quartino regolamento aci (Page 1)

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quartino regolamento aci (Page 1)
REGOLAMENTO Dl ASSOCIAZIONE ALL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
(valido per le Carte ACI Azienda emesse e rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2005)
MODULO VLA
Auto, Moto e Camper di massa complessiva fino a 3.500 kg
CONDIZIONI GENERALI DI ASSOCIAZIONE
L'azienda si associa all'Automobile Club d'Italia (ACI) a seguito dell'accettazione della
domanda di adesione presentata al Club e del pagamento della quota associativa.
Attraverso l'associazione l'azienda acquisisce tutti i diritti del Club ivi incluso il diritto ad un
solo voto nell'ambito assembleare del Club. Potranno essere associate a ACI Azienda due
categorie di veicoli.
a) Veicoli leggeri intendendosi uno dei seguenti mezzi:
• autovettura (incluso il carrello-appendice);
• autoveicolo adibito al trasporto di persone e cose (esclusi autocarri di massa complessiva superiore a 2.500 kg);
• motoveicolo o ciclomotore a due ruote;
• camper di massa complessiva non superiore a 3.500 kg;
• altro veicolo a motore o rimorchio trasportato di massa complessiva non superiore a
2.500 kg.
b) Veicoli commerciali/industriali suddivisi in due fasce a seconda della seguente massa
complessiva:
• da 2.501 Kg. a 5.999 kg;
• pari o superiore a 6.000 kg.
Per veicolo commerciale/industriale si intende un solo automezzo, motrice, trattore, rimorchio o semirimorchio contraddistinto da targa propria, con l'esclusione: di veicoli speciali
non trasportabili dai normali mezzi di soccorso (ad es. veicoli con funzioni di pulizia stradale, autobus delle flotte del servizio pubblico ecc.).
Non è possibile per lo stesso veicolo sottoscrivere più di una associazione nel corso dell'anno.
L'azienda, all'atto dell'associazione, sceglie il livello di assistenza da garantire ai propri veicoli e/o alle persone che ne fanno uso attraverso l'opzione dei moduli di servizi.
L'associazione all'ACI - valida 365 giorni a partire dalle ore 24 del giorno di presentazione
della domanda e pagamento della quota - dà diritto ad usufruire dei servizi e delle prestazioni indicate nel presente Regolamento, purché l'evento che le determina sia avvenuto in
Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano e per le prestazioni fornite all'estero nei paesi previsti dal Regolamento.
I servizi all'estero, per i veicoli categoria a) (moduli: VLA, VLB, VLC) sono erogabili:
• nei paesi appartenenti all'U.E. (Unione Europea): Austria, Belgio, Cipro, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,
Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svezia e Ungheria con l'aggiunta di Andorra e Principato di Monaco.
Le eventuali modifiche delle prestazioni associative, delle relative tariffe e delle modalità di
fruizione, approvate da ACI in corso di validità della associazione, verranno comunicate tramite le riviste sociali che l'azienda riceverà in abbonamento, “Automobile Club” e “HP
Trasporti Club”, ed avranno effetto immediato nei confronti di tutti i Soci.
La presente formula associativa “ACI Azienda” è valida esclusivamente se intestata a persona giuridica.
Al momento dell'associazione l'azienda fornisce i propri dati dichiarando anche la provincia
ove ha sede l'azienda (sede che sarà considerata per l'erogazione di alcune prestazioni) nonché i dati relativi ai veicoli ed ai beneficiari dei servizi alla persona cui si dovrà fare riferimento per l'erogazione delle prestazioni. Per beneficiario si intende unicamente la persona fisica indicata dall'azienda all'atto dell'associazione.
L'azienda è tenuta a comunicare all'Automobile Club di appartenenza o alla casella di posta
elettronica: [email protected] le eventuali variazioni relative ai dati dell'azienda (e del beneficiario) e di individuazione del veicolo; in caso contrario non potrà usufruire dei servizi e delle
prestazioni indicate nel presente Regolamento.
Le modifiche comunicate dall’azienda verranno annotate elettronicamente a cura
dell’Automobile Club d’appartenenza o di Infosoci e avranno effetto dalle ore 24 del giorno di annotazione. All’azienda - a seguito dell’associazione - viene rilasciato un documento
temporaneamente sostitutivo della carta, in attesa della stessa per via postale. In tale occasione, l’azienda riceverà altresì copia del presente regolamento, che nel frattempo potrà
essere consultato sul sito internet www.aci.it oppure essere richiesto all’Automobile Club
della provincia o ad una delle sue delegazioni. In caso di furto, smarrimento, deterioramento delle carte, l'Automobile Club di appartenenza rilascia - dietro richiesta - duplicati o documenti temporaneamente sostitutivi delle carte; le spese di duplicazione restano a carico dell'azienda associata.
