S T A T U T I ASIRAB

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S T A T U T I ASIRAB
STATUTI
I.
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Articolo 1 - Generalità
Con il nome dell’ “Associazione Svizzera delle Imprese di Rimozione Amianto e Bonifiche”
(abbreviato ASIRAB) viene costituita un’associazione senza scopo di lucro e secondo l’articolo 60
e seguenti del Codice civile svizzero.
La sede è stabilita presso la segreteria. La durata è illimitata.
II. SCOPO E ATTIVITÀ
Articolo 2 - Scopo
L’ASIRAB ha lo scopo di rappresentare, promuovere, difendere e salvaguardare gli interessi della
professione di risanamento amianto e bonifiche di tutti i generi.
La stessa riunisce, aiuta e sostiene i suoi membri nella loro attività professionale.
Articolo 3 - Attività
L’ASIRAB mira a realizzare il suo scopo con azioni specifiche e più precisamente:
•
Difendere e rappresentare gli interessi professionali in generale dei suoi membri ed in
particolare nel rispetto delle convenzioni nazionali.
•
Difendere e promuovere gli interessi dei suoi membri e la loro professione, tramite
autorità politiche, degli organismi di controllo e verso l’opinione pubblica.
•
Intrattenere regolari contatti con gli addetti vicino alla sua professione come, architetti,
ingegneri, imprese di costruzione come pure le autorità addette a questa professione.
•
Promuovere la formazione ed il perfezionamento professionale.
•
Migliorare le conoscenze dei suoi membri nel campo della loro attività, tramite
organizzazione di corsi e la diffusione di informazioni tecniche, pratiche e giuridiche.
•
Assicurare la realizzazione e la pubblicazione di tutte le norme, guide, aiuti alla
calcolazione, ecc. che possano interessare all’attività.
•
Mettere a disposizione, tramite il suo segretariato, tutti i servizi utili all’attività
professionale dei suoi membri.
•
Promuovere fra i suoi membri uno spirito d’amicizia e comprensione reciproca, come pure
legami di carattere professionale e personale.
Alfine di perseguire i suoi obiettivi, l’associazione può, tramite decisione dell’Assemblea Generale,
creare delle sezioni locali, senza che queste abbiano una facoltà giuridica.
III. MEMBRI
Articolo 4 - Condizioni d’ammissione
4.1
Tutti gli imprenditori in questo campo, con sede, succursale o rappresentanza in Svizzera e
che esercitano una parte apprezzabile della sua attività in Svizzera può richiedere per iscritto
di diventare membro attivo dell’ASIRAB, se ottempera le seguenti condizioni:
•
Essere iscritto al Registro di Commercio.
•
Essere iscritti sulla lista SUVA “Impresa di bonifica amianto”, riconosciuta.
4.2
L’impresa non può effettuare attività nel campo delle diagnostiche, seguire i lavori e fare le
misurazioni liberatorie.
4.3
L’associazione può accettare come membri passivi (membri associati) le persone, istituzioni,
imprese, consorzi d’imprese e associazioni professionali che vogliono contribuire alla
realizzazione dello scopo dell’ASIRAB.
4.4
Le richieste d’adesione dovranno essere presentate per iscritto al comitato dell’ASIRAB.
Quest’ultimo valuterà le richieste. L’associazione non deve motivare la sua decisione.
Articolo 5 - Diritti e obblighi dei membri
5.1
I membri hanno il diritto di beneficiare delle prestazioni dell’ASIRAB previste per le sue
attività ed in particolare quelle previste all’Articolo 3 degli statuti.
5.2
Si sforzeranno di far beneficiare l’ASIRAB delle proprie conoscenze ed esperienze.
5.3
Saranno obbligati a trasmettere al comitato tutta la corrispondenza che sarà a loro indirizzata.
5.4
Sono tenuti a versare una quota annuale.
5.5
Articolo 6 - Perdita della qualità quale membro
6.1
6.2
La qualità quale membro si perde:
•
Qualora le condizioni di ammissione non sono più soddisfatte.
•
Per un fallimento o atto di pegno di beni.
•
Per dimissioni che dovranno essere indirizzate al comitato 6 mesi prima della fine
dell’anno civile.
