alluvione toscana Informativa 2.docx

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Informativa alla Clientela per la sospensione delle rate dei mutui/finanziamenti ai sensi
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 novembre 2013 “Primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche
verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana.”
(Ordinanza n. 134)
Con l'ordinanza n. 134 del 26 novembre 2013 del Capo Dipartimento della Protezione Civile (G.U.
n.289 del 10-12-2013 Supl. Ord. n.83) - recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013
nel territorio della regione Toscana" - all'art.11 è previsto per i mutuatari che abbiano residenza o
sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati dal Commissario Delegato all’emergenza, il
diritto di richiedere alle banche la sospensione per otto mesi delle rate dei mutui, optando tra
la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
La sospensione dal pagamento delle rate dei mutui/finanziamenti Banca del Mezzogiorno –
MedioCredito Centrale S.p.A. dovrà essere richiesta entro il 10 febbraio 2014 .
Sarà possibile richiedere la sospensione per 8 (otto) mesi dell’addebito:
1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale
A seguito della sospensione con entrambe le opzioni il piano di ammortamento viene spostato in
avanti per un periodo pari a quello della sospensione; le garanzie in favore di Banca del
Mezzogiorno- MedioCredito Centrale S.p.A. per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico
della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.
Nel caso di sospensione dei mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze
predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “traslate” per un periodo pari a quello
della sospensione.
Qualora si scelga l’opzione 1), gli interessi maturati nel periodo di sospensione calcolati secondo
gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo, così come rilevato alla data della sospensione,
verranno redistribuiti uniformemente sulle rate residue a partire dalla ripresa del piano di
ammortamento.
Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione
verranno corrisposti alle scadenze e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale
residuo così come rilevato alla data della sospensione. Terminato il periodo di sospensione il piano
di ammortamento riprenderà dalla situazione esistente al momento della sospensione.
La sospensione non comporta:
- L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- La richiesta di garanzie aggiuntive.
Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel
contratto di mutuo/finanziamento. La sospensione non comporta in alcun modo novazione del
contratto medesimo.
***
La sospensione dei pagamenti delle rate dovrà essere effettuata su richiesta scritta, anticipata via fax
al numero: 0647912666 o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: [email protected], secondo le seguenti modalità:
-
Compilando in ogni parte il modulo di richiesta allegato scegliendo il tipo di sospensione
con cui si vuole aderire (intera rata o sola quota capitale);
Sottoscrivendo il modulo di richiesta allegato da parte di tutti gli intestatari, coobbligati,
fideiussori e datori di ipoteca.
Allegati:
- Modulo di richiesta
- Elenco dei comuni individuati dal Commissario delegato all'emergenza