Tutti gli interventi di assistenza di cui agli articoli successivi devono essere disposti direttamente dalla Centrale Operativa ovvero essere da questa espressamente autorizzati.
Qualora l'azienda associata non usufruisca per propria scelta o negligenza delle prestazioni
di seguito elencate, ACI non sarà tenuto a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun
genere a titolo di compensazione.
Le prestazioni di assistenza saranno erogate al veicolo in caso di incidente, furto e guasto
dello stesso.
Per guasto si intende: qualsiasi guasto improvviso ed imprevisto del veicolo, incluso l'incendio, che comporti l'immobilizzo immediato dello stesso e che avvenga su strada o presso la sede dell'azienda associata, o parcheggi non riconducibili ad auto officine, ovvero ne
consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per il conducente (purché autorizzato) e per la circolazione stradale.
Per incidente si intende: qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione
stradale, incluso l'incendio, collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribalta-
mento, uscita di strada che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo
immediato, su strada o presso la sede dell'azienda associata, o parcheggi non riconducibili ad auto officine, ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del
danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per il conducente (purché
autorizzato).
Per brevità tali definizioni non saranno ripetute negli articoli seguenti, ma saranno valide per
l'intero Regolamento.
In Italia le prestazioni di assistenza al veicolo potranno essere ottenute, 24 ore su 24
per 365 giorni l'anno, chiamando la Centrale Operativa al Numero Verde 803.116,
mentre all'estero le prestazioni di assistenza al veicolo potranno essere ottenute chiamando il Numero +39.02.66.165.116 (il costo della telefonata - in base alle tariffe internazionali - è a carico dell'azienda associata).
SERVIZIO INFORMAZIONI PER I SOCI
Per informazioni (meteo, traffico, viabilità, distanze chilometriche, percorsi alternativi), è disponibile - in forma esclusiva per i Soci - il Numero Verde 803.116, attivo 365 giorni l'anno,
24 ore su 24.
Inoltre, contattando lo stesso Numero Verde dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore
18.00 esclusi i festivi infrasettimanali, si potranno richiedere:
• informazioni e consigli automobilistici su cosa fare in caso di incidente stradale, dove farsi
valutare il danno, a chi rivolgersi se c'è un ferito ecc.; informazioni riguardanti la mobilità motorizzata (multe, tasse auto);
• informazioni e consigli su come si ottengono e quanto costano i documenti (passaporto,
patente, libretto di circolazione, passaggi di proprietà);
• informazioni turistiche (documentazioni, vaccinazioni obbligatorie e consigliate, situazione sanitaria e climatica del paese di destinazione, alberghi, ristoranti).
ARTICOLO 1
Soccorso stradale
In tutti i casi di guasto, incidente o ritrovamento del veicolo a seguito di furto (incluse le targhe prova, solo per il presente modulo), ACI garantisce gratuitamente - per un numero massimo di due volte nel corso dell’anno associativo - l’intervento di primo soccorso stradale e
l’eventuale recupero del veicolo che avverranno qualora l’intervento sia possibile e consentito dalla legge.
Ad esaurimento in corso d’anno associativo dei due soccorsi gratuiti previsti l’azienda associata potrà usufruire di tariffe scontate per eventuali ulteriori richieste di soccorso alla
Centrale Operativa.
Tutte le tariffe vigenti (sia ordinarie che scontate) possono essere consultate sul sito internet
www.aci.it.
Per intervento di primo soccorso si intende:
• l’assistenza al veicolo sul luogo di fermo o l’intervento di un’auto attrezzata ad officina
mobile (in Italia ACI Mobile), con l’obiettivo di effettuare - ove possibile e compatibilmente con le esigenze di servizio - la riparazione sul posto e consentire il proseguimento del
viaggio. Il costo degli eventuali materiali impiegati (come, ad esempio, carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio) resta a carico dell’azienda associata, mentre le spese di mano
d’opera restano a carico di ACI;
• il traino del veicolo fino alla più vicina officina (in Italia officina delegata “ACI Soccorso
Stradale 803116”) o presso altro luogo scelto dall’azienda associata entro una percorrenza massima di 50 Km dal luogo di fermo (per gli interventi in autostrada il traino è gratuito fino alla più vicina officina - in Italia officina delegata “ACI Soccorso Stradale
803116” - o per una percorrenza massima di 50 km a partire dalla prima uscita autostradale; in tale secondo caso può essere necessario l’intervento di un secondo mezzo di
soccorso all’uscita del casello, con conseguente possibile non contestualità delle operazioni).
Qualora la richiesta di soccorso riguardi contemporaneamente sia il veicolo trainante che
l’eventuale rimorchio (ad esclusione del carrello-appendice), l’azienda associata potrà usufruire del soccorso gratuito per entrambi i veicoli qualora disponga delle due prestazioni
previste; in caso contrario verranno applicate le tariffe vigenti.
