regolamento d`istituto per l`attivita` negoziale 1^ parte regolamento d
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regolamento d`istituto per l`attivita` negoziale 1^ parte regolamento d
IS TIT UTO CO MP R E N SI VO “ F . CA P P A” Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado Via F.lli Bandiera 8 – 37051 BOVOLONE (VR) C.F.80026100232 Cod. Minist. VRIC872009 045/7100124 – 045/6909329 e-mail: [email protected]; posta certificata: sito: www.icbovolone.gov.it [email protected] REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE 1^ PARTE REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE PER L’ACQUISIZIONE DEI BENI E SERVIZI 2^ PARTE REGOLAMENTO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA PER LE ATTIVITA’ DIDATTICO-EDUCATIVE-DI FORMAZIONE E/O COLLABORAZIONI PLURIME 3^ PARTE REGOLAMENTO INTERNI DELLA GESTIONE DELLE MINUTE SPESE Approvato dal CONSIGLIO DI ISTITUTO con delibera n. 16 del 22/02/2016 1 IS TIT UTO CO MP R E N SI VO “ F . CA P P A” Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado Via F.lli Bandiera 8 – 37051 BOVOLONE (VR) C.F.80026100232 Cod. Minist. VRIC872009 045/7100124 – 045/6909329 e-mail: [email protected]; posta certificata: sito: www.icbovolone.gov.it [email protected] REGOLAMENTO PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE PER LA FORNITURA DEI BENI E SERVIZI PARTE 1^ ART. 1 – PRINCIPI E AMBITI DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento disciplina, nell’ambito del D.I. n.44/2001 (“Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”), lo svolgimento dell’attività negoziale di questa istituzione scolastica. 2. Le principali disposizioni di carattere generale alle quali l’attività negoziale dell’Istituto si uniforma sono: il regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla Legge n. 94/1997 D.lgs n. 297 del 16.04.1994, art. 10 le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97,dal D.lgs 112/98 e dal DPR 275/99; la legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (Procedimento Amministrativo) il regolamento di contabilità scolastica approvato con D.I. n. 44/2001 art. 33 c.2 con il quale viene attribuita al Consiglio di Istituto la competenza a determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del D.S.; il codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006 art. 125 comma 10 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. L’Istituzione Scolastica svolge attività negoziale per l’acquisto di beni e/o per la fornitura di servizi, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti. L’attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività, correttezza, concorrenzialità e pubblicità. ART. 2 - ACQUISTI, APPALTI E FORNITURE 1. Gli acquisti e forniture sono effettuati nell’ambito dei budget previsti nel Programma Annuale approvato dal Consiglio d’Istituto. 2. L’attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante dell’Istituzione Scolastica e a norma dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 assume la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)attraverso procedure che garantiscano la trasparenza e la pubblicità. 3. L’affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato, verificando che gli operatori economici interpellati siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale, di capacità economico-finanziaria. 4. Nessuna prestazione di beni, servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata. 5. E’ fatto salvo l’obbligo di aprovvigionamento di beni e servizi tramite convenzione CONSIP, previsto dall’art.26 della Legge n.488/2009, successive modifiche / integrazioni e l’opportunità di utilizzo del MEPA. 6. Gli affidamenti fuori convenzione CONSIP potranno aver luogo per indisponibilità dei beni e servizi da acquistare o per corrispettivi più favorevoli rispetto ai parametri qualità/prezzo delle convenzioni. 2 7. L’acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria €. 135.000,00 (e successive variazioni) è effettuata in base ad uno dei seguenti criteri: a) dell’offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto, oltre che del prezzo, di altri diversi fattori ponderali quali l’assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità, l’affidabilità o altri criteri stabiliti dal mercato; b) il prezzo di mercato più basso nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche. 8. Per l’avvio della procedura di acquisto, deve essere adottata una determina a contrarre nella quale siano specificati gli elementi essenziali del contratto da stipulare: l’importo, l’oggetto dell’affidamento, le regole procedurali, i criteri di selezione degli operatori economici. ART. 3 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ai sensi dell’art. 10 del D.L.vo 163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento si identifica nella figura del