CC 2_ allegato_REGOLAMENTO_FIERA_PASQUA
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CC 2_ allegato_REGOLAMENTO_FIERA_PASQUA
COMUNE DI BASTIDA PANCARANA (Provincia di Pavia) REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO in occasione DELLA FIERA DEL LUNEDI’ DI PASQUA (Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114 – L.R. Lombardia 02 febbraio 2010 n.06) Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 2 del 23 febbraio 2015 ART.1 – OGGETTO 1.Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento della fiera in occasione della Pasqua (di seguito indicato come PASQUA BASTIDESE) ed, in particolare, il mercato di generi diversi ed i mercatini riguardanti settori particolari, che si tengono in occasione della Fiera. 2. L’esercizio delle attività mercatali nell’ambito di tale fiera è disciplinato dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114, per quanto relativo alla disciplina generale delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche si rimanda al titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114 (di seguito indicato come D. Lgs. n.114/98), alla L.R. 02/02/2010 n.06 (di seguito indicata come L.R. 06/10) e ai provvedimenti a queste collegati. ART.2 – FORME DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ 1.Il Commercio su aree pubbliche dovrà svolgersi nel territorio di Bastida Pancarana esclusivamente con le seguenti modalità: AREA GIORNO POSTEGGI AREA GIORNO POSTEGGI AREA AREA GIORNO PASQUA BASTIDESE MERCATO Via dei Pelizza – Parcheggio cimitero Lunedì di Pasqua 38 bancarelle più espositori MERCATINI Via dei Pelizza – Piazza della Chiesa – Salone ex SOMS – Campo Polivalente – Via del Canale – Via Prevostina Lunedì di Pasqua Numero variabile AREA GIOSTRE Piazza del Mercato AREA ESPOSIZIONE ANIMALI Via Prevostina – cortile interno Biblioteca comunale Via dei Pelizza area presso il cimitero comunale Lunedì di Pasqua 2. Il numero dei posteggi, le dimensioni del fronte espositivo, le specializzazioni merceologiche e le relative planimetrie sono allegate al presente regolamento. 3. Il Sindaco o la Giunta Comunale, nel rispetto delle normative vigenti di momento in momento e del presente Regolamento, potrà adottare provvedimenti relativi alle iniziative di commercio su aree pubbliche in occasione della fiera di Pasqua e dei mercatini, limitatamente a: a) il/i giorno/i e l’orario di svolgimento delle iniziative; b) la localizzazione e l’articolazione dei posteggi, comprensiva della suddivisione per settore merceologico e della loro dislocazione, secondo esigenze di allacciamento alla rete idrica e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie o dei mezzi utilizzati dagli operatori; c) il numero dei posteggi, indicando - se previsto - quelli riservati agli agricoltori ed agli eventuali battitori. ART.03 – GIORNO ED ORARI DELLA FIERA 1. La fiera denominata PASQUA BASTIDESE si svolge il lunedì di Pasqua 2. Gli operatori devono occupare il proprio posteggio entro le ore 08.00; 3. Le operazioni di spunta iniziano alle ore 08.00; 4. L’orario di vendita è stabilito dalle ore 8.30 alle ore 18.30 ed entro le ore 19.30 gli operatori devono lasciare libera la strada occupata. ART.04 - INGRESSO 1. L’ingresso in fiera avviene: per i commercianti, esclusivamente dalla Via Lungargine, per gli espositori, esclusivamente dalla Via Roma; 2. All’atto dell’ingresso in fiera, l’operatore dovrà esibire agli incaricati comunali la licenza ambulante, la carta d’esercizio in regola con le disposizioni di legge vigenti, la lettera d’assegnazione del posteggio inviatale dal Comune e copia della ricevuta di pagamento del plateatico. ART.05 – ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 1. Il Comune pubblica all’Albo Informatico ed in particolare evidenza nel sito web dell’Ente apposito avviso di apertura dell’assegnazione dei posti nel mercato e nei mercatini della Fiera di Pasqua, quaranta giorni prima dell’evento. 2. Gli operatori che intendano partecipare alla fiera dovranno inviare istanza in bollo al Comune, almeno 30 (TRENTA) giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, precisando: a) i dati anagrafici/ragione sociale ed il codice fiscale/partita IVA; b) estremi dell’autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l’ha rilasciata, settore/i merceologico/i; c) dimensioni del posteggio richiesto; d) presenze effettive e virtuali alle edizioni precedenti (dalla seconda edizione); e) data d’iscrizione al registro imprese; f) in caso di subingresso indicare il nome del precedente operatore (dalla seconda edizione). Per gli impianti funzionanti ad energia elettrica, dovrà inoltre essere prodotta la sottoelencata documentazione da ritenersi indicativa, ma non esaustiva: g)dichiarazione di conformità impianto elettrico che verrà realizzato per l’alimentazione delle attrezzature installate comprensivo di progetto e relazione tecnica se previsto dalla normativa vigente (L. 37/08); f) eventuale altra documentazione attestante la conformità e/o corretto funzionamento degli impianti da intendersi a carico del richiedente in base alla normativa vigente. 