Le principali novità in materia di tassazione dei redditi fondiari
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Le principali novità in materia di tassazione dei redditi fondiari
Le principali novità in materia di tassazione dei redditi fondiari Bologna, 29 maggio 2013 Lucio Agrimano (*) Direzione Regionale dell'Emilia Romagna Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione Tributi RAPPORTO TRA IMU E IRPEF EFFETTI SUI REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI RAPPORTO IMU - IRPEF REDDITI FONDIARI BENI NON LOCATI (TERRENI E FABBRICATI) IMU SOSTITUISCE IRPEF E ADDIZIONALI Articolo 8, comma 1, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 FABBRICATI FABBRICATI NON LOCATI (abitazione principale e pertinenze, immobili a disposizione, in comodato d’uso gratuito, destinati a uso promiscuo dal professionista) IMU FABBRICATI LOCATI IMU + IRPEF Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, par.13 TERRENI TERRENI NON AFFITTATI TERRENI IMU AFFITTATI Reddito dominicale Reddito agrario Reddito dominicale Reddito agrario IMU IRPEF IMU + IRPEF IRPEF Art. 9, comma 9, D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 REDDITI NON SOSTITUITI 1/2 Redditi agrari ex art.32 del TUIR Redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca Redditi degli immobili non produttivi di reddito fondiario ex art. 43 del TUIR Redditi degli immobili posseduti da soggetti passivi dell’IRES Art. 9, comma 9, D. Lgs. N. 23/2011 REDDITI NON SOSTITUITI 2/2 Redditi derivanti da terreni dati in affitto per usi non agricoli Indennità di occupazione Circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013 ESENZIONE IMU Eccezione al principio di sostituzione Imu - Irpef IMMOBILI ESENTI DALL’IMU IL REDDITO È ASSOGGETTATO ALL’IRPEF E ALLE ADDIZIONALI OVE DOVUTE Art. 9, comma 9, D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ESENZIONE IMU Terreni ricadenti in aree montane o di collina Articolo 15, legge 27 dicembre 1977, n. 984 Esenti da Imu ma soggetti ad Irpef e addizionali Esenti da Imu Fabbricati rurali ad uso e non soggetti strumentale ubicati nei ad Irpef e comuni classificati addizionali montani Non vanno indicati Articolo 9, comma 3-bis in dichiarazione decreto legge n. 557/1993 dei redditi SOSTITUZIONE IMU - IRPEF REDDITO FONDIARIO DEGLI IMMOBILI NON LOCATI NON confluisce nel reddito complessivo NON si considera per la determinazione di deduzioni e detrazioni rapportate al reddito complessivo (es. detrazioni lavoro dipendente, pensione e carichi di famiglia) SOSTITUZIONE IMU - IRPEF DEDUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE Il reddito dell’abitazione principale non concorre alla formazione del reddito complessivo La deduzione per l’abitazione principale non risulta più applicabile CASI PARTICOLARI ABITAZIONE PRINCIPALE PARZIALMENTE LOCATA Rendita catastale rivalutata del 5% > Canone di locazione IMU Canone di locazione > Rendita catastale rivalutata del 5% IMU + IRPEF o CEDOLARE Circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013 CASI PARTICOLARI BENI LOCATI PER UNA PARTE DEL PERIODO DI IMPOSTA L’IMU SOSTITUISCE L’IRPEF E LE RELATIVE ADDIZIONALI DOVUTE IN RELAZIONE AL REDDITO FONDIARIO RELATIVO ALLA SOLA PARTE DEL PERIODO DI IMPOSTA IN CUI L’IMMOBILE NON È LOCATO Circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013 CASI PARTICOLARI IMMOBILI INAGIBILI ( art.13, comma 3, lett. b), D.L. n. 201/2011 ) LA RIDUZIONE DEL 50%DELLA BASE IMPONIBILE AI FINI IMU NON ESCLUDE L’EFFETTO SOSTITIUTIVO IN QUANTO L’IMMOBILE NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO ESENTE DALL’IMU Circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013 CASI PARTICOLARI BENI POSSEDUTI DA SOCIETÀ SEMPLICI L’EFFETTO SOSTITUTIVO SI APPLICA ANCHE AI SOCI PERSONE FISICHE SE NON DETENGONO LA PARTECIPAZIONE IN REGIME DI IMPRESA Circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013 DICHIARAZIONE DEI REDDITI Fatta eccezione per le ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione, NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI VANNO RIPORTATI I DATI DI TUTTI GLI IMMOBILI POSSEDUTI anche quelli non locati per i quali l’Irpef non è dovuta in quanto sostituita dall’Imu Circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013 DICHIARAZIONE DEI REDDITI Nuove ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione contribuente che possiede esclusivamente redditi di fabbricati non locati ed (eventualmente) redditi di lavoro dipendente o pensione (corrisposti da un unico sostituto o da più sostituti se l’ultimo effettua il conguaglio) Mod.Unico PF/730-QUADRO RA/A Redditi dei terreni Colonna “Esenzione Imu” QUADRO RA Redditi dei terreni Mod.Unico PF/730-QUADRO RB/B Redditi dei fabbricati Colonna “Esenzione Imu” Mod. UNICO PF – QUADRO RB Redditi dei fabbricati QUADRO RB/B Redditi dei fabbricati NUOVI CODICI “UTILIZZO” Codice 11 – Abitazione principale parzialmente locata in regime di libero mercato Codice 12 – Abitazione principale parzialmente locata a canone concordato Redditi fondiari non imponibili Righi 147 e 148 (730-3) Rigo RN50 (Unico PF) Importi che non rilevano ai fini dell’Irpef e delle addizionali ma possono assumere rilievo nell’ambito di prestazioni previdenziali e assistenziali Mod.UNICO SP - Quadri RA/RB Mod.UNICO SP – Quadro RB Il totale dei redditi dei fabbricati – imponibile e non imponibile – va riportato nel quadro RN: Mod.UNICO SP – Quadro RA Il totale del reddito dei terreni (reddito dominicale imponibile, reddito dominicale non imponibile e reddito agrario) va riportato nel quadro RN Mod.UNICO SP – Quadro RK L’eventuale maggior reddito dominicale e/o dei fabbricati che la società deve attribuire ai soci diversi da persone fisiche e ai soci persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa va indicato 15 Mod.UNICO PF – Quadro RH …. nel quadro RH del socio è stata inserita una nuova colonna per indicare la quota del reddito fondiario non imponibile (reddito dominicale e reddito dei fabbricati) imputata dalla società semplice … Mod.UNICO PF – Quadro RH la colonna è compilabile solo se nel campo 2 «Tipo» è indicato il codice 4 «società semplice» Mod. 730 - QUADRO A NO I soci di società semplice che presentano il mod. 730 indicano le quote di spettanza dei redditi dei terreni risultanti dal Modello Unico SP 2013 riportando nella colonna 2: codice 5 (socio di società semplice) in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile attribuito dalla società e/o codice 10 (socio di società semplice) in relazione al reddito dominicale non imponibile attribuito dalla società Mod. 730 – QUADRO B NO ….. e le quote di spettanza dei redditi dei fabbricati risultanti dal Modello Unico SP 2013 inserendo nella colonna 2 (utilizzo): codice 16 in relazione al reddito dei fabbricati imponibile attribuito dalla società (da riportare nella colonna 1) e/o codice 17 in relazione al reddito dei fabbricati non imponibile attribuito dalla società (da riportare nella colonna 1) IVIE – IRPEF L’art. 70 comma 2 del TUIR non si applica per gli immobili all’estero soggetti all’Imposta sul valore degli immobili (IVIE) adibiti ad abitazione principale e per quelli non locati Effetto sostitutivo IVIE – IRPEF sui redditi fondiari degli immobili siti all’estero non locati Art.1 comma 518, L. 24 dicembre 2012, n. 228 IVIE – IRPEF Effetto sostitutivo IVIE – IRPEF NON deve essere compilato il corrispondente quadro della dichiarazione dei redditi relativo alla indicazione dei redditi degli immobili situati all’estero non locati Resta fermo l’obbligo di compilazione del modulo RW Circolare n.13/E 9 maggio 2013, paragrafo 5.2. ACCONTO 2013 - ULTERIORE RIVALUTAZIONE DEI REDDITI DOMINICALE E AGRARIO Terreni - ACCONTO 2013 Anno 2013 Redditi dominicale e agrario dei terreni Rivalutazione (ulteriore) 15% Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) Rivalutazione (ulteriore) 5% Art. 1, comma 512, legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 24 dicembre 2012) Terreni - ACCONTO 2013 Per il calcolo dell’acconto 2013, chi presta