Dirigente Scolastico. Il Direttore S.G.A. è titolare dell’istruttoria e del procedimento amministrativo nelle attività negoziali esercitate dal Dirigente scolastico e cura la predisposizione degli atti propedeutici all’attività negoziale nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme e disciplinati dal presente regolamento. ART. 4 – ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate, in relazione all’importo della spesa, con le seguenti modalità: a) Amministrazione diretta: l’Istituto organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente utilizzando mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati ed acquisendo direttamente eventuali beni che dovessero rendersi necessari (es.: piccola manutenzione edifici, lavori di tinteggiatura); b) Affidamento diretto: con trattativa con un unico operatore economico; c) Gara informale tra almeno tre operatori economici individuati sulla base di ricerche di mercato; d) Cottimo fiduciario: procedura negoziata in cui le forniture di beni e servizi sono affidate previa consultazione di almeno cinque operatori economici. ART. 5 – BENI E SERVIZI ACQUISTABILI IN ECONOMIA 1. Le acquisizioni in economia, con riguardo alle esigenze e necessità dell’istituto per lo svolgimento di tutte le sue attività istituzionali, gestionali ed operative, potranno avvenire, di norma, nel rispetto di quanto al sottoindicato elenco non esaustivo, per: a) Partecipazione e organizzazione convegni, congressi, conferenze, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche nell’interesse della scuola; b) Divulgazione bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione; c) Acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione; d) Rilegatura di libri e pubblicazioni; e) Lavori di stampa, tipografia o realizzati a mezzo di tecnologie audiovisive; f) Spedizioni di corrispondenza e materiali, effettuate tramite servizio postale o con corriere; g) Spese bancarie; h) Canoni di telefonia e reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici; i) Materiale di consumo, carta, cancelleria, stampati, registri, attrezzature, strumenti, apparati ed arredi per uso d’ufficio; j) Materiale di consumo, suppellettili e sussidi per attività didattiche, attività sportive, attività nella scuola dell’infanzia, attività di sostegno per alunni con disagio e disabilità; k) Materiale di consumo, suppellettili, sussidi e arredi per i laboratori; l) Riparazione di macchine, mobili e attrezzature d’ufficio e didattiche; m) Acquisto e manutenzione di PC, hardware, software e spese per servizi informatici; n) fornitura, noleggio e manutenzione di fotocopiatrici fotoincisori e ciclostili; o) spese per corsi di formazione e aggiornamento del personale, partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni varie; p) polizze di assicurazione; 3 q) materiale igienico-sanitario, di pronto soccorso e di pulizia; r) viaggi e visite di istruzione, noleggio bus per trasporti attività varie (gare sportive, piscina...); s) prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali; t) noleggio sale cinematografiche, per conferenze, impianti sportivi, ecc.; u) beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché danno all’igiene e alla salute pubblica; v) servizi riferiti a prestazioni periodiche, nel caso di contratti scaduti, nella misura strettamente necessaria e nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente; w) beni e servizi finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON – FESR. ART. 6 – PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO 1. L’affidamento diretto consiste nella procedura di acquisto sulla base anche di un solo preventivo senza necessità di gara. 2. Il limite di spesa di cui all’art. 34, comma 1 del D. L. n. 44/2001, è fissato a €. 10.000,00 IVA esclusa. Il Dirigente scolastico, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provede direttamente con ordini d’acquisto. 3. La procedura di affidamento diretto, adeguatamente motivata, deve comunque rispettare i principi di economicità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento nonché la tutela della concorrenza. Tale procedura è utilizzata anche nei casi di urgenza, quando non sia possibile acquistare da altri operatori il medesimo bene/servizio sul mercato di riferimento dell’Istituto o perché la ditta fornitrice è unica produttrice del prodotto/servizio desiderato. ART. 7 – PROCEDURA PER LA GARA INFORMALE 1. Per contratti il cui valore sia superiore a € 10.000,00 e fino ad un importo inferiore ad €. 40.000,00 il Dirigente Scolastico, in applicazione dell’art. 34, 1 comma del D.I. n. 44/2001, procede alla scelta del contraente previa comparazione delle offerte di almeno tre operatori economici direttamente interpellati e individuati sulla base di ricerche di mercato. 