Ferreccio [modalità compatibilità]
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Ferreccio [modalità compatibilità]
I LIMITI DI PROTEZIONE DEI SPC DOPO LA SENTENZA MEDEVA Rivendicazioni brevettuali e ambito di tutela dei Supplementary Protection Certificate La sentenza Medeva e le conseguenze pratiche Modifica delle rivendicazioni e limiti di liceità Milano, 25 giugno 2013 Dr. Rinaldo Ferreccio BOTTI & FERRARI S.R.L. www.botti-ferrari.com Copyright – B&F - giugno 2013 DOPO MEDEVA • • • • Breve richiamo sugli SPC Il caso Medeva La decisione Medeva Decisioni successive in relazione combinazioni di principi attivi a SPC riguardanti Copyright – B&F - giugno 2013 SPC • Strumento giuridico creato per compensare il ritardo nella commercializzazione di un farmaco dovuto alla necessità di disporre di una preventiva autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), ottenibile solo a seguito di adeguata (e lunga) sperimentazione clinica. • E’ un diritto particolare, che lega l’AIC (permesso) al Brevetto (diritto esclusivo). Copyright – B&F - giugno 2013 SPC – leggi applicabili • Reg. CEE N. 1768/92 creazione degli SPC – in vigore dal 1993 • Reg. CE N. 1610/96 – SPC per fitofarmaci – in vigore dal 1997 • Reg. CE N. 1901/2006 – estensione della durata dell’SPC quando un farmaco sia stato testato per uso pediatrico – in vigore dal 2007 • Reg. CE N. 469/2009 – riprende CE N. 1768/92 e consolida la “Bolar” exception; in vigore dal 6 luglio 2009 Copyright – B&F - giugno 2013 CE 1768/92 - Articolo 3 • Condizioni per ottenere un SPC: • a) Il prodotto deve essere protetto da un brevetto di base in vigore; • b) Occorre un’AIC in vigore, concessa in base alla direttiva 65/65/CEE o 81/851/CEE; • c) Il prodotto non deve essere già stato oggetto di un SPC; • d) L’AIC di cui al punto 2. deve essere la prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto in quanto medicinale. Copyright – B&F - giugno 2013 CE 1768/92 – Articolo 1 • Definizioni: • a) Medicinale: ogni sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali, nonché ogni sostanza o composizione da somministrare all’uomo o all’animale allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell'uomo o dell'animale; • b) Prodotto: il principio attivo o la composizione di principi attivi di un medicinale; • c) Brevetto di base: un brevetto che protegge un prodotto ai sensi della lettera b) in quanto tale, un processo di fabbricazione di un prodotto o un impiego di prodotto e che è designato dal suo titolare ai fini della procedura di rilascio di un certificato; • d) certificato: il certificato protettivo complementare. Copyright – B&F - giugno 2013 Un solo principio attivo • Il brevetto copre il principio attivo A • AIC richiesta per medicinale comprendente il solo principio attivo A • SPC richiesto per il medicinale comprendente il solo principio attivo A • A (AIC) A (Brevetto) A(SPC) NESSUN PROBLEMA Copyright – B&F - giugno 2013 Combinazione di principi attivi – caso MEDEVA C-322/10 • Brevetto EP 1 666 057, riferito alla combinazione sinergica di pertactina (69kDa) e FHA (Filamentous Heamoagglutinin Antigen) • Rivendicazione principale: Metodo per la preparazione di un vaccino acellulare, comprendente la preparazione dell’antigene 69 kDa della Bordetella pertussis come componente singolo, la preparazione dell’antigene della Emoagglutinina Filamentosa della Bordetella pertussis come componente singolo, e la miscelazione dell’antigene 69 kDa e dell’antigene della Emoagglutinina Filamentosa in una quantità che fornisce l’antigene 69 kDa e l’antigene della Emoagglutinina Filamentosa in un rapporto in peso fra 1:10 e 1:1, così da produrre un effetto sinergico nella potenza del vaccino Copyright – B&F - giugno 2013 Caso MEDEVA - AIC • PROBLEMA • Le AIC ottenute riguardavano tutte prodotti contenenti, oltre all’antigene 69 kDa e a FHA, ulteriori ingredienti attivi (8-11 ingredienti attivi in totale) Copyright – B&F - giugno 2013 Caso MEDEVA - SPC • Medeva deposita 5 domande di SPC all’ufficio brevetti UK • 4 domande