L’azienda associata può chiedere il traino anche oltre il limite chilometrico dei 50 km, ma in
tal caso, concordandone tempi e modalità con la Centrale Operativa, il costo dei chilometri eccedenti (raddoppiato in ragione del percorso di andata e ritorno del mezzo di soccorso) resta a suo carico alle tariffe esclusive riservate ai Soci (in Italia per ogni km eccedente i
50 previsti: € 1,10 per camper e roulotte ed € 0,85 nei restanti casi; all’estero secondo le
normative locali).
Qualora l’officina delegata di ACI Global intervenuta non sia temporaneamente in grado di
effettuare il traino fino alla destinazione prescelta dall’azienda associata o dal conducente
(purché autorizzato), il successivo trasporto dovrà avvenire in forma gratuita, entro i limiti chilometrici sopra indicati, calcolati dalla sede dell’officina e senza alcun ricarico per sosta.
Qualora, invece, l’azienda associata o il conducente (purché autorizzato), al momento della
richiesta di soccorso non sia in grado di comunicare alla Centrale Operativa il luogo di destinazione finale del veicolo e lo stesso venga trainato fino alla più vicina officina di “ACI
Soccorso Stradale 803116”, il successivo trasporto richiesto dal conducente (purché autorizzato), presso la destinazione prescelta, verrà effettuato dalla sede dell’officina delegata
come prestazione di trasporto alle tariffe scontate vigenti, con l’eventuale integrazione della
sosta.
Nel caso di traino all’estero (paesi dell’U.E.) ACI garantisce l’erogazione della prestazione,
entro i limiti sopra indicati, fino ad una concorrenza massima di € 160,00 per evento.
Per recupero si intende l’operazione necessaria per riportare sulla sede stradale nel
senso di marcia il veicolo, che avverrà in forma gratuita salvo in caso in cui sul veicolo
non fossero montate tutte le ruote o fosse necessario l’intervento di mezzi speciali (veicolo di soccorso con massa complessiva superiore a 12.000 kg). In quest’ultimo caso,
rimarrà a carico del Socio, in Italia, l’importo di euro 110,00 ed all’estero un costo variabile secondo le normative locali.
In Italia per ottenere le prestazioni indicate nel presente articolo è indispensabile contattare esclusivamente la Centrale Operativa (Numero Verde 803.116), mentre all’estero (paesi dell’U.E.) è necessario contattare il Numero +39.02.66.165.116; solo così
si potrà avere la garanzia dell’intervento di ACI alle condizioni previste dal presente
Regolamento.
In casi riconosciuti di forza maggiore (chiamata di soccorso ad altro operatore diverso da
ACI effettuata da terzi a seguito di incidente che abbia compromesso l’integrità fisica del
conducente o chiamata da parte delle Forze dell’Ordine ad altro operatore) ACI - riservandosi di svolgere preliminare istruttoria, al fine di evitare abusi - rimborserà all’azienda associata il costo della prestazione di primo soccorso alle tariffe previste dai listini ACI. Il rimborso può essere chiesto all’Automobile Club di appartenenza entro e non oltre 30 giorni dalla
data di effettuazione dell’intervento.
L’azienda associata ha la possibilità di richiedere - anche al di fuori di uno specifico interventi di soccorso - il trasferimento del veicolo da e per qualunque località nazionale.
Per il veicolo indicato all’atto dell’associazione saranno applicate le speciali tariffe riservate
ai Soci (calcolate in ragione dei chilometri percorsi dal mezzo di soccorso dall’uscita al rientro alla propria sede):
• autovetture; autoveicoli adibita al trasporto di persone e cose (esclusi autocarri di massa
complessiva superiore a 2.500 kg); altri veicoli di massa complessiva non superiore a
2.500 kg:
€ 33,00 per i primi 30 km
€ 0,85 ogni km successivo
• camper di massa complessiva non superiore a 3.500 kg:
€ 53,00 per i primi 30 km
€ 1,10 per ogni km successivo
• roulotte:
€ 53,00 per i primi 30 km
€ 1,10 ogni km successivo
In tutti gli altri casi si applicheranno le tariffe ordinarie vigenti.
Per ogni giorno di sosta del veicolo presso le officine delegate “ACI Soccorso Stradale
803116”, le tariffe riservate ai Soci sono:
tariffe di custodia
AREA RECINTATA
giornaliera
giornaliera
oltre 30 gg
tipo di veicolo
Motocicli
Autoveicoli
ed autovetture
Camper e Roulotte
LOCALE CHIUSO
giornaliera
giornaliera
oltre 30 gg
€ 3,00
€ 2,00
€ 4,00
€ 3,00
€ 6,00
€ 9,00
€ 4,50
€ 5,50
€ 8,50
€ 11,00
€ 5,50
€ 8,00
Inoltre, a parziale modifica di quanto sopra, si precisa che:
- nel caso in cui l’Officina Delegata “ACI Soccorso Stradale 803116” svolga anche attività di
Autorimessa Autorizzata, le tariffe da applicare saranno quelle esposte ufficialmente nei
locali dell’officina stessa;
- nel caso in cui il veicolo in questione sia sottoposto a sequestro o fermo amministrativo e
l’Officina Delegata “ACI Soccorso Stradale 803116” svolga attività di Depositeria
Giudiziaria, le tariffe da applicare saranno quelle fissate dall’Autorità Locale per veicoli sottoposti a tali vincoli.
INFORMATIVA ACI
Informativa resa all'interessato da ACI ai sensi dell'articolo 13 del Codice in Materia di
Protezione dei Dati Personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
Ai sensi dell'art.13 del Codice della Privacy, si riportano alcune informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali. I dati raccolti direttamente presso i Soci sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il trattamento dei dati avviene mediante
strumenti manuali e informatici; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di
accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio limitatamente ai soli dati strettamente necessari a gestire il rapporto contrattuale di associazione. I dati forniti sono destinati ad un uso delle
strutture ACI e sono finalizzati all'adempimento degli scopi istituzionali dell'associazione, all'erogazione dei relativi servizi e allo sviluppo delle connesse attività promozionali, di marketing
e di ricerche di mercato.
I titolari del trattamento dei dati personali sono:
• l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala n.8, cap.00185, nella persona del
Presidente pro-tempore, quale Rappresentante legale;
• l'Automobile Club locale di appartenenza, per la gestione del rapporto associativo a livello locale.
I responsabili del trattamento dei dati sono:
• il Coordinatore della Direzione Centrale Soci dell'ACI, con sede in Roma, via Marsala n. 8.
Cap 00185, per il trattamento manuale e automatizzato di sua competenza;
• ACI Informatica S.p.A., con sede in Roma, Via Fiume delle Perle n.24, cap.00144, per il trattamento automatizzato di sua competenza.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del Codice della Privacy, per far valere i quali può
rivolgersi all'ACI, Direzione Centrale Soci, con sede in Roma, Via Marsala n.8, cap.00185, anche
tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected]. Per comodità si riporta di seguito il testo integrale del citato art.7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”:
1.L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2.L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'art. 5, comma 2;
e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il trattamento dei dati comprende la loro comunicazione alle Società del Gruppo ACI per l'erogazione delle prestazioni previste dalla presente guida, nonché alle altre società con cui ACI
ha stipulato e stipulerà convenzioni relative ai servizi associativi. L'elenco di tali soggetti con
l'indicazione dei servizi da essi forniti è disponibile presso l'Automobile Club d'Italia, Direzione
Centrale Soci, Via Marsala n.8, cap.00185 Roma.
Per quanto concerne l'erogazione delle prestazioni di assistenza medico-sanitaria previste
dalla carta associativa, il trattamento dei dati in qualità di titolare è eseguito dalla Società ALA
Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, via Comune Antico n.43, cap.20125. Nel caso si
richiedessero i servizi di assistenza medico-sanitaria previsti dalla carta associativa, detta
Società potrebbe venire a conoscenza di dati che l'art.4, 1 comma, lettera d), del Codice della
Privacy definisce “sensibili” in quanto, idonei a rivelare lo stato di salute. Pertanto, per il trattamento, la comunicazione e il trasferimento in Italia e all'estero dei dati personali sensibili
viene richiesto il consenso da rilasciare al momento dell'associazione.
In rapporto alle sopra descritte finalità, i dati personali trattati da ALA Assicurazioni S.p.A. verranno comunicati a:
a) società collegate o controllate da ALA Assicurazioni S.p.A. cui la stessa conferisce l'incarico
di gestire operativamente l'erogazione delle prestazioni costituenti la garanzia assicurativa;
b) prestatori di assistenza sul luogo, in Italia e all'estero, per finalità strettamente connesse all'erogazione del servizio;
c) organi istituzionali e di vigilanza, nonché periti consulenti e legali;
d) altre società e compagnie di assicurazione, in Italia e all'estero, con le quali ALA
Assicurazioni S.p.A. intrattenga rapporti commerciali al fine dell'erogazione delle prestazioni assicurative costituenti oggetto dell'associazione.
In caso di assistenza medico-sanitaria, per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice della
Privacy l'interessato può rivolgersi al Servizio legale di ALA Assicurazioni S.p.A., via Comune
Antico n.43, cap.20125 Milano, e-mail: [email protected]