regolamento d`istituto per l`attivita` negoziale 1^ parte regolamento d

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regolamento d`istituto per l`attivita` negoziale 1^ parte regolamento d
IS TIT UTO CO MP R E N SI VO “ F . CA P P A”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
Via F.lli Bandiera 8 – 37051 BOVOLONE (VR)
C.F.80026100232
Cod. Minist. VRIC872009
 045/7100124 –  045/6909329
e-mail: [email protected];
posta certificata:
sito: www.icbovolone.gov.it
[email protected]
REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE
1^ PARTE
REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE PER L’ACQUISIZIONE DEI BENI E
SERVIZI
2^ PARTE
REGOLAMENTO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA PER LE
ATTIVITA’ DIDATTICO-EDUCATIVE-DI FORMAZIONE E/O COLLABORAZIONI PLURIME
3^ PARTE
REGOLAMENTO INTERNI DELLA GESTIONE DELLE MINUTE SPESE
Approvato dal CONSIGLIO DI ISTITUTO con delibera n. 16 del 22/02/2016
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IS TIT UTO CO MP R E N SI VO “ F . CA P P A”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
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REGOLAMENTO PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE
PER LA FORNITURA DEI BENI E SERVIZI
PARTE 1^
ART. 1 – PRINCIPI E AMBITI DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento disciplina, nell’ambito del D.I. n.44/2001 (“Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”), lo svolgimento dell’attività negoziale di questa istituzione scolastica.
2. Le principali disposizioni di carattere generale alle quali l’attività negoziale dell’Istituto si
uniforma sono:
 il regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla Legge n. 94/1997
 D.lgs n. 297 del 16.04.1994, art. 10
 le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97,dal
D.lgs 112/98 e dal DPR 275/99;
 la legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (Procedimento
Amministrativo)
 il regolamento di contabilità scolastica approvato con D.I. n. 44/2001 art. 33 c.2 con il
quale viene attribuita al Consiglio di Istituto la competenza a determinare i criteri e i
limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del D.S.;
 il codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006 art. 125 comma 10 e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. L’Istituzione Scolastica svolge attività negoziale per l’acquisto di beni e/o per la fornitura
di servizi, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la
realizzazione di specifici progetti.
L’attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza,
trasparenza, tempestività, correttezza, concorrenzialità e pubblicità.
ART. 2 - ACQUISTI, APPALTI E FORNITURE
1. Gli acquisti e forniture sono effettuati nell’ambito dei budget previsti nel Programma
Annuale approvato dal Consiglio d’Istituto.
2. L’attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico, in qualità di
rappresentante dell’Istituzione Scolastica e a norma dell’art. 10 del D.Lgs. n.
163/2006 assume la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.)attraverso procedure che garantiscano la trasparenza e la pubblicità.
3. L’affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato,
verificando che gli operatori economici interpellati siano in possesso dei requisiti di
idoneità morale, di capacità tecnico-professionale, di capacità economico-finanziaria.
4. Nessuna prestazione di beni, servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata.
5. E’ fatto salvo l’obbligo di aprovvigionamento di beni e servizi tramite convenzione
CONSIP, previsto dall’art.26 della Legge n.488/2009, successive modifiche / integrazioni
e l’opportunità di utilizzo del MEPA.
6. Gli affidamenti fuori convenzione CONSIP potranno aver luogo per indisponibilità dei
beni e servizi da acquistare o per corrispettivi più favorevoli rispetto ai parametri
qualità/prezzo delle convenzioni.
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7. L’acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria €. 135.000,00 (e successive
variazioni) è effettuata in base ad uno dei seguenti criteri:
a) dell’offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto, oltre che del prezzo,
di altri diversi fattori ponderali quali l’assistenza, la qualità, la garanzia, la
funzionalità, l’affidabilità o altri criteri stabiliti dal mercato;
b) il prezzo di mercato più basso nel caso di beni che non richiedano valutazioni
specifiche.
8. Per l’avvio della procedura di acquisto, deve essere adottata una determina a contrarre
nella quale siano specificati gli elementi essenziali del contratto da stipulare: l’importo,
l’oggetto dell’affidamento, le regole procedurali, i criteri di selezione degli operatori
economici.
ART. 3 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 10 del D.L.vo 163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento si identifica
nella figura del Dirigente Scolastico.
Il Direttore S.G.A. è titolare dell’istruttoria e del procedimento amministrativo nelle attività
negoziali esercitate dal Dirigente scolastico e cura la predisposizione degli atti propedeutici
all’attività negoziale nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme e disciplinati dal presente
regolamento.
