Informazioni chiave per gli investitori

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Informazioni chiave per gli investitori
Informazioni chiave per gli investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono
disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le
informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo
scopo di aiutarLa a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all’opportunità di investire.
Amundi Formula Garantita Emerging Market Equity Recall 2014 – Fondo a formula
ISIN al portatore: IT0004331747
Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole
Obiettivi e politica di investimento
Amundi Formula Garantita Emerging Market Equity Recall 2014 (il Fondo) è un fondo comune di investimento mobiliare
aperto armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE. Il Fondo è stato di tipo strutturato fino al 9 dicembre 2014 (Data di Quota
Garantita), data in cui i partecipanti hanno potuto beneficiare di una performance legata all’andamento di quattro indici
azionari internazionali e di un ETF specializzato in investimenti in Paesi Emergenti (Paniere), di seguito indicati: CECE
Traded Index (rappresentativo dei mercati azionari ceco, ungherese e polacco); Ftse Xinhua China 25 Index
(rappresentativo delle 25 maggiori aziende del mercato cinese); Russian Depositary Index (rappresentativo di azioni di
aziende russe scambiate sul mercato azionario inglese); KOSPI 200 Index (rappresentativo delle 200 maggiori aziende
del mercato azionario coreano); iShares S&P Latin America 40 Index Fund (etf che replica l’andamento dell’Indice S&P
Latin America 40 Index, composto dalle azioni più liquide dei principali settori economici dell’America Latina).
Successivamente alla scadenza della formula, l'obiettivo di gestione del Fondo è diventato il mantenimento del valore
assunto dal Suo investimento.
Per conseguirlo, il Fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria e depositi bancari.
I proventi realizzati dal Fondo vengono reinvestiti nella gestione medesima.
Le sarà possibile richiedere il rimborso delle quote del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo, al valore unitario della quota
del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR, ovvero al primo valore utile successivo (il calcolo è
settimanale, con riferimento a ciascun martedì), secondo le modalità descritte nel Prospetto.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rischio più alto
Rendimento di norma più basso
1
2
3
Rendimento di norma più alto
4
5
6
7
Il Fondo è classificato nella categoria 1 in relazione ai
risultati passati in termini di volatilità (misura della
variabilità dei prezzi) dei suoi investimenti. Il livello di
rischio di questo fondo riflette principalmente
l'esposizione della gestione del fondo nel mercato
monetario dell’area euro.
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa
il futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non
rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo
potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce
un investimento esente da rischi.
Altri rischi significativi per il Fondo, non adeguatamente
rilevati dall’Indicatore sintetico, sono:
– Rischio di credito: l’eventualità che un emittente di
uno strumento finanziario in cui investe il Fondo non
corrisponda allo stesso, alle scadenze previste, tutto
o parte del capitale e/o degli interessi maturati.
– Rischio di controparte per l’operatività al di fuori dei
mercati regolamentati:
l’eventualità che la
controparte di un’operazione effettuata per conto del
Fondo non adempia l’impegno assunto.
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Spese
Le spese da Lei sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo ed i costi di commercializzazione
e collocamento dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
sono misure massime. In alcuni casi Lei potrebbe
Spesa di sottoscrizione Nessuna
pagare di meno. Può informarsi di ciò presso il
Nessuna
Spesa di rimborso
Suo consulente finanziario o intermediario
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal
collocatore.
Suo capitale prima che sia investito (sottoscrizione) o
disinvestito (rimborso).
Le spese correnti sono indicate nella misura
Spese prelevate dal Fondo in un anno
massima della provvigione unica di gestione del
Fondo. L’importo relativo alle spese correnti qui
0,15%
Spese correnti
riportato riflette una stima delle spese sulla base
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
della provvigione unica applicata successivamente
Commissioni legate al
Nessuna
alla Data di Quota Garantita. Le spese correnti
rendimento
possono variare di anno in anno e non
comprendono
le
commissioni
legate
al
rendimento.
Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il Regolamento del Fondo, disponibile nel sito
internet www.amundi.com/ita.
Risultati ottenuti nel passato
I risultati passati del Fondo non sono
indicativi del suo rendimento futuro.
Il calcolo dei risultati include le spese
correnti, le commissioni legate al rendimento
e, fino al 30 giugno 2011, gli oneri fiscali in
capo ai sottoscrittori.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono
escluse dal calcolo dei risultati passati.
Il Fondo è operativo dal 2008.
I risultati ottenuti nel passato sono stati
calcolati in Euro.
Informazioni pratiche
La Banca depositaria del Fondo è State Street Bank S.p.A.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il Prospetto e il rendiconto annuale o la relazione semestrale più
recenti, disponibili in lingua italiana nel nostro sito internet www.amundi.com/ita ed in quelli dei collocatori. Tali
documenti Le saranno forniti gratuitamente inviando una richiesta scritta ad Amundi SGR S.p.A., Piazza Cavour 2,
20121 Milano, oppure all’e-mail [email protected]. I documenti contabili del Fondo sono disponibili anche
presso la Banca depositaria.
L’offerta del Fondo si è chiusa in data 31/03/2008 e pertanto non è più possibile sottoscrivere nuove quote.
Il valore unitario della quota del Fondo, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente sul
quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul nostro sito internet www.amundi.com/ita.
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana, che può avere impatti sulla Sua posizione fiscale personale.
Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del
Fondo.
Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 10 dicembre 2014.
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DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI
Con riferimento all’informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell’ambito della
prestazione del servizio di gestione collettiva, Amundi SGR S.p.A. (la “SGR”) comunica di seguito, in
forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi, commissioni e
prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.
Incentivi
In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad
oggetto compensi, commissioni o prestazioni non monetarie.
Precisamente la SGR:
•
riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte del collocamento di tali quote e delle attività
di assistenza pre e post-vendita e/o di consulenza in materia di investimenti prestate agli investitori
(in quanto accrescono la qualità del servizio offerto):
- la totalità degli importi percepiti a titolo di commissione di sottoscrizione,
- una percentuale degli importi percepiti a titolo di commissione di gestione.
La SGR può, direttamente o avvalendosi dell’operato di terzi, fornire utilità ai distributori per
l’organizzazione e la prestazione dell’attività di formazione del personale dei medesimi distributori;
•
può percepire, dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti,
retrocessioni commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi
stessi;
•
può percepire dai negoziatori prestazioni non monetarie sotto forma di ricerca in materia di
investimenti (cosiddetta soft commission), in aggiunta a e a sostegno di quella prodotta
internamente, al fine di incrementare la qualità del servizio reso e per servire al meglio gli interessi
dei clienti. Detta prestazione non monetaria può essere percepita anche dai soggetti cui sia
conferita una delega gestionale. La ricerca in materia di investimenti si caratterizza per
un’incidenza economica sulla commissione di negoziazione pagata per l’esecuzione degli ordini
riguardanti gli OICR, risultando inglobata a livello complessivo nell’ambito di tale commissione.
Sebbene l’incidenza economica della ricerca in materia di investimenti non sia separatamente
contabilizzata, la SGR effettua un apprezzamento della stessa in base a criteri di ragionevolezza,
oggettività ed attendibilità del servizio fornito.
La ricerca in materia di investimenti di cui la SGR ed i soggetti delegati possono avvalersi dovrà
rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in termini di novità, originalità, rigorosità,
significatività.
Reclami
Per eventuali reclami gli investitori possono rivolgersi alla SGR inoltrando comunicazione in forma
scritta all’indirizzo della sede della medesima SGR.
I reclami sono trattati dall’ufficio Client Administration con il supporto della funzione di controllo di
conformità (Compliance).
Il processo di gestione dei reclami attinenti alla prestazione dei servizi di gestione collettiva si
conclude indicativamente in 90 giorni dal ricevimento del reclamo.
La SGR ha definito un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un
esame articolato della problematica emergente dal reclamo.
La lettera di risposta al reclamo viene inviata tempestivamente, al fine di comporre il reclamo nei
termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A/R al domicilio indicato dagli investitori.
* * *
Infine, si segnala che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di:
- una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse;
- strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini;
- strategie per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR
gestiti.
Per maggiori informazioni al riguardo consultare la Parte I del Prospetto dei fondi ed il sito internet
della SGR www.amundi.com/ita (sezione Prodotti).
18 febbraio 2014
* * *
Il Consiglio di Amministrazione della Società, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d’Italia con
il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a),
ha determinato la misura dell’importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal
reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.
Tale importo è stato definito nella misura di 5 Euro o nella diversa somma di volta in volta stabilita e
resa nota ai partecipanti.
Amundi SGR S.p.A.
18 febbraio 2014
Amundi SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Crédit Agricole
Amundi Formula Garantita Emerging Market Equity Recall 2014
Offerta al pubblico di quote del fondo comune di investimento mobiliare
aperto di diritto italiano armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE
Si raccomanda la lettura del Prospetto - costituito dalla Parte I
(Caratteristiche del fondo e modalità di partecipazione) e dalla Parte II
(Illustrazione dei dati periodici di rischio/rendimento e costi del fondo)
- messo gratuitamente a disposizione dell’investitore su richiesta del
medesimo per le informazioni di dettaglio. Il Regolamento di gestione
del fondo forma parte integrante del Prospetto, al quale è allegato.
Il Prospetto è volto ad illustrare all’investitore le principali caratteristiche dell’investimento proposto.
Data di deposito in Consob della Copertina: 14 febbraio 2014
Data di validità della Copertina: dal 18 febbraio 2014
La pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento
proposto.
Avvertenza:
La partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinata dal Regolamento di gestione del fondo.
Avvertenza:
Il Prospetto non costituisce un’offerta o un invito in alcuna giurisdizione nella quale detti offerta o invito
non siano legali o nella quale la persona che venga in possesso del Prospetto non abbia i requisiti
necessari per aderirvi. In nessuna circostanza il Modulo di sottoscrizione potrà essere utilizzato se
non nelle giurisdizioni in cui detti offerta o invito possano essere presentati e tale Modulo possa essere
legittimamente utilizzato.
Amundi SGR SpA
Capitale Sociale € 15.000.000 - Sede Sociale: Piazza Cavour, 2 - 20121 Milano
Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05816060965
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle Società di Gestione di Risparmio al n° 251
Sito internet: www.amundi.com/ita
Amundi Formula Garantita Emerging Market Equity
Recall 2014
PARTE I del Prospetto
Caratteristiche del Fondo e modalità di partecipazione
Data di deposito in Consob della Parte I: 9 dicembre 2014
Data di validità della Parte I: dal 10 dicembre 2014
A) INFORMAZIONI GENERALI
1. LA SOCIETÀ DI GESTIONE
Amundi SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Crédit Agricole, di nazionalità italiana, con sede legale in
Milano, Piazza Cavour 2, tel. 02 00651, sito Internet www.amundi.com/ita, indirizzo di posta elettronica
[email protected], costituita in data 5 luglio 2007 con atto del Notaio Mario Notari di Milano ed
iscritta al n. 251 dell’Albo ex art. 35, 1° comma del D.Lgs. 58/98, in virtù di delibera n. 1061 del 24 ottobre
2007 della Banca d’Italia, è la Società di Gestione del Risparmio del Fondo (di seguito anche la “SGR”).
La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 e la chiusura dell’esercizio sociale è stabilita al
31 dicembre di ogni anno.
Il Capitale sociale è di Euro 15.000.000, sottoscritto e interamente versato. Azionista unico della società è
Amundi SA.
Le attività svolte dalla SGR sono le seguenti:
a) la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione,
l’istituzione e l’organizzazione di fondi comuni di investimento e l’amministrazione dei rapporti con i
partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, in tal caso anche in
regime di delega, mediante l’investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili
o immobili;
b) la prestazione del servizio di gestione di portafogli;
c) l’istituzione e la gestione di fondi pensione aperti nonché la gestione, in regime di delega, di fondi
pensione aperti di altrui istituzione o di fondi pensione chiusi, italiani ed esteri;
d) la gestione in regime di delega conferita da parte di soggetti che prestano il servizio di gestione di
portafogli di investimento; da parte di organismi di investimento collettivo esteri (ivi incluse funzioni di
natura amministrativa); da parte di Investitori Istituzionali italiani ed esteri nei limiti previsti tempo per
tempo dagli ordinamenti ad essi rispettivamente relativi;
e) la commercializzazione di quote o azioni di OICR;
f) lo svolgimento dell’attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari.
Funzioni aziendali affidate a terzi in outsourcing
Sono state affidate a soggetti esterni le seguenti funzioni aziendali:
– gestione delle attività di valorizzazione della quota;
– elaborazione grafica dei rendiconti periodici;
– stampa e postalizzazione corrispondenza ordinaria con la clientela;
– elaborazione delle segnalazioni di vigilanza prisma e trasmissione alle scadenze stabilite;
– gestione operativa e/o manutenzione di sistemi informativi (hardware e software) e servizi di facility
management;
– gestione dell’archivio documenti cartaceo e ottico.
Organo Amministrativo
L’organo amministrativo della SGR è il Consiglio di Amministrazione, composto da 9 membri che durano in
carica tre anni e sono rieleggibili. L’attuale Consiglio, in carica fino all’assemblea che approverà il bilancio al
31 dicembre 2015, è così composto:
Presidente:
- Fathi JERFEL, nato a Kairouan (Tunisia) il 16.05.1959
Vice-Presidente:
- Giampiero MAIOLI, nato a Vezzano sul Crostolo (RE) il 01.11.1956
Amministratore Delegato:
- Michel PELOSOFF, nato a Parigi (Francia) il 6.02.1959
Amministratori indipendenti:
- Paul – Henry de LA PORTE DU THEIL, nato a Parigi (Francia) il 09.08.1947
- Alessandro DE NICOLA, nato a Milano il 23.10.1961
Amministratori:
- Giovanni CARENINI, nato a Milano il 05.07.1961
- Ariberto FASSATI, nato a Milano il 4.08.1946
- Pascal BLANQUÉ, nato a Béziers (Francia) il 24.09.1964
- Palma MARNEF, nata a Parigi (Francia) il 22.03.1964
Fathi Jerfel
Laureato in Ingegneria, è Directeur Général Délégué e Amministratore di Amundi
S.A.. Ricopre cariche di amministratore nelle seguenti altre società del Gruppo:
Amundi Alternative Investments Holding S.A., Amundi Alternative Investments
S.A.S., Amundi Finance S.A., Amundi Hellas Mfmc S.A., Amundi Immobilier S.A.,
Amundi IS Americas Inc, Amundi Japan Ltd, Amundi Private Equity Funds, BFT
Gestion, Ca Cheuvreux, Dna, Etoile Gestion, Iks Kb, Lcl Actions France, Société
Générale Gestion, Structura e Wafa Gestion. In precedenza ha ricoperto incarichi
dirigenziali in Crédit Lyonnais e Crédit Agricole Asset Management S.A..
Giampiero Maioli
Amministratore Delegato della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e Senior
Country Officer per l’Italia del Gruppo Crédit Agricole. Ricopre cariche di
amministratore nelle seguenti altre società del Gruppo: Banca Popolare FriulAdria,
Cassa di Risparmio della Spezia, Crédit Agricole Leasing Italia Srl, Agos Ducato
S.p.A. e Crédit Agricole Vita S.p.A.. E’ inoltre membro del Consiglio e del Comitato
Esecutivo dell’ABI. In precedenza, dal 1996, è stato Direttore Area Lombardia del
Credito Commerciale e, dal 2002, Responsabile Marketing, Direttore Commerciale e
poi Direttore Generale di Cariparma S.p.A..
