Cassazione 19 giugno 2009, n. 14455 - anaci

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Cassazione 19 giugno 2009, n. 14455 - anaci
DECORO ARCHITETTONICO
Cassazione 19 giugno 2009, n. 14455
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. ODDO Massimo – rel. Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 24570/04 r.g. proposto il 17 novembre 2004 da:
P.C., C.V., P.A., S.R., S.C., F.F. e s.n.c. Da Ciro a Santa Brigida di Carmine Pace e C. – in persona del legale
rappresentante – rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’avv. DI LAURO
Massimo del foro di Napoli, unitamente al quale sono elettivamente domiciliati in Roma, alla via S. Maria
Maggiore, n. 112, presso l’avv. DI LAURO Aldo;
- ricorrenti contro
M.P. – rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall’avv. CIANNELLA
Sergio del foro di Napoli, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Fiume delle
Perle, n. 11, presso l’avv. DE ANGELIS Rossella;
- controricorrente e
M.L. – rappresentata e difesa in virtù di procura a margine del controricorso dall’avv. ALONGI Vittorio del
foro di Napoli, unitamente al quale è elettivamente domiciliata in Roma, al Piazzale Don G. Minzoni, n. 9,
presso l’avv. MARTUCCELLI Carlo;
- controricorrente nonchè
M.V. – rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del controricorso dall’avv. ALONGI Vittorio del
foro di Napoli, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, al Piazzale Don G. Minzioni, n. 9,
presso l’avv. MARTUCCELLI Carlo;
- controricorrente ANACI – BAT
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e
G.M., M.F., MA.Lu. – elettivamente domiciliate in Napoli, alla via Fedro, n. 4, presso gli avv.ti Vittorio,
Patrizia, Claudia e ALONGI Flaviana;
- intimate nonchè
M.M. – residente in (OMISSIS);
M.E. – residente in (OMISSIS);
M.S. – residente in (OMISSIS);
MA.Se. – residente in (OMISSIS);
MA.Vi. – residente in (OMISSIS);
CO.Ma. – residente in (OMISSIS);
- intimati e
sul ricorso n. 953/05 r.g. proposto il 28 dicembre 2004 da:
M.L. – rappresentata e difesa in virtù di procura a margine del controricorso dall’avv. ALONI Vittorio del
foro di Napoli, unitamente al quale è elettivamente domiciliata in Roma, al Piazzale Don G. Minzoni, n. 9,
presso l’avv. MARTUCCELLI Carlo;
- controricorrente ricorrente incidentale contro
P.C., C.V., P.A., S.R., S.C., F.F. e s.n.c. Da Ciro a Santa Brigida di Carmine pace e C. – elettivamente domiciliati
in Roma, alla via S. Maria Maggiore, n, 112, presso l’avv. DI LAURO Aldo;
- intimati e
M.P. – elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Toledo, n. 424, presso gli avv. Giuliana e CANNELLA
Barbara;
MA.Vi. – (OMISSIS);
- intimati nonchè
M.V., G.M., M.F., MA.Lu., M.M., M.E., M.S., MA.Se., MA.Vi., CO.Ma.;
- intimati e
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sul ricorso n. 954/05 r.g. proposto il 28 dicembre 2004 da:
M.V. – rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del controricorso dall’avv. ALONGI Vittorio del
foro di Napoli, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, al Piazzale Don G. Minzoni, n. 9,
presso l’avv. MARTUCCELLI Carlo;
- controricorrente ricorrente incidentale contro
P.C., C.V., P.A., S.R., S.C., F.F. e s.n.c. Da Ciro a Santa Brigida di Carmine Pace e C. – elettivamente domiciliati
con il difensore avv. DI LAURO Massimo in Roma, alla via S. Maria Maggiore, n. 112, presso l’avv. DI LAURO
Aldo;
- intimati e
M.P. – elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Toledo, n. 424, presso gli avv. Giuliana e CANNELLA
Barbara;
- intimato nonchè
M.V., G.M., M.F., MA.Lu., M.M., M.E., M.S., MA.Se., MA.Vi.,CO.Ma.;
- intimati avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli 2404 del 15 luglio 2004 – notificata il 19 ottobre 2004.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’aprile 2009 dal Consigliere Dott. ODDO
Massimo;
uditi gl’avv. Massimo di Lauro per i ricorrenti principali, l’avv. ALONGI Vittorio per i ricorrenti incidentali e
l’avv. CIANNELLA Sergio per il controricorrente M.P.;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale e dei ricorsi incidentali.