di SPC si riferiscono a prodotti costituiti da una combinazione di 8-11 componenti laddove il brevetto ne copre soltanto 2 • 1 domanda di SPC si riferisce a un prodotto costituito da una combinazione di antigene 69 kDa e FHA laddove l’AIC riguarda combinazioni di 8-11 ingredienti attivi Copyright – B&F - giugno 2013 Caso MEDEVA - SPC • Le 4 domande di SPC relative a combinazioni di 8-11 componenti vengono rifiutate, perché il brevetto di base non copriva tali combinazioni, contrariamente a quanto previsto dall’Articolo 3(a) di CEE N. 1768/92; • L’unica domanda di SPC relativa alla combinazione di antigene 69 kDa e FHA viene rifiutata per la mancanza di una AIC indirizzata a tale combinazione, contrariamente a quanto previsto dall’Articolo 3(b) di CEE N. 1768/92. Copyright – B&F - giugno 2013 Decisione MEDEVA – Le risposte • Risposta 1 • Medeva può ottenere un SPC basato sulla combinazione antigene 69 kDa + FHA, perché: • 1) tale combinazione è protetta dal brevetto di base come previsto dall’Articolo 3(a) e • 2) si può far riferimento alle AIC che riguardano combinazioni comprendenti antigene 69 kDA + FHA + ulteriori ingredienti attivi. Copyright – B&F - giugno 2013 Decisione MEDEVA – Le risposte • Risposta 2 • Un brevetto che divulga e rivendica solo un determinato principio attivo A non può essere utilizzato come base per un SPC diretto ad una combinazione A + B (e non importa se il brevetto di per sé impedisce la vendita di A + B, perché l”infringement test” non è applicabile). • Il brevetto deve specificare o identificare il principio attivo nelle rivendicazioni del brevetto che serve come base per l’SPC. • “Ne segue che l’Articolo 3(a) del Regolamento preclude la concessione di un SPC relativo ai principi attivi che non siano menzionati nel testo delle rivendicazioni del brevetto di base invocato a sostegno di una tale domanda” Copyright – B&F - giugno 2013 Decisione MEDEVA – Le risposte • Risposta 3: • Se un brevetto rivendica A + B non può essere utilizzato per ottenere un SPC diretto a solo A o solo B. • “Allo stesso modo, se un brevetto rivendica una composizione di due principi attivi ma non contiene alcuna rivendicazione diretta ad uno dei principi attivi singolarmente considerato, non può essere rilasciato un SPC sulla base di un simile brevetto per uno di tali principi attivi”. Copyright – B&F - giugno 2013 Decisione MEDEVA – Le risposte • Risposta 4 • Un SPC relativo ad “A” impedisce le vendite da parte di terzi di qualsiasi prodotto contenente A, cioè anche “A+B”. • “Conformemente all’ Articolo 5 del Regolamento No 469/2009, un SPC così rilasciato per un simile prodotto conferisce, alla scadenza del brevetto, gli stessi diritti che venivano attribuiti dal brevetto di base rispetto a tale prodotto, nei limiti della protezione conferita dal brevetto di base enunciati all’Articolo 4 del regolamento. Così, se il titolare del brevetto poteva, durante il suo periodo di validità, opporsi, sulla base del suo brevetto, a qualsiasi impiego o a determinati impieghi del suo prodotto sotto forma di un medicinale costituito da o contenente tale prodotto, lo SPC rilasciato per lo stesso prodotto gli conferirà gli stessi diritti per qualsiasi impiego del prodotto in quanto medicinale che sia stato autorizzato prima della scadenza del certificato. Copyright – B&F - giugno 2013 Casi post-Medeva – Valsartan/Idroclorotiazide • Risposta 2 • Un brevetto che divulga e rivendica solo un determinato principio attivo A non può essere utilizzato come base per un SPC diretto ad una combinazione A + B • • • Brevetto EP 443 983 (scaduto il 12.02.2011) riguardante il principio attivo Valsartan (antiipertensivo) La rivendicazione 35 copre “una preparazione farmaceutica comprendente quale composto attivo un composto secondo una qualunque delle rivendicazioni 1-34 in forma libera o in forma di sale farmaceuticamente utilizzabile, eventualmente in aggiunta a usuali eccipienti farmaceutici. “ Non vi sono rivendicazioni relative a combinazioni con altri principi attivi. Copyright – B&F - giugno 2013 Valsartan/Idroclorotiazide ITALIA • Risposta 2 • Un brevetto che divulga e rivendica solo un determinato principio attivo A non può essere utilizzato come base per un SPC diretto ad una combinazione A + B • SPC N. UB1999P000648 • • • (scadenza 25.09.2012) copre il prodotto “COTAREG” (Valsartan + Idroclorotiazide). 