Michel Pelosoff
Laureato presso l’HEC (Ecole des Hautes Etudes Commerciales) di Parigi. Ricopre
cariche nelle seguenti altre società del Gruppo: membro del Comitato Esecutivo di
Amundi S.A., Presidente di Amundi RE Italia SGR S.p.A., Consigliere della Cassa di
Risparmio della Spezia. In precedenza, ha svolto mansioni direttive presso il Crédit
Lyonnais nella direzione finanziaria ed è stato direttore degli investimenti presso la
“Union des assurances Fédérales (UAF)”.
È membro del Consiglio direttivo di Assogestioni.
Paul Henri
de La Porte du Theil
Alessandro
De Nicola
Giovanni Carenini
Laureato presso l'Ecole Nationale de l'Aéronautique, è entrato nel 1975 presso la
Caisse Nationale de Crédit Agricole, dove ha ricoperto, dal 1991, la carica di
Responsabile della Divisione di Asset Management. Fino al 2009 è stato Directeur
Général Délégué di Amundi S.A..
Attualmente è Presidente dell’AGF (Associazione di categoria francese tra le
società di gestione del risparmio).
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica di Milano, ha conseguito un
LL.M e un Ph.D in Corporate Law and Economics presso l’Università di Cambridge.
Avvocato in Milano (specializzato in diritto commerciale, societario e finanziario) è
autore di numerose pubblicazioni e tiene corsi di Business Law presso l’Università
Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano.
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi”
di Milano. Ricopre cariche nelle seguenti altre società del Gruppo: Consigliere di
Amministrazione di Amundi RE ITALIA SGR S.p.A. E’ altresì Condirettore Generale
di Amundi SGR S.p.A. In precedenza ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità
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nell’ambito del Gruppo Crédit Lyonnais (poi Gruppo Crédit Agricole) in Italia e
all’estero. In particolare è stato Amministratore Delegato di Crédit Lyonnais Asset
Management SIM S.p.A. e responsabile della funzione di controllo interno di Crédit
Agricole Asset Management SGR S.p.A.
Ariberto Fassati
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi”
di Milano. Ricopre cariche nelle seguenti altre società del Gruppo: Presidente di
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Presidente di Crédit Agricole
Leasing Italia S.r.l., Vice Presidente di Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A., Vice
Presidente di Banca Popolare Friuladria S.p.A. Consigliere di Crédit Agricole
Suisse, Crédit Agricole Vita S.p.A. e Agos Ducato S.p.A.. E’ inoltre membro del
Consiglio e del Comitato Esecutivo dell’ABI.
Pascal Blanqué
Laureato presso l’École Normale Supérieure Sciences Po. Ricopre cariche nelle
seguenti altre società del Gruppo: Directeur Général Délégué e Amministratore di
Amundi S.A..
Direttore degli Investimenti di Amundi S.A. dal 2005. Ha iniziato la sua carriera
presso la banca Paribas nel 1991 nella gestione istituzionale e privata. Di seguito ha
svolto la funzione di strategist nell’allocazione degli attivi di Paribas Asset
Management a Londra e ricoperto la carica di direttore della ricerca economica di
Paribas.
Palma Marnef
Dal 2004 presso Amundi S.A. dove ricopre la carica di responsabile delle aree
Europa/Regione Mediterranea in seno alla Direzione per lo Sviluppo delle Entità
Internazionali, in precedenza ha ricoperto le cariche di responsabile dell’International
Client Servicing e di responsabile del Controllo, Sviluppo e Coordinamento delle
filiali estere presso Crédit Lyonnaise A.M., di responsabile del Supporto
Commerciale Internazionale presso Banque de Gestion Privèe e di responsabile del
Servizio Filiali Internazionali presso Banque Hervet.
Organo di controllo
L’organo di controllo della SGR è il collegio sindacale, composto da 3 membri che durano in carica 3 anni e
sono rieleggibili; l’attuale collegio, i cui membri rimangono in carica fino all’assemblea di approvazione del
Bilancio al 31 dicembre 2015, è così composto:
Presidente:
- Bruno RINALDI, nato a Iseo (BS) il 26.02.1945
Sindaci effettivi:
- Filippo DI CARPEGNA BRIVIO, nato a Meda (MI) il 05.09.1950
- Patrizia FERRARI, nata a Milano il 29.04.1966
Sindaci supplenti:
- Marco ETTORRE, nato a Parma il 24.04.1970
- Maurizio DATTILO, nato a Milano il 19.03.1963
Bruno Rinaldi
Ragioniere Commercialista, Consulente del Lavoro e Revisore Contabile.
Attualmente ricopre la carica di Sindaco Effettivo presso I2 Capital S.p.A. e
di ENPAP. In passato ha svolto la medesima funzione presso Intesa BCI
Sistemi e Servizi S.p.A., Banca di Credito Cooperativo di Ossimo; ha
ricoperto l’incarico di Consigliere di Amministrazione presso Cassa di
Risparmio di Ascoli Piceno, Cassa di Risparmio di Fermo, CARIVITA S.p.A.
e Fondo Pensione PREVICLAV.
Filippo Di Carpegna Brivio
Laureato in Economia e Commercio all’Università Cattolica di Milano.
Dottore Commercialista e Revisore Contabile. Svolge attività professionale
in materia fiscale e societaria. In passato ha ricoperto incarichi dirigenziali in
Citibank – filiale di Milano e in Cariplo.
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Patrizia Ferrari
Laureata in Economia e Commercio all’Università L. Bocconi di Milano. A far
data dal 1991 svolge la sua attività presso lo Studio Tributario Deiure, Ha
maturato esperienze in campo tributario, societario, nel settore delle fusioni
e acquisizioni societarie e nel settore bancario/finanziario. Nel 1992 ha
conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore
Commercialista e nel 1995 quella di Revisore Contabile.
Marco Ettorre
Laureato in Economia e Commercio. Dottore Commercialista e Revisore
Contabile. Svolge attività professionale in materia fiscale e societaria. È
altresì Sindaco effettivo di Amundi RE Italia SGR S.p.A.
Maurizio Dattilo
Laureato in Economia e Commercio. Dottore Commercialista e Revisore
Contabile. Svolge attività professionale in materia fiscale e societaria. È
altresì Sindaco effettivo di Amundi RE Italia SGR S.p.A.
Altri fondi istituiti dalla SGR
Oltre ai Fondi disciplinati dal presente Prospetto, Amundi SGR S.p.A. ricopre il ruolo di:
- SGR GESTORE e PROMOTRICE dei fondi mobiliari: Amundi Absolute; Amundi Formula Garantita Equity
Recall 2013; Amundi Formula Garantita Equity Recall DUE 2013; Amundi Formula Garantita Emerging
Market Equity Recall 2013; Amundi Formula Garantita High Diversification 2014; Amundi Formula Garantita
Emerging Market Equity Recall 2014; Amundi Formula Garantita Equity Recall 2014; Amundi Più; Amundi
Liquidità; Amundi Obbligazionario Breve Termine; Amundi Obbligazionario Euro; Amundi Equipe 1; Amundi
Equipe 2; Amundi Equipe 3; Amundi Equipe 4; Amundi Europe Equity; Amundi Global Equity; Amundi Global
Emerging Equity; Amundi Eureka Double Call; Amundi Eureka Dragon; Amundi Corporate 3 anni; Amundi
Eureka Ripresa 2014; Amundi Eureka Double Win 2013; Amundi Eureka Ripresa DUE 2014; Amundi Eureka
Doppia Opportunità 2014; Amundi Eureka Cina Ripresa 2015, Amundi Eureka Settori 2016; Amundi Eureka
Oriente 2015; Amundi Eureka Ripresa 2016; Amundi Eureka Materie Prime 2015; Amundi Eureka CINA
2015; Amundi Eureka Brasile 2016; Amundi Eureka Crescita Italia 2015; Amundi Eureka Crescita Finanza
2015; Amundi Eureka Europa Emergente Ripresa 2017; Amundi Eureka BRIC 2017; Amundi Eureka
Sviluppo Energia 2016; Amundi Eureka Crescita Cina 2017; Amundi Eureka Sviluppo Materie Prime 2016;
Amundi Eureka Crescita Azionaria 2017; Amundi Eureka Sviluppo USA 2016; Amundi Eureka Progetto
Imprese Verdi 2017; Amundi Eureka Crescita Valore 2017; Amundi Eureka Crescita Settore Immobiliare
2017; Amundi Eureka Crescita Finanza 2017; Amundi Eureka BRICT Progetto 2017; Amundi Eureka
Crescita Azionaria DUE 2017; Amundi Eureka Sviluppo Mercati Emergenti 2017; Amundi Eureka Crescita
Taiwan 2018; Amundi Eureka Crescita Italia 2018; Amundi Eureka Materiali Industriali Doppia Opportunità
2018; Amundi Eureka Mercati Emergenti 2018; Amundi Eureka Crescita Valore 2018; Amundi Eureka
Utilities Doppia Opportunità 2018; Amundi Eureka Energia Doppia Opportunità 2018; Amundi Eureka
Sviluppo Germania 2018; Amundi Eureka Sviluppo USA 2018; Amundi Eureka Sviluppo Italia-FranciaSpagna 2018; Amundi Eureka Sviluppo Russia 2018; Amundi Eureka Sviluppo Grande Cina 2018; Amundi
Crescita Area Euro 2019; Amundi Traguardo 3%; Amundi Eureka Italia Doppia Opportunità 2019; Amundi
Meta 2018; Amundi Meta 2018 DUE; Amundi Meta 2018 TRE; Amundi Diversificazione Attiva 2018; Amundi
Meta 2018 PREMIUM; Amundi Meta 2018 QUATTRO; Amundi Diversificazione Attiva 2018 DUE; Amundi
Meta Plus 2019 Area Euro; Amundi Meta 2019 PREMIUM; Amundi Meta Plus 2019 Area Euro DUE; Amundi
Orizzonte 2019 Cedole e Dividendi; Amundi Diversificazione Attiva 2018 TRE; Amundi Orizzonte 2019
Cedole e Dividendi DUE; Amundi Meta Plus 2019 USA; Amundi Diversificazione Attiva 2018 QUATTRO;
Amundi Meta Plus 2019 Area Euro TRE; Amundi Orizzonte 2019 Marchi Globali e Lusso; Amundi Meta 2019
Premium DUE; Amundi Diversificazione Attiva 2019; Amundi Meta Plus 2019 Mercati Sviluppati; Amundi
Orizzonte 2020 Silver Age; Amundi Meta Opportunità 2017.
- SGR GESTORE dei fondi mobiliari: (i) BancoPosta Trend, BancoPosta Corporate 2014 e BancoPosta
Obbligazionario Giugno 2017 promossi da BancoPosta Fondi S.p.A. SGR; (ii) Arca Formula Eurostoxx 2015
e Arca Formula II Eurostoxx 2015 promossi da Arca SGR S.p.A..
- SGR PROMOTRICE del fondo immobiliare Amundi Soluzione Immobiliare.
2. LA BANCA DEPOSITARIA
State Street Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti 10, è la banca depositaria del Fondo
(di seguito anche la “Banca Depositaria”). Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi
delle quote del Fondo sono espletate dalla Banca Depositaria per il tramite dell’Ufficio Controlli Banca
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Depositaria, dislocato presso la sede di Via Nizza 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di
consegna e ritiro dei certificati sono invece svolte dalla Banca Depositaria per il tramite di Intesa Sanpaolo
S.p.A. presso la Filiale di Milano – Corso di Porta Nuova 7.
I prospetti contabili del Fondo sono disponibili presso la sede legale della Banca Depositaria.
La Banca Depositaria è altresì incaricata di procedere alla determinazione del valore unitario della quota del
Fondo.
3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE
Reconta Ernst & Young S.p.A. con sede in Via della Chiusa, 2, Milano è la società di revisione della SGR e
del Fondo.
4. GLI INTERMEDIARI DISTRIBUTORI
Il collocamento delle quote del Fondo avviene, oltre che da parte della SGR che opera presso la propria
sede sociale, anche da parte di:
 Banca Popolare FriulAdria S.p.A., con Sede Legale in Pordenone, Piazza XX Settembre 2, che ha
attivato anche tecniche di comunicazione a distanza (banca telefonica);
 Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., con Sede Legale in Parma, Via Università 1, che ha
attivato anche tecniche di comunicazione a distanza (banca telefonica);
 Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A., con Sede Legale in La Spezia, Corso Cavour 86, che ha
attivato anche tecniche di comunicazione a distanza (banca telefonica).
5. IL FONDO
Il fondo comune d’investimento è un patrimonio collettivo costituito dalle somme versate da una pluralità di
partecipanti ed investite in strumenti finanziari. Ciascun partecipante detiene un numero di quote, tutte di
uguale valore e con uguali diritti, proporzionale all’importo che ha versato a titolo di sottoscrizione. Il
patrimonio del fondo costituisce patrimonio autonomo e separato da quello della SGR e dal patrimonio dei
singoli partecipanti, nonché da quello di ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR; delle obbligazioni
contratte per suo conto, il fondo risponde esclusivamente con il proprio patrimonio.
Il fondo è “mobiliare” poiché il suo patrimonio è investito esclusivamente in strumenti finanziari. E’ “aperto” in
quanto il risparmiatore può ad ogni data di valorizzazione della quota richiedere il rimborso parziale o totale
di quelle già sottoscritte.
Caratteristiche del Fondo
Il Fondo è stato istituito nel corso della seduta del 22 gennaio 2008 del Consiglio di Amministrazione della
SGR, ed il relativo Regolamento di Gestione non è stato sottoposto all’approvazione specifica della Banca
d’Italia in quanto rientra nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata in via generale. Il Fondo è
operativo dal 26 febbraio 2008.
Soggetti preposti alle effettive scelte di investimento
La gestione del Fondo è effettuata da Amundi SGR S.p.A.. Il Consiglio di Amministrazione definisce gli
orientamenti generali di investimento tenendo conto del Regolamento di Gestione e della politica di gestione
di ciascun fondo, disponendo i piani operativi di gestione dei portafogli cui l’Amministratore Delegato
conferisce esecutività avvalendosi dell’Area Investimenti.
Il soggetto preposto all’Area Investimenti della SGR, responsabile delle scelte finali di investimento relative al
patrimonio gestito è il dottor Simone Facchinato, nato a Treviso il 2 gennaio 1972. Laureato in Matematica
presso l’Università di Padova, opera nel Gruppo Crédit Agricole dal 2006 prima come responsabile Financial
Engineering e dal dicembre 2007 come Responsabile Marketing. Nel 1996 lavora come gestore di portafogli
obbligazionari presso Arca SGR. In seguito ricopre la carica di responsabile Asset Allocation e Gestione del
Rischio Clienti Istituzionali, dove si occupa della gestione dei portafogli bilanciati della clientela istituzionale.
Nel 2002 viene nominato responsabile Sviluppo della Clientela Istituzionale e dal 2005 anche responsabile
Sviluppo Prodotti, sia per il mercato istituzionale sia per il mercato retail.
6. I SOGGETTI CHE PRESTANO LA GARANZIA E CONTENUTO DELLA GARANZIA
Il soggetto garante è Amundi Finance S.A., appartenente al Gruppo Crédit Agricole, con sede in 90,
Boulevard Pasteur 75015 Parigi (Francia) (di seguito anche il “Soggetto Garante”), iscritta al registro
camerale delle società di Parigi al n. PARIS B 421304601. La Società, autorizzata in qualità di Istituto di
credito dall’Autorité de Controle Prudentiel (Banque de France), è soggetta al controllo della Commission
Bancaire.
La Garanzia consiste nell’obbligo assunto dal Soggetto Garante, a prima richiesta scritta della SGR, ogni e
qualsiasi eccezione rimossa, di versare al Fondo, in un giorno predefinito, una determinata somma di denaro
al fine di ottenere il Valore della Quota Garantito, secondo le modalità, le condizioni ed i limiti di seguito
previsti.
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La prestazione della Garanzia dipende, in via esclusiva, dalla solvibilità del Garante e dalla capacità dello
stesso di onorare l’obbligo assunto. La SGR non assume alcun obbligo in termini di Garanzia di rendimento
o di restituzione del capitale investito.
