N. RF173 Anno 2013 OGGETTO TERMINI PER PROPORRE

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N. RF173 Anno 2013 OGGETTO TERMINI PER PROPORRE
Anno 2013
N. RF173
www.redazionefiscale.it
La Nuova Redazione Fiscale
ODCEC VASTO
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OGGETTO
PERIODO FERIALE – LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI
RIFERIMENTI
D.LGS. N. 546/92; ART. 1, L. 742/69 ; SENT. CASSAZIONE N. 7701 DEL 27/03/2013
CIRCOLARE DEL 25/07/2013
Sintesi: come di consueto, dal 1° agosto al 15 settembre è prevista la sospensione dei termini
processuali del contenzioso tributario (cd. “periodo feriale”); in particolare, l’istituto della sospensione:
- si applica: per l’accertamento con adesione, l'acquiescenza e la definizione delle sole sanzioni;
- non si applica: all'adesione al PVC ed all’invito al contraddittorio, così come per la conclusione del
procedimento di mediazione obbligatoria.
Come noto, l’art. 21 del D.Lgs.546/92 stabilisce che il ricorso in commissione tributaria deve
essere notificato entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto impositivo:
 avviso di accertamento
 cartella di pagamento (ove autonomamente impugnabile, e quindi se non preceduta da un atto
autonomamente impugnabile).
SOSPENSIONE FERIALE: l’art. 1 L.742/69 dispone una sospensione dei termini
processuali del contenzioso tributario
 nel periodo che va dal 1° agosto al 15 settembre
 se il termine scade o inizia a decorrere all’interno di tale periodo, esso riprende dal 16/09.
Tale periodo di sospensione:
- è computato tenendo conto del calendario comune, secondo l’unità di misura del giorno.
- opera di diritto e non è rinunciabile
ECCEZIONI ALLA SOSPENSIONE: non rientrano nella “pausa estiva”, tra gli altri, i termini:
 di decadenza per la notifica degli atti impositivi
 di decadenza entro cui il contribuente deve chiedere il rimborso delle imposte
 per il versamento delle imposte
 per le richieste di autotutela e di sgravio delle somme iscritte a ruolo
Inoltre, non vi è alcuna sospensione:
 per le fasi amministrative che precedono il contenzioso, come ad esempio:
 la domanda di rimborso delle somme indebitamente versate
 la messa in mora dell’ente impositore antecedente al giudizio di ottemperanza.
 per il termine entro cui il contribuente avrebbe dovuto presentare l’istanza per beneficiare
della definizione delle liti ultradecennali pendenti in Cassazione (Sent. Cass. n.7701/2013)
COMPUTO DEI GIORNI
Secondo il disposto degli artt. 2963 c. 2 CC e 155 C.P.C., con riferimento ai giorni “di calendario”:
 non va conteggiato il giorno iniziale (data notifica avviso)
 va considerato nel calcolo il giorno finale (60° giorno)
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TERMINI PER PROPORRE RICORSO
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Eccezione - “giorni liberi”: quando il termine è in “giorni liberi” (es.: deposito delle cd. "memorie"), non
si considera l’ultimo giorno.
Decorso dei termini: se è iniziato prima del periodo feriale:
 il termine riprende a decorrere dal 16/09
 si computa anche il periodo già trascorso prima del 1/08
Giorno iniziale nel periodo feriale: se il giorno iniziale cade nel periodo feriale (notifica il 31/07), il
decorso è differito al termine di tale periodo (1° giorno è il 16/09)
Giorno finale “festivo”: la scadenza è prorogata al primo giorno successivo non festivo.
Nota: se il termine relativo agli adempimenti cade in un giorno festivo o di sabato, ai fini del computo
dei termini è necessario distinguere a seconda che si tratti di un termine con decorrenza successiva,
ovvero di un termine “a ritroso” (CM 56/2007). In particolare:
- per il termine “a decorrenza successiva” (es: termine per proposizione e deposito del ricorso, dei
motivi aggiunti, dell’appello) la scadenza è prorogata al primo giorno successivo non festivo. Così ad
esempio, dovendo il ricorso essere depositato entro 30 giorni dalla proposizione, se il 30° giorno cade
di sabato il deposito può essere posticipato al lunedì successivo
- per il “termine a ritroso” (es: quello per il deposito di documenti, di memorie, dell’istanza di
discussione in pubblica udienza): la scadenza è anticipata al giorno precedente non festivo.