11.11.2011: il Tribunale di Roma concede a Novartis inibitoria nei confronti di Mylan sulla base di tale SPC. 25.11.2011 : a seguito di ricorso di Mylan, basato sulla decisione Medeva, il Presidente della Sezione Specializzata di Roma dispone la sospensione del provvedimento di inibitoria. Mylan ha fatto valere proprio quanto affermato nella risposta 2 della decisione Medeva, perché la combinazione Valsartan/Idroclorotiazide non era menzionata nelle rivendicazioni del brevetto di base e di conseguenza l’SPC non è valido. Copyright – B&F - giugno 2013 Irbesartan/Idroclorotiazide FRANCIA • Il brevetto EP 0 454 511 protegge il principio attivo Irbesartan e la rivendicazione 20 si riferisce a: “una composizione farmaceutica contenente un composto secondo una qualunque delle rivendicazioni 1-7 in associazione con un diuretico”. • L’SPC francese N. 99C0001 si riferisce alla combinazione di Irbesartan e Idroclorotiazide, un noto diuretico, venduta in Francia con il nome CoAprovel. Copyright – B&F - giugno 2013 Irbesartan/Idroclorotiazide FRANCIA • Sanofi richiede rispettive inibitorie ante causam nei confronti di Mylan, Sandoz e Arrow Génériques. • 10.08.2012 – decisioni: la richiesta di Sanofi non viene accolta, perché la validità dell’SPC è dubbia, in quanto la parola “diuretico” nella rivendicazione 20 non è sufficientemente precisa da coprire la combinazione Irbesartan/Idroclorotiazide. • Sono pendenti gli appelli nei confronti di queste decisioni. Copyright – B&F - giugno 2013 Irbesartan/Idroclorotiazide FRANCIA • Teva attacca la validità dell’SPC basato sul brevetto EP 0 454 511, facendo riferimento alla decisione Medeva e in particolare alla risposta n. 2, che asserisce che un SPC può essere concesso solo in relazione a ingredienti attivi che sono specificati nelle rivendicazioni del brevetto di base. • Teva sostiene che la decisione Medeva presuppone che “idroclorotiazide” sia menzionata come tale nelle rivendicazioni mentre la mera menzione di un “diuretico” non è sufficiente. Copyright – B&F - giugno 2013 Irbesartan/Idroclorotiazide FRANCIA • Decisione del 3.10.2012 del Tribunal de Grande Instance di Parigi: inibitoria nei confronti di Teva. • Medeva non è applicabile, perché l’Idroclorotiazide è sufficientemente identificata nella rivendicazione 20 mediante il termine “diuretico”. • “L’Idroclorotiazide, che indiscutibilmente appartiene a una classe terapeutica di ingredienti attivi, in particolare la famiglia dei diuretici, poteva essere facilmente identificata all’epoca della data di priorità del brevetto”. • “Non si può inferire da Medeva, come fa la convenuta, che, affinché una combinazione di ingredienti attivi sia protetta da un SPC, le rivendicazioni di base devono riferirsi a tutti gli ingredienti attivi del prodotto”. Copyright – B&F - giugno 2013 Irbesartan/Idroclorotiazide – altre nazioni • La decisione del tribunale di Parigi del 3.10.2012 è in linea con altre decisioni di tribunali europei e in particolare: • Landgericht Düsseldorf, decisioni del 15 a 17 agosto 2012, che hanno concesso inibitoria nei confronti di Actavis ed Hexal, e • Corte Distrettuale dell’Aia, 14 settembre 2012: inibitoria nei confronti di Teva. Copyright – B&F - giugno 2013 Telmisartan/Idroclorotiazide FRANCIA • Brevetto EP 502 314 (Boehringer Ingelheim), scaduto il 31.01.2012 (la decisione Medeva è stata emessa in data 24.11.2011). • Protegge il principio attivo Telmisartan • La rivendicazione 8 si riferisce ad • Domanda di SPC francese N. 02C0028 relativa al prodotto di combinazione Telmisartan/Idroclorotiazide (MICARDIS) “una composizione farmaceutica contenente un composto secondo almeno una delle rivendicazioni 1-6 o un sale fisiologicamente