I professionisti e l`obbligo di polizza
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I professionisti e l`obbligo di polizza
PROFESSIONI articolo I professionisti e l’obbligo di polizza Per i professionisti iscritti ad Albi è entrato in vigore, lo scorso 15 agosto, l’obbligo di stipulare un’assicurazione rischi professionali al fine di garantire il soddisfacimento risarcitorio dei clienti. L’obbligo è stato introdotto dalla Riforma delle professioni. Cristiana Trovò Dottore commercialista L’obbligatorietà della polizza professionale è stata introdotta dal D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148 del 14 settembre 2011, che ha riformato le professioni. Attuazione ai principi dettati dall’art. 3, comma 5, del citato decreto è data dal regolamento di cui al D.P.R. 137 del 7 agosto 2012. Tale regolamento prevede che tutti coloro che sono iscritti ad Albi e che esercitano la professione devono «stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale». La data a partire dalla quale i professionisti devono dotarsi dell’assicurazione è, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.P.R. 137, il 15 agosto 2013. Il regolamento riguarda tutte le professioni ordinistiche, fatte salve le specificità di quelle sanitarie: commercialisti, consulenti del lavoro, periti industriali, biologi, geometri, ingegneri, architetti ecc. Sono esclusi dall’obbligo gli iscritti all’Ordine degli avvocati che devono far riferimento alla Riforma forense. La violazione della norma, e quindi la mancanza della polizza professionale, costituisce illecito disciplinare sanzionato dagli Ordini e dai Collegi professionali. Oggetto della polizza Oggetto dell’assicurazione deve essere l’attività esercitata dal professionista. La polizza, pertanto, deve avere a oggetto la cosiddetta “responsabilità civile” del professionista e coprire i danni eventualmente arrecati alla clientela in conseguenza di errori, negligenze od omissioni nell’erogazione della prestazione professionale richiesta, derivanti da condotte di natura colposa (colpa lieve o colpa grave), inclusa la custodia infedele di documenti e valori ricevuti dal cliente. Soggetti obbligati L’art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. 138, dispone che «a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale». Tale disposizione trova conferma nell’art. 5, comma 1, del D.P.R. 137/2012 secondo il quale il professionista deve stipulare una polizza per i danni derivanti dall’attività professionale. Consulente immobiliare 941-2013 CI941_1997-1999.indd 1997 | 1997 08/11/13 11.09 PROFESSIONI articolo La circ. 12.7.2013 del Consiglio nazionale degli ingegneri L’adempimento dell’obbligo di stipula della polizza assicurativa compete esclusivamente ai professionisti iscritti all’Ordine che esercitano, anche solo saltuariamente, la professione di ingegnere in forma autonoma, vale a dire che assumono in proprio il rischio professionale derivante dall’esercizio dell’attività. Non sono, quindi, soggetti all’obbligo gli ingegneri assunti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, i quali esercitano l’attività professionale esclusivamente per conto dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza. Parimenti, è da escludersi l’assunzione dell’obbligo nei confronti di professionisti ingegneri posti alle dipendenze di un datore di lavoro privato (per esempio una società o uno studio professionale). Tali professionisti, infatti, pur esercitando concretamente la professione di ingegnere, non sono chiamati ad assumere alcuna responsabilità personale per l’elaborazione dei progetti ai quali partecipano, sottoscritti in via esclusiva dai titolari dello studio professionale o società (e loro datori di lavoro). Ciò determina il venir meno dell’obbligo di stipulare un’assicurazione professionale ai sensi del D.P.R. 137/2012, data l’assenza di un rapporto diretto con la clientela. Entrambe le norme collegano l’obbligo di stipulazione della polizza di assicurazione all’esercizio dell’attività professionale. In una circolare del 12 luglio 2013 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri conclude, pertanto, che l’obbligo di assicurazione professionale ricade esclusivamente sui professionisti iscritti agli Ordini che esercitano in modo effettivo l’attività professionale. Obbligo di informativa Il professionista ha anche l’obbligo di «rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva». Tale obbligo configura un adempimento diverso e ulteriore rispetto a quello