Fatto
Con atto notificato il 28 maggio 1990, M.G., in proprio e quale amministratore dei beni in comunione dei
germani M. B., M.V., M.L. e M.M., premesso che unitamente ai fratelli era comproprietario nell’edificio in
(OMISSIS), di vari cespiti sovrastanti un piano ammezzato, diviso in due distinte unità immobiliare, che
affacciava con quattro finestre sulla via pubblica, e che da qualche settimana era stata realizzata una
veranda per tutta la lunghezza delle finestre in alterazione del decoro architettonico del fabbricato ed in
violazione delle distanze dalle vedute del piano sovrastante, convenne P.C. ed P.A., C. V., S.C. e S.R. e F. F.,
comproprietari di una delle unità immobiliari del piano ammezzato, e CO.Ma., proprietaria dell’altra,
davanti al Tribunale di Napoli e domandò la declaratoria dell’illegittimità dell’opera realizzata e la condanna
dei convenuti in solido al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento del danno.
Si costituirono in giudizio i convenuti, deducendo, la CO. M., di avere alienato il proprio immobile con rogito
del (OMISSIS) alla s.n.c. “Da Ciro a S. Brigida dei Fratelli Nunzia e Vincenzo Pace”, ed i P., gli S., la C. e la F.,
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nonchè la società Da Ciro a S. Brigida di Carmine Pace & C., successivamente chiamata in causa,
l’infondatezza delle pretese del M..
Con sentenza del 23 giugno 1999, il Tribunale rigettò le domande dell’attore e la decisione, gravata da
M.G., in proprio e nella qualità, da M.L. e da G.M., M. F. e Ma.Lu., le ultime tre quali eredi di M. B., il 15
luglio 2004 venne riformata, previa riassunzione del giudizio nei confronti di Ma.Vi. e M.P., M.E., M.S. e
Ma.Se., eredi del deceduto M.G., dalla Corte di appello di Napoli, che:
- dichiarò l’illegittimità della costruzione della veranda e della limitazione della veduta dai piani sovrastanti
che ne era seguita e condannò i P., la C., gli S., la F. e la società Da Ciro a S. Brigida, nonchè M.V., M. M.,
M.E., M.S. e Ma.Se., all’abbattimento della veranda ed al ripristino dello stato dei luoghi, rappresentato da
una balconata unica, sovrastata da una copertura in lamiera delle stesse dimensioni della superficie
calpestabile;
rigettò la domanda degli appellanti di risarcimento del danno;
- condannò i P., la C., gli S., la F. e la società Da Ciro a S. Brigida, nonchè M.V., M. M., M.E., M.S. e Ma.Se., al
pagamento dei due terzi delle spese dell’intero giudizio in favore dell’appellante M.P., quale erede di M.G.,
e di quelle del solo secondo grado in favore delle appellanti M. L., G.M. e M.L., M.F. e M. L..
Osservò il giudice di secondo grado che:
- da più di venti anni i vari balconi esistenti al primo piano (rectius: ammezzato) erano stati collegati tra loro
mediante la costruzione di un’unica balconata, accessibile indifferentemente da uno qualsiasi dei vani –
balcone, sovrastata da una copertura fuoriuscente rispetto al filo dei balconi dei piani superiori e sostenuta
da cinque pilastrini che poggiavano sulla sottostante ringhiera della balconata;
- la trasformazione della balconata in una veranda, realizzata con strutture in alluminio e lastre trasparenti
di lexan e caratterizzata da un colore bianco brillante, risaltante nettamente sulle superfici più opache degli
intonaci dei fabbricati circostanti, aveva spezzato il ritmo e stravolto il decoro architettonico della facciata
ottocentesca del fabbricato, eretto nel (OMISSIS) come convento della adiacente chiesa di (OMISSIS);
- la rilevanza del danno estetico al fabbricato ne rendeva implicito il danno economico ed aveva reso
legittimo l’esercizio dell’azione ex art. 1120 c.c.;
- il leggerissimo incremento dello sporto di copertura della veranda aveva violato le distanze imposte
dall’art. 907 c.c., essendone derivata una ulteriore la limitazione della veduta dagli appartamenti
soprastanti;
- era fondata l’eccezione dei convenuti di usucapione del diritto a mantenere l’unica balconata con
soprastante copertura in lamiera, essendo rappresentata l’opera anche in un dipinto del 1956 e non
essendo intervenuti nel ventennio atti utili all’interruzione del possesso;
- gli appellanti non avevano provato di avere subito un concreto danno in conseguenza della realizzazione
della veranda e della limitazione della veduta dei loro immobili.