•
Per l’espulsione avvenuta per validi motivi, i special modo per l’inadempimento delle
prestazioni finanziarie previste dagli statuti e decisi dall’Assemblea Generale, il non
rispetto di una decisione obbligatoria, per comportamenti ed atteggiamenti che possano
portare discredito alla professione dell’ASIRAB.
Procedure di esclusione: l’esclusione è proposta dal comitato all’Assemblea Generale e sarà
accettata con una maggioranza dei 2/3 dei membri presenti.
Il ricorso dovrà essere inviato al comitato entro 30 giorni dalla decisione e non ha effetto
sospensivo.
Il comitato convocherà un’Assemblea Generale straordinaria nei 6 mesi successivi. In caso di
conferma della decisione, quest’ultima sarà senza appello.
6.2.1 La perdita della qualità di membro comporta la perdita di tutti i diritti societari ma non libera
la stessa dagli obblighi societari presi prima dell’espulsione.
IV. ORGANIZZAZIONE
Articolo 7 - Organi
7.1
7.2
Gli organi dell’ASIRAB sono:
•
L’assemblea generale
•
Il comitato
•
Il revisore dei conti
Eventuali commissioni o segretariati permanenti creati dal comitato, non sono organi
dell’associazione.
V. L’ASSEMBLEA GENERALE
Articolo 8 - Competenze dell’Assemblea Generale
L’Assemblea Generale è l’organo supremo dell’ASIRAB. Essa è competente per tutte le questioni
che non sono incluse nell’attività del comitato e sono:
•
L’elezione del Presidente e del comitato.
•
L’elezione del revisore dei conti.
•
L’approvazione dei conti.
•
Fissare le quote annuali.
•
L’esame dei ricorsi presentati in virtù dell’Articolo 6.
•
La revisione degli statuti e lo scioglimento dell’associazione.
•
Tutte le decisioni su proposte indirizzate alla stessa e presenti sull’ordine del giorno.
Inoltre, l’Assemblea Generale ha facoltà di creare commissioni nell’interesse dell’ASIRAB.
Articolo 9 - Convocazione all’Assemblea Generale
L’Assemblea Generale viene convocata almeno una volta all’anno. E’ diretta dal Presidente o da un
membro di comitato.
L’Assemblea Generale dovrà essere convocata nel corso dei 6 mesi successivi la fine dell’esercizio
sociale.
Verranno convocate delle Assemblee Generali straordinarie su richiesta di almeno il 20 % dei
membri, su richiesta dei revisori o secondo decisioni del comitato.
Le convocazioni saranno inviate ai membri per posta almeno 3 settimane prima. Eventuali richieste
individuali dovranno essere indirizzate al comitato almeno due settimane prima dell’Assemblea.
Una settimana prima sarà inviato ai membri l’ordine del giorno.
Non saranno prese decisioni su questioni non incluse nell’ordine del giorno.
Articolo 10 - Decisioni all’Assemblea Generale
L’Assemblea Generale prende le decisioni con la maggioranza dei membri presenti; sono riservate
le disposizioni degli Articoli 6 (Ricorso di un membro contro l’espulsione) 20 (scioglimento
dell’associazione) e 21 (modifica dello scopo sociale)
Ogni membro attivo ha diritto a 1 voto.
I membri passivi e associati hanno un voto consultativo.
Nel caso di parità dei voti, quello del Presidente è preponderante.
Le decisioni vengono prese per alzata di mano.
I membri di comitato non possono votare in merito alla propria gestione.
VI. COMITATO
Articolo 11 - Costituzione del comitato
11.1 Direzione dell’ASIRAB
L’associazione è diretta da un comitato formato da 5 a 10 membri, provenienti da diverse
tipologie di società e comprende:
•
Un Presidente
•
Un vice-presidente
•
Un tesoriere
•
Un/a segretario/a
•
Da uno a sei membri
Un/a segretario/a e le commissioni possono assistere la direzione dell’Associazione (vedi
punto 11.5 e 11.6)
11.2 Il presidente e il vice-presidente
Il presidente ed il suo vice sono eletti per 2 anni, rieleggibili.
11.3 I membri di comitato
Il comitato è eletto per quattro anni. I suoi membri sono rieleggibili.
11.4 Candidature
Le candidature per il comitato devono essere indirizzate allo stesso almeno due settimane
prima dell’Assemblea Generale.