La Garanzia opera a favore del Fondo alla Scadenza della Formula, ovvero 9 dicembre 2014.
Le richieste di rimborso relative al giorno in cui il valore della quota è garantito, al pari delle richieste di
rimborso relative a date differenti, dovranno essere presentate nei termini e con le modalità stabilite dalla
Parte B), art. 6.3 del Regolamento di Gestione.
I rimborsi richiesti relativamente a date diverse sono regolati sulla base dei valori di mercato del giorno di
riferimento, tenuto conto delle commissioni di rimborso di cui al paragrafo 17.1 della Parte I del Prospetto.
La Garanzia non opererà nell’ipotesi di mutamenti del quadro legislativo tali da impedire alla SGR di svolgere
l’attività di cui agli artt. 33 e 36 del D.Lgs. 58/98 ed al Garante di prestare la Garanzia ai sensi dell’art. 15-bis
del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 228/99 e del Regolamento sulla gestione
collettiva del risparmio adottato dalla Banca d’Italia. Parimenti la Garanzia non opererà nell’ipotesi in cui si
dovessero verificare eventi bellici di portata tale da coinvolgere la nazione italiana e tali da determinare
l’impossibilità per la SGR di svolgere l’attività di gestione. Non sono fattispecie idonee ad escludere
l’applicazione della Garanzia eventuali sospensioni o interruzioni temporanee delle linee telematiche e/o
delle telecomunicazioni e/o della produzione, erogazione o distribuzione di fonti di energia.
Mutamenti della normativa fiscale applicabile non sono ricompresi nella Garanzia. Nel caso in cui tali
mutamenti avessero impatti sul Valore della Quota Garantito, la SGR si impegna a rendere noto ai
sottoscrittori le conseguenze per i medesimi e per il Fondo.
7. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO
La partecipazione ad un fondo comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote,
che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le
risorse del fondo.
L’andamento del valore della quota del fondo può variare in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e ai
settori di investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento.
In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall’investimento del patrimonio del Fondo in strumenti
finanziari occorre considerare i seguenti elementi:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle
caratteristiche peculiari della società emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di
investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la
variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere
tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle
obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità
del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a
scadenza;
b) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a
trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui
gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno
rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza di una
quotazione ufficiale rende inoltre complesso l’apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui
determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
c) rischio connesso alla valuta di denominazione: per l’investimento in strumenti finanziari denominati in
una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto
di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;
d) rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: l’utilizzo di strumenti derivati consente di assumere
posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni
(effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto
amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso
della leva;
e) rischio di credito e di controparte: trattasi del rischio che un emittente di uno strumento finanziario in
cui investe il Fondo ovvero una controparte di un’operazione effettuata per conto del Fondo medesimo
risultino inadempienti, vale a dire non corrispondano al Fondo alle scadenze previste tutto o parte del
capitale e/o degli interessi maturati ovvero non adempiano all’impegno assunto come controparte in
operazioni concluse con il Fondo. Tali inadempimenti – che possono derivare, ad esempio, da situazioni di
fallimento, dall’avvio di altre procedure concorsuali ovvero dall’adozione di altre misure o interventi applicabili
in situazioni di crisi nonché da ogni altra situazione che comporti il mancato adempimento degli obblighi
assunti – determinano un impatto negativo sul valore complessivo del Fondo, se tale evento dovesse
verificarsi prima della Scadenza della Formula. Tale evento non avrà invece effetti sul Valore della Quota
Garantito relativo al giorno di Scadenza della Formula, in considerazione della Garanzia;
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f) rischi operativi inclusi quelli legati alla custodia delle attività, connessi ad eventi esterni ed a cause di
forza maggiore;
g) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l’investitore a rischi
aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di
garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politicofinanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.
La presenza di tali rischi può comportare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la
restituzione del capitale. Invece gli stessi rischi (eccetto quello di controparte, con riferimento al Soggetto
Garante) non incidono sul Valore della Quota Garantito, in considerazione della Garanzia (cfr. par. 16 della
presente Parte I).
8. STRATEGIA PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI
Ove richiesto dalle caratteristiche del servizio di gestione prestato in relazione al Fondo, la SGR applica e
mantiene una strategia efficace e adeguata per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli
strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, al fine di assicurare che tali diritti siano esercitati
nell’esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR. La SGR rende disponibile ai partecipanti una descrizione
della strategia sopra indicata ed i relativi aggiornamenti sul proprio sito Internet.
9. BEST EXECUTION
Per l’esecuzione delle operazioni disposte per conto del Fondo, la SGR si avvale dei principali operatori del
mercato nazionale ed internazionale.
La SGR, nell’ambito del servizio di gestione collettiva, adotta tutte le misure ragionevoli e mette in atto
meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile sia quando esegue le decisioni di negoziare (gli
Ordini), sia quando trasmette ordini a terze parti selezionate per la loro esecuzione.
La SGR ha quindi definito rispettivamente una strategia di esecuzione e una strategia di trasmissione degli
Ordini, allo scopo di ottenere il miglior risultato possibile per gli investitori cui presta il servizio di gestione
collettiva del risparmio.
La Società, pur riservandosi la facoltà di trasmettere ed eseguire direttamente, in ogni momento, gli Ordini
per conto dei portafogli gestiti nonché il diritto di impartire istruzioni per ciascuno degli Ordini e/o delle
decisioni di investimento, al fine di conseguire maggiore efficienza nei processi produttivi e di avvalersi di
specifiche competenze professionali di terzi, esternalizza a Amundi Intermédiation S.A., appartenente al
Gruppo Crédit Agricole, le attività riguardanti la trasmissione e/o l’esecuzione di Ordini aventi ad oggetto gli
strumenti finanziari (esclusi gli OICR) di taluni portafogli gestiti (come di volta in volta specificato dalle
procedure aziendali vigenti).
La SGR sottopone periodicamente a monitoraggio l’efficacia delle misure di esecuzione e delle strategie di
trasmissione degli Ordini e, se del caso, corregge eventuali carenze; inoltre, riesamina le misure e le
strategie adottate con periodicità almeno annuale e, comunque, quando si verificano circostanze rilevanti tali
da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per i portafogli gestiti.
La SGR mette a disposizione sul proprio sito Internet informazioni più dettagliate, tra cui l’elenco degli
intermediari negoziatori ed il documento informativo sulle strategie di esecuzione e di trasmissione degli
ordini nel servizio di gestione collettiva del risparmio.
10. INCENTIVI
In conformità alla normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto
compensi, commissioni o prestazioni non monetarie.
Incentivi corrisposti a terzi
La SGR retrocede commissioni agli intermediari distributori di cui si avvale per il collocamento delle quote
dei Fondi. Tali pagamenti trovano giustificazione nel fatto che il distributore è in grado di aumentare la
qualità del servizio fornito all’investitore attraverso una o più delle seguenti prestazioni:
• abbinamento al servizio di collocamento del servizio di consulenza in materia di investimenti;
• messa a disposizione di una più ampia gamma di prodotti, con una conseguente prospettiva di “architettura
aperta”;
• assistenza nelle fasi di collocamento e, soprattutto, di post vendita nel corso della durata del rapporto
contrattuale, secondo le modalità definite dallo stesso distributore.
La SGR, in base alla convenzione di collocamento con il distributore, riconosce allo stesso una parte della
propria remunerazione per il servizio di gestione in relazione alle masse collocate, prevedendo a favore dello
stesso:
- la retrocessione della “commissione di sottoscrizione” a carico dell’investitore o della “commissione di
collocamento” a carico del Fondo, se previste (e comunque tra loro alternative), ovvero in subordine
l’eventuale pagamento di “commissioni una tantum”,
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- la retrocessione di una quota parte della “commissione di gestione”.
La misura della quota parte del riconoscimento economico al distributore è direttamente proporzionale
all’insieme dei servizi che lo stesso si attiva per rendere nell’interesse dell’investitore. Non sono previsti
riconoscimenti che seguano la variabilità del risultato della gestione (eventuale “commissione di
performance”) e, comunque, il riconoscimento non è collegato al raggiungimento di dati volumi distributivi
(“bonus”).
La SGR può, direttamente o avvalendosi dell’operato di terzi, fornire utilità ai distributori per l’organizzazione
e la prestazione dell’attività di formazione del personale dei medesimi distributori.
Con particolare riferimento ai Fondi di cui al presente Prospetto la SGR, in relazione all’attività di
collocamento dei Fondi e al servizio di assistenza offerti all’investitore successivamente alla fase di
sottoscrizione e per tutta la durata dell’investimento, riconosce al distributore:
- a titolo di commissione di distribuzione: la retrocessione totale degli importi percepiti a titolo di commissione
di sottoscrizione;
- a titolo di commissione di mantenimento: la retrocessione di una percentuale degli importi percepiti a titolo
di commissione di gestione. Tale quota parte è comunicata all’investitore dallo stesso soggetto distributore
nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione. La misura media della quota parte della commissione di
gestione è indicata nella Parte II del presente Prospetto. Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta
dell’investitore.
Incentivi ricevuti da terzi
Nell’attività di gestione collettiva, la SGR ha attivato procedure di selezione degli OICR da inserire nei
portafogli gestiti che, in generale, prescindono dal riconoscimento di eventuali incentivi e si basano sulla
qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché sulla solidità del processo
d’investimento valutato da un apposito team di analisi, comunque nell’esclusivo interesse dei partecipanti e
al fine di una più efficiente composizione dei portafogli.
La SGR, qualora dall’investimento in parti dell’OICR terzo ottenga incentivi nella forma di retrocessioni
commissionali, provvede ad attribuire il vantaggio economico al patrimonio degli OICR gestiti.
La SGR non percepisce benefici monetari da parte degli “intermediari negoziatori”, di cui si avvale per la
compravendita degli strumenti finanziari per conto degli OICR gestiti, né incentivi, che possano assumere la
forma di retrocessioni delle commissioni di negoziazione/intermediazione corrisposte dalla SGR.
La SGR può percepire dai negoziatori prestazioni non monetarie sotto forma di ricerca in materia di
investimenti (cosiddetta soft commission), in aggiunta a e a sostegno di quella prodotta internamente, al fine
di incrementare la qualità del servizio reso e per servire al meglio gli interessi dei clienti. Detta prestazione
non monetaria può essere percepita anche dai soggetti cui sia conferita una delega gestionale. La ricerca in
materia di investimenti si caratterizza per un’incidenza economica sulla commissione di negoziazione pagata
per l’esecuzione degli ordini riguardanti gli OICR, risultando inglobata a livello complessivo nell’ambito di tale
commissione. Sebbene l’incidenza economica della ricerca in materia di investimenti non sia separatamente
contabilizzata, la SGR effettua un apprezzamento della stessa in base a criteri di ragionevolezza, oggettività
ed attendibilità del servizio fornito.
La ricerca in materia di investimenti di cui la SGR ed i soggetti delegati possono avvalersi dovrà rispettare i
requisiti previsti dalla normativa vigente in termini di novità, originalità, rigorosità, significatività. Ulteriori
dettagli sono disponibili su richiesta dell’investitore.
11. RECLAMI
Per eventuali reclami l’investitore può rivolgersi alla SGR inoltrando comunicazione in forma scritta
all’indirizzo della sede della medesima SGR.
I reclami sono trattati dall’ufficio Client Administration con il supporto della funzione di controllo di conformità
(Compliance).
Il processo di gestione dei reclami attinenti alla prestazione dei servizi di gestione collettiva si conclude
indicativamente in 90 giorni dal ricevimento del reclamo. La SGR ha definito un processo al quale
partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato della problematica emergente
dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo viene inviata tempestivamente, al fine di comporre il reclamo
nei termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A/R al domicilio indicato dall’investitore.
B) INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO
Denominazione del Fondo
“Amundi Formula Garantita Emerging Market Equity Recall 2014”
Fondo comune di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzato alla
Direttiva 2009/65/CE.
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Data di istituzione
ISIN al portatore
22 gennaio 2008
IT0004331747
12. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO
Tipologia di gestione del
Market Fund.
Fondo
Valuta di denominazione
Euro.
13. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)
In relazione allo stile di gestione adottato, non è possibile individuare un parametro di riferimento
(benchmark) rappresentativo della politica d’investimento del Fondo, ma è possibile individuare una
misura di rischio alternativa.
Volatilità annualizzata
Circa 0,25%.
Tale misura è coerente con la misura di rischio espressa dall’Indicatore
sintetico di cui al par. 15.
14. PERIODO MINIMO RACCOMANDATO
1 anno.
15. PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO
Indicatore sintetico del
grado di rischio connesso
all’investi-mento nel Fondo
Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
1
2
3
Rischio più alto
Rendimento solitamente più alto
4
5
6
7
L’indicatore sintetico classifica il Fondo su una scala da 1 a 7 sulla base
dei suoi risultati passati in termini di volatilità. La scala, in ordine
ascendente da sinistra a destra, rappresenta i livelli di rischio e
rendimento potenziale dal più basso al più elevato.
Il Fondo è stato classificato nella categoria 1 sulla base dei risultati
passati in termini di volatilità dei suoi investimenti.
Il livello di rischio di questo fondo riflette principalmente l'esposizione della
gestione del fondo nel mercato monetario dell’area euro. L’appartenenza
alla classe di rischio-rendimento più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Avvertenza: I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro
profilo di rischio/rendimento dell’OICR.
Avvertenza: La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe
non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’OICR potrebbe
cambiare nel tempo.
Scostamento dal benchmark
Contenuto
Indica che l’attività di gestione può determinare uno scostamento
contenuto in termini di rendimento e di rischiosità del Fondo rispetto al
benchmark.
16. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO
Categoria del Fondo
Obbligazionario euro breve termine
Principali tipologie di
strumenti finanziari e
valuta di denominazione
Aree geografiche/mercati
di riferimento
Categorie di emittenti e/o
Il portafoglio del Fondo è costituito, in via esclusiva, da strumenti finanziari
di natura monetaria, da depositi bancari e da liquidità. La valuta di
denominazione principale degli strumenti finanziari è l’Euro.
La scala qualitativa della rilevanza degli investimenti (principale,
prevalente, significativo, contenuto, residuale) è illustrata nel Glossario.
Europa, America, Asia e Pacifico.
Componente obbligazionaria: governi, enti governativi e sovranazionali,
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settori industriali
emittenti societari.
Diversificazione degli investimenti nei vari settori industriali.
Duration del portafoglio: la duration complessiva del Fondo è inferiore a 6
mesi.
Specifici fattori di rischio
Operazioni in strumenti
derivati
Rating: investimento in obbligazioni classificate di “adeguata qualità
creditizia” (c.d. investment grade) sulla base del sistema interno di
valutazione del merito di credito adottato dalla SGR.
Paesi Emergenti: è escluso l’investimento in strumenti finanziari di
emittenti di Paesi Emergenti.
L’utilizzo degli strumenti derivati è finalizzato:
alla copertura dei rischi;
ad una più efficiente gestione del portafoglio.
L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere
superiore al valore complessivo netto del Fondo. L’esposizione
complessiva in strumenti finanziari derivati è pari agli impegni assunti dal
Fondo in relazione a transazioni in strumenti finanziari derivati, determinati
in conformità alla normativa applicabile (metodo degli impegni).
Tecnica di gestione
Criteri di selezione degli strumenti finanziari: analisi delle principali
variabili macroeconomiche e selezione degli strumenti finanziari mediante
una tecnica di gestione che si basa sulle previsioni circa la crescita
dell’economia, l’evoluzione dei tassi di interesse e sull’analisi della qualità
e del merito creditizio degli emittenti.