Avviso di accertamento notificato in data 15/07/2013: i 60gg decorrono dal 16/07/2013 (non
rileva se festivo), dovendosi operare i seguenti conteggi:
Esempio1
dal 16/07/2013 al 31/07/2013: 15gg
dal 01/08/2013 al 15/09/2013: sospensione
dal 16/09/2013 al 30/09/2013: 15gg
dal 01/10/2013 al 30/10/2013: 30gg
60gg
Notifica Accert.
16/07/2013
01/08/2013
15/09/2013
Decorso dei 60gg
30/10/2013
sospensione
60 giorni
Esempio2
Avviso di accertamento notificato in data 09/08/2013: i 60gg decorrono dal 16/09/2013 (non
rileva il fatto che cade di domenica, in quanto non è il termine finale):
dal 09/08/2013 al 15/09/2013: sospensione
dal 16/09/2013 al 30/09/2013: 15gg
dal 01/10/2013 al 31/10/2013: 31gg
dal 01/11/2013 al 14/11/2013: 14gg
60gg
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IN SOSTANZA:
 se nel periodo 1° agosto - 15 settembre 2013 cade il termine per proporre il ricorso: si terrà conto
dei giorni intercorrenti dalla notifica al 31 luglio 2013 e successivamente a partire dal 16 settembre
fino al compimento del 60° giorno
 se nel periodo feriale è notificato l’atto: il computo dei 60 giorni per proporre il ricorso decorrerà dal
16 settembre 2013.
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CASI:
a) tra il 1° agosto e il 15 settembre cade il termine per costituirsi in giudizio:
nel calcolo dei 30 giorni si tiene conto dei giorni fino al 31 luglio e quelli a partire dal 16 settembre
b) nel periodo feriale inizierebbe a decorrere il termine per costituirsi in giudizio:
il calcolo dei 30 giorni si determina a partire dal 16 settembre. L’ipotesi è possibile qualora il ricorso
venga ugualmente proposto, senza attendere la fine del periodo feriale.
Memorie: 20 “giorni liberi” prima della data dell’udienza: memorie “aggiuntive”
10 “giorni liberi” prima della data dell’udienza: memorie “illustrative”
TUTTI I TERMINI PER PROPORRE RICORSO
Notifica 60°gg 60°gg 16/06/13 17/06/13 18/06/13 19/06/13 20/06/13 21/06/13 22/06/13 30/09/13 01/10/13 02/10/13 03/10/13 04/10/13 05/10/13 06/10/13 01/07/13
08/06/13 09/06/13 10/06/13 11/06/13 12/06/13 13/06/13 14/06/13 15/06/13 23/06/13 24/06/13 25/06/13 26/06/13 27/06/13 28/06/13 29/06/13 30/06/13 07/10/13 08/10/13 09/10/13 10/10/13 11/10/13 12/10/13 13/10/13 14/10/13 08/07/13
22/09/13 23/09/13 24/09/13 25/09/13 26/09/13 27/09/13 28/09/13 29/09/13 Notifica 02/07/13
03/07/13
04/07/13
05/07/13
06/07/13
07/07/13
09/07/13
10/07/13
11/07/13
12/07/13
13/07/13
14/07/13
15/07/13
60°gg Notifica 60°gg Notifica 15/10/13
16/10/13
17/10/13
18/10/13
19/10/13
20/10/13
21/10/13
16/07/13
17/07/13
18/07/13
19/07/13
20/07/13
21/07/13
22/07/13
30/10/13
31/10/13
01/11/13
02/11/13
03/11/13
04/11/13
05/11/13
01/08/13 … 15/09/13 16/09/13 17/09/13 18/09/13 22/10/13
23/10/13
24/10/13
25/10/13
26/10/13
27/10/13
28/10/13
29/10/13
23/07/13
24/07/13
25/07/13
26/07/13
27/07/13
28/07/13
29/07/13
30/07/13
06/11/13
07/11/13
08/11/13
09/11/13
10/11/13
11/11/13
13/11/13
13/11/13
(*) GG iniziale: cade nel periodo feriale e viene prorogato al 15/09/2013 … 60°gg 14/11/13 14/11/13 (*) 14/11/13
15/11/13
16/11/13
17/11/13
… In GIALLO i termini che cadono di FESTIVO, prorogati al primo giorno non festivo successivo. 31/07/13 14/11/13
Si esclude il giorno della notifica e si conteggia il giorno finale COSTITUZIONE IN GIUDIZIO: l’art.22 del D.Lgs.546/92, prevede che:
 entro 30 giorni dalla data di proposizione del ricorso è necessario depositare l’originale o la
copia conforme dell’istanza presso la segreteria della commissione tributaria
 dal calcolo dei 30 giorni è escluso il periodo feriale tra il 1°agosto e il 15 settembre.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Qualora il contribuente presenti istanza di accertamento con adesione:
 il termine di presentazione del ricorso è sospeso per 90 giorni
 decorrenti dalla data in cui è depositata l’istanza presso l’Ufficio.