Se un membro di comitato dimissiona o perde la qualità di membro, i suoi colleghi
eleggeranno in concordanza un suo successore sino al periodo delle nuove elezioni.
11.5 Commissione tecnica
Il comitato può formare delle commissioni dove possono essere chiamate anche persone non
membri del comitato. La commissione tecnica opera sotto la responsabilità del comitato.
11.6 Segretariato permanente
Il comitato può designare un/a segretario/a che, sotto il suo controllo, liquidi gli affari correnti.
Articolo 12 - Competenze del comitato
Il comitato ha il compito di assicurare il buon funzionamento dell’ASIRAB, far rispettare le
decisioni prese dell’Assemblea Generale, di rappresentare l’Associazione ed assumere i compiti che
sono di sua competenza secondo gli statuti e promuovere i necessari regolamenti.
Assume tutte le decisioni urgenti dettate dalle circostanze.
E’ il solo autorizzato a trattare con le diverse organizzazioni, ma deve avere l’approvazione
dell’Assemblea Generale per le decisioni finali.
Articolo 13 - Sedute di comitato
Il comitato si riunisce ogni qualvolta necessita, su convocazione del Presidente o su richiesta di
almeno due dei suoi membri. E’ diretto dal Presidente, dal vice o da uno dei membri. Le decisioni
non potranno essere prese senza la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Le decisioni sono
prese per maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voti, quello del presidente è
preponderante.
I membri di comitato, il/la segretario/a e i membri delle commissioni dovranno osservare l’assoluto
segreto su questioni venuti a conoscenza nel corso della loro funzione.
Articolo 14 - Autorizzazioni
L’ASIRAB è autorizzata:
•
Con le firme del Presidente e di un membro di comitato
•
Con le firme del vice-presidente e un membro di comitato
Il/la segretario/a può firmare solo per gli affari correnti.
VII. REVISORI
Articolo 15 - Elezioni e competenze dei revisori
I revisori sono eletti ogni anno dall’Assemblea Generale e sono rieleggibili.
I revisori non possono far parte del comitato. Hanno il compito di revisare i conti e presentare un
rapporto scritto all’Assemblea Generale.
VIII. RISORSE
Articolo 16 - Risorse
Le risorse dell’ASIRAB sono così composte:
•
Dalle quote sociali annuali dei membri. Le quote vengono decise annualmente e su
proposta del comitato portate per approvazione all’Assemblea Generale.
•
Contributi straordinari decisi dall’Assemblea Generale.
•
Da sovvenzioni o donazioni da terzi.
•
Da ricavi da attività dell’Associazione.
Le società che verranno ammesse durante l’anno, dovranno versare la quota sociale per l’anno in
corso.
Articolo 17 - Capitale
17.1 Capitale
L’Associazione risponde solo per il proprio capitale.
17.2 Diritto al capitale
I membri dimissionari sono esclusi dal diritto sul capitale.
Articolo 18 - Responsabilità finanziaria dei membri
I membri sono esonerati da qualsiasi responsabilità finanziaria all’infuori di quanto risulta dagli
statuti o decisioni prese in virtù degli stessi.
VIIII. DIVERSI
Articolo 19 - Esercizio sociale
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 20 - Dissoluzione dell’Associazione
20.1 La dissoluzione dell’Associazione può essere decisa con un’Assemblea Generale straordinaria
composta da un minimo di 2/3 dei suoi membri e la maggioranza dei 2/3 dei membri presenti.
20.2 La liquidazione dell’Associazione verrà trattata o dal comitato o da una commissione
espressamente designata dall’Assemblea Generale.
20.3 Gli attivi risultanti dopo il pagamento dei passivi, saranno attribuiti secondo la decisione presa
dall’ultima Assemblea Generale.
Articolo 21 - Statuti
21.1 Questi statuti sono stati approvati durante l’Assemblea Generale costitutiva del 30.10.2012 e
sono entrate in vigore lo stesso giorno.
21.2 I presenti statuti possono essere modificati in qualsiasi momento tramite decisione di
un’Assemblea Generale.
21.3 Una modifica degli scopi dell’Associazione, necessita di una maggioranza dei 2/3 dei membri
presenti all’Assemblea Generale.
Approvati il 6 gennaio 2013
a Neuchâtel
Fatti in 3 esemplari originali
ASIRAB
Il Presidente
Il vice-presidente