La gestione del Fondo è dinamica, più in particolare il Gestore porrà
attenzione:
- all’allocazione tra le diverse classi di attivo investibili;
- alla gestione della duration (effettuata anche tramite la
combinazione di titoli a tasso fisso e variabile);
- all’allocazione in termini di settori industriali e di classi di rating;
- alla selezione degli emittenti e dei singoli titoli.
Destinazione dei proventi
Il Fondo è ad accumulazione dei proventi.
Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli
amministratori all’interno del rendiconto annuale d’esercizio.
C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)
17. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL FONDO
17.1 ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE
Gli oneri direttamente a carico del sottoscrittore del Fondo sono indicati nelle seguenti tabelle:
a) Diritti fissi
Diritti fissi a carico del sottoscrittore
Per ogni versamento in unica soluzione
Per l’emissione del certificato rappresentativo delle quote (prevista
esclusivamente per un controvalore minimo di 100 quote), nonché per il suo
frazionamento o raggruppamento
Per il rimborso di spese di spedizione dei certificati, emissione degli stessi e
delle spese postali e amministrative connesse
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Importo in euro
5,00
25,00 a favore della Banca
Depositaria
Esborsi effettivamente
sostenuti
b) una commissione di rimborso da applicare sul controvalore delle quote da rimborsare determinato
sulla base del valore unitario della quota iniziale, parzialmente riaccreditata al Fondo, secondo le
seguenti modalità:
Commissione di
rimborso
Quota riaccreditata al
Fondo
Dall’avvio del Fondo al 29.12.2009
3,50%
0,50%
Dal 30.12.2009 al 14.12.2010
2,00%
0,50%
Dal 15.12.2010 al 02.12.2014
0,50%
0,50%
Ad una data di NAV garantito e successivamente
0,00%
0,00%
Intervallo
Non sono previste retrocessioni della commissione di rimborso a favore dei soggetti collocatori.
17.2 ONERI A CARICO DEL FONDO
17.2.1 ONERI DI GESTIONE
E’ prevista una provvigione unica su base annuale, nella misura di seguito indicata, comprensiva di tutti i
costi a carico del Fondo sotto indicati ad eccezione di quelli di cui al par. 17.2.2.
Intervallo
Provvigione Unica
Dall’avvio del Fondo al 14.12.2010
2,40%
Dal 15.12.2010 al 9.12.2014
1,00%
Successivamente alla Scadenza della Formula
0,15%
Tale commissione è calcolata settimanalmente sul Valore Iniziale della quota moltiplicato per il numero delle
quote in circolazione al momento del calcolo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità di quest’ultimo nel
primo giorno lavorativo di ogni mese successivo al trimestre di calcolo ed è comprensiva dei seguenti oneri:
la commissione di garanzia da corrispondersi a favore del Soggetto Garante;
gli oneri dovuti alla Banca Depositaria per l'incarico svolto, compresivi delle spese legate alle attività
generali di regolamento delle operazioni;
- i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (es. costi di intermediazione
inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari);
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo; i costi della
stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla
generalità dei partecipanti (es. gli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo) purché tali oneri non
attengano a propaganda o a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle
disposizioni di vigilanza;
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di
liquidazione;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e per le spese connesse (es. le spese di istruttoria);
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo;
- il contributo di vigilanza, che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per i fondi.
17.2.2 ALTRI ONERI
Fermi restando gli oneri di gestione indicati al punto 17.2.1 sono a carico del Fondo gli oneri fiscali di
pertinenza del Fondo.
Le spese e i costi effettivi sostenuti dal Fondo nell’ultimo anno sono indicati nella Parte II del Prospetto.
18. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
È possibile concedere in fase di collocamento agevolazioni in forma di esenzione totale dei diritti fissi.
19. REGIME FISCALE
Regime di tassazione del Fondo
I redditi del Fondo sono esenti dalle imposte sui redditi e dall’Irap. Il Fondo percepisce i redditi di capitale al
lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili, tranne talune eccezioni. In particolare, il Fondo
rimane soggetto alla ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi
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da società residenti non quotate, nonché alla ritenuta sui proventi delle cambiali finanziarie e a quella sui
proventi dei titoli atipici.
Regime di tassazione dei partecipanti
Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si
applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra
il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o
acquisto delle quote medesime, al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli
pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato
scambio di informazioni (c.d. white list) e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine
di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). I proventi riferibili ai predetti titoli
pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita
direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari
armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list), nei titoli
medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due
prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei
proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne
sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SGR fornirà le indicazioni utili circa la
percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.
La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote a rapporti di custodia, amministrazione
o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza.
La ritenuta è applicata a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale
e a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul
reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da soggetti esteri che
risiedono, ai fini fiscali, in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni nonché da altri
organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.
Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa
commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, sui redditi diversi
conseguiti dal partecipante (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo e le differenze positive e
negative rispetto agli incrementi di valore delle quote rilevati in capo al Fondo) si applica il regime del
risparmio amministrato di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l’adempimento degli obblighi
tributari da parte dell’intermediario. E’ fatta salva la facoltà del partecipante di rinunciare al predetto regime
con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono
essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92%
del loro ammontare.
Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l’intero valore delle quote
concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le
quote siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini
dell’imposta di successione la parte di valore delle quote corrispondente al valore, comprensivo dei frutti
maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato italiano e ad essi assimilati, dei titoli del debito pubblico
e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all’Unione Europea e
dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo detenuti dal Fondo alla data di apertura
della successione. A tali fini, la SGR fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio del
Fondo.
Considerazioni sulla fiscalità statunitense
L’entrata in vigore della normativa U.S. Foreign Account Tax Compliance nel Hiring Incentives to Restore
Employment Act (“FATCA”) ha l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale statunitense da parte di “Tax U.S.
Persons” titolari di conti all’estero.
Ai sensi del FATCA, ogni istituzione finanziaria non statunitense (foreign financial institution o “FFI”), es.
banche, società di gestione, fondi di investimento ecc., deve adempiere a taluni obblighi di comunicazione in
relazione a determinati conti detenuti da Tax U.S. Persons, ovvero è tenuta ad applicare una ritenuta del 30
per cento su (i) taluni redditi di fonte statunitense (quali, tra gli altri, interessi e dividendi), (ii) proventi lordi
derivanti dalla vendita o dalla cessione di attività statunitensi che producano dividenti ed interessi, (iii) i
“Foreign Passthru Payments” corrisposti a talune FFI non adempienti al FATCA e ad ogni investitore (salvo
diversamente esente da FATCA) che non fornisca le informazioni richieste per la sua identificazione.
Il Modello 1 di Accordo intergovernativo (“IGA”) stipulato tra Italia e Stati Uniti d’America prevede lo scambio
automatico di informazioni tra le amministrazioni finanziarie italiana e statunitense e concede, a determinate
condizioni, un’esenzione dall’obbligo di applicare la ritenuta per le FFI italiane considerate conformi alla
normativa FATCA.
La SGR ha deciso di qualificare il Fondo come sponsored foreign financial institution ai sensi del Modello 1
di IGA.
12 di 16
Pertanto, sottoscrivendo quote del Fondo, gli investitori prendono atto che:
(i) la SGR è registrata con lo status “Reporting FFI” del Modello 1 di IGA tra Italia e Stati Uniti d’America,
conforme a quanto previsto dal FATCA. La SGR è registrata presso il portale dell’Internal Revenue Serviced
statunitense anche con lo status “Sponsoring entity” ed agisce, ai sensi del FATCA, per conto del Fondo;
(ii) al fine di adempiere alle vigenti disposizioni in materia fiscale, lo status FATCA con cui è registrato il
Fondo prevede la raccolta presso i sottoscrittori delle informazioni relative al loro status FATCA. Ciascun
sottoscrittore dichiara alla SGR, anche per il tramite del soggetto collocatore, sotto la propria responsabilità,
secondo le modalità prescritte dalla normativa FATCA in vigore nella giurisdizione pertinente (in particolare,
tramite i moduli W8, W9 o autocertificazioni equivalenti), il proprio status FATCA, ovvero comunica alla SGR
il proprio codice GIIN, qualora sia una FFI. In caso di modifica del proprio status FATCA, il sottoscrittore
informa tempestivamente la SGR, anche per il tramite del soggetto collocatore, mediante i predetti
documenti;
(iii) in quanto rientrante negli obblighi di segnalazione a cui è soggetto il Fondo, la SGR potrebbe essere
tenuta a comunicare alcune informazioni personali (ivi inclusi, ma non limitatamente a, cognome e nome
dell’investitore, indirizzo, codice fiscale, nonché – se del caso – talune informazioni relative alla
partecipazione al Fondo da parte degli investitori, alle autocertificazioni prodotte, al codice GIIN o ad altra
documentazione) ricevute dai (o riguardanti i) partecipanti al Fondo ed a scambiare, su base automatica, le
informazioni di cui sopra con le autorità fiscali statunitensi o con altre autorità autorizzate, secondo quanto
previsto dalla vigente normativa FATCA o dalle altre disposizioni di normativa primaria e secondaria in
materia. I sottoscrittori sono inoltre informati della circostanza che il Fondo rispetterà la regola di
aggregazione dei conti finanziari ai sensi di quanto previsto dall’IGA italiano: in particolare, per ogni
sottoscrittore, saranno aggregati i saldi di tutti i rapporti di partecipazione ai Fondi di cui la SGR è sponsoring
entity;
(iv) i sottoscrittori che non abbiano correttamente documentato il proprio status FATCA ovvero si siano
rifiutati di comunicare tale status FATCA entro i termini previsti, potranno essere classificati come
“recalcitranti” ed essere oggetto di segnalazione alle autorità fiscali o governative sopra richiamate;
(v) al fine di evitare potenziali problematiche future derivanti dal meccanismo del “Foreign Passthru
Payment”, che potrebbe applicarsi dal 1° gennaio 2017, ed evitare l’applicazione di qualsiasi ritenuta alla
fonte su tali pagamenti, la SGR si riserva il diritto di vietare la vendita delle quote del Fondo ad ogni NonParticipating FFI (“NPFFI”), in particolare ogni volta ciò sia richiesto a tutela degli interessi generali degli
investitori del Fondo. Quantunque la SGR rispetti tutti gli obblighi previsti al fine di evitare l’applicazione della
citata ritenuta alla fonte, non può essere garantito che il Fondo risulti adempiente a tutti i predetti obblighi né
che una FFI non conforme al FATCA non possa indirettamente condizionare il Fondo, anche qualora
quest’ultimo abbia adempiuto alle obbligazioni. Nel caso il Fondo dovesse essere assoggettato
all’applicazione della ritenuta ai sensi del FATCA, ciò potrebbe incidere sul risultato dell’investimento nel
Fondo per tutti i partecipanti. Inoltre, la SGR potrebbe ridurre l’ammontare posto in pagamento a titolo di
distribuzione proventi ovvero di rimborso quote a quei sottoscrittori che non abbiano fornito le informazioni
richieste o non risultino adempienti alla normativa FATCA;
(vi) la SGR si riserva il diritto di non dare corso alla sottoscrizione delle quote da parte degli investitori la cui
partecipazione al Fondo si realizzi in violazione di disposizioni di legge primaria o secondaria oppure possa
avere conseguenze negative per lo stesso Fondo o gli altri investitori.
Ai fini del presente paragrafo, “Tax U.S. Person” designa le “U.S. Person” ai sensi del U.S. Internal Revenue
Code, ovvero: un cittadino statunitense o una persona fisica residente negli Stati Uniti; un’entità o una
società organizzata negli Stati Uniti o secondo le leggi degli Stati Uniti o di ogni suo Stato; un trust se (i) una
o più persone statunitensi hanno l’autorità di controllare tutte le decisioni rilevanti del trust e (ii) un tribunale
degli Stati Uniti, conformemente al diritto applicabile, ha competenza a emettere un’ordinanza o una
sentenza in merito a tutte le questioni riguardanti l’amministrazione del trust; un asse ereditario di un de
cuius cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti.
Quanto sopra rappresentato non costituisce un’analisi completa di tutte le norme e le valutazioni in
materia fiscale, né tantomeno pretende di essere un elenco esaustivo di tutti i potenziali rischi fiscali
con riguardo all’offerta o al possesso delle quote dei Fondi, ovvero una consulenza fiscale. Gli
investitori sono quindi invitati a richiedere il parere dei loro consulenti circa le implicazioni fiscali e
di altra natura derivanti dall’acquisto, possesso, vendita o rimborso delle quote del Fondo
nell’ambito delle norme della giurisdizione cui sono soggetti, incluse quelle relative all’applicazione
del FATCA e al regime delle segnalazioni e delle ritenute sull’investimento nel Fondo.
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D) INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO
20. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE
La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire esclusivamente durante il periodo di raccolta al
pubblico (Periodo di Raccolta). Il Periodo di Raccolta iniziale avrà una durata di un mese decorrente dal
giorno di validità del Prospetto Informativo ovvero inferiore in caso di raggiungimento anticipato della
dimensione massima del Fondo o a seguito di decisione della SGR. Durante tale periodo, i soggetti incaricati
del collocamento raccolgono le richieste di partecipazione, le quali saranno valorizzate alla data di avvio di
operatività del Fondo, con valore della quota pari a euro 5
La data di fine del Periodo di Raccolta al pubblico sarà comunicata mediante apposita pubblicazione sul
quotidiano "Il Sole 24 Ore". Con analoga modalità la SGR può comunicare il prolungamento o la riapertura
del Periodo di Raccolta.
L'acquisto delle quote avviene esclusivamente mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo e il
versamento del relativo importo.
La sottoscrizione delle quote può avvenire versando subito per intero il controvalore delle quote che si è
deciso di acquistare (versamento in unica soluzione o PIC). L'importo minimo previsto per ciascuna
sottoscrizione è di 250,00 Euro.
Il numero delle quote di partecipazione, e delle eventuali frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto,
da attribuire ad ogni partecipante si determina dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri e dei
rimborsi spese, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Il giorno di riferimento è il
giorno in cui la SGR ha ricevuto notizia certa della sottoscrizione o, se successivo, il giorno di decorrenza dei
giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione.
Convenzionalmente si considera ricevuta in giornata la domanda di sottoscrizione pervenuta entro le
ore 15.30.
Se la sottoscrizione viene effettuata fuori sede, si applica una sospensiva di sette giorni per un eventuale
ripensamento da parte dell'investitore. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione ed il regolamento dei
corrispettivi avverranno una volta trascorso il periodo di sospensiva di sette giorni. Entro tale termine
l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla SGR o ai soggetti incaricati
del collocamento. Detta facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o
le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione e del
collocamento, nonché ai versamenti successivi.
Le quote del Fondo non possono essere offerte o vendute, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti
d’America (incluso qualsiasi territorio o possedimento soggetto alla giurisdizione statunitense), nei riguardi o
a beneficio di qualsiasi “U.S. Person” secondo la definizione contenuta nel Regulation S della Securities and
Exchange Commission («SEC»).
I partecipanti sono tenuti a dichiarare in forma scritta di non essere una “U.S. Person”, prima della
sottoscrizione delle quote. I partecipanti sono altresì tenuti a comunicare senza indugio alla SGR la
circostanza di essere diventati una “U.S. Person”.
La SGR può imporre restrizioni alla detenzione delle quote del Fondo da parte di ogni “U.S. Person” e
procedere al rimborso forzoso di tutte le quote detenute da tale “U.S. Person”.
