I professionisti e l`obbligo di polizza

Transcript

I professionisti e l`obbligo di polizza
PROFESSIONI
articolo
I professionisti
e l’obbligo di polizza
Per i professionisti iscritti ad Albi è entrato in vigore, lo scorso 15 agosto, l’obbligo
di stipulare un’assicurazione rischi professionali al fine di garantire il soddisfacimento
risarcitorio dei clienti. L’obbligo è stato introdotto dalla Riforma delle professioni.
Cristiana Trovò
Dottore commercialista
L’obbligatorietà della polizza professionale è
stata introdotta dal D.L. 138/2011, convertito
dalla legge 148 del 14 settembre 2011, che ha
riformato le professioni. Attuazione ai principi
dettati dall’art. 3, comma 5, del citato decreto
è data dal regolamento di cui al D.P.R. 137 del
7 agosto 2012. Tale regolamento prevede che
tutti coloro che sono iscritti ad Albi e che esercitano la professione devono «stipulare idonea
assicurazione per i danni derivanti al cliente
dall’esercizio dell’attività professionale». La
data a partire dalla quale i professionisti devono dotarsi dell’assicurazione è, ai sensi dell’art.
5, comma 3, del D.P.R. 137, il 15 agosto 2013.
Il regolamento riguarda tutte le professioni
ordinistiche, fatte salve le specificità di quelle sanitarie: commercialisti, consulenti del
lavoro, periti industriali, biologi, geometri,
ingegneri, architetti ecc. Sono esclusi dall’obbligo gli iscritti all’Ordine degli avvocati che
devono far riferimento alla Riforma forense.
La violazione della norma, e quindi la mancanza della polizza professionale, costituisce
illecito disciplinare sanzionato dagli Ordini e
dai Collegi professionali.
Oggetto della polizza
Oggetto dell’assicurazione deve essere l’attività esercitata dal professionista.
La polizza, pertanto, deve avere a oggetto la
cosiddetta “responsabilità civile” del professionista e coprire i danni eventualmente arrecati alla clientela in conseguenza di errori,
negligenze od omissioni nell’erogazione della
prestazione professionale richiesta, derivanti
da condotte di natura colposa (colpa lieve o
colpa grave), inclusa la custodia infedele di
documenti e valori ricevuti dal cliente.
Soggetti obbligati
L’art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. 138, dispone che «a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione
per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale».
Tale disposizione trova conferma nell’art. 5,
comma 1, del D.P.R. 137/2012 secondo il quale
il professionista deve stipulare una polizza per
i danni derivanti dall’attività professionale.
Consulente immobiliare 941-2013
CI941_1997-1999.indd 1997
|
1997
08/11/13 11.09
PROFESSIONI
articolo
La circ. 12.7.2013 del Consiglio nazionale degli ingegneri
L’adempimento dell’obbligo di stipula della polizza assicurativa compete esclusivamente ai professionisti iscritti all’Ordine che esercitano, anche solo saltuariamente, la professione di ingegnere in
forma autonoma, vale a dire che assumono in proprio il rischio professionale derivante dall’esercizio
dell’attività. Non sono, quindi, soggetti all’obbligo gli ingegneri assunti alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni ed enti pubblici, i quali esercitano l’attività professionale esclusivamente per conto
dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza.
Parimenti, è da escludersi l’assunzione dell’obbligo nei confronti di professionisti ingegneri posti alle
dipendenze di un datore di lavoro privato (per esempio una società o uno studio professionale). Tali
professionisti, infatti, pur esercitando concretamente la professione di ingegnere, non sono chiamati
ad assumere alcuna responsabilità personale per l’elaborazione dei progetti ai quali partecipano,
sottoscritti in via esclusiva dai titolari dello studio professionale o società (e loro datori di lavoro). Ciò
determina il venir meno dell’obbligo di stipulare un’assicurazione professionale ai sensi del D.P.R.
137/2012, data l’assenza di un rapporto diretto con la clientela.
Entrambe le norme collegano l’obbligo di
stipulazione della polizza di assicurazione
all’esercizio dell’attività professionale.
In una circolare del 12 luglio 2013 il Consiglio
Nazionale degli Ingegneri conclude, pertanto, che l’obbligo di assicurazione professionale ricade esclusivamente sui professionisti
iscritti agli Ordini che esercitano in modo
effettivo l’attività professionale.
