Regolamento ICI - Comune di Vetralla
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Regolamento ICI - Comune di Vetralla
Comune di Vetralla PROVINCIA DI VITERBO REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 05.10.2001 Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 05.03.2008 Modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 19 del 30.03.2011 1 Articolo 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, di seguito denominata ICI, nel Comune di Vetralla, di seguito denominato Comune. Articolo 2 Presupposto dell’imposta 1. Presupposto dell’imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili site interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso destinate. Articolo 3 Definizione di fabbricato 1. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano. 2. I fabbricati di nuova costruzione sono considerati imponibili ai fini ICI dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della costruzione, indipendentemente che sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità. L’utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali dell’uso (abitativo, industriale, commerciale). Articolo 4 Definizione di area fabbricabile 1. Per area fabbricabile si intende l’area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo d’imposta. 2. Sono altresì considerate edificabili: a) le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati; b) le aree che risultano dalla demolizioni di fabbricati; c) le aree soggette ad interventi di recupero edilizio; d) le aree nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione, recupero di fabbricati abusivi che, ai sensi della normativa vigente, possono essere sanati; e) in genere tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione determinate, secondo i criteri previsti dall’art. 5-bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. 3. Non sono considerate edificabili: a) le aree occupate dai fabbricati come definiti dall’art. 3 del presente regolamento; b) le aree pertinenziali dei fabbricati che non sono autonomamente edificabili e la cui redditività è assorbita dalla rendita del fabbricato; c) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità. Articolo 5 Aree possedute da coltivatori diretti 1. Non sono considerati fabbricabili i terreni che, pur risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale e sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvopastorale mediante l’esercizio di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Articolo 6 Soggetti passivi 1. Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili di cui all’art. 2, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività; 2 2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Articolo 7 Soggetto attivo 1. L’imposta è accertata, liquidata e riscossa dal Comune. Articolo 8 Base imponibile 1. La base imponibile dell’imposta è il valore degli immobili di cui all’art. 2 come determinato a norma degli articoli che seguono. Articolo 9 Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto 1. Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell’anno d’imposizione ed aumentate del 5% i seguenti moltiplicatori: a) 34 per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe); b) 50 per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale); c) 140 per i fabbricati iscritti in categoria catastale B (collegi, convitti, etc.); d) 100 per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria) e C (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti. 2. Per i fabbricati già iscritti in catasto per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale risultante dalle visure, il valore è determinato sulla base della rendita catastale attribuita ai fabbricati similari già iscritti, applicando gli stessi criteri indicati nel precedente comma. Articolo 10 Base imponibile dei fabbricati non iscritti in catasto 1. Per i fabbricati non iscritti in catasto il valore è determinato sulla base della rendita catastale attribuita ai fabbricati similari già iscritti, applicando gli stessi criteri indicati nel comma 1 del precedente articolo. 2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, sulla base delle scritture contabili secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/92. Articolo 11 Base imponibile delle aree fabbricabili 1. Il valore delle aree fabbricabili è fissato dalla Giunta Comunale ed è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 2. La Giunta Comunale può modificare periodicamente il suddetto valore, con effetto dagli anni d’imposta successivi a quello in corso alla data di adozione della relativa deliberazione. 3 3. E’ precluso al Comune il potere di accertamento qualora il soggetto passivo abbia versato tempestivamente l’imposta sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito per il relativo anno d’imposta. 4. Ai fini della presente imposta, l’area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo. 5. L’assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell’ammontare del valore del medesimo. Articolo 12 Determinazione delle aliquote 1. L’aliquota è stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto a partire dal 1 gennaio dell’anno al quale il bilancio si riferisce. Articolo 13 Diversificazione delle aliquote 1. L’aliquota può essere diversificata con riferimento ai seguenti casi: a) immobili diversi da abitazioni; b) immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale; c) immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado che negli stessi abbiano stabilito la propria residenza; d) alloggi non locati; e) immobili posseduti da diverse tipologie di enti senza scopo di lucro; f) immobili adibiti ad abitazione principale; g) immobili locati con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale; 2. L’aliquota inoltre può essere stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili. Articolo 14 Le Determinazione dell’imposta 1. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nel Comune nel periodo d’imposta. Articolo 15 Riduzione per fabbricati fatiscenti 1. L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 2. Si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che per la loro condizione strutturale versano in una situazione di particolare degrado fisico e fatiscenza, preesistente o sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione, e di fatto non utilizzati. Allo scopo dovranno essere valutati lo stato di conservazione: a) delle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete, d’angolo, nelle fondazioni o diffuse, che possono costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo; b) delle strutture orizzontali, come i solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi; c) della copertura; d) delle scale; e) degli impianti igienico sanitari; f) degli elementi edilizi ed urbanistici che vengono valutati per il rilascio dei certificati di abitabilità ed agibilità degli edifici. 