Ai fini del presente paragrafo, “U.S. Person” designa (a) qualsiasi persona fisica residente negli Stati Uniti;
(b) qualsiasi entità o società organizzata o costituita secondo le leggi degli Stati Uniti; (c) ogni asse
patrimoniale (estate) il cui curatore o amministratore sia una «U.S. Person»; (d) qualsiasi trust di cui sia
trustee una «U.S. Person»; (e) qualsiasi succursale o filiale di un ente non statunitense, stabilito negli Stati
Uniti; (f) qualsiasi non-discretionary account o assimilato (diverso da un estate o un trust) detenuto da un
dealer o altro fiduciario a favore o per conto di una «U.S. Person»; (g) qualsiasi discretionary account o
assimilato (diverso da un estate o un trust) detenuto da un dealer o altro fiduciario organizzato, costituito o
(se persona fisica) residente negli Stati Uniti; e (h) qualsiasi entità o società se (i) organizzata o costituita
secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione non statunitense e (ii) partecipata da una «U.S. Person»
principalmente allo scopo di investire in strumenti finanziari non registrati ai sensi del U.S. Securities Act of
1933, come modificato, a meno che non sia organizzata o costituita, e posseduta, da accredited investors
(come definiti in base alla Rule 501(a) ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato) che non
siano persone fisiche, estates o trusts.
Per la descrizione delle modalità di sottoscrizione delle quote si rinvia al Regolamento di Gestione dei fondi.
21. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE
E’ possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo senza dover fornire alcun
preavviso.
Il rimborso delle quote può avvenire in un’unica soluzione – parziale o totale – secondo le modalità indicate
all’art. 6.3 del Regolamento di gestione del Fondo.
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Per la descrizione delle modalità di richiesta del rimborso delle quote nonché dei termini di valorizzazione e
di effettuazione del rimborso si rinvia al Regolamento di gestione del Fondo.
Gli oneri applicabili alle operazioni di rimborso sono indicati alla precedente Sez. C. par. 17.1.
22. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE
Durante il Periodo di Raccolta il partecipante al Fondo può effettuare versamenti successivi.
Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, l’efficacia dei contratti conclusi
fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte
dell’investitore. In tal caso, l’esecuzione della sottoscrizione avverrà una volta trascorso il periodo di
sospensiva di sette giorni. Entro tale termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza
spese né corrispettivo alla SGR o ai soggetti incaricati del collocamento.
Ai versamenti successivi non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale
ripensamento da parte dell’investitore, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente
fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al fondo oggetto della
sottoscrizione.
A fronte di ogni operazione viene applicato il diritto fisso previsto alla precedente Sez. C. par. 17.1.
23. PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO
La sottoscrizione delle quote può essere effettuata direttamente dal sottoscrittore anche mediante tecniche
di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal
fine la SGR e/o i soggetti incaricati del collocamento possono attivare servizi “on line” che, previa
identificazione dell’investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di
impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle
specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi “on line” per
effettuare le operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati al paragrafo 4.
Gli investimenti successivi durante il Periodo di Raccolta e le richieste di rimborso possono essere effettuati
direttamente dal sottoscrittore – oltre che mediante Internet – anche tramite il servizio di banca telefonica.
Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza
è il bonifico bancario.
L’utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della
valorizzazione delle quote emesse. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo, si
considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.
L’utilizzo di Internet o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri indicati al paragrafo 17.
Previo assenso dell’investitore, la lettera di conferma dell’avvenuta operazione può essere inviata in forma
elettronica (mediante e-mail inoltrata direttamente o tramite il soggetto collocatore) in alternativa a quella
scritta, conservandone evidenza.
Sussistono procedure di controllo delle modalità di sottoscrizione e di rimborso per assicurare la tutela degli
interessi dei partecipanti al Fondo e scoraggiare pratiche abusive.
A fronte di ogni operazione di sottoscrizione e rimborso, la SGR invia all’avente diritto, entro un giorno
lavorativo dalla data di regolamento, una lettera di conferma dell’avvenuta operazione, il contenuto della
quale è specificato nella parte C) del Regolamento di Gestione del Fondo.
Tutte le comunicazioni, comprese quelle di cui al successivo paragrafo 25, vengono effettuate al
sottoscrittore al recapito da questi indicato, intendendosi così assolto ogni onere informativo nei confronti di
tutti gli eventuali cointestatari.
E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
24. VALORIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO
Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, con indicazione della
relativa data di riferimento, Il valore unitario della quota può essere altresì rilevato sul sito Internet della SGR
indicato alla precedente Sez. A. par. 1.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte A e all’art. V. Parte C del Regolamento di gestione.
25. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI
La SGR o i soggetti collocatori inviano annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati periodici di
rischio-rendimento e costi del Fondo riportate nella Parte II del Prospetto, nonché le variazioni, non altrimenti
comunicate ai sensi del regolamento della Banca d’Italia, delle informazioni contenute nel KIID. Previo
assenso del partecipante, tali informazioni possono essere inviate tramite mezzi elettronici.
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26. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE
L’investitore può richiedere alla SGR l’invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:
a) il Prospetto (costituito dalla Parte I e dalla Parte II);
b) le Informazioni chiave per gli investitori (KIID);
c) il Regolamento di gestione del Fondo;
d) l’ultimo rendiconto annuale e l’ultima relazione semestrale pubblicati.
La sopra indicata documentazione dovrà essere richiesta per iscritto a Amundi SGR S.p.A., Piazza Cavour
2, Milano, indirizzo di posta elettronica [email protected], che ne curerà l’inoltro a stretto giro di
posta all’indirizzo indicato dal richiedente. L’invio ai partecipanti dei predetti documenti è gratuito.
L’investitore può anche richiedere la situazione riassuntiva delle quote detenute, nei casi previsti dalla
normativa vigente.
I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso la SGR e la Banca depositaria.
La documentazione indicata ai parr. 25 e 26, potrà essere inviata, ove richiesto dall’investitore, anche in
formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime
siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto
duraturo.
Il KIID, le Parti I e II del Prospetto, il Regolamento di gestione, i documenti contabili del Fondo, il Documento
Informativo in materia di Incentivi e Reclami, il Documento Informativo sulle strategie di esecuzione e di
trasmissione degli ordini nel servizio di gestione collettiva del risparmio, il Documento Informativo sulla
politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse e il Documento di sintesi della strategia per
l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti sono pubblicati
sul sito Internet della SGR www.amundi.com/ita. Il partecipante può anche richiedere la situazione
riassuntiva delle quote detenute, nei casi previsti dalla normativa vigente.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Amundi SGR S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni
contenute nel presente Prospetto, nonché della loro coerenza e comprensibilità.
Il Rappresentante legale
L’Amministratore Delegato
(Michel Pelosoff)
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Amundi Formula Garantita Emerging Market Equity Recall 2014
PARTE II del Prospetto
Illustrazione dei dati periodici di rischio/rendimento e costi del Fondo
Data di deposito in Consob della Parte II: 9 dicembre 2014
Data di validità della Parte II: dal 10 dicembre 2014
DATI PERIODICI DI RISCHIO / RENDIMENTO DEL FONDO
Fondo
Qualifica
Categoria
Valuta di denominazione
Misura di rischio
Amundi Formula Garantita Emerging Market Equity Recall 2014 –
Fondo a Formula
Market Fund
Obbligazionario euro breve termine
Euro
Ex ante: volatilità annualizzata pari a circa 0,25%. Tale misura è coerente
con la misura di rischio-rendimento espressa dall’Indicatore sintetico di cui
alla Parte I, Sez. B), par. 15.
Ex post: n.d.
Rendimento annuo del Fondo
I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso)
a carico dell’investitore.
Dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell’investitore. I dati di rendimento del Fondo sono esposti
al netto degli oneri fiscali fino al 30 giugno 2011, al lordo successivamente.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Inizio collocamento
Durata del fondo
Patrimonio netto al 27/12/2013 (milioni di euro)
Valore della quota al 27/12/2013 (euro)
26 febbraio 2008
31 dicembre 2050
11,08
5,149
Quota parte percepita in media dai collocatori nel 2013 con riferimenti ai costi di cui ai paragrafi 17.1 e
17.2 della Parte I del Prospetto
Diritti fissi
Commissione di rimborso
Provvigione di gestione
0%
0%
40%
COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO
Spese correnti
0,15%
Annotazioni:
- Il valore delle spese correnti riflette una stima delle spese sulla base della provvigione unica
applicata successivamente alla Data di Quota Garantita. Le spese correnti possono variare di
anno in anno e non include le commissioni legate al rendimento.
- Nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno
gravato sul patrimonio del Fondo.
- Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul
Sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (si rinvia alla Parte I,
Sez. C), par. 17.1).
- Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota
Integrativa del rendiconto del Fondo.
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APPENDICE
GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO
A
Aree geografiche:
– Area Euro: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna;
– Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Romania, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria;
– Nord America: Canada e Stati Uniti d’America;
– Pacifico: Australia, Giappone, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore;
– Paesi Emergenti: Paesi caratterizzati da una situazione politica, sociale ed economica instabile e che
presentano un debito pubblico con rating basso (di norma inferiore all’investment grade) e sono, quindi
contraddistinti da un significativo rischio di insolvenza.
Per un elenco completo si rimanda al sito www.worldbank.org.
B
Banca depositaria: Soggetto preposto alla custodia del patrimonio di un fondo/comparto e al controllo della
gestione al fine di garantire il criteri di separatezza contabile e i principi di correttezza e di trasparenza
amministrativa.
Benchmark: Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a
valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della
politica di investimento di alcune tipologie di fondi.
C
Capitale investito: Parte dell’importo versato che viene effettivamente investita dalla SGR in quote di fondi.
Esso è determinato come differenza tra il Capitale Nominale e le commissioni di sottoscrizione, nonché, ove
presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.
Capitale nominale: Importo versato per la sottoscrizione di quote/azioni di fondi/comparti al netto dei diritti
fissi d’ingresso.
Capitalizzazione: Prodotto tra il valore di mercato degli strumenti finanziari e il numero degli stessi in
circolazione.
Categoria: La categoria del fondo è un attributo dello stesso volto a fornire un’indicazione sintetica della sua
politica di investimento.
Classe: Articolazione di un fondo in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori
caratteristiche distintive.
Commissioni di gestione: Compensi pagati alla SGR mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo
per remunerare l’attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del
fondo e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espressi su base annua.
Commissioni di incentivo (o di performance): Commissioni riconosciute al gestore del fondo per aver
raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere
calcolate sull’incremento di valore della quota del fondo in un determinato intervallo temporale. Nei fondi con
1 di 5
gestione “a benchmark” sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del
fondo e quello del benchmark.
Commissioni di sottoscrizione: Commissioni pagate dall’investitore a fronte dell’acquisto di quote di un
fondo.
Comparto: Strutturazione di un fondo ovvero di una Sicav in una pluralità di patrimoni autonomi
caratterizzati da una diversa politica di investimento e da un differente profilo di rischio.
Conversione (c.d. Switch): Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote dei fondi
sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote di altri fondi.
D
Destinazione dei proventi: Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli
investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.
Duration: Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni
e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione dei flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte
del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa
corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa
della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.
E
Exchange Traded Funds (ETF): Un OICR di cui almeno una categoria di quote o di azioni viene negoziata
per tutto il giorno su almeno un mercato regolamentato oppure un sistema multilaterale di negoziazione con
almeno un market maker che si adoperi per garantire che il valore di borsa delle sue quote o azioni non vari
significativamente rispetto al suo valore complessivo netto (NAV) ed, eventualmente, rispetto ala suo NAV
indicativo.
F
Fondo comune di investimento: Patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di
sottoscrittori e gestito in monte.
Fondo aperto: Fondo comune di investimento caratterizzato dalla variabilità del patrimonio gestito connessa
al flusso delle domande di nuove sottoscrizioni e di rimborsi rispetto al numero di quote in circolazione.
Fondo indicizzato: Fondo la cui strategia è replicare o riprodurre l’andamento di un indice o di indici, per
esempio attraverso la replica fisica o sintetica.
G
Gestore delegato: Intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, il quale gestisce, anche
parzialmente, il patrimonio di un OICR sulla base di una specifica delega ricevuta dalla Società di gestione
del risparmio in ottemperanza ai criteri definiti nella delega stessa.
L
Leva finanziaria: Effetto in base al quale risulta amplificato l’impatto sul valore del portafoglio delle
variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il fondo è investito. La presenza di tale effetto è
connessa all’utilizzo di strumenti derivati.
M
Mercati regolamentati: Per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla Consob nell’elenco
previsto dall’art. 63, comma 2, ovvero nell’apposita sezione prevista dall’art. 67, comma 1, del D.Lgs. n.
58/98. Oltre a questi sono da considerarsi mercati regolamentati anche quelli indicati nella lista approvata
dal Consiglio Direttivo della Assogestioni pubblicata sul sito internet www.assogestioni.it.
2 di 5
Modulo di sottoscrizione: Modulo sottoscritto dall’investitore con il quale egli aderisce al fondo/comparto –
acquistando un certo numero delle sue quote/azioni – in base alle caratteristiche e alle condizioni indicate
nel Modulo stesso.
N
NAV indicativo: Una misura del valore infragiornaliero del NAV di un UCITS ETF in base alle informazioni
più aggiornate. Il NAV indicativo non è il valore al quale gli investitori sul mercato secondario acquistano e
vendono le loro quote o azioni.
O
Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): I fondi comuni di investimento e le Sicav.
OICR collegati: OICR istituiti o gestiti dalla SGR o da Società di gestione del gruppo di appartenenza della
SGR.
P
Periodo minimo raccomandato per la detenzione dell’investimento: orizzonte temporale minimo
raccomandato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio ed alla tipologia di
gestione.
Piano di accumulo (PAC): Modalità di sottoscrizione delle quote di un fondo/comparto mediante adesione
ai piani di risparmio che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l’investimento nel fondo/comparto
effettuando più versamenti successivi.
Piano di Investimento di Capitale (PIC): Modalità di investimento in fondi realizzata mediante un unico
versamento.
Q
Quota: Unità di misura di un fondo comune di investimento. Rappresenta la “quota parte” in cui è suddiviso il
patrimonio del fondo. Quando si sottoscrive un fondo si acquista un certo numero di quote (tutte aventi
uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.
R
Rating o merito creditizio: In relazione al rating dell’emittente, è un indicatore sintetico del grado di
solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed
esprime una valutazione circa le prospettive di assolvere i propri obblighi relativamente a rimborsi del
capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti delle obbligazioni
emesse. In relazione al singolo strumento finanziario, il rating è un indicatore della qualità e del rischio dello
strumento ed esprime la capacità dell’emittente, tenuto conto delle caratteristiche dello stesso titolo
(garanzie, grado di subordinazione, ecc.), di assolvere agli obblighi relativi.
Gli emittenti o gli strumenti finanziari sono classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. investment grade)
sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può
prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da
una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità
alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare
meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate
di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da
parte di almeno una delle citate agenzie di rating.
Regolamento di gestione del fondo (o Regolamento del fondo): Documento che completa le
informazioni contenute nel Prospetto di un fondo. Il Regolamento di un fondo deve essere approvato dalla
Banca d’Italia e contiene l’insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento di un fondo ed i
compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.
3 di 5
Replica sintetica di un indice: la modalità di replica realizzata attraverso l’utilizzo di uno strumento derivato
(tipicamente un total return swap).
Replica fisica di un indice: modalità di replica realizzata attraverso l’acquisto di tutti i titoli inclusi nell’indice
in proporzione pari ai pesi che essi hanno nell’indice o attraverso l’acquisto di un campione di titoli scelto in
modo da creare un portafoglio sufficientemente simile a quello dell’indice ma con un numero di componenti
inferiore che ottimizza perciò i costi di transazione.
Rilevanza degli investimenti:
Definizione
Principale
Prevalente
Significativo
Contenuto
Residuale
Controvalore dell’investimento rispetto al totale dell’attivo
> 70%
Compreso tra il 50% e il 70%
Compreso tra il 30% e il 50%
Compreso tra il 10% e il 30%
< 10%
I suddetti termini di rilevanza sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo, posti i
limiti definiti nel relativo regolamento.
