Regolamento ICI - Comune di Vetralla

Transcript

Regolamento ICI - Comune di Vetralla
Comune
di Vetralla
PROVINCIA DI VITERBO
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 05.10.2001
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 05.03.2008
Modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del
Consiglio Comunale n. 19 del 30.03.2011
1
Articolo 1
Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina
l’applicazione dell’Imposta Comunale
sugli Immobili, di seguito denominata ICI,
nel Comune di Vetralla, di seguito
denominato Comune.
Articolo 2
Presupposto dell’imposta
1. Presupposto dell’imposta comunale sugli
immobili è il possesso di fabbricati e di
aree fabbricabili site interamente o
prevalentemente
sul
territorio
del
Comune, a qualsiasi uso destinate.
Articolo 3
Definizione di fabbricato
1. Per fabbricato si intende l’unità
immobiliare iscritta o che deve essere
iscritta al catasto edilizio urbano.
2. I fabbricati di nuova costruzione sono
considerati imponibili ai fini ICI dalla
data di ultimazione dei lavori o, se
antecedente, dalla data di utilizzazione
della costruzione, indipendentemente che
sia stato rilasciato o meno il certificato di
abitabilità o di agibilità. L’utilizzo del
fabbricato è dimostrabile a mezzo di
prove indirette e purché siano riscontrabili
gli
elementi
strutturali
necessari
funzionali dell’uso (abitativo, industriale,
commerciale).
Articolo 4
Definizione di area fabbricabile
1. Per area fabbricabile si intende l’area che
risulti utilizzabile a scopo edificatorio in
base agli strumenti urbanistici generali o
attuativi vigenti nel Comune durante il
periodo d’imposta.
2. Sono altresì considerate edificabili:
a) le aree sulle quali sono in corso
costruzioni di fabbricati;
b) le aree che risultano dalla demolizioni
di fabbricati;
c) le aree soggette ad interventi di
recupero edilizio;
d) le aree nelle quali sono in corso
interventi
di
costruzione,
ricostruzione, recupero di fabbricati
abusivi che, ai sensi della normativa
vigente, possono essere sanati;
e) in genere tutte le aree le quali
presentino possibilità effettive di
edificazione determinate, secondo i
criteri previsti dall’art. 5-bis del D.L.
11 luglio 1992, n. 333, agli effetti
dell’indennità di espropriazione per
pubblica utilità.
3. Non sono considerate edificabili:
a) le aree occupate dai fabbricati come
definiti dall’art. 3 del presente
regolamento;
b) le aree pertinenziali dei fabbricati che
non sono autonomamente edificabili e
la cui redditività è assorbita dalla
rendita del fabbricato;
c) le aree espressamente assoggettate a
vincolo di inedificabilità.
Articolo 5
Aree possedute da coltivatori diretti
1. Non sono considerati fabbricabili i terreni
che, pur risultando edificabili in base agli
strumenti urbanistici, sono posseduti e
condotti da coltivatori diretti o da
imprenditori agricoli che esplicano la loro
attività a titolo principale e sui quali
persiste
l’utilizzazione
agro-silvopastorale mediante l’esercizio di attività
diretta alla coltivazione del fondo, alla
silvicoltura,
alla
funghicoltura
ed
all’allevamento di animali.
Articolo 6
Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell’imposta sono il
proprietario di immobili di cui all’art. 2,
ovvero il titolare del diritto di usufrutto,
uso o abitazione, enfiteusi, superficie
sugli stessi, anche se non residenti nel
territorio dello Stato o se non hanno ivi la
sede legale o amministrativa o non vi
esercitano l’attività;
2
2. Per gli immobili concessi in locazione
finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
In caso di fabbricati classificabili nel
gruppo catastale D, non iscritti in catasto,
interamente posseduti da imprese e
distintamente contabilizzati, il locatario
assume la qualità di soggetto passivo a
decorrere dal primo gennaio dell’anno
successivo a quello nel corso del quale è
stato stipulato il contratto di locazione
finanziaria.
Articolo 7
Soggetto attivo
1. L’imposta è accertata, liquidata e riscossa
dal Comune.
Articolo 8
Base imponibile
1. La base imponibile dell’imposta è il
valore degli immobili di cui all’art. 2
come determinato a norma degli articoli
che seguono.
