resta l’assunzione delle responsabilità previste dal
nuovo comma 4 ter dell’art. 83 bis che definiscono gli obblighi fiscali, retributivi, contributivi ed
assicurativi legati al trasporto eseguito.
SUPERAMENTO DEI COSTI MINIMI:
l'83/bis dopo le modifiche – Comma 248 L’art. 1, comma 248, apporta rilevanti modificazioni all’art. 83-bis, con il superamento del sistema
dei “costi minimi” mediante un nuovo regime che, mira a ridurre la catena del trasporto e al
contempo regolamentare la filiera. Le novità introdotte sono le seguenti:
Comma 248, lettera a) Sono stati abrogati i commi 1, 2 e 3 della norma, che assegnavano
all’Osservatorio sulle attività di autotrasporto (già peraltro soppresso con la Consulta Generale) le
competenze in materia di fissazione dei costi minimi.
Comma 248, lettera b). Vengono completamente riscritti i commi dal 4 al 4 quinquies dell’art. 83
bis, e viene aggiunto un nuovo comma, il 4 sexies.
Nuovo Comma 4. Nei contratti di trasporto scritti e non, stipulati ai sensi del d.lgs. 286/2005, “i
prezzi e le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei
principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”.
La norma segna il superamento dei costi minimi di esercizio nella concezione conosciuta
finora (costi chilometrici decisi dal Ministero dei Trasporti e inderogabili dalle parti, cui seguiva il
potere del vettore di richiedere un decreto ingiuntivo per il recupero delle eventuali differenze tra
quanto fissato dal Ministero e quanto effettivamente percepito.
Si tratterà ora di comprendere come si possa far valere dal vettore il principio, che la norma
introduce, secondo cui la libertà contrattuale deve tener conto dei principi di adeguatezza in
materia di sicurezza stradale e sociale.
Il Governo ritiene peraltro di essersi mosso sulla falsariga di quanto definito nel D.lgs. 286/05,
che prevede la “nullità delle clausole dei contratti di trasporto che comportano modalità e
condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della
circolazione stradale”.
Nuovo Comma 4 bis. Il trasporto può essere affidato esclusivamente a vettori in regola con
gli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi.
Per questo motivo il committente (o il primo vettore, in caso di subvezione), prima di affidare il
trasporto, deve verificare che il vettore (o il sub-vettore) sia in regola con i suddetti adempimenti,
facendosi consegnare da quest’ultimo il DURC di data non anteriore ai 3 mesi, da cui risulti che
l’azienda è in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi (comma 4 sexies).
Occorre aggiungere, peraltro, che la verifica mediante il DURC ha carattere provvisorio
perché, una volta che sarà stato implementato il sistema previsto nel comma 4 quater che ruota
intorno al Comitato Centrale per l’Albo ed ai suoi nuovi compiti, essa verrà assolta dal
committente o dal primo vettore semplicemente accedendo al portale internet del Comitato
Centrale.
Nuovo Comma 4 ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al precedente comma 4
bis (o, nel momento in cui sarà attivata, quella ai sensi del successivo comma 4 quater), risponde
in solido con il vettore (nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori), dell’adempimento
degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi legati alle prestazioni ricevute durante
la vigenza del contratto di trasporto. Questa responsabilità sussiste per un anno dalla
cessazione del contratto di trasporto, e non comprende le eventuali sanzioni amministrative
comminate al trasportatore per gli inadempimenti di cui sopra.
Il soggetto che ha eseguito il
pagamento, può agire in regresso nei confronti degli altri coobbligati.
Nuovo Comma 4 quater. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge di stabilità, il Presidente
del Comitato Centrale per l’Albo dovrà predisporre una regolamentazione grazie alla quale il
committente potrà accertare la regolarità contributiva del trasportatore non più attraverso il DURC,
ma in via telematica, all’interno di una sezione del sito internet del Comitato Centrale per l’Albo.
A tal fine il C.C. dovrà attivare tutti i necessari collegamenti telematici con gli Enti previdenziali ed
assicurativi al fine di determinare una sorta di lista dei trasportatori in regola cui il committente (
o il primo vettore) potranno rivolgersi nella presunzione di star eseguendo quanto ad essi richiesto
dalla legge.
Nuovo Comma 4 quinquies. Disciplina le conseguenze per il committente per non aver condotto
le verifiche sulla regolarità del vettore sopra descritte, in presenza di un contratto di trasporto non
scritto. In caso dell’inadempimento, da parte del vettore, la responsabilità è più grave, in
quanto egli risponde non solo degli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi, ma anche
di quelli fiscali e delle violazioni del codice della strada commesse nei servizi di trasporto.