ART. 4 – ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO
SOGLIA COMUNITARIA
1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate, in relazione
all’importo della spesa, con le seguenti modalità:
a) Amministrazione diretta: l’Istituto organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale
dipendente utilizzando mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati ed
acquisendo direttamente eventuali beni che dovessero rendersi necessari (es.: piccola
manutenzione edifici, lavori di tinteggiatura);
b) Affidamento diretto: con trattativa con un unico operatore economico;
c) Gara informale tra almeno tre operatori economici individuati sulla base di ricerche di
mercato;
d) Cottimo fiduciario: procedura negoziata in cui le forniture di beni e servizi sono affidate
previa consultazione di almeno cinque operatori economici.
ART. 5 – BENI E SERVIZI ACQUISTABILI IN ECONOMIA
1. Le acquisizioni in economia, con riguardo alle esigenze e necessità dell’istituto per lo
svolgimento di tutte le sue attività istituzionali, gestionali ed operative, potranno avvenire,
di norma, nel rispetto di quanto al sottoindicato elenco non esaustivo, per:
a) Partecipazione e organizzazione convegni, congressi, conferenze, mostre e altre
manifestazioni culturali e scientifiche nell’interesse della scuola;
b) Divulgazione bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
c) Acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo,
abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
d) Rilegatura di libri e pubblicazioni;
e) Lavori di stampa, tipografia o realizzati a mezzo di tecnologie audiovisive;
f) Spedizioni di corrispondenza e materiali, effettuate tramite servizio postale o con
corriere;
g) Spese bancarie;
h) Canoni di telefonia e reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici;
i) Materiale di consumo, carta, cancelleria, stampati, registri, attrezzature, strumenti,
apparati ed arredi per uso d’ufficio;
j) Materiale di consumo, suppellettili e sussidi per attività didattiche, attività sportive,
attività nella scuola dell’infanzia, attività di sostegno per alunni con disagio e disabilità;
k) Materiale di consumo, suppellettili, sussidi e arredi per i laboratori;
l) Riparazione di macchine, mobili e attrezzature d’ufficio e didattiche;
m) Acquisto e manutenzione di PC, hardware, software e spese per servizi informatici;
n) fornitura, noleggio e manutenzione di fotocopiatrici fotoincisori e ciclostili;
o) spese per corsi di formazione e aggiornamento del personale, partecipazione a spese
per corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni varie;
p) polizze di assicurazione;
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q) materiale igienico-sanitario, di pronto soccorso e di pulizia;
r) viaggi e visite di istruzione, noleggio bus per trasporti attività varie (gare sportive,
piscina...);
s) prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali;
t) noleggio sale cinematografiche, per conferenze, impianti sportivi, ecc.;
u) beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti al fine di
scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché danno all’igiene e
alla salute pubblica;
v) servizi riferiti a prestazioni periodiche, nel caso di contratti scaduti, nella misura
strettamente necessaria e nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di
scelta del contraente;
w) beni e servizi finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON – FESR.
ART. 6 – PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO
1. L’affidamento diretto consiste nella procedura di acquisto sulla base anche di un solo
preventivo senza necessità di gara.
2. Il limite di spesa di cui all’art. 34, comma 1 del D. L. n. 44/2001, è fissato a €. 10.000,00
IVA esclusa. Il Dirigente scolastico, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite,
provede direttamente con ordini d’acquisto.
3. La procedura di affidamento diretto, adeguatamente motivata, deve comunque rispettare
i principi di economicità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento nonché la tutela
della concorrenza. Tale procedura è utilizzata anche nei casi di urgenza, quando non sia
possibile acquistare da altri operatori il medesimo bene/servizio sul mercato di
riferimento dell’Istituto o perché la ditta fornitrice è unica produttrice del
prodotto/servizio desiderato.
ART. 7 – PROCEDURA PER LA GARA INFORMALE
1. Per contratti il cui valore sia superiore a € 10.000,00 e fino ad un importo inferiore ad €.
40.000,00
il Dirigente Scolastico, in applicazione dell’art. 34, 1 comma del D.I. n.
44/2001, procede alla scelta del contraente previa comparazione delle offerte di almeno
tre operatori economici direttamente interpellati e individuati sulla base di ricerche di
mercato.
2. L’attività negoziale viene svolta, in qualità di rappresentante dell’istituzione scolastica, dal
Dirigente Scolastico, che si avvale dell’attività istruttoria del Direttore S.G.A.
A tal fine il Dirigente:
 individua le ditte secondo autonomi criteri così individuati:


preferenza agli operatori economici iscritti al MEPA
precedenti rapporti di fornitura che abbiano dimostrato efficienza e capacità
professionale, salvaguardando il principio di rotazione e di parità di trattamento;
 indica le caratteristiche dei beni e/o servizi relativi alla fornitura, i criteri che saranno
utilizzati nella scelta e la modalità di effettuazione delle forniture
 fissa la scadenza per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici in
giorni 15.
Il DSGA formalizza le richieste alle ditte, riceve le offerte e predispone il prospetto
comparativo da sottoporre al Dirigente per la scelta del fornitore qualora il criterio
utilizzato sia quello del prezzo più basso. In caso di utilizzo del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa il Dirigente Scolastico si avvale di apposita commissione
per la valutazione, come meglio specificato al punto n. 6, i cui componenti saranno
designati successivamente al termine di ricevimento delle offerte.
3. Le lettere di invito per la partecipazione alle gare devono essere improntate alla massima
chiarezza, elencando dettagliatamente i requisiti ed i documenti richiesti, le modalità da
seguire per la partecipazione ed individuando con certezza quelle clausole che, in quanto
rispondenti ad un particolare interesse dell’istituzione scolastica, portano alla esclusione
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dalla gara ove siano disattese.
Pertanto l’invito o la proposta a presentare un’offerta o un preventivo deve contenere:
 l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche del/i bene/i o servizie il suo
importo massimo previsto, con esclusione dell’IVA;
 le garanzie richieste all’affidatario del contratto;
 il termine di presentazione dell’offerta;
 il periodo di giorni di validità delle offerte stesse;
 l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
 il criterio di aggiudicazione prescelto;
 gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa;
 la misura delle penali, determinate in conformità delle disposizioni del D.L.vo
163/2006;
 l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli
oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di
sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare
condizioni contrattuali e penalità;
 l’indicazione dei termini e modalità di pagamento;
 i requisiti soggettivi richiesti all’operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita
dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
 qualora nella lettera d’invito si indichino specifici marchi o denominazioni di prodotti,
è opportuno, per consentire la massima partecipazione alla gara, prevedere – quando
è possibile - l’utilizzazione della dicitura “... o equivalenti”;
4. Le lettere d’invito possono essere spedite con sistemi che assicurino la massima celerità:
sono pertanto idonee le trasmissioni per posta elettronica (PEC) o posta elettronica
ordinaria (PEO) ove si possa disporre di ricevuta in lettura e alla consegna;
5. Nella fase di presentazione delle offerte, al fine di garantire la massima concorrenza,
queste devono essere mantenute riservate. Esse diventano pubbliche dopo l’apertura dei
plichi.
6. Nel caso in cui venga scelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dovrà
essere nominata un’apposita Commissione Giudicatrice presieduta dal Dirigente Scolastico
(o suo delegato), composta al minimo da tre ed al massimo da cinque membri, individuati
tra il personale docente e/o ata dell’istituto che sia esperto rispetto all'oggetto di ogni
singolo contratto.
7. L’apertura contemporanea di tutte le buste ricevute avviene in presenza dei componenti
della Commissione di cui al comma 6, che appongono la propria firma su ogni busta e sui
documenti presentati all’interno di ciascuna busta.
8. Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con la proposta
di aggiudicazione provvisoria.
9. La procedura è valida anche qualora pervenga una sola offerta.
10. Una volta predisposto il prospetto comparativo il Dirigente Scolastico – tenuto conto del
parere espresso dalla Commissione - procederà all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto
con apposita determinazione. L’aggiudicazione diverrà definitiva decorsi 15 giorni dalla
notifica senza che siano pervenuti reclami.
In caso di reclami, gli stessi saranno esaminati dalla Commissione entro i successivi 5
(cinque) giorni.
11.Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una
sola offerta, purché ritenuta congrua e rispondente alle esigenze della Scuola.
12.Una dettagliata relazione sull’attività negoziale svolta viene resa al Consiglio di Istituto
nella prima riunione successiva, assicurando l’accesso agli atti nelle forme previste.
Il Dirigente riferisce nella medesima sede sull’attuazione dei contratti e delle convenzioni.