In sostanza: per effetto della sospensione, vi è un allungamento dei termini ordinari per ricorrere, e il
soggetto che presenta l’istanza di adesione ha 150 gg utili per proporre il ricorso.
L’istanza, per comportare l’effetto sospensivo, va presentata prima del decorso del termine per
impugnare.
CM 65/2001: per il ricorso “deve correttamente tenersi conto sia dell’intero periodo di sospensione previsto dal d.
lgs. n. 218 del 1997, sia dell’eventuale periodo di sospensione feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742”.
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Notifica 01/06/13 31/07/13 02/06/13 16/09/13 03/06/13 17/09/13 04/06/13 18/09/13 05/06/13 19/09/13 06/06/13 20/09/13 07/06/13 21/09/13 Redazione Fiscale
Esempio3
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Avviso di accertamento notificato il 17/09/2013. Viene presentata istanza di adesione il
30/09/2013: la proposizione dell’eventuale ricorso, per effetto della sospensione dei
termini per 90 giorni, scadrà il 14/02/2014 come dal seguente calcolo:
 giorni fino alla presentazione dell'istanza di adesione (avvenuta il 30/09/2013),
escludendo ai fini del computo il giorno iniziale:
 periodo di sospensione dei termini per 90 giorni (dal 1/10/2013 al 29/12/2013):
 i giorni successivi al periodo di sospensione riprendono a decorrere dal 30/12/2013
e fino alla data di scadenza per la proposizione del ricorso (14/02/2014):
TOTALE
13 gg
47 gg
60 gg
1) SOSPENSIONE FERIALE 2) SOSPENSIONE PER RICORSO Esempio4
si applica:  sia per la proposizione dell’istanza di adesione (se l’accertamento è notificato nel periodo feriale o in prossimità di esso; infatti la richiesta di adesione va avanzata entro lo stesso termine entro cui si dovrebbe proporre ricorso)  sia per la proposizione del ricorso (se il termine per proporre l’adesione ‐ di cui al punto precedente ‐ è intervenuta prima del periodo feriale) l’ordinaria sospensione per la proposizione del ricorso (90gg) si applica una volta richiesta l’adesione da parte del contribuente (art. 6 D.Lgs.218/97) Accertamento notificato in data 30/07/2013 e istanza di adesione presentata il 10/11/2013
(entro i 60gg, considerato il periodo feriale):
Sul termine finale, non 1gg
 dal 30/07/13 al 31/07/13 (gg decorsi precedenti l’Istanza):
rileva che l’istanza sia  dal 01/08/13 al 15/09/13 (periodo di sospensione feriale):
presentata prima del  dal 16/09/13 al 13/11/13 (gg decorsi precedenti l’Istanza): 59gg
termine ultimo Totale
60gg
dal 14/11/13 al 13/01/13 (sospensione per l’adesione):
Esempio5
90gg
Avviso di accertamento notificato in data 05/08/2013:
 dal 05/08/13 al 15/09/13 (periodo di sospensione feriale):
 dal 16/09/13 al 14/11/13 (gg decorsi precedenti l’Istanza): 60gg
Totale
60gg
dal 15/11/13 al 13/02/14 (sospensione per l’adesione):
Esempio6
(i 90gg non decorrono dal 10/11, ma dal 13/11) 90gg
Avviso di accertamento notificato in data 20/03/2013; il contribuente ha presentato istanza
di adesione il 1/04/2013 (entro i 60gg):
 dal 21/03/13 al 31/03/13 (gg decorsi precedenti l’Istanza):
11gg
 dal 01/04/13 al 29/06/13 (periodo di sospensione di 90gg):
 dal 30/06/13 al 31/07/13 (gg decorsi fino alla sospensione feriale):
32gg
 dal 01/08/13 al 15/09/13 (periodo di sospensione feriale):
 dal 16/09/13 al 02/10/13 (gg successivi alla sospensione feriale):
17gg
Totale
60gg
NOTIFICA
ISTANZA ADESIONE
TERMINE RICORSO
1/08/2013
15/09/2013
sospensione di 90 gg + 46 gg
60 gg
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CUMULO SOSPENSIONI: in pratica, si possono sovrapporre 2 tipi di sospensioni:
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ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ADEMPIMENTO TERMINE
Istanza di adesione Entro il termine per il ricorso 20 giorni dalla data di stipula Versamento 1° rata o somme intere dell’accertamento con adesione Pag. 5 / 8
SOSPENSIONE
SI NO MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
 al termine di 60gg per la proposizione dell’istanza di mediazione, essendo È APPLICABILE detto termine legato a quello per il ricorso (CM 9/2012)  alla costituzione in giudizio, in caso di esito negativo della procedura alla procedura di mediazione vera e propria, che deve pertanto concludersi NON È comunque nel termine di 90 giorni (trattandosi di una "fase amministrativa e APPLICABILE non processuale" ‐ CM 9/2012). Nota: sul punto la CM 9/2012 ha affermato che “al termine di proposizione dell’istanza di
mediazione si applicano inoltre le disposizioni sulla sospensione dei termini processuali nel
periodo feriale, di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, stante lo stretto nesso tra la presentazione
dell’istanza e la proposizione del ricorso giurisdizionale…..”.
