REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio
Sez. I Quater
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 6790/04 proposto dai signori RAFFAELLA
CESARE ed ANTONIO CESARE, rappresentati e difesi
dall’Avv. R. Marchetti ed elettivamente domiciliati presso
l’Avv. C. Tomassini in Roma, viale Pasteur, 70;
contro
IL COMUNE DI VELLETRI, costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso dall’Avv. A. Capozzi ed selettivamente
domiciliato l’Avv. A. Maggisano in Roma, via C. Morin, 1;
per l'annullamento
dell’ingiunzione di demolizione n. 196 del 14.5.2004, con cui si
preannuncia l’acquisizione gratuita del bene al patrimonio
comunale in caso di inottemperanza;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune
intimato;
Visti gli atti tutti della causa;
N.
Anno
Reg
N.
Anno
Reg
Relatore, alla pubblica udienza del 20 giugno 2005, il
Consigliere G. De Michele e uditi i difensori delle parti come
da verbale di udienza in data odierna;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Attraverso il ricorso in esame, notificato in data 8.6.2004, si
impugna l’ingiunzione di demolizione n. 196 (prot. n. 18735)
del 14.5.2004, notificata il 21.5.2004, con cui si preannuncia
l’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale in caso
di inottemperanza.
Nell’impugnativa vengono prospettate le seguenti censure:
violazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e lesione del
diritto di proprietà di soggetti estranei all’abuso, essendo i
ricorrenti – uno in qualità di proprietario e l’altro in qualità di
usufruttuario – estranei alla realizzazione del manufatto
abusivo, contestato nel provvedimento sanzionatorio, e nella
impossibilità di dare esecuzione all’ordinanza, trovandosi il
terreno interessato nella disponibilità del conduttore (signor Di
Meo Alvaro, socio accomandatario della ditta “Apples &
Oranges s.a.s.”).
Il Comune di Velletri, costituitosi in giudizio, rappresenta
viceversa la corretta adozione del provvedimento impugnato
“nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili”, sussistendo
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una “presunzione di responsabilità per gli abusi edilizi accertati,
cui l’interessato può sottrarsi solo dimostrando la propria
estraneità all’abuso commesso da altri”; nella fattispecie tale
dimostrazione non sarebbe stata fornita, non essendo sufficienti
al riguardo la mera sussistenza di un contratto di locazione del
terreno, né “diffide e intimazioni rivolte al conduttore dal
locatore”,
peraltro
successive
all’emanazione
dell’atto
impugnato.
Tenuto conto delle opposte argomentazioni delle parti e della
documentazione
versata
in
atti,
tuttavia,
le
predette
argomentazioni comunali non appaiono condivisibili.
Non risulta contestato, infatti, il principio generale secondo cui
non può essere qualificato “responsabile dell’abuso” – ai sensi
e per gli effetti dell’art. 31, comma 3 del D.P.R. 6.6.2001, n.
380, prescrittivo dell’acquisizione gratuita al patrimonio
comunale del bene e della relativa area di sedime, in caso di
inottemperanza all’ordine di demolizione di opere abusive – il
proprietario che, non avendo la disponibilità del bene, sia
rimasto estraneo alla perpetrazione dell’illecito e si sia
adoperato, con comportamento giuridicamente operoso, a
rimuoverne gli effetti (giurisprudenza pacifica dopo la
conforme sentenza della Corte Costituzionale 15.7.1991, n.
345; cfr., fra le tante, TAR Campania, Napoli, 26.1.2004, n. 284
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e 5.3.2003, n. 2046; TAR Puglia, Bari, 23.12.2001, n. 4538;
TAR Lazio, Roma, sez. II, 22.10.2003, n. 8870).
Nel caso di specie, l’Amministrazione rileva però la mancata
tempestiva attivazione del proprietario e dell’usufruttuario nei
confronti del diretto responsabile dell’abuso, non essendo
sufficienti in tal senso iniziative, assunte solo a seguito della
misura sanzionatoria adottata.
In realtà l’effetto acquisitivo – che dovrebbe prodursi
automaticamente, in caso di infruttuoso decorso del termine
prescritto – non può che essere impedito da atti di
adempimento, che consistono nella demolizione per il
responsabile dell’abuso, che abbia anche la detenzione del
bene, e nella documentata attivazione del proprietario non
detentore, affinché il predetto responsabile dia puntuale
esecuzione all’ordinanza, fermo restando che – in quest’ultima
ipotesi – l’acquisizione gratuita del bene non può avere luogo,
mentre può essere effettuata la demolizione, a spese del
medesimo responsabile ove inadempiente.
Di tale inadempienza, infatti, non può essere chiamato a
rispondere anche il proprietario, che abbia diligentemente posto
in essere ogni iniziativa nei limiti del principio “ad impossibilia
nemo tenetur”, principio che esclude la demolizione ad opera di
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chi non possa materialmente disporre del bene, di cui pure sia
proprietario.
Al di là dei profili sopra enunciati – che comunque
escluderebbero la concretizzazione dell’effetto acquisitivo
previsto, in caso di attivazione anche successiva del
proprietario stesso – nel caso di specie sembrano mancare
anche i presupposti per la legittima prescrizione di detto effetto
acquisitivo.
I ricorrenti forniscono infatti, quanto meno, un principio di
prova circa l’avvenuta segnalazione al locale comando dei
Vigili Urbani, per le vie brevi, dell’avvio delle opere abusive
già in data 19.11.2003, ovvero prima dell’adozione di misure
repressive, che sarebbero state dai medesimi sollecitate.
Il ricorso appare dunque fondato e deve essere accolto, con
conseguente annullamento dell’atto impugnato nella parte in
cui – in eccepita violazione dell’art. 31 D.P.R. n. 380/01 –
dispone l’effetto automatico dell’acquisizione gratuita del bene
e della relativa area di sedime al patrimonio comunale, a carico
degli attuali ricorrenti, già attivatisi per la rimozione delle opere
abusive; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio ritiene
equo disporne la compensazione, essendo plausibile che le
modalità informali della segnalazione effettuata ne avessero
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resa difficile la conoscenza, da parte degli uffici preposti alla
repressione degli abusi edilizi.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, (Sez. I
quater), ACCOGLIE il ricorso n. 6790/04, specificato in
epigrafe
e,
per
l’effetto,
ANNULLA
l’ingiunzione
di
demolizione n. 196 del 14.5.2004 (n. prot. 18735) limitatamente
alla parte specificata in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'
Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20
giugno 2005 con l'
intervento dei Magistrati:
Presidente Pio Guerrieri
Consigliere est. Gabriella De Michele
Consigliere Giancarlo Luttazi
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