2. L’attività negoziale viene svolta, in qualità di rappresentante dell’istituzione scolastica, dal Dirigente Scolastico, che si avvale dell’attività istruttoria del Direttore S.G.A. A tal fine il Dirigente: individua le ditte secondo autonomi criteri così individuati: preferenza agli operatori economici iscritti al MEPA precedenti rapporti di fornitura che abbiano dimostrato efficienza e capacità professionale, salvaguardando il principio di rotazione e di parità di trattamento; indica le caratteristiche dei beni e/o servizi relativi alla fornitura, i criteri che saranno utilizzati nella scelta e la modalità di effettuazione delle forniture fissa la scadenza per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici in giorni 15. Il DSGA formalizza le richieste alle ditte, riceve le offerte e predispone il prospetto comparativo da sottoporre al Dirigente per la scelta del fornitore qualora il criterio utilizzato sia quello del prezzo più basso. In caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa il Dirigente Scolastico si avvale di apposita commissione per la valutazione, come meglio specificato al punto n. 6, i cui componenti saranno designati successivamente al termine di ricevimento delle offerte. 3. Le lettere di invito per la partecipazione alle gare devono essere improntate alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente i requisiti ed i documenti richiesti, le modalità da seguire per la partecipazione ed individuando con certezza quelle clausole che, in quanto rispondenti ad un particolare interesse dell’istituzione scolastica, portano alla esclusione 4 dalla gara ove siano disattese. Pertanto l’invito o la proposta a presentare un’offerta o un preventivo deve contenere: l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche del/i bene/i o servizie il suo importo massimo previsto, con esclusione dell’IVA; le garanzie richieste all’affidatario del contratto; il termine di presentazione dell’offerta; il periodo di giorni di validità delle offerte stesse; l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; il criterio di aggiudicazione prescelto; gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; la misura delle penali, determinate in conformità delle disposizioni del D.L.vo 163/2006; l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; l’indicazione dei termini e modalità di pagamento; i requisiti soggettivi richiesti all’operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti; qualora nella lettera d’invito si indichino specifici marchi o denominazioni di prodotti, è opportuno, per consentire la massima partecipazione alla gara, prevedere – quando è possibile - l’utilizzazione della dicitura “... o equivalenti”; 4. Le lettere d’invito possono essere spedite con sistemi che assicurino la massima celerità: sono pertanto idonee le trasmissioni per posta elettronica (PEC) o posta elettronica ordinaria (PEO) ove si possa disporre di ricevuta in lettura e alla consegna; 5. Nella fase di presentazione delle offerte, al fine di garantire la massima concorrenza, queste devono essere mantenute riservate. Esse diventano pubbliche dopo l’apertura dei plichi. 6. Nel caso in cui venga scelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dovrà essere nominata un’apposita Commissione Giudicatrice presieduta dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), composta al minimo da tre ed al massimo da cinque membri, individuati tra il personale docente e/o ata dell’istituto che sia esperto rispetto all'oggetto di ogni singolo contratto. 7. L’apertura contemporanea di tutte le buste ricevute avviene in presenza dei componenti della Commissione di cui al comma 6, che appongono la propria firma su ogni busta e sui documenti presentati all’interno di ciascuna busta. 8. Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con la proposta di aggiudicazione provvisoria. 9. La procedura è valida anche qualora pervenga una sola offerta. 10. Una volta predisposto il prospetto comparativo il Dirigente Scolastico – tenuto conto del parere espresso dalla Commissione - procederà all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto con apposita determinazione. L’aggiudicazione diverrà definitiva decorsi 15 giorni dalla notifica senza che siano pervenuti reclami. In caso di reclami, gli stessi saranno esaminati dalla Commissione entro i successivi 5 (cinque) giorni. 11.Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e rispondente alle esigenze della Scuola. 12.Una dettagliata relazione sull’attività negoziale svolta viene resa al Consiglio di Istituto nella prima riunione successiva, assicurando l’accesso agli atti nelle forme previste. Il Dirigente riferisce nella medesima sede sull’attuazione dei contratti e delle convenzioni. ART. 8 – PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO 1. Per importi di spesa che vanno da € 40.000,00 e inferiori alla soglia comunitaria di € 135.000,00, IVA esclusa, l’affidamento avviene mediante la procedura di cottimo fiduciario, nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici Le procedure relative all’attività negoziale sono le stesse indicate nel precedente art. 7, commi da n. 2 a n.12. 