Tuttavia, la sospensione di diritto dal 1° agosto al 15 settembre “non trova, invece, applicazione
nel corso della procedura di mediazione vera e propria, di cui ai commi 7 e seguenti del citato
articolo 17-bis, che deve pertanto concludersi comunque nel termine di novanta giorni, trattandosi di
una fase amministrativa e non processuale”.
SOSPENSIONE FERIALE PER IL TERMINE DI PROPOSIZIONE DELLA MEDIAZIONE (60GG)
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
NESSUNA SOSPENSIONE FERIALE PER LA CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE (90GG)
RECLAMO E MEDIAZIONE
ADEMPIMENTO TERMINE
Notifica del reclamo Entro il termine per il ricorso Termine entro cui il reclamo va accolto o 90 giorni dalla data di notifica la mediazione stipulata del reclamo 30 giorni dal termine ultimo per la stipula Deposito del ricorso della mediazione Versamento 1° rata o somme intere SOSPENSIONE
SI NO SI NO
ACQUIESCENZA - DEFINIZIONE BREVE – ADESIONE A PVC E CONTRADDITTORIO
La sospensione feriale, infine, incide in maniera differente a seconda dei seguenti istituti.
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Per quanto riguarda, invece, la mediazione (obbligatoria per gli atti emessi dall’Agenzia di valore non
superiore a €.20.000 e notificati dal 01/04/2012) la sospensione del periodo feriale:
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ACQUIESCENZA
Secondo l’art. 15 del DLgs.218/97 in presenza di:
 rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento
 rinuncia a presentare l’istanza di adesione (in caso di notifica di avviso di accertamento o
rettifica non preceduto dall’invito da parte dell’Ufficio a comparire)
è ammesso il pagamento del dovuto (con la riduzione a 1/6 delle sanzioni):
 entro il termine per proporre ricorso (60 gg)
 con applicazione della sospensione feriale.
Tuttavia, la rinuncia indicata non presuppone un atto espresso, in quanto si concretizza con il
versamento delle somme dovute, per effetto dell’acquiescenza, entro il termine per il ricorso.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI
In particolare, i trasgressore e gli obbligati in solido devono definire la controversia:
 mediante il pagamento di una sanzione ridotta ad 1/3
 da versare “entro il termine di proposizione del ricorso”
Atto di contestazione notificato in data 10/07/2013; il termine entro cui procedere alla
acquiescenza o definizione agevolata delle sanzioni è il 24/10/2013:
Esempio7
dal 11/07/2012 al 31/07/2012
dal 01/08/2012 al 15/09/2012
dal 16/09/2012 al 24/10/2012
Totale
21 gg
sospensione
39 gg
60gg
ADESIONE A PVC E CONTRADDITTORIO
Diversamente dai casi precedenti, non sono interessati dalla sospensione feriale:
 l’adesione ai “PVC” (art. 5-bis, DLgs.218/97): in tal caso, la sospensione non si applica:
 né al termine di 30 giorni dalla consegna del “PVC” entro cui il contribuente deve inviare
la comunicazione di adesione
 né al termine di 60 giorni entro cui l’ufficio deve notificare l’atto di definizione
dell’accertamento parziale.
 l’adesione agli inviti al contraddittorio (art. 5 co.1-bis,DLgs.218/97): in tal caso, non è
soggetto a sospensione il termine dei 15 giorni antecedenti alla data di comparizione, entro
cui occorre sia inviare la comunicazione di adesione sia eseguire i versamenti.