Nuovo Comma 4 sexies. Il comma transitoriamente prevede che il committente o il primo
vettore verifichino la regolarità contributiva del trasportatore o del sub-vettore, facendosi
consegnare una copia del DURC di data non anteriore a 3 mesi.
Art. 1 comma 248, Lettera c). Abroga i commi 6,7,8,9,11 e 16 dell’art. 83 bis, oramai non più in
linea con l’assetto in materia di prezzi e condizioni nel contratto di trasporto.
Art. 1 comma 248, Lettera d). Con questa parte della nuova normativa si riscrive il comma 14
dell’art. 83 bis. viene eliminata la sanzione legata al mancato rispetto dei costi minimi di
sicurezza (ormai non più vigenti), viene mantenuta, trasformandola, la sanzione sul mancato
rispetto dei tempi di pagamento (oltre i 90 gg dall’emissione della fattura).
La sanzione amministrativa pecuniaria è ora pari al 10% dell’importo della fattura e
comunque non inferiore a 1.000 €.
Ricordiamo che, ai sensi del successivo comma 15 dell’art. 83 bis, l’accertamento della sanzione
dovrebbe essere condotto dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate durante i
controlli nei locali delle imprese, (sono stati mai fatti???) anche se fino ad ora non risulta
alcun caso di sanzione, nonostante ciò fosse punto qualificante degli accordi assunti dal
Ministro Lupi.
CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRATTO DI TRASPORTO
E DI SUB TRASPORTO – Comma 249 Il comma 249 della L. di Stabilità introduce un nuovo meccanismo di gestione delle eventuali
controversie che si venissero a determinare a seguito della stipula o dell’esecuzione di un
contratto di trasporto o di sub-vezione
Prima di proporre una causa su tali questioni, infatti, l’interessato è obbligato ad attivare la
procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati prevista nel DL 132/2014,
convertito con la Legge 162/2014 – il cosiddetto decreto sulla degiurisdizionalizzazione.
Nel contratto di trasporto o mediante accordo separato, le parti possono prevedere che la
negoziazione assistita si svolga presso le Associazioni di categoria a cui aderiscono.
E’ importante precisare che questa disposizione non si applica all’azione diretta di cui all’art. 7
ter del d.lgs. 286/2005 – ovvero quella che permette al sub vettore che non abbia ricevuto il
pagamento dal vettore/committente, di richiedere direttamente il pagamento all’originario
committente del trasporto - per cui quest’ultima continuerà ad esercitarsi senza dover prima
passare per la negoziazione assistita con la controparte.
PUBBLICAZIONE, DA PARTE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI, DI VALORI
INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEI COSTI DI ESERCIZIO – Comma 250 Il nuovo sistema si basa, come detto, sull’autonomia delle parti nella determinazione del
corrispettivo, benché tale autonomia debba tenere conto dell’adeguatezza in materia di
sicurezza stradale e sociale.
A tal fine, l’art. 1, comma 250 della legge prevede che il Ministero dei Trasporti pubblichi ed
aggiorni “valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto
c/t.”.
Il sito internet del Ministero, pertanto, riprenderà a pubblicare le tabelle sui costi di
esercizio (le ultime sono del luglio 2014), le quali tuttavia non avranno più valore vincolante, come
in passato, ma conterranno un’indicazione di corrispettivi chilometrici considerati adeguati.
INDICIZZAZIONE DEL PREZZO DEL GASOLIO E DEI PEDAGGI
Il nuovo art. 83-bis, comma 5, così come sostituito dall’art. 1, comma 248, della Legge di stabilità
2015, prevede anche un meccanismo di adeguamento del corrispettivo sulla base delle variazioni
del prezzo del gasolio e delle tariffe autostradali.
In particolare, se il contratto prevede prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale
eccedente i 30 giorni, la parte di corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal
vettore è adeguata sulla base delle oscillazioni intervenute nel prezzo del gasolio che superino del
2% il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto o dell’ultimo
adeguamento effettuato.
Lo stesso meccanismo si applica anche alle variazioni delle tariffe autostradali italiane.
CAPACITÀ FINANZIARIA: LIMITI ALL’UTILIZZO DELLA POLIZZA DI
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE – Comma 251 L’art. 1, com. 251, prevede che le imprese che presentano domanda di autorizzazione all’esercizio
della professione possono dimostrare il requisito della capacità finanziaria anche mediante
un’assicurazione di responsabilità civile professionale, ma solo per i primi 2 anni di esercizio della
professione.
Dal 3° anno in poi, è ammessa la dimostrazione solo mediante attestazione rilasciata da un
revisore contabile o mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
La norma specifica che le polizze di assicurazione già presentate dalle imprese prima della data di
entrata in vigore della legge in commento sono valide fino alla scadenza delle stesse.