della stipula dell’assicurazione. Il professionista, infatti, deve non solo regolarmente stipulare una polizza assicurativa ma anche comunicare al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi, il massimale, ed eventuali variazioni successive al conferimento dell’incarico. Caratteristiche della polizza La legge non specifica quali devono essere le caratteristiche della polizza da sottoscrivere. L’idoneità è rimessa alla scelta del professionista, e definita in sede contrattuale, con l’individuazione di tutte le caratteristiche della polizza (massimale, copertura dei rischi, scoperti, franchigie ecc.). Tuttavia è consigliabile che la polizza copra, oltre i danni di natura patrimoniale, anche quelli di natura non patrimoniale, sia all risk, contenga la deeming clause e la continuous cover clause e operi in regime claims made. Caratteristiche essenziali di una copertura assicurativa di responsabilità professionale secondo il CNI Il CNI ha elencato le principali condizioni che devono far parte della copertura assicurativa di responsabilità civile: 1. la previsione dei danni patrimoniali e dei danni di natura non patrimoniale (danno biologico, esistenziale, danno d’immagine ecc.), in presenza o meno di un danno materiale; 2. l’introduzione dell’ultrattività della garanzia, per gli assicurati che cessino l’attività; 3. la previsione di una retroattività; 4. la previsione di massimali minimi obbligatori, eventualmente tarati per fasce di fatturato, per attività e per tipologia di prestazione professionale (professionisti individuali, esercizio in forma associata, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei di professionisti); (segue) 1998 | Consulente immobiliare 941-2013 CI941_1997-1999.indd 1998 08/11/13 11.09 PROFESSIONI articolo 5. la cosiddetta deeming clause; 6. la cosiddetta continuous cover clause; 7. la garanzia di mantenimento della polizza per un tempo minimo non inferiore all’anno, la previsione di tempi di preavviso in caso di recesso da parte degli assicuratori di almeno 180 giorni e l’impossibilità per gli assicuratori di dare disdetta per sinistro. I punti 1, 2, 3 e 4 illustrano condizioni che si possono definire essenziali senza le quali il contratto non può dirsi sufficientemente tutelante nei confronti degli ingegneri. Le clausole 5, 6 e 7 rappresentano una garanzia di buon funzionamento del programma e tendono a ridurre in maniera sostanziale eventuali controversie in merito alla portata della copertura assicurativa. GLOSSARIO ESSENZIALE PER ORIENTARSI NELLA SCELTA All risk Una volta definita l’attività professionale, le polizze all risk – a differenza di quelle a rischi nominati – coprono tutte le attività, a eccezione di quanto è espressamente escluso nel contratto. In queste polizze è più facile capire qual è l’oggetto dell’assicurazione e dunque quali sono le attività che ne risultano escluse. Claims made Copre i reclami fatti per la prima volta contro l’assicurato durante il periodo di validità dell’assicurazione. Pertanto è coperta la richiesta di risarcimento del danno presentata in corso di validità del contratto nel rispetto delle seguenti condizioni: il reclamo deve essere conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività indicata nella polizza, la richiesta di risarcimento non deve essere stata trasmessa all’assicurato prima della stipula della polizza. Continuous cover clause Obbliga l’assicuratore a coprire un sinistro che derivi da circostanze note prima della stipula della polizza e non denunciate a precedenti assicuratori, a condizione che nel momento dell’errore/omissione l’assicurato disponga di valida copertura assicurativa. Danno Può essere di tipo: – patrimoniale, se incide sul patrimonio; – biologico, se incide sulla salute; – non patrimoniale, in caso di danno morale. Deeming clause Possibilità per l’assicurato di denunciare all’assicurazione situazioni che possono eventualmente dare avvio a un sinistro. La comunicazione avviene prima della richiesta di risarcimento e viene considerata alla pari di una richiesta di danno. È importante che sia prevista nelle polizze claims made che non siano a tacito rinnovo. Alla richiesta di danno si arriva, infatti, in 3 momenti, spesso distanti tra loro anche di anni. Il primo step è costituito dal fatto lesivo causato dal professionista, il secondo è costituito dalla conoscenza del fatto dannoso e infine vi è la richiesta di risarcimento del danno. Consulente immobiliare 941-2013 CI941_1997-1999.indd 1999 | 1999 08/11/13 11.09