ART. 8 – PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO
1. Per importi di spesa che vanno da € 40.000,00 e inferiori alla soglia comunitaria di €
135.000,00, IVA esclusa, l’affidamento avviene mediante la procedura di cottimo
fiduciario, nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici Le procedure relative all’attività
negoziale sono le stesse indicate nel precedente art. 7, commi da n. 2 a n.12.
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ART. 9 – FORMA DEL CONTRATTO - ORDINE
1. Il contratto non può essere stipulato prima che siano decorsi 35 gg. dalla data di notifica
del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Solo due eccezioni al termine dilatorio:
 qualora, a seguito di avviso di gara o inoltro di inviti, sia stata presentata o ammessa
una sola offerta e non siano stati presentati ricorsi (o se eventuali impugnazioni siano
già state respinte con decisione definitiva);
 in caso di acquisto effettuato attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.).
2. La lettera di ordinazione può assumere la veste giuridica del contratto qualora ne ricorrano
le condizioni.
3. Il contratto o la lettera d’ordine sarà sempre in forma scritta e conterrà tutti gli elementi
d’obbligo e necessari per la corretta esecuzione della fornitura e della fatturazione, che
dovrà essere emessa dopo avere acquisito il certificato di collaudo effettuato alla presenza
di un rappresentante della Ditta fornitrice o del tecnico che ha effettuato la fornitura e i
servizi connessi.
ART. 10 – VERIFICA DELLE FORNITURE E DELLE PRESTAZIONI
1. Ai sensi dell’art. 36 del D.I. n. 44/2001 i servizi e le forniture acquisiti nell’ambito del
presente regolamento sono soggetti ad attestazione di regolare fornitura ed al collaudo
dei beni, dove previsto. Il pagamento delle fatture potrà essere disposto solo dopo
l’emissione del certificato di collaudo o dell’attestazione di regolarità della fornitura.
2. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 10 giorni dalla consegna delle forniture
o dall’esecuzione dei servizi e vengono svolte da personale della scuola munito di adeguata
competenza tecnica nominato dal Dirigente Scolastico. Del collaudo è redatto apposito
verbale.
3. Per le forniture di valore inferiore a € 2.000,00 l’atto formale di collaudo è sostituito da un
atto che attesta la regolarità della fornitura. L’attestazione della regolarità della fornitura è
rilasciata dal Dirigente o, su sua delega, dal DSGA o da un verificatore all’uopo designato
(art. 36, c.2, del D.I. 44/2001).
Tuttavia, alla luce della normativa in materia di inventari, tutti i beni iscritti nei registri di
inventario, a prescindere dal loro valore, e che entrano a far parte del patrimonio
dell’Istituzione scolastica sono soggetti a collaudo, effettuato ad opera di apposita
Commissione nominata dal Dirigente scolastico. Per i beni fragili e di facile consumo,
iscritti nei registri di magazzino, il certificato di collaudo è sostituito da un attestato di
regolarità della fornitura, a firma del Dirigente scolastico e del Direttore S.G.A.
ART. 11 – REQUISITI SOGGETTIVI DEI FORNITORI E RELATIVE VERIFICHE
1. Ai sensi della vigente normativa tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi
relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Pertanto prima di procedere al pagamento delle fatture si provvederà ad acquisire il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che attesta la regolarità dell’
operatore economico (se tenuto all’obbligo di iscrizione a tali Enti) relativamente agli
adempimenti INPS, INAIL e, per i lavori, Cassa Edile.
2. Tutti i fornitori devono inoltre essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e delle tasse.
3. Prima di effettuare i pagamenti il cui importo superi €. 10.000,00 l’Istituto scolastico
effettuerà - tramite il sistema informatico Equitalia S.p.A – tutti gli accertamenti per
verificare se sussiste, a carico dell’operatore economico beneficiario, inadempienza o
meno all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento,
in conformità al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – comma 2 art. 1.
ART. 12 – NORME DI COMPORTAMENTO
1. Le imprese partecipanti alle procedure del presente regolamento sono tenute al rispetto
delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla L. 287/1990 e si
astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.
2. Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento – o pratica di
affari - ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del
quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale.
3. A tutte le imprese e fornitori concorrenti non è permesso accedere, in fase di procedura,
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agli uffici dell’Istituto ai fini della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà
consentito solo in conformità della legge n.241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni.
4. Tutte le imprese hanno l'obbligo di segnalare all’Istituto qualsiasi tentativo effettuato da
altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della
procedura/gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o
pretesa avanzata da dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare
le decisioni relative alla gara/procedura o dalla stipula del contratto ed alla sua esecuzione.
5. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, configurata quale
contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente
addotte, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle
gare/procedure di appalto, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione
sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.
6. La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà
la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa appaltatrice.
ART. 13 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni.
2. A tal fine i fornitori hanno l’obbligo di comunicare all’Istituzione Scolastica gli estremi
identificativi dei conti correnti postali o bancari dedicati – anche in via non esclusiva – agli
accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.
3. L’Istituzione scolastica ha l’obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il “Codice
Identificativo di Gara” (CIG) e l’eventuale CUP (Codice unico del progetto) dove previsto.
4. Pertanto, prima di avviare la procedura relativa a un contratto di fornitura di beni o servizi,
l’Istituzione Scolastica provvede ad acquisire il relativo CIG all’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici.
5. Sono esclusi dall’obbligo di indicazione del CIG: le spese relative a incarichi di
collaborazione affidati a professionisti individuali con contratti di prestazione d’opera; le
spese effettuate con il Fondo per le minute spese; i pagamenti a favore dei dipendenti; i
pagamenti di contributi previdenziali, assistenziali e fiscali; i pagamenti a favore di gestori
e fornitori di pubblici servizi.
ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui
al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei Contratti Pubblici e successivi regolamenti attuativi
per quanto applicabili e nei limiti di applicazione all’Istituto, nonché alle leggi e regolamenti e
al codice civile che, tempo per tempo, risulteranno applicabili.
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PARTE 2^
REGOLAMENTO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA
PER LE ATTIVITA'DIDATTICO-EDUCATIVE – DI FORMAZIONE E/O COLLABORAZIONI
PLURIME
PREMESSA
Nella scuola dell’autonomia si rende talvolta necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla
realizzazione di attività inserite nel Piano dell’Offerta Formativa, poiché non sempre sono presenti, o
disponibili, risorse professionali interne in grado di guidare gli alunni al raggiungimento di obiettivi
formativi in modo efficace ed efficiente.
I contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, sono così
riassumibili:
- devono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso
di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti
iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei
mestieri artigiani, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
- l’oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati e
deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione.
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
L’Istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari
attività ed insegnamenti al fine di:
- garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
- realizzare particolari progetti didattici;
- realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento.
Il presente regolamento disciplina pertanto - ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44 del 1/2/2001 - le
procedure ed i criteri per il conferimento dei contratti di prestazione d’opera ad esperti esterni, nonché
il relativo regime di pubblicità nell’ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire
a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel POF.
Art. 2 – Condizioni preliminari
I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati ai sensi dell’art. 32, c. 4, del D.I.
n.44/2001, in occasione di prestazioni e attività:
• che non possono essere assegnate al personale dipendente per mancanza di specifiche
professionalità;
• che non possono essere espletate dal personale interno alla scuola per indisponibilità o coincidenza di
altri impegni di lavoro.
A tal fine il Dirigente Scolastico, per attivare la procedura di selezione, emana una apposita determina
nella quale vengono evidenziati:
-
Accertamento della mancanza di professionalità/disponibilità
scolastico
Necessità di rivolgersi a figure professionali esterne
8
all’interno
dell’Istituto
-
Tipologia di procedura da seguire
Monte ore massimo assegnato al progetto
Valore presunto della spesa
Impegno di spesa
Affidamento dell’incarico anche in caso di unica offerta purché ritenuta valida e rispondente
alle esigenze della scuola
Art. 3 – Requisiti professionali
Nel conferimento dell’incarico si terrà presente quanto disposto dall’art. 46 della Legge 133/2008 che
recita testualmente:
“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche
possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitari, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento
all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione”.
Nella definizione dei requisiti richiesti,
“…si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con
soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la
necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”.
Per ciascuna attività o progetto inseriti nel POF per lo svolgimento dei quali si renda necessario il
ricorso alla collaborazione di esperti, si stabilisce che gli stessi debbano essere in possesso dei
seguenti requisiti, meglio specificati al successivo art. 4:
 competenze richieste dal progetto;
 titoli di studio e di formazione attinenti;
 esperienze didattiche e collaborazioni con Istituti scolastici, con particolare riferimento al 1°
ciclo dell’istruzione;
 collaborazioni con Associazioni del territorio.
Art. 4 – Criteri di valutazione
I contraenti ai quali conferire i contratti vengono selezionati mediante valutazione comparativa, sulla
base del possesso di titoli e delle competenze inerenti al progetto.