5 ART. 9 – FORMA DEL CONTRATTO - ORDINE 1. Il contratto non può essere stipulato prima che siano decorsi 35 gg. dalla data di notifica del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Solo due eccezioni al termine dilatorio: qualora, a seguito di avviso di gara o inoltro di inviti, sia stata presentata o ammessa una sola offerta e non siano stati presentati ricorsi (o se eventuali impugnazioni siano già state respinte con decisione definitiva); in caso di acquisto effettuato attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.). 2. La lettera di ordinazione può assumere la veste giuridica del contratto qualora ne ricorrano le condizioni. 3. Il contratto o la lettera d’ordine sarà sempre in forma scritta e conterrà tutti gli elementi d’obbligo e necessari per la corretta esecuzione della fornitura e della fatturazione, che dovrà essere emessa dopo avere acquisito il certificato di collaudo effettuato alla presenza di un rappresentante della Ditta fornitrice o del tecnico che ha effettuato la fornitura e i servizi connessi. ART. 10 – VERIFICA DELLE FORNITURE E DELLE PRESTAZIONI 1. Ai sensi dell’art. 36 del D.I. n. 44/2001 i servizi e le forniture acquisiti nell’ambito del presente regolamento sono soggetti ad attestazione di regolare fornitura ed al collaudo dei beni, dove previsto. Il pagamento delle fatture potrà essere disposto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo o dell’attestazione di regolarità della fornitura. 2. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 10 giorni dalla consegna delle forniture o dall’esecuzione dei servizi e vengono svolte da personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica nominato dal Dirigente Scolastico. Del collaudo è redatto apposito verbale. 3. Per le forniture di valore inferiore a € 2.000,00 l’atto formale di collaudo è sostituito da un atto che attesta la regolarità della fornitura. L’attestazione della regolarità della fornitura è rilasciata dal Dirigente o, su sua delega, dal DSGA o da un verificatore all’uopo designato (art. 36, c.2, del D.I. 44/2001). Tuttavia, alla luce della normativa in materia di inventari, tutti i beni iscritti nei registri di inventario, a prescindere dal loro valore, e che entrano a far parte del patrimonio dell’Istituzione scolastica sono soggetti a collaudo, effettuato ad opera di apposita Commissione nominata dal Dirigente scolastico. Per i beni fragili e di facile consumo, iscritti nei registri di magazzino, il certificato di collaudo è sostituito da un attestato di regolarità della fornitura, a firma del Dirigente scolastico e del Direttore S.G.A. ART. 11 – REQUISITI SOGGETTIVI DEI FORNITORI E RELATIVE VERIFICHE 1. Ai sensi della vigente normativa tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Pertanto prima di procedere al pagamento delle fatture si provvederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che attesta la regolarità dell’ operatore economico (se tenuto all’obbligo di iscrizione a tali Enti) relativamente agli adempimenti INPS, INAIL e, per i lavori, Cassa Edile. 2. Tutti i fornitori devono inoltre essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. 3. Prima di effettuare i pagamenti il cui importo superi €. 10.000,00 l’Istituto scolastico effettuerà - tramite il sistema informatico Equitalia S.p.A – tutti gli accertamenti per verificare se sussiste, a carico dell’operatore economico beneficiario, inadempienza o meno all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, in conformità al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – comma 2 art. 1. ART. 12 – NORME DI COMPORTAMENTO 1. Le imprese partecipanti alle procedure del presente regolamento sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla L. 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali. 2. Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento – o pratica di affari - ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. 3. A tutte le imprese e fornitori concorrenti non è permesso accedere, in fase di procedura, 6 agli uffici dell’Istituto ai fini della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della legge n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 4. Tutte le imprese hanno l'obbligo di segnalare all’Istituto qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della procedura/gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata da dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara/procedura o dalla stipula del contratto ed alla sua esecuzione. 5. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare/procedure di appalto, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione. 6. La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa appaltatrice. ART. 13 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 1. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 2. A tal fine i fornitori hanno l’obbligo di comunicare all’Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei conti correnti postali o bancari dedicati – anche in via non esclusiva – agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. 3. L’Istituzione scolastica ha l’obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il “Codice Identificativo di Gara” (CIG) e l’eventuale CUP (Codice unico del progetto) dove previsto. 4. Pertanto, prima di avviare la procedura relativa a un contratto di fornitura di beni o servizi, l’Istituzione Scolastica provvede ad acquisire il relativo CIG all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. 5. Sono esclusi dall’obbligo di indicazione del CIG: le spese relative a incarichi di collaborazione affidati a professionisti individuali con contratti di prestazione d’opera; le spese effettuate con il Fondo per le minute spese; i pagamenti a favore dei dipendenti; i pagamenti di contributi previdenziali, assistenziali e fiscali; i pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi. ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei Contratti Pubblici e successivi regolamenti attuativi per quanto applicabili e nei limiti di applicazione all’Istituto, nonché alle leggi e regolamenti e al codice civile che, tempo per tempo, risulteranno applicabili. 7 IS TIT UTO CO MP R E N SI VO “ F . CA P P A” Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado Via F.lli Bandiera 8 – 37051 BOVOLONE (VR) C.F.80026100232 Cod. Minist. VRIC872009 045/7100124 – 045/6909329 e-mail: [email protected]; posta certificata: sito: www.icbovolone.gov.it [email protected] PARTE 2^ REGOLAMENTO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA PER LE ATTIVITA'DIDATTICO-EDUCATIVE – DI FORMAZIONE E/O COLLABORAZIONI PLURIME PREMESSA Nella scuola dell’autonomia si rende talvolta necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel Piano dell’Offerta Formativa, poiché non sempre sono presenti, o disponibili, risorse professionali interne in grado di guidare gli alunni al raggiungimento di obiettivi formativi in modo efficace ed efficiente. I contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, sono così riassumibili: - devono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigiani, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore; - l’oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente; - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; - devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione L’Istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di: - garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; - realizzare particolari progetti didattici; - realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento. Il presente regolamento disciplina pertanto - ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44 del 1/2/2001 - le procedure ed i criteri per il conferimento dei contratti di prestazione d’opera ad esperti esterni, nonché il relativo regime di pubblicità nell’ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel POF. Art. 2 – Condizioni preliminari I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati ai sensi dell’art. 32, c. 4, del D.I. n.44/2001, in occasione di prestazioni e attività: • che non possono essere assegnate al personale dipendente per mancanza di specifiche professionalità; • che non possono essere espletate dal personale interno alla scuola per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro. A tal fine il Dirigente Scolastico, per attivare la procedura di selezione, emana una apposita determina nella quale vengono evidenziati: - Accertamento della mancanza di professionalità/disponibilità scolastico Necessità di rivolgersi a figure professionali esterne 8 all’interno dell’Istituto - Tipologia di procedura da seguire Monte ore massimo assegnato al progetto Valore presunto della spesa Impegno di spesa Affidamento dell’incarico anche in caso di unica offerta purché ritenuta valida e rispondente alle esigenze della scuola Art. 3 – Requisiti professionali Nel conferimento dell’incarico si terrà presente quanto disposto dall’art. 46 della Legge 133/2008 che recita testualmente: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitari, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente; b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”. Nella definizione dei requisiti richiesti, “…si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”. Per ciascuna attività o progetto inseriti nel POF per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti, si