Articolo 9
Base imponibile dei fabbricati iscritti in
catasto
1. Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è
costituito da quello che risulta applicando
all’ammontare delle rendite risultanti in
catasto vigenti al 1° gennaio dell’anno
d’imposizione ed aumentate del 5% i
seguenti moltiplicatori:
a) 34 per i fabbricati iscritti in categoria
catastale C/1 (negozi e botteghe);
b) 50 per i fabbricati iscritti in categoria
catastale A/10 (uffici e studi privati)
ed in categoria catastale D (immobili a
destinazione speciale);
c) 140 per i fabbricati iscritti in categoria
catastale B (collegi, convitti, etc.);
d) 100 per tutti gli altri fabbricati iscritti
nelle categorie catastali A (immobili a
destinazione ordinaria) e C (immobili
a destinazione commerciale e varia)
diversi dai precedenti.
2. Per i fabbricati già iscritti in catasto per i
quali
sono
intervenute
variazioni
permanenti, anche se dovute ad
accorpamento di più unità immobiliari,
che influiscono sull’ammontare della
rendita catastale risultante dalle visure, il
valore è determinato sulla base della
rendita catastale attribuita ai fabbricati
similari già iscritti, applicando gli stessi
criteri indicati nel precedente comma.
Articolo 10
Base imponibile dei fabbricati non iscritti
in catasto
1. Per i fabbricati non iscritti in catasto il
valore è determinato sulla base della
rendita catastale attribuita ai fabbricati
similari già iscritti, applicando gli stessi
criteri indicati nel comma 1 del
precedente articolo.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo D,
non iscritti in catasto, interamente
posseduti da imprese e distintamente
contabilizzati, fino all’anno nel quale i
medesimi sono iscritti in catasto con
attribuzione di rendita, il valore è
determinato, alla data di inizio di ciascun
anno solare ovvero, se successiva, alla
data di acquisizione, sulla base delle
scritture contabili secondo quanto stabilito
dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/92.
Articolo 11
Base imponibile delle aree fabbricabili
1. Il valore delle aree fabbricabili è fissato
dalla Giunta Comunale ed è costituito da
quello venale in comune commercio al 1°
gennaio dell’anno d'imposizione, avendo
riguardo alla zona territoriale di
ubicazione, all’indice di edificabilità, alla
destinazione d’uso consentita, agli oneri
per eventuali lavori di adattamento del
terreno necessari per la costruzione, ai
prezzi medi rilevati sul mercato dalla
vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche.
2. La Giunta Comunale può modificare
periodicamente il suddetto valore, con
effetto dagli anni d’imposta successivi a
quello in corso alla data di adozione della
relativa deliberazione.
3
3. E’ precluso al Comune il potere di
accertamento qualora il soggetto passivo
abbia versato tempestivamente l’imposta
sulla base di un valore non inferiore a
quello stabilito per il relativo anno
d’imposta.
4. Ai fini della presente imposta, l’area è
fabbricabile in base allo strumento
urbanistico generale o sue varianti a
partire dalla data di adozione da parte del
Comune,
indipendentemente
dall’approvazione della Regione e dalla
successiva adozione di strumenti attuativi
del medesimo.
5. L’assenza di un piano attuativo dello
strumento urbanistico generale non ha
quindi
alcuna
influenza
sulla
qualificazione del terreno, che rimane area
fabbricabile, incidendo per contro sulla
quantificazione dell’ammontare del valore
del medesimo.
Articolo 12
Determinazione delle aliquote
1. L’aliquota è stabilita dal Comune con
deliberazione da adottare entro il termine
previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione, con effetto a partire dal 1
gennaio dell’anno al quale il bilancio si
riferisce.
Articolo 13
Diversificazione delle aliquote
1. L’aliquota può essere diversificata con
riferimento ai seguenti casi:
a) immobili diversi da abitazioni;
b) immobili posseduti in aggiunta
all’abitazione principale;
c) immobili concessi in uso gratuito ai
parenti in linea retta fino al secondo
grado che negli stessi abbiano stabilito
la propria residenza;
d) alloggi non locati;
e) immobili posseduti da diverse
tipologie di enti senza scopo di lucro;
f) immobili adibiti ad abitazione
principale;
g) immobili
locati
con
contratto
registrato a soggetto che la utilizzi
come abitazione principale;
2. L’aliquota inoltre può essere stabilita
nella misura del 4 per mille, per un
periodo comunque non superiore a tre
anni, per i fabbricati realizzati per la
vendita e non venduti dalle imprese
che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente dell’attività la costruzione e
l’alienazione di immobili.
