Consiglio delle Relazioni Industriali delle Industrie Tessili
Transcript
Consiglio delle Relazioni Industriali delle Industrie Tessili
Consiglio delle Relazioni Industriali delle Industrie Tessili – Abbigliamento – Moda Italiane Sistema Moda Italia – Associazione Tessile Italiana - Federazione Tessili Vari viale Sarca 223 – 20126 Milano tel. 02.66.10.35.10 – fax 02.66.10.19.23 e-mail: [email protected] Milano, 18 maggio 2004 ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI ALLA CONFINDUSTRIA NUOVO CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO: FLESSIBILITÀ OPERATIVE E’ straordinario il lavoro che eccede le 40 ore settimanali (e non le 8 giornaliere) La modificazione del primo comma dell’Art. 37 – Lavoro straordinario è una delle innovazioni più significative dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale di lavoro stipulato il 24 aprile 2004. Il nuovo primo comma dell’articolo 37, in vigore dal 1 maggio 2004, è il seguente: “E’ considerato straordinario contrattuale il lavoro prestato oltre l’orario settimanale”. L’articolo 34 del contratto nazionale, a sua volta, precisa che l’orario settimanale è di 40 ore. Nel nuovo testo risultano soppressi due termini: la parola “supplementare” e la parola ”giornaliero”, riferita all’orario contrattuale. La prima soppressione ha un carattere meramente formale e non comporta alcuna conseguenza pratica; nel precedente quadro normativo, infatti, il termine “supplementare” identificava l’orario lavorativo svolto dalla 41.a alla 48.a ora settimanale, cioè oltre i limiti dell’orario contrattuale ma entro quelli dello straordinario legale. Nell’attuale quadro normativo, invece, non c’è più alcuna ragione per differenziare con una diversa terminologia tale arco temporale. Con l’eliminazione del termine “giornaliero” è stata invece rimossa una rigidità specifica del contratto tessile abbigliamento, confermando il criterio secondo cui è lavoro straordinario quello che supera le 40 ore settimanali. Non è più sufficiente superare le 8 ore giornaliere per qualificare straordinaria la prestazione lavorativa eccedente; è invece necessario che – al termine della settimana lavorativa – si verifichi l’avvenuto superamento delle 40 ore. Sul piano pratico il lavoratore che in un certo giorno della settimana effettua 1 ora di lavoro oltre le 8 continuerà a vedersi riconosciuta la maggiorazione per straordinario sull’ora aggiuntiva se al termine della settimana avrà lavorato 41 ore (o avrà raggiunto le 41 ore computando eventuali tipologie di assenze utili allo scopo, come si vedrà qui di seguito). ./. Consiglio delle Relazioni Industriali delle Industrie Tessili – Abbigliamento – Moda Italiane 2. E’ opportuno ricordare che lo straordinario mantiene il suo tradizionale carattere di volontarietà e che resta invariato l’impianto dell’articolo 37: limiti contrattuali di 130 e di 180 ore annue; possibilità di recupero; entità delle maggiorazioni; procedura per il lavoro straordinario negli “stati di necessità”. La sola altra variazione all’articolo consiste nell’aggiunta della clausola stipulata ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, che consente di calcolare l’orario legale di 48 ore massime settimanali come media su un arco di tempo di 12 mesi in luogo dei 4 ordinariamente previsti dalla legge. Va inoltre ribadito che la prestazione lavorativa svolta nei regimi di orario 6x6 dalla 37.a alla 40.a ora settimanale non è lavoro straordinario perché ricade all’interno delle 40 ore settimanali (si veda il Chiarimento