S
Società di gestione: Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività
disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia ovvero la società
di gestione armonizzata abilitata a prestare in Italia il servizio di gestione collettiva del risparmio e iscritta in
un apposito elenco allegato all’albo tenuto dalla Banca d’Italia.
Società di investimento a capitale variabile (in breve Sicav): Società per azioni la cui costituzione è
subordinata alla preventiva autorizzazione della Banca d’Italia e il cui statuto prevede quale oggetto sociale
esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite offerta al pubblico delle proprie azioni. Può
svolgere altre attività in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Le azioni rappresentano
pertanto la quota-parte in cui è suddiviso il patrimonio.
Statuto della Sicav: Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto. Lo Statuto della
Sicav deve essere approvato dalla Banca d’Italia e contiene tra l’altro l’insieme di norme che definiscono le
modalità di funzionamento della Sicav ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i
sottoscrittori.
Swap a rendimento totale (total return swap): Il Total Return Swap è uno strumento finanziario derivato
OTC in base al quale un soggetto cede ad un altro soggetto il rischio e rendimento di un sottostante
(reference assets), a fronte di un flusso che viene pagato a determinate scadenze. Il flusso monetario
periodico è in genere collegato ad un indicatore di mercato sommato ad uno spread.
T
Tipologia di gestione di fondo/comparto: La tipologia di gestione del fondo/comparto dipende dalla
politica di investimento che lo/la caratterizza. Si distingue tra cinque tipologie di gestione tra loro alternative:
la tipologia di gestione “market fund” deve essere utilizzata per i fondi/comparti la cui politica di investimento
è legata al profilo di rischio-rendimento di un predefinito segmento del mercato dei capitali; le tipologie di
gestione “absolute return”, “total return” e “life cycle” devono essere utilizzate per fondi/comparti la cui
politica di investimento presenta un’ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati,
subordinatamente ad un obiettivo in termini di profilo di rischio (“absolute return”) o di rendimento (“total
return” e “life cycle”); la tipologia di gestione “fondi strutturati” deve essere utilizzata per i fondi che
forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti basati su un algoritmo e legati al rendimento,
all’evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento.
4 di 5
Tracking error: La volatilità della differenza tra il rendimento del fondo indicizzato e il rendimento dell’indice
o degli indici replicati.
U
UCITS ETF: Un ETF armonizzato alla direttiva 2009/65/CE.
V
Valore del patrimonio netto: Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value),
rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo, al netto
delle passività gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.
Valore della quota/azione: Il valore unitario della quota di un fondo, anche definito unit Net Asset Value
(uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo/comparto (NAV) per il numero delle
quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.
Value At Risk (VaR): è una misura di rischio che quantifica la massima perdita potenziale, su un
determinato orizzonte temporale, e all’interno di un dato livello di probabilità (c.d. intervallo di confidenza).
Volatilità: È l’indicatore della rischiosità di mercato di un dato investimento. Quanto più uno strumento
finanziario è volatile, tanto maggiore è l’aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.
5 di 5
Il presente Regolamento è stato approvato dall’organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la
conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all’art. 39, comma 3-bis del
D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all’approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni.
Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all’approvazione specifica della Banca d’Italia in quanto
rientra nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata in via generale.
A) Scheda Identificativa del Prodotto
Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche
del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.
Denominazione, tipologia, durata e Fondo comune di investimento mobiliare aperto armonizzato
strutturato (di seguito “Fondo”):
dimensione del Fondo
•
Società di Gestione del Risparmio
Banca Depositaria
Periodicità di calcolo del valore
della quota e quotidiano di
riferimento per la pubblicazione
del suo valore nonché delle
modifiche regolamentari
Soggetto Garante
Amundi Formula Garantita Emerging Market Equity
Recall 2014
La durata del Fondo è fissata al 31/12/2050 salvo proroga da assumersi
con deliberazione almeno 2 anni prima della scadenza.La dimensione
del Fondo è compresa tra un minimo di 3 milioni di quote ed un
massimo di 200 milioni quote (orientativamente compreso tra 15
milioni di euro e 1 miliardo di euro).
Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. o, per brevità,
Amundi SGR S.p.A. (di seguito anche “SGR”)- iscritta al n. 251
dell’albo delle SGR, con sede in Milano, Piazza Cavour 2.
Il sito Internet della SGR è: www.amundi.com/ita
State Street Bank S.p.A. (di seguito “Banca Depositaria”), con sede
legale in Milano, Via Ferrante Aporti, 10; iscritta al n. 5461 dell’albo
delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia.
Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle
quote del Fondo sono svolte dalla Banca Depositaria per il tramite
dell’Ufficio Controlli Banca Depositaria, dislocato presso la sede di
Via Nizza 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di
consegna e ritiro dei certificati sono invece svolte dalla Banca
Depositaria per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di
Milano – Corso di Porta Nuova 7.
I prospetti contabili del Fondo sono disponibili presso la sede legale
della Banca Depositaria.
Il valore unitario della quota del Fondo è calcolato con cadenza
settimanale, con riferimento a ciascun martedì. Qualora tale giorno sia
di chiusura delle Borse Valori Nazionali o della Borsa Euronext, di
festività nazionali italiane o francesi, il calcolo verrà effettuato con
riferimento al primo giorno lavorativo successivo.
Il valore unitario della quota, espresso in Euro, è pubblicato sul
quotidiano “Il Sole 24 Ore”. Sul medesimo quotidiano è pubblicato,
mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.
Amundi Finance S.A., appartenente al “Gruppo Crédit Agricole”, con
sede in 90, Boulevard Pasteur 75015 Parigi (Francia), iscritta al
registro camerale delle società di Parigi al n. PARIS B 421304601. La
Società, autorizzata in qualità di Istituto di credito dal Comitato degli
Istituti di Credito e delle Imprese di Investimento (Banque de France),
è soggetta al controllo della Commission Bancaire.
B) Caratteristiche del Prodotto
Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche
del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.
1. POLITICA D’INVESTIMENTO DEL FONDO
1.
E’ un Fondo strutturato il cui obiettivo di gestione, in assenza di variazioni del regime fiscale
applicabile al Fondo, è permettere di beneficiare:
-
della garanzia del 100% del capitale investito;
-
di una performance stabilita (Performance Prefissata o Partecipazione alla Rivalutazione del
Paniere) in base al verificarsi di determinate condizioni relative all’andamento di quattro
indici azionari internazionali ed un ETF specializzato in investimenti in Paesi Emergenti:
CECE Traded Index, Ftse Xinhua China 25 Index, Russian Depositary Index, KOSPI 200
Index e iShares S&P Latin America 40 Index Fund; la misura di tale performance dipende
dal momento in cui le predette condizioni si verificano.
In caso di cambiamento del regime fiscale applicabile al Fondo, gli obiettivi dello stesso
verranno rideterminati e comunicati ai partecipanti.
Per una descrizione più dettagliata della Formula, si veda l’art. 2 del presente Regolamento.
2.
Il patrimonio del Fondo è investito principalmente in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria e monetaria di emittenti governativi e societari appartenenti ai Paesi
dell’OCSE, classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. investment grade) sulla base del
sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR, nonché in depositi
bancari.
Al fine di conseguire l’obiettivo di gestione, il Fondo investe, altresì, in strumenti finanziari
derivati, OTC, stipulati con una o più controparti di elevato standing che prevedono lo scambio
del rendimento derivante dalla componente obbligazionaria di cui al precedente paragrafo, al
netto dei costi addebitabili al Fondo, con la partecipazione ai rendimenti dei mercati come
descritta al precedente comma 1, secondo alinea.
3.
Lo stile di gestione è finalizzato al conseguimento dell’obiettivo di gestione espresso dalla
Formula.
4.
Al termine del periodo di validità della Formula o, eventualmente, al momento in cui si verifica
la Condizione di Realizzazione, come definita all’art. 2 del presente Regolamento, il
portafoglio del Fondo sarà costituito, in via esclusiva, da strumenti finanziari di natura
monetaria, da depositi bancari e da liquidità.
5.
Il patrimonio del Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente e in
conformità alla specifica politica di investimento sopra descritta, nei seguenti strumenti:
-
strumenti finanziari di cui all’art.1, comma 2, lett. a) e b) del TUF quotati in mercati
regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti e aperti al pubblico nei Paesi aderenti
al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan;
-
strumenti finanziari del mercato monetario non quotati facilmente liquidabili con vita
residua non superiore a sei mesi;
-
strumenti finanziari derivati quotati che abbiano ad oggetto attività in cui il Fondo può investire,
indici finanziari azionari o obbligazionari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute;
-
strumenti finanziari derivati non quotati (“strumenti derivati OTC”);
-
strumenti finanziari di cui all’art.1, comma 2, lett. a) e b) del TUF non quotati;
-
parti di OICR armonizzati;
-
parti di OICR non armonizzati aperti;
-
depositi bancari presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenente al
"Gruppo dei dieci" (G-10).
6.
Gli investimenti, coerentemente con lo specifico indirizzo del Fondo, sono disposti nel rispetto
dei divieti e dei limiti indicati per i fondi aperti armonizzati dal Regolamento sulla gestione
collettiva del risparmio adottato dalla Banca d’Italia.
7.
Il patrimonio del Fondo può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in
misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o
garantiti da uno Stato dell’UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all’OCSE o da
organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri
dell’UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni
differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del
Fondo.
8.
Nella selezione degli investimenti denominati in valuta diversa dall’Euro viene tenuto conto del
criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell’elemento valutario e della conseguente
componente aggiuntiva di rischio di cambio. Il rischio di cambio non sarà oggetto di copertura
sistematica.
9.
La SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche
negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari, finalizzate ad una buona gestione del Fondo.
10. Resta comunque ferma la possibilità di detenere transitoriamente una parte del patrimonio del
Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in
relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali,
scelte per la tutela degli interessi dei partecipanti.
11. La SGR ha, inoltre, facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati – nei limiti e alle
condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza – con finalità di:
-
copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo;
-
buona gestione del Fondo: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli
strumenti derivati e il loro sottostante), efficienza del processo di investimento (minori
costi di intermediazione, rapidità di esecuzione), gestione del credito d’imposta;
- investimento, al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato, in misura residuale.
L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione a tutte le finalità sopra
indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo.
12. La valuta di denominazione del Fondo è l’Euro.
13. La SGR si impegna a rendere note all’investitore, tramite la relazione semestrale nonché il
rendiconto, le scelte generali d’investimento effettuate e le ragioni a queste sottostanti.
14. Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre quelli iscritti
nell’elenco previsto dall’articolo 63, comma 2 o nell’apposita sezione prevista dall’articolo 67,
comma 1 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio
Direttivo dell’Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell’associazione stessa, dei Paesi
aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan.
15. Gli strumenti finanziari sono classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. investment grade)
sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale
sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e
quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite
nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di
agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le
posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia"
se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una
delle citate agenzie di rating.
1.1. LIMITI ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Fermi restando i limiti e i divieti previsti dalla normativa vigente, è escluso l’investimento in:
- azioni, warrant e diritti di opzione – ove non quotati e non destinati alla quotazione - emessi o
collocati da società del Gruppo di appartenenza della SGR o da soci della medesima SGR;
- strumenti finanziari di natura obbligazionaria, quotati e non quotati, emessi da società del
Gruppo di appartenenza della SGR o da soci della medesima SGR per un valore superiore al 60%
dell’ammontare nominale della singola emissione.
Il Fondo può negoziare strumenti finanziari con altri patrimoni gestiti dalla SGR. L’operazione di
negoziazione, che deve essere preventivamente autorizzata sulla base di un’apposita procedura
interna, è consentita solamente qualora la negoziazione risulti compatibile con gli obiettivi di
investimento dei Fondi, conforme a decisioni di investimento e strategie preventivamente adottate,
conveniente per tutti i Fondi coinvolti ed effettuata nel rispetto del principio della c.d “best
execution”. Tali operazioni sono oggetto di specifiche attività di controllo.
Il Fondo può altresì acquistare titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza
della medesima SGR.
Il patrimonio del Fondo può essere, inoltre, investito in parti di altri organismi di investimento
collettivo del risparmio (OICR) promossi o gestiti dalla SGR o da altre SGR del Gruppo (OICR
collegati) o da altre società agli stessi legati tramite controllo comune o con una considerevole
partecipazione diretta o indiretta.
2. FORMULA
La Formula determina il valore finale della quota in assenza di variazioni del regime fiscale
applicabile al Fondo. Tale valore è dato dalla somma tra:
- il 100% del valore della quota iniziale riferito al giorno in cui avviene la sottoscrizione, pari a
euro 5 (Valore della Quota Iniziale) e
- di una performance stabilita (Performance Prefissata o Partecipazione alla Rivalutazione del
Paniere) in base al verificarsi di determinate condizioni relative all’andamento di quattro indici
azionari internazionali ed un ETF specializzato in investimenti in Paesi Emergenti: CECE
Traded Index, Ftse Xinhua China 25 Index, Russian Depositary Index, KOSPI 200 Index e
iShares S&P Latin America 40 Index Fund (Paniere); la misura di tale performance dipende dal
momento in cui le predette condizioni si verificano.
Indice
Ticker
CECE Traded Index
CECEEUR
Ftse Xinhua China 25 Index
XIN0I
Russian Depositary Index
RDXUSD
Descrizione
Indice
rappresentativo dei
mercati azionari
ceco, ungherese e
polacco
Indice
rappresentativo
delle 25 maggiori
aziende del
mercato cinese
Indice
rappresentativo
delle azioni di
aziende russe
scambiate sul
mercato azionario
inglese
Indice
rappresentativo
delle 200 maggiori
aziende del
mercato azionario
coreano
KOSPI 200 Index
KOSPI2
ETF
Ticker
Descrizione
ILF US
ETF che replica
l’andamento
dell’Indice S&P
Latin America 40
Index, che include
le azioni più
liquide dei
principali settori
economici
dell’America
Latina
iShares S&P Latin America 40 Index Fund
I predetti indici si intendono nella versione price index che non tiene conto della
ricapitalizzazione dei dividendi.
Performance Prefissata
Per ciascun anno di validità della Formula, la misura di tale performance dipende dal momento in
cui si verificano determinate condizioni relative all’andamento dei Componenti del Paniere (di
seguito anche i “Componenti” o singolarmente il “Componente”).
Più in particolare:
− si rilevano i prezzi di chiusura dei Componenti del Paniere per ciascun giorno di borsa
aperta nei tre mesi successivi alla prima valorizzazione del Fondo e si individua, con
riferimento a ciascun Componente, il prezzo più elevato (Valore Iniziale);
− si rileva il prezzo di chiusura medio di ogni Componente alle date di ciascun Periodo di
Riferimento di seguito riportate (Valore Finale), e per ciascun Componente, si confronta il
Valore Finale con il relativo Valore Iniziale. Unicamente al primo dei 5 Periodi di
Riferimento in cui i Valori Finali dei Componenti risultino maggiori o uguali al rispettivo
Valore Iniziale (Condizione di Realizzazione), il Fondo beneficia di una Performance
Prefissata alla relativa data di NAV garantito, nella seguente misura (ai fini della Condizione
di Realizzazione, con riferimento a ciascun Componente, il Valore Iniziale, eguagliato o
superato dai Valori Finali in uno dei Periodi di Riferimento, si considera come superato
anche nei successivi Periodi di Riferimento):
Performance Prefissata
17,17%
Periodi di Riferimento
in cui si rileva il Valore
Finale dei Componenti e
si
accerta
se
la
Condizione
di
Realizzazione
risulta
verificata
30.11.2010
01.12.2010
02.12.2010
Date di NAV garantito se la
Condizione di Realizzazione
risulta verificata (eccetto per
l’ultima data dove il NAV è
garantito in ogni caso il
09.12.2014)
14.12.2010
24,20%
31,65%
39,55 %
47,90%
03.12.2010
06.12.2010
29.11.2011
30.11.2011
01.12.2011
02.12.2011
05.12.2011
27.11.2012
28.11.2012
29.11.2012
30.11.2012
03.12.2012
26.11.2013
27.11.2013
28.11.2013
29.11.2013
02.12.2013
25.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
28.11.2014
01.12.2014
13.12.2011
11.12.2012
10.12.2013
09.12.2014
Al verificarsi della Condizione di Realizzazione, la SGR provvede a dare informativa ai partecipanti
in ordine alla variazione della politica di investimento di cui all’art. 1, comma 4, della Parte B) del
presente Regolamento mediante pubblicazione sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.
