AIO - Novità fiscali 2013 - qualche buona notizia per gli odontoiatri

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AIO - Novità fiscali 2013 - qualche buona notizia per gli odontoiatri
Novità fiscali 2013: qualche buona notizia per gli odontoiatri
L’inizio dell’anno è, solitamente, un periodo ricco di novità fiscali. Oltre, infatti, alla Legge Finanziaria (ribattezzata
anche Legge di Stabilità) approvata annualmente a ridosso delle festività natalizie, nei primi mesi dell’anno viene
spesso data operatività a norme precedentemente introdotte, attraverso l’emanazione di regolamenti attuativi.
La crisi economica da cui il nostro Paese sta faticosamente cercando di uscire, ha reso sicuramente necessarie una
serie di misure finalizzate, da un lato, a cercare di rilanciare l’economia e, dall’altro, a recuperare gettito fiscale.
In attesa di capire quale sarà realmente la politica fiscale ed economica del nuovo governo, al di là dei proclami da
campagna elettorale, riassumiamo le principali novità d’interesse per il mondo odontoiatrico. Come sempre,
affronteremo le tematiche con un taglio operativo e, al termine di ogni punto, forniremo un giudizio sugli effetti che
la misura ha per gli odontoiatri.
Fatture: “novità” dal 1 gennaio 2013
Con effetto dal 1° gennaio 2013, sono stati introdotti nuovi requisiti minimi per la fatturazione delle prestazioni.
Tralasciando le novità in materia di fatturazione semplificata, in quanto di scarso interesse per la categoria
odontoiatrica, è opportuno concentrarsi su due aspetti: la “nuova numerazione” delle fatture e l’obbligo di indicare il
codice fiscale.
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Il primo argomento, di fatto, si può considerare una “non novità”. Dal 1° gennaio di quest’anno, per effetto del
recepimento di una direttiva comunitaria, è stato introdotto per le fatture il requisito dell’univocità: tale norma stabilisce
che la fattura dovrà quindi contenere un numero progressivo che la identifichi univocamente.
In un primo momento questa disposizione ha creato notevoli perplessità operative, con ripercussioni anche
economiche per gli studi informatizzati. Si riteneva, infatti, soddisfatto il requisito in oggetto solamente nei seguenti
casi:
-
aggiungendo al numero progressivo di emissione della fattura anche il riferimento all’anno solare (ad
esempio, fattura n°1/2013) senza però eliminare l’indicazione della data sulla fattura stessa;
-
continuando con la numerazione progressiva dell’anno precedente, di fatto non riazzerandola più con l’inizio
del nuovo anno (ad esempio, fattura n° 854 del 31 dicembre 2012 seguita dalla fattura n° 855 del 2
gennaio 2013).
Tanto rumore per nulla, in definitiva, perché l’Agenzia delle Entrate, tramite la Risoluzione n°1 del 10 gennaio 2013,
ha chiarito che il requisito dell’univocità della fattura è garantito anche nel caso in cui al numero progressivo si
affianchi la data di emissione, informazioni già obbligatorie prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione.
Pertanto, concludendo, non è necessaria alcuna modifica alle modalità di fatturazione.
Anche per ciò che concerne la seconda novità, per la maggior parte degli odontoiatri, non ci sono conseguenze
negative. Dal 2013, in tutte le fatture emesse nei confronti di pazienti sarà obbligatorio indicare il codice fiscale.
Questo adempimento, già messo in atto dalla maggior parte degli operatori nel mondo dentale, faciliterà la
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compilazione e l’invio del cosiddetto “elenco clienti e fornitori”, strumento che ha la finalità di tracciare le spese di
ciascun contribuente.
Giudizio
Neutro.
Le nuove disposizioni, al di là dell’iniziale confusione creata, non hanno portato alcuna novità.
Possibile aumento dell’IVA da luglio 2013
Possibile brutta notizia per il mondo odontoiatrico. Dal 1° luglio 2013, se non saranno reperite risorse finanziarie
sufficienti dal nuovo governo, l’aliquota IVA del 21% verrà innalzata al 22%. Non saranno variate invece le aliquote
del 4% e del 10%, percentuali applicate per materiale implantare ed odontoiatrico in generale.
Tale aumento avrà un effetto negativo, in particolar modo, per il mondo delle professioni medico – sanitarie: nella
maggior parte dei casi, infatti, l’IVA pagata sugli acquisti non è detraibile a causa dell’effettuazione di operazioni
sanitarie esenti. L’incremento eventuale, pertanto, finirà per pesare direttamente sulle “tasche” di ciascun odontoiatra,
dato che difficilmente si potranno effettuare degli adeguamenti sui prezzi delle prestazioni erogate ai pazienti.
Giudizio
Ovviamente negativo.
Questa misura rischierà di ridurre ulteriormente i consumi e, per il mondo odontoiatrico, comporterà un aumento dei
costi operativi.
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Parziale rimborso IRPEF – IRES e nuova deduzione per l’IRAP pagata sui dipendenti
Affrontiamo ora una buona notizia, per certi versi insperata!
A fronte della presentazione di una specifica domanda di rimborso, verrà restituita una parte delle imposte sui
redditi (Irpef o Ires) pagate per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011.
Per capire meglio questa novità di sicuro interesse, è opportuno approfondire la seconda disposizione, legata a
doppio filo alla prima. Già dall’anno 2012 infatti, e quindi dalla prossima Dichiarazione dei redditi (Unico 2013 redditi
2012), è prevista la possibilità di dedurre dall’Irpef (Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche) o dall’Ires (Imposta
sui Redditi delle Società), l’Irap che è stata pagata sulle spese del personale dipendente. All’interno di tali spese
rientrano anche, nel caso di società, eventuali “stipendi” pagati agli amministratori. Potrà usufruire di questa
agevolazione chiunque abbia lavoratori dipendenti pertanto, nel mondo odontoiatrico, interesserà il singolo
professionista, lo studio associato, la società che fornisce servizi agli studi odontoiatrici ed, infine, il “centro dentale”.
Al fine di evitare ulteriori rischi di incostituzionalità in materia di Irap, è stata introdotta inoltre la possibilità di
richiedere un parziale rimborso dell’Irap pagata per gli anni che vanno dal 2007 al 2011 afferenti le spese del
personale dipendente.
Come per la precedente agevolazione, contestualizzando la novità per il settore odontoiatrico, il rimborso spetterà a:
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i centri dentali,
-
le società di servizi che operano con gli odontoiatri,
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-
gli studi associati,
-
i singoli odontoiatri,
che hanno sostenuto nei cinque anni interessati spese per il personale dipendente o assimilato, amministratori di
società inclusi.
La domanda di rimborso dovrà essere presentata in determinate finestre temporali che variano in funzione dei
soggetti che presentano l’istanza (persone fisiche o società) e delle aree geografiche di appartenenza. Per la
Regione Piemonte, ad esempio, le istanze di rimborso dovranno essere presentate a partire dagli anni più remoti
entro i 60 giorni successivi a:
-
venerdì 8 febbraio 2013 per i contribuenti persone fisiche;
-
lunedì 18 febbraio 2013 per i contribuenti persone giuridiche (le società, per intenderci).
L’Agenzia ha chiarito che tutte le domande di rimborso presentate nei termini saranno soddisfatte per intero,
precisando che sarà l’ordine di presentazione a determinare quali contribuenti saranno rimborsati per primi. Quindi
mentre vi è certezza sul fatto che, secondo le attuali disposizioni, chi presenterà la domanda sicuramente riceverà il
rimborso, è invece incerta la tempistica con cui verrà restituito quanto richiesto. La sensazione è che, dati gli
importi, ci vorrà sicuramente del tempo.
La domanda di rimborso presuppone poi una serie di conteggi molto complessi e articolati che, pensando
maliziosamente, sono forse stati voluti anche per scoraggiare le richieste. Tralasciando però gli aspetti tecnici, è stato
calcolato che il rimborso oscillerà per ogni anno tra lo 0,7% ed il 1% del costo del personale dipendente ed
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assimilato (amministratori di società inclusi). La convenienza è senza dubbio notevole per tutti quei professionisti che
nel corso degli ultimi cinque - sei anni hanno avuto almeno due dipendenti.
Giudizio:
Sicuramente molto positivo per entrambe le disposizioni.
Le uniche perplessità sorgono in merito al rimborso e derivano dalla complessità nei calcoli per determinare il
quantum e dall’incertezza, o meglio certezza nei tempi lunghi, relativa alla tempistica con cui avverrà l’erogazione.
Irap e obbligo al pagamento: attesa per il Decreto chiarificatore della “autonoma organizzazione”
Il tema dell’Irap e dell’autonoma organizzazione è stato oggetto più e più volte dei nostri approfondimenti sulle
pagine di questa rivista. Ciononostante, è utile ricordare come, in numerose sentenze, la Corte di Cassazione abbia
ribadito che il presupposto impositivo dell’Irap sia il possesso dell’autonoma organizzazione. Solo in presenza di
quest’ultima, infatti, da valutare caso per caso, si considerano verificati i requisiti che rendono l’imposta dovuta.
In estrema sintesi, si configura l’autonoma organizzazione quando ci si avvale di lavoratori dipendenti o vi sono
beni strumentali di importi superiori alla dotazione minima indispensabile.
È proprio sul tema dei beni strumentali che si attende l’emanazione di un Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze. È stato anticipato infatti che con tale decreto dovrebbe essere definito l’importo massimo dei beni
strumentali (compresi i beni in leasing) che rappresentano la dotazione minima indispensabile, oltre il quale scatta
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uno dei presupposti dell’autonoma organizzazione che comporterebbe il pagamento dell’Irap anche per i
professionisti privi di dipendenti.
Giudizio:
Neutro.
A nostro parere è ancora troppo presto per esprimersi poiché mentre, da un lato, è sicuramente apprezzabile la
volontà del legislatore di fare chiarezza su una materia così spinosa, dall’altro, è alto il rischio che, ponendo limiti
così rigidi, non si riesca a cogliere le molteplici sfaccettature del problema. Come si può pensare che un
odontoiatra senza assistente e con una sola poltrona, magari anche dal costo rilevante, abbia il requisito
dell’autonoma organizzazione? Ancorché pagato cifre ingenti, il riunito può lavorare da solo?
Autovetture: nuove semplificazioni ma minori benefici fiscali
Analizziamo ora l’ultimo argomento che ha subito modifiche significative: la gestione fiscale delle autovetture.
Iniziamo dalle buone notizie: l’Agenzia delle Entrate, attraverso la Circolare n° 42/E del 9 novembre scorso, ha reso
finalmente operativa un’utile agevolazione che era stata introdotta dal D.L. 70 del 13 maggio 2011 (quasi 18 mesi
dopo la sua emanazione!). Sono stati forniti i chiarimenti ufficiali sulla possibilità di pagare le spese per il
carburante direttamente con carte di credito, carte di debito e carte prepagate in luogo delle tradizionali schede
carburante. Questa tipologia di documentazione sarà quindi alternativa all’utilizzo delle schede carburante, che
come precisato dall’Agenzia sarà comunque possibile continuare ad usare. A tal proposito si fa rilevare che molto
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spesso la metodologia tradizionale delle schede carburante è stata oggetto, in caso di controlli fiscali, di numerose
contestazioni, anche meramente formali, con il conseguente recupero del costo.
Nel caso in cui si opti per il pagamento con le carte elettroniche, queste dovranno essere intestate all’odontoiatra
(o allo studio associato o, ancora, allo “centro dentale“) e sarà sufficiente documentare la spesa con la ricevuta
rilasciata dal distributore o mediante l’estratto conto bancario. Evidentemente, qualora fosse possibile associare ogni
singolo rifornimento ad uno specifico veicolo, si sarebbe ancor più al riparo da eventuali contestazioni sulla
deducibilità del costo.
Passando invece alla seconda novità in tema di auto, una ulteriore brutta notizia: la Legge di Stabilità 2013 ha
previsto la riduzione al 20% della percentuale di deduzione del costo di acquisto delle autovetture, motocicli e
ciclomotori; questa nuova percentuale, che fino al 31 dicembre 2012 era il 40%, si applicherà ovviamente anche alle
relative spese di gestione. Completamente ininfluente sarà la metodologia di acquisto o utilizzo: pertanto, a tali fini, a
nulla rileverà che l’acquisto avvenga in modo diretto, mediante un finanziamento o un leasing o che ci si avvalga
di formule di noleggio a lungo termine.
Non sono stati invece modificati i limiti massimi di deducibilità del costo di acquisto che quindi rimangono:
-
18.075,99 € per le autovetture e gli autocaravan;
-
4.131,66 € per i motocicli;
-
2.065,83 € per i ciclomotori.
Nessuna variazione neppure per i limiti massimi di deducibilità dei costi di locazione e noleggio.
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Giudizio
Evidentemente negativo.
A nulla serve introdurre norme semplificative se poi si riducono quasi a zero i benefici fiscali pur in situazioni in cui
l’autovettura è utilizzata anche per motivi professionali. D’altra parte, però, era chiaro già da tempo che non fosse
possibile attuare grossi risparmi fiscali con le autovetture.
Dott. Umberto Terzuolo
Dott. Alessandro Terzuolo
Dott. Giorgio Brunero
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