Articolo 14
Le Determinazione dell’imposta
1. L’imposta è determinata applicando alla
base imponibile le aliquote vigenti nel
Comune nel periodo d’imposta.
Articolo 15
Riduzione per fabbricati fatiscenti
1. L’imposta è ridotta del 50% per i
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell’anno durante il quale
sussistono dette condizioni.
2. Si considerano inagibili o inabitabili i
fabbricati che per la loro condizione
strutturale versano in una situazione di
particolare degrado fisico e fatiscenza,
preesistente
o
sopravvenuta,
non
superabile con interventi di manutenzione,
e di fatto non utilizzati. Allo scopo
dovranno essere valutati lo stato di
conservazione:
a) delle strutture verticali, in particolare
la presenza di lesioni in parete,
d’angolo, nelle fondazioni o diffuse,
che possono costituire pericolo a cose
o persone con rischi di crollo;
b) delle strutture orizzontali, come i
solai, gli archi, le volte, le
tamponature, i tramezzi;
c) della copertura;
d) delle scale;
e) degli impianti igienico sanitari;
f) degli elementi edilizi ed urbanistici
che vengono valutati per il rilascio dei
certificati di abitabilità ed agibilità
degli edifici.
3. La inagibilità o inabitabilità può essere
accertata mediante perizia tecnica a carico
4
del proprietario dell’immobile interessato,
da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale.
4. In alternativa il contribuente ha facoltà di
provare l’inagibilità o l’inabitabilità con
dichiarazione sostitutiva ai sensi della
Legge 4 gennaio 1968, n. 15, che nel caso
siano acclarati aspetti tecnici, dovrà essere
accompagnata da apposita relazione
asseverata da un tecnico abilitato. Il
Comune si riserva di verificare, la
veridicità di tale dichiarazione mediante
sopralluogo effettuato con l’ausilio di
personale tecnico dipendente o personale
tecnico
dipendente
della
Società
partecipata, al fine di confermare lo stato
di fatiscenza.
5. La riduzione si applica nell’anno
d’imposta in cui viene presentata al
Comune la perizia del tecnico abilitato e
la dichiarazione sostitutiva o la
certificazione da parte dell’Ufficio tecnico
Comunale.
6. La fine dello stato di inagibilità o
inabitabilità deve essere portata a
conoscenza del Comune con la
dichiarazione prevista dall'art. 10 del
D.Lgs. 504/92.
Articolo 16
Nozione di abitazione principale
1.
Per abitazione principale si intende quella
nella quale il contribuente, che la possiede
a titolo di proprietà, usufrutto o altro
diritto reale, ha stabilito la propria
residenza anagrafica.
Articolo 17
Unità immobiliari equiparate all’abitazione
principale
1. Oltre a quelle previste dalle leggi si
considerano abitazioni principali:
a) le unità immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari;
b) una sola pertinenza dell’abitazione
principale, intendendosi per tale il
garage (C/6) o box (C/7) o posto auto
(C/7), la soffitta (C/2), la cantina
(C/2), distintamente iscritta in catasto,
anche se non ubicata nello stesso
complesso immobiliare dell’abitazione
principale, a condizione che il
proprietario o il titolare di diritto reale
di godimento, anche se in quota parte,
dell’abitazione
nella
quale
abitualmente dimora sia proprietario o
titolare di diritto reale di godimento,
anche se in quota parte, della
pertinenza e che questa sia
durevolmente
ed
esclusivamente
asservita alla predetta abitazione;
c) l’unità immobiliare posseduta a titolo
di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza
in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti
locata;
2. L’agevolazioni di cui alla lettera b) del
comma 1, decorre dall’anno in cui si è
verificata la condizione sopra descritta e
viene concessa a seguito di istanza
prodotta dal richiedente sul modulo
predisposto dal Comune.
3. Ogni variazione dei dati dichiarati che
faccia venir meno il godimento delle
agevolazioni, dovrà essere comunicata
entro i termini previsti per la
dichiarazione.
Articolo 18
Esenzione abitazione principale e sue
pertinenze
1. Per effetto delle disposizioni recate
dall'art. 1 del D.L. 28 Maggio 2008 n. 93,
convertito con modificazioni dalla Legge
n. 126 del 24 Luglio 2008, a decorrere
dall'anno di imposta 2008, l'unità
immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo, come
definita all'art.