Il Dirigente Scolastico, sentito il Collegio Docenti, o al suo interno la commissione di progetto o il
docente responsabile di progetto, stabilisce di volta in volta i requisiti culturali e professionali specifici
per l’attività o l’insegnamento proposti, predisponendo una tabella valutativa e assegnando un
punteggio per ogni titolo. Verrà attribuito un punteggio anche per la qualità del progetto (che verrà
valutato dal punto di vista didattico e metodologico) e per l’offerta economica.
Titoli culturali:
Titoli di studio (Diploma di Laurea – Diploma di maturità – Specializzazioni – Master –Dottorati - Corsi
di formazione/aggiornamento);
Pubblicazioni ed altri titoli.
Titoli professionali:
Esperienze lavorative pregresse attinenti la materia oggetto dell’attività progettuale;
Collaborazioni con Associazioni del territorio;
Collaborazioni con Istituti scolastici statali e non statali, con particolare riferimento agli ordini di scuola
del primo ciclo dell’istruzione;
Attività di formazione svolte al personale.
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La comparazione avviene nel rispetto dell’articolo 40 del D.I. n° 44 del 1/2/2001 e delle norme di
trasparenza di cui al D. L.vo n° 163 del 12/4/2006 e successive modifiche, tenendo presente l a
c orrelazione tra l’attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici obiettivi
formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa richiesti.
Per la valutazione del personale interno e per incarichi relativi ai progetti P.O.N. i criteri di cui sopra
vengono integrati da:
-
anzianità di servizio
comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza
esperienza nella gestione di progetti P.O.N.
Nel caso di contratti con Associazioni o Istituti, l’Amministrazione scolastica richiederà che
vengano comunicati i nominativi dei professionisti che l’Associazione o l’Istituto assegneranno alla
scuola e vengano forniti i rispettivi Curriculum Vitae per accertare il possesso dei requisiti, che
dovranno corrispondere ai requisiti richiesti alle persone fisiche individuali, ed effettuare la
valutazione comparativa.
Anche in questo caso verranno valutati il progetto presentato dall’Associazione, l’offerta economica
e i requisiti culturali e professionali risultanti dal Curriculum del/dei professionista/i.
L’aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia una sola offerta, purché rispondente ai requisiti
richiesti ed alle esigenze della scuola.
A parità di punteggio sarà data preferenza ai candidati che hanno presentato l’offerta economica più
vantaggiosa.
Per la predisposizione di tutti gli atti relativi alla procedura il Dirigente scolastico si avvale dell’attività
istruttoria del Direttore S.G.A.
Art. 5 -Modalità per la selezione ed il reclutamento del personale esterno
Il criterio basilare per la selezione degli esperti esterni sarà dunque quello della procedura comparativa
delle offerte pervenute a seguito di:
 Avviso pubblico da pubblicare sul sito web dell’Istituto sezione pubblicità legale nel quale
vengono esplicitati: oggetto della prestazione, documentazione da produrre, modalità di
presentazione delle domande; durata del contratto; corrispettivo proposto e criteri di
valutazione delle candidature.
Il termine di presentazione delle offerte viene fissato in 15 giorni.
 Richiesta di offerte a più esperti individuati a seguito di loro presentazione all’istituto o
attraverso ricerca di mercato. Anche per questa modalità valgono le medesime condizioni di
cui sopra.
Tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego, e
specificatamente:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
Saranno selezionati da una apposita Commissione formata dai collaboratori del dirigente scolastico, il
Dirigente Scolastico, l’Assistente amm.va che segue la procedura, mediante valutazione comparativa
dei Curriculum Vitae effettuata sulla base dei titoli indicati nel bando di selezione.
Le decisioni della Commissione sono insindacabili.
La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico e pubblicata all’Albo dell’istituzione scolastica.
Art. 6 – Unicità della prestazione
Il dirigente potrà procedere a trattativa diretta con un unico professionista qualora, in relazione alle
specifiche competenze richieste, il professionista individuato sia l’unico ad esserne in possesso.
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Art. 7 - Esclusioni dalla procedura
Come chiarisce la circolare 11 marzo 2008 n.2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono escluse
dalle procedure comparative per la scelta dei collaboratori e dagli obblighi di pubblicità, “le sole
collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione,
caratterizzata da un rapporto “intuitu personae”, che consente il raggiungimento del fine e che
comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la
partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili”.