a verbale dell’art. 37). Riflessi della nuova norma Fermo restando quanto detto sopra, la soppressione del termine “giornaliero” comporta alcune rilevanti conseguenze: 1. è ora possibile retribuire come ordinarie le ore giornaliere eccedenti le normali 8, qualora la prestazione lavorativa settimanale non superi le 40 ore. Di conseguenza, ad esempio, potranno essere instaurati orari di lavoro di 40 ore settimanali, con giornate lavorative di durata diversa dalle 8 ore (nel rispetto del limite legale di 13 ore massime giornaliere). Poiché all’Art. 34 – Orario di lavoro è rimasto invariato il riferimento alle 8 ore giornaliere come orario “normale”, è da intendersi che per instaurare un sistema di orario settimanale articolato su prestazioni giornaliere di durata diversa dalle 8 ore sia necessario l’assenso del lavoratore interessato. 2. Potranno essere stabilite durante il corso del rapporto di lavoro variazioni individuali dell’orario, col consenso del lavoratore interessato. 3. Specifiche nuove assunzioni potranno prevedere – col consenso del dipendente ratificato in sede di assunzione – un orario di lavoro diverso dalle 8 ore giornaliere, entro il limite settimanale delle 40 ore. 4. Nel caso di ricorso al lavoro interinale (o “somministrazione di lavoro”) potrebbero essere utilizzati lavoratori per prestazioni superiori alle 8 ore giornaliere (ma non alle 40 settimanali), tutte retribuite in modo ordinario. *** Per verificare se al termine della settimana sono state raggiunte le 40 ore richieste è necessaria una attenta valutazione delle cause di eventuale assenza dal lavoro. E’ noto infatti che la normativa contrattuale tessile abbigliamento considera utili ai fini del computo delle 40 ore anche talune cause di assenza dal lavoro: ad esempio la malattia, l’infortunio, le ferie. Per una puntuale applicazione della norma contrattuale è opportuno utilizzare la tabella riprodotta in calce alla presente circolare; in essa sono elencate le causali di assenza dal lavoro con l’indicazione se l’assenza è considerata utile o meno per raggiungere le 40 ore settimanali. ./. Consiglio delle Relazioni Industriali delle Industrie Tessili – Abbigliamento – Moda Italiane 3. A titolo di esempio consideriamo la seguente situazione – base: Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Totale 8 + 1 ore 8 ore 8 ore 8 ore 8 ore 41 ore L’ora aggiuntiva effettuata il lunedì è considerata lavoro straordinario, poiché al termine della settimana lavorativa risultano 41 ore. Esaminiamo ora come incidono diverse causali di assenza dal lavoro in una giornata della settimana (per esempio venerdì): (Malattia) Lunedì 8 + 1 ore Martedì 8 ore Mercoledì 8 ore Giovedì 8 ore (Ferie) Lunedì 8 + 1 ore Martedì 8 ore Mercoledì 8 ore Giovedì 8 ore (Assemblea) Lunedì 8 + 1 ore Martedì 8 ore Mercoledì 8 ore Giovedì 8 ore (Permessi per Riduzione Orario) Lunedì Martedì Mercoledì 8 + 1 ore 8 ore 8 ore Giovedì 8 ore Venerdì Totale 0 ore 41 ore (malattia) L’ora aggiuntiva effettuata il lunedì è considerata lavoro straordinario, poiché al termine della settimana lavorativa risultano 41 ore (l’assenza per malattia è computata ai fini delle 40 ore settimanali). Venerdì Totale 0 ore 41 ore (Ferie) L’ora aggiuntiva effettuata il lunedì è considerata lavoro straordinario, poiché al termine della settimana lavorativa risultano 41 ore (l’assenza per ferie è computata ai fini delle 40 ore settimanali). Venerdì Totale 7 ore lav. 41 ore 1 ora Assemblea L’ora aggiuntiva effettuata il lunedì è considerata lavoro