3. La inagibilità o inabitabilità può essere accertata mediante perizia tecnica a carico 4 del proprietario dell’immobile interessato, da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale. 4. In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l’inagibilità o l’inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, che nel caso siano acclarati aspetti tecnici, dovrà essere accompagnata da apposita relazione asseverata da un tecnico abilitato. Il Comune si riserva di verificare, la veridicità di tale dichiarazione mediante sopralluogo effettuato con l’ausilio di personale tecnico dipendente o personale tecnico dipendente della Società partecipata, al fine di confermare lo stato di fatiscenza. 5. La riduzione si applica nell’anno d’imposta in cui viene presentata al Comune la perizia del tecnico abilitato e la dichiarazione sostitutiva o la certificazione da parte dell’Ufficio tecnico Comunale. 6. La fine dello stato di inagibilità o inabitabilità deve essere portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione prevista dall'art. 10 del D.Lgs. 504/92. Articolo 16 Nozione di abitazione principale 1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha stabilito la propria residenza anagrafica. Articolo 17 Unità immobiliari equiparate all’abitazione principale 1. Oltre a quelle previste dalle leggi si considerano abitazioni principali: a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; b) una sola pertinenza dell’abitazione principale, intendendosi per tale il garage (C/6) o box (C/7) o posto auto (C/7), la soffitta (C/2), la cantina (C/2), distintamente iscritta in catasto, anche se non ubicata nello stesso complesso immobiliare dell’abitazione principale, a condizione che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione; c) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 2. L’agevolazioni di cui alla lettera b) del comma 1, decorre dall’anno in cui si è verificata la condizione sopra descritta e viene concessa a seguito di istanza prodotta dal richiedente sul modulo predisposto dal Comune. 3. Ogni variazione dei dati dichiarati che faccia venir meno il godimento delle agevolazioni, dovrà essere comunicata entro i termini previsti per la dichiarazione. Articolo 18 Esenzione abitazione principale e sue pertinenze 1. Per effetto delle disposizioni recate dall'art. 1 del D.L. 28 Maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 24 Luglio 2008, a decorrere dall'anno di imposta 2008, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, come definita all'art. 16 del presente regolamento, è esente dall'ICI. 2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, l'esenzione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla propria quota di possesso. L'esenzione deve pertanto riconoscersi nei limiti in cui l'unità 5 immobiliare sia effettivamente destinata ad abitazione principale. Pertanto, in caso di contitolarità, qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale solamente per un solo soggetto, l'esenzione si applica unicamente a quest'ultimo, mentre gli altri dovranno versare l'ICI in base alla propria quota di possesso. 3. Nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria abitazione nel corso dell'anno in altro fabbricato, l'esenzione deve essere riconosciuta a ciascuna unità immobiliare proporzionalmente al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione. 4. L'esenzione è estesa altresì alle pertinenze, nel numero e nel rispetto delle prescrizioni indicate al precedente art. 17 comma 1 lettera b). 5. L'esenzione dall'ICI non opera per le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione di imposta e l'aliquota ridotta. Articolo 19 Esenzione per gli enti territoriali e per gli enti non commerciali 1. Oltre ai casi previsti dalla legge, l’esenzione si applica anche: a) per gli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane e dai consorzi tra detti Enti; b) per i fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario ed utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P. R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni1, destinati esclusivamente allo svolgimento di 1 Enti pubblici o privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 2222. Articolo 20 Modalità di versamento 1. L’imposta dovuta è pagata mediante conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale o tramite modello F24; 2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri. 3. In caso di successione legale o testamentaria, il versamento della rata scaduta può essere effettuato entro il sesto mese successivo al decesso. Il contribuente che usufruisce di detto differimento dei termini deve evidenziarlo nella dichiarazione di cui all’art. 23. 4. Ove si verificassero particolari situazioni causate da gravi calamità naturali, con deliberazione di Consiglio Comunale, potranno essere differiti i termini dei versamenti. 5. Non è dovuto il versamento e non sono effettuati rimborsi per importi inferiori ad Euro 3,00. Articolo 21 Rimborsi 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’Ente, accertato il diritto al rimborso, provvede ad effettuare lo stesso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 2 Attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana e attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro. 6 Articolo 22 Rimborsi per le aree successivamente divenute inedificabili 1. Il contribuente può chiedere al Comune il rimborso dell’imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili, entro il termine di 4 anni dal giorno in cui è stata pubblicizzata, nelle forme di legge, la divenuta inedificabilità. 2. Il rimborso spetta limitatamente all’imposta pagata dall’ultimo atto di acquisto tra vivi e comunque per un periodo non eccedente i tre anni. Può farsi luogo al rimborso solo alle seguenti condizioni: a) il vincolo di inedificabilità deve perdurare per almeno tre anni; b) non devono essere state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni per l’esecuzione di alcun tipo di intervento; c) il vincolo di inedificabilità deve avere caratteristiche di definitività; d) non deve essere stato commesso dal richiedente alcun abuso edilizio. Articolo 23 Dichiarazione 1. Le variazioni intervenute fino alla data del 31 dicembre 2006 sono soggette all’obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all’art. 10, comma quattro del D.Lgs. n. 504/92. 