stabilisce che gli stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti, meglio specificati al successivo art. 4: competenze richieste dal progetto; titoli di studio e di formazione attinenti; esperienze didattiche e collaborazioni con Istituti scolastici, con particolare riferimento al 1° ciclo dell’istruzione; collaborazioni con Associazioni del territorio. Art. 4 – Criteri di valutazione I contraenti ai quali conferire i contratti vengono selezionati mediante valutazione comparativa, sulla base del possesso di titoli e delle competenze inerenti al progetto. Il Dirigente Scolastico, sentito il Collegio Docenti, o al suo interno la commissione di progetto o il docente responsabile di progetto, stabilisce di volta in volta i requisiti culturali e professionali specifici per l’attività o l’insegnamento proposti, predisponendo una tabella valutativa e assegnando un punteggio per ogni titolo. Verrà attribuito un punteggio anche per la qualità del progetto (che verrà valutato dal punto di vista didattico e metodologico) e per l’offerta economica. Titoli culturali: Titoli di studio (Diploma di Laurea – Diploma di maturità – Specializzazioni – Master –Dottorati - Corsi di formazione/aggiornamento); Pubblicazioni ed altri titoli. Titoli professionali: Esperienze lavorative pregresse attinenti la materia oggetto dell’attività progettuale; Collaborazioni con Associazioni del territorio; Collaborazioni con Istituti scolastici statali e non statali, con particolare riferimento agli ordini di scuola del primo ciclo dell’istruzione; Attività di formazione svolte al personale. 9 La comparazione avviene nel rispetto dell’articolo 40 del D.I. n° 44 del 1/2/2001 e delle norme di trasparenza di cui al D. L.vo n° 163 del 12/4/2006 e successive modifiche, tenendo presente l a c orrelazione tra l’attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa richiesti. Per la valutazione del personale interno e per incarichi relativi ai progetti P.O.N. i criteri di cui sopra vengono integrati da: - anzianità di servizio comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza esperienza nella gestione di progetti P.O.N. Nel caso di contratti con Associazioni o Istituti, l’Amministrazione scolastica richiederà che vengano comunicati i nominativi dei professionisti che l’Associazione o l’Istituto assegneranno alla scuola e vengano forniti i rispettivi Curriculum Vitae per accertare il possesso dei requisiti, che dovranno corrispondere ai requisiti richiesti alle persone fisiche individuali, ed effettuare la valutazione comparativa. Anche in questo caso verranno valutati il progetto presentato dall’Associazione, l’offerta economica e i requisiti culturali e professionali risultanti dal Curriculum del/dei professionista/i. L’aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia una sola offerta, purché rispondente ai requisiti richiesti ed alle esigenze della scuola. A parità di punteggio sarà data preferenza ai candidati che hanno presentato l’offerta economica più vantaggiosa. Per la predisposizione di tutti gli atti relativi alla procedura il Dirigente scolastico si avvale dell’attività istruttoria del Direttore S.G.A. Art. 5 -Modalità per la selezione ed il reclutamento del personale esterno Il criterio basilare per la selezione degli esperti esterni sarà dunque quello della procedura comparativa delle offerte pervenute a seguito di: Avviso pubblico da pubblicare sul sito web dell’Istituto sezione pubblicità legale nel quale vengono esplicitati: oggetto della prestazione, documentazione da produrre, modalità di presentazione delle domande; durata del contratto; corrispettivo proposto e criteri di valutazione delle candidature. Il termine di presentazione delle offerte viene fissato in 15 giorni. Richiesta di offerte a più esperti individuati a seguito di loro presentazione all’istituto o attraverso ricerca di mercato. Anche per questa modalità valgono le medesime condizioni di cui sopra. Tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego, e specificatamente: a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; b) godere dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Saranno selezionati da una apposita Commissione formata dai collaboratori del dirigente scolastico, il Dirigente Scolastico, l’Assistente amm.va che segue la procedura, mediante valutazione comparativa dei Curriculum Vitae effettuata sulla base dei titoli indicati nel bando di selezione. Le decisioni della Commissione sono insindacabili. La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico e pubblicata all’Albo dell’istituzione scolastica. Art. 6 – Unicità della prestazione Il dirigente potrà procedere a trattativa diretta con un unico professionista qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista individuato sia l’unico ad esserne in possesso. 