straordinario, poiché al termine della settimana lavorativa risultano 41 ore (l’ora di assemblea è computata ai fini delle 40 ore settimanali). Venerdì Totale 4 ore lav. 37 ore 4 ore Rid. Or. L’ora aggiuntiva effettuata il lunedì non è considerata lavoro straordinario perché al termine della settimana lavorativa risultano 37 ore (le 4 ore di permesso per riduzione di orario non sono computate ai fini del raggiungimento delle 40 settimanali). In questa situazione il dipendente ha diritto a 41 ore retribuite con quote ordinarie, delle quali 36 + 1 per normale lavoro e 4 per permesso per Riduzione Orario; ovviamente le 4 ore godute vengono scaricate dal monte ore R.O. *** ./. Consiglio delle Relazioni Industriali delle Industrie Tessili – Abbigliamento – Moda Italiane 4. La tabella riprodotta in calce comprende – per comodità di consultazione – una seconda colonna in cui le stesse ragioni di assenza sono esaminate ai fini del computo “legale” delle 40 ore settimanali (per esempio: ai fini del calcolo delle 48 ore settimanali, al superamento delle quali, per effetto di ore straordinarie, scatta il dovere di comunicazione annuale alla Direzione Provinciale del Lavoro). A tali fini la legge, diversamente dal nostro contratto, prevede il principio della effettività della prestazione; di conseguenza, salvo specifiche eccezioni, un’assenza non è considerata utile ai fini del computo dell’orario settimanale. Ci riserviamo ulteriori chiarimenti qualora la prassi applicativa ne evidenzi la necessità. Con i migliori saluti. La Segreteria (Paolo Villa) Consiglio delle Relazioni Industriali delle Industrie Tessili – Abbigliamento – Moda Italiane DEFINIZIONE DELLE 40 ORE SETTIMANALI Computabilità Ai fini legali, Ai fini della per Periodi non lavorati maggiorazione determinare contrattuale di l’orario di straordinario lavoro effettivo 1 Riposi intermedi goduti sia all’interno che all’esterno dell’azienda SI NO (mezzora dei lavoratori turnisti ed altre pause o soste di lavoro) 2 Permessi per riduzioni dell’orario di lavoro (art. 34 CCNL NO NO 19.5.2000) 3 Permessi per Ex – Festività NO NO 4 Permessi per godimento ore accantonate in Banca ore (art. 38 SI (*) SI (*) CCNL 19.5.2000) 5 Ore non lavorate per “interruzione lavoro” (art. 81 CCNL NO NO 19.5.2000) 6 Permessi retribuiti per impiegati e intermedi (artt. 101 e 112, NO NO CCNL 19.5.2000) 7 Permessi non retribuiti in genere e sospensioni disciplinari NO NO 8 Sciopero NO NO 9 Permessi per cariche pubbliche elettive NO NO 10 Permessi per volontari protezione civile, ecc. NO NO 11 Ferie SI NO 12 Festività SI NO 13 Assemblea SI NO 14 Permessi RSU SI NO 15 Permessi per cariche sindacali (art. 16 CCNL 19.5.2000) SI NO 16 Permessi rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui al SI NO D. Lgs. 626/1994 17 Malattia e infortunio non sul lavoro SI NO 18 Infortunio sul lavoro SI NO 19 Recupero della flessibilità SI SI 20 Permessi per formazione continua SI NO (art. 64 CCNL 19.5.2000) 21 Permessi ai lavoratori studenti (art. 65 CCNL 19.5.2000) SI NO 22 Permessi di 3 giorni per decesso o grave infermità di familiari SI NO (legge n. 53/2000 e art. 55 CCNL 19.5.2000) 23 Assenza recupero AVIS e midollo osseo SI NO 24 Permessi giornalieri lavoratrici madri (c.d. allattamento) SI SI 25 Congedo matrimoniale SI NO (**) 26 Ore non lavorate con intervento CIG/CIGS Straordinario NO non previsto (*) NO per la quota di ore accantonate a titolo di Ex Festività (**) SI per gli impiegati (RDL 24/6/1937, n. 1934, convertito in L. 23/12/1937, n. 2387)