P.C. ed P.A., C.V., S. R. e S.C., F.F. e la società Da Ciro a Santa Brigida sono ricorsi con quattro motivi per la
cassazione della sentenza; gli intimati M.P., M.L. e M.V. hanno resistito con controricorso, proponendo, gli
ultimi due contestuali ricorsi incidentali; non hanno resistito gli altri intimati.
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M.L. e M.V. hanno presentato al Presidente della seconda sezione civile della Corte, assegnataria dei ricorsi,
istanza di rimessione della causa alle Sezioni Unite ed i ricorrenti principali e M.L. hanno depositato
memorie, nonchè i primi anche documenti ex art. 372 c.p.c..
Diritto
A norma dell’art. 335 c.p.c., va disposta la riunione dei ricorsi proposti in via principale ed incidentale
avverso la medesima sentenza. Segue la declaratoria d’inammissibilità della richiesta al Presidente della
sezione di rimessione della causa alle Sezioni Unite, poichè il potere di disporla su istanza di parte compete,
ai sensi dell’art. 376 c.p.c., al Primo Presidente ed alla rimessione d’ufficio da parte di questo collegio osta
la mancata specificazione delle questioni delle quali è asserita la complessità e novità.
Egualmente inammissibili vanno dichiarati, non essendo stati notificati e non potendone la notifica essere
disposta in applicazione dell’art. 332 c.p.c., dopo il decorso dei termini previsti negli artt. 325 e 327 c.p.c., i
ricorsi incidentali proposti da M.L. nei confronti di M.V., M. F., Ma.Lu., M.M., M.E., M. S. e Ma.Se., di G.M. e
di C. M. e da M.V. nei confronti di M.L., M. F., Ma.Lu., M.M., M.E., M. S. e Ma.Se., di G.M., di Ma.V. e di
Co.Ma..
Infondate sono le eccezioni di entrambi i ricorrenti incidentali concernenti:
- l’acquiescenza della società Da Ciro a Santa Brigida di Carmine Pace e C. alla sentenza di appello, essendo
stata la procura a marsine dei ricorso per cassazione rilasciata dalla diversa s.n.c. Ristorante Ciro S. Brigida;
- l’inammissibilità del ricorso della medesima società, perchè nella procura non è indicato nome della
persona che l’ha conferita.
La procura speciale a margine od in calce ad un atto processuale, infatti, deve essere apprezzata con
riferimento all’atto sul quale è apposta ed interpretata in relazione al suo contesto secondo i generali criteri
ermeneutici desumibili dagli artt. 1367 c.c. e segg. e con il rispetto delle regole dettate dagli artt. 156 c.p.c.
e segg..
Nel caso, in cui l’intestazione di una impugnazione od il suo testo rechino la corretta ed in equivoca
specificazione della parte che l’abbia proposta, nessuna nullità, nè tanto meno inesistenza, dell’atto può
conseguentemente derivare da una incompleta od imprecisa indicazione della medesima nella procura
contestualmente conferita al difensore, salvo che da questa derivi una incertezza assoluta sul soggetto che
l’abbia rilasciata o sulla identificabilità di esso con la parte impugnante.
Inoltre, questa Corte ha già avuto modo di sottolineare l’idoneità della natura pubblica del registro delle
imprese e l’opponibilità ai terzi dei fatti in esso registrati a colmare la mancanza dell’indicazione del nome
del titolare della specifica funzione o carica spesa al fine del conferimento di una procura in rappresentanza
della società, sempre che la relativa notizia sia iscritta nel registro medesimo (Cass. civ., sez. un., sent. 7
marzo 2005, n. 4810).