assistenza fiscale (730) o il contribuente (Unico PF) rivaluta di un ulteriore 15 per cento i redditi dominicale e agrario che risultano dagli atti catastali Reddito dominicale + 80% + 15% Reddito agrario + 70% + 15% Terreni - ACCONTO 2013 Casella ‘Coltivatore diretto o IAP’ colonna 9 quadro A (730) o colonna 13 quadro RA (Unico PF) Se è barrata la casella l’ulteriore rivalutazione (sempre per l’acconto 2013) è pari al 5% anziché al 15% NUOVA DISCIPLINA IMMOBILI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO IMMOBILI INTERESSE STORICO Anno 2012 Nuova disciplina per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al D.Lgs. N.42/2004 Art. 4, commi 5 quater e 5 sexies del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. n.44/2012 IMMOBILI INTERESSE STORICO Disciplina ante D.L. 16/2012 (art. 11 co. 2 della L. 413/91 Immobili non del reddito posseduti in Determinazione mediante l’applicazione della regime minore tra le tariffe d’estimo d’impresa previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è Immobili patrimonio collocato l’immobile (criterio delle società della rendita figurativa) IMMOBILI INTERESSE STORICO Disciplina post D.L. 16/2012 Immobili vincolati posseduti da PF Non in regime di impresa Immobili non locati Sono esenti da Irpef e dalle relative addizionali in quanto assoggettati ad IMU Immobili locati Costituisce reddito imponibile il maggiore importo tra le rendita catastale effettiva rivalutata e il 65% del canone di locazione (art. 37, co.4 bis TUIR) IMMOBILI INTERESSE STORICO Disciplina post D.L. 16/2012 Immobili vincolati posseduti in regime d’impresa Immobili non locati: 50% del reddito medio ordinario di cui all’art. 37, co.1 TUIR senza maggiorazione di 1/3 (art. 90, Reddito co.1, terzo periodo, TUIR) Immobili Immobili locati: “Patrimonio” Maggiore tra il 65% del canone di locazione e il reddito medio ordinario (art. 90, co.1, quinto periodo, TUIR) IMMOBILI INTERESSE STORICO Disciplina post D.L. 16/2012 Immobili vincolati posseduti da ENC ART. 144 TUIR “Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma 1, e' ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l'articolo 41. Per i redditi derivanti da immobili locati non relativi all'impresa si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo” IMMOBILI INTERESSE STORICO Criterio generale di determinazione del reddito dei fabbricati vincolati concessi in locazione Maggiore importo tra rendita catastale rivalutata e ridotta del 50% canone di locazione ridotto del 35% R Risoluzione n.114/E del 31 dicembre 2012 IMMOBILI INTERESSE STORICO ACCONTI 2012 Nella determinazione degli acconti dovuti per l’anno 2012 si doveva assumere quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando la nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 16/2012 Art.4. comma 5 septies, D.L. 16/2012 Circolare n.19/E 1 giugno 2012 par. 5.4 CEDOLARE SECCA: I PRINCIPALI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CEDOLARE SECCA Circolare n. 20/E 4 giugno 2012 Revoca dell’opzione La revoca dell’opzione, nelle more dell’adozione del provvedimento direttoriale che ne definisca le modalità può essere effettuata in carta libera o utilizzando il Mod.69 come schema di richiesta della revoca È opportuno darne comunicazione al conduttore responsabile solidale del pagamento dell’imposta di registro CEDOLARE SECCA Circolare n. 20/E 04 giugno 2012 Comunicazione preventiva al conduttore Non è necessaria per contratti di durata inferiore a 30 giorni nell’anno o per quelli in cui è presente una clausola di rinuncia all’aggiornamento del canone Non occorre reiterarla per le annualità successive Per il periodo transitorio 2011 la comunicazione è da ritenersi tempestiva se inviata entro il 1° ottobre 2012 (termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2011) CEDOLARE SECCA Circolare n. 20/E 04 giugno 2012 Periodo transitorio 2011 – acconto omesso L’omesso versamento dell’acconto della cedolare secca non impedisce l’applicazione del regime sostitutivo Il contribuente può