10 Art. 7 - Esclusioni dalla procedura Come chiarisce la circolare 11 marzo 2008 n.2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono escluse dalle procedure comparative per la scelta dei collaboratori e dagli obblighi di pubblicità, “le sole collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae”, che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili”. Art. 7 – Determinazione del compenso 1. Agli esperti provenienti dal comparto scuola il compenso per attività di docenza agli studenti è determinato dal CCNL in vigore al momento del conferimento dell’incarico. 2. Il limite massimo dei compensi per attività formative rivolte al personale è definito dal D.I. n. 326 del 12/10/1995 e successive modificazioni. 3. I compensi orari determinati ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e, ove esistenti, le tabelle fissate dall’ordine professionale di appartenenza dell’esperto, rappresentano i costi di riferimento anche per esperti non provenienti dall’Amministrazione scolastica o universitaria, come pure rappresentano costi di riferimento i compensi previsti dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 101/97. 4. Tuttavia, nel caso di personale esterno all’Amministrazione scolastica, in relazione alla specificità della professionalità ed al tipo di impegno richiesti, il Dirigente Scolastico ha facoltà di derogare dai limiti indicati per la definizione dei compensi, attenendosi ad una valutazione di economicità e convenienza per l’Amministrazione, come pure stabilire un compenso adeguato all’importanza dell’opera ed al decoro del professionista (come previsto dall’art. 2233 del Codice Civile). Misura dei compensi: Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra, è così definito: Personale interno all’Amministrazione scolastica Tipologia Attività di insegnamento Attività di non insegnamento Importo orario € 35,00 € 17,50 D.I. n. 326 del 12/10/2015 – Compensi relativi a iniziative di formazione Tipologia Direzione, organizzazione Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio Docenza Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro Importo Fino ad un massimo di € 41,32 giornaliere Fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo di € 51,65 orarie per universitari Fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo di € 51,65 orarie per universitari Fino ad un massimo di € 41,32 orari Circolare Ministero del Lavoro n. 101/97 Tipologia Docenti, direttori di corso e di progetto; Docenti universitari di ruolo, ricercatori senior; Dirigenti di azienda, imprenditori, esperti del settore senior (con esperienza decennale); Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (con esperienza decennale) Docenti, coodocenti, direttori di corso e condirettori di progetto; Ricercatori universitari I livello, Ricercatori junior (esperienza triennale); Professionisti, esperti di settori junior (triennale); Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (iniziale e continua) e di didattica con esperienza triennale di docenza Coodocenti o condirettori di corsi e di Importo Fino ad un massimo di € 85,22 Fino ad un massimo di € 56,81 Fino ad un massimo di € 46,48 11 progetti Tutor Fino ad un massimo di € 30,99 Con il prestatore d’opera è possibile concordare un compenso anche forfetario, qualora si ravvisi maggiore convenienza per l’Amministrazione. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto. Art. 8 – Stipula del contratto 1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto di prestazione d’opera. Nel contratto devono essere specificati: • l’oggetto della prestazione; l’attività richiesta al prestatore d’opera; • i termini di inizio e conclusione della prestazione; • il corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell’imposta sul valore aggiunto, se dovuto, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell’amministrazione; • eventuali rimborsi spese; • le modalità di pagamento del corrispettivo; • le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale art. 2227 del C.C. 2. La natura giuridica del rapporto che s’instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico, qualificato come prestazione d’opera professionale/intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. La prestazione è di natura temporanea. I contratti di cui al presente regolamento non possono pertanto avere durata superiore all’anno scolastico. Le prestazioni sono assoggettate al regime fiscale e previdenziale in dipendenza della posizione del contraente. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. L’Amministrazione scolastica può prorogare – ove ravvisi un motivato interesse – la durata del contratto solo al fine di completare i progetti, e per ritardi non imputabili al collaboratore esterno. 