ADESIONE AI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE (PVC) ADEMPIMENTO TERMINE SOSPENSIONE
Comunicazione di adesione al PVC 30 giorni dalla data di consegna del verbale NO Notifica atto di definizione 60 giorni dalla ricezione della NO dell’accertamento parziale comunicazione di adesione 20 giorni dalla data di notifica dell’atto di Versamento 1° rata o somme intere NO definizione dell’accertamento parziale CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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In tema di definizione agevolata delle sanzioni, la sospensione dei termini feriali:
 si applica anche al procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinato dall’art. 16 del
D.Lgs.472/97 (come modificato dall’art. 2 del D.Lgs.99/2000);
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ADESIONE AGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO ADEMPIMENTO TERMINE Comunicazione di adesione e Entro i 15 giorni antecedenti alla data versamento della 1° rata o dell’intero di comparizione SOSPENSIONE NO ULTERIORI ADEMPIMENTI ESCLUSI DALLA SOSPENSIONE
Come anticipato, la sospensione riguarda:
 i “termini processuali”
 non anche altri adempimenti, tra i quali:
 notifica di atti (accertamenti, cartelle, ecc.)
 presentazioni di dichiarazioni
 versamenti di imposte e tributi (spesso prorogati con norma speciale).
negli accertamenti sulle imposte d’atto (registro, successioni, donazioni, ipo‐
catastali) il contribuente raggiunto dall’avviso di accertamento o di liquidazione, è tenuto: ACCERTAMENTI  entro 60 giorni dalla notifica dell’atto SU IMPOSTE  a versare le somme, per l’intero o per 1/3, in relazione: D’ATTO  all’ intenzione o meno di notificare il ricorso  alla tipologia di atto emesso Per tale motivo, non trova applicazione la sospensione feriale, ancorché si verta in ipotesi di riscossione delle imposte in pendenza di giudizio. ai sensi dell’art.2, del D.Lgs.462/97, le somme che a seguito:  di controlli automatici  di controlli eseguiti dagli uffici risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e sanzioni, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente/sostituto d'imposta versa il dovuto mediate F24, entro 30 giorni, decorrenti: AVVISI BONARI  dal ricevimento della comunicazione  dalla comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, per effetto dei chiarimenti forniti. In tal caso: ‐ l'ammontare delle sanzioni dovute è ridotto ad 1/3 ‐ gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese che precede quello di elaborazione della comunicazione. ‐ non si gode della sospensione dei termini. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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Si riepilogano alcune casistiche in cui non risulta applicabile la sospensione feriale dei
termini:
Info Fisco 173/2013
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l’art. 25 del DPR 602/73 sancisce che gli importi contestati mediante cartella di pagamento devono essere versati entro 6 giorni dalla data di notifica. Sembra quindi da escludere l’operatività della sospensione feriale. CARTELLE DI Del pari, la sospensione feriale non dovrebbe operare per i versamenti che PAGAMENTO E devono essere eseguiti a seguito di: ATTI SUCCESSIVI  comunicazione di ipoteca: in tal caso si prevede vi sia l’intimazione al versamento delle somme entro 30 giorni (art. 77,DPR 602/73)  intimazione ad adempiere: in tal caso si prevede vi sia l’invito al versamento delle somme entro 5 giorni (art. 50, DPR 602/73) ai sensi dell’art. 5 della L. 742/69, ai procedimenti relativi la sospensione dell’esecuzione degli atti amministrativi non si applica la sospensione feriale. In tal caso, si osserva che se, per ipotesi, una cartella di pagamento o un accertamento “esecutivo” fossero notificati alla fine del mese di luglio, ai fini PROCESSO della sospensiva, occorrerà notificare il ricorso (contenente la richiesta CAUTELARE cautelare) al più presto, siccome, stante l’inapplicabilità della sospensione feriale, l’udienza cautelare potrà tenersi nella pausa estiva. Diversamente, sarebbe errato proporre la sola istanza cautelare disgiunta dal ricorso, posto che nel rito tributario la cautela non può essere presentata prima del ricorso. Per effetto dell’art.12 della L.212/2000, il contribuente sottoposto a verifica ha il diritto di formulare:  osservazioni e richieste  entro 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione da MEMORIE parte degli organi di verifica. DIFENSIVE Dette osservazioni saranno oggetto di valutazione da parte degli uffici dell’amministrazione finanziaria, imponendo all’attività di accertamento dell’ufficio una battuta d’arresto della durata di almeno 60 giorni. Tuttavia, per questi, il riferimento ai termini processuali (art. 1,L. 742/69) fa propendere per una inapplicabilità della sospensione feriale. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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