16
del
presente
regolamento, è esente dall'ICI.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale di più soggetti
passivi, l'esenzione spetta a ciascuno di
essi proporzionalmente alla propria quota
di possesso. L'esenzione deve pertanto
riconoscersi nei limiti in cui l'unità
5
immobiliare sia effettivamente destinata
ad abitazione principale. Pertanto, in caso
di
contitolarità,
qualora
l'unità
immobiliare sia adibita ad abitazione
principale solamente per un solo soggetto,
l'esenzione si applica unicamente a
quest'ultimo, mentre gli altri dovranno
versare l'ICI in base alla propria quota di
possesso.
3. Nel caso in cui il contribuente trasferisca
la propria abitazione nel corso dell'anno in
altro fabbricato, l'esenzione deve essere
riconosciuta a ciascuna unità immobiliare
proporzionalmente al periodo dell'anno in
cui si protrae tale destinazione.
4. L'esenzione è estesa altresì alle
pertinenze, nel numero e nel rispetto delle
prescrizioni indicate al precedente art. 17
comma 1 lettera b).
5. L'esenzione dall'ICI non opera per le
abitazioni di categoria catastale A1, A8 e
A9, per le quali continua ad applicarsi la
detrazione di imposta e l'aliquota ridotta.
Articolo 19
Esenzione per gli enti territoriali e per gli
enti non commerciali
1. Oltre ai casi previsti dalla legge,
l’esenzione si applica anche:
a) per gli immobili non destinati
esclusivamente
ai
compiti
istituzionali posseduti dallo Stato,
dalle Regioni, dalle Province,
nonché dagli altri Comuni, dalle
Comunità Montane e dai consorzi
tra detti Enti;
b) per i fabbricati posseduti a titolo di
proprietà o di diritto reale di
godimento o in qualità di locatore
finanziario ed utilizzati dai soggetti
di cui all’art. 87, comma 1, lettera
c), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con il D.P. R. 22
dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni1,
destinati
esclusivamente allo svolgimento di
1
Enti pubblici o privati, diversi dalle società, residenti
nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciali.
attività assistenziali, previdenziali,
sanitarie,
didattiche,
ricettive,
culturali, ricreative e sportive,
nonché delle attività di cui all’art.
16, lettera a), della legge 20 maggio
1985, n. 2222.
Articolo 20
Modalità di versamento
1. L’imposta dovuta è pagata mediante conto
corrente postale intestato alla Tesoreria
comunale o tramite modello F24;
2. Si considerano regolarmente eseguiti i
versamenti effettuati da un contitolare per
conto degli altri.
3. In caso di successione legale o
testamentaria, il versamento della rata
scaduta può essere effettuato entro il sesto
mese
successivo
al
decesso.
Il
contribuente che usufruisce di detto
differimento dei termini deve evidenziarlo
nella dichiarazione di cui all’art. 23.
4. Ove si verificassero particolari situazioni
causate da gravi calamità naturali, con
deliberazione di Consiglio Comunale,
potranno essere differiti i termini dei
versamenti.
5. Non è dovuto il versamento e non sono
effettuati rimborsi per importi inferiori ad
Euro 3,00.
Articolo 21
Rimborsi
1. Il rimborso delle somme versate e non
dovute, deve essere richiesto dal
contribuente entro il termine di cinque
anni dal giorno del versamento, ovvero da
quello in cui è stato accertato il diritto alla
restituzione. L’Ente, accertato il diritto al
rimborso, provvede ad effettuare lo stesso
entro 180 giorni dalla data di
presentazione dell’istanza.
2
Attività di religione o di culto quelle dirette
all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla
formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari,
alla catechesi, all'educazione cristiana e attività diverse
da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e
beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni
caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.
6
Articolo 22
Rimborsi per le aree successivamente
divenute inedificabili
1. Il contribuente può chiedere al Comune il
rimborso dell’imposta pagata per quelle
aree che successivamente ai versamenti
effettuati siano divenute inedificabili,
entro il termine di 4 anni dal giorno in cui
è stata pubblicizzata, nelle forme di legge,
la divenuta inedificabilità.
2. Il
rimborso
spetta
limitatamente
all’imposta pagata dall’ultimo atto di
acquisto tra vivi e comunque per un
periodo non eccedente i tre anni. Può farsi
luogo al rimborso solo alle seguenti
condizioni:
a) il vincolo di inedificabilità deve
perdurare per almeno tre anni;
b) non devono essere state rilasciate
concessioni e/o autorizzazioni per
l’esecuzione di alcun tipo di
intervento;
c) il vincolo di inedificabilità deve avere
caratteristiche di definitività;
d) non deve essere stato commesso dal
richiedente alcun abuso edilizio.
Articolo 23
Dichiarazione
1. Le variazioni intervenute fino alla data del
31 dicembre 2006 sono soggette
all’obbligo
di
presentazione della
dichiarazione di cui all’art. 10, comma
quattro del D.Lgs. n. 504/92.
2. Per le variazioni che intervengono dalla
data del 1 gennaio 2007, ai sensi delle
disposizioni contenute nel comma 53
dell’art. 37 del D.L. 223/2006 e del
comma 161 dell’art. 1 della Legge
296/2006, è soppresso l’obbligo di
presentazione della dichiarazione ai fini
dell’ICI di cui all’art. 10, comma 4, del
D.Lgs. n. 504/92.
3. In ogni caso, per le fattispecie di cui al
comma 2, permane l’obbligo dichiarativo
previsto dall’art. 10, comma 4, del D.Lgs.
n. 504/92, in presenza di casi di riduzione
di imposta e nei casi in cui gli elementi
rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da
atti per i quali non sono applicabili le
procedure
telematiche
previste
dall’articolo 3 bis del D.Lgs. 18 dicembre
1997, n. 463, concernente la disciplina del
modello unico informativo. A titolo
puramente esemplificativo si elencano i
casi più frequenti ancora assoggettati
all’obbligo
di
presentazione della
dichiarazione:
a) riduzione dell’imposta (fabbricati
inagibili o inabitabili, immobili concessi
in comodato di uso gratuito, pertinenza
all’abitazione
principale
e
unità
immobiliari equiparate all’abitazione
principale);
b) esenzioni;
c) trasferimento di proprietà o
costituzione di altro diritto reale su aree
fabbricabili e modifica del valore venale
delle stesse
d) valore contabile per i fabbricati di cui
all’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/92 e
successive modificazioni ed integrazioni
4. I soggetti passivi di cui al comma
precedente,
a
decorrere
dall’anno
d’imposta 2007, devono dichiarare, su
apposito modulo, entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa all’anno in cui ha avuto
luogo l’acquisto, la cessazione o la
modificazione di soggettività passiva.
5. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al
pagamento dell’imposta su un medesimo
immobile
può
essere
presentata
dichiarazione congiunta.
6. Per gli immobili indicati dall’art. 1117,
comma 2, del Codice Civile, oggetto di
proprietà comune, cui è attribuita o
attribuibile
una
autonoma
rendita
catastale, la comunicazione deve essere
presentata
dall’amministratore
di
condominio per conto del condominio.
Articolo 24
Ravvedimento operoso
1. Il contribuente può porre rimedio ad
eventuali infrazioni, violazioni ed
omissioni secondo i tempi e le modalità di
cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/97 e
7
successive modificazioni ed integrazioni,
beneficiando della riduzione delle
sanzioni.
Articolo 25
Accertamenti
1.
2.
3.
4.
5.
Il comune procede alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei
parziali o ritardati versamenti, nonché
all’accertamento d’ufficio delle omesse
dichiarazioni o degli omessi versamenti,
notificando al contribuente, anche a
mezzo posta con raccomandata con
avviso di ricevimento, un apposito
avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui la dichiarazione o il
versamento sono stati o avrebbero
dovuto essere effettuati. Entro gli stessi
termini devono essere contestate o
irrogate le sanzioni amministrative, a
norma degli articoli 16 e 17 del Decreto
Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
successive modificazioni.
Ai fini dell’esercizio dell’attività di
liquidazione e di accertamento, il
comune può invitare il contribuente,
indicandone il motivo, a esibire o
trasmettere atti e documenti, oppure
inviare ai contribuenti questionari
relativi a dati e notizie di carattere
specifico, sollecitandoli a restituirli
compilati e firmati, nonché richiedere
dati, notizie ed elementi rilevanti nei
confronti dei singoli contribuenti agli
uffici
pubblici
competenti,
con
esenzione di spese e diritti.
Nel corso dell’attività di accertamento si
applica l’istituto dell’accertamento con
adesione del contribuente, sulla base dei
criteri stabiliti dal decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218 e del relativo
Regolamento comunale.
Non si provvede all’emissione di avvisi
di accertamento e liquidazione di
importo complessivo (comprensivo di
imposta, sanzioni ed interessi) inferiore
a Euro 10,33.
Articolo 26
Attività di controllo
1. Le modalità relative all’attività di
controllo, accertamento e censimento
degli immobili comunali sono decise dalla
Giunta
Comunale
con
propria
deliberazione, sentito il funzionario
responsabile.
2. L’attività di controllo può essere
effettuata:
a) con utilizzazione diretta della struttura
comunale;
b) nelle forma associate previste dalla
legge;
c) con affidamento a terzi nel rispetto
della legge.
3. Ai fini del potenziamento degli uffici
tributari del Comune, ai sensi dell’art. 3,
comma 57, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, possono essere attribuiti compensi
incentivanti al personale impiegato nelle
suddette attività di accertamento.
4. La Giunta Comunale ed il funzionario
responsabile cureranno comunque il
potenziamento dell’attività di controllo
mediante collegamenti con i sistemi
informativi immobiliari del Ministero
delle Finanze e con altre banche dati
relative per la lotta all’evasione.
Articolo 27
Sanzioni
1.
2.
3.
Per l’omessa presentazione della
dichiarazione di cui all’art. 23, comma 3,
si applica la sanzione amministrativa del
100% del tributo dovuto, con un minimo
di Euro 51,65. Se la dichiarazione è
infedele, si applica la sanzione
amministrativa del 50% della maggiore
imposta dovuta.
Per l’omesso o parziale versamento
dell’imposta si applica la sanzione pari al
30% dell’imposta.
Per le violazioni concernenti la mancata
esibizione o trasmissione di atti e
documenti, ovvero per la loro mancata
compilazione o compilazione incompleta
8
o infedele, si applica la sanzione
amministrativa di Euro 51,65.
Articolo 28
Interessi
1. La misura annua degli interessi da
applicare sull’imposta dovuta e non
versata, è pari al tasso di interesse legale
calcolato con maturazione giorno per
giorno. Lo stesso tasso di interesse si
applica per il rimborso dell’imposta
versata e non dovuta.
Articolo 29
Rateizzazione delle somme dovute a seguito
di attività di accertamento e liquidazione
1. In seguito alla notifica da parte dell'Ente
di avvisi di accertamento o liquidazione
dell'Imposta Comunale sugli Immobili è
ammessa la rateizzazione delle somme
dovute a titolo di imposta, sanzioni ed
interessi.
2. La somma minima rateizzabile è di Euro
151,00.
3. L’importo da rateizzare deve essere
ripartito in rate mensili dell'importo
minimo di Euro 50,00, secondo le
seguenti modalità:
a) in un massimo di 12 rate per gli
importi fino a Euro 750,00;
b) in un massimo di 18 rate per gli
importi da Euro 750,01 fino a Euro
1.500,00;
c) in un massimo di 24 rate per gli
importi superiori a Euro 1.500,00.
5. In caso di comprovate eccezionali
difficoltà finanziarie, è attribuita alla
Giunta Comunale la facoltà di stabilire
forme di rateizzazione diverse da quelle
indicate nel precedente comma.
6. Dell’intenzione di beneficiare della
rateizzazione
deve
essere
data
comunicazione all’Ente entro il termine di
60 giorni dalla notifica dell’avviso di
liquidazione o di accertamento. La
comunicazione viene effettuata mediante
la compilazione e la consegna del modulo
predisposto dall’ufficio.
7. Entro lo stesso termine deve essere
corrisposta, a pena di decadenza, la prima
rata mensile.
8. Le successive rate, scadenti l'ultimo
giorno di ciascun mese successivo a
quello in cui è avvenuto il primo
pagamento, dovranno essere maggiorate
degli interessi al saggio legale con
maturazione giorno per giorno.
9. Nel caso di mancato pagamento di due
rate consecutive, il debitore decade dal
beneficio e deve provvedere al pagamento
del debito residuo entro 30 giorni dalla
scadenza della seconda rata non
adempiuta.
10. Nel caso di notifica di avviso di
accertamento, il modulo deve essere
accompagnato dall'atto di adesione
all'accertamento
sottoscritto
dal
contribuente.
Articolo 30
Indennità di espropriazione
1.
In caso di espropriazione di area
fabbricabile, qualora il valore dell’area
computata sull’imposta pagata sia
inferiore all’indennità di espropriazione
determinata secondo i criteri stabiliti
dalle disposizioni vigenti, la stessa
indennità è ridotta ad un importo pari al
valore per cui è stata pagata l’imposta.
Articolo 31
Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente
regolamento si fa espresso riferimento alla
normativa vigente.
Articolo 32
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il
1° gennaio 2011.
9