2. Per le variazioni che intervengono dalla data del 1 gennaio 2007, ai sensi delle disposizioni contenute nel comma 53 dell’art. 37 del D.L. 223/2006 e del comma 161 dell’art. 1 della Legge 296/2006, è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’ICI di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92. 3. In ogni caso, per le fattispecie di cui al comma 2, permane l’obbligo dichiarativo previsto dall’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92, in presenza di casi di riduzione di imposta e nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3 bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informativo. A titolo puramente esemplificativo si elencano i casi più frequenti ancora assoggettati all’obbligo di presentazione della dichiarazione: a) riduzione dell’imposta (fabbricati inagibili o inabitabili, immobili concessi in comodato di uso gratuito, pertinenza all’abitazione principale e unità immobiliari equiparate all’abitazione principale); b) esenzioni; c) trasferimento di proprietà o costituzione di altro diritto reale su aree fabbricabili e modifica del valore venale delle stesse d) valore contabile per i fabbricati di cui all’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni 4. I soggetti passivi di cui al comma precedente, a decorrere dall’anno d’imposta 2007, devono dichiarare, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui ha avuto luogo l’acquisto, la cessazione o la modificazione di soggettività passiva. 5. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta. 6. Per gli immobili indicati dall’art. 1117, comma 2, del Codice Civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la comunicazione deve essere presentata dall’amministratore di condominio per conto del condominio. Articolo 24 Ravvedimento operoso 1. Il contribuente può porre rimedio ad eventuali infrazioni, violazioni ed omissioni secondo i tempi e le modalità di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/97 e 7 successive modificazioni ed integrazioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni. Articolo 25 Accertamenti 1. 2. 3. 4. 5. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione e di accertamento, il comune può invitare il contribuente, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, oppure inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, sollecitandoli a restituirli compilati e firmati, nonché richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. Nel corso dell’attività di accertamento si applica l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e del relativo Regolamento comunale. Non si provvede all’emissione di avvisi di accertamento e liquidazione di importo complessivo (comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi) inferiore a Euro 10,33. Articolo 26 Attività di controllo 1. Le modalità relative all’attività di controllo, accertamento e censimento degli immobili comunali sono decise dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, sentito il funzionario responsabile. 2. L’attività di controllo può essere effettuata: a) con utilizzazione diretta della struttura comunale; b) nelle forma associate previste dalla legge; c) con affidamento a terzi nel rispetto della legge. 3. Ai fini del potenziamento degli uffici tributari del Comune, ai sensi dell’art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale impiegato nelle suddette attività di accertamento. 4. La Giunta Comunale ed il funzionario responsabile cureranno comunque il potenziamento dell’attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati relative per la lotta all’evasione. Articolo 27 Sanzioni 1. 2. 3. Per l’omessa presentazione della dichiarazione di cui all’art. 23, comma 3, si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di Euro 51,65. Se la dichiarazione è infedele, si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore imposta dovuta. Per l’omesso o parziale versamento dell’imposta si applica la sanzione pari al 30% dell’imposta. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta 8 o infedele, si applica la sanzione amministrativa di Euro 51,65. Articolo 28 Interessi 1. La misura annua degli interessi da applicare sull’imposta dovuta e non versata, è pari al tasso di interesse legale calcolato con maturazione giorno per giorno. Lo stesso tasso di interesse si applica per il rimborso dell’imposta versata e non dovuta. Articolo 29 Rateizzazione delle somme dovute a seguito di attività di accertamento e liquidazione 1. In seguito alla notifica da parte dell'Ente di avvisi di accertamento o liquidazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili è ammessa la rateizzazione delle somme dovute a titolo di imposta, sanzioni ed interessi. 2. La somma minima rateizzabile è di Euro 151,00. 3. L’importo da rateizzare deve essere ripartito in rate mensili dell'importo minimo di Euro 50,00, secondo le seguenti modalità: a) in un massimo di 12 rate per gli importi fino a Euro 750,00; b) in un massimo di 18 rate per gli importi da Euro 750,01 fino a Euro 1.500,00; c) in un massimo di 24 rate per gli importi superiori a Euro 1.500,00. 5. In caso di comprovate eccezionali difficoltà finanziarie, è attribuita alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire forme di rateizzazione diverse da quelle indicate nel precedente comma. 6. Dell’intenzione di beneficiare della rateizzazione deve essere data comunicazione all’Ente entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione o di accertamento. La comunicazione viene effettuata mediante la compilazione e la consegna del modulo predisposto dall’ufficio. 7. Entro lo stesso termine deve essere corrisposta, a pena di decadenza, la prima rata mensile. 8. Le successive rate, scadenti l'ultimo giorno di ciascun mese successivo a quello in cui è avvenuto il primo pagamento, dovranno essere maggiorate degli interessi al saggio legale con maturazione giorno per giorno. 9. Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della seconda rata non adempiuta. 10. Nel caso di notifica di avviso di accertamento, il modulo deve essere accompagnato dall'atto di adesione all'accertamento sottoscritto dal contribuente. Articolo 30 Indennità di espropriazione 1. In caso di espropriazione di area fabbricabile, qualora il valore dell’area computata sull’imposta pagata sia inferiore all’indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti, la stessa indennità è ridotta ad un importo pari al valore per cui è stata pagata l’imposta. Articolo 31 Norma di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso riferimento alla normativa vigente. Articolo 32 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011. 9