Ne consegue, quanto alla prima eccezione, che non può ritenersi passata in giudicato la sentenza di
secondo grado nei confronti della società ricorrente “Da Ciro a Santa Brigida di Carmine Pace e C.” in
ragione del solo conferimento dello jus postulandi al suo difensore a margine del ricorso, correttamente
intestato, con la più commerciale, ma non equivoca, denominazione “Ristorante Ciro S. Brigida”, e, quanto
alla seconda, che l’inammissibilità del riscorso è esclusa dal deposito della certificazione camerale,
attestante che all’epoca del conferimento della procura il sottoscrittore P. C. rivestiva la qualità di
amministratore della medesima società.
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Con il primo motivo, il ricorso principale denuncia la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art.
360 c.p.c., nn. 3 e 4, per violazione degli artt. 99 e 100 c.p.c., avendo condannato M. V., M.M., M.E., M.S. e
M. S. all’abbattimento della veranda ed al ripristino dello stato dei luoghi, nonchè alla rifusione delle spese
processuali in favore di G.M. e di M.P., M.L., M. F. e Ma.Lu., benchè l’appellante M.G. non avesse formulato
nei loro confronti la relativa domanda.
Il motivo è inammissibile.
L’interesse necessario ad agire in giudizio si identifica in sede di impugnazione nell’utilità che
dall’accoglimento delle censure può derivare alla parte che le propone e l’esistenza di esso è
conseguentemente condizionato ad una soccombenza della medesima sui punti censurati, anche solo
parziale, nel precedente grado del processo.
Il principio non trova deroga relativamente al vizio di extrapetizione, che è deducibile soltanto dalla parte in
danno del quale si sia manifestato e, anche senza considerare l’evidente riconducibilità di quello lamentato
alla categoria dell’errore materiale, non anche da quella che dalla pronuncia non risulti, o comunque non
dimostri, di avere ricevuto un qualsiasi pregiudizio.
Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn 3 e 4, per violazione e falsa applicazione degli artt.
102 e 354 c.p.c., non avendo partecipato al giudizio i condomini del fabbricato menzionati nel verbale di
assemblea condominiale del (OMISSIS), prodotte in primo grado dalla società, benchè litisconsorti necessari
nella controversia concernente l’usucapione da parte dei convenuti del “diritto a tenere la balconata
predetta con la sovrastante copertura in lamiera”.
Il motivo è infondato.
La sentenza ha espressamente evidenziato la proposizione della questioni di usucapione da parte dei
convenuti in via di eccezione e, in coerenza con tale rilievo, ha accertato l’avvenuto acquisto del diritto da
essi vantato in funzione e nei limiti del rigetto della domanda di riduzione in pristino proposta nei loro
confronti.
Poichè, al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio
istaurato nei confronti di uno di essi, non sussiste un litisconsorzio necessario rispetto ad un accertamento
che, in quanto meramente incidentale, è di per sè privo degli effetti del giudicato, nessun potere – dovere
incombeva sul giudice di controllare d’ufficio il rispetto del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini
del fabbricato, sui quali avrebbe inciso l’asserito diritto soltanto in caso di pronuncia in via principale (cfr.:
Cass. civ. sez. 3^, sent. 3 novembre 2008, n. 26422; Cass. civ., sez. 2^, sent. 26 luglio 2006, n. 1727).
Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione dell’art. 1102
c.c, ed illogicità della motivazione, non avendo verificato se: a) l’innovazione insita nella anteriore
trasformazione degli esistenti balconi in un’unica balconata, sovrastata da una tettoia in ferro zincato, e nel
rivestimento dell’intero piano ammezzato con mattonelle di un colore diverso da quello, che caratterizzava
il fabbricato nei piani superiori, avesse già inciso sulla composizione unitaria e sull’euritmia della facciata,
che di per sè era priva di pregio architettonico, oltre che di quello storico impropriamente richiamato nella
decisione; b) la veranda fosse idonea a cagionare al fabbricato un pregiudizio estetico suscettibile di
apprezzabile valutazione economica, essendo la relativa motivazione apodittica e la circostanza
contraddetta dal rigetto della domanda risarcitoria degli attori: “non essendo in concreto dimostrato un
nocumento economico”.
Il motivo è infondato.