Obbligo di informativa
Il professionista ha anche l’obbligo di «rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza
professionale, il relativo massimale e ogni
variazione successiva». Tale obbligo configura un adempimento diverso e ulteriore
rispetto a quello della stipula dell’assicurazione. Il professionista, infatti, deve non solo
regolarmente stipulare una polizza assicurativa ma anche comunicare al cliente, al
momento dell’assunzione dell’incarico, gli
estremi, il massimale, ed eventuali variazioni successive al conferimento dell’incarico.
Caratteristiche della polizza
La legge non specifica quali devono essere
le caratteristiche della polizza da sottoscrivere. L’idoneità è rimessa alla scelta del professionista, e definita in sede contrattuale,
con l’individuazione di tutte le caratteristiche della polizza (massimale, copertura dei
rischi, scoperti, franchigie ecc.).
Tuttavia è consigliabile che la polizza copra,
oltre i danni di natura patrimoniale, anche
quelli di natura non patrimoniale, sia all risk,
contenga la deeming clause e la continuous
cover clause e operi in regime claims made.
Caratteristiche essenziali di una copertura assicurativa di responsabilità professionale
secondo il CNI
Il CNI ha elencato le principali condizioni che devono far parte della copertura assicurativa di responsabilità civile:
1. la previsione dei danni patrimoniali e dei danni di natura non patrimoniale (danno biologico,
esistenziale, danno d’immagine ecc.), in presenza o meno di un danno materiale;
2. l’introduzione dell’ultrattività della garanzia, per gli assicurati che cessino l’attività;
3. la previsione di una retroattività;
4. la previsione di massimali minimi obbligatori, eventualmente tarati per fasce di fatturato, per
attività e per tipologia di prestazione professionale (professionisti individuali, esercizio in forma
associata, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei di professionisti);
(segue)
1998 |
Consulente immobiliare 941-2013
CI941_1997-1999.indd 1998
08/11/13 11.09
PROFESSIONI
articolo
5. la cosiddetta deeming clause;
6. la cosiddetta continuous cover clause;
7. la garanzia di mantenimento della polizza per un tempo minimo non inferiore all’anno, la previsione di tempi di preavviso in caso di recesso da parte degli assicuratori di almeno 180 giorni e
l’impossibilità per gli assicuratori di dare disdetta per sinistro.
I punti 1, 2, 3 e 4 illustrano condizioni che si possono definire essenziali senza le quali il contratto
non può dirsi sufficientemente tutelante nei confronti degli ingegneri.
Le clausole 5, 6 e 7 rappresentano una garanzia di buon funzionamento del programma e tendono a ridurre in maniera sostanziale eventuali controversie in merito alla portata della copertura
assicurativa.
GLOSSARIO ESSENZIALE PER ORIENTARSI NELLA SCELTA
All risk
Una volta definita l’attività professionale, le polizze all risk – a differenza di quelle a
rischi nominati – coprono tutte le attività, a eccezione di quanto è espressamente
escluso nel contratto. In queste polizze è più facile capire qual è l’oggetto dell’assicurazione e dunque quali sono le attività che ne risultano escluse.
Claims made
Copre i reclami fatti per la prima volta contro l’assicurato durante il periodo di
validità dell’assicurazione. Pertanto è coperta la richiesta di risarcimento del
danno presentata in corso di validità del contratto nel rispetto delle seguenti
condizioni: il reclamo deve essere conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività indicata nella polizza, la
richiesta di risarcimento non deve essere stata trasmessa all’assicurato prima della
stipula della polizza.
Continuous
cover clause
Obbliga l’assicuratore a coprire un sinistro che derivi da circostanze note prima
della stipula della polizza e non denunciate a precedenti assicuratori, a condizione
che nel momento dell’errore/omissione l’assicurato disponga di valida copertura
assicurativa.
Danno
Può essere di tipo:
– patrimoniale, se incide sul patrimonio;
– biologico, se incide sulla salute;
– non patrimoniale, in caso di danno morale.
Deeming
clause
Possibilità per l’assicurato di denunciare all’assicurazione situazioni che possono
eventualmente dare avvio a un sinistro. La comunicazione avviene prima della richiesta di risarcimento e viene considerata alla pari di una richiesta di danno. È importante che sia prevista nelle polizze claims made che non siano a tacito rinnovo.
Alla richiesta di danno si arriva, infatti, in 3 momenti, spesso distanti tra loro anche
di anni. Il primo step è costituito dal fatto lesivo causato dal professionista, il secondo è costituito dalla conoscenza del fatto dannoso e infine vi è la richiesta di
risarcimento del danno.
Consulente immobiliare 941-2013
CI941_1997-1999.indd 1999
|
1999
08/11/13 11.09