3. Gli operatori dovranno attenersi alle normative di sicurezza vigenti riguardanti l’attività svolta. 4. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con raccomandata r.r., oppure in via telematica, esclusivamente a mezzo PEC, oppure consegnate direttamente al Protocollo del Comune. Non sono ammessi altri mezzi o modi di invio. Nel caso di invio a mezzo del servizio postale, farà fede la data apposta sul plico all’atto della sua spedizione dall’Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente a mano, il timbro a data apposto dall’Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza. Per la PEC la data risultante dal messaggio e-mail. ART.06 - AUTORIZZAZIONE AD OPERARE IN FIERA 1. La concessione del posteggio nella fiera ha durata limitata al giorno di svolgimento della stessa. 2. I posteggi sono assegnati dal Funzionario Responsabile dell’Ufficio Commercio, in base ad una graduatoria compilata in base ai seguenti criteri di priorità: I) maggior numero di presenze effettive (ovvero giorni in cui l’operatore ha potuto effettuare l’attività di vendita) nella fiera; II) maggior numero di presenze (ovvero di giorni in cui l’operatore risultava in graduatoria e, pur essendosi presentato, non ha potuto esercitare l’attività di vendita) nella fiera; III) attività di ambulante svolta nell’ambito della produzione e/o della vendita di prodotti tipici alimentari ed artigianali del territorio; IV) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda all’Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza in Comune. 3. Coloro che non partecipano alla fiera per tre edizioni consecutive perdono l’anzianità di partecipazione effettiva maturata. 4. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all’autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera. 5. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare. 6. L’Amministrazione comunale ha facoltà di affidare l’organizzazione delle fiere, sagre e mercati biologici ad associazioni locali non aventi scopo di lucro, nel rispetto delle procedure del presente regolamento, con particolare riferimento all’assegnazione dei posteggi a carico dell’Amministrazione comunale. I proventi di TOSAP e TARI temporanea saranno comunque incassati dal Comune. 7. I richiedenti che, per effetto della graduatoria di cui al precedente comma 2, non hanno ottenuto il posteggio per esaurimento del numero degli stessi, hanno titolo preferenziale assoluto per l’assegnazione, in ordine di graduatoria, formata per ordine cronologico d’arrivo delle domande, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari. ART.07 – ASSEGNAZIONE POSTEGGI VACANTI 1. La mancata presenza dell’assegnatario di posteggio entro le ore 08.00, comporterà l’assegnazione di tale posteggio ad altro operatore. 2. I posteggi vacanti saranno assegnati tenendo conto della graduatoria di cui all’art.06 comma 2 e, successivamente, all’ordine d’arrivo degli operatori che, anche senza aver presentato domanda, siano presenti all’ingresso della fiera. ART.08 – SUBINGRESSO 1. In caso di subingresso nella titolarità di un’azienda che partecipa alla PASQUA BASTIDESE, al subentrante sono riconosciute le presenze del dante causa. 2. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita documentazione al Comune, possono continuare l’attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in quanto compatibili, si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società. ART. 09 – ASSENZE 1. Gli assegnatari di posteggio non presenti all’orario stabilito non possono svolgere l’attività durante la PASQUA BASTIDESE e sono considerati assenti a tutti gli effetti. ART. 10 – CIRCOLAZIONE STRADALE 1. Le assegnazioni di posteggio devono essere rilasciate compatibilmente con la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento. 2. Il Responsabile dell’Area di Vigilanza, con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell’area destinata alla Fiera. ART. 11 – SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA 1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nell’autorizzazione all’occupazione del posteggio. 2. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito dei mezzi di emergenza o di pronto intervento. 3. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro, eccezionalmente, debba abbandonare il posteggio prima dell’orario stabilito. ART. 12 – MODALITA’ DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA’ DI VENDITA 1. L’operatore ha l’obbligo di esibire l’autorizzazione amministrativa originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. 