Successivamente alla scadenza, le imprese dimostrano il requisito dell’idoneità finanziaria con una
delle due modalità su citate.
L’Associazione Trasportatori e lo Studio Assimpresa sono a Vs. disposizione per accendere le
fidejussioni necessarie per mantenere l’iscrizione all’Albo.
Circolare MinInterno sull'abolizione della scheda autotrasporto
Con l'abolizione della scheda di trasporto, che è entrata in vigore il primo gennaio 2015, il 31
dicembre 2014, il MinInterni ha diffuso una circolare con le prime disposizioni operative (già
inviata lo stesso giorno alle Imprese aderenti alla ns. Associazione).
La circolare annuncia che dal 1° gennaio non deve più essere richiesta l'esibizione della
scheda di trasporto o dei documenti ad essa equipollenti, pur riservandosi di approfondire la
questione tramite una direttiva che è in fase di realizzazione.
"Restano, naturalmente, in vigore le altre disposizioni che prevedono l'obbligo di portare a
bordo la documentazione della merce per finalità fiscali, di sicurezza o per altre finalità (documenti
per trasporto rifiuti, animali vivi, carburanti, merci pericolose, ecc.)", precisa il testo. Però, le
sanzioni per mancanza a bordo della scheda di trasporto erogate prima dell'entrata in vigore della
legge di Stabilità (ossia fino al 31 dicembre 2014) restano "pienamente valide ed efficaci, anche se
non ancora notificate o estinte per pagamento".
Per quanto riguarda l'applicazione delle norme sulla corresponsabilità del committente o del
vettore per le violazioni commesse durante il trasporto, gli organi di controllo possono ora ricavare
le generalità del committente dalle istruzioni scritte, che devono sempre trovarsi a bordo del
veicolo, come impone il comma 4 dell'articolo 7 della Legge 286/2005 (che non è stato abrogato).
Se sul camion non ci sono tali istruzioni, le informazioni sul committente devono essere chieste
all'autotrasportatore, "fermo restando le conseguenze sanzionatorie".
Spariscono, inoltre le sanzioni per il committente che non redige e consegna al vettore la
dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra
documentazione, da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli
autotrasportatori (nel caso di mancanza di contratto scritto).
PER CONCLUDERE: Ovviamente sono prime indicazioni che verranno sicuramente integrate dai
chiarimenti che verranno forniti dalle prossime circolari ministeriali.
A questo proposito intendiamo organizzare incontri mirati sulle nuove normative per informare la
categoria.
Per quanto ci riguarda, come detto, le imprese di autotrasporto escono fortemente penalizzate da
queste nuove disposizioni.
Ci auguriamo pertanto una “vera e concreta” ripresa dell’attività unitaria delle Associazioni degli
Autotrasportatori in quanto la committenza ha conseguito importanti risultati a spese della
categoria che sarà soggetto sempre di più allo sfruttamento.
Modena, 30 gennaio 2015
SUDDIVISIONE RISORSE PER L’ANNO 2015
Durante la riunione che si è svolta martedì 27 gennaio al ministero dei Trasporti, le associazioni
degli autotrasportatori e il Governo hanno raggiunto l'accordo per dividere il 250 milioni di euro
stanziati nel 2015 per il settore. La quota maggiore va per gli sconti dei pedaggi autostradali.
Il principale tema all'ordine del giorno era la suddivisione delle risorse stanziate per il
comparto, che ammontano a 250 milioni l'anno. In una nota, il ministero spiega che "rispetto agli
anni scorsi, è stato dato particolare rilievo a interventi ed investimenti finalizzati allo sviluppo
dell'intermodalità e della logistica e ad iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e
aggregazione".
Il comunicato del Governo prosegue: "Parimenti molte risorse sono state destinate ad interventi
per la sicurezza della circolazione e l'incentivazione all'uso delle autostrade, nonché a progetti di
formazione professionale. Sono state comunque rispettate le aspettative degli autotrasportatori
artigiani per la deduzione delle proprie spese".
In concreto
, gli importi stanziati (totale: 250 milioni €):
1) Credito di imposta relativo alla restituzione del contributo al SSN pagato sui premi di
assicurazione RC - 20 milioni €
2) Deduzione forfetaria di spese non documentate garantendo gli stessi importi delle
deduzioni previste nel 2013 - 60 milioni €
3) Riduzione compensata pedaggi autostradali - 120 milioni €
4) Interventi ed investimenti finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità e della logistica e ad
iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione - 40 milioni €
5) Finanziamento progetti di formazione professionale contribuita - 9,5 milioni €
6) “Assesment” progetti formazione professionale contribuita effettuati negli ultimi anni,
programmazione e supporto per la definizione progetti di investimenti di investimenti e di
ristruurazione compatibili con le norme europee – 0,5 milioni €