Art. 7 – Determinazione del compenso
1. Agli esperti provenienti dal comparto scuola il compenso per attività di docenza agli studenti è
determinato dal CCNL in vigore al momento del conferimento dell’incarico.
2. Il limite massimo dei compensi per attività formative rivolte al personale è definito dal D.I. n. 326
del 12/10/1995 e successive modificazioni.
3. I compensi orari determinati ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e, ove esistenti, le tabelle fissate
dall’ordine professionale di appartenenza dell’esperto, rappresentano i costi di riferimento anche per
esperti non provenienti dall’Amministrazione scolastica o universitaria, come pure rappresentano costi
di riferimento i compensi previsti dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 101/97.
4. Tuttavia, nel caso di personale esterno all’Amministrazione scolastica, in relazione alla specificità
della professionalità ed al tipo di impegno richiesti, il Dirigente Scolastico ha facoltà di derogare dai
limiti indicati per la definizione dei compensi, attenendosi ad una valutazione di economicità e
convenienza per l’Amministrazione, come pure stabilire un compenso adeguato all’importanza
dell’opera ed al decoro del professionista (come previsto dall’art. 2233 del Codice Civile).
Misura dei compensi:
Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra, è così definito:
Personale interno all’Amministrazione scolastica
Tipologia
Attività di insegnamento
Attività di non insegnamento
Importo orario
€ 35,00
€ 17,50
D.I. n. 326 del 12/10/2015 – Compensi relativi a iniziative di formazione
Tipologia
Direzione, organizzazione
Coordinamento, progettazione, produzione di
materiali, valutazione, monitoraggio
Docenza
Attività tutoriale, coordinamento gruppo di
lavoro
Importo
Fino ad un massimo di € 41,32 giornaliere
Fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino
ad un massimo di € 51,65 orarie per
universitari
Fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad
un massimo di € 51,65 orarie per universitari
Fino ad un massimo di € 41,32 orari
Circolare Ministero del Lavoro n. 101/97
Tipologia
Docenti, direttori di corso e di progetto;
Docenti universitari di ruolo, ricercatori
senior;
Dirigenti di azienda, imprenditori, esperti del
settore senior (con esperienza decennale);
Professionisti, esperti junior di orientamento,
di formazione (con esperienza decennale)
Docenti, coodocenti, direttori di corso e
condirettori di progetto;
Ricercatori universitari I livello, Ricercatori
junior (esperienza triennale);
Professionisti, esperti di settori junior
(triennale);
Professionisti, esperti junior di orientamento,
di formazione (iniziale e continua) e di
didattica con esperienza triennale di docenza
Coodocenti o condirettori di corsi e di
Importo
Fino ad un massimo di € 85,22
Fino ad un massimo di € 56,81
Fino ad un massimo di € 46,48
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progetti
Tutor
Fino ad un massimo di € 30,99
Con il prestatore d’opera è possibile concordare un compenso anche forfetario, qualora si ravvisi
maggiore convenienza per l’Amministrazione.
Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto.
Art. 8 – Stipula del contratto
1.
Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del
contratto di prestazione d’opera. Nel contratto devono essere specificati:
• l’oggetto della prestazione;
 l’attività richiesta al prestatore d’opera;
• i termini di inizio e conclusione della prestazione;
• il corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell’imposta sul valore aggiunto, se dovuto, e del
contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell’amministrazione;
• eventuali rimborsi spese;
• le modalità di pagamento del corrispettivo;
• le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. e le condizioni per
il ricorso delle parti al recesso unilaterale art. 2227 del C.C.
2. La natura giuridica del rapporto che s’instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quello di
rapporto privatistico, qualificato come prestazione d’opera professionale/intellettuale.
La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.
La prestazione è di natura temporanea. I contratti di cui al presente regolamento non possono
pertanto avere durata superiore all’anno scolastico.
Le prestazioni sono assoggettate al regime fiscale e previdenziale in dipendenza della posizione del
contraente.
Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. L’Amministrazione scolastica può prorogare –
ove ravvisi un motivato interesse – la durata del contratto solo al fine di completare i progetti, e per
ritardi non imputabili al collaboratore esterno.
4. E’ istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere
indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l’importo dei compensi corrisposti, l’oggetto
dell’incarico, la durata. I provvedimenti di incarico sono pubblicati sul sito web dell'Istituto completi
dell’’indicazione del percettore, della ragione dell’incarico e dell’ammontare corrisposto.