2. L’operatore ha l’obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti dai competenti uffici comunali. 3. Durante l’orario di vendita il posteggio non deve rimanere incustodito. 4. E’ severamente vietato dividere il proprio posteggio con altri soggetti. 5. L’occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l’esercizio dell’attività, compreso l’obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. 6. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l’utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita. 7. E’ severamente vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa. 8. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci. 9. Gli operatori, nell’utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi. 10. Nell’area fieristica è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da sorgenti non inquinanti. La richiesta di fornitura di energia elettrica è da intendersi a carico degli esercenti. 11. Le concessioni temporanee di posteggio nell’ambito della Fiera sono soggette al pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme e regolamenti vigenti in relazione alla dimensione del posteggio assegnato nonché delle spese relative ad eventuali servizi accessori. ART. 13 – NORME IGIENICO SANITARIE 1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti ed alla vigilanza dell’Autorità sanitaria di competenza. 2. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un’altezza non inferiore a cm. 50 dal suolo. 3. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro i quali sono addetti alla vendita e manipolazione di alimenti devono essere esibiti a richiesta degli Organi di vigilanza. ART.14 – DIVIETO PROPAGANDA POLITICA 1. All’interno della fiera è vietata la propaganda politica e partitica, con qualsiasi mezzo: manifesti, volantini, opuscoli, bandiere, stemmi, gadgets, abbigliamento, adesivi e quant’altro possa ricondurre ad un partito o ad un gruppo politico. 2. I trasgressori non saranno ammessi alle fiere degli anni successivi e saranno soggetti alle sanzioni previste dagli artt.106 e seguenti del Testo Unico. Art.15 – SANZIONI (ART. 29 del D.LGS 114/98 e s.m.i.) 1. Il commercio su aree pubbliche senza l’autorizzazione o fuori dal territorio di validità è punito con la sanzione prevista dall’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 a € 15.493,68 e con la confisca delle attrezzature e della merce. Si specifica che debba essere considerato “fuori territorio” l’esercizio dell’attività in un posteggio diverso da quello assegnato mentre le condizioni per irrogare la sanzione non sussistono nel caso in cui il titolare di un posteggio occupi una superficie maggiore di quella concessa e la stessa sia di modesta ampiezza. 2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall’art.29 del D.Lgs. 114/98 e s.m.i. e cioè con la sanzione amministrativa di una somma da € 516,46 ad € 3.098,74: a) vendere prodotti proibiti dalla normativa vigente per il commercio su aree pubbliche; b) cedere a terzi l’uso totale o parziale del proprio posteggio (art. 11 comma 4) 3. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti ai sensi dell’art. 29 comma 2 del D.Lgs. 114/98 e s.m.i. con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino ad € 500,00 con un minimo di € 25,00: a) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento (art.10 comma 2) b) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell’orario prestabilito (art.10 comma 3); c) non esibire l’autorizzazione amministrativa in originale alla richiesta degli organi di vigilanza (art.11 comma 1); d) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto dai competenti uffici comunali (art.11 comma 2); e) lasciare il posteggio incustodito durante l’orario di vendita (art. 11 comma 3); f) non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo (art.11 comma 5); g) utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l’amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe (art.11 comma 6); h) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art.11 comma 7); i) utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici o proveniente da sorgenti inquinanti (art.11 comma 10). 4. Le altre violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 5. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni. 6. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l’utilizzo del posteggio comportano l’esclusione dalla partecipazione alla fiera e sagre locali fino al pagamento di quanto dovuto. ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e verrà pubblicato all’albo pretorio del Comune. 2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si richiamano tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia.