L`ETICHETTA è la carta d`identità del prodotto alimentare. Nell

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L`ETICHETTA è la carta d`identità del prodotto alimentare. Nell
L’ETICHETTA è la carta d’identità
del prodotto alimentare.
Nell’ETICHETTA sono contenuti
informazioni
• sugli ingredienti,
• sul produttore
• sui contenuti nutrizionali
ETICHETTATURA
Insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei
marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini
o dei simboli che si riferiscono al prodotto
alimentare,riportate non solo sull’etichetta
apposta sul prodotto, ma anche sull’imballaggio o
sul dispositivo di chiusura
L’etichetta è qualsiasi parte della
confezione fornisca una qualche
informazione, sia sotto forma di
testo che di immagine
Nessuna parte dell’etichetta o della
pubblicità deve indurre in errore il
consumatore sulle caratteristiche del
prodotto, sulla natura, sulla qualità, sulla
composizione, sulla quantità, sul luogo
d’origine o sulle tecniche con cui è stato
ottenuto
NORMATIVA
Alle disposizioni di legge orizzontali, cioè che si
riferiscono a tutto il settore in generale, si
affiancano norme specifiche per il prodotto
In Italia la norma di riferimenti per l’etichettatura dei
prodotti alimentari era fino a Novembre 2011 il
decreto legislativo 27/1/92, n. 109 che attua le
direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE riguardanti
l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei
prodotti alimentari
Da Novembre 2011 si fa riferimento al
REGOLAMENTO UE N° 1169/2011
Non tutti i prodotti alimentari sono soggetti
all’etichettatura, disciplinata da queste Normative
Sono da considerare a parte:
1) I prodotti regolamentati espressamente dai regolamenti
comunitari(prodotti provenienti dall’agricoltura biologica)
2) I prodotti disciplinati da normative specifiche, (acque
minerali, alimenti speciali, cacao, cicoria ed estratti di caffè,
cioccolato, confetture, gelatine e marmellate, formaggi freschi a
pasta filata, latte disidratato, miele, succhi di frutta, vini DOCG,
DOC e IGT, zuccheri).
I "prodotti da agricoltura biologica" devono rispettare
particolari modalità di etichettatura, previste da norme
europee e nazionali.
Un Regolamento comunitario ha stabilito che i prodotti
dell’agricoltura biologica devono essere confezionati e recare
in etichetta la dizione "Agricoltura biologica-Regime di
controllo CEE", con l’indicazione dell’organismo di controllo.
Devono essere ottenuti senza l’impiego di antiparassitari
chimici di sintesi e non contengono ingredienti geneticamente
modificati.
Gli alimenti "geneticamente modificati",
piu' comunemente detti "transgenici", devono essere
riconoscibili con un’appropriata dizione in etichetta o
nell’elenco degli ingredienti.
La legislazione riguardante i prodotti transgenici,
tuttavia, è in evoluzione
ETICHETTA
- Denominazione di vendita
E’ la denominazione prevista dalle disposizioni di legge che
disciplinano il prodotto o una descrizione della merce.
In assenza di normative, se non può essere utilizzato un
nome consacrato dall’uso e dalla consuetudine (es. passata di
pomodoro, maionese, ecc.), si deve ricorrere a una descrizione
che permetta di individuare l’effettiva natura dell’alimento
(preparato per budino, crema vegetale spalmabile, prodotto dolciario da
forno, ecc.).
.
Denominazione di vendita
Il prodotto deve essere venduto con il nome con cui è
comunemente conosciuto e non con marchi di fabbrica o
denominazioni di fantasia che possono trarre in inganno
il consumatore.
La denominazione deve fornire indicazioni sullo stato fisico
del prodotto o su uno specifico trattamento subito.
E’ obbligatoria la scritta “ irradiato” o “trattato con
radiazioni ionizzanti” nel caso di prodotti che abbiano
subito tale trattamento
In base alla Direttiva europea n.4 del 1997 la vendita di
prodotti realizzati in un altro paese della Comunità
utilizzando la denominazione di vendita originale è
consentita solo se non contrasta con le leggi del Paese in cui
sono commercializzati.
Questa regola vale per tutti i prodotti che si discostano in
maniera sostanziale da quelli conosciuti con particolari
denominazioni nei diversi mercati nazionali.
PERCHE’ E’ IMPORTANTE LA DENOMINAZIONE DI
VENDITA ?
Perché consente di individuare subito alcune
caratteristiche qualitative del prodotto
ESEMPIO: se la denominazione di vendita è succo di
frutta, sapremo che il prodotto contiene il 100% di
frutta, se è succo di frutta a base di concentrato,
sapremo che è ottenuta restituendo l’acqua che era
stata tolta a un succo concentrato, se è succo e
polpa di frutta, significa che il prodotto è ottenuto
mescolando acqua e zucchero a una purea di frutta.
Elenco degli ingredienti
Elenco di tutte le sostanze impiegate nella
preparazione del prodotto alimentare, compresi gli
additivi.
L’elenco è in ordine decrescente di quantità o peso.
Se il prodotto contiene un ingrediente composto, gli
ingredienti di quest’ultimo vanno dettagliati solo se
è presente in una percentuale di almeno il 25%.
Alcuni ingredienti possono essere indicati con il
nome della categoria, senza ricorrere al nome
specifico
INGREDIENTI
Non sono considerati ingredienti:
- i costituenti di un ingrediente, temporaneamente tolti
durante la lavorazione e successivamente rimessi in
quantità non superiore a quella iniziale
- glia additivi che si ritrovano in un ingrediente e che non
esplicano alcuna funzione nel prodotto finito
- i coadiuvanti tecnologici
- le sostanze che sono utilizzate come solventi o supporti
per additivi e per gli aromi
L’indicazione degli ingredienti non è richiesta:
- nei prodotti costituiti da un solo ingrediente
- nei prodotti ortofrutticoli freschi
- nel latte e nelle creme di latte fermentate, nei
formaggi, nel burro
-nelle acque gassate
- nelle acque viti e nei distillati, nei mosti e nei vini, nelle
birre
- negli aceti di fermentazione
GLI ADDITIVI
Gli additivi sono divisi in varie
categorie ed hanno diverse funzioni.
CONSERVANTI servono per impedire lo
sviluppo di sostanze che alterano il prodotto e
che possono nuocere alla salute
COLORANTI servono per colorare
ANTIOSSIDANTI hanno la funzione di evitare che il colore del prodotto
subisca variazioni
EMULSIONANTI servono per legare bene i grassi e l’acqua
ADDENSANTI e GELIFICANTI rendono il prodotto spalmabile e pastoso
STABILIZZANTI trattengono l’umidità del prodotto elo amalgano meglio
ANTIAGGLOMERANTI impediscono che nel prodotto si formino grumi
ESALTATORI DI SAPIDITA’ rinforzano il sapore
I SALI DI FUSIONE facilitano la fusione di diversi formaggi
Gli additivi sono ind icati sull'etichetta con il loro nome s cientifico (per esempio, acido
citrico) oppure con una sigla composta dalla lettera E (Europa) seguita da tre cif re.
I COLORANTI ( da E 100 a E 199) amaranto E123, rosso E 127 usato per gomme da
masticare, gelati, caramelle, bevand e. Fu ritirato dal commercio negli Stati Uniti perchè
sospettato di provocare (in d osi massicce) tumori alla tiroid e nei ratti e allergie. In
Europa la sua vendita è invece ammessa, in quanto valutato "assolutamente sicuro" nelle
normali dosi. Tartrazina (E 102), un colorante giallo utilizzato in bibite, f rutta
sciroppata, conserve, minestre in scatola, caramelle. In Australia è stato v ietato per la
possibilità di effetti collaterali come asm a, orticaria, ins onnia e irritab ilità nei bambini.
I CONSERVANTI (da E 200 a E 299) servono a prolungare il periodo di conservazione
del prodotto prevenendo la diffusione di micro organismi (b atteri, muffe, funghi).
I nitriti (E 249, E 250) e i nitrati (E 251, e 252) sono usati per la carne. Ne è
consigliabile un uso limitato: alcuni derivati, com e le nitrosammine, hanno mostrato
eff etti cancerogeni negli animali.
I sorbati ( E 201, 202, 203) sono usati per i cib i gras si, i benzoati (E 211, E 219) per
le b ib ite analcoliche, l'anidride s olforosa (E 220) e i solfiti (da 221 a 228) per vino,
frutta secca, marmellate, succh i di frutta, patate sbucciate, sottoaceti in genere. Altri
conservanti sono i fenili (E 230, 231 e 232) usati per trattare la buccia d i agr umi e
banane.
GLI ANTIOSSIDANTI (da E 300 a 350) impediscono che frutta e verdura si ossidino
imbrunendosi. Il più usato è l'acid o ascorb ico e i suoi sali (E 300, 301 e 302). S ono usati
per bibite, insaccati, funghi secchi, v egetali per sottoaceti, patate crude sbucciate.
Altr i antiossidanti sono l'acido citrico (da E 330 a 332), lattico (E 325), tartarico (d a
334 a 337)
EMULSIONANTI servono a legare acqua e grassi per dare
uniformità e cremosità a gelati, maionese, merendine, dolci. Si
ricavano da scarti animali o da olii di bassa qualità come quelli di
cocco e di palma (E 471 e 472), oppure dalla soia (lecitina, E 322).
GLI ADDENSANTI E I GELIFICANTI amalgamano e danno
consistenza a gelati, budini, caramelle gommose, dessert in genere,
formaggi freschi. I più usati sono di origine naturale e non hanno
mostrato controindicazioni: l'agar agar (E406), estratto da un'alga,
la gomma arabica (E414), la farina di semi di carrube (E 410), le
pectine (E 440) contenute nella frutta.
GLI STABILIZZANTI mantengono stabile la consistenza del
prodotto, trattenendo l'acqua ma evitando che questa favorisca lo
sviluppo di micro organismi, si tratta di polifosfati, fosfati e sali di
fusione (E 450) usati in prosciutti cotti, formaggi, budini, pasticci
di carne. I polifosfati consumati in maniera eccessiva favoriscono
l'osteoporosi e i calcoli renali.
GLI ESALTATORI DI SAPIDITA' accrescono il gusto sapido e la
fragranza di conserve di carne, dadi da brodo, salse, purea in
fiocchi, mais soffiato, il più noto è il glutammato monosodico (E
621).
GLI AROMI
Se si tratta di sostanze
estratte da fonti aromatiche
naturali (con soli processi
fisici o enzimatici) sono
definiti AROMI NATURALI.
Per le sostanze chimiche
create in laboratorio a
imitazione della fonte
aromatica naturale, la
denominazione è, invece
semplicemente di AROMA
Quantità netta
L’indicazione in etichetta del peso (per i prodotti
secchi) o del volume (per i liquidi) al netto della tara
è obbligatoria per legge.
Se il prodotto è confezionato in liquido di copertura è
obbligatoria l’indicazione del peso sgocciolato.
I prodotti sott’olio sono esclusi dall’obbligo di questa
indicazione.
Per i prodotti cotti, vanno indicate sia le percentuali del
prodotto finito che il peso del prodotto originale
Il Termine minimo di conservazione e la data di scadenza
Tutti gli alimenti conservano integre le proprie
specifiche proprietà nutrizionali e organolettiche per
un tempo determinato,secondo la natura del prodotto,
le modalità di produzione e di confezionamento
Termine minimo di conservazione
La dicitura:
“da consumarsi preferibilmente entro” seguita dalla data, è
la data di preferibile consumo (o termine minimo di
conservazione) fino alla quale il prodotto alimentare conserva
le sue specifiche proprietà in adeguate condizioni di
conservazione.
Il termine preferibilmente suggerisce che anche dopo
lo scadere del termine il prodotto non comporta rischi
per la salute del consumatore:al massimo, potrà aver
perso qualcosa in termini di fragranza o consistenza,
ma non presenterà problemi sanitari.
LA DATA DI SCADENZA
La dicitura
“da consumarsi entro”
seguita dalla data, è il termine perentorio entro cui il
prodotto deve essere consumato ed è obbligatorio per i
prodotti altamente deperibili dal punto di vista
microbiologico
LA SCADENZA
La data può essere espressa
con l’indicazione del giorno e del mese per i
prodotti alimentari conservabili per meno di tre
mesi
del mese e dell’anno per i prodotti conservabili per
un tempo dai tre ai diciotto mesi
solo dell’anno per i prodotti conservabili per
almeno diciotto mesi
Scadenza e termine minimo di conservazione non
sono obbligatorie per i prodotti che hanno un
contenuto alcolico di almeno 10°, come il vino, il
sidro, i distillati e i liquori.
L’esenzione vale anche per l’aceto, lo zucchero e il sale.
Anche per la frutta e verdura fresche (non quella
sbucciata, tagliata o comunque preparata) non serve la
data di scadenza: l’esame visivo è sufficiente per
determinare quanta vita abbia ancora il prodotto.
DATA DI PRODUZIONE
La data di confezionamento deve contrassegnare le
uova e i vini da tavola che siano confezionati in Pet o
in brick di poliaccoppiati e pluristrati plastici
PRODUTTORE, CONFEZIONATORE o VENDITORE
La legge impone la presenza del nome del
produttore o di quello del venditore oppure del
confezionatore.
Dovrà essere indicato il nome o la ragione sociale o
il marchio depositato e la sede o del fabbricante o
del confezionatore.
Dovrà essere inoltre indicata la sede dello
stabilimento di produzione o di confezionamento
ALTRE DICITURE
LOTTO
Il lotto di produzione, che identifica
le diverse partite di lavorazione del
prodotto è obbligatorio in tutti i
prodotti, esclusi quelli in cui il
termine di conservazione o data di
scadenza sono espressi con giorno e
mese
Per lotto si intende un insieme di unità di
vendita di una derrata alimentare,
prodotta, fabbricata o confezionata in
circostanze praticamente identiche
Numero a più cifre o in forma preceduto
dalla lettera L.
• Le modalità di conservazione e utilizzazione vanno indicate
se necessarie.
• Nei prodotti che devono essere mantenuti in frigorifero si
troverà “conservare in frigorifero da 0°C a + 4°C” oppure “da
conservare in luogo fresco ed asciutto”.
• Queste indicazioni vanno seguite, per trattare nel miglior
modo i prodotti, salvaguardarne la qualità e ridurre i possibili
rischi derivanti da una conservazione non idonea
• Sempre se necessarie vanno dettagliate le istruzioni per
l’uso
CODICE A BARRE
Rappresenta una “carta d’identità computerizzata”
delle confezioni ed è composto da numeri e da
barre di diverso spessore: il codice può essere letto
da un apparecchio di registrazione o di pagamento.
Le prime due cifre indicano il Paese di origine del
possessore del marchio (FLAG), che normalmente è
il produttore, e forniscono indicazioni sulla
provenienza del prodotto. Le successive cinque
cifre identificano la ditta e le altre cinque il
prodotto. L’ultima cifra è il codice di controllo
dell’intero codice.
Il codice può essere ristretto a otto cifre, ma le
prime sette indicano sempre il Paese d’origine e la
ditta produttrice.
Sull’etichetta sono presenti anche simboli metrologici
come ad esempio la “e”.
Questo simbolo è apposto quando il produttore ha
ottemperato, nel confezionamento del prodotto, alle
disposizioni legislative europee.
I prodotti contrassegnati dalla lettera e sono
considerati preimballaggi CEE e possono essere
commercializzati in tutti gli Stati dell’Unione
DICITURE ECOLOGICHE
Sui contenitori di prodotti liquidi un Decreto ministeriale
del 1989 impone la presenza di un disegno o di una scritta
che inviti a non disperderli nell’ambiente dopo l’uso.
Per i liquidi confezionati in materiale diverso dal vetro,
l’etichetta deve indicare la sigla che consente di
identificarlo: all’interno di un esagono o di un cerchio si
troveranno le abbreviazioni: PVC (polivinilcloruro), PE
(polietilene), PET (polietilenftalato), PP (polipropilene), PS
(polistirene), PT (poliestrusi), CA (carta), AL (alluminio),
ACC (carta stagnata), PI (poliaccoppiati).
ETICHETTA NUTRIZIONALE
E’ stata regolamentata in Italia solo dal 1993
La direttiva comunitaria di riferimento (n.496/90)
definisce etichettatura nutrizionale una dichiarazione
riportata sull’etichetta relativa al valore energetico e alla
composizione in proteine, carboidrati, grassi, fibre
alimentari, sodio, vitamine e sali minerali presenti in
quantità significativa.
Le informazioni nutrizionali devono figurare su un’unica
tabella. I valori dei nutrienti devono essere riferiti a
100 g o a 100ml di prodotto
L‘ORTOFRUTTA
Per i prodotti ortofrutticoli la legge prevede poche
indicazioni obbligatorie. Devono essere riportate negli
imballaggi e sono: varietà del prodotto, categoria di
qualità e luogo di provenienza.
Le categorie di qualità sono date da precise norme
europee che classificano i diversi ortofrutticoli quali:
calibro, omogeneità della pezzatura, quantità dei
difetti estetici, ecc.