4. E’ istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l’importo dei compensi corrisposti, l’oggetto dell’incarico, la durata. I provvedimenti di incarico sono pubblicati sul sito web dell'Istituto completi dell’’indicazione del percettore, della ragione dell’incarico e dell’ammontare corrisposto. Art. 9 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico 1. Il dirigente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. 2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi agli indirizzi impartiti o secondo le modalità pattuite, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto per inadempienza. Art. 12 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica 1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica, è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n. 165. 2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro termini previsti dall’art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001. 12 IS TIT UTO CO MP R E N SI VO “ F . CA P P A” Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado Via F.lli Bandiera 8 – 37051 BOVOLONE (VR) C.F.80026100232 Cod. Minist. VRIC872009 045/7100124 – 045/6909329 e-mail: [email protected]; posta certificata: sito: www.icbovolone.gov.it [email protected] PARTE 3^ REGOLAMENTO INTERNO della GESTIONE FONDO MINUTE SPESE Art. 1 - Contenuto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione del fondo minute spese, utilizzato per l’acquisizione di beni e/o servizi occorrenti per il funzionamento dell’Istituzione scolastica, ai sensi degli art. 17 e 32 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001. Art. 2 - Competenze del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) 1. Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese sono di competenza del DSGA. A tal fine, i compiti e gli adempimenti cui è tenuto il DSGA per assicurare il regolare svolgimento dell’attività dell’Istituzione scolastica riguardano gli acquisti, la conservazione e la distribuzione dei materiali di minuto consumo, nonché le spese indicate nel successivo art. 4, nei limiti e secondo le modalità definite dal presente regolamento. Art. 3 - Costituzione del fondo minute spese 1. L’ammontare del fondo minute spese è stabilito, per ciascun anno, dalla delibera adottata dal Consiglio di Istituto per l’approvazione del Programma Annuale. 2. All’inizio dell’esercizio finanziario tale fondo è anticipato, dal Dirigente Scolastico al DSGA, con apposito mandato in conto partite di giro dell’aggregato A01 – Funzionamento Amministrativo Generale. Art. 4 - Utilizzo del fondo minute spese 1. A carico del fondo il DSGA può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese: contrattuali spese di iscrizione a corsi di formazione opportuno e conveniente. 2. Il limite massimo di ciascuna spesa è fissato in € 100,00 Iva esclusa con divieto di effettuare artificiose separazioni di un’unica fattura al fine di eludere la presente norma regolamentare. 3. Entro il predetto limite il DSGA provvede direttamente alla spesa, sotto la propria responsabilità. Art. 5 - Pagamento delle minute spese 1. I pagamenti delle minute spese di cui all’articolo precedente, sono ordinati con buoni di pagamento numerati progressivamente e firmati dal DSGA. Ogni buono deve contenere: gregato e impegno su cui la spesa dovrà essere contabilizzata 13 6. Ai buoni di pagamento devono essere allegate le note giustificative delle spese: fattura quietanzata, scontrino fiscale, ricevuta di c/c postale, vaglia postale, ricevuta di bonifico, etc. Art. 6 - Reintegro del fondo minute spese 1. Durante l’esercizio finanziario il fondo minute spese è reintegrabile previa presentazione al Dirigente Scolastico dei buoni di pagamento delle spese effettuate, con relative pezze giustificative. 2. La reintegrazione del fondo minute spese, che può essere totale o parziale, avviene con mandati emessi a favore del DSGA, con imputazione all’attività o al progetto cui si riferiscono le minute spese sostenute. Art. 7 - Scritture contabili 1. La registrazione delle spese sostenute e dei relativi reintegri è effettuata su apposito registro. 2. A tal fine il DSGA (o suo delegato) deve impiantarlo e contabilizzare cronologicamente tutte le operazioni di cassa eseguite. 3. Nella registrazione va specificata l’attività o il progetto cui la spesa si riferisce. Art. 8 - Chiusura del fondo minute spese 1. Alla chiusura dell’esercizio finanziario, la somma anticipata al DSGA deve essere riversata in conto partite di giro delle entrate, con assegnazione all’aggregato A01 - Funzionamento Amministrativo generale. Art. 9 - Controlli 1. Il servizio inerente la gestione del fondo minute spese è soggetto a verifiche dell’organo di revisione, per cui il DSGA deve tenere sempre aggiornata la situazione di cassa con la relativa documentazione. 2. Verifiche di cassa possono essere disposte in qualsiasi momento anche dal Dirigente Scolastico. 14