Nel caso in cui la Condizione di Realizzazione si verifichi entro il 01.12.2014 (ultima delle cinque
date dell’ultimo dei Periodi di Riferimento in cui si rileva il Valore Finale dei Componenti e si
accerta se la Condizione di Realizzazione risulta verificata), il Valore della Quota Garantito può
altresì essere rappresentato mediante la seguente equazione:
Valore della Quota Garantito=Valore della Quota Iniziale·(100%+Performance Prefissatai)
Con Performance Prefissatai si indica il valore della Performance Prefissata alla i-esimo Periodo di
Riferimento con i da 1 a 5.
Partecipazione alla Rivalutazione del Paniere
Nel caso in cui la Condizione di Realizzazione non si verifichi entro il 01.12.2014, il Fondo non
beneficia di alcuna Performance Prefissata; in ogni caso, il 09.12.2014 (Scadenza della Formula),
l’investitore riceverà la Partecipazione alla Rivalutazione del Paniere, i cui Componenti sono
equiponderati.
Definizioni
“Prezzo di Riferimento Iniziale” – per ciascun Componente, la media aritmetica dei prezzi di
chiusura alle date del 28.05.2008, 29.05.2008, 30.05.2008, 02.06.2008, 03.06.2008.
“Prezzi di Riferimento Semestrali” – prezzi di chiusura dei Componenti alle date del 02.06.2009,
01.12.2009, 01.06.2010, 30.11.2010, 31.05.2011, 29.11.2011, 29.05.2012, 27.11.2012, 28.05.2013,
26.11.2013, 27.05.2014, 25.11.2014.
Qualora tali date corrispondano a giorni di borsa chiusa secondo il calendario Target, il prezzo di
chiusura sarà rilevato il primo giorno successivo di borsa aperta secondo il calendario Target.
La partecipazione è pari al 70% della media semestrale dei rendimenti cumulati del Paniere.
La media semestrale dei rendimenti cumulati del Paniere viene calcolata come segue:
– determinazione dei Prezzi di Riferimento Iniziali;
– determinazione dei Prezzi di Riferimento Semestrali;
– calcolo del rendimento dei Componenti a ciascuna delle predette date; tale rendimento è dato
dalla differenza, in percentuale, tra il Prezzo di Riferimento Semestrale ed il Prezzo di
Riferimento Iniziale;
– calcolo del rendimento del Paniere a ciascuna delle predette date, ottenuto sommando i
rendimenti di ciascun Componente, ponderati per un quinto;
– calcolo della media aritmetica dei dodici rendimenti semestrali del Paniere cosi calcolati;
– qualora la media aritmetica dei rendimenti semestrali del Paniere sia inferiore a zero, la media
semestrale dei rendimenti cumulati del Paniere viene considerata pari a zero.
Nel caso in cui la Condizione di Realizzazione non si verifichi entro il 01.12.2014, il Valore della
Quota Garantito può altresì essere rappresentata mediante la seguente equazione:

 1 12 
 

Valore della Quota Garantito = Valore della Quota Iniziale ⋅ 100% + 70% ⋅ max 0; ⋅ ∑  ICE t − 1 
 12 t =1  ICE 0  

 


con
ICEt =
1  CECEEURt XIN 0 I t RDXUSDt KOSPI 2 t ILFUS t 
+
+
+
+


5  CECEEUR0 XIN 0 I 0 RDXUSD0 KOSPI 2 0 ILFUS 0 
Per t = da 1 a 12, CECEEURt, XIN0It, RDXUSDt, KOSPI2t, ILFUSt sono i Prezzi di Riferimento
Semestrali degli indici (indicati con i Ticker);
CECEEURt, XIN0It, RDXUSDt, KOSPI2t, ILFUSt sono i Prezzi di Riferimento Iniziali dei
Componenti (indicati con i Ticker)
ICE0 = 100%.
Di seguito si riporta un esempio di calcolo della Formula a seconda dell’anno in cui potrebbe
verificarsi la Condizione di Realizzazione:
2° anno – Ipotesi di condizione realizzata alla fine del 2010, Performance
Prefissata pari a 17,1% (su base annua pari al 6,0%)
Periodi di
Riferimento
(ultimo giorno)
I Trimestre
2008*
06.12.2010
05.12.2011
03.12.2012
02.12.2013
01.12.2014
Condizione di
Realizzazione
Valore dei Componenti
CECE
Traded
Index
Ftse Xinhua
China 25
Index
Russian
Depositary
Index
KOSPI
200 Index
iShares
S&P Latin
America 40
Index Fund
100
100
100
100
100
150
160
180
145
168
Verificata
* valore iniziale dei Componenti base 100
Valore della
=
Valore della Quota Iniziale ·(100%+Performance Prefissata3)
quota alla
prima data di
NAV
successiva al
verificarsi
della
condizione
=
5
+
(5*17.1%)
=
5.855
3° anno – Ipotesi di condizione realizzata alla fine del 2011, Performance
Prefissata pari a 24.1% (su base annua pari al 6,0%)
Periodi di
Riferimento
(ultimo giorno)
I Trimestre
2008*
06.12.2010
05.12.2011
03.12.2012
02.12.2013
01.12.2014
Condizione di
Realizzazione
Valore dei Componenti
CECE
Traded
Index
Ftse Xinhua
China 25
Index
Russian
Depositar
y Index
KOSPI
200 Index
iShares
S&P
Latin
America
40 Index
Fund
100
100
100
100
100
150
160
180
85
168
Non verificata
180
195
95
120
187
Verificata**
* valore iniziale dei Componenti base 100
**ai fini della Condizione di Realizzazione, con riferimento a ciascun Componente, il Valore Iniziale,
eguagliato o superato dai Valori Finali in uno dei Periodi di Riferimento, si considera come superato
anche nei successivi Periodi di Riferimento
Valore della
=
Valore della Quota Iniziale ·(100%+Performance Prefissata3)
quota alla prima
data di NAV
successiva al
verificarsi della
condizione
=
5
+
(5*24.1%)
=
6.205
4° anno – Ipotesi di condizione realizzata alla fine del 2012, Performance
Prefissata pari a 31,5% (su base annua pari al 6,0%)
Periodi di
Riferimento
(ultimo giorno)
Condizione di
Realizzazione
Valore dei Componenti
CECE
Traded
Index
Ftse Xinhua
China 25
Index
Russian
Depositary
Index
KOSPI
200 Index
iShares
S&P
Latin
America
40 Index
Fund
I Trimestre
2008*
100
100
100
100
100
06.12.2010
150
160
180
85
168
Non verificata
05.12.2011
03.12.2012
02.12.2013
01.12.2014
180
195
95
92
187
Non verificata
210
232
82
142
218
Verificata**
* valore iniziale dei Componenti base 100
**ai fini della Condizione di Realizzazione, con riferimento a ciascun Componente, il Valore Iniziale,
eguagliato o superato dai Valori Finali in uno dei Periodi di Riferimento, si considera come superato
anche nei successivi Periodi di Riferimento
Valore della
quota alla prima
data di NAV
successiva al
verificarsi della
condizione
=
Valore della Quota Iniziale ·(100%+Performance Prefissata3)
=
5
+
(5*31.5%)
=
6.575
5° anno – Ipotesi di condizione realizzata alla fine del 2013, Performance
Prefissata pari a 39.4% (su base annua pari al 6,0%)
Periodi di
Riferimento
(ultimo giorno)
I Trimestre
2008*
06.12.2010
05.12.2011
03.12.2012
02.12.2013
01.12.2014
Condizione di
Realizzazione
Valore dei Componenti
CECE
Traded
Index
Ftse Xinhua
China 25
Index
Russian
Depositary
Index
KOSPI
200 Index
iShares S&P
Latin
America 40
Index Fund
100
100
100
100
100
150
160
180
85
168
Non verificata
180
195
95
92
187
Non verificata
210
232
82
75
218
Non verificata
233
225
105
127
247
Verificata
* valore iniziale dei Componenti base 100
Valore della
=
Valore della Quota Iniziale ·(100%+Performance Prefissata3)
quota alla prima
data di NAV
7
successiva al
verificarsi della
condizione
=
5
+
(5*39.4%)
=
6.97
6° anno – Ipotesi di condizione realizzata alla fine del 2014, Performance
Prefissata pari a 47.7% (su base annua pari al 6,0%)
Periodi di
Riferimento
(ultimo giorno)
I Trimestre
2008*
06.12.2010
05.12.2011
03.12.2012
02.12.2013
01.12.2014
Condizione di
Realizzazione
Valore dei Componenti
CECE
Traded
Index
Ftse Xinhua
China 25
Index
Russian
Depositary
Index
KOSPI
200 Index
iShares S&P
Latin
America 40
Index Fund
100
100
100
100
100
150
160
180
85
168
Non verificata
180
195
95
92
187
Non verificata
210
232
82
75
218
Non verificata
233
225
105
60
247
Non verificata
248
255
134
102
258
Verificata
* valore iniziale dei Componenti base 100
Valore della
quota alla prima
=
Valore della Quota Iniziale ·(100%+Performance Prefissata3)
data di NAV
successiva al
verificarsi della
condizione
=
5
+
(5*47.7%)
=
7.385
Di seguito si riporta un esempio di calcolo della Formula a scadenza nel caso in cui non si verifichi
la Condizione di Realizzazione:
6° anno – Ipotesi di condizione non realizzata e di Partecipazione alla
Rivalutazione del Paniere, P%=100%
Date di Riferimento
prime 5 date di
chiusura (dalla data
della prima quota
compresa)*
06.06.2009
06.12.2009
06.06.2010
06.12.2010
06.06.2011
05.12.2011
04.06.2012
03.12.2012
03.06.2013
02.12.2013
02.06.2014
01.12.2014
Rendimento
cumulato del
paniere
Valore dei Componenti
CECE
Traded
Index
Ftse
Xinhua
China
25
Index
Russian
Depositary
Index
KOSPI
200 Index
iShares S&P
Latin
America 40
Index Fund
100
100
100
100
100
-
104
94
103
107
107
3.0%
127
95
104
124
109
11.8%
130
97
111
132
110
16.0%
125
99
127
127
113
18.2%
137
97
131
145
95
21.0%
150
95
145
152
115
31.4%
149
96
167
149
125
37.2%
155
98
181
156
128
43.6%
161
90
152
159
134
39.2%
163
95
147
165
140
42.0%
170
92
140
167
146
43.0%
185
75
125
171
152
41.6%
Media aritmetica dei rendimenti semestrali
29.0%
* Date di rilevazione dei Prezzi di Riferimento Iniziali, valore iniziale dei Componenti base 100
=
Valore della quota al
09/12/2014
=
Valore della Quota Iniziale*(100%+Partecipazione alla Rivalutazione del
Paniere)
5
+
(5*29.0%)
=
6.45
3. GARANZIA
1. La Garanzia consiste nell’obbligo assunto dal Soggetto Garante, a prima richiesta scritta della
SGR, ogni e qualsiasi eccezione rimossa, di versare al Fondo, in un giorno predefinito, una
determinata somma di denaro al fine di ottenere il Valore della Quota Garantito, secondo le
modalità, le condizioni ed i limiti di seguito previsti.
2. Il Valore della Quota Garantito, esclusivamente per le quote il cui rimborso è richiesto al
verificarsi della Condizione di Realizzazione della Formula o alla Scadenza della Formula (nel
caso in cui non si verifichi la condizione), é pari al più alto tra i seguenti valori:
il 100% del Valore della Quota Iniziale riferito al giorno in cui avviene la sottoscrizione,
pari a euro 5;
il valore della quota determinato secondo l’applicazione della Formula.
3. Le richieste di rimborso, anche relative al giorno in cui il valore della quota è garantito,
dovranno essere presentate nei termini e con le modalità stabilite dal presente Regolamento
all’art. 6.3 della Parte B.
4. I rimborsi richiesti con riferimento a date diverse da quelle in cui il NAV è garantito sono
regolati sulla base dei valori di mercato del giorno di riferimento, tenuto conto delle
commissioni di rimborso di cui all’art. 5.1.
5. La prestazione della Garanzia dipende, in via esclusiva, dalla solvibilità del Garante e dalla
capacità dello stesso di onorare l’obbligo assunto, fermo restando quanto previsto al successivo
comma 6. La SGR non assume alcun obbligo in termini di garanzia di rendimento o di
restituzione del capitale investito.
6. La Garanzia non opererà nell’ipotesi di mutamenti del quadro legislativo tali da impedire alla
SGR di svolgere l’attività di cui agli artt. 33 e 36 del D.Lgs. 58/98 ed al Garante di prestare la
Garanzia ai sensi dell’art. 15-bis del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.
228/99 e del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio adottato dalla Banca d’Italia.
Parimenti la Garanzia non opererà nell’ipotesi in cui si dovessero verificare eventi bellici di
portata tale da coinvolgere la nazione italiana e tali da determinare l’impossibilità per la SGR di
svolgere l’attività svolta ai sensi del presente Regolamento. Non sono fattispecie idonee ad
escludere l’applicazione della Garanzia eventuali sospensioni o interruzioni temporanee delle
linee telematiche e/o delle telecomunicazioni e/o della produzione, erogazione o distribuzione di
fonti di energia.
Mutamenti della normativa fiscale applicabile non sono ricompresi nella Garanzia. Nel caso in
cui tali mutamenti avessero impatti sul Valore della Quota Garantito, la SGR si impegna a
rendere noto ai sottoscrittori le conseguenze per i medesimi e per il Fondo.
7. La SGR si riserva in ogni momento la facoltà di stipulare ulteriori contratti di Garanzia che
comporteranno un’apposita modifica del presente Regolamento.
4. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA’ DI RIPARTIZIONE.
Il Fondo di cui al presente Regolamento, è del tipo a capitalizzazione. I proventi realizzati non
vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.
5. SPESE ED ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI E DEL FONDO
5.1 SPESE A CARICO DEI SINGOLI PARTECIPANTI
1. La SGR ha il diritto di prelevare:
un diritto fisso pari a 5 euro su ogni versamento in unica soluzione;
-
una commissione di rimborso da applicare sul controvalore delle quote da rimborsare
determinato sulla base del valore unitario della quota iniziale, parzialmente riaccreditata al
Fondo, secondo le seguenti modalità:
Intervallo
Dall’avvio del Fondo al 29.12.2009
Dal 30.12.2009 al 14.12.2010
Dal 15.12.2010. al 02.12.2014
Ad una data di NAV garantito e successivamente
-
Commissione di
rimborso
3.50%
2.00%
0.50%
0%
Quota riaccreditata
al Fondo
0.50%
0.50%
0.50%
0%
le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di
sottoscrizione, alle comunicazioni di conferma dell’investimento e del disinvestimento.
2. E’ previsto un diritto fisso pari a 25,00 Euro in favore della Banca Depositaria, per l’emissione
del certificato rappresentativo delle quote (prevista esclusivamente per un controvalore minimo
di 100 quote), per la sua conversione, nonché per il suo frazionamento o raggruppamento. E’
inoltre previsto il rimborso, limitatamente agli effettivi esborsi di tutte le spese di spedizione,
postali e di corrispondenza, sostenute per l’invio dei certificati di partecipazione al domicilio del
partecipante, quando questi lo richieda, la cui misura è indicata di volta in volta al partecipante
medesimo. E’ altresì previsto il rimborso, limitatamente agli effettivi esborsi di tutte le spese di
spedizione, postali e di corrispondenza, sostenute per l’invio degli assegni emessi a fronte della
richiesta di rimborso delle quote, la cui misura è indicata di volta in volta al partecipante
medesimo.
5.2 SPESE A CARICO DEL FONDO
1. Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:
a) una provvigione unica, secondo quanto di seguito riportato, su base annuale comprensiva di tutti i
costi a carico del Fondo ad eccezione di quelli sotto indicati. Tale commissione è calcolata
settimanalmente sul Valore Iniziale della quota moltiplicato per il numero delle quote in
circolazione al momento del calcolo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità di quest’ultimo
nel primo giorno lavorativo di ogni mese successivo al trimestre di calcolo.
Anno
Dall’avvio del Fondo al 14.12.2010
Dal 15.12.2010 al 9.12.2014
Successivamente ad un NAV garantito
Provvigione Unica
2.40%
1.00%
0.15%
b) gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni.
2.
Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità
del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
3.
Sul fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla
sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti e, dal compenso
riconosciuto alla SGR, è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi
collegati percepisce.
6. SOTTOSCRIZIONE, OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI E RIMBORSO
6.1 PERIODO DI RACCOLTA E AMMONTARE DEL FONDO
1. La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire esclusivamente durante il periodo di
raccolta al pubblico (Periodo di Raccolta). Il Periodo di Raccolta iniziale avrà una durata di un
mese decorrente dal giorno di validità del Prospetto Informativo ovvero inferiore in caso di
raggiungimento anticipato della dimensione massima del Fondo o a seguito di decisione della
SGR. Durante tale periodo, i soggetti incaricati del collocamento raccolgono le richieste di
partecipazione, le quali saranno valorizzate alla data di avvio di operatività del Fondo, con
valore della quota pari a euro 5.
La data di fine del Periodo di Raccolta al pubblico sarà comunicata mediante apposita
pubblicazione sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. Con analoga modalità la SGR può comunicare il
prolungamento o la riapertura del Periodo di Raccolta.
La SGR si riserva la facoltà di incrementare le dimensioni del Fondo indicate nella Parte A)
Scheda Identificativa del Prodotto.
6.2 SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE
1. Salvo quanto previsto all’articolo I delle Modalità di Funzionamento del presente
Regolamento, alla sottoscrizione delle quote del Fondo si applica la seguente disciplina.
2.
La sottoscrizione delle quote del Fondo si attua con le modalità di partecipazione descritte nel
presente articolo.
L’importo minimo previsto per ciascuna sottoscrizione è di 250,00 Euro.
3. La sottoscrizione delle quote di partecipazione si realizza tramite:
−
compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo, predisposto dalla SGR, contenente
l’indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari del Fondo
che si intende sottoscrivere, dell’importo del versamento (al lordo delle commissioni di
sottoscrizione e delle eventuali altre spese) espresso in cifre o successivamente
determinabile qualora l’importo derivi dal rimborso di altri prodotti finanziari (di cui al
modulo da allegare alla domanda di sottoscrizione), della divisa di denominazione del
versamento, del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il
riconoscimento degli importi ai conti del Fondo.
La domanda di partecipazione può essere redatta in forma libera, se raccolta nell’ambito
dell’offerta agli investitori professionali di cui all’art. 30, comma 2, del D.Lgs 58/98.
Tale modulo è inoltrato alla SGR, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati del
collocamento.
Le domande di partecipazione convenzionalmente si considerano ricevute se pervenute
alla SGR entro le ore 15.30.
Qualora il Fondo raggiunga, prima del termine del Periodo di Raccolta, l’ammontare
massimo di quote, indicato nella Scheda Identificativa, la SGR si riserva la facoltà di
accettare le ulteriori sottoscrizioni eventualmente raccolte dai collocatori prima che gli
stessi siano informati del raggiungimento del predetto limite.
−
versamento del corrispettivo alla SGR mediante:
a)
bonifico bancario a favore di “Amundi SGR S.p.A. – Fondo Amundi Formula
Garantita Emerging Market Equity Recall 2014”. Per le sottoscrizioni presso gli
sportelli bancari incaricati del collocamento si può provvedere alla copertura del
bonifico anche a mezzo contanti ovvero addebito in conto corrente;
b)
bonifico bancario a favore del conto intestato al soggetto collocatore; in caso di
contestuale sottoscrizione di più fondi per il tramite di un soggetto collocatore, il
sottoscrittore potrà disporre un unico bonifico di ammontare pari alla somma dei
corrispettivi delle singole sottoscrizioni.
c)
assegno bancario o circolare non trasferibile salvo buon fine all’ordine di “Amundi
SGR S.p.A. – Fondo Amundi Formula Garantita Emerging Market Equity Recall
2014”;
d)
assegno bancario o circolare non trasferibile salvo buon fine all’ordine del soggetto
collocatore; in caso di contestuale sottoscrizione di più fondi per il tramite di un
soggetto collocatore, il sottoscrittore potrà versare un unico assegno intestato allo
stesso di ammontare pari alla somma dei corrispettivi delle singole sottoscrizioni.
La SGR si impegna a trasmettere alla Banca Depositaria gli assegni ricevuti entro il
giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di
valuta indicati sul modulo di sottoscrizione.
4. La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata
o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.
5. Qualora allo scadere del termine del Periodo di Raccolta di cui al precedente paragrafo 6.1, il
Fondo risulti sottoscritto per un numero di quote inferiore a quello indicato nella Scheda
Identificativa, la SGR comunica, mediante apposita pubblicazione sul quotidiano “Il Sole 24
Ore” ai Partecipanti l’abbandono del progetto.
6.3 RIMBORSO DELLE QUOTE
1.
Salvo quanto previsto all’articolo VI delle Modalità di Funzionamento del presente
Regolamento al rimborso delle quote si applica la seguente disciplina.
2.
La richiesta di rimborso, con allegati i relativi certificati di partecipazione, qualora le quote non
siano incluse nel certificato cumulativo depositato presso la Banca Depositaria, deve avvenire
mediante domanda scritta, sottoscritta dall’avente diritto, inviata alla SGR per il tramite di un
soggetto incaricato del collocamento o spedita direttamente a mezzo raccomandata A.R.,
oppure presentata dal sottoscrittore presso la sede della SGR.
3.
Il rimborso, al netto della commissione applicabile ai sensi del paragrafo 5.1, comma 1, può
avvenire:
- per contanti;
- a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente;
- a mezzo accredito a favore di società terze - pur non appartenenti al Gruppo - per
prodotti/servizi collocati da società partecipate anche indirettamente dalla SGR o dalla
capogruppo della SGR, o da società con le quali la SGR o la capogruppo della SGR
intrattengano rapporti di natura commerciale, limitatamente alle quote collocate
direttamente per il tramite di queste;
- a mezzo assegno circolare o bancario emesso all’ordine del richiedente.
Nel caso in cui il sottoscrittore richieda l’invio del mezzo di pagamento al recapito indicato
nella domanda di rimborso, ciò avverrà a sue spese.
4. Le domande di rimborso, purché pervenute presso la SGR entro le ore 15.30, si considerano
convenzionalmente ricevute:
-
in giornata, se relative a:

quote sottoscritte presso la sede della SGR e presentate o spedite direttamente alla
SGR medesima;

quote sottoscritte per il tramite di un soggetto collocatore e presentate, per l’inoltro
alla SGR, al collocatore medesimo che vi provvede nel rispetto dell’art. I, comma 3,
parte C del presente Regolamento;
-
il primo giorno lavorativo successivo se relative a quote sottoscritte tramite un soggetto
collocatore e presentate o spedite direttamente alla SGR.
Esclusivamente in relazione alle domande di rimborso relative al giorno di Scadenza della
Formula, è possibile inoltrare le richieste, nel mese precedente la predetta data con esplicito
riferimento al giorno in cui il valore della quota è garantito.
Il rimborso può avvenire unicamente in Euro.
5. Se la richiesta di rimborso è riferita a certificati detenuti dalla Banca Depositaria, ed in attesa
del riscontro del buon fine del titolo di pagamento, l’erogazione dell’importo da rimborsare è
sospesa, sino a che sia accertato il buon fine del titolo di pagamento ovvero sia decorso il
termine previsto per la proroga della consegna materiale del certificato, secondo quanto previsto
dall’art. II, comma 5 delle Modalità di Funzionamento del presente Regolamento.
Durante il periodo di sospensione, le somme liquidate a favore del richiedente vengono
depositate presso la Banca Depositaria in apposito conto vincolato intestato allo stesso, da
liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.
6.4 VALORE UNITARIO DELLA QUOTA
Si prevede che in caso di errore nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo in misura non
superiore allo 0.1% del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell’errore”), una volta ricalcolato il
valore corretto della quota, non è necessario porre in essere le attività indicate nella Parte C)
Modalità di funzionamento, art. V, comma 4.
7. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1.
Limitatamente alle prime due valorizzazioni a decorrere dalla data di inizio di operatività del
Fondo, il valore giornaliero della quota sarà pari a 5,00 Euro.
C) Modalità di funzionamento
Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche
del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.
I. PARTECIPAZIONE AL FONDO
1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo
acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo
corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art.1411 c.c. – i collocatori a inoltrare le
domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo
giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel
successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di
esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del
versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della
quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione
del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo
di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro l’orario indicato nella “parte
B) Caratteristiche del Prodotto” del presente Regolamento, notizia certa della sottoscrizione
ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di
pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è
quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere
antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/98.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal
Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. Nel
caso di richieste di passaggio ad altro fondo o comparto (switch) il regolamento delle due
operazioni deve avvenire secondo le modalità indicate nella "parte B) Caratteristiche del
Prodotto".
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il
relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di
cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su
mercati di rilevanza e significatività internazionali nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle
quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni
maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di
conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento
della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello
netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il
valore unitario al quale le medesime sono sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si
riferisce.
11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle
sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di
riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi
natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
14. La SGR può impedire o limitare la titolarità diretta o indiretta delle quote del Fondo da parte di
qualsiasi «U.S. Person», secondo la definizione contenuta nel U.S. "Regulation S" della
Securities and Exchange Commission («SEC»).
A tal fine, la SGR può:
− respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote qualora ciò possa comportare la
titolarità di tali quote, in via diretta o indiretta, da parte di una «U.S. Person»";
− richiedere a qualsiasi soggetto che risulti nel registro dei partecipanti al Fondo, in qualunque
momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta
necessaria per stabilire se la titolarità effettiva delle quote sia in capo a una «U.S. Person»;
− procedere, decorso un ragionevole periodo di tempo, al rimborso d’iniziativa di tutte le
quote detenute da un soggetto che ritenga essere (i) una «U.S. Person» e (ii) da solo o
congiuntamente ad altri soggetti, il beneficiario effettivo delle quote. Durante tale periodo, il
titolare effettivo delle quote può rivolgersi alla SGR per formulare proprie osservazioni.
Il rimborso d’iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente.
Il valore del rimborso è determinato al netto della commissione di rimborso applicabile ai sensi
del presente Regolamento. In relazione ad eventuali quote già sottoscritte al momento
dell’entrata in vigore della presente disposizione, (ossia 10 ottobre 2014), il rimborso sarà
effettuato senza applicazione della commissione di rimborso.
II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE
1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse,
esclusivamente in forma nominativa. I certificati in forma al portatore sono stati emessi sino al
31 dicembre 2013.
2. La Banca Depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i
certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo
successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre
chiedere – sia all’atto della sottoscrizione sia successivamente - l’emissione del certificato
rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un
certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con
rubriche distinte per singoli partecipanti. E’ facoltà della Banca procedere – senza oneri per il
Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di
separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza
immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato.
La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo
contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti
dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione in forma nominativa dei certificati in
circolazione emessi in forma al portatore, nonché il frazionamento o raggruppamento dei
certificati emessi in forma nominativa.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere
prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e
comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.
III. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI
1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e
l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell’ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione
di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la
sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La
sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca
d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell’operatività del Fondo.
IV. SPESE A CARICO DELLA SGR
1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo
o dei partecipanti.
V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE
1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la
periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo
per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La
SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in
situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR
sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non
ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota
determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità
previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori
delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle
quote, la SGR:
a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il
singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al
dovuto, ove l’importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi
all’emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata
nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di
eventuali adeguamenti;
b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un
comunicato stampa contenente un’idonea informativa dell’accaduto. Il comunicato potrà essere
redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto
degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l’entità
dell’errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo
(periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione
dell’evento nel rendiconto di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del
comunicato stampa.
VI. RIMBORSO DELLE QUOTE
1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o
parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal
presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se
emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o
inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha
predisposto moduli standard - contiene:
la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
le generalità del richiedente;
il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell’importo da
rimborsare;
in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo
delle quote non oggetto di rimborso;
gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell’art.1411 c.c. - ad inviarle le
domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in
cui le stesse sono loro pervenute, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione
della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute
alla SGR entro l'orario indicato nella “parte B) Caratteristiche del Prodotto” del presente
Regolamento.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il
valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente
determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l’ammontare
dell’importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino
a concorrenza dell’importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, nella “parte B) Caratteristiche del Prodotto” è indicato
quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (switch) è considerata di
importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono
definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.
8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell’importo nel più breve tempo
possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi
i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso
delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione
all’andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai
partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del
rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L’estinzione dell’obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo
di pagamento da parte dell’avente diritto.
VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le
modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2.
L’efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le
caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà
sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono
tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che
comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno
natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al
momento dell’entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in
relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3.
La sostituzione del Soggetto Garante non comporta aggravi nei confronti dei partecipanti e
avviene senza soluzione di continuità con riferimento alla garanzia prestata, pertanto l’efficacia
della revoca o della rinuncia dell’incarico è sospesa sino a che:
–
un altro soggetto, in possesso dei requisiti di legge, accetti l’incarico in sostituzione del
soggetto garante precedente;
–
la conseguente modifica regolamentare sia approvata dalla Banca d’Italia.
4.
Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni
economiche più favorevoli per i partecipanti.
5.
Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche
sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla
SGR, tenuto conto dell’interesse dei partecipanti.
6.
Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.
VIII. LIQUIDAZIONE DEL FONDO
1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda
Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale
data:
in caso di scioglimento della SGR;
in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR,
all’attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del
Fondo tale da non consentire un’efficiente prestazione dei servizi gestori ed
amministrativi.
2.
La liquidazione del Fondo viene deliberata dall’organo amministrativo della SGR. La SGR
informa preventivamente l’Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3.
Dell’avvenuta delibera viene informato l’Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo
le seguenti modalità:
a) l’annuncio dell’avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle
medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è
sospesa l’emissione e il rimborso delle quote;
b) la SGR provvede a liquidare l’attivo del Fondo nell’interesse dei partecipanti, sotto il controllo
dell’organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall’organo amministrativo
e portato a conoscenza dell’Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i
beni che lo compongono;
c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione,
accompagnato da una relazione degli Amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione
dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l’ammontare delle
attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della
contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul
rendiconto finale di liquidazione;
e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati
e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la
pubblicazione del valore della quota, con l’indicazione della data di inizio delle operazioni di
rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del
rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote nella misura
prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se
emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla
data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto
intestato alla SGR con l’indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con
sottorubriche indicanti le generalità dell’avente diritto ovvero il numero di serie;
h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto
indicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei
termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché
dell'ammontare delle somme non riscosse.