Consiglio delle Relazioni Industriali delle Industrie Tessili

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Consiglio delle Relazioni Industriali delle Industrie Tessili
Consiglio delle Relazioni Industriali
delle Industrie Tessili – Abbigliamento – Moda Italiane
Sistema Moda Italia – Associazione Tessile Italiana - Federazione Tessili Vari
viale Sarca 223 – 20126 Milano
tel. 02.66.10.35.10 – fax 02.66.10.19.23 e-mail: [email protected]
Milano, 18 maggio 2004
ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI
ALLA CONFINDUSTRIA
NUOVO CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO: FLESSIBILITÀ OPERATIVE
E’ straordinario il lavoro che eccede le 40 ore settimanali (e non le 8
giornaliere)
La modificazione del primo comma dell’Art. 37 – Lavoro straordinario è una delle innovazioni più
significative dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale di lavoro stipulato il 24 aprile 2004.
Il nuovo primo comma dell’articolo 37, in vigore dal 1 maggio 2004, è il seguente:
“E’ considerato straordinario contrattuale il lavoro prestato oltre l’orario settimanale”. L’articolo 34
del contratto nazionale, a sua volta, precisa che l’orario settimanale è di 40 ore.
Nel nuovo testo risultano soppressi due termini: la parola “supplementare” e la parola
”giornaliero”, riferita all’orario contrattuale.
La prima soppressione ha un carattere meramente formale e non comporta alcuna conseguenza
pratica; nel precedente quadro normativo, infatti, il termine “supplementare” identificava l’orario
lavorativo svolto dalla 41.a alla 48.a ora settimanale, cioè oltre i limiti dell’orario contrattuale ma
entro quelli dello straordinario legale. Nell’attuale quadro normativo, invece, non c’è più alcuna
ragione per differenziare con una diversa terminologia tale arco temporale.
Con l’eliminazione del termine “giornaliero” è stata invece rimossa una rigidità specifica del
contratto tessile abbigliamento, confermando il criterio secondo cui è lavoro straordinario quello
che supera le 40 ore settimanali. Non è più sufficiente superare le 8 ore giornaliere per qualificare
straordinaria la prestazione lavorativa eccedente; è invece necessario che – al termine della
settimana lavorativa – si verifichi l’avvenuto superamento delle 40 ore.
Sul piano pratico il lavoratore che in un certo giorno della settimana effettua 1 ora di lavoro oltre le
8 continuerà a vedersi riconosciuta la maggiorazione per straordinario sull’ora aggiuntiva se al
termine della settimana avrà lavorato 41 ore (o avrà raggiunto le 41 ore computando eventuali
tipologie di assenze utili allo scopo, come si vedrà qui di seguito).
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2.
E’ opportuno ricordare che lo straordinario mantiene il suo tradizionale carattere di volontarietà e
che resta invariato l’impianto dell’articolo 37: limiti contrattuali di 130 e di 180 ore annue;
possibilità di recupero; entità delle maggiorazioni; procedura per il lavoro straordinario negli “stati
di necessità”. La sola altra variazione all’articolo consiste nell’aggiunta della clausola stipulata ai
sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, che consente di calcolare
l’orario legale di 48 ore massime settimanali come media su un arco di tempo di 12 mesi in luogo
dei 4 ordinariamente previsti dalla legge.
Va inoltre ribadito che la prestazione lavorativa svolta nei regimi di orario 6x6 dalla 37.a alla 40.a
ora settimanale non è lavoro straordinario perché ricade all’interno delle 40 ore settimanali (si veda
il Chiarimento a verbale dell’art. 37).
Riflessi della nuova norma
Fermo restando quanto detto sopra, la soppressione del termine “giornaliero” comporta alcune
rilevanti conseguenze:
1. è ora possibile retribuire come ordinarie le ore giornaliere eccedenti le normali 8, qualora la
prestazione lavorativa settimanale non superi le 40 ore. Di conseguenza, ad esempio,
potranno essere instaurati orari di lavoro di 40 ore settimanali, con giornate lavorative di
durata diversa dalle 8 ore (nel rispetto del limite legale di 13 ore massime giornaliere).
Poiché all’Art. 34 – Orario di lavoro è rimasto invariato il riferimento alle 8 ore giornaliere
come orario “normale”, è da intendersi che per instaurare un sistema di orario settimanale
articolato su prestazioni giornaliere di durata diversa dalle 8 ore sia necessario l’assenso del
lavoratore interessato.
2. Potranno essere stabilite durante il corso del rapporto di lavoro variazioni individuali
dell’orario, col consenso del lavoratore interessato.
3. Specifiche nuove assunzioni potranno prevedere – col consenso del dipendente ratificato in
sede di assunzione – un orario di lavoro diverso dalle 8 ore giornaliere, entro il limite
settimanale delle 40 ore.
4. Nel caso di ricorso al lavoro interinale (o “somministrazione di lavoro”) potrebbero essere
utilizzati lavoratori per prestazioni superiori alle 8 ore giornaliere (ma non alle 40
settimanali), tutte retribuite in modo ordinario.
***
Per verificare se al termine della settimana sono state raggiunte le 40 ore richieste è necessaria
una attenta valutazione delle cause di eventuale assenza dal lavoro. E’ noto infatti che la
normativa contrattuale tessile abbigliamento considera utili ai fini del computo delle 40 ore anche
talune cause di assenza dal lavoro: ad esempio la malattia, l’infortunio, le ferie.
Per una puntuale applicazione della norma contrattuale è opportuno utilizzare la tabella riprodotta
in calce alla presente circolare; in essa sono elencate le causali di assenza dal lavoro con
l’indicazione se l’assenza è considerata utile o meno per raggiungere le 40 ore settimanali.
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3.
A titolo di esempio consideriamo la seguente situazione – base:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Totale
8 + 1 ore
8 ore
8 ore
8 ore
8 ore
41 ore
L’ora aggiuntiva effettuata il lunedì è considerata lavoro straordinario, poiché al termine della
settimana lavorativa risultano 41 ore.
Esaminiamo ora come incidono diverse causali di assenza dal lavoro in una giornata della
settimana (per esempio venerdì):
(Malattia)
Lunedì
8 + 1 ore
Martedì
8 ore
Mercoledì
8 ore
Giovedì
8 ore
(Ferie)
Lunedì
8 + 1 ore
Martedì
8 ore
Mercoledì
8 ore
Giovedì
8 ore
(Assemblea)
Lunedì
8 + 1 ore
Martedì
8 ore
Mercoledì
8 ore
Giovedì
8 ore
(Permessi per Riduzione Orario)
Lunedì
Martedì
Mercoledì
8 + 1 ore
8 ore
8 ore
Giovedì
8 ore
Venerdì
Totale
0 ore
41 ore
(malattia)
L’ora aggiuntiva effettuata il lunedì è considerata lavoro straordinario, poiché al termine della
settimana lavorativa risultano 41 ore (l’assenza per malattia è computata ai fini delle 40 ore
settimanali).
Venerdì
Totale
0 ore
41 ore
(Ferie)
L’ora aggiuntiva effettuata il lunedì è considerata lavoro straordinario, poiché al termine della
settimana lavorativa risultano 41 ore (l’assenza per ferie è computata ai fini delle 40 ore
settimanali).
Venerdì
Totale
7 ore lav.
41 ore
1 ora
Assemblea
L’ora aggiuntiva effettuata il lunedì è considerata lavoro straordinario, poiché al termine della
settimana lavorativa risultano 41 ore (l’ora di assemblea è computata ai fini delle 40 ore
settimanali).
Venerdì
Totale
4 ore lav.
37 ore
4 ore Rid. Or.
L’ora aggiuntiva effettuata il lunedì non è considerata lavoro straordinario perché al termine della
settimana lavorativa risultano 37 ore (le 4 ore di permesso per riduzione di orario non sono
computate ai fini del raggiungimento delle 40 settimanali).
In questa situazione il dipendente ha diritto a 41 ore retribuite con quote ordinarie, delle quali 36
+ 1 per normale lavoro e 4 per permesso per Riduzione Orario; ovviamente le 4 ore godute
vengono scaricate dal monte ore R.O.
***
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4.
La tabella riprodotta in calce comprende – per comodità di consultazione – una seconda colonna in
cui le stesse ragioni di assenza sono esaminate ai fini del computo “legale” delle 40 ore settimanali
(per esempio: ai fini del calcolo delle 48 ore settimanali, al superamento delle quali, per effetto di
ore straordinarie, scatta il dovere di comunicazione annuale alla Direzione Provinciale del Lavoro).
A tali fini la legge, diversamente dal nostro contratto, prevede il principio della effettività della
prestazione; di conseguenza, salvo specifiche eccezioni, un’assenza non è considerata utile ai fini
del computo dell’orario settimanale.
Ci riserviamo ulteriori chiarimenti qualora la prassi applicativa ne evidenzi la necessità.
Con i migliori saluti.
La Segreteria
(Paolo Villa)
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DEFINIZIONE DELLE 40 ORE SETTIMANALI
Computabilità
Ai fini legali,
Ai fini della
per
Periodi non lavorati
maggiorazione determinare
contrattuale di l’orario di
straordinario
lavoro
effettivo
1
Riposi intermedi goduti sia all’interno che all’esterno dell’azienda
SI
NO
(mezzora dei lavoratori turnisti ed altre pause o soste di
lavoro)
2
Permessi per riduzioni dell’orario di lavoro (art. 34 CCNL
NO
NO
19.5.2000)
3
Permessi per Ex – Festività
NO
NO
4
Permessi per godimento ore accantonate in Banca ore (art. 38
SI (*)
SI (*)
CCNL 19.5.2000)
5
Ore non lavorate per “interruzione lavoro” (art. 81 CCNL
NO
NO
19.5.2000)
6
Permessi retribuiti per impiegati e intermedi (artt. 101 e 112,
NO
NO
CCNL 19.5.2000)
7
Permessi non retribuiti in genere e sospensioni disciplinari
NO
NO
8
Sciopero
NO
NO
9
Permessi per cariche pubbliche elettive
NO
NO
10
Permessi per volontari protezione civile, ecc.
NO
NO
11
Ferie
SI
NO
12
Festività
SI
NO
13
Assemblea
SI
NO
14
Permessi RSU
SI
NO
15
Permessi per cariche sindacali (art. 16 CCNL 19.5.2000)
SI
NO
16
Permessi rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui al
SI
NO
D. Lgs. 626/1994
17
Malattia e infortunio non sul lavoro
SI
NO
18
Infortunio sul lavoro
SI
NO
19
Recupero della flessibilità
SI
SI
20
Permessi per formazione continua
SI
NO
(art. 64 CCNL 19.5.2000)
21
Permessi ai lavoratori studenti (art. 65 CCNL 19.5.2000)
SI
NO
22
Permessi di 3 giorni per decesso o grave infermità di familiari
SI
NO
(legge n. 53/2000 e art. 55 CCNL 19.5.2000)
23
Assenza recupero AVIS e midollo osseo
SI
NO
24
Permessi giornalieri lavoratrici madri (c.d. allattamento)
SI
SI
25
Congedo matrimoniale
SI
NO (**)
26
Ore non lavorate con intervento CIG/CIGS
Straordinario
NO
non previsto
(*) NO per la quota di ore accantonate a titolo di Ex Festività
(**) SI per gli impiegati (RDL 24/6/1937, n. 1934, convertito in L. 23/12/1937, n. 2387)