accettabile secondo la rivendicazione 7 eventualmente insieme a uno o più eccipienti e/o diluenti inerti. Copyright – B&F - giugno 2013 Telmisartan/Idroclorotiazide FRANCIA • 09.12.2010: L’INPI rifiuta la domanda di SPC sulla base, tra l’altro, degli articoli 1-4 del Regolamento CE 1768/92. • 25.02.2011: Boehringer presenta ricorso. • 14.12.2011 (20 giorni dopo la decisione Medeva): Boehringer presenta istanza di limitazione della porzione francese del brevetto EP 502 314. In tale istanza: • - la rivendicazione 1 viene cancellata e la rivendicazione 3 diventa la nuova rivendicazione 1 indipendente, e • - la nuova rivendicazione 7 risulta basata sulla precedente rivendicazione 8, modificata come segue: • “una composizione farmaceutica contenente un composto secondo almeno una delle rivendicazioni 1-5 o un sale fisiologicamente accettabile secondo la rivendicazione 6 eventualmente in combinazione con bendroflumetiazide, clorotiazide, idroclorotiazide …insieme a uno o più eccipienti e/o diluenti inerti. Copyright – B&F - giugno 2013 Telmisartan/Idroclorotiazide FRANCIA • Le modifiche apportate alla rivendicazione 7 sono basate su un passaggio della descrizione e non su caratteristiche contenute nelle rivendicazioni. • 26.04.2012: l’INPI rifiuta la richiesta di limitazione. • 08.06.2012 Decisione della Corte d’Appello di Parigi, che conferma il rifiuto della domanda di SPC 02C0028. • • I giudici osservano, tra l’altro, che, se la rivendicazione 9 originaria menziona l’uso di un composto benzimidazolico, incluso il Telmisartan, per la preparazione di un medicamento, non si riferisce però in alcun modo ad una combinazione con un ingrediente attivo quale la Idroclorotiazide. Inoltre, anche se la descrizione del brevetto considera, in termini ipotetici, una combinazione con ingredienti attivi quali la Idroclorotiazide, la protezione della combinazione di questi due ingredienti, che non è oggetto di una rivendicazione, non consentirebbe di fornire ai terzi un ragionevole grado di certezza legale. Copyright – B&F - giugno 2013 Telmisartan/Idroclorotiazide FRANCIA • I giudici hanno inoltre fatto esplicito riferimento alla decisione Medeva, che ha stabilito che l’articlo 3(a) del Regolamento preclude la concessione di un SPC in relazione a ingredienti attivi che non sono specificati nelle rivendicazioni del brevetto di base. Copyright – B&F - giugno 2013 Telmisartan/Idroclorotiazide SPAGNA • 12.04.2010: Cinfa e Actavis chiedono che sia dichiarato nullo l’SPC spagnolo N. C200200018 di Boehringer Ingelheim. • 20.06.2012: la Corte Commerciale di Pamplona dichiara la nullità del suddetto SPC. • In questo caso non è stata presentata un’istanza di limitazione simile a quella presentata nel caso francese. Di conseguenza, il giudice ha semplicemente applicato i principi stabiliti nella decisione Medeva, facendo particolare riferimento al seguente passaggio: • “…l’articolo 3(a) del Regolamento N. 469/2009 deve essere interpretato come precludente la concessione da parte dell’ufficio di proprietà industriale competente di uno stato membro di un SPC in relazione a ingredienti attivi che non sono specificati nelle rivendicazioni del brevetto di base sul quale si fa affidamento per supportare la domanda di SPC Copyright – B&F - giugno 2013 Telmisartan/Idroclorotiazide GERMANIA • 30.11.2011 (ovvero 6 giorni dopo l’emissione della decisione Medeva): Boehringer presenta istanza di limitazione all’ufficio brevetti tedesco. • Come nell’analoga istanza presentata all’INPI francese: • - la rivendicazione 1 viene cancellata e la rivendicazione 3 diventa la nuova rivendicazione 1 indipendente, e • - la nuova rivendicazione 7 risulta basata sulla precedente rivendicazione 8, modificata come segue: • “una composizione farmaceutica contenente un composto secondo almeno una delle rivendicazioni 1-5 o un sale fisiologicamente accettabile secondo la rivendicazione 6 eventualmente in combinazione con bendroflumetiazide, clorotiazide, idroclorotiazide …insieme a uno o più eccipienti e/o diluenti inerti. Copyright – B&F - giugno 2013 Telmisartan/Idroclorotiazide GERMANIA • 10.05.2012: a seguito del ricevimento di un parere preliminare negativo dell’ufficio brevetti tedesco, Boehringer presenta una richiesta ausiliare, nella quale la rivendicazione 7 recita: • una composizione farmaceutica contenente un composto secondo almeno una delle rivendicazioni 1-5 o un sale fisiologicamente accettabile secondo la rivendicazione 6 eventualmente in combinazione con bendroflumetiazide, clorotiazide, idroclorotiazide …insieme a uno o più eccipienti e/o diluenti inerti. • Boehringer presenta anche argomentazioni in vista della successiva udienza di discussione del caso, adducendo, tra l’altro, la cosiddetta prova della contraffazione: un prodotto che violasse le rivendicazioni limitate avrebbe violato anche le rivendicazioni originarie e non sussisterebbe quindi alcun ampliamento dell’ambito di tutela. Copyright – B&F - giugno 2013 Telmisartan/Idroclorotiazide GERMANIA • 16.05.2012 - Udienza di discussione: l’istanza di limitazione viene respinta. • 13.08.2012 – Decisione scritta • Osservazioni degli esaminatori: • • 1. E’ vero che la descrizione menziona una possibile combinazione del Telmisartan con l’Idroclorotiazide all’interno di una composizione farmaceutica ma nessuno degli esempi di realizzazione contenuti nella descrizione riguarda una combinazione di principi attivi bensì solo monopreparati. 2. Le modifiche introdotte nella rivendicazione 8 (ora rivendicazione 7), sia nella richiesta principale sia in quella ausiliare, portano ad un oggetto diverso (“aliud”) e non sono pertanto ammissibili. Esse, cioè, non rientrano nell’ambito e nei limiti dell’articolo 69 CBE e dell’articolo 1 del protocollo interpretativo. Copyright – B&F - giugno 2013 Telmisartan/Idroclorotiazide GERMANIA • • • 4. Boehringer ha fatto presente che la limitazione richiesta sarebbe stata certamente concessa nell’ambito della procedura d’esame, perché supportata dalla descrizione originaria. Su ciò gli esaminatori si sono detti d’accordo ma hanno osservato che con la decisione di concessione subentra un effetto di cesura e da quel momento in poi si devono applicare criteri di valutazione diversi, ovvero quelli utilizzati nelle procedure di opposizione o di nullità. In base a tali criteri, la limitazione non può portare né un oggetto diverso né ad un inammissibile ampliamento. Nel caso specifico, la limitazione porta ad un oggetto diverso. E’ invece responsabilità del richiedente descrivere accuratamente l’oggetto della protezione nelle caratteristiche delle rivendicazioni. Ciò a tutela del pubblico, al quale deve essere consentito di prevedere in misura sufficiente l’ambito di tutela di un brevetto (cfr. decisioni “Mechanische Betätigunsvorrichtung” del 5.5.1992 e “Isothiazolon” del 7.2.1995) Copyright – B&F - giugno 2013 Telmisartan/Idroclorotiazide GERMANIA • • 5. Boehringer ha chiesto all’ufficio brevetti tedesco di citare anche un solo esempio di un prodotto che violi la rivendicazione limitata ma non la rivendicazione 8 concessa (test di contraffazione), perché soltanto in tal caso si dimostrerebbe un’estensione dell’ambito di protezione. L’ufficio ha risposto che la decisione Medeva ha confermato che in un procedimento di limitazione non si deve eseguire alcun test di contraffazione. 6. Boehringer ha osservato che la concessione dell’SPC da parte dell’ufficio brevetti tedesco prova che quest’ultimo avesse valutato la combinazione Telmisartan + Idroclorotiazide compresa nell’ambito di protezione del brevetto di base. Gli esaminatori hanno risposto che all’epoca si decise sulla base di criteri diversi mentre ora l’ufficio è tenuto a prendere in considerazione la giurisprudenza attuale e di conseguenza, soprattutto in base alla decisione Medeva, l’ambito di protezione definito dalle rivendicazioni deve essere interpretato in modo più rigoroso. Copyright – B&F - giugno 2013 Domande? GRAZIE PER L’ATTENZIONE ! Dr. Rinaldo Ferreccio BOTTI & FERRARI S.R.L. www.botti-ferrari.com Copyright – B&F - giugno 2013