L’ETICHETTA DELLA CARNE
La carne deve essere etichettata in tutte le fasi della
commercializzazione, fornendo queste indicazioni:
- numero che identifica l’animale o il lotto di animali
- Paese e numero di approvazione dell’impianto di
macellazione
- Paese e numero di approvazione del laboratorio di
sezionamento
- Paese di nascita degli animali
- Paese/i di ingrasso degli animali
La Direttiva 2001/18 del 12 marzo 2001 abroga e
sostituisce la Direttiva 90/220/CEE. Prevede norme a tutela
della salute dei consumatori e dell'ambiente come la
realizzazione di un pubblico registro sulla localizzazione
degli OGM coltivati e strumenti di valutazione del rischio
ambientale più rigorosi rispetto al passato, definisce i tempi
di durata delle autorizzazioni, essa però non fissa ancora
chiaramente le norme concernenti la responsabilità in caso di
incidente e danno, la tracciabilità e l’etichettatura dei
prodotti geneticamente modificati.
Queste ultime sono inserite nella Proposta 2001/182 di
Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo
concernente la tracciabilità e l’etichettatura degli organismi
geneticamente modificati, la tracciabilità di prodotti
alimentari e mangimi prodotti a partire da organismi g. m.,
nonché la modifica della direttiva 2001/18/CE.
PRODOTTI COMMERCIALI
L’autorizzazione al commercio dei prodotti geneticamente
modificati è disciplinata dal regolamento CE n.258/97 in cui
chiunque intenda immettere per la prima volta nel mercato un
organismo modificato geneticamente deve dimostrare, sulla
base dei risultati dei precedenti rilasci sperimentali, che la
diffusione e l’utilizzo di questi organismi transgenici e dei
prodotti da loro derivati non comporta rischi per la salute
umana e animale e per l’ambiente.
In Italia il decreto del Presidente della Repubblica n.128/99
vieta di utilizzare OGM per gli alimenti destinati ai lattanti e ai
bambini fino ai 3 anni.
ETICHETTATURA OGM
A garanzia della libertà di scelta e di informazione dei
consumatori sono stati varati in Europa alcuni regolamenti
che prevedono l’obbligo di etichetta per tutti i prodotti
agricoli o alimentari che contengono organismi
geneticamente modificati.
I primi regolamenti rendevano obbligatoria
l’etichettatura solo per i prodotti transgenici che
presentavano sostanziali differenze nella composizione,
nelle caratteristiche nutrizionali o in eventuali rischi per
la salute (regolamento 258/97) oppure per quegli alimenti
che contengono soia o mais geneticamente modificata
(regolamento 1139/98 ).
Mentre per i regolamenti entrati in vigore in Italia così come in
tutta la Ue il 10 marzo 2000
Regolamento 49/2000 Etichettatura degli alimenti con
ingredienti g.m. o derivati da ogm.
Regolamento 50/2000 Etichettatura degli alimenti con additivi
e derivati da ogm
l’obbligo della scritta “geneticamente modificato” non vale solo
se il prodotto contiene derivati di OGM in una percentuale non
superiore all’1% considerata ‘contaminazione accidentale’
avvenuta ad esempio durante il trasporto, mentre rimane
obbligatoria anche sotto la soglia dell’1% se la presenza di
OGM è voluta.
I PRODOTTI OGM
In base al regolamento europeo n.49
del 2000, se il prodotto contiene
fino all’1% di ingredienti OGM, non
c’è obbligo di segnalazione in
etichetta, sempre che la presenza
sia accidentale e non intenzionale.
I PRODOTTI BIOLOGICI
I prodotti biologici provengono da aziende che, sotto il
controllo di enti espressamente autorizzati, adottano le
tecniche di produzione stabilite dal Regolamento europeo
n.2092 del 1991.
Nella fase di produzione agricola non vengono utilizzate
sostanze chimiche di sintesi (fertilizzanti, insetticidi, ecc.).
Negli allevamenti è vietata la stabulazione fissa; la loro
alimentazione si basa su vegetali di produzione biologica e
nei mangimi non si utilizzano antibiotici né altri farmaci.
I prodotti biologici devono esibire in etichetta il numero e il
codice dell’organismo di controllo autorizzato.
Etichette che facciano riferimento all’agricoltura biologica
senza citare l’organismo di controllo e i codici di
identificazione non garantiscono assolutamente nulla
Nell’Etichetta di un alimento biologico
“AGRICOLTURA BIOLOGICA-REGIME DI CONTROLLO CE”
Nome dell’Organismo di Controllo
con codice di autorizzazione ministeriale
Nome e indirizzo del produttore, se si tratta di prodotti
freschi, e anche del preparatore se si tratta di prodotti
trasformati