IL MERCATO BELGA DEI PRODOTTI ALIMENTARI BIOLOGICI

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IL MERCATO BELGA DEI PRODOTTI ALIMENTARI BIOLOGICI
Agenzia ICE - Ufficio di Riyadh
ARABIA
SAUDITA
Il mercato degli ingredienti
per gelateria e pasticceria
UFFICIO ICE RIYADH
ITALIAN TRADE AGENCY
Embassy of Italy to Saudi Arabia - Diplomatic Quarter
P.O.BOX 94324
11693 RIYADH
[email protected]
Tel: (0096611) 4889762 / 4826217 / 4827419
Fax: (0096611) 4821969
Dicembre 2016
INTRODUZIONE
Dimensioni: 2.15 mln km q (nono Paese al mondo per grandezza)
Popolazione: 30,8 mln (incrimento: 2.6% all’anno)
Maschi: 50.1%
Donne: 49.9%
Sauditi: 69%
Stranieri: 31%
Citta’ Principali:
Riyadh (capitale 6,7 mln di abitanti), Jeddah, Mecca, Medina, Dammam.
MERCATO DEL LAVORO 2014
Mercato totale del lavoro 11,3 millioni
Sauditi: 49,8%
Stranieri: 50,2%
Impiegati statali: 1,2 millioni
Sauditi: 92%
Stranieri: 8%
Impiegati nel settore privato: 8,1 millioni
Sauditi: 15.4%
Stranieri: 84.6%
COSTO DEL LAVORO
Uomini (Stranieri): $ 400 al mese
Donne (Saudite): $ 800 al mese
Uomini (Sauditi): minimo 5.300 SAR (1.413,3$)
TARIFFE DI ALCUNI SERVIZI (2016)
Elettricita’:
Uso industriale (tariffa unica): 0.048 US$/Kw
Uso agricolo: 0.027 – 0.043 US$/Kw
Acqua:
0.03 – 1.60 US$ / 1000 l
Carburante:
Benzina: 0.20 – 2.24 US$/l
Diesel: 0.067 US$/l
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PANORAMA DELL’ECONOMIA
L’Arabia Saudita possiede l’economia piu’ importante del Medio Oriente,
considerata tra le prime 20 economie mondiali (9° in termini di stabilita’). Si
colloca al 17° posto tra i principali Paesi esportatori ed al 21° come importatore.
GDP pro-capite: 24.229 US$
Rapporto debito/GDP: < 3%
SETTORI DI MAGGIORE INTERESSE PER LE AZIENDE ITALIANE
- Costruzione, edilizia e infrastrutture;
- Energia rinnovabile e non, Oil & Gas;
- Prodotti alimentari e bevande;
- Prodotti cosmetici;
- Prodotti in plastica e gomma;
- Abbigliamento;
- Macchinari in generale;
- Oreficeria;
1. Tendenze di consumo del gelato in Arabia Saudita
Il gelato ha rappresentato lo 0.9% del volume totale delle vendite di prodotti
alimentari in Arabia Saudita nel 2014. Il gelato in confezioni monodose risulta
essere quello piu’ venduto (45% del volume totale delle vendite), seguito dal
gelato artiginale (34%) e dal gelato sfuso (21%).
Il mercato del gelato in Arabia Saudita risulta essere dinamico ed in espansione.
Tra il 2009 e il 2014 ha registrato un tasso di crescita annuo del 6.8%, e si
prevede un aumento del 7.2% per il periodo 2014-2019. Si prevede che il volume
dei consumi di gelato raggiungera’ i kg 126.4 milioni nel 2019.
Per quanto concerne i prezzi dei gelati, quello artigianale viene venduto a
USD/kg 10.7, quello confezionato monodose viene venduto a USD/kg 9.3,
mentre quello sfuso a USD/Kg. 6.6.
Le vendite al dettaglio rappresentano il primo canale di distribuzione dei gelati,
seguite da supermercati e gli ipermercati, ed, infine, dagli store, gelaterie e bar.
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2. Certificazioni richieste
Regime doganale
Il mercato saudita è aperto a tutto il mondo, tranne che a Israele.
Non esistono restrizioni quantitative, non è prevista la riscossione di altre
imposte in aggiunta al dazio doganale, nè e’ prevista l’IVA.
Alcuni prodotti (soprattutto la carne di maiale e l’alcool) vengono considerati
contrari alla legge ed al credo islamico, per cui non possono essere importati. Le
merci importate devono conformarsi agli standards prescritti dall’Organizzazione
dell’Arabia Saudita per la Standardizzazione (SASO).
Nel 1981 è stata firmata tra i Paesi del Golfo (GCC: Arabia Saudita, Bahrein,
Qatar, EAU, Kuwait, Oman) l’ “Unified Economic Treaty” , per mezzo del quale i
prodotti agricoli, zootecnici, industriali e quelli delle risorse naturali possono
essere scambiati tra i Paesi GCC in franchigia doganale.
I Paesi del Golfo hanno altresì sottoscritto l’accordo doganale di libero scambio
tra i Paesi aderenti alla Lega Araba, accordo entrato in vigore dal 1^ gennaio
2005.
Dal 1 gennaio 2003 è inoltre entrato in vigore il “Customs Union del GCC” a
seguito del quale i 6 paesi del GCC sono divenuti una unica area doganale per i
prodotti provenienti da Paesi terzi al GCC, con la previsione di un dazio unico
all’ingresso del 5% sul valore CIF, ad eccezzione di una lista di 294 prodotti sui
quali grava un dazio del 12%, a salvaguardia della produzione locale. Lo stesso
dazio del 12% e’ previsto per determinati prodotti tessili, mentre quale eccezione
vi sono 666 prodotti che possono essere importati duty-free.
A fine marzo del 2008, le Autorità saudite hanno deciso di ridurre del 15-20% le
tariffe doganali di 165 prodotti, portandole al 5%, al fine di progredire
nell’impegno di uniformare i propri oneri doganali a quelli degli altri Paesi del
Golfo.
I prodotti interessati sono quelli appartenenti ai generi alimentari, prodotti chimici,
prodotti igenico-sanitari, materiali per uso elettrico e prefabbricati.
Un carattere più specificatamente anti inflattivo è stato quello relativo alla
decisione, adottata con lo stesso provvedimento, di esonerare da ogni onere
tariffario 11 prodotti, quali farina e diverse tipologie di cereali. Tale decisione e’
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stata motivata dall’intento di contrastare l’aumento assai elevato dei prezzi
alimentari registratosi nel 2008 sui mercati internazionali. Questi stessi prodotti
erano in precedenza soggetti ad una tariffazione del 25%. Questa esenzione si
aggiunge a quella già in vigore, relativa ad alcune altre centinaia di prodotti
alimentari (alcuni tipi di carne e pesce), medicinali e materiali per
telecomunicazione.
In generale, i dazi doganali attualmente applicati in Arabia Saudita sono pari al
5%, con talune eccezioni che prevedono oneri del 15% o 20%, ad eccezione
dell’importazione dei datteri sui quali grava un dazio di ingresso del 40%,
trattandosi di produzione che eccede il fabbisogno nazionale.
Documentazione richiesta
A partire dal 2016 è stata introdotta la registrazione obbligatoria presso la ‘Saudi
Food and Drugs Authority’ (SFDA) dei prodotti alimentari e dei relativi stabilimenti
di produzione che desiderano esportare verso l’Arabia Saudita.
Il link utile per la registrazione è il seguente:
https://frcs.sfda.gov.sa/Account/RegisterAccount.aspx
Si allegano al presente documento, inoltre, le guide per effettuare la
registrazione sul portale SFDA di stabilimenti esteri e di prodotti alimentari.
Con protocollo accessorio al WTO, l’Arabia Saudita il 31/12/2007 ha eliminato
l’obbligatorieta’ della richiesta di autenticazione dei documenti d’importazione
(l’autenticazione in precedenza prevista interessava l’Ambasciata Saudita e la
Camera di Commercio Italo-Araba, ambedue in Roma).
La documentazione richiesta per l’accompagno delle merci in esportazione in
Arabia Saudita è la seguente:
 Certificato di origine in tre esemplari rilasciato dalla competente Camera di
Commercio in Italia.
 Fattura commerciale, in tre esemplari, recante il visto sulla congruita’ dei
prezzi rilasciato dalla competente Camera di Commercio in Italia.
La fattura commerciale deve riportare la dichiarazione di conformità alle norme
sul boicottaggio di Israele: “We hereby declare that the mentioned merchandise
is being exported for our own account. The goods are neither of Israeli origin nor
do they contain Israeli materials, nor are being exported from Israel”.
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La fattura, sia con valore CIF che con valore C&F, deve essere corredata da
documentazione comprovante il costo di assicurazione (polizza assicurativa) ed il
costo di trasporto (Ocean Freight Certificate). In caso contrario, le Autorità
doganali saudite sono autorizzate a riscuotere il dazio sul valore globale come se
la fattura fosse F.O.B.
E’ da segnalare che all’inizio dell’anno 2009 la Dogana saudita ha diramato
proprie circolari con cui veniva riaffermato il principio che, a partire dal 1^
febbraio 2009, gli esportatori sarebbero stati tenuti ad osservare l’obbligo
dell’apposizione del marchio di origine (“Made in...”) in maniera indelebile
(stampa o marchiatura) su ogni singolo prodotto, sulla confezione e
sull’imballaggio. Tale obbligo, gia’ in vigore da molti anni, non era stato in
passato applicato in modo altrettanto coerente e rigoroso, per cui la nuova
disposizione, pur se di richiamo ad una normativa gia’ vigente, ha trovato molte
aziende “impreparate”, specialmente a fronte di una mancanza di chiarezza da
parte dell’Autorita’ doganale nell’applicazione dei singoli casi.
Nel caso in cui il prodotto riporti indicazione dell’origine diversa da quelle
riportate sulla confezione e/o sull’imballaggio, la dogana blocca la merce.
La non osservanza di tale adempimento, comporta per l’esportatore la non
accettazione della merce da parte della Dogana saudita, oltre che l’applicazione
di penalità e l’onere di dover sostenere le spese di riesportazione.

Certificato di conformità alle normative SASO - “Saudi Standards, Metrology
and Quality Organization” (www.saso.org.sa).
Tutti i prodotti importati in Arabia Saudita devono essere accompagnati dai
certificati di conformità alle normative SASO, l’ente competente in materia di
normative e standards in Arabia Saudita. Tale certificato può essere rilasciato da
un laboratorio di prova riconosciuto dal competente Ente nazionale di
accreditamento autorizzato dallo Stato del rispettivo Paese esportatore, sulla
base di accordi internazionali che fanno riferimento all’ILAC (International
Laboratory Accreditation Cooperation).
Solo nel caso in cui non esista una normativa SASO specifica per un determinato
prodotto, le Autorità locali accettano, come documentazione valida, i certificati
rilasciati da laboratori autorizzati che siano conformi alla normativa internazionale
o a quella del paese esportatore.
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Merce importata in Arabia Saudita che non necessita certificato di
conformità alle normative SASO

merce per le quail non esiste una specifica organizzazione per rilasciare il
certificato SASO (pezzi di ricambio originali per le auto, acessori per i
computer e tutti i prodotti che vengono eccezionati dal Ministero che vengono
prodotti dalle fabriche originarie a condizione di allegare un certificato
rilasciato dalla stessa fabrica in cui si dichiara che questi prodotti sono
originali e che la fabrica prende tutte le responsabilità in caso di
danneggiamenti una volta utilizzati)

merce importata per uso personale (quantità modeste), l’importatore rilascia
una dichiarazione scritta che quest amerce non sarà esposta nel mercato per
essere venduta.
merce che porta la sigla “SASO Quality” rilasciata da SASO stessa a
condizione che venga presentato dall’importatore cio’ che dimostra veridicià e
validità della sigla.
se un operatore commerciale saudita (purche’ regolarmente registrato presso
il Ministero del Commercio e Industria e purche’ in possesso di una licenza
valida di esercizio) importa merci, attrzzature, macchinari e prodotti per un
uso che sia limitato al solo esercizio della propria attivita’, non e’ tenuto alla
certificazione SASO. In tal caso e’ pero’ necessario presentare alla Dogana/al
Ministero il relativo contratto di compravendita per dimostrare la congruita’ tra
la quantita importata e la quantita’ indicata nel contratto.
Recentemente la responsabilità per l'importazione dei prodotti agroalimentari,
prodotti cosmetici e famaceutici ed i prodotti e strumenti medicali in Arabia
Saudita e' passata dal Ministero del Commercio e Industria saudita alla SFDA
(Saudi Food and Drug Authority), la quale ha emanato nuove
regolamentazioni per quanto riguarda l'importazione di tali prodotti nel Paese.



Tali regolamentazioni prevedono che non e' necessario che questi prodotti
importati in Arabia Saudita vengano accompagnati da certificato di conformita'
alle normative SASO. Tali prodotti, pero', devono essere in conformita' con le
relative normative SASO o GCC Standards.
Le autorità doganali effettuano necessari test a campione presso i propri
laboratori e qualora tali prodotti non risultassero conformi alle normative SASO
vengono bloccati in dogana.
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Per quanto riguarda gli integratori alimentari, se l’integratore contiene un
farmaco, la SFDA prende il parere di un comitato formato apposta per
classificare il prodotto. se il prodotto viene considerato come un prodotto
farmaceutico necessita la registrazione presso la stessa SFDA (v. allegato
“Products Classification Guideline”). Un integratore alimentare che viene
classificato come un prodotto farmaceutico necessita lunghissime procedure per
la registrazione presso la SFDA. Se il prodotto viene considerato un farmaco
diventa obbligatoria la registrazione della società produttrice ed il prodotto stesso
presso il Ministero della Sanità/SFDA. La procedura della registrazione è
abbastanza lunga, che potrebbe richiedere anche da parte della SFDA delle
visite dirette alla società produttrice (v. Allegato “Regulation for registration of
pharmaceutical companies and their product”).
La registrazione avviene tramite un locale agente/distributore o un legale locale
che rappresentino la società estera davanti alle autorità saudite in caso
emergano dei problemi dovuti all’uso del farmaco. Il rappresentante legale
/distributore deve presentare una richiesta alla SFDA con campioni del prodotto
sul quale vengono effettuate degli specifici analisi per l’approvazione.
Per ulteriori informazioni potete contattare la SFDA ai seguenti recapiti:
SFDA - Saudi Food and Drug Authority
3292 North Highway Al Nafal Unit (1) - Riyadh 13312 – 6288
Saudi Arabia
[email protected]
Fax. 009661 205 7637
La documentazione per la registrazione può essere presentata in lingua inglese
in lingua araba.
All'importatore locale viene richiesta dalla SFDA una dichiarazione della società
produttrice che autorizza all'importatore di distribuire i propri prodotti in Arabia
Saudita (oppure un contratto di distribuzione).
Lo stesso importatore deve essere in possesso di una registrazione commerciale
presso il Ministero del Commercio e Industria saudita nonché' presso la
competente Camera di Commercio ed avere una licenza dallo stesso Ministero
che gli permette di importare e distribuire integratori alimentari nel Paese (attività
dell'importatore).
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Di seguito si riportano recapiti di un laboratorio in Italia che può assistere
l’esportatore italiano nel rilascio del Certificato di Conformità; tale laboratorio ha
una lunga esperienza per quanto riguarda le esportazioni in Arabia Saudita:
INTERTEK
Via Aldo Moro 47
20060 Gessate (MI)
tel. 02 95383833
fax. 02 95383832
Web: http://italy.intertek-etlsemko.com
TUV Italia Srl
Via Carducci 125, Pal. 23
20099 - Sesto S. Giovanni (MI)
Tel. +39 0224 1301
Fax. +39 0224130399
e-mail : [email protected]
Web: www.tuv.it
SGS Italia Spa
Via Caldera 21
20153 - Milano
Tel. +39 0273931
Fax. +390270124630
Web: http://www.sgsgroup.it/
Questi laboratori potrebbero essere gia' in possesso delle normative relative ai
prodotti che la azienda italiana intende esportare.
Documenti di trasporto
 Trasporto via mare: polizza di carico “Bill of Lading”;
 Trasporto via aerea: lettera di vettura aerea “Air Way Bill”;
 Packing list;
 Certificato di assicurazione (se la merce è assicurata dall’esportatore);
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3. Etichettatura
La normativa SASO 1//GSO 9 /2007 e’ quella di riferimento per tutti i prodotti
alimentari. Questa richiede che l’etichettatura riporti: gli ingredienti del prodotto,
nome, contenuto netto, nominativo ed indirizzo del produttore, paese d’origine,
data di confezionamento e data di scadenza. Tale descrizione deve essere
sempre riportata in arabo su ogni singolo prodotto.
Nel maggio 2008 la GCC Standards Committee ha approvato due nuovi
standards per l’etichettatura, stabilendo in particolare che la data di scadenza
riportata sull’etichetta dei prodotti alimentari in ingresso in uno dei Paesi GCC,
non deve essere superiore alla meta’ del periodo di scadenza indicato
nell’etichettta.
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