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Quanto alla prima doglianza, giacchè ai fini della tutela prevista dall’art. 1120 c.c., non occorre che il
fabbricato, il cui decoro architettonico sia stato alterato dalla innovazione, abbia un particolare pregio
artistico (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 14 febbraio 2005, n. 27551), nè rileva che detto decoro sia stato già
gravemente ed evidentemente compromesso da precedenti interventi sull’immobile (cfr.: Cass. civ., sez. 2^,
sent. 17 ottobre 2007, n. 21835), ma è sufficiente che vengano alterate in modo visibile e significativo la
particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità
(cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 30 agosto 2004, n. 17398; Cass. civ., sez. 2^, sent. 19 gennai 2005, n. 1076).
A tali principi, condivisibili e più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, si è conformata la decisione
impugnata, la quale ha sottolineato come la trasformazione dell’unico balcone esistente al piano
ammezzato in un unico elemento orizzontale aveva spezzato il ritmo proprio della facciata ottocentesca del
fabbricato, che nei vari piani possedeva un preciso disegno di ripetizione dei balconi e di alternanza di pieni
e vuoti, e come allo stravolgimento del decoro architettonico della facciata concorrevano sia le
caratteristiche costruttive della veranda e sia il suo colore bianco brillante, contrastante con le superfici più
opache dei circostanti edifici.
Rientra, invece, ad un apprezzamento di fatto del giudice non sindacabile, in quanto adeguatamente e
logicamente motivato con il richiamo alla visione delle foto allegate all’elaborato del c.t.u. ed alle particolari
considerazioni da questo espresse sul punto, la valutazione dell’idoneità dell’opera ad alterare
significativamente il decoro architettonico, bene inteso come estetica del fabbricato, e dell’erroneità della
contraria affermazione del giudice di primo grado, secondo cui la realizzazione della veranda,
configurandosi come una sorta di completamento di una struttura già esistente, non aveva apportato alla
facciata un sensibile mutamento.
Quanto alla seconda, poichè anche il giudizio espresso sulla particolare rilevanza del danno estetico, sul
quale non incidono significativamente le considerazioni della sentenza relative all’interesse storico del
fabbricato, attiene ad un apprezzamento, le cui argomentazioni si sottraggono a censura, e la desumibilità
di un pregiudizio economico dalla gravita di quello estetico senza necessità di una specifica indagine è
conforme ad un principio consolidatosi in sede di legittimità (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 15 aprile 2002, n.
5417; Cass. civ., sez. 2^, sent. 7 febbraio 1998, n. 1297). Nè, essendo il pregiudizio da riferire all’intero
fabbricato, il suo riconoscimento è contraddetto dal rigetto della domanda risarcitoria degli attori in
ragione della mancata dimostrazione in concreto di un danno ulteriore rispetto a quello risarcibile in forma
specifica mediante la demolizione della veranda.
Con il quarto motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione dell’art.
905 c.c., e artt. 61 e 115 c.p.c., avendo attribuito ad un leggerissimo incremento della copertura del balcone
una ulteriore limitazione della veduta dei piani sovrastanti, benchè il c.t.u. avesse ammesso che la “veduta
era rimasta la stessa”.
Il motivo è inammissibile.
La condanna all’abbattimento della veranda ed al ripristino dello stato dei luoghi, trova relativamente alla
copertura del balcone una duplice ratio nella violazione dell’art. 1120 c.c., ed in quella dell’art. 905 c.c..
L’autonomia di ciascuna delle violazioni a giustificare la riduzione del leggerissimo incremento apportato
allo sporto della copertura dell’originaria balconata esclude l’interesse alla doglianza relativa alla seconda
una volta accertata con l’esame del terzo motivo di ricorso l’infondatezza di quella rivolta alla prima.
Il ricorso incidentale di M.L. censura la sentenza impugnata, con il motivo sub A), per omessa motivazione
su di un punto decisivo della controversia, non avendo delibato l’eccezione di acquiescenza degli appellati
al gravame proposto da M.G., il cui fondamento aveva trovato conferma nell’omessa menzione di esso
nella loro comparsa conclusionale.
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Il motivo è inammissibile.