Art. 9 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
1. Il dirigente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la
realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi agli
indirizzi impartiti o secondo le modalità pattuite, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente si
riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto per inadempienza.
Art. 12 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica
1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra
amministrazione
pubblica,
è
richiesta
obbligatoriamente
la
preventiva
autorizzazione
dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n. 165.
2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente
al dipartimento della funzione pubblica entro termini previsti dall’art. 53, commi da 12 a 16 del citato
D.L.vo n.165/2001.
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IS TIT UTO CO MP R E N SI VO “ F . CA P P A”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
Via F.lli Bandiera 8 – 37051 BOVOLONE (VR)
C.F.80026100232
Cod. Minist. VRIC872009
 045/7100124 –  045/6909329
e-mail: [email protected];
posta certificata:
sito: www.icbovolone.gov.it
[email protected]
PARTE 3^
REGOLAMENTO INTERNO della GESTIONE FONDO MINUTE SPESE
Art. 1 - Contenuto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione del fondo minute spese, utilizzato per
l’acquisizione di beni e/o servizi occorrenti per il funzionamento dell’Istituzione scolastica, ai sensi
degli art. 17 e 32 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001.
Art. 2 - Competenze del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)
1. Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese sono di competenza del DSGA. A tal
fine, i compiti e gli adempimenti cui è tenuto il DSGA per assicurare il regolare svolgimento
dell’attività dell’Istituzione scolastica riguardano gli acquisti, la conservazione e la distribuzione dei
materiali di minuto consumo, nonché le spese indicate nel successivo art. 4, nei limiti e secondo le
modalità definite dal presente regolamento.
Art. 3 - Costituzione del fondo minute spese
1. L’ammontare del fondo minute spese è stabilito, per ciascun anno, dalla delibera adottata dal
Consiglio di Istituto per l’approvazione del Programma Annuale.
2. All’inizio dell’esercizio finanziario tale fondo è anticipato, dal Dirigente Scolastico al DSGA, con
apposito mandato in conto partite di giro dell’aggregato A01 – Funzionamento Amministrativo
Generale.
Art. 4 - Utilizzo del fondo minute spese
1. A carico del fondo il DSGA può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese:
contrattuali
spese di iscrizione a corsi di formazione
opportuno e conveniente.
2. Il limite massimo di ciascuna spesa è fissato in € 100,00 Iva esclusa con divieto di effettuare
artificiose separazioni di un’unica fattura al fine di eludere la presente norma regolamentare.
3. Entro il predetto limite il DSGA provvede direttamente alla spesa, sotto la propria responsabilità.
Art. 5 - Pagamento delle minute spese
1. I pagamenti delle minute spese di cui all’articolo precedente, sono ordinati con buoni di pagamento
numerati progressivamente e firmati dal DSGA. Ogni buono deve contenere:
gregato e impegno su cui la spesa dovrà essere contabilizzata
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6. Ai buoni di pagamento devono essere allegate le note giustificative delle spese: fattura
quietanzata, scontrino fiscale, ricevuta di c/c postale, vaglia postale, ricevuta di bonifico, etc.
Art. 6 - Reintegro del fondo minute spese
1. Durante l’esercizio finanziario il fondo minute spese è reintegrabile previa presentazione al Dirigente
Scolastico dei buoni di pagamento delle spese effettuate, con relative pezze giustificative.
2. La reintegrazione del fondo minute spese, che può essere totale o parziale, avviene con mandati
emessi a favore del DSGA, con imputazione all’attività o al progetto cui si riferiscono le minute
spese sostenute.
Art. 7 - Scritture contabili
1. La registrazione delle spese sostenute e dei relativi reintegri è effettuata su apposito registro.
2. A tal fine il DSGA (o suo delegato) deve impiantarlo e contabilizzare cronologicamente tutte le
operazioni di cassa eseguite.
3. Nella registrazione va specificata l’attività o il progetto cui la spesa si riferisce.
Art. 8 - Chiusura del fondo minute spese
1. Alla chiusura dell’esercizio finanziario, la somma anticipata al DSGA deve essere riversata in conto
partite di giro delle entrate, con assegnazione all’aggregato A01 - Funzionamento Amministrativo
generale.
Art. 9 - Controlli
1. Il servizio inerente la gestione del fondo minute spese è soggetto a verifiche dell’organo di revisione,
per cui il DSGA deve tenere sempre aggiornata la situazione di cassa con la relativa
documentazione.
2. Verifiche di cassa possono essere disposte in qualsiasi momento anche dal Dirigente Scolastico.
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