regolarizzare l’omissione ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso presentando istanza di correzione dei codici tributo se in sede di determinazione e versamento dell’acconto IRPEF 2011 ha tenuto conto del reddito derivante dalla locazione dell’immobile CEDOLARE SECCA Circolare n. 20/E 04 giugno 2012 Acconto nell’anno di prima applicazione Se nell’anno precedente a quello di opzione per la cedolare secca il contribuente ha assoggettato all’IRPEF il reddito locato non è tenuto al versamento dell’acconto della cedolare per l’anno in cui interviene l’opzione per il regime sostitutivo CEDOLARE SECCA Circolare n. 20/E 04 giugno 2012 Comproprietario non contraente e fondo patrimoniale L’ opzione per la cedolare può essere esercitata anche dal comproprietario non risultante dal contratto di locazione presentando il modello 69 corredato da documentazione attestante il titolo di comproprietario, fermo restando l’obbligo di comunicazione preventiva al conduttore di rinuncia agli aggiornamenti del canone La facoltà di adesione al regime della cedolare secca spetta anche al coniuge non proprietario di immobile confluito in un fondo patrimoniale CEDOLARE SECCA Circolare n. 20/E 04 giugno 2012 Trasferimento dell’immobile locato In caso di trasferimento dell’immobile locato, l’opzione esercitata dal dante causa cessa di avere efficacia ai fini IRPEF continua ad avere effetto ai fini dell’imposta di bollo e di registro sino al termine dell’annualità contrattuale i nuovi titolari possono esercitare l’opzione entro 30 gg. dal subentro presentando il mod.69 CEDOLARE SECCA Circolare n. 47/E 20 dicembre 2012 Opzione effettuata in sede di registrazione tardiva del contratto È possibile optare per il regime facoltativo di tassazione della cedolare secca anche nell’ipotesi di tardiva registrazione del contratto di locazione ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso (Circ. 26/2011, paragrafo 9.1.) Versamento delle sole sanzioni commisurate all’imposta di registro calcolata sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto di locazione CEDOLARE SECCA Circolare n. 47/E 20 dicembre 2012 Opzione non tempestiva effettuata successivamente alla registrazione L’opzione esercitata mediante presentazione del modello 69 oltre il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente determina l’impossibilità di accedere al regime della cedolare secca per l’annualità in relazione alla quale l’opzione non è stata esercitata nei termini CEDOLARE SECCA Circolare n. 47/E 20 dicembre 2012 Esempio n.1 Contratto di locazione quadriennale con efficacia dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 stipulato il 1° gennaio 2013 e registrato nei termini il 15 gennaio 2013, senza opzione per la cedolare secca e con versamento dell’imposta di registro per l’intero quadriennio Opzione con Mod. 69 presentato il 15 febbraio 2013 L’opzione ha effetto dal 2014 Opzione con Modello 69 presentato il 15 febbraio 2014 L’opzione ha effetto dal 2015 CEDOLARE SECCA Circolare n. 47/E 20 dicembre 2012 Cedolare secca e remissione in bonis L’istituto della remissione in bonis può essere applicato alla fattispecie di tardiva presentazione del modello 69 solo se il tardivo adempimento dell’obbligo di presentazione di tale modello non sia configurabile come mero ripensamento Non può essere ammesso ad usufruirne chi ha effettuato il versamento dell’imposta di registro(anche se in unica soluzione) prima di esercitare l’opzione per il regime della cedolare secca CEDOLARE SECCA Circolare n. 47/E 20 dicembre 2012 Esempio n.1 Contratto di locazione quadriennale con efficacia dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 stipulato il 1° gennaio 2013 e registrato nei termini il 15 gennaio 2013, senza opzione per la cedolare secca e con versamento dell’imposta di registro per l’intero quadriennio Opzione con Mod. 69 presentato il 15 febbraio 2013 Opzione con Modello 69 presentato il 15 febbraio 2014 Remissione in bonis CEDOLARE SECCA Circolare n. 47/E 20 dicembre 2012 