2. Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici. 1

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2. Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici. 1
SITUAZIONE NORMATIVA DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN REGIONE
CAMPANIA
La Regione Campania non avendo una specifica normativa
Regionale sulla certificazione/efficienza energetica è soggetta alla
Direttiva europea 2002/91/CE sui consumi ed il rendimento
energetico degli edifici, recepita in Italia dal D.lgs. 19 agosto 2005
n. 192 che regolamenta le prestazioni energetiche degli edifici e
dalle successive modifiche integrative riportate nel D.lgs. 29
dicembre 2006 n. 311, e 2 dei 3 decreti attuativi attesi il DPR 2
aprile 2009 n. 59 e le Linee Guida Nazionali di cui al DM 26 giugno
2009.
In questÊultimo si riporta la proposta di classificazione degli edifici, il
modello di certificato energetico e il modello di attestato di qualifica
energetica.
in attesa dellÊultimo decreto attuativa, che chiarisce i requisiti e la
formazione dei Certificatorie energetici, si fa oggi riferimento al
D.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 che nellÊallegato III precisa:
2. Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli
edifici.
1. Sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e
quindi riconosciuti come soggetti
certificatori i tecnici abilitati, così come definiti al punto 2.
2. Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di
dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi
pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di
professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e
collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione
relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici
stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla
legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno
delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente
nei campi
sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio
ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con
altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli
ambiti professionali su cui e' richiesta la competenza. Ai soli
fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i
soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in
ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati
dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di
formazione per la certificazione energetica degli edifici con
superamento di esami finale. I predetti corsi ed esami sono svolti
direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle
stesse amministrazioni.
Contestualmente alla richiesta di Permesso di costruire o DIA, deve
essere sempre depositata la relazione tecnica ex Legge 10/91.
I metodi di calcolo sono stabiliti in particolare dalle norme specifiche
tecniche UNI TS 11300 parte 1, parte 2 e s.m.i o da apposite
norme regionali, laddove adottate.
A conclusione dei lavori la conformità al progetto deve essere
asseverata dal Direttore dei Lavori e presentata al Comune insieme
alla dichiarazione di fine lavori.
A fine lavori, nei soli casi indicati dalle ultime Linee Guida nazionali
e nelle Regioni che non hanno ancora legiferato al riguardo, come
la Campania, è rilasciato dal professionista abilitato anche
lÊAttestato di
Qualificazione Energetica (AQE), insieme allÊAttestato di
Certificazione Energetica (ACE), questÊultima però deve essere
rilasciato da un soggetto terzo in tutti i casi indicati dalla normativa
vigente.
Nelle Regioni che hanno già predisposto il rilascio della
certificazione energetica (non la Campania), invece, è necessario
solo il rilascio dellÊACE da parte di un professionista iscritto
regolarmente agli elenchi regionali (se presenti).
LÊAQE è rilasciato, secondo quanto indicato dalle Linee Guida
nazionali, dallo stesso Direttore dei Lavori o da un tecnico abilitato,
non necessariamente estraneo allÊopera.
In assenza dei documenti suddetti il Comune non può accettare la
dichiarazione di fine lavori.
Il Dlgs 28/2011 8sulle rinnovabili) in vigore dal 29 marzo 2001,
allÊarticolo 13 dispone che nei contratti di compravendita o di
locazione di edifici o di singole unità immobiliari sia inserita
unÊapposita clausola con la quale lÊacquirente o il conduttore danno
atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relative
alla certificazione energetica degli edifici, che si aggiunge lÊobbligo
di dotazione del certificato energetico per ogni immobile. Nello
specifico in Campania si predispone lÊACE e non AQE.
Entro i 15 giorni dalla data di consegna (non dallÊemissione) al
richiedente dellÊACE, il certificatore deve trasmettere copia del
certificato alla Regione o alla Provincia autonoma competente per
territorio.
Resta ancora in vigore, nelle Regioni che non hanno una disciplina
propria (la Campania), e quindi nelle quali trova applicazione la sola
normativa statale, per gli edifici e le unità immobiliari ad alto
consumo energetico, lÊart. 9 dellÊallegato „A‰ al D.M. 26 giugno
2009, così dispone:
Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 mq e ai
soli fini di cui al comma 1‐bis, dellÊarticolo 6, del decreto legislativo,
mantenendo la garanzia di una corretta informazione
dellÊacquirente, il proprietario dellÊedificio, consapevole della
scadente qualità energetica dellÊimmobile, può scegliere di
ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione
in cui afferma che: (e che deve rispecchiare la reale situazione
dellÊimmobile)
‐ lÊedificio è di classe energetica G;
‐ i costi per la gestione energetica dellÊedificio sono molto alti;
Anche in questo caso, entro quindici giorni dalla data del rilascio di
detta dichiarazione, il proprietario trasmette copia alla Regione o
Provincia autonoma competente per territorio.
In Regione Campania la documentazione va inviata
provvisoriamente in attesa di informazioni da parte della regione
CAMPANIA a: (area 12 Sviluppo economico ) 04 S ett ore
Regolaz ione dei merc ati Cent ro direzionale Isola A/ 6
80143 Napoli, protocollando direttamente in Regione, inviando
fax al numero 0 817966904 oppure con mail certificata a
[email protected]
Per quanto riguarda gli immobili di nuova edificazione,
secondo le indicazioni dellÊAllegato I comma 15 del Decreto, il
Comune ha invece il compito di verificare la conformità
dellÊopera al
progetto depositato, anche avvalendosi di esperti esterni qualificati,
sia in corso dÊopera che fino a 5 anni dalla fine dei lavori. Il
committente, lÊacquirente o il conduttore possono richiedere al
Comune, a loro spese, lÊeffettuazione di tale controllo. Il rilascio di
AQE o ACE non veritiere contempla a carico del progettista, del
Direttore dei Lavori e del certificatore che le abbia sottoscritte,
ciascuno per la propria responsabilità, lÊapplicazione di sanzioni
amministrative e/o provvedimenti penali.