LA NUOVA LEGGE ELETTORALE TEDESCA PER IL

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LA NUOVA LEGGE ELETTORALE TEDESCA PER IL
LA NUOVA LEGGE ELETTORALE TEDESCA PER IL BUNDESTAG1
La legge elettorale tedesca del 7 maggio 1956, così come riformulata il 23 luglio 1993,
successivamente modificata con la legge 27 aprile 2001, ha subito l’ennesima modifica il
9 maggio 2013.
Tale riforma si era resa necessaria in quanto il Tribunale Costituzionale, con la pronuncia
del 25 luglio 2012, aveva dichiarato l’incostituzionalità di alcune previsioni della legge
allora vigente .
Si intende, pertanto, illustrare sinteticamente i tratti fondamentali dell’attuale sistema
elettorale per le elezioni politiche così come integrati dalla recente novella.
Il sistema elettorale tedesco può essere classificato sostanzialmente di tipo proporzionale,
perché tende a fotografare esattamente la consistenza elettorale delle formazioni politiche,
sia di maggioranza che di minoranza.
Caratteri peculiari del sistema sono il doppio voto e una forte clausola di sbarramento:
doppio voto significa che l’elettore può, utilizzando la medesima scheda, divisa in due
sezioni, votare un singolo candidato che potrà risultare eletto nel collegio qualora ottenesse
la maggioranza relativa dei voti; contemporaneamente, sulla parte destra della scheda,
l’elettore può votare una lista presentata da un partito, ma senza possibilità di esprimere
preferenze.
E’ consentito disgiungere politicamente il voto fra il candidato del collegio uninominale e
quello per la lista.
La clausola di sbarramento impedisce alle forze politiche che non abbiano conseguito
almeno il 5% dei voti proporzionali ( quelli alle liste) di accedere alla ripartizione dei seggi;
viene derogata questa clausola solo nel caso in cui la forza politica vinca almeno tre collegi
uninominali.
Quello espresso per le liste dei partiti è il voto decisivo perché determina,
proporzionalmente, il numero dei seggi a cui i partiti hanno diritto.
Il voto uninominale è sostanzialmente strumentale alla scelta della persona dell’eletto.
Il Bundestag è composto, almeno inizialmente, di 598 seggi, per metà ( 299) assegnati col
sistema maggioritario e i restanti 299 col voto di lista (bloccata).
Il numero dei seggi viene, dopo la riforma, determinato in base al numero degli aventi
diritto al voto e non, come diversamente in precedenza, in base al numero degli elettori
effettivamente votanti nelle precedenti consultazioni; in tal modo si determina il numero
dei mandati da distribuire tra le liste regionali dei candidati presentate dalle forze politiche
nei sedici Lander.
Poiché il sistema prevede l’attribuzione di metà dei seggi con voto maggioritario (a turno
unico) al candidato che risulti vincitore in ciascuna delle circoscrizioni elettorali e l’altra
metà con voto di lista, bloccata, calcolato col metodo Sainte Lague/Schepers2 il
numero di partenza dei mandati da distribuire corrisponde al doppio del numero totale
delle circoscrizioni elettorali.
1
Il Bundestag è la Camera rappresentativa direttamente eletta dal corpo elettorale; l’altra Camera, il Bundesrat, è la
camera dei Lander ed i componenti sono designati dai relativi governi .
2
Il metodo Sainte-Laguë della media più alta, detto anche metodo del divisore con arrotondamento standard, è una
modalità di assegnamento dei seggi in modo proporzionale per le assemblee rappresentative a seguito di elezioni. Il
metodo prende nome dal matematico francese André Sainte-Laguë. Questo metodo è strettamente relazionato al metodo
d'Hondt, anche se senza il favoritismo espresso verso i partiti maggiori che esiste in quest'ultimo metodo.
Il meccanismo relativo al computo dei seggi si può scindere in alcuni passaggi logici, come
qui di seguito esposto.
In via preliminare bisogna determinare quanti seggi spettino a ciascuna forza politica a
livello federale.
Viene preso in considerazione il totale dei secondi voti ( quelli alle liste), per la
precisione i voti validi che hanno superato lo sbarramento del 5%.
Il totale è successivamente diviso per il numero complessivo dei seggi da assegnare (598),
ottenendo un primo quoziente, che potrà poi essere corretto, aumentandolo per
approssimazioni successive ( qualora il numero dei seggi risultante fosse superiore a quelli
da assegnare).
Si procede alla ripartizione dei seggi fra i partiti ammessi dividendo la cifra elettorale di
ciascun partito per il predetto quoziente.
In questa fase il numero dei seggi spettanti a ciascun partito a livello federale viene
corretto in modo tale che ogni forza politica si veda riconosciuta l’entità dei seggi
corrispondente alla quota dei voti di lista effettivamente conquistati, mediante
l’attribuzione di un numero di mandati compensativi finalizzati a riequilibrare il numero di
mandati eccedenti eventualmente percepiti da altri partiti3.
La fase successiva riguarda la determinazione dei seggi spettanti alle liste regionali dei
partiti nei singoli Lander (16).
A tal fine, si considera il totale dei secondi voti validi ottenuti dal partito a livello federale,
e lo si divide per il numero complessivo dei seggi spettanti al partito secondo la
ripartizione di cui sopra.
Sulla base del quoziente così ottenuto, si procede ad una prima distribuzione, dividendo i
voti ottenuti dalla lista in ciascun Land per quel quoziente. Qualora il numero dei seggi
così assegnati non corrispondesse al numero dei seggi spettanti alla lista, si procederà , per
approssimazioni, alla correzione del quoziente.
Ad ogni lista regionale sono attribuiti sia i mandati diretti conseguiti ( collegi uninominali)
sia i mandati proporzionali calcolati col metodo suddetto (Sainte-Lague/Schepers).
Infine viene attuata una compensazione interna a ciascun partito: ogni mandato diretto
comporta la sottrazione di un seggio a cui quel partito avrebbe diritto nella quota
proporzionale di quel Land; ciò comporta che mentre i candidati vincitori nei collegi
uninominali sono sempre certi di entrare nella Camera, i candidati inseriti nella lista
otterranno un seggio solo se, una volta sottratti i mandati vinti dal partito nel Land, a quel
partito resteranno ancora mandati di lista da occupare con propri candidati nella quota
proporzionale.
3
Si tratta di una delle novità introdotte con l’ultima modifica alla legge elettorale. Il sistema produce mandati
eccedenti ogni qual volta un partito percepisca un numero di mandati diretti ( collegi uninominali) superiore a quello
dei mandati di lista, mandati che vengono mantenuti comunque, indipendentemente dal fatto che il voto di lista è quello
in base al quale si stabilisce il numero di seggi spettanti a ciascun partito.