L’omessa pronuncia su una domanda od una eccezione costituisce un vizio del procedimento che va
denunciato, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, come violazione dell’art. 112 c.p.c., e non, come in specie,
sotto il profilo dell’omessa motivazione.
In ogni caso, avendo M.L. proposto autonomo appello avverso la decisione di primo grado, nessun obbligo
di pronunciarsi sulla sua eccezione di acquiescenza dei convenuti alla sola impugnazione di M.G., sebbene
da lui proposta anche nella qualità di amministrazione dei beni della comunione, gravava sul giudice di
secondo grado, in quanto la pronuncia, stante la scindibilità delle cause dal lato attivo, non poteva incidere
sul rapporto processuale da lei autonomamente e direttamente instaurato con gli appellati.
Con il motivo sub B), per violazione dell’art. 112 c.p.c., e contraddittorietà della decisione, avendo escluso
la legittimazione attiva di Ma.Vi., benchè fosse rimasta contumace e non avesse formulato la relativa
eccezione.
Il motivo è inammissibile.
Non sussiste nè la legittimazione e nè l’interesse della ricorrente a far valere un vizio di extrapetizione
rispetto ad una pronuncia su un rapporto al quale è rimasta estranea e dalla quale non ha subito, o dedotto
di avere subito, alcun apprezzabile pregiudizio.
I ricorsi incidentali di M.L. e di M.V. censurano rispettivamente, con i motivi sub C) e sub A), la decisione
impugnata per violazione dell’art. 91 c.p.c., avendo liquidato le spese del giudizio in favore dell’appellante
M.P., quale erede di M.G., benchè quest’ultimo avesse agito in giudizio anche nella qualità di
amministratore della comunione dei germani M.B., M.V., M.L. e M. M..
I motivi sono fondati.
M.G. aveva notificato l’atto di citazione e quello di appello, in proprio e nella qualità di amministratore dei
beni della comunione dei fratelli ed in tale sua qualità aveva agito nel giudizio sino al suo decesso,
dichiarato all’udienza del 23 novembre 2000. Ne consegue che, non potendo l’erede subentrare nel potere
di rappresentanza conferito al suo dante causa, le spese maturate in favore del rappresentante della
comunione sino alla sua morte, fatti salvi gli effetti del concorrente appello autonomamente proposto da
M.L. e di G.M. e M.F. e M. L., quali eredi di M.B., andavano liquidate in favore dei partecipanti ad essa. Con i
motivi rispettivamente sub D) e sub B), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente motivazione su
un punto decisivo della controversia, avendo la decisione ritenuto in base alle sole risultanze della c.t.u.,
ampiamente confutate dagli appellanti, e di presunzioni non ammesse in tema di diritti immobiliari, che
prima della costruzione della veranda vi fosse una balconata che senza soluzione di continuità interessava
da oltre un ventennio tutti i vani occupati dalla società al piano ammezzato e che non andassero
conseguentemente ripristinate le preesistenti finestre, nonostante la sentenza penale emessa nel giudizio a
carico dei P. e di S.C. avesse accertato che i lavori di costruzione della veranda erano iniziati l’1 febbraio
1990 e l’abbattimento della precedente balconata per la realizzazione della veranda avesse avuto efficacia
interruttiva del termine per l’usucapione.
Il motivo è in parte inammissibile ed in altra infondato.
E’ inammissibile laddove non riporta le ampie confutazioni che sarebbero state rivolte nel giudizio di merito
all’elaborato del c.t.u. per contestarne le risultanze sul punto controverso.
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E’ infondato, nella parte in cui nega che del possesso possa essere fornita la prova in forza della
presunzione che la sentenza ha correttamente ricollegato al disposto dell’art. 1142 c.c., dopo avere
evidenziato il potere di fatto esercitato dai convenuti quanto meno nell’anno 1956, epoca il cui la balconata
continua era stata ritratta in un dipinto, e nel momento della sua sostituzione con la veranda, ed attinge
l’apprezzamento, adeguatamente e logicamente motivato, della maturazione tra il 1956 ed il 1990, epoca
della costruzione della veranda, del termine ventennale di usucapione del diritto a mantenere l’opera e la
sovrastante copertura, non essendo intervenuti nel frattempo atti interruttivi del possesso.
Con i motivi rispettivamente sub E) e sub C), per violazione dell’art. 1120 c.c., e contraddittorietà della
decisione, avendo da un lato ritenuto implicito nella rilevanza del danno estetico il danno economico
dell’edificio e, dall’altro, rigettato la domanda di risarcimento dei danni avanzata dagli appellanti,
affermando apoditticamente che “gli appartamenti soprastanti il primo piano sono risultati di fatto non
abitati” e senza tenere conto che la richiesta di risarcimento dei danni era stata formulata con riserva di
richiederne il risarcimento in separato giudizio.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha rigettato la domanda di risarcimento degli attori in base alla duplice
considerazione che non avevano dimostrato di avere subito nessun concreto nocumento economico e che
nessun pregiudizio era loro derivato dall’ulteriore limitazione apportata alla dalla veranda loro veduta, non
essendo abitati gli appartamenti sovrastanti il piano ammezzato.
Nessuna contraddittorietà è ravvisabile tra la prima considerazione ed il riconoscimento di un danno
economico derivato al fabbricato da quello estetico, non avendo la pronuncia disconosciuto la risarcibilità
del danno conseguito alla costruzione della veranda, ma ritenuto neo e sufficiente a ristorarlo il
risarcimento in forma specifica mediante condanna dei convenuti e della chiamata in causa al ripristino
dello stato dei luoghi.
La seconda considerazione, che investe, invece, la prova di un ulteriore danno risarcibile per equivalente,
resiste alle censure formulate, giacchè l’affermazione dei ricorrenti che la richiesta di risarcimento dei
danni era stata formulata “con la riserva di chiedere, a parte, anche in separato giudizio, il loro
risarcimento”, non assolve per la mancanza di riscontri testuali l’onere di autosufficienza dei motivi e non
essendo contestato il rilievo della sentenza che nessuna prova di tale danno era stata da loro fornita.
Il ricorso incidentale di M.L. censura, infine, la sentenza con il motivo sub F), per violazione dell’art. 91
c.p.c., del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, e della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24, avendo immotivatamente
falcidiato la parcella delle spese depositata in grado di appello, violando i minimi degli onorari previsti dalla
tariffa professionale vigente e liquidando le spese in misura inferiore a quelle riconosciute all’altro
appellante.
Il motivo è inammissibile.
Costituisce consolidato principio che, in tema di controllo della legittimità della pronuncia di condanna alle
spese del giudizio, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia
dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato
riconoscimento di spese che si asserisce essere state documentate, giacchè l’onere di specificità imposto
dall’art. 366 c.p.c., n. 4, impone che nel motivo sia indicati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci
di tabella degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonchè le singole spese
asseritamente non riconosciute (cfr.: Cass. civ., sez. 3^, sent. 26 giugno 2007, n. 14744; Cass. civ., sez. 1^,
sent. 3 novembre 2005, n. 21325).
ANACI – BAT
Presidenza: Via A. M. di Francia, 31 – 76125 Trani [email protected]
DECORO ARCHITETTONICO
A tanto non ha soddisfatto il ricorso essendosi limitato ad indicare la misura complessiva degli onorari
elencati nella parcella, i cui minimi assume violati, ed a dolersi genericamente della diversità del criterio di
liquidazione adottato nei confronti di un altro appellante.
All’inammissibilità od infondatezza dei motivi di tutti i ricorsi, salvo che dei motivi sub C) e sub A) dei ricorsi
incidentali, rispettivamente, di M.L. e M.V., seguono il rigetto del ricorso principale e la cassazione della
sentenza di secondo grado limitatamente ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese del giudizio di
legittimità, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi.
Dichiara inammissibili i ricorsi incidentali proposti da M. L. nei confronti di M.V., M.F., Ma.L., M.M., M.E.,
M.S. e M. S., di G.M. e di Co.Ma. e da M. V. nei confronti di M.L., M.F., M. L., M.M., M.E., M.S. e M. S., di
G.M., di Ma.Vi. e di CO.Ma..
Rigetta il ricorso principale ed accoglie il motivo sub C) del ricorso incidentale proposto da M.L. e quello sub
A) del ricorso incidentale proposto da M.V., rigettando nel resto i ricorsi incidentali.
Rinvia la causa, anche per le spese del giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2009.
ANACI – BAT
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