Esempio n.2 Contratto di locazione quadriennale con efficacia dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 stipulato il 1° gennaio 2013 e registrato nei termini il 15 gennaio 2013, senza opzione per la cedolare secca e con versamento della imposta di registro dovuta per la sola prima annualità Opzione con Modello 69 presentato il 15 febbraio 2014 senza versamento della imposta di registro annuale REMISSIONE IN BONIS CEDOLARE SECCA Circolare n. 47/E 20 dicembre 2012 Esempio n.3 Contratto di locazione quadriennale con efficacia dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 stipulato il 1° gennaio 2010 e registrato nei termini il 15 gennaio 2010 (non “cedolabile”), con versamento dell’imposta di registro per l’intero quadriennio Opzione con Modello 69 presentato il 15 febbraio 2013 REMISSIONE IN BONIS CEDOLARE SECCA Circolare n. 47/E 20 dicembre 2012 Cedolare secca e remissione in bonis Il tardivo invio della preventiva comunicazione al conduttore non è sanabile con l’istituto della remissione in bonis in quanto non si tratta di una comunicazione da effettuarsi nei confronti dell’amministrazione finanziaria CEDOLARE SECCA Circolare n. 47/E 20 dicembre 2012 Art.3, commi 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 • Contratti di locazione non registrati entro i termini • Contratti registrati a canoni inferiori • Contratti di comodato fittizi Gli uffici fiscali in sede di registrazione non sono tenuti ad effettuare alcuna valutazione in ordine all’applicabilità delle conseguenze civilistiche previste dall’art. 3, commi 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 (durata della locazione fissata in 4+4, canone pari al triplo della rendita catastale) CEDOLARE SECCA Circolare n. 47/E 20 dicembre 2012 Art.3, commi 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 La parte che intende avvalersi delle conseguenze civilistiche di cui ai commi 8 e 9 in sede di richiesta di registrazione deve dichiarare all’Ufficio il valore e la durata contrattuale derivanti dall’applicazione della disciplina legale e non invece il valore e la durata risultanti dall’atto non registrato nei termini L’eventuale ravvedimento del contribuente incide esclusivamente sul trattamento sanzionatorio tributario mentre non influenza la disciplina di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 3 del D.Lgs. 23/2011 CEDOLARE SECCA Circolare n. 13/E 9 maggio 2013 Regime transitorio – Applicazione cedolare secca in dichiarazione e revoca L’opzione espressa nella dichiarazione dei redditi anno d’imposta 2011 e, non confermata per le annualità successive con mod. 69, esplica effetti, salvo revoca, anche per il periodo residuo di durata del contratto L’opzione in dichiarazione non è vincolante per le annualità successive e la revoca è desumibile dal comportamento concludente del contribuente diretto ad applicare l’IRPEF e l’imposta di registro CEDOLARE SECCA Circolare n. 13/E 9 maggio 2013 Regime transitorio – Mancata applicazione della cedolare secca in dichiarazione Il contribuente può sanare l’omissione presentando la dichiarazione integrativa modello UNICO 2012 (redditi 2011) entro il 30 settembre 2013, con applicazione della cedolare secca regolarizzando i versamenti non effettuati dell’acconto e del saldo della cedolare secca dovuti per il periodo di imposta 2011, e dell’acconto della cedolare secca dovuto per il periodo di imposta 2012, versando inoltre il saldo nei termini ordinari CEDOLARE SECCA Circolare n. 13/E 9 maggio 2013 Regime transitorio – Mancata applicazione della cedolare secca in dichiarazione Il contribuente ai fini della regolarizzazione dei versamenti può presentare istanza di correzione dei codici tributo se ha tenuto conto del reddito derivante dalla locazione dell’immobile abitativo ai fini del versamento dell’acconto e del saldo IRPEF dovuti per il 2011, e dell’acconto IRPEF dovuto per il 2012 Non è applicabile il ravvedimento operoso per il versamento dell’acconto della cedolare secca dovuto per il periodo di imposta 2011